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Decisione

11.2022.103

Modifica di sentenza di divorzio: contributo alimentare per il figlio

20 agosto 2024Italiano36 min

i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv.

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.103

Lugano,

20 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2020.18 (modifica

di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

petizione del 10 febbraio 2020 da

AO 1

(patrocinato

dall' PA 2 )

contro

AP 1

(ora

patrocinata dall' PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 27 giugno 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto

il 25 maggio 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 20 agosto 2015 il presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha

pronunciato il divorzio tra AO1 (1969) e AP1 nata B______ (1967), omologando

una convenzione sulle conseguenze accessorie in virtù della quale il figlio

J______ (nato il _ s______ 2010) è stato affidato alla madre con esercizio

congiunto dell'autorità parentale e AO1 si è impegnato a versare un contributo

alimentare per la moglie di fr. 1250.– mensili fino al 30 settembre 2020

(10° compleanno del figlio). Eventuali redditi conseguiti dalla moglie sarebbero

stati “computati in ragione del 50% nel calcolo del suo fabbiso-gno” e

sarebbero andati “di conseguenza a ridurre in egual misura il contributo

alimentare”. In favore del figlio AO1 si è impegnato

a versare un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili fino al 30

settembre 2020 (10° compleanno) e di fr. 1750.– mensili da allora in poi fino

alla maggiore età, “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”, senza cenno ad

assegni familiari. Una pretesa riconvenzionale di fr. 10 712.20 formulata da AP1 è stata respin­ta. La sentenza di divorzio

è passata in giudicato. Il 2 febbraio 2016 AP 1 ha iniziato un'attività lucrativa

al 20% per la P______ AG di B______.

B. Il

10 febbraio 2020 AO1 ha convenuto l'ex moglie davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo di ridurre il

contributo alimentare per il figlio a fr. 1225.– mensili fino al 31 agosto

2020 e a fr. 1525.– mensili dal 1° settembre 2020 in poi, assegni familiari non

compresi, obbligando inoltre i genitori a informarsi reciprocamente su

situazione ‟scolastica, tempo libe­ro,

salute ecc.ˮ di J______. A sostegno dell'azione AO1 ha fatto valere – in

sintesi – che AP1 consegue un reddito da attività lucrativa, mentre ciò non era

il caso al momento in cui è stata sottoscritta la convenzione di divorzio.

C. Il

Pretore ha convocato le parti all'udien­­za di conciliazione del 24 giugno

2020. Constatata l'impossibilità di raggiungere un'intesa, egli ha impartito alla

convenuta un termine di 30 giorni per presentare la risposta scritta. Nel

suo memoriale del 21 luglio 2020 AP 1 ha proposto, previo conferimento del

gratuito patrocinio, di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha

chiesto il versamento di contributi alimentari retroattivamente dal 1° gennaio

2018 al 30 giugno 2020 per complessivi fr. 17

412.–. In replica e risposta riconvenzionale del 15 settembre 2020 AO 1

ha mantenuto le proprie domande, proponendo di respingere la riconvenzione. Con

duplica e replica riconvenzionale del 2 ottobre 2020 AP 1 ha ribadito il suo

pun­to di vista, mentre con duplica riconvenzionale del 4 novembre 2020 AO 1 ha

riaffermato la propria posizione.

D. Alle

prime arringhe del 26 gennaio 2021 la convenuta ha presentato un allegato di

‟aggiornamento dei fattiˮ, dopo di che entram­be le parti hanno

notificato prove. Il 31 luglio 2021 AP 1 ha smesso di lavorare per la P______

AG e ha intrapreso un'attività, sempre a tempo parziale, come consulente e

agente al 40% per la ditta N______ AG di S______. L'istruttoria è iniziata il 3 febbraio

2021 ed è terminata il 16 settembre 2021. Alle arringhe finali le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 22 novembre

2021 AO1 ha mantenuto le proprie domande, salvo chiedere che il contributo di

mantenimento litigioso sia ulteriormente ridotto a fr. 900.– mensili dal

1° gennaio 2020 (assegni familiari non compresi). Nel suo memoriale del

medesimo giorno AP 1 ha reiterato le proprie richieste, riconducendo nondimeno la

pretesa riconvenzionale per contributi arretrati a fr. 10 712.20 con interessi al 5% dal 21 luglio 2020.

E. Statuendo

con sentenza del 25 maggio 2022, il Pretore aggiun­to ha parzialmente accolto la

petizione, nel senso che ha ridotto il contributo alimentare per il figlio dal

1° febbraio 2020 a fr. 900.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari

non compresi), “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”, mentre ha respinto la riconvenzione.

Le spese processuali di fr. 1100.– sono state poste a carico delle parti

in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27

giugno 2022 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia

respinta. Nelle sue osservazioni del 12 agosto 2022 AO 1 ha proposto di

respingere l'appello. In una replica spontanea del 29 agosto 2022 AP 1 ha poi

mantenuto le proprie richieste. Con duplica spontanea del 31 agosto 2022 AO 1

ha proposto una volta ancora di respingere l'appello e di revocare a

quest'ultimo l'effetto sospensivo. Chiamata a presentare osservazioni alla

postulata revoca dell'effetto sospensivo, AP 1 ha proposto il 6 settembre 2022 di

respingerla. Con decreto del­l'8 settembre 2022 il vicepresidente di

questa Camera ha respin­to l'istanza.

Considerando

in diritto: 1. La

modifica di una sentenza di divorzio passata in giudicato soggiace per analogia

alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3

CPC). Le sentenze dei Pretori (o dei Pretori aggiunti) in tale materia sono

impugnabili così entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si

tratti di modifiche vertenti su mere pretese pecuniarie, queste rag­giungessero

il valore di fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusio­ne riconosciuta nella decisione” impugnata (art.

308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove solo si

consideri la riduzione del contributo alimentare in discussione davanti al

Pretore aggiunto (da fr. 1500.–, rispettivamente fr. 1750.– mensili dal 1°

ottobre 2020, a fr. 900.– mensili dal 1° gennaio 2020 fino alla

maggio­re età del figlio). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la

decisione impugnata è giunta all'ex patrocinatore della convenuta il 27 maggio

2022 (traccia n. __.__.______.________, agli atti). Cominciato a decorrere

l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 26 giugno 2022,

salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC.

Introdotto il 27 giugno 2022 (traccia n. __.__.______.________), ultimo

gior­no utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. In

questa sede l'attore produce taluni documenti nuovi (un decreto cautelare 22

agosto 2022 di trattenuta di stipendio, una lettera 7 dicembre 2022 della

Po______ SA, un certificato medico del 14 giugno 2023). Ora, trattandosi in

concreto di una causa retta dal principio inquisitorio illimitato, fatti e documenti

nuovi sono proponibili in appello senza riguardo ai presupposti del­l'art. 317

cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2). Vanno considerati perciò nella misura

in cui appaiano utili per il giudizio.

3. Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che secondo la giurisprudenza

più recente il genitore affidatario è tenuto a intraprendere un'attività

lucrativa al 50% al momento in cui il figlio inizia la scuola dell'obbligo e un'attività

lucrativa all'80% quando il figlio inizia la scuola secondaria (DTF 144 III 481).

Richiamati i principi che disciplinano la modifica di un contributo alimentare per

figli minorenni, egli ha reputato così che in concreto soccorrono i presupposti

per aggiornare i dati relativi ai redditi e ai fabbisogni delle parti. Ciò

premesso, egli ha accertato che il reddito di AO 1 si è ridotto rispetto al

momento del divorzio da fr. 6071.– a fr. 5631.30 mensili per rapporto a un fabbisogno minimo passato da fr.

3248.35 a fr. 3295.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 505.–, spese accessorie fr. 69.–,

premio della cassa malati fr. 528.85, assicurazione economia domestica e

responsabilità civile fr. 24.40, spese d'automobile fr. 100.–, leasing

dell'automobile fr. 301.30, assicurazione responsabilità civile del­l'automobile

fr. 82.10, imposta di circolazione fr. 22.10, canone radiotelevisivo fr. 30.40,

tassa rifiuti fr. 3.75, imposta cantonale fr. 206.10, imposta comunale fr. 191.65,

imposta federale diretta fr. 32.23).

Quanto

a AP 1, il primo giudice ha constatato che, senza redditi al momento del divorzio,

essa ha guadagnato in media fr. 2500.– mensili a decorrere dal febbraio del 2016

e almeno fr. 3000.– mensili dal gennaio del 2021 rispetto a un fabbisogno

minimo di fr. 2769.90 mensili al momento del divorzio e di fr. 2461.20 mensili dal

1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 (minimo esistenziale del diritto

esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr.

666.50 [già dedotta la quota di ⅓ compresa nel fabbisogno minimo del figlio],

spese accessorie fr. 100.– [già dedotta la quota di ⅓ compresa nel

fabbisogno minimo del figlio], assicurazione responsabilità civile fr. 10.–,

tassa d'uso delle canalizzazioni fr. 39.–, tassa dell'acqua potabile fr. 16.–,

tassa rifiuti fr. 14.–, imposta di circolazione fr. 31.50, assicurazione responsabilità

civile dell'automobile fr. 101.–, premio della cassa malati fr. 133.20

[con sussidio]) e fr. 2597.50 mensili dal 1° gennaio 2021 [sempre con

sussidio]).

Riguardo

al figlio, il Pretore ne ha calcolato il fabbisogno minimo in fr. 893.– mensili

fino al 30 settembre 2020 (minimo esistenzia­le del diritto esecutivo fino a 10

anni fr. 400.–, premio della cas­sa malati fr. 109.65, quota del costo dell'alloggio

fr. 333.30, quota delle spese accessorie fr. 50.–) e in fr. 1093.– mensili dal

1° ottobre 2020 fino alla maggiore età o al termine degli studi (minimo

esistenziale dai 10 anni in su fr. 600.– mensili). Egli ha considerato nondimeno

giustificato, ‟tutto ponderatoˮ, fissare il contributo alimentare

per J______ in fr. 900.– mensili dal 1° febbraio 2020 (assegni familiari

non compresi), poiché al momen­to del divorzio il contributo di mantenimento in

favore di lui comprendeva una posta per cura e educazione non più prevista dal

metodo di calcolo attuale. Da parte sua, ha rilevato il Pretore aggiunto, la

madre è ora in grado di coprire da sé il proprio fabbisogno minimo.

4. Nell'appello

AP1 rimprovera in primo luogo all'ex marito di non avere spiegato i motivi per

cui sussisterebbe una modifica delle circostanze durevole e imprevedibile, la

quale giustificherebbe una revisione del contributo alimentare deciso di comune

accordo al momento del divorzio. A suo parere AO1 si è limitato infatti – essa

continua – a produrre un documento (doc. D) che elencava gli elementi di

reddito e i fabbisogni considerati nella decisione di divorzio, senza nemmeno

esporre i dati attuali, che rimangono controversi.

L'argomentazione

non può essere condivisa. Certo, le parti devono recare in giudizio i fatti su

cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 CPC),

riservate le disposizioni sull'accertamento dei fatti e sull'assunzione delle

prove d'ufficio a norma dell'art. 55 cpv. 2 CPC (principio inquisitorio

illimitato). Nella petizione AO1 ha spiegato in ogni modo che al momento del divorzio

AP1 era priva di redditi, ma che ora ciò non è più il caso, sicché chiedeva

alla convenuta informazio­ni per valutare l'entità del contributo di

mantenimento a suo cari­co (memoriale, n. 5). Viste le risultanze istruttorie,

egli ha fatto valere poi che dal 1° luglio 2020 la convenuta guadagna fr. 3180.80

mensili e percepisce un rimborso spese di fr. 1140.40 mensili, il che

dimostra come rispetto al momento del divorzio la situazione di lei sia mutata

e giustifichi di rivedere il contributo di mantenimento in favore del figlio

stabilito per convenzione (me-moriale conclusivo, pag. 4 n. 6a). Nelle

circostanze descritte non si può sostenere, di conseguenza, che AO1 non abbia invocato

alcun cambiamen­to.

5. L'appellante

afferma che né l'attuale situazione economica del­l'attore né quella di lei

sono diverse rispetto al momento del divorzio, di modo che non si giustifica

una riduzione del contributo alimentare per

il figlio. Essa adduce che con AO 1 conserva attualmente un margine

disponibile di fr. 2446.20 mensili. Al momento del divorzio egli guadagnava sì fr. 6071.– mensili (compresi gli assegni

familiari di fr. 260.– mensili) e aveva un fabbisogno di fr. 3248.35

mensili, ma doveva versarle un contributo alimentare

di fr. 1250.– mensili. Il margine disponibile di lui è diminuito

così di appena fr. 116.45 mensili. Quanto a lei, l'appellante assevera che

la sua situazione economica è finanche peggiorata,

poiché con un reddito di fr. 1251.20 mensili fino al luglio del 2020 e di fr. 2367.90

mensili dopo di allora essa non riesce nemmeno a finanziare il proprio

fabbisogno minimo di fr. 3643.60 mensili. Anzi, dal febbraio al luglio del 2020 essa ha registrato uno scoperto

di ben fr. 2392.40 mensili e dopo di allora continua ad accusare un

disavanzo di fr. 1275.70 mensili. Al momento del divorzio essa era priva

di redditi, ma con un fabbisogno minimo di fr. 2769.90 mensili e un contributo

alimentare di fr. 1250.– mensili a quel momento il suo ammanco non eccedeva fr. 1519.90

mensili.

La

convenuta non discute che rispetto al momento del divorzio essa svolga ora

un'attività lucrativa, ma ritiene che una ripresa dell'attività lucrativa fosse

già prevista nella convenzione sugli effetti accessori, la quale stabiliva che al

10° compleanno del figlio sarebbe decaduto il contributo alimentare per lei e

che i redditi da lei conseguiti prima di allora avrebbero giustificato una

riduzione del contributo alimentare in suo favore pari alla metà del guadagno

netto. Essa sottolinea così che, per finire, la situazio­ne economica di AO 1 è migliorata rispetto al momento del divorzio,

mentre la sua è rimasta analoga e il suo bilancio continua a versare in

ammanco. A parere dell'appellante il Pretore aggiunto non poteva così modificare

la sentenza di divorzio.

6. I

criteri che disciplinano la modifica di contributi alimentari fissati per

sentenza o per convenzione in favore di figli minorenni sono già stati

riassunti dal Pretore aggiunto nella sentenza impugnata (consid. 2) e partitamente descritti da questa Camera (RtiD I-2017

pag. 616 consid. 5, II-2015 pag. 790 consid. 6 con rinvii, I-2006 pag. 666 consid.

4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.148 del 21 settembre 2022 consid.

3). Al proposito basti rammentare che una modifica è possibile qualora le

circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano

notevolmen­te mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Ciò presuppone, concretamente, che

la situazione economica dell'uno o dell'altro genitore (o del figlio) sia

cambiata in modo sostanziale e duraturo rispetto al momento in cui il

contributo è stato stabilito. In tal caso il giudice fissa nuovi contributi alimentari

dopo avere aggiornato l'insieme dei fattori presi in considerazione al momento

del divorzio, e non solo quel­li che giustificano una modifica dei contributi

(DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 in fine, 137 III 606 consid. 4.1.2; sentenze del Tribunale federale 5A_751/2022 del 3 luglio

2024 consid. 4.1, 5A_127/2023 del 24 aprile 2024 consid. 3.1.

Non

ogni fatto nuovo, sia pure importante e durevole, legittima invero una modifica

dei contributi di mantenimento. Questa entra in linea di conto solo ove il

fatto nuovo comporti uno squilibrio dell'obbligo alimentare fra i genitori

rispetto alle circostanze considerate in precedenza, soprattutto nel caso in

cui l'onere contributivo diventi eccessivamente gravoso per un debitore di

condizione modesta. Il giudice non può limitarsi dunque a constatare che la

situazione di un genitore o del figlio è cambiata. Deve ponderare gli interes­si

di quest'ultimo – da un lato – e quelli dei genitori – dall'altro – in modo da

apprezzare appieno la necessità di una modifica dei contributi di mantenimento nella

fattispecie (I CCA, sentenza inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019

consid. 4).

7. Ciò

posto, giova esaminare dapprima la situazione economica di AP1 al momento del

giudizio. Il Pretore aggiunto ha accertato il reddito di lei in fr. 2500.–

mensili fino al 31 dicembre 2020 e in fr. 3000.– mensili (assegni familiari non

compresi) dal 1° gennaio 2021 (consid. 3.2 con rinvio al consid. 5). Nell'appello

l'interessata contesta simile accertamento. Afferma che fino al luglio del 2020

il suo reddito non eccedeva fr. 1251.20 mensili (doc. 19) e che nell'agosto

del 2020 esso è aumentato, ma non oltre fr. 2367.90 mensili, assegni familiari

non compresi (doc. 28). Essa non nega di avere dichiarato a un'udienza del

16 settembre 2021 che le sue entrate erano comprese tra fr. 3000.– e

fr. 3500.– mensili, ma fa valere che queste includevano gli assegni familiari e

il rimborso delle spese per l'uso del veicolo privato.

a) Per

costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola,

quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid.

4 con richiami), intendendosi con ciò il guadagno realizzato nell'ultimo anno

oggetto dell'istruttoria. Esso comprende la quota di tredicesima e le eventuali

indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli

utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) se costituiscono

un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5). Introiti aleatori,

temporanei o contingenti, come eventuali entrate occasionali, fortuite o con

soluzione di continuità non entrano invece in linea di conto (da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2022.40 del 22 marzo 2024 consid. 11a).

b) In

concreto è pacifico che AP 1 ha lavorato per la P______ AG al 20% fino al luglio del

2020 e lavora per la N______ AG al 40% da allora. Quanto al guadagno

conseguito, a ragione il Pretore aggiunto rimprovera alla convenuta scar­sa chiarezza.

Nella sua risposta del 21 luglio 2020 costei ha dichiarato invero di avere

percepito nel 2020 tra fr. 1933.– e fr. 1940.– mensili, producendo i

certificati di stipendio del 2018 e del 2019 (doc. 1 e 2), come pure le distin­te

paga dal gennaio al giugno del 2020 (doc. 3). All'udienza del 26 gennaio 2021

essa ha comunicato di avere iniziato la nuova attività per la N______ AG e di avere guadagnato mediamente nel 2020 fr. 2576.50

mensili, esibendo a sostegno di ciò un certificato

di salario dalla P______ AG del 24 gennaio 2021 e uno della N______ AG del 19

gennaio 2021 (doc. 19 e 20).

Nella sua

deposizione del 16 settembre 2021 AP 1 ha

poi riferito di avere ricevuto dalla P______ AG tra fr. 1700.– e

fr. 2000.– mensili, senza essere in grado di precisare se netti o lordi, e dalla

N______ AG tra fr. 3000.– e fr. 3500.– mensili lordi lavorando al

50%. Ha riconosciu­to inoltre che dalla N______ AG essa percepisce fr. 200.– mensili

per l'uso del veicolo privato, indennità definita come ‟spesa non

assicurataˮ nei certificati di stipendio (plico doc. 28), trattandosi il

suo di un lavoro su chiamata (verbale, pag.

7). La convenuta non ha saputo precisare per contro in che cosa consista

l'indennità per spese di fr. 1140.– mensili (fr. 5702.– complessivi in

cinque mesi, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020) figurante nel doc. 20

sotto la menzione ‟viaggio, vitto, alloggioˮ (verbale citato, pag.

7). Nel suo memoriale conclusivo infine essa ha quantificato il proprio reddito

in fr. 20 632.– annui al momento dell'introduzione della causa,

soggiungendo che dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2020 le sue entrate

non hanno mai superato fr. 2500.– mensili. Per quali ragioni il Pretore

aggiunto abbia accertato il reddito da lei conseguito presso la P______ AG

fondandosi su un messaggio di posta elettronica risalente al 2016 e su una

deposizione poco chia­ra nonostante si annoverino agli atti certificati

salariali più recenti non è dato di comprendere.

c) Sta

di fatto che AP 1 ha prodotto l'ultimo

certificato di stipendio della P______ AG (doc. 19), dal quale si desume che tra

il 1° gennaio e il 31 luglio 2020 (cessazione dell'attivi­tà)

essa ha percepito fr. 15 014.– complessivi, pari a fr. 2144.85 mensili.

Dedotto l'assegno familiare di fr. 260.– mensili, essa ha guadagnato così mediamente

in quel periodo fr. 1884.85 mensili. Dalla N______ AG la convenuta ha ricevuto poi,

dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, fr. 15 904.–

complessivi, come risulta dal certificato di stipendio. Tolto l'assegno

familiare di fr. 200.– mensili, il suo guadagno fra il 1° agosto e il 31

dicembre 2020 risulta perciò di fr. 2980.– mensili.

d) In

aggiunta allo stipendio AP1 ha ricevuto dalla N______ AG rimborsi delle spese

per fr. 5702.–. Ora, questa Camera ha già ricordato che non può essere

considerata come reddito l'indennità fissa ricevuta da un dipendente a titolo

di rimborso spese ove l'entità media dei costi professionali da lui affrontati

coincida verosimilmente con l'ammontare dell'indennità percepita; una simile

indennità può invece essere ritenuta – in tutto o in parte – alla stregua di un

reddito occulto ove manchino indicazioni sulle spese effettive sopportate dal

dipendente (RtiD II-2010 pag. 633 consid. 7 con riferimento; più di recente: I

CCA, sentenza inc. 11.2013.68 del 2 luglio 2015 consid. 4a; v. anche sentenza

del Tribunale federale 5A_1065/2021 del 2 maggio 2023 consid. 3.1).

Nel caso

specifico l'interessata si è limitata a dichiarare, sotto questo profilo, che la

N______ AG le corrisponde fr. 200.– mensili per il carburante (verbale del

16 settembre 2021, pag. 7) e in appello essa adduce apoditticamente che la

citata indennità si riferisce a ‟viaggio, vitto e alloggioˮ perché ogni

giorno essa è costretta a spostarsi da C______ fino in V______ B______ (memoriale,

pag. 10). L'indennizzo di fr. 200.– mensili per il carburante appare invero

giustificato. Nulla di concreto è dato di sapere invece sui pretesi costi assunti

per ‟viaggio, vitto e alloggioˮ. Agli atti la convenuta ha versato i

suoi conteggi di stipendio dall'agosto al novembre del 2020, ma da tali

documenti non è dato di capire come si giustifichi-no concretamente i cospicui

rimborsi (circa un terzo del reddito), che sembrano consistere piuttosto in una

percentuale fissa della retribuzione (plico doc. 28). La sola trasferta della ricorrente

da C______ fino in V______ B______ (un'ora circa di

tragitto) e

tra i Comuni citati dalla convenuta (verbale del 16 settembre 2021:

A______, Go______, G______, L______, Pr______, P______, Cr______, Cl______) non

giustifica indennizzi tanto elevati. Gli atti non sono quindi sufficientemen­te

chiari perché si riconoscano all'interessata spese che eccedano quelle del

carburante.

e) In

definitiva la stima del Pretore aggiunto, secondo cui AP1 ha percepito dal 1°

gennaio al 31 dicembre 2020 (periodo durante il quale essa ha lavorato per la P______

SA fino al 31 luglio e per la N______ AG dal 1° agosto in poi) fr. 2500.–

mensili in media (esclusa la nota indennità di oltre fr. 1000.– mensili) risulta

persino favorevole all'interessata. Altrettanto vale per il guadagno di “almeno

fr. 3000.– mensili” da lei percepito dal 1° gennaio 2021.

8. L'appellante

contesta altresì il proprio fabbisogno minimo di fr. 2461.20 mensili dal

1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 e di fr. 2597.50 mensili dal

1° gennaio 2021, chiedendo di rivalutarlo a fr. 3260.25 mensili. Ciò

impone di passare in rassegna le singole voci.

a) Quanto

al costo dell'alloggio, l'appellante allega che la spesa è di complessivi fr.

1150.– mensili rispetto ai fr. 756.50 mensili accertati dal Pretore aggiunto.

Quest'ultima cifra è al netto però della quota di ⅓ già compresa nel

fabbisogno minimo del figlio. Ne segue che su questo fronte il costo

dell'alloggio a carico della convenuta è rimasto sostanzialmente invariato.

b) In

merito al premio della cassa malati l'appellante contesta di avere ricevuto nel

2021 e nel 2022 il sussidio cantonale. Essa riconosce di averlo percepito nel

2020, in base tuttavia alla dichiarazione fiscale del 2019 nella quale il suo

reddito imponibile risultava inferiore all'attuale. Il Pretore aggiunto invece ha

considerato il sussidio di fr. 282.– mensili anche dopo il 1° gennaio 2021,

calcolando così il premio mensile in fr. 269.50 (fr. 551.50 ./.

fr. 282.–). In realtà, se è vero che per calcolare

il sussidio cantonale relativo al 2020 il primo giudice

si è fondato

sulla dichiarazione fiscale del 2019, non si deve dimenticare che in quell'anno

l'interessata incassava ancora il contributo alimentare dall'ex marito, tant'è

che nella dichiarazione d'imposta essa ha dato atto di avere ricevuto da AO1 complessivi

fr. 37 432.– (plico doc. 24). Dal 2020, come si è visto (consid. 7),

AP1 consegue redditi da attività lucrativa più elevati, ma non beneficia più del

contributo alimentare, sicché ai fini del sussidio le sue entrate sono rimaste essenzialmente

le stes­se. Per quanto agli atti non figurino documenti al riguardo, è

verosimile perciò che dal 2020 essa continui a ricevere il sussidio cantonale

in questione.

c) Relativamente

all'assicurazione dell'automobile, all'imposta di circolazione,

all'assicurazione responsabilità civile privata, alla tassa sull'acqua

potabile, alla tassa d'uso canalizzazioni, alla tassa per il consumo di energia,

alla tassa rifiuti e al premio del leasing dell'automobile l'interessata sottolinea

che tali spese sono state esplicitamente accettate dall'attore e vanno dunque

riconosciute così come essa le ha fatte valere. A prescindere dal fatto però

che nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato il giudice non è

vincolato alle ammissioni delle parti (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; più

di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_591/2023 del 22 febbraio 2024 consid.

3.4), il Pretore aggiunto si è limitato a esigui arrotondamenti (assicurazione

responsabilità civile fr. 10.– invece di fr. 10.20 mensili), tassa

dell'acqua potabile fr. 16.– invece di fr. 16.65 mensili), tassa canalizzazioni

fr. 39.–

invece di fr. 39.15 mensili, tassa rifiuti fr. 14.– invece

di fr. 14.15 mensili). Circa l'assicurazione dell'automobile (fr. 110.65

mensili invece di fr. 101.–) e il mancato riconoscimento del leasing, il

Pretore aggiunto ha rilevato che nel fabbisogno minimo della convenuta non si

giustifica di inserire i costi di due automobili e con tale argomento l'interessata

neppure si confron­ta. Il primo giudice ha poi soggiunto –

correttamente

– che la spesa per il consumo di energia di fr. 36.35 mensili rientra nel

minimo esistenziale (fr. 1200.– mensili) del diritto esecutivo.

d) Riguardo

all'onere fiscale di fr. 1.60 mensili, verosimile, che l'appellante chiede

di computare nel suo fabbisogno minimo in conformità alla tassazione del 2017

(doc. 4), ciò fa passa­re quel fabbisogno da fr. 2461.20 mensili a

fr. 2462.80 tra il 1° gennaio 2020 e il 1°

gennaio 2021, rispettivamente da fr. 2597.50 mensili a fr. 2599.10

mensili dopo il 1° gennaio 2021. La sua incidenza ai fini del giudizio

rimane nondimeno trascurabile.

9. Per quel che concerne il reddito attuale conseguito

da AO 1, l'appellante contesta che esso ammonti a fr. 5631.30 mensili, tredicesima

inclusa, ma senza gli assegni familiari da lei percepiti. A suo avviso egli

guadagna in realtà fr. 5726.40 mensili,

assegni familiari non compresi. Dagli atti si evince infatti uno

stipendio di fr. 80 435.– annui lordi

(doc. E e U), cui si aggiungono fr. 380.20 mensili di indennità

‟picchetto assicurata/vacanze/lavoro serale o notturnoˮ percepiti

tra l'agosto del 2019 e il luglio del 2020. Anche considerando trattenute del

7.373% e un contributo periodico del dipendente di fr. 511.65 mensili, stando

alla convenuta il reddito netto dell'attore risulta così di fr. 5726.40

mensili.

a) Nel

caso specifico l'attore ha prodotto le sue buste paga dal gennaio al dicembre del

2019 (doc. E) e quelle dall'ottobre del 2019 al luglio del 2020 (doc. U). Il

guadagno da lui conseguito nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria si evince così

dalle buste paga dall'agosto del 2019 al luglio del 2020 e ammonta a fr. 68 400.90, pari a fr. 5700.–

mensili (nell'agosto

del

2019 egli ha percepito fr. 5198.90 mensili, nel settembre fr. 5218.90

mensili con indennità “di picchetto” di fr. 22.50, nell'ottobre fr. 5218.90

mensili con indennità “di picchetto” di fr. 22.50, nel novembre fr. 10 939.80 mensili con

indennità “di picchetto” di fr. 22.50 e tredicesima, nel dicembre fr. 5218.90

mensili con indennità “di picchetto” di fr. 22.50 (doc. E), nel gennaio del 2020

fr. 5200.95 mensili, nel febbraio fr. 5221.85 mensili con indennità “di

picchetto” di fr. 22.50, nel marzo fr. 5234.75 mensili con indennità “di

picchetto” di fr. 22.50, indennità lavoro domenicale di fr. 9.15 e

‟versamento sal indennitàˮ di fr. 4.75, nell'aprile fr. 5253.55

mensili con due indennità “di picchetto” di fr. 22.50 e una di fr. 25.–, nel

maggio fr. 5209.40 mensili, nel giugno fr. 5251.20 mensili con due indennità “di picchetto” di fr. 22.50 ciascuna,

nel luglio fr. 5233.80 mensili con indennità “di picchetto” di fr.

22.50, indennità vacanze notte/dom –.35, indennità lavoro ‟serale/ notte

assˮ fr. 2.75 e “versamento sal indennità” fr. –.70).

b) Non

è chiaro come l'appellante calcoli lo stipendio dell'interessato in fr. 5726.40

né come il Pretore aggiunto lo abbia calcolato in fr. 5631.30 mensili. Anche conteggiando

la media delle buste paga per il 2019 (doc. E) risultano redditi medi di fr. 5640.80

mensili. In una media arrotondata di fr. 5700.– mensili possono considerarsi

incluse, di conseguenza, le indennità “di picchetto”, come pure quelle per

lavoro serale e notturno e per le vacanze.

10. Per

quanto attiene al fabbisogno minimo dell'attore stabilito dal Pretore aggiunto

in fr. 3295.50 mensili, l'appellante chiede di ridurlo a fr. 3280.20 mensili e con

la replica di ridurlo ulteriormente a fr.

2637.20, allegando di avere riconosciuto all'attore, per svista, fr. 260.– mensili di spese accessorie in

luogo dei fr. 69.– mensili conteggiati dal Pretore aggiunto. Inoltre essa

ridetermina le imposte dell'attore in complessivi fr. 370.95 mensili,

l'assicurazione responsabilità civile dell'automobile in fr. 82.10 mensili

e l'assicu-razione responsabilità civile e dell'economia

domestica in fr. 12.20 mensili. Infine essa chiede di togliere dal

fabbisogno dell'ex marito le spese per il carburante, di accertare l'imposta di

circolazio­ne in fr. 19.60 mensili e di tralasciare il canone

radiotelevisivo, come pure la tassa sui rifiuti.

a) In

merito alle spese accessorie di fr. 260.– mensili, si tratta effettivamente di

un'inavvertenza. Le spese accessorie di fr. 69.– mensili figurano nel doc.

F e sono confermate dall'attore nelle osservazioni all'appello (pag. 3 a metà).

In proposito non giova pertanto diffondersi oltre.

b) Riguardo

al carico fiscale, l'interessata rileva che per calcolare l'imposta cantonale dell'attore

in fr. 206.10 mensili, quel­la comunale in fr. 191.65 mensili e quella

federale diretta fr. 32.23 mensili (fr. 429.98 mensili complessivi), il

Pretore aggiunto si è fondato sulla tassazione di AO1 relativa al 2018 (doc.

Q). Se non che, essa continua, attualmente costui guadagna al massimo fr. 5726.40

mensili e, consideran­do le deduzioni di fr. 26 400.– a livello cantonale

e di fr. 22 513.– a livel­lo federale, il carico tributario di lui non

eccede fr. 4451.65, pari a fr. 370.95 mensili. L'argomentazione non

manca di buon diritto. Come si è visto (consid. 9c), l'attore consegue un

reddito di fr. 5700.– mensili, inferiore rispetto al 2018 (doc. Q), in

particolare perché non riceve più gli assegni familiari di fr. 260.–

mensili, ora riscossi dall'appellante. Considerate le medesime deduzioni

riconosciute nella tassazione 2018, con gli arrotondamenti

del caso la valutazione di fr. 370.– mensili (arrotonda­ti) prospettata da AP1 risulta

pertinente (calcolatore d'imposta in base a un reddito di fr. 68 400.–

[fr. 5700.– x 12], dedotti fr. 26 400.– per

l'imposta cantonale e fr. 22 513.– per l'imposta

federale: ‹https://www4.ti.ch/index.php?id=124428›).

c) Relativamente al leasing dell'automobile, l'appellante riconosce

nel fabbisogno minimo dell'attore il premio di fr. 301.30 mensili, come

riconosce nel fabbisogno minimo il premio

del­l'assicurazione

responsabilità civile dell'automobile accertato dal Pretore aggiunto (fr. 82.10

mensili). Invece egli chie­de di stabilire in fr. 12.20 mensili il premio dell'assicurazione

responsabilità civile e dell'economia domestica. A giusto titolo, il premio mensile di fr. 12.20 (e non di fr. 24.40

mensili, come ha ritenuto il Pretore aggiunto) risultando univocamen­te dal

doc. H (fr. 146.48 : 12). A giusto titolo altresì essa fa notare che l'imposta

di circolazione da calcolare nel fabbisogno minimo dell'attore è di fr. 19.60

mensili (doc. J). La cifra di fr. 22.10 mensili considerata dal Pretore

aggiunto non trova invero riscontro.

d) La

convenuta chiede di ricondurre nel fabbisogno minimo dell'ex marito la spesa

per il carburante da fr. 100.– a fr. 20.– mensili, facendo valere che il

costo di fr. 100.– mensili non è stato fatto valere dall'attore, il quale per altro

si reca al lavoro usando uno scooter. L'assunto è infondato. Intanto nella petizione l'attore ha esposto per il carburante una

spesa di fr. 250.– mensili (pag. 3). Il Pretore aggiunto ha

riconosciuto fr. 100.– mensili in base al doc. D (“spese vive”). Quanto all'uso

dello scooter, l'attore non ha esposto alcunché e per l'uso dell'automobile le

“spese vive” di fr. 100.– mensili risultano giustificate, la convenuta non

discutendo che l'attore necessiti di un veicolo per

l'esercizio professionale delle visite (replica, pag. 2 in fondo), come pure

per portare e riprendere il figlio da C___ a Be______ e viceversa.

e) Per

quel che è del canone radiotelevisivo (fr. 30.40 mensili), esso rientra già nel

minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep.

1995 pag. 141; RtiD

II-2017 pag. 778 consid. 6d con rimandi; I CCA, sentenza

inc. 11.2017.22 dell'11 dicembre 2018 consid. 9e). Altrettanto vale per la

tassa sui rifiuti, che sarebbe compresa anch'essa nel minimo esistenziale del diritto

esecutivo (RtiD I-2007 pag. 852 n. 63c consid. 3c; più di recente: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.171 del 18 febbraio 2022 consid. 10b con rinvio). Tale

tas­sa è stata riconosciuta però anche alla convenuta, la quale si è vista

ammettere finanche la tassa per il consumo di acqua potabile, a sua volta già

compresa nel citato minimo esistenziale del diritto esecutivo

(FU

68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141). Non è il caso dunque di

stralciare la tassa sui rifiuti dal fabbisogno minimo dell'attore. In ultima

analisi il fabbisogno minimo dell'interessato

va ricondotto così da fr. 3295.50 mensili a fr. 3190.–, ma non a fr. 2637.20 come postula la convenuta.

11. Nelle

circostanze descritte risulta che al momento di firmare la convenzione sugli

effetti del divorzio, nell'agosto del 2015, AO 1 conseguiva un reddito di fr.

6071.– mensili e aveva un fabbisogno minimo di fr. 3248.35 mensili (doc. D).

Tale reddito si è ridotto ora a fr. 5700.– mensili senza assegni familiari

(sopra, consid. 9c), così come il suo

fabbisogno minimo, sceso a fr. 3190.– mensili (sopra, consid. 10e).

Nel complesso tuttavia la situazione economica dell'attore non è

sostanzialmente mutata. Anche ammettendo che al momento del divorzio il reddito

indicato nel doc. D comprendesse gli assegni familiari, il margine

disponibile di lui si è sì lievemente assottigliato da fr. 2562.65 mensili a

fr. 2510.– mensili, ma non bisogna dimenticare che dal 10° compleanno del

figlio (settembre del 2020) egli non deve più erogare alla convenuta il

contributo alimentare di fr. 1250.– mensili previsto al momento del

divorzio (agosto del 2015). In definitiva il suo margine disponibile è quindi, se

mai, aumentato. Egli non può dunque invocare un peggioramento del suo stato di

cose.

Per

quel che è di AP 1, il miglioramento della situazio­ne è palese. Al momento del

divorzio infatti essa versava in ammanco. Priva di redditi e con un fabbisogno minimo

di fr. 2769.90 mensili, essa beneficia­va

del solo contributo alimentare di fr. 1250.– mensili elargito

dall'attore e registrava uno scoperto di fr. 1520.– mensili. Nel frattempo

tuttavia le sue condizioni sono nettamente migliorate, poiché, sebbene

dall'ottobre del 2020 essa non riceva più il citato contributo alimentare, con

il suo guadagno di fr. 2500.– mensili (tra

il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020) e di fr. 3000.– mensili (dal 1°

gennaio 2021) essa è riuscita a finanziare il proprio fabbisogno minimo di fr.

2462.80 mensili fino al 31 dicembre 2020 e riesce a finanziare il fabbisogno medesi­mo

di fr. 2599.10 mensili anche dal 1° gennaio 2021 in poi, conservan­do da allora

un margine disponibile di circa fr. 400.– mensili. Riguardo a lei, le

circostanze considerate al momento in cui il contributo di mantenimento per il

figlio è stato fissato sono quindi “notevolmen­te mutate” (art. 286 cpv. 2 CC).

12. L'insorgenza di fatti

nuovi a norma dell'art. 286 cpv. 2 CC, applicabile per il rinvio dell'art. 134

cpv. 2 CC, non implica automaticamente, ad ogni modo, una modifica del

contributo alimentare. Una modifica entra in considerazione – come detto

(consid. 6) – solo ove l'onere di mantenimento comporti uno squilibrio tra i

genitori rispetto alle circostanze considerate al momento in cui il contributo

è stato fissato, in specie qualora l'onere si riveli eccessivamente gravoso per

il debitore. Al momento di statuire su una richiesta di modifica, inoltre,

l'autorità adita non può cambiare metodo di calcolo, poiché lo scopo della

modifica non è quello di discutere né tanto meno di “correggere” una sentenza

di divorzio (sentenza del Tribunale federale 5A_373/2015 del 2 giugno 2016

consid. 4.3.1 con rinvii), bensì unicamente di aggiornare i dati presi in

considerazione a suo tempo per la definizione dei contributi alimentari (sentenza

del Tribuna­le federale 5A_751/2022 del 3 luglio 2024 consid. 4.4.3 con rinvio

alla sentenza 5A_337/2019 del 12 agosto 2019 consid. 4.2 e alla sentenza

5A_461/2019 del 6 marzo 2020 consid. 5.2). Se i contributi sono stati fissati

per convenzio­ne, occorre interpretare la convenzione. Di conseguenza il nuovo

contributo non si calcola necessariamente – come crede l'attore – sulla base del

metodo “a due fasi” consistente nel suddividere la cosiddetta eccedenza del

bilancio familiare, bensì secondo i criteri applicati nella convenzione stessa

(principio già rammentato anni addietro da questa Camera: sentenza inc.

11.2015.62 del 20 aprile 2017 consid. 5 in fine).

13. Nella convenzione sugli

effetti del divorzio omologata il 20 agosto 2015 dal presidente del Tribunale

distrettuale AO1 si era impegnato a versare per il figlio un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili

fino al 30 settembre 2020 (10° compleanno), portato a fr. 1750.– mensili

da allora in poi fino alla maggiore età, “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”.

Tale fabbisogno in denaro non risulta essere mutato rispetto alle previsioni

della convenzione, se non per il premio della cassa malati che l'appellante fa

valere essere passato da fr. 109.65 a fr. 142.– mensili, senza pretendere tuttavia

che il contributo alimentare originario vada maggiorato. Non è dato a divedere

quindi perché il Pretore aggiunto abbia “corretto” quel fabbisogno, ricalcolandolo

ex novo in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo. Ne segue

che nella fattispecie le circostanze sono sì “notevolmente muta­te” (nell'accezione

dell'art. 286 cpv. 2 CC), ma esclusivamente per quanto concerne AP1. Rimane da

esaminare se ciò giustifichi nondimeno una riduzione del contributo alimentare

per J______ nella misura in cui esso grava esclusivamente su AO1.

14. La giurisprudenza ha avuto

di ricordare ancora di recente che qualora l'affidamento di un figlio sia

assicurato in natura esclusivamente (o quasi esclusivamente) da un genitore,

l'altro genitore deve – per principio – sopperire all'intero fabbisogno in denaro

del minorenne (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con citazioni). E nella fattispecie

J______ è affidato da sempre alla custodia esclusiva della madre. Il padre ha

un diritto di visita abituale per figli in età scolastica (cfr. RtiD I-2005

pag. 778 n. 58c), ovvero un fine settimana ogni quindici giorni (nella

fattispecie dal venerdì alle ore 17.00 fino alla domenica alle ore 18.00), più

una settimana a Natale o a Pasqua e tre settimane durante le ferie estive. In

condizioni del genere il fabbisogno in denaro di J______ dev'essere quindi garantito

dall'attore. Né si giustificano in concreto eccezioni, prospettabili nell'ipotesi

in cui il genitore affidatario dispon­ga di una capacità contributiva decisamente

superiore a quella del­l'altro genitore, onde uno squilibrio manifesto fra

l'uno e l'altro (sopra, consid. 6). Nella fattispecie l'affidataria AP1 ha

infatti un margine disponibile (di fr. 400.– mensili dal gennaio del 2021), inferiore

– e non superiore – a quello dell'ex marito, il quale anche dopo avere coperto

il fabbisogno in denaro di J______ è rimasto con un margine disponibile di fr.

1010.– mensili fino al settembre del 2020 (reddito fr. 5700.–, fabbisogno

minimo fr. 3190.–, contributo per il figlio fr. 1500.–) e continua a conservare

un margine disponibile di fr. 760.– mensili dopo di allora (contributo per

il figlio fr. 1750.–).

15. Ne

discende, per concludere, che non si giustifica in concreto di modificare il

contributo alimentare per J______ né di far sopportare a AP1 – per avventura –

una quota del fabbisogno in denaro del figlio. Priva di fondamento, l'azione di

AO1 vede quindi la sua sorte segnata, il che comporta l'accoglimen­to

dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata.

16. Le

spese processuali seguono la soccombenza dell'ex marito davanti a entrambi i

gradi di giurisdizione (art. 106 cpv. 1 CPC). Il Pretore aggiunto ha emanato un

dispositivo unico per l'azione principale e la riconvenzione, suddividendo le

spese processuali di fr. 1100.– a metà e compensando le ripetibili. Visto

l'esito del pronunciato odierno, tale riparto non è più sostenibile. Considerato

il valore litigioso dell'azione principale, dieci volte maggiore rispetto a

quello della riconvenzione (fr. 10 712.20),

gli oneri processuali vanno posti a carico dell'attore, la tassa di giustizia

di fr. 1100.– risultando già di per sé notevolmente sotto il minimo della

tariffa applicabile alla sola azione principale (art. 7 cpv. 1 LTG). Quanto

all'indennità ridotta di fr. 3000.– per ripetibili postulata da AP1, essa

appare sicuramente adeguata.

17. Circa

Fatti

i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv.

Considerandi

1.

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

(sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto e la

sentenza impugnata è così riformata:

1. La

petizione è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 1100.–

sono poste a carico del­l'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 3000.– per

ripetibili ridotte.

Il

dispositivo n. 2 della sentenza impugnata rimane invariato.

II. Le

spese di appello, di fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a

carico di AO1, che rifonderà all'appellante fr. 3000.– per ripetibili.

III. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).