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Decisione

11.2021.97

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

9 marzo 2023Italiano4 min

B.

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.97

Lugano

9 marzo 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta della

giudice:

Giamboni,

giudice delegata

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SO.2021.1604

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 30 marzo 2021 da

AO

1

(ora

patrocinata dall'abg. PA 2 )

e

AP

1

(ora

patrocinata dall'avv. dott. ),

giudicando

sull'appello del 12 luglio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

1° luglio 2021 dal Pretore aggiunto;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 1° luglio 2021 emanata a tutela

dell'unione coniugale il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha

autorizzato i coniugi AP 1 (1971) e AO 1 (1976) a vivere separati, omologando

una convenzione in virtù della quale – fra l'altro – la custodia dei figli J__________

(nato il 19 maggio 2005) e C__________ (nata il 16 aprile 2008) era attribuita

alla madre, riservato il diritto di visita del padre, e il marito si impegnava

a versare un contributo alimentare mensile per la moglie di

fr. 3025.–.

Fatti

B.

Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un

appello del 12 luglio 2021 per ottenere la

riforma della decisione impugnata nel senso di fissare in fr. 2481.–

mensili il contributo di mantenimento per la moglie. Nelle sue osservazioni del

2 settembre 2021 AO 1 propone di respingere l'appello.

C. Il

2 marzo 2023 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello, essendosi in

tal senso impegnato con un accordo transattivo concluso in occasione

dell'udienza cautelare e di conciliazione per il divorzio.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione

con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio,

configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai

motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza

del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid.

5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di

ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2.

Desistenza

equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere –

in linea di principio – il pagamento

delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1.

seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di

oneri processuali. In concreto l'appellante va così tenuto a farsi carico dei

costi dovuti alla procedura di appello, limitata all'apertura dell'incarto,

agli atti preliminari e allo stralcio dell'appello dal ruolo (art. 21 LTG). Quanto

all'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), AO 1 non

l'ha richiesta né tanto meno ha reso verosimile di aver dovuto sostenere

costi rilevanti relativi all'allestimento delle sue osservazioni. Non

soccorrono dunque i presupposti per l'assegnazione di un simile indennizzo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro

dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le

spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Non si

assegnano indennità d'inconvenienza.

3. Notificazione

a:

– abg. ;

– avv. dott. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del

Tribunale d'appello

La giudice delegata La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).