11.2022.112
Reclamo per denegata giustizia
12 agosto 2022Italiano7 min
di giustizia, ma chiedono di nominare l'avv. dott. PA 1 come amministratrice dell'eredità, la richiesta è
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Incarto n.
11.2022.112
Lugano
12 agosto 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2022.1776 (provvedimenti assicurativi della devoluzione
ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promosgiudicando
sul reclamo per ritardata giustizia del 20 luglio 2022 presentato da
RE
1
RE
2
RE
3 e
RE
4
(patrocinate dalla stessa PA
1)
nei
confronti del
Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4;
Ritenuto
In fatto: A. PI
1 (1931), vedova dal 1° luglio 2001, è deceduta a __________, suo ultimo
domicilio, il 18 febbraio 2022 senza lasciare discendenti. Davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, è stato pubblicato l'8 aprile 2022 un testamento
olografo del 14 settembre 2014 (integrato
da due codicilli olografi del 4 e 21 febbraio 2015) in cui PI 1, dopo
avere destinato legati di fr. 10 000.–
ciascuno alla RE 4, all'RE 2, alla Fondazione d__________, alla RE 3 e
all'Associazione I__________, ha lasciato il rimanente della successione per
tre quarti a L__________ __________ e per un quarto a N__________ __________-__________,
fermo restando che in caso di premorienza di quest'ultima “il lascito a lei
destinato” sarebbe andato a favore dell'associazione RE 1.
B. Lo
stesso 8 aprile 2022 l'avv. dott. PA 1 si è rivolta al Pretore affinché
ordinasse l'amministrazione dell'eredità fu PI
1, affidandola a lei medesima. Il 27 maggio, il 31 maggio e il 22 giugno
2022 essa ha sollecitato il Pretore a emanare la decisione. In una lettera del
7 luglio 2022 il Pretore le ha risposto come segue:
In relazione alla sua istanza di nomina di un
amministratore della successione, rilevo che nel caso di specie non sono dati i
presupposti per l'accoglimento di tale richiesta (art. 554 CC).
In particolare, stante
l'esistenza di un testamento olografo già pubblicato e di un unico erede (legale
ed istituito), incombe a quest'ultimo richiedere il rilascio di un certificato ereditario.
C. Il
20 luglio 2022 l'RE 1, l'RE 2, la RE 3 e la RE 4 sono insorti a questa Camera
con un reclamo per denegata giustizia in cui chiedono di accogliere l'istanza volta
alla nomina di un amministratore dell'eredità e di designare in tale veste
l'avv. dott. PA 1. Il Pretore non è stato invitato a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto:
1. Se
la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una
decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo
all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). L'art. 321 cpv. 4 CPC consente di
introdurre reclamo per ritardata giustizia in ogni tempo, a meno che la remora nell'emanazione
del giudizio sia dovuta a una decisio-
ne formale, nel qual caso occorre
impugnare tale decisione entro i termini dell'art.
321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2022.55 del 27 maggio 2022, consid. 1 con rinvii). E un
reclamo per ritardata giustizia in una procedura di diritto ereditario rientra
nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 combinato con il
n. 8 LOG).
2. Secondo
l'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o
amministrative ognuno ha diritto alla parità di trattamento, come ha diritto di
essere giudicato entro un termine ragionevole. Un diniego di giustizia si
ravvisa ove un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite
che le è stata sottoposta nei modi e nei
tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.55
del 27 maggio 2022 consid. 2a con rinvii).
a) Nella
misura in cui
Fatti
i reclamanti lamentano un diniego
di giustizia, ma chiedono di nominare l'avv. dott. PA 1 come amministratrice dell'eredità, la richiesta è
improponibile. Foss'anche accertato un diniego di giustizia, per vero, ciò non
comporta eo ipso l'accoglimento dell'istanza volta alla designazione di
un amministratore, ma solo l'ordine al primo giudice di trattare la causa (art.
327 cpv. 4 CPC: cfr. Bastons Buletti
in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 19 ad art. 319; Freiburghaus/Afheldt in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 15 ad art. 327; Sterchi in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 17 ad art. 327; Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art. 327; Steininger in: Brunner/ Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 5 ad art.
327).
b) Sta
di fatto che nella fattispecie un diniego di giustizia si ravvisa laddove i reclamanti accennano, seppur di
scorcio, alla circostanza che il Pretore si è limitato a “decidere” la loro
Considerandi
richiesta con una semplice lettera. Adito con un'istanza che rispetta la forma
prescritta dall'ordinamento processuale svizzero, il Pretore, autorità
competente, era tenuto a trattare e decidere la nomina di un amministratore dell'eredità
fu PI 1 con decisione formale. Invece egli si è limitato a scrivere all'istante, in
termini discorsivi, di non ravvisare i presupposti per ordinare
l'amministrazione dell'eredità, senza per altro esporne i motivi. Una semplice
lettera non configura tuttavia una sentenza (sul contenuto: art. 238 CPC),
tanto meno impugnabile. Ne segue che il Pretore va invitato a emanare
senza indugio una decisione formale sull'istanza presentata l'8 aprile 2022
dall'avv. dott. PA 1.
3.
Vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese processuali.
Quanto alle ripetibili, nell'ambito di un reclamo per
denegata giustizia l'autorità inferiore assume il ruolo di parte. In simili procedure
lo Stato può quindi essere tenuto a rifondere adeguate ripetibili al reclamante
vittorioso, analogamente a quanto avviene dinanzi al Tribunale federale (v. per
esempio: sentenza 5A_517/2008 dell'11 dicembre 2008, consid. 3). In concreto si giustifica così riconoscere ai reclamanti un'indennità
di fr. 250.–, adeguata al tempo che un legale solerte e speditivo avrebbe verosimilmente
profuso per far valere le proprie ragioni, limitate alla
mancanza di una decisione impugnabile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, è invitato a emanare una decisione formale sull'istanza
presentata l'8 aprile 2022 dall'avv. dott. PA 1.
2. Non
si riscuotono spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai reclamanti
un'indennità di fr. 250.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. dott. ;
– Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).