11.2022.111
Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio
10 febbraio 2023Italiano10 min
sezione 6, un'istanza comune di divorzio con intesa totale, chiedendo di sciogliere il matrimonio, di omologare
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.111
Lugano
10 febbraio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa DM.2022.114 (divorzio
su istanza comune con intesa totale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 4 maggio 2022
da
AP
1
e
AO
1 ora in
(già patrocinati dall'avv. , ),
giudicando sull'appello del 19 luglio 2022 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore il 23 giugno 2022;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1969) e AP 1 (1975)
si sono sposati a __________ il 16 giugno 1995. Dal matrimonio sono nati F__________
(1995) e M__________ (1997), ora maggiorenni e indipendenti. I coniugi vivono
separati dal 9 maggio 2010. In
costanza di matrimonio AP 1 ha avuto dal suo nuovo compagno S__________ __________ una figlia, A__________ (nata il 22 maggio 2015), e un figlio, N__________
(nato il 18 novembre 2016). Il marito è dipendente della __________
a __________. La moglie lavora come funzionaria a metà tempo per il __________.
B. Con
sentenza del 15 novembre 2021 emanata dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, è stata disconosciuta la paternità di AO 1 su A__________ e su N__________
(inc. SE.2021.271). In seguito S__________ __________ ha riconosciuto entrambi
Fatti
i minori.
C. Il
4 maggio 2022 AO 1 e AP 1 hanno sottoposto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, un'istanza comune di divorzio con intesa totale, chiedendo di sciogliere il matrimonio, di omologare
una convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta il 25 aprile 2022 e di ordinare ai
rispettivi istituti di previdenza professionale di dividere le prestazioni di
libero passaggio secondo “quanto richiesto”. Nella convenzione i coniugi si davano atto di avere
liquidato il regime dei beni, di occuparsi come prima dei figli comuni
maggiorenni e di rinunciare vicendevolmente a contributi alimentari, il nuovo
nucleo familiare della moglie essendo economicamente indipendente. Inoltre essi
postulavano il riparto della previdenza professionale “ai sensi delle
norme di legge”. Sempre nella convenzione il marito ha dichiarato che “a tempo debito, come già da sua
volontà, donerà l'abitazione di __________ (suo bene proprio) ai figli
riservandosi il diritto d'usufrutto gratuito vita natural durante”.
D. Con
ordinanza del 6 maggio 2022 il Pretore ha assunto agli atti i documenti
allegati all'istanza, ha rifiutato all'avv. __________ la facoltà di patrocinare
i coniugi nella procedura “per
evidenti conflitti d'interesse”, ha assegnato
alle parti un termine di 30 giorni per produrre la documentazione mancante e le
ha citate a comparire personalmente all'audizione congiunta e separata. Il 9 maggio
2022 l'avv. __________ ha chiesto al Pretore di emanare una decisione formale sul
divieto di patrocinio da parte sua. Mediante ordinanza del 12 maggio 2022 il
Pretore ha confermato il divieto.
E. All'udienza
del 23 giugno 2022, indetta per l'audizione, le parti sono state sentite
dapprima congiuntamente e in tale ambito esse hanno confermato la volontà di
divorziare, così come il contenuto della convenzione sugli effetti del
divorzio. Il Pretore ha modificato taluni punti della convenzione, mentre ha
rilevato che la citata clausola sulla liquidazione del regime dei beni (punto 4
della convenzione) “non è omologabile in quanto trattasi di un accordo con
carattere successorio che esula dalla procedura di divorzio”. I coniugi hanno demandato
al giudice, da parte loro, “la decisione sulle conseguenze accessorie che non
dovessero essere ritenute omologabili”. Sentiti separatamente, entrambi hanno ribadito
“la propria volontà di divorziare, presa per libera scelta e dopo matura
riflessione, come pure il contenuto della convenzione modificata in data
odierna”.
F. Con
sentenza di quello stesso 23 giugno 2022 il Pretore ha pronunciato il divorzio
e ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio modificata, senza
la
menzionata clausola sulla liquidazione del regime dei beni. Le spese processuali di fr. 2000.–
sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate
le indennità d'inconvenienza.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 luglio
2022 per ottenere “la corretta liquidazione del regime matrimoniale dei beni
durante il matrimonio”, mancando a suo avviso “dei punti importanti e rilevanti”
nella decisione impugnata. L'appello non è stato notificato a AO 1 per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le
sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.
311.
cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie
patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora tuttavia
l'appello verta su un punto regolato consensualmente in una convenzione sugli
effetti del divorzio omologata dal giudice,
non sussisteva manifestamente controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In simili
circostanze fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.123 del 21 maggio 2021 consid. 1
con rimando). Nella fattispecie AP 1 chiede “la
corretta liquidazione del regime matrimoniale dei beni durante il matrimonio”,
nel senso di considerare anche l'abitazione di __________ (particella n. 974,
proprietà di AO 1), che non costituisce a mente sua un bene proprio del
marito. E tale bene ha, da sé solo, un valore di
stima di fr. 142 482.–. Quanto alla tempestività dell'appello, la
sentenza impugnata è pervenuta a AP 1 il 24 giugno 2022. Introdotto il 19
luglio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello
è stato presentato così in tempo utile.
2.
Al memoriale AP 1 acclude svariati documenti
che figurano già nell'incarto trasmesso dalla Pretura a questa Camera. La loro produzione
si rivela dunque superflua.
3.
L'appellante chiede “la corretta liquidazione del regime matrimoniale dei beni
durante il matrimonio”, giacché non sarebbero stati trattati “dei punti
importanti e rilevanti”. A mente sua, l'abitazione di __________ non è un bene
proprio dell'ex marito, al momento del matrimonio non essendo stata pattuita la
separazione dei beni. Si tratta ‒ essa adduce ‒ di una stalla a __________
(__________) acquistata da AO 1 e dalla sua precedente compagna, che egli
avrebbe poi “liquidato con una compravendita”. L'appellante sostiene di poter
dimostrare, mediante un referto medico, che nel 1994 essa si è recata al pronto
soccorso dell'Ospedale di __________ per avere schiacciato tre vertebre, alzando
un sacco di cemento mentre lavorava sul cantiere di quella casa.
4.
Oltre alla motivazione, un appello deve
contenere chiare richieste di giudizio, nel senso che il ricorrente deve
indicare con un minimo di concretezza in che modo propone di riformare la
sentenza impugnata (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Anche perché l'appellato
deve poter capire in modo sufficientemente affidabile da quali argomentazioni
egli sia chiamato a difendersi. Nel caso specifico il memoriale di AP 1 non contiene alcuna conclusione,
tranne la richiesta generale di una “corretta liquidazione del regime
matrimoniale dei beni durante il matrimonio”. Simile domanda è troppo vaga per
essere ricevibile. Si volesse nondimeno presumere che l'interessata intenda
chiedere a questa Camera di inserire nella convenzione sugli effetti del divorzio
una clausola che regoli il destino della casa ad __________, nulla muterebbe ai
fini del giudizio per le considerazioni che seguono.
5.
È vero che la disciplina
degli effetti del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice
può essere impugnata da un coniuge anche se questi ha firmato l'accordo senza
riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi della
volontà (art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione che riguardano
gli effetti accessori sono impugnabili liberamente (FF 2006 pag. 6736 in
fondo). Ciò non significa tuttavia, contrariamente a quanto sembra credere
l'appellante, che la giurisdizione d'appello riesamini tali dispositivi
secondo libero apprezzamento. Alla base della convenzione sta pur sempre
un'intesa. Per ottenere l'annullamento – o, come in concreto, la modifica con
l'aggiunta di un punto – di dispositivi sull'omologazione di effetti
accessori del divorzio l'appellante deve dimostrare che gli effetti
contestati offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli non ha firmato
l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione oppure che i punti
contestati non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente inadeguati
(da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2020.123
del 21 maggio 2021 consid. 3 con
riferimento).
6.
Nella fattispecie l'appellante non lamenta vizi della
volontà né censura una violazione del diritto imperativo né denuncia una
manifesta inadeguatezza della convenzione. Tanto meno essa fa valere – per ipotesi
– fatti nuovi che non le sarebbe stato possibile addurre dinanzi al primo
giudice (art. 317 cpv. 1 CPC). A ciò si aggiunga che AP 1, informata dal
Pretore circa l'impossibilità di omologare il noto paragrafo della convenzione,
trattandosi “di un accordo con carattere
successorio che esulta dalla procedura di divorzio”, ha dichiarato il 23 giugno
2022.
di accettare il contenuto della convenzione modificata. Se ne conclude che, non fosse dichiarato
irricevibile per carenza di richieste di giudizio, l'appello andrebbe respinto
nel merito. La sorte del ricorso si rivela dunque segnata.
7.
Le spese processuali seguirebbero la
soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le particolarità
del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo,
l'interessata essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a AO 1 per
osservazioni.
8.
Quanto ai rimedi esperibili
sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge verosimilmente anche la soglia di fr. 30 000.‒ per un ricorso in materia
civile (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).