11.2022.103
Modifica di sentenza di divorzio: contributo alimentare per il figlio
20 agosto 2024Italiano36 min
i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv.
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.103
Lugano,
20 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2020.18 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 10 febbraio 2020 da
AO 1
(patrocinato
dall' PA 2 )
contro
AP 1
(ora
patrocinata dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 27 giugno 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto
il 25 maggio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 20 agosto 2015 il presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha
pronunciato il divorzio tra AO1 (1969) e AP1 nata B______ (1967), omologando
una convenzione sulle conseguenze accessorie in virtù della quale il figlio
J______ (nato il _ s______ 2010) è stato affidato alla madre con esercizio
congiunto dell'autorità parentale e AO1 si è impegnato a versare un contributo
alimentare per la moglie di fr. 1250.– mensili fino al 30 settembre 2020
(10° compleanno del figlio). Eventuali redditi conseguiti dalla moglie sarebbero
stati “computati in ragione del 50% nel calcolo del suo fabbiso-gno” e
sarebbero andati “di conseguenza a ridurre in egual misura il contributo
alimentare”. In favore del figlio AO1 si è impegnato
a versare un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili fino al 30
settembre 2020 (10° compleanno) e di fr. 1750.– mensili da allora in poi fino
alla maggiore età, “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”, senza cenno ad
assegni familiari. Una pretesa riconvenzionale di fr. 10 712.20 formulata da AP1 è stata respinta. La sentenza di divorzio
è passata in giudicato. Il 2 febbraio 2016 AP 1 ha iniziato un'attività lucrativa
al 20% per la P______ AG di B______.
B. Il
10 febbraio 2020 AO1 ha convenuto l'ex moglie davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo di ridurre il
contributo alimentare per il figlio a fr. 1225.– mensili fino al 31 agosto
2020 e a fr. 1525.– mensili dal 1° settembre 2020 in poi, assegni familiari non
compresi, obbligando inoltre i genitori a informarsi reciprocamente su
situazione ‟scolastica, tempo libero,
salute ecc.ˮ di J______. A sostegno dell'azione AO1 ha fatto valere – in
sintesi – che AP1 consegue un reddito da attività lucrativa, mentre ciò non era
il caso al momento in cui è stata sottoscritta la convenzione di divorzio.
C. Il
Pretore ha convocato le parti all'udienza di conciliazione del 24 giugno
2020. Constatata l'impossibilità di raggiungere un'intesa, egli ha impartito alla
convenuta un termine di 30 giorni per presentare la risposta scritta. Nel
suo memoriale del 21 luglio 2020 AP 1 ha proposto, previo conferimento del
gratuito patrocinio, di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha
chiesto il versamento di contributi alimentari retroattivamente dal 1° gennaio
2018 al 30 giugno 2020 per complessivi fr. 17
412.–. In replica e risposta riconvenzionale del 15 settembre 2020 AO 1
ha mantenuto le proprie domande, proponendo di respingere la riconvenzione. Con
duplica e replica riconvenzionale del 2 ottobre 2020 AP 1 ha ribadito il suo
punto di vista, mentre con duplica riconvenzionale del 4 novembre 2020 AO 1 ha
riaffermato la propria posizione.
D. Alle
prime arringhe del 26 gennaio 2021 la convenuta ha presentato un allegato di
‟aggiornamento dei fattiˮ, dopo di che entrambe le parti hanno
notificato prove. Il 31 luglio 2021 AP 1 ha smesso di lavorare per la P______
AG e ha intrapreso un'attività, sempre a tempo parziale, come consulente e
agente al 40% per la ditta N______ AG di S______. L'istruttoria è iniziata il 3 febbraio
2021 ed è terminata il 16 settembre 2021. Alle arringhe finali le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 22 novembre
2021 AO1 ha mantenuto le proprie domande, salvo chiedere che il contributo di
mantenimento litigioso sia ulteriormente ridotto a fr. 900.– mensili dal
1° gennaio 2020 (assegni familiari non compresi). Nel suo memoriale del
medesimo giorno AP 1 ha reiterato le proprie richieste, riconducendo nondimeno la
pretesa riconvenzionale per contributi arretrati a fr. 10 712.20 con interessi al 5% dal 21 luglio 2020.
E. Statuendo
con sentenza del 25 maggio 2022, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la
petizione, nel senso che ha ridotto il contributo alimentare per il figlio dal
1° febbraio 2020 a fr. 900.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari
non compresi), “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”, mentre ha respinto la riconvenzione.
Le spese processuali di fr. 1100.– sono state poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27
giugno 2022 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia
respinta. Nelle sue osservazioni del 12 agosto 2022 AO 1 ha proposto di
respingere l'appello. In una replica spontanea del 29 agosto 2022 AP 1 ha poi
mantenuto le proprie richieste. Con duplica spontanea del 31 agosto 2022 AO 1
ha proposto una volta ancora di respingere l'appello e di revocare a
quest'ultimo l'effetto sospensivo. Chiamata a presentare osservazioni alla
postulata revoca dell'effetto sospensivo, AP 1 ha proposto il 6 settembre 2022 di
respingerla. Con decreto dell'8 settembre 2022 il vicepresidente di
questa Camera ha respinto l'istanza.
Considerando
in diritto: 1. La
modifica di una sentenza di divorzio passata in giudicato soggiace per analogia
alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3
CPC). Le sentenze dei Pretori (o dei Pretori aggiunti) in tale materia sono
impugnabili così entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si
tratti di modifiche vertenti su mere pretese pecuniarie, queste raggiungessero
il valore di fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art.
308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove solo si
consideri la riduzione del contributo alimentare in discussione davanti al
Pretore aggiunto (da fr. 1500.–, rispettivamente fr. 1750.– mensili dal 1°
ottobre 2020, a fr. 900.– mensili dal 1° gennaio 2020 fino alla
maggiore età del figlio). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
decisione impugnata è giunta all'ex patrocinatore della convenuta il 27 maggio
2022 (traccia n. __.__.______.________, agli atti). Cominciato a decorrere
l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 26 giugno 2022,
salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC.
Introdotto il 27 giugno 2022 (traccia n. __.__.______.________), ultimo
giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. In
questa sede l'attore produce taluni documenti nuovi (un decreto cautelare 22
agosto 2022 di trattenuta di stipendio, una lettera 7 dicembre 2022 della
Po______ SA, un certificato medico del 14 giugno 2023). Ora, trattandosi in
concreto di una causa retta dal principio inquisitorio illimitato, fatti e documenti
nuovi sono proponibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317
cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2). Vanno considerati perciò nella misura
in cui appaiano utili per il giudizio.
3. Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che secondo la giurisprudenza
più recente il genitore affidatario è tenuto a intraprendere un'attività
lucrativa al 50% al momento in cui il figlio inizia la scuola dell'obbligo e un'attività
lucrativa all'80% quando il figlio inizia la scuola secondaria (DTF 144 III 481).
Richiamati i principi che disciplinano la modifica di un contributo alimentare per
figli minorenni, egli ha reputato così che in concreto soccorrono i presupposti
per aggiornare i dati relativi ai redditi e ai fabbisogni delle parti. Ciò
premesso, egli ha accertato che il reddito di AO 1 si è ridotto rispetto al
momento del divorzio da fr. 6071.– a fr. 5631.30 mensili per rapporto a un fabbisogno minimo passato da fr.
3248.35 a fr. 3295.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 505.–, spese accessorie fr. 69.–,
premio della cassa malati fr. 528.85, assicurazione economia domestica e
responsabilità civile fr. 24.40, spese d'automobile fr. 100.–, leasing
dell'automobile fr. 301.30, assicurazione responsabilità civile dell'automobile
fr. 82.10, imposta di circolazione fr. 22.10, canone radiotelevisivo fr. 30.40,
tassa rifiuti fr. 3.75, imposta cantonale fr. 206.10, imposta comunale fr. 191.65,
imposta federale diretta fr. 32.23).
Quanto
a AP 1, il primo giudice ha constatato che, senza redditi al momento del divorzio,
essa ha guadagnato in media fr. 2500.– mensili a decorrere dal febbraio del 2016
e almeno fr. 3000.– mensili dal gennaio del 2021 rispetto a un fabbisogno
minimo di fr. 2769.90 mensili al momento del divorzio e di fr. 2461.20 mensili dal
1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr.
666.50 [già dedotta la quota di ⅓ compresa nel fabbisogno minimo del figlio],
spese accessorie fr. 100.– [già dedotta la quota di ⅓ compresa nel
fabbisogno minimo del figlio], assicurazione responsabilità civile fr. 10.–,
tassa d'uso delle canalizzazioni fr. 39.–, tassa dell'acqua potabile fr. 16.–,
tassa rifiuti fr. 14.–, imposta di circolazione fr. 31.50, assicurazione responsabilità
civile dell'automobile fr. 101.–, premio della cassa malati fr. 133.20
[con sussidio]) e fr. 2597.50 mensili dal 1° gennaio 2021 [sempre con
sussidio]).
Riguardo
al figlio, il Pretore ne ha calcolato il fabbisogno minimo in fr. 893.– mensili
fino al 30 settembre 2020 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fino a 10
anni fr. 400.–, premio della cassa malati fr. 109.65, quota del costo dell'alloggio
fr. 333.30, quota delle spese accessorie fr. 50.–) e in fr. 1093.– mensili dal
1° ottobre 2020 fino alla maggiore età o al termine degli studi (minimo
esistenziale dai 10 anni in su fr. 600.– mensili). Egli ha considerato nondimeno
giustificato, ‟tutto ponderatoˮ, fissare il contributo alimentare
per J______ in fr. 900.– mensili dal 1° febbraio 2020 (assegni familiari
non compresi), poiché al momento del divorzio il contributo di mantenimento in
favore di lui comprendeva una posta per cura e educazione non più prevista dal
metodo di calcolo attuale. Da parte sua, ha rilevato il Pretore aggiunto, la
madre è ora in grado di coprire da sé il proprio fabbisogno minimo.
4. Nell'appello
AP1 rimprovera in primo luogo all'ex marito di non avere spiegato i motivi per
cui sussisterebbe una modifica delle circostanze durevole e imprevedibile, la
quale giustificherebbe una revisione del contributo alimentare deciso di comune
accordo al momento del divorzio. A suo parere AO1 si è limitato infatti – essa
continua – a produrre un documento (doc. D) che elencava gli elementi di
reddito e i fabbisogni considerati nella decisione di divorzio, senza nemmeno
esporre i dati attuali, che rimangono controversi.
L'argomentazione
non può essere condivisa. Certo, le parti devono recare in giudizio i fatti su
cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 CPC),
riservate le disposizioni sull'accertamento dei fatti e sull'assunzione delle
prove d'ufficio a norma dell'art. 55 cpv. 2 CPC (principio inquisitorio
illimitato). Nella petizione AO1 ha spiegato in ogni modo che al momento del divorzio
AP1 era priva di redditi, ma che ora ciò non è più il caso, sicché chiedeva
alla convenuta informazioni per valutare l'entità del contributo di
mantenimento a suo carico (memoriale, n. 5). Viste le risultanze istruttorie,
egli ha fatto valere poi che dal 1° luglio 2020 la convenuta guadagna fr. 3180.80
mensili e percepisce un rimborso spese di fr. 1140.40 mensili, il che
dimostra come rispetto al momento del divorzio la situazione di lei sia mutata
e giustifichi di rivedere il contributo di mantenimento in favore del figlio
stabilito per convenzione (me-moriale conclusivo, pag. 4 n. 6a). Nelle
circostanze descritte non si può sostenere, di conseguenza, che AO1 non abbia invocato
alcun cambiamento.
5. L'appellante
afferma che né l'attuale situazione economica dell'attore né quella di lei
sono diverse rispetto al momento del divorzio, di modo che non si giustifica
una riduzione del contributo alimentare per
il figlio. Essa adduce che con AO 1 conserva attualmente un margine
disponibile di fr. 2446.20 mensili. Al momento del divorzio egli guadagnava sì fr. 6071.– mensili (compresi gli assegni
familiari di fr. 260.– mensili) e aveva un fabbisogno di fr. 3248.35
mensili, ma doveva versarle un contributo alimentare
di fr. 1250.– mensili. Il margine disponibile di lui è diminuito
così di appena fr. 116.45 mensili. Quanto a lei, l'appellante assevera che
la sua situazione economica è finanche peggiorata,
poiché con un reddito di fr. 1251.20 mensili fino al luglio del 2020 e di fr. 2367.90
mensili dopo di allora essa non riesce nemmeno a finanziare il proprio
fabbisogno minimo di fr. 3643.60 mensili. Anzi, dal febbraio al luglio del 2020 essa ha registrato uno scoperto
di ben fr. 2392.40 mensili e dopo di allora continua ad accusare un
disavanzo di fr. 1275.70 mensili. Al momento del divorzio essa era priva
di redditi, ma con un fabbisogno minimo di fr. 2769.90 mensili e un contributo
alimentare di fr. 1250.– mensili a quel momento il suo ammanco non eccedeva fr. 1519.90
mensili.
La
convenuta non discute che rispetto al momento del divorzio essa svolga ora
un'attività lucrativa, ma ritiene che una ripresa dell'attività lucrativa fosse
già prevista nella convenzione sugli effetti accessori, la quale stabiliva che al
10° compleanno del figlio sarebbe decaduto il contributo alimentare per lei e
che i redditi da lei conseguiti prima di allora avrebbero giustificato una
riduzione del contributo alimentare in suo favore pari alla metà del guadagno
netto. Essa sottolinea così che, per finire, la situazione economica di AO 1 è migliorata rispetto al momento del divorzio,
mentre la sua è rimasta analoga e il suo bilancio continua a versare in
ammanco. A parere dell'appellante il Pretore aggiunto non poteva così modificare
la sentenza di divorzio.
6. I
criteri che disciplinano la modifica di contributi alimentari fissati per
sentenza o per convenzione in favore di figli minorenni sono già stati
riassunti dal Pretore aggiunto nella sentenza impugnata (consid. 2) e partitamente descritti da questa Camera (RtiD I-2017
pag. 616 consid. 5, II-2015 pag. 790 consid. 6 con rinvii, I-2006 pag. 666 consid.
4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.148 del 21 settembre 2022 consid.
3). Al proposito basti rammentare che una modifica è possibile qualora le
circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano
notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Ciò presuppone, concretamente, che
la situazione economica dell'uno o dell'altro genitore (o del figlio) sia
cambiata in modo sostanziale e duraturo rispetto al momento in cui il
contributo è stato stabilito. In tal caso il giudice fissa nuovi contributi alimentari
dopo avere aggiornato l'insieme dei fattori presi in considerazione al momento
del divorzio, e non solo quelli che giustificano una modifica dei contributi
(DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 in fine, 137 III 606 consid. 4.1.2; sentenze del Tribunale federale 5A_751/2022 del 3 luglio
2024 consid. 4.1, 5A_127/2023 del 24 aprile 2024 consid. 3.1.
Non
ogni fatto nuovo, sia pure importante e durevole, legittima invero una modifica
dei contributi di mantenimento. Questa entra in linea di conto solo ove il
fatto nuovo comporti uno squilibrio dell'obbligo alimentare fra i genitori
rispetto alle circostanze considerate in precedenza, soprattutto nel caso in
cui l'onere contributivo diventi eccessivamente gravoso per un debitore di
condizione modesta. Il giudice non può limitarsi dunque a constatare che la
situazione di un genitore o del figlio è cambiata. Deve ponderare gli interessi
di quest'ultimo – da un lato – e quelli dei genitori – dall'altro – in modo da
apprezzare appieno la necessità di una modifica dei contributi di mantenimento nella
fattispecie (I CCA, sentenza inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019
consid. 4).
7. Ciò
posto, giova esaminare dapprima la situazione economica di AP1 al momento del
giudizio. Il Pretore aggiunto ha accertato il reddito di lei in fr. 2500.–
mensili fino al 31 dicembre 2020 e in fr. 3000.– mensili (assegni familiari non
compresi) dal 1° gennaio 2021 (consid. 3.2 con rinvio al consid. 5). Nell'appello
l'interessata contesta simile accertamento. Afferma che fino al luglio del 2020
il suo reddito non eccedeva fr. 1251.20 mensili (doc. 19) e che nell'agosto
del 2020 esso è aumentato, ma non oltre fr. 2367.90 mensili, assegni familiari
non compresi (doc. 28). Essa non nega di avere dichiarato a un'udienza del
16 settembre 2021 che le sue entrate erano comprese tra fr. 3000.– e
fr. 3500.– mensili, ma fa valere che queste includevano gli assegni familiari e
il rimborso delle spese per l'uso del veicolo privato.
a) Per
costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola,
quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid.
4 con richiami), intendendosi con ciò il guadagno realizzato nell'ultimo anno
oggetto dell'istruttoria. Esso comprende la quota di tredicesima e le eventuali
indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli
utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) se costituiscono
un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5). Introiti aleatori,
temporanei o contingenti, come eventuali entrate occasionali, fortuite o con
soluzione di continuità non entrano invece in linea di conto (da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2022.40 del 22 marzo 2024 consid. 11a).
b) In
concreto è pacifico che AP 1 ha lavorato per la P______ AG al 20% fino al luglio del
2020 e lavora per la N______ AG al 40% da allora. Quanto al guadagno
conseguito, a ragione il Pretore aggiunto rimprovera alla convenuta scarsa chiarezza.
Nella sua risposta del 21 luglio 2020 costei ha dichiarato invero di avere
percepito nel 2020 tra fr. 1933.– e fr. 1940.– mensili, producendo i
certificati di stipendio del 2018 e del 2019 (doc. 1 e 2), come pure le distinte
paga dal gennaio al giugno del 2020 (doc. 3). All'udienza del 26 gennaio 2021
essa ha comunicato di avere iniziato la nuova attività per la N______ AG e di avere guadagnato mediamente nel 2020 fr. 2576.50
mensili, esibendo a sostegno di ciò un certificato
di salario dalla P______ AG del 24 gennaio 2021 e uno della N______ AG del 19
gennaio 2021 (doc. 19 e 20).
Nella sua
deposizione del 16 settembre 2021 AP 1 ha
poi riferito di avere ricevuto dalla P______ AG tra fr. 1700.– e
fr. 2000.– mensili, senza essere in grado di precisare se netti o lordi, e dalla
N______ AG tra fr. 3000.– e fr. 3500.– mensili lordi lavorando al
50%. Ha riconosciuto inoltre che dalla N______ AG essa percepisce fr. 200.– mensili
per l'uso del veicolo privato, indennità definita come ‟spesa non
assicurataˮ nei certificati di stipendio (plico doc. 28), trattandosi il
suo di un lavoro su chiamata (verbale, pag.
7). La convenuta non ha saputo precisare per contro in che cosa consista
l'indennità per spese di fr. 1140.– mensili (fr. 5702.– complessivi in
cinque mesi, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020) figurante nel doc. 20
sotto la menzione ‟viaggio, vitto, alloggioˮ (verbale citato, pag.
7). Nel suo memoriale conclusivo infine essa ha quantificato il proprio reddito
in fr. 20 632.– annui al momento dell'introduzione della causa,
soggiungendo che dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2020 le sue entrate
non hanno mai superato fr. 2500.– mensili. Per quali ragioni il Pretore
aggiunto abbia accertato il reddito da lei conseguito presso la P______ AG
fondandosi su un messaggio di posta elettronica risalente al 2016 e su una
deposizione poco chiara nonostante si annoverino agli atti certificati
salariali più recenti non è dato di comprendere.
c) Sta
di fatto che AP 1 ha prodotto l'ultimo
certificato di stipendio della P______ AG (doc. 19), dal quale si desume che tra
il 1° gennaio e il 31 luglio 2020 (cessazione dell'attività)
essa ha percepito fr. 15 014.– complessivi, pari a fr. 2144.85 mensili.
Dedotto l'assegno familiare di fr. 260.– mensili, essa ha guadagnato così mediamente
in quel periodo fr. 1884.85 mensili. Dalla N______ AG la convenuta ha ricevuto poi,
dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, fr. 15 904.–
complessivi, come risulta dal certificato di stipendio. Tolto l'assegno
familiare di fr. 200.– mensili, il suo guadagno fra il 1° agosto e il 31
dicembre 2020 risulta perciò di fr. 2980.– mensili.
d) In
aggiunta allo stipendio AP1 ha ricevuto dalla N______ AG rimborsi delle spese
per fr. 5702.–. Ora, questa Camera ha già ricordato che non può essere
considerata come reddito l'indennità fissa ricevuta da un dipendente a titolo
di rimborso spese ove l'entità media dei costi professionali da lui affrontati
coincida verosimilmente con l'ammontare dell'indennità percepita; una simile
indennità può invece essere ritenuta – in tutto o in parte – alla stregua di un
reddito occulto ove manchino indicazioni sulle spese effettive sopportate dal
dipendente (RtiD II-2010 pag. 633 consid. 7 con riferimento; più di recente: I
CCA, sentenza inc. 11.2013.68 del 2 luglio 2015 consid. 4a; v. anche sentenza
del Tribunale federale 5A_1065/2021 del 2 maggio 2023 consid. 3.1).
Nel caso
specifico l'interessata si è limitata a dichiarare, sotto questo profilo, che la
N______ AG le corrisponde fr. 200.– mensili per il carburante (verbale del
16 settembre 2021, pag. 7) e in appello essa adduce apoditticamente che la
citata indennità si riferisce a ‟viaggio, vitto e alloggioˮ perché ogni
giorno essa è costretta a spostarsi da C______ fino in V______ B______ (memoriale,
pag. 10). L'indennizzo di fr. 200.– mensili per il carburante appare invero
giustificato. Nulla di concreto è dato di sapere invece sui pretesi costi assunti
per ‟viaggio, vitto e alloggioˮ. Agli atti la convenuta ha versato i
suoi conteggi di stipendio dall'agosto al novembre del 2020, ma da tali
documenti non è dato di capire come si giustifichi-no concretamente i cospicui
rimborsi (circa un terzo del reddito), che sembrano consistere piuttosto in una
percentuale fissa della retribuzione (plico doc. 28). La sola trasferta della ricorrente
da C______ fino in V______ B______ (un'ora circa di
tragitto) e
tra i Comuni citati dalla convenuta (verbale del 16 settembre 2021:
A______, Go______, G______, L______, Pr______, P______, Cr______, Cl______) non
giustifica indennizzi tanto elevati. Gli atti non sono quindi sufficientemente
chiari perché si riconoscano all'interessata spese che eccedano quelle del
carburante.
e) In
definitiva la stima del Pretore aggiunto, secondo cui AP1 ha percepito dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2020 (periodo durante il quale essa ha lavorato per la P______
SA fino al 31 luglio e per la N______ AG dal 1° agosto in poi) fr. 2500.–
mensili in media (esclusa la nota indennità di oltre fr. 1000.– mensili) risulta
persino favorevole all'interessata. Altrettanto vale per il guadagno di “almeno
fr. 3000.– mensili” da lei percepito dal 1° gennaio 2021.
8. L'appellante
contesta altresì il proprio fabbisogno minimo di fr. 2461.20 mensili dal
1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 e di fr. 2597.50 mensili dal
1° gennaio 2021, chiedendo di rivalutarlo a fr. 3260.25 mensili. Ciò
impone di passare in rassegna le singole voci.
a) Quanto
al costo dell'alloggio, l'appellante allega che la spesa è di complessivi fr.
1150.– mensili rispetto ai fr. 756.50 mensili accertati dal Pretore aggiunto.
Quest'ultima cifra è al netto però della quota di ⅓ già compresa nel
fabbisogno minimo del figlio. Ne segue che su questo fronte il costo
dell'alloggio a carico della convenuta è rimasto sostanzialmente invariato.
b) In
merito al premio della cassa malati l'appellante contesta di avere ricevuto nel
2021 e nel 2022 il sussidio cantonale. Essa riconosce di averlo percepito nel
2020, in base tuttavia alla dichiarazione fiscale del 2019 nella quale il suo
reddito imponibile risultava inferiore all'attuale. Il Pretore aggiunto invece ha
considerato il sussidio di fr. 282.– mensili anche dopo il 1° gennaio 2021,
calcolando così il premio mensile in fr. 269.50 (fr. 551.50 ./.
fr. 282.–). In realtà, se è vero che per calcolare
il sussidio cantonale relativo al 2020 il primo giudice
si è fondato
sulla dichiarazione fiscale del 2019, non si deve dimenticare che in quell'anno
l'interessata incassava ancora il contributo alimentare dall'ex marito, tant'è
che nella dichiarazione d'imposta essa ha dato atto di avere ricevuto da AO1 complessivi
fr. 37 432.– (plico doc. 24). Dal 2020, come si è visto (consid. 7),
AP1 consegue redditi da attività lucrativa più elevati, ma non beneficia più del
contributo alimentare, sicché ai fini del sussidio le sue entrate sono rimaste essenzialmente
le stesse. Per quanto agli atti non figurino documenti al riguardo, è
verosimile perciò che dal 2020 essa continui a ricevere il sussidio cantonale
in questione.
c) Relativamente
all'assicurazione dell'automobile, all'imposta di circolazione,
all'assicurazione responsabilità civile privata, alla tassa sull'acqua
potabile, alla tassa d'uso canalizzazioni, alla tassa per il consumo di energia,
alla tassa rifiuti e al premio del leasing dell'automobile l'interessata sottolinea
che tali spese sono state esplicitamente accettate dall'attore e vanno dunque
riconosciute così come essa le ha fatte valere. A prescindere dal fatto però
che nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato il giudice non è
vincolato alle ammissioni delle parti (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; più
di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_591/2023 del 22 febbraio 2024 consid.
3.4), il Pretore aggiunto si è limitato a esigui arrotondamenti (assicurazione
responsabilità civile fr. 10.– invece di fr. 10.20 mensili), tassa
dell'acqua potabile fr. 16.– invece di fr. 16.65 mensili), tassa canalizzazioni
fr. 39.–
invece di fr. 39.15 mensili, tassa rifiuti fr. 14.– invece
di fr. 14.15 mensili). Circa l'assicurazione dell'automobile (fr. 110.65
mensili invece di fr. 101.–) e il mancato riconoscimento del leasing, il
Pretore aggiunto ha rilevato che nel fabbisogno minimo della convenuta non si
giustifica di inserire i costi di due automobili e con tale argomento l'interessata
neppure si confronta. Il primo giudice ha poi soggiunto –
correttamente
– che la spesa per il consumo di energia di fr. 36.35 mensili rientra nel
minimo esistenziale (fr. 1200.– mensili) del diritto esecutivo.
d) Riguardo
all'onere fiscale di fr. 1.60 mensili, verosimile, che l'appellante chiede
di computare nel suo fabbisogno minimo in conformità alla tassazione del 2017
(doc. 4), ciò fa passare quel fabbisogno da fr. 2461.20 mensili a
fr. 2462.80 tra il 1° gennaio 2020 e il 1°
gennaio 2021, rispettivamente da fr. 2597.50 mensili a fr. 2599.10
mensili dopo il 1° gennaio 2021. La sua incidenza ai fini del giudizio
rimane nondimeno trascurabile.
9. Per quel che concerne il reddito attuale conseguito
da AO 1, l'appellante contesta che esso ammonti a fr. 5631.30 mensili, tredicesima
inclusa, ma senza gli assegni familiari da lei percepiti. A suo avviso egli
guadagna in realtà fr. 5726.40 mensili,
assegni familiari non compresi. Dagli atti si evince infatti uno
stipendio di fr. 80 435.– annui lordi
(doc. E e U), cui si aggiungono fr. 380.20 mensili di indennità
‟picchetto assicurata/vacanze/lavoro serale o notturnoˮ percepiti
tra l'agosto del 2019 e il luglio del 2020. Anche considerando trattenute del
7.373% e un contributo periodico del dipendente di fr. 511.65 mensili, stando
alla convenuta il reddito netto dell'attore risulta così di fr. 5726.40
mensili.
a) Nel
caso specifico l'attore ha prodotto le sue buste paga dal gennaio al dicembre del
2019 (doc. E) e quelle dall'ottobre del 2019 al luglio del 2020 (doc. U). Il
guadagno da lui conseguito nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria si evince così
dalle buste paga dall'agosto del 2019 al luglio del 2020 e ammonta a fr. 68 400.90, pari a fr. 5700.–
mensili (nell'agosto
del
2019 egli ha percepito fr. 5198.90 mensili, nel settembre fr. 5218.90
mensili con indennità “di picchetto” di fr. 22.50, nell'ottobre fr. 5218.90
mensili con indennità “di picchetto” di fr. 22.50, nel novembre fr. 10 939.80 mensili con
indennità “di picchetto” di fr. 22.50 e tredicesima, nel dicembre fr. 5218.90
mensili con indennità “di picchetto” di fr. 22.50 (doc. E), nel gennaio del 2020
fr. 5200.95 mensili, nel febbraio fr. 5221.85 mensili con indennità “di
picchetto” di fr. 22.50, nel marzo fr. 5234.75 mensili con indennità “di
picchetto” di fr. 22.50, indennità lavoro domenicale di fr. 9.15 e
‟versamento sal indennitàˮ di fr. 4.75, nell'aprile fr. 5253.55
mensili con due indennità “di picchetto” di fr. 22.50 e una di fr. 25.–, nel
maggio fr. 5209.40 mensili, nel giugno fr. 5251.20 mensili con due indennità “di picchetto” di fr. 22.50 ciascuna,
nel luglio fr. 5233.80 mensili con indennità “di picchetto” di fr.
22.50, indennità vacanze notte/dom –.35, indennità lavoro ‟serale/ notte
assˮ fr. 2.75 e “versamento sal indennità” fr. –.70).
b) Non
è chiaro come l'appellante calcoli lo stipendio dell'interessato in fr. 5726.40
né come il Pretore aggiunto lo abbia calcolato in fr. 5631.30 mensili. Anche conteggiando
la media delle buste paga per il 2019 (doc. E) risultano redditi medi di fr. 5640.80
mensili. In una media arrotondata di fr. 5700.– mensili possono considerarsi
incluse, di conseguenza, le indennità “di picchetto”, come pure quelle per
lavoro serale e notturno e per le vacanze.
10. Per
quanto attiene al fabbisogno minimo dell'attore stabilito dal Pretore aggiunto
in fr. 3295.50 mensili, l'appellante chiede di ridurlo a fr. 3280.20 mensili e con
la replica di ridurlo ulteriormente a fr.
2637.20, allegando di avere riconosciuto all'attore, per svista, fr. 260.– mensili di spese accessorie in
luogo dei fr. 69.– mensili conteggiati dal Pretore aggiunto. Inoltre essa
ridetermina le imposte dell'attore in complessivi fr. 370.95 mensili,
l'assicurazione responsabilità civile dell'automobile in fr. 82.10 mensili
e l'assicu-razione responsabilità civile e dell'economia
domestica in fr. 12.20 mensili. Infine essa chiede di togliere dal
fabbisogno dell'ex marito le spese per il carburante, di accertare l'imposta di
circolazione in fr. 19.60 mensili e di tralasciare il canone
radiotelevisivo, come pure la tassa sui rifiuti.
a) In
merito alle spese accessorie di fr. 260.– mensili, si tratta effettivamente di
un'inavvertenza. Le spese accessorie di fr. 69.– mensili figurano nel doc.
F e sono confermate dall'attore nelle osservazioni all'appello (pag. 3 a metà).
In proposito non giova pertanto diffondersi oltre.
b) Riguardo
al carico fiscale, l'interessata rileva che per calcolare l'imposta cantonale dell'attore
in fr. 206.10 mensili, quella comunale in fr. 191.65 mensili e quella
federale diretta fr. 32.23 mensili (fr. 429.98 mensili complessivi), il
Pretore aggiunto si è fondato sulla tassazione di AO1 relativa al 2018 (doc.
Q). Se non che, essa continua, attualmente costui guadagna al massimo fr. 5726.40
mensili e, considerando le deduzioni di fr. 26 400.– a livello cantonale
e di fr. 22 513.– a livello federale, il carico tributario di lui non
eccede fr. 4451.65, pari a fr. 370.95 mensili. L'argomentazione non
manca di buon diritto. Come si è visto (consid. 9c), l'attore consegue un
reddito di fr. 5700.– mensili, inferiore rispetto al 2018 (doc. Q), in
particolare perché non riceve più gli assegni familiari di fr. 260.–
mensili, ora riscossi dall'appellante. Considerate le medesime deduzioni
riconosciute nella tassazione 2018, con gli arrotondamenti
del caso la valutazione di fr. 370.– mensili (arrotondati) prospettata da AP1 risulta
pertinente (calcolatore d'imposta in base a un reddito di fr. 68 400.–
[fr. 5700.– x 12], dedotti fr. 26 400.– per
l'imposta cantonale e fr. 22 513.– per l'imposta
federale: ‹https://www4.ti.ch/index.php?id=124428›).
c) Relativamente al leasing dell'automobile, l'appellante riconosce
nel fabbisogno minimo dell'attore il premio di fr. 301.30 mensili, come
riconosce nel fabbisogno minimo il premio
dell'assicurazione
responsabilità civile dell'automobile accertato dal Pretore aggiunto (fr. 82.10
mensili). Invece egli chiede di stabilire in fr. 12.20 mensili il premio dell'assicurazione
responsabilità civile e dell'economia domestica. A giusto titolo, il premio mensile di fr. 12.20 (e non di fr. 24.40
mensili, come ha ritenuto il Pretore aggiunto) risultando univocamente dal
doc. H (fr. 146.48 : 12). A giusto titolo altresì essa fa notare che l'imposta
di circolazione da calcolare nel fabbisogno minimo dell'attore è di fr. 19.60
mensili (doc. J). La cifra di fr. 22.10 mensili considerata dal Pretore
aggiunto non trova invero riscontro.
d) La
convenuta chiede di ricondurre nel fabbisogno minimo dell'ex marito la spesa
per il carburante da fr. 100.– a fr. 20.– mensili, facendo valere che il
costo di fr. 100.– mensili non è stato fatto valere dall'attore, il quale per altro
si reca al lavoro usando uno scooter. L'assunto è infondato. Intanto nella petizione l'attore ha esposto per il carburante una
spesa di fr. 250.– mensili (pag. 3). Il Pretore aggiunto ha
riconosciuto fr. 100.– mensili in base al doc. D (“spese vive”). Quanto all'uso
dello scooter, l'attore non ha esposto alcunché e per l'uso dell'automobile le
“spese vive” di fr. 100.– mensili risultano giustificate, la convenuta non
discutendo che l'attore necessiti di un veicolo per
l'esercizio professionale delle visite (replica, pag. 2 in fondo), come pure
per portare e riprendere il figlio da C___ a Be______ e viceversa.
e) Per
quel che è del canone radiotelevisivo (fr. 30.40 mensili), esso rientra già nel
minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep.
1995 pag. 141; RtiD
II-2017 pag. 778 consid. 6d con rimandi; I CCA, sentenza
inc. 11.2017.22 dell'11 dicembre 2018 consid. 9e). Altrettanto vale per la
tassa sui rifiuti, che sarebbe compresa anch'essa nel minimo esistenziale del diritto
esecutivo (RtiD I-2007 pag. 852 n. 63c consid. 3c; più di recente: I CCA,
sentenza inc. 11.2020.171 del 18 febbraio 2022 consid. 10b con rinvio). Tale
tassa è stata riconosciuta però anche alla convenuta, la quale si è vista
ammettere finanche la tassa per il consumo di acqua potabile, a sua volta già
compresa nel citato minimo esistenziale del diritto esecutivo
(FU
68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141). Non è il caso dunque di
stralciare la tassa sui rifiuti dal fabbisogno minimo dell'attore. In ultima
analisi il fabbisogno minimo dell'interessato
va ricondotto così da fr. 3295.50 mensili a fr. 3190.–, ma non a fr. 2637.20 come postula la convenuta.
11. Nelle
circostanze descritte risulta che al momento di firmare la convenzione sugli
effetti del divorzio, nell'agosto del 2015, AO 1 conseguiva un reddito di fr.
6071.– mensili e aveva un fabbisogno minimo di fr. 3248.35 mensili (doc. D).
Tale reddito si è ridotto ora a fr. 5700.– mensili senza assegni familiari
(sopra, consid. 9c), così come il suo
fabbisogno minimo, sceso a fr. 3190.– mensili (sopra, consid. 10e).
Nel complesso tuttavia la situazione economica dell'attore non è
sostanzialmente mutata. Anche ammettendo che al momento del divorzio il reddito
indicato nel doc. D comprendesse gli assegni familiari, il margine
disponibile di lui si è sì lievemente assottigliato da fr. 2562.65 mensili a
fr. 2510.– mensili, ma non bisogna dimenticare che dal 10° compleanno del
figlio (settembre del 2020) egli non deve più erogare alla convenuta il
contributo alimentare di fr. 1250.– mensili previsto al momento del
divorzio (agosto del 2015). In definitiva il suo margine disponibile è quindi, se
mai, aumentato. Egli non può dunque invocare un peggioramento del suo stato di
cose.
Per
quel che è di AP 1, il miglioramento della situazione è palese. Al momento del
divorzio infatti essa versava in ammanco. Priva di redditi e con un fabbisogno minimo
di fr. 2769.90 mensili, essa beneficiava
del solo contributo alimentare di fr. 1250.– mensili elargito
dall'attore e registrava uno scoperto di fr. 1520.– mensili. Nel frattempo
tuttavia le sue condizioni sono nettamente migliorate, poiché, sebbene
dall'ottobre del 2020 essa non riceva più il citato contributo alimentare, con
il suo guadagno di fr. 2500.– mensili (tra
il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020) e di fr. 3000.– mensili (dal 1°
gennaio 2021) essa è riuscita a finanziare il proprio fabbisogno minimo di fr.
2462.80 mensili fino al 31 dicembre 2020 e riesce a finanziare il fabbisogno medesimo
di fr. 2599.10 mensili anche dal 1° gennaio 2021 in poi, conservando da allora
un margine disponibile di circa fr. 400.– mensili. Riguardo a lei, le
circostanze considerate al momento in cui il contributo di mantenimento per il
figlio è stato fissato sono quindi “notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC).
12. L'insorgenza di fatti
nuovi a norma dell'art. 286 cpv. 2 CC, applicabile per il rinvio dell'art. 134
cpv. 2 CC, non implica automaticamente, ad ogni modo, una modifica del
contributo alimentare. Una modifica entra in considerazione – come detto
(consid. 6) – solo ove l'onere di mantenimento comporti uno squilibrio tra i
genitori rispetto alle circostanze considerate al momento in cui il contributo
è stato fissato, in specie qualora l'onere si riveli eccessivamente gravoso per
il debitore. Al momento di statuire su una richiesta di modifica, inoltre,
l'autorità adita non può cambiare metodo di calcolo, poiché lo scopo della
modifica non è quello di discutere né tanto meno di “correggere” una sentenza
di divorzio (sentenza del Tribunale federale 5A_373/2015 del 2 giugno 2016
consid. 4.3.1 con rinvii), bensì unicamente di aggiornare i dati presi in
considerazione a suo tempo per la definizione dei contributi alimentari (sentenza
del Tribunale federale 5A_751/2022 del 3 luglio 2024 consid. 4.4.3 con rinvio
alla sentenza 5A_337/2019 del 12 agosto 2019 consid. 4.2 e alla sentenza
5A_461/2019 del 6 marzo 2020 consid. 5.2). Se i contributi sono stati fissati
per convenzione, occorre interpretare la convenzione. Di conseguenza il nuovo
contributo non si calcola necessariamente – come crede l'attore – sulla base del
metodo “a due fasi” consistente nel suddividere la cosiddetta eccedenza del
bilancio familiare, bensì secondo i criteri applicati nella convenzione stessa
(principio già rammentato anni addietro da questa Camera: sentenza inc.
11.2015.62 del 20 aprile 2017 consid. 5 in fine).
13. Nella convenzione sugli
effetti del divorzio omologata il 20 agosto 2015 dal presidente del Tribunale
distrettuale AO1 si era impegnato a versare per il figlio un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili
fino al 30 settembre 2020 (10° compleanno), portato a fr. 1750.– mensili
da allora in poi fino alla maggiore età, “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”.
Tale fabbisogno in denaro non risulta essere mutato rispetto alle previsioni
della convenzione, se non per il premio della cassa malati che l'appellante fa
valere essere passato da fr. 109.65 a fr. 142.– mensili, senza pretendere tuttavia
che il contributo alimentare originario vada maggiorato. Non è dato a divedere
quindi perché il Pretore aggiunto abbia “corretto” quel fabbisogno, ricalcolandolo
ex novo in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo. Ne segue
che nella fattispecie le circostanze sono sì “notevolmente mutate” (nell'accezione
dell'art. 286 cpv. 2 CC), ma esclusivamente per quanto concerne AP1. Rimane da
esaminare se ciò giustifichi nondimeno una riduzione del contributo alimentare
per J______ nella misura in cui esso grava esclusivamente su AO1.
14. La giurisprudenza ha avuto
di ricordare ancora di recente che qualora l'affidamento di un figlio sia
assicurato in natura esclusivamente (o quasi esclusivamente) da un genitore,
l'altro genitore deve – per principio – sopperire all'intero fabbisogno in denaro
del minorenne (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con citazioni). E nella fattispecie
J______ è affidato da sempre alla custodia esclusiva della madre. Il padre ha
un diritto di visita abituale per figli in età scolastica (cfr. RtiD I-2005
pag. 778 n. 58c), ovvero un fine settimana ogni quindici giorni (nella
fattispecie dal venerdì alle ore 17.00 fino alla domenica alle ore 18.00), più
una settimana a Natale o a Pasqua e tre settimane durante le ferie estive. In
condizioni del genere il fabbisogno in denaro di J______ dev'essere quindi garantito
dall'attore. Né si giustificano in concreto eccezioni, prospettabili nell'ipotesi
in cui il genitore affidatario disponga di una capacità contributiva decisamente
superiore a quella dell'altro genitore, onde uno squilibrio manifesto fra
l'uno e l'altro (sopra, consid. 6). Nella fattispecie l'affidataria AP1 ha
infatti un margine disponibile (di fr. 400.– mensili dal gennaio del 2021), inferiore
– e non superiore – a quello dell'ex marito, il quale anche dopo avere coperto
il fabbisogno in denaro di J______ è rimasto con un margine disponibile di fr.
1010.– mensili fino al settembre del 2020 (reddito fr. 5700.–, fabbisogno
minimo fr. 3190.–, contributo per il figlio fr. 1500.–) e continua a conservare
un margine disponibile di fr. 760.– mensili dopo di allora (contributo per
il figlio fr. 1750.–).
15. Ne
discende, per concludere, che non si giustifica in concreto di modificare il
contributo alimentare per J______ né di far sopportare a AP1 – per avventura –
una quota del fabbisogno in denaro del figlio. Priva di fondamento, l'azione di
AO1 vede quindi la sua sorte segnata, il che comporta l'accoglimento
dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata.
16. Le
spese processuali seguono la soccombenza dell'ex marito davanti a entrambi i
gradi di giurisdizione (art. 106 cpv. 1 CPC). Il Pretore aggiunto ha emanato un
dispositivo unico per l'azione principale e la riconvenzione, suddividendo le
spese processuali di fr. 1100.– a metà e compensando le ripetibili. Visto
l'esito del pronunciato odierno, tale riparto non è più sostenibile. Considerato
il valore litigioso dell'azione principale, dieci volte maggiore rispetto a
quello della riconvenzione (fr. 10 712.20),
gli oneri processuali vanno posti a carico dell'attore, la tassa di giustizia
di fr. 1100.– risultando già di per sé notevolmente sotto il minimo della
tariffa applicabile alla sola azione principale (art. 7 cpv. 1 LTG). Quanto
all'indennità ridotta di fr. 3000.– per ripetibili postulata da AP1, essa
appare sicuramente adeguata.
17. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv.
Considerandi
1.
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
1. La
petizione è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 1100.–
sono poste a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 3000.– per
ripetibili ridotte.
Il
dispositivo n. 2 della sentenza impugnata rimane invariato.
II. Le
spese di appello, di fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a
carico di AO1, che rifonderà all'appellante fr. 3000.– per ripetibili.
III. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).