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Decisione

11.2022.107

Divorzio su azione di un coniuge: contributi di mantenimento per figlio e coniuge e spese straordinarie per il figlio

21 ottobre 2024Italiano33 min

A. AP1 (1973) e AO1 (1975) si sono sposati ad A______ il __ s______ ____, adottando

Source ti.ch

Incarti n.

11.2022.107

11.2022.108

11.2024.84

Lugano

21 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliere:

Chietti

Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2019.60 (divorzio su azione di

un coniuge) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 16 ottobre 2019 da

AP1,

L______

(patrocinato

dall'avv. PA1,

L______)

contro

AO2,

nata AO1,

L______

(patrocinata

dall'avv. PA2,

L______),

giudicando sull'appello del 5 luglio 2022 presentato da AO2 contro la

sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 7 giugno 2022,

come

pure sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc.

11.2022.108) e sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP1 con le proprie osservazioni all'appello

(inc. 11.2024.84);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP1 (1973) e AO1 (1975) si sono sposati ad A______ il __ s______ ____, adottando

la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati J (2002) e

R (2010). Il marito è alle dipendenze della Polizia comunale di L____. Affetta

da sclerosi multipla, la moglie è invalida con un grado del 72% e percepisce

una rendita AI intera.

B. Adito

il 22 ottobre 2015 con un'istanza comune dei coniugi, il Pretore della giurisdizione di Locarno

Città ha pronunciato il 1° febbraio 2016 la

separazione di AP1 e AO2, omologando una convenzione sugli effetti accessori

da loro conclusa (inc. DM.2015.51).

C. Il

16 ottobre 2019 AP1 ha promosso azione di divorzio (senza motivazione) davanti

al medesimo Pretore, chiedendo di affidare J______ e R______ D______ C______

alla madre (riservato il suo diritto di visita) con esercizio congiunto

dell'autorità parentale, offrendo un contributo alimentare per la moglie di fr.

300.– mensili fino al 30 giugno 2021 e uno di fr. 400.– mensili per ciascun

figlio, assegni familiari non compresi. Egli ha chiesto inoltre di accertare che

la liquidazione del regime dei beni è già avvenuta e che non sussistono pretese

a tale titolo da parte dei coniugi. Infine egli ha postulato la divisione a

metà delle prestazioni previdenziali d'uscita maturate durante il matrimonio.

Al tentativo di

conciliazione, che si è protratto su udienze del 10 dicembre 2019, del 5

febbraio 2020, del 12 ottobre 2020 e del 12 marzo 2021, le parti si sono intese sul principio

del divorzio, sull'affidamento dei figli alla madre e sul diritto di visita

paterno, come pure sui contributi alimentari per moglie e figli pendente causa,

oltre che sull'avvio di un percorso terapeutico per i minori e sulla valutazione

delle rispettive capacità genitoriali. Quest'ultima è stata affidata il 14

maggio 2020 al dott. D______ D______, che l'ha redatta il successivo 14 agosto.

Sugli altri effetti del divorzio le parti non hanno trovato un accordo, di modo

che il Pretore ha assegnato il 23 marzo 2021 a AP1 un termine di 30 giorni (poi

prorogato) per

motivare la petizione di divorzio.

D. Nel

proprio memoriale del 15 giugno 2021 l'attore, considerato che nel frattempo il figlio J______ era divenuto

maggiorenne, ha ribadito la richiesta di affidare R______ D______ C______ alla

madre (riservato il suo diritto di visita), lasciando l'autorità parentale

congiunta. Per la figlia egli ha offerto un contributo alimentare di fr. 600.– mensili

(assegni familiari non compresi) fino al termine della formazione scolastica o

professionale, opponendosi a qualsiasi contributo alimentare per la

moglie. Quanto alla liquidazione del regi-me matrimoniale, egli

si è riservato di quantificare le sue pretese qualora la moglie ne

avanzasse di proprie e ha postulato la suddivisione degli averi previdenziali

a norma degli art. 122 e 123 cpv. 1 CC

E. Nella

sua risposta del 16 settembre 2021 AO2 ha accettato l'affidamento di R______

D______ C______ con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservato il

diritto di visita paterno) e ha rivendicato un contributo alimentare per la

figlia di fr. 500.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al termine di

una formazione adeguata, chiedendo inoltre che tale importo sia “maggiorato di

mensili fr. 200.– quale forfait per la partecipazione del padre alle spese

straordinarie della figlia, con possibilità di conguaglio a fine anno”. Essa ha

preteso inoltre il versamento di un contributo alimentare di fr. 975.– mensili

per sé, da aumentare a fr. 1325.– mensili una volta decaduto il contributo

alimentare per la figlia. Quanto alla liquidazione del regime matrimoniale, essa

ha proposto che il marito sia tenuto a rimborsarle il provento della vendita di

un'automobile a lei intestata. L'interessata ha rivendicato parimenti un

importo di fr. 5485.80 per spese straordinarie relative ai figli e ha aderito alla

richiesta di suddividere a metà l'importo maturato in costanza di matrimonio a

titolo di previdenza professionale.

F. In una

replica dell'11 ottobre 2021 il marito ha contestato le allegazioni

della moglie, ribadendo le proprie, e ha sostenuto in particolare che la vettura menzionata nella

risposta non era proprietà della moglie, ma è stata acquistata in leasing

durante il matrimonio. Visti i relativi costi, egli soggiunge di aver dovuto

rescindere il contratto senza nulla ottenere, pagando anzi una penale di

fr. 5200.–. La moglie gli deve perciò – egli afferma – la metà di quest'ultimo

importo, al quale egli dichiara tuttavia di rinunciare “per non aprire ulteriori fronti”. In una duplica del 25 ottobre 2021 la moglie ha mantenuto le sue

richieste.

G. Alle

prime arringhe del 16 novembre 2021 il marito ha notificato delle prove. L'istruttoria,

cominciata il giorno medesimo, si è chiusa il 19 gennaio 2022 e alle arringhe

finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale

del 18 marzo 2022 AP1 ha sostanzialmente ribadito le proprie domande, salvo

specificare la disciplina dei diritti di visita (e le misure di esecuzione),

ridurre l'offerta di contributo alimentare per la figlia a fr. 336.– mensili (assegni

familiari non compresi) fino alla maggiore età della medesima e opporsi a

qualsiasi contributo alimentare per la moglie o limitarne l'offerta in

subordine a fr. 250.– mensili fino al 7 febbraio 2025. Inoltre

egli ha postulato la liquidazione del regime dei beni nel senso che nulla sia dovuto

tra le parti e ha consentito al trasferimento della metà degli averi previdenziali

da lui accumulati durante il matrimonio su un conto di libero passaggio intestato

alla moglie.

In un

allegato dello stesso giorno AO2 ha ribadito il proprio punto di vista,

chiedendo in particolare che l'estensione delle relazioni

personali tra padre e figlia sia regolata con accordi diretti fra i genitori

tenendo in considerazione l'interesse della minore, riservato in caso di

disaccordo l'assetto minimo stabilito dinanzi al Pretore. Essa ha aumentato poi

la richiesta di contributo alimentare per R______ D______ C______ a fr. 670.–

mensili (assegni familiari e spese straordinarie non compresi) fino al termine di

una formazione adeguata, più fr. 200.– mensili quale “forfait” per le

spese straordinarie, e ha ridotto la richiesta di contributo alimentare per sé a

fr. 791.– mensili, da portare a fr. 1225.50 una volta decaduto il

contributo alimentare per la figlia. Infine essa ha rivendicato,

oltre al versamento di fr. 5485.80 per spese straordinarie arretrate

dei figli, fr. 18 000.– per il provento della vendita della vettura a lei intestata.

H. Nel

frattempo, adito il 17 marzo 2022 da AP1, con decreto cautelare del giorno dopo,

emanato senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha ulteriormente

disciplinato il diritto di visita paterno, invitando la convenuta a “collaborare

e permettere al padre l'esercizio dei suoi diritti di visita”, come pure ordinando

misure di esecuzione e comminando una multa disciplinare sino a fr. 1000.– per

ogni violazione. Sentita la AO2, con decreto cautelare ‟intermedioˮ

del 13 maggio 2022 il Pretore aggiunto ha poi imposto il passaggio della figlia

da un genitore al­l'altro al “Punto d'incontro” di L______, fer­mo restando che fino all'attivazione

di tale modalità lo scambio sarebbe avvenuto negli orari previsti fino a quel

momento e “con le misure d'esecuzione di cui alla decisione inaudita parte del

18 marzo 2022”. In segui­to, accogliendo parzialmente un reclamo presentato da

AO2, mediante sentenza del 18 luglio 2022 questa Camera ha annullato un decreto

cautelare del 23 maggio 2022 con cui il Pretore aggiunto ha irrogato a AO2 una multa disciplinare di fr. 200.– per

avere contravvenuto all'ordine impartitole nel decreto cautelare del 18 marzo

2022 (inc. 11.2022.92).

I. Intanto, statuendo il 7 giugno 2022 il Pretore aggiunto ha pronunciato

il divorzio, ha liquidato il regime dei beni attribuendo a ogni coniuge ciò che

era in suo possesso o a lui intestato, ha condannato AP1 a versare alla

moglie fr. 2732.70 per spese straordinarie arretrate, ha suddiviso a metà la

prestazione previdenziale maturata dal marito durante il matrimonio e ha

quantificato in fr. 56 304.95 l'importo da

trasferire dal di lui istituto previdenziale a quello della moglie. La figlia R______ D______ C______ è stata affidata alla

madre con esercizio congiunto dell'autorità parenta­le, riservato un ampio

diritto di visita paterno da pianificare e or-ganizzare con la mediazione della

curatrice. Il Pretore aggiunto ha ordinato anche una presa a carico terapeutica

di R______ D______ C______ da parte del Servizio medico-psicologico (SMP) di

L______, con ingiunzione alla madre di collaborare per l'organizzazione e l'accompagnamento

della figlia, in favore della quale è stata confermata la designazione di una

curatrice educativa.

A titolo di

contributo alimentare M______ D______ C______ è stato obbligato a versare per

la figlia fr. 335.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al 7

febbraio 2026, fr. 355.– mensili (assegni familiari non compresi) dall'8

febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e fr. 235.– mensili (assegni familiari

non compresi) dopo di allora fino al termine di una formazione appropriata. Per

la moglie l'attore è stato tenuto a corrispondere fr. 670.– mensili fino al 7

febbraio 2026, fr. 690.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e

fr. 450.– mensili dall'8 febbraio 2028 al 2 ottobre 2038. Le spese processuali di fr. 8000.–

sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito

patrocinio.

L. Contro

la sentenza appena citata AO2 è insorta a questa Camera con un appello del 5

luglio 2022 per ottenere, previa ammissione al gratuito patrocinio, la riforma

del giudizio impugnato nel senso di obbligare il marito a versarle fr. 3899.40 per

spese straordinarie arretrate, di aumentare il contributo alimentare per la

figlia a fr. 589.– mensili fino al 7 febbraio 2026, a

fr. 549.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e a

fr. 1053.– mensili dall'8 febbraio 2028 fino al termine di una formazione

appropriata, come pure di ridefinire il contributo alimentare per sé in fr. 547.–

mensili fino al 7 febbraio 2026, in fr. 567.– mensili dall'8 febbraio

2026 al 7 febbraio 2028, in fr. 315.– mensili dall'8 febbraio 2028 al 2

ottobre 2023 (recte: fino al termine di una formazione appropriata della

figlia) e in fr. 843.– mensili fino al pensionamento dell'attore. Nelle

sue osservazioni del 14 giugno 2024 AP1 conclude per l'irricevibilità o, in via

subordinata, per la reiezione dell'appello, postulando anch'egli il beneficio

del gratuito patrocinio. Con replica e duplica spontanee del 27 giugno e del

17 luglio 2024 le parti si sono sostanzialmen-te riconfermate nelle

rispettive tesi e richieste.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze di

divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC),

sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il

valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità

dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta alla

patrocinatrice della convenuta al più presto l'8 giugno 2022. Introdotto il 5

luglio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto

tempestivo.

2.

Nelle proprie

osservazioni del 14 giugno 2024 e nel memoriale di duplica del 17 luglio 2024 AP1

sostiene che l'appel­lo è irricevibile per carenza di motivazione, l'appellante

non censurando l'errata applicazione del diritto né l'errato accertamento dei

fatti, ma limitandosi a proporre conclusioni proprie. Sempre secondo il marito,

di fatto la moglie non critica la motivazione del primo giudice e neppure indica

i motivi a sostegno del proprio ricorso. Anche in relazione alle spese

straordinarie, per il marito l'appellante non fa che ribadire le proprie tesi

senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni del Pretore aggiunto.

a) Un

appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali

ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 142 III 417

consid. 2.2.4 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere

generale non sono sufficienti, come non è sufficiente reiterare nell'appello le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con

quanto figura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_463/2023

del 24 aprile 2024 consid. 4.1 con rinvii). Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può

entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa

rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata

resista alla critica (I CCA, sentenza inc. 11.2021.36 del 7

marzo 2023 consid. 4 con rinvii).

b) Nel

caso in esame l'appellante si duole esplicitamente e con chiarezza che il

Pretore aggiunto – dopo avere quantificato i redditi, i fabbisogni e

l'eccedenza familiare, di per sé non contestati – si sia poi limitato a

ripartire l'eccedenza nel bilancio familiare, ritenendo quindi implicitamente

che i fabbisogni minimi di moglie e figlia fossero coperti dalle rispettive

entrate (appello, pag. 3). In seguito l'appellante ha quantificato i contributi

alimentari da lei pretesi, tenendo conto, oltre che dell'eccedenza familiare,

della parte dei fabbisogni minimi di moglie e figlia rimasta scoperta, su cui

il primo giudice ha sorvolato. Al riguardo l'impugnazione può dirsi quindi sufficientemente

motivata. Per quanto attiene alla contestazione sulle spese straordinarie, nell'appello

la moglie lamenta – succintamente, ma chiaramente – che il giudice di primo

grado non abbia considerato le poste relative alle cure dentarie per R______

D______ C______, sottolineando che nel memoriale conclusivo, il marito aveva messo

in dubbio davanti al Pretore aggiunto l'utilità degli interventi dentistici,

mentre è notorio il carattere indispensabile di visite regolari dal dentista e

l'eliminazione di carie per l'igiene orale e il benessere dei figli (appello,

pag. 6). Anche in questo caso la motivazione dell'appello è quindi

sufficiente per un esame di merito.

3.

AP1 ritiene l'appello

parimenti irricevibile siccome la moglie ha mutato in maniera inammissibile l'azione,

aumentando – in parte – l'importo del contributo di mantenimento per la figlia

che aveva chiesto nel memoriale conclusivo davanti al primo giudice. In realtà,

come rileva AO2 nella sua replica spontanea, l'art 317 cpv. 2 CPC invocato dal

marito, che limita la facoltà di mutare l'azione in appello, non trova

applicazione ove viga – come in concreto – il principio inquisitorio illimitato,

come in tutte le questioni inerenti agli interessi dei figli (art. 296 cpv. 3

CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2018.99 del 23 maggio 2019 consid. 32). E l'art.

282.

cpv. 2 CPC prevede addirittura che qualora sia impugnato il solo contributo

di mantenimento per il coniuge, l'autorità giudiziaria superiore può nuovamente

statuire sui contributi di mantenimento dei figli anche se non controversi. La doglianza

del marito risulta dunque manifestamente infondata.

4.

Ciò

premesso, litigiosi rimangono in questa sede il contributo di mantenimento

dovuto per la figlia R______ D______ C______, quello per la moglie e l'importo chiesto

da quest'ultima a saldo delle spese straordinarie arretrate per i figli. Il

resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto

carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).

I. Sui

contributi di mantenimento

5.

Per la definizione

dei contributi alimentari il Pretore aggiunto ha applicato il metodo abituale

‟a due fasiˮ e ha accertato anzitutto le entrate del marito in

fr. 5810.– mensili arrotondati (assegni e quota di tredicesima inclusi), le

entrate della moglie in fr. 2068.– mensili (fr. 1754.– di rendita AI

e fr. 314.– di prestazione complementare) e le entrate della figlia in fr.

902.– mensili fino ai 16 anni (fr. 200.– di assegno familiare e fr. 702.– di rendita

comple-tiva AI), portati a fr. 952.– mensili in seguito (aumento dell'assegno familiare

a fr. 250.–).

Per quanto concerne i

fabbisogni minimi “allargati” del diritto di famiglia,

il primo giudice ha calcolato quello del marito in fr. 3965.– mensili

arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione

e spese accessorie fr. 1380.–, premio LAMal e LCA fr. 540.50,

assicurazione dell'automobile fr. 92.–, imposta di circolazione

fr. 31.50, assicurazione RC fr. 18.70, onere fisca­le fr. 460.–,

quota di debito bancario per il pagamento del leasing fr. 241.75), quello

della moglie in fr. 2102.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1350.–, quota della pigione fr. 590.–, premio LAMal e

LCA al netto del sussidio cantonale fr. 36.20, assicurazione RC dell'automobile

fr. 61.60, imposta di circolazione fr. 39.–, assicurazione RC

domestica fr. 25.40) e quello della figlia in fr. 1238.– mensili

arrotondati fino al 7 febbraio 2028, quando R______ D______ C______

compirà 18 anni (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–,

premio LAMal e LCA fr. 47.90 [fr. 134.95 + 38.95 ./. fr. 126.–: doc.

7], quota della pigione della madre fr. 590.–, portato a fr. 1868.– mensili (recte:

1838.–) dopo di allora, quando il minimo esistenziale del diritto esecutivo passerà

a fr. 1200.– mensili. Dedotti gli assegni familiari, il Pretore aggiunto

ha concluso perciò che il fabbisogno in denaro della figlia è di 1038.– mensili

fino al 7 febbraio 2026, di fr. 988.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7

febbraio 2028 e di fr. 1588.– mensili dopo di allora, fino al termine di

una formazio­ne scolastica o professionale appropriata.

Constatata un'eccedenza nel bilancio familiare di

fr. 1675.– mensili fino al 7 febbraio 2026, di fr. 1775.– mensili dall'8

febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e di fr. 1175.– mensili dall'8 febbraio 2028

in poi, il Pretore aggiunto ha constatato che ‟il reddito coniugale è sufficiente

a coprire tutti i fabbisogniˮ, di modo che ha suddiviso tale reddito attribuendone due quinti a ogni

coniuge e un quinto alla figlia, onde un contributo alimentare a carico del

padre per quest'ultima di fr. 335.– mensili fino al 7 febbraio 2026, di fr. 355.– mensili dall'8 febbraio

2026.

al 7 febbraio 2028 e di fr. 235.– mensili fino al termine di

una formazione appropriata.

Quan­to alla moglie, il primo

giudice ha constatato che con le sue entrate essa non è in grado di coprire

integralmente il proprio fabbisogno minimo e non sarà verosimilmente in grado

di coprirlo nemmeno in futuro, sicché le ha riconosciuto un contributo alimentare

di fr. 670.– mensili fino al 7 febbraio 2026, di fr. 690.– mensili dall'8

febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e di fr. 450.– mensili dopo di allora

fino al pensionamento del marito, non ravvisando i presupposti per assegnarle un

contributo alimentare vitalizio, come lei chiedeva.

6.

AO2 non contesta il

metodo di calcolo adottato dal Pretore aggiunto e neppure discute i redditi e i

fabbisogni minimi “allargati” accertati dal primo giudice. Essa si duole però

che quest'ultimo si sia limitato a ripartire l'eccedenza nel bilancio familiare

reputando a torto che i fabbisogni minimi di moglie e figlia siano coperti dai rispettivi

redditi personali. A mente dell'interessata, R______ D______ C______ registra

invece un ammanco di fr. 336.– mensili fino al 7 febbraio 2026, di fr.

286.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e di fr. 916.– mensili

dall'8 febbraio 2028 fino al termine di una formazione appropriata. Quanto a

lei, l'appellante fa valere che il suo ammanco è di fr. 41.– mensili, stante un

reddito di fr. 2068.– e un fabbisogno minimo di fr. 2109.–. Di

conseguen­za, essa prosegue, il contributo alimentare per la figlia, composto

del fabbisogno scoperto e della parte di eccedenza, va quantificato in fr.

589.– mensili (fr. 336.– più fr. 253.–) fino al 7 febbraio 2026,

in fr. 549.– mensili (fr. 286.– più fr. 263.–) dall'8 febbraio

2026.

al 7 febbraio 2028 e in fr. 1053.– mensili (fr. 916.– più fr. 137.–)

dall'8 febbraio 2028 fino al termine di una formazione appropriata.

Analogamente l'interessata sostiene che il contributo alimentare per lei va fissato

in fr. 547.– mensili (fr. 41.– più fr. 506.–) fino al 7

febbraio 2026, in fr. 567.– mensili (fr. 41.– più fr. 526.–)

dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028, in fr. 315.– mensili (fr. 41.–

più fr. 274.–) dall'8 febbraio 2028 fino al termine di una formazione

appropriata di R______ D______ C______ e in fr. 843.– mensili (fr. 41.– più

fr. 802.–) dopo di allora, fino al pensionamento del marito.

7.

Relativamente al

criterio da applicare per il calcolo di contributi alimentari (anche dopo il

divorzio) il Tribunale federale ha stabilito che il parametro applicabile a

livello svizzero è il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale

l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli

minorenni dopo avere dedotto dalle entrate complessive il fabbisogno di ogni

membro della famiglia, dividendo tale eccedenza nella proporzione di due a uno

(DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301). In linea di principio, nel caso in

cui i coniugi non accantonassero risparmi durante la vita in comune o nel caso

in cui le entrate coniugali siano ormai interamente assorbite dalle due

economie domestiche separate, il metodo di calcolo a “due fasi” permette di

tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vitae delle eventuali

restrizioni imposte al coniuge creditore (DTF 147 III 295 consid. 4.3 con

rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.81 del 17 settembre 2024

consid. 8b).

Eccettuato è il caso in cui, dopo la separazione, il reddito

di un coniuge o quello di entrambi sia sensibilmente aumentato (sentenza del

Tribunale federale 5A_67/2020 del 10 agosto 2020

consid. 5.4.2 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2022.81 del 17

settembre 2024 consid. 8a). In tale

eventualità il giudi­ce dovrà vigilare a che la ripartizione

dell'eccedenza non porti a fissa­re un contributo alimentare oltre quanto sia necessario

per coprire i costi supplementari di due economie domestiche separate e

mantenere una parte di eccedenza simile a quella che esisteva al momento della cessazione della

vita comune (Stoudmann, Le divorce

en pratique, 2ª edizione, pag. 217).

a)

Nella fattispecie le parti non contestano – come detto – i redditi e i

fabbisogni calcolati dal Pretore aggiunto. L'appellante accenna a un suo

fabbisogno minimo di fr. 2109.– mensili invece dei fr. 2102.– considerati dal

Pretore aggiunto (memoriale, pag. 5), ma non spiega per quale motivo l'importo conteggiato

dal primo giudice sarebbe errato. Per quel che è delle entrate familiari, il

Pretore aggiunto ha accertato un reddito di fr. 5810.– mensili in capo al

marito, assegni familiari compresi (rispettivamente fr. 200.– e fr. 250.–

mensili; sentenza impugnata, consid. 5.1, doc. 2 nell'inc. SE.2021.39

richiamato), di fr. 2068.– mensili in capo alla moglie (fr. 1754.– di rendita

AI e fr. 314.– di prestazione complementare) e di fr. 902.– mensili in capo

alla figlia (fr. 200.– di assegno familiare e fr. 702.– di rendita completiva

AI).

b) In

realtà l'assegno familiare non va cumulato al reddito del genitore che lo

riscuote, bensì dedotto dal fabbisogno in denaro del figlio (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3; I CCA,

analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2022.87

del 20 agosto 2024 consid. 4c). Né tale prestazione è un reddito del

minorenne. Quanto alla rendita completiva AI per figli, essa va considerata come

reddito della madre, cui la minore è affidata, e non va defalcata dal

fabbisogno minimo della figlia (Stoudmann,

op. cit., pag. 126). Infine la prestazione complementare percepita dalla moglie

è sussidiaria rispetto ai doveri di mantenimento del diritto di famiglia e non può

essere qualificata co-me reddito (sentenza del Tribunale federale 5A_465/2020

del 23 novembre 2020 consid. 4.2 con rimandi; analogamen-te: I CCA, sentenza

inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 6 con rinvii). Ne segue in

concreto che, vigendo il principio

inquisitorio illimitato (sopra, consid. 3), il reddito di AP1 va ridefinito

d'ufficio (art. 296 CPC) in

fr.

5360.– mensili (fr. 5810.– ./. fr. 200.– ./. fr. 250.–) e quello della moglie

in fr. 2456.– mensili (fr. 1754.– più fr. 702.–), mentre la figlia non ha alcun

introito

8.

Alla luce di quanto

precede risulta il seguente quadro del bilancio familiare, fermo restando che,

raggiunta la maggiore età, R______ D______ C______ non avrà più diritto di

partecipare all'eccedenza (DTF 147 III 265 consid. 7.2).

Fino al 7 febbraio 2026 (fino ai 16 anni di R______ D______ C______)

reddito del marito fr. 5360.—

reddito

della moglie fr. 2456.—

fr.

7816.— mensili

fabbisogno minimo “allargato” del

marito fr. 3965.—

fabbisogno

minimo “allargato” della moglie fr. 2102.—

fabbisogno

minimo “allargato” di R______ D______ C______ fr. 1038.—

fr.

7105.— mensili

eccedenza da ripartire: fr.

711.—

quota di due quinti (per

ciascun coniuge) fr. 284.40 mensili

quota

di un quinto (figlia) fr. 142.20

mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

3965.– + fr. 284.40 = fr. 4249.40

mensili

deve versare alla figlia

R______ D______ C______:

fr.

1038.– + fr. 142.20 ./. fr. 702.– = fr.

478.20

mensili

assegni

familiari non compresi

arrotondati

a

fr.

480.— mensili

e deve versare alla moglie

fr. 2102.–

+ 284.40 ./. fr. 1754.– = fr. 632.40

mensili,

arrotondati

a

fr. 630.—

mensili.

Dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 (maggiore età di R______ D______ C______)

reddito del marito fr. 5360.—

reddito

della moglie fr. 2456.—

fr.

7816.— mensili

fabbisogno minimo “allargato” del

marito fr. 3965.—

fabbisogno

minimo “allargato” della moglie fr. 2102.—

fabbisogno

minimo “allargato” di R______ D______ C______ fr. 988.—

fr.

7055.— mensili

eccedenza da ripartire: fr.

761.—

quota di un mezzo (per ciascun

coniuge) fr. 304.40 mensili

quota

di un quinto (figlia) fr. 152.20

mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

3965.– + fr. 304.40 = fr. 4269.40

mensili

deve versare alla figlia R______

D______ C______:

fr.

988.– + fr. 152.20 ./. fr. 702.– = fr.

438.20

mensili ,

assegni

familiari non compresi

arrotondati

a fr. 440.—

mensili

e

alla moglie

fr. 2102.–

+ 304.40 ./. fr. 1754.– = fr. 652.40

mensili

arrotondati

a fr. 650.—

mensili.

Dall'8 febbraio 2028 e fino al termine di una

formazione adeguata da parte di R______ D______ C______

reddito del marito fr. 5360.—

reddito

della moglie fr. 2456.—

fr.

7816.— mensili

fabbisogno minimo “allargato” del

marito fr. 3965.—

fabbisogno

minimo “allargato” della moglie fr. 2102.—

fabbisogno

minimo “allargato” di R______ D______ C______ fr. 1588.—

fr.

7655.— mensili

eccedenza da ripartire: fr.

161.—

quota un mezzo (per ciascun

coniuge) fr. 80.50 mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

3965.– + fr. 80.50 = fr. 4045.50

mensili

deve versare alla figlia

R______ D______ C______:

fr.

1588.– ./. fr. 702.– = fr. 886.—

mensili

assegni

familiari non compresi

arrotondati

a fr. 885.—

mensili

e

alla moglie

fr. 2102.–

+ 60.50 ./. fr. 1754.– = fr. 408.50

mensili,

arrotondati

a fr. 410.—

mensili.

Dal termine della formazione appropriata di

R______ D______ C______ fino al

pensionamento

dell'attore

reddito del marito fr. 5360.—

reddito

della moglie fr. 1754.—

fr.

7114.— mensili

fabbisogno minimo “allargato” del

marito fr. 3965.—

fabbisogno

minimo “allargato” della moglie fr. 2102.—

fr.

6067.— mensili

eccedenza da ripartire: fr.

1047.—

quota di un mezzo (per ciascun

coniuge) fr. 523.50 mensili

Il

marito può conservare per sé:

fr.

3965.– + fr. 523.50 = fr. 4488.50

mensili

dovrebbe versare alla moglie

fr. 2102.–

+ 523.50 ./. fr. 1754.– = fr. 871.50

mensili,

arrotondati

a fr. 870.—

mensili.

9.

Riguardo

ai contributi alimentari per i figli il giudice statuisce in virtù del

principio inquisitorio illimitato senza essere vincolato alle conclusioni delle

parti (art. 296 cpv. 3 CPC). Per quanto concer­ne invece il contributo di

mantenimento in favore di un coniuge vige il principio dispositivo (art. 277

cpv. 1 CPC) e il giudice non può aggiudicare al coniuge più di quanto egli ha

domandato (art. 58 cpv. 1 CPC). In appello tale precetto vieta al giudice

di sospingersi oltre le richieste dell'appellante e di modificare la sentenza impugnata

a detrimento del medesimo, salvo che la controparte abbia presentato appello

incidentale (divieto della

reformatio in peius: DTF 134 III 151 consid. 3.2; DTF 149 III 174 consid.

3.4.1). L'interdipendenza tra il contributo alimentare dovuto al coniuge e il

contributo di mantenimento per i figli – derivante dal metodo di calcolo “a due

fasi” – incide non solo sugli accertamenti necessari per fissare il contributo alimentare

in favore del coniuge, ma anche sulla fissazione stessa del contribu­to. Essa condiziona

altresì la libera disposizione delle parti in

relazione

all'oggetto del litigio, sicché per finire il principio dispositivo risulta

limitato nella misura in cui occorre procedere a un apprezzamento globale delle

pretese (DTF 149 III 174 consid. 3.4.1).

Nella

fattispecie AO2 ottiene fino al termine di una formazione appropriata da parte

della figlia, in base a quanto si è appena esposto, un contributo di

mantenimento inferiore a quello riconosciutole dal Pretore aggiunto, ma

superiore a quello da lei chiesto in appello (fr. 547.– mensili fino al 7

febbraio 2026, fr. 567.– mensili dall'8

febbraio 2026 al 7 febbraio 2028 e fr. 315.– mensili dall'8 febbraio

2028). Tuttavia il principio dispositivo non risulta disatteso, poiché gli

importi mensili ottenuti complessivamente per sé e per la figlia (fr. 1110.– mensili

nel primo periodo, fr. 1090.– mensili nel secondo e fr. 1295.– mensili nel

terzo) sono più alti di quanto le ha riconosciuto il Pretore aggiunto (rispettivamente

fr. 1005.–, fr. 1045.– e fr. 685.– mensili), ma inferiori a quanto postulato in

appello (rispettivamente fr. 1136.–, fr. 1116.– e fr. 1368.– mensili). Per

contro, dal termine della formazione appropriata di R______ D______ C______ e

fino al pensionamento del marito, la convenuta, cui spetterebbero fr. 870.–

mensili, potrà ottenere unicamente fr. 843.– mensili, come da lei richiesto.

10.

In

definitiva, il contributo alimentare a carico del padre per R______ D______

C______ ammonta a fr. 480.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al 7

febbraio 2026, a fr. 440.– mensili (assegni familiari non compresi) in

seguito fino alla sua maggiore età e in fr. 885.– mensili (assegni

familiari non compresi) dall'8 febbraio 2028 fino al termine di una formazione

appropriata nel senso dell'art. 277 cpv. 2 CC. Il contributo alimentare

per la moglie va stabilito in fr. 630.– mensili fino al 7 febbraio 2026, in fr.

650.– mensili dall'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028, in fr. 410.– dal­l'8 febbraio

2028.

fino al termine della formazione appropriata di R______ D______ C______ e

in fr. 843.– in seguito, fino al pensionamento del marito (ottobre del 2038).

II. Sulle

spese straordinarie arretrate

11.

Nella

decisione impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato in pri­mo luogo che a

ragione AP1 deplorava di non es-sere stato previamente interpellato dalla

moglie in merito alle spese straordinarie. Nondimeno – egli ha continuato – salvo

i costi per gli interventi dentistici, l'interessato non pretendeva che le

spese per la figlia elencate dalla moglie fossero inutili e non potessero

essere assunte nell'interesse dei figli nel­l'ambito di un normale sviluppo

educativo o sportivo. Il primo giudice ha reputato quindi sanata la mancanza della

convenuta, ad eccezione dei costi legati alle cure dentarie, per le quali la

cassa malati della figlia prevede una copertura annua fino a fr. 1000.–, e

quelle per gli occhiali di J______, non documentate da alcuna fattura.

12.

Secondo l'appellante

il marito revoca in dubbio in maniera del tutto generica l'utilità degli

interventi dentistici per l figlia. A suo avviso è risaputo che visite regolari

dal dentista con rimozione della carie sono indispensabili per l'igiene orale e

il benessere dei minori, ciò che giustifica la partecipazione del padre, al

quale essa afferma di avere sempre inviato copia dei preventivi in vista degli

interventi e delle cure mediche necessarie, preventivi sistematicamente

ignorati. Tolta la partecipazione della cassa malati e le spese non

giustificate dalla relativa fattura, AO2 sollecita così il versamento di fr.

3899.40

13.

I

criteri che disciplinano la rifusione di spese straordinarie per un figlio

sulla base dell'art. 286 cpv. 3 CC sono già stati riassunti da questa Camera (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 5).

Basti ricordare che tali costi devono riferirsi a esigenze specifiche, limitate

nel tempo, esigenze che non sono state preventivate quando è stato fissato (o è

stato modificato l'ultima volta) il contributo alimentare ordinario e che tale

contributo non permette di coprire. Se l'esigenza è già nota o prevista al

momento in cui è fissato il contributo alimentare ordinario, essa rientra in

quell'ambito. In merito ai

costi per cure dentarie, di regola imprevedi­bili e temporanee, essi

costituiscono tipiche spese straordinarie nell'accezione dell'art. 286

cpv. 3 CC (I CCA, sentenza

inc. 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 7a con rinvii). Le abituali visite di controllo dal dentista rientrano per contro tra le

spese ordinarie (I CCA, sentenza inc. 11.2021.110 del 4 aprile 2023 consid. 11d).

Rientrano invece nell'accezione dell'art. 286 cpv. 3 CC costi dentistici imprevedibili

e temporanei, come per esempio quelli destinati a correzioni dentarie (I CCA,

sentenza inc. 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 11d con rinvii).

14.

Delle

tre fatture della D______ SA di cui AO2 rivendica in concreto la partecipazione

del marito oltre al­l'importo di fr. 2732.70 riconosciuto dal Pretore aggiunto

(plico doc. 7; doc. B di appello), due riguardano normali interventi dentistici

che nulla hanno di straordinario né di imprevedibile (fattura del 25

febbraio 2019 per una pulizia dei denti operata da un medico dentista e

conseguente radiografia, fattura del 22 luglio 2019 che fa stato di una “cura

eseguita dall'igienista dentale”). Concerne invece otturazioni e non usuali

visite di controllo e pulizia una fattura del 13 maggio 2019 di fr. 2989.–,

spesa che può essere considerata straordinaria, ciò che nemmeno AP1 contesta. Nella

sua replica dell'11 ottobre 2021 egli si è limitato invero a una contestazione di

principio, e senza alcuna motivazione specifica, e solo con il memoriale

conclusivo ha preteso di non essere mai stato consultato previamente dalla

moglie, senza però mettere seriamente in dubbio l'utilità dell'intervento. L'importo

a carico del marito, considerata la partecipazione della cassa malati di fr.

1000.– riconosciuta dall'appellante, risulta dunque di fr. 3727.– (fr. 2732.70

più fr. 994.50 [(fr. 2989.– ./. 1000.–) : 2]. Entro tali limiti l'appello

merita accoglimento.

III. Sulle spese, le

ripetibili e il gratuito patrocinio

15.

Le

spese dell'appello seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). L'appellante ottiene un aumento di quanto gli spetta per spese

straordinarie arretrate e contributi alimentari complessivi in favore di lei e

della figlia, ma non nella misura pretesa. Conviene perciò, tutto ponderato,

ridurre lievemen­te gli oneri processuali, rinunciando a prelevare l'esigua

quota che le andrebbe addebitata, e moderare lievemente l'indennità per

ripetibili a carico del marito. L'esito del­l'attuale giudizio non incide

apprezzabilmente invece sul riparto delle spese processuali e delle ripetibili

stabilito nel dispositivo di primo grado, che può rimanere invariato.

Quanto alle richieste di

gratuito patrocinio, quella dell'appellante diviene priva d'oggetto nella

misura in cui si vede riconosce­re un'indennità per ripetibili, mentre per il

resto è destinata all'insuccesso. Destinata all'insuccesso è anche la richiesta

di gratuito patrocinio formulata da marito. Di indole sussidiaria, invero, l'assistenza

gratuita dello Stato non può entrare in linea di conto qualora – come in

concreto (sopra, consid. 8) – le parti siano in grado di far fronte da sé con

la rispettiva quota di eccedenza, anche ratealmente, ai costi di patrocinio e

di procedura.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

16.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore liti-gioso dell'appello raggiunge

agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale,

segue quella dell'azio­ne principale

(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC,

infine, un estratto dell'odierna decisione è comunicata anche alla figlia R______

D______ C______, che ha compiuto 14 anni il 7 febbraio 2024.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

3. A saldo delle pretese

per spese straordinarie arretrate, AP1 è condannato a versare a AO2 l'importo

di fr. 3727.–.

10. AP1 è condannato a

versare per la figlia R______ D______ C______ nelle mani della madre, anticipatamente

entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr. 480.– mensili fino

al 7 febbraio 2026 (assegni familiari non compresi);

fr. 440.– mensili

dall'8 febbraio

2026 al 7 febbraio 2028 (assegni familiari non

compresi);

fr. 885.– mensili dall'8

febbraio 2028 (assegni familiari non compresi), fino al termine di una

formazione scolastica o professionale appropriata.

12. AP1 è condannato a

versare a AO2, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi

alimentari:

fr. 630.– mensili fino

al 7 febbraio 2026;

fr. 650.– mensili

dal'8 febbraio 2026 al 7 febbraio 2028;

fr. 410.– mensili

dall'8 febbraio 2028 fino al termine della formazione appropriata della figlia

R______ D______ C______;

fr. 843.– mensili in

seguito, fino al pensionamento ordinario del marito.

II. Le

spese processuali ridotte, di complessivi fr. 1400.–, sono poste a carico di

AP1, che rifonderà a AO2 fr. 900.– per ripetibili ridotte.

III. La

richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO2 è respinta nella misura in

cui non è divenuta priva d'oggetto; quella presentata da AP1 è respinta.

IV. Notificazione:

avv.

PA2,

L______;

avv.

PA1,

L______.

Comunicazione

a:

R______ D______ C______, L______ (in estratto: consid. 9 e

10 e dispositivo n. I/10);

– Pretura della

giurisdizione di Locarno Città.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).