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Decisione

11.2021.98

Divorzio su azione di un coniuge: appello tardivo

30 luglio 2021Italiano10 min

custodia del padre (riservato il diritto di visita materno di quattro ore da esercitarsi

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.98

Lugano

30 luglio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti,

giudice presidente

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2016.216 (divorzio

su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 20 settembre 2016

da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 ,

giudicando sull'appello

del 9 luglio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11

maggio 2021;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

sentenza dell'11 maggio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha

pronunciato il divorzio tra AO 1 (1980), cittadino italiano, e AP 1 (1978).

Egli ha accertato che i conugi hanno già liquidato ogni reciproco rapporto di

dare e avere e rimangono proprietari dei beni in loro possesso o iscritti a

loro nome, ha affidato il figlio J__________ (nato il 1° agosto 2012) alla

custodia del padre (riservato il diritto di visita materno di quattro ore da esercitarsi

un fine settimana al mese sotto sorveglianza), ha lasciato l'autorità parentale

congiunta e confermato la curatela educativa in favore di J__________. Oltre a

ciò il Pretore ha posto l'intero mantenimento del figlio a carico del padre, non

ha stabilito alcun contributo alimentare tra coniugi e ha ordinato all'istituto di previdenza del marito di trasferire fr. 24 503.65 su un conto di libero passaggio intestato alla moglie.

Le spese processuali di complessivi fr. 12 000.– sono state poste per un quinto a carico di AO 1 e per il

resto a carico di AP 1, tenuta a rifondere alla controparte fr. 7260.– per

ripetibili ridotte.

B. In

una lettera del 10 giugno 2018 (recte: 2021) AP 1 ha chiesto al Pretore

di designarle un avvocato d'ufficio e ha contestato l'addebito delle spese

giudiziarie. Ricevuta il 23 giugno 2021 tale comunicazione, il Pretore ha risposto

quello stesso giorno che l'invio raccomandato contenente la sentenza dell'11

maggio 2021 gli era stato ritornato, siccome non ritirato, il 20 maggio

seguente. Al proposito il Pretore ha reso attenta l'interessata che l'invio

doveva ritenersi validamente notificato l'ultimo giorno del termine di giacenza

presso la Posta che in concreto era scaduto il 19 maggio 2021. Il termine per

appellare sembrava così decorso e la sentenza passata in giudicato. Il Pretore

ha assegnato nondimeno a AP 1 un termine di 5 giorni per comunicare se con

quella lettera essa intendeva presentare appello, nel qual caso l'avrebbe

trasmessa senza indugio al Tribunale d'appello. Decorso infruttuoso il termine

il Pretore sarebbe invece partito dal presupposto che la lettera del 10 giugno

era da considerarsi ‟evasaˮ. Anche questa comunicazione del 23

giugno 2021 è stata ritornata alla Pretura il 7 luglio 2021 poiché non

ritirata.

C. Contro la sentenza

dell'11 maggio 2021 AP 1 è insorta al Tribunale d'appello con un appello del 9

luglio 2021 per ottenere la sostituzione del Pretore e il riesame della situazione

previo ascolto suo e del figlio, criticando l'operato del Pretore e in particolare

l'affidamento di J__________ al padre come pure l'addebito delle spese

giudiziarie. Il memoriale non è stato

notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Nel proprio – confuso –

memoriale l'interessata sembra fondare il ricorso – fra l'altro – anche sull'art.

319.

lett. c CPC (denegata giustizia) nella misura in cui si duole di una ‟mancata

giustiziaˮ come già era stata rilevata da questa Camera il 1° aprile 2019

nella sentenza inc. 11.2019.40 (consid. 4). Se non che un diniego di giustizia

si ravvisa ove un un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di

una lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge

(DTF 144 II 192 consid. 3.1). Ora neppure AP 1 accenna a circostanze del genere

che si sarebbero prodotte nella procedura in esame successivamente alla citata sentenza

di questa Camera del 1° aprile 2019. A parte ciò, se un giudice sbaglia –

come reputa l'interessata in concreto – nel giudicare sulle richieste di una

causa appellabile, non v'è denegata denegata giustizia. Si versa semplicemente

nell'ipotesi di una sentenza erronea che può essere impugnata con il rimedio

ordinario dell'appello (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.39 del 27

settembre 2017, consid. 1). E se una parte che impugna una decisione

appellabile contesta – come nella fattispecie – anche il giudizio sulle spese

(art. 110 CPC), la relativa censura va trattata nel quadro dell'appello

medesimo (Tappy in: Commentaire

romand, CPC, 2a edizione, n. 12 ad art. 110).

2.

Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione

mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In con-creto tale

requisito non si pone, litigiosa essendo anche la custodia del figlio,

controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore. Occorre

esaminare la tempestività del rimedio giuridico.

3.

La notificazione di citazioni, ordinanze e

decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro

ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando l'invio è

preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di

invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di

consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una

notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Ciò vale anche qualora il destinatario chieda all'ufficio

postale di trattenere gli invii a un indirizzo di fermo posta, il principio

della buona fede processuale imponendo alle parti di adoperarsi affinché

possano essere loro notificati gli atti giudiziari (DTF 141 II 431 consid. 3.1;

139.

IV 230 consid. 1.1; 138 III 227 consid. 3.1 con riferimenti). Il termine di

giacenza di sette giorni comincia a decorrere il giorno dopo il tentativo di

consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che l'avviso di ritiro della

raccomandata è stato depositato nella casella postale o nella cassetta delle

lettere del destinatario (DTF 143 III 18 consid. 4.1). Poco importa che

il settimo giorno corrisponda a un giorno feriale o festivo (I CCA, sentenza

inc. 11.2018.105 del 3 ottobre 2018 consid. 2 con rinvii).

4.

Nella fattispecie la

sentenza del Pretore è stata spedita alla convenuta martedì 11 maggio 2021 e

l'avvviso di ricevimento è stato depositato nella casella di quest'ultima

l'indomani (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di

sette giorni dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC è scaduto quindi mercoledì

19.

maggio 2021. Ne deriva che in concreto il termine per appellare la decisione

citata, di cui l'appellante doveva manifestamente attendersi la notificazione

essendosi già tenute (il 12 aprile 2021) le arringhe finali, è cominciato

a decorrere giovedì 20 maggio 2021, l'indomani del settimo giorno successivo al

tentativo di consegna infruttuoso, ed è scaduto venerdì 18 giugno 2021.

L'appello in esame è stato consegnato alla Posta il 9 luglio 2021 alle ore

17.52

(attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato). Si rivela quindi

manifestamente tardivo e, come tale, irricevibile (art. 143 cpv. 1 CPC).

5.

Il ricorso non

sarebbe destinato a miglior sorte neppure se si considerasse come atto di

appello la lettera del 10 giugno 2021, ciò che neppure l'interessata pretende.

In concreto AP 1 ha consegnato il plico contenente tale lettera alla posta serba

di __________ il 14 giugno 2021. Sta di fatto che gli scritti destinati a un tribunale svizzero devono essere

consegnati al tribunale medesimo oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera

o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo

giorno del termine (art. 143 cpv. 1 CPC). E nel caso specifico l'invio è giunto alla posta

svizzera solo il 21 giugno 2021 successivo (ricerca postale RR__________, agli

atti) per essere consegnato a questa Camera il 23 giugno seguente. L'appello

risulta quindi sotto ogni profilo tardivo.

6.

Né l'appellante

accenna a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per giustificare

un'eventuale restituzione del termine (art. 148 cpv. 1 CPC) cui essa neppure

allude. Manifestamente irricevibile (nel senso dell'art.

48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG), l'appello sfugge perciò a qualsiasi

disamina.

7.

Si

aggiunga che nella misura in cui tende alla ricusazione del Pretore, la

richiesta di AP 1 è ugualmente manifestamente irricevibile. Per tacere della

sua palese intempestività (v. art. 49 cpv. 1 CPC), una domanda di ricusazione

nei confronti del Pretore (o del Pretore aggiunto) va rivolta al Pretore

viciniore (art. 37 cpv. 5 LOG). La prima Camera civile è abilitata soltanto a

giudicare i reclami contro le

decisioni sulla ricusazione prese dal Pretore viciniore nelle materie che

competono alla Camera stessa (art. 48 lett. a

n. 2 LOG combinato con l'art. 50 cpv. 2 CPC). Né questa Camera sarebbe

abilitata del resto a trattare in prima battuta – al di fuori del termine

ordinario di ricorso – una domanda di riesame che la richiedente, in difetto di

elementi importanti nuovi che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva

ragione di valersi, nemmeno avrebbe il diritto di ottenere (Bastons Bulletti in: Code de procédure civile,

Basilea 2021, n. 7 alle note preliminari degli art. 308-334 CPC con

richiami).

8.

Se ne conclude che l'appello,

manifestamente inammissibile, vede la sua sorte segnata

e può essere

deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1

lett.

a n. 2 LOG). Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio

della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le circostanze del caso specifico inducono nondimeno a rinunciare –

eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessata non risultando avere

cognizioni giuridiche particolari e avendo agito senza l'ausilio di un legale. Non si pone inoltre problema di

ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

9.

Relativamente ai

rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza

riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; sopra, consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

.

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

giudice presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).