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Decisione

11.2022.10

Filiazione: disciplina del diritto di visita con un genitore non affidatario all'estero; modalità, compiti del curatore educativo; estensione progressiva; commisurazione del contributo di mantenimento dandosi figli nati da relazioni diverse residenti in nazioni diverse

18 novembre 2022Italiano46 min

riconosciuto il 16 giugno 2017 da AP 1 (1975), cittadino italiano residente a __________

Source ti.ch

Incarti n.

11.2022.10

11.2022.11

11.2022.16

11.2022.17

11.2022.37

11.2022.38

Lugano,

18 novembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giamboni

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SE.2018.27 (filiazione: mantenimento e relazioni

personali) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con petizione del 25 aprile 2018 da

AO

1 (2017),

(rappresentato

dalla madre RA 1

e

ora patrocinato dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1 (E)

(ora

patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 28 gennaio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 16 dicembre 2021, rettificata il 14 gennaio 2022 (inc. 11.2022.10),

e sull'istanza di gratuito patrocinio da lui inoltrata lo stesso giorno (inc.

11.2022.11),

come pure sull'appello

del 31 gennaio 2022 presentato da RA

1 contro la medesima sentenza (inc.

11.2022.16) e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 11.2022.17),

oltre che sull'ulteriore

appello del 15 febbraio 2022 presentato dallo stesso AO 1 contro la citata

sentenza (inc. 11.2022.37) e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio

(inc. 11.2022.38);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 14 marzo 2017 RA

1 (1978) ha dato alla luce a __________ un figlio, AO 1, che è stato

riconosciuto il 16 giugno 2017 da AP 1 (1975), cittadino italiano residente a __________

(Spagna). In esito a un'istanza inoltrata il

15 settembre 2017 dal figlio, con decreto cautelare del 12 marzo 2018,

emanato prima della causa di merito, il Pretore aggiunto del Distretto di

Bellinzona ha istituito una curatela educativa in favore del bambino, ha regolato

le relazioni personali tra padre e figlio (una settimana ogni due mesi al

domicilio della madre, senza pernottamento), ha accertato l'impossibilità per

il padre di versare un contributo alimentare e ha assegnato a AO 1 un termine

di 60 giorni per introdurre l'azione di merito (inc. CA.2017.17).

B. Con

petizione del 25 aprile 2018 AO 1 ha convenuto

AP 1 davanti al Pretore aggiunto per ottenere, previa ammissione al gratuito

patrocinio, la conferma della curatela educativa, la definizione del diritto di

visita paterno dietro accompagnamento in un punto d'incontro, un contributo alimentare di fr. 150.– mensili sino alla

fine del 2018 e di fr. 1500.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi,

il rimborso di fr. 360.85 per spese di malattia e l'assunzione di metà dei

costi del punto d'incontro, oltre alla partecipazione alla metà delle spese

straordinarie. Nelle sue osservazioni del 22 giugno 2018 il convenuto si è

rimesso alle risultanze istruttorie sia per la determinazione del diritto di

visita sia per quanto riguarda il contributo alimentare, postulando a sua volta

il beneficio del gratuito patrocinio. Con replica del 6 agosto 2018

l'attore ha confermato le proprie doman­de. In una duplica del 9 novembre 2018

il convenuto ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare, chiedendo di

riconoscergli, dopo il compimento dei due anni di età da parte del figlio, un

diritto di visita di una settimana a Natale, una a Carnevale e una a Pasqua in

alternanza con la madre e quattro settimane durante le vacanze estive, oltre a

regolari contatti bisettimanali in videoconferenza dal di lui terzo anno di età.

C. Alle

prime arringhe del 22 gennaio 2019 le parti hanno offerto numerose prove.

L'istruttoria, cominciata con ordinanza del 24 gennaio 2019, è stata

chiusa l'8 marzo 2021. In pendenza di procedura inoltre il Pretore aggiunto ha

disciplinato a più riprese in via cautelare il diritto di visita paterno,

limitandolo al Cantone Ticino allorquando il convenuto chiedeva di poterlo

esercitare anche a __________, in Toscana, dove risiede la sua famiglia

d'origine ed egli può usufruire di un alloggio, oppure in Spagna, dove egli

vive con la sua nuova compagna e il loro figlio E__________, nato l'8 dicembre

2019.

D. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi

a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 27 settembre 2021 l'attore ha

chiesto di regolare il diritto di visita secondo determinate modali­tà

(pernottamenti non forzati, percorso di mediazione dei genito­ri, monitoraggio

della curatrice, contatti con la madre durante le visite, preavviso di due mesi

per l'esercizio degli incontri, costi di trasferta del figlio ed eventualmente

della madre che lo accompagna a carico del padre), aderendo per il resto alla

disciplina proposta dal Pretore aggiunto in una lettera del 23 settembre 2021, il

quale prospettava – in pratica – lo svolgimento dei successivi periodi di

visita in alternanza a __________ e a __________. Egli ha rivendicato inoltre

un contributo alimentare di fr. 300.– mensili (con

obbligo per il padre di informarlo annualmente sui suoi redditi e riservati

possibili aumenti del contributo alimentare a fr. 3290.50 fino alla scuola

elementare, a fr. 2334.25 fino alla scuola media e a fr. 1428.– fino al termine della

formazione), il rimborso di fr. 360.85 per spese mediche,

l'assunzione dei costi fatturati dal punto d'incontro e della metà delle future

spese straordinarie. In un allega­to del 24 settembre 2021 il convenuto ha

ribadito il proprio punto di vista, chiedendo – in particolare – che il diritto

di visita fosse limitato al Cantone Ticino ancora per una sola volta e che gli fos­se

consentito poi di esercitarne un secondo a __________ e i successivi dove egli avrebbe

ritenuto più opportuno, in particolare in Andalusia.

E. Statuendo con

sentenza del 16 dicembre 2021, il Pretore aggiun­­to ha affidato AO 1 alla

custodia della madre e ha disciplinato l'assetto minimo del diritto di visita

paterno, prevedendone l'esercizio per tre periodi (con 4 o 5 pernottamen­ti)

fino a Pasqua del 2022 (a __________ in gennaio, a __________ a carnevale e nuovamente

a __________ a Pasqua), per due periodi di una settimana ciascuno nell'estate del

2022 (una volta a __________ e un'altra al domicilio paterno in Andalusia) e

dopo di allora, fino alla maggiore età del figlio, per una settimana durante le

vacan­ze scolastiche di Natale, una settimana durante quelle di carnevale (o in alternanza di Pasqua), un fine settimana

“lungo” in occasione di una delle festività di

maggio nell'anno senza visita a Pasqua, tre settimane in estate (di cui due

consecutive) e cinque giorni durante le vacanze di Ognissanti o, dandosi

accordo fra i genitori, l'intera settimana ogni due anni. Il primo giudice ha

precisato inoltre le date esatte fino all'estate del 2022, le prime settimane

di alternanza fra i genitori e, dopo di allora, l'obbligo di annunciare le date

alla curatrice (pena la decadenza del diritto di visita), gli orari con le

modalità di consegna e riconsegna del figlio, stabilendo che i costi di trasferta

di AO 1 per l'esercizio del diritto di visita sarebbero stati a carico del

padre.

Confermata altresì la

curatela educativa, invitata la madre a far proseguire il sostegno psicologico

per AO 1 e i genitori a riprendere un percorso di mediazione, il Pretore

aggiunto ha fissato il contributo di mantenimento a carico del padre in fr.

490.– mensili dal maggio del 2018 al novembre del 2019 e in fr. 294.– mensili

dopo di allora, fino alla maggiore età, “riservato l'art. 277 CC”, prevedendo

il ripar­to a metà delle spese straordinarie se concordate dai genitori e

respingendo ogni altra domanda. Ammesse le parti al beneficio del gratuito

patrocinio, egli non ha riscosso spe­se processuali e ha compensato le

ripetibili.

F. Con decreto cautelare

contestuale a tale decisione il Pretore aggiunto ha regolato in via

provvisionale il diritto di visita “con inizio il 1° gennaio 2022 e fine al 5

gennaio 2022”, come prevede la sentenza di merito (in sostanza da svolgere a __________,

con accompagnamento della madre). Un appello del 24 dicembre 2021 presentato da

AO 1 contro tale decreto è stato dichia­rato senza interesse e la causa

stralciata dai ruoli da questa Camera il 20 gennaio 2022, il periodo del

diritto di visita essendo frattanto decorso, mentre in pendenza di appello il

presidente di questa Camera, conferendo effetto sospensivo parziale al ricor­so,

aveva autorizzato l'esercizio del diritto di visita unicamen­te nel Cantone

Ticino (inc. 11.2021.176/177).

G. Nel frattempo, su

invito dell'Istituto delle assicurazioni sociali, RA 1 ha chiesto il 27

dicembre 2021 al Pretore aggiunto di chiarire se il contributo di mantenimento

comprendesse gli assegni familiari. Il Pretore aggiunto ha emanato allora il 14

gennaio 2022 una nuova sentenza (“rettificata”), testualmente identica alla

precedente finanche nella data (“16 dicembre 2021”), salvo aggiungere al

dispositivo n. 8 in materia di contributi alimentari a carico di AP 1 la frase

“AF esclusi e da versarsi in aggiunta qualora da lui percepiti”. Tale sentenza

è stata notificata il 17 gennaio 2022.

H. Le parti sono insorte

a questa Camera anche contro il giudizio di merito. AP 1 ha presentato il 28

gennaio 2022 un appel­lo nel quale chiede che in riforma della sentenza e della

senten­za “rettificata” il contributo alimentare a suo carico sia ridotto a fr. 100.–

mensili (assegni familiari non compresi) dal maggio del 2018 al novembre del 2019

e a fr. 50.– mensili dopo di allora, fino alla maggiore età del figlio, “riservato

l'art. 277 cpv. 2 CC” (inc. 11.2022.10). Il giorno stesso egli ha postulato

inoltre il gratuito patrocinio in appello (inc. 11.2022.11).

I. Contro la decisione

di merito ha introdotto appello il 31 gennaio 2022 anche AO 1, chiedendo in

particolare – previa concessione del gratuito patrocinio – le seguenti

modifiche al diritto di visita deciso dal Pretore aggiunto:

esercizio del diritto di visita esclusivamente nel Ticino duran­te le

vacanze di carnevale, Pasqua ed estate del 2022, come pure successivamente

“fino a quando la curatrice educativa, in collaborazione con lo psicologo

infantile, riterranno che [egli] sarà pronto a svolgere i diritti di visita

all'estero” (o, in subordine, le prime quattro visite esercitate esclusivamente

nel Ticino e, previo parere favorevole della curatrice, le successive due a __________

e in seguito al domicilio del padre in Spagna);

– secondo

diritto di visita dell'estate del 2022 stabilito dal 15 al 21 agosto (invece

che dal 20 al 27 agosto, come figura nel giudizio impugnato);

vacanze di Ognissanti trascorse alternativamente un anno con il padre e un

anno con la madre (invece di cinque giorni annui, in caso di mancata intesa);

limitazione iniziale dei pernottamenti dal padre alle ultime tre notti

delle settimane di visita, riservati ampliamenti o riduzio­ni decisi dal

curatore (o, in subordine, senza tale limitazione);

termini di preavviso dell'esercizio del diritto di visita (confer­ma e

date) per le vacanze di Natale, carnevale, Pasqua o fine settimana di maggio

stabiliti rispettivamente il 31 settembre (invece del 15 novembre) e in “due

mesi” (invece del 31 dicembre e del 28 febbraio);

mandato al curatore di monitorare i diritti di visita e redigere rapporti

sul loro “reale andamento”, sorvegliando la consegna o la riconsegna del

figlio;

– spese

per l'esercizio del diritto di visita a carico del padre non solo per la

trasferta, ma anche per vitto e alloggio.

L'appellante chiede

altresì di aumentare i contributi di mantenimenti in suo favore a fr. 577.–

mensili dal maggio del 2018 al­-l'aprile del 2019, a fr. 777.– mensili dal

maggio al novembre del 2019, a fr. 466.20 mensili dal dicembre del 2019 al

marzo del 2021 e a fr. 346.20 mensili dall'aprile del 2021 in poi (inc.

11.2022.16/17).

L. AO

1 ha presentato un secondo appello il

15 febbraio 2022, adducendo “a titolo puramente cautelativo (…) di

appellare espressamente anche la decisione 16 dicembre 2021 nella sua forma

rettificata”. Con tale ricorso egli chiede, previa ammissione al beneficio del

gratuito patrocinio, quanto già postula con il precedente appello del 31 gennaio

2021, tranne proporre, per quanto riguarda il dispositivo n. 8 sui

contributi di mantenimento, che – come già figura

nella sentenza “rettificata” – gli assegni familiari a

carico del padre sono “esclusi e da versarsi in aggiunta qualora da lui percepiti”

(inc. 11.2022.37/38).

M. Con

decreto del 18 marzo 2022 il presidente di questa Camera ha respinto un'istanza

di “provvedimenti cautelari” (trattata come istanza di esecuzione anticipata

della decisione impugnata) introdotta l'11 marzo 2022 da AP 1 per ottenere

l'esercizio del diritto di visita dal 15 al 24 aprile 2022 a __________ e

successivamente nei modi e nelle forme previste dal Pretore aggiunto, così come

ha respinto la contestuale istanza di gratuito patrocinio, senza riscuotere

spese (inc. 11.2022.16). Con lettera dell'8 settembre 2022 l'attore ha allegato

davanti a questa Camera nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, sostenendo che

nell'ultimo anno il padre ha esercitato il diritto di visita per soli tre

giorni nelle vacanze di Ognissanti del 2021 e cinque giorni a Pasqua nel 2022.

Il convenuto ha reagito con osservazioni del 13 settembre 2022, annunciando – fra

l'altro – l'intenzione di esercitare il diritto di visita nelle prossime

vacanze di Ognissanti. L'attore ha replicato il 15 settembre 2022,

ribadendo le proprie doglianze. Gli appelli non sono stati notificati per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1.

Gli appelli in esame

sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sostanzialmente sul

medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure e

di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

2.

Il

secondo appello presentato da AO 1 il 15 febbraio 2022, diretto contro la

sentenza “rettificata”, non ha portata propria. Del tutto identico al primo nella

motivazione, esso contempla anche identiche richieste di giudizio. Quanto agli

assegni familiari, già il primo giudice ha stabilito nel dispositivo n. 8 della

sentenza “rettificata” ch'essi vanno versati in aggiunta ai contributi di mantenimento, di modo che AO 1 non ha

alcun interesse a ricorrere in proposito (nel memoriale del 15 febbraio

2022.

egli dichia­ra per altro di appellare “a titolo pura-mente cautelativo”). Tale

rimedio giuridico non necessita perciò di ulteriore disamina.

3.

Le

sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata, come quelle in

materia di filiazione (art. 295 cpv. 1 CPC), sono impugnabili con appello entro

30.

giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di

controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la

disciplina del diritto di visita, controversia impugnabile senza riguardo a

questioni di valore (cfr., sul­l'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1).

Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, la sentenza emessa il 16

dicembre 2021 è stata notificata il 17 dicembre 2021 sia alla madre

dell'attore, a quel tempo senza un patrocinatore, sia al lega­le del convenuto

(tracce degli invii n. 98.__________, agli atti). Il termine d'impugnazione,

rimasto sospeso fino al 2 gennaio 2022 (art.

145.

cpv. 1 lett. CPC), sarebbe scaduto così il 1° febbraio 2022. Introdotti

il 28 gennaio 2022 (dal convenuto: inc. 11.2022.10) e il 31 gennaio

2022.

(dall'attore: inc. 11.2022.16), i due appelli sono di conseguenza

tempestivi.

4.

All'appello

del 31 gennaio 2022 l'attore acclude una comunicazione per posta elettronica del

15.

gennaio 2022 in cui la sua curatrice annuncia l'intenzione di rinunciare al

mandato, una comunicazione del 7 gennaio 2022 in cui la sua psicoterapeuta V__________

O__________ G__________ comunica anch'essa di rinunciare all'incarico,

consigliando di rivolgersi al Servizio medico-psicologico, e una comunicazione

della mediatrice V__________ T__________, la quale si dichiara disposta a

riprendere la mediazione dopo la presa a carico del figlio da parte di uno

specialista. L'appellante produce inoltre una stampa del 24 gennaio 2022 estratta

dal sito ‹www. numbeo.com› con un raffronto del costo della vita fra __________

e __________, due schermate di un cellulare concernente scambi di messaggi fra i

suoi genitori su Telegram e una comunicazione di posta elettronica del 25 gennaio

2022.

in cui la madre chiede spiegazioni al padre in merito a un suo versamento

in denaro. Egli postula altresì il richiamo degli incarti SE.2018.27 e

CA.2017.17 della Pretura, del fascicolo inc. 11.2021.176 di questa Camera e

dell'incarto dell'Autorità regionale di protezione 15, chiedendo di esperire

l'interrogatorio delle parti. In seguito, l'8 e il 15 settembre 2022,

l'attore ha inoltrato due messaggi di posta elettronica del 7 settembre 2022 ricevuti

dalla madre in relazione ai diritti di visita esercitati dal padre nel­­l'ultimo

anno e un ulteriore messaggio del 29 agosto 2022 spe-dito dal padre alla

curatrice circa il diritto di visita nelle vacanze di Ognissanti. Il convenuto

ha prodot­to a sua volta un messaggio di posta elettronica alla curatrice in

cui conferma l'intenzione di svolgere tale diritto di visita.

La

documentazione testé descritta è ammissibile, contese in concreto essendo

questioni riguardanti un minorenne. Nuovi documenti, come pure nuovi fatti, sono

proponibili così senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in

forza del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione e vanno

considerati nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352

consid. 4.2). Quanto al richiamo dei

carteggi delle procedure intercorse davanti al Pretore, tali atti sono già stati trasmessi d'ufficio alla Camera, di

modo che il loro richiamo è superfluo. Relativamente al richiamo del fascicolo di

questa Camera, procedimenti svoltisi

davanti a un determinato tribunale sono

notori per il tribunale

stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2021.101/105/106 dell'8

settembre 2022 consid. 3 con rinvio). Quanto all'assunzione di altri mezzi di

prova (richiamo dell'incar­to

dell'Autorità regionale di protezione e interrogatori delle parti), essi non appaiono di

rilievo per il giudizio.

I. Sull'appello

di AO 1

5.

Per quanto attiene alla disciplina del diritto di visita, il Pretore aggiunto

ha rammentato anzitutto che una simile regolamentazione deve tenere conto delle

circostanze concrete, segnatamente della distanza tra il domicilio del padre e quello

del figlio. Ciò premesso, egli ha accertato che dopo un periodo di mancato

esercizio il convenuto ha ripreso le visite con regolarità dalla primavera del 2021,

permettendo di riallacciare in modo positivo le relazioni con il figlio. Egli

ha ritenuto pertanto di programmare un graduale ampliamento del diritto di

visita alla luce del fatto che il padre abita in Spagna con la sua compagna e

il figlio E__________, che AO 1 abita a __________ e frequenta la scuola dell'infanzia,

che i nonni paterni vivono in Toscana, dove il convenuto può disporre di un

alloggio, e che il bambino è seguito da una psicologa infantile per aiutare lui

e la madre a gestire i momenti di distacco, soprattutto in relazione ai pernottamenti.

Il primo giudice ha poi ricordato l'adesione di principio della madre a una sua

proposta di regolamentazione del diritto di visita fino all'estate 2022, ha

sottolineato che l'adeguatezza del padre non è mai stata messa in discussione,

ha preso atto che una recente visita con pernottamen­to dal padre ha avuto buon

esito, ha reputato che le difficoltà di distacco di AO 1 dalla madre siano

superabili e in parte riconducibili all'ansia e all'apprensione della madre stessa

e ha rammentato di avere proposto un percorso di mediazione ai genitori.

Nelle

condizioni illustrate il Pretore aggiunto ha disciplinato puntualmente l'assetto

minimo del diritto di visita paterno, disponendone l'esercizio per tre periodi

(con 4 o 5 pernottamenti) fino alla Pasqua del 2022 (a __________ all'inizio di

gennaio, a __________ a carnevale e di nuovo a __________ a Pasqua), per due

periodi di una settimana ciascuno nell'estate del 2022 (una volta a __________

e una volta al domicilio paterno in Andalusia) e prevedendo dopo di allora una

settimana durante le vacanze scolastiche di Natale, una settimana durante

quelle di carnevale o in alternanza di Pasqua, un fine settimana prolungato in

occasione di una delle festività di maggio nell'anno senza visita a Pasqua, tre

settimane in estate (di cui due consecutive) e cinque giorni durante le vacanze

di Ognissanti o, dandosi accordo fra i genitori, l'intera settimana ogni due

anni, il tutto senza limitazione territoriale. Inoltre egli ha precisato le

date esatte fino all'estate del 2022, le prime settima­ne di alternanza annua

fra genitori dopo di allora, l'obbligo di annunciare le date alla curatrice

(pena la decadenza del diritto di visita), gli orari e le modalità di consegna

e riconsegna del figlio, stabilendo che i costi di trasferta di AO 1 per

l'esercizio del diritto di visita sono a carico del padre.

6.

Nella

misura in cui verte sulla disciplina del diritto di visita dal gennaio fino all'emanazione

dell'attuale giudizio (dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, primo e

secondo elemento dell'elenco puntato del primo paragrafo), il relativo lasso di

tempo è decorso in pendenza di appello. Per tale periodo, in altri termini, l'appello

di AO 1 è divenuto senza interesse, non potendosi regolare l'esercizio degli

incontri fra padre e figlio “a posteriori”. L'interesse dell'appellante al

ricorso rimane intatto, per contro, riguardo allo svolgimento del diritto di

visita a valere dal­l'odierna sentenza in poi.

7.

L'attore

contesta la disciplina stabilita dal Pretore aggiunto, affermando che i tempi

non sono maturi per fissare già oggi un diritto di visita tanto ampio, in

particolare all'estero. Sostiene – in sintesi – che per lui il padre è ancora “quasi uno sconosciuto” e che l'estensione

degli incontri dev'essere progressiva, giacché prioritario è il suo bene e non

quello di un padre che non ha mai con-tribuito finanziariamente al suo

mantenimento. Egli ricorda poi che durante il diritto di visita dell'agosto del

2021.

la curatrice ha dovuto riaccompagnarlo dalla madre perché il convenuto non

riusciva a calmarlo, fa valere che in pendenza di appello il padre ha

rinunciato a incontrarlo nel Ticino, ha interrotto ogni comunicazione con la

madre e lo ha reso responsabile per non aver potuto esercitare il diritto di

visita a __________. Ritiene che pertanto si siano fatti “passi indietro” nel

rapporto con lui e che prima di estendere le visite, ad esempio all'estero, siano

necessari almeno quattro incontri con esito positivo.

L'appellante

ribadisce che sia la curatrice sia la psicoterapeuta hanno riscontrato serie

difficoltà nel di lui distacco dalla madre e persino al pensiero di trascorrere

le notti dal padre. Per di più, soggiunge, le due professioniste hanno rinunciato

all'incarico, sicché occorrerà tempo per istaurare un rapporto di fiducia con i

nuovi incaricati, oltre che per implementare una mediazione volta a migliorare

le relazioni fra i genitori. Egli chiede così che i prossimi incontri – o almeno

i prossimi quattro – siano esercitati nel Ticino “fino a quando la curatrice

educativa, in collaborazione con lo psicologo infantile, riterranno che [lui] sarà

pronto a svolgere i diritti di visita all'estero”. In ragione delle difficoltà

a pernottare fuori casa, egli propone altresì che inizialmente le visite si

svolgano unicamente di giorno le prime quattro volte e con pernottamento le

ultime tre, demandando alla curatrice la facoltà di estendere o ridurre il

pernottamento.

a)

La regolamentazione di un diritto di visita deve attenersi

al precetto dell'art. 273 cpv. 1 CC, che garantisce al genitore senza la

custodia parentale e al figlio minorenne il vicendevole diritto di conservare

le relazioni personali indicate dalle circostanze. Decisivo per la concessione,

l'estensione e la disciplina di tale diritto è il bene del figlio. Esso può

essere limitato, negato o revocato se nuoce al bene di lui, se i genitori se ne

avvalgono in violazione dei loro doveri o non si curano seriamente di lui,

ovvero per altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). II bene del figlio è

pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a

repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico

o morale del minorenne. Una limitazione o un'estensione delle relazioni

personali deve rispondere poi al principio della proporzionalità (RtiD I-2019

pag. 504 n. 6c consid. 5a con riferimenti). Siccome per uno sviluppo

equilibrato del figlio il rapporto con entrambi i genitori è essenziale (DTF 142

III 496 consid. 2.8), le visite al figlio del genitore non affidatario meritano

di essere promosse per quanto possibile (analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2019.109

del 14 ottobre 2019 consid. 4). Dovendosi modificare un

assetto in vigore, poi, non si deve procedere in modo repentino, fosse solo per

rispetto delle esigen­ze di stabilità dal profilo socio-educativo e di

continuità nelle relazioni affettive con i figli, ma occorre preparare coscienziosamente

il cambiamento (RtiD I-2019 pag. 503 n. 6c consid. 5f con riferimento).

b) Il

Pretore aggiunto non ha trascurato i principi appena riassunti. Appurato che, a

prescindere dai motivi, il convenuto ha sospeso le visite al figlio per quasi

due anni, egli ha monitorato gli incontri ripresi nella primavera del 2021,

informandosi dalla curatrice, e ha disciplinato di conseguenza il diritto di

visita previsto dal gennaio fino all'agosto del 2022, prevedendo una durata

intermedia (di 4 o 5 giorni invece che di una settimana) e trasferte limitate

(due volte a __________ e poi in Spagna). L'attore obietta che tale regolamentazione

non tiene conto delle difficoltà riscontrate dalla curatrice durante gli

incontri del luglio e agosto 2021 e delle considerazioni espresse dalla sua

terapista in lettere alla madre del 24 gennaio e 9 settembre 2021. In

occasione delle visite estive egli ricorda di avere mostrato chiaro disagio

nello staccarsi dalla madre e nel pernottare dal padre, confidando alla

curatrice di “voler stare sempre con la mamma” e a quest'ultima di non voler essere portato a __________ (doc. G e H nell'inc.

11.2021.176; relazioni citate

nel fascicolo “4” dell'inc. SE.2018.27). Analoga posizione

egli ha poi espresso anche alla sua terapeuta dopo il diritto di visita intervenuto

nell'agosto del 2021 (doc. F

nell'inc. 11.2021.176).

Così

argomentando, nondimeno, l'appellante sottace che l'incontro successivo a

quello dell'agosto 2021 si è svolto con successo. La curatrice ha riferito che,

nonostante qualche difficoltà nello staccarsi dalla madre, AO 1 è stato bene

con il padre e che, secondo la terapista, dopo essersi congedato dal papà il

bambino era sereno e ha ribadito il suo affetto per il genitore, pur

consapevole delle difficoltà nello stare lontano dalla madre e nel dormire

fuori casa (messaggio di posta elettronica del 18 novembre 2021 nel fascico­lo “9”).

Le considerazioni espresse dalla terapista nei rapporti del 24 gennaio e

del 9 settembre 2021, così come quelle esposte dalla curatrice nei rapporti del

luglio e agosto 2021, risultano così superate dall'evoluzione favorevole denotata

dalla relazione personale fra padre e figlio.

c) Si

aggiunga che la riluttanza mostrata da un bambino di età prescolastica nel

pernottare dal genitore non affidatario non è determinante – in sé – per ostare

a un diritto di visita, poiché la relativa disciplina non dipende dalla sola

volontà del figlio, un comportamento difensivo potendo essere influenzato anche

dall'altro genitore (sentenza del Tribunale

federale 5A_111/2019 del 9 luglio 2019 consid. 2.3 con rinvii). Per

comune esperienza, la volontà di un bambino di cinque anni va presa con le debite

cautele, non avendo quegli l'età e la maturità emozionale, oltre che cognitiva,

per formarsi un'opinio­ne propria consolidata e per fare astrazione da fattori

d'influenza immediati ed esterni (sentenza del Tribunale federale 5A_634/2017

del 17 ottobre 2017, consid. 3.2.5; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2019.109

del 14 ottobre 2019 consid. 5). Certo, nel suo rapporto del 9 settembre

2021.

la terapista ha rilevato che AO 1 è “abituato dalla nascita a vivere in

stretto contatto fisico con la sola madre” e ha “paura di restare a dormire dal

padre perché non c'è la madre e le manca” (doc. F nell'inc. 11.2021.176/177).

Non risulta tuttavia che tali disagi abbiano messo a repentaglio il bene del

figlio. Anzi, dopo la visita del novembre 2021 la terapeuta ha constatato che

il bambino era sereno e il rapporto con il padre positivo (messaggio di posta

elettronica del 18 novembre 2021 nel fascicolo “9”). Considerata anche la progressiva

evoluzione del bambino dovuta all'età e all'inserimento nella scuola

dell'infanzia, ciò conferma l'adeguatezza dell'estensione del diritto di visita

secondo la disciplina stabilita dal primo giudice.

d) Le

dimissioni della curatrice e della terapista (doc. B e C prodotti in appello),

poi, non giustificano di sospendere la progressione degli incontri, tanto meno

ove si pensi che in pendenza di appello vi è stato tempo sufficiente per

organizzar­ne la sostituzione. Non ogni estensione o ampliamento di un diritto

di visita dev'essere preceduto, del resto, dal parere di specialisti o di

operatori del settore (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.109 del

14.

ottobre 2019 consid. 7). Né è facoltà del curatore decidere egli medesimo la

regolamentazione del diritto di visita (sentenza del Tribunale federale

5A_454/2019 del 16 aprile 2020 consid. 4.2.2 con rinvii). Non sarebbe leci­to

pertanto delegare alla curatrice la decisione sull'estensio­ne della disciplina

del diritto di visita in merito ai pernottamenti o al luogo degli incontri,

fermo restando che essa potrà sempre segnalare all'autorità competente

eventuali difficoltà insorte, proponendo adattamenti (sotto, consid. 9c).

Contrasti fra genitori, infine, non legittimano una restrizione delle relazioni

personali, men che meno se – come in concreto – i rapporti del genitore non affidatario con il figlio sono

buoni (RtiD I-2019 pag. 504 n. 6c consid. 5a con rinvii). Ciò vale anche

in caso di eventuali inadempimenti degli obblighi alimentari da parte di tale

genitore (Schwenzer/ Cottier in:

Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione,

n. 7 ad art. 274 con rinvii). Neppure simili argomenti ostano dunque

all'estensione del diritto di visita nelle modalità fissate dal Pretore

aggiunto.

8.

L'interessato

chiede altresì di modificare la disciplina del diritto di visita durante le

vacanze di Ognissanti. Nella sentenza impugna­ta il Pretore aggiunto ha

previsto che “per le vacanze di Ognissanti, se le parti non si accordano per

un'alternanza annuale (un anno con il padre e un anno con la madre) il padre

potrà tenere con sé AO 1 ogni anno (già a far tempo dal 2022) per cinque giorni

(quattro notti)” (dispositivo n. 2, primo paragrafo in fine). L'appellante

chiede che tali incontri autunnali siano stabiliti con cadenza biennale,

lamentando di non capire la scelta del primo giudice e di essere tenuto al diritto

di visita “pressoché durante ogni sua vacanza scolastica”.

a) Intanto

non è vero che la disciplina prevista dal Pretore aggiunto costringa il figlio

a trascorrere con il padre “pressoché” tutte le vacanze scolastiche. A Natale,

infatti, AO 1 passerà una settimana con la madre e una con il padre. A

Carnevale e Pasqua egli starà una settimana con la prima e una con il secondo

(in alternanza). Il figlio vedrà inoltre il padre un fine settimana “lungo”

durante una delle festività di maggio (ogni biennio) e trascorrerà con lui

complessivamente tre settimane delle dieci durante la pausa estiva. In

definitiva, il diritto di visita occupa poco più di un terzo delle quindici

settimane di vacanze scolastiche, senza contare gli altri sei giorni festivi.

b) Precisato

ciò, il Pretore aggiunto ha spiegato di dover considerare la distanza del luogo

in cui risiede il padre, ciò che rende impraticabile nel caso specifico il

diritto di visita ogni quindici giorni applicato abitualmente nel Cantone

Ticino a figli in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Stabilire un

diritto di visita annuale anziché biennale durante le vacanze di Ognissanti,

seppure limitato a cinque giorni, consente così a padre e figlio di vedersi almeno

con una caden-za (pressoché) bimestrale, garantendo la continuità della

relazione auspicata anche dall'attore. Tale soluzione è senz'altro pertinente.

9.

L'attore

propone che la curatrice continui a “monitorare i diritti di visita” con i

mezzi da lei ritenuti più opportuni come “telefonate con il bambino e visite a

domicilio”, redigendo poi “un succinto ma completo rapporto” da trasmettere

all'Autorità regionale di protezione e alle parti, con obbligo, in caso di sua

assenza, di or-ganizzare gli scambi presso un punto di incontro, trovando

qualcuno che provveda alla vigilanza. Nella rispettiva richiesta di giudizio l'appellante

adduce che tale provvedimento avrebbe lo scopo “di poter tenere traccia del

reale andamento dei diritti di visita svolti a __________”.

a) Nella sentenza impugnata

il Pretore aggiunto ha confermato la curatela educativa in favore del figlio allo

scopo di “media­re tra i genitori e fissare i diritti di visita del padre

secondo il calendario e le modalità indicate nella presente decisione”

(dispositivo n. 5). Tale dispositivo non è stato impugna­to. Inoltre i compiti

di un curatore educativo incaricato – come in concreto – di vigilare sulle relazioni

personali non si esauriscono necessariamente nella mediazione fra genitori e

nel­l'organizzazione pratica del diritto di visita, ma possono anche comprendere

diritti di controllo e di informazione (art. 307 cpv. 3 CC; RtiD I-2009

pag. 625 consid. 10 con riferimenti). Dandosene l'esigenza, simili compiti possono

estendersi altresì alla vigilanza delle relazioni personali (Meier/ Stettler, Droit de la filiation,

6ª edizione, pag. 1126 n. 1731 con rinvii). Come ogni misura a protezione del

figlio, nondimeno, ciò deve rispondere a criteri di proporzionalità,

sussidiarietà e complementarietà (Meier/Stettler,

op. cit., pag. 1095 n. 1681 segg.).

b) Nella

fattispecie l'appellante neppure adombra eventuali fattori di rischio che inducano

a monitorare gli incontri fra padre e

figlio. Non si trascura che durante le due visite dell'esta­te del 2021

il bambino ha incontrato difficoltà nel trascorrere la notte fuori casa, ma dai

rapporti della curatrice risulta che il convenuto ha telefonato alla madre per

chiedere consiglio e comportarsi

adeguatamente (doc. G e H nell'inc. 11.2021.176; relazioni citate

nel fascicolo “4” nell'inc. SE.2018.27). Neppure consta, né l'appellante

pretende, che in occasione della consegna e riconsegna del figlio si siano

verificati episodi spiacevoli. Non è dato pertanto a divedere perché si

imporrebbe di sorvegliare sistematicamente “il reale andamento” dei diritti di

visita o di incaricare una persona o un istituto che funga da intermediario per

il passaggio di AO 1 fra i genitori.

c) Non

si disconosce che un diritto di visita sorvegliato può essere utile anche per

rassicurare il genitore affidatario (Meier

in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010,

n. 35 ad art. 308). Se

non che, in concreto il padre ha riallacciato i contatti con il bambino sin dalla

primavera del 2021 e, per quanto non abbia sempre esercitato il diritto di

visita, l'appellante medesimo riconosce di mantenere costanti relazioni per

videoconferenza. Istituire ora una simile vigilanza degli incontri solo per rassicurare

la madre sarebbe quindi sproporzionato. Non si trascuri che il figlio compirà

sei anni nel marzo del 2023 e che il curatore educativo ha sempre la

possibilità di rivolgersi all'autorità competente per segnalare difficoltà o prospettare

aggiustamenti della disciplina degli incontri (Meier/Stettler,

op. cit., pag. 1125 n. 1730). Non è manifestamen­te compito del curatore,

invece, ragguagliare i genitori per consentire loro di “tenere traccia del

reale andamento” del diritto di visita. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

10.

L'appellante

critica i termini stabiliti dal primo giudice per confermare il diritto di

visita a Natale, Carnevale, Pasqua e durante il fine settimana di maggio, troppo

brevi e che non tengono conto dell'interesse suo e della madre. Sostiene – in

sintesi – che tali preavvisi non gli consentono di organizzare per tempo eventuali

vacanze o attività con familiari e amici. Fa valere inoltre che la madre,

ballerina di professione, necessita di un preavviso adeguato per pianificare i

suoi impegni professionali.

Le

cadenze annue delle settimane da dedicare agli incontri fra padre e figlio

durante le festività sono già fissate nel giudizio impugnato. In discussione rimane

la scadenza entro cui il convenuto deve comunicare alla madre di AO 1 se

eserciterà il diritto di visita nelle tre settimane (oltre a un fine settimana

di maggio ogni due anni) a lui riservate, termine che l'appellante chiede di

portare da una quarantina di giorni (a Natale e negli anni in cui la Pasqua è “bassa”)

a poco meno di tre mesi per Natale e a due mesi per Carnevale e Pasqua. L'attore

fa valere l'interesse suo e della madre ad avere più tempo per organizzare

eventuali attività sostitutive durante quei tre o quattro periodi dell'anno nel

caso in cui il convenuto non eserciti di diritto di visita, come è accaduto in

passato. Sta di fatto che occorre considerare anche l'interesse del convenuto, il

quale deve pianificare una trasferta dalla Spagna, coordinando le presumibili

esigenze lavorative sue e della compagna, come pure, in un futuro non troppo

lontano, gli impegni scolastici del secondo figlio. E poiché l'effettivo

esercizio del diritto di visita è nell'interesse di AO 1, non è opportuno

imporre al convenuto modalità di preavviso troppo gravose. I termini decisi del

primo giudice si rivelano, in buona sostanza, ragionevoli e consoni alle

particolarità del caso in esame.

11.

Da

ultimo, sempre per quanto attiene alle relazioni tra padre e figlio, l'attore

chiede di precisare che “in caso di disaccordo” i costi per l'esercizio del

diritto di visita a carico del convenuto non si limitino a quelli di trasferta,

ma comprendano anche vitto e alloggio. Assicura inoltre che la madre è disposta

“in caso di necessità e per quanto possibile” a trasferirsi dai propri genitori,

lascian­do il suo appartamento a disposizione del convenuto durante le visite a

__________. In realtà mal si comprende perché il dispositivo n. 4 della

sentenza in rassegna andrebbe modificato. Nella sentenza il Pretore aggiunto ha

già specificato che le spe­se di trasferta di AO 1 per l'esercizio del diritto

di visita sono a carico del padre (dispositivo n. 4). Le altre spese correnti

dovute agli incontri, come quelle di vitto e alloggio, vanno già per

giurisprudenza a carico del genitore non affidatario (RtiD I-2006 pag. 674

n. 37c), a maggior ragione ove si consideri che il diritto di visita conferito

a AP 1 è assimilabile a quello abitualmente applicato nel Cantone Ticino trattandosi

di figli in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), salvo i

soggiorni nei fine settimana, in concreto non praticabili. Neppure l'appellante,

del resto, spie­ga perché si imponga di integrare il citato dispositivo n. 4

con esplicite indicazioni. Privo di motivazione (nel senso del­l'art. 311

cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile.

12.

Da

quanto precede discende che, relativamente alla disciplina del dirit­to di

visita e alle modalità di esercizio, nella misura in cui non è divenuto senza

interesse (i primi due periodi delle visite sono decorsi in pendenza di

appello) l'appello vede la sua sorte segnata. Per il resto la sentenza

impugnata merita conferma. Ciò significa che in occasione delle prossime

vacanze di Natale il convenuto potrà avere il figlio con sé per una settimana,

senza particolari limitazioni di territorio. Nell'ambito dell'incarico indicato

al dispositivo n. 5 della decisione impugnata la curatrice educativa è

abilitata poi a fissare date, orari, modalità di consegna e riconsegna e ogni dettaglio

litigioso fra i genitori. Inoltre essa potrà informarsi al termine degli

incontri presso i genitori, il bambino e la terapeuta sull'andamento delle

visite, in modo da segnalare all'autorità competente eventuali problemi che dovessero

rendere necessaria una modifica della disciplina (sopra, consid. 9c).

13.

Contestato nell'appello è

anche il contributo alimentare per AO 1. A tal fine il Pretore aggiunto ha calcolato

anzitutto il fabbisogno minimo della madre in fr. 2292.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo

dell'alloggio fr. 833.–, premio della cassa malati fr. 109.10). Quanto al

reddito, egli ha imputato a RA 1 un guadagno

ipotetico di fr. 1750.– mensili per un'attività al 50% dal­l'aprile del 2021

(quar­to compleanno di AO 1) e di fr. 2800.– mensili per

un'attività all'80% dal settembre del 2028 in poi (inizio della scuola media da

parte del figlio).

In

seguito il Pretore aggiunto ha stimato il fabbisogno in denaro di AO 1 in

fr. 616.– mensili fino al 10° compleanno e in fr. 816.– mensili dopo

di allora (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.– aumentato a

fr. 600.– dai dieci anni, costo dell'alloggio fr. 416.–, nessun premio della

cassa malati siccome interamente sussidiata, dedotto l'assegno familiare di fr.

200.–). Considerato anche il contributo di accudimento, il primo giudice ha determinato

così il fabbisogno complessivo di AO 1 in fr. 2908.– mensili fino al marzo

del 2021, già dedotto l'assegno familiare (contributo di accudimento

fr. 2292.–), in fr. 1358.– mensili (recte: fr. 1158. –) fino

al marzo del 2027 e in fr. 1558.– mensili fino all'agosto del 2028 (contributo

di accudimento fr. 542.–), rispettivamente in fr. 816.– mensili dopo

di allora (senza più il contributo di accudimento).

Per

quel che è di AP 1, il Pretore aggiunto ha imputato al medesimo un reddito

ipotetico di fr. 1360.– mensili da attività lucrativa (€ 1300.00 mensili), più

un reddito dalla sostan­za immobiliare di fr. 104.– mensili (€ 100.00 mensili),

per complessivi fr. 1464.– mensili. Egli ha poi definito il fabbisogno mini­mo di

lui in fr. 972.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per

convivente, ridotto del 50% per tenere conto del minor costo del­la vita in Andalusia fr. 425.–, mezzo

costo dell'alloggio fr. 177.50, metà dei costi di elettricità, acqua e spese d'automobile

per complessivi fr. 112.–, costi della salute stimati fr. 50.–, spese per

l'esercizio

del diritto di visita fr. 200.– stimati). Il primo giudice ha destinato così il

margine disponibile di fr. 490.– mensili al fabbisogno di AO 1 fino alla

nascita di E__________, dopo di che ha suddiviso il margine disponibile fra i

due figli, destinando il 60% a AO 1 e il 40% a E__________, visto il minor

costo della vita in Spagna. Ne è risultato un contributo alimentare per l'attore

di fr. 490.– mensili dal maggio del 2018 fino al novembre del 2019 e di

fr. 294.– mensili dopo di allora, fino alla maggiore età. Nella versione “rettificata”

della sentenza impugnata il primo giudice ha precisato inoltre che gli assegni

familiari non sono compresi nel contributo di mantenimento e vanno erogati dal

convenuto in aggiunta, se li percepisce.

14.

L'attore

contesta la riduzione applicata dal Pretore aggiunto al minimo esistenziale del

diritto esecutivo svizzero del convenuto per il minor costo della vita in

Spagna, riduzione che chiede di portare dal 50% al 65%, onde un

ridimensionamento di tale minimo da fr. 425.– mensili a fr. 340.– mensili.

Allega che secondo i dati risultanti dal sito internet ‹www.__________.com› citato nella sentenza impugnata in Spagna risultano

prezzi inferiori del 60% per le consumazioni al ristorante, del 70% per i prodotti alimentari e dal 57.15% al

71.92% per le locazioni, tant'è che il Pretore aggiunto ha applicato una

proporzione 60 e 40% per suddividere il margine disponibile del padre fra i due

figli. Da quest'ultimo argomento va subito sgombrato il campo, la citata

proporzione fondandosi esplicitamente su criteri di equità e non riferendosi direttamente

alla differenza del costo della vita nei due Paesi.

Il

Pretore aggiunto ha invero fatto riferimento al menzionato sito internet, che

figura tra quelli considerati dalla Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello nella tabella per il calcolo

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art.

93.

LEF nel caso in cui un debitore sia domiciliato o dimorante all'estero (‹https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/›).

Il sito stesso avverte tuttavia di non avere a disposizione dati sufficienti

per calcolare l'indice della differenza inerente al costo della vita per i

prezzi al consumo fra __________ e __________, sicché i dati estrapolati

dall'appellante poco giovano (doc. E di appello, riquadro in alto). I soli

indici forniti dalla piattaforma riguardano i costi dell'alloggio, che in

concreto non sussidiano, nel fabbisogno del figlio essendo stata inserita la locazione

effettiva, mentre le spe­se per la ristorazione non incidono significativamente

sulla composizione del minimo esistenziale di base (cfr. I CCA, sentenza inc.

11.2020.21/22 del 24 dicembre 2020 consid. 7b con rimando a: Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in: SJ 2012 II

128). In mancanza di dati più affidabili non sussistono dunque i presupposti

per scostarsi dal prudente apprezzamento del primo giudice, tanto meno ove si

pensi che in un caso concernente un minorenne risiedente in un piccolo comune

nell'entroterra della Galizia dieci anni or sono questa Camera aveva applicato – appunto – una

riduzione al minimo di base del 40% (I CCA, sentenza inc. 11.2010.62

dell'11 maggio 2012 consid. 7b).

15.

L'appellante fa valere che il padre non lo ha visitato dalla Pasqua del 2019

alla Pasqua del 2021, sicché in quel lasso di tempo co-stui non ha dovuto

sopportare alcuna spesa. Chiede così di stralciare l'importo di fr. 200.–

mensili dal fabbisogno minimo del convenuto per quel periodo, rivalutando il

margine disponibile da dedicare alla copertura del fabbisogno suo e, dal

dicembre del 2019, di E__________.

La

pretesa non è fondata. Il Pretore aggiunto ha ascritto a AP 1 un reddito potenziale

da attività lucrativa, non essen­do dato di sapere su quali entrate l'interessato

abbia potuto contare nel periodo litigioso. Agli atti figurano unicamente, invero, le dichiarazioni dei redditi conseguiti

fino al 2017 (doc. 4a), mentre per il 2018 e il 2019 risultano solo

attività lucrative di breve durata (due mesi a metà tempo in giugno e luglio del

2018, tre mesi nel 2019: doc. 4a; deposizione per rogatoria del 10 dicembre

2020.

di D__________ __________ nel fascicolo “5”). Da par­te sua l'interessato

sostiene di non avere avuto entrate significative e di avere cessato ogni

attività professionale dopo la nascita di E__________ (memoriale conclusivo del

24.

settembre 2021, pag. 3 n. 3; appello, pag. 7 segg. nell'inc. 11.2022.10). Ora,

dandosi entrate ipotetiche occorre considerare anche le uscite che il debitore

alimentare avrebbe ipoteticamente affrontato se ne avesse avuto i mezzi,

compresi gli oneri di trasferta. Può darsi che in concreto l'emergenza

pandemica avrebbe intralciato qualche visita del periodo in questio­ne, ma nel

complesso ciò non appare di apprezzabile rilievo. In definitiva, pertanto,

anche al proposito l'appello del 31 gennaio 2022 denota la sua inconsistenza.

II. Sull'appello

di AP 1

16.

Il

convenuto contesta anzitutto il reddito ipotetico da attività lucrativa

imputatogli dal Pretore aggiunto. Lamenta che il primo giudice non ha

riconosciuto la suddivisione dei compiti assunti all'interno del suo nucleo

familiare in Andalusia e rivendica siccome legittima la scelta di affidare

l'attività lucrativa alla madre di E__________ e il governo della casa con la

cura ed educazione del bambino a lui. Adduce che la sua attività professionale

era parziale e irregolare, mentre la sua compagna è docente in una scuola

superiore privata con un reddito modesto, ma sicuro. Non sarebbe stato

opportuno dunque ch'essa abbandonasse la professione o affidasse il figlio a

terzi, ciò che avrebbe generato costi superiori alle entrate di lei. Fa valere inoltre

che un quarantaseienne come lui durante l'emergenza pandemica non avrebbe avuto

prospettive d'impiego, nemmeno nel settore turistico. A suo parere il reddito

ipotetico di fr. 1464.– mensili “non poggia quindi su basi sufficientemente

solide”.

a) In

primo luogo il convenuto non può seriamente pretendere, a 46 anni di età e

senza particolari problemi di salute, di essere ormai escluso dal mercato del

lavoro.

Come ha ricorda­to il Pretore aggiunto, egli è laureato in

economia e commercio, ha un diploma di ragioniere, perito commerciale e corri-spondente

in lingue estere, parla italiano, inglese, spagnolo, ha conoscenze “intermedie”

di francese, portoghese e tedesco, ha svariate competenze informatiche, ha

seguito numerosi corsi nell'ambito della gestione di eventi e progetti sociali

e culturali e vanta esperienze professionali come documentarista, giornalista e

responsabile della comunicazione (doc. H nell'inc. CA.2017.17). Non si trascura

che davanti al primo giudice egli ha prodotto ricerche d'impiego e offerte di

collaborazione nei suoi settori di attività, risultate infruttuose, eseguite

fra il 2018 e il 2019 (doc. 7 e 8). Il conseguimento di un reddito ipotetico tuttavia può anche richiedere

un cambiamento d'attività, poiché l'esigenza di sostentare debitamente i figli

prevale sulla libera scelta della professione. Se necessario, si può esigere

quindi che l'interessato estenda le sue ricerche fuori del proprio campo di

formazione professiona­le, anche in ambiti meno qualificati (RtiD II-2020 pag.

843.

consid. 6b). L'emergenza

sanitaria, poi, può avere sfavorito le ricerche d'impiego nel comparto

turistico, ma si è trattato pur sempre di un periodo transitorio, la Spagna

essendo stata fra i primi Paesi europei a riaprire il turismo al pubblico già

nel-l'estate del 2020 (‹https://www.reuters.com/article/sanit-coronavirus-spagna-idUSL8N2D71MP›).

b) Quanto

all'inesigibilità di un'attività lucrativa da parte del convenuto in ragione delle

cure da prestare al secondo figlio, tale argomento non è manifestamente di

rilievo per il periodo antecedente la nascita del bambino (8 dicembre 2019).

Accertato ciò, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, dandosi

figli provenienti da relazioni diverse, la nascita di un nuovo figlio può configurare

per il primo anno un impedimento all'esercizio di un'attività lucrativa da

parte di una madre con obblighi di mantenimento verso figli nati da una

precedente unione, ma che dopo di allora occorre valutare la situazione

concreta dal profilo del tasso di occupazione esigibile dalla madre e per

quanto attiene alla possibilità di affidare la cura del figlio a terzi (DTF 144

III 496 consid. 4.7.5 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_98/2016

del 25 giugno 2018 consid 4). Nella fattispecie occorrerebbe quindi valutare

se il convenuto possa valersi di tale giurisprudenza per giustificare la sua

inattività professionale, quanto meno nel primo anno di età di E__________,

anche considerando che la madre deve pure aver potuto fruire di un congedo di

maternità retribuito dopo la nascita (‹https://www.

ilmessaggero. it/donna/mind_the_gap/congedo_parentale_madre_padre_ retribuzione_quanti_

giorni_mesi_inps_spagna_italia_news_ oggi-5689515.html›).

c) Il

fatto è che, si avesse pure a risolvere il quesito testé accennato, le

allegazioni del convenuto non risultano suffragate da alcun riscontro

probatorio. AP 1 sostiene di dedicarsi alla cura di E__________, ma non indica

quali elementi confermerebbero le sue asserzioni. Dagli atti emerge unicamente

che ancora nel dicembre del 2020 egli si diceva alla ricerca di un impiego

(doc. 12) e che suo fratello, il quale ne allestisce le dichiarazioni

d'imposta, ha riferito come nel 2018 e nel 2019 quegli abbia svolto solo lavori

di breve durata (deposizione per rogatoria di D__________ __________, del

10.

dicembre 2020, nel fascicolo “5”). Non ha fatto cenno però a impedimenti

dovuti alla cura e all'educazione di E__________. Per di più, il convenuto

nulla ha dimostrato in merito all'attività professionale della madre di E__________

(congedo maternità, orario e calendari scolastico, reddito) o alle possibilità

e ai costi di collocamento del bambino (nonni, asili nido, servizi di madri

diurne ecc.). Sotto questo profilo manca qualsiasi dato oggettivo per escludere

‒ in tutto o in parte una capacità lucrativa di

AP 1 alla luce della situazione concreta. Una volta di più la sentenza del

Pretore aggiunto sfugge pertanto a censura.

17.

Sostiene

il convenuto che l'apprezzamento del primo giudice sul minor costo della vita

in Andalusia è eccessivo. Non indica minimamente tuttavia quale indice egli

ritenga corretto o quale sarebbe in realtà il suo fabbisogno minimo, ciò che

rende d'acchito l'appello irricevibile per

difetto di motivazione (nel sen­so del­l'art. 311 cpv. 1 CPC). Egli sostiene che il proprio margine disponibile non eccede

fr. 50.– mensili e limita l'offerta di contribu­to alimentare per AO 1 di

conseguenza, ma non spiega come calcoli tale cifra. Insufficientemente

motivato, anche in proposito l'appello si rivela di conseguenza irricevibile.

18.

Il

convenuto si

duole di una disparità di trattamento a causa del fatto che, dopo avere ridotto

il fabbisogno minimo di lui per il minor costo della vita in Spagna, il Pretore

aggiunto ha ripartito il suo margine disponibile tra i figli a svantaggio di E__________

per la medesima ragione. Ancora una volta tuttavia

egli non quantifica la propria doglianza, che si dimostra così irricevibile. Ad

ogni buon conto, la parità di trattamento tra fratelli significa che costoro hanno diritto nei confronti del genitore comune a un

identico tenore di vita, ovvero a contributi proporzionalmente uguali per

rapporto ai loro fabbisogni oggettivi (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 107 consid. 4.2.1.1 con rimandi; più recentemente:

sentenza del Tribunale federale 5A_102/2019 del 12 dicembre 2019 consid.

6.1; RtiD II-2010 pag. 626 verso l'alto con rimandi; più recentemente:

I CCA, sentenza inc. 11.2019.99 del 6 aprile 2020 con-sid. 5a). Dandosi un

fabbisogno per E__________ inferiore a quello di AO 1 per il minor costo della

vita in Spagna, anche il contributo in favore di lui va moderato in proporzione.

19.

L'interessato

contesta infine la suddivisione delle spese giudiziarie da parte del primo

giudice, che chiede di porre interamente a carico dell'attore. Tale domanda, non cifrata e pertan­to irricevibile

nella misura in cui si riferisce all'indennità per ripetibili (DTF 143 III

111), non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento

dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così

senza oggetto.

III. Sulle spese, le

ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

20.

Le spese degli appelli

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, non

essendo state chieste osservazioni ai ricorsi. Per quanto riguarda il gratuito patrocinio postulato dalle

parti per la procedura di appello, esso non può entrare in considerazione. Versassero

anche i richiedenti in gravi ristrettezze, nonostante la spiccata litigiosità su

entrambi i fronti gli appelli apparivano sin dall'inizio senza probabilità di

successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stati

notificati per una risposta.

IV. Sui rimedi giuridici a

livello federale

21.

Per quanto riguarda i

rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina di un diritto di visita

sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di

valore (sopra, consid. 1). L'impugnabilità dei dispositivi sul gratuito

patrocinio, di natura incidentale, segue quella del procedimento principale

(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 11.2022.10/11,

11.2022.16/17 e 11.2022.37/38 sono congiunte.

2. Nella misura in cui è

ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello 31 gennaio 2022 di AO 1

è respinto e la sentenza impugnata è confermata

3. Le

spese di tale appello, di fr. 1000.‒, sono poste a carico di AO 1.

4. L'appello 15 febbraio 2022 di AO

1 è dichiarato senza portata pratica.

5. Non si riscuotono spese per tale

appello.

6. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello di AP 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

7. Le spese di tale appello, di fr.

1000.‒, sono poste a carico di AP 1.

8. Le richieste di gratuito

patrocinio presentate il 31 gennaio e il 15 febbraio 2022 da AO 1 sono

respinte.

9. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata il 28 gennaio 2022 da AP 1 è respinta.

10. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione:

– Pretura del Distretto di

Bellinzona;

– curatrice .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).