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Decisione

11.2022.111

Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio

10 febbraio 2023Italiano10 min

sezione 6, un'istan­za comune di divorzio con intesa totale, chiedendo di sciogliere il matrimonio, di omologare

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.111

Lugano

10 febbraio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa DM.2022.114 (divorzio

su istanza comune con intesa totale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 4 maggio 2022

da

AP

1

e

AO

1 ora in

(già patrocinati dall'avv. , ),

giudicando sull'appello del 19 luglio 2022 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa dal Pretore il 23 giugno 2022;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1969) e AP 1 (1975)

si sono sposati a __________ il 16 giugno 1995. Dal matrimonio sono nati F__________

(1995) e M__________ (1997), ora maggiorenni e indipendenti. I coniugi vivono

separati dal 9 maggio 2010. In

costanza di matrimonio AP 1 ha avuto dal suo nuovo compagno S__________ __________ una figlia, A__________ (nata il 22 maggio 2015), e un figlio, N__________

(nato il 18 novembre 2016). Il marito è dipendente della __________

a __________. La moglie lavora come funzionaria a metà tempo per il __________.

B. Con

sentenza del 15 novembre 2021 emanata dal Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, è stata disconosciuta la paternità di AO 1 su A__________ e su N__________

(inc. SE.2021.271). In seguito S__________ __________ ha riconosciuto entrambi

Fatti

i minori.

C. Il

4 maggio 2022 AO 1 e AP 1 hanno sottoposto al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, un'istan­za comune di divorzio con intesa totale, chiedendo di sciogliere il matrimonio, di omologare

una convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta il 25 aprile 2022 e di ordinare ai

rispettivi istituti di previdenza professionale di dividere le prestazioni di

libero passaggio secondo “quanto richiesto”. Nella convenzione i coniugi si davano atto di avere

liquidato il regime dei beni, di occuparsi come prima dei figli comuni

maggiorenni e di rinunciare vicendevolmente a contributi alimentari, il nuovo

nucleo familiare della moglie essendo economicamente indipendente. Inoltre essi

postulavano il riparto della previdenza professionale “ai sensi delle

norme di legge”. Sempre nella convenzione il marito ha dichiarato che “a tempo debito, come già da sua

volontà, donerà l'abitazione di __________ (suo bene proprio) ai figli

riservandosi il diritto d'usufrutto gratuito vita natural durante”.

D. Con

ordinanza del 6 maggio 2022 il Pretore ha assunto agli atti i documenti

allegati all'istanza, ha rifiutato all'avv. __________ la facoltà di patrocinare

i coniugi nella procedura “per

evidenti conflitti d'interesse”, ha assegnato

alle parti un termine di 30 giorni per produrre la documentazione mancante e le

ha citate a comparire personalmente all'audizione congiunta e separata. Il 9 maggio

2022 l'avv. __________ ha chiesto al Pretore di emanare una decisione formale sul

divieto di patrocinio da parte sua. Mediante ordinanza del 12 maggio 2022 il

Pretore ha confermato il divieto.

E. All'udienza

del 23 giugno 2022, indetta per l'audizione, le parti sono state sentite

dapprima congiuntamente e in tale ambito esse hanno confermato la volontà di

divorziare, così come il contenuto della convenzione sugli effetti del

divorzio. Il Pretore ha modificato taluni punti della convenzio­ne, mentre ha

rilevato che la citata clausola sulla liquidazione del regime dei beni (punto 4

della convenzione) “non è omologabile in quanto trattasi di un accordo con

carattere successorio che esula dalla procedura di divorzio”. I coniugi hanno demandato

al giudice, da parte loro, “la decisione sulle conseguenze accessorie che non

dovessero essere ritenute omologabili”. Sentiti separatamente, entrambi hanno ribadito

“la propria volontà di divorziare, presa per libera scelta e dopo matura

riflessione, come pure il contenuto della convenzione modificata in data

odierna”.

F. Con

sentenza di quello stesso 23 giugno 2022 il Pretore ha pronunciato il divorzio

e ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio modificata, senza

la

menzionata clausola sulla liquidazione del regime dei beni. Le spese processuali di fr. 2000.–

sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascu­no, compensate

le indennità d'inconvenienza.

G. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 luglio

2022 per ottenere “la corretta liquidazione del regime matrimoniale dei beni

durante il matrimonio”, mancando a suo avviso “dei punti importanti e rilevanti”

nella decisione impugnata. L'appello non è stato notificato a AO 1 per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le

sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.

311.

cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie

patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora tuttavia

l'appello verta su un punto regolato consensualmen­te in una convenzione sugli

effetti del divorzio omologata dal giudice,

non sussisteva manifestamente controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In simili

circostanze fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.123 del 21 maggio 2021 consid. 1

con rimando). Nella fattispecie AP 1 chiede “la

corretta liquidazione del regime matrimoniale dei beni durante il matrimonio”,

nel senso di considerare anche l'abitazione di __________ (particella n. 974,

proprietà di AO 1), che non costituisce a mente sua un bene proprio del

marito. E tale bene ha, da sé solo, un valore di

stima di fr. 142 482.–. Quanto alla tempestività dell'appello, la

sentenza impugnata è pervenuta a AP 1 il 24 giugno 2022. Introdotto il 19

luglio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello

è stato presentato così in tempo utile.

2.

Al memoriale AP 1 acclude svariati documenti

che figurano già nell'incarto trasmesso dalla Pretura a questa Camera. La loro produzione

si rivela dunque superflua.

3.

L'appellante chiede “la corretta liquidazione del regime matrimoniale dei beni

durante il matrimonio”, giacché non sarebbero stati trattati “dei punti

importanti e rilevanti”. A mente sua, l'abitazione di __________ non è un bene

proprio dell'ex marito, al momento del matrimonio non essendo stata pattuita la

separazione dei beni. Si tratta ‒ essa adduce ‒ di una stalla a __________

(__________) acquistata da AO 1 e dalla sua precedente compagna, che egli

avrebbe poi “liquidato con una compravendita”. L'appellante sostiene di poter

dimostrare, mediante un referto medico, che nel 1994 essa si è recata al pronto

soccorso dell'Ospedale di __________ per avere schiacciato tre vertebre, alzando

un sacco di cemento mentre lavorava sul cantiere di quella casa.

4.

Oltre alla motivazione, un appello deve

contenere chiare richieste di giudizio, nel senso che il ricorrente deve

indicare con un minimo di concretezza in che modo propone di riformare la

sentenza impugnata (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Anche perché l'appellato

deve poter capire in modo sufficientemente affidabile da quali argomentazioni

egli sia chiamato a difendersi. Nel caso specifico il memoriale di AP 1 non contiene alcuna conclusione,

tranne la richiesta generale di una “corretta liquidazione del regime

matrimoniale dei beni durante il matrimonio”. Simile domanda è troppo vaga per

essere ricevibile. Si voles­se nondimeno presumere che l'interessata intenda

chiedere a questa Camera di inserire nella convenzione sugli effetti del divorzio

una clausola che regoli il destino della casa ad __________, nulla muterebbe ai

fini del giudizio per le considerazioni che seguono.

5.

È vero che la disciplina

degli effetti del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice

può essere impugnata da un coniuge anche se questi ha firmato l'accordo senza

riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi della

volontà (art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione che riguardano

gli effetti accessori sono impugnabili liberamente (FF 2006 pag. 6736 in

fondo). Ciò non significa tuttavia, contrariamente a quanto sembra credere

l'appellante, che la giurisdizione d'appel­lo riesamini tali dispositivi

secondo libero apprezzamento. Alla base della convenzione sta pur sempre

un'intesa. Per ottenere l'annullamento – o, come in concreto, la modifica con

l'aggiunta di un punto – di dispositivi sull'omologazione di effetti

accesso­ri del divorzio l'appellante deve dimostrare che gli effetti

contestati offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli non ha firmato

l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione oppure che i punti

contestati non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente inadeguati

(da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2020.123

del 21 maggio 2021 consid. 3 con

riferimento).

6.

Nella fattispecie l'appellante non lamenta vizi della

volontà né censura una violazione del diritto imperativo né denuncia una

manifesta inadeguatezza della convenzione. Tanto meno essa fa valere – per ipotesi

– fatti nuovi che non le sarebbe stato possibile addurre dinanzi al primo

giudice (art. 317 cpv. 1 CPC). A ciò si aggiunga che AP 1, informata dal

Pretore circa l'impossibilità di omologare il noto paragrafo della convenzione,

trattandosi “di un accordo con carattere

successorio che esulta dalla procedura di divorzio”, ha dichiarato il 23 giugno

2022.

di accettare il contenuto della convenzione modificata. Se ne conclude che, non fosse dichiarato

irricevibile per carenza di richieste di giudizio, l'appello andrebbe respinto

nel merito. La sorte del ricorso si rivela dunque segnata.

7.

Le spese processuali seguirebbero la

soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le particolarità

del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo,

l'interessata essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza

l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece

proble­ma di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a AO 1 per

osservazioni.

8.

Quanto ai rimedi esperibili

sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso raggiunge verosimilmente anche la soglia di fr. 30 000.‒ per un ricorso in materia

civile (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).