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Decisione

11.2022.112

Reclamo per denegata giustizia

12 agosto 2022Italiano7 min

di giustizia, ma chiedono di nominare l'avv. dott. PA 1 come amministratrice dell'eredità, la richiesta è

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.112

Lugano

12 agosto 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2022.1776 (provvedimenti assicurativi della devoluzione

ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promosgiudicando

sul reclamo per ritardata giustizia del 20 luglio 2022 presentato da

RE

1

RE

2

RE

3 e

RE

4

(patrocinate dalla stessa PA

1)

nei

confronti del

Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 4;

Ritenuto

In fatto: A. PI

1 (1931), vedova dal 1° luglio 2001, è deceduta a __________, suo ultimo

domicilio, il 18 febbraio 2022 senza lasciare discendenti. Davanti al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 4, è stato pubbli­cato l'8 aprile 2022 un testamento

olografo del 14 settembre 2014 (integrato

da due codicilli olografi del 4 e 21 febbraio 2015) in cui PI 1, dopo

avere destinato legati di fr. 10 000.–

ciascuno alla RE 4, all'RE 2, alla Fondazione d__________, alla RE 3 e

all'Associazione I__________, ha lasciato il rimanente della successione per

tre quarti a L__________ __________ e per un quarto a N__________ __________-__________,

fermo restando che in caso di premorienza di quest'ultima “il lascito a lei

destinato” sarebbe andato a favore dell'associazione RE 1.

B. Lo

stesso 8 aprile 2022 l'avv. dott. PA 1 si è rivolta al Pretore affinché

ordinasse l'amministrazione dell'eredità fu PI

1, affidandola a lei medesima. Il 27 maggio, il 31 maggio e il 22 giugno

2022 essa ha sollecitato il Pretore a emanare la decisione. In una lettera del

7 luglio 2022 il Pretore le ha risposto come segue:

In relazione alla sua istanza di nomina di un

amministratore della successione, rilevo che nel caso di specie non sono dati i

presupposti per l'accoglimento di tale richiesta (art. 554 CC).

In particolare, stante

l'esistenza di un testamento olografo già pubblicato e di un unico erede (legale

ed istituito), incombe a quest'ultimo richiedere il rilascio di un certificato ereditario.

C. Il

20 luglio 2022 l'RE 1, l'RE 2, la RE 3 e la RE 4 sono insorti a questa Camera

con un reclamo per denegata giustizia in cui chiedono di accogliere l'istanza volta

alla nomina di un amministratore dell'eredità e di designare in tale veste

l'avv. dott. PA 1. Il Pretore non è stato invitato a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto:

1. Se

la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una

decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto recla­mo

all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). L'art. 321 cpv. 4 CPC consente di

introdurre reclamo per ritardata giustizia in ogni tempo, a meno che la remora nell'emanazione

del giudizio sia dovuta a una decisio-

ne formale, nel qual caso occorre

impugnare tale decisione entro i termini del­l'art.

321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2022.55 del 27 maggio 2022, consid. 1 con rinvii). E un

reclamo per ritardata giustizia in una procedura di diritto ereditario rientra

nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 combinato con il

n. 8 LOG).

2. Secondo

l'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o

amministrative ognuno ha diritto alla parità di trattamento, come ha diritto di

essere giudicato entro un termine ragionevole. Un diniego di giustizia si

ravvisa ove un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite

che le è stata sottoposta nei modi e nei

tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.55

del 27 maggio 2022 consid. 2a con rinvii).

a) Nella

misura in cui

Fatti

i reclamanti lamentano un diniego

di giustizia, ma chiedono di nominare l'avv. dott. PA 1 come amministratrice dell'eredità, la richiesta è

improponibile. Foss'anche accertato un diniego di giustizia, per vero, ciò non

comporta eo ipso l'accoglimento dell'istanza volta alla designazione di

un amministratore, ma solo l'ordine al primo giudice di trattare la causa (art.

327 cpv. 4 CPC: cfr. Bastons Buletti

in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 19 ad art. 319; Freiburghaus/Afheldt in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 15 ad art. 327; Sterchi in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 17 ad art. 327; Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art. 327; Steininger in: Brunner/ Gasser/Schwander

[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 5 ad art.

327).

b) Sta

di fatto che nella fattispecie un diniego di giustizia si ravvisa laddove i reclamanti accennano, seppur di

scorcio, alla circostanza che il Pretore si è limitato a “decidere” la loro

Considerandi

richiesta con una semplice lettera. Adito con un'istanza che rispetta la forma

prescritta dall'ordinamento processuale svizzero, il Pretore, autorità

competente, era tenuto a trattare e decidere la nomina di un amministratore dell'eredità

fu PI 1 con decisione formale. Invece egli si è limitato a scrivere all'istante, in

termini discorsivi, di non ravvisare i presupposti per ordinare

l'amministrazione dell'eredità, senza per altro esporne i motivi. Una semplice

lettera non configura tuttavia una sentenza (sul contenuto: art. 238 CPC),

tanto meno impugnabile. Ne segue che il Pretore va invitato a emanare

senza indugio una decisione formale sull'istanza presentata l'8 aprile 2022

dall'avv. dott. PA 1.

3.

Vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese processuali.

Quanto alle ripetibili, nell'ambito di un reclamo per

denegata giustizia l'autorità inferiore assume il ruolo di parte. In simili procedure

lo Stato può quindi essere tenuto a rifondere adeguate ripetibili al reclamante

vittorioso, analogamente a quanto avviene dinanzi al Tribunale federale (v. per

esempio: sentenza 5A_517/2008 dell'11 dicembre 2008, consid. 3). In concreto si giustifica così riconoscere ai reclamanti un'indennità

di fr. 250.–, adeguata al tempo che un legale solerte e speditivo avrebbe verosimilmente

profuso per far valere le proprie ragioni, limitate alla

mancanza di una decisione impugnabile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 4, è invitato a emanare una decisione formale sull'istanza

presentata l'8 aprile 2022 dall'avv. dott. PA 1.

2. Non

si riscuotono spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai reclamanti

un'indennità di fr. 250.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. dott. ;

– Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).