11.2021.93
Responsabilità del proprietario: lancio di oggetti su un fondo vicino
9 marzo 2023Italiano26 min
i danni sofferti fossero stati sufficientemente allegati, agli atti manca manifestamente un qualsiasi
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.93
Lugano
9 marzo 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2012.98 (vicinato)
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 4 ottobre 2012 da
AP 1 , e
AP 2
(patrocinati
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 6 luglio 2021 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 22
giugno 2021;
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 e AP 2 sono comproprietari dal 7 luglio 2009, in ragione metà ciascuno, della
particella n. 1913 RFD di __________, che confina a sud con la particella
n. 1914 appartenente dal 4 maggio 2007 a AO 1. Su quei fondi si trovano due abitazioni
contigue di uguale altezza e due giardini alla medesima quota, separati da una
palizzata di legno. I rapporti di vicinato si sono subito rivelati tesi, tanto
da culminare dal 2010 in vicendevoli denunce penali, anche nei confronti di A__________
__________, a quel tempo convivente
di AO 1, per
danneggiamento, violazione di domicilio, minaccia, ingiuria, diffamazione e
calunnia. L'11 aprile 2014 il Procuratore pubblico ha decretato
l'abbandono di tutti i procedimenti.
AP 1 e AP 2 hanno chiesto inoltre a più riprese a AO 1 di evitare la
crescita di piante a confine, di togliere talune cassette di legna poste
davanti alla finestra della loro cucina e di evitare di gettare scarti vegetali
nel loro giardino.
B. Nel frattempo,
il 6 giugno 2012, AP 1 e AP 2 si sono rivolti al Segretario assessore
del Distretto di Bellinzona per un tentativo di conciliazione nei confronti di AO
1 inteso a ottenere, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, la cessazione
di ogni turbativa “della proprietà e del possesso (emissione di rumori, di gas
di scarico della motosega, di lancio di oggetti e di acqua, di danneggiamento e
vandalismo)”, l'eliminazione di ogni manufatto “che diminuisce e impedisce la
vista e la luminosità” dalla loro abitazione, il versamento di complessivi fr. 18 000.– a
titolo di risarcimento del danno (fr. 8000.–) e in riparazione del torto morale
(fr. 10 000.–) con interessi al 5% dal 12 aprile 2012.
Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha
rilasciato agli istanti il 4 luglio 2012 l'autorizzazione ad agire, senza
riscuotere spese (inc. CM.2012.82).
C. Con petizione non
motivata del 4 ottobre 2012 AP 1 e AP 2 hanno convenuto AO 1
davanti
al Pretore del Distretto di Bellinzona, sollecitando con procedura semplificata
quanto postulato in sede conciliativa. All'udienza del 20 febbraio 2013,
indetta per il dibattimento, le parti si sono accordate per l'esecuzione di un
sopralluogo ai fini di una conciliazione. Esperita la prova, su richiesta delle
parti il Pretore aggiunto ha sospeso il 1° luglio 2013 la procedura in vista di
trattative per una soluzione amichevole della lite. Riattivata la causa il 17
ottobre 2014, egli ha assegnato agli attori un termine di 20 giorni (più volte
prorogato) per motivare la petizione. In un memoriale del 13 dicembre 2014 costoro
hanno poi ribadito le loro domande. Il termine assegnato alla convenuta per
presentare osservazioni scritte è scaduto infruttuoso.
D. Alle
prime arringhe dell'8 ottobre 2015 gli attori hanno riaffermato il loro punto
di vista, mentre la convenuta ha proposto di respingere la petizione sulla base
di un memoriale. Su invito del Pretore aggiunto, gli attori hanno replicato per
iscritto il 29 ottobre 2015 e la convenuta ha duplicato il 23 novembre 2015, ognuno reiterando le rispettive domande. A una
successiva udienza del 27 gennaio 2016 le parti hanno notificato le prove. L'istruttoria, nel corso della quale l'arch.
__________ __________ ha esperito una perizia sulla situazione degli immobili, è
terminata il 7 settembre 2020 e al dibattimento finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 9 novembre 2020 in cui hanno
mantenuto le loro posizioni. Il 2 dicembre 2020 questa Camera ha
respinto un reclamo per ritardata giustizia introdotto nel frattempo dagli
attori (inc. 11.2020.156).
E. Statuendo
con sentenza del 2 giugno 2021, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la
petizione, nel senso che ha ordinato a AO 1, sotto comminatoria dell'art. 292
CP, quanto segue:
Smantellare ed eliminare con effetto immediato dal
fondo di sua proprietà (particella n. 1914 RFD di __________) ogni manufatto
e/o ingombro che diminuisce e impedisce la vista dall'abitazione situata sulla
particella n. 1913 RFD di __________ di proprietà di AP 1 e AP 2, __________,
e la luminosità della loro abitazione, segnatamente:
a) smantellare ed eliminare con effetto immediato ogni manufatto e/o ingombro
sul suo gradino che oltrepassi in altezza la misura di 1.00 m dal pavimento
finito esterno al davanzale (esterno) della finestra sita al piano terra della
facciata dell'abitazione di AP 1 e AP 2;
b) mantenere con effetto immediato il taglio dell'oleandro, della
camelia e della pianta palustre poste sul suo giardino di fronte alla facciata
dell'abitazione di AP 1 e AP 2, affinché non abbiano a superare l'altezza di
220 cm l'oleandro e la camelia e l'altezza di 150 cm la pianta palustre.
Le
spese processuali di complessivi fr. 6800.– sono state poste a carico delle
parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. Una domanda di
rettifica presentata da AO 1 per
quanto riguarda l'altezza dei manufatti da smantellare è stata respinta dal Pretore aggiunto il 22 giugno 2021.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un
appello del 6 luglio 2021 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato accogliendo
integralmente la petizione e ordinando a AO 1 di cessare con effetto immediato “ogni
e qualsiasi turbativa della loro proprietà e del possesso (segnatamente l'emissione
di rumori, di gas di scarico della motosega, di lancio di oggetti e di acqua e
di danneggiamenti e vandalismo) alla loro proprietà”, come pure di mantenere il
taglio di ogni pianta posta sul suo giardino di fronte alla facciata della loro
abitazione “affinché non superi 150 cm il gelsomino e in generale ogni pianta”.
Essi hanno chiesto inoltre di condannare la convenuta a versar loro complessivi fr. 18 000.– in
risarcimento del danno (fr. 8000.–) e in riparazione del torto morale (fr. 10 000.–) con interessi al 5% dal 12 aprile 2012. Nelle sue osservazioni
del 13 settembre 2021 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le
sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC)
sono appellabili entro 30 giorni dalla notifi-cazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore
ha fissato tale valore in fr. 28 000.–, importo che non è contestato e che non
appare d'acchito inverosimile. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico,
la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice degli attori l'8 giugno 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Introdotto il 6 luglio 2021 (traccia
dell'invio n. 98.__________), l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. All'appello
AP 1 e AP 2 accludono alcune fotografie del 1° luglio 2021 e una loro lettera del
15 giugno 2021 all'avv. PA 1. Da parte sua AO 1 produce con le osservazioni
all'appello uno scambio di posta elettronica con il proprio patrocinatore e talune
fotografie delle citate cassette per la legna, della camelia e del gelsomino. Ora,
nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente
addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere
nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317
cpv. 1 CPC). Successivi alla decisione impugnata e introdotti senza indugio, i documenti
in questione sono quindi ricevibili.
3. Per
quel che è dell'azione intesa alla cessazione della turbativa, nella sentenza
impugnata il primo giudice ha riassunto anzitutto le molestie rimproverate alla
convenuta, ha individuato come immissioni eccessive soltanto il danneggiamento
della parete in legno a confine, la rottura di alcuni rami di una camelia, il
lancio in un'occasione di “un po' d'acqua” e un “tentativo” di sputo da parte
dell'allora convivente della convenuta. Tutte le altre asserite molestie non
sono risultate dimostrate per mancanza di prove sulla loro sussistenza,
intensità e durata. Ciò posto, il Pretore aggiunto ha sì ravvisato la
responsabilità della convenuta sulla base dell'art. 679 cpv.1 CC, ma ha
accertato che “di fatto per tutta la durata della procedura, tutte le turbative
denunciate dagli attori sono cessate e non minacciano di rinnovarsi”. In
circostanze del genere egli ha ritenuto che gli attori hanno diritto
unicamente al risarcimento del danno.
Relativamente
alla richiesta di eliminare ogni manufatto che riduce o impedisce la vista e
la luce, il Pretore aggiunto ha riscontrato un'immissione negativa nel senso
dell'art. 684 cpv. 2 CC, e quindi un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà da parte della
convenuta, nelle cassette per la legna posate presso la finestra della cucina
degli attori. Egli ha ordinanato così a AO 1 di eliminare ogni manufatto e/o ingombro
che superi l'altezza di 1.20 m “dal pavimento finito esterno verso la facciata
dell'abitazione degli attori”. Quanto alle piante messe a dimora sul fondo della convenuta (un oleandro, una
camelia e una pianta palustre), il primo giudice ha ritenuto che,
quantunque rispettose delle distanze da confine, esse potrebbero avere effetti
negativi, onde l'ordine alla convenuta di mantenere le prime due a un'altezza di
2.20 m e la terza a un'altezza di 1.50 m.
Per
quanto riguarda il risarcimento danni, il Pretore aggiunto ha rimproverato agli
attori di averlo indicato in fr. 8000.–, senza però specificarne le poste e rinviando
“unicamente” alla documentazione prodotta “malgrado le contestazioni della
convenuta”. Di conseguenza egli ha respinto la pretesa già per tale motivo. In
ogni modo egli ha rilevato che gli attori non avevano dimostrato, come loro incombeva,
l'ammontare del danno, limitandosi a presentare “un elenco di singoli importi
con relativa motivazione senza alcun giustificativo”. Né, a suo avviso, il
danno può essere stabilito in base all'art. 42 cpv. 2 CO, tale norma non dispensando
le parti dal recare al giudice gli elementi che permettano una stima del
pregiudizio. Infine il Pretore aggiunto ha respinto la pretesa per torto morale
di fr. 10 000.– poiché gli
attori non avevano “invocato l'applicazione degli art. 28 segg. CC, ma
unicamente l'art. 679 seg. CC”. Oltre a ciò, per il primo giudice, gli attori,
pur avendo patito una certa sofferenza, non ne avevano dimostrato la gravità.
4. Gli appellanti chiedono l'accoglimento integrale dell'azione intesa
alla cessazione delle turbative. Evocano le molestie riconducibili alla vicina,
sostengono di averle ampiamente dimostrate con la documentazione e i video da
loro presentati, anche perché queste sono avvenute tutte all'interno del
giardino della convenuta, inaccessibile a terzi. Essi affermano poi che, contrariamente
all'opinione del primo giudice, la convenuta non ha mai cessato
“i
propri atti molesti”, tanto che l'oleandro e la camelia superano l'altezza stabilita
nella sentenza impugnata. Per di più, essi soggiungono, la vicina ha messo a
dimora un gelsomino, già alto oltre 2 m, che non può essere potato poiché non è
oggetto dell'ingiunzione pretorile. Gli appellanti chiedono così di ordinare alla
convenuta di cessare con effetto immediato ogni turbativa alla loro proprietà (segnatamente
l'emissione di rumori, di gas di scarico della motosega, di lancio di oggetti e
di acqua e di danneg-giamenti e vandalismo) e di mantenere con effetto
immediato il taglio di ogni pianta posta di fronte alla facciata della loro
abitazione in modo che non superi 150 cm il gelsomino “e in generale ogni
pianta”.
a) L'art.
679 cpv. 1 CC abilita chiunque sia danneggiato o minacciato di danno in seguito
a un eccesso nell'esercizio della proprietà altrui (art. 684 segg. CC) a
promuovere le azioni di cessazione della molestia, di prevenzione del danno
temuto e di risarcimento (RtiD II-2018 pag. 755 consid. 2.1). A tali azioni si
aggiunge quella di accertamento della turbativa (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 5ª edizione, pag. 269 n. 2758).
Scopo della prima azione è di far cessare una lesione attuale, ovvero di
impedire che un'immissione eccessiva continui a dispiegare i suoi effetti. La
turbativa dev'essere attuale, ovvero “ancora esistente, continuata” (Rey/ Strebel in: Basler Kommentar, ZGB
II, 6ª edizione, n. 15 ad art. 679; Göksu
in: Handkommentar zum Schweizer Privat-recht [CHK], 3ª edizione, n. 10 ad art.
679 CC; v. anche DTF 143 III 245 consid. 3.1). Essa deve quindi non solo sussistere
all'introduzione della causa (Steinauer,
op. cit., pag. 281 n. 2796), ma anche persistere allorché il giudice statuisce. Se essa dovesse
cessare in pendenza di causa, l'azione diviene senza oggetto (Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ª
edizione, § 46 n. 45).
b) In
concreto si può disquisire
sul fatto che le molestie ascritte alla
convenuta siano state sufficientemente dimostrate. Quand'anche si ammettesse nondimeno
che i comportamenti asseriti dagli attori siano trascesi in un eccesso
pregiudizievole, gli appellanti non si confrontano con la conclusione del
Pretore aggiunto, secondo cui durante la litispendenza le turbative denunciate
dagli attori “sono cessate e non minacciano di rinnovarsi”. Gli attori non
pretendono, in particolare, che da quando A__________ __________, allora
convivente della convenuta e principale autore delle lamentate molestie, si è
trasferito altrove le turbative siano continuate. Anzi, lo stesso AP 1 ha ammesso
che dal 28 giugno 2013, data del sopralluogo (sopra, consid. C), ‟la
controparte non ha più commesso atti contrari al buon vicinatoˮ (deposizione
del 30 giugno 2016: verbali, pag. 8). Né si intravede un rischio imminente
che la convenuta sia sul punto di reiterare molestie, ciò che potrebbe
giustificare ‒ se mai ‒ un'azione preventiva (Rey/Strebel, op. cit., n. 17 e 18 ad
art. 679; Bovay in: Commentaire
romand, CC II, Basilea 2016, n. 40 ad art. 679; Bohnet, op. cit., § 46 n. 46). Ne segue che sotto questo
profilo la sentenza impugnata resiste alla critica.
5. Gli
appellanti rimproverano poi alla vicina di lasciar crescere
l'oleandro
e la camelia oltre l'altezza fissata dal primo giudice, così come di avere
messo a dimora un altro gelsomino proprio davanti alla pianta palustre, in modo
da poterlo lasciare crescere fino a 2 m.
a) Per
quel che concerne l'oleandro, la camelia e la pianta palustre, il superamento del
limite di altezza non trova riscontro agli atti, le fotografie accluse all'appello
non permettendo accertamenti affidabili. A parte ciò, gli interessati sembrano scordare
che dispongono di un titolo esecutivo grazie al quale possono esigere il
rispetto dell'ingiunzione emanata dal Pretore aggiunto. Dovesse AO 1 lasciar
crescere oltre misura le tre piante indicate nella sentenza, AP 1 e AP 2
potranno sempre rivolgersi al giudice dell'esecuzione per far eseguire la
sentenza impugnata (art. 335 segg. CPC). Su questo punto non giova diffondersi
oltre.
b) Quanto
al gelsomino, la convenuta riconosce di averlo messo a dimora dopo la sentenza
impugnata per sostituire una pianta di rose distrutta durante la costruzione di
un muro da parte dei vicini. In simili circostanze la richiesta degli attori
volta a mantenere l'altezza del gelsomino a 1.50 m è sì nuova, ma fondata su
fatti nuovi e mezzi di prova nuovi, di modo che è ricevibile (art. 317 cpv. 2
CPC). Premesso ciò, il gelsomino non è un rampicante, ma un vegetale che può
raggiungere l'altezza di qualche metro, tanto da essere classificato tra le
piante di basso fusto che devono rispettare le distanze a confine dell'art. 157
LAC (sentenza del Tribunale federale 5P.7/2000 del 29 febbraio 2000 consid. 3d).
Inoltre il Pretore aggiunto ha accertato, senza essere smentito dalla convenuta,
che le piante poste a dimora davanti alla finestra della cucina degli attori
riducono sensibilmente la vista e la luminosità,
al punto da configurare un eccesso nel senso dell'art. 684 cpv. 2 CC. Né AO 1 contesta la
posizione della nuova pianta (“accanto alla camelia…, proprio davanti alla
pianta palustre”), come risulta per altro dalle fotografie allegate all'appello.
Si giustifica così di ordinare alla convenuta di limitare l'altezza del
gelsomino a 1.50 m. Poco importa che attualmente esso non superi 1.30 m, un gelsomino potendo agevolmente superare ‒
come detto ‒ anche 2 m d'altezza. Nemmeno avrebbe senso costringere gli
attori a promuovere una nuova causa nel caso in cui la convenuta lasciasse
crescere il gelsomino oltre misura. Al proposito l'appello si rivela di
conseguenza fondato.
6. Gli
appellanti criticano altresì il rigetto della richiesta di risarcimento del
danno, contestando di non avere specificato le poste del pregiudizio come reputa
il Pretore aggiunto. Essi adducono che i fr. 8000.– da loro pretesi corrispondono
al costo di riparazione della recinzione, dell'illuminazione e delle persiane,
al lavoro amministrativo, alle spese di pulizia e ai danni provocati dall'acqua
gettata dalla convenuta, rinviando ai singoli importi elencati in una tabella
(doc. B). A loro parere, tutti i danni sono dimostrati dalle fotografie e dai
video prodotti, mentre il lavoro amministrativo corrisponde alle spese e al dispendio
di tempo occorso per preparare il fascicolo da consegnare al loro patrocinatore.
Circa l'entità del danno, essi non negano di non avere prodotto preventivi né
fatture, ma rilevano di essere stati demoralizzati al punto da non avere avuto
la forza di affrontare anche tale incombenza. Per gli appellanti, infine, grazie
al materiale probatorio da loro prodotto il primo giudice avrebbe potuto stimare
per apprezzamento l'ammontare del danno in applicazione dell'art. 42 CO.
a) Nelle
cause rette dal principio dispositivo le parti devono addurre i fatti su cui
poggiano le loro domande (onere di allegazione: art. 55 cpv. 1 e 221 cpv.
1 lett. d CPC). I fatti pertinenti inoltre devono essere sufficientemente
motivati perché, da un lato, il convenuto possa specificare quali di essi riconosce
o contesta e, dall'altro, il giudice possa stabilire quali fatti sono riconosciuti
da entrambe le parti e quali invece sono contestati dal convenuto (per i quali si
dovrà procedere all'assunzione delle prove) e applicare la regola di diritto sostanziale determinante (DTF 144 III 522
consid. 5.2.1.1).
L'onere
di allegazione e di specificazione va osservato per principio nei memoriali di
causa. Di regola, un rimando globale agli atti del processo non basta, poiché
non incombe al giudice né alla controparte desumere da tali atti l'esposizione
dei fatti o passare questi ultimi al vaglio per individuare elementi utili. Non
che un rinvio a un determinato atto non possa, eccezionalmente, adempiere gli
obblighi di specificazione. Anche in tal caso, però, i fatti devono essere
addotti nei loro tratti essenziali nei memoriali di causa. Non basta che negli
inserti figurino, in qualche forma, le informazioni richie-ste. Il rimando a un
memoriale deve menzionare uno specifico atto e da tale rimando devono evincersi
chiaramente gli elementi dell'inserto che assurgono ad allegazione di parte (DTF 144 III 523 consid. 5.2;
analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2016.93
del 15 ottobre 2018 consid. 4c).
b) Nel
caso in esame gli attori hanno quantificato nella petizione la loro pretesa in
fr. 10 000.–, corrispondenti alle spese da
loro sopportate, “tra cui il costo della recinzione, di illuminazione, per la
riparazione dei danni apportati alle persiane in legno, lavoro amministrativo
per riparare i danni causati, costi di pulizia e danni provocati dall'acqua che
la convenuta gli ha tirato addosso, come si evince dalla tabella già prodotta e
agli atti” (pag. 10 in alto). Il documento B, al quale gli attori rinviano però
è un CD nel quale si trovano un file word di 57 documenti ‟Geschichte
von loroˮ, come pure due cartelle con 25 sottocartelle ognuna
contenenti la prima centinaia di fotografie e la seconda 18 fotografie. Un
rinvio del genere, tuttavia, non permetteva manifestamente alla convenuta, né
al giudice, di ricavare le necessarie informazioni che permettessero di capire
quali fossero i danni lamentati e, soprattutto, il relativo costo. In altri
termini, il documento richiamato non può considerarsi esplicito (“selbsterklärend”), ove appena si pensi che l'elenco
dei danni e la loro quantificazione si trova unicamente alle pagine 53 e 54 del
documento word. In circostanze
siffatte gli attori non hanno assolto l'onere di sostanziare la loro pretesa. La
conclusione del primo giudice, che nel caso specifico ha respinto la richiesta
di risarcimento già per tale motivo, sfugge di conseguenza alla critica.
c) A
parte quanto precede, già si è visto che l'azione di risarcimento dell'art. 679
cpv. 1 CC concorre con le azioni fondate sulla responsabilità per atti
illeciti (art. 41 segg. CO) e sulla responsabilità del proprietario di un'opera
(art. 58 CO), fondando una responsabilità oggettiva, ovvero indipendente da un'eventuale
colpa del proprietario (DTF 119 Ib 334 consid. 3c; 119 II 416 consid, 4d;
più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_86/2017 del 13 giugno 2018
consid. 2.1; v. anche Steinauer,
op. cit., pag. 283 n. 2806). Ma ciò non esonera il richiedente dal dimostrare
il danno subìto, così come il nesso di causalità adeguata tra il danno e l'eccesso
del diritto di proprietà (Rey/Strebel,
op. cit., n. 11 ad art. 679; Bovey,
op. cit., n. 44 ad art. 679; Bohnet,
op. cit., § 46 n. 48). Conformemente
alle norme generali in materia di prove, spettava quindi agli attori dimostrare
l'entità e l'am-montare del danno (art. 8 CC, 42 cpv. 1 CO), salvo che
ciò fosse impossibile e si debba far capo perciò al prudente criterio del
giudice (art. 42 cpv. 2 CO).
d) Nel
caso precipuo, come ha ricordato il Pretore aggiunto,
l'elenco
del doc. B enuncia i seguenti danni:
Costo recinzione furto fr. 3000.–; illuminazione costi
fr. 200.–; Criminal danni legno persiane fr. 1100.–; lavoro amministrativo da
parte nostra fr. 2000.–; Nube acqua getto danni fr. 1100.–; Water spot da
acqua colata/pulizie fr. 300.–; rettifiche di valore a causa di emissioni di
odori fr. 400.–; namento Phobia di minaccia fr. 400.–, Compensazione
sputando fr. 1000.–.
Intanto
ci si potrebbe interrogare se, per i danni dovuti al lancio di oggetti, di
acqua o di altre sostanze si ravvisi un eccesso nell'esercizio del diritto di
proprietà inteso come un comportamento umano, connesso all'uso o allo
sfruttamento di un fondo, che determini una violazione del diritto di vicinato (DTF
132 III 246 consid. 3.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2000.111 del 1°
febbraio 2001 consid. 4; Steinauer,
op. cit., pag. 278 n. 2784, pag. 276; Rey/Strebel,
op. cit., n. 11 ad art. 679). Il
comportamento umano deve denotare ad ogni modo un rapporto non fortuito, connesso
con il normale uso del fondo. Se il comportamento umano non è connesso con il
normale uso del fondo, come il lancio di oggetti sull'altro fondo, non si può far
capo all'azione dell'art. 679 CC, ma procedere a norma dell'art. 41 CO (cfr.
Meier-Hayoz, op. cit., n. 78, 79 e 85 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., pag. 278 n. 2785, pag.
278). In concreto gran parte delle molestie sono riconducibili ad A__________ __________.
In tale misura AO 1 sarebbe finanche sprovvista, pertanto, della legittimazione
passiva.
e) Relativamente
all'entità dei danni, gli attori si sono limitati ad avanzare svariate cifre, senza
fornire tuttavia alcun elemento utile alla quantificazione del pregiudizio. Quand'anche
Fatti
i danni sofferti fossero stati sufficientemente allegati, agli atti manca manifestamente un qualsiasi
riscontro probatorio che suffraghi l'ammontare della pretesa. Anzi,
a ben vedere, gli attori hanno chiesto per finire di pronunciare un
risarcimento a discrezione, rinunciando così implicitamente a recare elementi
utili per la sua determinazione, benché nulla induca a credere che ciò le
fosse impossibile, trattandosi per lo più di danni materiali. Che gli attori fossero demoralizzati e non
avessero la forza di procurarsi preventivi o fatture è possibile, ma ciò non li
esimeva dall'allegare e sostanziare, nella misura possibile, tutti i fatti rilevanti
per accertare l'ammontare della pretesa, tanto meno ove si rammenti che essi
agivano con il patrocinio di un avvocato. In simili circostanze la decisione
del Pretore aggiunto sfugge una volta ancora alla critica.
f) Quanto
all'art. 42 cpv. 2 CO, tale norma costituisce
un'eccezione al prescritto dell'art. 42 cpv. 1 CO. Trova quindi applicazione solo quando il
danno è di natura tale che una prova certa è oggettivamente impossibile o non
può essere ragionevolmente pretesa, di modo che in relazione alla prova stessa il richiedente si trova in uno stato di
necessità (Beweisnot: DTF 147 III 467 consid. 4.2.3, 144 III 160 consid. 2.3).
L'art. 42 cpv. 2 CO non permette invece
di chiedere al giudice, senza fornire precise indicazioni, di pronunciare un
risarcimento a discrezione (DTF 144 III 159 consid. 2.3 con rinvii). In
concreto le prove del danno non erano impossibili da addurre e nemmeno
risulta che non potessero essere ragionevolmente pretese. Anzi, sarebbero state
possibili, ma non sono state recate. Poco importa in frangenti simili che l'esistenza
del danno possa essere considerata certa (DTF 144 III 160 consid. 2.3; più di
recente: sentenza del Tribunale federale 4A_311/2020 del 17 maggio 2022 consid.
5.2.1 con rinvii). Ne discende che,
anche su questo punto, l'appello vede la sua sorte segnata.
7. Circa
la mancata riparazione del torto morale, gli appellanti si valgono del
principio iura novit curia, il Pretore aggiunto avendo rimproverato loro
di non avere invocato l'art. 28 CC allorquando la pretesa sottostà all'art. 49
CO. Oltre a ciò, essi contestano di non avere dimostrato le sofferenze patite, F__________
B__________ avendo testimoniato disturbi alla salute, così come violenze
fisiche e psicologiche. A loro avviso, se quanto addotto non giustificava la
pretesa di fr. 10 000.–, il primo giudice poteva
anche ridurla.
a) Che un eccesso nell'esercizio del diritto di
proprietà possa trascendere anche in una lesione
della personalità è vero (Steinauer,
op. cit., pag. 271 n. 2762). In tal caso una riparazione del torto morale è disciplinata dall'art. 49 CO. Sulla questione di
sapere se l'assegnazione di un'indennità
per torto morale sia compresa nelle azioni dell'art. 679 CC le opinioni divergono.
Per taluni autori la riparazione del torto morale può essere chiesta già in
base a tale norma (Berger-Steiner/Schmid
in: OFK, ZGB Kommentar, n. 12
Considerandi
ad art. 679). Per altri autori,
invece, la vittima deve promuovere anche un'azione fondata sugli art. 28 segg.
CC e 49 CO (cumulo di azioni: Bovay, op. cit.
n. 46 ad art. 679; v. anche Meier-Hayoz,
op. cit., n. 33 ad art. 679 CC; Steinauer,
op. cit., pag. 271 n. 2762; Bohnet,
op. cit., § 46 n. 12). Sia come sia, non occorre approfondire la questione.
Come si vedrà oltre (consid. 8e), invero, anche nell'ipotesi più favorevole
agli appellanti l'esito dell'appello non muta.
b) L'art.
49.
cpv. 1 CO prevede il versamento
di un'indennità per torto morale “quando la gravità dell'offesa lo giustifichi
e que-sta non sia stata riparata in altro modo”. La disposizione subordina il
versamento di un indennizzo a una lesione della personalità oggettivamente e
soggettivamente grave, allorché le sofferenze subìte dal richiedente eccedano per
intensità quelle che, secondo le concezioni abituali, una persona dev'essere in
grado di sopportare senza rivolgersi al giudice (sentenza del Tribunale
federale 4A_326/2020 del 1° dicembre 2020 consid. 3.2 con rinvii). Spetta al
richiedente dimostrare la lesione patita e le circostanze dalle quali si possa
desumere la grave sofferenza morale (DTF 135 IV 47 consid. 4.1; più di
recente: sentenza del Tribunale federale 5A_758/2020 del 3 agosto 2021 consid.
8.4.2
con rinvio; analogamente: RtiD II-2004 pag. 527 consid. 7; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2016.120
del 15 febbraio 2017 consid. 6).
c) In
concreto, per tacere del fatto che la convenuta non può essere chiamata a
rispondere del contegno di A__________ __________, gli appellanti ribadiscono
la loro personale sofferenza evocando tutte le circostanze addotte, ma non dimostrano
quali effetti concreti queste abbiano avuto su di loro. Che i comportamenti dei
vicini, a tratti inqualificabili, possano avere avuto ripercussioni sulla loro qualità
di vita è plausibile. Se non che, costoro non hanno precisato, né tanto meno comprovato
sulla base di certificati medici l'intensità
dell'intima sofferenza patita. Invano si cercherebbero negli atti elementi
suscettibili di sostanziare l'ipotesi di particolari angosce, travagli o
tribolazioni. Certo, F__________ __________, conoscente degli attori, ha
dichiarato che AP 2 ‟soffre molto per questa situazione e il marito
soffre di riflesso” (deposizione del 16 febbraio 2017: verbali, pag. 13). Ciò non basta tuttavia per sostanziare
una sofferenza fisica
o psichica tanto grave da giustificare una riparazione pecuniaria. Sfornito di
buon diritto, anche al proposito l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
8.
Le
spese della decisione odierna seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). Gli appellanti ottengono unicamente la limitazione in altezza del
gelsomino messo a dimora in pendenza di procedura, ma escono sconfitti per il
resto. Tutto ponderato, si giustifica così di addebitare loro quattro quinti
degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla controparte, che ha
presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili
(tre quinti dell'indennità
piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito del presente giudizio non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle
spese processuali (suddivise a metà) e alle ripetibili (compensate) di primo
grado.
9.
Circa
i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo
n. 1 lett. b della sentenza impugnata è così riformato:
È ordinato a AO 1 di mantenere con
effetto immediato il taglio dell'oleandro, della camelia,
del gelsomino e della pianta palustre posti
sul suo giardino di fronte alla facciata dell'abitazione di AP 1 e AP 2 in modo
tale che non superino l'altezza di
220 cm l'oleandro e la camelia e di 150 cm la pianta palustre e il gelsomino.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 3300.– sono poste per quattro quinti, a carico degli
appellanti in solido e per il resto a carico di AO 1, alla quale AP 1 e AP 2 rifonderanno,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2400.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione
a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).