11.2022.10
Filiazione: disciplina del diritto di visita con un genitore non affidatario all'estero; modalità, compiti del curatore educativo; estensione progressiva; commisurazione del contributo di mantenimento dandosi figli nati da relazioni diverse residenti in nazioni diverse
18 novembre 2022Italiano46 min
riconosciuto il 16 giugno 2017 da AP 1 (1975), cittadino italiano residente a __________
Source ti.ch
Incarti n.
11.2022.10
11.2022.11
11.2022.16
11.2022.17
11.2022.37
11.2022.38
Lugano,
18 novembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giamboni
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SE.2018.27 (filiazione: mantenimento e relazioni
personali) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con petizione del 25 aprile 2018 da
AO
1 (2017),
(rappresentato
dalla madre RA 1
e
ora patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1 (E)
(ora
patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 28 gennaio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 16 dicembre 2021, rettificata il 14 gennaio 2022 (inc. 11.2022.10),
e sull'istanza di gratuito patrocinio da lui inoltrata lo stesso giorno (inc.
11.2022.11),
come pure sull'appello
del 31 gennaio 2022 presentato da RA
1 contro la medesima sentenza (inc.
11.2022.16) e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 11.2022.17),
oltre che sull'ulteriore
appello del 15 febbraio 2022 presentato dallo stesso AO 1 contro la citata
sentenza (inc. 11.2022.37) e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio
(inc. 11.2022.38);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 14 marzo 2017 RA
1 (1978) ha dato alla luce a __________ un figlio, AO 1, che è stato
riconosciuto il 16 giugno 2017 da AP 1 (1975), cittadino italiano residente a __________
(Spagna). In esito a un'istanza inoltrata il
15 settembre 2017 dal figlio, con decreto cautelare del 12 marzo 2018,
emanato prima della causa di merito, il Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona ha istituito una curatela educativa in favore del bambino, ha regolato
le relazioni personali tra padre e figlio (una settimana ogni due mesi al
domicilio della madre, senza pernottamento), ha accertato l'impossibilità per
il padre di versare un contributo alimentare e ha assegnato a AO 1 un termine
di 60 giorni per introdurre l'azione di merito (inc. CA.2017.17).
B. Con
petizione del 25 aprile 2018 AO 1 ha convenuto
AP 1 davanti al Pretore aggiunto per ottenere, previa ammissione al gratuito
patrocinio, la conferma della curatela educativa, la definizione del diritto di
visita paterno dietro accompagnamento in un punto d'incontro, un contributo alimentare di fr. 150.– mensili sino alla
fine del 2018 e di fr. 1500.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi,
il rimborso di fr. 360.85 per spese di malattia e l'assunzione di metà dei
costi del punto d'incontro, oltre alla partecipazione alla metà delle spese
straordinarie. Nelle sue osservazioni del 22 giugno 2018 il convenuto si è
rimesso alle risultanze istruttorie sia per la determinazione del diritto di
visita sia per quanto riguarda il contributo alimentare, postulando a sua volta
il beneficio del gratuito patrocinio. Con replica del 6 agosto 2018
l'attore ha confermato le proprie domande. In una duplica del 9 novembre 2018
il convenuto ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare, chiedendo di
riconoscergli, dopo il compimento dei due anni di età da parte del figlio, un
diritto di visita di una settimana a Natale, una a Carnevale e una a Pasqua in
alternanza con la madre e quattro settimane durante le vacanze estive, oltre a
regolari contatti bisettimanali in videoconferenza dal di lui terzo anno di età.
C. Alle
prime arringhe del 22 gennaio 2019 le parti hanno offerto numerose prove.
L'istruttoria, cominciata con ordinanza del 24 gennaio 2019, è stata
chiusa l'8 marzo 2021. In pendenza di procedura inoltre il Pretore aggiunto ha
disciplinato a più riprese in via cautelare il diritto di visita paterno,
limitandolo al Cantone Ticino allorquando il convenuto chiedeva di poterlo
esercitare anche a __________, in Toscana, dove risiede la sua famiglia
d'origine ed egli può usufruire di un alloggio, oppure in Spagna, dove egli
vive con la sua nuova compagna e il loro figlio E__________, nato l'8 dicembre
2019.
D. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi
a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 27 settembre 2021 l'attore ha
chiesto di regolare il diritto di visita secondo determinate modalità
(pernottamenti non forzati, percorso di mediazione dei genitori, monitoraggio
della curatrice, contatti con la madre durante le visite, preavviso di due mesi
per l'esercizio degli incontri, costi di trasferta del figlio ed eventualmente
della madre che lo accompagna a carico del padre), aderendo per il resto alla
disciplina proposta dal Pretore aggiunto in una lettera del 23 settembre 2021, il
quale prospettava – in pratica – lo svolgimento dei successivi periodi di
visita in alternanza a __________ e a __________. Egli ha rivendicato inoltre
un contributo alimentare di fr. 300.– mensili (con
obbligo per il padre di informarlo annualmente sui suoi redditi e riservati
possibili aumenti del contributo alimentare a fr. 3290.50 fino alla scuola
elementare, a fr. 2334.25 fino alla scuola media e a fr. 1428.– fino al termine della
formazione), il rimborso di fr. 360.85 per spese mediche,
l'assunzione dei costi fatturati dal punto d'incontro e della metà delle future
spese straordinarie. In un allegato del 24 settembre 2021 il convenuto ha
ribadito il proprio punto di vista, chiedendo – in particolare – che il diritto
di visita fosse limitato al Cantone Ticino ancora per una sola volta e che gli fosse
consentito poi di esercitarne un secondo a __________ e i successivi dove egli avrebbe
ritenuto più opportuno, in particolare in Andalusia.
E. Statuendo con
sentenza del 16 dicembre 2021, il Pretore aggiunto ha affidato AO 1 alla
custodia della madre e ha disciplinato l'assetto minimo del diritto di visita
paterno, prevedendone l'esercizio per tre periodi (con 4 o 5 pernottamenti)
fino a Pasqua del 2022 (a __________ in gennaio, a __________ a carnevale e nuovamente
a __________ a Pasqua), per due periodi di una settimana ciascuno nell'estate del
2022 (una volta a __________ e un'altra al domicilio paterno in Andalusia) e
dopo di allora, fino alla maggiore età del figlio, per una settimana durante le
vacanze scolastiche di Natale, una settimana durante quelle di carnevale (o in alternanza di Pasqua), un fine settimana
“lungo” in occasione di una delle festività di
maggio nell'anno senza visita a Pasqua, tre settimane in estate (di cui due
consecutive) e cinque giorni durante le vacanze di Ognissanti o, dandosi
accordo fra i genitori, l'intera settimana ogni due anni. Il primo giudice ha
precisato inoltre le date esatte fino all'estate del 2022, le prime settimane
di alternanza fra i genitori e, dopo di allora, l'obbligo di annunciare le date
alla curatrice (pena la decadenza del diritto di visita), gli orari con le
modalità di consegna e riconsegna del figlio, stabilendo che i costi di trasferta
di AO 1 per l'esercizio del diritto di visita sarebbero stati a carico del
padre.
Confermata altresì la
curatela educativa, invitata la madre a far proseguire il sostegno psicologico
per AO 1 e i genitori a riprendere un percorso di mediazione, il Pretore
aggiunto ha fissato il contributo di mantenimento a carico del padre in fr.
490.– mensili dal maggio del 2018 al novembre del 2019 e in fr. 294.– mensili
dopo di allora, fino alla maggiore età, “riservato l'art. 277 CC”, prevedendo
il riparto a metà delle spese straordinarie se concordate dai genitori e
respingendo ogni altra domanda. Ammesse le parti al beneficio del gratuito
patrocinio, egli non ha riscosso spese processuali e ha compensato le
ripetibili.
F. Con decreto cautelare
contestuale a tale decisione il Pretore aggiunto ha regolato in via
provvisionale il diritto di visita “con inizio il 1° gennaio 2022 e fine al 5
gennaio 2022”, come prevede la sentenza di merito (in sostanza da svolgere a __________,
con accompagnamento della madre). Un appello del 24 dicembre 2021 presentato da
AO 1 contro tale decreto è stato dichiarato senza interesse e la causa
stralciata dai ruoli da questa Camera il 20 gennaio 2022, il periodo del
diritto di visita essendo frattanto decorso, mentre in pendenza di appello il
presidente di questa Camera, conferendo effetto sospensivo parziale al ricorso,
aveva autorizzato l'esercizio del diritto di visita unicamente nel Cantone
Ticino (inc. 11.2021.176/177).
G. Nel frattempo, su
invito dell'Istituto delle assicurazioni sociali, RA 1 ha chiesto il 27
dicembre 2021 al Pretore aggiunto di chiarire se il contributo di mantenimento
comprendesse gli assegni familiari. Il Pretore aggiunto ha emanato allora il 14
gennaio 2022 una nuova sentenza (“rettificata”), testualmente identica alla
precedente finanche nella data (“16 dicembre 2021”), salvo aggiungere al
dispositivo n. 8 in materia di contributi alimentari a carico di AP 1 la frase
“AF esclusi e da versarsi in aggiunta qualora da lui percepiti”. Tale sentenza
è stata notificata il 17 gennaio 2022.
H. Le parti sono insorte
a questa Camera anche contro il giudizio di merito. AP 1 ha presentato il 28
gennaio 2022 un appello nel quale chiede che in riforma della sentenza e della
sentenza “rettificata” il contributo alimentare a suo carico sia ridotto a fr. 100.–
mensili (assegni familiari non compresi) dal maggio del 2018 al novembre del 2019
e a fr. 50.– mensili dopo di allora, fino alla maggiore età del figlio, “riservato
l'art. 277 cpv. 2 CC” (inc. 11.2022.10). Il giorno stesso egli ha postulato
inoltre il gratuito patrocinio in appello (inc. 11.2022.11).
I. Contro la decisione
di merito ha introdotto appello il 31 gennaio 2022 anche AO 1, chiedendo in
particolare – previa concessione del gratuito patrocinio – le seguenti
modifiche al diritto di visita deciso dal Pretore aggiunto:
–
esercizio del diritto di visita esclusivamente nel Ticino durante le
vacanze di carnevale, Pasqua ed estate del 2022, come pure successivamente
“fino a quando la curatrice educativa, in collaborazione con lo psicologo
infantile, riterranno che [egli] sarà pronto a svolgere i diritti di visita
all'estero” (o, in subordine, le prime quattro visite esercitate esclusivamente
nel Ticino e, previo parere favorevole della curatrice, le successive due a __________
e in seguito al domicilio del padre in Spagna);
– secondo
diritto di visita dell'estate del 2022 stabilito dal 15 al 21 agosto (invece
che dal 20 al 27 agosto, come figura nel giudizio impugnato);
–
vacanze di Ognissanti trascorse alternativamente un anno con il padre e un
anno con la madre (invece di cinque giorni annui, in caso di mancata intesa);
–
limitazione iniziale dei pernottamenti dal padre alle ultime tre notti
delle settimane di visita, riservati ampliamenti o riduzioni decisi dal
curatore (o, in subordine, senza tale limitazione);
–
termini di preavviso dell'esercizio del diritto di visita (conferma e
date) per le vacanze di Natale, carnevale, Pasqua o fine settimana di maggio
stabiliti rispettivamente il 31 settembre (invece del 15 novembre) e in “due
mesi” (invece del 31 dicembre e del 28 febbraio);
–
mandato al curatore di monitorare i diritti di visita e redigere rapporti
sul loro “reale andamento”, sorvegliando la consegna o la riconsegna del
figlio;
– spese
per l'esercizio del diritto di visita a carico del padre non solo per la
trasferta, ma anche per vitto e alloggio.
L'appellante chiede
altresì di aumentare i contributi di mantenimenti in suo favore a fr. 577.–
mensili dal maggio del 2018 al-l'aprile del 2019, a fr. 777.– mensili dal
maggio al novembre del 2019, a fr. 466.20 mensili dal dicembre del 2019 al
marzo del 2021 e a fr. 346.20 mensili dall'aprile del 2021 in poi (inc.
11.2022.16/17).
L. AO
1 ha presentato un secondo appello il
15 febbraio 2022, adducendo “a titolo puramente cautelativo (…) di
appellare espressamente anche la decisione 16 dicembre 2021 nella sua forma
rettificata”. Con tale ricorso egli chiede, previa ammissione al beneficio del
gratuito patrocinio, quanto già postula con il precedente appello del 31 gennaio
2021, tranne proporre, per quanto riguarda il dispositivo n. 8 sui
contributi di mantenimento, che – come già figura
nella sentenza “rettificata” – gli assegni familiari a
carico del padre sono “esclusi e da versarsi in aggiunta qualora da lui percepiti”
(inc. 11.2022.37/38).
M. Con
decreto del 18 marzo 2022 il presidente di questa Camera ha respinto un'istanza
di “provvedimenti cautelari” (trattata come istanza di esecuzione anticipata
della decisione impugnata) introdotta l'11 marzo 2022 da AP 1 per ottenere
l'esercizio del diritto di visita dal 15 al 24 aprile 2022 a __________ e
successivamente nei modi e nelle forme previste dal Pretore aggiunto, così come
ha respinto la contestuale istanza di gratuito patrocinio, senza riscuotere
spese (inc. 11.2022.16). Con lettera dell'8 settembre 2022 l'attore ha allegato
davanti a questa Camera nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, sostenendo che
nell'ultimo anno il padre ha esercitato il diritto di visita per soli tre
giorni nelle vacanze di Ognissanti del 2021 e cinque giorni a Pasqua nel 2022.
Il convenuto ha reagito con osservazioni del 13 settembre 2022, annunciando – fra
l'altro – l'intenzione di esercitare il diritto di visita nelle prossime
vacanze di Ognissanti. L'attore ha replicato il 15 settembre 2022,
ribadendo le proprie doglianze. Gli appelli non sono stati notificati per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1.
Gli appelli in esame
sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sostanzialmente sul
medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure e
di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2.
Il
secondo appello presentato da AO 1 il 15 febbraio 2022, diretto contro la
sentenza “rettificata”, non ha portata propria. Del tutto identico al primo nella
motivazione, esso contempla anche identiche richieste di giudizio. Quanto agli
assegni familiari, già il primo giudice ha stabilito nel dispositivo n. 8 della
sentenza “rettificata” ch'essi vanno versati in aggiunta ai contributi di mantenimento, di modo che AO 1 non ha
alcun interesse a ricorrere in proposito (nel memoriale del 15 febbraio
2022.
egli dichiara per altro di appellare “a titolo pura-mente cautelativo”). Tale
rimedio giuridico non necessita perciò di ulteriore disamina.
3.
Le
sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata, come quelle in
materia di filiazione (art. 295 cpv. 1 CPC), sono impugnabili con appello entro
30.
giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di
controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la
disciplina del diritto di visita, controversia impugnabile senza riguardo a
questioni di valore (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1).
Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, la sentenza emessa il 16
dicembre 2021 è stata notificata il 17 dicembre 2021 sia alla madre
dell'attore, a quel tempo senza un patrocinatore, sia al legale del convenuto
(tracce degli invii n. 98.__________, agli atti). Il termine d'impugnazione,
rimasto sospeso fino al 2 gennaio 2022 (art.
145.
cpv. 1 lett. CPC), sarebbe scaduto così il 1° febbraio 2022. Introdotti
il 28 gennaio 2022 (dal convenuto: inc. 11.2022.10) e il 31 gennaio
2022.
(dall'attore: inc. 11.2022.16), i due appelli sono di conseguenza
tempestivi.
4.
All'appello
del 31 gennaio 2022 l'attore acclude una comunicazione per posta elettronica del
15.
gennaio 2022 in cui la sua curatrice annuncia l'intenzione di rinunciare al
mandato, una comunicazione del 7 gennaio 2022 in cui la sua psicoterapeuta V__________
O__________ G__________ comunica anch'essa di rinunciare all'incarico,
consigliando di rivolgersi al Servizio medico-psicologico, e una comunicazione
della mediatrice V__________ T__________, la quale si dichiara disposta a
riprendere la mediazione dopo la presa a carico del figlio da parte di uno
specialista. L'appellante produce inoltre una stampa del 24 gennaio 2022 estratta
dal sito ‹www. numbeo.com› con un raffronto del costo della vita fra __________
e __________, due schermate di un cellulare concernente scambi di messaggi fra i
suoi genitori su Telegram e una comunicazione di posta elettronica del 25 gennaio
2022.
in cui la madre chiede spiegazioni al padre in merito a un suo versamento
in denaro. Egli postula altresì il richiamo degli incarti SE.2018.27 e
CA.2017.17 della Pretura, del fascicolo inc. 11.2021.176 di questa Camera e
dell'incarto dell'Autorità regionale di protezione 15, chiedendo di esperire
l'interrogatorio delle parti. In seguito, l'8 e il 15 settembre 2022,
l'attore ha inoltrato due messaggi di posta elettronica del 7 settembre 2022 ricevuti
dalla madre in relazione ai diritti di visita esercitati dal padre nell'ultimo
anno e un ulteriore messaggio del 29 agosto 2022 spe-dito dal padre alla
curatrice circa il diritto di visita nelle vacanze di Ognissanti. Il convenuto
ha prodotto a sua volta un messaggio di posta elettronica alla curatrice in
cui conferma l'intenzione di svolgere tale diritto di visita.
La
documentazione testé descritta è ammissibile, contese in concreto essendo
questioni riguardanti un minorenne. Nuovi documenti, come pure nuovi fatti, sono
proponibili così senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in
forza del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione e vanno
considerati nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352
consid. 4.2). Quanto al richiamo dei
carteggi delle procedure intercorse davanti al Pretore, tali atti sono già stati trasmessi d'ufficio alla Camera, di
modo che il loro richiamo è superfluo. Relativamente al richiamo del fascicolo di
questa Camera, procedimenti svoltisi
davanti a un determinato tribunale sono
notori per il tribunale
stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2021.101/105/106 dell'8
settembre 2022 consid. 3 con rinvio). Quanto all'assunzione di altri mezzi di
prova (richiamo dell'incarto
dell'Autorità regionale di protezione e interrogatori delle parti), essi non appaiono di
rilievo per il giudizio.
I. Sull'appello
di AO 1
5.
Per quanto attiene alla disciplina del diritto di visita, il Pretore aggiunto
ha rammentato anzitutto che una simile regolamentazione deve tenere conto delle
circostanze concrete, segnatamente della distanza tra il domicilio del padre e quello
del figlio. Ciò premesso, egli ha accertato che dopo un periodo di mancato
esercizio il convenuto ha ripreso le visite con regolarità dalla primavera del 2021,
permettendo di riallacciare in modo positivo le relazioni con il figlio. Egli
ha ritenuto pertanto di programmare un graduale ampliamento del diritto di
visita alla luce del fatto che il padre abita in Spagna con la sua compagna e
il figlio E__________, che AO 1 abita a __________ e frequenta la scuola dell'infanzia,
che i nonni paterni vivono in Toscana, dove il convenuto può disporre di un
alloggio, e che il bambino è seguito da una psicologa infantile per aiutare lui
e la madre a gestire i momenti di distacco, soprattutto in relazione ai pernottamenti.
Il primo giudice ha poi ricordato l'adesione di principio della madre a una sua
proposta di regolamentazione del diritto di visita fino all'estate 2022, ha
sottolineato che l'adeguatezza del padre non è mai stata messa in discussione,
ha preso atto che una recente visita con pernottamento dal padre ha avuto buon
esito, ha reputato che le difficoltà di distacco di AO 1 dalla madre siano
superabili e in parte riconducibili all'ansia e all'apprensione della madre stessa
e ha rammentato di avere proposto un percorso di mediazione ai genitori.
Nelle
condizioni illustrate il Pretore aggiunto ha disciplinato puntualmente l'assetto
minimo del diritto di visita paterno, disponendone l'esercizio per tre periodi
(con 4 o 5 pernottamenti) fino alla Pasqua del 2022 (a __________ all'inizio di
gennaio, a __________ a carnevale e di nuovo a __________ a Pasqua), per due
periodi di una settimana ciascuno nell'estate del 2022 (una volta a __________
e una volta al domicilio paterno in Andalusia) e prevedendo dopo di allora una
settimana durante le vacanze scolastiche di Natale, una settimana durante
quelle di carnevale o in alternanza di Pasqua, un fine settimana prolungato in
occasione di una delle festività di maggio nell'anno senza visita a Pasqua, tre
settimane in estate (di cui due consecutive) e cinque giorni durante le vacanze
di Ognissanti o, dandosi accordo fra i genitori, l'intera settimana ogni due
anni, il tutto senza limitazione territoriale. Inoltre egli ha precisato le
date esatte fino all'estate del 2022, le prime settimane di alternanza annua
fra genitori dopo di allora, l'obbligo di annunciare le date alla curatrice
(pena la decadenza del diritto di visita), gli orari e le modalità di consegna
e riconsegna del figlio, stabilendo che i costi di trasferta di AO 1 per
l'esercizio del diritto di visita sono a carico del padre.
6.
Nella
misura in cui verte sulla disciplina del diritto di visita dal gennaio fino all'emanazione
dell'attuale giudizio (dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, primo e
secondo elemento dell'elenco puntato del primo paragrafo), il relativo lasso di
tempo è decorso in pendenza di appello. Per tale periodo, in altri termini, l'appello
di AO 1 è divenuto senza interesse, non potendosi regolare l'esercizio degli
incontri fra padre e figlio “a posteriori”. L'interesse dell'appellante al
ricorso rimane intatto, per contro, riguardo allo svolgimento del diritto di
visita a valere dall'odierna sentenza in poi.
7.
L'attore
contesta la disciplina stabilita dal Pretore aggiunto, affermando che i tempi
non sono maturi per fissare già oggi un diritto di visita tanto ampio, in
particolare all'estero. Sostiene – in sintesi – che per lui il padre è ancora “quasi uno sconosciuto” e che l'estensione
degli incontri dev'essere progressiva, giacché prioritario è il suo bene e non
quello di un padre che non ha mai con-tribuito finanziariamente al suo
mantenimento. Egli ricorda poi che durante il diritto di visita dell'agosto del
2021.
la curatrice ha dovuto riaccompagnarlo dalla madre perché il convenuto non
riusciva a calmarlo, fa valere che in pendenza di appello il padre ha
rinunciato a incontrarlo nel Ticino, ha interrotto ogni comunicazione con la
madre e lo ha reso responsabile per non aver potuto esercitare il diritto di
visita a __________. Ritiene che pertanto si siano fatti “passi indietro” nel
rapporto con lui e che prima di estendere le visite, ad esempio all'estero, siano
necessari almeno quattro incontri con esito positivo.
L'appellante
ribadisce che sia la curatrice sia la psicoterapeuta hanno riscontrato serie
difficoltà nel di lui distacco dalla madre e persino al pensiero di trascorrere
le notti dal padre. Per di più, soggiunge, le due professioniste hanno rinunciato
all'incarico, sicché occorrerà tempo per istaurare un rapporto di fiducia con i
nuovi incaricati, oltre che per implementare una mediazione volta a migliorare
le relazioni fra i genitori. Egli chiede così che i prossimi incontri – o almeno
i prossimi quattro – siano esercitati nel Ticino “fino a quando la curatrice
educativa, in collaborazione con lo psicologo infantile, riterranno che [lui] sarà
pronto a svolgere i diritti di visita all'estero”. In ragione delle difficoltà
a pernottare fuori casa, egli propone altresì che inizialmente le visite si
svolgano unicamente di giorno le prime quattro volte e con pernottamento le
ultime tre, demandando alla curatrice la facoltà di estendere o ridurre il
pernottamento.
a)
La regolamentazione di un diritto di visita deve attenersi
al precetto dell'art. 273 cpv. 1 CC, che garantisce al genitore senza la
custodia parentale e al figlio minorenne il vicendevole diritto di conservare
le relazioni personali indicate dalle circostanze. Decisivo per la concessione,
l'estensione e la disciplina di tale diritto è il bene del figlio. Esso può
essere limitato, negato o revocato se nuoce al bene di lui, se i genitori se ne
avvalgono in violazione dei loro doveri o non si curano seriamente di lui,
ovvero per altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). II bene del figlio è
pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a
repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico
o morale del minorenne. Una limitazione o un'estensione delle relazioni
personali deve rispondere poi al principio della proporzionalità (RtiD I-2019
pag. 504 n. 6c consid. 5a con riferimenti). Siccome per uno sviluppo
equilibrato del figlio il rapporto con entrambi i genitori è essenziale (DTF 142
III 496 consid. 2.8), le visite al figlio del genitore non affidatario meritano
di essere promosse per quanto possibile (analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2019.109
del 14 ottobre 2019 consid. 4). Dovendosi modificare un
assetto in vigore, poi, non si deve procedere in modo repentino, fosse solo per
rispetto delle esigenze di stabilità dal profilo socio-educativo e di
continuità nelle relazioni affettive con i figli, ma occorre preparare coscienziosamente
il cambiamento (RtiD I-2019 pag. 503 n. 6c consid. 5f con riferimento).
b) Il
Pretore aggiunto non ha trascurato i principi appena riassunti. Appurato che, a
prescindere dai motivi, il convenuto ha sospeso le visite al figlio per quasi
due anni, egli ha monitorato gli incontri ripresi nella primavera del 2021,
informandosi dalla curatrice, e ha disciplinato di conseguenza il diritto di
visita previsto dal gennaio fino all'agosto del 2022, prevedendo una durata
intermedia (di 4 o 5 giorni invece che di una settimana) e trasferte limitate
(due volte a __________ e poi in Spagna). L'attore obietta che tale regolamentazione
non tiene conto delle difficoltà riscontrate dalla curatrice durante gli
incontri del luglio e agosto 2021 e delle considerazioni espresse dalla sua
terapista in lettere alla madre del 24 gennaio e 9 settembre 2021. In
occasione delle visite estive egli ricorda di avere mostrato chiaro disagio
nello staccarsi dalla madre e nel pernottare dal padre, confidando alla
curatrice di “voler stare sempre con la mamma” e a quest'ultima di non voler essere portato a __________ (doc. G e H nell'inc.
11.2021.176; relazioni citate
nel fascicolo “4” dell'inc. SE.2018.27). Analoga posizione
egli ha poi espresso anche alla sua terapeuta dopo il diritto di visita intervenuto
nell'agosto del 2021 (doc. F
nell'inc. 11.2021.176).
Così
argomentando, nondimeno, l'appellante sottace che l'incontro successivo a
quello dell'agosto 2021 si è svolto con successo. La curatrice ha riferito che,
nonostante qualche difficoltà nello staccarsi dalla madre, AO 1 è stato bene
con il padre e che, secondo la terapista, dopo essersi congedato dal papà il
bambino era sereno e ha ribadito il suo affetto per il genitore, pur
consapevole delle difficoltà nello stare lontano dalla madre e nel dormire
fuori casa (messaggio di posta elettronica del 18 novembre 2021 nel fascicolo “9”).
Le considerazioni espresse dalla terapista nei rapporti del 24 gennaio e
del 9 settembre 2021, così come quelle esposte dalla curatrice nei rapporti del
luglio e agosto 2021, risultano così superate dall'evoluzione favorevole denotata
dalla relazione personale fra padre e figlio.
c) Si
aggiunga che la riluttanza mostrata da un bambino di età prescolastica nel
pernottare dal genitore non affidatario non è determinante – in sé – per ostare
a un diritto di visita, poiché la relativa disciplina non dipende dalla sola
volontà del figlio, un comportamento difensivo potendo essere influenzato anche
dall'altro genitore (sentenza del Tribunale
federale 5A_111/2019 del 9 luglio 2019 consid. 2.3 con rinvii). Per
comune esperienza, la volontà di un bambino di cinque anni va presa con le debite
cautele, non avendo quegli l'età e la maturità emozionale, oltre che cognitiva,
per formarsi un'opinione propria consolidata e per fare astrazione da fattori
d'influenza immediati ed esterni (sentenza del Tribunale federale 5A_634/2017
del 17 ottobre 2017, consid. 3.2.5; analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2019.109
del 14 ottobre 2019 consid. 5). Certo, nel suo rapporto del 9 settembre
2021.
la terapista ha rilevato che AO 1 è “abituato dalla nascita a vivere in
stretto contatto fisico con la sola madre” e ha “paura di restare a dormire dal
padre perché non c'è la madre e le manca” (doc. F nell'inc. 11.2021.176/177).
Non risulta tuttavia che tali disagi abbiano messo a repentaglio il bene del
figlio. Anzi, dopo la visita del novembre 2021 la terapeuta ha constatato che
il bambino era sereno e il rapporto con il padre positivo (messaggio di posta
elettronica del 18 novembre 2021 nel fascicolo “9”). Considerata anche la progressiva
evoluzione del bambino dovuta all'età e all'inserimento nella scuola
dell'infanzia, ciò conferma l'adeguatezza dell'estensione del diritto di visita
secondo la disciplina stabilita dal primo giudice.
d) Le
dimissioni della curatrice e della terapista (doc. B e C prodotti in appello),
poi, non giustificano di sospendere la progressione degli incontri, tanto meno
ove si pensi che in pendenza di appello vi è stato tempo sufficiente per
organizzarne la sostituzione. Non ogni estensione o ampliamento di un diritto
di visita dev'essere preceduto, del resto, dal parere di specialisti o di
operatori del settore (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.109 del
14.
ottobre 2019 consid. 7). Né è facoltà del curatore decidere egli medesimo la
regolamentazione del diritto di visita (sentenza del Tribunale federale
5A_454/2019 del 16 aprile 2020 consid. 4.2.2 con rinvii). Non sarebbe lecito
pertanto delegare alla curatrice la decisione sull'estensione della disciplina
del diritto di visita in merito ai pernottamenti o al luogo degli incontri,
fermo restando che essa potrà sempre segnalare all'autorità competente
eventuali difficoltà insorte, proponendo adattamenti (sotto, consid. 9c).
Contrasti fra genitori, infine, non legittimano una restrizione delle relazioni
personali, men che meno se – come in concreto – i rapporti del genitore non affidatario con il figlio sono
buoni (RtiD I-2019 pag. 504 n. 6c consid. 5a con rinvii). Ciò vale anche
in caso di eventuali inadempimenti degli obblighi alimentari da parte di tale
genitore (Schwenzer/ Cottier in:
Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione,
n. 7 ad art. 274 con rinvii). Neppure simili argomenti ostano dunque
all'estensione del diritto di visita nelle modalità fissate dal Pretore
aggiunto.
8.
L'interessato
chiede altresì di modificare la disciplina del diritto di visita durante le
vacanze di Ognissanti. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha
previsto che “per le vacanze di Ognissanti, se le parti non si accordano per
un'alternanza annuale (un anno con il padre e un anno con la madre) il padre
potrà tenere con sé AO 1 ogni anno (già a far tempo dal 2022) per cinque giorni
(quattro notti)” (dispositivo n. 2, primo paragrafo in fine). L'appellante
chiede che tali incontri autunnali siano stabiliti con cadenza biennale,
lamentando di non capire la scelta del primo giudice e di essere tenuto al diritto
di visita “pressoché durante ogni sua vacanza scolastica”.
a) Intanto
non è vero che la disciplina prevista dal Pretore aggiunto costringa il figlio
a trascorrere con il padre “pressoché” tutte le vacanze scolastiche. A Natale,
infatti, AO 1 passerà una settimana con la madre e una con il padre. A
Carnevale e Pasqua egli starà una settimana con la prima e una con il secondo
(in alternanza). Il figlio vedrà inoltre il padre un fine settimana “lungo”
durante una delle festività di maggio (ogni biennio) e trascorrerà con lui
complessivamente tre settimane delle dieci durante la pausa estiva. In
definitiva, il diritto di visita occupa poco più di un terzo delle quindici
settimane di vacanze scolastiche, senza contare gli altri sei giorni festivi.
b) Precisato
ciò, il Pretore aggiunto ha spiegato di dover considerare la distanza del luogo
in cui risiede il padre, ciò che rende impraticabile nel caso specifico il
diritto di visita ogni quindici giorni applicato abitualmente nel Cantone
Ticino a figli in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Stabilire un
diritto di visita annuale anziché biennale durante le vacanze di Ognissanti,
seppure limitato a cinque giorni, consente così a padre e figlio di vedersi almeno
con una caden-za (pressoché) bimestrale, garantendo la continuità della
relazione auspicata anche dall'attore. Tale soluzione è senz'altro pertinente.
9.
L'attore
propone che la curatrice continui a “monitorare i diritti di visita” con i
mezzi da lei ritenuti più opportuni come “telefonate con il bambino e visite a
domicilio”, redigendo poi “un succinto ma completo rapporto” da trasmettere
all'Autorità regionale di protezione e alle parti, con obbligo, in caso di sua
assenza, di or-ganizzare gli scambi presso un punto di incontro, trovando
qualcuno che provveda alla vigilanza. Nella rispettiva richiesta di giudizio l'appellante
adduce che tale provvedimento avrebbe lo scopo “di poter tenere traccia del
reale andamento dei diritti di visita svolti a __________”.
a) Nella sentenza impugnata
il Pretore aggiunto ha confermato la curatela educativa in favore del figlio allo
scopo di “mediare tra i genitori e fissare i diritti di visita del padre
secondo il calendario e le modalità indicate nella presente decisione”
(dispositivo n. 5). Tale dispositivo non è stato impugnato. Inoltre i compiti
di un curatore educativo incaricato – come in concreto – di vigilare sulle relazioni
personali non si esauriscono necessariamente nella mediazione fra genitori e
nell'organizzazione pratica del diritto di visita, ma possono anche comprendere
diritti di controllo e di informazione (art. 307 cpv. 3 CC; RtiD I-2009
pag. 625 consid. 10 con riferimenti). Dandosene l'esigenza, simili compiti possono
estendersi altresì alla vigilanza delle relazioni personali (Meier/ Stettler, Droit de la filiation,
6ª edizione, pag. 1126 n. 1731 con rinvii). Come ogni misura a protezione del
figlio, nondimeno, ciò deve rispondere a criteri di proporzionalità,
sussidiarietà e complementarietà (Meier/Stettler,
op. cit., pag. 1095 n. 1681 segg.).
b) Nella
fattispecie l'appellante neppure adombra eventuali fattori di rischio che inducano
a monitorare gli incontri fra padre e
figlio. Non si trascura che durante le due visite dell'estate del 2021
il bambino ha incontrato difficoltà nel trascorrere la notte fuori casa, ma dai
rapporti della curatrice risulta che il convenuto ha telefonato alla madre per
chiedere consiglio e comportarsi
adeguatamente (doc. G e H nell'inc. 11.2021.176; relazioni citate
nel fascicolo “4” nell'inc. SE.2018.27). Neppure consta, né l'appellante
pretende, che in occasione della consegna e riconsegna del figlio si siano
verificati episodi spiacevoli. Non è dato pertanto a divedere perché si
imporrebbe di sorvegliare sistematicamente “il reale andamento” dei diritti di
visita o di incaricare una persona o un istituto che funga da intermediario per
il passaggio di AO 1 fra i genitori.
c) Non
si disconosce che un diritto di visita sorvegliato può essere utile anche per
rassicurare il genitore affidatario (Meier
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010,
n. 35 ad art. 308). Se
non che, in concreto il padre ha riallacciato i contatti con il bambino sin dalla
primavera del 2021 e, per quanto non abbia sempre esercitato il diritto di
visita, l'appellante medesimo riconosce di mantenere costanti relazioni per
videoconferenza. Istituire ora una simile vigilanza degli incontri solo per rassicurare
la madre sarebbe quindi sproporzionato. Non si trascuri che il figlio compirà
sei anni nel marzo del 2023 e che il curatore educativo ha sempre la
possibilità di rivolgersi all'autorità competente per segnalare difficoltà o prospettare
aggiustamenti della disciplina degli incontri (Meier/Stettler,
op. cit., pag. 1125 n. 1730). Non è manifestamente compito del curatore,
invece, ragguagliare i genitori per consentire loro di “tenere traccia del
reale andamento” del diritto di visita. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
10.
L'appellante
critica i termini stabiliti dal primo giudice per confermare il diritto di
visita a Natale, Carnevale, Pasqua e durante il fine settimana di maggio, troppo
brevi e che non tengono conto dell'interesse suo e della madre. Sostiene – in
sintesi – che tali preavvisi non gli consentono di organizzare per tempo eventuali
vacanze o attività con familiari e amici. Fa valere inoltre che la madre,
ballerina di professione, necessita di un preavviso adeguato per pianificare i
suoi impegni professionali.
Le
cadenze annue delle settimane da dedicare agli incontri fra padre e figlio
durante le festività sono già fissate nel giudizio impugnato. In discussione rimane
la scadenza entro cui il convenuto deve comunicare alla madre di AO 1 se
eserciterà il diritto di visita nelle tre settimane (oltre a un fine settimana
di maggio ogni due anni) a lui riservate, termine che l'appellante chiede di
portare da una quarantina di giorni (a Natale e negli anni in cui la Pasqua è “bassa”)
a poco meno di tre mesi per Natale e a due mesi per Carnevale e Pasqua. L'attore
fa valere l'interesse suo e della madre ad avere più tempo per organizzare
eventuali attività sostitutive durante quei tre o quattro periodi dell'anno nel
caso in cui il convenuto non eserciti di diritto di visita, come è accaduto in
passato. Sta di fatto che occorre considerare anche l'interesse del convenuto, il
quale deve pianificare una trasferta dalla Spagna, coordinando le presumibili
esigenze lavorative sue e della compagna, come pure, in un futuro non troppo
lontano, gli impegni scolastici del secondo figlio. E poiché l'effettivo
esercizio del diritto di visita è nell'interesse di AO 1, non è opportuno
imporre al convenuto modalità di preavviso troppo gravose. I termini decisi del
primo giudice si rivelano, in buona sostanza, ragionevoli e consoni alle
particolarità del caso in esame.
11.
Da
ultimo, sempre per quanto attiene alle relazioni tra padre e figlio, l'attore
chiede di precisare che “in caso di disaccordo” i costi per l'esercizio del
diritto di visita a carico del convenuto non si limitino a quelli di trasferta,
ma comprendano anche vitto e alloggio. Assicura inoltre che la madre è disposta
“in caso di necessità e per quanto possibile” a trasferirsi dai propri genitori,
lasciando il suo appartamento a disposizione del convenuto durante le visite a
__________. In realtà mal si comprende perché il dispositivo n. 4 della
sentenza in rassegna andrebbe modificato. Nella sentenza il Pretore aggiunto ha
già specificato che le spese di trasferta di AO 1 per l'esercizio del diritto
di visita sono a carico del padre (dispositivo n. 4). Le altre spese correnti
dovute agli incontri, come quelle di vitto e alloggio, vanno già per
giurisprudenza a carico del genitore non affidatario (RtiD I-2006 pag. 674
n. 37c), a maggior ragione ove si consideri che il diritto di visita conferito
a AP 1 è assimilabile a quello abitualmente applicato nel Cantone Ticino trattandosi
di figli in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), salvo i
soggiorni nei fine settimana, in concreto non praticabili. Neppure l'appellante,
del resto, spiega perché si imponga di integrare il citato dispositivo n. 4
con esplicite indicazioni. Privo di motivazione (nel senso dell'art. 311
cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile.
12.
Da
quanto precede discende che, relativamente alla disciplina del diritto di
visita e alle modalità di esercizio, nella misura in cui non è divenuto senza
interesse (i primi due periodi delle visite sono decorsi in pendenza di
appello) l'appello vede la sua sorte segnata. Per il resto la sentenza
impugnata merita conferma. Ciò significa che in occasione delle prossime
vacanze di Natale il convenuto potrà avere il figlio con sé per una settimana,
senza particolari limitazioni di territorio. Nell'ambito dell'incarico indicato
al dispositivo n. 5 della decisione impugnata la curatrice educativa è
abilitata poi a fissare date, orari, modalità di consegna e riconsegna e ogni dettaglio
litigioso fra i genitori. Inoltre essa potrà informarsi al termine degli
incontri presso i genitori, il bambino e la terapeuta sull'andamento delle
visite, in modo da segnalare all'autorità competente eventuali problemi che dovessero
rendere necessaria una modifica della disciplina (sopra, consid. 9c).
13.
Contestato nell'appello è
anche il contributo alimentare per AO 1. A tal fine il Pretore aggiunto ha calcolato
anzitutto il fabbisogno minimo della madre in fr. 2292.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo
dell'alloggio fr. 833.–, premio della cassa malati fr. 109.10). Quanto al
reddito, egli ha imputato a RA 1 un guadagno
ipotetico di fr. 1750.– mensili per un'attività al 50% dall'aprile del 2021
(quarto compleanno di AO 1) e di fr. 2800.– mensili per
un'attività all'80% dal settembre del 2028 in poi (inizio della scuola media da
parte del figlio).
In
seguito il Pretore aggiunto ha stimato il fabbisogno in denaro di AO 1 in
fr. 616.– mensili fino al 10° compleanno e in fr. 816.– mensili dopo
di allora (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.– aumentato a
fr. 600.– dai dieci anni, costo dell'alloggio fr. 416.–, nessun premio della
cassa malati siccome interamente sussidiata, dedotto l'assegno familiare di fr.
200.–). Considerato anche il contributo di accudimento, il primo giudice ha determinato
così il fabbisogno complessivo di AO 1 in fr. 2908.– mensili fino al marzo
del 2021, già dedotto l'assegno familiare (contributo di accudimento
fr. 2292.–), in fr. 1358.– mensili (recte: fr. 1158. –) fino
al marzo del 2027 e in fr. 1558.– mensili fino all'agosto del 2028 (contributo
di accudimento fr. 542.–), rispettivamente in fr. 816.– mensili dopo
di allora (senza più il contributo di accudimento).
Per
quel che è di AP 1, il Pretore aggiunto ha imputato al medesimo un reddito
ipotetico di fr. 1360.– mensili da attività lucrativa (€ 1300.00 mensili), più
un reddito dalla sostanza immobiliare di fr. 104.– mensili (€ 100.00 mensili),
per complessivi fr. 1464.– mensili. Egli ha poi definito il fabbisogno minimo di
lui in fr. 972.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
convivente, ridotto del 50% per tenere conto del minor costo della vita in Andalusia fr. 425.–, mezzo
costo dell'alloggio fr. 177.50, metà dei costi di elettricità, acqua e spese d'automobile
per complessivi fr. 112.–, costi della salute stimati fr. 50.–, spese per
l'esercizio
del diritto di visita fr. 200.– stimati). Il primo giudice ha destinato così il
margine disponibile di fr. 490.– mensili al fabbisogno di AO 1 fino alla
nascita di E__________, dopo di che ha suddiviso il margine disponibile fra i
due figli, destinando il 60% a AO 1 e il 40% a E__________, visto il minor
costo della vita in Spagna. Ne è risultato un contributo alimentare per l'attore
di fr. 490.– mensili dal maggio del 2018 fino al novembre del 2019 e di
fr. 294.– mensili dopo di allora, fino alla maggiore età. Nella versione “rettificata”
della sentenza impugnata il primo giudice ha precisato inoltre che gli assegni
familiari non sono compresi nel contributo di mantenimento e vanno erogati dal
convenuto in aggiunta, se li percepisce.
14.
L'attore
contesta la riduzione applicata dal Pretore aggiunto al minimo esistenziale del
diritto esecutivo svizzero del convenuto per il minor costo della vita in
Spagna, riduzione che chiede di portare dal 50% al 65%, onde un
ridimensionamento di tale minimo da fr. 425.– mensili a fr. 340.– mensili.
Allega che secondo i dati risultanti dal sito internet ‹www.__________.com› citato nella sentenza impugnata in Spagna risultano
prezzi inferiori del 60% per le consumazioni al ristorante, del 70% per i prodotti alimentari e dal 57.15% al
71.92% per le locazioni, tant'è che il Pretore aggiunto ha applicato una
proporzione 60 e 40% per suddividere il margine disponibile del padre fra i due
figli. Da quest'ultimo argomento va subito sgombrato il campo, la citata
proporzione fondandosi esplicitamente su criteri di equità e non riferendosi direttamente
alla differenza del costo della vita nei due Paesi.
Il
Pretore aggiunto ha invero fatto riferimento al menzionato sito internet, che
figura tra quelli considerati dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello nella tabella per il calcolo
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art.
93.
LEF nel caso in cui un debitore sia domiciliato o dimorante all'estero (‹https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/›).
Il sito stesso avverte tuttavia di non avere a disposizione dati sufficienti
per calcolare l'indice della differenza inerente al costo della vita per i
prezzi al consumo fra __________ e __________, sicché i dati estrapolati
dall'appellante poco giovano (doc. E di appello, riquadro in alto). I soli
indici forniti dalla piattaforma riguardano i costi dell'alloggio, che in
concreto non sussidiano, nel fabbisogno del figlio essendo stata inserita la locazione
effettiva, mentre le spese per la ristorazione non incidono significativamente
sulla composizione del minimo esistenziale di base (cfr. I CCA, sentenza inc.
11.2020.21/22 del 24 dicembre 2020 consid. 7b con rimando a: Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in: SJ 2012 II
128). In mancanza di dati più affidabili non sussistono dunque i presupposti
per scostarsi dal prudente apprezzamento del primo giudice, tanto meno ove si
pensi che in un caso concernente un minorenne risiedente in un piccolo comune
nell'entroterra della Galizia dieci anni or sono questa Camera aveva applicato – appunto – una
riduzione al minimo di base del 40% (I CCA, sentenza inc. 11.2010.62
dell'11 maggio 2012 consid. 7b).
15.
L'appellante fa valere che il padre non lo ha visitato dalla Pasqua del 2019
alla Pasqua del 2021, sicché in quel lasso di tempo co-stui non ha dovuto
sopportare alcuna spesa. Chiede così di stralciare l'importo di fr. 200.–
mensili dal fabbisogno minimo del convenuto per quel periodo, rivalutando il
margine disponibile da dedicare alla copertura del fabbisogno suo e, dal
dicembre del 2019, di E__________.
La
pretesa non è fondata. Il Pretore aggiunto ha ascritto a AP 1 un reddito potenziale
da attività lucrativa, non essendo dato di sapere su quali entrate l'interessato
abbia potuto contare nel periodo litigioso. Agli atti figurano unicamente, invero, le dichiarazioni dei redditi conseguiti
fino al 2017 (doc. 4a), mentre per il 2018 e il 2019 risultano solo
attività lucrative di breve durata (due mesi a metà tempo in giugno e luglio del
2018, tre mesi nel 2019: doc. 4a; deposizione per rogatoria del 10 dicembre
2020.
di D__________ __________ nel fascicolo “5”). Da parte sua l'interessato
sostiene di non avere avuto entrate significative e di avere cessato ogni
attività professionale dopo la nascita di E__________ (memoriale conclusivo del
24.
settembre 2021, pag. 3 n. 3; appello, pag. 7 segg. nell'inc. 11.2022.10). Ora,
dandosi entrate ipotetiche occorre considerare anche le uscite che il debitore
alimentare avrebbe ipoteticamente affrontato se ne avesse avuto i mezzi,
compresi gli oneri di trasferta. Può darsi che in concreto l'emergenza
pandemica avrebbe intralciato qualche visita del periodo in questione, ma nel
complesso ciò non appare di apprezzabile rilievo. In definitiva, pertanto,
anche al proposito l'appello del 31 gennaio 2022 denota la sua inconsistenza.
II. Sull'appello
di AP 1
16.
Il
convenuto contesta anzitutto il reddito ipotetico da attività lucrativa
imputatogli dal Pretore aggiunto. Lamenta che il primo giudice non ha
riconosciuto la suddivisione dei compiti assunti all'interno del suo nucleo
familiare in Andalusia e rivendica siccome legittima la scelta di affidare
l'attività lucrativa alla madre di E__________ e il governo della casa con la
cura ed educazione del bambino a lui. Adduce che la sua attività professionale
era parziale e irregolare, mentre la sua compagna è docente in una scuola
superiore privata con un reddito modesto, ma sicuro. Non sarebbe stato
opportuno dunque ch'essa abbandonasse la professione o affidasse il figlio a
terzi, ciò che avrebbe generato costi superiori alle entrate di lei. Fa valere inoltre
che un quarantaseienne come lui durante l'emergenza pandemica non avrebbe avuto
prospettive d'impiego, nemmeno nel settore turistico. A suo parere il reddito
ipotetico di fr. 1464.– mensili “non poggia quindi su basi sufficientemente
solide”.
a) In
primo luogo il convenuto non può seriamente pretendere, a 46 anni di età e
senza particolari problemi di salute, di essere ormai escluso dal mercato del
lavoro.
Come ha ricordato il Pretore aggiunto, egli è laureato in
economia e commercio, ha un diploma di ragioniere, perito commerciale e corri-spondente
in lingue estere, parla italiano, inglese, spagnolo, ha conoscenze “intermedie”
di francese, portoghese e tedesco, ha svariate competenze informatiche, ha
seguito numerosi corsi nell'ambito della gestione di eventi e progetti sociali
e culturali e vanta esperienze professionali come documentarista, giornalista e
responsabile della comunicazione (doc. H nell'inc. CA.2017.17). Non si trascura
che davanti al primo giudice egli ha prodotto ricerche d'impiego e offerte di
collaborazione nei suoi settori di attività, risultate infruttuose, eseguite
fra il 2018 e il 2019 (doc. 7 e 8). Il conseguimento di un reddito ipotetico tuttavia può anche richiedere
un cambiamento d'attività, poiché l'esigenza di sostentare debitamente i figli
prevale sulla libera scelta della professione. Se necessario, si può esigere
quindi che l'interessato estenda le sue ricerche fuori del proprio campo di
formazione professionale, anche in ambiti meno qualificati (RtiD II-2020 pag.
843.
consid. 6b). L'emergenza
sanitaria, poi, può avere sfavorito le ricerche d'impiego nel comparto
turistico, ma si è trattato pur sempre di un periodo transitorio, la Spagna
essendo stata fra i primi Paesi europei a riaprire il turismo al pubblico già
nel-l'estate del 2020 (‹https://www.reuters.com/article/sanit-coronavirus-spagna-idUSL8N2D71MP›).
b) Quanto
all'inesigibilità di un'attività lucrativa da parte del convenuto in ragione delle
cure da prestare al secondo figlio, tale argomento non è manifestamente di
rilievo per il periodo antecedente la nascita del bambino (8 dicembre 2019).
Accertato ciò, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, dandosi
figli provenienti da relazioni diverse, la nascita di un nuovo figlio può configurare
per il primo anno un impedimento all'esercizio di un'attività lucrativa da
parte di una madre con obblighi di mantenimento verso figli nati da una
precedente unione, ma che dopo di allora occorre valutare la situazione
concreta dal profilo del tasso di occupazione esigibile dalla madre e per
quanto attiene alla possibilità di affidare la cura del figlio a terzi (DTF 144
III 496 consid. 4.7.5 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_98/2016
del 25 giugno 2018 consid 4). Nella fattispecie occorrerebbe quindi valutare
se il convenuto possa valersi di tale giurisprudenza per giustificare la sua
inattività professionale, quanto meno nel primo anno di età di E__________,
anche considerando che la madre deve pure aver potuto fruire di un congedo di
maternità retribuito dopo la nascita (‹https://www.
ilmessaggero. it/donna/mind_the_gap/congedo_parentale_madre_padre_ retribuzione_quanti_
giorni_mesi_inps_spagna_italia_news_ oggi-5689515.html›).
c) Il
fatto è che, si avesse pure a risolvere il quesito testé accennato, le
allegazioni del convenuto non risultano suffragate da alcun riscontro
probatorio. AP 1 sostiene di dedicarsi alla cura di E__________, ma non indica
quali elementi confermerebbero le sue asserzioni. Dagli atti emerge unicamente
che ancora nel dicembre del 2020 egli si diceva alla ricerca di un impiego
(doc. 12) e che suo fratello, il quale ne allestisce le dichiarazioni
d'imposta, ha riferito come nel 2018 e nel 2019 quegli abbia svolto solo lavori
di breve durata (deposizione per rogatoria di D__________ __________, del
10.
dicembre 2020, nel fascicolo “5”). Non ha fatto cenno però a impedimenti
dovuti alla cura e all'educazione di E__________. Per di più, il convenuto
nulla ha dimostrato in merito all'attività professionale della madre di E__________
(congedo maternità, orario e calendari scolastico, reddito) o alle possibilità
e ai costi di collocamento del bambino (nonni, asili nido, servizi di madri
diurne ecc.). Sotto questo profilo manca qualsiasi dato oggettivo per escludere
‒ in tutto o in parte una capacità lucrativa di
AP 1 alla luce della situazione concreta. Una volta di più la sentenza del
Pretore aggiunto sfugge pertanto a censura.
17.
Sostiene
il convenuto che l'apprezzamento del primo giudice sul minor costo della vita
in Andalusia è eccessivo. Non indica minimamente tuttavia quale indice egli
ritenga corretto o quale sarebbe in realtà il suo fabbisogno minimo, ciò che
rende d'acchito l'appello irricevibile per
difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Egli sostiene che il proprio margine disponibile non eccede
fr. 50.– mensili e limita l'offerta di contributo alimentare per AO 1 di
conseguenza, ma non spiega come calcoli tale cifra. Insufficientemente
motivato, anche in proposito l'appello si rivela di conseguenza irricevibile.
18.
Il
convenuto si
duole di una disparità di trattamento a causa del fatto che, dopo avere ridotto
il fabbisogno minimo di lui per il minor costo della vita in Spagna, il Pretore
aggiunto ha ripartito il suo margine disponibile tra i figli a svantaggio di E__________
per la medesima ragione. Ancora una volta tuttavia
egli non quantifica la propria doglianza, che si dimostra così irricevibile. Ad
ogni buon conto, la parità di trattamento tra fratelli significa che costoro hanno diritto nei confronti del genitore comune a un
identico tenore di vita, ovvero a contributi proporzionalmente uguali per
rapporto ai loro fabbisogni oggettivi (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 107 consid. 4.2.1.1 con rimandi; più recentemente:
sentenza del Tribunale federale 5A_102/2019 del 12 dicembre 2019 consid.
6.1; RtiD II-2010 pag. 626 verso l'alto con rimandi; più recentemente:
I CCA, sentenza inc. 11.2019.99 del 6 aprile 2020 con-sid. 5a). Dandosi un
fabbisogno per E__________ inferiore a quello di AO 1 per il minor costo della
vita in Spagna, anche il contributo in favore di lui va moderato in proporzione.
19.
L'interessato
contesta infine la suddivisione delle spese giudiziarie da parte del primo
giudice, che chiede di porre interamente a carico dell'attore. Tale domanda, non cifrata e pertanto irricevibile
nella misura in cui si riferisce all'indennità per ripetibili (DTF 143 III
111), non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento
dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così
senza oggetto.
III. Sulle spese, le
ripetibili e il gratuito patrocinio in appello
20.
Le spese degli appelli
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, non
essendo state chieste osservazioni ai ricorsi. Per quanto riguarda il gratuito patrocinio postulato dalle
parti per la procedura di appello, esso non può entrare in considerazione. Versassero
anche i richiedenti in gravi ristrettezze, nonostante la spiccata litigiosità su
entrambi i fronti gli appelli apparivano sin dall'inizio senza probabilità di
successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stati
notificati per una risposta.
IV. Sui rimedi giuridici a
livello federale
21.
Per quanto riguarda i
rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina di un diritto di visita
sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di
valore (sopra, consid. 1). L'impugnabilità dei dispositivi sul gratuito
patrocinio, di natura incidentale, segue quella del procedimento principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2022.10/11,
11.2022.16/17 e 11.2022.37/38 sono congiunte.
2. Nella misura in cui è
ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello 31 gennaio 2022 di AO 1
è respinto e la sentenza impugnata è confermata
3. Le
spese di tale appello, di fr. 1000.‒, sono poste a carico di AO 1.
4. L'appello 15 febbraio 2022 di AO
1 è dichiarato senza portata pratica.
5. Non si riscuotono spese per tale
appello.
6. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello di AP 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
7. Le spese di tale appello, di fr.
1000.‒, sono poste a carico di AP 1.
8. Le richieste di gratuito
patrocinio presentate il 31 gennaio e il 15 febbraio 2022 da AO 1 sono
respinte.
9. La richiesta di gratuito
patrocinio presentata il 28 gennaio 2022 da AP 1 è respinta.
10. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di
Bellinzona;
– curatrice .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).