11.2022.118
Appello divenuto senza interesse in seguito all'emanazione della decisione finale di merito
15 dicembre 2022Italiano12 min
i Paesi Bassi non risultavano, a un sommario esame, elementi oggettivi. Né gli specialisti
Source ti.ch
Incarti n.
11.2022.118
11.2022.138
Lugano,
15 dicembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G.
A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SE.2017.5
(filiazione: diritto di visita e contributo alimentare dopo l'espatrio) della
Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 24
gennaio 2017 da
AO 1 ora in (NL)
per sé e in
rappresentanza della figlia
AA 1(2009)
(entrambe
patrocinate dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 22 agosto 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 10 agosto 2020 (inc. 11.2022.118) e sulla richiesta di
gratuito patrocinio formulata da AO 1 con le osservazioni all'appello del 22
settembre 2022 (inc. 11.2022.138);
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 aprile 2009 AO 1
(1987) ha dato alla luce una figlia, AA 1, che è stata riconosciuta il 17
luglio 2009 da AP 1 (1985). Con
sentenza del 23 maggio 2019 questa Camera, riformando parzialmente una
decisione emanata dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città, ha
autorizzato il tra-sferimento di AA 1 nei Paesi Bassi insieme con la madre,
alla quale la figlia è affidata con esercizio congiunto dell'autorità
parentale, non appena il primo giudice avesse regolato mediante decisione
esecutiva il diritto di visita paterno e il contributo alimentare per AA 1 dopo
l'espatrio. Questa Camera ha statuito anche sul contributo alimentare per la
figlia sino al trasferimento, fissandolo in fr. 1375.– mensili dal 1° gennaio
2017 al 31 dicembre 2018 e in fr. 1350.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi, confermando
fino all'espatrio l'assetto delle visite paterne in un fine settimana ogni quindici
giorni dal venerdì al termine della scuola fino al lunedì mattina e in un
pomeriggio settimanale (il mercoledì dalle ore ore 11.45 alle 19.00, con
estensione durante le vacanze scolastiche il giovedì alle ore 9.00 (inc.
11.2018.99, 11.2018.100 e 11.2018.101). Un ricorso in materia civile presentato
da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale
federale con sentenza 5A_533/2019 del 9 dicembre 2019.
B. Nel frattempo, con
petizione del 18 novembre 2019 AO 1 e AO 2 hanno chiesto al Pretore, già in via
cautelare e previo conferimento del gratuito patrocinio, la regolamentazione
del diritto di visita paterno e la fissazione di un contributo alimentare per
la figlia dopo il trasferimento nei Paesi
Bassi. AP 1 ha proposto l'11 dicembre 2019 di respingere l'istanza
cautelare e con una sua istanza cautelare ha chiesto, tra l'altro, di vietare a
AO 1 ‒sotto comminatoria dell'art. 292 CP ‒ di modificare il
domicilio della figlia. Statuendo con decreto cautelare del 28 luglio 2020
nelle more istruttorie, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza delle
attrici, nel senso che ha regolato il diritto di visita paterno e fissato un
contributo alimentare per la figlia dopo l'espatrio.
L'istanza cautelare di AP
1 è stata respinta. Il giudizio sulle spese è stato rinviato al merito.
C. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera mediante appello del 7
agosto 2020 perché, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, il
decreto in questione fosse annullato (o almeno sospeso nei suoi effetti) e
fosse vietato in via cautelare alla madre di trasferire la residenza abituale
della figlia nei Paesi Bassi fino al momento in cui il Pretore non avesse
emanato la sentenza di merito, subordinatamente perché la figlia fosse affidata
a lui o, in via di ulteriore subordine, a lui e a AO 1 in custodia alternata,
incaricando il curatore educativo di definire i tempi di permanenza di AA 1
presso ciascun genitore. Il 15 agosto 2020 AP 1 ha introdotto un complemento
all'appello che, tardivo, non è stato intimato alle istanti. AO 1 e AA 1 sono
state chiamate a esprimersi unicamente sulla richiesta di effetto sospensivo,
che il 17 agosto 2020 hanno proposto di respingere, postulando il
beneficio del gratuito patrocinio.
D. Il 19 aprile 2021 AP
1 si è rivolto al Pretore, chiedendogli ‒ per l'essenziale ‒ di
regolare cautelarmente la custodia della figlia fino all'emanazione della
sentenza di merito, nel senso di affidare AA 1 a lui o, subordinatamente, in
custodia alternata una o due settimane all'uno e all'altro genitore con
esercizio in comune dell'autorità parentale. In osservazioni del 17 giugno
2021 AO 1 ha concluso per la reiezione dell'istanza, postulando il beneficio
del gratuito patrocinio. Con decreto cautelare del 10 agosto 2022 il Pretore ha
respinto l'istanza, non senza disporre d'ufficio “una presa a carico
terapeutica in favore di AA 1”. Le spese processuali di fr. 1000.‒
sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 3000.‒
per ripetibili. Tale decreto è stato impugnato il 22 agosto 2022 da AP 1 a
questa Camera, davanti alla quale egli ha reiterato le domande sottoposte al
Pretore.
E. Frattanto, il 1°
giugno 2021, il Pretore ha giudicato nel merito accogliendo parzialmente la
petizione di AO 1 e AA 1, nel senso che ha regolato in via definitiva il
diritto di visita paterno e il contributo
alimentare in favore di AA 1 dopo
l'espatrio. Le spese processuali di complessivi fr. 13 800.– sono state poste per tre quinti a carico
di AP 1 e per il resto a carico delle
attrici, cui AP 1 è stato tenuto a rifondere fr. 1800.– per
ripetibili ridotte (inc. SE.2017.5). Contro tale sentenza AP 1 è insorto a
questa Camera mediante appello del 2 luglio 2021. La Camera ha statuito con
sentenza odierna, respingendo l'appello in quanto ricevibile e confermando la
decisione del Pretore. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a
carico di AP 1, con obbligo di rifondere a AO 1 e AA 1 fr. 3000.–
complessivi per ripetibili. La richiesta di gratuito patrocinio presentata
dalle attrici è stata dichiarata senza oggetto (inc. 11.2021.92 e
11.2021.99).
F. Alla luce di quanto
precede, data l'emanazione della sentenza di merito, il presidente di questa
Camera ha stralciato dal ruolo siccome privo d'interesse l'appello del 7 agosto
2020 con cui AP 1 chiedeva di annullare (o almeno di sospendere) il decreto
cautelare emanato dal Pretore il 28 luglio 2020 e fosse vietato in via
cautelare a AO 1 di trasferire la residenza abituale della figlia nei Paesi
Bassi fino al momento in cui il Pretore non avesse emanato la sentenza di merito
(sopra, lett. C; inc. 11.2020.103 e 11.2020.107). Nelle circostanze descritte
rimane ancora da decidere sull'appello esperito da AP 1 il 22 agosto 2022
contro il decreto cautelare del 10 agosto 2022 (sopra, lett. D), tuttora
pendente.
Considerando
in diritto: 1. Nell'appello del 22 agosto
2022 AP 1 chiedeva che in riforma del decreto cautelare emesso dal Pretore il 10
agosto 2022 fosse accolta la propria istanza del 19 aprile 2021 volta a far
regolare cautelarmente la custodia della figlia fino all'emanazione della
sentenza di merito, affidando AA 1 a lui o ‒ subordinatamente ‒ in
custodia alternata una o due settimane all'uno e all'altro genitore con esercizio
in comune dell'autorità parentale. Nelle sue osservazioni del 17 giugno 2021 AO
1 concludeva ‒ come detto ‒
per la reiezione dell'istanza cautelare, postulando il beneficio del
gratuito patrocinio.
2. Si è visto che nel
merito il Pretore ha statuito il 1° giugno 2021 e che tale sentenza è stata
confermata da questa Camera con decisione di data odierna. Ora, con il
passaggio in giudicato di una decisione di merito i relativi decreti cautelari
decadono per legge, tranne ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in esame
‒ che il giudice disponga altrimenti ai fini dell'esecuzione o che la
legge ciò preveda (art. 268 cpv. 2 CPC). Quanto a un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale
federale contro la sentenza emessa dalla Camera, esso non sospende il passaggio
in giudicato della medesima, non avendo questa carattere costitutivo (art. 103
cpv. 2 lett. a LTF; in materia di mantenimento: DTF 146 III 284 consid. 2).
Ne segue che tale decisione, presa in data odierna, passa in giudicato con la
notifica, ciò che rende ormai senza interesse il decreto cautelare impugnato,
superato dagli eventi.
3. Qualora una causa
diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal
ruolo (art. 242 CPC), limitan-dosi a statuire sulle spese processuali e le
ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli considera, segnata-mente,
“quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe
presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei
motivi che hanno reso il procedimento privo d'oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v.
anche in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 25 ad art.
107; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n.
8 ad art. 107; Sterchi in:
Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol.
I, edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107
CPC). Per decidere chi e in
che misura debba sopportare le spese e le ripetibili il giudice valuta quindi
sommariamente quale sarebbe stato il presumibile risultato del procedimento.
Senza dimenticare che nelle cause del diritto di famiglia spese e ripetibili
vanno addebitate “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).
4. In concreto il Pretore ha respinto l'istanza
cautelare di AP 1 con l'argomento che la figlia AA 1 è affidata alla madre fin
dalla nascita e che la valutazione psicoaffettiva eseguita dal Servizio medico-psicologico
non denotava “elementi tali da far ritenere l'attuale assetto nocivo per il
benessere della minore, al punto da imporre una modifica già in via cautelare”.
Anzi, secondo il Pretore l'istanza appariva “piuttosto volta a far riconsiderare
‒ irritualmente ‒ le precedenti decisioni di questo giudice e della
Camera, al fine di procrastinare e/o evitare il contestato trasferimento”. È
vero ‒ ha continuato il primo giudice ‒ che AA 1 presenta “evidenti
tratti affettivi di matrice depressiva”, ma ciò “è essenzialmente dovuto alla
situazione di incertezza, che perdura oramai da diversi anni, circa il suo
futuro luogo di residenza (…) e non al fatto di essere affidata alla madre”. Simile
incertezza non scomparirebbe, per il Pretore, cambiando semplicemente la
custodia, “a maggior ragione già in via cautelare con il rischio di doverla
nuovamente modificare al termine della procedura di merito e/o a seguito delle
decisioni delle autorità superiori”. Ad ogni buon conto, stando al primo
giudice, “AA 1 ‒ che ha dato prova di buona maturità e di capacità di
giudizio per la sua età ‒ ha chiaramente detto di non ritenere necessaria
una modifica dell'affidamento” (decreto impugnato, consid. 5).
5. Con
la motivazione del Pretore l'appellante non si confrontava nemmeno di scorcio.
Nel memoriale egli riepilogava vicende passate, muoveva rimproveri a AO 1
per il suo comportamento nei suoi confronti, prospettava “fatti nuovi e
importanti” che in realtà consistevano nella pretesa incapacità di valutare la
situazione concreta da parte della figlia, affermava di “sentirsi minacciato
per quanto riguarda la sua sfera personale, famigliare e lavorativa”, lamentava
un danno evidente per AA 1 nel caso in cui essa fosse stabilmente trasferita
nei Paesi Bassi e così via. Con l'opinione del Pretore, secondo cui non v'era
urgenza o necessità di affidare la figlia a lui o in custodia alternata ai
genitori fino all'espatrio, egli sorvolava. In effetti i timori e le doglianze dell'appellante
si fondavano sulle sue stesse allegazioni. Che il bene della figlia apparisse
a rischio per il fatto di rimanere affidata alla madre fino alla partenza per
Fatti
i Paesi Bassi non risultavano, a un sommario esame, elementi oggettivi. Né gli specialisti
che avevano sentito la figlia né la curatrice educativa né il Pretore, che ha
ascoltato AA 1 ancora il 4 aprile 2022, hanno riscontrato alcun indizio in tal
senso. Sul fatto poi che non fosse nell'interesse della figlia modificare la
custodia, salvo poi dover eventualmente ripristinare lo stato anteriore in
esito alla sentenza finale, l'appello era del tutto silente. Ne segue che, si
fosse questa Camera dovuta pronunciare sul ricorso, questo sarebbe verosimilmente
stato dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (nell'accezione
dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
Considerandi
6.
Ciò
posto, le spese dell'attuale stralcio della
causa dal ruolo vanno addebitate all'appellante, nulla inducendo a scostarsi in
concreto dal principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di
giustizia va tuttavia adeguatamente moderata, la causa terminando senza
sentenza (art. 21 LTG). AO 1, che ha presentato osservazioni
all'appello tramite una patrocinatrice, ha diritto inoltre a un'adeguata
indennità per ripetibili. L'attribuzione di congrue ripetibili rende la relativa
richiesta di gratuito patrocinio formulata nelle osservazioni all'appello senza
oggetto (DTF 133 I 248 consid. 3 in
fine; sentenza del Tribunale federale 5A_164/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello
è divenuto senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Le
spese processuali di fr. 500.‒ sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr.
1500.‒ per ripetibili.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 nelle
osservazioni all'appello è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione:
‒ avv. ;
‒ avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).