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Decisione

11.2021.95

Stralcio di un appello dal ruolo per desistenza

20 giugno 2022Italiano5 min

gratuito patrocinio e conferito al ricorso effetto sospensivo – il giudizio impugnato

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.95

11.2021.96

Lugano

20 giugno 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta

della giudice:

Giamboni,

giudice presidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SO.2021.294 (protezione dell'unione coniugale:

provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

istanza dell'8 marzo 2021 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

giudicando

sull'appello presentato il 12 luglio 2021 da AP 1 contro il decreto cautelare

emesso dal Pretore aggiunto il 23 giugno 2021 (inc. 11.2021.95) e sulla

contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2021.96);

Ritenuto

in fatto: A. Con

decreto cautelare emesso nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione

coniugale presentata il 23 giugno 2021 da AO 1 (1991) il Pretore aggiunto del

Distretto di Bellinzona ha condannato AP 1 (1979) a versare dal 5 luglio 2021

alla moglie un contributo alimentare di fr. 310.– mensili per la figlia M__________

(nata il 16 settembre 2017) e uno di fr. 290.– mensili per il figlio F__________

(nato il 7 ottobre 2018), oltre assegni familiari. L'addebito delle spese

processuali di fr. 400.– e delle ripetibili è stato rinviato alla decisione

finale.

Fatti

B. Contro

il decreto cautelare appena menzionato AP 1 è insorto a questa Camera con un

appello del 12 luglio 2021 per ottenere che – accordatogli il beneficio del

gratuito patrocinio e conferito al ricorso effetto sospensivo – il giudizio impugnato

sia riformato riducendo il contributo alimentare per i figli al solo versamento

degli assegni familiari. Con decreto del 16 luglio 2021 il presidente di questa

Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

C. Il 15 giugno 2022 AP 1 ha

comunicato alla Camera di ritirare l'appello, avendo le parti trovato un

accordo regolante ogni aspetto della vita separata.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui

una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio,

configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai

motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza

del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid.

5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal

ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2.

Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per

chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento

delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1.

seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di

oneri processuali. Nella fattispecie l'appellante va tenuto così a farsi carico

dei costi dovuti alla procedura di appello, limitata all'apertura dell'incarto,

agli atti preliminari e allo stralcio dell'appello dal ruolo (art. 21 LTG). Non

si pone inoltre problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata chiamata a

formulare osservazioni nemmeno sulla richiesta di effetto sospensivo.

3.

Rimane

la questione legata al gratuito patrocinio davanti a questa Camera. A supporre che tale

richiesta non sia stata ritirata insieme con l'appello e che l'interessato versi

in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), la domanda si rivela

tuttavia priva d'interesse. Il diritto al gratuito patrocinio è di natura

altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in

basso). Di conseguenza, qualora un beneficiario del gratuito patrocinio in un

processo perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte, il beneficio

del gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003

del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 9C_852/2017 del

25.

giugno 2018 consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso

con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione se al momento di

perdere la qualità di parte il richiedente non ha ancora ottenuto il gratuito

patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse

alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.). Nella fattispecie AP

1.

ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato

l'appello, ponendo fine al processo. E quando ha ritirato l'appello egli non

fruiva del gratuito patrocinio. In condizioni del genere è venuto meno un suo

interesse a ottenere una decisione in proposito.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello.

La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le

spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza interesse.

4. Notificazione

a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La

giudice presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).