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Decisione

11.2022.113

Decreto cautelare senza contraddittorio non impugnabile

22 agosto 2022Italiano10 min

lasciato l'abitazione coniugale di __________ per sistemarsi altrove. Nell'agosto

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.113

Lugano

22 agosto 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2022.19 (divorzio su azione di un coniuge:

provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città

promossa con istan­za del 19 luglio 2022

da

CO

1 ora in

(patrocinata

dall PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall' PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 5 agosto 2022 presentato da contro la decisione emessa dal

Pretore il 25 luglio 2022;

Ritenuto

in fatto: A. AP

1 (1980) e CO 1 (1982) si sono sposati a __________ (I) il 10 maggio 2008. Dal

matrimonio sono nati M__________ il 31 ottobre 2008 e G__________ il 1° luglio

2016. I coniugi si sono separati il 1° gennaio 2020, quando il marito ha

lasciato l'abitazione coniugale di __________ per sistemarsi altrove. Nell'agosto

del 2020 la moglie si è trasferita a __________ con i figli.

B. Nell'ambito

di una procedura a tutela dell'unione coniugale, con decisioni del 18 dicembre

2019 e del 1° settembre 2020 il Tribu-

nale

distrettuale di Basilea ha omologato determinati accordi

presi

dai coniugi sulla vita separata. Il 16 novembre 2021 CO 1 ha presentato davanti

al medesimo tribunale un'azione di divorzio in applicazione dell'art. 112 “ev.

art. 114 CC”. AP 1 ha proposto di respingere l'azione, contestando la

competenza per territorio del tribunale adito. All'udienza di conciliazione del

28 marzo 2022 i coniugi, impregiudicata la questione della competenza,

hanno concluso un accordo parziale sui contributi di mantenimento in favore di

moglie e figli (fr. 5500.– mensili per febbraio e marzo, fr. 7000.– mensili per

aprile e maggio del 2022). Adito nuovamente il 13 maggio 2022 da CO 1 con

un'istanza cautelare, con decisione 2 giugno 2022 il Tribunale, dopo avere

constatato che al momento di introdurre l'azio­ne di divorzio nessun coniuge

era domiciliato nel Cantone di

__________,

si è dichiarato incompetente per territorio e non è entrato nel merito dell'istanza.

Il 21 giugno 2022 CO 1 ha ritirato l'azione di divorzio, riservandosi la facoltà

di riproporla al foro competente in virtù dell'art. 63 CPC.

C. Nel

frattempo, il 2 gennaio 2022, AP 1 ha intentato a sua volta azione di divorzio

davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna. Con decisione del 4

gennaio 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato l'azione irricevibile “per

litispendenza altrove”. Contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera

con un appello del 17 gennaio 2022 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di dichiarare ricevibi­le la

propria azione di divorzio. Nelle sue osservazioni dell'11 mar­zo 2022 CO 1 ha proposto di respingere l'appello

(inc. 11.2022.4).

D. Preso

atto della volontà della moglie di ripresentare l'azione di divorzio nel

Cantone Ticino, AP 1 ha inoltrato il 21 giugno 2022 al Pretore della

giurisdizione di Locarno Città una memoria difensiva (art. 270 CPC), chiedendo

che un'eventuale istanza di provvedimenti supercautelari da parte di CO 1 fosse

respinta o, quanto meno, fosse respinta la richiesta di contributo alimentare

per lei e che la richiesta di contributo alimentare per i figli fosse accolta fino

a concorrenza di fr. 2000.– mensili ciascuno, compresi eventuali contributi di

accudimento e assegni familiari (inc. CA.2022. 15).

E. Il

5 luglio 2022 CO 1 ha riproposto azione di divorzio davanti al Pretore della

giurisdizione di Locarno Città, il quale ha convocato le parti all'udienza di

conciliazione del 7 settembre 2022 (inc. DM.2022.43). Il 19 luglio 2022 essa si

è nuovamente rivolta al Pretore per ottenere, già in via supercautelare, un con-tributo

alimentare per sé e i figli di complessivi fr. 7000.– per giugno e luglio del 2022,

come pure la condanna del marito

a ver-sarle fr. 15 048.50 per spese mediche e scolastiche dei

figli, fr. 7000.– per le spese di trasloco da __________ a __________ e

fr.

20 000.– a titolo di provvigione ad

litem. Identiche richieste essa ha sostanzialmente formulato anche in via

cautelare.

F. Statuendo

con decreto cautelare del 25 luglio 2022, il Pretore ha condannato AP 1 a

versare dal giugno del 2022 un contributo alimentare per moglie e figli di

complessivi fr. 7000.–, assegni familiari non compresi, precisando che “la rimanenza

dei contributi di mantenimento per i mesi di giugno e luglio 2022, pa­ri a

complessivi fr. 6000.– dovrà essere versata entro il 1° agosto 2022” (dispositivo

n. 1). AP 1 è stato obbligato inoltre a pagare, sempre entro il 1° agosto 2022,

fr. 1896.25 quale partecipazione provvisoria ai costi sanitari dei figli e fr.

5628.– quale partecipazione provvisoria ai costi scolastici di G__________ per

il 2022/2023 (dispositivi n. 2 e 3). Il Pretore ha assegnato infine al

convenuto un termine non prorogabile fino al 19 agosto 2022 per presentare

osservazioni scritte, citando le parti personalmente all'udienza

del 7 settembre 2022 “per procedere al contraddittorio

(ev. replica, duplica e notifica dei mezzi di prova)” (dispositivo n. 5). Insieme con il decreto cautelare il Pretore ha

notificato al-l'istante la memoria difensiva del convenuto.

G. Contro

il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5

agosto 2022 in cui chie­de, previa concessione dell'effetto sospensivo, di

annullare il giudizio impugnato per difetto di competenza territoriale o, quanto

meno, di riformare tale giudizio nel senso di fissare il contributo alimentare destinato

a moglie e figli in fr. 3500.– mensili per luglio e agosto e in fr. 4000.– mensili

dal settembre del 2022 in poi, assegni familiari non compresi. L'appello non è

stato comunicato a CO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare

in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC), emesso con la procedura

sommaria (art. 248 lett. d CPC). Ora, i provvedimenti cautelari adottati

dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per scritto

(art. 265 cpv. 2 CPC: decreti "intermedi" o "nel­le more

istruttorie"), sono appellabili entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e

314.

cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora

terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2).

Ove il decre­to cautelare riguardi contro-versie meramente patrimoniali, in

ogni modo, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva

almeno fr. 10 000.– “secondo

l'ulti­ma conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC).

2.

I provvedimenti cautelari emanati dal giudice senza sentire

la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), per contro, non sono suscettibili di

alcun rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare

che il Pretore adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il

convenuto a presentare osservazio­ni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Impugnabile

è invece un decreto con cui il giudice respinga una richiesta di

provvedimen­ti supercautelari senza sentire il convenuto, ovvero senza indire udienze né sollecitare osservazioni

scritte (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con rinvii; RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con

richiami). Se tuttavia, pur respingendo l'istanza supercautelare, il giudice

convoca le parti in udienza o invita il convenuto a presentare osservazioni

scritte, quel decreto non potrà essere oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se

mai, una volta ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo

avere sentito le parti in udienza o do­po avere invitato il convenuto a

presentare osservazioni scrit­te.

3.

Il

concreto il Pretore ha emanato il decreto

cautelare senza sentire le parti. Ricevuta il 19 luglio 2022 l'istanza cautelare

di CO 1, egli ha statuito senza indugio il 25 luglio 2022, obbligando AP 1 a

versare un contributo alimentare per moglie e figli dal giugno del 2022 in poi.

Contestualmente egli ha assegnato al convenuto un termine fino al 19 agosto

2022.

per presentare osservazioni scritte (art. 265 cpv. 2 CPC). Il decreto

cautelare in questione è stato quindi manifestamente emesso senza

contraddittorio. Certo, nella fattispecie il Pretore ha giudicato dopo avere

preso conoscenza della memoria difensiva presentata da AP 1 il 21 giugno 2022

(sopra, lett. D). Non l'ha tuttavia ritenuta sufficiente ai fini di una

discussione cautelare, tant'è che ha convocato personalmente le parti a

un'udien­za del 7 settembre 2022 “per procedere al contraddittorio (ev.

replica,

duplica e notifica dei mezzi di prova)” (sopra, lett. F). L'appello in esame

non può quindi considerarsi ricevibile.

4.

È

vero che in un caso isolato, cui accenna il Pretore (decreto impugnato, pag.

6), questa Camera è entrata nel merito di un appello diretto contro un decreto

cautelare preceduto unicamente da una memoria difensiva (inc. 11.2018.79). V'è

da domandarsi se tale modo di procedere meriti conferma, ma la questione può

rimanere irrisolta. In quel caso infatti il Pretore non aveva statuito subito

dopo avere ricevuto la memoria difensiva, senza convo-care le parti in udienza

per un contraddittorio cautelare. Quel precedente non è pertanto equiparabile

alla fattispecie attuale. Non si disconosce che in calce alla decisione

impugnata il Pretore ha indicato l'appello come rimedio di diritto esperibile contro

la medesima. Se non che, un'indicazione delle vie di ricorso erronea non crea

una via di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid 2.1 in fine). L'appellante

non può quindi giovarsene.

5.

Se ne conclude che, diretto contro un decreto

superprovvisionale (nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC), l'appello in

esame va dichiarato irricevibile. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a

rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello

non essendo stato intimato a CO 1 per osservazioni.

6.

Quanto ai rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi nella fattispecie di un

decreto cautela­re, nondimeno, in un ricorso in materia civile il ricorrente

può censurare soltanto la violazione di

diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).