11.2021.95
Stralcio di un appello dal ruolo per desistenza
20 giugno 2022Italiano5 min
gratuito patrocinio e conferito al ricorso effetto sospensivo – il giudizio impugnato
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.95
11.2021.96
Lugano
20 giugno 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta
della giudice:
Giamboni,
giudice presidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SO.2021.294 (protezione dell'unione coniugale:
provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza dell'8 marzo 2021 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
giudicando
sull'appello presentato il 12 luglio 2021 da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore aggiunto il 23 giugno 2021 (inc. 11.2021.95) e sulla
contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2021.96);
Ritenuto
in fatto: A. Con
decreto cautelare emesso nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione
coniugale presentata il 23 giugno 2021 da AO 1 (1991) il Pretore aggiunto del
Distretto di Bellinzona ha condannato AP 1 (1979) a versare dal 5 luglio 2021
alla moglie un contributo alimentare di fr. 310.– mensili per la figlia M__________
(nata il 16 settembre 2017) e uno di fr. 290.– mensili per il figlio F__________
(nato il 7 ottobre 2018), oltre assegni familiari. L'addebito delle spese
processuali di fr. 400.– e delle ripetibili è stato rinviato alla decisione
finale.
Fatti
B. Contro
il decreto cautelare appena menzionato AP 1 è insorto a questa Camera con un
appello del 12 luglio 2021 per ottenere che – accordatogli il beneficio del
gratuito patrocinio e conferito al ricorso effetto sospensivo – il giudizio impugnato
sia riformato riducendo il contributo alimentare per i figli al solo versamento
degli assegni familiari. Con decreto del 16 luglio 2021 il presidente di questa
Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
C. Il 15 giugno 2022 AP 1 ha
comunicato alla Camera di ritirare l'appello, avendo le parti trovato un
accordo regolante ogni aspetto della vita separata.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui
una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio,
configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai
motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza
del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid.
5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal
ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2.
Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per
chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento
delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.
1.
seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di
oneri processuali. Nella fattispecie l'appellante va tenuto così a farsi carico
dei costi dovuti alla procedura di appello, limitata all'apertura dell'incarto,
agli atti preliminari e allo stralcio dell'appello dal ruolo (art. 21 LTG). Non
si pone inoltre problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata chiamata a
formulare osservazioni nemmeno sulla richiesta di effetto sospensivo.
3.
Rimane
la questione legata al gratuito patrocinio davanti a questa Camera. A supporre che tale
richiesta non sia stata ritirata insieme con l'appello e che l'interessato versi
in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), la domanda si rivela
tuttavia priva d'interesse. Il diritto al gratuito patrocinio è di natura
altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in
basso). Di conseguenza, qualora un beneficiario del gratuito patrocinio in un
processo perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte, il beneficio
del gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003
del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 9C_852/2017 del
25.
giugno 2018 consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso
con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione se al momento di
perdere la qualità di parte il richiedente non ha ancora ottenuto il gratuito
patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse
alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.). Nella fattispecie AP
1.
ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato
l'appello, ponendo fine al processo. E quando ha ritirato l'appello egli non
fruiva del gratuito patrocinio. In condizioni del genere è venuto meno un suo
interesse a ottenere una decisione in proposito.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello.
La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le
spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza interesse.
4. Notificazione
a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La
giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).