11.2022.120
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti
24 marzo 2025Italiano18 min
i frutti, al pari di un “debitore [che] distruggesse un oggetto di sua proprietà
Source ti.ch
Incarti n.
11.2022.120
11.2022.123
Lugano,
24 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2022.186 (tutela giurisdizionale nei casi
manifesti: rinuncia a un diritto di usufrutto) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 25 febbraio 2022 dal
AO
1
(patrocinato
dall' PA 2 )
contro
AP
2
(UK)
(patrocinata dall' PA 3 ) e
AP
1
(I)
(patrocinata dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 19 agosto 2022 presentato da AO2 contro la sentenza emessa dal Pretore l'8
agosto 2022 (inc. 11.2022.120)
e sull'appello del 25
agosto 2022 presentato da AO1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2022.123);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 si è aggiudicato il 24
marzo 2021 ai pubblici incanti indetti dall'Ufficio di esecuzione di Locarno un
diritto di usufrutto vita natural durante iscritto in favore di AP 1 sulla
proprietà per piani n. 4937 RFD di __________ (pari a 48/1000 della
particella n. 1678) appartenente a AO1, figlia dell'usufruttuaria. Il
prezzo di fr. 65 100.– è stato
pagato da AP1 mediante compensazione con un suo credito nei confronti di AO2.
B. Adito quello stesso
giorno da AP1, con sentenza del 12 maggio 2021 emanata a tutela giurisdizionale
nei casi mani-festi il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha
ordinato a AO2 e all'immobiliare F__ SA, L______, di consegnare a AP1 le
chiavi dell'appartamento oggetto dell'usufrutto (inc. SO.2021.288). Contro
tale sentenza AO2 è insorta a questa Camera con un appello del 20 maggio 2021
(inc. 11.2021.77). Il 9 luglio 2021 inoltre essa ha chiesto all'Ufficio
del registro fondiario del Distretto di Locarno la cancellazione dell'usufrutto,
che l'Ufficio ha radiato il 12 luglio successivo. Constatato ciò e sentite
le parti, il 24 settembre 2021 questa Camera ha dichiarato l'istanza 24 marzo
2021 di AP1 senza interesse e la procedura di appello senza oggetto, stralciando
dal ruolo i procedimenti di primo e di
secondo grado (inc. 11.2021.77).
C. Il 25 febbraio 2022 AO
1 si è rivolto nuovamente al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
con un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti nei confronti di AP
2 e AP 1 per far accertare
l'esistenza del noto diritto di usufrutto,
far ordinare all'ufficiale del registro fondiario la relativa reinscrizione con
divieto di cancellazione senza suo consenso e diffidareAP 1 – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – a consegnargli le chiavi dell'appartamento. In
via supercautelare egli ha postulato la reinscrizione dell'usufrutto con
divieto di cancellazione senza suo consenso, subordinatamente il “blocco del
registro fondiario” sulla proprietà per piani n. 4937. Con decreto
cautelare del 28 febbraio 2022 il Pretore aggiunto ha disposto inaudita
parte quanto richiesto in via principale e il giorno stesso l'usufrutto è stato
annotato cautelarmente nel registro fondiario.
D. Chiamate dal Pretore
a esprimersi per scritto, con osservazioni del 14 e 15 aprile 2022 AO1 e AO2 hanno
proposto di respingere l'istanza cautelare, di cancellare l'annotazione dal
registro fondiario e di dichiarare inammissibile l'istanza di tutela giurisdizionale
nei casi manifesti.
AP1 ha replicato il
19 maggio 2022, mantenendo le sue domande e chiedendo una volta ancora di
ingiungere alle convenute di consegnargli le chiavi dell'appartamento. AO1 e AO2
hanno duplicato il 14 e 20 giugno 2022, ribadendo le loro posizioni. Non dovendosi
assumere altre prove, il Pretore ha annunciato il 7 luglio 2022 che, trascorsi
15 giorni, non avrebbe più ammesso altri memoriali e avrebbe deciso sulla
base degli atti.
E. Statuendo l'8 agosto
2022, il Pretore ha accolto l'istanza, nel senso che ha accertato la nullità
dell'atto di cancellazione del-l'usufrutto litigioso, ha invitato l'ufficiale
del registro fondiario a reinscrivere tale diritto al passaggio in giudicato
della sentenza, ha precisato che la servitù non potrà essere cancellata senza
il consenso di AP1 “e,
se del caso, [de]i suoi eredi”,
e infine ha obbligato le
convenute – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – a consegnare all'istante
le chiavi dell'appartamento non appena la sentenza fosse passata in giudicato. Le
spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico delle convenute
in solido, tenute a rifondere a AP1, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 5000.– complessivi per ripetibili.
F. Contro la sentenza
appena citata AO2 ha adito questa Camera con un appello del 19 agosto 2022 in
cui chiede di dichiarare irricevibile l'istanza di tutela giurisdizionale nei
casi manifesti. Nelle sue osservazioni del 23 settembre 2022 AP1 propone
di respingere l'appello. AO2 ha replicato spontaneamente il 7 ottobre 2022
e AP1 ha duplicato spontaneamente il 21 ottobre 2022, entrambi confermando le
loro posizioni (inc. 11.2022.120).
G. Contro la menzionata
sentenza del Pretore ha appellato altresì il 25 agosto 2022 AO1, chiedendo a
sua volta di dichiarare irricevibile l'istanza di tutela giurisdizionale nei
casi manifesti. Con osservazioni del 23 settembre 2022 AP1 ha concluso per la
reiezione anche di tale appello. Mediante replica spontanea del 6 ottobre 2022
e duplica spontanea del 20 ottobre successivo le parti hanno reiterato le
rispettive richieste di giudizio (inc. 11.2022.123).
Considerando
in diritto:
1. Gli appelli in esame
riguardano la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si
giustifica così di congiungere le procedure e di emanare una sentenza unica
(art. 125 lett. c CPC). I due appelli inoltre
vanno esaminati in parallelo, le censure sollevate dalle convenute essendo
sostanzialmente identiche.
2. Le decisioni a tutela giurisdizionale nei
casi manifesti (art. 257 CPC)
sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente
patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, il
Pretore avendo accertato il valore dell'usufrutto sulla base di una stima eseguita
dall'Ufficio di esecuzione di Locarno in fr. 393 000.– (doc. B), importo sul quale le parti concordano.
Riguardo alla tempestività dei due rimedi giuridici, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore di AO2 il
12 agosto 2022 e a quello di AO1 il 16 agosto 2022 (tracciamenti degli
invii
n. __.__.______.________ e __.__.______.________, agli atti). Il
termine di ricorso sarebbe scaduto così il 22 agosto 2022 per la prima e il 26
agosto 2022 per la seconda. Introdotti il 19 agosto 2022 da AO2 e
il 25 agosto 2022 da AO1, gli appelli in esame sono pertanto ricevibili.
3. Nella sentenza
impugnata il Pretore, verificata la propria competenza per territorio quale
giudice del luogo di situazione dell'immobile oggetto del diritto di usufrutto,
ha constatato l'interesse concreto e attuale di AP1 a far dichiarare nulla la
cancellazione della servitù e a far accertare l'esistenza dell'usufrutto, come
pure a ottenere la reinscrizione del diritto. Egli ha rilevato che l'art. 96
cpv. 2 LEF, il quale sanziona di nullità gli atti di disposizione di un
debitore sugli oggetti pignorati in quanto ne siano pregiudicati i diritti acquisiti
dal creditore con il pignoramento, non è
applicabile in concreto, sia perché la cancellazione dell'usufrutto è
intervenuta quando la procedura esecutiva era ormai conclusa, sia perché AP1 è
stato leso in qualità di acquirente del bene pignorato e non di creditore. Nonostante
ciò, ha continuato il primo giudice, è manifesto che la rinuncia di AO2 all'usufrutto
è avvenuta nella fattispecie per danneggiare l'istante, le convenute essendo consapevoli
che la cancellazione del diritto avrebbe impedito a quest'ultimo di percepire
Fatti
i frutti, al pari di un “debitore [che] distruggesse un oggetto di sua proprietà
dopo che un terzo ne ha acquisito all'asta forzata la proprietà”.
Considerato che un “simile
atto deliberatamente lesivo del patrimonio [dell'istante] è contrario alla
legge, poiché manifestamente lesivo della buona fede”, il Pretore ha accertato
la nullità del medesimo in applicazione dell'art. 20 CO. Poco importa, egli ha
soggiunto, che per conseguire la cancellazione della servitù a carico della sua
proprietà per piani AO1 possa avere rinunciato a determinati crediti nei
confronti della madre, senza dimenticare che l'esistenza di tali debiti è confortata
solo da allegazioni delle interessate. A mente del Pretore, per rimediare al
danno arrecato all'istante occorre dichiarare nulla la cancellazione
dell'usufrutto e ordinare nuovamente l'iscrizione della servitù. Quanto alla
postulata consegna delle chiavi dell'immobile all'istante, il primo giudice
l'ha ritenuta manifestamente giustificata, AP1 essendo titolare del diritto di percepire
i frutti della servitù e, quindi, di entrare in possesso di tali chiavi.
4. Le appellanti
sostengono – in sintesi – che nella fattispecie non sussistono gli estremi per ravvisare
un abuso di diritto in una tutela giurisdizionale nei casi manifesti e
contestano di avere agito in malafede. A loro avviso il Pretore non aveva
motivo di mettere in dubbio la validità della dichiarazione agli atti riguardo
all'esistenza di debiti di AO2 nei confronti della figlia AO1 e ritengono che il
primo giudice non potesse applicare la
sanzione della nullità giusta l'art. 20 cpv. 2 CO. Aggiungono che l'istante
ha modificato tardivamente la propria richiesta di giudizio sull'ingiunzione di
consegnare le chiavi dell'appartamento, estendendola alla proprietaria del
bene solo in sede di replica.
AO2 obietta altresì che, avendo
l'istante fondato le proprie pretese sull'art. 96 cpv. 2 LEF, il Pretore non
poteva applicare un'altra norma – ovvero i combinati disposti dell'art. 2 CC e
20 CO – senza violare le condizioni dell'art. 257 CPC. Essa sottolinea di non
essere una giurista, di essersi sincerata presso l'Ufficio di esecuzione che la
relativa procedura fosse terminata e di essersi rivolta a un notaio prima di
far cancellare l'usufrutto, richiesta di cancellazione che l'ufficiale del
registro fondiario ha accolto
senza riserve. AO2 contesta anche l'analogia prospettata dal primo giudice con
il comportamento di un debitore che distrugga un oggetto di sua proprietà dopo
che un terzo ne abbia acquisito la proprietà all'asta e afferma che la sentenza
impugnata contraddice il decreto di stralcio emanato da questa Camera il 24
settembre 2021, come pure una sentenza 28 marzo 2022 della Camera di
esecuzione e fallimenti. Infine essa censura una violazione del suo diritto di
essere sentita, come pure dell'art. 257 CPC e del principio “della res
iudicata e del ne bis in idem”.
Da parte sua AO1 obietta dipoi
che dagli atti non risulta alcun problema riguardo all'atto di cancellazione della
servitù né la volontà sua e di sua madre di ledere gli interessi dell'istante
né un qualsiasi indizio circa l'impossibilità di disporre del diritto di usufrutto, la giustificazione
dell'atto di rinuncia emergendo anzi dalla nota dichiarazione agli atti.
Essa lamenta poi che la reinscrizione del diritto di usufrutto costituisce per
lei una vera e propria espropriazione. Quanto all'ordine di consegnare all'istante
le chiavi dell'appartamento, essa si duole che il Pretore di non si sia
espresso sul rimprovero da lei mosso all'istante di non avere mai assunto gli
oneri legati all'usufrutto.
5. Nelle sue
osservazioni agli appelli AP1 obietta di avere invocato la nullità dell'atto di
rinuncia alla servitù già con l'istanza e di avere censurato espressamente
l'abuso di diritto con la replica, sottolineando che in ogni modo il giudice
applica il diritto d'ufficio. Egli sostiene che il Pretore ha vagliato tutte le
argomentazioni delle convenute e che la chiara nullità dell'atto non lascia
margini di apprezzamento. Fa valere che le allegazioni delle convenute riguardo
ad accertamenti da loro esperiti presso l'Ufficio esecuzione e il notaio sono
nuove, ovvero inammissibili, e dimostrano se mai la malafede delle convenute
medesime, manifestamente consapevoli del pregiudizio che gli avrebbero
arrecato. L'istante ricorda anche di avere contestato con la replica la nota dichiarazione
di rinuncia, sicché spettava alle convenute dimostrarne la validità, e
respinge ogni contraddizione con le citate sentenze delle Camere del Tribunale
di appello, le quali per altro non vincolavano il Pretore. Infine AP1 rileva che
le convenute non hanno mai contestato l'estensione della sua richiesta relativa
alla consegna delle chiavi dell'appartamento a AO1.
6. Il giudice accorda
tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura sommaria a norma
dell'art. 257 CPC se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili
(lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). I fatti sono
“immediatamente comprovabili” se possono essere accertati senza indugio e senza
troppe spese. Incombe all'istante addurre la prova piena dei fatti su cui
poggia la sua pretesa. La mera verosimiglianza non basta (DTF 138 III 621
consid. 5.1.1, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Le prove
inoltre vanno recate per principio con documenti (art. 254 cpv. 1 CPC),
quantunque altri mezzi istruttori siano ammissibili “se non ritardano
considerevolmente il corso della procedura” (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC). Per
quel che è della situazione giuridica, essa è “chiara” se la norma in questione
si applica al caso specifico e vi dispieghi i suoi effetti in maniera evidente,
sulla scorta di dottrina e giurisprudenza invalse (DTF 138 III 126 consid.
2.1.2). L'applicazione della norma, in altri termini, deve condurre a un
risultato univoco, cui giungerebbe per principio qualsiasi tribunale (salvo
errori flagranti), senza che si imponga un esame approfondito del caso.
Considerandi
Riguardo al convenuto, in
una tutela giurisdizionale nei casi manifesti egli può sollevare obiezioni ed
eccezioni, purché sostanziate e concludenti, al punto che non possano essere
scartate immediatamente e siano idonee a insinuare seri dubbi nel giudice (DTF
138.
III 623, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Ciò vale anche
qualora l'applicazione di una norma
implichi una decisione di
apprezzamento o di equità che tenga conto di
tutte le circostanze specifiche (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126
consid. 2.1.2). In presenza di obiezioni, eccezioni o condizioni invece la
tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata, poiché la
situazione di fatto non è liquida. Non occorre, per altro, che il convenuto
alleghi la prova piena delle sue contestazioni (DTF 138 III 624 consid. 6.2).
Non occorre nemmeno che le renda verosimili, come si esige da un debitore
nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (DTF 138
III 622 segg.). È sufficiente che le obiezioni o le eccezioni non appaiano
destinate all'insuccesso. I principi testé esposti sono già stati accennati
tempo addietro da questa Camera (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2023.29 del 5 ottobre 2023 consid. 5).
7.
Nel
caso specifico il Pretore ha ravvisato – come detto – i presupposti di un abuso
di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), sicché ha sanzionato di nullità l'atto di
rinuncia all'usufrutto siccome contrario alla legge (art. 20 cpv. 1 CO) e
ha accolto le richieste dell'istante. Contrariamente a quanto pretende AO2
nella sua duplica, poco importa che AP1 abbia fondato inizialmente la sua istanza
sull'art. 96 cpv. 2 LEF e abbia invocato il divieto dell'abuso solo con la replica.
Nuovi argomenti giuridici possono sempre essere addotti, anche in sede di
replica e nelle tutele giurisdizionali in casi manifesti, diversamente da fatti
nuovi, la cui allegazione invece è esclusa nelle procedure sommarie (DTF 144
III 119 consid. 2.3; Delabays in: CPC,
Petit commentaire, Basilea 2021, n. 8 in fine ad art. 253). La doglianza
della convenuta cade dunque nel vuoto.
8.
Ciò posto, la
giurisprudenza ha avuto modo di precisare che in una tutela giurisdizionale nei casi manifesti la possibilità di
invocare il divieto dell'abuso di diritto non è esclusa, a condizione tuttavia
che sussistano estremi di un comportamento manifestamente contrario al precetto
della buona fede, come nei casi tipici annoverati dalla dottrina e dalla giurisprudenza
(Delabays, op. cit., n. 14 in fine ad art. 257 con
richiamo; Hofmann in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 11 in fine ad art. 257; Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerischen ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra
2021, n. 8 ad art. 257; Lötscher
in: Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 4ª
edizione, n. 11 ad art. 257). Non è possibile quindi giudicare l'eventualità
di un vizio formale con una tutela giurisdizionale nei casi manifesti se l'invocazione
del vizio implica un apprezzamento di tutte le circostanze particolari della
fattispecie; invece un vizio di forma può ravvisarsi con una tutela
giurisdizionale nei casi manifesti se tale vizio è riconosciuto da dottrina e
giurisprudenza, non lasci spazio cioè ad apprezzamenti e conduca a un risultato
univoco, come – per esempio – quello di un conduttore che invochi la nullità di
una disdetta perché l'esemplare della medesima ricevuto da sua moglie non è
firmato quantunque non sussistano dubbi sull'identità del mittente (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 14 ad art. 257 con riferimento
alla sentenza del Tribunale federale 4A_350/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4).
9.
In concreto il
Pretore ha riscontrato estremi di abuso nella rinuncia di AO2 all'usufrutto
gravante la proprietà per piani n. 4937 RFD di A______ appartenente alla figlia
AO1, la rinuncia essendo avvenuta – secondo il Pretore – per impedire a AP1, aggiudicatosi
l'usufrutto a un'
asta pubblica, di
esercitare i suoi diritti di usufruttuario. Sapere se il comportamento delle convenute
prima e dopo la rinuncia all'usufrutto comporti la nullità della rinuncia non
può essere deciso, tuttavia, senza valutare tutte le circostanze del caso
specifico nel loro insieme, comprese le giustificazioni addotte dalle convenute.
Non si tratta perciò di un caso liquido, ovvero di un tipico abuso di diritto
riconosciuto da dottrina e giurisprudenza che non lasci spazio ad apprezzamenti
e che conduca a un risultato univoco. Del resto a sostegno della sua
conclusione il Pretore non cita casi analoghi, limitandosi a “ipotizzar[e] un'applicazione
analogica [dell'art. 96 cpv. 2 LEF] anche dopo che la procedura esecutiva è
terminata” e a paragonare la fattispecie all'ipotesi in cui un debitore
distrugga un oggetto di sua proprietà dopo che un terzo ne abbia acquisito la
proprietà all'asta (sentenza impugnata, pag. 4). Non risulta però che la
giurisprudenza o la dottrina prospettino analogie simili. Quanto all'istante,
nelle sue osservazioni all'appello (pag. 5) egli richiama il principio per cui
anche in una tutela giurisdizionale nei casi manifesti può essere riconosciuto
l'abuso di diritto, “stante la natura manifesta intrinseca allo stesso”. Egli
non pretende tuttavia che il caso specifico rientri nella casistica tipica annoverata
dalla giurisprudenza e dalla dottrina.
10.
Ne segue che il caso
in esame non è liquido al punto da poter essere deciso in una procedura di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti, semplice procedura ingiuntiva. L'istanza
di AP1
va dunque dichiarata irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC). Ciò non
osta a che l'interessato possa far valere la sua pretesa in una procedura
completa, la quale prevede un'ampia assunzione di prove e in cui il giudice ha
pieno potere di cognizione. L'art. 63 CPC (litispendenza retroattiva) è applicabile
in questa eventualità e gli garantisce la possibilità di conservare il foro, oltre
agli eventuali provvedimenti cautelari decretati del giudice nella prima
procedura.
11.
Le spese processuali
del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma possono
essere contenute per il fatto che è stato possibile decidere entrambi gli
appelli con una motivazione unitaria. AP1 rifonderà inoltre a ogni appellante
un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del presente giudizio impone la
conseguente riforma del dispositivo sugli oneri giudiziari di primo grado. Per
quanto attiene alle spese processuali, le appellanti chiedono di ridurle da fr.
2000.– a fr. 500.– (appello di AO2, pag. 1; appello di AP 2, pag. 11), tuttavia
la domanda è priva di motivazione, per tacere del fatto che, dato l'esito loro
favorevole dell'appello, esse non hanno interesse a ottenere la riduzione di un
costo che non sono chiamate a sopportare (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC per
analogia). Quanto alle ripetibili, le convenute medesime propongono che l'istante
sia condannato a rifondere loro un'indennità di fr. 5000.–.
12.
Per quel che è dei
rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. f LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2022.120
e 11.2022.123 sono congiunte.
II. Gli appelli sono accolti e
la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è irricevibile.
2.
Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'istante, che
rifonderà a AO2 e a AO1 fr. 5000.– complessivi per ripetibili.
III. Le spese dell'appello di
AO2, di fr. 2500.– sono poste a carico di AP1, che rifonderà all'appellante fr.
5000.– per ripetibili.
IV. Le spese dell'appello di AP
2, di fr. 2500.– sono poste a carico di AP1, che rifonderà all'appellante
fr. 5000.– per ripetibili.
V. Notificazione:
–
;
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).