Lexipedia

Decisione

11.2022.1

Ripartizione spese processuali: deroga al principio della soccombenza

16 novembre 2023Italiano15 min

particel­la n. 1000 RFD di __________, sezione di __________ (813 m²). Sul fon­do,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.1

Lugano,

16 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa OR.2019.264 (azione negatoria: competenza

giurisdizionale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 19 dicembre 2019 da

RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4,

RE 5

(patrocinati dall' PA 1 )

contro

Comune

di CO 1

(rappresentato

dal Municipio

e

patrocinato dall' PA 2 ),

giudicando

sul reclamo del 5 gennaio 2022 in materia di spese giudiziarie presentato da RE

1, RE 2, RE 3, RE 4 ed RE 5 contro la sentenza emessa dal Pretore il 19

novembre 2021;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. RE

1, RE 2, RE 3, RE 4 ed RE 5 sono comproprietari, un quinto ciascuno, della

particel­la n. 1000 RFD di __________, sezione di __________ (813 m²). Sul fon­do,

frutto del frazionamento della particella n. 628 da loro acquistata nel 2008, è

situata una stazione di pompaggio per acque luride fatta edificare dal Comune

di CO 1 negli anni 2001/2002. L'impianto è stato costruito su un fondo diverso rispetto

a quanto prevedeva il piano generale di smaltimento delle acque (PGS) e, seppur

previo consenso dei precedenti comproprietari, senza stipulare un contratto di

servitù né un diritto di superficie e senza alcuna iscrizione nel registro

fondiario. Fin dal 2008 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 ed RE 5 hanno segnalato

malfunzionamenti della stazione di pompaggio con fuoriuscita di liquami nella

loro particella, edificata, e nel vicino torrente, pretendendo un indennizzo

per la superficie occupata dal manufatto o necessaria per l'accesso e per le

attività di manutenzione (circa 70 m²). Le trattative non hanno avuto buon

esito e dalla controversia sono scaturite numerose vertenze (amministrative e

penali) fra i comproprietari e il Comune.

B. Il

4 aprile 2019 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 ed RE 5 hanno convenuto il Comune di CO 1

per un tentativo di conciliazione davanti alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, chiedendo di ordinare al Comune – sotto comminatoria dell'art. 292

CP – la demolizione della citata stazione di pompaggio e il ripristino dello

stato originario del fondo. Il Segretario assessore della Pretura ha rilasciato

il 19 settembre 2019 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2019.226). Il 19

dicembre 2019 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 ed RE 5 si sono rivolti al Pretore,

sollecitando quanto chiesto in sede conciliativa. Un'eccezione di incompetenza giurisdizionale

sollevata dal Comune è stata accolta in seguito dal Pretore, che con sentenza

del 19 novembre 2021 ha dichiarato irricevibile l'azione. Le spese processuali di complessivi fr. 2750.–

sono state poste a carico degli attori in solido, con obbligo di rifondere al Comu­ne,

sempre in via solidale, un'indennità di fr. 4000.– per ripetibili.

C. Contro

il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 ed RE

5 sono insorti a questa Camera mediante reclamo del 5 gennaio 2022 per ottenere

che le spese processuali siano poste a carico del convenuto, obbligato inoltre

a rifondere loro fr. 4000.– complessivi per ripetibili o, in subordine, che le

spese processuali siano poste per metà a carico loro e per l'altra metà a

carico del convenuto, compensate le ripetibili. Nelle sue osservazioni dell'8

febbraio 2022 il Comune di CO 1 ha proposto di respingere il reclamo. In

seguito all'aggregazione perfezionata il __________ il Comune di CO 1 è divenuto

Comune di CO 1.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Una

decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente

soltanto con reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto

– nell'ambito di una procedura ordinaria, il

termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore degli

attori il 22 novembre 2021 (traccia-mento dell'invio n. 98.__________, agli atti).

Il termine di ricorso è nondimeno rimasto sospeso dal 18 dicem­bre 2021 al 2 gennaio 2022 in virtù dell'art. 145 cpv. 2 lett. c CPC e sarebbe scaduto

venerdì 7 gennaio 2022. Introdotto il 5 gennaio 2022, il reclamo in oggetto

è pertanto tempestivo.

2.

Riguardo

alle spese processuali il Pretore, accertato un valore litigioso “non inferiore

a fr. 30 000.–” (indicato dagli

attori sul frontespizio della petizione), ha rilevato unicamente che tali oneri

devono essere posti a carico degli attori in solido, “stante l'esito della

procedura” (sentenza impugnata, pag. 10 in fondo). Egli ha addebitato così le

spese processuali di complessivi fr. 2750.– solidalmente agli attori, con obbligo

per loro di rifondere al convenuto, sempre con solidarietà, di fr. 4000.–

per ripetibili.

3.

I

reclamanti non criticano l'ammontare delle spese o quello delle ripetibili, ma

si dolgono che tali oneri siano stati messi a loro carico. Sostengono che al

momento di introdurre l'azione il loro buon diritto di sottoporre la lite al

giudice civile era innegabile se si considera che l'illecita occupazione del

loro fondo risaliva ai primi anni Duemila. Essi fanno valere in particolare che

la procedura espropriativa è stata avviata al più presto il 15 marzo 2021,

ossia dopo la litispendenza, come hanno sottolineato davanti al Pretore. Attenendosi

al solo principio della soccombenza, soggiungono, il primo giudice ha violato pertanto

l'art. 107 cpv. 1 lett. b e lett. f CPC sia perché essi avevano motivo in

buona fede di sottoporre al giudice civile un'azione a tutela della loro

proprietà in mancanza di una procedura espropriativa, sia perché il fatto che

un ente pubblico si appropri di un terreno appartenente a privati senza il

consenso di questi ultimi e fuori di ogni procedura legale urta il precetto di

equità.

4.

Le spese giudiziarie – costituite dalle spese

processuali e dalle spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono addebitate, di

regola, alla parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). In caso di

non entrata nel merito – come ad esempio per difetto di un presupposto

processuale come la competenza per materia (art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b

CPC) – o di desistenza si considera soccombente l'attore (art. 106 cpv. 1

seconda frase CPC). Il principio della soccombenza si fonda sull'idea che le

spese giudiziarie vanno sopportate da chi le ha causate (cfr. DTF 145 III 153

consid. 3.3.1 riferita a una parte che ritira l'appello). Il giudice può

tuttavia prescindere da tale principio e suddividere le spese giudiziarie

secondo equità nelle ipotesi previste all'art. 107 CPC,

in specie quando una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio (art.

107.

cpv. 1 lett. b CPC) o quando circostanze speciali facciano apparire iniqua

una ripartizione secondo l'esito della procedura (clausola generale dell'art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Un riparto secondo equità, in ogni modo, va applicato

restrittivamente (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5).

5.

In concreto la soccombenza degli attori è pacifica, così come il principio

per cui una parte soccombente sopporta gli oneri processuali. Litigiosa è l'esistenza

di motivi di equità che consentano di derogare al principio della soccombenza

nel caso concreto. Per quanto attiene alla prima ipotesi evocata dai reclamanti

(“quan­do una parte aveva in buona fede

motivo di agire in giudizio”: art. 107 cpv. 1 lett. b CPC), come ricorda

anche il Pretore, per consolidata giurisprudenza il ricorso alla giurisdizione

civile è escluso quando l'ingerenza nel diritto di proprietà è causata da

un'opera di interesse pubblico per la quale l'autore beneficia di un diritto di

espropriazione (analogamente, in materia di responsabilità del proprietario:

DTF 143 III 247 consid. 3.5 con rinvii; DTF 134 III 252 consid. 5; più di

recente sull'art. 641 cpv. 2 CC: sentenza del Tribunale federale 5A_957/2016

del 12 luglio 2017 consid. 3.1 con numerosi riferimenti; Grahm-Siegenthaler in: Berner Kommentar,

edizione 2022, n. 177 ad art. 641 CC con rinvii di dottri­na e giurisprudenza).

L'autore dell'ingerenza deve disporre in tal caso di un diritto

d'espropriazione che – come ogni restrizione a un diritto fondamentale come la

garanzia della proprietà – deve non solo essere giustificato da un interesse

pubblico e rispettare il principio di proporzionalità, ma anche essere fondato

su una base legale (sentenze del Tribunale federale 5A_587/2015 del 22 febbraio

2016.

del consid. 2.3.1 con rinvii e 5A_393/2016 del 30 novembre 2016 consid.

2.5).

a) Nella

fattispecie si conviene con i reclamanti che al momento in cui è stata

inoltrata la petizione, il 19 dicembre 2019, la procedura espropriativa non era

ancora stata avviata, ove appena si consideri che le operazioni di “picchettamento”

– necessarie per la pubblicazione degli atti di espropriazione (art. 20 e art.

23.

cpv.1 Lespr: RL 710.100; De Morpur­go,

Uno sguardo sull'espropriazione formale, collana rossa CFPG n. 44, Lugano 2010,

pag. 5) – sono state notificate dal Comu­ne ai comproprietari il 15 marzo

2021.

(doc. 15) e autorizzate conformemente all'art. 8 Lespr dal Consiglio di

Stato, stante l'opposizione dei

comproprietari, il 30 settembre 2021 (doc. 19). L'avvio di una formale procedura

di espropriazione, tuttavia, non figura tra i requisiti posti dalla citata

giurisprudenza, secondo cui è sufficiente che l'autore dell'ingerenza benefici

di un diritto di espropriazione.

b) Nella

fattispecie l'allora Consiglio comunale di CO 1 ha approvato la variante del

Piano generale di smaltimento delle acque (PGS), comprendente anche lo

spostamento della nota stazione di pompaggio sulla particella n. 1000, il 20

dicembre 2018. Su un ricorso inoltrato da RE 1 e RE 4 contro tale delibera il Consiglio

di Stato ha statuito con risoluzione del 4 settembre 2019, respingendo il

ricorso su tale aspetto. I ricorrenti hanno impugnato anche quest'ultima

decisione rivolgendosi al Tribunale cantonale amministrativo, salvo poi

ritirare l'impugnazione, sicché il giudice delegato ha decretato lo stralcio

dal ruolo del procedimento il 20 gennaio 2020 (per la cronistoria v. doc. 19: risoluzione governativa n. 4842 del 30 settembre

2021.

del Consiglio di Stato, consid. E). E poiché rimedi siffatti hanno effetto

sospensivo (art. 71 LPAmm: RL 165.100), la base legale per promuovere una

procedura di espropriazione è passata in giudicato unicamente a quel momento. Per

contro, il ricorso presentato da RE 4 al medesimo Tribunale contro la relativa

variante di adeguamento del Piano regolatore comunale non ostava all'avvio di

una procedura espropriativa, a quel rimedio non essendo stato conferito effetto

sospensivo (art. 31 e 32 LST: RL 701.100; sull'argomento: doc. 19: risoluzione citata,

consid. 1.3).

c) Ne

discende che, fino al 20 gennaio 2020, il ricorso di un proprietario al giudi­ce

civile non poteva ritenersi escluso per il solo fatto – evocato dal primo

giudice – che l'ingerenza nella proprietà degli attori era dovuta a un'opera di

interesse pubblico, il Comune non beneficiando ancora a quel momento di un

diritto di espropriazione passato in giudicato. Ciò non toglie che, come

dimostrano i ricorsi degli interessati in ambito amministrativo, in concreto i

litisconsorti erano consapevoli dei passi intrapresi dal Comune fin dal 2018 per

adeguare il Piano regolatore comunale e il Piano generale di smaltimento delle

acque (PGS) alla situazione di fatto e poter avviare così una procedura

espropriativa (sulla cronistoria cfr. anche doc. 17: risoluzione governativa n.

4262.

del 4 settembre 2019 del Consiglio di

Stato, consid. A–C). Anzi, RE 3 era informato delle intenzioni del

Comune sin dal dicembre del 2017, avendo egli assistito come municipale alla

seduta in cui l'esecutivo ha deciso di rinunciare alla proposta dei

comproprietari di stipulare un contratto di locazione, preferendo procedere

alla modifica del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) con relativo esproprio

(doc. Q, R e S). Del resto, nella loro istanza di conciliazione del 4 aprile

2019.

gli stessi comproprietari facevano riferimento a tale risoluzione, e

segnatamente all'intenzione del Comune di procedere a un esproprio, pur

dolendosi che non vi fosse cenno a un eventuale indennizzo in loro favore (istanza,

pag. 4 nell'inc. CM.2019.226).

d) In

simili circostanze gli attori, assistiti da un legale, non potevano ignorare il

rischio che in pendenza di causa la base legale per l'adeguamento del Piano

generale di smaltimento delle acque (PGS) entrasse entrare in vigore e che ciò

facesse decadere la competenza del giudice civile, sicché essi avrebbero potuto

far valere le loro pretese d'indennizzo esclusivamente nell'ambito della

procedura d'espropriazione. Né potevano trascurare che il Pretore avrebbe

verosimilmente atteso di conoscere l'esito

dei loro ricorsi in sede amministrativa prima di statuire. Non possono

pretendere, pertanto, di avere avuto “in buona fede motivo di agire in

giudizio” (nel senso del­l'art. 107 cpv. 1 lett. b CPC) davanti

al tribunale civile.

6.

Quanto

alla clausola generale dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, tale disposizione

consente al giudice di suddividere le spese giudiziarie secondo equità per

“altre circostanze speciali”, ad esempio ove si dia una forte ineguaglianza dal

profilo economico, oppure in caso di esito del processo dovuto a un'eccezione

di compensazione o nell'ipotesi in cui occorra tenere conto del comportamen­to

preprocessuale della controparte come il rifiuto di una transazione adeguata (Schmid/Jent-Sø­ren­sen in: Oberhammer/ Domej/ Haas [curatori], Schweizerische ZPO,

Kurzkommentar, 3ª edizio­ne, n. 10 e 11 ad art. 107 CPC; Stoudmann in: CPC, Petit commentaire,

Basilea 2020, n. 30 ad art. 107; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 27 e 30 ad art. 107; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione,

n. 9 ad art. 107; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, 2ª

edizio­ne, vol. 1, n. 29–30b ad art. 107; Jenny in:

Sutter-Somm/Ha­senböhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n.

18–20 ad art. 107; Urwiler/Grütter in:

Brunner/Gasser/Schwander [curatori],

Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 9 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 22 ad art. 107). In ogni modo la clausola va applicata restrittivamente

(DTF 143 III 269 consid. 4.2.5).

Nella

fattispecie i reclamanti fanno valere che “in nessuno stato di diritto […] può

essere permesso ad un ente pubblico di appropriarsi, definitivamente o

temporaneamente, contro il volere del proprietario e al di fuori di ogni

procedura legale, di un terreno appartenente ad un privato”. A ben vedere

tuttavia la stazione di pompaggio è pur sempre stata costruita con l'accordo

dei precedenti comproprietari (doc. 6). E gli attori non potevano ignorarne la

presenza quando hanno acquistato il fondo (fotografie doc. 7). Inoltre negli

anni il Comune ha tentato a più riprese di giungere a un accordo (doc. G, I, V,

11.

e 12). Ora, non si disconosce che il Comune si è deciso a adeguare il Piano

generale di smaltimento delle acque (PGS) solo nove anni dopo le loro prime

rimostranze (doc. D e S). E neppure si sottovalutano i disagi causati agli

attori dai ripetuti malfunzionamenti della stazione di pompaggio, ai quali il

Comune non sembra aver saputo rimediare (doc. D, E, I, L, M, N, O). Al momento

in cui gli attori si sono rivolti al giudice civile, tuttavia, il Comune si era

infine risolto a intraprendere i dovuti adeguamenti legislativi e l'entrata in

vigore della base legale necessaria per l'avvio di una procedura di

espropriazione era ostacolata soltanto dai ricorsi di alcuni di loro. Pur considerando

la (comprensibile) frustrazione dei comproprietari, quindi, il ricorso al

giudice civile non era più giustificato, quanto meno dopo il 20 dicembre 2018. Ne

discende che, tutto ponderato, la decisione del Pretore di attenersi al

principio della soccombenza resiste alla critica.

7.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza degli attori (art. 106 cpv. 2

CPC), che hanno proceduto insieme e rispondono di tali spese solidalmente (art.

106.

cpv. 3 seconda frase CPC). Il convenuto, che ha formulato osservazioni al

reclamo per il tramite di un legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per

ripetibili.

8.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese processuali controverse

non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dei reclamanti in solido, che

rifonderanno al convenuto, sempre in via solidale, fr. 800.– complessivi per

ripetibili.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).