11.2022.124
Filiazione: decreto cautelare modifica contributo figlio appello tardivo, finzione di notifica
1 settembre 2022Italiano6 min
convenzione in cui, in particolare, AP 1 si impegnava a versare, in favore di G__________,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.124
Lugano
1° settembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2022.25 (filiazione: modifica di contributo
alimentare) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 29 novembre 2021 da
AO
1
contro
AP
1
giudicando sull'appello
del 22 agosto 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 4 agosto 2022;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AO 1 (1981) ha dato alla luce il 14 agosto
2012 una figlia, G__________, che è stata riconosciuta da AP 1 (1981). Il 13
dicembre 2012 l'allora Commissione tutoria regionale 1 ha approvato una
convenzione in cui, in particolare, AP 1 si impegnava a versare, in favore di G__________,
un contributo alimentare di fr. 250.– mensili
fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione adeguata (assegni
familiari non compresi)
B. Il
29 novembre 2021 AO 1 si è rivolta Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna per ottenere AP 1 un adeguamento del contributo di mantenimento in
favore della figlia. All'udienza
del 28 gennaio 2022, indetta per la conciliazione, le parti hanno raggiunto un
accordo cautelare, omologato seduta stante dal Pretore, in virtù del quale il
contributo alimentare in favore di G__________ è stato fissato in fr. 480.–
mensili dal 1° gennaio 2022. A una successiva udienza dell'8 aprile 2022
l'accordo cautelare è stato modificato nel senso che il contributo di
mantenimento in favore della figlia è stato ridotto dal 1° aprile 2022 a fr.
300.– mensili (oltre l'assegno familiare). Preso atto dei conteggi delle
indennità di disoccupazione percepite da AP 1, il Pretore ha emesso il 4 agosto
2022 un decreto cautelare in cui ha condannato il convenuto a erogare per la
figlia, dal 1° aprile 2022, un contributo di fr. 500.– mensili (assegni
familiari non compresi). Non sono state riscosse spese processuali.
C. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto
a questa Camera con un appello (“ricorso”) del 22 agosto 2022 in cui fa valere sostanzialmente
di non essere in grado di versare il contributo alimentare per la figlia.
L'atto non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono
emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con
appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che,
ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si
pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare in discussione davanti
al Pretore. Occorre esaminare la tempestività del rimedio giuridico.
2.
La notificazione di citazioni, ordinanze e
decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro
ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando l'invio è
preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di
invio postale raccomandato
non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a
condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC).
Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere il giorno dopo il
tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che l'avviso di ritiro
della raccomandata è stato depositato nella casella postale o nella cassetta
delle lettere del destinatario (DTF 143 III 18 consid. 4.1; più di recente:
sentenza 4A_280/2021 del 25 marzo 2022 consid. 4.1.1). Poco importa
che il settimo giorno corrisponda a un giorno feriale o festivo (I CCA,
sentenza inc. 11.2021.98 del 30 luglio 2021 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella
fattispecie il decreto cautelare impugnato è stata spedito al convenuto giovedì
4.
agosto 2022 e l'avviso di ricevimento è stato
depositato nella cassetta delle lettere
di quest'ultimo l'indomani (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli
atti). Il termine di sette giorni dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC è
scaduto quindi venerdì 12 agosto 2022. Ne deriva che in concreto il termine per
appellare il decreto cautelare citato, di cui il convenuto doveva
manifestamente attendersi la notificazione essendosi già tenute varie udienze, ha
iniziato a decorrere l'indomani del settimo giorno successivo al tentativo di
consegna infruttuoso ed è così scaduto lunedì 22 agosto 2022. L'appello in
esame, seppur datato 22 agosto 2022, è stato tuttavia consegnato alla Posta solo
il 23 agosto 2022 (timbro postale sulla busta d'invio) e si rivela quindi
tardivo (art. 143 cpv. 1 CPC). Manifestamente irricevibile,
l'appello sfugge perciò a qualsiasi disamina e può essere deciso da questa
Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
4.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero il
principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le circostanze del caso
specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo,
l'interessato non risultando avere cognizioni giuridiche particolari e avendo
agito senza l'ausilio di un legale. Non si pone inoltre problema di
ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
5.
Relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare,
tuttavia, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).