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Decisione

11.2022.106

Annullamento di matrimonio per incapacità di discernimento

21 agosto 2024Italiano37 min

ha istituito in favore di AO1 una curatela generale a nor­ma dell'art. 398 CC per

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.106

Lugano

21 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2020.302 (nullità

di matrimonio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con

petizione del 25 novembre 2020 dal

Dipartimento delle istituzioni,

Sezione della popolazione,

Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza

contro

AO1,

L______

(rappresentata

dalla curatrice CU1

e

patrocinata dall'avv.

PA2,

L______)

AP1,

nato

AP1*, L______

(patrocinato

dall'avv.

PA1,

L______),

giudicando sull'appello

del 1° luglio 2022 presentato da AP1

contro la decisione emessa dal Pretore il 31 maggio 2022;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

AP1* (1994), cittadino albanese, e AO1 (1998), cittadina italiana, si sono

sposati il 23 ottobre 2019 a K______, frazio­ne di U______ V______ (Berat), in

Albania. Il matrimonio è stato riconosciuto e documentato nel registro dello

stato civile in Svizzera. Con decisione del 27 marzo 2020, in esito a una

valutazione chiesta prima del matrimonio, l'Autorità regionale di protezione 3

ha istituito in favore di AO1 una curatela generale a nor­ma dell'art. 398 CC per

durevole incapacità di discernimento, designando in seguito CU1 quale curatrice

generale.

I coniugi vivevano inizialmente

con la madre di AO1, R______ G______, in un appartamento a L______ e il

28 agosto 2020 si sono trasferiti in un

altro appartamento, sempre a L______. Il 1° lu­glio 2023 AO1 è infine tornata a vivere da sua madre. Invalida,

essa percepisce rendite d'invalidità. AP1 è muratore per la U______ Sagl di

B______.

B. Venuta a conoscenza

della gravidanza di AO1, che per legge non può esercitare l'autorità parentale siccome

incapace di discernimento, l'Autorità regionale di protezio­ne 3 ha istituito

sin dal 28 maggio 2020 in favore dalla nascitura una curatela di rappresentanza

e il 10 giugno 2020 una curatela educativa, nominando quali curatrici rispettivamente

l'avv. A______ P______ e Al______ A______.

Il 25 giugno 2020 l'Autorità regionale di protezione 3 ha poi privato

cautelativamente AP1 del diritto di determinare il luogo di dimora della

nascitura, disponendo il collocamento di quest'ultima nel Centro educativo per

minorenni (CEM) della C______ S______ E______ a L______.

C. Il 2 luglio 2020 è

nata E______ S______, che l'8 luglio 2020 è stata accolta nella C___S____E____.

Alla madre è stato organizzato un progetto di esternato diurno presso la

struttura e al padre sono stati concessi diritti di visita serali di 15 minuti

in presenza della madre. Il 2 settembre 2020 l'Autorità regionale di protezione

3 ha istituito in via cautelare una tutela in favore di E______ S______ conformemente

all'art. 327a CC e la curatrice educativa Al______ A______ è stata

designata in qualità di tutrice.

D. Su richiesta dell'Autorità

regionale di protezione 3, il 29 settembre 2020 la dott. S______ B______ del

Servizio medico-psicologico (SPS) ha allestito una valutazione sulle capacità

genitoriali di AO1 ed AP1, prospettando un affidamento extrafamiliare. Il 10 dicembre

2020 l'Autorità regionale di protezione 3 ha provvisoriamente privato il padre

dell'autorità parentale e ha confermato la tutela della bambina. Un

procedimento penale è poi stato aperto a carico di lui per presunte violenze

sulla moglie e per una presunta entrata in Svizzera nonostante un divieto ancora

in vigore (inc. 2020.8346). Nel novembre del 2020 E______ S______ è stata collocata

nella Casa C______ E______ a L______ e il 18 febbraio 2021 l'Autorità regionale

di protezione 3 ha infine confermato sia la privazione dell'autorità

parentale riguardante AP1 sia la tutela della minore, regolando le relazioni

personali dei genitori con la figlia in un diritto di visita di almeno un'ora una

volta la settima-na, sotto sorveglianza. Un reclamo presentato dal marito contro

tale decisione è stato respinto dalla Camera di protezione il 9 novembre 2021

(inc. 9.2021.45).

E. Il 13 novembre 2020 l'Ufficio

dello stato civile ha ordinato quale autorità di vigilanza il blocco

superprovvisionale dell'uso dei dati dello stato civile riguardanti AO1, AP1 ed

E______ S______. In segui­to, con petizione del 25 novembre 2020 esso ha

convenuto AP1 e AO1 davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezio­ne 6, postulando l'annullamento del matrimonio

per incapacità di discernimento della moglie (art. 105 n. 2 CC). AP1 ha presentato il 22 dicembre 2020 un'istanza

di gratuito patrocinio. All'udienza di conciliazione del 29 marzo 2021 AO1 non

si è presentata ed è stata considerata dal Pretore ‟assente

ingiustificataˮ. Constatata

l'impossibilità di trovare un'intesa, il Pretore ha impartito ai coniugi un

termine per la risposta. In un allegato del 10 mag­gio 2021 AO1 ha aderito alla richiesta di annullare il

matrimonio e ha instato per il

beneficio del gratuito patrocinio. Nella sua risposta dell'11 maggio

2021 AP1 ha proposto invece di respingere la petizione.

F. Il 29 ottobre 2021 il

Pretore ha impartito alle parti un termine per esprimersi sulle conseguenze

accessorie dell'eventuale annullamento del matrimonio. In un memoriale del 18

novembre 2021 l'Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza ha dichiarato

di non potersi esprimere in proposito per mancanza di informazioni e ha chiesto

che di fronte al disaccordo delle parti il Pretore decida in loro vece, che sia

sciolto il regime matrimoniale, ognu-no conservando i propri beni, che sia

fissato un contributo alimentare per la figlia e che siano mantenute le misure

di protezione in favore di quest'ultima.

G. Nel proprio allegato

del 22 novembre 2021 AO1 ha postulato la

conferma delle misure di protezione adottate in favore della figlia e del

diritto di visita già concesso dall'Autorità regionale di protezione 3, come

pure la condanna del marito a versare un contributo alimentare per lei e per la

figlia. Essa non ha avanzato pretese in liquidazione del regime dei beni, ma ha

chiesto che il marito assuma gli oneri fiscali negli anni del matrimonio e che

gli averi previdenziali da lui accumulati durante l'unione le siano versati per

metà. Nel suo memoriale del 22 novembre 2021 AP1

ha riaffermato la propria opposizione all'annullamento del matrimonio,

rivendicando in caso contrario l'affidamento della figlia con autorità

parentale congiunta (senza contributi alimentari a suo carico) o, almeno, un

ampio diritto di visita. Egli ha aderito inoltre alla proposta dell'Ufficio

dello stato civile quale autorità di vigilanza di non dividere gli averi

previdenziali, chiedendo che la liquidazione del regime matrimoniale non abbia

luogo e che eventuali comproprietà, acquisti e beni propri siano da assegnare a

lui senza conguaglio.

H. All'udienza del 29

novembre 2021, indetta per le prime arringhe, le parti hanno sostanzialmente

mantenuto le loro posizioni. AO1 ha

quantificato nondimeno il contributo di mantenimento chiesto per la figlia in

almeno fr. 206.10 mensili e a un quinto dell'eventuale eccedenza del bilancio

familiare, rinuncian-do a contributi alimentari per sé. L'istruttoria è

cominciata il 3 dicembre 2021 e si è chiusa il 28 febbraio 2022. Alle arringhe

finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel

proprio memoriale dell'8 aprile 2022 l'Ufficio dello stato civile ha mantenuto

le proprie richieste. Nei loro allegati del 19 aprile 2022 AP1 e AO1 hanno riaffermato per l'essenziale le

rispettive domande. AO1 ha quantificato

tuttavia il contributo di mantenimento chiesto per sé in fr. 1000.– mensili e quel­lo

per la figlia in fr. 713.79 mensili (oltre assegni familiari) fino al 10° compleanno

e in fr. 913.79 mensili (oltre assegni familiari) dopo di allora, fino alla

maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale. Essa ha

precisato altresì in fr. 1724.22 la pretesa per la metà degli averi

previdenziali accantonati dal marito durante il matrimonio.

I. Statuendo con

sentenza del 31 maggio 2022, il Pretore ha dichiarato nullo il matrimonio per

incapacità di discernimento della moglie all'atto della celebrazione,

incapacità rimasta immutata da quel momento, ha sciolto il regime dei beni nel

senso che ogni coniuge rimane proprietario di ciò che detiene o è iscritto a

suo nome, ha suddiviso a metà gli averi di previdenza accumulati dai coniugi

durante il matrimonio (ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni per determinare gli importi soggetti a conguaglio),

ha confermato la privazione dell'autorità parentale dei coniugi su E______

S______ e la tutela istituita in suo favore, ha mantenuto il di lei

collocamento nella Casa C______ E______, ha regolato il diritto di visita dei

genitori in forma sorvegliata (almeno una volta la settimana per almeno un'ora)

e ha confermato la curatela educativa.

Per il resto, il primo

giudice non ha previsto contributi di mantenimento tra coniugi, ha condannato AP1 a versare alla tutrice un contributo

alimentare per la figlia di fr. 501.– mensili fino al giugno del 2030, di fr.

661.– mensili dal luglio del 2030 fino al giugno del 2036 e di fr. 621.–

mensili dopo di allora, fino alla maggiore età o fino al termine della

formazione scolastica o professionale (assegni familiari non compresi) e ha condannato

AO1 a versare alla tutrice la rendita

completiva per figli da lei percepita di fr. 662.– mensili. Infine il Pretore

ha previsto che gli oneri fiscali del periodo di tassazione comune vanno solidalmente

a carico dei coniugi e ha posto le spese processuali di fr. 5000.– complessivi per

un decimo a carico dell'Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza,

per due decimi a carico di AO1 e per sette

decimi a carico di AP1, tenuto a rifondere

alla moglie fr. 3320.– per ripetibili ridotte. Egli non ha assegnato ripetibili

né indennità d'inconvenienza. Le richieste di gratuito patrocinio sono state

respinte.

L. Contro la decisione

appena citata AP1 è insorto a questa

Camera con un appello del 1° luglio 2022 per ottenere – previo conferimento

dell'effetto sospensivo – la riforma del giudizio impugnato nel senso di non

annullare il matrimonio, di non scioglie­re il regime dei beni e di non dividere

la previdenza professionale. Egli chiede anche l'autorità parentale e l'affidamento

della figlia, la revoca del di lei collocamento e la rinuncia a contributi

alimentari per la bambina. Egli rinnova inoltre la richiesta di gratuito

patrocinio. In via subordinata l'appellante sollecita l'annullamento della

sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore perché integri l'istruttoria

e senta l'ufficiale albanese dello stato civile che ha celebrato il matrimonio.

In via ancor più subordinata, ove l'annullamento del matrimonio fosse

confermato, AP1 chiede di revocare la privazione dell'autorità parentale, la

tutela e il collocamento della figlia, di cui rivendica l'affidamento esclusivo.

Invitato a presentare

osservazioni, l'Ufficio dello stato civile propone di respingere l'appello. AO1 non è

stata chiamata a presentare osservazioni. Con decreto dell'8 luglio 2022

il vicepresidente di questa Camera ha dichiarato senza interesse la richiesta

di effetto sospensivo all'appello, già provvisto di tale attribuzione per legge.

In pendenza di appello, l'11 luglio 2022, il procedimento penale a carico del

marito è stato abbandonato, non essendosi ravvisati indizi di reato suo carico.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

in una causa di nullità del matrimonio (art. 294 cpv. 1 CPC) o di divorzio

su azione di un coniuge (art. 290 segg. CPC) sono appellabili entro 30

giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Se l'appello riguarda

controversie esclusivamente patrimoniali, inoltre, il valore litigioso doveva raggiungere

fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Quest'ultima

restrizione è estranea al caso specifico, in cui contesa è la validità stessa

del vincolo matrimoniale. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la

decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 1° giugno

2022.

(tracciamento dell'invio n. __.__.______.________). Presentato il 1°

luglio 2022 (sportello automatico ‟My Post 24ˮ, impostazione del 1°

luglio 2022), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello AP1 acclude una lettera 20 aprile 2022 dell'Ufficio

cantonale della migrazione. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono

proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza

esigibile, tenuto conto del­le circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Il documento

menzionato precede l'emanazione del giudizio impugnato, ma è posteriore ai

memoriali conclusivi. Risulta di conseguenza ricevibile e di esso si terrà

conto ove risultasse utile per il giudizio.

3.

Litigiosa è anzitutto

la nullità del matrimonio. Al proposito il Pretore, accertata la propria

competenza e l'applicazione del diritto svizzero, ha constatato che l'Ufficio

dello stato civile ha chiesto di dichiarare nullo il matrimonio a norma degli

art. 105 n. 2 e 106 cpv. 1 CC per incapacità di discernimento della moglie al

momento della celebrazione dell'atto, incapacità rimasta immutata da allora. Egli

ha rilevato che la moglie ha aderito all'azione, mentre il marito vi si è

opposto, lamentando che l'incapacità di discernimento non è sta­ta dimostrata

tramite una perizia, per tacere del fatto che l'unione protegge i di lei interessi.

In diritto il primo

giudice ha ricordato che la durevole incapacità di discernimento è una causa di

nullità assoluta del matrimonio e che almeno dal 2007 AO1 accusa un'insufficienza

mentale medio-grave, tant'è che nell'aprile 2019 è stata segnalata dallo

s______ S______ al Servizio psico-sociale, il quale ha diagnosticato un chiaro ritardo

cognitivo. Una valutazione neuropsicologica ambulatoriale del 10 dicembre 2019

ha rivelato poi una disabilità intellettiva di grado moderato-grave. Il 27

marzo 2020 – ha continuato il Pretore – l'Autorità regionale di protezione 3 ha

nominato così all'interessata una curatrice generale, privandola dell'esercizio

dei diritti civili. Inoltre il rapporto del Servizio psico-sociale del 29

aprile 2020 attesta un ritardo mentale grave e lo stesso Servizio ha appurato il

27.

ottobre 2020 che AO1 non conosce il

concetto di matrimonio, né l'essenza del medesimo né i relativi effetti, onde l'impossibilità

di verificare se l'unio­ne sia nell'interesse di lei.

Posto ciò, il primo

giudice ha sottolineato che all'udienza del 28 febbraio 2022 la moglie poco

punto ricordava delle nozze, della relazione con il marito e della figlia,

ammettendo di non sapere se il matrimonio sia qualcosa di importante e di non

capire il motivo delle domande poste dal Pretore, ritenendo per altro ‟normaleˮ

la situazione in cui si trova la figlia. Per il Pretore poi la versione del

marito sul ritardo mentale della moglie è contraddittoria, poiché prima egli ha

dichiarato di essersene accorto sei mesi dopo il matrimonio e poi dopo un anno.

Il marito stesso – ha proseguito il Pretore – ha riconosciuto che al momento di

sposarsi la moglie non era consapevole per il 60% del significato del

matrimonio. E secondo il Pretore essa è tuttora incapace di discernimento e non

comprende l'istituto del matrimonio né i compiti che ne derivano. Nemmeno può

dirsi – ha soggiunto il primo giudice – che l'unione protegga gli interessi di

lei, giacché essa non rischia un abbandono sociale né instabilità, dal momento

che sua madre, con cui essa abitava, vive nel Ticino ed essa medesima sta

svolgendo uno stage nel panificio ‟L______ F______ˮ a L______. Senza

dimenticare – ha concluso il Pretore – che essa ha aderito all'azione.

4.

L'appellante fa

valere che la capacità di discernimento è relativa e può sussistere anche in

caso di malattia mentale. Ripete che agli atti non vi è una perizia chiara suscettibile

di attestare l'incapacità di discernimento della sposa all'atto del matrimonio.

Per AP1 la valutazione della moglie risalente

al 2007, chiesta dalla madre (ovvero senza ‟garanzia di neutralità e/o

imparzialitàˮ), non sondava la capacità di sposarsi né chiariva l'evoluzione

psicologica dell'interessata, ma sottolineava un bisogno di ‟confermeˮ

e di ‟attaccamentoˮ. A suo parere anche la segnalazione dello

s______ S______ al Servizio psico-sociale, sempre chiesta dalla madre, sorvolava

sulla capacità di contrarre matrimonio e rinviava su questo punto a una valutazione

specialistica, denotando il desiderio di un legame sentimentale, solo in apparenza

povero e appiattito. Quanto alla valutazione del 23 dicembre 2019, l'appellante

ribadisce che essa è successiva al matrimonio, così come la curatela generale, istituita

il 27 marzo 2020, la quale per l'appellante non ha valenza medica e non si

esprime sul grado di discernimento della moglie sei mesi prima, poco importando

che all'autorità non fossero noti eventi improvvisi dopo il matrimonio.

Secondo l'appellante, neppure

il rapporto 29 aprile 2020 del Servizio psico-sociale, redatto un anno

dopo il matrimonio, si espri­me sulla capacità di discernimento della moglie e illustra

le indagini mediche svolte. Quanto alla deposizione di lei, AP1 ammette una

certa confusione, ma non reputa decisiva la scarsa conoscenza del concetto di

matrimonio, ponendo invece l'accen­to sui sentimenti manifestati dalla moglie per

lui e sull'importanza che essa dà all'unione quando dichiara di essere felice e

di voler continuare la vita insieme. Nelle condizioni descritte per

l'appellante la sentenza impugnata lede così il diritto alla vita privata e

familiare e quello di sposarsi della moglie. Per di più, stando a lui, se un matrimonio protegge gli

interessi e favorisce il benessere di un coniuge incapace, tanto basta per

accertarne la validità. E nella fattispecie – continua l'appellante – AO1

riconosce che l'unione la rende felice, mentre senza marito essa si troverebbe a

distanza di tre anni dal matrimonio in una situazione di disagio, sofferenza,

abbandono sociale e instabilità. AP1 ritiene così di essere un sostegno

personale ed economico per la moglie, legata solo alla di lei madre, a lui e

alla figlia.

5.

Secondo l'art. 105

n. 2 CC sussiste una causa di nullità del matrimonio, rilevabile in ogni tempo

(art. 106 cpv. 3 CC), se uno sposo è durevolmente incapace di discernimento. Un

matrimonio celebrato nonostante l'incapacità di discernimento non è tuttavia nullo,

bensì meramente annullabile. L'art. 105 n. 2 CC costituisce un'eccezione al

principio generale dell'art. 18 CC che prevede la nullità degli atti compiuti

da incapaci di discernimento (Pellaton in:

Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, n. 11 ad

art. 105 CC). L'annullabilità del matrimonio presuppone tre requisiti

cumulativi. In primo luogo l'incapacità di discernimento di un coniuge dev'essere

data alla celebrazione del matrimonio. Inoltre tale incapacità deve perdurare

al momento del giudizio. Infine l'incapacità, durevole o passeggera che sia,

non dev'essere cessata durante l'intervallo (a Marca in: Commentaire

romand, CC I, Basilea 2010, n. 19 ad art. 105). Non configura più un requisito invece l'assenza di

malattie mentali (art. 97 cpv. 2 vCC), che nel vecchio diritto poteva dar luogo

all'annullamento (art. 120 n. 2 vCC; a

Marca, op. cit., n. 3 ad art. 105 ). La malattia mentale può

avere dunque un ruolo solo se comporta l'incapacità di sposarsi (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 7a

edizione, n. 9 ad art. 105).

a) I

criteri idonei a valutare la capacità di discernimento in generale so­no già stati diffusamente enunciati da questa

Camera (I CCA, sentenza inc. 11.2017.87 del 2 ottobre 2019 consid. 5b

con rinvii). Basti rammentare che, trattandosi di adulti, la capacità di

discernimento si presume (art. 16 CC). L'incapacità di discernimento si presume

invece qualora una persona sia affetta da disabilità mentale, turba psichica “o

stato consimile”. La nozione giuridica di “malattia mentale” (nell'accezione

del­l'art. 16 CC) si riferisce solo a casi in cui le turbe psichiche abbiano

conseguenze tali da pregiudicare la capacità di ragionamento. Non ogni malattia

o debolezza di mente lede la capacità di discernimento (I CCA, sentenza inc.

11.2008.38

dell'11 gennaio 2010, consid. 5c con rimandi). Quest'ultima invero è

relativa e dipende dalla complessità dell'atto che dev'essere compiuto (sentenza

del Tribunale federale 5A_162/2016 del 24 novembre 2016 consid. 2.2.1 in: RtiD

II-2017 pag. 800; v. anche RtiD I-2018 pag. 691 n. 6c consid. 6).

b) Riguardo

in particolare alla capacità di discernimento per contrarre matrimonio, già

riassunta dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 5), essa consiste

principalmente nella capacità dei coniugi di cogliere ragionevolmente la natura,

l'importan­za del matrimonio e gli obblighi che ne derivano. A tal fine occorre

apprezzare tutte le circostanze del caso (a

Marca, op. cit., n. 18 ad art. 105). La giurisprudenza sviluppata

intorno all'art. 105 n. 2 CC ha così stabilito che se il coniuge comprende

almeno in linea di principio la natura del matrimonio, ha inteso sposarsi con

quel determinato partner in definite circostanze e il matrimonio è nel suo

interesse (ad esempio per la sicurezza sociale e per il sostegno emotivo), la

capacità è data quand'anche tale persona abbia capacità intellettive paragonabili

a quelle di un bambino di prima elementare (DTF 109 II 273). Ciò riflette il

diritto fondamentale della libertà matrimoniale (art. 14 Cost.; art. 12 CEDU).

6.

L'appellante

sostiene che in concreto le risultanze istruttorie non dimostrano l'incapacità

della moglie di sposarsi perché sono troppo lontane dalla data del matrimonio. Sta

di fatto che, per ovviare alle difficoltà probatorie incontrate da chi intenda

dimostra­re l'incapacità di discernimento di un soggetto a un determinato momen­to,

la giurisprudenza si accomoda della cosiddetta

“verosimiglianza preponderante” (cfr. sull'incapacità di discernimento di un

testatore al momento di redigere le ultime volontà: I CCA, sentenza inc. 11.2017.87

del 2 ottobre 2019 consid. 5b; senten-za del Tribunale federale 5A_162/2016

del 24 novembre 2016 consid. 2.2.1 in: RtiD II-2017 pag. 800). Così, se risulta con verosimiglian­za preponderante

che a un determinato momento la capacità di discernimento necessaria per

contrarre matrimonio non sussisteva, spetta all'interessato dimostrare con

verosimiglianza preponderante che la persona ha agito in un lucido intervallo (analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2020.45 del 5 marzo 2021 consid. 3c). Occorre dunque

vagliare in primo luogo, nella fattispecie, se i singoli elementi accertati dal

Pretore siano sufficienti per concludere con verosimiglianza preponderante che al

momento del matrimonio AO1 non avesse la capacità di discernimento necessaria

per sposarsi.

a) La

valutazione neuropsichiatrica dell'interessata risalente all'inizio del 2007,

quando AO1 aveva meno di nove anni,

è in effetti temporalmente troppo lontana dal

matrimonio, celebrato allorché la sposa aveva compiuto 21 anni. Non più

significativa è la segnalazione dello s______ S______ del­l'aprile 2019, di cui

vi è traccia solo in una lettera 11 settembre 2020 del Servizio psico-sociale

di V______ (doc. H in principio) e che non permette accertamenti concreti, anche

perché nell'aprile 2019 quello studio non era verosimilmente a conoscenza del fatto

che AO1 avrebbe contratto

matrimonio a breve. Che poi la segnalazione al Servizio psico-sociale sia ope­ra

della madre di AO1 non depone per

l'imparzialità della segnalazione medesima. Un indizio di compromessa salute mentale

è, se mai, la nomina di una curatrice generale da

parte dell'Autorità regionale di protezione 3 per durevole incapacità di

discernimento e la conseguente privazione dell'esercizio dei diritti civili. Ad

ogni modo ciò non basta per trarre deduzioni sulla specifica capacità di

contrar­re matrimonio (sopra, consid. 5).

b) A

torto invece l'appellante definisce ininfluente la valutazione neuropsicologica ambulatoriale 10 dicembre

2019.

del dott. L______ S______ e della psicologa A______ A______ perché

successiva al matrimonio. Intanto tale valutazione è di appena qualche

settimana posteriore alle nozze, celebrate il 23 ottobre 2019. Inoltre l'appellante,

il quale ammette che quel giorno AO1 ‟al 60% non sapeva (…) cosa fosse il

matrimonioˮ (verbale del 28 novembre 2022, pag. 7), non pretende che la

salute mentale della moglie si sia deteriorata in quel breve lasso di tempo. Ora,

dalla menzionata valutazione risulta che AO1

capisce ordini semplici, mentre ha notevoli

difficoltà per quelli semicomplessi e complessi. Essa poi appare spesso

confusa, non ha alcun senso del tempo e non sa dare ragguagli sulla sua relazione

con il marito. Agli esperti essa si è detta felice della gravidanza, ha

dichiarato di non avere progetti o desideri, di uscire solo in compagnia del

marito e non avere amici (pag. 2). Dalla valutazione neuropsicologica si evince

che essa non è in grado di seguire, comprendendolo, un discorso elaborato e tende

a fidarsi del prossimo senza essere in grado di mantenere un adeguato distacco.

Se non si sente al sicuro, invece, essa rende impossibile ogni contatto (pag.

3). Il referto conclude nel senso che la disabilità intellettiva dell'interessata

è di grado moderato-grave, che la sua capacità di giudizio e decisionale è

limitata e che essa non è sempre in grado di interpretare gli stimoli sociali.

In sintesi, secondo gli esperti essa non è in grado di prendere decisioni

responsabili per il proprio bene né per quello degli altri (pag. 3).

c) Agli

atti figura anche un lungo rapporto medico del 29 aprile 2020 stilato

dalla dott. G______ D______ e dalla psicoterapeu­ta L______ V______ al quale è

allegata una valutazione psicologica del maggio 2019 (circa cinque mesi prima

del matrimonio) della stessa psicoterapeuta L______ V______, a quel tempo in

formazione. Si tratta di uno studio inteso a delineare il progetto di

collocamento della moglie in ambiente lavorativo, corredato di numerosi

test che hanno permesso di approfondire anche le caratteristiche affettive e la

personalità della pazien­te (pag. 3). Questi hanno denotato un ritardo mentale

grave che non compare nell'osservazione clinica perché – secondo l'esperta – si

riscontrano nella paziente buone competenze relazionali, affettive e di

adattamento alle norme sociali. Per la psicoterapeuta, AO1 mostra apertura, capacità

di affidamento e interesse nello scambio relazionale, oltre a una marcata

presenza del suo mondo affettivo. A cau­sa delle difficoltà cognitive però essa

cerca l'aiuto dell'altro e dipende dalla strutturazione cognitiva dell'altro. La

specialista sottolinea che ‟la tendenza alla dipendenza è quindi fisiologica

nel suo ritardo mentaleˮ, che la paziente corre ‟il rischio di

essere manipolataˮ per l'incapacità di ‟discriminare in mo­do

autonomo l'influenza dell'altro su di séˮ, tanto da auspica­re misure di

protezione (ultima pagina).

d) Sempre

dagli atti emerge che il 27 ottobre 2020 la psicoterapeuta L______ V______ e il

dott. A______ B______ hanno avuto un colloquio clinico con AO1 per approfondire

in modo mirato le domande inerenti alla di lei consapevolezza circa il concetto

di matrimonio. Da tale indagine gli esperti hanno desunto che ‟la

paziente non sa cosa significhi il concetto di matrimonio, né è consapevole

della sua essenzaˮ, ‟non è consapevole degli effetti del matrimonio

né di cosa comporti”, onde l'incapacità “di comportarsi conformemente a quanto

previsto dall'istituto del matrimonioˮ e che, ‟non conoscendo il

concetto stesso del matrimonio, non è possibile concludere se il matrimonio sia

manifestamente nell'interesse della signoraˮ. Gli specialisti hanno

riferito inoltre di avere interroga-to la medesima sullo svolgimento del

matrimonio, ma che essa nulla ricordava (doc. L).

e) Quanto

alla deposizione di AO1 davanti al Pretore, per valutare la comprensione del

matrimonio da parte di lei poco importa – contrariamente all'opinione

dell'appellante –che essa abbia risposto affermativamente alla domanda se fosse

felice di stare con lui (verbale del 28 febbraio 2022, pag. 5). Decisiva è invero

la capacità di comprendere la natura e l'importanza del matrimonio, non tanto la

sensazione di felicità nel vivere con il marito, che può sussistere anche

indipendentemente dalla comprensione del concetto di matrimonio. I coniugi

devono cooperare per la prosperità dell'unio­ne e provvedere in comune ai

bisogni della prole, assicurandosi vicendevolmente assistenza e fedeltà (art.

159.

cpv. 2 e 3 CC). Dalla menzionata deposizione non traspare nulla che conforti

questi ultimi aspetti. Da essa emerge piuttosto una grande confusione, con la

moglie che non comprende nemmeno il motivo per cui è interrogata e non sa dire se

il matrimonio sia qualche cosa di importante (loc. cit., pag. 5). Essa ha

dichiarato di voler continuare a vivere con il marito, ma ciò non basta per accertare

che essa abbia capito per lo meno a grandi linee il concetto di matrimonio.

In

breve, i citati rapporti confermano che AO1

accusa un deficit mentale grave e che gli esami del suo quoziente intellettuale,

paragonabile a quello di un bambino di scuola elementare, attestano un ritardo

importante (rapporto medico del 29 apri­le 2020, risultati dei test cognitivi),

onde una disabilità intellettiva di grado moderato-grave (valutazione

neuropsicologica ambulatoriale del 10 dicembre 2019). Come si è visto, i citati

esami hanno confermato che l'interessata non è in grado di prendere decisioni

responsabili per il suo bene e ha limitate capacità di giudizio (valutazione

neuropsicologica ambulatoriale del 10 dicembre 2019), che essa ha una tendenza

alla dipendenza e rischia di essere manipolata (rapporto

medico del 29 aprile 2020) e che il ritardo mentale non compare nell'osservazione

perché essa ha buone competenze relazionali. In circostanze del genere la

portata probatoria della deposizione della moglie risulta dunque di poco

sussidio.

f) Alla

luce di quanto precede, in ultima analisi l'appellante lamenta a torto la

mancanza di una chiara perizia che attesti l'incapacità di discernimento della

sposa il 23 ottobre 2019, al momento del matrimonio. A sostegno di una

verosimiglianza preponderante circa tale incapacità si annoverano il citato

esame neuropsicologico ambulatoriale del 10 dicembre 2019, il lungo rapporto

medico del 29 aprile 2020 con allegata la valutazione psicologica del maggio

2019.

con precisi test cognitivi, il resoconto del colloquio clinico del 27 ottobre

2020.

con il dott. A______ B______ e con la psicoterapeuta L______ V______, la

quale aveva redatto il lungo rapporto e la valutazione del maggio 2019 e aprile

2020.

Non si disconosce che quest'ultimo referto è succinto e che gli esperti

si limitano a riferire quanto hanno osservato durante il colloquio, ma si

tratta di specialisti che già avevano esaminato AO1,

redigendo un rapporto particolareggiato sull'esito dei vari test inerenti al

ritardo mentale. E l'appellante non ha recato alcun elemento concreto atto a smentire

siffatta verosimiglianza preponderante.

g) AP1

invoca un precedente della Corte europea dei diritti dell'uomo per sostenere come in mancanza di una perizia sia

contrario all'art. 12 CEDU dichiarare nullo un matrimonio. Tale fattispecie riguardava

tuttavia una persona privata del diritto di sposarsi per schizofrenia, persona

alla quale era stata negata la possibilità di risposarsi senza che fosse stata

esperita una nuova perizia sulle sue condizioni mentali perché rimanevano dubbi

sulle sue reali condizioni (Lashin vs Russia n. 33117/02 del 22 gennaio

2023; citata in: ‹https: //ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_12_ita›).

Nella fattispecie invece sono state assunte perizie particolareggiate sulle

condizioni mentali della sposa prima e dopo il matrimonio. Inoltre AO1 ha

presenziato alle udienze e il Pretore l'ha sentita personalmente. Nell'appello

AP1 invoca anche un altro caso che riguardava una valutazio­ne psicologica carente,

la quale non permetteva di accertare un'infermità mentale (Shtukaturov vs

Russia n. 44009/05 del 27 marzo 2008). Nella fattispecie però, seppure sintetico,

il rapporto sulla comprensione del matrimonio da parte della moglie è corroborato

da numerosi e chiari esami sul di lei quadro cognitivo. Non può dirsi perciò

che le risultanze probatorie siano carenti.

7.

L'appellante fa

valere poi che, in conformità alla giurisprudenza, prima di annullare un

vincolo coniugale occorre ponderare anche l'interesse della persona al

matrimonio. Egli si vale della senten­za pubblicata in DTF 109 II 273 consid. 2

che concerneva una donna dal quoziente intellettivo di una bambina di scuola elementare,

con una modesta comprensione del significato del matrimonio, la quale

desiderava sposarsi e avere figli. Essa sapeva in ogni modo che bisognava

prendersi cura dei bambini e gestire la casa, incombenze che sarebbero state di

sua competenza e che essa già assolveva da tre anni e mezzo. L'interessata era

in grado per altro di gestire l'economia domestica, di svolgere compiti in

maniera indipendente e di curare il bambino avuto dal partner che intendeva

sposare. Inoltre essa aveva motivi rispettabili per maritarsi e la sua vita

poteva definirsi normale, né i suoi problemi psicologici rendevano difficile la

quotidianità con il partner (DTF 109 II 273 consid. 5). Il caso in esame è del

tutto diverso, gli esperti avendo appurato che AO1 non conosce nemmeno per

sommi capi il concetto e l'essenza del matrimonio, i relativi effetti e le

conseguenze, né è in grado di comportarsi conformemente agli obblighi che ne

discendono, al punto che durante la sua deposizione ha ammesso di non sapere

perché sia convolata a nozze. Il che è compatibile con i risultati delle

valutazioni specialistiche sul suo stato psicologico.

Comunque sia, nella

fattispecie neppure risulta che il matrimonio sia nell'interesse della moglie. AP1

si limita a ripetere quanto costei ha dichiarato nella citata deposizione, ovvero

che è felice di stare con lui. Il problema è che – come detto – essa non è in

grado di operare scelte per il proprio bene, sicché non ci si può fondare ragionevolmente

su tali dichiarazioni. Attualmente risulta poi che AO1 non vive più con il

marito, il quale neanche parrebbe aiutarla economicamente, poiché essa si

sostenta da sé grazie a rendite d'invalidità (sentenza impugnata, consid. 6.5).

Nell'appello AP1 non accenna del resto a contributi di mantenimento. Anzi,

chiede che si rinunci a liquidare il regime matrimoniale e che eventuali

comproprietà, acquisti e beni siano da assegnare a lui senza conguaglio (sopra,

lett. F).

Quanto al sostegno emotivo

del marito, gli atti sono discordanti. Da un lato l'appellante afferma di

volersi occupare della moglie ed esprime affetto per lei (valutazione delle

capacità genitoriali eseguita dalla dott. S______ B______, pag. 11; deposizione

del 28 febbraio 2022, pag. 7 in fine: ‟è la donna della mia vitaˮ),

dall'altro emergono criticità. La curatrice di rappresentanza della figlia ha dichiarato

che AP1 non compren­de la gravità e la complessità della situazione e banalizza

i problemi della moglie (osservazioni dell'avv. A______ P______, pag. 2). Nella

citata valutazione la dott. S______ B______ ha notato la mancanza di

comunicazione tra coniugi e atteggiamenti per nulla affettuosi verso la moglie,

che viene ignorata o trattata a male parole (valutazione, pag. 9 e 21). Che poi

l'interessata abbia legami solo con il marito e sua madre deriva anche dalla

circostanza che AP1 non ha mai permesso alla consorte di frequentare altre

persone (valutazione, pag. 10). Nel complesso il Pretore ha così escluso a

ragione che per AO1 il matrimonio rivesta particolare interesse, a prescindere

dal fatto che l'interessata medesima ne postula l'annullamento.

8.

In subordine l'appellante

chiede di annullare la decisione impugnata perché il Pretore non ha sentito

E______ D______, ufficiale albanese dello stato civile. Costui – assume

l'appellante – ha celebrato il matrimonio e ha ritenuto pertanto gli sposi

capaci di discernimento (ordinanza sulle prove del 3 dicembre 2021). Inoltre

egli avrebbe potuto rilasciare spiegazioni sulla volontà dei fidanzati e sulle

verifiche da lui compiute. L'appellante chiede così di invitare il Pretore ad

ascoltarlo. In realtà egli avrebbe

dovuto chiederne l'assunzione da parte di questa Camera (art. 316

cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376

consid. 4.3.1). Trattandosi di esperire singoli mezzi di prova che il primo

giudice ha rifiutato o nuovi mezzi di prova proponibili in virtù dell'art. 317

cpv. 1 CPC oppure di riassumere mezzi di prova già assunti in prima sede, di

regola la giurisdizione d'appello

procede direttamente, anche se in base al proprio apprezzamento può

decidere di rinviare gli atti al primo giudice. Ciò che tuttavia un appellante

non può esigere (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.72 del 22 marzo 2023

consid. 5 con riferimenti). Ad ogni modo, in linea di principio una

parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può

rinunciare ad esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non

porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo (‟apprezzamento

anticipato delle proveˮ: DTF 146 III 73 consid. 5.2.2 con richiami). In

concreto, di fronte alle valutazioni degli esperti svolte poco prima e poco

dopo il matrimonio, la testimonianza di E______ D______, il quale non risulta

avere competenze specialistiche, sarebbe stata presumibilmente di scarso peso. A

maggior ragione ove si pensi che, come risulta dal citato rappor­to medico del

29.

aprile 2020, in apparenza la moglie poteva anche sembrare idonea al

matrimonio (consid. 6e), sicché l'ufficiale dello stato civile poco avrebbe

potuto riferire.

9.

In via di ulteriore

subordine AP1

chiede che qualora il matrimonio sia annullato gli sia riconosciuta l'autorità

parentale sulla figlia e che quest'ultima sia affidata a lui per la cura e

l'educazio­ne. Il Pretore ha condiviso invece la decisione del 18 febbraio 2021

con cui l'Autorità regionale di protezione 3 ha privato l'appellante dell'autorità

parentale, decisione confermata dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello

il 9 novembre 2021 (inc. 9.2021.45). In sintesi, per il primo giudice, dopo di

allora non sono emersi fatti nuovi che inducano a modificare l'autorità e la

custodia parentale, né l'appellante li invoca. Anzi, stando al Pretore l'autorità

di protezione aveva rilevato elementi di criticità che ostano a una modifica dell'assetto

in vigore.

a)

Quanto all'autorità parentale, l'appellante fa notare che il procedimento

penale a suo carico è stato archiviato (decreto di abbandono n. 1092/2022

dell'11 luglio 2022), il che rende infondato il rimprovero di non poter assolvere

i doveri correlati all'autorità parentale. Inoltre, a suo dire, dai rapporti di

C______ E______ emerge che la figlia necessita della sua presenza per stare

bene ed essere felice. L'appellante sottolinea di non avere mai mostrato

comportamenti violenti o inadeguati verso E______ S______, sicché eventuali biasimi

in tal senso sono fuori luogo. Egli chiede dunque di vedersi reintegrare

nell'autorità parentale.

Riguardo

alla custodia della minore, AP1 fa valere che l'Ufficio della migrazione gli ha

confermato il 20 aprile 2022 il rinnovo del permesso di dimora B, di modo che

nessun rischio sussiste di un suo allontanamento dalla Svizzera, il centro dei

suoi interessi trovandosi nel Ticino. L'interessato afferma poi di possedere le

dovute capacità educative e di potersi occupare personalmente, oltre che

economicamente, della figlia. I rapporti di Casa C______ E______ sull'esercizio

del diritto di visita dimostrano non solo che la piccola sta bene ed è felice con

lui, ma avvalorano anche la serenità di quei momenti, caratterizzati dalla

vicinanza, dall'interazione e dalla presen­za comunicativa tra genitori e

figlia. L'appellante allega infine di avere perfezionato nel frattempo le sue

conoscenze di italia­no, di avere migliorato le relazioni personali e di avere ottenuto

il necessario supporto psicologico. Gli elementi di criticità che avevano indotto

l'autorità di protezione a privar­lo della custodia parentale sono quindi

venuti a cadere.

b) Sulle

ragioni che hanno spinto l'Autorità regionale di protezione 3 a privare AP1

dell'autorità parentale prima provvisoriamente, il 10 dicembre 2020, e poi in

via definitiva, il 18 febbraio 2021, si è pronunciata il 9 novembre 2021 la

Camera di protezione del Tribunale d'appello. Tale sentenza è passata in

giudicato (inc. 9.2021.45; sopra, lett. D). I motivi che han­no determinato

la privazione dell'autorità parentale, senza la quale non può sussistere

nemmeno la custodia parentale, non possono quindi essere ridiscussi. La

questione è sapere pertanto se dopo la privazione della custodia parentale siano

intervenuti mutamenti che sorreggano la richiesta sottoposta da AP1 al Pretore

il 22 novembre 2021, nell'ambito del­l'azione promossa dall'Ufficio dello stato

civile per far annullare il matrimonio, ovvero di vedersi reintegrare nella

custodia. L'appellante adduce – come detto – che il procedimento penale a suo

carico è stato abbandonato, che egli si è sempre comportato adeguatamente con

la figlia, che E______ S______ si trova bene ed è felice con lui, che egli non

ha alcuna intenzione di tornare in Albania e che le criticità riscontrate a suo

tempo dall'Autorità regionale di protezione 3 non sussistono più. Contrariamente

all'opinione del Pretore, secondo l'appellante circostanze nuovi e rilevanti

legittimano quindi il ripristino della sua autorità parentale.

c) Se

i fatti che hanno giustificato la privazione dell'autorità parentale non sono

più attuali, il giudice può adattare eventuali misure a protezione del figlio (art.

446.

cpv. 1 CC cui rinvia l'art. 314 cpv. 1), compresa la disciplina

dell'autorità parenta-le, corredandole – se

occorre – di puntuali limitazioni (Kilde

in: Commentaire romand, Code civil I, 2ª edizione, n. 23 in fine ad art.

327a con rinvio). A tal fine può risultare necessario esperire una

perizia complementare per sapere se e in che misu­ra la situazione sia davvero mutata

(Kilde, op. cit., n. 42 ad art. 327a

con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 5A_981/2018 del 29 gennaio

2019.

consid. 3.3.2). Nel caso in esame AP1 non era stato ritenuto inidoneo

all'esercizio dell'autorità parentale esclusiva per un insieme di elementi, in

particolare sulla base di una perizia eseguita dalla dott. S______ B______ del

Servizio medico-psicologico, che l'aveva definito inidoneo a provvedere al bene

della figlia per l'incapacità di immaginare quali possano essere le esigenze

della bambina, per l'interesse verso quest'ultima limitato all'esercizio del

diritto di visita, per i gravi conflitti insorti nel­l'ambito familiare, per la

renitenza da lui dimostrata nei confronti degli operatori responsabili “della

rete” e per le procedure penali a suo carico che gli impedivano di prestare

adeguata cura e educazione a E______ S______ (sentenza della Camera di

protezione del Tribunale d'appello inc. 9.2021.45 del 9 novembre 2021 consid.

7.1). Determinante è sapere se tali elementi siano venuti meno.

d) I

fatti nuovi di cui si vale l'appellante sono sicuramente fattori positivi, che

lasciano ben sperare. Non bastano tuttavia per concludere che le criticità

riscontrate dall'Autorità regionale di protezione 3 siano superate. Come si è

appena visto, la psicologa dott. S______ B______ aveva ravvisato anche altre ragioni

(cui l'appellante non accenna) che facevano apparire AP1 inidoneo a provvedere

al bene della figlia e che ostavano perciò all'esercizio dell'autorità

parentale. È vero che quegli accertamenti risalgono al 2021. A distanza di tre

anni potrebbe giustificarsi quindi una verifica dello stato di fatto per

appurare se, alla luce del comportamento tenuto da AP1 dopo di allora, la

privazione del­l'autorità parentale sia tuttora un provvedimento necessario e

proporzionato. Trattandosi di un aggiornamento sulle capacità genitoriali

dell'appellante, ciò richiede verosimilmente conoscenze specialistiche, da

raccogliere con un complemento di perizia (sopra, lett. c). Ai fini del

presente giudizio questa Camera può solo constatare che sulla base di quanto fa

valere l'interessa­to non sussistono (ancora) le condizioni per reintegrare AP1

nell'esercizio dell'autorità parentale. E ciò preclu­de ogni forma di custodia.

Anche su questo punto l'appello vede quindi la sua sorte segnata.

10.

L'appellante

chiede di essere ammesso al gratuito patrocinio per la procedura di primo grado.

Nella sentenza impugnata il Pretore ha respinto la domanda perché con un

reddito di fr. 4130.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 1919.– mensili AP1 è in grado di far fronte ai costi del

procedimento, anche dopo avere elargito il contributo alimentare di fr. 501.–

mensili per la figlia. Con tale argomento AP1

non si confronta minimamente. Privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), sul diniego del

gratuito patrocinio in prima sede l'appello risulta di conseguenza irricevibile.

11.

Le

spese della presente decisione seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO1

non essendo stata chiamata a presentare osservazioni, mentre l'Ufficio dello

stato civile dispone di giuristi propri ed è intervenuto nel procedimento in

forza delle sue attribuzioni ufficiali (art. 8 cpv. 2 LAC; art. 49 cpv. 2 prima

frase LPAmm).

12.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza

riguardo a questioni di valore sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

(sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

2000.– sono poste a carico dell'appel-lante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

avv.

PA1,

L______;

– Sezione

della popolazione, Ufficio centrale dello stato civile,

Bellinzona;

avv.

PA2,

L______.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli

art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).