11.2022.105
Reclamo in materia di spese e ripetibili
11 luglio 2024Italiano12 min
con la particella n. 954 e a est con la particella n. 958, le quali risultano appartenere,
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Incarto n.
11.2022.105
Lugano
11 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Ghirardelli
sedente
per statuire nella causa OR.2022.29 (azione negatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione del 9 febbraio
2022 da
RE1,
C______
(patrocinato dall'avv.
PA1,
L______)
contro
AO1,
B______
(patrocinato dall'avv.
PA2,
L______),
giudicando sul reclamo del
30 giugno 2022 in materia di spese giudiziarie presentato da RE1 contro il
decreto di stralcio emesso dal Pretore il 3 giugno 2022;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. RE1 è proprietario della
particella n. 955 RFD di L______, sezione di C______. Il fondo confina a nord
con la particella n. 954 e a est con la particella n. 958, le quali risultano appartenere,
in comproprietà un mezzo ciascuno, a AO1 ed E______ A______.
B. Il 9 febbraio 2022
RE1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere
che AO1 fosse condannato a eliminare a proprie spese parte del tetto
dell'abitazione posta sulla particella n. 954, come pure a togliere uno
scolo della grondaia, a rimuovere un'antenna parabolica installata sullo stesso
fondo, a estirpare o spostare tutte le piante ad alto fusto a confine della
particella n. 958 e a togliere o spostare una tettoia sporgente dell'abitazione
situata sul medesimo fondo. In subordine RE1 ha chiesto di essere autorizzato a
levare ‟ogni ramo e radice di piante ed alberi presenti sul confineˮ
della particella n. 958.
C. Nella sua risposta del
21 aprile 2022 AO1 ha eccepito la propria carente legittimazione passiva, facendo
valere che le particelle n. 954 e n. 958 sono intestate per un mezzo a sua
moglie, sicché non bastava convenire in giudizio lui soltanto. Egli ha proposto
così di limitare il procedimento all'esame dell'eccezione, postulando il
rigetto della petizione nel merito. Invitato a presentare osservazioni, RE1 ha opposto
il 4 maggio 2022 che la moglie del convenuto non risultava essere ancora
in vita.
D. AO1 ha replicato il
24 maggio 2022, precisando che sua moglie era deceduta il 29 agosto 1998 e mantenendo
la propria posizione. Mediante lettera del 2 giugno 2022 RE1 ha poi comunicato
al Pretore di ritirare la petizione, di modo che con decreto del 3 giugno 2022
il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per desistenza e ha posto le spese
processuali di fr. 600.– a carico dello stesso RE1, tenuto a rifondere a AO1
fr. 1000.– per ripetibili.
E. Contro il dispositivo
sulle spese giudiziarie appena citato RE1 è insorto a questa Camera con un reclamo
del 30 giugno 2022, chiedendo che gli oneri processuali siano ridotti da fr. 600.–
a fr. 350.– e le ripetibili da fr. 1000.– a fr. 780.–. Nelle sue
osservazioni del 17 agosto 2022 AO1 propone di respingere il reclamo.
Invitato anch'egli a esprimersi, il Pretore è rimasto silente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Un decreto di stralcio per
intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) è
meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione. Può
invece formare oggetto di reclamo a norma dell'art. 110 CPC il dispositivo
sulle spese giudiziarie (I CCA, sentenza inc. 11.2021.100 del
25.
aprile 2023 consid. 1 con rimando). Il termine per ricorrere è di 30 giorni,
tranne che la decisione sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso
specifico – con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). In concreto il decreto di stralcio impugnato è stato notificato al legale dell'attore il 7 giugno 2022
(tracciamento degli invii n. __.__.______.________,
agli atti). Introdotto il 20 giugno, il reclamo
in oggetto è pertanto tempestivo.
2.
Nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato che RE1, desistente,
deve farsi carico di ‟tasse, spese di giustizia e ripetibili,
fissate tenendo conto dello stadio cui è giunta la causaˮ. L'attore si duole nel reclamo che le spese
processuali fissate dal Pretore sono eccessive, dovendosi applicare alla
fattispecie l'art. 18 LTG (recte: l'art. 7 cpv. 2 LTG), che per cause
con valore litigioso “non determinabile” prevede una tassa di giustizia compresa
tra fr. 250.– e fr. 10 000.– (recte:
fr. 20 000.–). Considerato che nella fattispecie il
Pretore ha dovuto esaminare unicamente la petizione, chiedere il versamento
dell'anticipo, chiamare l'attore a esprimersi sulla legittimazione del
convenuto, concedere il 22 aprile 2022 una sospensione del processo ed emanare
il decreto di stralcio, secondo il reclamante non si giustificano spese
processuali per più di fr. 350.–.
a) In
concreto l'azione negatoria promossa da RE1 era una controversia
patrimoniale e aveva perciò un valore litigioso determinabile. L'art. 18 LTG (recte: art. 7 cpv. 2
LTG: RL 178.200) riguardante le cause con valore “non determinabile” invocato
dal reclamante non è dunque di alcuna pertinenza. Ora, nelle cause con
valore litigioso determinabile la tassa di giustizia
è stabilita in funzione del valore medesimo (art. 7 cpv. 1 LTG). La
prima questione è sapere di conseguenza, nel caso in esame, qual è il valore
litigioso e quale tassa di giustizia avrebbe presumibilmente potuto riscuotere
il Pretore se il processo fosse giunto al termine.
b) Nella
petizione RE1 aveva indicato il valore litigioso come ‟indeterminato,
superiore a fr. 30 000.–ˮ. AO1 non ha mosso
obiezioni al proposito e in concreto un valore litigioso superiore a fr. 30 000.– appare verosimile. Se fosse giunta al
termine, trattandosi di un processo ordinario la causa avrebbe giustificato
così una tassa di giustizia compresa tra fr. 2500.– e fr. 5000.– (aliquota per
valori litigiosi tra fr. 30 000.– e fr. 50 000.–: art. 7 cpv. 1 LTG) secondo il valore, la
natura e la complessità del procedimento (art. 2 cpv. 1 LTG). Dati più precisi
sul valore litigioso non si evincono in concreto dall'incarto. Comunque sia, si
volesse anche supporre che tale valore fosse di poco superiore a fr. 30 000.–, la natura e la complessità della causa
non apparivano elementari, ove appena si consideri che l'azione negatoria si
articolava in quattro richieste di giudizio a tutela della proprietà, le quali avrebbero verosimilmente
implicato un'adeguata istruttoria. Ne segue che, fosse giunto al termine,
il procedimento cautelare avrebbe prevedibilmente potuto giustificare una tassa
di giustizia di almeno fr. 3500.–.
c) La causa essendo terminata anzitempo, la tassa di giustizia sarebbe
poi stata da moderare in base agli atti di procedura compiuti (art. 21 LTG). In
concreto la procedura ha comportato l'intimazione della petizione al convenuto,
la rubricazione dei documenti prodotti dalle parti, una richiesta di anticipo
per le spese processuali presumibili, una proroga del termine per presentare la
risposta, un'ordinanza con la fissazione di un termine per pronunciarsi sulla
richiesta del convenuto di limitare il procedimento alla questione della
legittimazione passiva, la fissazione di un termine al convenuto per esprimersi
sulla data del decesso della moglie, un'ulteriore ordinanza con la fissazione
di un termine per presentare conclusioni scritte sulla questione della
legittimazione passiva e infine il decreto di stralcio. In circostanze del genere una tassa di giustizia di fr. 600.– (meno di un quinto rispetto ai fr. 3500.–
per la causa completa) appariva senz'altro ragionevole alla luce degli atti di
procedura compiuti. In proposito il reclamo manca di consistenza.
3.
Quanto alle ripetibili
di fr. 1000.–, definite esorbitanti da RE1 nel reclamo, l'art. 11 cpv. 1 del
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) dispone che nel
caso di pratiche con valore determinato o determinabile l'indennità è stabilita,
per valori litigiosi tra fr. 20 000.– e
fr. 50 000.–, in somme comprese tra il 10
e il 20% del valore medesimo secondo l'importanza della lite, le sue
difficoltà, l'ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall'avvocato, “avuto
riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del regolamento). Il
reclamante
sostiene che nel
caso specifico conviene definire le ripetibili secondo il dispendio orario.
L'art. 13 cpv. 1 del citato regolamento dispone invero che “nel caso di
manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e
l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le
particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità
competente può derogare alle disposizioni precedenti”. Prima di far capo a tale
eccezione giova determinare tuttavia l'entità delle ripetibili risultanti dall'ordinaria
applicazione della tariffa secondo il criterio ad valorem riferibile a
pratiche con valore determinato o determinabile.
a) Si
è visto dianzi che l'azione negatoria promossa da RE1 non appariva di
elementare semplicità, ove appena si consideri che essa si articolava in
quattro richieste di giudizio a tutela della proprietà e avrebbero
verosimilmente implicato un'adeguata istruttoria. Si trattava dunque
sostanzialmente, a un primo esame come quello consentito dagli atti, di un
processo di media complessità. Dato un valore litigioso di almeno fr. 30 000.–, l'indennità per ripetibili in caso
di
patrocinio portato a termine sarebbe ammontata così a fr. 4500.– (15% del
valore litigioso). Il processo essendo però terminato anzitempo per desistenza,
l'indennità spettante al convenuto sarebbe stata da moderare in ossequio
all'art. 13 cpv. 2 del menzionato regolamento, stando al quale “se la causa
non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del
rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono
essere ridotte in misura adeguata”. Il regolamento non enuncia criteri
particolari a tal fine. Continua
dunque ad applicarsi il principio per cui, anche in caso di riduzione, le
ripetibili vanno fissate secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà,
l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo
allo svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 del regolamento).
b) La
prassi più recente di questa Camera inerente all'art. 13 cpv. 2 del noto regolamento
prevede che punto di partenza per determinare l'indennità ad valorem
ridotta che un attore deve rifondere a un convenuto per ripetibili nel caso in
cui ritiri la petizione è quella su cui il legale del convenuto poteva contare al momento in cui ha assunto il patrocinio
(RtiD I-2024 pag. 701 consid. 6c). Nella fattispecie tale indennità
sarebbe ammontata, come detto, a fr. 4500.–, pari per la causa completa a poco più di 16 ore di lavoro retribuite
fr. 280.– l'una (art. 12 del regolamento). La causa essendo
terminata anzitempo, occorre dunque valutare quale indennità (ridotta) si
giustifichi di riconoscere per gli atti compiuti dal patrocinatore del
convenuto rispetto al tempo che avrebbe richiesto la conduzione della difesa
nel suo intero.
Nel
caso specifico il Pretore ha fissato l'indennità per ripetibili in fr. 1000.–.
Quanto agli atti compiuti dal patrocinatore del convenuto, nel caso precipuo il
legale ha chiesto al Pretore l'8 marzo 2022 una proroga del termine per la risposta e il 21 aprile 2022 ha presentato un memoriale, contestando la
propria legittimazione passiva e postulando una limitazione del procedimento
alla trattazione dell'eccezione da lui sollevata (tre pagine). Vista la replica
spontanea dell'attore, il 24 maggio 2022 egli ha depositato una duplica,
confermando il proprio punto di vista (una pagina). Considerato che le
ripetibili comprendono anche le spese del legale (10%: art. 6 cpv. 1 del
ripetuto regolamento) e l'IVA, nella fattispecie l'indennità ridotta di fr.
1000.– complessivi equivale perciò a meno di un quinto dell'indennità piena. Si
tratta di un risultato congruo, che non giustifica – contrariamente
all'opinione del reclamante – di far capo all'eccezione dell'art. 13 cpv. 1 del
regolamento (onorario ad horam).
c) Il
reclamante rimprovera al convenuto infine di avere prolungato la causa per non
avere detto subito che sua moglie era deceduta nel 1998, ciò che ha ritardato
il corso del processo. La doglianza è infondata. AO1 aveva riferito al legale
dell'attore “già tempo addietro” che E______ A______ era deceduta nel 1998 (memoriale
del 4 maggio 2022 inoltrato al primo giudice: sopra, lett. C). A parte
ciò, il processo è durato fino al 2 giugno 2022 perché lo stesso reclamante ha
ritirato la petizione, diretta contro un litisconsorzio necessario incompleto
(art. 70 CPC), solo a quel momento. Avesse consultato il registro fondiario
prima di promuovere causa, egli si sarebbe reso conto sin dall'inizio che l'azione
negatoria non poteva essere intentata nei confronti del solo AO1. Invano egli
tenta perciò, nel reclamo, di far ricadere responsabilità processuali sulla
controparte.
4.
Se
ne conclude che il dispositivo sulle spese giudiziarie impugnato dal reclamante
resiste alla critica. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). AO1, che ha presentato un breve memoriale di
osservazioni (una pagina) tramite il proprio legale, ha diritto a un'indennità
per ripetibili.
5.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse non
raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà a AO1 fr. 350.– per
ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv.
PA1,
L______;
–
avv.
PA2,
L______.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).