Lexipedia

Decisione

11.2022.124

Filiazione: decreto cautelare modifica contributo figlio appello tardivo, finzione di notifica

1 settembre 2022Italiano6 min

convenzione in cui, in particolare, AP 1 si impegnava a versare, in favore di G__________,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.124

Lugano

1° settembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa CA.2022.25 (filiazione: modifica di contributo

alimentare) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 29 novembre 2021 da

AO

1

contro

AP

1

giudicando sull'appello

del 22 agosto 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 4 agosto 2022;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO 1 (1981) ha dato alla luce il 14 agosto

2012 una figlia, G__________, che è stata riconosciuta da AP 1 (1981). Il 13

dicembre 2012 l'allora Commissione tutoria regionale 1 ha approvato una

convenzione in cui, in particolare, AP 1 si impegnava a versare, in favore di G__________,

un contributo alimentare di fr. 250.– mensili

fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione adeguata (assegni

familiari non compresi)

B. Il

29 novembre 2021 AO 1 si è rivolta Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna per ottenere AP 1 un adeguamento del contribu­to di mantenimento in

favore della figlia. All'udienza

del 28 gennaio 2022, indetta per la conciliazione, le parti hanno raggiunto un

accordo cautelare, omologato seduta stante dal Pretore, in virtù del quale il

contributo alimentare in favore di G__________ è stato fissato in fr. 480.–

mensili dal 1° gennaio 2022. A una successiva udienza dell'8 aprile 2022

l'accordo cautelare è stato modificato nel senso che il contributo di

mantenimento in favore della figlia è stato ridotto dal 1° aprile 2022 a fr.

300.– mensili (oltre l'assegno familiare). Preso atto dei conteggi delle

indennità di disoccupazione percepite da AP 1, il Pretore ha emesso il 4 agosto

2022 un decreto cautelare in cui ha condannato il convenuto a erogare per la

figlia, dal 1° aprile 2022, un contributo di fr. 500.– mensili (assegni

familiari non compresi). Non sono state riscosse spese processuali.

C. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto

a questa Camera con un appello (“ricorso”) del 22 agosto 2022 in cui fa valere sostanzialmente

di non essere in grado di versare il contributo alimentare per la figlia.

L'atto non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono

emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con

appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che,

ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si

pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare in discussione davanti

al Pretore. Occorre esaminare la tempestività del rimedio giuridico.

2.

La notificazione di citazioni, ordinanze e

decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro

ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando l'invio è

preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di

invio postale raccomandato

non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a

condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC).

Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere il giorno dopo il

tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che l'avviso di ritiro

della raccomandata è stato depositato nella casella postale o nella cassetta

delle lettere del destinatario (DTF 143 III 18 consid. 4.1; più di recente:

sentenza 4A_280/2021 del 25 marzo 2022 consid. 4.1.1). Poco importa

che il settimo giorno corrisponda a un giorno feriale o festivo (I CCA,

sentenza inc. 11.2021.98 del 30 luglio 2021 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella

fattispecie il decreto cautelare impugnato è stata spedito al convenuto giovedì

4.

agosto 2022 e l'avviso di ricevimento è stato

depositato nella cassetta delle lettere

di quest'ultimo l'indomani (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli

atti). Il termine di sette giorni dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC è

scaduto quindi venerdì 12 agosto 2022. Ne deriva che in concreto il termine per

appellare il decreto cautelare citato, di cui il convenuto doveva

manifestamente attendersi la notificazione essendosi già tenute varie udienze, ha

iniziato a decorrere l'indomani del settimo giorno successivo al tentativo di

consegna infruttuoso ed è così scaduto lunedì 22 agosto 2022. L'appello in

esame, seppur datato 22 agosto 2022, è stato tuttavia consegnato alla Posta solo

il 23 agosto 2022 (timbro postale sulla busta d'invio) e si rivela quindi

tardivo (art. 143 cpv. 1 CPC). Manifestamente irricevibile,

l'appello sfugge perciò a qualsiasi disamina e può essere deciso da questa

Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

4.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero il

principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le circostanze del caso

specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo,

l'interessato non risultando avere cognizioni giuridiche particolari e avendo

agito senza l'ausilio di un legale. Non si pone inoltre problema di

ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

5.

Relativamente ai

rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso raggiunge verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare,

tuttavia, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).