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Decisione

11.2022.120

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti

24 marzo 2025Italiano18 min

i frutti, al pari di un “debitore [che] distruggesse un oggetto di sua proprie­tà

Source ti.ch

Incarti n.

11.2022.120

11.2022.123

Lugano,

24 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2022.186 (tutela giurisdizionale nei casi

manifesti: rinuncia a un diritto di usufrutto) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 25 febbraio 2022 dal

AO

1

(patrocinato

dall' PA 2 )

contro

AP

2

(UK)

(patrocinata dall' PA 3 ) e

AP

1

(I)

(patrocinata dall' PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 19 agosto 2022 presentato da AO2 contro la sentenza emessa dal Pretore l'8

agosto 2022 (inc. 11.2022.120)

e sull'appello del 25

agosto 2022 presentato da AO1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2022.123);

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 si è aggiudicato il 24

marzo 2021 ai pubblici incanti indetti dall'Ufficio di esecuzione di Locarno un

diritto di usufrutto vita natural durante iscritto in favore di AP 1 sulla

proprietà per piani n. 4937 RFD di __________ (pari a 48/1000 della

particella n. 1678) appartenente a AO1, figlia dell'usufruttuaria. Il

prezzo di fr. 65 100.– è stato

pagato da AP1 mediante compensazione con un suo credito nei confronti di AO2.

B. Adito quello stesso

giorno da AP1, con sentenza del 12 maggio 2021 emanata a tutela giurisdizionale

nei casi mani-festi il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha

ordina­to a AO2 e all'immobiliare F__ SA, L______, di consegnare a AP1 le

chiavi dell'appartamento oggetto del­l'usufrutto (inc. SO.2021.288). Contro

tale sentenza AO2 è insorta a questa Camera con un appello del 20 maggio 2021

(inc. 11.2021.77). Il 9 luglio 2021 inoltre essa ha chiesto all'Ufficio

del registro fondiario del Distretto di Locarno la cancellazione dell'usufrutto,

che l'Ufficio ha radiato il 12 luglio successivo. Constatato ciò e sentite

le parti, il 24 settembre 2021 questa Camera ha dichiarato l'istanza 24 marzo

2021 di AP1 senza interesse e la procedura di appello senza oggetto, stralciando

dal ruolo i procedimenti di primo e di

secondo grado (inc. 11.2021.77).

C. Il 25 febbraio 2022 AO

1 si è rivolto nuovamente al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna

con un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti nei confronti di AP

2 e AP 1 per far accertare

l'esistenza del noto diritto di usufrutto,

far ordinare all'ufficiale del registro fondiario la relativa reinscrizione con

divieto di cancellazione senza suo consenso e diffidareAP 1 – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP – a consegnargli le chiavi dell'appartamento. In

via supercautelare egli ha postulato la reinscrizione dell'usufrutto con

divieto di cancellazione senza suo consenso, subordinatamente il “blocco del

registro fondiario” sulla proprietà per piani n. 4937. Con decreto

cautelare del 28 febbraio 2022 il Pretore aggiunto ha disposto inaudita

parte quanto richiesto in via principale e il giorno stesso l'usufrutto è stato

annotato cautelarmente nel registro fondiario.

D. Chiamate dal Pretore

a esprimersi per scritto, con osservazioni del 14 e 15 aprile 2022 AO1 e AO2 hanno

proposto di respingere l'istanza cautelare, di cancellare l'annotazione dal

registro fondiario e di dichiarare inammissibile l'istanza di tutela giurisdizionale

nei casi manifesti.

AP1 ha replicato il

19 maggio 2022, mantenendo le sue doman­de e chiedendo una volta ancora di

ingiungere alle convenute di consegnargli le chiavi dell'appartamento. AO1 e AO2

hanno duplicato il 14 e 20 giugno 2022, ribadendo le loro posizioni. Non dovendosi

assumere altre prove, il Pretore ha annunciato il 7 luglio 2022 che, trascorsi

15 giorni, non avrebbe più ammesso altri memoriali e avrebbe deciso sulla

base degli atti.

E. Statuendo l'8 agosto

2022, il Pretore ha accolto l'istanza, nel senso che ha accertato la nullità

dell'atto di cancellazione del­-l'usufrutto litigioso, ha invitato l'ufficiale

del registro fondiario a reinscrivere tale diritto al passaggio in giudicato

della sentenza, ha precisato che la servitù non potrà essere cancellata senza

il consenso di AP1 “e,

se del caso, [de]i suoi eredi”,

e infine ha obbligato le

convenute – sotto comminatoria del­l'art. 292 CP – a consegnare all'istante

le chiavi dell'appartamento non appena la sentenza fosse passata in giudicato. Le

spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico delle convenute

in solido, tenute a rifondere a AP1, sempre con vincolo di solidarietà,

fr. 5000.– complessivi per ripetibili.

F. Contro la sentenza

appena citata AO2 ha adito questa Camera con un appello del 19 agosto 2022 in

cui chiede di dichiarare irricevibile l'istanza di tutela giurisdizionale nei

casi manifesti. Nelle sue osservazioni del 23 settembre 2022 AP1 propone

di respingere l'appello. AO2 ha replicato spontaneamente il 7 ottobre 2022

e AP1 ha duplicato spontaneamente il 21 ottobre 2022, entram­bi conferman­do le

loro posizioni (inc. 11.2022.120).

G. Contro la menzionata

sentenza del Pretore ha appellato altresì il 25 agosto 2022 AO1, chiedendo a

sua volta di dichiarare irricevibile l'istanza di tutela giurisdizionale nei

casi manifesti. Con osservazioni del 23 settembre 2022 AP1 ha concluso per la

reiezione anche di tale appello. Mediante replica spontanea del 6 ottobre 2022

e duplica spontanea del 20 ottobre successivo le parti hanno reiterato le

rispettive richieste di giudizio (inc. 11.2022.123).

Considerando

in diritto:

1. Gli appelli in esame

riguardano la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si

giustifica così di congiungere le procedure e di emanare una sentenza unica

(art. 125 lett. c CPC). I due appelli inoltre

vanno esaminati in parallelo, le censure sollevate dalle convenute essendo

sostanzialmente identiche.

2. Le decisioni a tutela giurisdizionale nei

casi manifesti (art. 257 CPC)

sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla

notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente

patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore

litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, il

Pretore avendo accertato il valore dell'usufrutto sulla base di una stima eseguita

dall'Ufficio di esecuzione di Locarno in fr. 393 000.– (doc. B), importo sul quale le parti concordano.

Riguardo alla tempestività dei due rimedi giuridici, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore di AO2 il

12 agosto 2022 e a quello di AO1 il 16 agosto 2022 (tracciamenti degli

invii

n. __.__.______.________ e __.__.______.________, agli atti). Il

termine di ricorso sarebbe scaduto così il 22 agosto 2022 per la prima e il 26

agosto 2022 per la seconda. Introdotti il 19 agosto 2022 da AO2 e

il 25 agosto 2022 da AO1, gli appelli in esame sono pertanto ricevibili.

3. Nella sentenza

impugnata il Pretore, verificata la propria competenza per territorio quale

giudice del luogo di situazione dell'immobile oggetto del diritto di usufrutto,

ha constatato l'interesse concreto e attuale di AP1 a far dichiarare nulla la

cancellazione della servitù e a far accertare l'esistenza dell'usufrut­to, come

pure a ottenere la reinscrizione del diritto. Egli ha rilevato che l'art. 96

cpv. 2 LEF, il quale sanziona di nullità gli atti di disposizione di un

debitore sugli oggetti pignorati in quanto ne siano pregiudicati i diritti acquisiti

dal creditore con il pignoramento, non è

applicabile in concreto, sia perché la cancellazione del­l'usufrutto è

intervenuta quando la procedura esecutiva era ormai conclusa, sia perché AP1 è

stato leso in qualità di acquirente del bene pignorato e non di creditore. Nonostante

ciò, ha continuato il primo giudice, è manifesto che la rinuncia di AO2 all'usufrutto

è avvenuta nella fattispecie per danneggiare l'istante, le convenute essendo consapevoli

che la cancellazione del diritto avreb­be impedito a quest'ultimo di percepire

Fatti

i frutti, al pari di un “debitore [che] distruggesse un oggetto di sua proprie­tà

dopo che un terzo ne ha acquisito all'asta forzata la proprietà”.

Considerato che un “simile

atto deliberatamente lesivo del patrimonio [dell'istante] è contrario alla

legge, poiché manifestamente lesivo della buona fede”, il Pretore ha accertato

la nullità del medesimo in applicazione dell'art. 20 CO. Poco importa, egli ha

soggiunto, che per conseguire la cancellazione della servitù a carico della sua

proprietà per piani AO1 possa avere rinunciato a determinati crediti nei

confronti della madre, senza dimenticare che l'esistenza di tali debiti è confortata

solo da allegazioni delle interessate. A mente del Pretore, per rimediare al

danno arrecato all'istante occorre dichiarare nulla la cancellazione

dell'usufrutto e ordinare nuovamente l'iscrizione della servitù. Quanto alla

postulata consegna delle chiavi dell'immobile all'istante, il primo giudice

l'ha ritenuta manifestamente giustificata, AP1 essendo titolare del diritto di percepire

i frutti del­la servitù e, quindi, di entrare in possesso di tali chiavi.

4. Le appellanti

sostengono – in sintesi – che nella fattispecie non sussistono gli estremi per ravvisare

un abuso di diritto in una tutela giurisdizionale nei casi manifesti e

contestano di avere agito in malafede. A loro avviso il Pretore non aveva

motivo di mettere in dubbio la validità della dichiarazione agli atti riguardo

all'esistenza di debiti di AO2 nei confronti della figlia AO1 e ritengono che il

primo giudice non potesse applicare la

sanzione della nullità giusta l'art. 20 cpv. 2 CO. Aggiungono che l'istante

ha modificato tardivamente la propria richiesta di giudizio sull'ingiunzione di

consegnare le chia­vi dell'appartamento, estendendola alla proprietaria del

bene solo in sede di replica.

AO2 obietta altresì che, avendo

l'istante fondato le proprie pretese sull'art. 96 cpv. 2 LEF, il Pretore non

poteva applicare un'altra norma – ovvero i combinati disposti del­l'art. 2 CC e

20 CO – senza violare le condizioni del­l'art. 257 CPC. Essa sottolinea di non

essere una giurista, di essersi sincerata presso l'Ufficio di esecuzione che la

relativa procedura fosse terminata e di essersi rivolta a un notaio prima di

far cancellare l'usufrutto, richiesta di cancellazione che l'ufficiale del

registro fondiario ha accol­to

senza riserve. AO2 contesta anche l'analogia prospettata dal primo giudice con

il comportamen­to di un debitore che distrugga un oggetto di sua proprietà dopo

che un terzo ne abbia acquisito la proprietà all'asta e afferma che la sentenza

impugnata contraddice il decreto di stralcio emanato da questa Camera il 24

settembre 2021, come pure una senten­za 28 marzo 2022 della Camera di

esecuzione e fallimen­ti. Infine essa censura una violazione del suo diritto di

essere sentita, come pure dell'art. 257 CPC e del principio “della res

iudicata e del ne bis in idem”.

Da parte sua AO1 obietta dipoi

che dagli atti non risulta alcun problema riguardo all'atto di cancellazione della

servitù né la volontà sua e di sua madre di ledere gli interessi dell'istante

né un qualsiasi indizio circa l'impossibilità di disporre del diritto di usufrutto, la giustificazione

dell'atto di rinuncia emergendo anzi dalla nota dichiarazione agli atti.

Essa lamenta poi che la reinscrizione del diritto di usufrutto costituisce per

lei una vera e propria espropriazione. Quanto all'ordine di consegnare all'istan­te

le chiavi dell'appartamento, essa si duole che il Pretore di non si sia

espresso sul rimprovero da lei mosso all'istante di non avere mai assunto gli

oneri legati all'usufrutto.

5. Nelle sue

osservazioni agli appelli AP1 obietta di avere invocato la nullità dell'atto di

rinuncia alla servitù già con l'istanza e di avere censurato espressamente

l'abuso di diritto con la replica, sottolineando che in ogni modo il giudice

applica il diritto d'ufficio. Egli sostiene che il Pretore ha vagliato tutte le

argomentazioni delle convenute e che la chiara nullità dell'atto non lascia

margini di apprezzamento. Fa valere che le allegazioni delle convenute riguardo

ad accertamenti da loro esperiti presso l'Ufficio esecuzione e il notaio sono

nuove, ovvero inammissibili, e dimostrano se mai la malafede delle convenute

medesime, manifestamente consapevoli del pregiudizio che gli avrebbero

arrecato. L'istante ricorda anche di avere contestato con la replica la nota dichiarazione

di rinuncia, sicché spettava alle convenute dimostrarne la validi­tà, e

respinge ogni contraddizione con le citate sentenze delle Camere del Tribunale

di appello, le quali per altro non vincolavano il Pretore. Infine AP1 rileva che

le convenute non hanno mai contestato l'estensione della sua richiesta relativa

alla consegna delle chiavi dell'appartamento a AO1.

6. Il giudice accorda

tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura sommaria a norma

dell'art. 257 CPC se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili

(lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). I fatti sono

“immediatamente comprovabili” se possono essere accertati senza indugio e sen­za

troppe spese. Incombe all'istante addurre la prova piena dei fatti su cui

poggia la sua pretesa. La mera verosimiglianza non basta (DTF 138 III 621

consid. 5.1.1, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Le prove

inoltre vanno recate per principio con documenti (art. 254 cpv. 1 CPC),

quantunque altri mezzi istruttori siano ammissibili “se non ritardano

considerevolmente il corso della procedura” (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC). Per

quel che è della situazione giuridica, essa è “chiara” se la norma in questione

si applica al caso specifico e vi dispieghi i suoi effetti in maniera evidente,

sulla scorta di dottrina e giurisprudenza inval­se (DTF 138 III 126 consid.

2.1.2). L'applicazione della norma, in altri termini, deve condurre a un

risultato univoco, cui giungereb­be per principio qualsiasi tribunale (salvo

errori flagranti), senza che si imponga un esame approfondito del caso.

Considerandi

Riguardo al convenuto, in

una tutela giurisdizionale nei casi manifesti egli può sollevare obiezioni ed

eccezioni, purché sostanziate e concludenti, al punto che non possano essere

scartate immediatamente e siano idonee a insinuare seri dubbi nel giudice (DTF

138.

III 623, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Ciò vale anche

qualora l'applicazione di una norma

implichi una decisione di

apprezzamento o di equità che tenga conto di

tutte le circostanze specifiche (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126

consid. 2.1.2). In presenza di obiezioni, eccezioni o condizioni invece la

tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata, poiché la

situazione di fatto non è liquida. Non occorre, per altro, che il convenuto

alleghi la prova piena delle sue contestazioni (DTF 138 III 624 consid. 6.2).

Non occorre nemmeno che le renda verosimili, come si esige da un debitore

nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (DTF 138

III 622 segg.). È sufficiente che le obiezioni o le eccezioni non appaiano

destinate all'insuccesso. I principi testé esposti sono già stati accennati

tempo addietro da questa Camera (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c; da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2023.29 del 5 ottobre 2023 consid. 5).

7.

Nel

caso specifico il Pretore ha ravvisato – come detto – i presupposti di un abuso

di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), sicché ha sanzionato di nullità l'atto di

rinuncia all'usufrutto siccome contrario alla legge (art. 20 cpv. 1 CO) e

ha accolto le richieste dell'istan­te. Contrariamente a quanto pretende AO2

nella sua duplica, poco importa che AP1 abbia fondato inizialmente la sua istan­za

sull'art. 96 cpv. 2 LEF e abbia invocato il divieto del­l'abuso solo con la replica.

Nuovi argomenti giuridici possono sempre essere addotti, anche in sede di

replica e nelle tutele giurisdizionali in casi manifesti, diversamente da fatti

nuo­vi, la cui allegazione invece è esclusa nelle procedure sommarie (DTF 144

III 119 consid. 2.3; Delabays in: CPC,

Petit commentaire, Basilea 2021, n. 8 in fine ad art. 253). La doglian­za

della convenuta cade dunque nel vuoto.

8.

Ciò posto, la

giurisprudenza ha avuto modo di precisare che in una tutela giurisdizionale nei casi manifesti la possibilità di

invocare il divieto dell'abuso di diritto non è esclusa, a condizione tuttavia

che sussistano estremi di un comportamen­to manifestamente contrario al precetto

della buona fede, come nei casi tipici annoverati dalla dottrina e dalla giurispruden­za

(Delabays, op. cit., n. 14 in fine ad art. 257 con

richiamo; Hofmann in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 11 in fine ad art. 257; Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerischen ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra

2021, n. 8 ad art. 257; Lötscher

in: Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 4ª

edizione, n. 11 ad art. 257). Non è possibile quindi giudicare l'eventualità

di un vizio formale con una tutela giurisdizionale nei casi manifesti se l'invocazione

del vizio implica un apprezzamento di tutte le circostanze particolari della

fattispecie; invece un vizio di forma può ravvisarsi con una tutela

giurisdizionale nei casi manifesti se tale vizio è riconosciuto da dottrina e

giurisprudenza, non lasci spazio cioè ad apprezzamenti e conduca a un risultato

univoco, come – per esempio – quello di un conduttore che invochi la nullità di

una disdetta perché l'esemplare della medesima ricevuto da sua moglie non è

firma­to quantunque non sussistano dubbi sull'identità del mittente (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizio­ne, n. 14 ad art. 257 con riferimento

alla sentenza del Tribunale federale 4A_350/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4).

9.

In concreto il

Pretore ha riscontrato estremi di abuso nella rinuncia di AO2 all'usufrutto

gravante la proprietà per piani n. 4937 RFD di A______ appartenente alla figlia

AO1, la rinuncia essendo avvenuta – secondo il Pretore – per impedire a AP1, aggiudicatosi

l'usufrutto a un'

asta pubblica, di

esercitare i suoi diritti di usufruttuario. Sapere se il comportamento delle convenute

prima e dopo la rinuncia al­l'usufrut­to comporti la nullità della rinuncia non

può essere deci­so, tuttavia, senza valutare tutte le circostanze del caso

specifico nel loro insieme, comprese le giustificazioni addotte dalle convenute.

Non si tratta perciò di un caso liquido, ovvero di un tipico abu­so di diritto

riconosciuto da dottrina e giurisprudenza che non lasci spazio ad apprezzamenti

e che conduca a un risultato univoco. Del resto a sostegno della sua

conclusione il Pretore non cita casi analoghi, limitandosi a “ipotizzar[e] un'applicazione

analogica [dell'art. 96 cpv. 2 LEF] anche dopo che la procedura esecutiva è

terminata” e a paragonare la fattispecie all'ipotesi in cui un debitore

distrugga un oggetto di sua proprietà dopo che un terzo ne abbia acquisito la

proprietà all'asta (sentenza impugna­ta, pag. 4). Non risulta però che la

giurisprudenza o la dottrina prospettino analogie simili. Quanto all'istante,

nelle sue osservazioni all'appello (pag. 5) egli richiama il principio per cui

anche in una tutela giurisdizionale nei casi manifesti può essere riconosciuto

l'abuso di diritto, “stante la natura manifesta intrinseca allo stesso”. Egli

non pretende tuttavia che il caso specifico rientri nella casistica tipica annoverata

dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

10.

Ne segue che il caso

in esame non è liquido al punto da poter essere deciso in una procedura di

tutela giurisdizionale nei casi manifesti, semplice procedura ingiuntiva. L'istanza

di AP1

va dunque dichiarata irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC). Ciò non

osta a che l'interessato possa far valere la sua pretesa in una procedura

completa, la quale prevede un'ampia assunzione di prove e in cui il giudice ha

pieno potere di cognizione. L'art. 63 CPC (litispendenza retroattiva) è applicabile

in questa eventualità e gli garantisce la possibilità di conservare il foro, oltre

agli eventuali provvedimenti cautelari decretati del giudice nella prima

procedura.

11.

Le spese processuali

del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma possono

essere contenute per il fatto che è stato possibile decidere entrambi gli

appelli con una motivazione unitaria. AP1 rifonderà inoltre a ogni appellante

un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del presente giudizio impone la

conseguente riforma del dispositivo sugli oneri giudiziari di primo grado. Per

quanto attiene alle spese processuali, le appellanti chiedono di ridurle da fr.

2000.– a fr. 500.– (appello di AO2, pag. 1; appel­lo di AP 2, pag. 11), tuttavia

la domanda è priva di motivazione, per tacere del fatto che, dato l'esito loro

favorevole dell'appello, esse non hanno interesse a ottenere la riduzione di un

costo che non sono chiamate a sopportare (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC per

analogia). Quanto alle ripetibili, le convenute medesime propongono che l'istante

sia condannato a rifondere loro un'indennità di fr. 5000.–.

12.

Per quel che è dei

rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. f LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le cause inc. 11.2022.120

e 11.2022.123 sono congiunte.

II. Gli appelli sono accolti e

la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza è irricevibile.

2.

Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'istante, che

rifonderà a AO2 e a AO1 fr. 5000.– complessivi per ripetibili.

III. Le spese dell'appello di

AO2, di fr. 2500.– sono poste a carico di AP1, che rifonderà all'appellante fr.

5000.– per ripetibili.

IV. Le spese dell'appello di AP

2, di fr. 2500.– sono poste a carico di AP1, che rifonderà all'appellante

fr. 5000.– per ripetibili.

V. Notificazione:

;

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).