11.2022.104
Destituzione di esecutore testamentario
3 aprile 2024Italiano18 min
i figli quali esecutori testamentari con facoltà di agire separatamente o congiuntamente. Mediante decisione del 16 giugno 2020 il
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.104
Lugano
3 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2022.152 (vigilanza sull'esecutore
testamentario: richiesta di destituzione)
della
Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 14
febbraio 2022 da
AP
1
(patrocinato
dall' PA 1 )
contro
AO
1 (Messico)
(con
recapito presso , )
quale esecutore testamentario di
C
(1926-2019), già in
e
nella causa repertoriata con l'identico numero della stessa Pretura promossa mediante
istanza del 24 febbraio 2022 da AO 1 per ottenere la destituzione di AP 1 quale
esecutore testamentario di C__________,
giudicando
sull'appello del 30 giugno 2022 presentato da AP 1 e sull'appello incidentale
del 15 luglio 2022 presentato da AO 1 contro la decisione emessa dal Pretore il
17 giugno 2022;
Ritenuto
in fatto: A. C__________
(1926), vedova dal __________ marzo 2001, domiciliata ad __________, è deceduta
ad __________ (Messico) il __________ agosto 2019, lasciando quali eredi i
figli AP 1 (1955) e AO 1 (1957). In un
testamento pubblico del 28 marzo 2018, rogato dal notaio messicano M__________
e pubblicato il 17 gennaio 2020
dal notaio Ma__________ davanti
al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, essa ha istituito i due
figli eredi universali in parti uguali e ha previsto legati consistenti nella
ripartizione in loro favore al 50% dei suoi conti e investimenti, come pure l'attribuzione
a AP 1 di un appartamento a I__________ (Spagna) e l'assegnazione a AO 1 di due
appartamenti, l'uno a I__________ e l'altro ad A__________. Essa ha designato inoltre
Fatti
i figli quali esecutori testamentari con facoltà di agire separatamente o congiuntamente. Mediante decisione del 16 giugno 2020 il
Pretore ha rilasciato ai due fratelli l'attestazione di esecutori testamentari
con facoltà di agire solo congiuntamente, visto un accordo da loro concluso il
30 marzo 2020 in esito a un tentativo di conciliazione
chiesto da AP 1 (inc. CM.2020.4).
B. L'esecuzione
testamentaria da parte dei fratelli si è rivelata subito problematica. Il 7
agosto 2020 AP 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, segnalando
inadempienze del fratello. Con decisione del 23 novembre 2020 il Pretore
ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di menzionare sul foglio della
particella di A__________ che AP 1 sono esecutori testamentari e agiscono
congiuntamente, vietando al C__________ AG e al C__________ SA di dar seguito
ad atti di disposizione sui conti della defunta se non richiesti in modo
congiunto dagli esecutori testamentari. A AO 1 il Pretore ha ordinato di
chiedere con il fratello a tutte le banche in cui sono depositati averi della defunta
un estratto dei conti dal 1° gennaio 2010 fino al giorno della richiesta, di
incaricare – sempre congiuntamente al fratello – un perito per stimare il
valore dei fondi appartenuti alla
defunta e di allestire un inventario
dei quadri e dei mobili che si trovano negli appartamenti di I__________,
trasmettendone copia alla Pretura. Contestualmente il Pretore ha avvertito lo
stesso AO 1 che, decorso infruttuoso il termine di 30 giorni per i conti e di 60
giorni per le stime immobiliari e l'inventario dei mobili, sarebbe stata avviata
una procedura per la sua destituzione (inc. SO.2020.648). Il 17 dicembre 2021 AP
1 ha inoltrato al Pretore un'azione di rendiconto, collazione e riduzione. La
causa è tuttora pendente.
C. Dopo
di allora sono stati conferiti gli incarichi per le stime immobiliari e si sono
raccolti gli estratti bancari. L'esecuzione testa-mentaria da parte dei
fratelli è rimasta però difficile. Il 14 febbraio 2022 AP 1 si è rivolto di
nuovo al Pretore, postulando la destituzione di AO 1, cui imputava di essere
passivo, ostruzionista, confusionario, ricattatore, incapace di svolgere la
funzione, ancor meno in modo condiviso, e di trovarsi in un conflitto
d'interessi. Invitato a formulare osservazioni scritte, AO 1 si è opposto il 24
febbraio e il 3 marzo 2022 alla propria destituzione, chiedendo a sua
volta la destituzione del fratello per avere – in sintesi – agito più volte
senza il suo consenso, non avere rispettato gli ordini di cui alla sentenza
del 23 novembre 2020 e avere rallentato l'esecuzione testamentaria. In replica
e duplica del 30 marzo 2022 e del 9 aprile 2022 le parti hanno reiterato le rispettive
posizioni.
D. Con
decisione del 17 giugno 2022 il Pretore ha destituito tanto AO 1 quanto AP 1 dalla
funzione
di esecutori testamentari. Le spese processuali di fr. 2000.– sono state
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. AO 1 è stato tenuto a rifondere al fratello fr. 1200.– per ripetibili ridotte.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30
giugno 2022 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di annullare
la sua destituzione. Con osservazioni del 15 luglio 2022 AO 1 propone di
respingere l'appello e chiede in via incidentale di annullare la propria
destituzione. L'appello incidentale non è stato notificato a AP 1 per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Un
esecutore testamentario è soggetto alla vigilanza dell'autorità, alla quale gli
eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie o che intende compiere
(art. 518 cpv. 1 combinato con l'art. 595 cpv. 3 CC). La vigilanza
sull'esecutore testamentario è – come la vigilanza sull'amministratore
dell'eredità – un atto di volontaria giurisdizione (I CCA, sentenza inc. 11.2021.41
del 2 febbraio 2022 consid. 1). La procedura è disciplinata dal diritto
cantonale. Se quest'ultimo rinvia al Codice di procedura civile, si fa capo all'art. 248
lett. e CPC come diritto cantonale suppletorio (DTF 139 III 225; sentenza del
Tribunale federale 5A_146/2023 del 23 maggio 2023 consid. 5.3.1). Nel Cantone
Ticino il Pretore e il Pretore aggiunto “giudicano in tutte le cause civili,
comprese quelle in procedura sommaria, ed esercitano tutti gli atti di
volontaria giurisdizione che non sono
espressamente devoluti ad altre autorità” (art. 37 cpv. 2 LOG). La
procedura, sommaria, è retta così dagli art. 252 segg. CPC (da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2021.41 del 2 febbraio 2022 consid. 1; per l'esecutore
testamentario: I CCA, sentenza inc. 11.2017.39 del 29 gennaio 2019 consid. 1
con rinvio).
2.
Le
decisioni emanate dai Pretori con la procedura sommaria sono appellabili entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Sono impugnabili solo
con reclamo, invece, se vertono su mere questioni patrimoniali che davanti al
Pretore non raggiungevano il valore litigioso di fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche per le procedure di volontaria
giurisdizione, incluse quelle che riguardano la destituzione di esecutori
testamentari. Il valore litigioso si determina in quest'ultima eventualità
sulla base degli atti contestati che l'esecutore testamentario ha compiuto o intende compiere (sentenza del Tribunale
federale 5A_99/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.39
del 29 gennaio 2019 consid. 2).
Nella fattispecie il Pretore ha fissato il valore
litigioso in fr. 20 000.–, ovvero il valore dei contratti di fornitura di acqua, elettricità e gas
dei due appartamenti in Spagna che fanno parte dell'asse ereditario e che
AO 1 non vuole disdire, calcolati su vent'anni a norma dell'art. 92 cpv. 2 CPC
(pag. 4 a metà), importo che le parti
non revocano in dubbio. Ci si potrebbe domandare se il valore litigioso non sia
maggiore, controverso essendo l'intero mandato dell'esecutore
testamentario e quindi anche la gestione dei conti (‟reclamoˮ del 14
febbraio 2022. pag. 10 e doc. V; v. anche doc. At di appello in cui lo
stesso AP 1 quantifica il saldo dei conti in oltre fr. 300 000.–). Comunque sia, il valore litigioso di
fr. 10 000.– è raggiunto. Circa la tempestività dell'appello, la
decisione impugnata è pervenuta al legale di
AP 1 il 20 giugno 2022 (traccia dell'invio n. 98.41.912373. 00178837,
agli atti). Introdotto il 30 giugno 2022 (timbro postale sulla busta
d'invio), ultimo giorno utile, l'appello è pertanto ricevibile.
3.
L'invito
a formulare osservazioni all'appello è stato notificato a AO 1 il 14 luglio
2022, sicché il memoriale di risposta e di appello incidentale del 15 luglio
2022.
pervenuto a questa Camera il 19 luglio 2022 è tempestivo. In procedura sommaria non è ammissibile
tuttavia esperire appello incidentale (art. 314 cpv. 2 CPC). Nella misura in cui AO 1 chiede non
solo di respingere l'appello principale, ma anche di modificare la sentenza impugnata nel senso di annullare la sua
destituzione, non impugnata
in via principale, egli formula quindi una conclusione improponibile.
4.
All'appello
AP 1 acclude la petizione di riduzione presentata il 20 aprile 2022 (doc. At) e
un'ordinanza del Pretore del 28 giugno 2022 nella stessa procedura (doc. Au). AO
1.
allega alle proprie osservazioni una sua lettera del 6 ottobre 2020 (doc. A)
e uno scritto del 30 maggio 2022 del giudice messicano __________ con
traduzione e autentica (doc. B a D). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Tale principio
si applica anche alle procedure in cui il giudice accerta i fatti d'ufficio
(DTF 144 III 351 consid. 4.2.1, 142 III 415 consid. 2.2.2, 138 III 625; analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2020.14 del 24 dicembre 2020 consid. 3). A
prescindere dalla loro compatibilità con l'art. 317 cpv. 1 CPC, comunque sia, come
si vedrà in appresso, né i nuovi documenti prodotti dall'appellante né quelli
trasmessi da AO 1 appaiono di rilievo ai fini del giudizio (consid. 9).
Conviene pertanto procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.
5.
Nella
decisione impugnata il Pretore, accertato che entrambi gli esecutori
testamentari chiedono vicendevolmente la destituzione dell'altro, ha ritenuto
che l'alta conflittualità tra di loro rende l'esecuzione testamentaria impossibile,
anche su questioni minori come il pagamento dei costi di manutenzione degli
immobili di cui si compone l'asse ereditario. Senza esprimersi sulle singole responsabilità,
egli ha reputato nondimeno che la destituzione di uno solo di loro sarebbe
contraria alla volontà della testatrice, la quale ha voluto che entrambi i
fratelli fossero esecutori testamentari. Inoltre – egli ha continuato – l'esecuzione
testamentaria da parte di AP 1 farebbe sorgere un conflitto d'interessi, visto
che i due figli sono unici eredi. Per il Pretore occorre di conseguenza destituire
entrambi, sicché costoro gestiranno la comunione ereditaria solo in qualità di
eredi. Inoltre – ha soggiunto il primo giudice – qualora il conflitto tra fratelli
dovesse continuare, ambedue potranno chiedere la nomina di un rappresentante
della comunione ereditaria a norma dell'art. 602 cpv. 3 CC.
6.
Riassunta
la vicenda, l'appellante rimprovera al Pretore di avere pronunciato in modo
sommario e ‟salomonicoˮ la destituzione sua e quella del fratello senza
vagliare i fatti e le prove da lui addotti. Egli rammenta i motivi per cui un
esecutore testamentario può essere rimosso e sostiene che, contrariamente
all'opinione del primo giudice, in concreto la destituzione di entrambi non
rispetta la volontà della de cuius, la quale mirava a un'esecuzione
testamentaria per agevolare la gestione e la ripartizione dei beni situati sia
in Svizzera sia in Spagna. In secondo luogo – continua l'appellante – il Pretore
ha ignorato che all'origine dei problemi è il solo AO 1, il quale contesta la
competenza del Pretore e l'applicazione del diritto svizzero poiché, a suo
avviso, sono competenti le autorità messicane e si applica la legge messicana.
Se non che, così facendo, egli rifiuta la funzione di esecutore testamentario secondo
il diritto svizzero. L'appellante sottolinea essere, da parte sua, immune da
colpe e fa valere di non poter essere destituito solo perché il fratello deve
essere rimosso. AO 1 poi, a suo giudizio, non è in grado di svolgere la
funzione perché mal comprende il diritto, richiama storie familiari
ininfluenti, rifiuta l'aiuto di un legale e risiede in Messico.
L'appellante
rimprovera inoltre al fratello di versare in un conflitto di interessi che lo porta
a intralciare l'esecuzione per essere stato favorito in modo indebito dalla madre
nel testamento e nega che come unico esecutore testamentario egli verrebbe a
trovarsi in un conflitto analogo. A mente sua, la prassi di affidare
l'esecuzione testamentaria a un erede è usuale e tale erede può essere destituito
solo nel caso in cui denoti un conflitto d'interessi perché favorito in un
testamento che gli altri impugnano. Ciò giustifica la destituzione di AO 1. Costui
– a suo parere – privilegia i propri interessi personali rispetto a quelli di
una corretta esecuzione, tant'è che ha proposto di ritirare ogni eventuale
procedimento in Messico a condizione che egli riconosca quanto stabilito nel
testamento. Da parte sua, l'appellante sottolinea invece di non essere stato
favorito nel testamento e di non avere violato i propri obblighi. Nulla lascia
presagire per altro – egli prosegue – violazioni imminenti. Del resto – egli epiloga
– in caso di future violazioni il fratello potrà ancora adire l'autorità di
vigilanza. La destituzione di entrambi per contro creerà una fase di stallo
nella gestione della successione e arrecherà perdite finanziare, senza
dimenticare che la nomina di un rappresentante della successione comporterebbe
alti costi.
7.
L'autorità
di vigilanza può impartire a un esecutore testamentario avvertimenti o
istruzioni e prendere tutte le misure del caso; se non vi sono rimedi
all'incapacità, alle gravi manchevolezze o al conflitto d'interessi in cui
l'esecutore versa, essa può anche
pronunciare la destituzione (RtiD II-2018 n. 11c pag. 734 consid. 3 con rinvii).
Trattandosi della sanzione disciplinare più incisiva che l'autorità di
vigilanza può infliggere, la destituzione costituisce l'ultima ratio e
va riservata alle ipotesi in cui non si possa fare altrimenti per garantire una
corretta liquidazione ereditaria, rispettando
il principio della proporzionalità (RtiD II-2018 n. 11c pag. 734 consid.
3; si veda per analogia, nel caso di un
amministratore della successione: RtiD I-2020 n. 9c pag. 616 consid. 9; cfr.
anche sentenza del Tribunale federale 5A_99/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 4.2).
8.
L'art. 517 cpv. 1 CC prevede che il testatore può
nominare una o più persone per eseguire le sue ultime volontà. Nel caso in cui siano
nominati più esecutori testamentari, essi esercitano il loro ufficio in comune,
salvo contraria disposizione del testatore (art. 518 cpv. 3 CC). In concreto
AP 1 reputa che la volontà della de cuius fosse quella di avere per lo
meno un'esecuzione testamentaria, quand'anche non fosse possibile un'esecuzione
testamentaria in coppia da parte di entrambi i figli. A suo dire, in effetti,
trovandosi gli attivi della successione in Spagna e in Svizzera, la presenza di
un esecutore agevola la gestione e la futura ripartizione dei beni. AO 1 non
contesta tale argomento, ma chiede di essere designato lui stesso – e non il
fratello – in veste di esecutore testamentario. Così facendo, nondimeno, egli riconosce
che la volontà della defunta fosse di avere un'esecuzione testamentaria,
quand'anche svolta da uno solo dei figli. Nel testamento, del resto, C__________
aveva designato i figli quali esecutori testamentari con facoltà di agire anche
separatamente (sopra, lett. A).
Certo,
davanti al Pretore aggiunto entrambi i figli hanno poi accettato di agire solo
congiuntamente (sopra, lett. A in fine), ma la volontà della testatrice era che
i figli potessero agire anche individualmente. E se un testatore designa più esecutori
testamentari, la destituzione di uno di essi non comporta per ciò solo anche la
destituzione di altri (Leu in:
Basler Kommentar, ZGB II, 7ª edizione, n. 96 ad art. 518 con richiami). Nella
fattispecie rispecchia meglio la volontà di C__________, di conseguen-za,
lasciar continuare l'esecuzione testamentaria da uno dei figli piuttosto che
lasciare la successione senza alcuna esecuzione testamentaria, alla mercé di
due eredi discordi che dovrebbero per finire postulare la nomina di un
rappresentante dell'eredità. Su questo punto l'appello merita quindi
accoglimento.
9.
Nelle
circostanze descritte rimane ancora da apprezzare se AP 1 sia idoneo ad
assolvere da sé solo il ruolo di esecutore testamentario. AO 1 contesta che ciò
sia il caso. A suo dire “più volte [il fratello] non ha compiuto il suo ruolo
di esecutore testamentario congiunto”, “è andato contro la sentenza del 23 novembre 2020, non
rispettandola” e “ha ritardato notevolmente la successione testamentaria”. Simili rimproveri non sono tuttavia concretamente
motivati. AO 1 rinvia genericamente alle sue “osservazioni del 24 febbraio
e del 3 marzo 2022” (le osservazioni all'istanza di AP 1 volta a ottenere la sua destituzione quale esecutore testamentario e l'istanza dello stesso AO 1 volta a ottenere
l'analoga destituzione del fratello), ma ciò
non è ammissibile. La motivazione di un appello non può limitarsi a rinviare globalmente
ad allegati di prima sede né ad argomentazioni di carattere generale (sentenza
del Tribunale federale 5A_577/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5). L'interessato
non pretende per altro che alle asserite mancanze del fratello egli non possa
rimediare rivolgendosi al Pretore quale autorità di vigilanza sugli esecutori
testamentari (sopra, consid. 1), senza che ciò denoti per forza un'inidoneità del
fratello a rivestire la carica.
10.
Quanto infine al conflitto
d'interessi che – a dire del Pretore – si creerebbe lasciando quale esecutore
testamentario un erede, un conflitto
d'interessi non si riscontra per il solo fatto che un esecutore testamentario
sia allo stesso tempo erede (Künzle in: Berner Kommentar,
edizione 2011, n. 8 e 9 ad art. 517 e 518 CC; Brazerol, Der Erbe als
Willensvollstrecker, 2018 pag. 56, n. 158, 159 con rinvii). La mera circostanza che in concreto esecutore
testamentario rimanga unicamente AP 1, erede unitamente al fratello AO 1, non
significa in altri termini che costui si presuma privilegiare i propri
interessi a scapito di quelli del fratello, come sembra supporre il Pretore
aggiunto. Per altro nemmeno AO 1 pretende ciò e nulla impedirà al medesimo di
adire l'autorità di vigilanza se mai ne abbia a intravedere gli estremi in
futuro (consid. 7, v. in proposito: sentenza del Tribunale federale 5A_176/2019
del 26 giugno 2019 consid. 3.2 in: ZBGR 102/2021 pag. 317; Künzle, loc. cit).
11.
Se
ne conclude che l'appello principale merita accoglimento e che la decisione
impugnata va riformata di conseguenza. Le relative spese si attengono al precetto della soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC)AO 1 rifonderà inoltre all'appellante principale un'adeguata
indennità per ripetibili. ll dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado segue identica sorte. Non
si prelevano spese per l'appello incidentale, irricevibile, redatto da una persona
senza particolari cognizioni giuridiche.
12.
Circa
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), toccherà al ricorrente rendere verosimile, nel caso di un
ricorso in materia civile fondato sull'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF, che il
valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
principale è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza di AP 1 è accolta e di
conseguenza AO 1 è destituito dalla funzione di esecutore testamentario di C__________
a decorrere dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
2. L'istanza di AO 1 volta alla
destituzione di AP 1 da esecutore testamentario è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico di
AO 1, che rifonderà a AP 1
fr. 2400.– per ripetibili.
II. L'appello
incidentale è irricevibile.
III. Le spese dell'appello principale, di fr.
2000.–, sono poste a carico
di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.
IV. Non si riscuotono spese per
l'appello incidentale.
V. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).