11.2022.107
Divorzio su azione di un coniuge: contributi di mantenimento per figlio e coniuge e spese straordinarie per il figlio
21 ottobre 2024Italiano33 min
A. AP1 (1973) e AO1 (1975) si sono sposati ad A______ il __ s______ ____, adottando
Source ti.ch
Incarti n.
11.2022.107
11.2022.108
11.2024.84
Lugano
21 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliere:
Chietti
Soldati
sedente per statuire nella causa DM.2019.60 (divorzio su azione di
un coniuge) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 16 ottobre 2019 da
AP1,
L______
(patrocinato
dall'avv. PA1,
L______)
contro
AO2,
nata AO1,
L______
(patrocinata
dall'avv. PA2,
L______),
giudicando sull'appello del 5 luglio 2022 presentato da AO2 contro la
sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 7 giugno 2022,
come
pure sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc.
11.2022.108) e sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP1 con le proprie osservazioni all'appello
(inc. 11.2024.84);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP1 (1973) e AO1 (1975) si sono sposati ad A______ il __ s______ ____, adottando
la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati J (2002) e
R (2010). Il marito è alle dipendenze della Polizia comunale di L____. Affetta
da sclerosi multipla, la moglie è invalida con un grado del 72% e percepisce
una rendita AI intera.
B. Adito
il 22 ottobre 2015 con un'istanza comune dei coniugi, il Pretore della giurisdizione di Locarno
Città ha pronunciato il 1° febbraio 2016 la
separazione di AP1 e AO2, omologando una convenzione sugli effetti accessori
da loro conclusa (inc. DM.2015.51).
C. Il
16 ottobre 2019 AP1 ha promosso azione di divorzio (senza motivazione) davanti
al medesimo Pretore, chiedendo di affidare J______ e R______ D______ C______
alla madre (riservato il suo diritto di visita) con esercizio congiunto
dell'autorità parentale, offrendo un contributo alimentare per la moglie di fr.
300.– mensili fino al 30 giugno 2021 e uno di fr. 400.– mensili per ciascun
figlio, assegni familiari non compresi. Egli ha chiesto inoltre di accertare che
la liquidazione del regime dei beni è già avvenuta e che non sussistono pretese
a tale titolo da parte dei coniugi. Infine egli ha postulato la divisione a
metà delle prestazioni previdenziali d'uscita maturate durante il matrimonio.
Al tentativo di
conciliazione, che si è protratto su udienze del 10 dicembre 2019, del 5
febbraio 2020, del 12 ottobre 2020 e del 12 marzo 2021, le parti si sono intese sul principio
del divorzio, sull'affidamento dei figli alla madre e sul diritto di visita
paterno, come pure sui contributi alimentari per moglie e figli pendente causa,
oltre che sull'avvio di un percorso terapeutico per i minori e sulla valutazione
delle rispettive capacità genitoriali. Quest'ultima è stata affidata il 14
maggio 2020 al dott. D______ D______, che l'ha redatta il successivo 14 agosto.
Sugli altri effetti del divorzio le parti non hanno trovato un accordo, di modo
che il Pretore ha assegnato il 23 marzo 2021 a AP1 un termine di 30 giorni (poi
prorogato) per
motivare la petizione di divorzio.
D. Nel
proprio memoriale del 15 giugno 2021 l'attore, considerato che nel frattempo il figlio J______ era divenuto
maggiorenne, ha ribadito la richiesta di affidare R______ D______ C______ alla
madre (riservato il suo diritto di visita), lasciando l'autorità parentale
congiunta. Per la figlia egli ha offerto un contributo alimentare di fr. 600.– mensili
(assegni familiari non compresi) fino al termine della formazione scolastica o
professionale, opponendosi a qualsiasi contributo alimentare per la
moglie. Quanto alla liquidazione del regi-me matrimoniale, egli
si è riservato di quantificare le sue pretese qualora la moglie ne
avanzasse di proprie e ha postulato la suddivisione degli averi previdenziali
a norma degli art. 122 e 123 cpv. 1 CC
E. Nella
sua risposta del 16 settembre 2021 AO2 ha accettato l'affidamento di R______
D______ C______ con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservato il
diritto di visita paterno) e ha rivendicato un contributo alimentare per la
figlia di fr. 500.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al termine di
una formazione adeguata, chiedendo inoltre che tale importo sia “maggiorato di
mensili fr. 200.– quale forfait per la partecipazione del padre alle spese
straordinarie della figlia, con possibilità di conguaglio a fine anno”. Essa ha
preteso inoltre il versamento di un contributo alimentare di fr. 975.– mensili
per sé, da aumentare a fr. 1325.– mensili una volta decaduto il contributo
alimentare per la figlia. Quanto alla liquidazione del regime matrimoniale, essa
ha proposto che il marito sia tenuto a rimborsarle il provento della vendita di
un'automobile a lei intestata. L'interessata ha rivendicato parimenti un
importo di fr. 5485.80 per spese straordinarie relative ai figli e ha aderito alla
richiesta di suddividere a metà l'importo maturato in costanza di matrimonio a
titolo di previdenza professionale.
F. In una
replica dell'11 ottobre 2021 il marito ha contestato le allegazioni
della moglie, ribadendo le proprie, e ha sostenuto in particolare che la vettura menzionata nella
risposta non era proprietà della moglie, ma è stata acquistata in leasing
durante il matrimonio. Visti i relativi costi, egli soggiunge di aver dovuto
rescindere il contratto senza nulla ottenere, pagando anzi una penale di
fr. 5200.–. La moglie gli deve perciò – egli afferma – la metà di quest'ultimo
importo, al quale egli dichiara tuttavia di rinunciare “per non aprire ulteriori fronti”. In una duplica del 25 ottobre 2021 la moglie ha mantenuto le sue
richieste.
G. Alle
prime arringhe del 16 novembre 2021 il marito ha notificato delle prove. L'istruttoria,
cominciata il giorno medesimo, si è chiusa il 19 gennaio 2022 e alle arringhe
finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale
del 18 marzo 2022 AP1 ha sostanzialmente ribadito le proprie domande, salvo
specificare la disciplina dei diritti di visita (e le misure di esecuzione),
ridurre l'offerta di contributo alimentare per la figlia a fr. 336.– mensili (assegni
familiari non compresi) fino alla maggiore età della medesima e opporsi a
qualsiasi contributo alimentare per la moglie o limitarne l'offerta in
subordine a fr. 250.– mensili fino al 7 febbraio 2025. Inoltre
egli ha postulato la liquidazione del regime dei beni nel senso che nulla sia dovuto
tra le parti e ha consentito al trasferimento della metà degli averi previdenziali
da lui accumulati durante il matrimonio su un conto di libero passaggio intestato
alla moglie.
In un
allegato dello stesso giorno AO2 ha ribadito il proprio punto di vista,
chiedendo in particolare che l'estensione delle relazioni
personali tra padre e figlia sia regolata con accordi diretti fra i genitori
tenendo in considerazione l'interesse della minore, riservato in caso di
disaccordo l'assetto minimo stabilito dinanzi al Pretore. Essa ha aumentato poi
la richiesta di contributo alimentare per R______ D______ C______ a fr. 670.–
mensili (assegni familiari e spese straordinarie non compresi) fino al termine di
una formazione adeguata, più fr. 200.– mensili quale “forfait” per le
spese straordinarie, e ha ridotto la richiesta di contributo alimentare per sé a
fr. 791.– mensili, da portare a fr. 1225.50 una volta decaduto il
contributo alimentare per la figlia. Infine essa ha rivendicato,
oltre al versamento di fr. 5485.80 per spese straordinarie arretrate
dei figli, fr. 18 000.– per il provento della vendita della vettura a lei intestata.
H. Nel
frattempo, adito il 17 marzo 2022 da AP1, con decreto cautelare del giorno dopo,
emanato senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha ulteriormente
disciplinato il diritto di visita paterno, invitando la convenuta a “collaborare
e permettere al padre l'esercizio dei suoi diritti di visita”, come pure ordinando
misure di esecuzione e comminando una multa disciplinare sino a fr. 1000.– per
ogni violazione. Sentita la AO2, con decreto cautelare ‟intermedioˮ
del 13 maggio 2022 il Pretore aggiunto ha poi imposto il passaggio della figlia
da un genitore all'altro al “Punto d'incontro” di L______, fermo restando che fino all'attivazione
di tale modalità lo scambio sarebbe avvenuto negli orari previsti fino a quel
momento e “con le misure d'esecuzione di cui alla decisione inaudita parte del
18 marzo 2022”. In seguito, accogliendo parzialmente un reclamo presentato da
AO2, mediante sentenza del 18 luglio 2022 questa Camera ha annullato un decreto
cautelare del 23 maggio 2022 con cui il Pretore aggiunto ha irrogato a AO2 una multa disciplinare di fr. 200.– per
avere contravvenuto all'ordine impartitole nel decreto cautelare del 18 marzo
2022 (inc. 11.2022.92).
I. Intanto, statuendo il 7 giugno 2022 il Pretore aggiunto ha pronunciato
il divorzio, ha liquidato il regime dei beni attribuendo a ogni coniuge ciò che
era in suo possesso o a lui intestato, ha condannato AP1 a versare alla
moglie fr. 2732.70 per spese straordinarie arretrate, ha suddiviso a metà la
prestazione previdenziale maturata dal marito durante il matrimonio e ha
quantificato in fr. 56 304.95 l'importo da
trasferire dal di lui istituto previdenziale a quello della moglie. La figlia R______ D______ C______ è stata affidata alla
madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, riservato un ampio
diritto di visita paterno da pianificare e or-ganizzare con la mediazione della
curatrice. Il Pretore aggiunto ha ordinato anche una presa a carico terapeutica
di R______ D______ C______ da parte del Servizio medico-psicologico (SMP) di
L______, con ingiunzione alla madre di collaborare per l'organizzazione e l'accompagnamento
della figlia, in favore della quale è stata confermata la designazione di una
curatrice educativa.
A titolo di
contributo alimentare M______ D______ C______ è stato obbligato a versare per
la figlia fr. 335.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al 7
febbraio 2026, fr. 355.– mensili (assegni familiari non compresi) dall'8
febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e fr. 235.– mensili (assegni familiari
non compresi) dopo di allora fino al termine di una formazione appropriata. Per
la moglie l'attore è stato tenuto a corrispondere fr. 670.– mensili fino al 7
febbraio 2026, fr. 690.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e
fr. 450.– mensili dall'8 febbraio 2028 al 2 ottobre 2038. Le spese processuali di fr. 8000.–
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito
patrocinio.
L. Contro
la sentenza appena citata AO2 è insorta a questa Camera con un appello del 5
luglio 2022 per ottenere, previa ammissione al gratuito patrocinio, la riforma
del giudizio impugnato nel senso di obbligare il marito a versarle fr. 3899.40 per
spese straordinarie arretrate, di aumentare il contributo alimentare per la
figlia a fr. 589.– mensili fino al 7 febbraio 2026, a
fr. 549.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e a
fr. 1053.– mensili dall'8 febbraio 2028 fino al termine di una formazione
appropriata, come pure di ridefinire il contributo alimentare per sé in fr. 547.–
mensili fino al 7 febbraio 2026, in fr. 567.– mensili dall'8 febbraio
2026 al 7 febbraio 2028, in fr. 315.– mensili dall'8 febbraio 2028 al 2
ottobre 2023 (recte: fino al termine di una formazione appropriata della
figlia) e in fr. 843.– mensili fino al pensionamento dell'attore. Nelle
sue osservazioni del 14 giugno 2024 AP1 conclude per l'irricevibilità o, in via
subordinata, per la reiezione dell'appello, postulando anch'egli il beneficio
del gratuito patrocinio. Con replica e duplica spontanee del 27 giugno e del
17 luglio 2024 le parti si sono sostanzialmen-te riconfermate nelle
rispettive tesi e richieste.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le sentenze di
divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC),
sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il
valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità
dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta alla
patrocinatrice della convenuta al più presto l'8 giugno 2022. Introdotto il 5
luglio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto
tempestivo.
2.
Nelle proprie
osservazioni del 14 giugno 2024 e nel memoriale di duplica del 17 luglio 2024 AP1
sostiene che l'appello è irricevibile per carenza di motivazione, l'appellante
non censurando l'errata applicazione del diritto né l'errato accertamento dei
fatti, ma limitandosi a proporre conclusioni proprie. Sempre secondo il marito,
di fatto la moglie non critica la motivazione del primo giudice e neppure indica
i motivi a sostegno del proprio ricorso. Anche in relazione alle spese
straordinarie, per il marito l'appellante non fa che ribadire le proprie tesi
senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni del Pretore aggiunto.
a) Un
appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali
ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 142 III 417
consid. 2.2.4 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere
generale non sono sufficienti, come non è sufficiente reiterare nell'appello le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con
quanto figura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_463/2023
del 24 aprile 2024 consid. 4.1 con rinvii). Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può
entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa
rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata
resista alla critica (I CCA, sentenza inc. 11.2021.36 del 7
marzo 2023 consid. 4 con rinvii).
b) Nel
caso in esame l'appellante si duole esplicitamente e con chiarezza che il
Pretore aggiunto – dopo avere quantificato i redditi, i fabbisogni e
l'eccedenza familiare, di per sé non contestati – si sia poi limitato a
ripartire l'eccedenza nel bilancio familiare, ritenendo quindi implicitamente
che i fabbisogni minimi di moglie e figlia fossero coperti dalle rispettive
entrate (appello, pag. 3). In seguito l'appellante ha quantificato i contributi
alimentari da lei pretesi, tenendo conto, oltre che dell'eccedenza familiare,
della parte dei fabbisogni minimi di moglie e figlia rimasta scoperta, su cui
il primo giudice ha sorvolato. Al riguardo l'impugnazione può dirsi quindi sufficientemente
motivata. Per quanto attiene alla contestazione sulle spese straordinarie, nell'appello
la moglie lamenta – succintamente, ma chiaramente – che il giudice di primo
grado non abbia considerato le poste relative alle cure dentarie per R______
D______ C______, sottolineando che nel memoriale conclusivo, il marito aveva messo
in dubbio davanti al Pretore aggiunto l'utilità degli interventi dentistici,
mentre è notorio il carattere indispensabile di visite regolari dal dentista e
l'eliminazione di carie per l'igiene orale e il benessere dei figli (appello,
pag. 6). Anche in questo caso la motivazione dell'appello è quindi
sufficiente per un esame di merito.
3.
AP1 ritiene l'appello
parimenti irricevibile siccome la moglie ha mutato in maniera inammissibile l'azione,
aumentando – in parte – l'importo del contributo di mantenimento per la figlia
che aveva chiesto nel memoriale conclusivo davanti al primo giudice. In realtà,
come rileva AO2 nella sua replica spontanea, l'art 317 cpv. 2 CPC invocato dal
marito, che limita la facoltà di mutare l'azione in appello, non trova
applicazione ove viga – come in concreto – il principio inquisitorio illimitato,
come in tutte le questioni inerenti agli interessi dei figli (art. 296 cpv. 3
CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2018.99 del 23 maggio 2019 consid. 32). E l'art.
282.
cpv. 2 CPC prevede addirittura che qualora sia impugnato il solo contributo
di mantenimento per il coniuge, l'autorità giudiziaria superiore può nuovamente
statuire sui contributi di mantenimento dei figli anche se non controversi. La doglianza
del marito risulta dunque manifestamente infondata.
4.
Ciò
premesso, litigiosi rimangono in questa sede il contributo di mantenimento
dovuto per la figlia R______ D______ C______, quello per la moglie e l'importo chiesto
da quest'ultima a saldo delle spese straordinarie arretrate per i figli. Il
resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto
carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).
I. Sui
contributi di mantenimento
5.
Per la definizione
dei contributi alimentari il Pretore aggiunto ha applicato il metodo abituale
‟a due fasiˮ e ha accertato anzitutto le entrate del marito in
fr. 5810.– mensili arrotondati (assegni e quota di tredicesima inclusi), le
entrate della moglie in fr. 2068.– mensili (fr. 1754.– di rendita AI
e fr. 314.– di prestazione complementare) e le entrate della figlia in fr.
902.– mensili fino ai 16 anni (fr. 200.– di assegno familiare e fr. 702.– di rendita
comple-tiva AI), portati a fr. 952.– mensili in seguito (aumento dell'assegno familiare
a fr. 250.–).
Per quanto concerne i
fabbisogni minimi “allargati” del diritto di famiglia,
il primo giudice ha calcolato quello del marito in fr. 3965.– mensili
arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione
e spese accessorie fr. 1380.–, premio LAMal e LCA fr. 540.50,
assicurazione dell'automobile fr. 92.–, imposta di circolazione
fr. 31.50, assicurazione RC fr. 18.70, onere fiscale fr. 460.–,
quota di debito bancario per il pagamento del leasing fr. 241.75), quello
della moglie in fr. 2102.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1350.–, quota della pigione fr. 590.–, premio LAMal e
LCA al netto del sussidio cantonale fr. 36.20, assicurazione RC dell'automobile
fr. 61.60, imposta di circolazione fr. 39.–, assicurazione RC
domestica fr. 25.40) e quello della figlia in fr. 1238.– mensili
arrotondati fino al 7 febbraio 2028, quando R______ D______ C______
compirà 18 anni (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–,
premio LAMal e LCA fr. 47.90 [fr. 134.95 + 38.95 ./. fr. 126.–: doc.
7], quota della pigione della madre fr. 590.–, portato a fr. 1868.– mensili (recte:
1838.–) dopo di allora, quando il minimo esistenziale del diritto esecutivo passerà
a fr. 1200.– mensili. Dedotti gli assegni familiari, il Pretore aggiunto
ha concluso perciò che il fabbisogno in denaro della figlia è di 1038.– mensili
fino al 7 febbraio 2026, di fr. 988.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7
febbraio 2028 e di fr. 1588.– mensili dopo di allora, fino al termine di
una formazione scolastica o professionale appropriata.
Constatata un'eccedenza nel bilancio familiare di
fr. 1675.– mensili fino al 7 febbraio 2026, di fr. 1775.– mensili dall'8
febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e di fr. 1175.– mensili dall'8 febbraio 2028
in poi, il Pretore aggiunto ha constatato che ‟il reddito coniugale è sufficiente
a coprire tutti i fabbisogniˮ, di modo che ha suddiviso tale reddito attribuendone due quinti a ogni
coniuge e un quinto alla figlia, onde un contributo alimentare a carico del
padre per quest'ultima di fr. 335.– mensili fino al 7 febbraio 2026, di fr. 355.– mensili dall'8 febbraio
2026.
al 7 febbraio 2028 e di fr. 235.– mensili fino al termine di
una formazione appropriata.
Quanto alla moglie, il primo
giudice ha constatato che con le sue entrate essa non è in grado di coprire
integralmente il proprio fabbisogno minimo e non sarà verosimilmente in grado
di coprirlo nemmeno in futuro, sicché le ha riconosciuto un contributo alimentare
di fr. 670.– mensili fino al 7 febbraio 2026, di fr. 690.– mensili dall'8
febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e di fr. 450.– mensili dopo di allora
fino al pensionamento del marito, non ravvisando i presupposti per assegnarle un
contributo alimentare vitalizio, come lei chiedeva.
6.
AO2 non contesta il
metodo di calcolo adottato dal Pretore aggiunto e neppure discute i redditi e i
fabbisogni minimi “allargati” accertati dal primo giudice. Essa si duole però
che quest'ultimo si sia limitato a ripartire l'eccedenza nel bilancio familiare
reputando a torto che i fabbisogni minimi di moglie e figlia siano coperti dai rispettivi
redditi personali. A mente dell'interessata, R______ D______ C______ registra
invece un ammanco di fr. 336.– mensili fino al 7 febbraio 2026, di fr.
286.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e di fr. 916.– mensili
dall'8 febbraio 2028 fino al termine di una formazione appropriata. Quanto a
lei, l'appellante fa valere che il suo ammanco è di fr. 41.– mensili, stante un
reddito di fr. 2068.– e un fabbisogno minimo di fr. 2109.–. Di
conseguenza, essa prosegue, il contributo alimentare per la figlia, composto
del fabbisogno scoperto e della parte di eccedenza, va quantificato in fr.
589.– mensili (fr. 336.– più fr. 253.–) fino al 7 febbraio 2026,
in fr. 549.– mensili (fr. 286.– più fr. 263.–) dall'8 febbraio
2026.
al 7 febbraio 2028 e in fr. 1053.– mensili (fr. 916.– più fr. 137.–)
dall'8 febbraio 2028 fino al termine di una formazione appropriata.
Analogamente l'interessata sostiene che il contributo alimentare per lei va fissato
in fr. 547.– mensili (fr. 41.– più fr. 506.–) fino al 7
febbraio 2026, in fr. 567.– mensili (fr. 41.– più fr. 526.–)
dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028, in fr. 315.– mensili (fr. 41.–
più fr. 274.–) dall'8 febbraio 2028 fino al termine di una formazione
appropriata di R______ D______ C______ e in fr. 843.– mensili (fr. 41.– più
fr. 802.–) dopo di allora, fino al pensionamento del marito.
7.
Relativamente al
criterio da applicare per il calcolo di contributi alimentari (anche dopo il
divorzio) il Tribunale federale ha stabilito che il parametro applicabile a
livello svizzero è il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale
l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli
minorenni dopo avere dedotto dalle entrate complessive il fabbisogno di ogni
membro della famiglia, dividendo tale eccedenza nella proporzione di due a uno
(DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301). In linea di principio, nel caso in
cui i coniugi non accantonassero risparmi durante la vita in comune o nel caso
in cui le entrate coniugali siano ormai interamente assorbite dalle due
economie domestiche separate, il metodo di calcolo a “due fasi” permette di
tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vitae delle eventuali
restrizioni imposte al coniuge creditore (DTF 147 III 295 consid. 4.3 con
rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.81 del 17 settembre 2024
consid. 8b).
Eccettuato è il caso in cui, dopo la separazione, il reddito
di un coniuge o quello di entrambi sia sensibilmente aumentato (sentenza del
Tribunale federale 5A_67/2020 del 10 agosto 2020
consid. 5.4.2 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2022.81 del 17
settembre 2024 consid. 8a). In tale
eventualità il giudice dovrà vigilare a che la ripartizione
dell'eccedenza non porti a fissare un contributo alimentare oltre quanto sia necessario
per coprire i costi supplementari di due economie domestiche separate e
mantenere una parte di eccedenza simile a quella che esisteva al momento della cessazione della
vita comune (Stoudmann, Le divorce
en pratique, 2ª edizione, pag. 217).
a)
Nella fattispecie le parti non contestano – come detto – i redditi e i
fabbisogni calcolati dal Pretore aggiunto. L'appellante accenna a un suo
fabbisogno minimo di fr. 2109.– mensili invece dei fr. 2102.– considerati dal
Pretore aggiunto (memoriale, pag. 5), ma non spiega per quale motivo l'importo conteggiato
dal primo giudice sarebbe errato. Per quel che è delle entrate familiari, il
Pretore aggiunto ha accertato un reddito di fr. 5810.– mensili in capo al
marito, assegni familiari compresi (rispettivamente fr. 200.– e fr. 250.–
mensili; sentenza impugnata, consid. 5.1, doc. 2 nell'inc. SE.2021.39
richiamato), di fr. 2068.– mensili in capo alla moglie (fr. 1754.– di rendita
AI e fr. 314.– di prestazione complementare) e di fr. 902.– mensili in capo
alla figlia (fr. 200.– di assegno familiare e fr. 702.– di rendita completiva
AI).
b) In
realtà l'assegno familiare non va cumulato al reddito del genitore che lo
riscuote, bensì dedotto dal fabbisogno in denaro del figlio (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3; I CCA,
analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2022.87
del 20 agosto 2024 consid. 4c). Né tale prestazione è un reddito del
minorenne. Quanto alla rendita completiva AI per figli, essa va considerata come
reddito della madre, cui la minore è affidata, e non va defalcata dal
fabbisogno minimo della figlia (Stoudmann,
op. cit., pag. 126). Infine la prestazione complementare percepita dalla moglie
è sussidiaria rispetto ai doveri di mantenimento del diritto di famiglia e non può
essere qualificata co-me reddito (sentenza del Tribunale federale 5A_465/2020
del 23 novembre 2020 consid. 4.2 con rimandi; analogamen-te: I CCA, sentenza
inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 6 con rinvii). Ne segue in
concreto che, vigendo il principio
inquisitorio illimitato (sopra, consid. 3), il reddito di AP1 va ridefinito
d'ufficio (art. 296 CPC) in
fr.
5360.– mensili (fr. 5810.– ./. fr. 200.– ./. fr. 250.–) e quello della moglie
in fr. 2456.– mensili (fr. 1754.– più fr. 702.–), mentre la figlia non ha alcun
introito
8.
Alla luce di quanto
precede risulta il seguente quadro del bilancio familiare, fermo restando che,
raggiunta la maggiore età, R______ D______ C______ non avrà più diritto di
partecipare all'eccedenza (DTF 147 III 265 consid. 7.2).
Fino al 7 febbraio 2026 (fino ai 16 anni di R______ D______ C______)
reddito del marito fr. 5360.—
reddito
della moglie fr. 2456.—
fr.
7816.— mensili
fabbisogno minimo “allargato” del
marito fr. 3965.—
fabbisogno
minimo “allargato” della moglie fr. 2102.—
fabbisogno
minimo “allargato” di R______ D______ C______ fr. 1038.—
fr.
7105.— mensili
eccedenza da ripartire: fr.
711.—
quota di due quinti (per
ciascun coniuge) fr. 284.40 mensili
quota
di un quinto (figlia) fr. 142.20
mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
3965.– + fr. 284.40 = fr. 4249.40
mensili
deve versare alla figlia
R______ D______ C______:
fr.
1038.– + fr. 142.20 ./. fr. 702.– = fr.
478.20
mensili
assegni
familiari non compresi
arrotondati
a
fr.
480.— mensili
e deve versare alla moglie
fr. 2102.–
+ 284.40 ./. fr. 1754.– = fr. 632.40
mensili,
arrotondati
a
fr. 630.—
mensili.
Dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 (maggiore età di R______ D______ C______)
reddito del marito fr. 5360.—
reddito
della moglie fr. 2456.—
fr.
7816.— mensili
fabbisogno minimo “allargato” del
marito fr. 3965.—
fabbisogno
minimo “allargato” della moglie fr. 2102.—
fabbisogno
minimo “allargato” di R______ D______ C______ fr. 988.—
fr.
7055.— mensili
eccedenza da ripartire: fr.
761.—
quota di un mezzo (per ciascun
coniuge) fr. 304.40 mensili
quota
di un quinto (figlia) fr. 152.20
mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
3965.– + fr. 304.40 = fr. 4269.40
mensili
deve versare alla figlia R______
D______ C______:
fr.
988.– + fr. 152.20 ./. fr. 702.– = fr.
438.20
mensili ,
assegni
familiari non compresi
arrotondati
a fr. 440.—
mensili
e
alla moglie
fr. 2102.–
+ 304.40 ./. fr. 1754.– = fr. 652.40
mensili
arrotondati
a fr. 650.—
mensili.
Dall'8 febbraio 2028 e fino al termine di una
formazione adeguata da parte di R______ D______ C______
reddito del marito fr. 5360.—
reddito
della moglie fr. 2456.—
fr.
7816.— mensili
fabbisogno minimo “allargato” del
marito fr. 3965.—
fabbisogno
minimo “allargato” della moglie fr. 2102.—
fabbisogno
minimo “allargato” di R______ D______ C______ fr. 1588.—
fr.
7655.— mensili
eccedenza da ripartire: fr.
161.—
quota un mezzo (per ciascun
coniuge) fr. 80.50 mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
3965.– + fr. 80.50 = fr. 4045.50
mensili
deve versare alla figlia
R______ D______ C______:
fr.
1588.– ./. fr. 702.– = fr. 886.—
mensili
assegni
familiari non compresi
arrotondati
a fr. 885.—
mensili
e
alla moglie
fr. 2102.–
+ 60.50 ./. fr. 1754.– = fr. 408.50
mensili,
arrotondati
a fr. 410.—
mensili.
Dal termine della formazione appropriata di
R______ D______ C______ fino al
pensionamento
dell'attore
reddito del marito fr. 5360.—
reddito
della moglie fr. 1754.—
fr.
7114.— mensili
fabbisogno minimo “allargato” del
marito fr. 3965.—
fabbisogno
minimo “allargato” della moglie fr. 2102.—
fr.
6067.— mensili
eccedenza da ripartire: fr.
1047.—
quota di un mezzo (per ciascun
coniuge) fr. 523.50 mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
3965.– + fr. 523.50 = fr. 4488.50
mensili
dovrebbe versare alla moglie
fr. 2102.–
+ 523.50 ./. fr. 1754.– = fr. 871.50
mensili,
arrotondati
a fr. 870.—
mensili.
9.
Riguardo
ai contributi alimentari per i figli il giudice statuisce in virtù del
principio inquisitorio illimitato senza essere vincolato alle conclusioni delle
parti (art. 296 cpv. 3 CPC). Per quanto concerne invece il contributo di
mantenimento in favore di un coniuge vige il principio dispositivo (art. 277
cpv. 1 CPC) e il giudice non può aggiudicare al coniuge più di quanto egli ha
domandato (art. 58 cpv. 1 CPC). In appello tale precetto vieta al giudice
di sospingersi oltre le richieste dell'appellante e di modificare la sentenza impugnata
a detrimento del medesimo, salvo che la controparte abbia presentato appello
incidentale (divieto della
reformatio in peius: DTF 134 III 151 consid. 3.2; DTF 149 III 174 consid.
3.4.1). L'interdipendenza tra il contributo alimentare dovuto al coniuge e il
contributo di mantenimento per i figli – derivante dal metodo di calcolo “a due
fasi” – incide non solo sugli accertamenti necessari per fissare il contributo alimentare
in favore del coniuge, ma anche sulla fissazione stessa del contributo. Essa condiziona
altresì la libera disposizione delle parti in
relazione
all'oggetto del litigio, sicché per finire il principio dispositivo risulta
limitato nella misura in cui occorre procedere a un apprezzamento globale delle
pretese (DTF 149 III 174 consid. 3.4.1).
Nella
fattispecie AO2 ottiene fino al termine di una formazione appropriata da parte
della figlia, in base a quanto si è appena esposto, un contributo di
mantenimento inferiore a quello riconosciutole dal Pretore aggiunto, ma
superiore a quello da lei chiesto in appello (fr. 547.– mensili fino al 7
febbraio 2026, fr. 567.– mensili dall'8
febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e fr. 315.– mensili dall'8 febbraio
2028). Tuttavia il principio dispositivo non risulta disatteso, poiché gli
importi mensili ottenuti complessivamente per sé e per la figlia (fr. 1110.– mensili
nel primo periodo, fr. 1090.– mensili nel secondo e fr. 1295.– mensili nel
terzo) sono più alti di quanto le ha riconosciuto il Pretore aggiunto (rispettivamente
fr. 1005.–, fr. 1045.– e fr. 685.– mensili), ma inferiori a quanto postulato in
appello (rispettivamente fr. 1136.–, fr. 1116.– e fr. 1368.– mensili). Per
contro, dal termine della formazione appropriata di R______ D______ C______ e
fino al pensionamento del marito, la convenuta, cui spetterebbero fr. 870.–
mensili, potrà ottenere unicamente fr. 843.– mensili, come da lei richiesto.
10.
In
definitiva, il contributo alimentare a carico del padre per R______ D______
C______ ammonta a fr. 480.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al 7
febbraio 2026, a fr. 440.– mensili (assegni familiari non compresi) in
seguito fino alla sua maggiore età e in fr. 885.– mensili (assegni
familiari non compresi) dall'8 febbraio 2028 fino al termine di una formazione
appropriata nel senso dell'art. 277 cpv. 2 CC. Il contributo alimentare
per la moglie va stabilito in fr. 630.– mensili fino al 7 febbraio 2026, in fr.
650.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028, in fr. 410.– dall'8 febbraio
2028.
fino al termine della formazione appropriata di R______ D______ C______ e
in fr. 843.– in seguito, fino al pensionamento del marito (ottobre del 2038).
II. Sulle
spese straordinarie arretrate
11.
Nella
decisione impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato in primo luogo che a
ragione AP1 deplorava di non es-sere stato previamente interpellato dalla
moglie in merito alle spese straordinarie. Nondimeno – egli ha continuato – salvo
i costi per gli interventi dentistici, l'interessato non pretendeva che le
spese per la figlia elencate dalla moglie fossero inutili e non potessero
essere assunte nell'interesse dei figli nell'ambito di un normale sviluppo
educativo o sportivo. Il primo giudice ha reputato quindi sanata la mancanza della
convenuta, ad eccezione dei costi legati alle cure dentarie, per le quali la
cassa malati della figlia prevede una copertura annua fino a fr. 1000.–, e
quelle per gli occhiali di J______, non documentate da alcuna fattura.
12.
Secondo l'appellante
il marito revoca in dubbio in maniera del tutto generica l'utilità degli
interventi dentistici per l figlia. A suo avviso è risaputo che visite regolari
dal dentista con rimozione della carie sono indispensabili per l'igiene orale e
il benessere dei minori, ciò che giustifica la partecipazione del padre, al
quale essa afferma di avere sempre inviato copia dei preventivi in vista degli
interventi e delle cure mediche necessarie, preventivi sistematicamente
ignorati. Tolta la partecipazione della cassa malati e le spese non
giustificate dalla relativa fattura, AO2 sollecita così il versamento di fr.
3899.40
13.
I
criteri che disciplinano la rifusione di spese straordinarie per un figlio
sulla base dell'art. 286 cpv. 3 CC sono già stati riassunti da questa Camera (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 5).
Basti ricordare che tali costi devono riferirsi a esigenze specifiche, limitate
nel tempo, esigenze che non sono state preventivate quando è stato fissato (o è
stato modificato l'ultima volta) il contributo alimentare ordinario e che tale
contributo non permette di coprire. Se l'esigenza è già nota o prevista al
momento in cui è fissato il contributo alimentare ordinario, essa rientra in
quell'ambito. In merito ai
costi per cure dentarie, di regola imprevedibili e temporanee, essi
costituiscono tipiche spese straordinarie nell'accezione dell'art. 286
cpv. 3 CC (I CCA, sentenza
inc. 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 7a con rinvii). Le abituali visite di controllo dal dentista rientrano per contro tra le
spese ordinarie (I CCA, sentenza inc. 11.2021.110 del 4 aprile 2023 consid. 11d).
Rientrano invece nell'accezione dell'art. 286 cpv. 3 CC costi dentistici imprevedibili
e temporanei, come per esempio quelli destinati a correzioni dentarie (I CCA,
sentenza inc. 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 11d con rinvii).
14.
Delle
tre fatture della D______ SA di cui AO2 rivendica in concreto la partecipazione
del marito oltre all'importo di fr. 2732.70 riconosciuto dal Pretore aggiunto
(plico doc. 7; doc. B di appello), due riguardano normali interventi dentistici
che nulla hanno di straordinario né di imprevedibile (fattura del 25
febbraio 2019 per una pulizia dei denti operata da un medico dentista e
conseguente radiografia, fattura del 22 luglio 2019 che fa stato di una “cura
eseguita dall'igienista dentale”). Concerne invece otturazioni e non usuali
visite di controllo e pulizia una fattura del 13 maggio 2019 di fr. 2989.–,
spesa che può essere considerata straordinaria, ciò che nemmeno AP1 contesta. Nella
sua replica dell'11 ottobre 2021 egli si è limitato invero a una contestazione di
principio, e senza alcuna motivazione specifica, e solo con il memoriale
conclusivo ha preteso di non essere mai stato consultato previamente dalla
moglie, senza però mettere seriamente in dubbio l'utilità dell'intervento. L'importo
a carico del marito, considerata la partecipazione della cassa malati di fr.
1000.– riconosciuta dall'appellante, risulta dunque di fr. 3727.– (fr. 2732.70
più fr. 994.50 [(fr. 2989.– ./. 1000.–) : 2]. Entro tali limiti l'appello
merita accoglimento.
III. Sulle spese, le
ripetibili e il gratuito patrocinio
15.
Le
spese dell'appello seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene un aumento di quanto gli spetta per spese
straordinarie arretrate e contributi alimentari complessivi in favore di lei e
della figlia, ma non nella misura pretesa. Conviene perciò, tutto ponderato,
ridurre lievemente gli oneri processuali, rinunciando a prelevare l'esigua
quota che le andrebbe addebitata, e moderare lievemente l'indennità per
ripetibili a carico del marito. L'esito dell'attuale giudizio non incide
apprezzabilmente invece sul riparto delle spese processuali e delle ripetibili
stabilito nel dispositivo di primo grado, che può rimanere invariato.
Quanto alle richieste di
gratuito patrocinio, quella dell'appellante diviene priva d'oggetto nella
misura in cui si vede riconoscere un'indennità per ripetibili, mentre per il
resto è destinata all'insuccesso. Destinata all'insuccesso è anche la richiesta
di gratuito patrocinio formulata da marito. Di indole sussidiaria, invero, l'assistenza
gratuita dello Stato non può entrare in linea di conto qualora – come in
concreto (sopra, consid. 8) – le parti siano in grado di far fronte da sé con
la rispettiva quota di eccedenza, anche ratealmente, ai costi di patrocinio e
di procedura.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
16.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore liti-gioso dell'appello raggiunge
agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale,
segue quella dell'azione principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC,
infine, un estratto dell'odierna decisione è comunicata anche alla figlia R______
D______ C______, che ha compiuto 14 anni il 7 febbraio 2024.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
3. A saldo delle pretese
per spese straordinarie arretrate, AP1 è condannato a versare a AO2 l'importo
di fr. 3727.–.
10. AP1 è condannato a
versare per la figlia R______ D______ C______ nelle mani della madre, anticipatamente
entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 480.– mensili fino
al 7 febbraio 2026 (assegni familiari non compresi);
fr. 440.– mensili
dall'8 febbraio
2026 al 7 febbraio 2028 (assegni familiari non
compresi);
fr. 885.– mensili dall'8
febbraio 2028 (assegni familiari non compresi), fino al termine di una
formazione scolastica o professionale appropriata.
12. AP1 è condannato a
versare a AO2, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi
alimentari:
fr. 630.– mensili fino
al 7 febbraio 2026;
fr. 650.– mensili
dal'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028;
fr. 410.– mensili
dall'8 febbraio 2028 fino al termine della formazione appropriata della figlia
R______ D______ C______;
fr. 843.– mensili in
seguito, fino al pensionamento ordinario del marito.
II. Le
spese processuali ridotte, di complessivi fr. 1400.–, sono poste a carico di
AP1, che rifonderà a AO2 fr. 900.– per ripetibili ridotte.
III. La
richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO2 è respinta nella misura in
cui non è divenuta priva d'oggetto; quella presentata da AP1 è respinta.
IV. Notificazione:
–
avv.
PA2,
L______;
–
avv.
PA1,
L______.
Comunicazione
a:
–
R______ D______ C______, L______ (in estratto: consid. 9 e
10 e dispositivo n. I/10);
– Pretura della
giurisdizione di Locarno Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).