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Decisione

11.2022.126

Misure a protezione dell'unione coniugale: affidamento dei figli, autorità parentale e contributi di mantenimento per i figli

12 dicembre 2023Italiano52 min

dei genitori (rapporto, pag. 13 e 14). Il resoconto della pediatra dott. E__________

Source ti.ch

Incarti n.

11.2022.126

11.2022.141

Lugano

12 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2021.4298 (modifica di misure a protezione

dell'unio­ne coniugale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 settembre 2021

da

AP

1

contro

AO

1

(patrocinata

dall' PA 1 ),

giudicando sull'appello del 26 agosto 2022 presentato da AP 1 contro

la

sentenza emessa dal

Pretore il 17 agosto 2022 (inc. 11.2022.126) e sulla richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AO 1 nelle sue osservazioni all'appello del 28

settembre 2022 (inc. 11.2022.141);

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1977) e AO 1 (1979), divorziata, si sono sposati a __________

il 21 giugno 2013. A quel momento la sposa aveva già un figlio, N__________ (17

luglio 2007), nato da un precedente matrimonio con __________ (1979). Dalle nuove

nozze sono nati K__________, il 27 maggio 2016, e A__________, il 15 agosto

2018. N__________ ha vissuto con i coniugi fino al 2017, dopo di che si è

trasferito da suo padre __________. Titolare di un diploma di commercio, il

marito ha trascorso un periodo in Australia, dove ha frequentato un College in

turismo e ha conseguito un Executive Master of Business Administration.

Tornato nel Ticino, egli ha ottenuto due attestati federali in marketing e

vendita. Dopo di che, è stato attivo in vari ambiti commerciali e ha cominciato

a scrivere libri, occupandosi anche di organizza­re workshop e formazioni

online. La moglie, laureata in scienze dell'educazione, lavora a tempo parziale

come life

coach, cioè persona che aiuta a sviluppare la propria

personalità e a riuscire nella vita, negli studi e nel campo del lavoro. I

coniugi vivono separati dal 18 dicembre 2020, quando la moglie ha lasciato l'abitazione

coniugale di __________ per riparare con i figli nella Casa delle Donne a __________.

B. Nell'ambito

di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta quello stesso 18

dicembre 2020 da AO 1, il Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato il 1° mar­zo 2021 un

accordo in cui i coniugi si autorizzavano a vivere separati, pattuivano l'attribuzione

dell'alloggio coniugale al marito, l'affidamento dei figli congiunto nella

forma della custodia alternata (50% a entrambi i genitori) e la presa a carico dei

ragazzi da parte della Clinica __________. Inoltre essi convenivano di intraprendere

un percorso di mediazione familiare e conferivano mandato all'Ufficio del­l'aiuto

e della protezione (UAP) per una valutazione socio-familiare. Non sono stati concordati contributi di mantenimento (inc. SO.2020.5636).

La moglie si è poi trasferita con i figli in un appartamento a __________. L'Ufficio

del­l'aiuto e della protezione (UAP) ha trasmesso la propria valutazione

socio-familiare il 6 aprile 2021.

C. Il

27 settembre 2021 AP 1, rimproverando alla moglie di maltrattare fisicamente e

psicologicamente i figli, si è rivolto al Pretore per ottenere, già in via

cautelare, l'affidamento esclusivo dei minori, riservato il diritto di visita

materno, e un contributo alimentare (non quantificato) in favore dei medesimi. L'istanza

è stata trattata dal Pretore come intesa alla modifica di misure a protezione

dell'unione coniugale. Un'istanza “supercautelare” presentata da AP 1 l'11 ottobre 2021 per ottenere una

‟valutazione dello stato di salute psicoaffettivo dei bambini da parte

del Servizio Medico-Psicologico dell'OSC (DSS) di Luganoˮ e dei genitori

per stabilire l'origine del disagio che egli dichiarava di percepire nei figli

è stata respinta dal Pretore con decreto cautelare del 18 ottobre 2021. Nel

frattempo, il 14 ottobre 2021, su richiesta del Pretore, l'istan­te ha

specificato in fr. 887.50 mensili per ogni figlio il contributo alimentare

rivendicato, oltre al contributo di accudimento, non quantificato. Il 27

ottobre 2021 AO 1 ha instato per il gratuito patrocinio. Un'istanza “supercautelare” presentata dal

marito il 10 novembre 2021 per ottenere l'immediata custodia dei figli e il

divieto alla suocera I__________ di avvicinarsi ai ragazzi è stata respinta dal

Pretore con decreto cautelare del 12 novembre 2021.

D. All'udienza

del 23 novembre 2021, indetta per il contraddittorio sulle domande cautelari e il

dibattimento sull'istanza di modifica delle misure protettrici, l'istante ha mantenuto

le proprie richieste, mentre la convenuta ha proposto di respingerle e ha

postulato a sua volta l'affidamento esclusivo dei figli (riservato il diritto

di visita paterno) con esercizio esclusivo dell'autorità parentale. Entrambe le

parti hanno notificato prove. Nel cor­so dell'istruttoria l'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) ha

presentato rapporti del 15 gennaio e 6 aprile 2021, la pediatra dott. E__________ un rapporto del 16 dicembre 2021 sui minori e la

psicologa e psicoterapeuta M__________ un rapporto del 9 giugno 2022 sulle

capacità parentali dei coniugi e sullo stato psico-affettivo dei figli. L'assunzione

delle prove è terminata il 15 giugno 2022. A metà giugno del 2022 la

moglie ha cominciato a creare contenuti erotici per il sito web ‹www.onlyfans.com› (a pagamento).

Alla discussione finale del 27 luglio 2022 le parti hanno ribadito le

rispettive posizioni, AP 1 chiedendo nondimeno che a AO 1 sia conferito un diritto

di visita ai figli sotto sorveglianza e AO 1 che sia designato un curatore

educativo ai figli con il compito di favorire la comunicazione tra i genitori,

come pure che i figli proseguano il percorso terapeutico presso la Clinica __________.

Essa non ha sollecitato contributi alimentari per sé né per i figli.

E. Statuendo con sentenza del 17 agosto 2022, il

Pretore ha modificato la decisione a tutela dell'unione coniugale del 1°

marzo 2021, nel senso che ha affidato i

figli alla custodia esclusiva della madre, ha disciplinato il diritto di visita

paterno, ha attribuito l'autorità parentale esclusiva alla madre stessa, ha

istituito una curatela educativa in favore dei figli, enunciando i compiti del

curatore che sarebbe stato designato dall'Autorità regionale di protezione 5,

ha ordinato una presa a carico psicologica dei bambini e ha obbligato AP 1 a

versare dal 1° marzo 2023 un contributo di mantenimento di fr. 640.– mensili per

K__________, oltre a uno di fr. 490.– mensili per A__________, assegni

familiari non compre­si. Egli ha respinto inoltre la richiesta di gratuito

patrocinio della moglie. Le spese processuali di fr. 10 000.– sono state

poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 6570.– per ripetibili.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26

agosto 2022 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – che i

figli siano affidati alla sua custodia esclusiva, “riservato il diritto di

visita materno sorvegliato”, che gli sia conferito l'esercizio esclusivo dell'autorità

parentale, che non si nomini alcun curatore educativo ai ragazzi e che questi

siano presi a carico del Servizio medico-psicologico dell'Organizzazione

Socio-psichiatrica cantonale. Egli ha postulato altresì la soppressione del

contributo alimentare per i figli. Nelle sue osservazioni del 28 settembre 2022

AO 1 ha proposto di respingere l'appello, previo conferimento del gratuito

patrocinio. In una replica spontanea del 3 ottobre 2022 il marito ha ribadito

il proprio punto di vista. Con decreto del 26 ottobre 2022 il vicepresidente di

questa Camera ha concesso effetto sospensivo all'appello, salvo per quanto

riguardava la presa a carico dei figli da parte del Servizio medico-psicologico

dell'Organizzazione Socio-psichiatrica cantonale e la nomina di un curatore.

G. Nel

novembre 2022 la moglie si è trasferita con i figli e il compagno D__________

(1988) in un appartamento a S__________. Con risoluzione del 1° marzo 2023 l'Autorità

regionale di protezione 5 ha designato ai figli M__________ in qualità di

curatrice educativa, ponendo le spese della misura a carico dei genitori in

ragione di metà ciascuno. La curatela educativa è poi stata assunta il 24 marzo

successivo dall'Autorità regionale di protezio­ne 2. Durante la procedura

d'appello il marito ha presentato numerosi documenti e istanze cautelari al Pretore

della giurisdizio­ne di Mendrisio Nord (inc.

SO.2023.584, CA.2023.51, CA.2023.47, SO.2023.374, SO.2023.240 e SO.2022.886), principalmente per far rispettare

l'assetto cautelare in vigore, far eseguire la psicoterapia dei figli e impartire

divieti alla moglie, come in particolare quello di postare fotografie dei figli

su Internet.

H. Il

26 luglio 2023 AP 1 ha chiesto a questa Camera di modificare la sentenza a

tutela dell'unione coniugale, nel sen­so che fosse vietato a D__________ di

frequentare K__________ e A__________ e fosse ordinata la presa a carico

psicologica dei figli da parte del Servizio medico-psicologico, formulando le

stesse richieste in via cautelare. Statuendo con sentenza del 23 agosto 2023

questa Camera si è dichiarata incompetente a statuire sui provvedimenti

cautelari e ha trasmesso l'istanza al Pretore della giurisdizione di Mendrisio

Nord (inc. 11.2023.91). Con decreto cautelare

dell'11 ottobre 2023 il Pretore ha respinto l'istanza. Un ‟reclamoˮ presentato da AP 1 il

20 ottobre 2023 è stato respinto con sentenza del 1° dicembre 2023 da questa

Camera, che ha confermato il decreto cautelare del Pretore (inc. 11.2023.136).

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le relative

modifiche – sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria

(art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1

CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il

valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si

pone, litigiosa essendo anche la disciplina della custodia parentale, il

diritto di visita paterno e la presa a carico psicologica dei figli,

controversie appellabili senza riguardo a questioni

di valore (cfr. sentenza

del Tribunale federale 5A_29/2023 del 27 luglio 2023, consid. 1.1). Circa la

tempestività del rimedio giuridico, in concreto la sentenza impugnata è

pervenuta all'istante il 18 agosto 2022 (traccia dell'invio 98.__________, agli

atti). Consegnato brevi manu il 26 agosto 2022, l'appello in esa­me è

pertanto ricevibile.

2. All'appello

AP 1 acclude svariati documenti che figurano già nel carteggio trasmesso dalla

Pretura a questa Camera. La produzione di tali documenti si rivela dunque

superflua. AO 1 esibisce anch'essa con le sue osservazioni del 28 settembre

2022 nuovi documenti, alla stessa stregua di quan­to fa l'appellante con la replica

del 3 ottobre 2022. Le parti producono poi in questa sede una serie di ulteriori

documenti, l'appellante sollecitando altresì il richiamo degli incarti CA.2023.47,

SO.2023.584 e CA.2023.51, già trasmessi dalla Pretura a questa Camera, onde l'inutilità

del richiamo. Il 12 giugno 2023 il marito ha chiesto inoltre l'edizione dall'amministrazione

dell'appartamento a M__________ già occupato dalla moglie, di documentazione

inerente allo sfratto di lei. Ora, applicandosi in concreto il principio

inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazio­ne (art. 296 cpv.

1 CPC), nuovi documenti sono ammissibili in appello senza riguardo ai

presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Nella

misura in cui risultano di rilievo per il giudizio, si terrà conto perciò di

tali atti. Quanto alla richiesta di chiedere all'amministrazione dell'appartamento

occupato a suo tempo dalla moglie e dai figli a M__________, in edizione, ogni documento

inerente alla partenza di lei, come si vedrà in appres­so (consid. 4 seg.) a un

sommario esame tale edizione non appare di rilievo per il giudizio.

3. Litigiosi

rimangono in questa sede l'affidamento di K__________ e A__________, il diritto

di visita, l'autorità parentale, le misure a protezione dei figli e i

contributi alimentari in loro favore. Al tale proposito il Pretore, accertato

che entrambi i genitori rivendicano la custodia esclusiva dei figli e che la

valutazione socio-familiare dell'Ufficio

dell'aiuto e della protezione del 6 aprile 2021 denota una forte

conflittualità parentale, pregiudizievole per i minori con l'assetto alternato

in vigore, ha stabilito che occorre affidare i figli a un solo genitore.

Rammentati i criteri per l'affidamento, in base alla perizia della psicologa e

psicoterapeuta M__________ sulle capacità genitoriali il Pretore ha ritenuto AO

1 idonea, mentre il marito meno idoneo, poiché coinvolge i figli nel conflitto tra

genitori, non li incoraggia a diventare indipendenti e a relazionarsi con

terzi, non rispetta la loro individualità, non comprende l'importanza dell'altro

genitore e non coopera con la moglie, accusandola “continuamente di improbabili

inadeguatezze al fine di continuare a esercitare il controllo su ella e sui

figli”. A mente del Pretore inoltre le critiche del marito a quel referto sono

già state risolte nella procedura di ricusa della perita e riguardano la

questione di sapere chi dei genitori mente, accertamento che esula dallo scopo

della perizia. Il marito tenta poi – secondo il Pretore – di sminuire le

competenze dell'esperta, censurando gli esiti dei suoi test, ma senza alcuna competenza

in materia. Il primo giudice ha rilevato infine che l'Ufficio dell'aiuto e

della protezione ha giudicato anch'esso il contesto materno più adeguato perché

il padre è in difficoltà nel suo ruolo genitoriale, atteggiandosi piuttosto

come psicologo esterno. Il Pretore ha così definito la madre, a un sommario

esame, più idonea alla custodia e le ha affidato i figli, riservato un ampio diritto

di visita al padre.

Quanto

all'autorità parentale, per il Pretore sussiste tra i genitori un grave

conflitto che li rende incapaci di comunicare sulle questioni importanti dei

figli, al punto che solo tramite l'Autorità regionale di protezione la moglie

ha potuto iscrivere i figli alla scuola pubblica. Per di più, AP 1 ha impedito

la presa a carico psicologica dei ragazzi da parte della Clinica __________ e

ha respinto più volte le indicazioni degli specialisti, tacciati di incompetenza

e parzialità, ciò che tradisce un'indole poco collaborativa. Onde anche la

modifica dell'autorità parentale, affidata esclusivamente a AO 1, più incline secondo

il Pretore a seguire gli specialisti. Il Pretore ha ritenuto necessaria dipoi la

nomina di un curatore educativo in favore dei figli al fine di monitorare lo

stato di salute di loro, conciliare i rapporti tra genitori, vigilare,

sostenere e mediare le relazioni personali padre-figli, verificare la presa a

carico psicoterapeutica dei minori e riferire all'au-torità regionale di

protezione, invitando i genitori a intraprendere un percorso terapeutico sulla

genitorialità.

4. In

merito all'affidamento dei figli AP 1 non discute che occorre modificare

l'odierna custodia alternata, ma rivendica la custodia esclusiva per sé. Fa

valere che il Pretore avrebbe dovuto considerare come la moglie gli abbia mosso

false accuse di violenza fisica e psicologica per allontanarsi da casa con i

figli, come gli operatori sociali abbiano creduto a simili affermazioni, e come

la moglie lo abbia accusato falsamente anche di essere alcolizzato e drogato. L'interessato

nega di voler allontanare i figli dalla madre, asserendo che in realtà è

piuttosto la moglie a volerli allontanare da lui, tanto da essersi trasferita senza

motivo per un periodo con i figli in una casa protetta. Egli rimprovera inoltre

alla moglie di interpretare in modo fallace la realtà pretendendo di avere

temuto per la propria incolumità e imputandogli di essere squilibrato, quando

nello stesso periodo essa ha cominciato a pubblicare testi e immagini con contenuti

sessuali in internet, attività a pagamento in palese contrasto con quan­to

farebbe una vittima di violenza. Anzi, egli sottolinea come mostrarsi nuda sul

noto sito internet invece di dedicarsi ai figli denoti gravi carenze

genitoriali.

L'appellante

contesta altresì l'esito della perizia. A suo avviso, contrariamente a quanto reputa

il Pretore, chiarire quale genitore mente era necessario, viste le contrastanti

versioni dei fatti. Egli sottolinea come dal referto emerga che ogni scelta

della moglie tende al bene dei figli allorché costei gli ha mosso false accuse

di violenza domestica e pubblica proprie foto erotiche su internet. L'interessato

discute poi l'esito della perizia, sottolinean­do come, nonostante dai test egli

risulti avere capacità educative sopra la media, la perita non abbia ritenuto

valide quelle prove, a dimostrazione della parzialità di lei e dei suoi

pregiudizi nei suoi confronti. AP 1 deplora anche la mancata registrazione

degli incontri con l'esperta, che avrebbe fatto chiarezza sul suo reale

comportamento, e afferma che M__________ ha travisato talune sue affermazioni, come

pure affermazioni di sua madre e di terzi. Inoltre egli rimprovera alla perita

per avere interpretato in modo parziale i disegni dei figli, scartando quelli

in cui questi lo raffigurano come un eroe e si ritraggono felici con lui,

mentre la mamma risulta disegnata distante e minacciosa. L'appellante non pretende

di avere le competenze per discutere gli esiti dei test, ma si duole che le sue

richieste di sottoporre quei test a un altro perito siano state respin­te, come

respinta è stata la sua richiesta di esperire una perizia psichiatrica sui

genitori, benché i citati comportamenti della moglie palesino seri disturbi. L'interessato lamenta così anche una violazione

del

suo diritto di essere sentito e insorge contro la sentenza laddove questa

considera che le risultanze peritali sono chiare sul fatto che la moglie è più

idonea di lui alla custodia dei figli. Egli chiede pertanto di affidargli la

custodia parentale esclusiva e di fissare alla moglie un diritto di visita sotto

sorveglianza, poiché essa espone i ragazzi ad ansia e stress con i suoi

racconti di false violenze, usa i minori come strumenti di vendetta nei suoi

confronti e li maltratta, esponendoli alle proprie ideologie senza evitare di

coinvolgerli nelle sue attività sessuali su internet.

a) Una modifica della custodia parentale, così come una

modifica dell'autorità parentale, dipende dal verificarsi di circostanze nuove e importanti.

Inoltre deve risultare necessaria per il bene del figlio. Un cambiamento entra

in considerazione, in specie, se la previsione del giudice si è rivelata falla­ce

e la disciplina in vigore rischia di recare pregiudizio o di minacciare

seriamente il bene del minore (sentenza del Tribunale

federale 5A_633/2022 dell'8 marzo 2023, consid. 4.1). Una nuova disciplina deve

imporsi, in altri termini, ove l'attuale situazione appaia più dannosa per il

bene del figlio rispetto al cambiamen­to e alla discontinuità nell'educazione

che ne consegue in caso di cambiamento, comprese le condizioni di vita a ciò

correlate (sentenza del Tribunale

federale 5A_230/2022 del 21 settembre 2022 consid. 2.1, in: FamPra.ch

2023 pag. 518). Senza dimenticare che, ove si tratti di una decisione cautelare, ovvero urgente e meramen­te

provvisoria (e le misure a tutela dell'unione coniugale sono equiparabili a

provvedimen­ti cautelari: DTF 137 III 477 consid. 4.1), si impone cautela,

poiché il trasferimento della custodia da un genitore all'altro potreb­be anche

pregiudicare la sentenza di merito, nel cui ambito entra in considerazione il

criterio della stabilità (RtiD I-2022 pag. 574 consid. 7a).

Che

in concreto si diano i presupposti per una modifica della custodia parentale congiunta

non è contestato in appello. Come risulta dal rapporto dell'Ufficio dell'aiuto

e della protezione (UAP), tra le parti sussiste una conflittualità che osta a

un corretto funzionamento dell'assetto alternato (rapporto del 6 aprile 2021,

pag. 16 in fine), conflittualità che la perita M__________ ha ravvisato essersi

accentuata dopo la separazione delle parti (perizia, pag. 36 in fine), mentre buona

volontà e capacità comunicativa sono essenziali per l'alternanza, viste le

misure di organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale

metodo di custodia comporta. Dalla nuova documentazione prodotta in appello la

conflittualità tra genitori risulta finanche essersi acuita per l'attività svolta

dalla moglie su internet, fortemente censurata dal marito, per la convivenza di

lei con D__________ e per la distanza del luogo in cui essa abita con i figli,

a S__________. Lo stesso appellante ammette, del resto, che l'assetto attuale è

problematico (lettera del 5 dicembre 2022,

agli

atti), come attestano anche le numerose procedure cautelari intercorse fra le

parti (inc. SO.2023.584, SO.2023.374, SO.2023.240, SO.2022.886, CA.2023.58, CA.2023.51, e CA.2023.47). Ancora recentemente,

sebbene i responsabili della Scuola del­l'infanzia (per A__________) e quelli

della Scuola elementare non intravedano problemi nei rapporti tra i figli e i

genitori (lettere allegate al verbale di udienza del 10 ottobre 2023 nell'inc. CA.2023.58), la curatrice ha sottolineato

la labilità della situazione attuale (lettera del 6 ottobre 2023 allegata al

verbale di udienza del 10 ottobre 2023 nel­l'inc. CA.2023.58).

Certo,

il marito assume che tale situazione è causata dal comportamento della moglie,

ma una decisione di modifica della custodia parentale non dipende da colpe dell'uno

o dell'altro genitore. Occorre vagliare invece se – come detto – l'assetto

vigente sia ancora compatibile con il bene del figlio (art. 298 cpv. 2ter

CC), principio fondamentale per l'attribuzio­ne dei diritti parentali. E nelle

circostanze descritte una custodia alternata rischia a questo punto, già a un

esame di verosimiglianza, di fare torto all'interesse dei figli e appare nettamente

più pregiudizievole rispetto a un affidamento esclusi­vo. L'acuta tensione fra

genitori, che l'appellante riconduce sen­za sosta al contegno gravemente censurabile

della moglie, rende una gestione alternata della custodia parentale

improponibile, sicché l'affidamento va conferito ormai all'uno o all'altro

genitore. Non si disconosce che la misura, di indole cautelare, potrebbe

compromettere in qualche modo la futura decisione di merito, ma la misura

appare per finire improcrastinabile, anche perché non è dato di prevedere se (e

quan­do) seguirà una decisione di merito.

b) Se

il giudice giunge alla conclusione – come in concreto – che una custodia

alternata non è (più) nell'interesse dei figli, deve determinare a quale dei

due genitori affidare i ragazzi. I criteri per decidere al proposito sono già

stati riepilogati dal Pretore (pag. 5 in fine) e diffusamente illustrati da

questa Camera (RtiD II-2020

pag. 840 consid. 3c). Determinante al pro-posito è la capacità educativa.

La dottrina definisce tale capacità come la volontà di amare il figlio, di

rispettarlo, di dargli regole e di orientarlo nel suo percorso, nella sua crescita

psicologica e nella sua evoluzione sociale. Ciò implica la capacità e la

disponibilità a essere un punto di riferimento, di riconoscere le esigenze del

figlio e di reagire in modo adeguato, come pure di trasmettere valori e regole,

garantendo stabilità nell'educazione e nelle relazioni (I CCA, sentenza inc. 11.2019.110

del 5 maggio 2020 consid. 4d con rinvio a: Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 465 nota 1672). Chi non ha capacità

educativa non può, di principio, invocare altri criteri (come ad esempio la

stabilità del quadro educativo) che presiedono all'attribuzione della custodia

e che vanno esaminati solo nella misura in cui la capacità educativa dei

genitori risulti equivalente (cfr. RtiD II-2012 pag. 797 consid. 4). I motivi

che pregiudicano tale capacità (debolezza di carattere, malattia, dipendenza)

non sono invece di rilievo (I CCA, sentenza inc. 11.2019.110 del 5 maggio

2020 consid. 4d con rinvio a: Meier/Stettler,

op. cit., pag. 465 n. 695 e pag. 766).

c) Quanto

agli altri elementi evocati che, a parere dell'appellante, il Pretore avrebbe

dovuto valutare oltre alla perizia sulle capacità parentali dei genitori, v'è quello,

ripetuto più volte dal marito, che la moglie ha lasciato l'abitazio­ne

coniugale per sistemarsi con i figli in una casa protetta pretendendosi vittima

di violenze psichiche e verbali. L'episodio risale nondimeno al dicembre del 2020

e le versioni dei coniugi divergono. Né il Pretore né la perita si sono

soffermati al riguardo, ma ciò si spiega con la circostanza che una decisione

di affidamento non dipende – come si è visto – da eventuali colpe dei genitori,

sicché poco giova indagare su possibili simulazioni della moglie. E sotto il

profilo del bene dei figli la pediatra dott. E__________ ritiene che verosimilmente

Fatti

i figli ‟non portino memoria consapevole di quanto avvenuto nell'ultimo

annoˮ (rapporto del 16 dicembre 2021, pag. 2). Anche la perita M__________

reputa che l'episodio in questio­ne non è in rapporto di causalità con il

disagio manifestato dai figli (perizia, pag. 37). Ne segue che anche la nuova

documentazione presentata al riguardo dall'appellante (una sua istanza del 10

marzo 2022 e un sollecito del 4 ottobre 2022 al Consiglio di Stato perché

prendesse posizione sul soggiorno della moglie e dei figli nella Casa delle

Donne, uno scambio di posta elettronica tra lui e i responsabili della Casa

della Donne dal 24 agosto al 4 settembre 2023, come pure linee direttrici

federali per le case d'accoglienza delle donne) non è determinante ai fini del

giudizio.

Per

l'appellante i vari rapporti agli atti lascerebbero intendere che egli ha

esercitato atti di violenza o sia dedito al consumo di droga e alcol. In realtà

da quelle relazioni non si evince nulla del genere. Il rapporto dell'Ufficio

dell'aiuto e della protezione (UAP), del 6 aprile 2021, riporta nell'analisi

della situazione quanto le parti hanno riferito: la moglie di sentirsi

costantemente sotto controllo, il marito di trovarsi di fronte una moglie

aggressiva; quanto ai figli, essi si sono limitati a descrivere il carattere

dei genitori (rapporto, pag. 13 e 14). Il resoconto della pediatra dott. E__________

esclude poi sospetti di maltrattamenti sui figli (referto, pag. 2). Quanto al rapporto

della perita M__________, costei enuncia i motivi per cui a suo avviso il

marito è meno idoneo della moglie all'affidamento, ma non adombra né tanto meno

sottintende violenze, uso di alcol o di sostan­ze stupefacenti.

d) L'appellante

si definisce una volta di più capace di favorire i contatti tra i figli e la

madre. Non si confronta però con gli elementi in base ai quali il Pretore ha

accertato il contrario, elementi che per altro emergono agli atti, come la

scarsa attitudine di capire l'importanza dell'altro genitore e, soprattutto, le

ripetute accuse da lui rivolte alla convenuta. Anche in questa sede e nei suoi

numerosi scritti egli reitera continue critiche a AO 1, chiedendo finanche di

concederle unicamente un diritto di visita sorvegliato ove i figli fossero

affidati a lui. Quanto al fatto che la moglie abbia lasciato il domicilio

coniugale per sistemarsi in una casa protetta,

l'evento

non rischia più di riprodursi né risulta agli atti che la moglie renda in

qualche modo difficili o intralci i contatti tra padre e figli.

e) AP

1 si indigna per i contenuti postati dalla moglie su Instagram e Facebook,

come pure sul sito ‹www. onlyfans.com›, in

particolare per le fotografie boudoir e i nudi artistici di lei, gli

aforismi e le frasi crude sulla sessualità, come pure per la pubblicazione di

disegni e frasi sull'organo sessuale femminile nelle pagine Instagram ‟Diario __________ˮ.

Secon­do l'appellante simili comportamenti, intrapresi sistematicamente verso

la metà di giugno del 2022 (e quindi non esaminati dalla perita nel referto del

9 giugno 2022), pregiudicano la capacità educativa della moglie già perché sot-traggono

alla medesima il tempo da dedicare ai figli. Se non che, l'interessata

ha momenti sufficienti da destinare alle sue attività su Internet quando i

figli sono a scuola, sen­za per ciò sacrificare il tempo da dedicare ai

ragazzi. Quanto agli effetti nocivi di tale attività sui figli e sulla capacità

educativa, l'appellante produce un rapporto

del 27 apri­le 2023 da lui commissionato al prof. M__________ (“Expertise

a tutela emozionale ed affettiva dei mino­riˮ) nel quale il professionista

deplora duramente le pubblicazioni, le fotografie e le teorie di AO 1 sui “poliamori”,

perniciose per i figli, esposti a gravi rischi di sessualità precoce, autolesionismo

fino al suicidio, ripercussioni di ordine psico-neuro-endocrino-immunitario, pericolo

di comportamenti sessuali quali autori o vittime di reati di tale natura. Ancora

il 20 ottobre 2023 l'interessato ha prodotto un memoriale in cui il citato professionista

propone un affiancamento terapeutico dei figli ed espone preoccupazioni per la

situazione che si è venuta a creare.

Sta

di fatto che una perizia privata non è un mezzo di prova nel senso dell'art.

168 cpv. 1 CPC, ma va assimilata a un'allegazione di parte. È vero che

allegazioni di parte fondate su una perizia privata possono assurgere a livello

di prova ove siano puntualmente motivate, una volta combinate con indizi desumibili a loro volta da prove (DTF 148 III 409

consid. 4.5.1, 141 III 433 consid. 2.6). Ciò vale anche quan­do non

occorra recare una prova piena, ma basti rendere i fatti verosimili (sentenza

del Tribunale federale 5A_2/2023 del 30 marzo 2023 consid. 3.2.2.2.1 con

rinvio). E nella fattispecie le conclusioni del perito privato, invero apodittiche,

non trovano riscontro in altre prove. Anzi, la capacità educativa della moglie

è stata valutata favorevolmente nella perizia sulla capacità educativa (pag.

36), come pure nel rapporto dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP)

del 6 aprile 2021. Il referto del perito privato poi si fonda esclusivamente

sulle indicazioni che l'appellante ha dato unilateralmente al professionista,

senza che questi abbia avuto modo di sentire l'opinio­ne della moglie né di

vedere i figli. Inoltre non consta che questi ultimi siano stati “coinvolti”

nelle attività che la moglie asserisce di svolgere come life

coach

professionista in ambito sessua­le. I bambini si intravedono solo in talune

immagini di casa, ma le fotografie appaiono scattate in momenti anodini, come ad

esempio un compleanno. Per il resto non risulta che la moglie eserciti attività

reprensibili o che abbia in qualche modo a che fare con ambienti legati alla

prostituzione.

f) Riguardo

al noto allontanamento della moglie con i figli da casa per trasferirsi in una

casa protetta, non soccorre ripetersi (sopra, consid. e in fine). Quanto alla

mancata registra-zione degli incontri dell'appellante con l'esperta, AP 1

assevera che ciò avrebbe fatto chiarezza, ma non pretende che quanto figura nel

rapporto non corrisponda a quanto lui ha dichiarato all'esperta, rea di avere

travisato le sue affermazioni. Certo, l'appellante rimprovera alla perita un'interpretazione

parziale del suo test e dei disegni dei figli, tuttavia la perita ha spiegato

perché non ha considerato attendibili quegli elementi (lettera del 2 agosto

2022). L'interessato ha invero interpellato il prof. J__________, ideatore del

test, per sapere se quest'ultimo potesse essere ignorato solo perché è andato

troppo bene, al che il professore ha risposto di no. L'appellante si è limitato

però a una richiesta generica, senza illustrare al professore i motivi per cui

la perita si è scostata dai risultati ottenuti. Al proposito manca quindi ogni

confronto critico. Si aggiunga che la perizia sulle capacità genitoriali non si

basa soltanto sul risultato del test, ma anche sull'osservazione dell'interazione

tra padre e figli e sui tratti della personalità del genitore emersi dal

comportamento al colloquio (perizia, pag. 38). Allo stesso risultato della

perita sulle capacità educative dei coniugi è giunto del resto l'Ufficio dell'aiuto

e della protezione (UAP) nel rapporto del 6 aprile 2021 (‟riteniamo

il contesto materno maggiormente adeguato ad accogliere i due minoriˮ: pag.

14 e 16).

L'appellante

si duole che il Pretore non ha proceduto, nonostante le sue richieste, a ulteriori

accertamenti tramite un altro perito. Egli

dimentica tuttavia che una protezione dell'unio­ne coniugale è un

procedimento sommario, fondato sulla verosimiglianza. Nella fattispecie l'opinione

della perita (referto del 9 giugno 2022)

trova sostanziale riscontro nel citato rapporto dell'Ufficio dell'aiuto e della

protezione (UAP) e in quello della pediatra dott. E__________, del 16 dicembre

2021. Per un giudizio di verosimiglianza ciò era sufficien­te. Il 4 novembre

2022 l'appellante ha presentato a questa Camera un'analisi del 1° novembre

2022, commissionata alla dott. A__________ dello Studio RiPsi, riguardo alla

nota perizia sulle capacità genitoriali, criticata nella metodologia sulla

scorta principalmente di prassi italiane. Anche tale rapporto si fonda tuttavia

sulle sole indicazioni dell'appellan­te, senza che quella professionista abbia

visto la moglie né i figli, tant'è ch'essa non si esprime sulla questione di

sapere quale genitore sia più idoneo all'affidamento. Quanto alla mancata peri-zia

psichiatrica della moglie, i citati rapporti non danno dato a indizi circa

eventuali disturbi psicopatoligici di lei, sicché non ricorrevano i presupposti

per una perizia al riguardo.

g) In

questa sede l'appellante ha prodotto ulteriore documentazio­ne a comprova delle

sue capacità genitoriali, ovvero un rapporto della dott. E__________ e della

dott. T__________, il risultato di un test Personality Assessment Inventory

(PAI) al quale egli si è sottoposto il 3 novembre 2022, un suo certificato medico del 4 ottobre 2022 redatto

dal dott. H__________ e talune dichiarazioni di suoi conoscenti, fra cui

sua madre, sul suo rapporti con i figli. Che l'appellante sia di per sé idoneo

all'affidamento è nondimeno accertato. Il problema è che, nel complesso, egli

risulta meno idoneo della moglie per i motivi sostanzialmente enunciati dalla

perizia, dal rapporto del­l'Ufficio dell'aiuto

e della protezione (UAP) e dalla pediatra dott. E__________. L'ulteriore

documentazione da lui prodotta non smentisce tale circostanza. Quanto alla

richiesta del 12 giugno 2023 intesa ad acquisire agli atti i documenti che

comprovino le cause del­l'allontanamento di moglie e figli dall'appartamento di

M__________ per feste e schiamazzi, ciò appare rilevante se mai per valutare le

responsabilità di AO 1 come conduttrice dell'appartamento, non la di lei

idoneità all'affidamento dei figli.

h) Il

20 ottobre 2023 l'appellante ha esibito certificati pediatrici dai quali

risulta che il figlio minore A__________ rifiuta di farsi visitare dal medico e

una dichiarazione di sua madre, la quale sospetta maltrattamenti del bambino

per il comportamento anomalo del medesimo, il quale parla di ‟quando sarà

femminaˮ, proferisce parolacce e denota atteggiamenti da adul­to, mimando

atti sessuali. Ne desume, l'appellante, l'inidoneità educativa della moglie. La

conclusione è affrettata. Il pediatra in questione reputa infatti che la

resistenza di A__________ alle visite non sia preoccupan­te, un comportamento del

genere essendo frequente nella prima infanzia e fino ai cinque anni. Quanto alla

cattiva condotta evocata dalla nonna paterna, mancano indizi per affermare che

A___ abbia appreso il linguaggio scurrile in casa. Le docenti degli istituti

scolastici frequentati dai figli, da parte loro, non hanno notato anomalie di

comportamento. A__________ è descritto come timido e introver­so, anche se a

volte trasgredisce le regole e gioca alla lotta. Il suo comportamento è in ogni

modo migliorato rispetto al passato ed egli

è più partecipe alle attività comuni (dichiarazione allega­ta al verbale di udienza del 10 ottobre 2023 nell'inc.

CA.2023.58). Anche K__________ è descritto dalla docente come un ragazzino

timido e riservato, ma che interagisce con i compagni in maniera positiva, affrontando la scuola con impegno e serietà (dichiarazione

allegata al verbale di udienza del 10 ottobre 2023 nel­l'inc. CA.2023.58).

Non si riscontrano pertanto, a un sommario

esame, seri indizi di carenze nell'ambiente materno.

i) Ancora

il 16 novembre 2023 AP 1 ha segnalato che A__________ ha sferrato un calcio

nelle parti intime del fratello maggiore, provocandogli un trauma, e che quando

egli si è recato al pronto soccorso dell'Ospedale Regionale di Lugano con i

figli, A__________ si è avvicinato al pene del fratello in modo inadeguato.

Tali episodi – a suo dire – inquietanti meritano per il citato prof. M__________

un immediato approfondimento da parte di un medico psichiatra infantile esperto

di sessualità in età evolutiva come approfondimento psichiatrico. Ora, il fatto

narrato dal padre è increscioso e, vista l'attestazione medica della lesione,

va sicuramente monitorato. Anche a tal fine – come si vedrà in appresso – andrà

attivata una presa a carico psicoterapeutica in favore di entrambi figli da

parte del Servizio medico-psicologico dell'Organizzazione Socio-psichiatrica

cantonale.

l) In

definitiva, tutto ponderato, a un sommario esame l'affidamento dei figli alla

moglie sfugge alla critica. Decadono perciò le richieste del marito volte a

concedere unicamente a AO 1 un diritto di visita sorvegliato. Per il resto l'appellante

non contesta che in caso di affidamento alla moglie le modalità del diritto di

visita a lui conferito dal Pretore.

5. In

secondo luogo l'appellante rivendica l'autorità parentale esclusiva. Egli nega

di ostacolare le decisioni che riguardano i figli e ripete che la moglie ha

finanche interrotto il percorso scolastico dei ragazzi per sistemarsi nella nota

casa protetta muovendogli false accuse di violenza. Fa valere inoltre di

essersi accordato a suo tempo con la moglie perché i figli frequentassero una scuola

privata, ma che costei li ha iscritti all'ultimo momento alla scuola pubblica. In

merito alla Clinica __________, egli afferma di essersi opposto a che i figli

vi si recassero, su consiglio dello psichiatra dott. C__________, dopo avere

scoperto che gli operatori non erano formati per trattare bambini piccoli. In

sintesi egli contesta che vi siano altri motivi per considerarlo poco

collaborativo e definisce contrario all'interesse dei figli lasciare che AO 1

prenda da sé sola decisioni importanti, come quan­do essa intendeva imporre l'ablazione

delle tonsille ai figli anche se non necessaria.

a) Secondo

l'art. 134 cpv. 1 CC, applicabile per analogia nelle procedure a tutela dell'unione

coniugale (art. 179 cpv. 1 seconda frase CC), a istanza del genitore, del

figlio o dell'auto-rità di protezione dei minori il giudice modifica l'attribuzione

dell'autorità parentale se fatti nuovi e importanti lo esigono per il bene del minore.

Il cambiamento deve imporsi imperativamente laddove la situazione vigente

nuoccia al figlio più della prevista modifica, della perdita della continuità

educativa e delle condizioni di vita che ne consegue. I criteri sono gli stessi

di quelli che disciplinano l'attribuzione dell'autorità parentale. L'autorità

parentale congiunta è ormai la regola (art. 296 cpv. 2 CC). A tale principio si

deroga solo eccezionalmente, ove l'attribuzione dell'autorità parentale

esclusiva a un solo genitore appaia necessaria per il bene del figlio. Tale è

il caso, in specie, qualora un grave conflitto cronico opponga i genitori o qualora

sussista da parte dei medesimi un'incapacità duratura di comunicare riguardo al

figlio, sempre che ciò influisca negativamente sul ragazzo e che l'autorità

parentale esclusiva faccia sperare in un miglioramento della situazione. Singoli

disaccordi come quelli che si verificano nella maggior parte delle famiglie,

soprattutto in caso di separazione o di divorzio, non bastano invece per un'attribuzione

del­l'autorità parentale esclusiva né per mantenere un'autorità parentale

esclusiva preesistente (riferimenti in: sentenza

del Tribunale federale 5A_433/2020 del 15 dicembre 2020, consid. 3.1; sentenza 5A_745/2015 del

15

giugno 2016, consid. 8.3.2 in fine con richiamo alla sentenza

5A_271/2012 del 12 novembre 2012, consid. 2.1 pubblicato in: FamPra.ch 2013 pag.

184).

Il

giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale può attribuire l'autorità

parentale a un solo genitore già per la durata dell'istanza. Non deve perdere

di vista tuttavia che una procedura a tutela dell'unione coniugale ha essenzialmente

carattere cautelare (DTF 137 III 477 consid. 4.1). Egli deve evitare quindi,

per quanto possibile, di creare una situazione irreversibile o che pregiudichi

definitivamente la disciplina dell'autorità parentale in una futura decisione finale

(anche se ciò non è sempre evitabile in materia di affidamento dei figli),

poiché la stabilità è un criterio importante ai fini del merito. Se l'attribuzione

della custodia parentale a un solo genitore appare sufficiente per assicurare

il bene del figlio, non

si

giustifica di modificare anche l'attribuzione dell'autorità parentale (riferimenti

in: sentenza del Tribunale federale 5A_433/2020 del 15 dicembre 2020,

consid. 3.1; sentenza 5A_745/2015 del 15 giugno 2016, consid. 8.3.2 in fine con

richiamo alla sentenza 5A_271/2012 del 12 novembre 2012, consid. 2.1 pubblicato

in: FamPra.ch 2013 pag. 184).

b) In

concreto entrambe le parti rivendicano l'autorità parentale esclusiva. Ciò non

significa tuttavia che questa Camera non possa lasciare l'autorità parentale in

comune (FamPra.ch 2015 pag. 793; sentenza

del Tribunale federale 5A_781/2015 del 14 marzo 2016 consid. 3.2.3). Nella

fattispecie è innegabile che tra le parti sussiste un conflitto. I contrasti

hanno implicato l'interven­to dell'Autorità regionale di protezione 5 per la

decisione sulla scelta di iscrivere i figli alla scuola pubblica o a quella

privata (decisione del 27 agosto 2021), l'intervento della Pretura sfociato

nell'ordine alla moglie il 26 giugno 2023 di intraprendere una presa a carico

dei figli presso il Servizio medico-psicologico di Mendrisio (inc. SO.2023.374),

varie procedure conseguenti al trasloco della moglie a S__________ (lettera del

marito del 18 ottobre 2022, lettera della moglie del 3 novembre 2022,

decreto del vicepresidente della Camera del 7 novembre 2022), dissidi sulla

scelta alimentare per i figli e su altre questioni inerenti alla scuola (lettera

del 9 febbraio 2023 dell'istituto scolastico di S___), per tacere dei contrasti

insorti sulla pubblicazione in Internet di

fotografie dei ragazzi (verbale del 25 aprile 2023 prodotto dal marito

il 27 aprile 2023 nell'inc. SO.2023.240), come pure sulla frequentazione

del nuovo compagno della moglie da parte dei medesimi (inc. CA.2023.58).

Rimane

il fatto che singole dispute su questioni correlate al­­-l'esercizio

dell'autorità parentale, non infrequenti nel caso di coppie che si separino o

Considerandi

che divorzino, ancora non giustificano l'attribuzione dell'autorità parentale a

un solo genitore. A tal fine occorre – come si è spiegato – che tra i genitori

si dia un conflitto esteso e cronico o che sussista da parte loro un'incapacità

duratura di comunicare riguardo ai figli. Inoltre per privare un genitore dell'autorità

parentale già con un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza (nell'ambito

di un procedimento cautelare o di una protezione dell'unione coniugale) occorre

che provvedimenti meno incisivi appaiano d'acchito insufficienti. Se a un primo

esame l'attribuzione della custodia parentale a un solo genitore sembra bastare

al fine di proteggere il bene del figlio,

non si giustifica – come det­to – di modificare anche l'attribuzione

dell'autorità parentale.

c)

Nella fattispecie sussistono – come detto – disaccordi e dissidi tra le parti

riguardo ai figli (e in specie alla loro educa-zione), ciò che induce del resto

ad attribuire la custodia pa-rentale a un solo genitore. Non si tratta però di

un conflitto a tutto campo e il trascorrere del tempo sembra avere stemperato

le fasi acute: i figli frequentano senza difficoltà la scuola pubblica a S__________

(dichiarazio­ni degli istituti scolastici prodotti all'udienza del 10 ottobre

2023.

nel­l'inc. CA.2023.58), il marito si è adeguato al trasferimento di

moglie e figli (sua lettera del 5 dicembre 2022), i coniugi hanno convenuto

davanti al Pretore di non pubblicare fotografie dei figli su Internet e di far

segui­re questi ultimi al termine della procedura dal Servizio medi­co cantonale

(messaggio di posta elettronica del 7 settembre 2023 presentato dalla

moglie). Quanto al generico rifiuto del­le indicazioni degli specialisti e alle

critiche loro rivolte dal marito, si tratta di uno scontro personale di AP 1

con tali esperti, in particolare con la perita M__________, come emerge dalla

documentazione da lui prodotta in appel­lo, scontro che è estraneo alla

capacità di comunicare con la moglie.

Nelle

circostanze descritte l'attribuzione della custodia esclusiva alla moglie

appare sufficiente per tutelare il bene dei figli. La separazione dei coniugi

lascia ben sperare inoltre in un'ulteriore attenuazione dei litigi. Non bisogna

dimenticare del resto che AP 1 sarebbe a sua volta idoneo all'affidamento (ancorché

meno della moglie), sicché si dovrebbe poter contare anche da parte sua, nell'interesse

dei figli, su un modus vivendi accettabile, se non altro nell'interesse dei

ragazzi. Sotto questo profilo la prognosi può dunque dirsi positiva, almeno nei

limiti di una prospettiva limitata a un giudizio di verosimiglianza e di indole

cautelare, come si conviene a una procedura di tutela dell'unione coniugale. Anche

per evitare che – come si è spiegato – venga a crearsi sin d'ora una situazione

irreversibile o che pregiudichi definitivamente una futura decisione di merito.

Dovessero rivelarsi fallaci simili aspettative, l'attribuzione del­l'autorità

parentale esclusiva alla moglie potrà ancora essere­ pronunciata in ogni tempo.

Ne segue che su questo punto l'appello merita accoglimento.

6.

L'appellante

critica poi la necessità di una curatela educativa in favore dei figli, provvedimento

inficiato – a suo dire – da un'erronea valutazione delle capacità genitoriali.

Egli sostiene che la moglie distorce la realtà dei fatti e che andrebbero

approfonditi piuttosto i problemi psichici di lei. Ora, in concreto la

valutazione delle capacità parentali dei genitori resiste – come si è visto – a

un sommario esame come quello che governa una protezione dell'unione coniugale.

Ciò posto, l'art. 308 cpv. 1 CC prevede che “se le circostanze lo richiedono” l'autorità

di protezione dei minori nomina al figlio un curatore perché consigli e aiuti i

genitori nella cura del minorenne. In una causa di stato tale facoltà spetta al

giudice (art. 315a cpv. 1 e 2 CC). Tale misura, come ogni altra misura a

protezione del figlio, non costituisce una sanzione né dipende dalla

responsabilità dei genitori (DTF 144

III 451 consid. 4.3). È un provvedimento inteso a tutelare il bene del minore

quando i genitori “non sono in grado di rimediarvi” (art. 307 cpv. 1 CC).

In concreto pertanto, contrariamente a quanto sembra credere il marito, poco

importa sapere quale genitore sia responsabile della situazione venutasi a

creare. In presenza di importanti conflitti tra i genitori, che in concreto nemmeno

il marito nega, appare utile e opportuno confermare la curatela educativa,

tanto più che in esito al­l'attuale sentenza l'appellante conserva l'autorità

parentale congiunta e un ampio diritto di vista.

7.

Sempre

per quanto riguarda i figli, AP 1 ha presentato il 26 luglio 2023 nuove

richieste a questa Camera intese segnatamente a vietare che D__________

frequenti i ragazzi. In sintesi, a suo dire il nuovo compagno della moglie si

comporta con loro in modo inadeguato: baci, toccamenti, obbligo di fare pipì in

sua presenza e così via. Egli lamenta inoltre situazioni promiscue, con la

madre che incoraggia simili comportamenti, e comunica di avere segnalato ciò al

Ministero pubblico. Ritiene pertanto che sia rischioso lasciare i figli con D__________

e chiede di conseguenza che egli non li frequenti più.

La

richiesta che precede, motivata sostanzialmente nello stesso modo, è stata

sottoposta da AP 1 anche in via cautelare al Pretore, il quale con decisione

dell'11 ottobre 2023 l'ha respinta, rilevando che nella fattispecie non si

riscontrano indizi oggettivi circa comportamenti inadeguati di D__________ in

presenza di K__________ o A__________. Le dichiarazioni dello stes­so AP 1 o

quelle redatte in base a quanto riferisce egli medesimo o quelle di soggetti a

lui vicini senza conoscenza diretta e personale dei fatti non sono sufficienti

per confortare le accuse mosse al nuovo compagno della moglie, mentre nulla

emerge dai rapporti chiesti dal Pretore nell'ottobre del 2023 alla curatrice

educativa e alle due docenti dei ragazzi. Tale decisione è stata confermata da

questa Camera, su appello, con sentenza del 1° dicembre 2023 (inc.

11.2023.136). Ai fini del presente giudizio si richiama così quanto figura in

tale sentenza (consid. 4).

8.

Il

26.

luglio 2023 l'appellante ha chiesto inoltre a questa Camera che i figli

siano presi a carico dal Servizio medico-psicologico di L__________, affermando

che l'omologo servizio di M__________ procrastina l'esecuzione del mandato

senza giustificazioni. Anche in tal caso la richiesta è stata sottoposta in via

cautelare al Pretore, il quale l'ha respinta con l'argomento di avere già

formalmente incaricato il Servizio medico-psicologico di M__________ con

sentenza 26 giugno 2023 di dar seguito alla presa a carico, sicché non v'è

ragione di trasferire l'incarico dal servizio di __________ a quello __________.

Anche tale decisione è stata confermata da questa Camera con la citata sentenza

del 1° dicembre 2023. La Camera ha invitato nondimeno il Pretore ad attivarsi

perché diffidi il Servizio medico-psicologico di M__________ a rispettare senza

indugio quanto lui ha disposto con la menzionata decisione passata in giudicato.

Nella richiesta del 26 luglio 2023 a questa Camera non figurano motivazioni

aggiuntive rispetto a quanto AP 1 ha sollecitato cautelarmente dinanzi al

Pretore. Si richia­ma perciò quanto figura nella sentenza 1° dicembre 2023 di

questa Camera (consid. 5).

9.

Al

contraddittorio tenutosi davanti al Pretore il 23 novembre 2021 AO 1 ha

rivendicato – come detto (sopra, lett. D) – l'affidamento esclusivo dei figli

(riservato il diritto di visita pater­no) e l'esercizio esclusivo dell'autorità

parentale. Non ha chiesto invece contributi alimentari. Il Pretore ha trattato

tuttavia la questione d'ufficio in virtù del principio inquisitorio illimitato

che disciplina il diritto di filiazione, rilevando che l'affidamento esclusivo

della custodia parentale alla convenuta impone al marito di assumere il

mantenimento in denaro dei ragazzi, AO 1 facendosi già carico del mantenimento

in natura. Ha calcolato perciò la disponibilità finanziaria dei coniugi.

a) A

AP 1, senza redditi, il Pretore ha imputato un guadagno potenziale di fr.

4500.– mensili conseguibile dal 1° marzo 2023 lavorando per un'agenzia di

viaggio o nel settore della

pubblicità e ricerche di mercato. Quanto al fabbi-sogno minimo di lui, egli l'ha

determinato in fr. 3370.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, locazio­ne fr. 1500.–, posteggio fr. 100.–, premio

della cassa malati fr. 536.75, assicurazione responsabilità civile e dell'economia

domestica fr. 31.35). Il Pretore ha imputato un guadagno potenziale anche a AO

1, stimandolo in fr. 2250.– per un'attività al 50% in strutture d'accoglienza per l'infanzia, e ha definito il

fabbisogno minimo di lei in fr. 2625.– mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 1253.–

[già dedotte le quote che rientrano nel fabbisogno in denaro dei figli],

assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 21.25).

Riguardo

a K__________ e A__________, il primo giudice ha accertato il loro fabbisogno

in denaro rispettivamente in fr. 560.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 358.–, meno l'assegno familiare di

fr. 200.–) e in fr. 380.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 179.–, meno l'assegno familiare di fr.

200.–), cui ha aggiunto un contributo di accudimento (corrispondente all'ammanco

della madre) di fr. 375.– mensili ripartito in proporzione, onde un

fabbisogno complessivo di fr. 745.– mensili per K__________ e uno di fr. 570.–

mensili per A__________. A questo punto il Pretore ha suddiviso il margine

disponibile di AP 1, di fr. 1130.– mensili, proporzionalmente al fabbisogno dei

figli. Ha fissato così un contributo

alimentare di fr. 640.– mensili per K__________ e uno di fr. 490.–

mensili per A__________, assegni familiari non compresi.

b) L'appellante

contesta di dover versare contributi di mantenimento. Anzitutto egli sembra

mettere in dubbio che il Pretore potesse condannarlo a versare contributi per i

figli che neppure la moglie ha chiesto, essendo egli privo di redditi. Trascura

però che trattandosi di contributi alimentare per minorenni si applica il

principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione, in forza

del quale il giudice statuisce senza essere vincolato alle conclusioni delle

parti (art. 296 cpv. 3 CPC). Ne segue che, seppure la convenuta non abbia

postulato contributi per i minori, a ragione il Pretore ha vagliato la

questione d'ufficio (DTF 128 III 412 consid. 3.1). E a giusto titolo egli ha

soggiunto che qualora il mantenimento in natura dei figli sia garantito

esclusivamente (o quasi esclusivamente) da un solo genitore, l'altro genitore

deve – in linea di massima – coprire da sé l'intero fabbisogno in denaro dei medesimi

(DTF 147 III 288 consid. 8.1 con rinvio a DTF 135 III 71 consid. 4 e 114 II 29

consid. 5b).

c) Obietta

l'appellante che il reddito ipotetico a lui ascritto è puramente statistico e

non corrisponde alla realtà, il suo ultimo impiego da dipendente risalendo al

2011.

Nella sentenza impugnata il Pretore stesso ha rilevato che nella propria

deposizione del 23 novembre 2021 AP 1 ha dichiarato di non lavorare più dal

2020.

e di vivere grazie a prestiti di parenti. Nondimeno – ha continuato il

Pretore – egli ha 45 anni, un master in business administration (MBA) e un

attestato di specialista in marketing in Ticino, senza dimenticare le esperienze

lavorative da lui maturate come responsabile di un'agenzia di viaggi,

responsabile di un ufficio Customer ser-vice e addetto alla gestione

della clientela. Inoltre egli non ri-sulta soffrire di problemi di salute. Ciò

posto, per stimare il reddito che quegli potrebbe conseguire il primo giudice si

è fondato sui dati dell'Ufficio federale di statistica, che prevedono per un'attività

in agenzie di viaggio nel Ticino un reddito di fr. 5350.– mensili e per un'attività

nel settore della pubblicità e ricerche di mercato un reddito di fr. 5460.–

mensili. Sulla base di ciò il Pretore ha imputato a AP 1 entrate ipotetiche dal

1° marzo 2023 di almeno fr. 4500.– mensili netti, tredicesima compresa.

Con

la motivazione del Pretore l'appellante non si confronta. Anzi, egli sembra non

avere inteso che il reddito imputatogli dal Pretore è, in mancanza di un

guadagno effettivamente documentato dopo il 2010, quello ch'egli potrebbe

conseguire statisticamente sul mercato del lavoro nelle sue condizioni

dimostrando zelo e buona volontà (RtiD II-2006 pag. 690 consid. 5a con rinvii).

Poco importa che il suo ultimo impiego da dipendente risalga al 2010. Da una

sua lettera del 18 gennaio 2023 a questa Camera si evince poi che il 30

dicembre 2022, in pendenza di appello, egli ha conseguito una specializzazione in

Social and Emotional Intelligence Certified Coach presso l'Istitute of

Social and Emotional Intelligence (‹www.isei.com›). Non si può dire perciò che

gli manchino qualifiche professionali e che, a un sommario esame, un reddito di

fr. 4500.– mensili non sia alla sua portata.

d) Quanto

alla situazione della moglie, per l'appellante non è vero che nulla sia dato di

sapere sulle sue condizioni economiche, da un resoconto del settembre 2021 desumendosi

pur sempre entrate di fr. 520.– mensili. Riconosce tuttavia che con i suoi

redditi essa non è in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo. Fa notare

in ogni modo che essa ha confermato di essere attiva sul sito ‹www.onlyfans.com› e che gli introiti

percepiti in tal modo non sono stati considerati.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha accertato che AO 1, laureata in scienze dell'educazione,

ha lavorato come coach fino alla maternità e ha poi continuato tale

attività al 50%, ma che tutto si ignora delle sue entrate, avendo costei presentato

unicamente un resoconto dal quale risulta che essa consegue un reddito di fr.

520.– mensili e che beneficia di prestazioni assistenziali. Le ha imputato di

conseguenza – come si è visto – un guadagno ipotetico di fr. 2250.–

mensili per un'attività al 50% in strutture d'accoglienza per l'infanzia.

Diversamente

da quanto l'appellante crede, il Pretore si è limitato così a constatare che, a

un sommario esa­me, AO 1 non consta essere in grado di far fronte al proprio

fabbisogno minimo, presumibilmente anche perché deve accudire ai figli di sette

e cinque anni. Quanto alla nuova attività da lei svolta per il sito ‹www.onlyfans.com›, AO 1 conferma

nelle osservazioni all'appello che nel primo mese e mezzo di attività ha riscosso

fr. 646.40, avendo soltanto dieci fans. Confrontato a tali affermazioni, l'appellante

si limita a ripetere che costei consegue un guadagno, ma non pretende che il

reddi­to stimato dal Pretore (fr. 2250.– mensili) sia inadeguato o

inattendibile. A un giudizio di verosimiglianza la sentenza impugnata resiste

alla critica.

e) L'appellante

censura infine la quantificazione del proprio fabbisogno minimo, in cui il

Pretore non ha riconosciuto spese d'automobile né di posteggio. Egli sostiene che

l'uso dell'automobile gli è indispensabile, se non altro per cercare lavoro, e

fa valere di non aver potuto documentare simili spese perché non gli è mai

stato chiesto di farlo, la moglie non postulando alcun contributo alimentare

per i figli. In realtà nulla impediva all'appellante di produrre in appello la

documentazio­ne necessaria (sopra, consid. 2). E nulla gli impediva, ove si

trattasse di spese prevedibili ma non ancora affrontate, di cifrare almeno una

stima approssimativa nel memoriale. Insufficientemente motiva­to (nel senso

dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello non consente ulteriore

disamina.

10.

L'appellante critica anche gli oneri processuali

di prima sede, che chiede di “ricalcolare” in equità e secondo l'esito

del ricorso. Egli si domanda perché debba corrispondere fr. 6790.– per la

perizia sulle capacità genitoriali dei coniugi e sullo stato psicoaffettivo dei

figli (avendone già anticipati fr. 3500.–) allorché il referto è stato

allestito da un ente pubblico e non da un istituto privato. Egli contesta poi

di dover assumere spese per una perizia inesatta e a mente sua col­ma di

carenze, allegando che i suoi parenti lo hanno aiutato in una situazione d'emergenza,

ma non si può pretendere che lo sostengano anche nel pagamento di tali oneri.

a) Nella

misura in cui contesta il costo della perizia perché il referto sarebbe

inesatto e colmo di carenze, l'appellante fonda le argomentazioni su opinioni

sue proprie, senza per altro avere conoscenze specifiche in materia. L'esito

della perizia potrà anche dispiacergli, ma ciò non è una ragione per mettere in

dubbio il costo o la correttezza del referto. Che poi una perizia commissionata

a un ente pubblico sarebbe risultata meno cara è, una volta ancora, una

persuasione dell'appellante destituita di riscontri oggettivi. Al riguardo non

si riscontrano perciò elementi che inducano a intervenire sull'ammontare delle

spese processuali.

b) Le

difficoltà economiche che l'appellante prospetta non appaiono per altro

sufficientemente verosimili. Certo, il Pretore ha accertato ch'egli è “verosimilmente

privo di redditi rilevan­ti”. Resta il fatto che, sempre secondo il Pretore, “egli è sempre stato in grado di fare fronte alle richieste di anticipo

spe­se emesse nei suoi confronti nell'ambito della presente procedura, oltre ad

avere esplicitamente affermato di potere fare capo a prestiti da parte di

parenti per sostenerlo nella presente vertenza (verbale 23 novembre 2021, pag.

6.

e 7)”, ciò che l'interessato non

contesta. Nulla è dato di sapere poi su chi gli abbia elargito prestiti e di che

ammontare. Per di più, della sua situazione finanziaria tutto si ignora, tant'è

che il Pretore gli ha imputato un reddito potenziale. Discutere sul­l'ammontare

della tassa di giustizia in circostanze del genere sarebbe di conseguenza un

esercizio infruttuoso.

11.

In

definitiva l'appello dev'essere parzialmente accolto e la sentenza del Pretore riformata

di conseguenza. Le spese processuali del giudizio odierno seguono la

vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante soccombe sulla custodia

parentale (che voleva esclusiva per sé), sull'autorità parentale (nell'identica

misura) e sulle misure a protezione dei figli (curatela educativa,

trasferimento di competenza dal Servizio medico psicologico di Mendrisio a

quello di L__________). Ottie­ne causa parzialmente vinta solamente in quanto

vede confermare l'autorità parentale in comune, che la moglie pretendeva a

titolo esclusivo. Specularmente AO 1 esce vittoriosa sulla custodia parentale (con

un contributo alimentare per K__________ e A__________), in parte vittoriosa

sull'autorità parentale (nella misura in cui il marito la voleva per sé solo) e

interamente sulle misure a protezione dei figli. Soccombe parzialmente per

contro sull'autorità parentale nella misura in cui chiedeva quest'ultima per sé

sola. Nel complesso si giustifica così che AP 1 sopporti equitativamente tre

quarti delle spese processuali, con obbligo di rifondere alla moglie, che ha

formulato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, un'indennità di

fr. 2500.– per ripetibili ridotte (tre quarti dell'indennità piena in luogo di

un mez­zo, come di regola, poiché soltanto la convenuta è munita di un patrocinatore:

cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.122 del 18 mar­zo 2021 consid. 8 con

rimandi).

L'attribuzione di adeguate

ripetibili rende per principio senza oggetto una richiesta di gratuito

patrocinio (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine;

v. anche

RtiD II-2021 pag. 12). Nella fattispecie tuttavia la convenuta, che ha

postulato il gratuito patrocinio con le osservazioni all'appello, non risulta

avere mezzi sufficienti per coprire il proprio fabbisogno minimo, percepisce

prestazioni assistenziali e appare difficile che riesca a riscuotere dal marito

tre quarti dell'indennità a titolo di ripetibili per retribuire il proprio

avvocato, già il Pretore avendo accertato che AP 1 è “verosimilmente privo di

redditi rilevanti”. Per di più, essa deve assumere un quarto delle spese

processuali (da anticipare dal marito). Si giustifica dunque di concederle fin

d'ora il gratuito patrocinio. Per

quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancan­za

di una nota professionale (che incombeva al­l'avvocato

produr­re: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9), si può presumere che per redigere

le osservazioni all'appello (13 pagine) e scrivere una lettera di due pagine

(il 3 novembre 2022) limitate a questioni di fatto in una causa già nota un

avvoca­to solerte e speditivo avrebbe dedicato poco più di una decina d'ore di

lavoro retribui­te fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e

di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio o

una stringata corrispondenza con la cliente. Aggiunte le spese (10%) e l'IVA (7.7%).

Nel caso specifico l'indennità di patrocinio va fissata pertanto in fr. 2200.–

arrotondati.

12.

Le

spese giudiziarie di primo grado vanno poste in consonanza con quelle di

appello, la sentenza del Pretore dovendo essere parzialmente modificata. Gli

oneri processuali che il Pretore ha posto interamente a carico di AP 1 devono

perciò essere addebitati per un quarto alla convenuta e le ripetibili in favore di quest'ultima si riducono a fr. 4930.–

(tre quarti di fr. 6570.–).

Il

gratuito patrocinio rifiutato dal Pretore non è in discussione.

13.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), l'ammissibilità di un ricorso in materia civile è data

senza riguardo a questioni di valore sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF (sopra, consid. 1). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno

a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale

federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata sono così riformata:

1.3 L'autorità

parentale è esercitata dai genitori congiuntamente.

4. Le

spese processuali di fr. 10 000.– (di cui fr. 6790.– per la valutazione sulle

capacità parentali dei genitori e sullo stato psicoaffettivo dei figli), da

anticipare dall'istante, sono poste per un quarto a carico di AO 1 e per il

resto a carico di AP 1.

5. AP 1 è condannato a rifondere a AO 1 fr. 4930.–

per ripetibili ridotte.

Per

il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza

impugnata è confermata.

II. Le spese di appello di fr.

3000.–, da anticipare da AP 1, sono poste per un quarto a carico di AO 1 e per

il resto a carico dello stesso appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 2500.– per

ripetibili ridotte.

III. AO 1 è ammessa a beneficio

del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone

Ticino verserà per lei

alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 2200.– complessivi.

IV. Notificazione:

– ;

– ;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 11 e

dispositivo III).

Comunicazione:

– , (curatrice

educativa);

– Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).