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Decisione

11.2022.104

Destituzione di esecutore testamentario

3 aprile 2024Italiano18 min

i figli quali esecutori testamentari con facoltà di agire separatamente o congiuntamente. Mediante decisione del 16 giugno 2020 il

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.104

Lugano

3 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2022.152 (vigilanza sull'esecutore

testamentario: richiesta di destituzione)

della

Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 14

febbraio 2022 da

AP

1

(patrocinato

dall' PA 1 )

contro

AO

1 (Messico)

(con

recapito presso , )

quale esecutore testamentario di

C

(1926-2019), già in

e

nella causa repertoriata con l'identico numero della stessa Pretura promossa mediante

istanza del 24 febbraio 2022 da AO 1 per ottenere la destituzione di AP 1 quale

esecutore testamentario di C__________,

giudicando

sull'appello del 30 giugno 2022 presentato da AP 1 e sull'appello incidentale

del 15 luglio 2022 presentato da AO 1 contro la decisione emessa dal Pretore il

17 giugno 2022;

Ritenuto

in fatto: A. C__________

(1926), vedova dal __________ marzo 2001, domiciliata ad __________, è deceduta

ad __________ (Messico) il __________ agosto 2019, lasciando quali eredi i

figli AP 1 (1955) e AO 1 (1957). In un

testamento pubblico del 28 marzo 2018, rogato dal notaio messicano M__________

e pubblicato il 17 gennaio 2020

dal notaio Ma__________ davanti

al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, essa ha istituito i due

figli eredi universali in parti uguali e ha previsto legati consistenti nella

ripartizione in loro favore al 50% dei suoi conti e investimenti, come pure l'attribuzio­ne

a AP 1 di un appartamento a I__________ (Spagna) e l'assegnazione a AO 1 di due

appartamenti, l'uno a I__________ e l'altro ad A__________. Essa ha designato inoltre

Fatti

i figli quali esecutori testamentari con facoltà di agire separatamente o congiuntamente. Mediante decisione del 16 giugno 2020 il

Pretore ha rilasciato ai due fratelli l'attestazione di esecutori testamentari

con facoltà di agire solo congiuntamente, visto un accordo da loro concluso il

30 marzo 2020 in esito a un tentativo di conciliazione

chiesto da AP 1 (inc. CM.2020.4).

B. L'esecuzione

testamentaria da parte dei fratelli si è rivelata subito problematica. Il 7

agosto 2020 AP 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, segnalando

inadempienze del fratello. Con decisio­ne del 23 novembre 2020 il Pretore

ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di menzionare sul foglio della

particella di A__________ che AP 1 sono esecutori testamentari e agiscono

congiuntamente, vietando al C__________ AG e al C__________ SA di dar seguito

ad atti di disposizione sui conti della defunta se non richiesti in modo

congiunto dagli esecutori testamentari. A AO 1 il Pretore ha ordinato di

chiedere con il fratello a tutte le banche in cui sono depositati averi della defunta

un estratto dei conti dal 1° gennaio 2010 fino al giorno della richiesta, di

incaricare – sempre congiuntamente al fratello – un perito per stimare il

valore dei fondi appartenuti alla

defunta e di allestire un inventario

dei quadri e dei mobili che si trovano negli appartamenti di I__________,

trasmettendone copia alla Pretura. Contestualmente il Pretore ha avvertito lo

stesso AO 1 che, decorso infruttuoso il termine di 30 giorni per i conti e di 60

giorni per le stime immobiliari e l'inventario dei mobili, sarebbe stata avviata

una procedura per la sua destituzione (inc. SO.2020.648). Il 17 dicembre 2021 AP

1 ha inoltrato al Pretore un'azione di rendiconto, collazione e riduzio­ne. La

causa è tuttora pendente.

C. Dopo

di allora sono stati conferiti gli incarichi per le stime immobiliari e si sono

raccolti gli estratti bancari. L'esecuzione testa-mentaria da parte dei

fratelli è rimasta però difficile. Il 14 febbraio 2022 AP 1 si è rivolto di

nuovo al Pretore, postulando la destituzione di AO 1, cui imputava di essere

passivo, ostruzionista, confusionario, ricattatore, incapace di svolgere la

funzione, ancor meno in modo condiviso, e di trovarsi in un conflitto

d'interessi. Invitato a formulare osservazioni scritte, AO 1 si è opposto il 24

febbraio e il 3 marzo 2022 alla propria destituzione, chiedendo a sua

volta la destituzione del fratello per avere – in sintesi – agito più volte

senza il suo consen­so, non avere rispettato gli ordini di cui alla senten­za

del 23 novembre 2020 e avere rallentato l'esecuzione testamentaria. In replica

e duplica del 30 marzo 2022 e del 9 aprile 2022 le parti hanno reiterato le rispettive

posizioni.

D. Con

decisione del 17 giugno 2022 il Pretore ha destituito tanto AO 1 quanto AP 1 dalla

funzione

di esecutori testamentari. Le spese processuali di fr. 2000.– sono state

poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. AO 1 è stato tenuto a rifondere al fratello fr. 1200.– per ripetibili ridotte.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30

giugno 2022 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di annullare

la sua destituzione. Con osservazioni del 15 luglio 2022 AO 1 propone di

respingere l'appello e chiede in via incidentale di annullare la propria

destituzione. L'appello incidentale non è stato notificato a AP 1 per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Un

esecutore testamentario è soggetto alla vigilanza dell'autorità, alla quale gli

eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie o che intende compiere

(art. 518 cpv. 1 combinato con l'art. 595 cpv. 3 CC). La vigilanza

sull'esecutore testamentario è – come la vigilanza sull'amministratore

dell'eredità – un atto di volontaria giurisdizione (I CCA, sentenza inc. 11.2021.41

del 2 febbraio 2022 consid. 1). La procedura è disciplinata dal diritto

cantonale. Se quest'ultimo rinvia al Codice di procedura civile, si fa capo all'art. 248

lett. e CPC come diritto cantonale suppletorio (DTF 139 III 225; sentenza del

Tribunale federale 5A_146/2023 del 23 maggio 2023 consid. 5.3.1). Nel Cantone

Ticino il Pretore e il Pretore aggiunto “giudicano in tutte le cause civili,

comprese quelle in procedura sommaria, ed esercitano tutti gli atti di

volontaria giurisdizione che non sono

espressamente devoluti ad altre autorità” (art. 37 cpv. 2 LOG). La

procedura, sommaria, è retta così dagli art. 252 segg. CPC (da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2021.41 del 2 febbraio 2022 consid. 1; per l'esecutore

testamentario: I CCA, sentenza inc. 11.2017.39 del 29 gennaio 2019 consid. 1

con rinvio).

2.

Le

decisioni emanate dai Pretori con la procedura sommaria sono appellabili entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Sono impugnabili solo

con recla­mo, invece, se vertono su mere questioni patrimoniali che davanti al

Pretore non raggiungevano il valore litigioso di fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche per le procedure di volontaria

giurisdizione, incluse quelle che riguardano la destituzione di esecutori

testamentari. Il valore litigioso si determina in quest'ultima eventualità

sulla base degli atti contestati che l'esecutore testamentario ha compiuto o intende compiere (sentenza del Tribunale

federale 5A_99/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.39

del 29 gennaio 2019 consid. 2).

Nella fattispecie il Pretore ha fissato il valore

litigioso in fr. 20 000.–, ovvero il valore dei contratti di fornitura di acqua, elettricità e gas

dei due appartamenti in Spagna che fanno parte dell'asse ereditario e che

AO 1 non vuole disdire, calcolati su vent'anni a norma dell'art. 92 cpv. 2 CPC

(pag. 4 a metà), importo che le parti

non revocano in dubbio. Ci si potrebbe domandare se il valore litigioso non sia

maggiore, controverso essendo l'intero mandato dell'esecutore

testamentario e quindi anche la gestione dei conti (‟reclamoˮ del 14

febbraio 2022. pag. 10 e doc. V; v. anche doc. At di appello in cui lo

stesso AP 1 quantifica il saldo dei conti in oltre fr. 300 000.–). Comunque sia, il valore litigioso di

fr. 10 000.– è raggiunto. Circa la tempestività dell'appello, la

decisione impugnata è pervenuta al legale di

AP 1 il 20 giugno 2022 (traccia dell'invio n. 98.41.912373. 00178837,

agli atti). Introdotto il 30 giugno 2022 (timbro postale sulla busta

d'invio), ultimo giorno utile, l'appello è pertanto ricevibile.

3.

L'invito

a formulare osservazioni all'appello è stato notificato a AO 1 il 14 luglio

2022, sicché il memoriale di risposta e di appello incidentale del 15 luglio

2022.

pervenuto a questa Camera il 19 luglio 2022 è tempestivo. In procedura sommaria non è ammissibile

tuttavia esperire appello incidentale (art. 314 cpv. 2 CPC). Nella misura in cui AO 1 chiede non

solo di respingere l'appello principale, ma anche di modificare la senten­za impugnata nel senso di annullare la sua

destituzione, non impugnata

in via principale, egli formula quindi una conclusione improponibile.

4.

All'appello

AP 1 acclude la petizione di riduzione presentata il 20 aprile 2022 (doc. At) e

un'ordinanza del Pretore del 28 giugno 2022 nella stessa procedura (doc. Au). AO

1.

allega alle proprie osservazioni una sua lettera del 6 ottobre 2020 (doc. A)

e uno scritto del 30 maggio 2022 del giudice messicano __________ con

traduzione e autentica (doc. B a D). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza

esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Tale principio

si applica anche alle procedure in cui il giudice accerta i fatti d'ufficio

(DTF 144 III 351 consid. 4.2.1, 142 III 415 consid. 2.2.2, 138 III 625; analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2020.14 del 24 dicembre 2020 consid. 3). A

prescindere dalla loro compatibilità con l'art. 317 cpv. 1 CPC, comunque sia, come

si vedrà in appresso, né i nuovi documenti prodotti dall'appellante né quelli

trasmessi da AO 1 appaiono di rilievo ai fini del giudizio (consid. 9).

Conviene pertanto procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.

5.

Nella

decisione impugnata il Pretore, accertato che entrambi gli esecutori

testamentari chiedono vicendevolmente la destituzione dell'altro, ha ritenuto

che l'alta conflittualità tra di loro rende l'esecuzione testamentaria impossibile,

anche su questioni minori come il pagamento dei costi di manutenzione degli

immobili di cui si compone l'asse ereditario. Senza esprimersi sulle singole responsabilità,

egli ha reputato nondimeno che la destituzione di uno solo di loro sarebbe

contraria alla volontà della testatrice, la quale ha voluto che entrambi i

fratelli fossero esecutori testamentari. Inoltre – egli ha continuato – l'esecuzione

testamentaria da parte di AP 1 farebbe sorgere un conflitto d'interessi, visto

che i due figli sono unici eredi. Per il Pretore occorre di conseguenza destituire

entrambi, sicché costoro gestiranno la comunione ereditaria solo in qualità di

eredi. Inoltre – ha soggiunto il primo giudice – qualora il conflitto tra fratelli

dovesse continuare, ambedue potranno chiedere la nomina di un rappresentante

della comunione ereditaria a norma del­l'art. 602 cpv. 3 CC.

6.

Riassunta

la vicenda, l'appellante rimprovera al Pretore di avere pronunciato in modo

sommario e ‟salomonicoˮ la destituzio­ne sua e quella del fratello senza

vagliare i fatti e le prove da lui addotti. Egli rammenta i motivi per cui un

esecutore testamentario può essere rimosso e sostiene che, contrariamente

all'opinione del primo giudice, in concreto la destituzione di entrambi non

rispetta la volontà della de cuius, la quale mirava a un'esecuzione

testamentaria per agevolare la gestione e la ripartizione dei beni situati sia

in Svizzera sia in Spagna. In secondo luogo – continua l'appellante – il Pretore

ha ignorato che all'origine dei problemi è il solo AO 1, il quale contesta la

competenza del Pretore e l'applicazione del diritto svizzero poiché, a suo

avviso, sono competenti le autorità messicane e si applica la legge messicana.

Se non che, così facendo, egli rifiuta la funzione di esecutore testamentario secondo

il diritto svizzero. L'appellante sottolinea essere, da parte sua, immune da

colpe e fa valere di non poter essere destituito solo perché il fratello deve

essere rimos­so. AO 1 poi, a suo giudizio, non è in grado di svolgere la

funzione perché mal comprende il diritto, richiama storie familiari

ininfluenti, rifiuta l'aiuto di un legale e risiede in Messico.

L'appellante

rimprovera inoltre al fratello di versare in un conflitto di interessi che lo porta

a intralciare l'esecuzione per essere stato favorito in modo indebito dalla madre

nel testamento e nega che come unico esecutore testamentario egli verrebbe a

trovarsi in un conflitto analogo. A mente sua, la prassi di affidare

l'esecuzione testamentaria a un erede è usuale e tale erede può essere destituito

solo nel caso in cui denoti un conflitto d'interessi perché favorito in un

testamento che gli altri impugnano. Ciò giustifica la destituzione di AO 1. Costui

– a suo parere – privilegia i propri interessi personali rispetto a quelli di

una corretta esecuzione, tant'è che ha proposto di ritirare ogni eventuale

procedimento in Messico a condizione che egli riconosca quanto stabilito nel

testamento. Da parte sua, l'appellante sottolinea invece di non essere stato

favorito nel testamento e di non avere violato i propri obblighi. Nulla lascia

presagire per altro – egli prosegue – violazioni imminenti. Del resto – egli epiloga

– in caso di future violazioni il fratello potrà ancora adire l'autorità di

vigilanza. La destituzione di entrambi per contro creerà una fase di stallo

nella gestione della successione e arrecherà perdi­te finanziare, senza

dimenticare che la nomina di un rappresentante della successione comporterebbe

alti costi.

7.

L'autorità

di vigilanza può impartire a un esecutore testamentario avvertimenti o

istruzioni e prendere tutte le misure del caso; se non vi sono rimedi

all'incapacità, alle gravi manchevolezze o al conflitto d'interessi in cui

l'esecutore versa, essa può anche

pronunciare la destituzione (RtiD II-2018 n. 11c pag. 734 consid. 3 con rinvii).

Trattandosi della sanzione disciplinare più incisiva che l'autorità di

vigilanza può infliggere, la destituzione costituisce l'ultima ratio e

va riservata alle ipotesi in cui non si possa fare altrimenti per garantire una

corretta liquidazione ereditaria, rispettando

il principio della proporzionalità (RtiD II-2018 n. 11c pag. 734 consid.

3; si veda per analogia, nel caso di un

amministratore della successione: RtiD I-2020 n. 9c pag. 616 consid. 9; cfr.

anche sentenza del Tribunale federale 5A_99/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 4.2).

8.

L'art. 517 cpv. 1 CC prevede che il testatore può

nominare una o più persone per eseguire le sue ultime volontà. Nel caso in cui siano

nominati più esecutori testamentari, essi esercitano il loro ufficio in comune,

salvo contraria disposizione del testatore (art. 518 cpv. 3 CC). In concreto

AP 1 reputa che la volontà della de cuius fosse quella di avere per lo

meno un'esecuzione testamentaria, quand'anche non fosse possibile un'esecuzione

testamentaria in coppia da parte di entrambi i figli. A suo dire, in effetti,

trovandosi gli attivi della successione in Spagna e in Svizzera, la presenza di

un esecutore agevola la gestione e la futura ripartizione dei beni. AO 1 non

contesta tale argomento, ma chiede di essere designato lui stesso – e non il

fratello – in veste di esecutore testamentario. Così facendo, nondimeno, egli riconosce

che la volontà della defunta fosse di avere un'esecuzione testamentaria,

quand'anche svolta da uno solo dei figli. Nel testamento, del resto, C__________

aveva designato i figli quali esecutori testamentari con facoltà di agire anche

separatamente (sopra, lett. A).

Certo,

davanti al Pretore aggiunto entrambi i figli hanno poi accettato di agire solo

congiuntamente (sopra, lett. A in fine), ma la volontà della testatrice era che

i figli potessero agire anche individualmente. E se un testatore designa più esecutori

testamentari, la destituzione di uno di essi non comporta per ciò solo anche la

destituzione di altri (Leu in:

Basler Kommentar, ZGB II, 7ª edizione, n. 96 ad art. 518 con richiami). Nella

fattispecie rispecchia meglio la volontà di C__________, di conseguen-za,

lasciar continuare l'esecuzione testamentaria da uno dei figli piuttosto che

lasciare la successione senza alcuna esecuzione testamentaria, alla mercé di

due eredi discordi che dovrebbero per finire postulare la nomina di un

rappresentante dell'eredità. Su questo punto l'appello merita quindi

accoglimento.

9.

Nelle

circostanze descritte rimane ancora da apprezzare se AP 1 sia idoneo ad

assolvere da sé solo il ruolo di esecutore testamentario. AO 1 contesta che ciò

sia il caso. A suo dire “più volte [il fratello] non ha compiuto il suo ruolo

di esecutore testamentario congiunto”, “è andato contro la sentenza del 23 novembre 2020, non

rispettandola” e “ha ritardato notevolmente la successione testamentaria”. Simili rimproveri non sono tuttavia concretamente

motivati. AO 1 rinvia genericamente alle sue “osservazioni del 24 febbraio

e del 3 marzo 2022” (le osservazioni all'istanza di AP 1 volta a ottenere la sua destituzione quale esecutore testamentario e l'istanza dello stesso AO 1 volta a ottenere

l'analoga destituzione del fratello), ma ciò

non è ammissibile. La motivazione di un appello non può limitarsi a rinviare globalmente

ad allegati di prima sede né ad argomentazioni di carattere generale (sentenza

del Tribunale federale 5A_577/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5). L'interessato

non pretende per altro che alle asserite mancanze del fratello egli non possa

rimediare rivolgendosi al Pretore quale autorità di vigilanza sugli esecutori

testamentari (sopra, consid. 1), senza che ciò denoti per forza un'inidoneità del

fratello a rivestire la carica.

10.

Quanto infine al conflitto

d'interessi che – a dire del Pretore – si creerebbe lasciando quale esecutore

testamentario un erede, un conflitto

d'interessi non si riscontra per il solo fatto che un esecutore testamentario

sia allo stesso tempo erede (Künzle in: Berner Kommentar,

edizione 2011, n. 8 e 9 ad art. 517 e 518 CC; Brazerol, Der Erbe als

Willensvollstrecker, 2018 pag. 56, n. 158, 159 con rinvii). La mera circostanza che in concreto esecutore

testamentario rimanga unicamente AP 1, erede unitamente al fratello AO 1, non

significa in altri termini che costui si presuma privilegiare i propri

interessi a scapito di quelli del fratello, come sembra supporre il Pretore

aggiunto. Per altro nemmeno AO 1 pretende ciò e nulla impedirà al medesimo di

adire l'autorità di vigilanza se mai ne abbia a intravedere gli estremi in

futuro (consid. 7, v. in proposito: sentenza del Tribunale federale 5A_176/2019

del 26 giugno 2019 consid. 3.2 in: ZBGR 102/2021 pag. 317; Künzle, loc. cit).

11.

Se

ne conclude che l'appello principale merita accoglimento e che la decisione

impugnata va riformata di conseguenza. Le relative spese si attengono al precetto della soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC)AO 1 rifonderà inoltre all'appellante principale un'adeguata

indennità per ripetibili. ll dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado segue identica sorte. Non

si prelevano spese per l'appello incidentale, irricevibile, redatto da una persona

senza particolari cognizioni giuridiche.

12.

Circa

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), toccherà al ricorrente rende­re verosimile, nel caso di un

ricorso in materia civile fondato sul­l'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF, che il

valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

principale è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza di AP 1 è accolta e di

conseguenza AO 1 è destituito dalla funzione di esecutore testamentario di C__________

a decorrere dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

2. L'istanza di AO 1 volta alla

destituzione di AP 1 da esecutore testamentario è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico di

AO 1, che rifonderà a AP 1

fr. 2400.– per ripetibili.

II. L'appello

incidentale è irricevibile.

III. Le spese dell'appello principale, di fr.

2000.–, sono poste a cari­co

di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.

IV. Non si riscuotono spese per

l'appello incidentale.

V. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).