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Decisione

11.2022.118

Appello divenuto senza interesse in seguito all'emanazione della decisione finale di merito

15 dicembre 2022Italiano12 min

i Paesi Bassi non risultavano, a un sommario esame, elementi oggettivi. Né gli specialisti

Source ti.ch

Incarti n.

11.2022.118

11.2022.138

Lugano,

15 dicembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G.

A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SE.2017.5

(filiazione: diritto di visita e contributo alimentare dopo l'espatrio) della

Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 24

gennaio 2017 da

AO 1 ora in (NL)

per sé e in

rappresentanza della figlia

AA 1(2009)

(entrambe

patrocinate dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 22 agosto 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare

emesso dal Pretore il 10 agosto 2020 (inc. 11.2022.118) e sulla richiesta di

gratuito patrocinio formulata da AO 1 con le osservazioni all'appello del 22

settembre 2022 (inc. 11.2022.138);

Ritenuto

in fatto: A. Il 27 aprile 2009 AO 1

(1987) ha dato alla luce una figlia, AA 1, che è stata riconosciuta il 17

luglio 2009 da AP 1 (1985). Con

sentenza del 23 maggio 2019 questa Came­ra, riformando parzialmente una

decisione emanata dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città, ha

autorizzato il tra-sferimento di AA 1 nei Paesi Bassi insieme con la madre,

alla quale la figlia è affidata con esercizio congiunto del­l'autorità

parentale, non appena il primo giudice avesse regolato mediante decisione

esecutiva il diritto di visita paterno e il contributo alimentare per AA 1 dopo

l'espatrio. Questa Camera ha statuito anche sul contributo alimentare per la

figlia sino al trasferimen­to, fissandolo in fr. 1375.– mensili dal 1° gennaio

2017 al 31 dicembre 2018 e in fr. 1350.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi, confermando

fino all'espatrio l'assetto delle visite paterne in un fine settimana ogni quin­dici

giorni dal venerdì al termine della scuola fino al lunedì mattina e in un

pomeriggio settimanale (il mercoledì dalle ore ore 11.45 alle 19.00, con

estensione durante le vacanze scolastiche il giovedì alle ore 9.00 (inc.

11.2018.99, 11.2018.100 e 11.2018.101). Un ricorso in materia civile presentato

da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale

federale con sentenza 5A_533/2019 del 9 dicembre 2019.

B. Nel frattempo, con

petizione del 18 novembre 2019 AO 1 e AO 2 hanno chiesto al Pretore, già in via

cautelare e previo conferimento del gratuito patrocinio, la regolamentazione

del diritto di visita paterno e la fissazione di un contributo alimentare per

la figlia dopo il trasferimento nei Paesi

Bassi. AP 1 ha proposto l'11 dicembre 2019 di respingere l'istanza

cautelare e con una sua istanza cautelare ha chiesto, tra l'altro, di vietare a

AO 1 ‒sotto comminatoria dell'art. 292 CP ‒ di modificare il

domicilio della figlia. Statuendo con decreto cautelare del 28 luglio 2020

nelle more istruttorie, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza delle

attrici, nel senso che ha regolato il diritto di visita paterno e fissato un

contributo alimentare per la figlia dopo l'espatrio.

L'istanza cautelare di AP

1 è stata respinta. Il giudizio sulle spese è stato rinviato al merito.

C. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera mediante appello del 7

agosto 2020 perché, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, il

decreto in questione fosse annullato (o almeno sospeso nei suoi effetti) e

fosse vietato in via cautelare alla madre di trasferire la residenza abituale

della figlia nei Paesi Bassi fino al momento in cui il Pretore non aves­se

emanato la sentenza di merito, subordinatamente perché la figlia fosse affidata

a lui o, in via di ulterio­re subordine, a lui e a AO 1 in custodia alternata,

incaricando il curatore educativo di definire i tempi di permanen­za di AA 1

presso ciascun genitore. Il 15 agosto 2020 AP 1 ha introdotto un complemento

all'appello che, tardivo, non è stato intimato alle istanti. AO 1 e AA 1 sono

state chiamate a esprimersi unicamente sulla richiesta di effetto sospensivo,

che il 17 agosto 2020 hanno proposto di respingere, postulando il

beneficio del gratuito patrocinio.

D. Il 19 aprile 2021 AP

1 si è rivolto al Pretore, chiedendogli ‒ per l'essenziale ‒ di

regolare cautelarmente la custodia della figlia fino all'emanazione della

sentenza di merito, nel sen­so di affidare AA 1 a lui o, subordinatamente, in

custodia alternata una o due settimane all'uno e all'altro genitore con

esercizio in comune del­l'autorità parentale. In osservazioni del 17 giugno

2021 AO 1 ha concluso per la reiezione dell'istan­za, postulando il beneficio

del gratuito patrocinio. Con decreto cautelare del 10 agosto 2022 il Pretore ha

respinto l'istanza, non senza disporre d'ufficio “una presa a carico

terapeutica in favore di AA 1”. Le spese processuali di fr. 1000.‒

sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 3000.‒

per ripetibili. Tale decreto è stato impugnato il 22 agosto 2022 da AP 1 a

questa Camera, davanti alla quale egli ha reiterato le domande sottoposte al

Pretore.

E. Frattanto, il 1°

giugno 2021, il Pretore ha giudicato nel merito accogliendo parzialmente la

petizione di AO 1 e AA 1, nel senso che ha regolato in via definitiva il

diritto di visita paterno e il contributo

alimentare in favore di AA 1 dopo

l'espatrio. Le spese processuali di complessivi fr. 13 800.– sono state poste per tre quinti a carico

di AP 1 e per il resto a carico delle

attrici, cui AP 1 è stato tenuto a rifondere fr. 1800.– per

ripetibili ridotte (inc. SE.2017.5). Contro tale sentenza AP 1 è insorto a

questa Camera mediante appello del 2 luglio 2021. La Camera ha statuito con

sentenza odierna, respingendo l'appello in quan­to ricevibile e conferman­do la

decisione del Pretore. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a

carico di AP 1, con obbligo di rifondere a AO 1 e AA 1 fr. 3000.–

complessivi per ripetibili. La richiesta di gratuito patrocinio presentata

dalle attrici è stata dichiarata senza oggetto (inc. 11.2021.92 e

11.2021.99).

F. Alla luce di quanto

precede, data l'emanazione della sentenza di merito, il presidente di questa

Camera ha stralciato dal ruolo siccome privo d'interesse l'appello del 7 agosto

2020 con cui AP 1 chiedeva di annullare (o almeno di sospendere) il decreto

cautelare emanato dal Pretore il 28 luglio 2020 e fosse vietato in via

cautelare a AO 1 di trasferire la residenza abituale della figlia nei Paesi

Bassi fino al momento in cui il Pretore non aves­se emanato la sentenza di merito

(sopra, lett. C; inc. 11.2020.103 e 11.2020.107). Nelle circostanze descritte

rimane ancora da decidere sull'appel­lo esperito da AP 1 il 22 agosto 2022

contro il decreto cautelare del 10 agosto 2022 (sopra, lett. D), tuttora

pendente.

Considerando

in diritto: 1. Nell'appello del 22 agosto

2022 AP 1 chiedeva che in riforma del decreto cautelare emesso dal Pretore il 10

agosto 2022 fosse accolta la propria istanza del 19 aprile 2021 volta a far

regolare cautelarmente la custodia della figlia fino all'emanazio­ne della

senten­za di merito, affidando AA 1 a lui o ‒ subordinatamente ‒ in

custodia alternata una o due settimane all'uno e all'altro genitore con esercizio

in comune del­l'autorità parentale. Nelle sue osservazioni del 17 giugno 2021 AO

1 concludeva ‒ come detto ‒

per la reiezione del­­l'istan­za cautelare, postulando il beneficio del

gratuito patrocinio.

2. Si è visto che nel

merito il Pretore ha statuito il 1° giugno 2021 e che tale sentenza è stata

confermata da questa Camera con decisio­ne di data odierna. Ora, con il

passaggio in giudica­to di una decisione di merito i relativi decreti cautelari

decadono per leg­ge, tranne ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in esa­me

‒ che il giudice dispon­ga altrimenti ai fini dell'esecuzio­ne o che la

legge ciò preveda (art. 268 cpv. 2 CPC). Quanto a un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale

federale contro la sentenza emessa dalla Camera, esso non sospende il passaggio

in giudicato della medesima, non avendo questa carattere costitutivo (art. 103

cpv. 2 lett. a LTF; in materia di mantenimento: DTF 146 III 284 consid. 2).

Ne segue che tale decisio­ne, presa in data odier­na, passa in giudicato con la

notifica, ciò che rende ormai senza interesse il decreto cautelare impugnato,

superato dagli eventi.

3. Qualora una causa

diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal

ruolo (art. 242 CPC), limitan-dosi a statuire sulle spese processuali e le

ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli considera, segnata-mente,

“quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe

presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei

motivi che hanno reso il procedimento privo d'oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v.

anche in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 25 ad art.

107; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n.

8 ad art. 107; Sterchi in:

Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol.

I, edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger,

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107

CPC). Per decidere chi e in

che misura debba sopportare le spese e le ripetibili il giudice valuta quindi

sommariamente quale sarebbe stato il presumibile risultato del procedimento.

Senza dimenticare che nelle cause del diritto di famiglia spese e ripetibili

vanno addebitate “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).

4. In concreto il Pretore ha respinto l'istanza

cautelare di AP 1 con l'argomento che la figlia AA 1 è affidata alla madre fin

dalla nascita e che la valutazione psicoaffettiva eseguita dal Servizio medico-psicologico

non denotava “elementi tali da far ritenere l'attuale assetto nocivo per il

benessere della minore, al punto da imporre una modifica già in via cautelare”.

Anzi, secondo il Pretore l'istanza appariva “piuttosto volta a far riconsiderare

‒ irritualmente ‒ le precedenti decisioni di questo giudice e della

Camera, al fine di procrastinare e/o evitare il contestato trasferimento”. È

vero ‒ ha continuato il primo giudice ‒ che AA 1 presenta “evidenti

tratti affettivi di matrice depressiva”, ma ciò “è essenzialmente dovuto alla

situazione di incertezza, che perdura oramai da diversi anni, circa il suo

futuro luogo di residenza (…) e non al fatto di essere affidata alla madre”. Simile

incertezza non scomparirebbe, per il Pretore, cambiando semplicemente la

custodia, “a maggior ragione già in via cautelare con il rischio di doverla

nuovamente modificare al termine della procedura di merito e/o a seguito delle

decisioni delle autorità superiori”. Ad ogni buon conto, stando al primo

giudice, “AA 1 ‒ che ha dato prova di buona maturità e di capacità di

giudizio per la sua età ‒ ha chiaramente detto di non ritenere necessaria

una modifica del­l'affidamento” (decreto impugnato, consid. 5).

5. Con

la motivazione del Pretore l'appellante non si confrontava nemmeno di scorcio.

Nel memoriale egli riepilogava vicende passate, muoveva rimproveri a AO 1

per il suo comportamento nei suoi confronti, prospettava “fatti nuovi e

importanti” che in realtà consistevano nella pretesa incapacità di valutare la

situazione concreta da parte della figlia, affermava di “sentirsi minacciato

per quanto riguarda la sua sfera personale, famigliare e lavorativa”, lamentava

un danno evidente per AA 1 nel caso in cui essa fosse stabilmente trasferita

nei Paesi Bassi e così via. Con l'opinione del Pretore, secondo cui non v'era

urgenza o necessità di affidare la figlia a lui o in custodia alternata ai

genitori fino all'espatrio, egli sorvolava. In effetti i timori e le doglianze dell'appellante

si fondavano sulle sue stes­se allegazioni. Che il bene della figlia apparisse

a rischio per il fatto di rimanere affidata alla madre fino alla parten­za per

Fatti

i Paesi Bassi non risultavano, a un sommario esame, elementi oggettivi. Né gli specialisti

che avevano sentito la figlia né la curatrice educativa né il Pretore, che ha

ascoltato AA 1 ancora il 4 aprile 2022, han­no riscontrato alcun indizio in tal

senso. Sul fatto poi che non fosse nell'interesse della figlia modificare la

custodia, salvo poi dover eventualmen­te ripristinare lo stato anteriore in

esito alla sentenza finale, l'appello era del tutto silente. Ne segue che, si

fosse questa Camera dovuta pronunciare sul ricorso, questo sarebbe verosimilmente

stato dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (nell'accezione

dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

Considerandi

6.

Ciò

posto, le spese dell'attuale stralcio della

causa dal ruolo vanno addebitate all'appellante, nulla inducendo a scostar­si in

concreto dal principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di

giustizia va tuttavia adeguatamente moderata, la causa terminando senza

sentenza (art. 21 LTG). AO 1, che ha presentato osservazioni

all'appello tramite una patrocinatrice, ha diritto inoltre a un'adeguata

indennità per ripetibili. L'attribuzione di congrue ripetibili rende la relativa

richiesta di gratuito patrocinio formulata nelle osservazioni all'appello senza

oggetto (DTF 133 I 248 consid. 3 in

fine; sentenza del Tribunale federale 5A_164/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello

è divenuto senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Le

spese processuali di fr. 500.‒ sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr.

1500.‒ per ripetibili.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 nelle

osservazioni all'appello è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione:

‒ avv. ;

‒ avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).