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Decisione

11.2022.100

Protezione dell'unione coniugale: custodia e relazioni personali; idoneità alla custodia

14 dicembre 2023Italiano36 min

patrimoniale, di cui è amministratore e azionista unico, e siede altresì in consigli

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.140

11.2021.141

11.2022.100

Lugano

14 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2021.2604 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 4 giugno 2021 da

AO

1

(patrocinato

dall' PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

attualmente dall' PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 20 ottobre 2021 presentato da AO 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore aggiunto l'8 ottobre 2021 (inc. 11.2021.140),

così come sull'appello

del 21 ottobre 2021 presentato da AP 1 contro il medesimo decreto (inc.

11.2021.141)

e sull'appello del 20

giugno 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto

il 2 giugno 2022 (inc. 11.2022.100);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO 1 (1968) e AP 1 (1974),

divorziata, si sono sposati a __________ il 29 gennaio 2011. Dal

matrimonio è nato L__________, il 24 giugno 2011. Il marito è dipendente della

società __________ SA di __________, fiduciaria attiva nella gestione

patrimoniale, di cui è amministratore e azionista unico, e siede altresì in consigli

di amministrazione di società svizzere ed estere. La moglie, titolare di un

diploma come tecni­co di microelettronica conseguito in Ucraina, lavora al 40% come

sales manager per la __________ SA di __________, attiva soprattutto nel

settore del commercio di macchinari industriali, di cui il marito era

amministratore unico.

B. Il 4 giugno 2021 AO 1

si è rivolto al Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 6, con un'istanza a

protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare – di

autorizzare i coniugi a vivere separati, di attribuirgli l'abitazione coniugale

di __________ (particella n. 613 RFD di sua proprietà), di ingiungere alla

moglie di lasciare tale alloggio entro il 30 giugno 2021, di affidargli il

figlio L__________ (riservato il diritto di visita materno), di stabilire che

egli avrebbe provveduto direttamente al mantenimento del figlio durante le

permanenze presso di lui e di fissare in fr. 450.– mensili il contributo alimentare

per la moglie dal momento in cui essa

avrebbe lascia­to l'abitazio­ne coniugale.

C. All'udienza del 9 agosto

2021, indetta per il dibattimento e il contraddittorio cautelare, il marito ha confermato

le proprie doman­de, offrendo alla moglie fr. 20 000.–

per le spese di trasloco in acconto sulla liquidazione del regime dei beni. La

convenuta ha aderito alla richiesta di vita separata, rivendicando l'attribuzione

dell'abitazione coniugale, l'affidamento del figlio (riservato il dirit­to di visita paterno) e un contributo alimentare

per sé di fr. 5000.– mensili, oltre a uno per il figlio di

fr. 1950.– mensili, assegni familiari non compresi. Le parti hanno replicato

e duplicato, confermando le loro posizioni

e notificando prove.

D. Statuendo in via

cautelare con decreto dell'8 ottobre 2021, il Pretore aggiunto ha assegnato

l'abitazione coniugale al marito, mettendo a carico di lui i relativi costi, ha

impartito alla moglie un termine di 20 giorni dal passaggio in giudicato della

decisione per lasciare l'immobile, ha affidato il figlio al padre, disciplinando

l'assetto minimo del diritto visita materno, e ha condannato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di

fr. 5366.– mensili dall'uscita dall'abitazione coniugale. La decisione sulle

spese è stata rinviata al giudizio finale.

E. Contro il decreto cautelare appena citato AO 1 è

insorto a questa Camera con un appello del 20 ottobre 2021 in cui postula la

riforma del giudizio impugnato nel senso di ridurre il contributo alimentare

per la moglie a fr. 450.– mensili

(inc. 11.2021.140). Il giorno seguente anche AP 1 ha appellato il

decreto cautelare del Pretore aggiunto, chiedendo – previo conferimento

dell'effetto sospensivo – di attribuirle l'abitazione coniugale (mettendo i

relativi costi a suo carico e assegnando al marito un termine di 20 giorni per trasferirsi

altrove), di affidarle il figlio (riservato il diritto di visita paterno) e di

obbligare AO 1 a versare un contributo alimentare per lei di fr. 6728.80

mensili, più uno per il figlio di fr. 2227.75 mensili (inc. 11.2021.141).

Con decreto del 28 ottobre 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la

richiesta di effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 10 dicembre 2021

le parti hanno proposto vicendevolmente di respingere gli appelli reciproci.

F. L'istruttoria sulle

misure protettrici, durante la quale la psicologa __________ ha rilasciato una perizia

sulle capacità genitoriali, è terminata il 24 marzo 2022. Al dibattimento

finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato

del 7 aprile 2022 AO 1 ha sostanzialmente confermato le proprie domande,

chiedendo ad ogni modo di limitare il diritto di visita materno a “un sabato o

una domeni­ca” fino alla nomina del curatore educativo e, dopo di allora, di

estenderlo gradualmente a dipendenza dei rapporti del curatore medesimo, così

come di obbligare AP 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 200.–

mensili. La convenuta non ha presentato conclusioni.

G. Statuendo con

sentenza del 2 giugno 2022, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a

vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito (con mobili e suppellettili),

mettendo a carico di lui i relativi costi (oneri ipotecari e spese accessorie

ordinarie), ha fissato alla moglie un termine di 30 giorni dalla notifica della

decisione per lasciare l'immobile, ha affidato il figlio al padre disciplinando

“dall'uscita dall'abitazione coniugale” le relazioni personali fra madre e

figlio (un giorno intero con la cena ogni fine settimana, il mercoledì

pomeriggio dal termine della scuola fino al momento di accompagnare il figlio

agli allenamenti di calcio, oltre a regolari contatti telefonici), ha istituito

una curatela educativa in favore di L__________, enunciando i compiti del

curatore, ha ingiunto ai genitori di proseguire la presa a carico

psicoterapeutica a beneficio del ragazzo, ha obbligato AP 1 a versare un

contributo alimentare per il figlio di fr. 855.– mensili “dall'uscita

dall'abitazione coniugale” (senza cenno ad assegni familiari), ha condannato AO

1 a erogare alla moglie un contributo alimentare di fr. 4080.– mensili

“dall'uscita dall'abitazione coniugale” fino al 31 maggio 2023 e di fr.

2510.– mensili dopo di allora, autorizzandolo a dedurre dal contributo per la

moglie fr. 855.– mensili a saldo di quello per il figlio. Le spese

processuali di fr. 12 000.– (compresi fr. 800.–

per l'ascolto, fr. 4220.– per la perizia sulle capacità genitoriali e i costi

per gli esami tossicologici della moglie) sono state poste a carico delle parti

in ragione di metà ciascuno (ad eccezione dei costi per i citati esami, addebitati

interamente al marito), compensate le ripetibili.

H. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 20 giugno 2022 in

cui sollecita – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la rifor­ma del

giudizio impugnato nel senso di “poter continuare ad utilizzare l'abitazione

coniugale, con il marito, fino al 31 agosto 2022”, di affidare il figlio “ad

ambedue i genitori”, di estendere il suo diritto di visita secondo determinate

modalità, di obbligare AO 1 a versare un contributo alimentare per lei di fr. 4908.80

mensili e uno “a titolo di conguaglio” per il figlio di fr. 600.– mensili.

Nelle sue osservazioni del 4 luglio 2022 AO 1 propone di respingere l'appello.

Con decreto del 6 luglio 2022 il vicepresidente di questa Camera ha

respinto la richiesta di effetto sospensivo (inc. 11.2022.100).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame

riguardano la medesima causa e si fondano sostanzialmente sul medesimo

complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure e di emanare

una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). Conviene esaminare prima l'appello

contro la sentenza sulle misure protettrici e in seguito quelli contro il

decreto cautelare.

2.

Le misure a

protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di

procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione

della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per i decreti in materia di provvedimenti cautelari

adottati in tali procedimenti (art.

248.

lett. d CPC). Se le decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali,

tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva

almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto quest'ultima riserva non si pone, litigiose essendo

anche la custodia del

figlio, controversia appellabile senza riguar­do a questioni di valore (cfr.

sentenza del Tribunale federale 5A_29/2023 del 27 luglio 2023 consid. 1.1). Quanto

alla tempestività dei rimedi giuridici, la decisione finale è stata notificata

al patrocinatore della convenuta l'8 giugno 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere

l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 18 giugno 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza

dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 20 giugno 2022, ultimo giorno utile,

l'appello in esame è pertanto tempestivo. Quanto al decreto cautelare dell'8 ottobre 2021,

esso è pervenuto ai legali delle parti l'11 ottobre 2021 (tracciamenti degli

invii n. 98.__________, agli atti). Inoltrati il 20 e il 21 ottobre

2021, anche tali appelli sono di conseguenza ricevibili.

I. Sull'appello di AP 1

contro la sentenza

finale

3.

Litigioso

è in primo luogo l'affidamento del figlio, che l'appellante chiede rimanga sottoposto

alla custodia congiunta dei genitori. Ora, se

i coniu­gi hanno figli minorenni il giudice adito a protezione dell'unio­ne

coniugale prende le misure necessarie “secondo

le disposizioni sugli effetti della filiazione” (art. 176 cpv. 3 CC). I criteri preposti all'affidamento dei figli in una tale procedura non si scostano

sostanzialmente da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dopo

il divorzio. Decisivo rimane, anche nella

protezione dell'unione coniugale, l'interesse del figlio a un armonioso

sviluppo fisico, psichico e intellettuale. In

una procedura a tutela dell'unione coniugale non si tratta tuttavia di statuire

in maniera definitiva sull'affidamento, adottando una soluzione ottimale, ma

solo di regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che

sembra offrire ai figli le garanzie migliori compatibilmente con la celerità di

un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza (RtiD II-2012 pag. 797

consid. 4; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.80 del 29 marzo

2023.

consid. 8). La decisione a tutela dell'unione coniugale è, del resto,

assimilabile a un provvedimento cautelare (DTF 137 III 477 consid. 4.1), che

può sempre essere modificato (art. 179 cpv. 1 CC).

a) Dovendo

statuire sull'affidamento dei figli, il giudice a protezione dell'unione

coniugale si limita ad accertare quale genitore appaia verosimilmente idoneo

alla custodia e, dandosi sostanziale parità, quale genitore appaia avere la

verosimile possibilità ed essere pronto a occuparsi di persona in maggior

misura del figlio. Ove si dia sostanziale equivalenza anche sotto questo

profilo, egli privilegia il criterio della stabilità e lascia – per quanto

possibile – il figlio nel suo ambiente, di solito con il genitore che gli ha

dedicato più tempo durante la vita in comune, secondo il riparto dei ruoli

assunto dai coniu­gi all'interno della famiglia. Di rilievo è anche il

desiderio del figlio, seppure egli non dispon­ga (ancora) della capacità di

discernimento necessaria per valutare la portata della questione. L'affidamento

definitivo interverrà poi al momento della separazione o del divorzio (RtiD II-2012

pag. 798 n. 7c con richiami, I-2011

pag. 655 consid. 6 con ulteriori richiami; I CCA, sentenza 11.2021.80 del

29.

marzo 2023 consid. 8a).

b) In

concreto il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che con il decreto

cautelare dell'8 settembre 2021 L__________ era stato affidato al padre in

ragione dei problemi incontrati dalla convenu­ta per abuso di alcool e sulla

base delle considerazioni della delegata all'ascolto, la quale aveva rilevato

la mancan­za di fiducia del figlio nella madre. Dalla perizia, egli ha

soggiunto, è emerso poi che le capacità genitoriali del padre garantiscono “un

apprezzabile andamento”, mentre quelle della madre sono risultate “assai

fragili”, di modo che l'affidamento ad AO 1 è auspicabile, tenuto conto anche

della volontà ripetutamente espressa dal figlio. Il primo giudice ha quindi

confermato l'affidamento di L__________ al padre, verosimilmente il genitore

più idoneo alla custodia, anche perché ciò risponde al­l'auspicio dal ragazzo.

c) L'appellante

sostiene che l'affidamento esclusivo

di L__________ al padre è contrario all'interesse del figlio, il cui sviluppo

necessita della presenza e delle attenzioni costanti di entrambi i genitori. Essa

rileva di essere una madre amorevole e capace, facendo valere che i numerosi

medici ed esperti interpellati in merito al suo stato di salute hanno

sottolineato in modo unanime le controindicazioni della soluzione adottata dal

primo giudice. L'appellante soggiunge che la delegata all'ascolto ha ricondotto

il disagio del figlio non tanto a ragioni attribuibili a lei medesima quanto

piuttosto al conflitto fra i genitori, tant'è che L__________ ha denotato

malessere in ragione delle ripetute audizioni. Essa sottolinea inoltre che

dall'inizio della procedura non ha più abusato di bevande alcoliche né si sono verificati

“altri spiacevoli eventi”. Per finire, essa ritiene impossibile che il figlio

possa essersi espresso “liberamente e con coscienza nei termini presentati nei

rapporti”, adducendo che L__________ non desidera essere tolto dalle cure di

lei e che, in ogni modo, data l'età, quegli non è ancora in grado di fare

astrazione dalle pressioni esterne né di formulare una volontà stabile e

indipendente.

d) Che

per uno svilup­po equilibrato di un figlio il rapporto con entrambi i

genitori sia essenziale è indiscutibile.

Che l'appellante voglia bene al figlio è altresì pacifico. E che prima di af-fidare

la custodia esclusiva a un genitore il giudice esamini se, per il bene del

figlio, sia opportuno disporre una custodia alternata è altrettanto vero. Ciò

non toglie che la premessa necessaria per l'attribuzione

dei diritti parentali è la capacità dei genitori. E nel caso in esame la

psicologa e psicoterapeuta __________ ha reputato che quella di AP 1 è “assai

fragile”, quantunque

l'esperta

si sia dipartita dal presupposto che “una vulnerabilità psichica e/o uso di

sostanze non implicano, di per sé,

una

condizione di pregiudizio” (referto del 18 marzo 2022, pag. 28). La

professionista ha fatto notare in particolare che la convenuta è ancorata tuttora

a meccanismi di “negazione della consapevolezza, della responsabilità e

dell'impatto su L__________ delle vicende legate all'abuso pregresso” di

alcolici e soprattutto “poco consapevole dello strascico psicologico e

relazionale (madre-figlio)”. Per la professionista inoltre l'interessata mostra

fragilità nella “capacità di mantenere l'esa­me della realtà”, nelle “competenze

relative alla lettura dei propri stati emotivi e, di riflesso, quelli del

figlio L__________”, come pure nella “capacità di controllo degli impulsi e di

tollerare le frustrazioni, nonché di modulare la relazione affettiva” (refer­to,

pag. 27). La perita ha quindi segnalato le misure a protezione del minore da

lei ritenute necessarie e ha auspicato che L__________ sia affidato al padre,

constatando un “apprezzabile andamento delle [di lui] competenze genitoriali”

(pag. 28). L'appellante contesta “integralmente” tali risultanze, ma non

spiega per quali motivi le conclusioni della specialista sarebbero inattendibili.

La sua personale convinzione non

basta per relativizzare quanto ha constatato la specialista, perso­na disinteressata,

di sicura esperienza e chiamata a esprimersi con oggettività per il bene del

minore. In concreto non sussistono dunque le condizioni per scostarsi

dal referto peritale

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.116 del 7 maggio 2021

consid. 6e).

e) Relativamente

al consumo di alcolici, dagli atti risulta che nell'aprile del 2021 AP 1

è stata portata, su segnalazione del marito e del figlio che l'avevano trovata

in cucina “in uno stato di grave alterazione per avere ingerito una bottiglia

di cognac” (rapporto della dott. __________, del 20 agosto 2021), al

Pronto soccorso __________ per “un'intossicazione acuta di etile” (lettera EOC

del 1° aprile 2021). Dimessa dal nosocomio, per un mese essa è rimasta alla

Clinica __________ per una cura di disintossicazione. Ancora nel maggio del 2021

essa ha ammesso di bere “un paio di mezzi litri” du-rante il week end (doc. 6,

pag. 6). Non si disconosce che gli ultimi

esami specialistici esperiti in corso di causa non hanno messo “in

evidenza un eventuale abuso di alcool” da parte della convenuta,

rispettivamente hanno dato “risultati compatibili con un'astinenza nei 3-4 mesi

antecedenti al prelievo” (risultati dei prelievi eseguiti dall'istituto __________

dal 16 settembre al 19 ottobre 2021, nel relativo fascicolo; risultati del

prelievo del 2 settembre 2021: doc. 23–25).

Come

ha rilevato il medico di base, tuttavia “la disintossicazione dall'alcool è un

percorso lungo e difficile, con possibilità di ricadute”, tant'è che nel caso

della convenuta precedenti trattamenti e ricoveri non hanno avuto un esito

risolutivo (rapporto della dott. __________, del 20 agosto 2021). Né

l'interessata nega che in passato episodi spiacevoli legati al consumo di

alcool da parte sua abbiano coinvolto anche il figlio (rapporto d'inchiesta di

Polizia giudiziaria del 21 luglio 2021, doc. I richiamato dal Ministero

pubblico). L'evoluzione dello stato di salute dell'appellante è quindi

incoraggiante e testimonia un lodevole impegno, ma i rischi (nell'ottica della

tutela del bene del figlio) correlati a una simile patologia non possono essere

sottovalutati. Così, per la dott. __________ l'affidamento al padre potrebbe

“tutelare il minore dal rivivere esperienze drammatiche” (rapporto del

20.

agosto 2021, pag. 3 in fine).

f) Non

si trascura che il personale curante di AP 1 ha espresso timori per le possibili

conseguenze negative sulla paziente nel caso di un affidamento del figlio al

padre (lettere di __________

della __________, del 17 agosto 2021, della psichiatra __________, del

20.

agosto 2021 e dello psicologo __________, del 20 agosto 2021). Anche

il medico di base ha ricordato che l'affidamento del figlio al padre “potrebbe

gravare su un già compromesso stato psico-fisico, minando un già precario

equilibrio psico-emotivo”, non senza precisare tuttavia che una decisione in

tal senso “avrebbe anche potuto “stimolar[la] ad affrontare il percorso di

disintossicazione con più fermezza” (rapporto della dott. __________, del 20

agosto 2021, pag. 3 alla fine). Sta di fatto che per l'attribuzione dei diritti

parentali gli interessi dei genitori

passano in secon­do piano. Come questa Camera ha già avuto modo di

spiegare, una custodia parentale non deve in nessun caso fungere da strumento terapeutico per un genitore. L'affidamento

del figlio, in altri termini, non deve servire per tutelare l'equili-brio

psichico del genitore (RtiD II-2022 pag. 696 consid. 6b con rinvii). E i referti

del personale curante si concentrano appunto sulla salute dell'appellante e non

sul bene del figlio.

g) Quanto

alla posizione del figlio, le indicazioni contenute nella relazione della

delegata all'ascolto __________, del 20 settembre 2021, hanno trovato

conferma nella perizia della psicologa e psicoterapeuta __________, la quale ha

riferito il desiderio di L__________ di essere affidato al padre e i suoi

timori rispetto al rischio che la madre abusi di alcool durante le permanenze

presso di lei (referto del 18 marzo 2022, pag. 23). Le inquietudini sullo

stato di salute della madre sono state esposte dal ragazzo, in presenza di lei,

anche alla psicoterapeuta __________ (relazione del 13 luglio 2021). L'appellante,

tuttavia, non pare comprenderle. Anzi, come detto, per la perita costei “è

ancorata a meccanismi di negazione (…) della consapevolezza, della responsabilità

e dell'impatto sul minore delle vicende legate all'abuso pregresso e, soprattutto,

poco consapevole dello strascico psicologico e relazionale (madre-figlio) che

da tali vicende sono scaturite” (referto

del 18 marzo 2022, pag. 27).

Posto

ciò, che L__________ risenta anche del conflitto fra i genitori è verosimile,

così com'è possibile che egli possa avere espres­so alla madre insofferenza per

le ripetute audizioni. La perita ha evidenziato nondimeno che le potenzialità

intellettive, la capacità di discernimento e di autodeterminazione di L__________

sono adeguate al suo sviluppo e che egli ha saputo e voluto esprimersi nonostante

il timore per le reazioni della madre (referto del 18 marzo 2022, pag. 22). La posizione del figlio appare dunque

ferma e coerente. Né si intravedono elementi dai quali si possa desumere che

l'opinione di lui sia in qualche modo indotta. Certo, alla sua età – 10 anni e

8.

mesi al momento della perizia – non è scontato che un minore sia in grado di

formarsi un'opinione propria. Per tacere del fatto nondimeno che tale età si

avvicina a quella che permette a ragazzi di elaborare ragionamenti logici e possedere

la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura

(di solito fra gli 11 e i 13 anni: DTF 133 III 150 consid. 2.4, 131 III

556.

consid. 1.2.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.1616 del 12

giugno 2023 consid. 8d), L__________ ha sorretto la sua posizione in base a esperienze

concrete e argomenti logici e adeguati alla sua maturità. A un esame

sommario non sussistono dunque motivi per scostarsi dalla propensione del

figlio.

4.

L'appellante chiede,

in caso di reiezione dell'appello sull'affidamento congiunto, di “fissare un

adeguato diritto di visita”. Al riguardo il Pretore aggiunto, rammentato che

l'assetto cautelare stabilito con decreto cautelare dell'8 ottobre 2021

rispecchiava quanto proposto dalla convenuta, ha sottolineato le preoccupazioni

espresse dal figlio circa l'eventualità che la madre possa trovarsi in uno

stato alterato a causa di abuso di alcolici e al suo desiderio di stare con lei

il fine settimana “solo se sta bene”, come pure il mercoledì, restando anche a

“dormire ogni tanto”. Il primo giudice ha disciplinato quindi il diritto di

visita in un giorno intero durante il fine settimana e nel mercoledì pomeriggio,

dal termine della scuola fino all'inizio degli allenamenti di calcio, precisando

che le relazioni potranno essere gradualmen­te estese sulla base delle indicazioni

del curatore educativo. Con tale motivazione l'appellante non si confronta.

Essa lamenta che il Preto­re aggiunto “non ha speso una parola al riguardo

delle usuali vacanze del calendario scolastico”, sicché a suo avviso non sussistono

“controindicazioni” a stabilire diritti di visita, come da pras­si, di “un fine

settimana ogni due oltre alcune settimane durante le vacanze”. Se non che, così

argomentando, essa trascura una volta di più le remore e i timori espressi dal

figlio in merito all'andamento dei diritti di visita presso di lei (perizia del

18.

marzo 2022, pag. 23 in basso e seg.). Considerati anche gli antefatti (sopra,

consid. 3e), le preoccupazioni dal minore sono comprensibili e meritano ascolto.

Un'estensione graduale del diritto di visita non può prescindere, oltre che dal

consolidamento dello stato di salute della madre, dal recupero di un rapporto

di fiducia madre-figlio. Del resto il Pretore aggiunto ha già incaricato il

curatore educativo di coordinare le relazioni personali madre-figlio e di proporre

puntuali aggiustamenti, valutando la possibilità di estendere gradualmente tale

assetto e cerziorandosi sul seguito della presa a carico psicoterapeutica di L__________.

Anche in proposito la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

5.

Per quanto attiene all'attribuzione

dell'alloggio coniugale, l'appellante chiede unicamente di posticipare al 31

agosto 2022 il termine per lasciare l'immobile. Tale scadenza è decorsa in

pendenza di appello e dal sistema

generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop risulta che nel

settembre del 2022 AP 1 si è trasferita altrove. Su questo punto l'appello è

divenuto perciò privo di oggetto.

6.

Relativamente ai

contributi alimentari, il Pretore aggiunto ha esaminato anzitutto la situazione

della famiglia prima della separazione, accertando il reddito del marito in

complessivi fr. 13 210.– mensili netti

(fr. 7961.– stipendio dalla sua fiduciaria, fr. 520.– di indennità quale consigliere

d'amministrazione di un'azienda italiana e fr. 3652.– per analoghe indennità

per società svizzere) e quello della moglie in fr. 1750.– mensili. Egli ha

poi calcolato il fabbisogno minimo del nucleo familiare in fr. 8665.– mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 1700.–, interessi

ipotecari fr. 141.–, spese di gestione e manutenzione del­l'im­mobile fr.

288.–, riscaldamento fr. 389.85, premio della cassa malati del marito

fr. 471.80 e della moglie fr. 510.25, spese mediche fr. 169.30, tassa

canalizzazioni fr. 37.45, assicurazione stabili fr. 153.75,

assicurazione economia domestica e responsabilità civile privata fr. 39.40,

premio “terzo pilastro” fr. 280.30, assicurazione RC auto moglie

fr. 232.–, imposta di circolazione moglie fr. 95.85, imposta federale fr.

705.25, cantonale fr. 1582.– e comunale fr. 1266.25, oltre al minimo esistenziale

del figlio di fr. 600.– mensili). Per il primo giudice, di conseguenza, durante

la comunione domestica ogni coniuge poteva disporre di un margine di fr. 2520.–

mensili, pari a due quinti dell'eccedenza complessiva di fr. 6295.– mensili.

Quanto alla situazione

dopo la separazione, il Pretore aggiunto ha confermato il reddito del marito in

complessivi fr. 13 210.– mensili a fronte

di un fabbisogno minimo di fr. 5990.– mensili complessivi (minimo esistenziale

del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio

fr. 655.05 [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio],

riscaldamento fr. 389.85, premio della cassa malati fr. 471.80, tassa

canalizzazioni fr. 37.45, assicurazione stabili fr. 153.75, assicurazione

economia domestica e responsabilità civile privata fr. 39.40, premio “terzo

pilastro” fr. 280.30, onere fiscale stimato fr. 3000.–). Quanto alla

moglie, il Pretore aggiunto ha imputato a quest'ultima dal 1° giugno 2023 un

reddito ipotetico di fr. 4375.– mensili conseguibile estendendo il grado

di occupazione al 100% e ha valutato il di lei fabbisogno minimo in fr. 4310.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo

dell'alloggio stimato fr. 1600.–, premio della cassa malati fr. 510.25,

spese mediche fr. 169.30, assicurazione RC auto fr. 232.–, imposta di circolazione

fr. 95.85, onere fiscale stimato fr. 500.–). Il fabbisogno minimo del figlio,

infine, è stato accertato in fr. 855.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 163.80, premio della cassa

malati fr. 166.–, spese mediche fr. 5.–, spese accudimento terzi-mensa fr.

120.–, dedotti l'assegno familiare di fr. 200.–).

Il Pretore aggiunto ha constatato

in tal modo un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 3085.– mensili fino al

31.

maggio 2023 e di fr. 6430.– mensili dopo di allora. In applicazione del metodo di calcolo “a

due fasi” egli ha così determinato il contributo alimentare per la

moglie in fr. 4080.– mensili per il primo periodo e in fr. 2510.– mensili

per il secondo. D'altro canto AP 1, genitore non affidatario, è stata obbligata

a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 855.– mensili. AO 1 è

stato autorizzato da parte sua a dedurre tale importo dal contributo di

mantenimento dovuto alla moglie.

7.

In merito alle

proprie entrate l'appellante sostiene di percepire attualmente fr. 1623.– per

13.

mensilità e fa valere che la custodia alternata del figlio osta a estendere a

tempo pieno la sua attività. Essa soggiunge che ad ogni modo le sue origini, così

come l'assenza di particolari competenze professionali e linguistiche comportano

“una limitata fruizione delle possibilità lavorativa che la regione offre”. A

suo parere, dopo tanti anni di attività al 40% un'estensione dell'impiego a

tempo pieno con i tempi previsti dal primo giudice, oltre a non essere

ragionevole, sarebbe in inconciliabile con il percorso di riabilitazione da lei

intrapreso.

a) Secondo

i conteggi più recenti agli atti, l'interessata guadagna fr. 1614.40 mensili

netti (doc. 2, febbraio–maggio 2021).

Nel reddito di un dipendente, tuttavia, va computata anche la quota di

tredicesima, calcolata sulla

scorta dello stipendio di base senza le

eventuali indennità, dedotte le trattenute sociali, ma non il “secondo pilastro” (I CCA,

sentenza inc. 11.2021.170 del 7

febbraio 2023 consid. 6b con rinvio). L'introito di fr. 1750.– mensili determinato dal primo

giudice è quindi giustificato.

c) Quanto al reddito ipotetico imputato alla

convenuta dal 1° giugno 2023, costei non ottiene la custodia alternata del

figlio. Non sussistono di per sé ostacoli, quindi, a un'estensione del grado

d'occupazione. Quanto al percorso riabilitativo, le attestazioni degli

operatori sanitari agli atti non alludono a limitazioni dell'abilità lucrativa

della paziente. L'appellante allega difficoltà nel trovare un nuovo impiego, ma

non contesta di poter estendere l'attuale attività come prospetta il primo

giudice. Né risulta che essa abbia già intrapreso ricerche di lavoro risultate

infruttuose (deposizione del 14 febbraio 2022: verbali, pag. 4). A un esame di

verosimiglianza non si può dire di conseguenza che la prognosi sia sfavorevole.

Per il resto, l'appellante non contesta l'ammontare del guadagno ipotetico

stimato dal primo giudice.

8.

Per quel che

riguarda i fabbisogni minimi, l'appellante contesta le poste relative all'affidamento

esclusivo del figlio al padre conteggiate dal Pretore aggiunto. Inoltre afferma

di non comprendere e di non condividere il calcolo del primo giudice, anche

perché quegli non “spiega le ragioni che l'hanno spinto a non considerare” le

imposte di fr. 1500.–, le spese legali di fr. 500.– e le spese mediche di

fr. 550.– mensili. Chiede poi di

tenere conto “delle spese della pigione ipotetica per il nuovo alloggio,

comprensivo di ogni prevedibile tassa ed imposta”. Rimprovera infine al Pretore

aggiunto di avere “imbasti[to] un calcolo di fabbisogno della moglie diverso da

quello da lei indicato” sen­za “motiva[re] adeguatamente questa impostazione,

di modo che anche per questa ragione la sentenza impugnata va riformata come

richiesto”.

a) Quanto

alla lamentata carenza di motivazione, l'art. 239 cpv. 2 CPC prescrive che

ogni decisione dev'essere motivata. Le esigenze al proposito sono quelle che

discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a

determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche

essere breve e concisa. Essenziale è che essa permetta di capire perché egli ha

statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa

valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore,

la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio

controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2 con rinvii). Tale

condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a

formare una decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito

in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è insufficiente. Requisiti formali

identici valgo­no, in linea di principio, anche per i decreti cautelari (RtiD

II-2018

pag. 807 n. 35c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.73

del 14 luglio 2022 consid. 4a) e quindi – di riflesso – per le misure

a protezione del­l'unio­ne coniugale, equiparate – come si è visto – a

provvedimenti cautelari. In concreto, come detto poc'anzi (consid. 6), il Pretore aggiunto ha esposto in modo particolareggiato il metodo di

calcolo adottato per fissare i contributi di mantenimento in favore di moglie e

figlio. Il rimprovero formale alla sentenza impugnata manca dunque di

pertinenza.

b) Relativamente

alle contestazioni di voci del fabbisogno minimo correlate alla custodia

congiunta riconosciute al marito, per tacere del fatto che in mancanza di una

precisa allegazione e di una relativa quantificazione le censure sarebbero

finanche inammissibili, dandosi conferma dell'affidamento esclusivo del figlio al padre la questione si

rivela senza oggetto.

c) Per

quel che è del fabbisogno minimo della convenuta, il Pretore aggiunto ha

elencato le spese “che per

giurispruden­za rientrano nel fabbisogno minimo allargato”, stimando il carico

fiscale in fr. 500.– e precisando il documento in base al quale ha calcolato le

spese mediche della moglie di fr. 5.– (doc. LL). L'appellante si limita a

rivendicare apoditticamente un aumento del carico fiscale a fr. 1500.– mensili e

delle spese mediche a fr. 550.–, ma non spiega tuttavia come giunga al primo importo

né indica quale altro documento, non considerato dal Pretore aggiunto, renderebbero

verosimili il secondo ammontare. Al proposito l'appello risulta finanche

irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

d) Per

quanto concerne le spese legali, è vero che il coniuge istante può chiedere al

giudice di tenere conto dei costi a suo carico già nel contributo di

mantenimento dovutogli pendente causa (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con

richiamo; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2022.116 del 12 giugno 2023

consid. 12). Se non che in tal caso un importo analogo andreb­be

riconosciuto anche nel fabbisogno minimo del marito, ciò che in concreto non

modificherebbe apprezzabilmente l'ammontare del contributo. Ad ogni modo, decorrendo

quest'ultimo dall'uscita dall'alloggio coniugale, intervenuta dopo l'emanazione

della decisione, l'onere non riguarda più spese legali correnti, bensì ormai un

debito ordinario, al quale l'interessata può far fronte con la sua quota di

eccedenza risultante dal bilancio familiare.

e) Né

è destinata a miglior esito la richiesta di considerare, oltre alla pigione

“ipotetica” per il nuovo alloggio, “ogni prevedibile tassa ed imposta”, l'appellante

non quantificando nemmeno tali spese. Per essere ricevibili, pretese e

contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2, 142 III 107 consid. 5.3.1 con riman­di).

Ciò vale anche nelle cause rette dal

principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione

(DTF 137 III 621 consid. 4.5.4; RtiD

I-2014 pag. 805 consid. 3d; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2021.101

del­l'8 settembre 2022 consid. 9a). Anche al riguardo l'appello denota

pertanto la sua irricevibilità (art. 311 cpv. 1 CPC).

9.

AP

1.

chiede infine di porre tutti gli oneri processuali di primo grado a carico

del marito e di obbligare quest'ultimo a versarle un'indennità per ripetibili. La

pretesa non può essere accolta per le considerazioni che seguono.

a) Le spese giudiziarie (che comprendono le

spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC), sono poste – di

regola – a carico della parte soccombente

(art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza

reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106

cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta

sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del

tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o

soccombente, dopo di che si suddividono le spese compensando in tutto o in

parte i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In

casi particolari il giudice può tuttavia prescindere da tale principio e

suddividere le spese giudiziarie secondo equità giusta l'art.

107.

CPC, in specie nelle cause

del diritto di famiglia (cpv. 1 lett. c) o qualora si dia una forte

ineguaglianza dal profilo economico (cpv.

1.

lett. f; sentenza del Tribunale federale

5A_457/2022 dell'11 novembre 2022 consid. 3.5 con rinvii). In simili procedure non è

escluso che la parte vittoriosa possa essere tenuta a sopportare oneri

processuali.

b) Nella

fattispecie Pretore aggiunto ha appurato che nel complesso il marito risultava vittorioso

in maniera preponderante, avendo ottenuto causa vinta sulla custodia del figlio

e sull'attribuzione dell'abitazione coniugale, come pure in gran parte sulla

disciplina del diritto di visita, mentre sui contributi entrambi i coniugi sono

usciti soccombenti. Egli ha spiegato che ciò giustificherebbe di addebitare le

spese giudiziarie in misura preponderante alla moglie, ma che vista la

disparità economica fra i coniugi si giustificava di suddividere equitativamente

a metà gli oneri processuali (ad eccezione dei costi per gli esami

tossicologici che il marito aveva accettato di assumere) e di compensare le

ripetibili. Nella misura in cui fa valere di non possedere sostanza e di non

essere neppure in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo, tant'è che il

pri­mo giudice le aveva riconosciuto una provvigione ad litem di fr.

2400.–, l'appellante trascura che il primo giudice ha già tenuto conto delle

circostanze di natura economica di cui essa si prevale. E l'interessata non

spiega perché nel suddividere a metà gli oneri processuali e nel compensare le

ripetibili il Pretore aggiunto avrebbe ecceduto o abusato del potere d'apprezzamento

di cui egli fruisce in materia di

spese e ripetibili. Senza dimenticare che, relativamente alla richiesta di

obbligare il marito a versare ripetibili, la domanda non è nep-pure cifrata e riesce

dunque irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2 con riferimenti).

II. Sugli

appelli di AO 1 e AP 1 contro il

decreto cautelare dell'8 ottobre 2021

10.

Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha

regolato l'attribuzione dell'alloggio coniugale e delle relative spese,

l'affidamento del figlio al padre, il diritto di visita materno e il contributo

di mantenimento in favore della moglie (fr. 5366.– mensili dall'uscita dall'abitazione

coniugale). Contro tale decreto sono insorti entrambi i coniugi. Sulla

protezione dell'unione coniugale il Pretore ha statuito poi con sentenza finale

il 2 giugno 2022 e l'appello della moglie contro tale sentenza è stato

esaminato nella presente decisione.

Ora,

con il passaggio in giudica­to di una decisione finale i relativi decreti

cautelari decadono per leg­ge, tranne ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso

in esa­me ‒ che il giudice dispon­ga altrimenti ai fini dell'esecuzio­ne

o che la legge ciò preveda (art. 268 cpv. 2 CPC). Quan­to a un eventuale

ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la sentenza emessa da

questa Camera, esso non sospende il passaggio in giudicato della sentenza

medesima, salvo ove questa abbia ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in

oggetto ‒ carattere costitutivo (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF; cfr.

DTF 146 III 284 consid. 2). Ne segue che l'attuale decisione passa in giudicato

con la notifica, ciò che rende senza interesse il decreto cautelare impugnato,

superato dagli eventi. Gli appelli in esame vanno così stralciati dal ruolo

(art. 242 CPC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.170 del 21 settembre 2023

consid. 2).

III. Sulle spese processuali

e le ripetibili

11.

Le spese dell'appello contro

la decisione finale seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1

CPC), fermo restando che anche sulla questione dell'attribuzione dell'alloggio

coniugale, frattanto divenuta priva di oggetto, verosimilmente l'appello si

sarebbe risolto in un giudizio d'irricevibilità, l'interessata non confrontandosi

con la motivazione del primo giudice. Motivi di equità per scostarsi da tale

principio non se ne scorgono, tanto meno se si considera che dal 1° giugno 2023

AP 1 fruisce di un margine disponibile di fr. 1715.– mensili. L'appellante va

tenuta inoltre a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per

ripetibili, commisurata al limitato impegno profuso dal di lui patrocinatore

nella stesura delle osservazioni (7 pagine) e in altre prestazioni minori.

12.

Quanto agli appelli contro il decreto cautelare,

ove una causa sia tolta dal ruolo il giudice si limita a statuire sulle

spe­se e le ripeti-bili dello stralcio (“secondo equità”: art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli valuta

sommariamente quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale

sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che

hanno reso il procedimento senza oggetto” (RtiD II-2021 pag. 717 consid. 5a con

riferimenti). In concreto la caducità delle procedure è dovuta

all'emanazione della sentenza finale ed è estranea al comportamento delle

parti. Conviene così esaminare quale sarebbe stato, a un sommario esame, il

presumibile esito dei due rimedi. A tal fine il giudice si limita in ogni modo

a un pronostico d'apparenza, evitando di apprezzare prove o analizzare

questioni giuridiche. Senza dimenticare che nelle cause del diritto di famiglia

spese e ripetibili vanno addebitate – come noto – “secondo equità”

(art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).

Si

è visto nel quadro dell'appello presentato dalla moglie contro la decisione

finale che le richieste di lei intese a ottenere la custodia congiunta e, di

riflesso, l'uso dell'abitazione coniugale erano destinate all'insuccesso,

ponderate le considerazioni della delegata all'ascolto quanto alle

ripercussioni sul figlio delle vicende legate all'abuso di alcool da parte

della convenuta (già note a quel momento in seguito alla sua audizione). Alla

luce di quanto precede inoltre AP 1 non avrebbe verosimilmente conseguito pertanto

un aumento del contributo alimentare cautelare in suo favore. Quanto

all'appello del marito, non si disconosce che con la sentenza finale il

contributo alimentare per la moglie è stato stabilito in fr. 4080.–

mensili fino al 31 maggio 2023 e in fr. 2510.– mensili dopo di

allora. A livello cautelare nell'ambito delle misure protettrici, tuttavia,

sarebbe stato prematuro esigere dalla convenuta un'estensione del grado

d'occupazione. Pur non potendosi escludere qualche aggiustamento delle voci del

fabbisogno minimo delle parti, non appare verosimile che AO 1 potesse contare

su una riduzione del contributo alimentare a fr. 450.– mensili. A un sommario

esame dunque, non andassero stralciati dal ruolo, gli appelli contro il decreto

cautelare sarebbero stati verosimilmente respin­ti con spese a carico dei

rispettivi appellanti, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, le procedure non

terminando con una sentenza di merito (art. 21 LTG).

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

13.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza

sul pia­no federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla custodia

dei figli sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni

di valore (sopra, consid. 1). Nel caso in esame poi, ove appena si capitalizzi

la differenza litigiosa del contributo cautelare per la moglie (di fr. 4916.–

mensili), il valore

litigioso ai fini del­l'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF raggiunge

ampiamente la soglia di fr. 30 000.–

per un eventuale ricorso in materia civile già considerando il solo appello del

marito contro il decreto del­l'8 ottobre 2021. Le

misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate in ogni caso a provvedimenti

cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 11.2021.140,

11.2021.141 e 11.2022.100 sono congiunte.

2. Nella

misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello di AP 1 contro

la sentenza del 2 giugno 2022 (inc. 11.2022.100) è respinto e la decisione

impugnata è confermata.

3. Le

spese di tale appello di fr. 3000.– sono poste carico dell'appellante, che rifonderà

alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

4. L'appello

di AO 1 contro il decreto cautelare dell'8 ottobre 2021 (inc. 11.2021.140) è dichiarato

privo di oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

5. Le spese di tale appello,

ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 1800.– per ripetibili.

6. L'appello

di AP 1 contro il decreto cautelare dell'8 ottobre 2021 (inc. 11.2021.141) è dichiarato

privo di oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

7. Le spese di tale appello,

ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 2500.– per ripetibili.

8. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).