11.2022.116
Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: modifica della custodia del figlio da alternata a esclusiva; opinione del figlio
12 giugno 2023Italiano27 min
si può tutt'al più rimproverare “una semplice disorganizzazione”. L'appellante afferma
Source ti.ch
Incarti n.
11.2022.116
11.2022.117
Lugano
12 giugno 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2022.3039 (modifica di misure a
protezione dell'unione coniugale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 23 giugno 2022 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(ora
patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 12 agosto 2022 presentato da AP 1
contro la
sentenza emessa dal
Pretore il 2 agosto 2022 (inc. 11.2022.116) e sulla contestuale richiesta di
gratuito patrocinio (inc. 11.2022.117);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1966) e AP 1 (1970),
di origine ucraina, si sono sposati a __________ il 14 dicembre 2002. A quel
momento essi avevano già due figli: D__________ (1998) e A__________ (2001),
ora maggiorenni. Dal matrimonio sono nati An__________ il 14 agosto 2005,
I__________ il 2 novembre 2008, e Al__________ il 3 novembre 2011. Perito
elettronico, il marito lavora per la ditta __________ di __________. La moglie,
di formazione impiegata di commercio, ha interrotto la sua attività
professionale alla nascita del primo figlio, dedicandosi in seguito al governo della casa e della cura dei figli, salvo
una breve esperienza nella gestione di un'associazione culturale costituita su
sua iniziativa nel 2017 e sciolta già nel 2018. Attualmente essa vende estratti
di frutta e verdura al mercato di __________ del venerdì mattina. I coniugi vivono separati dal 1° luglio 2020, quando
il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per
piani n. 28 712, pari a 343/1000 della
particella n. 2450 RFD, a lui intestata) per trasferirsi in un
appartamento prima a __________ e poi a __________.
B. Nell'ambito di una
procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 28 giugno 2021 da AO 1, il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato un accordo in cui i coniugi
hanno pattuito l'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, l'affidamento
congiunto dei tre figli minorenni alla medesima, con domicilio prevalente
presso la madre, così come la regolamentazione del soggiorno dei figli dall'uno o dall'altro genitore durante
la settimana e le vacanze scolastiche. AO 1 si è impegnato da parte sua
a versare un contributo alimentare di fr. 3935.– mensili per la moglie, di
fr. 625.– mensili per An__________, di fr. 1250.– mensili per I__________
e di fr. 1830.– mensili per Al__________, assegni familiari non compresi (inc. SO.2021.2994).
C. Il 23 giugno 2022 AO
1 si è rivolto al Pretore per ottenere la custodia esclusiva dei figli, riservato
“il più ampio diritto di visita materno”, l'attribuzione dell'alloggio
coniugale (tranne mobili e suppellettili), così come la soppressione di ogni obbligo
alimentare a suo carico. Sentiti i figli e assunto agli atti un rapporto
dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione, al dibattimento del 28
luglio 2022 AP 1 ha proposto di respingere
l'istanza di modifica.
Non dovendosi assumere altre prove, il Pretore ha indetto seduta stante la
discussione finale, nel corso della quale le parti hanno riaffermato le loro domande.
D. Statuendo con sentenza del 2 agosto 2022, il
Pretore ha attribuito la
custodia esclusiva dei figli al padre, ha riservato alla madre il più
ampio diritto di visita, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso al marito (tranne
mobili e suppellettili) “a partire da tre mesi dalla presente decisione” e ha
soppresso i contributi alimentari a carico di lui. Le spese processuali di fr. 2000.–
sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico
della convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 1990.– per ripetibili
ridotte.
E. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 agosto 2022 per
ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio, che il giudizio impu-gnato
sia riformato respingendo l'istanza di modifica. Nelle sue osservazioni dell'8
settembre 2022 AO 1 propone di respingere l'appello in ordine, subordinatamente
nel merito. Con decreto del 12 settembre 2022 il presidente di questa Camera ha
conferito all'appello effetto sospensivo. In replica e duplica spontanea del 16 settembre e del 30 settembre 2022 le parti hanno reiterato le loro posizioni.
F. Nel frattempo, il 20
gennaio 2023, AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore. La
procedura è attualmente allo stadio dell'udienza di conciliazione.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le
relative modifiche – sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314
cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali,
il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche
la disciplina della custodia parentale, controversia appellabile senza riguardo
a questioni di valore. Circa la
tempestività del rimedio giuridico, in concreto la sentenza impugnata è
pervenuta alla convenuta, a quel momento non più patrocinata, il 3 agosto 2022
(tracciamento dell'invio 98.__________, agli atti). Inoltrato il 12 agosto 2022,
l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. L'appellante
postula il richiamo degli
incarti SO.2022.3039, SO.2021.2994 e CA.2021.142, dei rapporti dell'Ufficio dell'aiuto e della
protezione e di atti dell'Autorità regionale di protezione 3, chiedendo inoltre
l'audizione dell'avv. __________ __________ e del sergente __________ __________,
come pure l'assunzione di una perizia e/o di un'ispezione oculare volte ad
accertare “la genitorialità della madre e del padre”. All'appello e alla replica spontanea essa
acclude inoltre una serie di documenti nuovi (da A a U). AO 1 sostiene che l'appello
è irricevibile perché, a suo parere, l'allegato “più che una critica puntuale
al giudizio pretorile” è un “concentrato di nuovi fatti, nuove allegazioni e
nuove richieste probatorie”. Egli fa valere, in sintesi, che la sua idoneità genitoriale
non è mai stata messa in discussione, che le limitazioni poste dall'art. 317
cpv. 1 CPC si applicano anche ai procedimenti di tutela dell'unione coniugale,
che la moglie non può prevalersi della sua decisione di non farsi patrocinare
al dibatti-mento per giustificare la propria negligenza, che la moltitudine di
nuove prove addotte con l'appello contraddice la natura sommaria del
procedimento e che, in ogni modo, tali prove sono irrilevanti ai fini del
giudizio.
In
realtà, contrariamente all'opinione dell'appellato, alla fattispecie non si
applica il principio inquisitorio limitato dell'art. 272 CPC applicabile alle
protezioni dell'unione coniugale, bensì quello illimitato a tutela dei figli
minorenni (art. 296 CPC). Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono quindi proponibili
in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC e vanno presi
in esame nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Quanto alle altre prove
richieste dell'appellante, gli incarti pretorili SO.2022.3039, SO.2021.2994 e CA.2021.142, nei quali figurano
già i rapporti dell'Ufficio
dell'aiuto e della protezione e gli atti dell'Autorità regionale di protezione
3, sono
stati trasmessi d'ufficio alla Camera. Il loro richiamo si rivela dunque superfluo.
Come si vedrà in appresso (consid.
6 e 7), poi, altre prove non sussidiano, sicché conviene trattare l'appello
senza indugio.
3. Nell'appello AP 1 lamenta anzitutto una
violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto che il Pretore ha
emanato la sentenza impugnata senza fissarle un termine per provare di avere
limitato il numero di rifugiati ucraini da lei accolti in casa, tanto più che
un'offerta in tal senso era stata formulata da lei al dibattimento del 28
luglio 2022. Essa postula pertanto, in via subordinata, l'annullamento della
sentenza in questione e il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo
giudizio, previa indizione di una nuova udienza. Ora, nel verbale dell'udienza citata
non figura alcun accenno all'offerta di prova indicata dalla convenuta. Costei
allega nell'appello di avere smesso nel frattempo di accogliere rifugiati, limitandosi a ospitare una sola ragazza,
ciò che il marito non discute (replica spontanea, pag. 3; duplica spontanea,
pag. 5). Essa ha potuto quindi allegare la circostanza, rimasta incontestata,
davanti a questa Camera, autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo,
di modo che un'eventuale irregolarità nel diritto di essere sentita può
ritenersi sanata (cfr. DTF 146 III 105 consid. 3.5.2 con rinvii,
145 I 174 consid. 4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.110 del 4
aprile 2023 consid. 6). Quanto alla rilevanza del citato argomento, essa sarà trattata
in appresso (consid. 8).
4. Litigiosa
è principalmente, in questa sede, la modifica dell'affidamento dei tre figli
minorenni, finora sottoposti alla custodia congiunta dei genitori. Una modifica
della custodia parentale deve giustificarsi alla luce di circostanze nuove e
importanti che ren-dano imprescindibile il provvedimento per il bene dei figli,
ovvero quando l'assetto vigente rischia di recare pregiudizio al bene del
figlio e lo minaccia seriamente (sentenza del Tribunale federale 5A_633/2022 dell'8
marzo 2023 consid. 4.1). Una nuova disciplina si impone, in altri termini, ove la
situazione attuale appaia più dannosa per il bene del figlio rispetto al
cambiamento e alla discontinuità nell'educazione che ne segue, comprese le
condizioni di vita a ciò correlate (sentenza del Tribunale federale 5A_230/2022
consid. 2.1 del 21 settembre 2022, in: FamPra.ch 2023 pag. 518; analogamente: I
CCA, sentenza inc. 11.2020.116 del 7 maggio 2021 consid. 7a).
5. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha preso atto che per l'istante la situazione
dei figli si è degradata per le ripetute assenze della moglie, recatasi più
volte e per vario tempo in Polonia con l'intento di riportare con sé rifugiati
ucraini. E la presenza di costoro nell'abitazione coniugale ha “esautorato” i
figli dai loro spazi, motivo per cui i
ragazzi si sono trasferiti dal padre. Dall'ascolto dei minori, ha soggiunto il primo giudice, è emersa
l'esistenza di un rapporto conflittuale con la madre, per altro confermato
da quest'ultima, “che ha indicato i toni e le parole che i figli usano nei suoi
confronti”, così come la chiara
volontà dei figli di voler vivere con il padre. Per il primo giudice, AP
1 sembra essere talmente impegnata nell'assistenza ai profughi ucraini “da
mettere in secondo piano le necessità dei figli”. Inoltre, egli ha epilogato, già
in passato la cura della prole e il
governo della casa erano stati monitorati dall'Ufficio dell'aiuto e della
protezione. Alla luce di ciò e dell'idoneità di AO 1 di provvedere alla
cura dei minori, il Pretore ha modificato l'affidamento dei figli, attribuendoli
al solo padre.
6. Nell'appello
la convenuta espone le motivazioni e i modi della sua attività di accoglienza
di rifugiati ucraini. Essa fa valere – in sintesi – di avere agito in ragione
delle proprie origini e del fatto che i suoi genitori vivono ancora in quel Paese,
di avere deciso “di comune accordo con i figli di condividere l'abbondanza in
cui viveva la famiglia con i più bisognosi”, di avere rispettato tutte le norme
in merito e di avere ospitato “provvisoriamente dei disperati bambini ucraini
nelle camerette dei figli” durante l'assenza di questi ultimi per le vacanze
con il padre. A suo parere inoltre i ragazzi hanno tratto giovamento
dall'interazione con i rifugiati a livello di occasioni di gioco e di esperienze
della cultura d'origine, essendo giusto dal profilo educativo “replicare ai
nostri giovani che abbiano il dovere di salvare e condividere con chi fugge
dalla disperazione”. L'appellante rimprovera inoltre al marito di avere
inoltrato l'istanza senza la “benché minima remora per una guerra in corso”,
come pure al Pretore di avere dimenticato che essa si attivava per intenti
lodevoli e di avere trascurato “una comparazione degli interessi in gioco anche
dei genitori”. Essa rammenta infine la situazione d'urgenza umanitaria venutasi
a creare, sottolineando che molte famiglie hanno accolto profughi.
Senza
nulla togliere alla generosa e all'encomiabile disponibilità dell'appellante ad
accogliere persone in fuga dalla guerra, in una fattispecie come quella in
esame simili allegazioni sussidiano poco. Come si è visto, decisivo è infatti
accertare in concreto, a un esame di verosimiglianza, se a causa di circostanze
nuove e importanti mantenere l'affidamento vigente rischia seriamente di recare
pregiudizio al bene dei figli. Non si tratta di apprezzare
l'adempimento
di disposizioni legali in materia di accoglienza dei profughi o di esprimersi –
in astratto – sulla valenza educativa di esperienze siffatte. In proposito le prove
offerte nell'appello (testimonianze dell'avv. __________ __________ e del
sergente __________ __________) non soccorrono ai fini del giudizio. Né giova appurare
se in un primo tempo i figli fossero d'accordo con tale attività, ciò che AO 1
contesta.
7. L'appellante
revoca in dubbio l'idoneità educativa del marito sostenendo, in sostanza, che negli
ultimi 25 anni egli non si è mai curato dei figli, che egli lavora all'estero a
tempo pieno, che non è in grado di assicurare la presenza necessaria per
garantire ai ragazzi sufficiente stabilità e nemmeno dispone di un alloggio adeguato.
AO 1 fa notare da parte sua che la propria capacità genitoriale è messa in
discussione per la prima volta in appello (tant'è che egli condivide tuttora l'affidamento
della prole) e sostiene di non lavorare all'estero, ma quasi esclusivamente da
casa. Quantunque occupato a tempo pieno, tale possibilità gli consente di occuparsi
dei figli e di dedicare loro le attenzioni necessarie. Egli rileva inoltre che le
accuse della moglie sono assolutamente infondate e finanche smentite dai
rapporti di ascolto dei minori. Quanto alla propria soluzione logistica, l'istante
spiega di aver dovuto trovare una sistemazione in poco tempo a causa di un
ripensamento della moglie, la quale intendeva trasferirsi altrove, e adduce che
la situazione attuale è meramente provvisoria,
il Pretore avendogli assegnato l'abitazione coniugale.
Premesso
che l'idoneità di un genitore non dipende del grado di occupazione o dalla contingente
sistemazione logistica, nel caso specifico l'appellante
riconosce che, anche dopo la fine dell'emergenza pandemica, il marito ha
“drasticamente ridotto” i viaggi per lavoro. A un sommario esame non si
ravvisano quindi motivi per ritenere che le assenze del padre siano tanto frequenti
o prolun-gate da mettere in discussione la sua possibilità di occuparsi dei
figli. Né l'appellante adombra dubbi sulla capacità del marito di organizzare
un'adeguata assistenza ai figli in caso di prolungati soggiorni all'estero, fermo
restando che l'età dei minori non richiede più la sorveglianza costante di un
adulto. Del resto, la stabilità e la possibilità per un genitore di occuparsi
personalmente dei figli svolgono un ruolo predominante nel caso di bambini
piccoli, mentre per un adolescente è più importante l'appartenenza a una
determinata cerchia sociale (I CCA, sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre
2021 consid. 7).
Né
il fatto che in passato il padre abbia lavorato (anche) all'estero significa
che egli non abbia consapevolezza delle necessità dei ragazzi (si vedano anzi le
dichiarazioni dei figli nel rapporto di aggiornamento dell'Ufficio dell'aiuto e
della protezione del 28 luglio 2022, pag. 4 in alto; rapporto di ascolto
del 28 luglio 2022, pag. 2; doc. FF prodotto in appello, pag. 2). Quanto ai
disagi dovuti alle limitate dimensioni dell'attuale appartamento locato dal
marito, proprio per ovviare a ciò egli ha ottenuto l'attribuzione dell'alloggio
coniugale. Non si può dire pertanto che quegli trascuri il problema o che non si
sia curato di trovare, compatibilmente con gli aspetti pratici e finanziari di
un trasloco, una soluzione a medio termine. In definitiva, gli argomenti
sollevati dall'appellante non risultano atti – e da lungi – ad alimentare
dubbi sull'idoneità genitoriale di AO 1. Non appaiono di conseguenza di
necessari accertamenti peritali o ispezioni oculari sulla sua idoneità alla
custodia, come chiede l'appellante.
8. Secondo
l'appellante la modifica della custodia dei figli è arbitraria perché non sorretta
da sufficienti ragioni, perché l'uso temporaneo delle camere dei minori per
l'accoglienza di profughi non mette in pericolo il bene dei ragazzi e perché la
sua attività di accoglienza dimostra come lei sia “un ottimo genitore
affidatario”. La convenuta censura altresì la violazione del principio della
proporzionalità, argomentando che in concreto sarebbero bastati ammonimenti o
istruzioni sulla questione dell'accoglienza ai profughi oppure un “incontro (ad
esempio sorvegliato)” tra genitori e figli allo scopo di “smuovere aspetti
emotivi”. Essa si duole poi dell'assenza di una “valutazione ponderata” dei
rischi che corrono i figli nel dover provvedere essi medesimi alla spesa, al
bucato o alla preparazione dei pasti. A mente sua, non sussisteva alcuna
situazione di pericolo che imponesse la modifica della custodia parentale, sia perché
Fatti
i rifugiati ospitati erano regolarmente notificati alle autorità sia perché le
si può tutt'al più rimproverare “una semplice disorganizzazione”. L'appellante afferma
che alla base della decisione v'è un'“inchiesta non equidistante” e che la
mancanza di “analisi genitoriali” può essere sanata solo con l'annullamento
della sentenza. Per di più, essa soggiunge, l'attività d'accoglienza è
sostanzialmente cessata, di modo che nulla giustifica di modificare l'assetto
della custodia precedentemente concordato. Anzi, essa epiloga, mancano prove atte
a dimostrare “con certezza” che lei stesse agendo contrariamente ai suoi
obblighi genitoriali, mentre una repentina modifica della situazione attuale nuoce
al bene dei figli.
a) In
concreto il rapporto tra AP 1 e i tre figli minorenni appariva conflittuale già
prima dell'inizio dell'emergenza umanitaria in Ucraina. Dal rapporto di aggiornamento
dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del 28 luglio 2022 risulta che An__________
accusava una situazione di malessere da tre anni, riconducibile al rientro
della madre dopo un ricovero ospedaliero per un collasso nervoso (“è più
aggressiva e cambiata”: pag. 2). I__________ ha dichiarato che dopo l'allontanamento
del padre “le cose sono peggiorate”, che la madre era “disorganizzata” e che senza
la presenza del padre “molto ordinato, anche le cose a casa sono diventate
piuttosto caotiche” (pag. 4). Infine Al__________ ha riferito che, già
prima della situazione venutasi a creare (accoglienza di rifugiati ucraini), “accadeva
frequentemente” che la madre adottasse un comportamento incoerente, mancando di
promesse ai figli (pag. 3).
b) Sta
di fatto che con l'accoglienza di rifugiati ucraini in casa la conflittualità con
la madre si è acuita. Secondo An__________, l'arrivo dei profughi è stata “la
goccia che ha fatto traboccare il vaso”. Egli ha affermato che con “l'esordio
dell'emergenza Ucraina, la situazione è ulteriormente peggiorata”, nel senso
che dopo un primo momento positivo in cui con i fratelli ha raccolto vestiti e
materiale, in un secondo tempo la madre ha cominciato a compiere viaggi per
portare il tutto in Polonia, lasciando loro soli a casa senza considerare le loro
necessità. Per di più, dopo avere assicurato ai figli di non alloggiare
rifugiati, essa “ha tradito la promessa”, causandogli notevole dispiacere. Egli
ha poi raccontato che gli ospiti dormivano nei loro letti “al loro posto” e che
la madre non ha mai trovato altre soluzioni, nonostante le loro richieste. Ha
così sottolineato “con sofferenza la mancata sensibilità della madre
nell'ignorare le cose per lui importanti, quali la sua privacy e intimità”.
Onde l'epilogo: “La mamma non mi ascolta mai, mi sento profondamento tradito da
lei e in questo momento ho bisogno di lasciarla perché mi fa male” (aggiornamento
rapporto UAP del 28 luglio 2022, pag. 2). Tali sensazioni sono poi state
sostanzialmente ripetute davanti al Pretore (rapporto d'ascolto del 28 luglio
2022: verbale, pag. 3).
I__________
ha ricordato che con la simultanea presenza in casa di una ventina di rifugiati
“le cose sono ulteriormente peggiorate”. Essa ha confermato che al rientro da
una visita dal padre ha trovato la sua camera occupata ed estranei nel suo
letto, sicché la madre non aveva mantenuto la promossa di non ospitare profughi
nell'abitazione, ciò che l'ha fatta “molto soffrire”. La presenza di numerosi
bambini ospiti generava inoltre forte rumore e disordine, impedendole di
studiare (aggiornamento rapporto UAP, pag. 4). Al Pretore la ragazza ha confermato
le lunghe assenze della madre, che aveva lasciato lei e i fratelli soli, così
come l'occupazione dei loro letti da parte di rifugiati (rapporto d'ascolto del
28 luglio 2022, verbale, pag. 2).
Al__________,
infine, ha narrato di un rapporto teso con la madre causato soprattutto da “una
promessa non mantenuta”, ovvero la garanzia che nessun profugo avrebbe
soggiornato a casa loro. Per la figlia, “non è stato bello” trovarsi in casa
contemporaneamente una quindicina di persone, anche per la disorganizzazione
della madre, al punto che “spesso il frigo era vuoto”. Essa ha espresso forte
sofferenza, come i fratelli, nel ricordare di non aver potuto usare la sua
camera, occupata dai rifugiati (aggiornamento rapporto UAP, pag. 3). Al primo
giudice Al__________ ha confermato che la situazione era divenuta insostenibile,
la casa era “affollata, i profughi dormivano nel suo letto e in quello dei
fratelli”, mentre loro dovevano accomodarsi su materassi per terra. Inoltre lei
e i fratelli dovevano “pulire la sporcizia dei profughi” (rapporto d'ascolto
del 28 luglio 2022: verbale, pag. 2).
c) Nel
maggio o giugno del 2022, vista la situazione, tutti e tre i figli sono andati
ad abitare dal padre. A precisa domanda dell'operatrice sociale e del Pretore,
An__________ ha finanche sottolineato come sia “imprescindibile rimanere a
vivere con il padre”, presso il quale egli è più tranquillo ed è più
concentrato nello studio. I__________ ha detto di “non voler in alcun modo”
rientrare a vivere con la madre e di voler continuare a rimanere dal padre, con
il quale “sta meglio”. Anche Al__________ ha espresso il chiaro desiderio di
rimanere a vivere dal padre, sul quale può “contare” (rapporti citati).
d) Nelle circostanze descritte la ferma e coerente volontà dei tre figli non può essere ignorata. Certo, il solo desiderio di un fi-glio non basta per giustificare una modifica
dell'affidamento parentale, ma l'opinione di lui va tanto più considerata quando egli ha già raggiunto un'età (di solito fra gli 11
e i 13 anni) che gli permetta di elaborare ragionamenti logici e di avere la
maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura (DTF
133 III 150 consid. 2.4, 131 III 556 consid. 1.2.2; più recentemente: sentenza
del Tribunale federale 5A_1321/2021 del 10 settembre 2021 consid. 3.3.2;
analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021 consid. 13
con rimandi). E in concreto An__________ è quasi maggiorenne, mentre I__________
è quindicenne. Riguardo ad Al__________, è vero che alla sua età non può darsi
per scontata la capacità di formarsi un'opinione propria, ma secondo
l'operatrice sociale la figlia “rispetto alle dinamiche intrafamiliari è parsa riflessiva”.
e) Non si disconosce che l'appellante
rimprovera al marito di avere “sicuramente aiutato al convincimento unanime dei
tre figli”. A suo avviso le dichiarazioni dei minori sono uno “sfogo” in un periodo
di conflitto con lei che il marito ha incoraggiato, consentendo l'interruzione
di alcune attività extrascolastiche e strumentalizzando il tutto per mere
questioni finanziarie. Essa soggiunge che per essere attendibili le audizioni sarebbero
dovute essere ripetute nel tempo e inviatele “spontaneamente”, mentre in
concreto la prova non è stata assunta in contraddittorio. La doglianza non può
essere condivisa. Come detto, i figli sono stati ascoltati in tempi diversi da
un'operatrice sociale e dal Pretore. Né si ravvisano violazioni procedurali, il
primo giudice avendo notificato alle parti le risultanze delle due audizioni
all'inizio dell'udienza tenutasi il 28 luglio 2022 (verbale, pag. 1). La
convenuta ha dunque avuto modo di esprimersi al riguardo.
Per
altro, nelle loro dichiarazioni i figli hanno escluso in più occasioni comportamenti
Considerandi
denigratori del padre verso la convenuta. L'interruzione da parte loro di talune
attività extrascolastiche, poi, non basta per indiziare pressioni psicologiche da
parte dell'istante. Né la posizione dei figli pare dovuta a una mera rivalsa nei
confronti della madre per i disagi dovuti alla coabitazione con i profughi
ucraini o alla condiscendenza del padre. Essi hanno fornito spiegazioni coerenti
che trovano le loro radici, oltre che in mancanze nell'accudimento, in
difficoltà relazionali preesistenti ed emerse già durante la prima procedura a tutela dell'unione coniugale (relazione
della delegata all'ascolto __________ __________ del 18 settembre 2021, in particolare pag. 4 in fondo
nell'inc. SO.2021.2994). Che l'attività d'accoglienza sia stata frattanto limitata
o interrotta non è perciò determinante.
f) Nel
caso in esame non è in discussione la visione dell'appellante sulle modalità e
la valenza dell'accoglienza di rifugiati fuggiti da una guerra. Ed è fors'anche
verosimile che, in sé, l'attività di accoglienza dell'interessata non abbia messo
in pericolo il bene dei figli. Resta il fatto che la sofferenza dei figli si è manifestata
in tutta la sua ampiezza con i disagi occasionati dall'accoglienza dei profughi
ucraini, che ha portato a una preoccupante frattura delle relazioni con la
madre, aggravata da lacune organizzative della medesima, situazione che ora i figli
non sono più in grado di accettare. AP 1 si diparte dalla convinzione che la
sua visione degli eventi sia l'unica valida e pertinente, dimostrandosi però incapace
di comprendere le necessità dei figli e la loro pena. Non riesce a comprendere, suo malgrado, che
di fronte ai disagi e alle preoccupazioni dei ragazzi essa non può imporre
la sua concezione unilaterale e perseguire nei suoi intenti, pur lodevoli
che siano.
g) Tutto ponderato e sentiti i figli, allo
stato attuale delle cose la custodia alternata in vigore, fonte di sofferenza e
di conflitti, non appare più rispondere al bene dei minori e impone una modifica.
E il beneficio che appare verosimile ridondare in caso di affidamento esclusivo
al padre appare prevalere sul principio di stabilità. Né appare indicato mantenere
l'affidamento congiunto per la sola Al__________, contrario alla sua volontà, tale
disciplina esponendo la medesima alla separazione dai fratelli (sull'inopportunità
di separare i fratelli: sentenza del Tribunale federale 5A_707/2019 del
18.
agosto 2020 consid. 3.1.1; v. anche I CCA sentenza inc. 11.2019.54 del
17.
giugno 2020 consid. 7 con riferimento). Contrariamente all'opinione
dell'appellante, poi, non si riscontra una modifica “tanto brusca” dell'assetto
odierno, ove appena si consideri che in precedenza la custodia era pur sempre alternata
e che in vista della modifica della medesima il Pretore ha assegnato l'abitazione
coniugale a AO 1, ciò che permetterà ai ragazzi
di tornare nel loro ambiente. Quanto all'adozione di altre misure come istruzioni, ammonimenti o
percorsi di mediazione, tali provvedimenti a protezione del figlio accompagnano
l'affidamento e non servono a giustificare il mantenimento di una disciplina che
rischia di recare pregiudizio al bene del minorenne. In definitiva, la decisione di affidare in concreto la
custodia esclusiva dei figli al padre merita dunque conferma.
9.
L'appellante critica altresì
il fatto che l'affidamento dei figli al padre rende impossibile per lei
mantenere i contatti con loro, soprattutto dopo non averli incontrarli per oltre
un mese ed essendo riuscita nel frattempo a ricreare una “bella unione” con
loro. L'argomentazione non è di facile interpretazione, l'affidamento esclusivo
al padre non costituendo – di per sé – un ostacolo al mantenimento di relazioni
personali fra madre e figli, anche perché il Pretore ha stabilito un ampio
diritto di visita. Né consta che AO 1 si opponga a tali contatti o li ostacoli.
Anzi, stando alla figlia I__________ egli tenta di promuoverli (doc. FF
prodotto in appello, pag. 2). È vero che oggi le relazioni personali fra madre
e figli sono sporadiche e che ciò non appare soddisfacente. Trattandosi del
figlio quasi maggiorenne, se persiste nel respingere ogni tentativo di
avvicinamento egli va rimesso tuttavia alle sue responsabilità. Quanto alle due
figlie minori, l'adozione di eventuali misure
volte a ristabilire adeguate relazioni personali andrà valutata alla luce di
approfondimenti specialistici da compiere nell'azione di divorzio pendente.
10.
Circa l'attribuzione
dell'alloggio coniugale, che l'appellante chiede di lasciare intatta, la
domanda non ha portata propria, ma è subordinata al mantenimento della custodia
alternata sui figli. In difetto di tale presupposto, tale questione risulta
senza oggetto. Analoga conclusione vale riguardo alla conferma dei contributi
alimentari per i figli.
11.
Da
ultimo l'appellante assevera che il contributo alimentare in suo favore va modificato
anch'esso “in esito all'annullamento della decisione impugnata”, dolendosi che
il marito decide a suo piacimento quanto versare. Essa argomenta alla sua età
non può esserle imposta la ripresa di un'attività lucrativa, tanto meno nell'attuale
situazione in cui versa il mercato del lavoro. Se non che, l'interessata
equivoca la decisione del Pretore, giacché questi non ha modificato il
contributo alimentare di fr. 3935.– mensili in suo favore pattuito nella
convenzione omologata il 10 novembre 2021. L'assunto cade dunque nel vuoto. Quanto
alle lamentate decurtazioni del contributo operate unilateralmente dal marito, il
Pretore ha revocato, dal momento in cui il marito rientrerà nell'abitazione
coniugale, l'autorizzazione a dedurre dai contributi l'importo di fr. 1385.–
mensili per il pagamento degli oneri ipotecari (dispositivo n. 2.5 della citata
convenzione). Dandosi trattenute ingiustificate sul contributo alimentare,
l'appellante potrà sempre far valere le sue ragioni con un procedimento
esecutivo o un'azione creditoria. La questione esula in ogni modo dalla
presente procedura.
12.
Se ne conclude che l'appello
vede la sua sorte segnata. Le spese del presente giudizio seguono la
soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante, che ha presentato
osservazioni e un memoriale di duplica spontanea per il tramite di un patrocinatore,
ha diritto a un'equa indennità per ripetibili. Quanto alla domanda di gratuito
patrocinio formulata dall'appellante, essa non può entrare in linea di conto. I costi di una procedura a tutela
dell'unione coniugale, analogamente a quelli di una causa di separazione o di
divorzio, sono per principio a carico delle parti. L'assistenza gratuita
dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 148 III 23 consid. 3.1, 142
III 36 consid. 2.3
con rinvii; più
recentemente: sentenza del Tribunale
federale 5A_972/2021 del 2 febbraio 2023 consid. 2.1.2; analogamente: I CCA
sentenza inc. 11.2022.26 del 4 marzo 2022 consid. 1).
Nella
fattispecie l'appellante ha chiesto per vero, in via subordinata, una
provvigione ad litem, ma per costante giurisprudenza di questa Camera
una tale partecipazione non è prevista nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2020.172
del 17 febbraio 2022 consid. 10a). Ciò non impedisce che un coniuge possa essere chiamato a finanziare spese
legali e giudiziarie cui l'altro coniuge non sia in grado di far fronte in una
procedura a protezione dell'unione coniugale. Quest'ultimo può infatti chiedere
al giudice di tenere conto delle spese
legali e processuali a suo carico nel contributo di mantenimento dovutogli
pendente causa (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiamo; da ultimo: I CCA sentenza inc.
11.2023.42
del 24 aprile 2023 consid. 5 e 7). Nel caso in esame
l'interessata non pretende di avere chiesto al marito, in pendenza di
procedura, un aumento del contributo di mantenimento atto a finanziare anche le
spese del processo. Né rende verosimile che una richiesta in tal senso sarebbe
risultata infruttuosa. Delle condizioni economiche verosimilmente
difficili in cui essa si trova va tenuto conto, ad ogni modo, moderando nel
limite del possibile la tassa di giustizia.
13.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla custodia dei figli
sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di
valore (sopra, consid. 1). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo
equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1),
davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura
incidentale, segue
la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Conformemente all'art. 301 lett.
b CPC,
infine, copia della presente decisione va comunicata anche ai figli An__________
e I__________.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4500.–
per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio presentata da AP 1 è respinta.
4. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
a:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6.
– ;
– .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).