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Decisione

11.2022.105

Reclamo in materia di spese e ripetibili

11 luglio 2024Italiano12 min

con la particella n. 954 e a est con la particella n. 958, le quali risultano appartenere,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.105

Lugano

11 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Ghirardelli

sedente

per statuire nella causa OR.2022.29 (azione negatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

promossa con petizione del 9 febbraio

2022 da

RE1,

C______

(patrocinato dall'avv.

PA1,

L______)

contro

AO1,

B______

(patrocinato dall'avv.

PA2,

L______),

giudicando sul reclamo del

30 giugno 2022 in materia di spese giudiziarie presentato da RE1 contro il

decreto di stralcio emesso dal Pretore il 3 giugno 2022;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. RE1 è proprietario della

particella n. 955 RFD di L______, sezione di C______. Il fondo confina a nord

con la particella n. 954 e a est con la particella n. 958, le quali risultano appartenere,

in comproprietà un mezzo ciascuno, a AO1 ed E______ A______.

B. Il 9 febbraio 2022

RE1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere

che AO1 fosse condannato a eliminare a proprie spese parte del tetto

dell'abitazione posta sul­la particella n. 954, come pure a togliere uno

scolo della grondaia, a rimuovere un'antenna parabolica installata sullo stesso

fondo, a estirpare o spostare tutte le piante ad alto fusto a confine della

particella n. 958 e a togliere o spostare una tettoia sporgente dell'abitazione

situata sul medesimo fondo. In subordine RE1 ha chiesto di essere autorizzato a

levare ‟ogni ramo e radice di piante ed alberi presenti sul confineˮ

della particella n. 958.

C. Nella sua risposta del

21 aprile 2022 AO1 ha eccepito la propria carente legittimazione passiva, facendo

valere che le particelle n. 954 e n. 958 sono intestate per un mezzo a sua

moglie, sicché non bastava convenire in giudizio lui soltanto. Egli ha proposto

così di limitare il procedimento all'esame del­l'eccezio­ne, postulando il

rigetto della petizione nel merito. Invitato a presentare osservazioni, RE1 ha opposto

il 4 maggio 2022 che la moglie del convenuto non risultava essere ancora

in vita.

D. AO1 ha replicato il

24 maggio 2022, precisando che sua moglie era deceduta il 29 agosto 1998 e mantenendo

la propria posizione. Mediante lettera del 2 giugno 2022 RE1 ha poi comunicato

al Pretore di ritirare la petizione, di modo che con decreto del 3 giugno 2022

il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per desistenza e ha posto le spese

processuali di fr. 600.– a carico dello stesso RE1, tenuto a rifondere a AO1

fr. 1000.– per ripetibili.

E. Contro il dispositivo

sulle spese giudiziarie appena citato RE1 è insorto a questa Camera con un reclamo

del 30 giugno 2022, chiedendo che gli oneri processuali siano ridotti da fr. 600.–

a fr. 350.– e le ripetibili da fr. 1000.– a fr. 780.–. Nelle sue

osservazioni del 17 agosto 2022 AO1 propone di respingere il reclamo.

Invitato anch'egli a esprimersi, il Pretore è rimasto silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Un decreto di stralcio per

intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) è

meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione. Può

invece formare oggetto di reclamo a norma dell'art. 110 CPC il dispositivo

sulle spese giudiziarie (I CCA, sentenza inc. 11.2021.100 del

25.

aprile 2023 consid. 1 con rimando). Il termine per ricorrere è di 30 giorni,

tranne che la decisione sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso

specifico – con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). In concreto il decreto di stralcio impugnato è stato notificato al legale dell'attore il 7 giugno 2022

(tracciamento degli invii n. __.__.______.________,

agli atti). Introdotto il 20 giugno, il reclamo

in oggetto è pertanto tempestivo.

2.

Nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato che RE1, desistente,

deve farsi carico di ‟tasse, spese di giustizia e ripetibili,

fissate tenendo conto dello stadio cui è giunta la cau­saˮ. L'attore si duole nel reclamo che le spese

processuali fissate dal Pretore sono eccessive, dovendosi applicare alla

fattispecie l'art. 18 LTG (recte: l'art. 7 cpv. 2 LTG), che per cause

con valore litigioso “non determinabile” prevede una tassa di giustizia compresa

tra fr. 250.– e fr. 10 000.– (recte:

fr. 20 000.–). Considerato che nella fattispecie il

Pretore ha dovuto esaminare unicamente la petizione, chiedere il versamento

dell'anticipo, chiamare l'atto­re a esprimersi sulla legittimazione del

convenuto, concedere il 22 aprile 2022 una sospensione del processo ed emanare

il decreto di stralcio, secondo il reclamante non si giustificano spese

processuali per più di fr. 350.–.

a) In

concreto l'azione negatoria promossa da RE1 era una controversia

patrimoniale e aveva perciò un valore litigioso determinabile. L'art. 18 LTG (recte: art. 7 cpv. 2

LTG: RL 178.200) riguardante le cause con valore “non determinabile” invocato

dal reclamante non è dunque di alcuna pertinenza. Ora, nelle cause con

valore litigioso determinabile la tassa di giustizia

è stabilita in funzione del valore medesimo (art. 7 cpv. 1 LTG). La

prima questione è sapere di conseguenza, nel caso in esame, qual è il valore

litigioso e quale tassa di giustizia avrebbe presumibilmente potuto riscuotere

il Pretore se il processo fosse giunto al termine.

b) Nella

petizione RE1 aveva indicato il valore litigioso come ‟indeterminato,

superiore a fr. 30 000.–ˮ. AO1 non ha mosso

obiezioni al proposito e in concreto un valore litigioso superiore a fr. 30 000.– appare verosimile. Se fosse giunta al

termine, trattandosi di un proces­so ordinario la causa avrebbe giustificato

così una tassa di giustizia compresa tra fr. 2500.– e fr. 5000.– (aliquo­ta per

valori litigiosi tra fr. 30 000.– e fr. 50 000.–: art. 7 cpv. 1 LTG) secondo il valore, la

natura e la complessità del procedimen­to (art. 2 cpv. 1 LTG). Dati più precisi

sul valore litigioso non si evincono in concreto dall'incarto. Comunque sia, si

volesse anche supporre che tale valore fos­se di poco superiore a fr. 30 000.–, la natura e la complessità della cau­sa

non apparivano elementari, ove appena si consideri che l'azione negatoria si

articolava in quattro richieste di giudizio a tutela della proprietà, le quali avrebbero verosimilmente

implicato un'adeguata istruttoria. Ne segue che, fosse giunto al termi­ne,

il procedimento cautelare avrebbe prevedibilmente potuto giustificare una tassa

di giustizia di almeno fr. 3500.–.

c) La causa essendo terminata anzitempo, la tassa di giustizia sarebbe

poi stata da moderare in base agli atti di procedura compiuti (art. 21 LTG). In

concreto la procedura ha comportato l'intimazione della petizione al convenuto,

la rubricazione dei documenti prodotti dalle parti, una richiesta di anticipo

per le spese processuali presumibili, una proroga del termine per presentare la

risposta, un'ordinanza con la fissazione di un termine per pronunciarsi sulla

richiesta del convenuto di limitare il procedimento alla questione della

legittimazione passiva, la fissazione di un termine al convenuto per esprimersi

sulla data del decesso della moglie, un'ulteriore ordinan­za con la fissazione

di un termine per presentare conclusioni scritte sulla questione della

legittimazione passiva e infine il decreto di stralcio. In circostanze del genere una tassa di giustizia di fr. 600.– (meno di un quinto rispetto ai fr. 3500.–

per la causa completa) appariva senz'altro ragionevole alla luce degli atti di

procedura compiuti. In proposito il reclamo manca di consistenza.

3.

Quanto alle ripetibili

di fr. 1000.–, definite esorbitanti da RE1 nel reclamo, l'art. 11 cpv. 1 del

regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) dispone che nel

caso di pratiche con valore determinato o determinabile l'indennità è stabilita,

per valori litigiosi tra fr. 20 000.– e

fr. 50 000.–, in somme comprese tra il 10

e il 20% del valore medesimo secondo l'importanza della lite, le sue

difficoltà, l'ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall'avvocato, “avuto

riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del regolamento). Il

reclamante

sostiene che nel

caso specifico conviene definire le ripetibili secon­do il dispendio orario.

L'art. 13 cpv. 1 del citato regolamento dispo­ne invero che “nel caso di

manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e

l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le

particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità

competente può derogare alle disposizioni precedenti”. Prima di far capo a tale

eccezione giova determinare tuttavia l'entità delle ripetibili risultanti dall'ordinaria

applicazione della tariffa secondo il criterio ad valorem riferibile a

pratiche con valore determinato o determinabile.

a) Si

è visto dianzi che l'azione negatoria promossa da RE1 non appariva di

elementare semplicità, ove appena si consideri che essa si articolava in

quattro richieste di giudizio a tutela della proprietà e avrebbero

verosimilmente implicato un'adeguata istruttoria. Si trattava dunque

sostanzialmente, a un primo esame come quello consentito dagli atti, di un

processo di media complessità. Dato un valore litigioso di almeno fr. 30 000.–, l'indennità per ripetibili in caso

di

patrocinio portato a termine sarebbe ammontata così a fr. 4500.– (15% del

valore litigioso). Il processo essendo però terminato anzitempo per desistenza,

l'indennità spettante al convenuto sarebbe stata da moderare in ossequio

all'art. 13 cpv. 2 del menzionato regolamen­to, stan­do al qua­le “se la causa

non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del

rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono

essere ridot­te in misura adegua­ta”. Il regolamento non enuncia criteri

particolari a tal fine. Continua

dunque ad applicarsi il principio per cui, anche in caso di riduzione, le

ripetibili vanno fissate secondo l'importanza del­la lite, le sue difficoltà,

l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguar­do

allo svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 del regolamento).

b) La

prassi più recente di questa Camera inerente all'art. 13 cpv. 2 del noto regolamento

prevede che punto di partenza per determinare l'indennità ad valorem

ridotta che un attore deve rifondere a un convenuto per ripetibili nel caso in

cui ritiri la petizione è quella su cui il legale del convenuto poteva contare al momento in cui ha assunto il patrocinio

(RtiD I-2024 pag. 701 consid. 6c). Nella fattispecie tale indennità

sarebbe ammontata, come detto, a fr. 4500.–, pari per la causa completa a poco più di 16 ore di lavoro retribuite

fr. 280.– l'una (art. 12 del regolamento). La causa essendo

terminata anzitempo, occorre dunque valutare quale indennità (ridotta) si

giustifichi di riconoscere per gli atti compiuti dal patrocinatore del

convenuto rispetto al tempo che avrebbe richiesto la conduzione della difesa

nel suo intero.

Nel

caso specifico il Pretore ha fissato l'indennità per ripetibili in fr. 1000.–.

Quanto agli atti compiuti dal patrocinatore del convenuto, nel caso precipuo il

legale ha chiesto al Pretore l'8 marzo 2022 una proroga del termine per la risposta e il 21 aprile 2022 ha presentato un memoriale, contestando la

propria legittimazione passiva e postulando una limitazione del procedimento

alla trattazione dell'eccezione da lui sollevata (tre pagine). Vista la replica

spontanea dell'attore, il 24 maggio 2022 egli ha depositato una duplica,

confermando il proprio punto di vista (una pagina). Considerato che le

ripetibili comprendono anche le spese del legale (10%: art. 6 cpv. 1 del

ripetuto regolamento) e l'IVA, nella fattispecie l'indennità ridotta di fr.

1000.– complessivi equivale perciò a meno di un quinto dell'indennità piena. Si

tratta di un risultato congruo, che non giustifica – contrariamente

all'opinione del reclamante – di far capo all'eccezione dell'art. 13 cpv. 1 del

regolamento (onorario ad horam).

c) Il

reclamante rimprovera al convenuto infine di avere prolungato la causa per non

avere detto subito che sua moglie era deceduta nel 1998, ciò che ha ritardato

il corso del processo. La doglianza è infondata. AO1 aveva riferito al legale

dell'attore “già tempo addietro” che E______ A______ era deceduta nel 1998 (memoriale

del 4 maggio 2022 inoltrato al primo giudice: sopra, lett. C). A parte

ciò, il processo è durato fino al 2 giugno 2022 perché lo stesso reclamante ha

ritirato la petizione, diretta contro un litisconsorzio necessario incompleto

(art. 70 CPC), solo a quel momento. Avesse consultato il registro fondiario

prima di promuovere causa, egli si sarebbe reso conto sin dall'inizio che l'azione

negatoria non poteva essere intentata nei confronti del solo AO1. Invano egli

tenta perciò, nel reclamo, di far ricadere responsabilità processuali sulla

controparte.

4.

Se

ne conclude che il dispositivo sulle spese giudiziarie impugnato dal reclamante

resiste alla critica. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). AO1, che ha presentato un breve memoriale di

osservazioni (una pagina) tramite il proprio legale, ha diritto a un'indennità

per ripetibili.

5.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse non

raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà a AO1 fr. 350.– per

ripetibili.

3. Notificazione:

avv.

PA1,

L______;

avv.

PA2,

L______.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).