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Decisione

11.2022.121

Reclamo per denegata giustizia

20 settembre 2022Italiano6 min

i

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.121

11.2022.122

Lugano

20 settembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa DM.2018.21 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città

promossa con petizione del 21 aprile 2018

da

RE

1

(con

recapito presso )

contro

CO

1

(patrocinato

dall'avv. ),

giudicando

ora sul reclamo per denegata giustizia del 17 agosto 2022

presentato da RE 1 nei

confronti del

Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

Ritenuto

in fatto: che con petizione del 21

aprile 2018, motivata il 16 agosto successivo, RE 1 (1974) ha chiesto al Pretore della

giurisdizione di Locarno Città lo

scioglimento del matrimonio contratto a __________ il 15 ottobre 2015 con CO 1

(1962) e dal quale sono nati i figli

M__________ (10 dicembre 2005), L__________

(6 apri­le 2007) ed E__________ (21 novembre 2008), postulando la regolamentazione degli effetti del divorzio;

che nella sua risposta del

6 settembre 2018 CO 1 non si è opposto al divorzio ma

ha proposto una diversa disciplina delle sue conseguenze;

che, nel frattempo, con

istanza 18 giugno 2018 CO 1 ha chiesto in via cautelare di regolamentare le

relazioni personali con i figli e di ordinare a RE 1 di depositare i documenti

d'identità dei figli, domanda quest'ultima accolta in via supercautelare con

decisione 27 giugno 2018 (inc. CA.2018.11);

che alle prime arringhe dell'azione

di divorzio del 7 dicembre 2018 le parti hanno confermato le loro domande e

offerto prove sulle quali il Pretore ha statuito con disposizione ordinatoria

del 3 gennaio 2019;

che all'udienza del 21

marzo 2019 il Pretore, dopo l'audizione di tre testi, ha indicato che sulla

richiesta del marito di esperire una perizia sulle capacità genitoriali di RE 1

avrebbe deciso “nei prossimi giorni”;

che

il 12 dicembre 2019 e il 20 giugno 2020 RE 1 ha chiesto al Pretore di

indire le arringhe finali;

che l'8, 10 e 11 giugno

2021 l'attrice ha postulato

l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ammessi dal Pretore con disposizione

ordinatoria del 18 maggio 2022;

che, nel frattempo, il 16

maggio 2022, il Pretore “visto il lungo tempo trascorso”, ha citato le parti a

un'udienza “per incombenti” del 22 giugno 2022 poi prorogata al 25 agosto

successivo;

che il 17 agosto 2022 RE 1

si è rivolta al Tribunale d'appello chiedendo, tra l'altro, di ordinare “all'istanza

inferiore di provvedere alla definizione giudiziale (sentenza) dei due gravami

di cui ai considerandi entro 10 giorni per l'incarto che pertocca il sequestro

dei passaporti /carte d'identità dei minori CA.2018.11 nonché entro 15 giorni per

la procedura che concerne l'incarto divorzile DM.2018.21”, instando per il

beneficio del gratuito patrocinio;

che non sono state chieste

osservazioni;

che all'udienza del 25

agosto 2022, tenutasi alla presenza del solo convenuto, l'attrice essendo rimasta

assente ingiustificatamente, il Pretore ha comunicato che “deciderà

prossimamente sugli ulteriori mezzi di prova da esperire nonché sul seguito da

dare alla procedura”;

e considerando

in diritto: che nel memoriale del 17

agosto 2022 RE 1 lamenta, sostanzialmente, un diniego di giustizia, il Pretore

non avendo ancora statuito sull'istanza cautelare del marito e sulla sua azione

di divorzio quantunque l'istruttoria sia finita da tempo;

che

se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente

l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere

interposto recla­mo all'autorità superiore per ritardata

giustizia (art. 319 lett. c

CPC);

che

l'art. 321 cpv. 4 CPC consente di introdurre reclamo per ritardata giustizia in

ogni tempo, a meno che la remora sia dovuta a una decisione formale, nel qual

caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321

cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2022.55 del 27 maggio 2022 consid. 1 con rinvii);

che il reclamo per

ritardata giustizia è stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile, competente per trattare

reclami del genere in una procedura di diritto di famiglia (art. 48

lett. a n. 1 combinato con il n. 8 LOG);

che,

nella fattispecie, è possibile che la procedura di divorzio, pendente dal 2018,

si stia protraendo in modo inabituale, quantunque l'attrice non sia

estranea alle lungaggini procedurali;

che,

nondimeno, allo stato attuale delle cose, il Pretore ha citato le parti a

un'udienza “per incombenti” poi tenutasi il 25 agosto 2022, senz'altro

giustificata visto il lungo tempo trascorso dall'ultimo atto istruttorio, e ha comunicato

alle parti un'imminente decisione sulle prove ancora da assumere così come sul proseguo

della procedura;

che,

visto quanto precede, nulla induce a ritenere che il giudice non procederà

celermente nella trattazione dell'azione di divorzio promossa dalla moglie così

come in quella cautelare introdotta dal marito;

che,

in tali circostanze, non si riscontrano motivi per invitare il Pretore a emanare

senza indugio un giudizio che metta finalmente termine alle controversie;

che

di conseguenza il reclamo appariva già privo

d'oggetto ancor prima di essere inoltrato e va quindi

dichiarato irricevibile da questa Camera nella composizione monocratica (art.

48b lett. a n. 2 LOG);

che le

particolarità del caso inducono a rinunciare alla riscossione di spese processuali;

che ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito

patrocinio.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione all'avv. .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

Fatti

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Considerandi

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).