11.2022.1
Ripartizione spese processuali: deroga al principio della soccombenza
16 novembre 2023Italiano15 min
particella n. 1000 RFD di __________, sezione di __________ (813 m²). Sul fondo,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.1
Lugano,
16 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OR.2019.264 (azione negatoria: competenza
giurisdizionale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 19 dicembre 2019 da
RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4,
RE 5
(patrocinati dall' PA 1 )
contro
Comune
di CO 1
(rappresentato
dal Municipio
e
patrocinato dall' PA 2 ),
giudicando
sul reclamo del 5 gennaio 2022 in materia di spese giudiziarie presentato da RE
1, RE 2, RE 3, RE 4 ed RE 5 contro la sentenza emessa dal Pretore il 19
novembre 2021;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. RE
1, RE 2, RE 3, RE 4 ed RE 5 sono comproprietari, un quinto ciascuno, della
particella n. 1000 RFD di __________, sezione di __________ (813 m²). Sul fondo,
frutto del frazionamento della particella n. 628 da loro acquistata nel 2008, è
situata una stazione di pompaggio per acque luride fatta edificare dal Comune
di CO 1 negli anni 2001/2002. L'impianto è stato costruito su un fondo diverso rispetto
a quanto prevedeva il piano generale di smaltimento delle acque (PGS) e, seppur
previo consenso dei precedenti comproprietari, senza stipulare un contratto di
servitù né un diritto di superficie e senza alcuna iscrizione nel registro
fondiario. Fin dal 2008 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 ed RE 5 hanno segnalato
malfunzionamenti della stazione di pompaggio con fuoriuscita di liquami nella
loro particella, edificata, e nel vicino torrente, pretendendo un indennizzo
per la superficie occupata dal manufatto o necessaria per l'accesso e per le
attività di manutenzione (circa 70 m²). Le trattative non hanno avuto buon
esito e dalla controversia sono scaturite numerose vertenze (amministrative e
penali) fra i comproprietari e il Comune.
B. Il
4 aprile 2019 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 ed RE 5 hanno convenuto il Comune di CO 1
per un tentativo di conciliazione davanti alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, chiedendo di ordinare al Comune – sotto comminatoria dell'art. 292
CP – la demolizione della citata stazione di pompaggio e il ripristino dello
stato originario del fondo. Il Segretario assessore della Pretura ha rilasciato
il 19 settembre 2019 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2019.226). Il 19
dicembre 2019 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 ed RE 5 si sono rivolti al Pretore,
sollecitando quanto chiesto in sede conciliativa. Un'eccezione di incompetenza giurisdizionale
sollevata dal Comune è stata accolta in seguito dal Pretore, che con sentenza
del 19 novembre 2021 ha dichiarato irricevibile l'azione. Le spese processuali di complessivi fr. 2750.–
sono state poste a carico degli attori in solido, con obbligo di rifondere al Comune,
sempre in via solidale, un'indennità di fr. 4000.– per ripetibili.
C. Contro
il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 ed RE
5 sono insorti a questa Camera mediante reclamo del 5 gennaio 2022 per ottenere
che le spese processuali siano poste a carico del convenuto, obbligato inoltre
a rifondere loro fr. 4000.– complessivi per ripetibili o, in subordine, che le
spese processuali siano poste per metà a carico loro e per l'altra metà a
carico del convenuto, compensate le ripetibili. Nelle sue osservazioni dell'8
febbraio 2022 il Comune di CO 1 ha proposto di respingere il reclamo. In
seguito all'aggregazione perfezionata il __________ il Comune di CO 1 è divenuto
Comune di CO 1.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Una
decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente
soltanto con reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto
– nell'ambito di una procedura ordinaria, il
termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore degli
attori il 22 novembre 2021 (traccia-mento dell'invio n. 98.__________, agli atti).
Il termine di ricorso è nondimeno rimasto sospeso dal 18 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 in virtù dell'art. 145 cpv. 2 lett. c CPC e sarebbe scaduto
venerdì 7 gennaio 2022. Introdotto il 5 gennaio 2022, il reclamo in oggetto
è pertanto tempestivo.
2.
Riguardo
alle spese processuali il Pretore, accertato un valore litigioso “non inferiore
a fr. 30 000.–” (indicato dagli
attori sul frontespizio della petizione), ha rilevato unicamente che tali oneri
devono essere posti a carico degli attori in solido, “stante l'esito della
procedura” (sentenza impugnata, pag. 10 in fondo). Egli ha addebitato così le
spese processuali di complessivi fr. 2750.– solidalmente agli attori, con obbligo
per loro di rifondere al convenuto, sempre con solidarietà, di fr. 4000.–
per ripetibili.
3.
I
reclamanti non criticano l'ammontare delle spese o quello delle ripetibili, ma
si dolgono che tali oneri siano stati messi a loro carico. Sostengono che al
momento di introdurre l'azione il loro buon diritto di sottoporre la lite al
giudice civile era innegabile se si considera che l'illecita occupazione del
loro fondo risaliva ai primi anni Duemila. Essi fanno valere in particolare che
la procedura espropriativa è stata avviata al più presto il 15 marzo 2021,
ossia dopo la litispendenza, come hanno sottolineato davanti al Pretore. Attenendosi
al solo principio della soccombenza, soggiungono, il primo giudice ha violato pertanto
l'art. 107 cpv. 1 lett. b e lett. f CPC sia perché essi avevano motivo in
buona fede di sottoporre al giudice civile un'azione a tutela della loro
proprietà in mancanza di una procedura espropriativa, sia perché il fatto che
un ente pubblico si appropri di un terreno appartenente a privati senza il
consenso di questi ultimi e fuori di ogni procedura legale urta il precetto di
equità.
4.
Le spese giudiziarie – costituite dalle spese
processuali e dalle spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono addebitate, di
regola, alla parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). In caso di
non entrata nel merito – come ad esempio per difetto di un presupposto
processuale come la competenza per materia (art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b
CPC) – o di desistenza si considera soccombente l'attore (art. 106 cpv. 1
seconda frase CPC). Il principio della soccombenza si fonda sull'idea che le
spese giudiziarie vanno sopportate da chi le ha causate (cfr. DTF 145 III 153
consid. 3.3.1 riferita a una parte che ritira l'appello). Il giudice può
tuttavia prescindere da tale principio e suddividere le spese giudiziarie
secondo equità nelle ipotesi previste all'art. 107 CPC,
in specie quando una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio (art.
107.
cpv. 1 lett. b CPC) o quando circostanze speciali facciano apparire iniqua
una ripartizione secondo l'esito della procedura (clausola generale dell'art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC). Un riparto secondo equità, in ogni modo, va applicato
restrittivamente (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5).
5.
In concreto la soccombenza degli attori è pacifica, così come il principio
per cui una parte soccombente sopporta gli oneri processuali. Litigiosa è l'esistenza
di motivi di equità che consentano di derogare al principio della soccombenza
nel caso concreto. Per quanto attiene alla prima ipotesi evocata dai reclamanti
(“quando una parte aveva in buona fede
motivo di agire in giudizio”: art. 107 cpv. 1 lett. b CPC), come ricorda
anche il Pretore, per consolidata giurisprudenza il ricorso alla giurisdizione
civile è escluso quando l'ingerenza nel diritto di proprietà è causata da
un'opera di interesse pubblico per la quale l'autore beneficia di un diritto di
espropriazione (analogamente, in materia di responsabilità del proprietario:
DTF 143 III 247 consid. 3.5 con rinvii; DTF 134 III 252 consid. 5; più di
recente sull'art. 641 cpv. 2 CC: sentenza del Tribunale federale 5A_957/2016
del 12 luglio 2017 consid. 3.1 con numerosi riferimenti; Grahm-Siegenthaler in: Berner Kommentar,
edizione 2022, n. 177 ad art. 641 CC con rinvii di dottrina e giurisprudenza).
L'autore dell'ingerenza deve disporre in tal caso di un diritto
d'espropriazione che – come ogni restrizione a un diritto fondamentale come la
garanzia della proprietà – deve non solo essere giustificato da un interesse
pubblico e rispettare il principio di proporzionalità, ma anche essere fondato
su una base legale (sentenze del Tribunale federale 5A_587/2015 del 22 febbraio
2016.
del consid. 2.3.1 con rinvii e 5A_393/2016 del 30 novembre 2016 consid.
2.5).
a) Nella
fattispecie si conviene con i reclamanti che al momento in cui è stata
inoltrata la petizione, il 19 dicembre 2019, la procedura espropriativa non era
ancora stata avviata, ove appena si consideri che le operazioni di “picchettamento”
– necessarie per la pubblicazione degli atti di espropriazione (art. 20 e art.
23.
cpv.1 Lespr: RL 710.100; De Morpurgo,
Uno sguardo sull'espropriazione formale, collana rossa CFPG n. 44, Lugano 2010,
pag. 5) – sono state notificate dal Comune ai comproprietari il 15 marzo
2021.
(doc. 15) e autorizzate conformemente all'art. 8 Lespr dal Consiglio di
Stato, stante l'opposizione dei
comproprietari, il 30 settembre 2021 (doc. 19). L'avvio di una formale procedura
di espropriazione, tuttavia, non figura tra i requisiti posti dalla citata
giurisprudenza, secondo cui è sufficiente che l'autore dell'ingerenza benefici
di un diritto di espropriazione.
b) Nella
fattispecie l'allora Consiglio comunale di CO 1 ha approvato la variante del
Piano generale di smaltimento delle acque (PGS), comprendente anche lo
spostamento della nota stazione di pompaggio sulla particella n. 1000, il 20
dicembre 2018. Su un ricorso inoltrato da RE 1 e RE 4 contro tale delibera il Consiglio
di Stato ha statuito con risoluzione del 4 settembre 2019, respingendo il
ricorso su tale aspetto. I ricorrenti hanno impugnato anche quest'ultima
decisione rivolgendosi al Tribunale cantonale amministrativo, salvo poi
ritirare l'impugnazione, sicché il giudice delegato ha decretato lo stralcio
dal ruolo del procedimento il 20 gennaio 2020 (per la cronistoria v. doc. 19: risoluzione governativa n. 4842 del 30 settembre
2021.
del Consiglio di Stato, consid. E). E poiché rimedi siffatti hanno effetto
sospensivo (art. 71 LPAmm: RL 165.100), la base legale per promuovere una
procedura di espropriazione è passata in giudicato unicamente a quel momento. Per
contro, il ricorso presentato da RE 4 al medesimo Tribunale contro la relativa
variante di adeguamento del Piano regolatore comunale non ostava all'avvio di
una procedura espropriativa, a quel rimedio non essendo stato conferito effetto
sospensivo (art. 31 e 32 LST: RL 701.100; sull'argomento: doc. 19: risoluzione citata,
consid. 1.3).
c) Ne
discende che, fino al 20 gennaio 2020, il ricorso di un proprietario al giudice
civile non poteva ritenersi escluso per il solo fatto – evocato dal primo
giudice – che l'ingerenza nella proprietà degli attori era dovuta a un'opera di
interesse pubblico, il Comune non beneficiando ancora a quel momento di un
diritto di espropriazione passato in giudicato. Ciò non toglie che, come
dimostrano i ricorsi degli interessati in ambito amministrativo, in concreto i
litisconsorti erano consapevoli dei passi intrapresi dal Comune fin dal 2018 per
adeguare il Piano regolatore comunale e il Piano generale di smaltimento delle
acque (PGS) alla situazione di fatto e poter avviare così una procedura
espropriativa (sulla cronistoria cfr. anche doc. 17: risoluzione governativa n.
4262.
del 4 settembre 2019 del Consiglio di
Stato, consid. A–C). Anzi, RE 3 era informato delle intenzioni del
Comune sin dal dicembre del 2017, avendo egli assistito come municipale alla
seduta in cui l'esecutivo ha deciso di rinunciare alla proposta dei
comproprietari di stipulare un contratto di locazione, preferendo procedere
alla modifica del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) con relativo esproprio
(doc. Q, R e S). Del resto, nella loro istanza di conciliazione del 4 aprile
2019.
gli stessi comproprietari facevano riferimento a tale risoluzione, e
segnatamente all'intenzione del Comune di procedere a un esproprio, pur
dolendosi che non vi fosse cenno a un eventuale indennizzo in loro favore (istanza,
pag. 4 nell'inc. CM.2019.226).
d) In
simili circostanze gli attori, assistiti da un legale, non potevano ignorare il
rischio che in pendenza di causa la base legale per l'adeguamento del Piano
generale di smaltimento delle acque (PGS) entrasse entrare in vigore e che ciò
facesse decadere la competenza del giudice civile, sicché essi avrebbero potuto
far valere le loro pretese d'indennizzo esclusivamente nell'ambito della
procedura d'espropriazione. Né potevano trascurare che il Pretore avrebbe
verosimilmente atteso di conoscere l'esito
dei loro ricorsi in sede amministrativa prima di statuire. Non possono
pretendere, pertanto, di avere avuto “in buona fede motivo di agire in
giudizio” (nel senso dell'art. 107 cpv. 1 lett. b CPC) davanti
al tribunale civile.
6.
Quanto
alla clausola generale dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, tale disposizione
consente al giudice di suddividere le spese giudiziarie secondo equità per
“altre circostanze speciali”, ad esempio ove si dia una forte ineguaglianza dal
profilo economico, oppure in caso di esito del processo dovuto a un'eccezione
di compensazione o nell'ipotesi in cui occorra tenere conto del comportamento
preprocessuale della controparte come il rifiuto di una transazione adeguata (Schmid/Jent-Sørensen in: Oberhammer/ Domej/ Haas [curatori], Schweizerische ZPO,
Kurzkommentar, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 107 CPC; Stoudmann in: CPC, Petit commentaire,
Basilea 2020, n. 30 ad art. 107; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 27 e 30 ad art. 107; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione,
n. 9 ad art. 107; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, 2ª
edizione, vol. 1, n. 29–30b ad art. 107; Jenny in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n.
18–20 ad art. 107; Urwiler/Grütter in:
Brunner/Gasser/Schwander [curatori],
Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 9 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 22 ad art. 107). In ogni modo la clausola va applicata restrittivamente
(DTF 143 III 269 consid. 4.2.5).
Nella
fattispecie i reclamanti fanno valere che “in nessuno stato di diritto […] può
essere permesso ad un ente pubblico di appropriarsi, definitivamente o
temporaneamente, contro il volere del proprietario e al di fuori di ogni
procedura legale, di un terreno appartenente ad un privato”. A ben vedere
tuttavia la stazione di pompaggio è pur sempre stata costruita con l'accordo
dei precedenti comproprietari (doc. 6). E gli attori non potevano ignorarne la
presenza quando hanno acquistato il fondo (fotografie doc. 7). Inoltre negli
anni il Comune ha tentato a più riprese di giungere a un accordo (doc. G, I, V,
11.
e 12). Ora, non si disconosce che il Comune si è deciso a adeguare il Piano
generale di smaltimento delle acque (PGS) solo nove anni dopo le loro prime
rimostranze (doc. D e S). E neppure si sottovalutano i disagi causati agli
attori dai ripetuti malfunzionamenti della stazione di pompaggio, ai quali il
Comune non sembra aver saputo rimediare (doc. D, E, I, L, M, N, O). Al momento
in cui gli attori si sono rivolti al giudice civile, tuttavia, il Comune si era
infine risolto a intraprendere i dovuti adeguamenti legislativi e l'entrata in
vigore della base legale necessaria per l'avvio di una procedura di
espropriazione era ostacolata soltanto dai ricorsi di alcuni di loro. Pur considerando
la (comprensibile) frustrazione dei comproprietari, quindi, il ricorso al
giudice civile non era più giustificato, quanto meno dopo il 20 dicembre 2018. Ne
discende che, tutto ponderato, la decisione del Pretore di attenersi al
principio della soccombenza resiste alla critica.
7.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza degli attori (art. 106 cpv. 2
CPC), che hanno proceduto insieme e rispondono di tali spese solidalmente (art.
106.
cpv. 3 seconda frase CPC). Il convenuto, che ha formulato osservazioni al
reclamo per il tramite di un legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per
ripetibili.
8.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese processuali controverse
non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dei reclamanti in solido, che
rifonderanno al convenuto, sempre in via solidale, fr. 800.– complessivi per
ripetibili.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).