11.2022.110
Eccezione di incapacità di postulazione del legale di una parte fondata su procedimenti penali promossi dalla controparte protezione dell'unione coniugale: custodia e relazioni personali in caso di rifiuto del figlio; ripartizione del mantenimento in denaro fra genitori
29 marzo 2023Italiano97 min
Dal matrimonio è nata G__________, il 17 maggio 2009. La famiglia si è trasferita
Source ti.ch
Incarti n.
11.2021.80
11.2022.109
11.2022.110
Lugano
29 marzo 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2020.5051 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 16 novembre 2020 da
AP
1 ora
(ora
patrocinato dall'avv. PA 3 )
contro
AO
1
(già
patrocinata dall'avv. . PA 2 ),
giudicando sull'appello del
10 giugno 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 28 maggio 2021 (inc. 11.2021.80),
come pure sull'appello del
7 luglio 2022 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto
il 24 giugno 2022 (inc. 11.2022.109),
e sull'appello dello
stesso giorno presentato da AP 1 contro la medesima sentenza (inc.
11.2022.110);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1 (1975) e AO 1
(1979), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 26 febbraio 2005.
Dal matrimonio è nata G__________, il 17 maggio 2009. La famiglia si è trasferita
in Ticino nel 2016, prima a __________ e poi, dall'aprile del 2019, a __________
(particella n. 1180 RFD, proprietà della moglie). Il marito è consulente finanziario
per la Banca __________ S.p.A. di __________ e ha beneficiato fino al novembre
del 2021 di indennità compensative di disoccupazione. Laureata in economia e
commercio, la moglie ha ridotto dopo alcuni anni l'attività lavorativa per dedicarsi
alla figlia e al governo della casa. Nell'aprile del 2019 essa ha ripreso un'occupazione
a tempo pieno per la __________ __________ SA di __________. I coniugi vivono
separati dal 28 ottobre 2020, quando AO 1 ha fatto cambiare la serratura della
porta d'ingresso dell'abitazione coniugale, impedendo l'accesso al coniuge, il
quale si è trasferito inizialmente nella dépendance della villa, situata sul
medesimo fondo.
B. Il 16 novembre 2020 AP
1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare e con la
comminatoria dell'art. 292 CP – che alla moglie fosse ordinato di consegnargli
entro 24 ore le nuove chiavi di accesso all'abitazione coniugale, vietandole di
impedirgli di rientrarvi e di risiedervi. Con decreto cautelare del 18 novembre
2020 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta formulata in via supercautelare
e ha fissato alla convenuta un termine di 10 giorni per presentare
osservazioni. Con un memoriale del 30 novembre 2020 AO 1 ha proposto di
respingere l'istanza del marito e ha postulato a sua volta misure a protezione
dell'unione coniugale, chiedendo di autorizzare i coniugi a vivere separati, di
attribuirle in uso l'abitazione coniugale, di ingiungere al marito di riaprire
la porta che dal giardino conduce al locale caldaia, come pure di lasciare la
dépendance entro il 31 dicembre 2020, di affidarle la figlia G__________ (riservato
il diritto di visita del paterno) e di obbligare AP 1 a versare un contributo
alimentare per la figlia di fr. 1440.– mensili dal novembre del 2020 fino
al 12° anno di età e di fr. 1765.– mensili dopo di allora. Con decreto cautelare
del 1° dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha ordinato al marito di riaprire la
porta di accesso al locale caldaia, convocando le parti per il dibattimento.
C. All'udienza del 22
marzo 2021, indetta per il dibattimento e il contraddittorio sulle istanze
cautelari, AP 1 ha chiesto a sua volta di essere autorizzato e vivere separato,
di attribuirgli l'abitazione coniugale in uso con obbligo per la moglie di consegnargli
le nuove chiavi d'ingresso e di trasferirsi altrove entro il 30 aprile 2021, di
disciplinare la custodia di G__________ in modo alternato con domicilio presso
di lui o, in subordine, di attribuirgli la custodia della figlia in via
esclusiva (riservato il diritto di visita materno), di stabilire che ogni
genitore provveda al mantenimento di lei quando essa è sotto la sua custodia (salvo
il premio della cassa malati, le spese mediche, di telefonia, scolastiche e
straordinarie, da dividere a metà) o, dandosi custodia esclusiva di lui,
proponendo di assumere interamente il mantenimento di G__________, eccetto la
suddivisione a metà delle spese scolastiche e quelle straordinarie, precisando
che non sono dovuti contributi alimentari fra coniugi. AO 1 ha contestato le
nuove domande del marito e ha ribadito le proprie, tranne aumentare a
fr. 3461.95 mensili il contributo di mantenimento preteso per la figlia. Nel
successivo scambio di atti scritti i coniugi hanno ribadito le loro posizioni e
proposto l'assunzione di prove. In coda all'udienza le parti si sono accodate sull'autorizzazione
a vivere separate e il Pretore aggiunto ha dato avvio all'istruttoria.
D. In pendenza di causa
il Pretore aggiunto ha disciplinato a più riprese il diritto di visita paterno durante
le festività. Assunte alcune prove, e in particolare un rapporto del 28 marzo
2021 sull'audizione della figlia da parte della delegata all'ascolto R__________
__________, il 30 aprile 2021 egli ha disposto la presa a carico della minore
da parte del Servizio medico-psicologico di __________ e una mediazione tra padre
e figlia a cura della citata specialista. Il 5 maggio 2021, ritenendo di
avere esperito le prove necessarie, egli ha annunciato alle parti l'intenzione
di prendere la decisione sulle istanze cautelari.
E. Con decreto cautelare
del 28 maggio 2021 il Pretore aggiunto ha assegnato l'uso dell'abitazione
coniugale con mobili e suppellettili alla moglie, ha posto a carico di lei i
relativi costi (oneri ipotecari e spese accessorie ordinarie), ha fissato al
marito un termine di un mese dal passaggio in giudicato della decisione per
lasciare la dépendance, reperire un proprio alloggio e prelevare i suoi effetti
personali, ha affidato la figlia alla madre e ha disciplinato l'assetto minimo
del diritto di visita paterno in caso di disaccordo, rinviando al “merito” la
decisione sulle spese giudiziarie. Mediante decreto “complementare” del 1°
giugno 2020 egli ha poi condannato AP 1 a versare dal novembre del 2020 un
contributo alimentare di fr. 3200.– mensili per la figlia (assegni familiari
non compresi) fino alla maggiore età o al termine di un'adeguata formazione
professionale.
F. Contro il decreto
cautelare appena menzionato e il relativo “complemento” AP 1 è insorto a questa
Camera mediante appello del 10 giugno 2021 per ottenere che l'abitazione
coniugale sia assegnata in uso a lui (con ordine alla moglie di trasferirsi
altrove entro il 30 agosto 2021 e consegnargli le chiavi dell'ingresso), come
pure che la figlia G__________ gli sia affidata per la cura e l'educazione
(riservato il diritto di visita materno), annullando il “complemento” di
decisione cautelare. Invitata a esprimersi, nelle sue osservazioni del 9 luglio
2021 AO 1 propone di respingere l'appello. Preliminarmente essa insta altresì
perché sia autorizzata l'esecuzione anticipata del decreto cautelare,
rispettivamente sia revocato l'effetto sospensivo all'appello, in modo che AP 1
sia obbligato a trasferirsi altrove entro il 31 agosto 2021 portando con sé i
suoi effetti personali. Con decreto del 12 luglio 2021 il presidente della
Camera ha respinto le richieste preliminari della moglie (inc. 11.2021.80).
G. Nel frattempo, dal
maggio del 2021 AP 1 si è trasferito in un appartamento a __________, pur
mantenendo il domicilio presso l'abitazione coniugale. Statuendo il 12 luglio
2021 in via supercautelare, il Pretore aggiunto, sollecitato da AO 1, ha
bloccato un conto postale del marito e il 14 luglio 2021 ha ingiunto alla __________
SA di prelevare da quel conto fr. 3200.– mensili, versandoli alla moglie. Su istanza
di AP 1, con decreto supercautelare del 23 agosto 2021 egli ha poi ordinato
a AO 1 di rispettare – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – la regolamentazione del diritto di visita paterno fissata
nel decreto cautelare del 28 maggio 2021. Il giorno seguente, inoltre, ha
istituito una curatela educativa in favore della minore. Il 26 agosto 2021 egli
ha tuttavia revocato, sempre in via supercautelare, il decreto del 23 agosto
precedente e ha modificato la disciplina del diritto di visita paterno,
prevedendo incontri sotto sorveglianza in un punto d'incontro di almeno un'ora
ogni quindici giorni. Il 23 novembre 2021 infine egli ha revocato la presa a
carico di G__________ da parte del Servizio medico-psicologico dopo avere
constatato l'impossibilità di conciliare la terapia offerta dal servizio con
gli impegni scolastici della ragazza. Il 20 gennaio 2022 l'Autorità regionale
di protezione 6 ha nominato A__________ __________ quale curatrice educativa di
G__________.
H. L'istruttoria è stata
chiusa il 1° febbraio 2022. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, dell'8 aprile 2022, AO 1 ha
proposto di respingere tutte le domande del marito e di accogliere le sue, nel
senso di autorizzare i coniugi a vivere separati, di attribuirle l'uso dell'abitazione
coniugale, di affidarle la figlia per la cura e l'educazione, di sospendere il
diritto di visita paterno e di obbligare il marito a versarle un contributo alimentare
per G__________ di fr. 4693.25 mensili (assegni famigliari non compresi)
dal novembre del 2020. In un memoriale dell'11 aprile 2022 AP 1 ha chiesto a
sua volta di autorizzare i coniugi a vivere separati, di assegnare a lui l'uso
dell'abitazione coniugale (con mobili e suppellettili), di attribuirgli la
custodia della figlia (riservato il diritto di visita materno), di condannare
la moglie a versare un contributo per G__________ di fr. 2500.– mensili
(assegni familiari non compresi), di stabilire che le spese straordinarie
saranno assunte a metà da ogni genitore “previo accordo” e di accertare che non
sono dovuti contributi alimentari fra coniugi, respingendo altresì le richieste
di giudizio avversarie. Al memoriale egli ha allegato 145 documenti. Il 14
aprile 2022 la moglie ha chiesto di rinviare al mittente il memoriale e la
documentazione, lamentandone la prolissità e l'intempestività. Sollecitata a
trasmettere un rapporto sull'andamento delle relazioni fra padre e figlia, la
curatrice educativa ha informato il Pretore aggiunto il 28 aprile 2022 delle
difficoltà riscontrate, comunicando altresì di voler rinunciare all'incarico.
I. Statuendo con
sentenza del 24 giugno 2022, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha assegnato l'uso dell'abitazione coniugale alla moglie (con mobili
e suppellettili), mettendo a carico di lei i relativi costi (oneri ipotecari e
spese accessorie ordinarie), ha affidato la figlia alla medesima per la cura e
l'educazione, ha sospeso le relazioni personali fra padre e figlia e ha
obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per G__________ di fr. 1082.–
mensili dal novembre del 2020 al 31 maggio 2025 e di fr. 1062.– mensili dal 1°
giugno 2025 fino alla maggiore età o alla conclusione di un’adeguata formazione
professionale (assegni familiari non compresi), autorizzandolo a compensare tale contributo con quanto già versato
in esecuzione del decreto cautelare 28 maggio 2021 (con il complemento
del 1° giugno 2021). Egli ha confermato inoltre la curatela educativa in favore
di G__________, precisando i compiti del curatore e mettendo i costi del
provvedimento a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno. Infine egli ha
accertato che non sono dovuti contributi di mantenimento fra i coniugi. Le
spese processuali di complessivi fr. 6000.– (compresi fr. 1240.– per l'ascolto)
sono state poste per un terzo a carico della moglie e per il resto a carico del
marito, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 6606.– per ripetibili ridotte.
L. Contro la sentenza
appena citata sono insorti entrambi i coniugi con appelli del 7 luglio 2022.
Nel suo ricorso AO 1 chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – che
il giudizio impugnato sia riformato nel senso di fissare il contributo
alimentare per la figlia a fr. 4993.40 mensili dal novembre del 2020 al 31
maggio 2021, a fr. 4713.40 mensili dal 1° giugno 2021 al 31 maggio 2025 e a fr.
4663.40 mensili dal 1° giugno 2025 fino alla maggiore età o alla conclusione di
un’adeguata formazione professionale (assegni familiari non compresi),
limitando la facoltà di compensazione del marito ai contributi per il periodo
antecedente il 24 giugno 2022. Nelle sue osservazioni del 28 luglio 2022 AP 1
propone di respingere l'appello e la domanda di effetto sospensivo, chiedendo
in via cautelare di ordinare al patrocinatore della moglie di rinunciare al
mandato e di invitare costei a munirsi di un nuovo legale entro dieci giorni o,
in difetto di ciò, di attribuirle un patrocinatore d'ufficio. Con decreto del
giorno seguente il vicepresidente della Camera ha conferito all'appello effetto
sospensivo per quanto riguarda il contributo alimentare di fr. 1082.– mensili
dovuto dal novembre del 2022 fino al 24 giugno 2022 (inc. 11.2022.109).
M. Nel
suo appello AP 1 propone che in riforma della sentenza impugnata i
coniugi siano autorizzati a vivere separati, che l'abitazione coniugale
(compresi mobili e suppellettili) gli sia assegnata in uso, che la moglie sia tenuta
a trasferirsi altrove entro 30 giorni consegnandoli le chiavi d'ingresso, che gli
sia attribuita la custodia della figlia (riservato il diritto di visita materno),
che la convenuta sia obbligata a versare un contributo alimentare per G__________
di fr. 1858.– mensili (assegni familiari non compresi), che la diffida ai
debitori a carico del suo conto postale sia revocata, che la curatela educativa
sia confermata (ad eccezione dell'incarico volto alla “promozione dei contatti
con il padre, ripresa delle relazioni”) e sia accertato non essere dovuti
contributi alimentari fra coniugi. Egli chiede altresì, già in via
supercautelare, di modificare la diffida ai debitori riducendone l'importo da
fr. 3200.– a fr. 1082.– mensili e, in via cautelare, di invitare il
patrocinatore della moglie a rinunciare al mandato e costei a munirsi di un
nuovo legale entro 10 giorni o, in difetto di ciò, attribuirle un patrocinatore
d'ufficio. Postula infine l'assunzione agli atti di tutti i documenti da lui
prodotti. Con osservazioni del 22 luglio 2022 AO 1 propone di respingere tutte le
richieste avversarie. Mediante decreto cautelare del 29 luglio 2022 il
vicepresidente di questa Camera ha modificato la diffida ai debitori,
riducendone l'importo a fr. 1082.– mensili, ma ha respinto le altre
richieste cautelari (inc. 11.2022.110).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Gli appelli in esame riguardano
la medesima causa e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti.
Si giustifica così di congiungere le procedure e di emanare una sentenza unica
(art. 125 lett. c CPC). Per motivi di opportunità, dovendosi appurare anzitutto
la capacità processuale del legale della moglie (che potrebbe incidere anche
sull'efficacia dei suoi atti: RtiD II-2021 n. 21c pag. 708 consid. 2e), giova
esaminare prima l'appello contro la sentenza del 24 giugno 2022 introdotto
dall'istante e poi quello presentato dalla convenuta. Da ultimo sarà trattato l'appello
sul decreto cautelare.
2.
Le misure a
protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di
procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione
della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per i decreti in materia di provvedimenti cautelari
adottati in tali procedimenti (art.
248.
lett. d CPC). Se le decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali,
tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva
almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto quest'ultima riserva non si pone, litigiosa essendo
anche la custodia della figlia, controversia appellabile senza riguardo a
questioni di valore. Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, il decreto
cautelare del 28 maggio 2021 è pervenuto alla precedente patrocinatrice del
marito il 31 maggio 2021 (tracciamento dell'invio 98.__________, agli atti),
mentre il relativo “complemento” del 1° giugno 2021 è giunto al più presto l'indomani.
Inoltrato il 10 giugno 2021, l'appello di AP 1 contro tale decreto è pertanto
ricevibile (inc. 11.2021.80). La sentenza del 24 giugno 2022 invece è stata
notificata ai patrocinatori dei coniugi il 27 giugno 2022 il (tracciamenti
degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotti il 7 luglio 2022 (dalla convenuta: inc. 11.2022.109; dall'istante:
inc. 11.2022.110), ultimo giorno utile, anche i due appelli contro tale
sentenza sono tempestivi.
3.
Nei
tre procedimenti di appello le parti hanno presentato numerosi documenti. Alcuni,
tuttavia, figurano già negli atti di prima sede, sicché la loro produzione è
superflua. Per il resto, la nuova documentazione è ammissibile, litigiose in concreto essendo questioni
riguardanti una minorenne. Nuovi documenti, come pure nuovi fatti, sono
proponibili così senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in
forza del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili per il
giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2). Nella misura in cui risultano di
rilievo per la decisione, si terrà conto perciò di tali documenti.
I. Sull'appello di AP 1
contro la sentenza del 24 giugno 2022
4.
Nell'appello
l'istante contesta anzitutto la capacità di stare in giudizio del legale della
moglie, chiedendo che questi sia invitato a rinunciare al mandato di
rappresentanza e lei sia tenuta a munirsi di un nuovo patrocinatore entro 10
giorni, con l'avvertenza che in caso di inottemperanza le sarà nominato un
patrocinatore d'ufficio. Egli ricorda di avere denunciato la moglie per vari
reati, in particolare per coazione, avendolo lei estromesso il 28 ottobre 2020
dall'abitazione coniugale e avendo sostituito i cilindri dell'ingresso senza
attendere la decisione del Pretore. Allega di avere denunciato anche il di lei legale,
poiché la convenuta aveva affermato di avere agito su suggerimento di lui. Constatato
altresì che l'avvocato PA 2 ha rinunciato al patrocinio della moglie in sede
penale, l'appellante sostiene che il conflitto d'interessi si ravvisa anche in
sede civile e impone la cessazione del patrocinio. Nelle osservazioni del
28.
luglio 2022 all'appello della moglie egli comunica altresì che contro
il legale della moglie la Commissione di disciplina degli avvocati ha aperto un
procedimento per violazione degli art. 14 lett. a LLCA, 16 LAvv, 1 e 2 CSD,
come pure degli art. 12 lett. a LLCA, 16 LAvv e 24 CSD.
La convenuta obietta che
il marito è in malafede perché un eventuale conflitto d'interessi nuocerebbe se
mai a lei medesima. Sostiene che l'intenzione del marito è in realtà di ostacolare
la sua difesa, obbligandola a trovare un nuovo legale. Precisato che il
procedimento penale è tuttora in corso, essa fa valere che “il complesso dei
fatti” relativo a quella denuncia non ha alcun influsso sulla causa civile, che
l'avvocato PA 2 non è direttamente coinvolto nella presente procedura e che la
richiesta dell'appellante non merita tutela già per il fatto che questi sostiene
di avere saputo del potenziale conflitto d'interessi il 24 gennaio 2022, ma
ha sollevato la questione solo con l'appello del 7 luglio 2022.
a)
Che il marito abbia atteso oltre cinque mesi prima di segnalare il problema
potrebbe invero suscitare dubbi sotto il profilo della buona fede processuale
(art. 52 CPC). Sia come sia, e come questa Camera ha avuto modo di ricordare recentemente,
la facoltà di postulare, ovvero la capacità di
compiere atti processuali necessari alla conduzione di un processo nella forma
giuridica pertinente, è un presupposto processuale, anche se non figura
esplicitamente all'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC (RtiD II-2021 n. 21c pag. 707
consid. 2d). Essa va dunque vagliata d'ufficio (art. 60 CPC) e in ogni tempo da
chi dirige il procedimento (RtiD II-2021 n. 21c pag. 707 consid. 2b in
fine). Poco importa dunque che la questione sia stata sollevata la prima volta in
appello e a distanza di mesi dalla conoscenza dei fatti sui quali il marito
poggia la sua richiesta.
b) Ciò
posto, fra le regole professionali che un avvocato deve rispettare si annovera
il principio cardine dell'art. 12 lett. c LLCA, secondo cui l'avvocato deve
evitare “qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle
persone con cui ha rapporti professionali o privati”. Tale principio è
correlato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA, che impone
all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza, come pure con gli
imperativi dell'art. 12 lett. b LLCA, che impone all'avvocato di esercitare l'attività
professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità, e dell'art. 13 LLCA sul
segreto professionale (RtiD II-2021 n. 21c pag. 706 consid. 2a). Ove
sopraggiunga un possibile conflitto d'interessi, l'avvocato deve rinunciare al
mandato. Se di fronte al rischio di un conflitto d'interessi egli non rinuncia
di sua iniziativa al patrocinio, il giudice davanti al quale egli procede (o,
se così dispone il diritto cantonale, l'autorità di vigilanza sull'avvocatura)
gli ingiunge di cessare la rappresentanza (DTF 147 III 354 consid. 6.3.1 con
rinvii; RtiD II-2021 n. 21 pag. 706 consid. 2b).
c) In
concreto durante il suo interrogatorio davanti al Pretore la convenuta ha dichiarato
di avere deciso di sostituire la serratura dell'abitazione coniugale “su
consiglio del [suo] avvocato” (verbale del 24 gennaio 2022, pag. 5 in alto). Nell'ambito
dei procedimenti penali aperti in seguito a “querela/denuncia” del marito contro
di lei e il legale, essa ha poi precisato che il suo patrocinatore non le ha
“detto esplicitamente di cambiare i cilindri” ovvero che lei “h[a] fatto la
proposta all'avv. PA 2 ma lui non [le] ha detto che non si poteva fare e [lei]
quindi ha dedotto che non vi sarebbero stati problemi di sorta” (doc. 1
prodotto in appello: verbale d'interrogatorio del 12 luglio 2022, pag. 3). Da
parte sua l'avvocato PA 2 ha riferito, in sostanza, che la cliente gli “ha
chiesto se poteva sostituire i cilindri” e che lui le ha “risposto quelle che
erano le possibilità per fa uscire [di casa] il marito, ma di certo non le ha
proposto di sostituirli” (doc. B prodotto in appello: verbale d'interrogatorio
del 7 giugno 2022, pag. 3). Benché le versioni della convenuta e dell'avvocato PA
2.
siano ora sostanzialmente concordanti, il possibile conflitto d'interessi in
sede penale è pacifico già per il fatto che la (potenziale) responsabilità dell'una
è atta a ridimensionare quella dell'altro e viceversa, tant'è che in quel
contesto la moglie si è fatta patrocinare da un altro legale.
d) Un
siffatto conflitto d'interessi non si ravvisa per contro in sede civile. AP 1
si limita a far valere che “il complesso di fatti è
il medesimo (estromissione del marito da casa in assenza di decisione del
Pretore, con sostituzione di cilindri per impedirgli di rientrare)”. Egli non
spiega tuttavia quale interesse (personale) possa avere l'avvocato PA 2 nella procedura
in esame, la quale concerne misure a protezione dell'unione coniugale che,
evidentemente, non lo coinvolgono neppure di riflesso. Certo, come si vedrà in
appresso (consid. 8d), le circostanze dell'allontanamento del marito
dall'abitazione coniugale potrebbero anche essere di qualche rilievo ai fini
del presente giudizio, ma sapere se
l'agire
della moglie sia riconducibile a un esplicito consiglio del legale o a un
difetto di comunicazione da parte del medesimo è del tutto ininfluente. L'accertamento
di tali aspetti va dunque riservato alle sedi penali o disciplinari, ciò che
esclude un rischio di conflitto d'interessi.
5.
Sempre
in via preliminare l'interessato lamenta che il Pretore aggiunto ha emanato la
sentenza finale senza attendere la decisione del suo appello contro il decreto
cautelare. In realtà non è dato a divedere perché il primo giudice avrebbe
dovuto aspettare, né l'interessato pretende che tale modo di procedere gli
abbia causato pregiudizio. In proposito l'appello non denota dunque un
interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 CPC per analogia).
6.
L'appellante
sostiene che il Pretore aggiunto ha trascurato o sottovalutato alcuni fatti
indicativi dell'atteggiamento della moglie, cui egli imputa – in sintesi – di
avere premeditato la separazione e di averlo estromesso dall'abitazione
coniugale, comportamenti che però non sono stati rimproverati o sanzionati nella
sentenza impugnata. L'istante non indica tuttavia quali rimproveri il Pretore
aggiunto avrebbe dovuto muovere alla convenuta né quali sanzioni il primo
giudice avrebbe dovuto adottare. Puramente generica, la critica sfugge pertanto
a ulteriore disamina.
7.
Il
marito chiede poi, sempre a titolo preliminare, che tutti i documenti da lui
prodotti con il memoriale conclusivo siano considerati. A suo avviso la
documentazione dimostra che quanto la moglie allega nei suoi allegati o ha
dichiarato durante l'interrogatorio formale non corrisponde a verità e che essa
ha manipolato la figlia, ciò che il Pretore aggiunto avrebbe dovuto sanzionare con
una multa disciplinare a norma dell'art. 191 CPC. Al riguardo è bene
distinguere. Per quanto attiene al memoriale conclusivo, AO 1 si
limitava a chiedere di rinviarlo al mittente giusta l'art.
132.
cpv. 3 CPC, sia perché inutilmente prolisso sia perché la produzione
intempestiva di una tale quantità di documenti trascendeva nell'abuso di
diritto (osservazioni, pag. 5 in fondo). Per il resto il primo giudice ha dato
atto che in virtù dell'art.
229.
cpv. 3 CPC fatti nuovi e nuovi mezzi di prova potevano essere addotti fino
alla deliberazione della sentenza (I CCA, sentenza inc. 11.2020.172/174
del 17 febbraio 2022 consid. 6c con rinvio a DTF 138 III 789 consid. 4.2),
ma ha anticipato che avrebbe tenuto conto, per il giudizio, solo di tre
documenti, definendo gli altri superflui a fini probatori (sentenza impugnata,
consid. 2). Nella misura in cui si limita a sostenere che tutti i 145 documenti
sono pertinenti per smentire le dichiarazioni rese dalla moglie in corso di
procedura, l'appellante reca un argomento del tutto generico, e come tale
insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Sulla
rilevanza dei singoli documenti si tornerà, se mai, più tardi. Quanto alle
sanzioni previste all'art. 191 cpv. 2 CPC in caso di “dichiarazione
deliberatamente mendace” resa da una parte nell'ambito di un interrogatorio,
neppure l'appellante pretende di avere sollecitato l'adozione di simili
provvedimenti disciplinari davanti al primo giudice e tanto meno ne esige
l'adozione in appello. Neppure su tale aspetto soccorre dunque attardarsi.
8.
Tutto
ciò premesso, litigioso è in primo luogo l'affidamento della figlia, di cui
l'istante chiede la custodia esclusiva. Ora, se
i coniugi hanno figli minorenni il giudice adito a protezione dell'unione
coniugale prende le misure necessarie “secondo
le disposizioni sugli effetti della filiazione” (art. 176 cpv. 3 CC). I criteri preposti all'affidamento dei figli in una tale procedura non si scostano
sostanzialmente da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dopo
il divorzio. Decisivo rimane, anche nella
protezione dell'unione coniugale, l'interesse del figlio a un armonioso
sviluppo fisico, psichico e intellettuale. In
una procedura a tutela dell'unione coniugale non si tratta tuttavia di statuire
in maniera definitiva sull'affidamento, adottando una soluzione ottimale, ma
solo di regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che
sembra offrire ai figli le garanzie migliori compatibilmente con la celerità di
un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza (RtiD II-2012 pag. 797
consid. 4; più recentemente: I CCA, sentenza 11.2019.147 dell'11 agosto
2020.
consid. 6 con rinvio; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_739/2020 del 22 gennaio 2021 consid. 2.1). La decisione a tutela dell'unione
coniugale è, del resto, assimilabile a un provvedimento cautelare, che può
sempre essere modificato (art. 179 cpv. 1 CC).
a) Dovendo
statuire sull'affidamento dei figli, il giudice a protezione dell'unione
coniugale si limita ad accertare quale genitore appaia verosimilmente idoneo
alla custodia e, dandosi sostanziale parità, quale genitore appaia avere la
verosimile possibilità ed essere pronto a occuparsi di persona in maggior
misura del figlio. Dandosi sostanziale equivalenza anche sotto questo profilo,
egli privilegia il criterio della stabilità e lascia – per quanto possibile –
il figlio nel suo ambiente, di solito con il genitore che gli ha dedicato più
tempo durante la vita in comune, secondo il riparto dei ruoli assunto dai coniugi
all'interno della famiglia. L'affidamento definitivo interverrà poi al momento
della separazione o del divorzio (RtiD II-2012 pag. 798 n. 7c con richiami, I-2011 pag. 655
consid. 6 con ulteriori richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.147
dell'11 agosto 2020 consid. 6 con rinvio).
b) In
concreto il Pretore aggiunto ha ricordato che con decreto cautelare del 28
maggio 2021 G__________ era stata affidata alla madre per la cura e
l'educazione, in occasione della sua audizione avendo essa manifestato il
desiderio di vivere con lei, indicando la madre come figura cui rivolgersi in
caso di pericolo, bisogno o consiglio. Inoltre essa ha precisato di non voler
stare o avere relazioni personali con il padre. Considerato inoltre che la
figlia era affidata alla madre da quasi un anno e non vede il padre
dall'ottobre del 2020, il primo giudice ha ritenuto che modificare tale assetto
non garantirebbe alla minore stabilità e non risponderebbe al di lei desiderio,
ciò che, data la sua età, va preso in considerazione. A mente del Pretore
aggiunto, dunque, appare consono al bene della figlia che essa rimanga
affidata alla madre (sentenza impugnata, consid. 3c).
c) Nei
rispettivi allegati le parti si diffondono in esposizioni contrastanti delle
vicissitudini familiari, come pure delle circostanze e delle modalità della
separazione. L'appellante da parte sua fa valere – in sintesi – che dopo anni
di serenità la il matrimonio si è incrinato alla fine del 2019 per il
comportamento della moglie, la quale ha cominciato ad accusarlo finanche di reati,
poi smentiti in tale sede penale. Inoltre essa ha preparato ad arte la
separazione rientrando anticipatamente dalle ferie, sicché egli si è visto
imporre la convivenza con la suocera destinata a sostituirlo nell'accudimento
della figlia, con la conseguenza che egli è stato progressivamente isolato e
delegittimato di fronte alla minore. Il 28 ottobre 2020 poi è stato estromesso
dall'abitazione coniugale mediante sostituzione della serratura dell'ingresso e
obbligato a trasferirsi nella dépendance, il che – data l'inazione del primo
giudice – ha consolidato il piano della moglie per alienarlo dalla vita della
figlia. L'appellante si duole infine che il Pretore aggiunto ha sottaciuto tali
antefatti e ha confermato un assetto indebito, frutto di un'azione illecita. La
convenuta contesta l'esposizione del marito, addebitando a quest'ultimo
reazioni aggressive già durante la vita in comune, ricordando che anche la
figlia ha riferito di simili comportamenti. Essa ridimensiona altresì il di lui
impegno nella cura dell'economia domestica e della minore ed espone la sua
versione e le sue motivazioni riguardo alle vicissitudini familiari che hanno disunito
la coppia. Allegazioni del genere non sono pertinenti. Decisivo è infatti
accertare nel caso specifico, a un esame di verosimiglianza, quale sia
attualmente la disciplina dell'affidamento che appare più adeguata all'interesse
della figlia. Non si tratta di sanzionare comportamenti pregressi dei coniugi.
d) L'idoneità
della madre alla custodia è invero litigiosa. L'istante riconosce che la
moglie possiede le capacità di base per occuparsi della quotidianità della
figlia, ma rimprovera alla medesima di non saper tenere G__________ lontana dal
conflitto coniugale e di preservare la figura di lui. In particolare fa valere
che la curatrice educativa si è dimessa a causa di una lettera del legale della
moglie, che dal rapporto della curatrice emerge la mancata collaborazione di
lei, che la convenuta “usa” la figlia coinvolgendola nelle questioni fra i coniugi,
che essa lo ha escluso dalla vita di G__________ rifiutandogli ogni
informazione su di lei, che essa fa credere alla minore di essere stata
picchiata, minacciata e attaccata sessualmente, che essa lo ha intralciato nei
suoi affari e ha prelevato somme importanti da conti comuni. Tutto ciò ‒
adduce l'appellante ‒ nuoce alla figlia e la priva della figura paterna. La
convenuta contesta puntualmente gli addebiti, sostenendo di avere cercato,
contrariamente al marito, di tenere la figlia proprio al riparo dal conflitto coniugale.
Che
l'idoneità di un genitore possa risentire della sua propensione a oscurare la
figura dell'altro nella visione e considerazione del figlio è vero (I CCA, sentenza
11.2019.147
dell'11 agosto 2020 consid. 7). E nella fattispecie la modalità con
cui la convenuta ha allontanato il marito dall'abitazione coniugale poteva
anche mettere oggettivamente in cattiva luce il padre agli occhi della figlia,
la quale al rientro da scuola ha appreso del repentino trasferimento di lui nella
dépendance. Per di più, è indiscusso che la minore è stata coinvolta nel
conflitto coniugale. A un sommario esame non è dato tuttavia di capire se ciò
sia davvero avvenuto intenzionalmente per danneggiare l'immagine del padre, come
questi pretende. Senza dimenticare che taluni comportamenti di lui, come la raccolta
di documentazione tramite filmati e fotografie, possono avere alimentato i
timori di G__________ (relazioni di R__________ __________ del 29 marzo
2021.
sull'ascolto e del 30 luglio 2021 sul tentativo di mediazione). È assodato
altresì che in un'occasione la convenuta ha chiesto documenti al marito per il
tramite della figlia e che la convenuta non informa più il marito sull'andamento
scolastico o la salute della minore, salvo obiettare che il padre se ne
disinteressa (interrogatorio della moglie: verbale del 24 gennaio 2022, pag. 6).
E non si può dire che, nei fatti, AO 1 abbia dimostrato solerzia nel promuovere le relazioni di G__________
con la curatrice, a prescindere dalle puntualizzazioni addotte dal suo legale (lettera
della curatrice del 18 febbraio 2022: doc. 44). Per converso, nella misura
in cui non hanno coinvolto la figlia, gli aspetti patrimoniali della vicenda
sono irrilevanti per l'affidamento di G__________.
In
definitiva, tenuto conto dell'alto livello di conflittualità fra coniugi, a un
esame di verosimiglianza le mancanze della madre non paiono tali da comprometterne
l'idoneità alla custodia. Gli atti non consentono nemmeno di ritenere, nel
quadro di un giudizio sommario, che a tale riguardo il padre sia scevro di
difetti o sia il genitore che offra migliori garanzie (relazioni di R__________
__________ del 29 marzo 2021 sull'ascolto e del 30 luglio 2021 sul
tentativo di mediazione). Resta il fatto che il deterioramento della relazione
fra padre e figlia non manca di destare preoccupazione e che al momento di decidere
sull'affidamento in via definitiva potrebbe anche giustificarsi una
valutazione specialistica.
Quanto a una custodia alternata, a
prescindere dalla posizione della figlia, tale disciplina sarebbe oggi
impraticabile per la spiccata e accesa conflittualità fra coniugi, tant'è che
né le parti né il Pretore aggiunto hanno preso in considerazione una simile ipotesi.
e) Circa il criterio della stabilità e la
possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del figlio, l'appellante
si duole che il Pretore aggiunto ha privilegiato una situazione riconducibile all'agire
illecito della moglie, la quale lo ha indebitamente esiliato dall'abitazione
coniugale, e soggiunge che egli si è sempre occupato della figlia, come pure
della sua salute, e ha sempre partecipato alle attività scolastiche ed
extrascolatiche di lei, sottolineando di
avere più tempo a disposizione rispetto alla moglie, la quale lavora a
tempo pieno. La convenuta eccepisce, da parte sua, di essersi sempre occupata
lei della figlia con l'aiuto di una collaboratrice domestica. Dagli atti
risulta in realtà che anche il padre ha gestito alcuni aspetti della cura e
dell'educazione di G__________ (relazione di R__________ __________ del
29.
marzo 2021 sull'ascolto di G__________, pag. 1 e 3; lettera della dott.
__________ Z__________ __________, dell'11 aprile 2021). Sta di fatto che egli
non discute la capacità della moglie di far fronte alle necessità quotidiane
della figlia. È vero per converso che la disponibilità di tempo di lui è
maggiore rispetto a quella della moglie, essendo egli occupato
professionalmente per due ore al giorno, mentre dall'aprile del 2019 la madre lavora
a tempo pieno (interrogatori delle parti: verbale del 24 gennaio 2022, pag. 2 e
4). La stabilità e la possibilità per un genitore di occuparsi personalmente
del figlio hanno un ruolo predominante, nondimeno, nel caso di bambini piccoli,
mentre per un adolescente è più importante l'appartenenza a una determinata cerchia
sociale (I CCA sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021 consid. 7). La
stessa G__________, del resto, reclama maggiore autonomia (relazione sull'ascolto
del 29 marzo 2021, pag. 1). Avendo essa 13 anni compiuti, occorre ponderare
anche il suo punto di vista.
f) Per
giurisprudenza, il desiderio espresso da
un figlio di vivere con l'uno o con l'altro genitore va preso in
considerazione quando il figlio ha già raggiunto un'età (di solito fra gli 11 e
i 13 anni) che gli permetta di elaborare ragionamenti logici e di avere la maturità
emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura (DTF 131 III
556.
consid. 1.2.2, 133 III 150 consid. 2.4; più recentemente: sentenza del
Tribunale federale del 25 agosto 2020 consid. 3.3.3, in: FamPra.ch 2020
pag. 1079; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021
consid. 13 con rinvio). In concreto G__________, durante la sua audizione (a
quel momento aveva quasi 12 anni), ha chiaramente espresso il desiderio di
“vivere presso la madre e ricevere da lei le attenzioni riguardo alle cure”,
mentre non “vorrebbe vivere parte della sua vita con [il padre] o almeno non
stare con lui il fine settimana” (relazione sull'ascolto del 29 marzo 2021,
pag. 2 e 3). Di lì a pochi mesi, poi, essa ha manifestato alle operatrici del
punto d'incontro la volontà di non voler vedere il padre, riportando
“sensazioni di ansia al pensiero di incontrarlo”, al punto che le specialiste
si sono interrogate sulla “funzionalità degli incontri in questo particolare
momento”, considerata “l'apparente mancanza di capacità nel sostenere gli
incontri col genitore” (lettera del 6 dicembre 2021). Per finire le visite del
padre si sono interrotte nell'ottobre del 2021 e le relazioni personali sono
ora pressoché inesistenti (interrogatorio dell'istante: verbale del 24 gennaio
2022, pag. 3).
L'appellante
sostiene che la figlia è manipolata dalla madre, che fa di tutto per alienarlo,
e a sostegno della sua tesi ripercorre numerosi episodi, la cui correttezza e interpretazione
è puntualmente contestata dalla convenuta, la quale fa valere che G__________ è
stata sempre coerente
nell'esprimere i propri desideri. L'istante
aggiunge che la volontà della figlia è stata erroneamente interpretata,
lamentando che il primo giudice ha ignorato i di lei “sintomi della PAS” ed elencando
le circostanze che a suo parere denotano una sindrome di alienazione parentale,
conclusioni avversate dalla moglie, la quale ricorda le difficoltà emerse in relazione all'esercizio
del diritto di visita paterno e gli sforzi profusi in corso di procedura per
ristabilire il rapporto fra padre e figlia.
Non si
disconosce che G__________ risente dell'alta conflittualità insorta fra
genitori e può versare in un conflitto di lealtà. Essa però è comparsa tre volte davanti
alla delegata all'ascolto e nulla induce a dubitare che non si sia espressa
liberamente, finanche con disegni, schemi e scritti che appaiono coerenti (relazione sull'ascolto del 29 marzo 2021, pag. 2). Anche
le operatrici del punto d'incontro hanno constato le difficoltà della figlia persino
a sopportare un diritto di visita sorvegliato (lettera del 6 dicembre 2021).
Stante la ferma posizione della figlia, l'affidamento alla madre appare quindi
l'unica soluzione praticabile. Quanto all'accertamento di eventuali patologie
e, soprattutto, delle misure idonee per superarla, esso andrà eseguito se mai da
specialisti nell'ambito della decisione sull'affidamento definitivo, fermo
restando che né la delegata all'ascolto né
le operatrici del punto d'incontro si sono espresse al riguardo (relazione
sull'ascolto del 29 marzo 2021 e lettera del 6 dicembre 2021). Le censure
dell'appellante correlate alla custodia della figlia non giustificano pertanto
di modificare l'assetto stabilito dal Pretore aggiunto.
9.
Quanto
alle relazioni personali, che il Pretore aggiunto ha sospeso, l'appellante
chiede che nel caso in cui la figlia rimanga affidata alla madre gli siano
assicurato un regolare e ampio diritto di visita, atto a permettergli di
ristabilire la relazione con lei, cioè almeno un fine settimana ogni due (dal
venerdì sera al lunedì mattina), una sera infrasettimanale con pernottamento e metà
delle vacanze scolastiche.
a) Gli
estremi che possono giustificare una sospensione delle relazioni personali tra
il figlio e il genitore non affidatario sono già state illustrati dal primo
giudice (sentenza impugnata, consid. 3c). Al riguardo basti rammentare che il
genitore non affidatario ha il diritto di mantenere con il figlio le relazioni personali indicate dalle circostanze
(art. 273 cpv. 1 CC). Tale diritto va definito secondo il bene del
minorenne alla luce della situazione concreta. Dato che per uno sviluppo equilibrato del figlio il rapporto
con entrambi i genitori è essenziale (DTF 142 III 496 consid. 2.8), le visite
del genitore non affidatario meritano di essere promosse per quanto possibile (v.
anche I CCA, sentenza inc. 11.2022.10 del 18 novembre 2022, consid. 7a).
Il diritto di visita, tuttavia, può essere limitato, negato o revocato se
nuoce al bene del minorenne, se i genitori se ne avvalgono in violazione dei
loro doveri o non si curano seriamente del figlio, oppure per altri gravi
motivi (art. 274 cpv. 2 CC). Il bene del figlio è pregiudicato qualora il
comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a
mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne.
Una limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al
principio della proporzionalità. Una restrizione durevole non si giustifica,
quindi, per i soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti
del genitore non affidatario con il figlio sono buoni. Una soppressione, poi,
entra in linea di conto solo come ultima ratio, qualora agli effetti
negativi di un diritto di visita non possa ovviarsi altrimenti (sentenza del
Tribunale federale 5A_177/2022 del 14 settembre 2022
consid. 3.1.1; analogamente:
RtiD I-2019 pag. 503 n. 6c consid. 5a con numerosi richiami; da ultimo: I
CCA sentenza inc. 11.2020.41 del 14 aprile 2021 consid. 8d con rinvii).
b) Nella
fattispecie il Pretore aggiunto ha evocato le risultanze dell'ascolto della
figlia e i provvedimenti adottati nel corso della procedura, compreso il
fallimento di una mediazione, l'istituzione di una curatela educativa, la
disciplina dell'esercizio del diritto di visita in forma sorvegliata al punto
d'incontro e le difficoltà riscontrate dalle operatrici. Ha ricordato che i
rapporti tra padre e figlia si sono rarefatti, che secondo la madre la figlia
rifiuta di recarsi al punto d'incontro per le visite e che la curatrice
educativa ha lamentato l'impossibilità di assolvere il proprio incarico. Ha
sottolineato che la minore ha espresso più volte disagio e malessere nell'incontrare
il padre alla delegata all'ascolto, alla curatrice educativa e alle operatrici
del punto d'incontro. Il primo giudice ha quindi ritenuto opportuno sospendere il
diritto di visita, la cui forzatura appare contraria al bene di lei (sentenza impugnata,
consid. 3c).
c) L'appellante
ribadisce che la minore, condizionata e manipolata dalla madre, non è libera di
pensare. Non dubita che essa abbia dato ai suoi interlocutori l'impressione di
disagio e sofferenza, ma riconduce tale situazione alle forti pressioni subìte
prima degli incontri. Sostiene che la moglie è stata lasciata agire
incontrastata sulla figlia dopo che costei lo ha espulso dall'abitazione
coniugale e chiede che siano disciplinati ampi diritti di visita, idonei a
consentirgli di ristabilire le relazioni personali, facendo valere in
particolare che non sussistono motivi per privarlo del diritto di trascorrere
periodi di ferie con G__________. La convenuta contesta simili allegazioni,
definite incompatibili con le risultanze istruttorie, e soggiunge che la
sospensione del diritto di visita deve estendersi logicamente alle ferie.
d) Si conviene che la regolamentazione
di un diritto di visita non dipende esclusivamente dalla volontà del figlio. I desideri
di quest'ultimo, tuttavia, vanno tanto più considerati quanto più, vista l'età
e lo sviluppo, il ragazzo riesca a formarsi una volontà autonoma a dispetto
delle influenze esterne, ciò che avviene di regola attorno ai dodici anni. Qualora
il minorenne assuma un'attitudine difensiva nei confronti del genitore non
affidatario, occorre chiarirne le ragioni e appurare se il diritto di visita
rischi realmente di recargli pregiudizio. Ove tuttavia il figlio, capace di
discernimento, opponga una strenua e ripetuta resistenza agli incontri, è
opportuno rinunciare all'uso della forza. Il
bene del figlio non può essere perseguito infatti attraverso la suggestione
né la coartazione (sentenza del Tribunale
federale 5A_699/2021del 21 dicembre 2021 consid. 6.1 con
rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2020.82 del 19 agosto
2020.
consid. 5a con rinvio).
e) In
concreto l'appellante non contesta che la figlia abbia manifestato tenace
resistenza agli incontri, i quali le possano causare sofferenza. Le risultanze
istruttorie menzionate dal primo giudice, del resto, sono chiare (relazioni del 29 marzo 2021 sull'ascolto
e del 30 luglio 2021 sul tentativo di mediazione; lettera del punto
d'incontro del 6 dicembre 2021; lettera
della curatrice del 18 febbraio 2022). L'appellante sostiene tuttavia
che ampi diritti di visita gli consentirebbero di ristabilire la relazione con
lei. Il problema è che la sua opinione non è sorretta da elementi oggettivi ed
è finanche smentita dalla relazione delle operatrici del punto d'incontro, le
quali ormai hanno espresso dubbi sulla funzionalità delle visite (lettera del 6
dicembre 2021). Non solo: la figlia denota anche reazioni di malessere fisico
di fronte a situazioni di tensione, data la sua malattia cronica a livello
respiratorio, come pure ansie ed episodi di sonnambulismo al pensiero di
incontrare il padre (relazioni del
29.
marzo 2021 sull'ascolto, pag. 2 e 3; lettera del punto
d'incontro del 6 dicembre 2021). In simili circostanze la decisione del primo
giudice di sospendere le relazioni personali appare giustificata dagli effetti
negativi dovuti al diritto di visita. Di conseguenza anche visite durante le
ferie estive non possono entrare in considerazione nella situazione attuale.
f) Non
bisogna dimenticare tuttavia che, in assenza di altre misure, la sospensione delle
visite potrebbe consolidare la rottura delle relazioni fra padre e figlia. Ora,
la giurisprudenza ammette che, dandosi un rifiuto del figlio non motivato da
ragioni comprensibili, si possano disporre brevi e sporadici “contatti
promemoria” alla presenza di un moderatore per prevenire ‒ o almeno a
limitare ‒ il processo con cui il figlio cancella progressivamente la
figura del genitore non affidatario dalla sua coscienza o, peggio, interiorizza
assunti irreali sul conto di tale genitore (sentenza del Tribunale federale 5A_1006/2021
del 15 dicembre 2021 consid. 4 in: FamPra.ch 2022 pag. 473). Ciò presuppone
nondimeno che si conoscano le ragioni alla base della renitenza opposta dal
figlio. Nel caso specifico, a ben vedere, non sono stati compiuti particolari
accertamenti. Certo, G__________ ha riferito alla delegata all'ascolto “di
nutrire delle paure per le reazioni che il padre ha avuto in passato” ancorché egli
non l'abbia “mai punita fisicamente”, ma tenda a “prendersela con gli oggetti”,
a “rinfaccia[re] facilmente”, a “utilizzare delle parole denigranti” come
accusarla di non essere “capace d'imparare” se non capisce un compito. Gran
parte dei timori, tuttavia, paiono legati alla disunione coniugale, come dimostra
la preoccupazione che il padre “trovi delle prove (…) per dimostrare che la
madre non è idonea e chieda l'affido alternato” o faccia “arrestare la madre
per dividerla da lei” (relazione del
29.
marzo 2021 sull'ascolto, pag. 2 e 3). Disporre “contatti promemoria” sarà
dunque un'opportunità da prendere in seria considerazione. Prima tuttavia
occorre esprimersi sul sostegno psicologico di cui si dirà senza indugio.
g) Intanto
è bene ricordare che la raccomandazione della delegata all'ascolto affinché G__________
sia “seguita da uno specialista (pedopsichiatra o psicoterapeuta infantile) per
fare ordine nelle sue relazione e i suoi vissuti” va senz'altro da seguita
(relazione citata, pag. 4). Il Pretore aggiunto ha confermato invero la
curatela educativa, annoverando fra i compiti del curatore, oltre alla
promozione dei contatti fra padre e figlia, quello di segnalare la necessità di
interventi a protezione di G__________ come l'attivazione di un “sostegno da
parte dei servizi sul territorio” (sentenza impugnata, consid. 3c in fine). La
necessità di una presa a carico specialistica tuttavia risulta già con
sufficiente verosimiglianza dagli accertamenti esperiti nella presente
procedura. Dilazionare l'intervento non si giustifica, tant'è che il primo
giudice ha già tentato di attivare misure di sostegno da parte del Servizio
medico-psicologico (ordinanza del 30 aprile 2021). Poco importa che il
tentativo sia decaduto infruttuoso per l'inconciliabilità degli impegni
scolastici della figlia con l'attività terapeutica proposta dal servizio (ordinanza
del 23 novembre 2021). Resta infatti la possibilità di impartire ai genitori istruzioni per la cura
della figlia (art. 307 cpv. 3 CC), facoltà che spetta al giudice
competente per la tutela dell'unione coniugale (art. 315a cpv. 1 CPC).
Occorre
pertanto che in concreto i genitori organizzino al più presto un sostegno
psicologico per G__________ presso uno specialista in pedopsichiatra o psicoterapeuta
infantile. L'ordine va rivolto al genitore affidatario, che meglio può gestire
gli aspetti pratici conciliando la terapia con gli impegni della figlia, la
quale frequenta la scuola dell'obbligo a __________. E il provvedimento, oltre
che adeguato, appare giustificato anche dal profilo della sussidiarietà (sul
principio: I CCA, sentenza inc. 11.2020.24/80 del 17 dicembre 2020 consid. 4 in
fine con richiami). “La presa a carico informale” e “in forma gratuita” da
parte di una “amica psicologa” della convenuta, prospettata da quest'ultima,
non pare offrire in effetti sufficienti garanzie, già per il fatto che, data la
relazione di amicizia con la madre, una simile figura non potrebbe offrire alla
figlia uno spazio neutro per esprimersi liberamente sul conflitto di lealtà generato
dalla disunione coniugale (interrogatorio della convenuta: verbale del 24
gennaio 2022, pag. 5). Quanto ai costi della terapia che non fossero assunti dalla
cassa malati, essi andranno ad aggiungersi al fabbisogno in denaro della figlia
e saranno a carico, conseguentemente, della quota di eccedenza spettante a ciascun
membro della famiglia (per il calcolo: sotto, consid. 18). Fin d'ora si
giustifica così di prevedere che tali costi saranno assunti per due quinti dal
padre e per il resto dalla madre, la quale, genitore affidatario che gestisce
il contributo alimentare per la figlia, potrà coprirlo per due quinti
attingendo alla propria quota di eccedenza e per un quinto alla quota di
eccedenza destinata alla figlia.
10.
L'appellante
chiede dipoi che l'abitazione coniugale gli sia assegnata in uso, che sia
disciplinato un ampio diritto di visita materno e che dagli incarichi conferiti
al curatore educativo sia stralciato quello volto alla promozione dei contatti
con lui (richieste di giudizio n. 2, 4 e 7). Tali domande presuppongono
tuttavia che la figlia gli sia affidata. Non verificandosi in concreto tale
presupposto, simili proposte risultano senza oggetto.
11.
Per
il mantenimento della figlia l'istante chiede che la convenuta gli versi un
contributo alimentare di fr. 1858.– mensili oltre agli assegni familiari (richiesta
di giudizio n. 5). Anche tale richiesta di giudizio, tuttavia, presuppone che
la figlia gli sia affidata. Egli non indica invece a quanto dovrebbe ammontare
il contributo a suo carico qualora la custodia della figlia alla madre sia
confermata in esito al presente giudizio. La questione va esaminata senza
indugio.
a) Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311
cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello
dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per
quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 142 III 417
consid. 2.2.4 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Di conseguenza una
richiesta di giudizio va formulata in modo tale che, dandosi accoglimento dell'azione,
la relativa formulazione possa essere ripresa invariata nel dispositivo della
decisione (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1). È vero che l'esigenza di formulare
conclusioni esplicite non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un
appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile,
di conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con
il dispositivo della sentenza impugnata – si evinca senza equivoco a che cosa
miri l'appellante (cfr. analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.194 del
3.
gennaio 2023 consid. 2).
b) Nelle motivazioni del suo appello
l'istante contesta gli accertamenti del Pretore aggiunto quanto al proprio
reddito (da ridurre da fr. 6010.– a fr. 4858.– mensili), al suo fabbisogno
minimo (da portare da fr. 4422.– a fr. 5058.– mensili), al fabbisogno minimo della
moglie (da adeguare da fr. 4264.– a fr. 4550.– mensili) e al fabbisogno in
denaro della figlia (da ridurre da fr. 2667.– a fr. 2621.– mensili). Egli adduce
che “la moglie ha un'eccedenza di fr.
1858.–, il marito un ammanco di fr. 200.–”, ma non allude – neppure
indirettamente – a una soppressione o a una riduzione del contributo di
mantenimento per la figlia che il primo giudice ha posto a suo carico. Si
ricordi che, dandosi contestazioni
pecuniarie, un appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve
cifrare le sue pretese. Ciò vale anche per le cause rette dal principio
inquisitorio, il quale non dispensa dal formulare pretese pecuniarie quantificate
nemmeno nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle
parti (DTF 137 III 620 consid. 4.5 e 5 con riferimenti; più recentemente:
sentenza del Tribunale federale 5A_65/2022 del 16 gennaio 2023 consid. 3.3.1).
Le contestazioni relative a contributi alimentari per minorenni non sfuggono
dunque alla regola (RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d; più di recente: I CCA,
sentenza inc. 11.2022.145 del 16 dicembre 2022 consid. 2). In concreto
l'appellante non indica per nulla – come si è detto – quale contributo
alimentare egli intenda offrire alla figlia in luogo e vece di quello fissato
dal Pretore aggiunto nell'ipotesi in cui egli non ne ottenga la custodia. La
cifra non può desumersi nemmeno dalla motivazione dell'appello, eventualmente facendo
capo alla sentenza impugnata. All'entità del contributo alimentare proposto in
riforma della decisione impugnata l'appellante non allude nemmeno di scorcio.
Ne segue che su questo punto l'appello non è motivato a sufficienza (nel senso
dell'art. 311 cpv. 1 CPC), onde la sua irricevibilità.
c) La
doglianza relativa alla decorrenza del contributo alimentare segue la medesima
sorte. Il Pretore ha fatto decorrere il contributo dal novembre del 2020, come chiedeva
la convenuta, rilevando che il marito non si era espresso al riguardo e ha
lasciato l'abitazione coniugale in quel mese (sentenza impugnata, pag. 15). L'appellante
sostiene che la “questione” sarebbe pendente davanti alla Camera nell'ambito
dell'appello contro il decreto cautelare e lamenta di aver lasciato la dépendance
dell'abitazione coniugale solo nel maggio del 2021. La motivazione non è di facile
comprensione. Sia come sia, l'interessato non propone una diversa data di decorrenza,
sicché anche su tal punto l'appello risulta una volta ancora irricevibile (art.
311.
cpv. 1 CPC).
d) Ricevibile
è invece la censura riguardante l'autorizzazione a compensare i contributi di
mantenimento dovuti per la figlia con quanto già versato dal padre per la retta
della scuola privata dell'anno scolastico 2020/2021, che l'interessato
quantifica in € 15 161.07. Il Pretore ha autorizzato l'istante a
compensare il contributo di mantenimento a suo carico stabilito con decorrenza
dal novembre del 2020 “con quanto già versato a titolo di contributo
alimentare” in virtù del decreto cautelare del 28 maggio 2021 (fr. 3200.–: sentenza impugnata, pag. 17 e
dispositivo n. 6.1). L'istante chiede di estendere tale autorizzazione a
quanto da lui versato per la retta di G__________, facendo valere che il
contributo a suo carico tiene conto anche delle spese scolastiche da lui
anticipate prima della separazione, e lamenta che la madre ha sottaciuto tale
circostanza. L'interessata obietta che la richiesta è tardiva e che spettava al
marito farla valere a tempo debito.
Nuovi
fatti e nuove domande sono ammissibili in appello in virtù dell'art. 296 CPC,
applicabile in materia di filiazione. Ora, i pagamenti citati risultano dalla
documentazione prodotta in questa sede (doc. I prodotto in appello) e non sono
contestati dalla convenuta. Né questa contesta che tali oneri siano stati presi
in considerazione dal primo giudice nell'ambito del calcolo del contributo alimentare
per la figlia (sentenza impugnata, pag. 15). Ciò non toglie che la retta copre
tutto l'anno scolastico 2020/2021, e quindi anche i mesi di settembre e ottobre
del 2020 per i quali l'appellante non è tenuto al pagamento di contributi alimentari.
La compensazione va pertanto autorizzata fino a concorrenza di fr. 12 851.– (ossia
€ 15 161.07 : 12 x10 mesi al tasso di cambio di 1.01716 considerato dal
primo giudice), fermo restando che, in ragione della diffida ai debitori
(sotto, consid. 12), la compensazione potrà avvenire solo per i contributi
dovuti fino alla notifica (e al passaggio in giudicato) della presente sentenza
(sotto, consid. 23). Eventuali spettanze che dovessero sussistere dopo tale
compensazione, in dare o avere, andranno quindi liquidate in capitale.
12.
L'istante lamenta infine che il decreto cautelare
del 14 luglio 2021 con cui il Pretore aggiunto, adito dalla moglie, ha ordinato
alla __________ AG di trasferire da un conto postale bloccato a lui intestato su un conto bancario l'importo di fr. 3200.– mensili non è stato adeguato alla sentenza di
merito, la quale stabilisce un contributo a suo carico di soli fr. 1082.–
mensili, con la conseguenza che egli ha continuato a versare contributi in
eccesso. Egli si duole altresì che tale ordine gli impedisce di compensare
quanto versato in esubero con i contributi correnti. Chiede così che il conto
sia liberato, “posto come egli postuli l'affidamento di G__________ e un contributo
materno”. La convenuta osserva che, argomentando in tal modo, il marito palesa
l'intenzione di non versare i contributi alimentari a suo carico.
L'ordine
di trattenuta che precede è stato adeguato in via cautelare a fr. 1082.– mensili
con decreto 29 luglio 2022 di questa Camera. L'importo della trattenuta andrà
ulteriormente modificato in fr. 2700.– mensili in seguito al parziale
accoglimento dell'appello della moglie. Non si giustifica invece una
soppressione della diffida, sia perché la figlia resta affidata alla madre, sia
perché, a un sommario esame, costei appare senz'altro in grado di versare al
marito un eventuale conguaglio che dovesse giustificarsi dopo la compensazione
fra quanto versato e quanto effettivamente dovuto fino al passaggio in
giudicato del presente giudizio. Per il resto, neppure l'interessato contesta i
presupposti che hanno giustificato la diffida.
II. Sull'appello di AO 1 contro
la sentenza del 24 giugno 2022
13.
La convenuta contesta
anzitutto il contributo alimentare per la figlia. A tal fine il Pretore
aggiunto ha imputato al marito un reddito (in parte ipotetico) di fr. 6010.–
mensili e ha calcolato il di lui fabbisogno minimo in complessivi fr. 4422.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione
comprensiva delle spese accessorie stimata in fr. 1400.–, posteggio fr. 150.–,
premio della cassa malati obbligatoria e assicurazione complementare fr. 375.–,
assicurazione auto fr. 132.–, imposta di circolazione fr. 94.–, assicurazione
economia domestica e RC privata fr. 30.–, oneri sociali fr. 1041.–, senza
imposte siccome ritenute alla fonte). Ha poi accertato il reddito della moglie
in fr. 6408.– mensili a fronte di un
fabbisogno minimo di complessivi fr. 4264.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1350.–, oneri ipotecari fr. 2377.–, spese di
riscaldamento fr. 300.– [dedotti fr. 535.– per la quota della figlia già
compresa nel fabbisogno in denaro di lei], premio della cassa malati
obbligatoria e assicurazione complementare fr. 401.–, assicurazione stabili,
economia domestica e RC privata fr. 112.–, assicurazione auto fr. 69.–, imposta
di circolazione fr. 91.–, spese di telefonia fr. 99.–, senza imposte siccome
ritenute alla fonte).
Il primo giudice ha determinato
in seguito il fabbisogno in denaro di G__________ in fr. 2667.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr.
535.–, premio della cassa malati fr. 120.–,
costi della scuola privata complessivi fr. 1361.50, imposte fr. 50.–
stimate), precisando che esso è coperto nella misura di fr. 200.–,
rispettivamente fr. 250.– dal 16° anno di età, dagli assegni familiari. Egli ha
così constatato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 1265.– mensili fino
al maggio del 2025 e di fr. 1315.– mensili dopo di allora, eccedenza che ha
ripartito in proporzione di due a uno fra genitori e figlia, onde un contributo
di mantenimento complessivo per G__________ di fr. 2720.– mensili fino al
maggio del 2025 e di fr. 2680.– mensili dopo di allora, assegni familiari non
compresi. Rammentato che la minore è affidata alla madre e che in linea di
principio spetterebbe così al padre farsi carico del suo mantenimento in
denaro, il Pretore aggiunto ha constatato che, garantito a AP 1 il fabbisogno
minimo e la quota di eccedenza, la disponibilità residua di lui ammonta a fr.
1082.– mensili fino al maggio del 2025 e a fr. 1062.– mensili dopo di
allora. Quanto alla moglie, essa ha un margine disponibile di fr. 1638.– mensili,
rispettivamente di fr. 1618.– mensili dal giugno del 2025, sufficiente per far
fronte al fabbisogno scoperto della figlia. Di conseguenza egli ha posto a
carico dell'istante un contributo alimentare per G__________ di fr. 1082.–
mensili fino al maggio del 2025 e di fr. 1062.– mensili dopo di allora (assegni
familiari non compresi).
14.
L'appellante chiede di
rivalutare il reddito del marito, facendo valere che fino al novembre del 2021 quegli
ha ricevuto indennità compensative di disoccupazione per fr. 9880.– mensili complessivi
e percepisce tuttora restituzioni mensili di € 15
000.– per investimenti negli Stati Uniti. Essa sostiene inoltre che con
un'attività a tempo pieno AP 1 potrebbe guadagnare fr. 12 350.– mensili e sottolinea che egli ha
rinunciato a entrate di fr. 2000.– mensili decidendo unilateralmente di mettere
in vendita un appartamento in comproprietà a __________ senza più appigionarlo.
Per finire essa propone perciò di considerare ai fini del contributo di
mantenimento per la figlia entrate (ipotetiche) di fr. 14 350.– mensili.
a) Riguardo
alle indennità di disoccupazione il Pretore aggiunto ha rilevato che durante il
suo interrogatorio il marito ha dichiarato di non percepire più simile
prestazioni, poiché il termine è scaduto il 25 novembre 2021 (sentenza
impugnata, pag. 12 a metà). Nelle sue osservazioni all'appello il marito ribadisce
di non riscuotere più tali indennità dal dicembre 2021, ciò che la moglie non contesta.
Vanno nondimeno considerate le indennità da lui percepite fino a quella data,
visto che i contributi decorrono dal novembre del 2020. Quanto al loro
ammontare, la convenuta sostiene che, unite al guadagno intermedio, siffatte
prestazioni garantivano al coniuge entrate complessive per fr. 9880.– mensili,
pari all'80% del guadagno assicurato. Tale modalità di calcolo non è tuttavia corretta
(‹https://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/personein-cerca-dimpiego/che-cosa-e-il-guadagno-intermedio›).
Inoltre la prestazione in rassegna è soggetta agli oneri sociali e all'imposta
alla fonte (cfr. doc. WW). Sta di fatto che in prima sede mancavano i dati per
il periodo successivo all'aprile 2021 (doc. VV e WW). Nel quadro del suo
appello contro la sentenza del 24 giugno 2022 il marito ha poi prodotto i
conteggi delle prestazioni riscosse dal novembre 2020 al novembre 2021, dai
quali risulta un'entrata media di fr. 2655.50 mensili netti (doc. R di appello
nell'inc. 11.2022.110). Considerato lo stipendio percepito dalla Banca __________
S.p.A., che il Pretore aggiunto ha accertato in fr. 6010.– mensili netti (non contestati),
le entrate effettive del marito fino al novembre del 2021 vanno così rivalutate
a fr. 8665.– mensili.
b) Quanto
alle restituzioni di € 15 000 mensili per
investimenti eseguiti dal marito negli Stati Uniti, il Pretore aggiunto ha
spiegato che non è stato reso verosimile il tipo d'investimento né il tipo di
rimborso, la documentazione prodotta al riguardo essendo in inglese (sentenza
impugnata, pag. 13 verso il basso). La convenuta obietta che in virtù del
principio inquisitorio il primo giudice avrebbe dovuto domandare ragguagli al
marito e che, in ogni modo, spettava a quest'ultimo dimostrare come tali
entrate non costituiscano redditi. L'istante ribadisce che le cifre in
questione sono un rimborso di capitali da lui investiti, i quali rientrano
pertanto nella sua sostanza. A prescindere dalla ricevibilità della
documentazione in inglese prodotta dal marito con il memoriale conclusivo
(allegati 143 e 144) e dal fatto che già durante il suo interrogatorio AP 1 ha qualificato
tali versamenti come “restituzioni” di investimenti effettuati negli Stati Uniti (verbale del 24 gennaio 2022, pag. 2),
neppure l'appellante considera tali importi alla stregua di redditi del coniuge
nei calcoli del contributo alimentare per la figlia. Essa sostiene invero che per
finanziare il fabbisogno in denaro della figlia il marito può attingere alla propria
sostanza, ma – come si vedrà oltre (consid. 18 e 19) – nella fattispecie tale
fabbisogno è ampiamente coperto. Su questo punto non è dunque il caso di
attardarsi.
c) Per
quel che attiene al computo di un reddito ipotetico, il Pretore aggiunto ha
constatato che il marito ha stipulato il 14 dicembre 2021 un nuovo contratto di
collaborazione commerciale, il quale prevede una retribuzione annua di € 74 000.– (inferiore a quella di € 90 000.– fissata per il 2020 e il 2021). AP 1 ha
dichiarato inoltre di essere occupato in tale attività per due ore al giorno,
ma nulla induce ritenerlo inidoneo a un impegno maggiore dal profilo dell'età,
della salute, degli oneri di accudimento o della sua formazione professionale. Il
primo giudice gli ha imputato così un reddito (in parte) ipotetico di fr.
6010.– mensili, pari quanto costui guadagnava nel 2020 e 2021 (sentenza
impugnata, pag. 13 a metà). La convenuta fa valere – in sintesi – che un
reddito siffatto corrisponde a un grado d'occupazione del 28% e che il marito
non ha intrapreso alcuno sforzo per reperire una nuova attività. Chiede
pertanto che al coniuge sia imputato un reddito di fr. 12 350.– mensili netti, pari al guadagno
assicurato che risulta dai conteggi della disoccupazione. L'istante obietta che
per contratto egli deve essere a completa disposizione del datore di lavoro senza
svolgere lavori paralleli e contesta di aver mutato la sua situazione
lavorativa dopo la separazione. Sostiene altresì di stare “verificando
soluzioni alternative in Svizzera” e che il suo reddito attuale è di soli
fr. 4752.– mensili netti.
I
presupposti che giustificano il computo di un reddito ipotetico sono già stati
diffusamente illustrati dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 12 e 13).
Al riguardo non occorre ripetersi. Ora, nella fattispecie è possibile che
l'attuale attività professionale vincoli il marito, in ragione di obblighi di
disponibilità e di esclusività, al punto da non essere conciliabile con altri
impieghi nonostante occupi solo poche ore al giorno (doc. NN e OO). La
questione è che i proventi di tale attività sono notevolmente inferiori a
quelli conseguiti dall'interessato prima di rivolgersi all'assicurazione disoccupazione,
tant'è che egli ha beneficiato di indennità giornaliere calcolate sul guadagno
massimo assicurato di fr. 12 350.– mensili
(art. 23 LADI e art. 18 LPGA). Inoltre l'istante era consapevole che il diritto
a tali prestazione era destinato a esaurirsi nel corso del 2021 (doc. O). Non
poteva dunque accontentarsi del guadagno intermedio che gli derivava dal
contratto di collaborazione commerciale con la Banca __________ S.p.A. di __________,
ma avrebbe dovuto attivarsi per tempo nella ricerca di un'altra occupazione. Il
fatto di stare “verificando soluzioni alternative in Svizzera” non basta per
rendere verosimile l'impossibilità di reperire tempestivamente un impiego
meglio retribuito, anche perché l'esigenza di sostentare debitamente la
famiglia prevale sulla libera scelta della professione. Anzi, se necessario, si
può esigere che un interessato estenda le sue ricerche fuori del suo campo di
formazione professionale, anche in ambiti meno qualificati (RtiD II-2020 pag.
843.
n. 8c consid. 6b con richiami).
Un'altra
questione è valutare l'ammontare del guadagno virtuale. Un eventuale reddito ipotetico, infatti, non va determinato in astratto
ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 147 III 321 consid. 5.6; 143 III 235
consid. 3.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690
n. 5a con richiami). Presso l'attuale datore di lavoro il marito,
economista di formazione, è definito – fra l'altro – come “soggetto attivo nell'ambito
delle operazioni di gestione del patrimonio liquido” e la descrizione dei suoi
compiti attesta che egli vanta competenze altamente specifiche del settore
(doc. OO). Il problema è che redditi per profili tanto specializzati non possono
dirsi notori. L'appellante si dilunga in calcoli sull'impegno orario del marito
e fa riferimento al guadagno assicurato ai fini delle indennità di
disoccupazione, ma non prospetta concretamente quale datore di lavoro sarebbe
disposto ad assumere il marito con uno stipendio di fr. 12 350.– mensili netti. D'altro canto la
stima del reddito ipotetico operata dal primo giudice appare, già a un sommario
esame, troppo cauta. Anche senza voler considerare
i redditi tra € 400 000 e € 550 000 annui (doc. BBB) e il trattamento di fine rapporto
risalente al giugno del 2016 di
€ 400 000 (doc. MMM) conseguiti dal marito negli
anni antecedenti il trasferimento in Svizzera, dagli atti risulta che ancora
nel 2017 egli dichiarava entrate al netto degli oneri sociali per circa
fr. 136 000.– (doc. 28).
Tutto
ponderato, pertanto, si può presumere che, si fosse attivato per tempo nella
ricerca di un impiego meglio remunerato in vista della fine delle indennità di
disoccupazione, l'istante avrebbe verosimilmente potuto conseguire un reddito almeno
pari a quello che, secondo le statistiche, consegue nel Ticino un laureato
della sua età ed esperienza al beneficio di un permesso di dimora quale
specialista in economia senza funzioni di quadro nel ramo dei servizi
finanziari in un'azienda media o grande (valore centrale [mediana] di fr. 10 379.–, rispettivamente di fr. 10 419.– mensili lordi (Salarium, calcolatrice
statistica dei salari 2018, in: ‹https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#/start›). Tenuto conto
degli oneri sociali e dell'imposta alla fonte, a un esame di verosimiglianza si
giustifica perciò di imputare all'istante dal dicembre del 2021 un reddito di fr.
8000.– mensili netti, per altro nell'ordine di grandezza delle entrate su cui
egli poteva contare prima della separazione.
d) Per
finire la convenuta chiede di ascrivere all'istante un reddito ipotetico di fr.
2000.– mensili, rimproverando a costui di avere rinunciato unilateralmente alle
entrate della locazione di un appartamento a __________ in comproprietà dei
coniugi. Essa riconosce di essere stata d'accordo con la vendita ma lamenta
che la decisione di disdire le utenze, di asportare il mobilio e di lasciar
decadere il mandato all'agenzia incaricata della vendita è stata presa unilateralmente
dal marito.
L'istante obietta che l'argomento è sollevato per la prima
volta in appello e che in Italia la vendita di un immobile appigionato è
praticamente impossibile, motivo per cui egli ha disdetto le utenze e liberato
l'appartamento. Fa valere inoltre di avere dimostrato che la locazione non
aveva senso dal profilo economico, date le spese accessorie e gli oneri fiscali.
Sull'ammissibilità di nuove domande in appello in procedure rette dal
principio inquisitorio illimitato già si è detto (sopra, consid. 11d). Ciò
posto, stante l'accordo sul principio della vendita dell'appartamento in
comproprietà, il rimprovero al marito di avere disdetto le utenze e svuotato
l'appartamento non appare giustificato. Né la convenuta pretende, del resto,
che il marito abbia ostacolato iniziative da lei eventualmente intraprese come
comproprietaria per mettere a frutto tale sostanza immobiliare o per promuovere
la vendita. Non può dunque addebitare al coniuge mancati introiti, dai quali
andrebbero in ogni modo dedotti i relativi oneri.
15.
In relazione al
fabbisogno minimo del marito, la convenuta fa valere che fino al maggio del
2021.
quegli ha abitato nella dépendance dell'abitazione coniugale e non ha
avuto spese, che il costo del posteggio non si giustifica, lavorando egli a
domicilio, e che il premio per l'assicurazione dell'economia domestica e la re-sponsabilità
civile privata non è stata dimostrata. Chiede pertanto di ridurre il di lui
fabbisogno a fr. 2842.– mensili fino al maggio del 2021 e a fr. 4242.– mensili
dopo di allora. L'istante, da parte sua, propone un aumento del proprio
fabbisogno minimo a
fr. 5058.– mensili, chiedendo di rivedere il minimo esistenziale del diritto
esecutivo, il costo dell'alloggio, gli oneri sociali e le spese di trasferta,
oltre che di riconoscergli un'indennità per spese di telefonia analoga a quella
della moglie. Le poste controverse vanno esaminate singolarmente.
a) In
merito al costo dell'alloggio il Pretore aggiunto ha ritenuto che quello esposto
dal marito (fr. 2450.– mensili, spese accessorie comprese) fosse
eccessivo, l'ente locato di 4.5 locali essendo adibito a ufficio. Egli ha
quindi ridimensionato la posta a fr. 1400.– mensili, spiegando che da una breve
ricerca sulle piattaforme immobiliari online tale importo risulta sufficiente
per locare un appartamento di 3.5 locali nella regione con una spesa
proporzionata ai costi abitativi della moglie (sentenza impugnata, pag. 14). A
ragione, tuttavia, la convenuta fa valere che inizialmente il marito non aveva
spese di alloggio, occupando egli la dépendance dell'abitazione coniugale. Nel
suo fabbisogno minimo non possono quindi essere inclusi oneri inesistenti (sentenza del Tribunale federale 5A_1048/2021
dell'11 ottobre 2022 consid.
8.2
con rinvio a DTF 121 III 20; analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; più
di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 5a).
Né l'interessato pretende di avere partecipato al costo dell'alloggio coniugale
fra il novembre del 2020 e l'aprile del 2021. La spesa per la locazione va
pertanto riconosciuta solo dal 1° maggio 2021, momento in cui è stato
firmato il relativo contratto (doc. EEEE), il marito avendo dichiarato di
essersi trasferito nel nuovo alloggio in quel mese (verbale del 24 gennaio
2022, pag. 1).
Quanto
all'entità della spesa, l'istante fa valere di avere diritto a un alloggio pari
a quello della moglie, ricorda che il Pretore aggiunto gli ha imposto di
lasciare la dépendance entro 30 giorni e dichiara di avere locato un alloggio a
__________ per stare vicino alla figlia. Invero la convenuta occupa ora, con la
sola figlia, l'abitazione coniugale costituita da una casa unifamiliare con
dépendance e ampio giardino (particella n. 1108 RFD di __________, di 3113
m²: doc. D). Inoltre, come si vedrà in appresso (consid. 16d), per l'alloggio
essa vede riconoscere nel suo fabbisogno minimo un costo complessivo, già
dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia, di oltre
fr. 2300.– mensili (sotto, consid. 16d). D'altro lato un appartamento di
quattro locali e mezzo di 105 m² non appare per nulla, già a un primo esame,
sovradimensionato per le necessità del marito se si considera che, oltre al
soggiorno e alla camera da letto, è legittimo prevedere altri due locali in
vista dell'esercizio (auspicato) del diritto di visita con la figlia e del
fatto che egli lavora a domicilio (doc. EEEEE). Poco importa che per contratto
l'ente locato sia adibito a uso commerciale, AP 1 abitando effettivamente in
quell'appartamento (doc. 41). A un sommario esame non si ravvisano di conseguenza
gli estremi per scostarsi dalla spesa effettiva da lui esposta.
b) Quanto
alle spese per il posteggio, appare senz'altro verosimile che il marito, data
la sua attività di consulente, debba recarsi con una certa regolarità presso il
datore di lavoro a __________ (doc. N e O). A ragione il primo giudice ha
dunque riconosciuto tale esborso legato all'uso di un veicolo privato a scopo
professionale, fermo restando che la spesa va riconosciuta anch'essa dal maggio
del 2021, quando l'interessato ha stipulato il contratto di locazione (doc.
EEEEE). L'interessato espone altresì spese di trasferta di fr. 100.– mensili,
facendo valere, appunto, di recarsi a __________ per lavoro una o due volte la
settimana. Il Pretore aggiunto non ha riconosciuto alcunché, rimproverando
all'istante di non avere reso verosimile gli oneri per le trasferte e i pasti
fuori casa (sentenza impugnata, pag. 14). In questa sede il marito si limita a ripetere
di dover compiere regolari trasferte e sostiene di non ricevere rimborsi dal datore
di lavoro, ma non fornisce il minimo elemento che renda verosimile l'ammontare
dell'importo esposto e, soprattutto, la frequenza delle trasferte. Questa Camera
non può dunque procedere a stime aleatorie.
c) Il
Pretore aggiunto ha riconosciuto nel fabbisogno minimo del marito un premio per
l'assicurazione dell'economia domestica e la responsabilità civile privata stimato
in fr. 30.– mensili. La convenuta oppone che la spesa non è stata dimostrata,
ma unicamente esposta nella distinta delle “spese correnti mensili” da lui
prodotta (doc. P). Essa dimentica tuttavia che al momento in cui il marito è
stato chiamato a esporre il proprio fabbisogno minimo quando abitava ancora nella
dépendance dell'abitazione coniugale. Essendo egli stato tenuto a costituire un
domicilio proprio, quindi, si giustifica di riconoscergli un'adeguata copertura
assicurativa, il cui principio, per altro, non è stato contestato al
dibattimento (verbale del 22 marzo 2021). Del resto, anche nel fabbisogno
minimo della moglie il Pretore aggiunto ha inserito una voce per “assicurazioni
sta-bili, ED e RC” di fr. 112.– mensili
(sentenza impugnata, pag. 14). Quanto all'importo, l'interessata non contesta
la stima del primo giudice.
d) Il
marito, da parte sua, fa valere di avere versato contributi personali all'AVS/AI di fr. 1216.92 mensili nel
2020.
e di fr. 1185.40 mensili nel 2021, mentre per il 2022 stima un
onere di fr. 897.– mensili. Dal dicembre del 2021 tuttavia all'istante è imputato
un reddito ipotetico al netto degli oneri sociali, di modo che simile posta del
fabbisogno minimo non si giustifica più. Per il periodo dal novembre 2020 al
novembre 2021 gli atti prodotti in appello consentono di determinare l'onere per
contributi personali che l'interessato è tenuto ad assumere in qualità di
“salariato il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo” in
una media di fr. 1190.– mensili arrotondati (doc. OO; doc. S prodotto in
appello nell'inc. 11.2022.110). La richiesta di rivalutare il minimo
esistenziale del diritto esecutivo a fr. 1350.– mensili (osservazioni, pag. 5),
infine, è correlata alla richiesta di affidamento della figlia che non può
essere accolta. AP 1 rivendica infine un'indennità per spese di telefonia di
fr. 99.– mensili, pari a quelle riconosciute nel fabbisogno minimo della moglie
(pag. 6). Ora, nel sistema del metodo “a due fasi” se – come in concreto – le
condizioni economiche della famiglia lo consentono si può considerare nel cosiddetto fabbisogno minimo “allargato”
o “del diritto civile” – fra l'altro – un'indennità forfettaria per spese di telefonia e di comunicazione (DTF
147.
III 282 consid. 7.2; v. anche
RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.1/2
del 17 ottobre 2022 consid. 9). La rivendicazione, ricevibile in virtù
dell'art. 296 CPC (ancorché presentata la prima volta in appello), può dunque
essere accolta.
e) In
definitiva il fabbisogno minimo dell'istante va ricondotto a fr. 3090.– mensili fino all'aprile del 2021,
aumentato a fr. 5720.– mensili dopo di allora fino al novembre del 2021
e ricondotto nuovamente a fr. 4530.– mensili in seguito (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione con spese accessorie fr. 2450.– [dal
maggio del 2021], posteggio fr. 150.– [dal maggio del 2021], premio della cassa
malati obbligatoria e dell'assicurazione complementare fr. 375.–,
assicurazione auto fr. 132.–, imposta di circolazione fr. 94.–,
assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 30.– [dal maggio del 2021],
oneri sociali fr. 1190.– [fino al novembre del 2021], telefonia fr. 99.–, senza
imposte siccome ritenute alla fonte).
16.
Litigioso è anche il
fabbisogno minimo della convenuta, che l'interessata chiede di aumentare a fr.
4510.65
mensili per tenere conto delle spese di manutenzione del giardino e di
quelle per la manutenzione della termopompa. Da parte sua il marito contesta la
spesa di telefonia e l'importo base del
minimo esistenziale del diritto esecutivo.
a) Il
Pretore aggiunto non ha ammesso la spesa per la manutenzione del giardino con
l'argomento che un simile onere non è stato reso verosimile durante la vita in
comune (sentenza impugnata, pag. 15). L'appellante fa valere che il marito
nulla ha contestato al riguardo e neppure pretende di essersi occupato lui
della manutenzione, sicché è verosimile che l'onere ci sia sempre stato.
L'istante sostiene che la moglie non si è mai curata del giardino e ha sempre
delegato tutto a lui. Egli non contesta però che il giardino necessiti di
manutenzione, né discute l'ammontare della spesa che risulta dalla fattura agli
atti né, tanto meno, pretende che la moglie debba occuparsi personalmente di
tali lavori. In definitiva la spesa di fr. 208.35 mensili merita di essere
riconosciuta siccome correlata a un normale uso dell'abitazione coniugale
attribuita alla moglie (doc. 15).
b) Per
quanto attiene alla spesa di fr. 100.– mensili per la manutenzione della
termopompa, il primo giudice ha rilevato che la stima non è documentata
(sentenza impugnata, pag. 15). La convenuta obietta che il marito non ha
contestato l'importo. Se non che, in una materia retta – come in concreto (art.
296.
CPC) – dal principio inquisitorio illimitato il giudice non è vincolato
dalle ammissioni o alle contestazioni delle parti. Ed essa non contesta di non
avere reso verosimile l'ammontare della spesa né propone, con l'appello,
elementi concreti o mezzi di prova che suffraghino la pretesa.
c) Le
contestazioni del marito riferite all'importo base del minimo esistenziale del
diritto esecutivo sono correlate, una volta ancora, alla richiesta di
affidargli la figlia. Circa la posta per la “telefonia”, già si è visto (consid.
15d) che di per sé un simile supplemento è ammissibile nel cosiddetto fabbisogno
“minimo allargato”. L'entità della spesa, poi, non è contestata.
d) Anche
tenendo calcolo della quota per il costo dell'alloggio già compresa nel
fabbisogno in denaro di G__________ (il 20% della spesa effettiva, secondo la
dottrina e la prassi di questa Camera relativa al metodo di calcolo “a due
fasi” nel caso di un figlio unico (I CCA, sentenza inc. 11.2021.1/2 del 17
ottobre 2022, consid. 11 con rinvii), in definitiva il fabbisogno minimo della
moglie va aumentato a fr. 4430.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1350.–, costi per l'alloggio fr. 2308.35 [oneri
ipotecari fr. 2377.–, riscaldamento fr. 300.–, manutenzione giardino fr. 208.35,
dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia di fr. 577.–],
assicurazione stabili, economia domestica e RC privata fr. 112.–, assicurazione
auto fr. 69.–, premio della cassa malati obbligatoria e assicurazione
complementare fr. 401.–, imposta di circolazione fr. 91.–, indennità di
telefonia fr. 99.–, senza imposte siccome ritenute alla fonte).
17.
In merito al fabbisogno
in denaro di G__________ l'appellante chiede di rivalutarlo a fr. 3090.40
mensili, adattando il costo dell'alloggio e le imposte. Le voci vanno trattate
singolarmente.
a) Sulle
spese di manutenzione del giardino e per la termopompa già si è detto (consid.
16a e 16b). La quota del costo dell'alloggio nel fabbisogno in denaro della
figlia va dunque portata da fr. 535.– a fr. 577.– (sopra, consid. 16d).
b) In
relazione all'onere fiscale l'appellante ricorda di avere stimato il carico tributario
della madre in fr. 9007.20 annui e che, dedotta la trattenuta alla fonte
di fr. 5266.50, la differenza di fr. 361.75 mensili va inserita nel fabbisogno in
denaro della figlia. Secondo la giurisprudenza più aggiornata, nel fabbisogno
in denaro di un figlio va compresa una quota per le imposte dovute dal genitore
affidatario, quota che si calcola nel seguente modo: entrate del figlio (cioè
il contributo alimentare), più gli assegni familiari e le eventuali rendite da
assicurazioni sociali (ma non il guadagno del figlio né il contributo di accudimento), diviso l'ammontare del
reddito complessivo del genitore affidatario (DTF 147 III 462 consid.
4.2.3.5).
Nella
fattispecie è verosimile che la convenuta, tassata alla fonte, dato il livello
dei redditi del marito durante la vita in comune sia soggetta alla tassazione
ordinaria ulteriore obbligatoria (art. 108 LT e art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento
sull'imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria: RL 640.120; doc. 28).
I contributi alimentari percepiti per la figlia andranno quindi dedotti dal
reddito imponibile del padre e cumulati a quello della madre, incidendo sul di
lei carico fiscale nonostante la tassazione alla fonte. Contrariamente a quanto
sostiene l'appellante, tuttavia, la quota delle imposte da inserire nel
fabbisogno in denaro della figlia non corrisponde neces- sariamente alla
differenza fra l'imposta ordinaria e l'imposta alla fonte, già per il fatto che
nella tassazione ordinaria si tiene conto anche di redditi della sostanza e
delle deduzioni. Inoltre si applicano coefficienti diversi. Per di più, l'interessata
non ha addotto elementi sufficienti per definire il suo carico fiscale
complessivo. Essa ha allegato alla sua distinta delle spese un calcolo dell'onere
tributario sulla base di un imponibile (cantonale e federale) di fr. 85 000.– annui (doc. 15), ma non spiega come
abbia stimato tale dato, segnatamente quali redditi e quali deduzioni abbia
considerato. Né questa Camera può procedere essa medesima per apprezzamento, tutto
ignorandosi sulla sostanza e sui relativi redditi, a partire dal valore
locativo dell'abitazione coniugale. Gli argomenti sollevati con l'appello, in
definitiva, non consentono di scostarsi dalla valutazione del primo giudice.
c) È
appena il caso di rilevare, infine, che la figlia essendo affidata alla madre,
la richiesta dell'istante di adattare la posta per l'alloggio “presso il padre”
si rivela d'acchito senza oggetto. In definitiva, il fabbisogno minimo
“allargato” di G__________ va dunque rivalutato in fr. 2508.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 577.–,
premio della cassa malati fr. 120.–, costi della scuola privata fr. 1361.50,
imposte fr. 50.– stimate, dedotti gli assegni famigliari di fr. 200.–). Non si
trascura che dal 16° compleanno G__________ avrà diritto, dandosene i
presupposti, ad assegni di formazione di fr. 250.– mensili in luogo
dell'assegno familiare di fr. 200.– mensili. Considerato tuttavia che nel
frattempo essa avrà terminato la scuola media e che quindi il contributo alimentare
in suo favore andrà aggiornato alla luce dei nuovi costi di formazione, non si
giustifica di prevedere già in questa sentenza un adattamento (per altro
modesto) per il lasso di tempo successivo al maggio del 2025.
18.
L'applicazione del
metodo di calcolo “a due fasi” fa sì che l'eccedenza registrata dal bilancio
familiare dopo avere dedotto dalle entrate complessive dei coniugi il
fabbisogno di ogni membro della famiglia va
suddivisa tra i coniugi stessi e i figli nella proporzione di due a uno (DTF
147.
III 265, DTF 147 III 293, 147 III 301). Il criterio non è contestato in
appello. Il quadro del bilancio familiare che ne risulta è il seguente:
Dal novembre del 2020 fino all'aprile del 2021
reddito del padre fr. 8
665.–
reddito
della madre fr. 6
408.–
fr. 15
073.– mensili,
fabbisogno minimo “allargato” del
padre fr. 3 090.–
fabbisogno
minimo “allargato” della madre fr. 4 430.–
fabbisogno
minimo “allargato” di G__________ fr. 2 508.–
fr. 10
028.– mensili,
eccedenza da ripartire fr. 5 045.–
quota
di due quinti (padre e madre) fr. 2 018.–
quota
di un quinto (figlia) fr. 1 009.– mensili,
mantenimento in denaro di G__________:
fr.
2508.– + fr. 1009.– = fr. 3 517.– mensili.
Dal maggio del 2021 al novembre del 2021
reddito del padre fr. 8
665.–
reddito
della madre fr. 6
408.–
fr. 15
073.– mensili,
fabbisogno minimo “allargato” del
padre fr. 5 720.–
fabbisogno
minimo “allargato” della madre fr. 4 430.–
fabbisogno
minimo “allargato” di G__________ fr. 2 508.–
fr. 12
658.– mensili,
eccedenza da ripartire fr. 2 415.–
quota
di due quinti (padre e madre) fr. 966.–
quota
di un quinto (figlia) fr. 483.– mensili,
mantenimento in denaro di G__________
fr.
2508.– + fr. 483.– = fr. 2 991.– mensili.
Dal dicembre del 2021 in poi
reddito del padre fr. 8
000.–
reddito
della madre fr. 6
408.–
fr. 14
408.– mensili,
fabbisogno minimo “allargato” del
padre fr. 4 530.–
fabbisogno
minimo “allargato” della madre fr. 4 430.–
fabbisogno
minimo “allargato” di G__________ fr. 2 508.–
fr. 11
468.– mensili,
eccedenza da ripartire fr. 2 940.–
quota
di due quinti (padre e madre) fr. 1176.–
quota
di un quinto (figlia) fr. 588.– mensili,
mantenimento in denaro di G__________
fr.
2508.– + fr. 588.– = fr. 3
096.– mensili.
19.
I calcoli che
precedono impongono due precisazioni. La prima concerne la quota di eccedenza che
pertiene alla figlia. In una recente sentenza questa Camera ha giudicato
esorbitanti, infatti, contributi di mantenimento per un figlio che avrebbero
compreso, secondo i periodi, quote di eccedenza (cioè oltre il fabbisogno
minimo “allargato”) varianti tra fr. 801.– e fr. 1493.– mensili, sicché ha
limitato per finire il contributo alimentare al fabbisogno in denaro che la precedente
giurisprudenza riconosceva a un figlio, secondo dalle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo, nel caso di famiglie particolarmente abbienti (I CCA,
sentenza inc. 11.2021.1/2 del 17
ottobre 2022 consid. 14 con rinvii a DTF 147 III 286 consid. 7.3; RtiD II-2010 pag. 635 consid. 8c). In
concreto il contributo alimentare che spetterebbe a G__________ nel periodo
compreso fra il novembre del 2020 e l'aprile del 2021 in base al calcolo appena
illustrato eccede anch'esso quanto le citate raccomandazioni, fondate su
redditi medi nazionali, prevedono per un figlio di età compresa fra i 5 e i 12
anni, ovvero un fabbisogno in denaro di fr. 1322.– mensili, già adattata la
posta dell'alloggio alla spesa concreta e dedotti gli assegni familiari (edizione
2020). Cumulata la maggiorazione del 25% per famiglie particolarmente abbienti
e aggiunte le spese scolastiche di fr. 1361.50 mensili, il fabbisogno in
denaro di G__________ calcolato sulla scorta
delle citate raccomandazioni ammonterebbe così a fr. 3264.– mensili,
cioè fr. 253.– mensili meno di quanto risulta dal calcolo “a due fasi” sopra
esposto.
Sta di fatto che, a
differenza del precedente testé evocato, il contributo alimentare per la figlia
di fr. 3517.– mensili si limita nel caso in esame a un breve periodo (sei
mesi). Inoltre G__________ segue svariate attività extrascolastiche (canto,
violino, pattinaggio, vela) i cui costi eccedono già a prima vista quanto prevedono
le citate raccomandazioni per “tempo libero e formazione” (doc. 15). Riguardo
ai periodi successivi, poi, la quota di eccedenza appare idonea ad assicurare
non solo la copertura delle attività extrascolastiche, ma anche un certo
margine per le vacanze e altre spese non incluse nel fabbisogno minimo
“allargato”. Non si ravvisano quindi gli estremi per ridurre il mantenimento in
denaro che risulta dal precedente calcolo in forza dell'ordinario metodo “a
due fasi”.
20.
Il secondo
approfondimento concerne la ripartizione del mantenimento della figlia tra i genitori.
L'appellante chiede che l'intero contributo alimentare sia posto a carico del
padre, giacché essa si occupa appieno di G__________, prestando così il suo
contributo in natura (appello, pag. 13 seg.). L'attore non si esprime in
proposito, limitandosi a rinviare alle sue contestazioni sul proprio reddito e i
fabbisogni minimi dei coniugi (osservazioni, pag. 10).
a) Il mantenimento del figlio consiste nella
cura, nell'educazione e in prestazioni pecuniarie (art. 276
cpv. 1 CC al quale rinvia l'art. 176 cpv. 3 CC). Esso va dunque assicurato
in natura e in denaro; le due forme sono equivalenti. I genitori provvedono in
comune al debito mantenimento del minorenne, ciascu-no nella misura delle proprie
forze (art. 276 cpv. 2 prima parte CC). Per determinare il contributo alimentare
dovuto da ogni genitore a norma dell'art. 285 cpv. 1 CC in caso di separazione
occorre pertanto considerare, oltre alla rispettiva capacità contributiva,
l'apporto delle prestazioni in natura fornite dall'uno e dall'altro. Prestazioni
in natura non sono soltanto le cure e la vigilanza accresciute dandosi figli in
tenera età, ma anche le mansioni domestiche svolte in cucina, per il bucato,
le spese, l'aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici, l'assistenza in
caso di malattia, i servizi di accompagnamento e il sostegno a tutte le esigenze
quotidiane per lo sviluppo del figlio (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con numerosi
rinvii; ancora più di recente: Hausheer/Geiser/Aebi-Müller,
Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7ª edizione, pag. 442
n. 1363; Fountoulakis in: Basler
Kommentar ZGB I, 7ª edizione, n. 22 ad art. 285, entrambi con riferimenti).
b) Se
i genitori si suddividono la cura e l'educazione del figlio, essi devono – in
linea di principio e sempre che dispongano di sufficiente capacità contributiva
– versare entrambi prestazioni pecuniarie, in proporzione inversa a quella assicurata
in natura. In caso di custodia paritaria i genitori devono provvedere al
mantenimento in denaro del figlio – per principio – in uguale misura, tenuto
conto della rispettiva capacità contributiva (sentenza del Tribunale federale 5A_727/2018
del 22 agosto 2019 consid. 4.3.2.1 e 4.3.2.3 con rimandi, in: FamPra.ch
2019.
pag. 1215; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_147/2019 del
5.
marzo 2020 consid. 3.1; in dottrina: Hausheer/Geiser/Aebi-Müller,
op. cit., pag. 442 n. 1364; Fountoulakis,
op. cit., n. 24 e 25 ad art. 285 entrambi con riferimenti). Se invece la
prestazione in natura è garantita esclusivamente (o quasi esclusivamente) da un
solo genitore, l'altro genitore deve – di massima – coprire da sé l'intero fabbisogno
in denaro del figlio. La regola non è senza eccezioni. In determinate
circostanze il giudice può difatti, secondo il suo apprezzamento, mettere a
carico del genitore affidatario anche parte del mantenimento in denaro del
figlio, soprattutto qualora disponga di una capacità contributiva superiore a
quella del genitore non affidatario (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con citazioni;
di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_91/2022 del 28 novembre
2022.
consid. 5.2 con numerosi rinvii e sentenza 5A_117/2021 del 9 marzo
2022.
consid. 4.2, entrambe con numerosi rinvii; Hausheer/Geiser/
Aebi-Müller, op. cit., pag. 442 n. 1363; Fountoulakis,
op. cit., n. 22 ad art. 285, entrambi con riferimenti).
c) Nel
caso specifico la cura e l'educazione della figlia sono assicurate dalla sola madre,
sicché per principio l'intero fabbisogno in denaro di G__________ va posto a
carico del padre, fermo restando tuttavia che un debitore alimentare ha
diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo o – se le
risorse finanziarie dei coniugi sono sufficienti, come in concreto – del
proprio fabbisogno minimo “allargato” (v. DTF 147 III 289 consid. 8.3.1). Nella
fattispecie la situazione si presenta così come segue:
Dal
novembre del 2020 fino all'aprile del 2021
contributo in denaro a carico del padre: fr.
3.
517.‒ mensili
margine disponibile residuo del padre:
fr. 8665.– (reddito) ./. fr. 3090.– (fabbisogno)
./. fr. 3517.‒ (contributo per la figlia) fr. 2
058.– mensili
contributo in denaro a carico della madre ‒.‒
margine disponibile residuo della madre:
fr. 6408.– (reddito) ./. fr. 4430.– (fabbisogno) fr.
1.
978.– mensili.
In seguito AP 1, conservando
il proprio fabbisogno minimo “allargato”, può versare per la figlia non più di fr.
2945.‒ mensili. Al mantenimento in denaro di G__________ mancano così fr. 46.‒ mensili (fr. 2991.‒ meno
fr. 2945.‒) che la madre è in grado di fornire. La situazione muta
perciò in questi termini:
Dal maggio del 2021 al novembre del 2021
margine
disponibile del padre:
fr.
8665.– (reddito) ./. fr. 5720.– (fabbisogno) fr. 2 945.– mensili
contributo
in denaro a carico del padre: fr. 2 945.– mensili
margine
disponibile residuo del padre: ‒.‒
contributo
in denaro a carico della madre:
fr.
2991.– ./. fr. 2945.– = fr. 46.‒ mensili
margine
disponibile residuo della madre:
fr. 6408.–
(reddito) ./. fr. 4430.– (fabbisogno)
./. fr.
46.– = fr. 1 932.– mensili
Contrariamente
a quanto reputa il Pretore aggiunto, il genitore non affidatario deve vedersi garantire
‒ come detto ‒ il proprio fabbisogno minimo “allargato”, non anche
la sua quota di eccedenza. Per quanto riguarda il terzo periodo, il marito è
nuovamente in grado di erogare l'intero contributo in denaro per la figlia, ma
conserva un margine disponibile di soli fr. 374.– mensili rispetto al margine
disponibile della moglie, che ammonta a fr. 1978.– mensili, come si evince dal
calcolo in appresso.
Dal dicembre del 2021 in poi
margine
disponibile del padre:
fr.
8000.– (reddito) ./. fr. 4530.– (fabbisogno) fr. 3 470.– mensili
contributo
in denaro a carico del padre: fr. 3 096.– mensili
margine
disponibile residuo del padre:
fr.
8000.– (reddito) ./. fr. 4530.– (fabbisogno)
./. fr.
3096.– (contributo per la figlia) fr. 374.– mensili
contributo
in denaro a carico della madre: –.–
margine
disponibile residuo della madre:
fr.
6408.– (reddito) ./. fr. 4430.– (fabbisogno) = fr. 1 978.– mensili
In
sintesi, nel primo periodo AP 1 è in
grado di far fronte interamente al contributo in denaro per G__________, conservando
il proprio fabbisogno minimo “allargato” e un margine disponibile di circa fr.
2000.– mensili pressoché identico a quella della moglie. Nel secondo periodo
egli riesce ancora a versare quasi tutto il contributo in denaro per la figlia,
ma può conservare unicamente il proprio fabbisogno minimo “allargato” e non ha
più alcun margine disponibile. AO 1 vanta invece, da parte sua, un
margine disponibile di ben fr. 1932.– mensili. Nel terzo periodo il marito può
nuovamente far fronte per intero al
contributo in denaro per G__________, conservando il proprio fabbisogno minimo
“allargato” e un margine disponibile di fr. 374.– mensili. La moglie, però,
vanta un margine disponibile consistente di fr. 1978.– mensili.
d) Nelle
circostanze descritte occorre quindi domandarsi se nel secondo e nel terzo
periodo del calcolo che precede il contributo in denaro per la figlia non
risulti eccessivo rispetto al contributo in natura, mentre a grandi linee i due
contributi dovrebbero avere portata equivalente (sopra, consid. a). Tale valutazione
spetta al giudice, che procede a una ponderazione del caso specifico in base al
suo potere d'apprezzamento. Una ripartizione del contributo in denaro
commisurata alla sola disponibilità contributiva dell'uno e dell'altro genitore
entra in considerazione, per vero, solo dopo la maggiore età del figlio (Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll,
Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des
Bundesgerichts vom 11. Novembre 2020 i.S. A. gegen B. in: FamPra.ch 2021 p. 274 con rinvii).
Nel
caso oggetto della sentenza già citata, per esempio, il Tribunale federale ha ridotto
da fr. 300.– a fr. 200.– mensili la quota del contributo in denaro a
carico di una madre (attiva al 60%) non affidataria, in modo da lasciare a
quest'ultima un piccolo margine di circa fr. 100.– mensili sul fabbisogno
minimo “allargato” di fronte a un margine disponibile residuo di fr. 2383.–
mensili conservato dal padre affidatario (DTF 144 III 289 consid. 8.3.1). Anche
dopo l'aumento del grado d'occupazione al 100% da parte di lei il Tribunale
federale ha ridotto da fr. 1769.– mensili a fr. 1000.– mensili la quota del
contributo in denaro che sarebbe stato a suo carico, lasciando a costei un
margine disponibile residuo di fr. 1117.– mensili di fronte a un margine
disponibile residuo di fr. 2640.– mensili registrato dal padre, in modo da
moderare la sproporzione fra i rispettivi margini disponibili da dieci volte a
circa due volte e mezzo (DTF 144 III 290 consid. 8.3.2).
In
un'altra decisione il Tribunale federale ha annullato per arbitrio una sentenza
cantonale in esito alla quale il padre, una volta pagato il contributo in
denaro a suo carico, non conservava alcun margine sul proprio fabbisogno minimo
“allargato”, mentre la madre affidataria vantava un margine disponibile di fr. 3300.–
mensili (sentenza del Tribunale federale 5A_727/2018 del 22 agosto 2019
consid. 4.3.3 con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5A_20/2017 del
29.
novembre 2017). In un'altra decisione invece il Tribunale federale non ha
ritenuto arbitrario mettere l'intero contributo in denaro a carico del genitore
affidatario che conservava un margine di fr. 7520.– mensili mentre l'altro
genitore rimaneva con un margine disponibile
di fr. 2160.– mensili grazie al quale egli copriva anche i costi legati
all'esercizio del diritto di visita (sentenza 5A_584/2018 del 10 ottobre 2018
consid. 4.3).
e) Alla
luce di quanto precede appare di conseguenza giustificato, nelle condizioni
illustrate, porre a carico di AP 1 un contributo in denaro di fr. 2300.–
mensili nel secondo periodo del noto calcolo (dal maggio al novembre del 2021)
e un contributo in denaro di fr. 2700.– mensili nel terzo periodo (dal dicembre
del 2021 in poi). A carico della madre rimarrà la differenza di fr. 691.–
mensili nel secondo periodo e di fr. 396.– mensili nel terzo. L'istante
conserverà per finire un margine disponibile sul proprio fabbisogno minimo
“allar-gato” di fr. 645.– mensili nel secondo periodo e di fr. 770.– mensili nel
terzo, mentre la convenuta conserverà, da parte sua, un margine disponibile di
fr. 1287.– nel secondo periodo e di fr. 1582.– mensili nel terzo (circa il
doppio rispetto a quello del marito). Ciò tiene conto – in linea con la
giurisprudenza (sopra, consid. d) – della diversa capacità contributiva dei
coniugi, ma anche della prestazione in natura assicurata dalla madre che svolge
un'attività lucrativa a tempo pieno, così come del reddito ipotetico (a tempo
pieno) imputato al padre e della scelta educativa dei genitori (scuola privata della
figlia a __________).
f) L'interessata obietta che il marito
percepisce “restituzioni” di € 15 000.–
mensili e può quindi coprire l'intero fabbisogno in denaro di G__________. Già
si è detto tuttavia (consid. 14b) che a un esame di verosimiglianza simili
entrate non costituiscono redditi, bensì sostanza, mentre gli atti non permettono
un confronto fra la situazione patrimoniale dei coniugi, senza dimenticare che
stando all'istante AO 1 possiede averi liquidi o facilmente realizzabili per
almeno un milione di euro. Non si deve scordare nemmeno che nel fabbisogno in
denaro di G__________ è compresa una posta di fr. 1361.50 mensili per i costi
della scuola privata a __________, importo che influisce per più di un terzo
sull'ammontare di tale fabbisogno, ma che allevia, almeno in parte, il carico
delle prestazioni fornite in natura dalla madre.
g) Ne segue che in parziale accoglimento
dell'appello il contributo per G__________ a carico del padre va portato a fr.
3515.– mensili (arrotondati) dal novembre del 2020 fino all'aprile del 2021, a
fr. 2300.– mensili dal maggio fino al novembre del 2021 e a fr. 2700.– mensili
dal dicembre del 2021 in poi, assegni familiari non compresi.
21.
Per
quel che è del dispositivo n. 6.1 con cui il Pretore aggiunto ha autorizzato AP
1.
a compensare il contributo di mantenimento in favore di G__________ “con
quanto già eventualmente versato in esecuzione del decreto cautelare 28 maggio
2021.
(con il suo complemento del 1° giugno 2021)”, la convenuta chiede che tale
facoltà sia limitata ai contributi alimentari dovuti fino all'emanazione della
presente sentenza, esclusi i contributi futuri in forza dell'art. 125 n. 2 CO.
Secondo l'istante, se la moglie intende evitare la compensazione basta che restituisca
quanto incassato in eccesso, e ciò attingendo al proprio patrimonio di oltre un
milione di euro. Ora, la questione è già stata esaminata quando si è trattato
l'appello del marito, nel senso che la compensazione con contributi alimentari futuri
è stata esclusa siccome incompatibile con la diffida ai debitori (consid. 11e e
12). Sulla possibilità, in genere, di compensare contributi nella misura in
cui questi non siano “assolutamente necessari” per il mantenimento del
creditore (art. 125 n. 2 CO) non occorre dunque interrogarsi.
III. Sull'appello
di AP 1 contro il decreto
cautelare del 28 maggio 2021
22.
Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha
disciplinato l'attribuzione dell'alloggio coniugale e delle relative spese,
l'affidamento della figlia alla madre, il diritto di visita del padre e – nel
“complemento” del 1° giugno 2021 – il contributo di mantenimento dovuto dal
padre per la figlia (fr. 3200.– mensili, assegni familiari non compresi) dal
novembre del 2020 fino alla maggiore età o fino alla conclusione di un'adeguata
formazione professionale (sopra, lett. E). Tali questioni sono tutte impugnate
dal marito (sopra, lett. F).
23.
Si è visto che sulla
protezione dell'unione coniugale il Pretore ha statuito con sentenza finale il
24.
giugno 2022 (sopra, consid. I). Gli appelli delle parti contro tale sentenza
sono stati esaminati nella presente decisione. Ora, con il passaggio in giudicato
di una decisione finale i relativi decreti cautelari decadono per legge,
tranne ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in esame ‒ che il giudice
disponga altrimenti ai fini dell'esecuzione o che la legge ciò preveda (art.
268.
cpv. 2 CPC). Quanto a un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la sentenza
emessa da questa Camera, esso non sospende il passaggio in giudicato della sentenza
medesima, salvo ove questa abbia ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in
oggetto ‒ carattere costitutivo (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF; cfr. DTF
146.
III 284 consid. 2). Ne segue che l'attuale
decisione passa in giudicato con la notifica, ciò che rende senza
interesse il decreto cautelare impugnato, superato dagli eventi.
L'appello in esame va così stralciato dal ruolo (art. 242 CPC; analogamente: I
CCA, sentenze inc. 11.2020.103/107 e 11.2022.118/138 del 15 dicembre 2022
consid. 2).
IV. Sulle spese processuali e
le ripetibili
24.
Entrambe le parti
postulano anche la riforma dei dispositivi sulle spese giudiziarie. Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha posto gli oneri processuali di
complessivi fr. 6000.– (compresi i costi per l'ascolto della figlia di fr.
1240.–) per un terzo a carico della moglie e per il resto a carico del marito,
condannando quest'ultimo a rifondere alla moglie fr. 6606.– per ripetibili
ridotte (dispositivi n. 9 e 10). AP 1 chiede che le spese siano poste
interamente a carico della convenuta e che questa sia tenuta a rifondergli fr.
10.
000.– per ripetibili. AO 1 propone invece
di addebitare la totalità delle spese processuali al marito, rivendicando
un'indennità di fr. 31 645.70 per
ripetibili.
a)
Quanto alla ripartizione delle spese giudiziarie il Pretore aggiunto si è
attenuto all'esito del processo (sentenza impugnata, pag. 17 n. 4). La
decisione odierna conferma una parziale soccombenza reciproca, sicché nella
misura in cui i coniugi invocano un'ipotetica soccombenza totale (rispettivamente
una procedura del “tutto sfavorevole” alla controparte), la loro argomentazione
cade nel vuoto. Quanto alla proporzione della vicendevole soccombenza,
l'aumento del contributo alimentare in favore di G__________ ottenuto dalla
moglie (più che raddoppiato rispetto a quanto stabilito dal Pretore aggiunto,
ma pur sempre nettamente inferiore a quanto richiesto), giustifica di porre a
carico del marito tre quarti delle spese giudiziarie, fermo restando che,
trattandosi di una causa di diritto di famiglia, entrano in considerazione
oltre al grado si soccombenza (che risulta dal raffronto tra le richieste di
giudizio e il pronunciato del tribunale: art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), anche
criteri di equità (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC; cfr. I CCA, sentenza inc.
11.2021.133
del 16 novembre 2022 consid. 17a con rinvii). Estremi per
addebitare all'istante spese giudiziarie inutili in virtù dell'art. 108 CPC,
invece, non se ne ravvisano e neppure la convenuta indica concretamente quali
atti processuali siano stati causati dall'agire “temerario” del coniuge.
b) Per
quel che attiene alle ripetibili, in esito agli appelli il marito vede finanche
aumentare il proprio grado di soccombenza in prima sede da due terzi e tre
quarti e non può quindi pretendere indennità per ripetibili. Riguardo alla
moglie, essa contesta l'apprezzamento del primo giudice sul dispendio orario
profuso dal suo avvocato. Il Pretore aggiunto ha valutato le prestazioni di
tale patrocinatore in complessive 62 ore e 30 minuti (19 ore per la redazione dei
memoriali, 23 ore e 25 minuti per la corrispondenza da e per la Pretura, 13 ore
per conferire con la cliente, 6 ore e 5 minuti per la partecipazione alle
udienze, un'ora per la preparazione delle udienze) alla tariffa di fr. 280.– orari,
onde un compenso di fr. 19 818.–, inclusi
fr. 1041.60 di spese (6%) e l'IVA (7.7%; sentenza impugnata, pag. 18). Il
legale della moglie sostiene di avere dedicato ben 99 ore di lavoro alla
pratica, di cui 40 ore per redigere le 51 pagine dei memoriali e 28.5 ore per conferire
con la cliente, il che dà un onorario complessivo di fr. 31 645.70 (spese e IVA incluse). Egli
giustifica la fatturazione con la quantità dei rapporti degli specialisti, la
prolissità degli allegati, la copiosità dei documenti della controparte, il
numero degli atti, la durata della procedura e la necessità di comunicare con
la cliente, in media, almeno un'ora e mezzo al mese.
In
materia di spese e ripetibili il giudice gode di
ampia latitudine, censurabile soltanto per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_726/2020 del 25 febbraio
2021.
consid. 5.3.1 con rinvio). Posto
ciò, come ha ricordato anche il Pretore aggiunto, per consolidata
giurisprudenza di questa Camera determinante non è il dispendio di tempo profuso dal singolo legale nel caso specifico,
bensì il dispendio di tempo che un avvocato solerte e diligente avrebbe
dedicato all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2021.47 del 24 gennaio 2022 consid. 5d). Decisivo inoltre è il tempo
dedicato alla conduzione della causa, a esclusione di altri aspetti litigiosi.
In mancanza di una distinta delle prestazioni svolte dal patrocinatore in
concreto (che spettava al patrocinatore stesso produrre: sentenza del
Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio
2012.
consid. 9.3, anche perché l’art. 105 cpv. 2 seconda frase CPC lascia
tale facoltà alla discrezione dell'avvocato), non è
possibile apprezzare il tempo dedicato ai colloqui con la cliente o all'esame
degli atti. Quanto al numero di pagine degli allegati, non tutte necessitano
di tre quarti d'ora di lavoro, tanto meno nel caso di una causa ben nota a un
legale esperto nella materia. In definitiva, la convenuta non ha addotto
elementi sufficienti per dimostrare che il primo giudice ha ecceduto nel suo
ampio margine d'apprezzamento. Stante la rivalutazione della quota di
soccombenza reciproca, l'indennità per ripetibili ridotte in favore della
convenuta va in ogni modo portata a fr. 9900.– (metà dell'indennità piena: cfr.
RtiD II-2016 pag. 638).
25.
Le spese dell'appello
7.
luglio 2022 di AP 1 seguono a loro volta la vicendevole soccombenza (art. 106
cpv. 2 CPC). Nel ricorso il marito chiedeva di accertare la capacità di stare
in lite del legale della moglie, la custodia della figlia (e la disciplina
delle relazioni personali con la madre) o ‒ in subordine ‒ il
ripristino e la regolamentazione di ampi diritti di visita in suo favore (e la
conseguente modifica dei compiti della curatrice educativa), l'attribuzione in
uso dell'abitazione coniugale, contributi alimentari per G__________ e a carico
della madre di fr. 1858.– mensili (assegni familiari non compresi),
l'autorizzazione a compensare € 15 161.07
con i contributi dovuti e la revoca della diffida ai debitori. Per finire egli ottiene
unicamente l'autorizzazione a compensare fr. 12 851.–
e l'adattamento dell'importo della diffida ai debitori. Nel complesso, e tenuto
conto anche del criterio di equità trattandosi di causa del diritto di famiglia
(art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), si giustifica di addebitargli sei settimi delle
spese processuali, mentre il resto va a carico della moglie che si è opposta integralmente
all'accoglimento dell'appello. L'appellante rifonderà inoltre alla convenuta
un'indennità per ripetibili ridotte (cinque settimi di quella che sarebbe stata
l'indennità piena se fosse uscito integralmente soccombente: RtiD II-2016 pag.
638.
n. 24c).
26.
Identico principio vale
per le spese dell'appello presentato da AO 1 (art. 106 cpv. 2 CPC). La
convenuta ottiene infatti, oltre che la precisazione del dispositivo n. 6.1
della sentenza impugnata, la rivalutazione dei contributi alimentari per la
figlia, ancorché non nella misura richiesta. Considerati i valori litigiosi, si
giustifica che essa sopporti quattro settimi delle spese processuali e che rifonda
all'istante un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un settimo
dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c).
27.
Per quanto concerne infine l'appello contro il
decreto cautelare del 28 maggio 2021, qualora – come in concreto (sopra,
consid. 23) – un giudice stralci una causa dal ruolo perché senza oggetto o
senza interesse (art. 242 CPC), le spese vanno stabilite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A
tal fine egli considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la
proposizione dell'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte è
all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto” (RtiD
II-2021 pag. 717 n. 26c). In concreto la caducità della procedura è
dovuta all'emanazione della sentenza finale ed è estranea al comportamento
delle parti. Giova così esaminare quale sarebbe stato, a un sommario esame, il
presumibile esito dell'appello. A tal fine il giudice si limita in ogni modo a
un pronostico d'apparenza, senza apprezzare prove né analizzare questioni
giuridiche.
Come si è visto nel quadro
dell'appello presentato dall'istante contro la decisione finale, alla luce
della posizione assunta dalla figlia (già nota a quel momento in seguito alla
sua audizione), le richieste dell'appellante di ottenere la custodia parentale e,
di riflesso, di vedersi attribuire in uso l'abitazione coniugale sarebbero
state verosimilmente destinate all'insuccesso. Né il marito avrebbe
verosimilmente potuto ottenere una riduzione del contributo alimentare a suo
carico, tant'è che con la sentenza odierna il contributo stabilito in favore
della figlia nel primo periodo di separazione (dal novembre del 2020 all'aprile
del 2021) risulta finanche superiore a quello decretato in via cautelare dal
Pretore aggiunto, mentre per lasso di tempo successivo la capacità contributiva
del padre non era ancora stata chiarita dal profilo delle indennità di
disoccupazione effettivamente percepite e della necessità di imputare al
medesimo, esaurite tali indennità, un eventuale reddito ipotetico. A un sommario
esame quindi, non fosse stralciato dal ruolo, l'appello sarebbe stato
verosimilmente respinto con spese a carico dell'appellante.
V. Sui rimedi giuridici a
livello federale
28.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla custodia dei figli
sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di
valore (sopra, consid. 1), fermo restando che, ove appena si capitalizzi in
concreto la differenza litigiosa del contributo per la figlia (di almeno
3581.40
mensili), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera
ampiamente la soglia di fr. 30 000.–
per un eventuale ricorso in materia civile anche considerando il solo appello
della convenuta. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo
equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1),
davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2021.80,
11.2022.109 e 11.2022.110 sono congiunte.
II. Nella misura in cui sono
ricevibili, gli appelli presentati il 7 luglio 2022 da AP 1 e da AO 1 sono
parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
6. AP 1 è condannato
a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti
contributi di mantenimento per la figlia G__________:
fr. 3515.–
mensili, assegni familiari non compresi, dal 1° novembre 2020 fino al 30 aprile
2021,
fr. 2300.–
mensili, assegni familiari non compresi, dal 1° maggio 2021 al 30 novembre 2021
e
fr. 2700.–
mensili, assegni familiari non compresi, dal 1° dicembre 2021 in poi.
Per le
spese straordinarie vale l'art. 286 cpv. 3 CC.
6.1 AP 1 è
autorizzato a compensare i contributi di mantenimento per la figlia G__________
dovuti fino al passaggio in giudicato della presente sentenza con quanto da
lui versato a tale titolo fino a quel momento e con l'importo di fr. 12 851.– per spese
scolastiche del 2020/2021 da lui direttamente assunte.
6.2 La diffida
ai debitori decisa il 14 luglio 2021 dal Pretore aggiunto del Distretto di
Lugano, sezione 6 (inc. SO.2020.5051), e modificata da questa Camera con
decreto del 29 luglio 2022, è ulteriormente modificata nel senso che è ordinato
alla __________ AG, __________, __________, __________, di trasferire entro il
5 di ogni mese dal conto postale bloccato intestato
a AP 1 (IBAN __________) l'importo di fr. 2700.– sul conto bancario intestato a
AO 1 presso la Banca __________ (IBAN __________).
7. [invariato]
7.1 A AP 1 e
AO 1 è ordinato di organizzare in favore della figlia G__________ un sostegno
psicologico a cura di uno o di una specialista (pedopsichiatra o psicoterapeuta infantile)
con l'obiettivo di offrire alla medesima uno spazio neutro per fare ordine nelle
sue relazioni e nei suoi vissuti, segnatamente riguardo alla disunione dei
genitori.
La
madre proporrà al padre il nome di un o di una terapista entro 30 giorni e organizzerà
senza indugio gli incontri di questi con la figlia.
Il
curatore educativo o la curatrice educativa vigilerà l'adempimento di tali
istruzioni e informerà tempestivamente l'Autorità regionale di protezione
qualora si renda necessario intervenire.
I costi
di tale terapia che non fossero coperti dall'assicurazione malattia saranno
assunti per tre quinti da AO 1 e per il resto da AP 1.
9. Le
spese processuali di complessivi fr. 6000.– (compresi fr. 1240.– per l'ascolto
della figlia) sono poste per tre quarti a carico di AP 1 e per il resto a
carico di AO 1.
10. AP 1 è
condannato a rifondere a AO 1 fr. 9900.– per ripetibili ridotte.
Per il resto la sentenza
impugnata rimane invariata.
III. Le spese dell'appello di AP
1, di fr. 5000.–, da anticipare dall'appellante, sono posti per sei settimi a
carico di lui e per il resto a carico di AO 1. L'istante rifonderà inoltre alla
convenuta fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
IV. Le spese dell'appello di AO
1, di fr. 5000.–, da anticipare dall'appellante, sono posti per quattro settimi
a carico di lei e per il resto a carico di AP 1. La convenuta rifonderà inoltre
all'istante fr. 300.– per ripetibili ridotte.
V. L'appello presentato il 10
giugno 2021 da AP 1 è divenuto privo di oggetto e la causa è stralciata dal
ruolo.
VI. Le spese di tale appello, ridotte
a fr. 500.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 2500.– per
ripetibili.
VII. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. ;
–
(in
estratto, dispositivo n. II/6.2).
Comunicazione:
– Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6;
–
all'Autorità regionale di protezione 6, Agno, e per il suo tramite al
curatore o alla curatrice di (in estratto, consid. 9 e dispositivo n. II/7 e
7.1).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).