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Decisione

11.2022.110

Eccezione di incapacità di postulazione del legale di una parte fondata su procedimenti penali promossi dalla controparte protezione dell'unione coniugale: custodia e relazioni personali in caso di rifiuto del figlio; ripartizione del mantenimento in denaro fra genitori

29 marzo 2023Italiano97 min

Dal matrimonio è nata G__________, il 17 maggio 2009. La famiglia si è trasferita

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.80

11.2022.109

11.2022.110

Lugano

29 marzo 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2020.5051 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 16 novembre 2020 da

AP

1 ora

(ora

patrocinato dall'avv. PA 3 )

contro

AO

1

(già

patrocinata dall'avv. . PA 2 ),

giudicando sull'appello del

10 giugno 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore aggiunto il 28 maggio 2021 (inc. 11.2021.80),

come pure sull'appello del

7 luglio 2022 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto

il 24 giugno 2022 (inc. 11.2022.109),

e sull'appello dello

stesso giorno presentato da AP 1 contro la medesima sentenza (inc.

11.2022.110);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP 1 (1975) e AO 1

(1979), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 26 febbraio 2005.

Dal matrimonio è nata G__________, il 17 maggio 2009. La famiglia si è trasferita

in Ticino nel 2016, prima a __________ e poi, dall'aprile del 2019, a __________

(particella n. 1180 RFD, proprietà della moglie). Il marito è consulente finanziario

per la Banca __________ S.p.A. di __________ e ha beneficiato fino al novembre

del 2021 di indennità compensative di disoccupazione. Laureata in economia e

commercio, la moglie ha ridotto dopo alcuni anni l'attività lavorativa per dedicarsi

alla figlia e al governo della casa. Nell'aprile del 2019 essa ha ripreso un'occupazione

a tempo pieno per la __________ __________ SA di __________. I coniugi vivono

separati dal 28 ottobre 2020, quando AO 1 ha fatto cambiare la serratura della

porta d'ingresso dell'abitazione coniugale, impedendo l'accesso al coniuge, il

quale si è trasferito inizialmente nella dépendance della villa, situata sul

medesimo fondo.

B. Il 16 novembre 2020 AP

1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a

protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare e con la

comminatoria dell'art. 292 CP – che alla moglie fosse ordinato di consegnargli

entro 24 ore le nuove chiavi di accesso all'abitazione coniugale, vietandole di

impedirgli di rientrarvi e di risieder­vi. Con decreto cautelare del 18 novembre

2020 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta formulata in via supercautelare

e ha fissato alla convenuta un termine di 10 giorni per presentare

osservazioni. Con un memoriale del 30 novembre 2020 AO 1 ha proposto di

respingere l'istanza del marito e ha postulato a sua volta misure a protezione

dell'unione coniugale, chiedendo di autorizzare i coniugi a vivere separati, di

attribuirle in uso l'abitazione coniugale, di ingiungere al marito di riaprire

la porta che dal giardino conduce al locale caldaia, come pure di lasciare la

dépendance entro il 31 dicembre 2020, di affidarle la figlia G__________ (riservato

il diritto di visita del paterno) e di obbligare AP 1 a versare un contributo

alimentare per la figlia di fr. 1440.– mensili dal novembre del 2020 fino

al 12° anno di età e di fr. 1765.– mensili dopo di allora. Con decreto cautelare

del 1° dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha ordinato al marito di riaprire la

porta di accesso al locale caldaia, convocan­do le parti per il dibattimento.

C. All'udienza del 22

marzo 2021, indetta per il dibattimento e il contraddittorio sulle istanze

cautelari, AP 1 ha chiesto a sua volta di essere autorizzato e vivere separato,

di attribuirgli l'abitazione coniugale in uso con obbligo per la moglie di consegnargli

le nuove chiavi d'ingresso e di trasferirsi altrove entro il 30 aprile 2021, di

disciplinare la custodia di G__________ in modo alternato con domicilio presso

di lui o, in subordine, di attribuirgli la custodia della figlia in via

esclusiva (riservato il diritto di visita materno), di stabilire che ogni

genitore provveda al mantenimen­to di lei quando essa è sotto la sua custodia (salvo

il premio della cassa malati, le spese mediche, di telefonia, scolastiche e

straordinarie, da dividere a metà) o, dandosi custodia esclusiva di lui,

proponendo di assumere interamente il mantenimento di G__________, eccetto la

suddivisione a metà delle spese scolastiche e quelle straordinarie, precisando

che non sono dovuti contributi alimentari fra coniugi. AO 1 ha contestato le

nuove domande del marito e ha ribadito le proprie, tranne aumentare a

fr. 3461.95 mensili il contributo di mantenimento preteso per la figlia. Nel

successivo scambio di atti scritti i coniugi hanno ribadito le loro posizioni e

proposto l'assunzione di prove. In coda all'udienza le parti si sono accodate sull'autorizzazio­ne

a vivere separate e il Pretore aggiunto ha dato avvio all'istruttoria.

D. In pendenza di causa

il Pretore aggiunto ha disciplinato a più riprese il diritto di visita paterno durante

le festività. Assunte alcune prove, e in particolare un rapporto del 28 marzo

2021 sull'audizione della figlia da parte della delegata all'ascolto R__________

__________, il 30 aprile 2021 egli ha disposto la presa a carico della minore

da parte del Servizio medico-psicologico di __________ e una mediazione tra padre

e figlia a cura della citata specialista. Il 5 maggio 2021, ritenendo di

avere esperito le prove necessarie, egli ha annunciato alle parti l'intenzione

di prendere la decisione sulle istanze cautelari.

E. Con decreto cautelare

del 28 maggio 2021 il Pretore aggiunto ha assegnato l'uso dell'abitazione

coniugale con mobili e suppellettili alla moglie, ha posto a carico di lei i

relativi costi (oneri ipotecari e spese accessorie ordinarie), ha fissato al

marito un termi­ne di un mese dal passaggio in giudicato della decisione per

lasciare la dépendance, reperire un proprio alloggio e prelevare i suoi effetti

personali, ha affidato la figlia alla madre e ha disciplinato l'assetto minimo

del diritto di visita paterno in caso di disaccordo, rinviando al “merito” la

decisione sulle spese giudiziarie. Mediante decreto “complementare” del 1°

giugno 2020 egli ha poi condannato AP 1 a versare dal novembre del 2020 un

contributo alimentare di fr. 3200.– mensili per la figlia (assegni familiari

non compresi) fino alla maggiore età o al termine di un'adeguata formazione

professionale.

F. Contro il decreto

cautelare appena menzionato e il relativo “complemento” AP 1 è insorto a questa

Camera mediante appello del 10 giugno 2021 per ottenere che l'abitazione

coniugale sia assegnata in uso a lui (con ordine alla moglie di trasferirsi

altrove entro il 30 agosto 2021 e consegnargli le chiavi dell'ingresso), come

pure che la figlia G__________ gli sia affidata per la cura e l'educazione

(riservato il diritto di visita materno), annullando il “complemento” di

decisione cautelare. Invitata a esprimersi, nelle sue osservazioni del 9 luglio

2021 AO 1 propone di respingere l'appello. Preliminarmente essa insta altresì

perché sia autorizzata l'esecuzione anticipa­ta del decreto cautelare,

rispettivamente sia revocato l'effetto sospensivo all'appello, in modo che AP 1

sia obbligato a trasferirsi altrove entro il 31 agosto 2021 portando con sé i

suoi effetti personali. Con decreto del 12 luglio 2021 il presidente della

Camera ha respinto le richieste preliminari della moglie (inc. 11.2021.80).

G. Nel frattempo, dal

maggio del 2021 AP 1 si è trasferito in un appartamento a __________, pur

mantenendo il domicilio presso l'abitazione coniugale. Statuendo il 12 luglio

2021 in via supercautelare, il Pretore aggiunto, sollecitato da AO 1, ha

bloccato un conto postale del marito e il 14 luglio 2021 ha ingiunto alla __________

SA di prelevare da quel conto fr. 3200.– mensili, versandoli alla moglie. Su istan­za

di AP 1, con decreto supercautelare del 23 agosto 2021 egli ha poi ordinato

a AO 1 di rispettare – sotto comminatoria

dell'art. 292 CP – la regolamentazio­ne del diritto di visita paterno fissata

nel decreto cautelare del 28 maggio 2021. Il giorno seguente, inoltre, ha

istituito una curatela educativa in favore della minore. Il 26 agosto 2021 egli

ha tuttavia revocato, sempre in via supercautelare, il decreto del 23 agosto

precedente e ha modificato la disciplina del diritto di visita paterno,

prevedendo incontri sotto sorveglianza in un pun­to d'incontro di almeno un'ora

ogni quindici giorni. Il 23 novembre 2021 infine egli ha revocato la presa a

carico di G__________ da parte del Servizio medico-psicologico dopo avere

constatato l'impossibilità di conciliare la terapia offerta dal servizio con

gli impegni scolastici della ragazza. Il 20 gennaio 2022 l'Autorità regionale

di protezione 6 ha nominato A__________ __________ quale curatrice educativa di

G__________.

H. L'istruttoria è stata

chiusa il 1° febbraio 2022. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,

limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, dell'8 aprile 2022, AO 1 ha

proposto di respingere tutte le domande del marito e di accogliere le sue, nel

senso di autorizzare i coniugi a vivere separati, di attribuirle l'uso dell'abitazione

coniugale, di affidarle la figlia per la cura e l'educazione, di sospendere il

diritto di visita paterno e di obbligare il marito a versarle un contributo alimentare

per G__________ di fr. 4693.25 mensili (assegni famigliari non compresi)

dal novembre del 2020. In un memoriale dell'11 aprile 2022 AP 1 ha chiesto a

sua volta di autorizzare i coniugi a vivere separati, di assegnare a lui l'uso

dell'abitazione coniugale (con mobili e suppellettili), di attribuirgli la

custodia della figlia (riservato il diritto di visita materno), di condannare

la moglie a versa­re un contributo per G__________ di fr. 2500.– mensili

(assegni familiari non compresi), di stabilire che le spese straordinarie

saranno assunte a metà da ogni genitore “previo accordo” e di accertare che non

sono dovuti contributi alimentari fra coniugi, respingen­do altresì le richieste

di giudizio avversarie. Al memoriale egli ha allegato 145 documenti. Il 14

aprile 2022 la moglie ha chiesto di rinviare al mittente il memoriale e la

documentazione, lamentandone la prolissità e l'intempestività. Sollecitata a

trasmettere un rapporto sull'andamento delle relazioni fra padre e figlia, la

curatrice educativa ha informato il Pretore aggiunto il 28 aprile 2022 delle

difficoltà riscontrate, comunicando altresì di voler rinunciare all'incarico.

I. Statuendo con

sentenza del 24 giugno 2022, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere

separati, ha assegnato l'uso dell'abitazione coniugale alla moglie (con mobili

e suppellettili), mettendo a carico di lei i relativi costi (oneri ipotecari e

spese accessorie ordinarie), ha affidato la figlia alla medesima per la cura e

l'educazione, ha sospeso le relazioni personali fra padre e figlia e ha

obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per G__________ di fr. 1082.–

mensili dal novembre del 2020 al 31 maggio 2025 e di fr. 1062.– mensili dal 1°

giugno 2025 fino alla maggiore età o alla conclusione di un’adeguata formazione

professionale (assegni familiari non compresi), autorizzandolo a compensare tale contributo con quanto già versato

in esecuzio­ne del decreto cautelare 28 maggio 2021 (con il complemento

del 1° giugno 2021). Egli ha confermato inoltre la curatela educativa in favore

di G__________, precisando i compiti del curatore e metten­do i costi del

provvedimento a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno. Infine egli ha

accertato che non sono dovuti contributi di mantenimento fra i coniugi. Le

spese processuali di complessivi fr. 6000.– (compresi fr. 1240.– per l'ascolto)

sono state poste per un terzo a carico della moglie e per il resto a carico del

marito, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 6606.– per ripetibili ridotte.

L. Contro la sentenza

appena citata sono insorti entrambi i coniugi con appelli del 7 luglio 2022.

Nel suo ricorso AO 1 chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – che

il giudizio impugnato sia riformato nel senso di fissare il contributo

alimentare per la figlia a fr. 4993.40 mensili dal novembre del 2020 al 31

maggio 2021, a fr. 4713.40 mensili dal 1° giugno 2021 al 31 maggio 2025 e a fr.

4663.40 mensili dal 1° giugno 2025 fino alla maggiore età o alla conclusione di

un’adeguata formazione professionale (assegni familiari non compresi),

limitando la facoltà di compensazione del marito ai contributi per il periodo

antecedente il 24 giugno 2022. Nelle sue osservazioni del 28 luglio 2022 AP 1

propone di respingere l'appello e la domanda di effetto sospensivo, chiedendo

in via cautelare di ordinare al patrocinatore della moglie di rinunciare al

mandato e di invitare costei a munirsi di un nuovo legale entro dieci giorni o,

in difetto di ciò, di attribuirle un patrocinatore d'ufficio. Con decreto del

giorno seguente il vicepresidente della Camera ha conferito all'appello effetto

sospensivo per quanto riguarda il contributo alimentare di fr. 1082.– mensili

dovuto dal novembre del 2022 fino al 24 giugno 2022 (inc. 11.2022.109).

M. Nel

suo appello AP 1 propone che in riforma della sentenza impugnata i

coniugi siano autorizzati a vivere separati, che l'abitazione coniugale

(compresi mobili e suppellettili) gli sia assegnata in uso, che la moglie sia tenuta

a trasferirsi altrove entro 30 giorni consegnandoli le chiavi d'ingresso, che gli

sia attribuita la custodia della figlia (riservato il diritto di visita mater­no),

che la convenuta sia obbligata a versare un contributo alimentare per G__________

di fr. 1858.– mensili (assegni familiari non compresi), che la diffida ai

debitori a carico del suo conto postale sia revocata, che la curatela educativa

sia confermata (ad eccezione dell'incarico volto alla “promozione dei contatti

con il padre, ripresa delle relazioni”) e sia accertato non essere dovuti

contributi alimentari fra coniugi. Egli chiede altresì, già in via

supercautelare, di modificare la diffida ai debitori riducendone l'importo da

fr. 3200.– a fr. 1082.– mensili e, in via cautelare, di invitare il

patrocinatore della moglie a rinunciare al mandato e costei a munirsi di un

nuovo legale entro 10 giorni o, in difetto di ciò, attribuirle un patrocinatore

d'ufficio. Postula infine l'assunzione agli atti di tutti i documenti da lui

prodotti. Con osservazioni del 22 luglio 2022 AO 1 propone di respingere tutte le

richieste avversarie. Mediante decreto cautelare del 29 luglio 2022 il

vicepresidente di questa Camera ha modificato la diffida ai debitori,

riducendone l'importo a fr. 1082.– mensili, ma ha respinto le altre

richieste cautelari (inc. 11.2022.110).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Gli appelli in esame riguardano

la medesima causa e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti.

Si giustifica così di congiungere le procedure e di emanare una sentenza unica

(art. 125 lett. c CPC). Per motivi di opportunità, dovendosi appurare anzitutto

la capacità processuale del legale della moglie (che potrebbe incidere anche

sull'efficacia dei suoi atti: RtiD II-2021 n. 21c pag. 708 consid. 2e), giova

esaminare prima l'appello contro la sentenza del 24 giugno 2022 introdotto

dall'istante e poi quello presentato dalla convenuta. Da ultimo sarà trattato l'appello

sul decreto cautelare.

2.

Le misure a

protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di

procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione

della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per i decreti in materia di provvedimenti cautelari

adottati in tali procedimenti (art.

248.

lett. d CPC). Se le decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali,

tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva

almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto quest'ultima riserva non si pone, litigiosa essendo

anche la custodia della figlia, controversia appellabile senza riguar­do a

questioni di valore. Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, il decreto

cautelare del 28 maggio 2021 è pervenuto alla precedente patrocinatrice del

marito il 31 maggio 2021 (tracciamento dell'invio 98.__________, agli atti),

mentre il relativo “complemento” del 1° giugno 2021 è giunto al più presto l'indomani.

Inoltrato il 10 giugno 2021, l'appello di AP 1 contro tale decreto è pertanto

ricevibile (inc. 11.2021.80). La sentenza del 24 giugno 2022 invece è stata

notificata ai patrocinatori dei coniugi il 27 giugno 2022 il (tracciamenti

degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotti il 7 luglio 2022 (dalla convenuta: inc. 11.2022.109; dall'istante:

inc. 11.2022.110), ultimo giorno utile, anche i due appelli contro tale

sentenza sono tempestivi.

3.

Nei

tre procedimenti di appello le parti hanno presentato numerosi documenti. Alcuni,

tuttavia, figurano già negli atti di prima sede, sicché la loro produzione è

superflua. Per il resto, la nuova documentazione è ammissibile, litigiose in concreto essendo questioni

riguardanti una minorenne. Nuovi documenti, come pure nuovi fatti, sono

proponibili così senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in

forza del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di

filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili per il

giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2). Nella misura in cui risultano di

rilievo per la decisione, si terrà conto perciò di tali documenti.

I. Sull'appello di AP 1

contro la sentenza del 24 giugno 2022

4.

Nell'appello

l'istante contesta anzitutto la capacità di sta­re in giudizio del legale della

moglie, chiedendo che questi sia invitato a rinunciare al mandato di

rappresentanza e lei sia tenuta a munirsi di un nuovo patrocinatore entro 10

giorni, con l'avvertenza che in caso di inottemperanza le sarà nominato un

patrocinatore d'ufficio. Egli ricorda di avere denunciato la moglie per vari

reati, in particolare per coazione, avendolo lei estromesso il 28 ottobre 2020

dall'abitazione coniugale e avendo sostituito i cilindri dell'ingresso senza

attendere la decisione del Pretore. Allega di avere denunciato anche il di lei legale,

poiché la convenuta aveva affermato di avere agito su suggerimento di lui. Constatato

altresì che l'avvocato PA 2 ha rinunciato al patrocinio della moglie in sede

penale, l'appellante sostiene che il conflitto d'interessi si ravvisa anche in

sede civile e impone la cessazione del patrocinio. Nelle osservazioni del

28.

luglio 2022 all'appello della moglie egli comunica altresì che contro

il legale della moglie la Commissione di disciplina degli avvocati ha aper­to un

procedimento per violazione degli art. 14 lett. a LLCA, 16 LAvv, 1 e 2 CSD,

come pure degli art. 12 lett. a LLCA, 16 LAvv e 24 CSD.

La convenuta obietta che

il marito è in malafede perché un eventuale conflitto d'interessi nuocerebbe se

mai a lei medesima. Sostiene che l'intenzione del marito è in realtà di ostacolare

la sua difesa, obbligandola a trovare un nuovo legale. Precisato che il

procedimento penale è tuttora in corso, essa fa valere che “il complesso dei

fatti” relativo a quella denuncia non ha alcun influsso sulla causa civile, che

l'avvocato PA 2 non è direttamente coinvolto nella presente procedura e che la

richiesta del­l'appellante non merita tutela già per il fatto che questi sostiene

di avere saputo del potenziale conflitto d'interessi il 24 gennaio 2022, ma

ha sollevato la questione solo con l'appello del 7 luglio 2022.

a)

Che il marito abbia atteso oltre cinque mesi prima di segnalare il problema

potrebbe invero suscitare dubbi sotto il profilo della buona fede processuale

(art. 52 CPC). Sia come sia, e come questa Camera ha avuto modo di ricordare recentemente,

la facoltà di postulare, ovvero la capacità di

compiere atti processuali necessari alla conduzione di un processo nella forma

giuridica pertinente, è un presupposto processuale, anche se non figura

esplicitamente all'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC (RtiD II-2021 n. 21c pag. 707

consid. 2d). Essa va dunque vagliata d'ufficio (art. 60 CPC) e in ogni tempo da

chi dirige il procedimento (RtiD II-2021 n. 21c pag. 707 consid. 2b in

fine). Poco importa dunque che la questione sia stata sollevata la prima volta in

appello e a distanza di mesi dalla conoscenza dei fatti sui quali il marito

poggia la sua richiesta.

b) Ciò

posto, fra le regole professionali che un avvocato deve rispettare si annovera

il principio cardine dell'art. 12 lett. c LLCA, secondo cui l'avvocato deve

evitare “qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle

persone con cui ha rapporti professionali o privati”. Tale principio è

correlato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA, che impone

all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza, come pure con gli

imperativi dell'art. 12 lett. b LLCA, che impone all'avvocato di esercitare l'attività

professionale in piena indipenden­za, a proprio nome e sotto la propria responsabilità, e dell'art. 13 LLCA sul

segreto professionale (RtiD II-2021 n. 21c pag. 706 consid. 2a). Ove

sopraggiunga un possibile conflitto d'interes­si, l'avvocato deve rinunciare al

mandato. Se di fronte al rischio di un conflitto d'interessi egli non rinuncia

di sua iniziativa al patrocinio, il giudice davanti al quale egli procede (o,

se così dispo­ne il diritto cantonale, l'autorità di vigilanza sull'avvocatura)

gli ingiunge di cessare la rappresentanza (DTF 147 III 354 consid. 6.3.1 con

rinvii; RtiD II-2021 n. 21 pag. 706 consid. 2b).

c) In

concreto durante il suo interrogatorio davanti al Pretore la convenuta ha dichiarato

di avere deciso di sostituire la serratura dell'abitazione coniugale “su

consiglio del [suo] avvoca­to” (verbale del 24 gennaio 2022, pag. 5 in alto). Nell'ambito

dei procedimenti penali aperti in seguito a “querela/denuncia” del marito contro

di lei e il legale, essa ha poi precisato che il suo patrocinatore non le ha

“detto esplicitamente di cambiare i cilindri” ovvero che lei “h[a] fatto la

proposta all'avv. PA 2 ma lui non [le] ha detto che non si poteva fare e [lei]

quindi ha dedotto che non vi sarebbero stati problemi di sorta” (doc. 1

prodotto in appello: verbale d'interrogatorio del 12 luglio 2022, pag. 3). Da

parte sua l'avvocato PA 2 ha riferito, in sostanza, che la cliente gli “ha

chiesto se poteva sostituire i cilindri” e che lui le ha “risposto quelle che

erano le possibilità per fa uscire [di casa] il marito, ma di certo non le ha

proposto di sostituirli” (doc. B prodotto in appello: verbale d'interrogatorio

del 7 giugno 2022, pag. 3). Benché le versioni della convenuta e dell'avvocato PA

2.

siano ora sostanzialmente concordanti, il possibile conflitto d'interessi in

sede penale è pacifico già per il fatto che la (potenziale) responsabilità del­l'una

è atta a ridimensionare quella dell'altro e viceversa, tant'è che in quel

contesto la moglie si è fatta patrocinare da un altro legale.

d) Un

siffatto conflitto d'interessi non si ravvisa per contro in sede civile. AP 1

si limita a far valere che “il complesso di fatti è

il medesimo (estromissione del marito da casa in assenza di decisione del

Pretore, con sostituzione di cilindri per impedirgli di rientrare)”. Egli non

spiega tuttavia quale interesse (personale) possa avere l'avvocato PA 2 nella procedura

in esame, la quale concerne misure a protezione dell'unione coniugale che,

evidentemente, non lo coinvolgono neppure di riflesso. Certo, come si vedrà in

appresso (consid. 8d), le circostanze dell'allontanamento del marito

dall'abitazione coniugale potrebbero anche essere di qualche rilievo ai fini

del presente giudizio, ma sapere se

l'agire

della moglie sia riconducibile a un esplicito consiglio del legale o a un

difetto di comunicazione da parte del medesimo è del tutto ininfluente. L'accertamento

di tali aspetti va dunque riservato alle sedi penali o disciplinari, ciò che

esclude un rischio di conflitto d'interessi.

5.

Sempre

in via preliminare l'interessato lamenta che il Pretore aggiunto ha emanato la

sentenza finale senza attendere la decisione del suo appello contro il decreto

cautelare. In realtà non è dato a divedere perché il primo giudice avrebbe

dovuto aspettare, né l'interessato pretende che tale modo di procedere gli

abbia causato pregiudizio. In proposito l'appello non denota dunque un

interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 CPC per analogia).

6.

L'appellante

sostiene che il Pretore aggiunto ha trascurato o sottovalutato alcuni fatti

indicativi dell'atteggiamento della moglie, cui egli imputa – in sintesi – di

avere premeditato la separazione e di averlo estromesso dall'abitazione

coniugale, comportamenti che però non sono stati rimproverati o sanzionati nella

senten­za impugnata. L'istante non indica tuttavia quali rimproveri il Pretore

aggiunto avrebbe dovuto muovere alla convenuta né quali sanzioni il primo

giudice avrebbe dovuto adottare. Puramente generica, la critica sfugge pertanto

a ulteriore disamina.

7.

Il

marito chiede poi, sempre a titolo preliminare, che tutti i documenti da lui

prodotti con il memoriale conclusivo siano considerati. A suo avviso la

documentazione dimostra che quanto la moglie allega nei suoi allegati o ha

dichiarato durante l'interrogatorio formale non corrisponde a verità e che essa

ha manipolato la figlia, ciò che il Pretore aggiunto avrebbe dovuto sanzionare con

una multa disciplinare a norma dell'art. 191 CPC. Al riguardo è bene

distinguere. Per quanto attiene al memoriale conclusivo, AO 1 si

limitava a chiedere di rinviarlo al mittente giusta l'art.

132.

cpv. 3 CPC, sia perché inutilmente prolisso sia perché la produzione

intempestiva di una tale quantità di documenti trascendeva nell'abuso di

diritto (osservazioni, pag. 5 in fondo). Per il resto il primo giudice ha dato

atto che in virtù dell'art.

229.

cpv. 3 CPC fatti nuovi e nuovi mezzi di prova potevano essere addotti fino

alla deliberazione della sentenza (I CCA, sentenza inc. 11.2020.172/174

del 17 febbraio 2022 consid. 6c con rinvio a DTF 138 III 789 consid. 4.2),

ma ha anticipato che avrebbe tenuto conto, per il giudizio, solo di tre

documenti, definendo gli altri superflui a fini probatori (sentenza impugnata,

consid. 2). Nella misura in cui si limita a sostenere che tutti i 145 documenti

sono pertinenti per smentire le dichiarazioni rese dalla moglie in corso di

procedura, l'appellante reca un argomento del tutto generico, e come tale

insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Sulla

rilevanza dei singoli documenti si tornerà, se mai, più tardi. Quanto alle

sanzioni previste all'art. 191 cpv. 2 CPC in caso di “dichiarazione

deliberatamente mendace” resa da una parte nell'ambito di un interrogatorio,

neppure l'appellante pretende di avere sollecitato l'adozione di simili

provvedimenti disciplinari davanti al primo giudice e tanto meno ne esige

l'adozione in appello. Neppure su tale aspetto soccorre dunque attardarsi.

8.

Tutto

ciò premesso, litigioso è in primo luogo l'affidamento della figlia, di cui

l'istante chiede la custodia esclusiva. Ora, se

i coniu­gi hanno figli minorenni il giudice adito a protezione dell'unio­ne

coniugale prende le misure necessarie “secondo

le disposizioni sugli effetti della filiazione” (art. 176 cpv. 3 CC). I criteri preposti all'affidamento dei figli in una tale procedura non si scostano

sostanzialmente da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dopo

il divorzio. Decisivo rimane, anche nella

protezione dell'unione coniugale, l'interesse del figlio a un armonioso

sviluppo fisico, psichico e intellettuale. In

una procedura a tutela dell'unione coniugale non si tratta tuttavia di statuire

in maniera definitiva sull'affidamento, adottando una soluzione ottimale, ma

solo di regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che

sembra offrire ai figli le garanzie migliori compatibilmente con la celerità di

un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza (RtiD II-2012 pag. 797

consid. 4; più recentemente: I CCA, sentenza 11.2019.147 dell'11 agosto

2020.

consid. 6 con rinvio; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_739/2020 del 22 gennaio 2021 consid. 2.1). La decisione a tutela dell'unione

coniugale è, del resto, assimilabile a un provvedimento cautelare, che può

sempre essere modificato (art. 179 cpv. 1 CC).

a) Dovendo

statuire sull'affidamento dei figli, il giudice a protezione dell'unione

coniugale si limita ad accertare quale genitore appaia verosimilmente idoneo

alla custodia e, dandosi sostanziale parità, quale genitore appaia avere la

verosimile possibilità ed essere pronto a occuparsi di persona in maggior

misura del figlio. Dandosi sostanziale equivalenza anche sotto questo profilo,

egli privilegia il criterio della stabilità e lascia – per quanto possibile –

il figlio nel suo ambiente, di solito con il genitore che gli ha dedicato più

tempo durante la vita in comune, secondo il riparto dei ruoli assunto dai coniu­gi

all'interno della famiglia. L'affidamento definitivo interverrà poi al momento

della separazione o del divorzio (RtiD II-2012 pag. 798 n. 7c con richiami, I-2011 pag. 655

consid. 6 con ulteriori richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.147

dell'11 agosto 2020 consid. 6 con rinvio).

b) In

concreto il Pretore aggiunto ha ricordato che con decreto cautelare del 28

maggio 2021 G__________ era stata affidata alla madre per la cura e

l'educazione, in occasione della sua audizione avendo essa manifestato il

desiderio di vivere con lei, indicando la madre come figura cui rivolgersi in

caso di perico­lo, bisogno o consiglio. Inoltre essa ha precisato di non voler

stare o avere relazioni personali con il padre. Considerato inoltre che la

figlia era affidata alla madre da quasi un anno e non vede il padre

dall'ottobre del 2020, il primo giudice ha ritenuto che modificare tale assetto

non garantirebbe alla minore stabilità e non risponderebbe al di lei desiderio,

ciò che, data la sua età, va preso in considerazione. A mente del Pretore

aggiunto, dunque, appare consono al bene della figlia che essa riman­ga

affidata alla madre (sentenza impugnata, consid. 3c).

c) Nei

rispettivi allegati le parti si diffondono in esposizioni contrastanti delle

vicissitudini familiari, come pure delle circostanze e delle modalità della

separazione. L'appellante da parte sua fa valere – in sintesi – che dopo anni

di serenità la il matrimonio si è incrinato alla fine del 2019 per il

comportamento della moglie, la quale ha cominciato ad accusarlo finanche di reati,

poi smentiti in tale sede penale. Inoltre essa ha preparato ad arte la

separazione rientrando anticipatamente dalle ferie, sicché egli si è visto

imporre la convivenza con la suocera destinata a sostituirlo nell'accudimento

della figlia, con la conseguenza che egli è stato progressivamente isolato e

delegittimato di fronte alla minore. Il 28 ottobre 2020 poi è stato estromesso

dall'abitazione coniugale mediante sostituzione della serratura dell'ingresso e

obbligato a trasferirsi nella dépendance, il che – data l'inazione del primo

giudice – ha consolidato il piano della moglie per alienarlo dalla vita della

figlia. L'appellante si duole infine che il Pretore aggiunto ha sottaciuto tali

antefatti e ha confermato un assetto indebito, frutto di un'azione illecita. La

convenuta contesta l'esposizione del marito, addebitando a quest'ultimo

reazioni aggressive già durante la vita in comu­ne, ricordando che anche la

figlia ha riferito di simili comportamenti. Essa ridimensiona altresì il di lui

impegno nella cura dell'economia domestica e della minore ed espone la sua

versione e le sue motivazioni riguardo alle vicissitudini familiari che hanno disunito

la coppia. Allegazioni del genere non sono pertinenti. Decisivo è infatti

accertare nel caso specifico, a un esame di verosimiglianza, quale sia

attualmente la disciplina dell'affidamento che appare più adeguata all'interesse

della figlia. Non si tratta di sanzionare comportamenti pregressi dei coniugi.

d) L'idoneità

della madre alla custodia è invero litigiosa. L'istan­te riconosce che la

moglie possiede le capacità di base per occuparsi della quotidianità della

figlia, ma rimprovera alla medesima di non saper tenere G__________ lontana dal

conflitto coniugale e di preservare la figura di lui. In particolare fa valere

che la curatrice educativa si è dimessa a causa di una lettera del legale della

moglie, che dal rapporto della curatrice emer­ge la mancata collaborazione di

lei, che la convenuta “usa” la figlia coinvolgendola nelle questioni fra i coniugi,

che essa lo ha escluso dalla vita di G__________ rifiutandogli ogni

informazione su di lei, che essa fa credere alla minore di essere stata

picchiata, minacciata e attaccata sessualmente, che essa lo ha intralciato nei

suoi affari e ha prelevato somme importanti da conti comuni. Tutto ciò ‒

adduce l'appellante ‒ nuoce alla figlia e la priva della figura paterna. La

convenuta contesta puntualmente gli addebiti, sostenen­do di avere cercato,

contrariamente al marito, di tenere la figlia proprio al riparo dal conflitto coniugale.

Che

l'idoneità di un genitore possa risentire della sua propensione a oscurare la

figura dell'altro nella visione e considerazione del figlio è vero (I CCA, sentenza

11.2019.147

dell'11 agosto 2020 consid. 7). E nella fattispecie la modalità con

cui la convenuta ha allontanato il marito dall'abitazione coniugale poteva

anche mettere oggettivamente in cattiva luce il padre agli occhi della figlia,

la quale al rientro da scuola ha appreso del repentino trasferimento di lui nella

dépendance. Per di più, è indiscusso che la minore è stata coinvolta nel

conflitto coniugale. A un sommario esame non è dato tuttavia di capire se ciò

sia davvero avvenuto intenzionalmente per danneggiare l'immagine del padre, come

questi pretende. Senza dimenticare che taluni comportamenti di lui, come la raccolta

di documentazione tramite filmati e fotografie, possono avere alimentato i

timori di G__________ (relazioni di R__________ __________ del 29 marzo

2021.

sull'ascolto e del 30 luglio 2021 sul tentativo di mediazione). È assodato

altresì che in un'occasione la convenuta ha chiesto documenti al marito per il

tramite della figlia e che la convenuta non informa più il marito sull'andamento

scolastico o la salute della minore, salvo obiettare che il padre se ne

disinteressa (interrogatorio della moglie: verbale del 24 gennaio 2022, pag. 6).

E non si può dire che, nei fatti, AO 1 abbia dimostrato solerzia nel promuovere le relazioni di G__________

con la curatrice, a prescindere dalle puntualizzazioni addotte dal suo legale (lettera

della curatrice del 18 febbraio 2022: doc. 44). Per converso, nella misura

in cui non hanno coinvolto la figlia, gli aspetti patrimoniali della vicenda

sono irrilevanti per l'affidamento di G__________.

In

definitiva, tenuto conto dell'alto livello di conflittualità fra coniu­gi, a un

esame di verosimiglianza le mancanze della madre non paiono tali da comprometterne

l'idoneità alla custodia. Gli atti non consentono nemmeno di ritenere, nel

quadro di un giudizio sommario, che a tale riguardo il padre sia scevro di

difetti o sia il genitore che offra migliori garanzie (relazioni di R__________

__________ del 29 marzo 2021 sull'ascolto e del 30 luglio 2021 sul

tentativo di mediazione). Resta il fatto che il deterioramento della relazione

fra padre e figlia non manca di destare preoccupazione e che al momento di decidere

sul­l'affidamen­to in via definitiva potrebbe anche giustificarsi una

valutazione specialistica.

Quanto a una custodia alternata, a

prescindere dalla posizione della figlia, tale disciplina sareb­be oggi

impraticabile per la spiccata e accesa conflittualità fra coniugi, tant'è che

né le parti né il Pretore aggiunto hanno preso in considerazione una simile ipotesi.

e) Circa il criterio della stabilità e la

possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del figlio, l'appellante

si duole che il Pretore aggiunto ha privilegiato una situazione riconducibile all'agire

illecito della moglie, la quale lo ha indebitamente esiliato dall'abitazione

coniugale, e soggiunge che egli si è sempre occupato della figlia, come pure

della sua salute, e ha sempre partecipato alle attività scolastiche ed

extrascolatiche di lei, sottolineando di

avere più tempo a disposizione rispet­to alla moglie, la quale lavora a

tempo pieno. La convenuta eccepisce, da parte sua, di essersi sempre occupata

lei della figlia con l'aiuto di una collaboratrice domestica. Dagli atti

risulta in realtà che anche il padre ha gestito alcuni aspetti della cura e

dell'educazione di G__________ (relazione di R__________ __________ del

29.

marzo 2021 sull'ascolto di G__________, pag. 1 e 3; lettera della dott.

__________ Z__________ __________, dell'11 aprile 2021). Sta di fatto che egli

non discute la capacità della moglie di far fronte alle necessità quotidiane

della figlia. È vero per converso che la disponibilità di tempo di lui è

maggiore rispetto a quella della moglie, essendo egli occupato

professionalmente per due ore al giorno, mentre dall'aprile del 2019 la madre lavora

a tempo pieno (interrogatori delle parti: verbale del 24 gennaio 2022, pag. 2 e

4). La stabilità e la possibilità per un genitore di occuparsi personalmente

del figlio hanno un ruolo predominante, nondimeno, nel caso di bambini piccoli,

mentre per un adolescente è più importante l'appartenenza a una determinata cerchia

sociale (I CCA sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021 consid. 7). La

stessa G__________, del resto, recla­ma maggiore autonomia (relazione sul­l'ascolto

del 29 marzo 2021, pag. 1). Avendo essa 13 anni compiuti, occorre ponderare

anche il suo punto di vista.

f) Per

giurisprudenza, il desiderio espresso da

un figlio di vive­re con l'uno o con l'altro genitore va preso in

considerazione quando il figlio ha già raggiunto un'età (di solito fra gli 11 e

i 13 anni) che gli permetta di elaborare ragionamenti logici e di avere la maturità

emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura (DTF 131 III

556.

consid. 1.2.2, 133 III 150 consid. 2.4; più recentemente: sentenza del

Tribunale federale del 25 agosto 2020 consid. 3.3.3, in: FamPra.ch 2020

pag. 1079; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021

consid. 13 con rinvio). In concreto G__________, durante la sua audizione (a

quel momento aveva quasi 12 anni), ha chiaramente espres­so il desiderio di

“vivere presso la madre e ricevere da lei le attenzioni riguardo alle cure”,

mentre non “vorrebbe vivere parte della sua vita con [il padre] o almeno non

stare con lui il fine settimana” (relazione sull'ascolto del 29 marzo 2021,

pag. 2 e 3). Di lì a pochi mesi, poi, essa ha manifestato alle operatrici del

punto d'incontro la volontà di non voler vedere il padre, riportando

“sensazioni di ansia al pensiero di incontrarlo”, al punto che le specialiste

si sono interrogate sulla “funzionalità degli incontri in questo particolare

momento”, considerata “l'apparente mancanza di capacità nel sostenere gli

incontri col genitore” (lettera del 6 dicembre 2021). Per finire le visite del

padre si sono interrotte nell'ottobre del 2021 e le relazioni personali sono

ora pressoché inesistenti (interrogatorio dell'istante: verbale del 24 gennaio

2022, pag. 3).

L'appellante

sostiene che la figlia è manipolata dalla madre, che fa di tutto per alienarlo,

e a sostegno della sua tesi ripercorre numerosi episodi, la cui correttezza e interpretazione

è puntualmente contestata dalla convenuta, la quale fa valere che G__________ è

stata sempre coerente

nell'esprimere i propri desideri. L'istante

aggiunge che la volontà della figlia è stata erroneamente interpretata,

lamentando che il primo giudice ha ignorato i di lei “sintomi della PAS” ed elencando

le circostanze che a suo parere denotano una sindrome di alienazione parentale,

conclusioni avversate dalla moglie, la quale ricorda le difficoltà emerse in relazione all'esercizio

del diritto di visita paterno e gli sforzi profusi in corso di procedura per

ristabilire il rapporto fra padre e figlia.

Non si

disconosce che G__________ risente dell'alta conflittualità insorta fra

genitori e può versare in un conflitto di lealtà. Essa però è comparsa tre volte davanti

alla delegata all'ascolto e nulla induce a dubitare che non si sia espressa

liberamente, finanche con disegni, schemi e scritti che appaiono coerenti (relazione sull'ascolto del 29 marzo 2021, pag. 2). Anche

le operatrici del punto d'incontro hanno constato le difficoltà della figlia persino

a sopportare un diritto di visita sorvegliato (lettera del 6 dicembre 2021).

Stante la ferma posizione della figlia, l'affidamento alla madre appare quindi

l'unica soluzione praticabile. Quanto all'accertamento di eventuali patologie

e, soprattutto, delle misure idonee per superarla, esso andrà eseguito se mai da

specialisti nell'ambito della decisione sull'affidamento definitivo, fermo

restando che né la delegata all'ascolto né

le operatrici del punto d'incontro si sono espres­se al riguardo (relazione

sull'ascolto del 29 marzo 2021 e lettera del 6 dicembre 2021). Le censure

dell'appellante correlate alla custodia della figlia non giustificano pertanto

di modificare l'assetto stabilito dal Pretore aggiunto.

9.

Quanto

alle relazioni personali, che il Pretore aggiunto ha sospe­so, l'appellante

chiede che nel caso in cui la figlia rimanga affidata alla madre gli siano

assicurato un regolare e ampio diritto di visita, atto a permettergli di

ristabilire la relazione con lei, cioè almeno un fine settimana ogni due (dal

venerdì sera al lunedì mattina), una sera infrasettimanale con pernottamento e metà

delle vacanze scolastiche.

a) Gli

estremi che possono giustificare una sospensione delle relazioni personali tra

il figlio e il genitore non affidatario sono già state illustrati dal primo

giudice (sentenza impugnata, consid. 3c). Al riguardo basti rammentare che il

genitore non affidatario ha il diritto di mantenere con il figlio le relazioni personali indicate dalle circostanze

(art. 273 cpv. 1 CC). Tale diritto va definito secondo il bene del

minorenne alla luce della situazione concreta. Dato che per uno svilup­po equilibrato del figlio il rapporto

con entrambi i genitori è essenziale (DTF 142 III 496 consid. 2.8), le visite

del genitore non affidatario meritano di essere promosse per quanto possibile (v.

anche I CCA, sentenza inc. 11.2022.10 del 18 novembre 2022, consid. 7a).

Il diritto di visi­ta, tuttavia, può essere limitato, negato o revocato se

nuoce al bene del minorenne, se i genitori se ne avvalgono in violazione dei

loro doveri o non si curano seriamente del figlio, oppure per altri gravi

motivi (art. 274 cpv. 2 CC). Il bene del figlio è pregiudicato qualora il

comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a

mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne.

Una limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al

principio della proporzionalità. Una restrizione durevole non si giustifica,

quindi, per i soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti

del genitore non affidatario con il figlio sono buoni. Una soppressione, poi,

entra in linea di conto solo come ultima ratio, qualora agli effetti

negativi di un diritto di visita non possa ovviarsi altrimenti (sentenza del

Tribunale federale 5A_177/2022 del 14 settembre 2022

consid. 3.1.1; analogamente:

RtiD I-2019 pag. 503 n. 6c consid. 5a con numerosi richiami; da ultimo: I

CCA sentenza inc. 11.2020.41 del 14 aprile 2021 consid. 8d con rinvii).

b) Nella

fattispecie il Pretore aggiunto ha evocato le risultanze dell'ascolto della

figlia e i provvedimenti adottati nel corso della procedura, compreso il

fallimento di una mediazione, l'istituzione di una curatela educativa, la

disciplina dell'esercizio del diritto di visita in forma sorvegliata al punto

d'incontro e le difficoltà riscontrate dalle operatrici. Ha ricordato che i

rapporti tra padre e figlia si sono rarefatti, che secondo la madre la figlia

rifiuta di recarsi al punto d'incontro per le visite e che la curatrice

educativa ha lamentato l'impossibilità di assolvere il proprio incarico. Ha

sottolineato che la minore ha espresso più volte disagio e malessere nell'incontrare

il padre alla delegata all'ascolto, alla curatrice educativa e alle operatrici

del punto d'incontro. Il primo giudice ha quindi ritenuto opportuno sospendere il

diritto di visita, la cui forzatura appare contraria al bene di lei (sentenza impugnata,

consid. 3c).

c) L'appellante

ribadisce che la minore, condizionata e manipolata dalla madre, non è libera di

pensare. Non dubita che essa abbia dato ai suoi interlocutori l'impressione di

disagio e sofferenza, ma riconduce tale situazione alle forti pressioni subìte

prima degli incontri. Sostiene che la moglie è stata lasciata agire

incontrastata sulla figlia dopo che costei lo ha espulso dall'abitazione

coniugale e chiede che siano disciplinati ampi diritti di visita, idonei a

consentirgli di ristabilire le relazioni personali, facendo valere in

particolare che non sussistono motivi per privarlo del diritto di trascorrere

periodi di ferie con G__________. La convenuta contesta simili allegazioni,

definite incompatibili con le risultanze istruttorie, e soggiunge che la

sospensione del diritto di visita de­ve estendersi logicamente alle ferie.

d) Si conviene che la regolamentazione

di un diritto di visita non dipende esclusivamente dalla volontà del figlio. I desideri

di quest'ultimo, tuttavia, vanno tanto più considerati quanto più, vista l'età

e lo sviluppo, il ragazzo riesca a formarsi una volontà autonoma a dispetto

delle influenze ester­ne, ciò che avviene di regola attorno ai dodici anni. Qualora

il minorenne assuma un'attitudine difensiva nei confronti del genitore non

affidatario, occorre chiarirne le ragioni e appurare se il diritto di visita

rischi real­mente di recargli pregiudizio. Ove tuttavia il figlio, capace di

discernimento, opponga una strenua e ripetuta resistenza agli incontri, è

opportuno rinunciare all'uso della forza. Il

bene del figlio non può essere perseguito infatti attraverso la suggestione

né la coartazione (sentenza del Tribunale

federale 5A_699/2021del 21 dicembre 2021 consid. 6.1 con

rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2020.82 del 19 agosto

2020.

consid. 5a con rinvio).

e) In

concreto l'appellante non contesta che la figlia abbia manifestato tenace

resistenza agli incontri, i quali le possano causa­re sofferenza. Le risultanze

istruttorie menzionate dal primo giudice, del resto, sono chiare (relazioni del 29 marzo 2021 sull'ascolto

e del 30 luglio 2021 sul tentativo di mediazione; lettera del punto

d'incontro del 6 dicembre 2021; lettera

della curatrice del 18 febbraio 2022). L'appellante sostiene tuttavia

che ampi diritti di visita gli consentirebbero di ristabilire la relazione con

lei. Il problema è che la sua opinione non è sorretta da elementi oggettivi ed

è finanche smentita dalla relazione delle operatrici del punto d'incontro, le

quali ormai hanno espresso dubbi sulla funzionalità delle visite (lettera del 6

dicembre 2021). Non solo: la figlia denota anche reazioni di malessere fisico

di fronte a situazioni di tensione, data la sua malattia cronica a livello

respiratorio, come pure ansie ed episodi di sonnambulismo al pensiero di

incontrare il padre (relazioni del

29.

marzo 2021 sull'ascolto, pag. 2 e 3; lettera del punto

d'incontro del 6 dicembre 2021). In simili circostanze la decisione del primo

giudice di sospendere le relazioni personali appare giustificata dagli effetti

negativi dovuti al diritto di visita. Di conseguenza anche visite durante le

ferie estive non possono entrare in considerazione nella situazione attuale.

f) Non

bisogna dimenticare tuttavia che, in assenza di altre misure, la sospensione delle

visite potrebbe consolidare la rottura delle relazioni fra padre e figlia. Ora,

la giurisprudenza ammette che, dandosi un rifiuto del figlio non motivato da

ragioni comprensibili, si possano disporre brevi e sporadici “contatti

promemoria” alla presenza di un moderatore per prevenire ‒ o almeno a

limitare ‒ il processo con cui il figlio cancella progressivamente la

figura del genitore non affidatario dalla sua coscienza o, peggio, interiorizza

assunti irreali sul conto di tale genitore (sentenza del Tribunale federale 5A_1006/2021

del 15 dicembre 2021 consid. 4 in: FamPra.ch 2022 pag. 473). Ciò presuppone

nondimeno che si conoscano le ragioni alla base della renitenza opposta dal

figlio. Nel caso specifico, a ben vedere, non sono stati compiuti particolari

accertamenti. Certo, G__________ ha riferito alla delegata all'ascolto “di

nutrire delle paure per le reazioni che il padre ha avuto in passato” ancorché egli

non l'abbia “mai punita fisicamente”, ma tenda a “prendersela con gli oggetti”,

a “rinfaccia[re] facilmente”, a “utilizzare delle parole denigranti” come

accusarla di non essere “capace d'imparare” se non capisce un compito. Gran

parte dei timori, tuttavia, paiono legati alla disunione coniugale, come dimostra

la preoccupazione che il padre “trovi delle prove (…) per dimostrare che la

madre non è idonea e chieda l'affido alternato” o faccia “arrestare la madre

per dividerla da lei” (relazione del

29.

marzo 2021 sull'ascolto, pag. 2 e 3). Disporre “contatti promemoria” sarà

dunque un'opportunità da prendere in seria considerazione. Prima tuttavia

occorre esprimersi sul sostegno psicologico di cui si dirà senza indugio.

g) Intanto

è bene ricordare che la raccomandazione della delegata all'ascolto affinché G__________

sia “seguita da uno specialista (pedopsichiatra o psicoterapeuta infantile) per

fare ordine nelle sue relazione e i suoi vissuti” va senz'altro da seguita

(relazio­ne citata, pag. 4). Il Pretore aggiunto ha confermato invero la

curatela educativa, annoverando fra i compiti del curatore, oltre alla

promozione dei contatti fra padre e figlia, quello di segnalare la necessità di

interventi a protezione di G__________ come l'attivazione di un “sostegno da

parte dei servizi sul territorio” (sentenza impugnata, consid. 3c in fine). La

necessità di una presa a carico specialistica tuttavia risulta già con

sufficiente verosimiglianza dagli accertamenti esperiti nella presente

procedura. Dilazionare l'intervento non si giustifica, tant'è che il primo

giudice ha già tentato di attivare misure di sostegno da parte del Servizio

medico-psicologico (ordinanza del 30 aprile 2021). Poco importa che il

tentativo sia decaduto infruttuoso per l'inconciliabilità degli impegni

scolastici della figlia con l'attività terapeutica proposta dal servizio (ordinanza

del 23 novembre 2021). Resta infatti la possibilità di impartire ai genitori istruzioni per la cura

della figlia (art. 307 cpv. 3 CC), facoltà che spetta al giudice

competente per la tutela dell'unione coniugale (art. 315a cpv. 1 CPC).

Occorre

pertanto che in concreto i genitori organizzino al più presto un sostegno

psicologico per G__________ presso uno specialista in pedopsichiatra o psicoterapeuta

infantile. L'ordine va rivolto al genitore affidatario, che meglio può gestire

gli aspetti pratici conciliando la terapia con gli impegni della figlia, la

quale frequenta la scuola dell'obbligo a __________. E il provvedimento, oltre

che adeguato, appare giustificato anche dal profilo della sussidiarietà (sul

principio: I CCA, sentenza inc. 11.2020.24/80 del 17 dicembre 2020 consid. 4 in

fine con richiami). “La presa a carico informale” e “in forma gratuita” da

parte di una “amica psicologa” della convenuta, prospettata da quest'ulti­ma,

non pare offrire in effetti sufficienti garanzie, già per il fatto che, data la

relazione di amicizia con la madre, una simile figura non potrebbe offrire alla

figlia uno spazio neutro per esprimersi liberamente sul conflitto di lealtà generato

dalla disunione coniugale (interrogatorio della convenuta: verbale del 24

gennaio 2022, pag. 5). Quanto ai costi della terapia che non fossero assunti dalla

cassa malati, essi andranno ad aggiungersi al fabbisogno in denaro della figlia

e saranno a carico, conseguentemente, della quota di eccedenza spettante a ciascun

membro della famiglia (per il calcolo: sotto, consid. 18). Fin d'ora si

giustifica così di prevedere che tali costi saranno assunti per due quinti dal

padre e per il resto dalla madre, la quale, genitore affidatario che gestisce

il contributo alimentare per la figlia, potrà coprirlo per due quinti

attingendo alla propria quota di eccedenza e per un quinto alla quota di

eccedenza destinata alla figlia.

10.

L'appellante

chiede dipoi che l'abitazione coniugale gli sia assegnata in uso, che sia

disciplinato un ampio diritto di visita materno e che dagli incarichi conferiti

al curatore educativo sia stralciato quello volto alla promozione dei contatti

con lui (richieste di giudizio n. 2, 4 e 7). Tali domande presuppongono

tuttavia che la figlia gli sia affidata. Non verificandosi in concreto tale

presupposto, simili proposte risultano senza oggetto.

11.

Per

il mantenimento della figlia l'istante chiede che la convenuta gli versi un

contributo alimentare di fr. 1858.– mensili oltre agli assegni familiari (richiesta

di giudizio n. 5). Anche tale richiesta di giudizio, tuttavia, presuppone che

la figlia gli sia affidata. Egli non indica invece a quanto dovrebbe ammontare

il contributo a suo carico qualora la custodia della figlia alla madre sia

confermata in esito al presente giudizio. La questione va esaminata senza

indugio.

a) Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311

cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello

dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per

quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 142 III 417

consid. 2.2.4 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Di conseguenza una

richiesta di giudizio va formulata in modo tale che, dandosi accoglimento dell'azione,

la relativa formulazione possa essere ripresa invariata nel dispositivo della

decisione (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1). È vero che l'esigenza di formulare

conclusioni esplicite non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un

appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile,

di conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con

il dispositivo della sentenza impugnata – si evinca senza equivoco a che cosa

miri l'appellante (cfr. analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.194 del

3.

gennaio 2023 consid. 2).

b) Nelle motivazioni del suo appello

l'istante contesta gli accertamenti del Pretore aggiunto quanto al proprio

reddito (da ridurre da fr. 6010.– a fr. 4858.– mensili), al suo fabbisogno

minimo (da portare da fr. 4422.– a fr. 5058.– mensili), al fabbisogno minimo della

moglie (da adeguare da fr. 4264.– a fr. 4550.– mensili) e al fabbisogno in

denaro della figlia (da ridurre da fr. 2667.– a fr. 2621.– mensili). Egli adduce

che “la moglie ha un'eccedenza di fr.

1858.–, il marito un ammanco di fr. 200.–”, ma non allude – neppure

indirettamente – a una soppressione o a una riduzione del contributo di

mantenimento per la figlia che il primo giudice ha posto a suo carico. Si

ricordi che, dandosi contestazioni

pecuniarie, un appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve

cifrare le sue pretese. Ciò vale anche per le cause rette dal principio

inquisitorio, il quale non dispensa dal formulare pretese pecuniarie quantificate

nemmeno nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle

parti (DTF 137 III 620 consid. 4.5 e 5 con riferimenti; più recentemente:

sentenza del Tribunale federale 5A_65/2022 del 16 gennaio 2023 consid. 3.3.1).

Le contestazioni relative a contributi alimentari per minorenni non sfuggono

dunque alla regola (RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d; più di recente: I CCA,

sentenza inc. 11.2022.145 del 16 dicembre 2022 consid. 2). In concreto

l'appellante non indica per nulla – come si è detto – quale contributo

alimentare egli intenda offrire alla figlia in luogo e vece di quello fissato

dal Pretore aggiun­to nell'ipotesi in cui egli non ne ottenga la custodia. La

cifra non può desumersi nemmeno dalla motivazione dell'appello, eventualmente facendo

capo alla sentenza impugnata. Al­l'entità del contributo alimentare proposto in

riforma della decisione impugnata l'appellante non allude nemmeno di scorcio.

Ne segue che su questo punto l'appello non è motivato a sufficienza (nel senso

dell'art. 311 cpv. 1 CPC), onde la sua irricevibilità.

c) La

doglianza relativa alla decorrenza del contributo alimentare segue la medesima

sorte. Il Pretore ha fatto decorrere il contributo dal novembre del 2020, come chiedeva

la convenuta, rilevando che il marito non si era espresso al riguardo e ha

lasciato l'abitazione coniugale in quel mese (sentenza impugnata, pag. 15). L'appellante

sostiene che la “questione” sarebbe pendente davanti alla Camera nell'ambito

dell'appello contro il decreto cautelare e lamenta di aver lasciato la dépendance

dell'abitazione coniugale solo nel maggio del 2021. La motivazione non è di facile

comprensione. Sia come sia, l'interessato non propone una diversa data di decorrenza,

sicché anche su tal punto l'appello risulta una volta ancora irricevibile (art.

311.

cpv. 1 CPC).

d) Ricevibile

è invece la censura riguardante l'autorizzazione a compensare i contributi di

mantenimento dovuti per la figlia con quanto già versato dal padre per la retta

della scuola privata dell'anno scolastico 2020/2021, che l'interessato

quantifica in € 15 161.07. Il Pretore ha autorizzato l'istante a

compensare il contributo di mantenimento a suo carico stabilito con decorrenza

dal novembre del 2020 “con quanto già versato a titolo di contributo

alimentare” in virtù del decreto cautelare del 28 maggio 2021 (fr. 3200.–: sentenza impugnata, pag. 17 e

dispositivo n. 6.1). L'istante chiede di estendere tale autorizzazione a

quanto da lui versato per la retta di G__________, facendo valere che il

contributo a suo carico tiene conto anche delle spese scolastiche da lui

anticipate prima della separazione, e lamenta che la madre ha sottaciuto tale

circostanza. L'interessata obietta che la richiesta è tardiva e che spettava al

marito farla valere a tempo debito.

Nuovi

fatti e nuove domande sono ammissibili in appello in virtù dell'art. 296 CPC,

applicabile in materia di filiazione. Ora, i pagamenti citati risultano dalla

documentazione prodotta in questa sede (doc. I prodotto in appello) e non sono

contestati dalla convenuta. Né questa contesta che tali oneri siano stati presi

in considerazione dal primo giudice nell'ambito del calcolo del contributo alimentare

per la figlia (senten­za impugnata, pag. 15). Ciò non toglie che la retta copre

tutto l'anno scolastico 2020/2021, e quindi anche i mesi di settembre e ottobre

del 2020 per i quali l'appellante non è tenuto al pagamento di contributi alimentari.

La compensazione va pertanto autorizzata fino a concorrenza di fr. 12 851.– (ossia

€ 15 161.07 : 12 x10 mesi al tasso di cambio di 1.01716 considerato dal

primo giudice), fermo restando che, in ragione della diffida ai debitori

(sotto, consid. 12), la compensazione potrà avvenire solo per i contributi

dovuti fino alla notifica (e al passaggio in giudicato) della presente sentenza

(sotto, consid. 23). Eventuali spettanze che dovessero sussistere dopo tale

compensazione, in dare o avere, andranno quindi liquidate in capitale.

12.

L'istante lamenta infine che il decreto cautelare

del 14 luglio 2021 con cui il Pretore aggiunto, adito dalla moglie, ha ordinato

alla __________ AG di trasferire da un conto postale bloccato a lui intestato su un conto bancario l'importo di fr. 3200.– mensili non è stato adeguato alla sentenza di

merito, la quale stabilisce un contributo a suo carico di soli fr. 1082.–

mensili, con la conseguenza che egli ha continuato a versare contributi in

eccesso. Egli si duole altresì che tale ordine gli impedisce di compensare

quanto versato in esubero con i contributi correnti. Chiede così che il conto

sia liberato, “posto come egli postuli l'affidamento di G__________ e un contributo

materno”. La convenuta osserva che, argomentando in tal modo, il marito palesa

l'intenzione di non versare i contributi alimentari a suo carico.

L'ordine

di trattenuta che precede è stato adeguato in via cautelare a fr. 1082.– mensili

con decreto 29 luglio 2022 di questa Camera. L'importo della trattenuta andrà

ulteriormente modifica­to in fr. 2700.– mensili in seguito al parziale

accoglimento dell'appello della moglie. Non si giustifica invece una

soppressione della diffida, sia perché la figlia resta affidata alla madre, sia

perché, a un sommario esame, costei appare senz'altro in grado di versare al

marito un eventuale conguaglio che dovesse giustificarsi dopo la compensazione

fra quanto versato e quanto effettivamente dovuto fino al passaggio in

giudicato del presente giudizio. Per il resto, neppure l'interessato contesta i

presupposti che hanno giustificato la diffida.

II. Sull'appello di AO 1 contro

la sentenza del 24 giugno 2022

13.

La convenuta contesta

anzitutto il contributo alimentare per la figlia. A tal fine il Pretore

aggiunto ha imputato al marito un reddito (in parte ipotetico) di fr. 6010.–

mensili e ha calcolato il di lui fabbisogno minimo in complessivi fr. 4422.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione

comprensiva delle spese accessorie stimata in fr. 1400.–, posteggio fr. 150.–,

premio della cassa malati obbligatoria e assicurazione complementare fr. 375.–,

assicurazione auto fr. 132.–, imposta di circolazione fr. 94.–, assicurazione

economia domestica e RC privata fr. 30.–, oneri sociali fr. 1041.–, senza

imposte siccome ritenute alla fonte). Ha poi accertato il reddito della moglie

in fr. 6408.– mensili a fronte di un

fabbisogno minimo di complessivi fr. 4264.– mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1350.–, oneri ipotecari fr. 2377.–, spese di

riscaldamento fr. 300.– [dedotti fr. 535.– per la quota della figlia già

compresa nel fabbisogno in denaro di lei], premio della cassa malati

obbligatoria e assicurazione complementare fr. 401.–, assicurazione stabili,

economia domestica e RC privata fr. 112.–, assicurazione auto fr. 69.–, imposta

di circolazione fr. 91.–, spese di telefonia fr. 99.–, senza imposte siccome

ritenute alla fonte).

Il primo giudice ha determinato

in seguito il fabbisogno in denaro di G__________ in fr. 2667.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr.

535.–, premio della cassa malati fr. 120.–,

costi della scuola privata complessivi fr. 1361.50, imposte fr. 50.–

stimate), precisando che esso è coperto nella misura di fr. 200.–,

rispettivamente fr. 250.– dal 16° anno di età, dagli assegni familiari. Egli ha

così constatato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 1265.– mensili fino

al maggio del 2025 e di fr. 1315.– mensili dopo di allora, eccedenza che ha

ripartito in proporzione di due a uno fra genitori e figlia, onde un contributo

di mantenimento complessivo per G__________ di fr. 2720.– mensili fino al

maggio del 2025 e di fr. 2680.– mensili dopo di allora, assegni familiari non

compresi. Rammentato che la minore è affidata alla madre e che in linea di

principio spetterebbe così al padre farsi carico del suo mantenimento in

denaro, il Pretore aggiunto ha constatato che, garantito a AP 1 il fabbisogno

minimo e la quota di eccedenza, la disponibilità residua di lui ammonta a fr.

1082.– mensili fino al maggio del 2025 e a fr. 1062.– mensili dopo di

allora. Quanto alla moglie, essa ha un margine disponibile di fr. 1638.– mensili,

rispettivamente di fr. 1618.– mensili dal giugno del 2025, sufficiente per far

fronte al fabbisogno scoperto della figlia. Di conseguenza egli ha posto a

carico dell'istante un contributo alimentare per G__________ di fr. 1082.–

mensili fino al maggio del 2025 e di fr. 1062.– mensili dopo di allora (assegni

familiari non compresi).

14.

L'appellante chiede di

rivalutare il reddito del marito, facendo valere che fino al novembre del 2021 quegli

ha ricevuto indennità compensative di disoccupazione per fr. 9880.– mensili complessivi

e percepisce tuttora restituzioni mensili di € 15

000.– per investimenti negli Stati Uniti. Essa sostiene inoltre che con

un'attività a tempo pieno AP 1 potrebbe guadagnare fr. 12 350.– mensili e sottolinea che egli ha

rinunciato a entrate di fr. 2000.– mensili decidendo unilateralmente di mettere

in vendita un appartamento in comproprietà a __________ senza più appigionarlo.

Per finire essa propone perciò di considerare ai fini del contributo di

mantenimento per la figlia entrate (ipotetiche) di fr. 14 350.– mensili.

a) Riguardo

alle indennità di disoccupazione il Pretore aggiunto ha rilevato che durante il

suo interrogatorio il marito ha dichiarato di non percepire più simile

prestazioni, poiché il termine è scaduto il 25 novembre 2021 (sentenza

impugnata, pag. 12 a metà). Nelle sue osservazioni all'appello il marito ribadisce

di non riscuotere più tali indennità dal dicembre 2021, ciò che la moglie non contesta.

Vanno nondimeno considerate le indennità da lui percepite fino a quella data,

visto che i contributi decorrono dal novembre del 2020. Quanto al loro

ammontare, la convenuta sostiene che, unite al guadagno intermedio, siffatte

prestazioni garantivano al coniuge entrate complessive per fr. 9880.– mensili,

pari all'80% del guadagno assicurato. Tale modalità di calcolo non è tuttavia corretta

(‹https://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/personein-cerca-dimpiego/che-cosa-e-il-guadagno-intermedio›).

Inoltre la prestazione in rassegna è soggetta agli oneri sociali e all'imposta

alla fonte (cfr. doc. WW). Sta di fatto che in prima sede mancavano i dati per

il periodo successivo all'aprile 2021 (doc. VV e WW). Nel quadro del suo

appello contro la sentenza del 24 giugno 2022 il marito ha poi prodotto i

conteggi delle prestazioni riscosse dal novembre 2020 al novembre 2021, dai

quali risulta un'entrata media di fr. 2655.50 mensili netti (doc. R di appello

nell'inc. 11.2022.110). Considerato lo stipendio percepito dalla Banca __________

S.p.A., che il Pretore aggiunto ha accertato in fr. 6010.– mensili netti (non contestati),

le entrate effettive del marito fino al novembre del 2021 vanno così rivalutate

a fr. 8665.– mensili.

b) Quanto

alle restituzioni di € 15 000 mensili per

investimenti eseguiti dal marito negli Stati Uniti, il Pretore aggiunto ha

spiegato che non è stato reso verosimile il tipo d'investimento né il tipo di

rimborso, la documentazione prodotta al riguardo essendo in inglese (sentenza

impugnata, pag. 13 verso il basso). La convenuta obietta che in virtù del

principio inquisitorio il primo giudice avrebbe dovuto domandare ragguagli al

marito e che, in ogni modo, spettava a quest'ultimo dimostrare come tali

entrate non costituiscano redditi. L'istante ribadisce che le cifre in

questione sono un rimborso di capitali da lui investiti, i quali rientrano

pertanto nella sua sostanza. A prescindere dalla ricevibilità della

documentazione in inglese prodotta dal marito con il memoriale conclusivo

(allegati 143 e 144) e dal fatto che già durante il suo interrogatorio AP 1 ha qualificato

tali versamenti come “restituzioni” di investimenti effettuati negli Stati Uniti (verbale del 24 gennaio 2022, pag. 2),

neppure l'appellante considera tali importi alla stregua di redditi del coniuge

nei calcoli del contributo alimentare per la figlia. Essa sostiene invero che per

finanziare il fabbisogno in denaro della figlia il marito può attingere alla propria

sostanza, ma – come si vedrà oltre (consid. 18 e 19) – nella fattispecie tale

fabbisogno è ampiamente coperto. Su questo punto non è dunque il caso di

attardarsi.

c) Per

quel che attiene al computo di un reddito ipotetico, il Pretore aggiunto ha

constatato che il marito ha stipulato il 14 dicembre 2021 un nuovo contratto di

collaborazione commerciale, il quale prevede una retribuzione annua di € 74 000.– (inferiore a quella di € 90 000.– fissata per il 2020 e il 2021). AP 1 ha

dichiarato inoltre di essere occupato in tale attività per due ore al giorno,

ma nulla induce ritenerlo inidoneo a un impegno maggiore dal profilo dell'età,

della salute, degli oneri di accudimento o della sua formazione professionale. Il

primo giudice gli ha imputato così un reddito (in parte) ipotetico di fr.

6010.– mensili, pari quanto costui guadagnava nel 2020 e 2021 (sentenza

impugnata, pag. 13 a me­tà). La convenuta fa valere – in sintesi – che un

reddito siffatto corrisponde a un grado d'occupazione del 28% e che il marito

non ha intrapreso alcuno sforzo per reperire una nuova attività. Chiede

pertanto che al coniuge sia imputato un reddito di fr. 12 350.– mensili netti, pari al guadagno

assicurato che risulta dai conteggi della disoccupazione. L'istante obietta che

per contratto egli deve essere a completa disposizione del datore di lavoro senza

svolgere lavori paralleli e contesta di aver mutato la sua situazione

lavorativa dopo la separazione. Sostiene altresì di stare “verificando

soluzioni alternative in Svizzera” e che il suo reddito attuale è di soli

fr. 4752.– mensili netti.

I

presupposti che giustificano il computo di un reddito ipotetico sono già stati

diffusamente illustrati dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 12 e 13).

Al riguardo non occorre ripetersi. Ora, nella fattispecie è possibile che

l'attuale attività professionale vincoli il marito, in ragione di obblighi di

disponibilità e di esclusività, al punto da non essere conciliabile con altri

impieghi nonostante occupi solo poche ore al giorno (doc. NN e OO). La

questione è che i proventi di tale attività sono notevolmente inferiori a

quelli conseguiti dall'interessato prima di rivolgersi all'assicurazione disoccupazione,

tant'è che egli ha beneficiato di indennità giornaliere calcolate sul guadagno

massimo assicurato di fr. 12 350.– mensili

(art. 23 LADI e art. 18 LPGA). Inoltre l'istante era consapevole che il diritto

a tali prestazione era destinato a esaurirsi nel corso del 2021 (doc. O). Non

poteva dunque accontentarsi del guadagno intermedio che gli derivava dal

contratto di collaborazione commerciale con la Banca __________ S.p.A. di __________,

ma avrebbe dovuto attivarsi per tempo nella ricerca di un'altra occupazione. Il

fatto di stare “verificando soluzioni alternative in Svizzera” non basta per

rendere verosimile l'impossibilità di reperire tempestivamente un impiego

meglio retribuito, anche perché l'esigenza di sostentare debitamente la

famiglia prevale sulla libera scelta della professione. Anzi, se necessario, si

può esigere che un interessato estenda le sue ricerche fuori del suo campo di

formazione professionale, anche in ambiti me­no qualificati (RtiD II-2020 pag.

843.

n. 8c consid. 6b con richiami).

Un'altra

questione è valutare l'ammontare del guadagno virtuale. Un eventuale reddito ipotetico, infatti, non va determinato in astratto

ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 147 III 321 consid. 5.6; 143 III 235

consid. 3.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690

n. 5a con richia­mi). Presso l'attuale datore di lavoro il marito,

economista di formazione, è definito – fra l'altro – come “soggetto attivo nel­l'ambito

delle operazioni di gestione del patrimonio liquido” e la descrizione dei suoi

compiti attesta che egli vanta competenze altamente specifiche del settore

(doc. OO). Il proble­ma è che redditi per profili tanto specializzati non possono

dirsi notori. L'appellante si dilunga in calcoli sull'impegno orario del marito

e fa riferimento al guadagno assicurato ai fini delle indennità di

disoccupazione, ma non prospetta concretamente quale datore di lavoro sarebbe

disposto ad assume­re il marito con uno stipendio di fr. 12 350.– mensili netti. D'altro canto la

stima del reddito ipotetico operata dal primo giudice appare, già a un sommario

esame, troppo cauta. Anche senza voler considerare

i redditi tra € 400 000 e € 550 000 annui (doc. BBB) e il trattamento di fine rapporto

risalente al giugno del 2016 di

€ 400 000 (doc. MMM) conseguiti dal marito negli

anni antecedenti il trasferimento in Svizzera, dagli atti risulta che anco­ra

nel 2017 egli dichiarava entrate al netto degli oneri sociali per circa

fr. 136 000.– (doc. 28).

Tutto

ponderato, pertanto, si può presumere che, si fosse attivato per tempo nella

ricerca di un impiego meglio remunerato in vista della fine delle indennità di

disoccupazione, l'istante avrebbe verosimilmente potuto conseguire un reddito almeno

pari a quello che, secondo le statistiche, consegue nel Ticino un laureato

della sua età ed esperienza al beneficio di un permesso di dimora quale

specialista in economia senza funzioni di quadro nel ramo dei servizi

finanziari in un'azienda media o grande (valore centrale [mediana] di fr. 10 379.–, rispettivamente di fr. 10 419.– mensili lordi (Salarium, calcolatrice

statistica dei salari 2018, in: ‹https://www.gate.bfs.admin.ch/sala­rium/public/index.html#/start›). Tenuto conto

degli oneri sociali e dell'imposta alla fonte, a un esame di verosimiglianza si

giustifica perciò di imputare all'istante dal dicembre del 2021 un reddito di fr.

8000.– mensili netti, per altro nell'ordine di grandezza delle entrate su cui

egli poteva contare prima della separazione.

d) Per

finire la convenuta chiede di ascrivere all'istante un reddito ipotetico di fr.

2000.– mensili, rimproverando a costui di avere rinunciato unilateralmente alle

entrate della locazione di un appartamento a __________ in comproprietà dei

coniugi. Essa riconosce di essere stata d'accordo con la vendita ma lamen­ta

che la decisione di disdire le utenze, di asportare il mobilio e di lasciar

decadere il mandato all'agenzia incaricata della vendita è stata presa unilateralmente

dal marito.

L'istante obietta che l'argomento è sollevato per la prima

volta in appello e che in Italia la vendita di un immobile appigionato è

praticamente impossibile, motivo per cui egli ha disdetto le utenze e liberato

l'appartamento. Fa valere inoltre di avere dimostrato che la locazione non

aveva senso dal profilo economico, date le spese accessorie e gli oneri fiscali.

Sull'ammissibilità di nuove doman­de in appello in procedure rette dal

principio inquisitorio illimitato già si è detto (sopra, consid. 11d). Ciò

posto, stante l'accordo sul principio della vendita dell'appartamento in

comproprietà, il rimprovero al marito di avere disdetto le utenze e svuotato

l'appartamento non appare giustificato. Né la convenuta pretende, del resto,

che il marito abbia ostacolato iniziative da lei eventualmente intraprese come

comproprietaria per mettere a frutto tale sostanza immobiliare o per promuovere

la vendita. Non può dunque addebitare al coniuge mancati introiti, dai quali

andrebbero in ogni modo dedotti i relativi oneri.

15.

In relazione al

fabbisogno minimo del marito, la convenuta fa valere che fino al maggio del

2021.

quegli ha abitato nella dépendance dell'abitazione coniugale e non ha

avuto spese, che il costo del posteggio non si giustifica, lavorando egli a

domicilio, e che il premio per l'assicurazione dell'economia domestica e la re-sponsabilità

civile privata non è stata dimostrata. Chiede pertan­to di ridurre il di lui

fabbisogno a fr. 2842.– mensili fino al maggio del 2021 e a fr. 4242.– mensili

dopo di allora. L'istante, da parte sua, propone un aumento del proprio

fabbisogno minimo a

fr. 5058.– mensili, chiedendo di rivedere il minimo esistenziale del diritto

esecutivo, il costo dell'alloggio, gli oneri sociali e le spese di trasferta,

oltre che di riconoscergli un'indennità per spese di telefonia analoga a quella

della moglie. Le poste controverse vanno esaminate singolarmente.

a) In

merito al costo dell'alloggio il Pretore aggiunto ha ritenuto che quello esposto

dal marito (fr. 2450.– mensili, spese accessorie comprese) fosse

eccessivo, l'ente locato di 4.5 locali essendo adibito a ufficio. Egli ha

quindi ridimensionato la posta a fr. 1400.– mensili, spiegando che da una breve

ricerca sulle piattaforme immobiliari online tale importo risulta sufficiente

per locare un appartamento di 3.5 locali nella regione con una spesa

proporzionata ai costi abitativi della moglie (sentenza impugnata, pag. 14). A

ragione, tuttavia, la convenuta fa valere che inizialmente il marito non aveva

spese di alloggio, occupando egli la dépendance dell'abitazione coniugale. Nel

suo fabbisogno minimo non possono quindi essere inclusi oneri inesistenti (sentenza del Tribunale federale 5A_1048/2021

dell'11 ottobre 2022 consid.

8.2

con rinvio a DTF 121 III 20; analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; più

di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 5a).

Né l'interessato pretende di avere partecipato al costo dell'alloggio coniugale

fra il novembre del 2020 e l'aprile del 2021. La spesa per la locazione va

pertanto riconosciuta solo dal 1° maggio 2021, momento in cui è stato

firmato il relativo contratto (doc. EEEE), il marito avendo dichiarato di

essersi trasferito nel nuovo alloggio in quel mese (verbale del 24 gennaio

2022, pag. 1).

Quanto

all'entità della spesa, l'istante fa valere di avere diritto a un alloggio pari

a quello della moglie, ricorda che il Pretore aggiunto gli ha imposto di

lasciare la dépendance entro 30 giorni e dichiara di avere locato un alloggio a

__________ per stare vicino alla figlia. Invero la convenuta occupa ora, con la

sola figlia, l'abitazione coniugale costituita da una casa unifamiliare con

dépendance e ampio giardino (particella n. 1108 RFD di __________, di 3113

m²: doc. D). Inoltre, come si vedrà in appresso (consid. 16d), per l'alloggio

essa vede riconosce­re nel suo fabbisogno minimo un costo complessi­vo, già

dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia, di oltre

fr. 2300.– mensili (sotto, consid. 16d). D'altro lato un appartamento di

quattro locali e mezzo di 105 m² non appare per nulla, già a un primo esame,

sovradimensionato per le necessità del marito se si considera che, oltre al

soggiorno e alla camera da letto, è legittimo prevedere altri due locali in

vista dell'esercizio (auspicato) del diritto di visita con la figlia e del

fatto che egli lavora a domicilio (doc. EEEEE). Poco importa che per contratto

l'ente locato sia adibito a uso commerciale, AP 1 abitando effettivamente in

quel­l'appartamento (doc. 41). A un sommario esame non si ravvisano di conseguenza

gli estremi per scostarsi dalla spesa effettiva da lui esposta.

b) Quanto

alle spese per il posteggio, appare senz'altro verosimile che il marito, data

la sua attività di consulente, debba recarsi con una certa regolarità presso il

datore di lavoro a __________ (doc. N e O). A ragione il primo giudice ha

dunque riconosciuto tale esborso legato all'uso di un veicolo privato a scopo

professionale, fermo restando che la spesa va riconosciuta anch'essa dal maggio

del 2021, quando l'interessato ha stipulato il contratto di locazione (doc.

EEEEE). L'interessato espone altresì spese di trasferta di fr. 100.– mensili,

facendo valere, appunto, di recarsi a __________ per lavoro una o due volte la

settimana. Il Pretore aggiunto non ha riconosciuto alcunché, rimproverando

all'istante di non avere reso verosimile gli oneri per le trasferte e i pasti

fuori casa (sentenza impugnata, pag. 14). In questa sede il marito si limita a ripetere

di dover compiere regolari trasferte e sostiene di non ricevere rimborsi dal datore

di lavoro, ma non fornisce il minimo elemento che renda verosimile l'ammontare

dell'importo esposto e, soprattutto, la frequenza delle trasferte. Questa Camera

non può dunque procedere a stime aleatorie.

c) Il

Pretore aggiunto ha riconosciuto nel fabbisogno minimo del marito un premio per

l'assicurazione dell'economia domestica e la responsabilità civile privata stimato

in fr. 30.– mensili. La convenuta oppone che la spesa non è stata dimostrata,

ma unicamente esposta nella distinta delle “spese correnti mensili” da lui

prodotta (doc. P). Essa dimentica tuttavia che al momento in cui il marito è

stato chiamato a esporre il proprio fabbisogno minimo quando abitava ancora nella

dépendance dell'abitazione coniugale. Essendo egli stato tenuto a costituire un

domicilio proprio, quindi, si giustifica di riconoscergli un'adeguata copertura

assicurativa, il cui principio, per altro, non è stato contestato al

dibattimento (verbale del 22 marzo 2021). Del resto, anche nel fabbisogno

minimo della moglie il Pretore aggiunto ha inserito una voce per “assicurazioni

sta-bili, ED e RC” di fr. 112.– mensili

(sentenza impugnata, pag. 14). Quanto all'importo, l'interessata non contesta

la stima del primo giudice.

d) Il

marito, da parte sua, fa valere di avere versato contributi personali all'AVS/AI di fr. 1216.92 mensili nel

2020.

e di fr. 1185.40 mensili nel 2021, mentre per il 2022 stima un

onere di fr. 897.– mensili. Dal dicembre del 2021 tuttavia all'istante è imputato

un reddito ipotetico al netto degli oneri sociali, di modo che simile posta del

fabbisogno minimo non si giustifica più. Per il periodo dal novembre 2020 al

novembre 2021 gli atti prodotti in appello consentono di determinare l'onere per

contributi personali che l'interessa­to è tenuto ad assumere in qualità di

“salariato il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo” in

una media di fr. 1190.– mensili arrotondati (doc. OO; doc. S prodotto in

appello nell'inc. 11.2022.110). La richiesta di rivalutare il minimo

esistenziale del diritto esecutivo a fr. 1350.– mensili (osservazioni, pag. 5),

infine, è correlata alla richiesta di affidamento della figlia che non può

essere accolta. AP 1 rivendica infine un'indennità per spese di telefonia di

fr. 99.– mensili, pari a quelle riconosciute nel fabbisogno minimo della moglie

(pag. 6). Ora, nel sistema del metodo “a due fasi” se – come in concreto – le

condizioni economiche della famiglia lo consentono si può considerare nel cosiddetto fabbisogno minimo “allargato”

o “del diritto civile” – fra l'altro – un'indennità forfettaria per spese di telefonia e di comunicazione (DTF

147.

III 282 consid. 7.2; v. anche

RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.1/2

del 17 ottobre 2022 consid. 9). La rivendicazione, ricevibile in virtù

dell'art. 296 CPC (ancorché presentata la prima volta in appello), può dunque

essere accolta.

e) In

definitiva il fabbisogno minimo dell'istante va ricondotto a fr. 3090.– mensili fino all'aprile del 2021,

aumentato a fr. 5720.– mensili dopo di allora fino al novembre del 2021

e ricondotto nuovamente a fr. 4530.– mensili in seguito (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione con spese accessorie fr. 2450.– [dal

maggio del 2021], posteggio fr. 150.– [dal maggio del 2021], premio della cassa

malati obbligatoria e del­l'assicurazione complementare fr. 375.–,

assicurazione auto fr. 132.–, imposta di circolazione fr. 94.–,

assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 30.– [dal maggio del 2021],

oneri sociali fr. 1190.– [fino al novembre del 2021], telefonia fr. 99.–, senza

imposte siccome ritenute alla fonte).

16.

Litigioso è anche il

fabbisogno minimo della convenuta, che l'interessata chiede di aumentare a fr.

4510.65

mensili per tenere conto delle spese di manutenzione del giardino e di

quelle per la manutenzione della termopompa. Da parte sua il marito contesta la

spesa di telefonia e l'importo base del

minimo esistenziale del diritto esecutivo.

a) Il

Pretore aggiunto non ha ammesso la spesa per la manutenzione del giardino con

l'argomento che un simile onere non è stato reso verosimile durante la vita in

comune (sentenza impugnata, pag. 15). L'appellante fa valere che il marito

nulla ha contestato al riguardo e neppure pretende di essersi occupato lui

della manutenzione, sicché è verosimile che l'onere ci sia sempre stato.

L'istante sostiene che la moglie non si è mai curata del giardino e ha sempre

delegato tutto a lui. Egli non contesta però che il giardino necessiti di

manutenzione, né discute l'ammontare della spesa che risulta dalla fattura agli

atti né, tanto meno, pretende che la moglie debba occuparsi personalmente di

tali lavori. In definitiva la spesa di fr. 208.35 mensili merita di essere

riconosciuta siccome correlata a un normale uso dell'abitazione coniugale

attribuita alla moglie (doc. 15).

b) Per

quanto attiene alla spesa di fr. 100.– mensili per la manutenzione della

termopompa, il primo giudice ha rilevato che la stima non è documentata

(sentenza impugnata, pag. 15). La convenuta obietta che il marito non ha

contestato l'importo. Se non che, in una materia retta – come in concreto (art.

296.

CPC) – dal principio inquisitorio illimitato il giudice non è vincolato

dalle ammissioni o alle contestazioni delle parti. Ed essa non contesta di non

avere reso verosimile l'ammontare della spesa né propone, con l'appello,

elementi concreti o mezzi di prova che suffraghino la pretesa.

c) Le

contestazioni del marito riferite all'importo base del mini­mo esistenziale del

diritto esecutivo sono correlate, una volta ancora, alla richiesta di

affidargli la figlia. Circa la posta per la “telefonia”, già si è visto (consid.

15d) che di per sé un simile supplemento è ammissibile nel cosiddetto fabbisogno

“minimo allargato”. L'entità della spesa, poi, non è contestata.

d) Anche

tenendo calcolo della quota per il costo dell'alloggio già compresa nel

fabbisogno in denaro di G__________ (il 20% della spesa effettiva, secondo la

dottrina e la prassi di questa Camera relativa al metodo di calco­lo “a due

fasi” nel caso di un figlio unico (I CCA, sentenza inc. 11.2021.1/2 del 17

ottobre 2022, consid. 11 con rinvii), in definitiva il fabbisogno minimo della

moglie va aumentato a fr. 4430.– mensili (mini­mo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1350.–, costi per l'alloggio fr. 2308.35 [oneri

ipotecari fr. 2377.–, riscaldamento fr. 300.–, manutenzione giardino fr. 208.35,

dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia di fr. 577.–],

assicurazione stabili, economia domestica e RC privata fr. 112.–, assicurazione

auto fr. 69.–, premio della cassa malati obbligatoria e assicurazione

complementare fr. 401.–, imposta di circolazione fr. 91.–, indennità di

telefonia fr. 99.–, senza imposte siccome ritenute alla fonte).

17.

In merito al fabbisogno

in denaro di G__________ l'appellante chiede di rivalutarlo a fr. 3090.40

mensili, adattando il costo dell'alloggio e le imposte. Le voci vanno trattate

singolarmente.

a) Sulle

spese di manutenzione del giardino e per la termopom­pa già si è detto (consid.

16a e 16b). La quota del costo dell'alloggio nel fabbisogno in denaro della

figlia va dunque portata da fr. 535.– a fr. 577.– (sopra, consid. 16d).

b) In

relazione all'onere fiscale l'appellante ricorda di avere stimato il carico tributario

della madre in fr. 9007.20 annui e che, dedotta la trattenuta alla fonte

di fr. 5266.50, la differenza di fr. 361.75 mensili va inserita nel fabbisogno in

denaro della figlia. Secondo la giurisprudenza più aggiornata, nel fabbisogno

in denaro di un figlio va compresa una quota per le imposte dovute dal genitore

affidatario, quota che si calcola nel seguente modo: entrate del figlio (cioè

il contributo alimentare), più gli assegni familiari e le eventuali rendite da

assicurazio­ni sociali (ma non il guadagno del figlio né il contributo di accudimento), diviso l'ammontare del

reddito complessivo del genitore affidatario (DTF 147 III 462 consid.

4.2.3.5).

Nella

fattispecie è verosimile che la convenuta, tassata alla fonte, dato il livello

dei redditi del marito durante la vita in comune sia soggetta alla tassazione

ordinaria ulteriore obbligatoria (art. 108 LT e art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento

sull'imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria: RL 640.120; doc. 28).

I contributi alimentari percepiti per la figlia andranno quindi dedotti dal

reddito imponibile del padre e cumulati a quello della madre, incidendo sul di

lei carico fiscale nonostante la tassazione alla fonte. Contrariamente a quanto

sostiene l'appellante, tuttavia, la quota delle imposte da inserire nel

fabbisogno in denaro della figlia non corrisponde neces- sariamente alla

differenza fra l'imposta ordinaria e l'imposta alla fonte, già per il fatto che

nella tassazione ordinaria si tie­ne conto anche di redditi della sostanza e

delle deduzioni. Inoltre si applicano coefficienti diversi. Per di più, l'interessata

non ha addotto elementi sufficienti per definire il suo carico fiscale

complessivo. Essa ha allegato alla sua distinta delle spese un calcolo dell'onere

tributario sulla base di un imponibile (cantonale e federale) di fr. 85 000.– annui (doc. 15), ma non spiega come

abbia stimato tale dato, segnatamente quali redditi e quali deduzioni abbia

considerato. Né questa Came­ra può procedere essa medesima per apprezzamento, tutto

ignorandosi sulla sostanza e sui relativi redditi, a partire dal valore

locativo del­l'abitazione coniugale. Gli argomenti sollevati con l'appello, in

definitiva, non consentono di scostarsi dalla valutazione del primo giudice.

c) È

appena il caso di rilevare, infine, che la figlia essendo affidata alla madre,

la richiesta dell'istante di adattare la posta per l'alloggio “presso il padre”

si rivela d'acchito senza ogget­to. In definitiva, il fabbisogno minimo

“allargato” di G__________ va dunque rivalutato in fr. 2508.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo del­l'alloggio fr. 577.–,

premio della cassa malati fr. 120.–, costi della scuola privata fr. 1361.50,

imposte fr. 50.– stimate, dedotti gli assegni famigliari di fr. 200.–). Non si

trascura che dal 16° compleanno G__________ avrà diritto, dandosene i

presupposti, ad assegni di formazione di fr. 250.– mensili in luogo

dell'assegno familiare di fr. 200.– mensili. Considerato tuttavia che nel

frattempo essa avrà terminato la scuola media e che quindi il contributo alimentare

in suo favore andrà aggiornato alla luce dei nuovi costi di formazione, non si

giustifica di prevedere già in questa sentenza un adattamento (per altro

modesto) per il lasso di tempo successivo al maggio del 2025.

18.

L'applicazione del

metodo di calcolo “a due fasi” fa sì che l'eccedenza registrata dal bilancio

familiare dopo avere dedotto dalle entrate complessive dei coniugi il

fabbisogno di ogni membro della famiglia va

suddivisa tra i coniugi stessi e i figli nella proporzione di due a uno (DTF

147.

III 265, DTF 147 III 293, 147 III 301). Il criterio non è contestato in

appello. Il quadro del bilancio familiare che ne risulta è il seguente:

Dal novembre del 2020 fino all'aprile del 2021

reddito del padre fr. 8

665.–

reddito

della madre fr. 6

408.–

fr. 15

073.– mensili,

fabbisogno minimo “allargato” del

padre fr. 3 090.–

fabbisogno

minimo “allargato” della madre fr. 4 430.–

fabbisogno

minimo “allargato” di G__________ fr. 2 508.–

fr. 10

028.– mensili,

eccedenza da ripartire fr. 5 045.–

quota

di due quinti (padre e madre) fr. 2 018.–

quota

di un quinto (figlia) fr. 1 009.– mensili,

mantenimento in denaro di G__________:

fr.

2508.– + fr. 1009.– = fr. 3 517.– mensili.

Dal maggio del 2021 al novembre del 2021

reddito del padre fr. 8

665.–

reddito

della madre fr. 6

408.–

fr. 15

073.– mensili,

fabbisogno minimo “allargato” del

padre fr. 5 720.–

fabbisogno

minimo “allargato” della madre fr. 4 430.–

fabbisogno

minimo “allargato” di G__________ fr. 2 508.–

fr. 12

658.– mensili,

eccedenza da ripartire fr. 2 415.–

quota

di due quinti (padre e madre) fr. 966.–

quota

di un quinto (figlia) fr. 483.– mensili,

mantenimento in denaro di G__________

fr.

2508.– + fr. 483.– = fr. 2 991.– mensili.

Dal dicembre del 2021 in poi

reddito del padre fr. 8

000.–

reddito

della madre fr. 6

408.–

fr. 14

408.– mensili,

fabbisogno minimo “allargato” del

padre fr. 4 530.–

fabbisogno

minimo “allargato” della madre fr. 4 430.–

fabbisogno

minimo “allargato” di G__________ fr. 2 508.–

fr. 11

468.– mensili,

eccedenza da ripartire fr. 2 940.–

quota

di due quinti (padre e madre) fr. 1176.–

quota

di un quinto (figlia) fr. 588.– mensili,

mantenimento in denaro di G__________

fr.

2508.– + fr. 588.– = fr. 3

096.– mensili.

19.

I calcoli che

precedono impongono due precisazioni. La prima concerne la quota di eccedenza che

pertiene alla figlia. In una recente sentenza questa Camera ha giudicato

esorbitanti, infatti, contributi di mantenimento per un figlio che avrebbero

compreso, secondo i periodi, quote di eccedenza (cioè oltre il fabbisogno

minimo “allargato”) varianti tra fr. 801.– e fr. 1493.– mensili, sicché ha

limitato per finire il contributo alimentare al fabbisogno in denaro che la precedente

giurisprudenza riconosceva a un figlio, secondo dalle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professiona­le del

Canton Zurigo, nel caso di famiglie particolarmente abbienti (I CCA,

sentenza inc. 11.2021.1/2 del 17

ottobre 2022 consid. 14 con rinvii a DTF 147 III 286 consid. 7.3; RtiD II-2010 pag. 635 consid. 8c). In

concreto il contributo alimentare che spetterebbe a G__________ nel periodo

compreso fra il novembre del 2020 e l'aprile del 2021 in base al calcolo appena

illustrato eccede anch'esso quanto le citate raccomandazioni, fondate su

redditi medi nazionali, prevedo­no per un figlio di età compresa fra i 5 e i 12

anni, ovvero un fabbisogno in denaro di fr. 1322.– mensili, già adattata la

posta dell'alloggio alla spesa concreta e dedotti gli assegni familiari (edizio­ne

2020). Cumulata la maggiorazione del 25% per famiglie particolarmente abbienti

e aggiun­te le spese scolastiche di fr. 1361.50 mensili, il fabbisogno in

denaro di G__________ calcolato sulla scorta

delle citate raccomandazioni ammonterebbe così a fr. 3264.– mensili,

cioè fr. 253.– mensili meno di quanto risulta dal calcolo “a due fasi” sopra

esposto.

Sta di fatto che, a

differenza del precedente testé evocato, il contributo alimentare per la figlia

di fr. 3517.– mensili si limi­ta nel caso in esame a un breve periodo (sei

mesi). Inoltre G__________ segue svariate attività extrascolastiche (canto,

violino, pattinaggio, vela) i cui costi eccedono già a prima vista quanto prevedono

le citate raccomandazioni per “tempo libero e formazione” (doc. 15). Riguardo

ai periodi successivi, poi, la quota di eccedenza appare idonea ad assicurare

non solo la copertura delle attività extrascolastiche, ma anche un certo

margine per le vacanze e altre spese non incluse nel fabbisogno minimo

“allargato”. Non si ravvisano quindi gli estremi per ridurre il mantenimento in

denaro che risulta dal precedente calcolo in forza dell'ordinario meto­do “a

due fasi”.

20.

Il secondo

approfondimento concerne la ripartizione del mantenimento della figlia tra i genitori.

L'appellante chiede che l'intero contributo alimentare sia posto a carico del

padre, giacché essa si occupa appieno di G__________, prestando così il suo

contributo in natura (appello, pag. 13 seg.). L'attore non si esprime in

proposito, limitandosi a rinviare alle sue contestazioni sul proprio reddito e i

fabbisogni minimi dei coniugi (osservazioni, pag. 10).

a) Il mantenimento del figlio consiste nella

cura, nell'educazione e in prestazioni pecuniarie (art. 276

cpv. 1 CC al quale rinvia l'art. 176 cpv. 3 CC). Esso va dunque assicurato

in natura e in denaro; le due forme sono equivalenti. I genitori provvedo­no in

comune al debito mantenimento del minorenne, ciascu-no nella misura delle proprie

forze (art. 276 cpv. 2 prima parte CC). Per determinare il contributo alimentare

dovuto da ogni genitore a norma dell'art. 285 cpv. 1 CC in caso di separazione

occorre pertanto considerare, oltre alla rispettiva capacità contributiva,

l'apporto delle prestazioni in natura fornite dall'uno e dall'altro. Prestazioni

in natura non sono soltanto le cure e la vigilanza accresciute dandosi figli in

tenera età, ma anche le mansioni domestiche svolte in cuci­na, per il bucato,

le spese, l'aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici, l'assistenza in

caso di malattia, i servizi di accompagnamento e il sostegno a tutte le esigenze

quotidiane per lo sviluppo del figlio (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con numerosi

rinvii; ancora più di recente: Hausheer/Gei­­ser/Aebi-Müller,

Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7ª edizio­ne, pag. 442

n. 1363; Fountoulakis in: Basler

Kommentar ZGB I, 7ª edizione, n. 22 ad art. 285, entrambi con riferimenti).

b) Se

i genitori si suddividono la cura e l'educazione del figlio, essi devono – in

linea di principio e sempre che dispongano di sufficiente capacità contributiva

– versare entrambi prestazioni pecuniarie, in proporzione inversa a quella assicurata

in natura. In caso di custodia paritaria i genitori devono provvedere al

mantenimento in denaro del figlio – per principio – in uguale misura, tenuto

conto della rispettiva capacità contributiva (sentenza del Tribunale federale 5A_727/2018

del 22 agosto 2019 consid. 4.3.2.1 e 4.3.2.3 con rimandi, in: FamPra.ch

2019.

pag. 1215; cfr. anche senten­za del Tribunale federale 5A_147/2019 del

5.

marzo 2020 consid. 3.1; in dottrina: Haus­heer/Gei­­ser/Aebi-Müller,

op. cit., pag. 442 n. 1364; Foun­tou­lakis,

op. cit., n. 24 e 25 ad art. 285 entrambi con riferimenti). Se invece la

prestazione in natura è garantita esclusivamente (o quasi esclusivamente) da un

solo genitore, l'altro genitore deve – di massima – coprire da sé l'intero fabbisogno

in denaro del figlio. La regola non è senza eccezioni. In determinate

circostanze il giudice può difatti, secondo il suo apprezzamento, mettere a

carico del genitore affidatario anche parte del mantenimento in denaro del

figlio, soprattutto qualora disponga di una capacità contributiva superiore a

quella del genitore non affidatario (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con citazioni;

di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_91/2022 del 28 novembre

2022.

consid. 5.2 con numerosi rinvii e sentenza 5A_117/2021 del 9 marzo

2022.

consid. 4.2, entrambe con numerosi rinvii; Haus­heer/Gei­­ser/

Aebi-Müller, op. cit., pag. 442 n. 1363; Foun­tou­lakis,

op. cit., n. 22 ad art. 285, entrambi con riferimenti).

c) Nel

caso specifico la cura e l'educazione della figlia sono assicurate dalla sola madre,

sicché per principio l'intero fabbisogno in denaro di G__________ va posto a

carico del padre, fermo restan­do tuttavia che un debitore alimentare ha

diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo o – se le

risorse finanziarie dei coniugi sono sufficienti, come in concreto – del

proprio fabbisogno minimo “allargato” (v. DTF 147 III 289 consid. 8.3.1). Nella

fattispecie la situazione si presenta così come segue:

Dal

novembre del 2020 fino all'aprile del 2021

contributo in denaro a carico del padre: fr.

3.

517.‒ mensili

margine disponibile residuo del padre:

fr. 8665.– (reddito) ./. fr. 3090.– (fabbisogno)

./. fr. 3517.‒ (contributo per la figlia) fr. 2

058.– mensili

contributo in denaro a carico della madre ‒.‒

margine disponibile residuo della madre:

fr. 6408.– (reddito) ./. fr. 4430.– (fabbisogno) fr.

1.

978.– mensili.

In seguito AP 1, conservando

il proprio fabbisogno minimo “allargato”, può versare per la figlia non più di fr.

2945.‒ mensili. Al mantenimento in denaro di G__________ mancano così fr. 46.‒ mensili (fr. 2991.‒ meno

fr. 2945.‒) che la madre è in grado di fornire. La situazione muta

perciò in questi termini:

Dal maggio del 2021 al novembre del 2021

margine

disponibile del padre:

fr.

8665.– (reddito) ./. fr. 5720.– (fabbisogno) fr. 2 945.– mensili

contributo

in denaro a carico del padre: fr. 2 945.– mensili

margine

disponibile residuo del padre: ‒.‒

contributo

in denaro a carico della madre:

fr.

2991.– ./. fr. 2945.– = fr. 46.‒ mensili

margine

disponibile residuo della madre:

fr. 6408.–

(reddito) ./. fr. 4430.– (fabbisogno)

./. fr.

46.– = fr. 1 932.– mensili

Contrariamente

a quanto reputa il Pretore aggiunto, il genitore non affidatario deve vedersi garantire

‒ come detto ‒ il proprio fabbisogno minimo “allargato”, non anche

la sua quota di eccedenza. Per quanto riguarda il terzo periodo, il marito è

nuovamente in grado di erogare l'intero contributo in denaro per la figlia, ma

conserva un margine disponibile di soli fr. 374.– mensili rispetto al margine

disponibile della moglie, che ammonta a fr. 1978.– mensili, come si evince dal

calcolo in appresso.

Dal dicembre del 2021 in poi

margine

disponibile del padre:

fr.

8000.– (reddito) ./. fr. 4530.– (fabbisogno) fr. 3 470.– mensili

contributo

in denaro a carico del padre: fr. 3 096.– mensili

margine

disponibile residuo del padre:

fr.

8000.– (reddito) ./. fr. 4530.– (fabbisogno)

./. fr.

3096.– (contributo per la figlia) fr. 374.– mensili

contributo

in denaro a carico della madre: –.–

margine

disponibile residuo della madre:

fr.

6408.– (reddito) ./. fr. 4430.– (fabbisogno) = fr. 1 978.– mensili

In

sintesi, nel primo periodo AP 1 è in

grado di far fronte interamente al contributo in denaro per G__________, conservando

il proprio fabbisogno minimo “allargato” e un margine disponibile di circa fr.

2000.– mensili pressoché identico a quella della moglie. Nel secondo periodo

egli riesce ancora a versare quasi tutto il contributo in denaro per la figlia,

ma può conservare unicamente il proprio fabbisogno minimo “allargato” e non ha

più alcun margine disponibile. AO 1 vanta invece, da parte sua, un

margine disponibile di ben fr. 1932.– mensili. Nel terzo periodo il marito può

nuovamente far fronte per intero al

contributo in denaro per G__________, conservando il proprio fabbisogno minimo

“allargato” e un margine disponibile di fr. 374.– mensili. La moglie, però,

vanta un margine disponibile consistente di fr. 1978.– mensili.

d) Nelle

circostanze descritte occorre quindi domandarsi se nel secondo e nel terzo

periodo del calcolo che precede il contributo in denaro per la figlia non

risulti eccessivo rispetto al contributo in natura, mentre a grandi linee i due

contributi dovrebbero avere portata equivalente (sopra, consid. a). Tale valutazio­ne

spetta al giudice, che procede a una ponderazione del caso specifico in base al

suo potere d'apprezzamento. Una ripartizione del contributo in denaro

commisurata alla sola disponibilità contributiva dell'uno e dell'altro genitore

entra in considerazione, per vero, solo dopo la maggiore età del figlio (Aeschlimann/Bähler/Schweig­­hauser/Stoll,

Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des

Bundesgerichts vom 11. Novembre 2020 i.S. A. gegen B. in: FamPra.ch 2021 p. 274 con rinvii).

Nel

caso oggetto della sentenza già citata, per esempio, il Tribunale federale ha ridotto

da fr. 300.– a fr. 200.– mensili la quota del contributo in denaro a

carico di una madre (attiva al 60%) non affidataria, in modo da lasciare a

quest'ultima un piccolo margine di circa fr. 100.– mensili sul fabbisogno

minimo “allargato” di fronte a un margine disponibile residuo di fr. 2383.–

mensili conservato dal padre affidatario (DTF 144 III 289 consid. 8.3.1). Anche

dopo l'aumento del grado d'occupazione al 100% da parte di lei il Tribunale

federale ha ridotto da fr. 1769.– mensili a fr. 1000.– mensili la quota del

contributo in denaro che sarebbe stato a suo carico, lascian­do a costei un

margine disponibile residuo di fr. 1117.– mensili di fronte a un margine

disponibile residuo di fr. 2640.– mensili registrato dal padre, in modo da

moderare la sproporzione fra i rispettivi margini disponibili da dieci volte a

circa due volte e mezzo (DTF 144 III 290 consid. 8.3.2).

In

un'altra decisione il Tribunale federale ha annullato per arbitrio una sentenza

cantonale in esito alla quale il padre, una volta pagato il contributo in

denaro a suo carico, non conservava alcun margine sul proprio fabbisogno minimo

“allarga­to”, mentre la madre affidataria vantava un margine disponibile di fr. 3300.–

mensili (sentenza del Tribunale federale 5A_727/2018 del 22 agosto 2019

consid. 4.3.3 con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5A_20/2017 del

29.

novembre 2017). In un'altra decisione invece il Tribunale federale non ha

ritenuto arbitrario mettere l'intero contributo in denaro a carico del genitore

affidatario che conservava un margine di fr. 7520.– mensili mentre l'altro

genitore rimaneva con un margine disponibile

di fr. 2160.– mensili grazie al quale egli copriva anche i costi legati

all'esercizio del diritto di visita (sentenza 5A_584/2018 del 10 ottobre 2018

consid. 4.3).

e) Alla

luce di quanto precede appare di conseguenza giustificato, nelle condizioni

illustrate, porre a carico di AP 1 un contributo in denaro di fr. 2300.–

mensili nel secondo periodo del noto calcolo (dal maggio al novembre del 2021)

e un contributo in denaro di fr. 2700.– mensili nel terzo periodo (dal dicembre

del 2021 in poi). A carico della madre rimarrà la differenza di fr. 691.–

mensili nel secondo periodo e di fr. 396.– mensili nel terzo. L'istante

conserve­rà per finire un margine disponibile sul proprio fabbisogno minimo

“allar-gato” di fr. 645.– mensili nel secondo periodo e di fr. 770.– mensili nel

terzo, mentre la convenuta conserverà, da parte sua, un margine disponibile di

fr. 1287.– nel secondo periodo e di fr. 1582.– mensili nel terzo (circa il

doppio rispetto a quello del marito). Ciò tiene conto – in linea con la

giurisprudenza (sopra, consid. d) – della diversa capacità contributiva dei

coniugi, ma anche della prestazione in natura assicurata dalla madre che svolge

un'attività lucrativa a tempo pieno, così come del reddito ipotetico (a tempo

pieno) imputato al padre e della scelta educativa dei genitori (scuola privata della

figlia a __________).

f) L'interessata obietta che il marito

percepisce “restituzioni” di € 15 000.–

mensili e può quindi coprire l'intero fabbisogno in denaro di G__________. Già

si è detto tuttavia (consid. 14b) che a un esame di verosimiglianza simili

entrate non costituiscono redditi, bensì sostanza, mentre gli atti non permettono

un confronto fra la situazione patrimoniale dei coniugi, senza dimenticare che

stando all'istante AO 1 possiede averi liquidi o facilmente realizzabili per

almeno un milione di euro. Non si deve scordare nemmeno che nel fabbisogno in

denaro di G__________ è compresa una posta di fr. 1361.50 mensili per i costi

della scuola privata a __________, importo che influisce per più di un terzo

sull'ammontare di tale fabbisogno, ma che allevia, almeno in parte, il carico

delle prestazioni fornite in natura dalla madre.

g) Ne segue che in parziale accoglimento

dell'appello il contributo per G__________ a carico del padre va portato a fr.

3515.– mensili (arrotondati) dal novembre del 2020 fino all'aprile del 2021, a

fr. 2300.– mensili dal maggio fino al novembre del 2021 e a fr. 2700.– mensili

dal dicembre del 2021 in poi, assegni familiari non compresi.

21.

Per

quel che è del dispositivo n. 6.1 con cui il Pretore aggiunto ha autorizzato AP

1.

a compensare il contributo di mantenimento in favore di G__________ “con

quanto già eventualmente versato in esecuzione del decreto cautelare 28 maggio

2021.

(con il suo complemento del 1° giugno 2021)”, la convenuta chiede che tale

facoltà sia limitata ai contributi alimentari dovuti fino all'emanazione della

presente sentenza, esclusi i contributi futuri in forza del­l'art. 125 n. 2 CO.

Secon­do l'istante, se la moglie intende evitare la compensazione basta che restituisca

quanto incassato in eccesso, e ciò attingendo al proprio patrimonio di oltre un

milione di euro. Ora, la questio­ne è già stata esaminata quando si è trattato

l'appello del marito, nel senso che la compensazione con contributi alimentari futuri

è stata esclusa siccome incompatibile con la diffida ai debitori (consid. 11e e

12). Sulla possibilità, in genere, di compensare contributi nella misu­ra in

cui questi non siano “assolutamente necessari” per il mantenimento del

creditore (art. 125 n. 2 CO) non occorre dunque interrogarsi.

III. Sull'appello

di AP 1 contro il decreto

cautelare del 28 maggio 2021

22.

Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha

disciplinato l'attribuzione dell'alloggio coniugale e delle relative spese,

l'affidamento della figlia alla madre, il diritto di visita del padre e – nel

“complemento” del 1° giugno 2021 – il contributo di mantenimento dovuto dal

padre per la figlia (fr. 3200.– mensili, assegni familiari non compresi) dal

novembre del 2020 fino alla maggiore età o fino alla conclusione di un'adeguata

formazione professionale (sopra, lett. E). Tali questioni sono tutte impugnate

dal marito (sopra, lett. F).

23.

Si è visto che sulla

protezione dell'unione coniugale il Pretore ha statuito con sentenza finale il

24.

giugno 2022 (sopra, consid. I). Gli appelli delle parti contro tale sentenza

sono stati esaminati nella presente decisione. Ora, con il passaggio in giudica­to

di una decisione finale i relativi decreti cautelari decadono per leg­ge,

tranne ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in esa­me ‒ che il giudice

dispon­ga altrimenti ai fini dell'esecuzio­ne o che la legge ciò preveda (art.

268.

cpv. 2 CPC). Quan­to a un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la sentenza

emessa da questa Camera, esso non sospende il passaggio in giudicato della sentenza

medesima, salvo ove questa abbia ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in

oggetto ‒ carattere costitutivo (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF; cfr. DTF

146.

III 284 consid. 2). Ne segue che l'attuale

decisione passa in giudicato con la notifica, ciò che rende senza

interesse il decreto cautelare impugnato, superato dagli eventi.

L'appello in esame va così stralciato dal ruolo (art. 242 CPC; analogamente: I

CCA, sentenze inc. 11.2020.103/107 e 11.2022.118/138 del 15 dicembre 2022

consid. 2).

IV. Sulle spese processuali e

le ripetibili

24.

Entrambe le parti

postulano anche la riforma dei dispositivi sulle spese giudiziarie. Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha posto gli oneri processuali di

complessivi fr. 6000.– (compre­si i costi per l'ascolto della figlia di fr.

1240.–) per un terzo a carico della moglie e per il resto a carico del marito,

condannando quest'ultimo a rifondere alla moglie fr. 6606.– per ripetibili

ridotte (dispositivi n. 9 e 10). AP 1 chiede che le spese siano poste

interamente a carico della convenuta e che questa sia tenuta a rifondergli fr.

10.

000.– per ripetibili. AO 1 propone invece

di addebitare la totalità delle spese processuali al marito, rivendicando

un'indennità di fr. 31 645.70 per

ripetibili.

a)

Quanto alla ripartizione delle spese giudiziarie il Pretore aggiunto si è

attenuto all'esito del processo (senten­za impugnata, pag. 17 n. 4). La

decisione odierna conferma una parziale soccombenza reciproca, sicché nella

misura in cui i coniugi invocano un'ipotetica soccombenza totale (rispettivamente

una procedura del “tutto sfavorevole” alla contropar­te), la loro argomentazione

cade nel vuoto. Quanto alla proporzione della vicendevole soccombenza,

l'aumento del contributo alimentare in favore di G__________ ottenuto dalla

moglie (più che raddoppiato rispetto a quanto stabilito dal Pretore aggiunto,

ma pur sempre nettamente inferiore a quanto richiesto), giustifica di porre a

carico del marito tre quarti delle spese giudiziarie, fermo restando che,

trattandosi di una causa di diritto di famiglia, entrano in considerazione

oltre al grado si soccombenza (che risulta dal raffronto tra le richieste di

giudizio e il pronunciato del tribunale: art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), anche

criteri di equità (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC; cfr. I CCA, sentenza inc.

11.2021.133

del 16 novembre 2022 consid. 17a con rinvii). Estremi per

addebitare all'istan­te spese giudiziarie inutili in virtù dell'art. 108 CPC,

invece, non se ne ravvisano e neppure la convenuta indica concretamente quali

atti processuali siano stati causati dall'agire “temerario” del coniuge.

b) Per

quel che attiene alle ripetibili, in esito agli appelli il marito vede finanche

aumentare il proprio grado di soccombenza in prima sede da due terzi e tre

quarti e non può quindi pretendere indennità per ripetibili. Riguardo alla

moglie, essa contesta l'apprezzamento del primo giudice sul dispendio orario

profuso dal suo avvocato. Il Pretore aggiunto ha valutato le prestazioni di

tale patrocinatore in complessive 62 ore e 30 minuti (19 ore per la redazione dei

memoriali, 23 ore e 25 minuti per la corrispondenza da e per la Pretura, 13 ore

per conferire con la cliente, 6 ore e 5 minuti per la partecipazione alle

udienze, un'ora per la preparazione delle udienze) alla tariffa di fr. 280.– orari,

onde un compenso di fr. 19 818.–, inclusi

fr. 1041.60 di spese (6%) e l'IVA (7.7%; sentenza impugnata, pag. 18). Il

legale della moglie sostiene di avere dedicato ben 99 ore di lavoro alla

pratica, di cui 40 ore per redigere le 51 pagine dei memoriali e 28.5 ore per conferire

con la cliente, il che dà un onorario complessivo di fr. 31 645.70 (spese e IVA incluse). Egli

giustifica la fatturazione con la quantità dei rapporti degli specialisti, la

prolissità degli allegati, la copiosità dei documenti della controparte, il

numero degli atti, la durata della procedura e la necessità di comunicare con

la cliente, in media, almeno un'ora e mezzo al mese.

In

materia di spese e ripetibili il giudice gode di

ampia latitudine, censurabile soltanto per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_726/2020 del 25 febbraio

2021.

consid. 5.3.1 con rinvio). Posto

ciò, come ha ricordato anche il Pretore aggiunto, per consolidata

giurisprudenza di questa Camera determinante non è il dispendio di tempo profuso dal singolo legale nel caso specifico,

bensì il dispendio di tempo che un avvocato solerte e diligente avrebbe

dedicato all'adempimento di un mandato analo­go (da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2021.47 del 24 gennaio 2022 consid. 5d). Decisivo inoltre è il tempo

dedicato alla conduzione della causa, a esclusione di altri aspetti litigiosi.

In mancanza di una distinta delle prestazioni svolte dal patrocinatore in

concreto (che spettava al patrocinatore stes­so produrre: sentenza del

Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio

2012.

consid. 9.3, anche perché l’art. 105 cpv. 2 seconda frase CPC lascia

tale facoltà alla discrezione del­l'avvocato), non è

possibile apprezzare il tempo dedicato ai colloqui con la cliente o all'esame

degli atti. Quanto al nume­ro di pagine degli allegati, non tutte necessitano

di tre quarti d'ora di lavoro, tanto meno nel caso di una causa ben nota a un

legale esperto nella materia. In definitiva, la convenuta non ha addotto

elementi sufficienti per dimostrare che il pri­mo giudice ha ecceduto nel suo

ampio margine d'apprezzamento. Stante la rivalutazione della quota di

soccombenza reciproca, l'indennità per ripetibili ridotte in favore della

convenuta va in ogni modo portata a fr. 9900.– (metà del­l'indennità piena: cfr.

RtiD II-2016 pag. 638).

25.

Le spese dell'appello

7.

luglio 2022 di AP 1 seguono a loro volta la vicendevole soccombenza (art. 106

cpv. 2 CPC). Nel ricorso il marito chiedeva di accertare la capacità di stare

in lite del legale della moglie, la custodia della figlia (e la disciplina

delle relazioni personali con la madre) o ‒ in subordine ‒ il

ripristino e la regolamentazione di ampi diritti di visita in suo favore (e la

conseguente modifica dei compiti della curatrice educativa), l'attribuzione in

uso dell'abitazione coniugale, contributi alimentari per G__________ e a carico

della madre di fr. 1858.– mensili (assegni familiari non compresi),

l'autorizzazione a compensare € 15 161.07

con i contributi dovuti e la revoca della diffida ai debitori. Per finire egli ottiene

unicamente l'autorizzazione a compensare fr. 12 851.–

e l'adattamento dell'importo della diffida ai debitori. Nel complesso, e tenuto

conto anche del criterio di equità trattandosi di causa del diritto di famiglia

(art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), si giustifica di addebitargli sei settimi delle

spese processuali, mentre il resto va a carico della moglie che si è opposta integralmente

all'accoglimento dell'appello. L'appellante rifonderà inoltre alla convenuta

un'indennità per ripetibili ridotte (cinque settimi di quella che sarebbe stata

l'indennità piena se fosse uscito integralmente soccombente: RtiD II-2016 pag.

638.

n. 24c).

26.

Identico principio vale

per le spese dell'appello presentato da AO 1 (art. 106 cpv. 2 CPC). La

convenuta ottiene infatti, oltre che la precisazione del dispositivo n. 6.1

della sentenza impugnata, la rivalutazione dei contributi alimentari per la

figlia, ancorché non nella misura richiesta. Considerati i valori litigiosi, si

giustifica che essa sopporti quattro settimi delle spe­se processuali e che rifonda

all'istante un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un settimo

dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c).

27.

Per quanto concerne infine l'appello contro il

decreto cautelare del 28 maggio 2021, qualora – come in concreto (sopra,

consid. 23) – un giudice stralci una causa dal ruolo perché senza oggetto o

senza interesse (art. 242 CPC), le spe­se vanno stabilite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A

tal fine egli considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la

proposizione dell'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte è

all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto” (RtiD

II-2021 pag. 717 n. 26c). In concreto la caducità della procedura è

dovuta all'emanazione della sentenza finale ed è estranea al comportamento

delle parti. Giova così esaminare quale sarebbe stato, a un sommario esame, il

presumibile esito dell'appello. A tal fine il giudice si limita in ogni modo a

un pronostico d'apparenza, senza apprezzare prove né analizzare questioni

giuridiche.

Come si è visto nel quadro

dell'appello presentato dall'istante contro la decisione finale, alla luce

della posizione assunta dalla figlia (già nota a quel momento in seguito alla

sua audizione), le richieste dell'appellante di ottenere la custodia parentale e,

di riflesso, di vedersi attribuire in uso l'abitazione coniugale sarebbe­ro

state verosimilmente destinate all'insuccesso. Né il marito avrebbe

verosimilmente potuto ottenere una riduzione del contributo alimentare a suo

carico, tant'è che con la sentenza odierna il contributo stabilito in favore

della figlia nel primo periodo di separazione (dal novembre del 2020 all'aprile

del 2021) risulta finanche superiore a quello decretato in via cautelare dal

Pretore aggiunto, mentre per lasso di tempo successivo la capacità contributiva

del padre non era ancora stata chiarita dal profilo delle indennità di

disoccupazione effettivamente percepite e della necessità di imputare al

medesimo, esaurite tali indennità, un eventuale reddito ipotetico. A un sommario

esame quindi, non fosse stralciato dal ruolo, l'appello sarebbe stato

verosimilmente respin­to con spese a carico dell'appellante.

V. Sui rimedi giuridici a

livello federale

28.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla custodia dei figli

sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di

valore (sopra, consid. 1), fermo restando che, ove appena si capitalizzi in

concreto la differenza litigiosa del contributo per la figlia (di almeno

3581.40

mensili), ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera

ampiamente la soglia di fr. 30 000.–

per un eventuale ricorso in materia civile anche considerando il solo appello

della convenuta. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo

equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1),

davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le cause inc. 11.2021.80,

11.2022.109 e 11.2022.110 sono congiunte.

II. Nella misura in cui sono

ricevibili, gli appelli presentati il 7 luglio 2022 da AP 1 e da AO 1 sono

parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

6. AP 1 è condannato

a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti

contributi di mantenimento per la figlia G__________:

fr. 3515.–

mensili, assegni familiari non compresi, dal 1° novembre 2020 fino al 30 aprile

2021,

fr. 2300.–

mensili, assegni familiari non compresi, dal 1° maggio 2021 al 30 novembre 2021

e

fr. 2700.–

mensili, assegni familiari non compresi, dal 1° dicembre 2021 in poi.

Per le

spese straordinarie vale l'art. 286 cpv. 3 CC.

6.1 AP 1 è

autorizzato a compensare i contributi di mantenimento per la figlia G__________

dovuti fino al passaggio in giudicato della presen­te sentenza con quanto da

lui versato a tale titolo fino a quel momento e con l'importo di fr. 12 851.– per spese

scolastiche del 2020/2021 da lui direttamente assunte.

6.2 La diffida

ai debitori decisa il 14 luglio 2021 dal Pretore aggiunto del Distretto di

Lugano, sezione 6 (inc. SO.2020.5051), e modificata da questa Camera con

decreto del 29 luglio 2022, è ulteriormente modificata nel senso che è ordinato

alla __________ AG, __________, __________, __________, di trasferire entro il

5 di ogni mese dal conto postale bloccato intestato

a AP 1 (IBAN __________) l'importo di fr. 2700.– sul conto bancario intestato a

AO 1 presso la Banca __________ (IBAN __________).

7. [invariato]

7.1 A AP 1 e

AO 1 è ordinato di organizzare in favore della figlia G__________ un sostegno

psicologico a cura di uno o di una specialista (pedopsichiatra o psicoterapeuta infantile)

con l'obiettivo di offrire alla medesima uno spazio neutro per fare ordine nelle

sue relazioni e nei suoi vissuti, segnatamente riguardo alla disunione dei

genitori.

La

madre proporrà al padre il nome di un o di una terapista entro 30 gior­ni e organizzerà

senza indugio gli incontri di questi con la figlia.

Il

curatore educativo o la curatrice educativa vigilerà l'adempimento di tali

istruzioni e informerà tempestivamente l'Autorità regionale di protezione

qualora si renda necessario intervenire.

I costi

di tale terapia che non fossero coperti dall'assicurazione malattia saranno

assunti per tre quinti da AO 1 e per il resto da AP 1.

9. Le

spese processuali di complessivi fr. 6000.– (compresi fr. 1240.– per l'ascolto

della figlia) sono poste per tre quarti a carico di AP 1 e per il resto a

carico di AO 1.

10. AP 1 è

condannato a rifondere a AO 1 fr. 9900.– per ripetibili ridotte.

Per il resto la sentenza

impugnata rimane invariata.

III. Le spese dell'appello di AP

1, di fr. 5000.–, da anticipare dall'appellante, sono posti per sei settimi a

carico di lui e per il resto a carico di AO 1. L'istante rifonderà inoltre alla

convenuta fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

IV. Le spese dell'appello di AO

1, di fr. 5000.–, da anticipare dall'appellante, sono posti per quattro settimi

a carico di lei e per il resto a carico di AP 1. La convenuta rifonderà inoltre

all'istante fr. 300.– per ripetibili ridotte.

V. L'appello presentato il 10

giugno 2021 da AP 1 è divenuto privo di oggetto e la causa è stralciata dal

ruolo.

VI. Le spese di tale appello, ridotte

a fr. 500.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 2500.– per

ripetibili.

VII. Notificazione:

avv. ;

avv. ;

(in

estratto, dispositivo n. II/6.2).

Comunicazione:

– Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 6;

all'Autorità regionale di protezione 6, Agno, e per il suo tramite al

curatore o alla curatrice di (in estratto, consid. 9 e dispositivo n. II/7 e

7.1).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).