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Decisione

11.2021.93

Responsabilità del proprietario: lancio di oggetti su un fondo vicino

9 marzo 2023Italiano26 min

i danni sofferti fossero stati sufficientemente allegati, agli atti manca manifestamente un qualsiasi

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.93

Lugano

9 marzo 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SE.2012.98 (vicinato)

della Pretura del Distret­to di Bellinzona promossa con petizione del 4 ottobre 2012 da

AP 1 , e

AP 2

(patrocinati

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando

sull'appello del 6 luglio 2021 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 22

giugno 2021;

Ritenuto

in fatto: A. AP

1 e AP 2 sono comproprietari dal 7 luglio 2009, in ragione metà ciascuno, della

particella n. 1913 RFD di __________, che confina a sud con la particella

n. 1914 appartenente dal 4 maggio 2007 a AO 1. Su quei fondi si trovano due abitazioni

contigue di uguale altezza e due giardini alla medesima quota, separati da una

palizzata di legno. I rapporti di vicinato si sono subito rivelati tesi, tanto

da culminare dal 2010 in vicendevoli denunce penali, anche nei confronti di A__________

__________, a quel tempo convivente

di AO 1, per

danneggiamento, violazione di domicilio, minaccia, ingiuria, diffamazione e

calunnia. L'11 aprile 2014 il Procuratore pubblico ha decretato

l'abbandono di tutti i procedimen­ti.

AP 1 e AP 2 hanno chiesto inoltre a più riprese a AO 1 di evitare la

crescita di piante a confine, di togliere talune cassette di legna poste

davanti alla finestra della loro cucina e di evitare di gettare scarti vegetali

nel loro giardino.

B. Nel frattempo,

il 6 giugno 2012, AP 1 e AP 2 si sono rivolti al Segretario assessore

del Distretto di Bellinzona per un tentativo di conciliazione nei confronti di AO

1 inteso a ottenere, sotto comminatoria del­l'art. 292 CP, la cessazione

di ogni turbativa “della proprietà e del possesso (emissione di rumori, di gas

di scarico della motosega, di lancio di oggetti e di acqua, di danneggiamento e

vandalismo)”, l'eliminazione di ogni manufatto “che diminuisce e impedisce la

vista e la luminosità” dalla loro abitazione, il versamento di complessivi fr. 18 000.– a

titolo di risarcimento del danno (fr. 8000.–) e in riparazione del torto morale

(fr. 10 000.–) con interessi al 5% dal 12 aprile 2012.

Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha

rilasciato agli istanti il 4 luglio 2012 l'autorizzazione ad agi­re, senza

riscuotere spese (inc. CM.2012.82).

C. Con petizione non

motivata del 4 ottobre 2012 AP 1 e AP 2 hanno convenuto AO 1

davanti

al Pretore del Distretto di Bellinzona, sollecitando con procedura semplificata

quanto postulato in sede conciliativa. All'udienza del 20 febbraio 2013,

indetta per il dibattimento, le parti si sono accordate per l'esecuzione di un

sopralluogo ai fini di una conciliazione. Esperita la prova, su richiesta delle

parti il Pretore aggiunto ha sospeso il 1° luglio 2013 la procedura in vista di

trattative per una soluzione amichevole della lite. Riattivata la causa il 17

ottobre 2014, egli ha assegnato agli attori un termine di 20 giorni (più volte

prorogato) per motivare la petizione. In un memoriale del 13 dicembre 2014 costoro

hanno poi ribadito le loro doman­de. Il termine assegnato alla convenuta per

presentare osservazioni scritte è scaduto infruttuoso.

D. Alle

prime arringhe dell'8 ottobre 2015 gli attori hanno riaffermato il loro punto

di vista, mentre la convenuta ha proposto di respingere la petizione sulla base

di un memoriale. Su invito del Pretore aggiunto, gli attori hanno replicato per

iscritto il 29 ottobre 2015 e la convenuta ha duplicato il 23 novembre 2015, ognuno reiteran­do le rispettive domande. A una

successiva udienza del 27 gennaio 2016 le parti hanno notificato le prove. L'istruttoria, nel corso della quale l'arch.

__________ __________ ha esperito una perizia sulla situazione degli immobili, è

terminata il 7 settembre 2020 e al dibattimento finale le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 9 novembre 2020 in cui hanno

mantenuto le loro posizioni. Il 2 dicembre 2020 questa Camera ha

respinto un reclamo per ritardata giustizia introdotto nel frattempo dagli

attori (inc. 11.2020.156).

E. Statuendo

con sentenza del 2 giugno 2021, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la

petizione, nel senso che ha ordinato a AO 1, sotto comminatoria dell'art. 292

CP, quanto segue:

Smantellare ed eliminare con effetto immediato dal

fondo di sua proprietà (particella n. 1914 RFD di __________) ogni manufatto

e/o ingombro che diminuisce e impedisce la vista dall'abitazione situata sulla

particella n. 1913 RFD di __________ di proprietà di AP 1 e AP 2, __________,

e la luminosità della loro abitazione, segnatamente:

a) smantellare ed eliminare con effetto immediato ogni manufatto e/o ingombro

sul suo gradino che oltrepassi in altezza la misura di 1.00 m dal pavimento

finito esterno al davanzale (esterno) della finestra sita al piano terra della

facciata dell'abitazione di AP 1 e AP 2;

b) mantenere con effetto immediato il taglio dell'oleandro, della

camelia e della pianta palustre poste sul suo giardino di fronte alla facciata

dell'abitazione di AP 1 e AP 2, affinché non abbiano a superare l'altezza di

220 cm l'oleandro e la camelia e l'altezza di 150 cm la pianta palustre.

Le

spese processuali di complessivi fr. 6800.– sono state poste a carico delle

parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. Una domanda di

rettifica presentata da AO 1 per

quanto riguarda l'altezza dei manufatti da smantellare è stata respinta dal Pretore aggiunto il 22 giugno 2021.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un

appello del 6 luglio 2021 in cui chiedono di riformare il giudizio impugna­to accogliendo

integralmente la petizione e ordinando a AO 1 di cessare con effetto immediato “ogni

e qualsiasi turbativa della loro proprietà e del possesso (segnatamente l'emissione

di rumori, di gas di scarico della motosega, di lancio di oggetti e di acqua e

di danneggiamenti e vandalismo) alla loro proprietà”, come pure di mantenere il

taglio di ogni pianta posta sul suo giardino di fronte alla facciata della loro

abitazione “affinché non superi 150 cm il gelsomino e in generale ogni pianta”.

Essi hanno chiesto inoltre di condannare la convenuta a versar loro complessivi fr. 18 000.– in

risarcimento del danno (fr. 8000.–) e in riparazione del torto morale (fr. 10 000.–) con interessi al 5% dal 12 aprile 2012. Nelle sue osservazioni

del 13 settembre 2021 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le

sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC)

sono appellabili entro 30 giorni dalla notifi-cazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore

ha fissato tale valore in fr. 28 000.–, importo che non è contestato e che non

appare d'acchito inverosimile. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico,

la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice degli attori l'8 giugno 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Introdotto il 6 luglio 2021 (traccia

dell'invio n. 98.__________), l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2. All'appello

AP 1 e AP 2 accludono alcune fotografie del 1° luglio 2021 e una loro lettera del

15 giugno 2021 all'avv. PA 1. Da parte sua AO 1 produce con le osservazioni

all'appello uno scambio di posta elettronica con il proprio patrocinatore e talune

fotografie delle citate cassette per la legna, della camelia e del gelsomino. Ora,

nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente

addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere

nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317

cpv. 1 CPC). Successivi alla decisione impugnata e introdotti senza indugio, i documenti

in questione sono quindi ricevibili.

3. Per

quel che è dell'azione intesa alla cessazione della turbativa, nella sentenza

impugnata il primo giudice ha riassunto anzitutto le molestie rimproverate alla

convenuta, ha individuato come immissioni eccessive soltanto il danneggiamento

della parete in legno a confine, la rottura di alcuni rami di una camelia, il

lancio in un'occasione di “un po' d'acqua” e un “tentativo” di sputo da par­te

dell'allora convivente della convenuta. Tutte le altre asserite molestie non

sono risultate dimostrate per mancanza di prove sulla loro sussistenza,

intensità e durata. Ciò posto, il Pretore aggiunto ha sì ravvisato la

responsabilità della convenuta sulla base dell'art. 679 cpv.1 CC, ma ha

accertato che “di fatto per tutta la durata della procedura, tutte le turbative

denunciate dagli attori sono cessate e non minacciano di rinnovarsi”. In

circostan­ze del genere egli ha ritenuto che gli attori hanno diritto

unicamente al risarcimento del danno.

Relativamente

alla richiesta di eliminare ogni manufatto che ridu­ce o impedisce la vista e

la luce, il Pretore aggiunto ha riscontrato un'immissione negativa nel senso

dell'art. 684 cpv. 2 CC, e quindi un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà da parte della

convenuta, nelle cassette per la legna posate presso la finestra della cucina

degli attori. Egli ha ordinanato così a AO 1 di eliminare ogni manufatto e/o ingombro

che superi l'altezza di 1.20 m “dal pavimento finito esterno verso la facciata

dell'abitazione degli attori”. Quanto alle piante messe a dimora sul fondo della convenuta (un oleandro, una

camelia e una pianta palustre), il primo giudice ha ritenuto che,

quantunque rispettose delle distanze da confine, esse potrebbero avere effetti

negativi, onde l'ordine alla convenuta di mantenere le prime due a un'altezza di

2.20 m e la terza a un'altezza di 1.50 m.

Per

quanto riguarda il risarcimento danni, il Pretore aggiunto ha rimproverato agli

attori di averlo indicato in fr. 8000.–, senza però specificarne le poste e rinviando

“unicamente” alla documentazione prodotta “malgrado le contestazioni della

convenuta”. Di conseguenza egli ha respinto la pretesa già per tale motivo. In

ogni modo egli ha rilevato che gli attori non avevano dimostrato, come loro incombeva,

l'ammontare del danno, limitandosi a presentare “un elenco di singoli importi

con relativa motivazione senza alcun giustificativo”. Né, a suo avviso, il

danno può essere stabilito in base all'art. 42 cpv. 2 CO, tale norma non dispensan­do

le parti dal recare al giudice gli elementi che permettano una stima del

pregiudizio. Infine il Pretore aggiunto ha respinto la pretesa per torto morale

di fr. 10 000.– poiché gli

attori non avevano “invocato l'applicazione degli art. 28 segg. CC, ma

unicamente l'art. 679 seg. CC”. Oltre a ciò, per il primo giudice, gli attori,

pur avendo patito una certa sofferenza, non ne avevano dimostrato la gravità.

4. Gli appellanti chiedono l'accoglimento integrale dell'azio­ne intesa

alla cessazione delle turbative. Evocano le molestie riconducibili alla vicina,

sostengono di averle ampiamente dimostrate con la documentazione e i video da

loro presentati, anche perché queste sono avvenute tutte all'interno del

giardino della convenuta, inaccessibile a terzi. Essi affermano poi che, contrariamente

all'opinione del primo giudice, la convenuta non ha mai cessato

“i

propri atti molesti”, tanto che l'oleandro e la camelia superano l'altezza stabilita

nella sentenza impugnata. Per di più, essi soggiungono, la vicina ha messo a

dimora un gelsomino, già alto oltre 2 m, che non può essere potato poiché non è

oggetto dell'ingiunzione pretorile. Gli appellanti chiedono così di ordinare alla

convenuta di cessare con effetto immediato ogni turbativa alla loro proprietà (segnatamente

l'emissione di rumori, di gas di scarico della motosega, di lancio di oggetti e

di acqua e di danneg-giamenti e vandalismo) e di mantenere con effetto

immediato il taglio di ogni pianta posta di fronte alla facciata della loro

abitazione in modo che non superi 150 cm il gelsomino “e in generale ogni

pianta”.

a) L'art.

679 cpv. 1 CC abilita chiunque sia danneggiato o minacciato di danno in seguito

a un eccesso nell'esercizio della proprietà altrui (art. 684 segg. CC) a

promuovere le azioni di cessazione della molestia, di prevenzione del danno

temuto e di risarcimento (RtiD II-2018 pag. 755 consid. 2.1). A tali azioni si

aggiunge quella di accertamento della turbativa (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 5ª edizione, pag. 269 n. 2758).

Scopo della prima azione è di far cessare una lesione attuale, ovvero di

impedire che un'immissione eccessiva continui a dispiegare i suoi effetti. La

turbativa dev'essere attuale, ovvero “ancora esistente, continuata” (Rey/ Strebel in: Basler Kommentar, ZGB

II, 6ª edizione, n. 15 ad art. 679; Göksu

in: Handkommentar zum Schweizer Privat-recht [CHK], 3ª edizione, n. 10 ad art.

679 CC; v. anche DTF 143 III 245 consid. 3.1). Essa deve quindi non solo sussiste­re

all'introduzione della causa (Steinauer,

op. cit., pag. 281 n. 2796), ma anche persistere allorché il giudice statuisce. Se essa dovesse

cessare in pendenza di causa, l'azione diviene senza oggetto (Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ª

edizione, § 46 n. 45).

b) In

concreto si può disquisire

sul fatto che le molestie ascrit­te alla

convenuta siano state sufficientemente dimostrate. Quand'anche si ammettesse nondimeno

che i comportamenti asseriti dagli attori siano trascesi in un eccesso

pregiudizievole, gli appellanti non si confrontano con la conclusione del

Pretore aggiunto, secondo cui durante la litispendenza le turbative denunciate

dagli attori “sono cessate e non minaccia­no di rinnovarsi”. Gli attori non

pretendono, in particolare, che da quando A__________ __________, allora

convivente della convenu­ta e principale autore delle lamentate molestie, si è

trasferito altrove le turbative siano continuate. Anzi, lo stesso AP 1 ha ammesso

che dal 28 giugno 2013, data del sopralluogo (sopra, consid. C), ‟la

controparte non ha più commesso atti contrari al buon vicinatoˮ (deposizione

del 30 giugno 2016: verbali, pag. 8). Né si intravede un rischio imminente

che la convenuta sia sul punto di reiterare molestie, ciò che potrebbe

giustificare ‒ se mai ‒ un'azione preventiva (Rey/Strebel, op. cit., n. 17 e 18 ad

art. 679; Bovay in: Commentaire

romand, CC II, Basilea 2016, n. 40 ad art. 679; Bohnet, op. cit., § 46 n. 46). Ne segue che sotto questo

profilo la sentenza impugnata resiste alla critica.

5. Gli

appellanti rimproverano poi alla vicina di lasciar crescere

l'oleandro

e la camelia oltre l'altezza fissata dal primo giudice, così come di avere

messo a dimora un altro gelsomino proprio davanti alla pianta palustre, in modo

da poterlo lasciare crescere fino a 2 m.

a) Per

quel che concerne l'oleandro, la camelia e la pianta palustre, il superamento del

limite di altezza non trova riscontro agli atti, le fotografie accluse al­l'appello

non permettendo accertamenti affidabili. A parte ciò, gli interessati sembrano scordare

che dispongono di un titolo esecutivo grazie al quale possono esigere il

rispetto dell'ingiunzione emanata dal Pretore aggiunto. Dovesse AO 1 lasciar

crescere oltre misura le tre piante indicate nella sentenza, AP 1 e AP 2

potranno sempre rivolgersi al giudice dell'esecuzione per far eseguire la

sentenza impugnata (art. 335 segg. CPC). Su questo punto non giova diffondersi

oltre.

b) Quanto

al gelsomino, la convenuta riconosce di averlo mes­so a dimora dopo la sentenza

impugnata per sostituire una pianta di rose distrutta durante la costruzione di

un muro da parte dei vicini. In simili circostanze la richiesta degli attori

volta a mantenere l'altezza del gelsomino a 1.50 m è sì nuo­va, ma fondata su

fatti nuovi e mezzi di prova nuovi, di modo che è ricevibile (art. 317 cpv. 2

CPC). Premesso ciò, il gelsomino non è un rampicante, ma un vegetale che può

raggiungere l'altezza di qualche metro, tanto da essere classificato tra le

piante di basso fusto che devono rispettare le distanze a confine dell'art. 157

LAC (sentenza del Tribunale federale 5P.7/2000 del 29 febbraio 2000 consid. 3d).

Inoltre il Pretore aggiunto ha accertato, senza essere smentito dalla convenuta,

che le piante poste a dimora davanti alla finestra della cucina degli attori

riducono sensibilmente la vista e la luminosità,

al punto da configurare un eccesso nel senso del­l'art. 684 cpv. 2 CC. Né AO 1 contesta la

posizione della nuova pianta (“accanto alla camelia…, proprio davanti alla

pianta palustre”), come risulta per altro dalle fotografie allegate al­l'appello.

Si giustifica così di ordinare alla convenuta di limitare l'altezza del

gelsomino a 1.50 m. Poco importa che attualmente esso non superi 1.30 m, un gelsomino potendo agevolmente superare ‒

come detto ‒ anche 2 m d'altezza. Nemmeno avrebbe senso costringere gli

attori a promuovere una nuova causa nel caso in cui la convenuta lasciasse

crescere il gelsomino oltre misura. Al proposito l'appello si rivela di

conseguenza fondato.

6. Gli

appellanti criticano altresì il rigetto della richiesta di risarcimento del

danno, contestando di non avere specificato le poste del pregiudizio come reputa

il Pretore aggiunto. Essi adducono che i fr. 8000.– da loro pretesi corrispondono

al costo di riparazione della recinzione, dell'illuminazione e delle persiane,

al lavoro amministrativo, alle spese di pulizia e ai danni provocati dall'acqua

gettata dalla convenuta, rinviando ai singoli importi elencati in una tabella

(doc. B). A loro parere, tutti i danni sono dimostrati dalle fotografie e dai

video prodotti, mentre il lavoro amministrativo corrisponde alle spese e al dispendio

di tempo occorso per preparare il fascicolo da consegnare al loro patrocinatore.

Circa l'entità del danno, essi non negano di non avere prodotto preventivi né

fatture, ma rilevano di essere stati demoralizzati al punto da non avere avuto

la forza di affrontare anche tale incombenza. Per gli appellanti, infine, grazie

al materiale probatorio da loro prodotto il primo giudice avrebbe potuto stimare

per apprezzamento l'ammontare del danno in applicazione dell'art. 42 CO.

a) Nelle

cause rette dal principio dispositivo le parti devono addurre i fatti su cui

poggiano le loro domande (one­re di allegazione: art. 55 cpv. 1 e 221 cpv.

1 lett. d CPC). I fatti pertinenti inoltre devono essere sufficientemente

motivati perché, da un lato, il convenuto possa specificare quali di essi riconosce

o contesta e, dall'altro, il giudice possa stabilire quali fatti sono riconosciuti

da entrambe le parti e quali invece sono contestati dal convenuto (per i quali si

dovrà procedere all'assunzione delle prove) e applicare la regola di diritto sostanziale determinante (DTF 144 III 522

consid. 5.2.1.1).

L'onere

di allegazione e di specificazione va osservato per principio nei memoriali di

causa. Di regola, un rimando globale agli atti del processo non basta, poiché

non incombe al giudice né alla controparte desumere da tali atti l'esposizione

dei fatti o passare questi ultimi al vaglio per individuare elementi utili. Non

che un rinvio a un determinato atto non pos­sa, eccezionalmente, adempiere gli

obblighi di specificazio­ne. Anche in tal caso, però, i fatti devono essere

addotti nei loro tratti essenziali nei memoriali di causa. Non basta che negli

inserti figurino, in qualche forma, le informazioni richie-ste. Il rimando a un

memoriale deve menzionare uno specifico atto e da tale rimando devono evincersi

chiaramente gli elementi dell'inserto che assurgono ad allegazione di parte (DTF 144 III 523 consid. 5.2;

analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2016.93

del 15 ottobre 2018 consid. 4c).

b) Nel

caso in esame gli attori hanno quantificato nella petizione la loro pretesa in

fr. 10 000.–, corrispondenti alle spese da

loro sopportate, “tra cui il costo della recinzione, di illuminazione, per la

riparazione dei danni apportati alle persiane in legno, lavoro amministrativo

per riparare i danni causati, costi di pulizia e danni provocati dall'acqua che

la convenuta gli ha tirato addosso, come si evince dalla tabella già prodotta e

agli atti” (pag. 10 in alto). Il documento B, al quale gli attori rinviano però

è un CD nel quale si trovano un file word di 57 documenti ‟Geschichte

von loroˮ, come pure due cartelle con 25 sottocartelle ognuna

contenenti la prima centinaia di fotografie e la seconda 18 fotografie. Un

rinvio del genere, tuttavia, non permetteva manifestamente alla convenuta, né

al giudice, di ricavare le necessarie informazioni che permettessero di capire

quali fossero i danni lamentati e, soprattutto, il relativo costo. In altri

termini, il documento richiamato non può considerarsi esplicito (“selbsterklärend”), ove appena si pensi che l'elenco

dei danni e la loro quantificazione si trova unicamente alle pagine 53 e 54 del

documento word. In circostanze

siffatte gli attori non hanno assolto l'onere di sostanziare la loro pretesa. La

conclusione del primo giudice, che nel caso specifico ha respinto la richiesta

di risarcimento già per tale motivo, sfugge di conseguenza alla critica.

c) A

parte quanto precede, già si è visto che l'azione di risarcimento del­l'art. 679

cpv. 1 CC concorre con le azioni fondate sulla responsabilità per atti

illeciti (art. 41 segg. CO) e sulla responsabilità del proprietario di un'opera

(art. 58 CO), fondando una responsabilità oggettiva, ovvero indipendente da un'eventuale

colpa del proprietario (DTF 119 Ib 334 consid. 3c; 119 II 416 consid, 4d;

più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_86/2017 del 13 giugno 2018

consid. 2.1; v. anche Steinauer,

op. cit., pag. 283 n. 2806). Ma ciò non esonera il richiedente dal dimostrare

il danno subìto, così come il nesso di causalità adeguata tra il danno e l'eccesso

del diritto di proprietà (Rey/Strebel,

op. cit., n. 11 ad art. 679; Bovey,

op. cit., n. 44 ad art. 679; Bohnet,

op. cit., § 46 n. 48). Conformemente

alle norme generali in materia di prove, spettava quindi agli attori dimostrare

l'entità e l'am-montare del danno (art. 8 CC, 42 cpv. 1 CO), salvo che

ciò fosse impossibile e si debba far capo perciò al prudente criterio del

giudice (art. 42 cpv. 2 CO).

d) Nel

caso precipuo, come ha ricordato il Pretore aggiunto,

l'elenco

del doc. B enuncia i seguenti danni:

Costo recinzione furto fr. 3000.–; illuminazione costi

fr. 200.–; Criminal danni legno persiane fr. 1100.–; lavoro amministrativo da

parte nostra fr. 2000.–; Nube acqua getto danni fr. 1100.–; Water spot da

acqua colata/pulizie fr. 300.–; rettifiche di valore a causa di emissioni di

odori fr. 400.–; namento Phobia di minaccia fr. 400.–, Compensazione

sputando fr. 1000.–.

Intanto

ci si potrebbe interrogare se, per i danni dovuti al lancio di oggetti, di

acqua o di altre sostanze si ravvisi un ecces­so nell'esercizio del diritto di

proprietà inteso come un comportamento umano, connesso all'uso o allo

sfruttamento di un fondo, che determini una violazione del diritto di vicinato (DTF

132 III 246 consid. 3.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2000.111 del 1°

febbraio 2001 consid. 4; Steinauer,

op. cit., pag. 278 n. 2784, pag. 276; Rey/Strebel,

op. cit., n. 11 ad art. 679). Il

comportamento umano deve denotare ad ogni modo un rapporto non fortuito, connesso

con il normale uso del fondo. Se il comportamento umano non è connesso con il

normale uso del fondo, come il lancio di oggetti sull'altro fondo, non si può far

capo all'azione dell'art. 679 CC, ma procedere a norma dell'art. 41 CO (cfr.

Meier-Hayoz, op. cit., n. 78, 79 e 85 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., pag. 278 n. 2785, pag.

278). In concreto gran parte delle molestie sono riconducibili ad A__________ __________.

In tale misura AO 1 sarebbe finanche sprovvista, pertanto, della legittimazione

passiva.

e) Relativamente

all'entità dei danni, gli attori si sono limitati ad avanzare svariate cifre, senza

fornire tuttavia alcun elemento utile alla quantificazione del pregiudizio. Quand'anche

Fatti

i danni sofferti fossero stati sufficientemente allegati, agli atti manca manifestamente un qualsiasi

riscontro probatorio che suffraghi l'ammontare della pretesa. Anzi,

a ben vedere, gli attori hanno chiesto per finire di pronunciare un

risarcimento a discrezione, rinunciando così implicitamente a recare elementi

utili per la sua determinazione, benché nulla induca a crede­re che ciò le

fosse impossibile, trattandosi per lo più di danni materiali. Che gli attori fossero demoralizzati e non

avessero la forza di procurarsi preventivi o fatture è possibile, ma ciò non li

esimeva dall'allegare e sostanziare, nella misura possibile, tutti i fatti rilevanti

per accertare l'ammontare della pretesa, tanto meno ove si rammenti che essi

agivano con il patrocinio di un avvocato. In simili circostanze la decisione

del Pretore aggiunto sfugge una volta ancora alla critica.

f) Quanto

all'art. 42 cpv. 2 CO, tale norma costituisce

un'eccezione al prescritto dell'art. 42 cpv. 1 CO. Trova quindi applicazione solo quando il

danno è di natura tale che una prova certa è oggettivamente impossibile o non

può essere ragionevolmente pretesa, di modo che in relazione alla prova stessa il richiedente si trova in uno stato di

necessità (Beweis­not: DTF 147 III 467 consid. 4.2.3, 144 III 160 consid. 2.3).

L'art. 42 cpv. 2 CO non permette invece

di chiedere al giudi­ce, senza fornire precise indicazioni, di pronunciare un

risarcimento a discrezione (DTF 144 III 159 consid. 2.3 con rinvii). In

concreto le prove del danno non erano impossibili da addurre e nemmeno

risulta che non potessero essere ragionevolmente pretese. Anzi, sarebbero state

possibili, ma non sono state recate. Poco importa in frangenti simili che l'esistenza

del danno possa essere considerata certa (DTF 144 III 160 consid. 2.3; più di

recente: sentenza del Tribunale federale 4A_311/2020 del 17 maggio 2022 consid.

5.2.1 con rinvii). Ne discende che,

anche su questo punto, l'appello vede la sua sorte segnata.

7. Circa

la mancata riparazione del torto morale, gli appellanti si valgono del

principio iura novit curia, il Pretore aggiunto avendo rimproverato loro

di non avere invocato l'art. 28 CC allorquando la pretesa sottostà all'art. 49

CO. Oltre a ciò, essi contestano di non avere dimostrato le sofferenze patite, F__________

B__________ avendo testimoniato disturbi alla salute, così come violenze

fisiche e psicologiche. A loro avviso, se quanto addotto non giustificava la

pretesa di fr. 10 000.–, il primo giudice poteva

anche ridurla.

a) Che un eccesso nell'esercizio del diritto di

proprietà possa trascendere anche in una lesione

della personalità è vero (Steinauer,

op. cit., pag. 271 n. 2762). In tal caso una riparazione del torto morale è disciplinata dall'art. 49 CO. Sulla questione di

sapere se l'assegna­zione di un'indennità

per torto morale sia compresa nelle azioni dell'art. 679 CC le opinioni divergono.

Per taluni autori la riparazione del torto morale può essere chiesta già in

base a tale norma (Berger-Steiner/Schmid

in: OFK, ZGB Kommentar, n. 12

Considerandi

ad art. 679). Per altri autori,

invece, la vittima deve promuovere anche un'azione fondata sugli art. 28 segg.

CC e 49 CO (cumulo di azioni: Bovay, op. cit.

n. 46 ad art. 679; v. anche Meier-Hayoz,

op. cit., n. 33 ad art. 679 CC; Steinauer,

op. cit., pag. 271 n. 2762; Bohnet,

op. cit., § 46 n. 12). Sia come sia, non occorre approfondire la questione.

Come si vedrà oltre (consid. 8e), invero, anche nell'ipotesi più favorevole

agli appellanti l'esito dell'appello non muta.

b) L'art.

49.

cpv. 1 CO prevede il versamento

di un'indennità per torto morale “quando la gravità dell'offesa lo giustifichi

e que-sta non sia stata riparata in altro modo”. La disposizione subordina il

versamento di un indennizzo a una lesione della personalità oggettivamente e

soggettivamente grave, allorché le sofferenze subìte dal richiedente eccedano per

intensità quelle che, secondo le concezioni abituali, una persona dev'essere in

grado di sopportare senza rivolgersi al giudice (sentenza del Tribunale

federale 4A_326/2020 del 1° dicembre 2020 consid. 3.2 con rinvii). Spetta al

richiedente dimostrare la lesione patita e le circostanze dalle quali si possa

desumere la grave sofferenza morale (DTF 135 IV 47 consid. 4.1; più di

recente: sentenza del Tribunale federale 5A_758/2020 del 3 agosto 2021 consid.

8.4.2

con rinvio; analogamente: RtiD II-2004 pag. 527 consid. 7; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2016.120

del 15 febbraio 2017 consid. 6).

c) In

concreto, per tacere del fatto che la convenuta non può essere chiamata a

rispondere del contegno di A__________ __________, gli appellanti ribadiscono

la loro personale sofferenza evocando tutte le circostanze addotte, ma non dimostrano

quali effetti concreti queste abbiano avuto su di loro. Che i comportamenti dei

vicini, a tratti inqualificabili, possano avere avuto ripercussioni sulla loro qualità

di vita è plausibile. Se non che, costoro non hanno precisato, né tanto meno comprovato

sulla base di certificati medici l'intensità

dell'intima sofferenza patita. Invano si cercherebbero negli atti elementi

suscettibili di sostanziare l'ipotesi di particolari angosce, travagli o

tribolazioni. Certo, F__________ __________, conoscente degli attori, ha

dichiarato che AP 2 ‟soffre molto per questa situazione e il marito

soffre di riflesso” (deposizione del 16 febbraio 2017: verbali, pag. 13). Ciò non basta tuttavia per sostanziare

una sofferenza fisica

o psichica tanto grave da giustificare una riparazione pecuniaria. Sfornito di

buon diritto, anche al proposito l'appello si rivela destinato all'insuccesso.

8.

Le

spese della decisione odierna seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). Gli appellanti ottengono unicamen­te la limitazione in altezza del

gelsomino messo a dimora in pendenza di procedura, ma escono sconfitti per il

resto. Tutto ponderato, si giustifica così di addebitare loro quattro quinti

degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla controparte, che ha

presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili

(tre quinti dell'indennità

piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito del presente giudizio non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle

spese processuali (suddivise a metà) e alle ripetibili (compensate) di primo

grado.

9.

Circa

i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo

n. 1 lett. b della sentenza impugnata è così riformato:

È ordinato a AO 1 di mantenere con

effetto immediato il taglio del­l'oleandro, della camelia,

del gelsomino e della pianta palustre posti

sul suo giardino di fronte alla facciata dell'abitazione di AP 1 e AP 2 in modo

tale che non superino l'altezza di

220 cm l'oleandro e la camelia e di 150 cm la pianta palustre e il gelsomino.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 3300.– sono poste per quattro quinti, a carico degli

appellanti in solido e per il resto a carico di AO 1, alla quale AP 1 e AP 2 rifonderanno,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2400.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione

a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).