11.2021.97
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
9 marzo 2023Italiano4 min
B.
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.97
Lugano
9 marzo 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta della
giudice:
Giamboni,
giudice delegata
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SO.2021.1604
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 30 marzo 2021 da
AO
1
(ora
patrocinata dall'abg. PA 2 )
e
AP
1
(ora
patrocinata dall'avv. dott. ),
giudicando
sull'appello del 12 luglio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
1° luglio 2021 dal Pretore aggiunto;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 1° luglio 2021 emanata a tutela
dell'unione coniugale il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
autorizzato i coniugi AP 1 (1971) e AO 1 (1976) a vivere separati, omologando
una convenzione in virtù della quale – fra l'altro – la custodia dei figli J__________
(nato il 19 maggio 2005) e C__________ (nata il 16 aprile 2008) era attribuita
alla madre, riservato il diritto di visita del padre, e il marito si impegnava
a versare un contributo alimentare mensile per la moglie di
fr. 3025.–.
Fatti
B.
Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un
appello del 12 luglio 2021 per ottenere la
riforma della decisione impugnata nel senso di fissare in fr. 2481.–
mensili il contributo di mantenimento per la moglie. Nelle sue osservazioni del
2 settembre 2021 AO 1 propone di respingere l'appello.
C. Il
2 marzo 2023 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello, essendosi in
tal senso impegnato con un accordo transattivo concluso in occasione
dell'udienza cautelare e di conciliazione per il divorzio.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione
con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio,
configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai
motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza
del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid.
5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di
ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2.
Desistenza
equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere –
in linea di principio – il pagamento
delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.
1.
seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di
oneri processuali. In concreto l'appellante va così tenuto a farsi carico dei
costi dovuti alla procedura di appello, limitata all'apertura dell'incarto,
agli atti preliminari e allo stralcio dell'appello dal ruolo (art. 21 LTG). Quanto
all'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), AO 1 non
l'ha richiesta né tanto meno ha reso verosimile di aver dovuto sostenere
costi rilevanti relativi all'allestimento delle sue osservazioni. Non
soccorrono dunque i presupposti per l'assegnazione di un simile indennizzo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro
dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le
spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Non si
assegnano indennità d'inconvenienza.
3. Notificazione
a:
– abg. ;
– avv. dott. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d'appello
La giudice delegata La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).