11.2022.106
Annullamento di matrimonio per incapacità di discernimento
21 agosto 2024Italiano37 min
ha istituito in favore di AO1 una curatela generale a norma dell'art. 398 CC per
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.106
Lugano
21 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2020.302 (nullità
di matrimonio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
petizione del 25 novembre 2020 dal
Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della popolazione,
Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza
contro
AO1,
L______
(rappresentata
dalla curatrice CU1
e
patrocinata dall'avv.
PA2,
L______)
AP1,
nato
AP1*, L______
(patrocinato
dall'avv.
PA1,
L______),
giudicando sull'appello
del 1° luglio 2022 presentato da AP1
contro la decisione emessa dal Pretore il 31 maggio 2022;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
AP1* (1994), cittadino albanese, e AO1 (1998), cittadina italiana, si sono
sposati il 23 ottobre 2019 a K______, frazione di U______ V______ (Berat), in
Albania. Il matrimonio è stato riconosciuto e documentato nel registro dello
stato civile in Svizzera. Con decisione del 27 marzo 2020, in esito a una
valutazione chiesta prima del matrimonio, l'Autorità regionale di protezione 3
ha istituito in favore di AO1 una curatela generale a norma dell'art. 398 CC per
durevole incapacità di discernimento, designando in seguito CU1 quale curatrice
generale.
I coniugi vivevano inizialmente
con la madre di AO1, R______ G______, in un appartamento a L______ e il
28 agosto 2020 si sono trasferiti in un
altro appartamento, sempre a L______. Il 1° luglio 2023 AO1 è infine tornata a vivere da sua madre. Invalida,
essa percepisce rendite d'invalidità. AP1 è muratore per la U______ Sagl di
B______.
B. Venuta a conoscenza
della gravidanza di AO1, che per legge non può esercitare l'autorità parentale siccome
incapace di discernimento, l'Autorità regionale di protezione 3 ha istituito
sin dal 28 maggio 2020 in favore dalla nascitura una curatela di rappresentanza
e il 10 giugno 2020 una curatela educativa, nominando quali curatrici rispettivamente
l'avv. A______ P______ e Al______ A______.
Il 25 giugno 2020 l'Autorità regionale di protezione 3 ha poi privato
cautelativamente AP1 del diritto di determinare il luogo di dimora della
nascitura, disponendo il collocamento di quest'ultima nel Centro educativo per
minorenni (CEM) della C______ S______ E______ a L______.
C. Il 2 luglio 2020 è
nata E______ S______, che l'8 luglio 2020 è stata accolta nella C___S____E____.
Alla madre è stato organizzato un progetto di esternato diurno presso la
struttura e al padre sono stati concessi diritti di visita serali di 15 minuti
in presenza della madre. Il 2 settembre 2020 l'Autorità regionale di protezione
3 ha istituito in via cautelare una tutela in favore di E______ S______ conformemente
all'art. 327a CC e la curatrice educativa Al______ A______ è stata
designata in qualità di tutrice.
D. Su richiesta dell'Autorità
regionale di protezione 3, il 29 settembre 2020 la dott. S______ B______ del
Servizio medico-psicologico (SPS) ha allestito una valutazione sulle capacità
genitoriali di AO1 ed AP1, prospettando un affidamento extrafamiliare. Il 10 dicembre
2020 l'Autorità regionale di protezione 3 ha provvisoriamente privato il padre
dell'autorità parentale e ha confermato la tutela della bambina. Un
procedimento penale è poi stato aperto a carico di lui per presunte violenze
sulla moglie e per una presunta entrata in Svizzera nonostante un divieto ancora
in vigore (inc. 2020.8346). Nel novembre del 2020 E______ S______ è stata collocata
nella Casa C______ E______ a L______ e il 18 febbraio 2021 l'Autorità regionale
di protezione 3 ha infine confermato sia la privazione dell'autorità
parentale riguardante AP1 sia la tutela della minore, regolando le relazioni
personali dei genitori con la figlia in un diritto di visita di almeno un'ora una
volta la settima-na, sotto sorveglianza. Un reclamo presentato dal marito contro
tale decisione è stato respinto dalla Camera di protezione il 9 novembre 2021
(inc. 9.2021.45).
E. Il 13 novembre 2020 l'Ufficio
dello stato civile ha ordinato quale autorità di vigilanza il blocco
superprovvisionale dell'uso dei dati dello stato civile riguardanti AO1, AP1 ed
E______ S______. In seguito, con petizione del 25 novembre 2020 esso ha
convenuto AP1 e AO1 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, postulando l'annullamento del matrimonio
per incapacità di discernimento della moglie (art. 105 n. 2 CC). AP1 ha presentato il 22 dicembre 2020 un'istanza
di gratuito patrocinio. All'udienza di conciliazione del 29 marzo 2021 AO1 non
si è presentata ed è stata considerata dal Pretore ‟assente
ingiustificataˮ. Constatata
l'impossibilità di trovare un'intesa, il Pretore ha impartito ai coniugi un
termine per la risposta. In un allegato del 10 maggio 2021 AO1 ha aderito alla richiesta di annullare il
matrimonio e ha instato per il
beneficio del gratuito patrocinio. Nella sua risposta dell'11 maggio
2021 AP1 ha proposto invece di respingere la petizione.
F. Il 29 ottobre 2021 il
Pretore ha impartito alle parti un termine per esprimersi sulle conseguenze
accessorie dell'eventuale annullamento del matrimonio. In un memoriale del 18
novembre 2021 l'Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza ha dichiarato
di non potersi esprimere in proposito per mancanza di informazioni e ha chiesto
che di fronte al disaccordo delle parti il Pretore decida in loro vece, che sia
sciolto il regime matrimoniale, ognu-no conservando i propri beni, che sia
fissato un contributo alimentare per la figlia e che siano mantenute le misure
di protezione in favore di quest'ultima.
G. Nel proprio allegato
del 22 novembre 2021 AO1 ha postulato la
conferma delle misure di protezione adottate in favore della figlia e del
diritto di visita già concesso dall'Autorità regionale di protezione 3, come
pure la condanna del marito a versare un contributo alimentare per lei e per la
figlia. Essa non ha avanzato pretese in liquidazione del regime dei beni, ma ha
chiesto che il marito assuma gli oneri fiscali negli anni del matrimonio e che
gli averi previdenziali da lui accumulati durante l'unione le siano versati per
metà. Nel suo memoriale del 22 novembre 2021 AP1
ha riaffermato la propria opposizione all'annullamento del matrimonio,
rivendicando in caso contrario l'affidamento della figlia con autorità
parentale congiunta (senza contributi alimentari a suo carico) o, almeno, un
ampio diritto di visita. Egli ha aderito inoltre alla proposta dell'Ufficio
dello stato civile quale autorità di vigilanza di non dividere gli averi
previdenziali, chiedendo che la liquidazione del regime matrimoniale non abbia
luogo e che eventuali comproprietà, acquisti e beni propri siano da assegnare a
lui senza conguaglio.
H. All'udienza del 29
novembre 2021, indetta per le prime arringhe, le parti hanno sostanzialmente
mantenuto le loro posizioni. AO1 ha
quantificato nondimeno il contributo di mantenimento chiesto per la figlia in
almeno fr. 206.10 mensili e a un quinto dell'eventuale eccedenza del bilancio
familiare, rinuncian-do a contributi alimentari per sé. L'istruttoria è
cominciata il 3 dicembre 2021 e si è chiusa il 28 febbraio 2022. Alle arringhe
finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel
proprio memoriale dell'8 aprile 2022 l'Ufficio dello stato civile ha mantenuto
le proprie richieste. Nei loro allegati del 19 aprile 2022 AP1 e AO1 hanno riaffermato per l'essenziale le
rispettive domande. AO1 ha quantificato
tuttavia il contributo di mantenimento chiesto per sé in fr. 1000.– mensili e quello
per la figlia in fr. 713.79 mensili (oltre assegni familiari) fino al 10° compleanno
e in fr. 913.79 mensili (oltre assegni familiari) dopo di allora, fino alla
maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale. Essa ha
precisato altresì in fr. 1724.22 la pretesa per la metà degli averi
previdenziali accantonati dal marito durante il matrimonio.
I. Statuendo con
sentenza del 31 maggio 2022, il Pretore ha dichiarato nullo il matrimonio per
incapacità di discernimento della moglie all'atto della celebrazione,
incapacità rimasta immutata da quel momento, ha sciolto il regime dei beni nel
senso che ogni coniuge rimane proprietario di ciò che detiene o è iscritto a
suo nome, ha suddiviso a metà gli averi di previdenza accumulati dai coniugi
durante il matrimonio (ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni per determinare gli importi soggetti a conguaglio),
ha confermato la privazione dell'autorità parentale dei coniugi su E______
S______ e la tutela istituita in suo favore, ha mantenuto il di lei
collocamento nella Casa C______ E______, ha regolato il diritto di visita dei
genitori in forma sorvegliata (almeno una volta la settimana per almeno un'ora)
e ha confermato la curatela educativa.
Per il resto, il primo
giudice non ha previsto contributi di mantenimento tra coniugi, ha condannato AP1 a versare alla tutrice un contributo
alimentare per la figlia di fr. 501.– mensili fino al giugno del 2030, di fr.
661.– mensili dal luglio del 2030 fino al giugno del 2036 e di fr. 621.–
mensili dopo di allora, fino alla maggiore età o fino al termine della
formazione scolastica o professionale (assegni familiari non compresi) e ha condannato
AO1 a versare alla tutrice la rendita
completiva per figli da lei percepita di fr. 662.– mensili. Infine il Pretore
ha previsto che gli oneri fiscali del periodo di tassazione comune vanno solidalmente
a carico dei coniugi e ha posto le spese processuali di fr. 5000.– complessivi per
un decimo a carico dell'Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza,
per due decimi a carico di AO1 e per sette
decimi a carico di AP1, tenuto a rifondere
alla moglie fr. 3320.– per ripetibili ridotte. Egli non ha assegnato ripetibili
né indennità d'inconvenienza. Le richieste di gratuito patrocinio sono state
respinte.
L. Contro la decisione
appena citata AP1 è insorto a questa
Camera con un appello del 1° luglio 2022 per ottenere – previo conferimento
dell'effetto sospensivo – la riforma del giudizio impugnato nel senso di non
annullare il matrimonio, di non sciogliere il regime dei beni e di non dividere
la previdenza professionale. Egli chiede anche l'autorità parentale e l'affidamento
della figlia, la revoca del di lei collocamento e la rinuncia a contributi
alimentari per la bambina. Egli rinnova inoltre la richiesta di gratuito
patrocinio. In via subordinata l'appellante sollecita l'annullamento della
sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore perché integri l'istruttoria
e senta l'ufficiale albanese dello stato civile che ha celebrato il matrimonio.
In via ancor più subordinata, ove l'annullamento del matrimonio fosse
confermato, AP1 chiede di revocare la privazione dell'autorità parentale, la
tutela e il collocamento della figlia, di cui rivendica l'affidamento esclusivo.
Invitato a presentare
osservazioni, l'Ufficio dello stato civile propone di respingere l'appello. AO1 non è
stata chiamata a presentare osservazioni. Con decreto dell'8 luglio 2022
il vicepresidente di questa Camera ha dichiarato senza interesse la richiesta
di effetto sospensivo all'appello, già provvisto di tale attribuzione per legge.
In pendenza di appello, l'11 luglio 2022, il procedimento penale a carico del
marito è stato abbandonato, non essendosi ravvisati indizi di reato suo carico.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
in una causa di nullità del matrimonio (art. 294 cpv. 1 CPC) o di divorzio
su azione di un coniuge (art. 290 segg. CPC) sono appellabili entro 30
giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Se l'appello riguarda
controversie esclusivamente patrimoniali, inoltre, il valore litigioso doveva raggiungere
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Quest'ultima
restrizione è estranea al caso specifico, in cui contesa è la validità stessa
del vincolo matrimoniale. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 1° giugno
2022.
(tracciamento dell'invio n. __.__.______.________). Presentato il 1°
luglio 2022 (sportello automatico ‟My Post 24ˮ, impostazione del 1°
luglio 2022), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello AP1 acclude una lettera 20 aprile 2022 dell'Ufficio
cantonale della migrazione. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono
proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Il documento
menzionato precede l'emanazione del giudizio impugnato, ma è posteriore ai
memoriali conclusivi. Risulta di conseguenza ricevibile e di esso si terrà
conto ove risultasse utile per il giudizio.
3.
Litigiosa è anzitutto
la nullità del matrimonio. Al proposito il Pretore, accertata la propria
competenza e l'applicazione del diritto svizzero, ha constatato che l'Ufficio
dello stato civile ha chiesto di dichiarare nullo il matrimonio a norma degli
art. 105 n. 2 e 106 cpv. 1 CC per incapacità di discernimento della moglie al
momento della celebrazione dell'atto, incapacità rimasta immutata da allora. Egli
ha rilevato che la moglie ha aderito all'azione, mentre il marito vi si è
opposto, lamentando che l'incapacità di discernimento non è stata dimostrata
tramite una perizia, per tacere del fatto che l'unione protegge i di lei interessi.
In diritto il primo
giudice ha ricordato che la durevole incapacità di discernimento è una causa di
nullità assoluta del matrimonio e che almeno dal 2007 AO1 accusa un'insufficienza
mentale medio-grave, tant'è che nell'aprile 2019 è stata segnalata dallo
s______ S______ al Servizio psico-sociale, il quale ha diagnosticato un chiaro ritardo
cognitivo. Una valutazione neuropsicologica ambulatoriale del 10 dicembre 2019
ha rivelato poi una disabilità intellettiva di grado moderato-grave. Il 27
marzo 2020 – ha continuato il Pretore – l'Autorità regionale di protezione 3 ha
nominato così all'interessata una curatrice generale, privandola dell'esercizio
dei diritti civili. Inoltre il rapporto del Servizio psico-sociale del 29
aprile 2020 attesta un ritardo mentale grave e lo stesso Servizio ha appurato il
27.
ottobre 2020 che AO1 non conosce il
concetto di matrimonio, né l'essenza del medesimo né i relativi effetti, onde l'impossibilità
di verificare se l'unione sia nell'interesse di lei.
Posto ciò, il primo
giudice ha sottolineato che all'udienza del 28 febbraio 2022 la moglie poco
punto ricordava delle nozze, della relazione con il marito e della figlia,
ammettendo di non sapere se il matrimonio sia qualcosa di importante e di non
capire il motivo delle domande poste dal Pretore, ritenendo per altro ‟normaleˮ
la situazione in cui si trova la figlia. Per il Pretore poi la versione del
marito sul ritardo mentale della moglie è contraddittoria, poiché prima egli ha
dichiarato di essersene accorto sei mesi dopo il matrimonio e poi dopo un anno.
Il marito stesso – ha proseguito il Pretore – ha riconosciuto che al momento di
sposarsi la moglie non era consapevole per il 60% del significato del
matrimonio. E secondo il Pretore essa è tuttora incapace di discernimento e non
comprende l'istituto del matrimonio né i compiti che ne derivano. Nemmeno può
dirsi – ha soggiunto il primo giudice – che l'unione protegga gli interessi di
lei, giacché essa non rischia un abbandono sociale né instabilità, dal momento
che sua madre, con cui essa abitava, vive nel Ticino ed essa medesima sta
svolgendo uno stage nel panificio ‟L______ F______ˮ a L______. Senza
dimenticare – ha concluso il Pretore – che essa ha aderito all'azione.
4.
L'appellante fa
valere che la capacità di discernimento è relativa e può sussistere anche in
caso di malattia mentale. Ripete che agli atti non vi è una perizia chiara suscettibile
di attestare l'incapacità di discernimento della sposa all'atto del matrimonio.
Per AP1 la valutazione della moglie risalente
al 2007, chiesta dalla madre (ovvero senza ‟garanzia di neutralità e/o
imparzialitàˮ), non sondava la capacità di sposarsi né chiariva l'evoluzione
psicologica dell'interessata, ma sottolineava un bisogno di ‟confermeˮ
e di ‟attaccamentoˮ. A suo parere anche la segnalazione dello
s______ S______ al Servizio psico-sociale, sempre chiesta dalla madre, sorvolava
sulla capacità di contrarre matrimonio e rinviava su questo punto a una valutazione
specialistica, denotando il desiderio di un legame sentimentale, solo in apparenza
povero e appiattito. Quanto alla valutazione del 23 dicembre 2019, l'appellante
ribadisce che essa è successiva al matrimonio, così come la curatela generale, istituita
il 27 marzo 2020, la quale per l'appellante non ha valenza medica e non si
esprime sul grado di discernimento della moglie sei mesi prima, poco importando
che all'autorità non fossero noti eventi improvvisi dopo il matrimonio.
Secondo l'appellante, neppure
il rapporto 29 aprile 2020 del Servizio psico-sociale, redatto un anno
dopo il matrimonio, si esprime sulla capacità di discernimento della moglie e illustra
le indagini mediche svolte. Quanto alla deposizione di lei, AP1 ammette una
certa confusione, ma non reputa decisiva la scarsa conoscenza del concetto di
matrimonio, ponendo invece l'accento sui sentimenti manifestati dalla moglie per
lui e sull'importanza che essa dà all'unione quando dichiara di essere felice e
di voler continuare la vita insieme. Nelle condizioni descritte per
l'appellante la sentenza impugnata lede così il diritto alla vita privata e
familiare e quello di sposarsi della moglie. Per di più, stando a lui, se un matrimonio protegge gli
interessi e favorisce il benessere di un coniuge incapace, tanto basta per
accertarne la validità. E nella fattispecie – continua l'appellante – AO1
riconosce che l'unione la rende felice, mentre senza marito essa si troverebbe a
distanza di tre anni dal matrimonio in una situazione di disagio, sofferenza,
abbandono sociale e instabilità. AP1 ritiene così di essere un sostegno
personale ed economico per la moglie, legata solo alla di lei madre, a lui e
alla figlia.
5.
Secondo l'art. 105
n. 2 CC sussiste una causa di nullità del matrimonio, rilevabile in ogni tempo
(art. 106 cpv. 3 CC), se uno sposo è durevolmente incapace di discernimento. Un
matrimonio celebrato nonostante l'incapacità di discernimento non è tuttavia nullo,
bensì meramente annullabile. L'art. 105 n. 2 CC costituisce un'eccezione al
principio generale dell'art. 18 CC che prevede la nullità degli atti compiuti
da incapaci di discernimento (Pellaton in:
Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, n. 11 ad
art. 105 CC). L'annullabilità del matrimonio presuppone tre requisiti
cumulativi. In primo luogo l'incapacità di discernimento di un coniuge dev'essere
data alla celebrazione del matrimonio. Inoltre tale incapacità deve perdurare
al momento del giudizio. Infine l'incapacità, durevole o passeggera che sia,
non dev'essere cessata durante l'intervallo (a Marca in: Commentaire
romand, CC I, Basilea 2010, n. 19 ad art. 105). Non configura più un requisito invece l'assenza di
malattie mentali (art. 97 cpv. 2 vCC), che nel vecchio diritto poteva dar luogo
all'annullamento (art. 120 n. 2 vCC; a
Marca, op. cit., n. 3 ad art. 105 ). La malattia mentale può
avere dunque un ruolo solo se comporta l'incapacità di sposarsi (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 7a
edizione, n. 9 ad art. 105).
a) I
criteri idonei a valutare la capacità di discernimento in generale sono già stati diffusamente enunciati da questa
Camera (I CCA, sentenza inc. 11.2017.87 del 2 ottobre 2019 consid. 5b
con rinvii). Basti rammentare che, trattandosi di adulti, la capacità di
discernimento si presume (art. 16 CC). L'incapacità di discernimento si presume
invece qualora una persona sia affetta da disabilità mentale, turba psichica “o
stato consimile”. La nozione giuridica di “malattia mentale” (nell'accezione
dell'art. 16 CC) si riferisce solo a casi in cui le turbe psichiche abbiano
conseguenze tali da pregiudicare la capacità di ragionamento. Non ogni malattia
o debolezza di mente lede la capacità di discernimento (I CCA, sentenza inc.
11.2008.38
dell'11 gennaio 2010, consid. 5c con rimandi). Quest'ultima invero è
relativa e dipende dalla complessità dell'atto che dev'essere compiuto (sentenza
del Tribunale federale 5A_162/2016 del 24 novembre 2016 consid. 2.2.1 in: RtiD
II-2017 pag. 800; v. anche RtiD I-2018 pag. 691 n. 6c consid. 6).
b) Riguardo
in particolare alla capacità di discernimento per contrarre matrimonio, già
riassunta dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 5), essa consiste
principalmente nella capacità dei coniugi di cogliere ragionevolmente la natura,
l'importanza del matrimonio e gli obblighi che ne derivano. A tal fine occorre
apprezzare tutte le circostanze del caso (a
Marca, op. cit., n. 18 ad art. 105). La giurisprudenza sviluppata
intorno all'art. 105 n. 2 CC ha così stabilito che se il coniuge comprende
almeno in linea di principio la natura del matrimonio, ha inteso sposarsi con
quel determinato partner in definite circostanze e il matrimonio è nel suo
interesse (ad esempio per la sicurezza sociale e per il sostegno emotivo), la
capacità è data quand'anche tale persona abbia capacità intellettive paragonabili
a quelle di un bambino di prima elementare (DTF 109 II 273). Ciò riflette il
diritto fondamentale della libertà matrimoniale (art. 14 Cost.; art. 12 CEDU).
6.
L'appellante
sostiene che in concreto le risultanze istruttorie non dimostrano l'incapacità
della moglie di sposarsi perché sono troppo lontane dalla data del matrimonio. Sta
di fatto che, per ovviare alle difficoltà probatorie incontrate da chi intenda
dimostrare l'incapacità di discernimento di un soggetto a un determinato momento,
la giurisprudenza si accomoda della cosiddetta
“verosimiglianza preponderante” (cfr. sull'incapacità di discernimento di un
testatore al momento di redigere le ultime volontà: I CCA, sentenza inc. 11.2017.87
del 2 ottobre 2019 consid. 5b; senten-za del Tribunale federale 5A_162/2016
del 24 novembre 2016 consid. 2.2.1 in: RtiD II-2017 pag. 800). Così, se risulta con verosimiglianza preponderante
che a un determinato momento la capacità di discernimento necessaria per
contrarre matrimonio non sussisteva, spetta all'interessato dimostrare con
verosimiglianza preponderante che la persona ha agito in un lucido intervallo (analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2020.45 del 5 marzo 2021 consid. 3c). Occorre dunque
vagliare in primo luogo, nella fattispecie, se i singoli elementi accertati dal
Pretore siano sufficienti per concludere con verosimiglianza preponderante che al
momento del matrimonio AO1 non avesse la capacità di discernimento necessaria
per sposarsi.
a) La
valutazione neuropsichiatrica dell'interessata risalente all'inizio del 2007,
quando AO1 aveva meno di nove anni,
è in effetti temporalmente troppo lontana dal
matrimonio, celebrato allorché la sposa aveva compiuto 21 anni. Non più
significativa è la segnalazione dello s______ S______ dell'aprile 2019, di cui
vi è traccia solo in una lettera 11 settembre 2020 del Servizio psico-sociale
di V______ (doc. H in principio) e che non permette accertamenti concreti, anche
perché nell'aprile 2019 quello studio non era verosimilmente a conoscenza del fatto
che AO1 avrebbe contratto
matrimonio a breve. Che poi la segnalazione al Servizio psico-sociale sia opera
della madre di AO1 non depone per
l'imparzialità della segnalazione medesima. Un indizio di compromessa salute mentale
è, se mai, la nomina di una curatrice generale da
parte dell'Autorità regionale di protezione 3 per durevole incapacità di
discernimento e la conseguente privazione dell'esercizio dei diritti civili. Ad
ogni modo ciò non basta per trarre deduzioni sulla specifica capacità di
contrarre matrimonio (sopra, consid. 5).
b) A
torto invece l'appellante definisce ininfluente la valutazione neuropsicologica ambulatoriale 10 dicembre
2019.
del dott. L______ S______ e della psicologa A______ A______ perché
successiva al matrimonio. Intanto tale valutazione è di appena qualche
settimana posteriore alle nozze, celebrate il 23 ottobre 2019. Inoltre l'appellante,
il quale ammette che quel giorno AO1 ‟al 60% non sapeva (…) cosa fosse il
matrimonioˮ (verbale del 28 novembre 2022, pag. 7), non pretende che la
salute mentale della moglie si sia deteriorata in quel breve lasso di tempo. Ora,
dalla menzionata valutazione risulta che AO1
capisce ordini semplici, mentre ha notevoli
difficoltà per quelli semicomplessi e complessi. Essa poi appare spesso
confusa, non ha alcun senso del tempo e non sa dare ragguagli sulla sua relazione
con il marito. Agli esperti essa si è detta felice della gravidanza, ha
dichiarato di non avere progetti o desideri, di uscire solo in compagnia del
marito e non avere amici (pag. 2). Dalla valutazione neuropsicologica si evince
che essa non è in grado di seguire, comprendendolo, un discorso elaborato e tende
a fidarsi del prossimo senza essere in grado di mantenere un adeguato distacco.
Se non si sente al sicuro, invece, essa rende impossibile ogni contatto (pag.
3). Il referto conclude nel senso che la disabilità intellettiva dell'interessata
è di grado moderato-grave, che la sua capacità di giudizio e decisionale è
limitata e che essa non è sempre in grado di interpretare gli stimoli sociali.
In sintesi, secondo gli esperti essa non è in grado di prendere decisioni
responsabili per il proprio bene né per quello degli altri (pag. 3).
c) Agli
atti figura anche un lungo rapporto medico del 29 aprile 2020 stilato
dalla dott. G______ D______ e dalla psicoterapeuta L______ V______ al quale è
allegata una valutazione psicologica del maggio 2019 (circa cinque mesi prima
del matrimonio) della stessa psicoterapeuta L______ V______, a quel tempo in
formazione. Si tratta di uno studio inteso a delineare il progetto di
collocamento della moglie in ambiente lavorativo, corredato di numerosi
test che hanno permesso di approfondire anche le caratteristiche affettive e la
personalità della paziente (pag. 3). Questi hanno denotato un ritardo mentale
grave che non compare nell'osservazione clinica perché – secondo l'esperta – si
riscontrano nella paziente buone competenze relazionali, affettive e di
adattamento alle norme sociali. Per la psicoterapeuta, AO1 mostra apertura, capacità
di affidamento e interesse nello scambio relazionale, oltre a una marcata
presenza del suo mondo affettivo. A causa delle difficoltà cognitive però essa
cerca l'aiuto dell'altro e dipende dalla strutturazione cognitiva dell'altro. La
specialista sottolinea che ‟la tendenza alla dipendenza è quindi fisiologica
nel suo ritardo mentaleˮ, che la paziente corre ‟il rischio di
essere manipolataˮ per l'incapacità di ‟discriminare in modo
autonomo l'influenza dell'altro su di séˮ, tanto da auspicare misure di
protezione (ultima pagina).
d) Sempre
dagli atti emerge che il 27 ottobre 2020 la psicoterapeuta L______ V______ e il
dott. A______ B______ hanno avuto un colloquio clinico con AO1 per approfondire
in modo mirato le domande inerenti alla di lei consapevolezza circa il concetto
di matrimonio. Da tale indagine gli esperti hanno desunto che ‟la
paziente non sa cosa significhi il concetto di matrimonio, né è consapevole
della sua essenzaˮ, ‟non è consapevole degli effetti del matrimonio
né di cosa comporti”, onde l'incapacità “di comportarsi conformemente a quanto
previsto dall'istituto del matrimonioˮ e che, ‟non conoscendo il
concetto stesso del matrimonio, non è possibile concludere se il matrimonio sia
manifestamente nell'interesse della signoraˮ. Gli specialisti hanno
riferito inoltre di avere interroga-to la medesima sullo svolgimento del
matrimonio, ma che essa nulla ricordava (doc. L).
e) Quanto
alla deposizione di AO1 davanti al Pretore, per valutare la comprensione del
matrimonio da parte di lei poco importa – contrariamente all'opinione
dell'appellante –che essa abbia risposto affermativamente alla domanda se fosse
felice di stare con lui (verbale del 28 febbraio 2022, pag. 5). Decisiva è invero
la capacità di comprendere la natura e l'importanza del matrimonio, non tanto la
sensazione di felicità nel vivere con il marito, che può sussistere anche
indipendentemente dalla comprensione del concetto di matrimonio. I coniugi
devono cooperare per la prosperità dell'unione e provvedere in comune ai
bisogni della prole, assicurandosi vicendevolmente assistenza e fedeltà (art.
159.
cpv. 2 e 3 CC). Dalla menzionata deposizione non traspare nulla che conforti
questi ultimi aspetti. Da essa emerge piuttosto una grande confusione, con la
moglie che non comprende nemmeno il motivo per cui è interrogata e non sa dire se
il matrimonio sia qualche cosa di importante (loc. cit., pag. 5). Essa ha
dichiarato di voler continuare a vivere con il marito, ma ciò non basta per accertare
che essa abbia capito per lo meno a grandi linee il concetto di matrimonio.
In
breve, i citati rapporti confermano che AO1
accusa un deficit mentale grave e che gli esami del suo quoziente intellettuale,
paragonabile a quello di un bambino di scuola elementare, attestano un ritardo
importante (rapporto medico del 29 aprile 2020, risultati dei test cognitivi),
onde una disabilità intellettiva di grado moderato-grave (valutazione
neuropsicologica ambulatoriale del 10 dicembre 2019). Come si è visto, i citati
esami hanno confermato che l'interessata non è in grado di prendere decisioni
responsabili per il suo bene e ha limitate capacità di giudizio (valutazione
neuropsicologica ambulatoriale del 10 dicembre 2019), che essa ha una tendenza
alla dipendenza e rischia di essere manipolata (rapporto
medico del 29 aprile 2020) e che il ritardo mentale non compare nell'osservazione
perché essa ha buone competenze relazionali. In circostanze del genere la
portata probatoria della deposizione della moglie risulta dunque di poco
sussidio.
f) Alla
luce di quanto precede, in ultima analisi l'appellante lamenta a torto la
mancanza di una chiara perizia che attesti l'incapacità di discernimento della
sposa il 23 ottobre 2019, al momento del matrimonio. A sostegno di una
verosimiglianza preponderante circa tale incapacità si annoverano il citato
esame neuropsicologico ambulatoriale del 10 dicembre 2019, il lungo rapporto
medico del 29 aprile 2020 con allegata la valutazione psicologica del maggio
2019.
con precisi test cognitivi, il resoconto del colloquio clinico del 27 ottobre
2020.
con il dott. A______ B______ e con la psicoterapeuta L______ V______, la
quale aveva redatto il lungo rapporto e la valutazione del maggio 2019 e aprile
2020.
Non si disconosce che quest'ultimo referto è succinto e che gli esperti
si limitano a riferire quanto hanno osservato durante il colloquio, ma si
tratta di specialisti che già avevano esaminato AO1,
redigendo un rapporto particolareggiato sull'esito dei vari test inerenti al
ritardo mentale. E l'appellante non ha recato alcun elemento concreto atto a smentire
siffatta verosimiglianza preponderante.
g) AP1
invoca un precedente della Corte europea dei diritti dell'uomo per sostenere come in mancanza di una perizia sia
contrario all'art. 12 CEDU dichiarare nullo un matrimonio. Tale fattispecie riguardava
tuttavia una persona privata del diritto di sposarsi per schizofrenia, persona
alla quale era stata negata la possibilità di risposarsi senza che fosse stata
esperita una nuova perizia sulle sue condizioni mentali perché rimanevano dubbi
sulle sue reali condizioni (Lashin vs Russia n. 33117/02 del 22 gennaio
2023; citata in: ‹https: //ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_12_ita›).
Nella fattispecie invece sono state assunte perizie particolareggiate sulle
condizioni mentali della sposa prima e dopo il matrimonio. Inoltre AO1 ha
presenziato alle udienze e il Pretore l'ha sentita personalmente. Nell'appello
AP1 invoca anche un altro caso che riguardava una valutazione psicologica carente,
la quale non permetteva di accertare un'infermità mentale (Shtukaturov vs
Russia n. 44009/05 del 27 marzo 2008). Nella fattispecie però, seppure sintetico,
il rapporto sulla comprensione del matrimonio da parte della moglie è corroborato
da numerosi e chiari esami sul di lei quadro cognitivo. Non può dirsi perciò
che le risultanze probatorie siano carenti.
7.
L'appellante fa
valere poi che, in conformità alla giurisprudenza, prima di annullare un
vincolo coniugale occorre ponderare anche l'interesse della persona al
matrimonio. Egli si vale della sentenza pubblicata in DTF 109 II 273 consid. 2
che concerneva una donna dal quoziente intellettivo di una bambina di scuola elementare,
con una modesta comprensione del significato del matrimonio, la quale
desiderava sposarsi e avere figli. Essa sapeva in ogni modo che bisognava
prendersi cura dei bambini e gestire la casa, incombenze che sarebbero state di
sua competenza e che essa già assolveva da tre anni e mezzo. L'interessata era
in grado per altro di gestire l'economia domestica, di svolgere compiti in
maniera indipendente e di curare il bambino avuto dal partner che intendeva
sposare. Inoltre essa aveva motivi rispettabili per maritarsi e la sua vita
poteva definirsi normale, né i suoi problemi psicologici rendevano difficile la
quotidianità con il partner (DTF 109 II 273 consid. 5). Il caso in esame è del
tutto diverso, gli esperti avendo appurato che AO1 non conosce nemmeno per
sommi capi il concetto e l'essenza del matrimonio, i relativi effetti e le
conseguenze, né è in grado di comportarsi conformemente agli obblighi che ne
discendono, al punto che durante la sua deposizione ha ammesso di non sapere
perché sia convolata a nozze. Il che è compatibile con i risultati delle
valutazioni specialistiche sul suo stato psicologico.
Comunque sia, nella
fattispecie neppure risulta che il matrimonio sia nell'interesse della moglie. AP1
si limita a ripetere quanto costei ha dichiarato nella citata deposizione, ovvero
che è felice di stare con lui. Il problema è che – come detto – essa non è in
grado di operare scelte per il proprio bene, sicché non ci si può fondare ragionevolmente
su tali dichiarazioni. Attualmente risulta poi che AO1 non vive più con il
marito, il quale neanche parrebbe aiutarla economicamente, poiché essa si
sostenta da sé grazie a rendite d'invalidità (sentenza impugnata, consid. 6.5).
Nell'appello AP1 non accenna del resto a contributi di mantenimento. Anzi,
chiede che si rinunci a liquidare il regime matrimoniale e che eventuali
comproprietà, acquisti e beni siano da assegnare a lui senza conguaglio (sopra,
lett. F).
Quanto al sostegno emotivo
del marito, gli atti sono discordanti. Da un lato l'appellante afferma di
volersi occupare della moglie ed esprime affetto per lei (valutazione delle
capacità genitoriali eseguita dalla dott. S______ B______, pag. 11; deposizione
del 28 febbraio 2022, pag. 7 in fine: ‟è la donna della mia vitaˮ),
dall'altro emergono criticità. La curatrice di rappresentanza della figlia ha dichiarato
che AP1 non comprende la gravità e la complessità della situazione e banalizza
i problemi della moglie (osservazioni dell'avv. A______ P______, pag. 2). Nella
citata valutazione la dott. S______ B______ ha notato la mancanza di
comunicazione tra coniugi e atteggiamenti per nulla affettuosi verso la moglie,
che viene ignorata o trattata a male parole (valutazione, pag. 9 e 21). Che poi
l'interessata abbia legami solo con il marito e sua madre deriva anche dalla
circostanza che AP1 non ha mai permesso alla consorte di frequentare altre
persone (valutazione, pag. 10). Nel complesso il Pretore ha così escluso a
ragione che per AO1 il matrimonio rivesta particolare interesse, a prescindere
dal fatto che l'interessata medesima ne postula l'annullamento.
8.
In subordine l'appellante
chiede di annullare la decisione impugnata perché il Pretore non ha sentito
E______ D______, ufficiale albanese dello stato civile. Costui – assume
l'appellante – ha celebrato il matrimonio e ha ritenuto pertanto gli sposi
capaci di discernimento (ordinanza sulle prove del 3 dicembre 2021). Inoltre
egli avrebbe potuto rilasciare spiegazioni sulla volontà dei fidanzati e sulle
verifiche da lui compiute. L'appellante chiede così di invitare il Pretore ad
ascoltarlo. In realtà egli avrebbe
dovuto chiederne l'assunzione da parte di questa Camera (art. 316
cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376
consid. 4.3.1). Trattandosi di esperire singoli mezzi di prova che il primo
giudice ha rifiutato o nuovi mezzi di prova proponibili in virtù dell'art. 317
cpv. 1 CPC oppure di riassumere mezzi di prova già assunti in prima sede, di
regola la giurisdizione d'appello
procede direttamente, anche se in base al proprio apprezzamento può
decidere di rinviare gli atti al primo giudice. Ciò che tuttavia un appellante
non può esigere (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.72 del 22 marzo 2023
consid. 5 con riferimenti). Ad ogni modo, in linea di principio una
parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può
rinunciare ad esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non
porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo (‟apprezzamento
anticipato delle proveˮ: DTF 146 III 73 consid. 5.2.2 con richiami). In
concreto, di fronte alle valutazioni degli esperti svolte poco prima e poco
dopo il matrimonio, la testimonianza di E______ D______, il quale non risulta
avere competenze specialistiche, sarebbe stata presumibilmente di scarso peso. A
maggior ragione ove si pensi che, come risulta dal citato rapporto medico del
29.
aprile 2020, in apparenza la moglie poteva anche sembrare idonea al
matrimonio (consid. 6e), sicché l'ufficiale dello stato civile poco avrebbe
potuto riferire.
9.
In via di ulteriore
subordine AP1
chiede che qualora il matrimonio sia annullato gli sia riconosciuta l'autorità
parentale sulla figlia e che quest'ultima sia affidata a lui per la cura e
l'educazione. Il Pretore ha condiviso invece la decisione del 18 febbraio 2021
con cui l'Autorità regionale di protezione 3 ha privato l'appellante dell'autorità
parentale, decisione confermata dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello
il 9 novembre 2021 (inc. 9.2021.45). In sintesi, per il primo giudice, dopo di
allora non sono emersi fatti nuovi che inducano a modificare l'autorità e la
custodia parentale, né l'appellante li invoca. Anzi, stando al Pretore l'autorità
di protezione aveva rilevato elementi di criticità che ostano a una modifica dell'assetto
in vigore.
a)
Quanto all'autorità parentale, l'appellante fa notare che il procedimento
penale a suo carico è stato archiviato (decreto di abbandono n. 1092/2022
dell'11 luglio 2022), il che rende infondato il rimprovero di non poter assolvere
i doveri correlati all'autorità parentale. Inoltre, a suo dire, dai rapporti di
C______ E______ emerge che la figlia necessita della sua presenza per stare
bene ed essere felice. L'appellante sottolinea di non avere mai mostrato
comportamenti violenti o inadeguati verso E______ S______, sicché eventuali biasimi
in tal senso sono fuori luogo. Egli chiede dunque di vedersi reintegrare
nell'autorità parentale.
Riguardo
alla custodia della minore, AP1 fa valere che l'Ufficio della migrazione gli ha
confermato il 20 aprile 2022 il rinnovo del permesso di dimora B, di modo che
nessun rischio sussiste di un suo allontanamento dalla Svizzera, il centro dei
suoi interessi trovandosi nel Ticino. L'interessato afferma poi di possedere le
dovute capacità educative e di potersi occupare personalmente, oltre che
economicamente, della figlia. I rapporti di Casa C______ E______ sull'esercizio
del diritto di visita dimostrano non solo che la piccola sta bene ed è felice con
lui, ma avvalorano anche la serenità di quei momenti, caratterizzati dalla
vicinanza, dall'interazione e dalla presenza comunicativa tra genitori e
figlia. L'appellante allega infine di avere perfezionato nel frattempo le sue
conoscenze di italiano, di avere migliorato le relazioni personali e di avere ottenuto
il necessario supporto psicologico. Gli elementi di criticità che avevano indotto
l'autorità di protezione a privarlo della custodia parentale sono quindi
venuti a cadere.
b) Sulle
ragioni che hanno spinto l'Autorità regionale di protezione 3 a privare AP1
dell'autorità parentale prima provvisoriamente, il 10 dicembre 2020, e poi in
via definitiva, il 18 febbraio 2021, si è pronunciata il 9 novembre 2021 la
Camera di protezione del Tribunale d'appello. Tale sentenza è passata in
giudicato (inc. 9.2021.45; sopra, lett. D). I motivi che hanno determinato
la privazione dell'autorità parentale, senza la quale non può sussistere
nemmeno la custodia parentale, non possono quindi essere ridiscussi. La
questione è sapere pertanto se dopo la privazione della custodia parentale siano
intervenuti mutamenti che sorreggano la richiesta sottoposta da AP1 al Pretore
il 22 novembre 2021, nell'ambito dell'azione promossa dall'Ufficio dello stato
civile per far annullare il matrimonio, ovvero di vedersi reintegrare nella
custodia. L'appellante adduce – come detto – che il procedimento penale a suo
carico è stato abbandonato, che egli si è sempre comportato adeguatamente con
la figlia, che E______ S______ si trova bene ed è felice con lui, che egli non
ha alcuna intenzione di tornare in Albania e che le criticità riscontrate a suo
tempo dall'Autorità regionale di protezione 3 non sussistono più. Contrariamente
all'opinione del Pretore, secondo l'appellante circostanze nuovi e rilevanti
legittimano quindi il ripristino della sua autorità parentale.
c) Se
i fatti che hanno giustificato la privazione dell'autorità parentale non sono
più attuali, il giudice può adattare eventuali misure a protezione del figlio (art.
446.
cpv. 1 CC cui rinvia l'art. 314 cpv. 1), compresa la disciplina
dell'autorità parenta-le, corredandole – se
occorre – di puntuali limitazioni (Kilde
in: Commentaire romand, Code civil I, 2ª edizione, n. 23 in fine ad art.
327a con rinvio). A tal fine può risultare necessario esperire una
perizia complementare per sapere se e in che misura la situazione sia davvero mutata
(Kilde, op. cit., n. 42 ad art. 327a
con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 5A_981/2018 del 29 gennaio
2019.
consid. 3.3.2). Nel caso in esame AP1 non era stato ritenuto inidoneo
all'esercizio dell'autorità parentale esclusiva per un insieme di elementi, in
particolare sulla base di una perizia eseguita dalla dott. S______ B______ del
Servizio medico-psicologico, che l'aveva definito inidoneo a provvedere al bene
della figlia per l'incapacità di immaginare quali possano essere le esigenze
della bambina, per l'interesse verso quest'ultima limitato all'esercizio del
diritto di visita, per i gravi conflitti insorti nell'ambito familiare, per la
renitenza da lui dimostrata nei confronti degli operatori responsabili “della
rete” e per le procedure penali a suo carico che gli impedivano di prestare
adeguata cura e educazione a E______ S______ (sentenza della Camera di
protezione del Tribunale d'appello inc. 9.2021.45 del 9 novembre 2021 consid.
7.1). Determinante è sapere se tali elementi siano venuti meno.
d) I
fatti nuovi di cui si vale l'appellante sono sicuramente fattori positivi, che
lasciano ben sperare. Non bastano tuttavia per concludere che le criticità
riscontrate dall'Autorità regionale di protezione 3 siano superate. Come si è
appena visto, la psicologa dott. S______ B______ aveva ravvisato anche altre ragioni
(cui l'appellante non accenna) che facevano apparire AP1 inidoneo a provvedere
al bene della figlia e che ostavano perciò all'esercizio dell'autorità
parentale. È vero che quegli accertamenti risalgono al 2021. A distanza di tre
anni potrebbe giustificarsi quindi una verifica dello stato di fatto per
appurare se, alla luce del comportamento tenuto da AP1 dopo di allora, la
privazione dell'autorità parentale sia tuttora un provvedimento necessario e
proporzionato. Trattandosi di un aggiornamento sulle capacità genitoriali
dell'appellante, ciò richiede verosimilmente conoscenze specialistiche, da
raccogliere con un complemento di perizia (sopra, lett. c). Ai fini del
presente giudizio questa Camera può solo constatare che sulla base di quanto fa
valere l'interessato non sussistono (ancora) le condizioni per reintegrare AP1
nell'esercizio dell'autorità parentale. E ciò preclude ogni forma di custodia.
Anche su questo punto l'appello vede quindi la sua sorte segnata.
10.
L'appellante
chiede di essere ammesso al gratuito patrocinio per la procedura di primo grado.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha respinto la domanda perché con un
reddito di fr. 4130.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 1919.– mensili AP1 è in grado di far fronte ai costi del
procedimento, anche dopo avere elargito il contributo alimentare di fr. 501.–
mensili per la figlia. Con tale argomento AP1
non si confronta minimamente. Privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), sul diniego del
gratuito patrocinio in prima sede l'appello risulta di conseguenza irricevibile.
11.
Le
spese della presente decisione seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO1
non essendo stata chiamata a presentare osservazioni, mentre l'Ufficio dello
stato civile dispone di giuristi propri ed è intervenuto nel procedimento in
forza delle sue attribuzioni ufficiali (art. 8 cpv. 2 LAC; art. 49 cpv. 2 prima
frase LPAmm).
12.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza
riguardo a questioni di valore sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
2000.– sono poste a carico dell'appel-lante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv.
PA1,
L______;
– Sezione
della popolazione, Ufficio centrale dello stato civile,
Bellinzona;
–
avv.
PA2,
L______.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali
e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli
art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).