11.2022.126
Misure a protezione dell'unione coniugale: affidamento dei figli, autorità parentale e contributi di mantenimento per i figli
12 dicembre 2023Italiano52 min
dei genitori (rapporto, pag. 13 e 14). Il resoconto della pediatra dott. E__________
Source ti.ch
Incarti n.
11.2022.126
11.2022.141
Lugano
12 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2021.4298 (modifica di misure a protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 settembre 2021
da
AP
1
contro
AO
1
(patrocinata
dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello del 26 agosto 2022 presentato da AP 1 contro
la
sentenza emessa dal
Pretore il 17 agosto 2022 (inc. 11.2022.126) e sulla richiesta di gratuito
patrocinio presentata da AO 1 nelle sue osservazioni all'appello del 28
settembre 2022 (inc. 11.2022.141);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1977) e AO 1 (1979), divorziata, si sono sposati a __________
il 21 giugno 2013. A quel momento la sposa aveva già un figlio, N__________ (17
luglio 2007), nato da un precedente matrimonio con __________ (1979). Dalle nuove
nozze sono nati K__________, il 27 maggio 2016, e A__________, il 15 agosto
2018. N__________ ha vissuto con i coniugi fino al 2017, dopo di che si è
trasferito da suo padre __________. Titolare di un diploma di commercio, il
marito ha trascorso un periodo in Australia, dove ha frequentato un College in
turismo e ha conseguito un Executive Master of Business Administration.
Tornato nel Ticino, egli ha ottenuto due attestati federali in marketing e
vendita. Dopo di che, è stato attivo in vari ambiti commerciali e ha cominciato
a scrivere libri, occupandosi anche di organizzare workshop e formazioni
online. La moglie, laureata in scienze dell'educazione, lavora a tempo parziale
come life
coach, cioè persona che aiuta a sviluppare la propria
personalità e a riuscire nella vita, negli studi e nel campo del lavoro. I
coniugi vivono separati dal 18 dicembre 2020, quando la moglie ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ per riparare con i figli nella Casa delle Donne a __________.
B. Nell'ambito
di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta quello stesso 18
dicembre 2020 da AO 1, il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato il 1° marzo 2021 un
accordo in cui i coniugi si autorizzavano a vivere separati, pattuivano l'attribuzione
dell'alloggio coniugale al marito, l'affidamento dei figli congiunto nella
forma della custodia alternata (50% a entrambi i genitori) e la presa a carico dei
ragazzi da parte della Clinica __________. Inoltre essi convenivano di intraprendere
un percorso di mediazione familiare e conferivano mandato all'Ufficio dell'aiuto
e della protezione (UAP) per una valutazione socio-familiare. Non sono stati concordati contributi di mantenimento (inc. SO.2020.5636).
La moglie si è poi trasferita con i figli in un appartamento a __________. L'Ufficio
dell'aiuto e della protezione (UAP) ha trasmesso la propria valutazione
socio-familiare il 6 aprile 2021.
C. Il
27 settembre 2021 AP 1, rimproverando alla moglie di maltrattare fisicamente e
psicologicamente i figli, si è rivolto al Pretore per ottenere, già in via
cautelare, l'affidamento esclusivo dei minori, riservato il diritto di visita
materno, e un contributo alimentare (non quantificato) in favore dei medesimi. L'istanza
è stata trattata dal Pretore come intesa alla modifica di misure a protezione
dell'unione coniugale. Un'istanza “supercautelare” presentata da AP 1 l'11 ottobre 2021 per ottenere una
‟valutazione dello stato di salute psicoaffettivo dei bambini da parte
del Servizio Medico-Psicologico dell'OSC (DSS) di Luganoˮ e dei genitori
per stabilire l'origine del disagio che egli dichiarava di percepire nei figli
è stata respinta dal Pretore con decreto cautelare del 18 ottobre 2021. Nel
frattempo, il 14 ottobre 2021, su richiesta del Pretore, l'istante ha
specificato in fr. 887.50 mensili per ogni figlio il contributo alimentare
rivendicato, oltre al contributo di accudimento, non quantificato. Il 27
ottobre 2021 AO 1 ha instato per il gratuito patrocinio. Un'istanza “supercautelare” presentata dal
marito il 10 novembre 2021 per ottenere l'immediata custodia dei figli e il
divieto alla suocera I__________ di avvicinarsi ai ragazzi è stata respinta dal
Pretore con decreto cautelare del 12 novembre 2021.
D. All'udienza
del 23 novembre 2021, indetta per il contraddittorio sulle domande cautelari e il
dibattimento sull'istanza di modifica delle misure protettrici, l'istante ha mantenuto
le proprie richieste, mentre la convenuta ha proposto di respingerle e ha
postulato a sua volta l'affidamento esclusivo dei figli (riservato il diritto
di visita paterno) con esercizio esclusivo dell'autorità parentale. Entrambe le
parti hanno notificato prove. Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) ha
presentato rapporti del 15 gennaio e 6 aprile 2021, la pediatra dott. E__________ un rapporto del 16 dicembre 2021 sui minori e la
psicologa e psicoterapeuta M__________ un rapporto del 9 giugno 2022 sulle
capacità parentali dei coniugi e sullo stato psico-affettivo dei figli. L'assunzione
delle prove è terminata il 15 giugno 2022. A metà giugno del 2022 la
moglie ha cominciato a creare contenuti erotici per il sito web ‹www.onlyfans.com› (a pagamento).
Alla discussione finale del 27 luglio 2022 le parti hanno ribadito le
rispettive posizioni, AP 1 chiedendo nondimeno che a AO 1 sia conferito un diritto
di visita ai figli sotto sorveglianza e AO 1 che sia designato un curatore
educativo ai figli con il compito di favorire la comunicazione tra i genitori,
come pure che i figli proseguano il percorso terapeutico presso la Clinica __________.
Essa non ha sollecitato contributi alimentari per sé né per i figli.
E. Statuendo con sentenza del 17 agosto 2022, il
Pretore ha modificato la decisione a tutela dell'unione coniugale del 1°
marzo 2021, nel senso che ha affidato i
figli alla custodia esclusiva della madre, ha disciplinato il diritto di visita
paterno, ha attribuito l'autorità parentale esclusiva alla madre stessa, ha
istituito una curatela educativa in favore dei figli, enunciando i compiti del
curatore che sarebbe stato designato dall'Autorità regionale di protezione 5,
ha ordinato una presa a carico psicologica dei bambini e ha obbligato AP 1 a
versare dal 1° marzo 2023 un contributo di mantenimento di fr. 640.– mensili per
K__________, oltre a uno di fr. 490.– mensili per A__________, assegni
familiari non compresi. Egli ha respinto inoltre la richiesta di gratuito
patrocinio della moglie. Le spese processuali di fr. 10 000.– sono state
poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 6570.– per ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26
agosto 2022 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – che i
figli siano affidati alla sua custodia esclusiva, “riservato il diritto di
visita materno sorvegliato”, che gli sia conferito l'esercizio esclusivo dell'autorità
parentale, che non si nomini alcun curatore educativo ai ragazzi e che questi
siano presi a carico del Servizio medico-psicologico dell'Organizzazione
Socio-psichiatrica cantonale. Egli ha postulato altresì la soppressione del
contributo alimentare per i figli. Nelle sue osservazioni del 28 settembre 2022
AO 1 ha proposto di respingere l'appello, previo conferimento del gratuito
patrocinio. In una replica spontanea del 3 ottobre 2022 il marito ha ribadito
il proprio punto di vista. Con decreto del 26 ottobre 2022 il vicepresidente di
questa Camera ha concesso effetto sospensivo all'appello, salvo per quanto
riguardava la presa a carico dei figli da parte del Servizio medico-psicologico
dell'Organizzazione Socio-psichiatrica cantonale e la nomina di un curatore.
G. Nel
novembre 2022 la moglie si è trasferita con i figli e il compagno D__________
(1988) in un appartamento a S__________. Con risoluzione del 1° marzo 2023 l'Autorità
regionale di protezione 5 ha designato ai figli M__________ in qualità di
curatrice educativa, ponendo le spese della misura a carico dei genitori in
ragione di metà ciascuno. La curatela educativa è poi stata assunta il 24 marzo
successivo dall'Autorità regionale di protezione 2. Durante la procedura
d'appello il marito ha presentato numerosi documenti e istanze cautelari al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord (inc.
SO.2023.584, CA.2023.51, CA.2023.47, SO.2023.374, SO.2023.240 e SO.2022.886), principalmente per far rispettare
l'assetto cautelare in vigore, far eseguire la psicoterapia dei figli e impartire
divieti alla moglie, come in particolare quello di postare fotografie dei figli
su Internet.
H. Il
26 luglio 2023 AP 1 ha chiesto a questa Camera di modificare la sentenza a
tutela dell'unione coniugale, nel senso che fosse vietato a D__________ di
frequentare K__________ e A__________ e fosse ordinata la presa a carico
psicologica dei figli da parte del Servizio medico-psicologico, formulando le
stesse richieste in via cautelare. Statuendo con sentenza del 23 agosto 2023
questa Camera si è dichiarata incompetente a statuire sui provvedimenti
cautelari e ha trasmesso l'istanza al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord (inc. 11.2023.91). Con decreto cautelare
dell'11 ottobre 2023 il Pretore ha respinto l'istanza. Un ‟reclamoˮ presentato da AP 1 il
20 ottobre 2023 è stato respinto con sentenza del 1° dicembre 2023 da questa
Camera, che ha confermato il decreto cautelare del Pretore (inc. 11.2023.136).
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le relative
modifiche – sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria
(art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1
CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il
valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si
pone, litigiosa essendo anche la disciplina della custodia parentale, il
diritto di visita paterno e la presa a carico psicologica dei figli,
controversie appellabili senza riguardo a questioni
di valore (cfr. sentenza
del Tribunale federale 5A_29/2023 del 27 luglio 2023, consid. 1.1). Circa la
tempestività del rimedio giuridico, in concreto la sentenza impugnata è
pervenuta all'istante il 18 agosto 2022 (traccia dell'invio 98.__________, agli
atti). Consegnato brevi manu il 26 agosto 2022, l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
2. All'appello
AP 1 acclude svariati documenti che figurano già nel carteggio trasmesso dalla
Pretura a questa Camera. La produzione di tali documenti si rivela dunque
superflua. AO 1 esibisce anch'essa con le sue osservazioni del 28 settembre
2022 nuovi documenti, alla stessa stregua di quanto fa l'appellante con la replica
del 3 ottobre 2022. Le parti producono poi in questa sede una serie di ulteriori
documenti, l'appellante sollecitando altresì il richiamo degli incarti CA.2023.47,
SO.2023.584 e CA.2023.51, già trasmessi dalla Pretura a questa Camera, onde l'inutilità
del richiamo. Il 12 giugno 2023 il marito ha chiesto inoltre l'edizione dall'amministrazione
dell'appartamento a M__________ già occupato dalla moglie, di documentazione
inerente allo sfratto di lei. Ora, applicandosi in concreto il principio
inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 cpv.
1 CPC), nuovi documenti sono ammissibili in appello senza riguardo ai
presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Nella
misura in cui risultano di rilievo per il giudizio, si terrà conto perciò di
tali atti. Quanto alla richiesta di chiedere all'amministrazione dell'appartamento
occupato a suo tempo dalla moglie e dai figli a M__________, in edizione, ogni documento
inerente alla partenza di lei, come si vedrà in appresso (consid. 4 seg.) a un
sommario esame tale edizione non appare di rilievo per il giudizio.
3. Litigiosi
rimangono in questa sede l'affidamento di K__________ e A__________, il diritto
di visita, l'autorità parentale, le misure a protezione dei figli e i
contributi alimentari in loro favore. Al tale proposito il Pretore, accertato
che entrambi i genitori rivendicano la custodia esclusiva dei figli e che la
valutazione socio-familiare dell'Ufficio
dell'aiuto e della protezione del 6 aprile 2021 denota una forte
conflittualità parentale, pregiudizievole per i minori con l'assetto alternato
in vigore, ha stabilito che occorre affidare i figli a un solo genitore.
Rammentati i criteri per l'affidamento, in base alla perizia della psicologa e
psicoterapeuta M__________ sulle capacità genitoriali il Pretore ha ritenuto AO
1 idonea, mentre il marito meno idoneo, poiché coinvolge i figli nel conflitto tra
genitori, non li incoraggia a diventare indipendenti e a relazionarsi con
terzi, non rispetta la loro individualità, non comprende l'importanza dell'altro
genitore e non coopera con la moglie, accusandola “continuamente di improbabili
inadeguatezze al fine di continuare a esercitare il controllo su ella e sui
figli”. A mente del Pretore inoltre le critiche del marito a quel referto sono
già state risolte nella procedura di ricusa della perita e riguardano la
questione di sapere chi dei genitori mente, accertamento che esula dallo scopo
della perizia. Il marito tenta poi – secondo il Pretore – di sminuire le
competenze dell'esperta, censurando gli esiti dei suoi test, ma senza alcuna competenza
in materia. Il primo giudice ha rilevato infine che l'Ufficio dell'aiuto e
della protezione ha giudicato anch'esso il contesto materno più adeguato perché
il padre è in difficoltà nel suo ruolo genitoriale, atteggiandosi piuttosto
come psicologo esterno. Il Pretore ha così definito la madre, a un sommario
esame, più idonea alla custodia e le ha affidato i figli, riservato un ampio diritto
di visita al padre.
Quanto
all'autorità parentale, per il Pretore sussiste tra i genitori un grave
conflitto che li rende incapaci di comunicare sulle questioni importanti dei
figli, al punto che solo tramite l'Autorità regionale di protezione la moglie
ha potuto iscrivere i figli alla scuola pubblica. Per di più, AP 1 ha impedito
la presa a carico psicologica dei ragazzi da parte della Clinica __________ e
ha respinto più volte le indicazioni degli specialisti, tacciati di incompetenza
e parzialità, ciò che tradisce un'indole poco collaborativa. Onde anche la
modifica dell'autorità parentale, affidata esclusivamente a AO 1, più incline secondo
il Pretore a seguire gli specialisti. Il Pretore ha ritenuto necessaria dipoi la
nomina di un curatore educativo in favore dei figli al fine di monitorare lo
stato di salute di loro, conciliare i rapporti tra genitori, vigilare,
sostenere e mediare le relazioni personali padre-figli, verificare la presa a
carico psicoterapeutica dei minori e riferire all'au-torità regionale di
protezione, invitando i genitori a intraprendere un percorso terapeutico sulla
genitorialità.
4. In
merito all'affidamento dei figli AP 1 non discute che occorre modificare
l'odierna custodia alternata, ma rivendica la custodia esclusiva per sé. Fa
valere che il Pretore avrebbe dovuto considerare come la moglie gli abbia mosso
false accuse di violenza fisica e psicologica per allontanarsi da casa con i
figli, come gli operatori sociali abbiano creduto a simili affermazioni, e come
la moglie lo abbia accusato falsamente anche di essere alcolizzato e drogato. L'interessato
nega di voler allontanare i figli dalla madre, asserendo che in realtà è
piuttosto la moglie a volerli allontanare da lui, tanto da essersi trasferita senza
motivo per un periodo con i figli in una casa protetta. Egli rimprovera inoltre
alla moglie di interpretare in modo fallace la realtà pretendendo di avere
temuto per la propria incolumità e imputandogli di essere squilibrato, quando
nello stesso periodo essa ha cominciato a pubblicare testi e immagini con contenuti
sessuali in internet, attività a pagamento in palese contrasto con quanto
farebbe una vittima di violenza. Anzi, egli sottolinea come mostrarsi nuda sul
noto sito internet invece di dedicarsi ai figli denoti gravi carenze
genitoriali.
L'appellante
contesta altresì l'esito della perizia. A suo avviso, contrariamente a quanto reputa
il Pretore, chiarire quale genitore mente era necessario, viste le contrastanti
versioni dei fatti. Egli sottolinea come dal referto emerga che ogni scelta
della moglie tende al bene dei figli allorché costei gli ha mosso false accuse
di violenza domestica e pubblica proprie foto erotiche su internet. L'interessato
discute poi l'esito della perizia, sottolineando come, nonostante dai test egli
risulti avere capacità educative sopra la media, la perita non abbia ritenuto
valide quelle prove, a dimostrazione della parzialità di lei e dei suoi
pregiudizi nei suoi confronti. AP 1 deplora anche la mancata registrazione
degli incontri con l'esperta, che avrebbe fatto chiarezza sul suo reale
comportamento, e afferma che M__________ ha travisato talune sue affermazioni, come
pure affermazioni di sua madre e di terzi. Inoltre egli rimprovera alla perita
per avere interpretato in modo parziale i disegni dei figli, scartando quelli
in cui questi lo raffigurano come un eroe e si ritraggono felici con lui,
mentre la mamma risulta disegnata distante e minacciosa. L'appellante non pretende
di avere le competenze per discutere gli esiti dei test, ma si duole che le sue
richieste di sottoporre quei test a un altro perito siano state respinte, come
respinta è stata la sua richiesta di esperire una perizia psichiatrica sui
genitori, benché i citati comportamenti della moglie palesino seri disturbi. L'interessato lamenta così anche una violazione
del
suo diritto di essere sentito e insorge contro la sentenza laddove questa
considera che le risultanze peritali sono chiare sul fatto che la moglie è più
idonea di lui alla custodia dei figli. Egli chiede pertanto di affidargli la
custodia parentale esclusiva e di fissare alla moglie un diritto di visita sotto
sorveglianza, poiché essa espone i ragazzi ad ansia e stress con i suoi
racconti di false violenze, usa i minori come strumenti di vendetta nei suoi
confronti e li maltratta, esponendoli alle proprie ideologie senza evitare di
coinvolgerli nelle sue attività sessuali su internet.
a) Una modifica della custodia parentale, così come una
modifica dell'autorità parentale, dipende dal verificarsi di circostanze nuove e importanti.
Inoltre deve risultare necessaria per il bene del figlio. Un cambiamento entra
in considerazione, in specie, se la previsione del giudice si è rivelata fallace
e la disciplina in vigore rischia di recare pregiudizio o di minacciare
seriamente il bene del minore (sentenza del Tribunale
federale 5A_633/2022 dell'8 marzo 2023, consid. 4.1). Una nuova disciplina deve
imporsi, in altri termini, ove l'attuale situazione appaia più dannosa per il
bene del figlio rispetto al cambiamento e alla discontinuità nell'educazione
che ne consegue in caso di cambiamento, comprese le condizioni di vita a ciò
correlate (sentenza del Tribunale
federale 5A_230/2022 del 21 settembre 2022 consid. 2.1, in: FamPra.ch
2023 pag. 518). Senza dimenticare che, ove si tratti di una decisione cautelare, ovvero urgente e meramente
provvisoria (e le misure a tutela dell'unione coniugale sono equiparabili a
provvedimenti cautelari: DTF 137 III 477 consid. 4.1), si impone cautela,
poiché il trasferimento della custodia da un genitore all'altro potrebbe anche
pregiudicare la sentenza di merito, nel cui ambito entra in considerazione il
criterio della stabilità (RtiD I-2022 pag. 574 consid. 7a).
Che
in concreto si diano i presupposti per una modifica della custodia parentale congiunta
non è contestato in appello. Come risulta dal rapporto dell'Ufficio dell'aiuto
e della protezione (UAP), tra le parti sussiste una conflittualità che osta a
un corretto funzionamento dell'assetto alternato (rapporto del 6 aprile 2021,
pag. 16 in fine), conflittualità che la perita M__________ ha ravvisato essersi
accentuata dopo la separazione delle parti (perizia, pag. 36 in fine), mentre buona
volontà e capacità comunicativa sono essenziali per l'alternanza, viste le
misure di organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale
metodo di custodia comporta. Dalla nuova documentazione prodotta in appello la
conflittualità tra genitori risulta finanche essersi acuita per l'attività svolta
dalla moglie su internet, fortemente censurata dal marito, per la convivenza di
lei con D__________ e per la distanza del luogo in cui essa abita con i figli,
a S__________. Lo stesso appellante ammette, del resto, che l'assetto attuale è
problematico (lettera del 5 dicembre 2022,
agli
atti), come attestano anche le numerose procedure cautelari intercorse fra le
parti (inc. SO.2023.584, SO.2023.374, SO.2023.240, SO.2022.886, CA.2023.58, CA.2023.51, e CA.2023.47). Ancora recentemente,
sebbene i responsabili della Scuola dell'infanzia (per A__________) e quelli
della Scuola elementare non intravedano problemi nei rapporti tra i figli e i
genitori (lettere allegate al verbale di udienza del 10 ottobre 2023 nell'inc. CA.2023.58), la curatrice ha sottolineato
la labilità della situazione attuale (lettera del 6 ottobre 2023 allegata al
verbale di udienza del 10 ottobre 2023 nell'inc. CA.2023.58).
Certo,
il marito assume che tale situazione è causata dal comportamento della moglie,
ma una decisione di modifica della custodia parentale non dipende da colpe dell'uno
o dell'altro genitore. Occorre vagliare invece se – come detto – l'assetto
vigente sia ancora compatibile con il bene del figlio (art. 298 cpv. 2ter
CC), principio fondamentale per l'attribuzione dei diritti parentali. E nelle
circostanze descritte una custodia alternata rischia a questo punto, già a un
esame di verosimiglianza, di fare torto all'interesse dei figli e appare nettamente
più pregiudizievole rispetto a un affidamento esclusivo. L'acuta tensione fra
genitori, che l'appellante riconduce senza sosta al contegno gravemente censurabile
della moglie, rende una gestione alternata della custodia parentale
improponibile, sicché l'affidamento va conferito ormai all'uno o all'altro
genitore. Non si disconosce che la misura, di indole cautelare, potrebbe
compromettere in qualche modo la futura decisione di merito, ma la misura
appare per finire improcrastinabile, anche perché non è dato di prevedere se (e
quando) seguirà una decisione di merito.
b) Se
il giudice giunge alla conclusione – come in concreto – che una custodia
alternata non è (più) nell'interesse dei figli, deve determinare a quale dei
due genitori affidare i ragazzi. I criteri per decidere al proposito sono già
stati riepilogati dal Pretore (pag. 5 in fine) e diffusamente illustrati da
questa Camera (RtiD II-2020
pag. 840 consid. 3c). Determinante al pro-posito è la capacità educativa.
La dottrina definisce tale capacità come la volontà di amare il figlio, di
rispettarlo, di dargli regole e di orientarlo nel suo percorso, nella sua crescita
psicologica e nella sua evoluzione sociale. Ciò implica la capacità e la
disponibilità a essere un punto di riferimento, di riconoscere le esigenze del
figlio e di reagire in modo adeguato, come pure di trasmettere valori e regole,
garantendo stabilità nell'educazione e nelle relazioni (I CCA, sentenza inc. 11.2019.110
del 5 maggio 2020 consid. 4d con rinvio a: Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 465 nota 1672). Chi non ha capacità
educativa non può, di principio, invocare altri criteri (come ad esempio la
stabilità del quadro educativo) che presiedono all'attribuzione della custodia
e che vanno esaminati solo nella misura in cui la capacità educativa dei
genitori risulti equivalente (cfr. RtiD II-2012 pag. 797 consid. 4). I motivi
che pregiudicano tale capacità (debolezza di carattere, malattia, dipendenza)
non sono invece di rilievo (I CCA, sentenza inc. 11.2019.110 del 5 maggio
2020 consid. 4d con rinvio a: Meier/Stettler,
op. cit., pag. 465 n. 695 e pag. 766).
c) Quanto
agli altri elementi evocati che, a parere dell'appellante, il Pretore avrebbe
dovuto valutare oltre alla perizia sulle capacità parentali dei genitori, v'è quello,
ripetuto più volte dal marito, che la moglie ha lasciato l'abitazione
coniugale per sistemarsi con i figli in una casa protetta pretendendosi vittima
di violenze psichiche e verbali. L'episodio risale nondimeno al dicembre del 2020
e le versioni dei coniugi divergono. Né il Pretore né la perita si sono
soffermati al riguardo, ma ciò si spiega con la circostanza che una decisione
di affidamento non dipende – come si è visto – da eventuali colpe dei genitori,
sicché poco giova indagare su possibili simulazioni della moglie. E sotto il
profilo del bene dei figli la pediatra dott. E__________ ritiene che verosimilmente
Fatti
i figli ‟non portino memoria consapevole di quanto avvenuto nell'ultimo
annoˮ (rapporto del 16 dicembre 2021, pag. 2). Anche la perita M__________
reputa che l'episodio in questione non è in rapporto di causalità con il
disagio manifestato dai figli (perizia, pag. 37). Ne segue che anche la nuova
documentazione presentata al riguardo dall'appellante (una sua istanza del 10
marzo 2022 e un sollecito del 4 ottobre 2022 al Consiglio di Stato perché
prendesse posizione sul soggiorno della moglie e dei figli nella Casa delle
Donne, uno scambio di posta elettronica tra lui e i responsabili della Casa
della Donne dal 24 agosto al 4 settembre 2023, come pure linee direttrici
federali per le case d'accoglienza delle donne) non è determinante ai fini del
giudizio.
Per
l'appellante i vari rapporti agli atti lascerebbero intendere che egli ha
esercitato atti di violenza o sia dedito al consumo di droga e alcol. In realtà
da quelle relazioni non si evince nulla del genere. Il rapporto dell'Ufficio
dell'aiuto e della protezione (UAP), del 6 aprile 2021, riporta nell'analisi
della situazione quanto le parti hanno riferito: la moglie di sentirsi
costantemente sotto controllo, il marito di trovarsi di fronte una moglie
aggressiva; quanto ai figli, essi si sono limitati a descrivere il carattere
dei genitori (rapporto, pag. 13 e 14). Il resoconto della pediatra dott. E__________
esclude poi sospetti di maltrattamenti sui figli (referto, pag. 2). Quanto al rapporto
della perita M__________, costei enuncia i motivi per cui a suo avviso il
marito è meno idoneo della moglie all'affidamento, ma non adombra né tanto meno
sottintende violenze, uso di alcol o di sostanze stupefacenti.
d) L'appellante
si definisce una volta di più capace di favorire i contatti tra i figli e la
madre. Non si confronta però con gli elementi in base ai quali il Pretore ha
accertato il contrario, elementi che per altro emergono agli atti, come la
scarsa attitudine di capire l'importanza dell'altro genitore e, soprattutto, le
ripetute accuse da lui rivolte alla convenuta. Anche in questa sede e nei suoi
numerosi scritti egli reitera continue critiche a AO 1, chiedendo finanche di
concederle unicamente un diritto di visita sorvegliato ove i figli fossero
affidati a lui. Quanto al fatto che la moglie abbia lasciato il domicilio
coniugale per sistemarsi in una casa protetta,
l'evento
non rischia più di riprodursi né risulta agli atti che la moglie renda in
qualche modo difficili o intralci i contatti tra padre e figli.
e) AP
1 si indigna per i contenuti postati dalla moglie su Instagram e Facebook,
come pure sul sito ‹www. onlyfans.com›, in
particolare per le fotografie boudoir e i nudi artistici di lei, gli
aforismi e le frasi crude sulla sessualità, come pure per la pubblicazione di
disegni e frasi sull'organo sessuale femminile nelle pagine Instagram ‟Diario __________ˮ.
Secondo l'appellante simili comportamenti, intrapresi sistematicamente verso
la metà di giugno del 2022 (e quindi non esaminati dalla perita nel referto del
9 giugno 2022), pregiudicano la capacità educativa della moglie già perché sot-traggono
alla medesima il tempo da dedicare ai figli. Se non che, l'interessata
ha momenti sufficienti da destinare alle sue attività su Internet quando i
figli sono a scuola, senza per ciò sacrificare il tempo da dedicare ai
ragazzi. Quanto agli effetti nocivi di tale attività sui figli e sulla capacità
educativa, l'appellante produce un rapporto
del 27 aprile 2023 da lui commissionato al prof. M__________ (“Expertise
a tutela emozionale ed affettiva dei minoriˮ) nel quale il professionista
deplora duramente le pubblicazioni, le fotografie e le teorie di AO 1 sui “poliamori”,
perniciose per i figli, esposti a gravi rischi di sessualità precoce, autolesionismo
fino al suicidio, ripercussioni di ordine psico-neuro-endocrino-immunitario, pericolo
di comportamenti sessuali quali autori o vittime di reati di tale natura. Ancora
il 20 ottobre 2023 l'interessato ha prodotto un memoriale in cui il citato professionista
propone un affiancamento terapeutico dei figli ed espone preoccupazioni per la
situazione che si è venuta a creare.
Sta
di fatto che una perizia privata non è un mezzo di prova nel senso dell'art.
168 cpv. 1 CPC, ma va assimilata a un'allegazione di parte. È vero che
allegazioni di parte fondate su una perizia privata possono assurgere a livello
di prova ove siano puntualmente motivate, una volta combinate con indizi desumibili a loro volta da prove (DTF 148 III 409
consid. 4.5.1, 141 III 433 consid. 2.6). Ciò vale anche quando non
occorra recare una prova piena, ma basti rendere i fatti verosimili (sentenza
del Tribunale federale 5A_2/2023 del 30 marzo 2023 consid. 3.2.2.2.1 con
rinvio). E nella fattispecie le conclusioni del perito privato, invero apodittiche,
non trovano riscontro in altre prove. Anzi, la capacità educativa della moglie
è stata valutata favorevolmente nella perizia sulla capacità educativa (pag.
36), come pure nel rapporto dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP)
del 6 aprile 2021. Il referto del perito privato poi si fonda esclusivamente
sulle indicazioni che l'appellante ha dato unilateralmente al professionista,
senza che questi abbia avuto modo di sentire l'opinione della moglie né di
vedere i figli. Inoltre non consta che questi ultimi siano stati “coinvolti”
nelle attività che la moglie asserisce di svolgere come life
coach
professionista in ambito sessuale. I bambini si intravedono solo in talune
immagini di casa, ma le fotografie appaiono scattate in momenti anodini, come ad
esempio un compleanno. Per il resto non risulta che la moglie eserciti attività
reprensibili o che abbia in qualche modo a che fare con ambienti legati alla
prostituzione.
f) Riguardo
al noto allontanamento della moglie con i figli da casa per trasferirsi in una
casa protetta, non soccorre ripetersi (sopra, consid. e in fine). Quanto alla
mancata registra-zione degli incontri dell'appellante con l'esperta, AP 1
assevera che ciò avrebbe fatto chiarezza, ma non pretende che quanto figura nel
rapporto non corrisponda a quanto lui ha dichiarato all'esperta, rea di avere
travisato le sue affermazioni. Certo, l'appellante rimprovera alla perita un'interpretazione
parziale del suo test e dei disegni dei figli, tuttavia la perita ha spiegato
perché non ha considerato attendibili quegli elementi (lettera del 2 agosto
2022). L'interessato ha invero interpellato il prof. J__________, ideatore del
test, per sapere se quest'ultimo potesse essere ignorato solo perché è andato
troppo bene, al che il professore ha risposto di no. L'appellante si è limitato
però a una richiesta generica, senza illustrare al professore i motivi per cui
la perita si è scostata dai risultati ottenuti. Al proposito manca quindi ogni
confronto critico. Si aggiunga che la perizia sulle capacità genitoriali non si
basa soltanto sul risultato del test, ma anche sull'osservazione dell'interazione
tra padre e figli e sui tratti della personalità del genitore emersi dal
comportamento al colloquio (perizia, pag. 38). Allo stesso risultato della
perita sulle capacità educative dei coniugi è giunto del resto l'Ufficio dell'aiuto
e della protezione (UAP) nel rapporto del 6 aprile 2021 (‟riteniamo
il contesto materno maggiormente adeguato ad accogliere i due minoriˮ: pag.
14 e 16).
L'appellante
si duole che il Pretore non ha proceduto, nonostante le sue richieste, a ulteriori
accertamenti tramite un altro perito. Egli
dimentica tuttavia che una protezione dell'unione coniugale è un
procedimento sommario, fondato sulla verosimiglianza. Nella fattispecie l'opinione
della perita (referto del 9 giugno 2022)
trova sostanziale riscontro nel citato rapporto dell'Ufficio dell'aiuto e della
protezione (UAP) e in quello della pediatra dott. E__________, del 16 dicembre
2021. Per un giudizio di verosimiglianza ciò era sufficiente. Il 4 novembre
2022 l'appellante ha presentato a questa Camera un'analisi del 1° novembre
2022, commissionata alla dott. A__________ dello Studio RiPsi, riguardo alla
nota perizia sulle capacità genitoriali, criticata nella metodologia sulla
scorta principalmente di prassi italiane. Anche tale rapporto si fonda tuttavia
sulle sole indicazioni dell'appellante, senza che quella professionista abbia
visto la moglie né i figli, tant'è ch'essa non si esprime sulla questione di
sapere quale genitore sia più idoneo all'affidamento. Quanto alla mancata peri-zia
psichiatrica della moglie, i citati rapporti non danno dato a indizi circa
eventuali disturbi psicopatoligici di lei, sicché non ricorrevano i presupposti
per una perizia al riguardo.
g) In
questa sede l'appellante ha prodotto ulteriore documentazione a comprova delle
sue capacità genitoriali, ovvero un rapporto della dott. E__________ e della
dott. T__________, il risultato di un test Personality Assessment Inventory
(PAI) al quale egli si è sottoposto il 3 novembre 2022, un suo certificato medico del 4 ottobre 2022 redatto
dal dott. H__________ e talune dichiarazioni di suoi conoscenti, fra cui
sua madre, sul suo rapporti con i figli. Che l'appellante sia di per sé idoneo
all'affidamento è nondimeno accertato. Il problema è che, nel complesso, egli
risulta meno idoneo della moglie per i motivi sostanzialmente enunciati dalla
perizia, dal rapporto dell'Ufficio dell'aiuto
e della protezione (UAP) e dalla pediatra dott. E__________. L'ulteriore
documentazione da lui prodotta non smentisce tale circostanza. Quanto alla
richiesta del 12 giugno 2023 intesa ad acquisire agli atti i documenti che
comprovino le cause dell'allontanamento di moglie e figli dall'appartamento di
M__________ per feste e schiamazzi, ciò appare rilevante se mai per valutare le
responsabilità di AO 1 come conduttrice dell'appartamento, non la di lei
idoneità all'affidamento dei figli.
h) Il
20 ottobre 2023 l'appellante ha esibito certificati pediatrici dai quali
risulta che il figlio minore A__________ rifiuta di farsi visitare dal medico e
una dichiarazione di sua madre, la quale sospetta maltrattamenti del bambino
per il comportamento anomalo del medesimo, il quale parla di ‟quando sarà
femminaˮ, proferisce parolacce e denota atteggiamenti da adulto, mimando
atti sessuali. Ne desume, l'appellante, l'inidoneità educativa della moglie. La
conclusione è affrettata. Il pediatra in questione reputa infatti che la
resistenza di A__________ alle visite non sia preoccupante, un comportamento del
genere essendo frequente nella prima infanzia e fino ai cinque anni. Quanto alla
cattiva condotta evocata dalla nonna paterna, mancano indizi per affermare che
A___ abbia appreso il linguaggio scurrile in casa. Le docenti degli istituti
scolastici frequentati dai figli, da parte loro, non hanno notato anomalie di
comportamento. A__________ è descritto come timido e introverso, anche se a
volte trasgredisce le regole e gioca alla lotta. Il suo comportamento è in ogni
modo migliorato rispetto al passato ed egli
è più partecipe alle attività comuni (dichiarazione allegata al verbale di udienza del 10 ottobre 2023 nell'inc.
CA.2023.58). Anche K__________ è descritto dalla docente come un ragazzino
timido e riservato, ma che interagisce con i compagni in maniera positiva, affrontando la scuola con impegno e serietà (dichiarazione
allegata al verbale di udienza del 10 ottobre 2023 nell'inc. CA.2023.58).
Non si riscontrano pertanto, a un sommario
esame, seri indizi di carenze nell'ambiente materno.
i) Ancora
il 16 novembre 2023 AP 1 ha segnalato che A__________ ha sferrato un calcio
nelle parti intime del fratello maggiore, provocandogli un trauma, e che quando
egli si è recato al pronto soccorso dell'Ospedale Regionale di Lugano con i
figli, A__________ si è avvicinato al pene del fratello in modo inadeguato.
Tali episodi – a suo dire – inquietanti meritano per il citato prof. M__________
un immediato approfondimento da parte di un medico psichiatra infantile esperto
di sessualità in età evolutiva come approfondimento psichiatrico. Ora, il fatto
narrato dal padre è increscioso e, vista l'attestazione medica della lesione,
va sicuramente monitorato. Anche a tal fine – come si vedrà in appresso – andrà
attivata una presa a carico psicoterapeutica in favore di entrambi figli da
parte del Servizio medico-psicologico dell'Organizzazione Socio-psichiatrica
cantonale.
l) In
definitiva, tutto ponderato, a un sommario esame l'affidamento dei figli alla
moglie sfugge alla critica. Decadono perciò le richieste del marito volte a
concedere unicamente a AO 1 un diritto di visita sorvegliato. Per il resto l'appellante
non contesta che in caso di affidamento alla moglie le modalità del diritto di
visita a lui conferito dal Pretore.
5. In
secondo luogo l'appellante rivendica l'autorità parentale esclusiva. Egli nega
di ostacolare le decisioni che riguardano i figli e ripete che la moglie ha
finanche interrotto il percorso scolastico dei ragazzi per sistemarsi nella nota
casa protetta muovendogli false accuse di violenza. Fa valere inoltre di
essersi accordato a suo tempo con la moglie perché i figli frequentassero una scuola
privata, ma che costei li ha iscritti all'ultimo momento alla scuola pubblica. In
merito alla Clinica __________, egli afferma di essersi opposto a che i figli
vi si recassero, su consiglio dello psichiatra dott. C__________, dopo avere
scoperto che gli operatori non erano formati per trattare bambini piccoli. In
sintesi egli contesta che vi siano altri motivi per considerarlo poco
collaborativo e definisce contrario all'interesse dei figli lasciare che AO 1
prenda da sé sola decisioni importanti, come quando essa intendeva imporre l'ablazione
delle tonsille ai figli anche se non necessaria.
a) Secondo
l'art. 134 cpv. 1 CC, applicabile per analogia nelle procedure a tutela dell'unione
coniugale (art. 179 cpv. 1 seconda frase CC), a istanza del genitore, del
figlio o dell'auto-rità di protezione dei minori il giudice modifica l'attribuzione
dell'autorità parentale se fatti nuovi e importanti lo esigono per il bene del minore.
Il cambiamento deve imporsi imperativamente laddove la situazione vigente
nuoccia al figlio più della prevista modifica, della perdita della continuità
educativa e delle condizioni di vita che ne consegue. I criteri sono gli stessi
di quelli che disciplinano l'attribuzione dell'autorità parentale. L'autorità
parentale congiunta è ormai la regola (art. 296 cpv. 2 CC). A tale principio si
deroga solo eccezionalmente, ove l'attribuzione dell'autorità parentale
esclusiva a un solo genitore appaia necessaria per il bene del figlio. Tale è
il caso, in specie, qualora un grave conflitto cronico opponga i genitori o qualora
sussista da parte dei medesimi un'incapacità duratura di comunicare riguardo al
figlio, sempre che ciò influisca negativamente sul ragazzo e che l'autorità
parentale esclusiva faccia sperare in un miglioramento della situazione. Singoli
disaccordi come quelli che si verificano nella maggior parte delle famiglie,
soprattutto in caso di separazione o di divorzio, non bastano invece per un'attribuzione
dell'autorità parentale esclusiva né per mantenere un'autorità parentale
esclusiva preesistente (riferimenti in: sentenza
del Tribunale federale 5A_433/2020 del 15 dicembre 2020, consid. 3.1; sentenza 5A_745/2015 del
15
giugno 2016, consid. 8.3.2 in fine con richiamo alla sentenza
5A_271/2012 del 12 novembre 2012, consid. 2.1 pubblicato in: FamPra.ch 2013 pag.
184).
Il
giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale può attribuire l'autorità
parentale a un solo genitore già per la durata dell'istanza. Non deve perdere
di vista tuttavia che una procedura a tutela dell'unione coniugale ha essenzialmente
carattere cautelare (DTF 137 III 477 consid. 4.1). Egli deve evitare quindi,
per quanto possibile, di creare una situazione irreversibile o che pregiudichi
definitivamente la disciplina dell'autorità parentale in una futura decisione finale
(anche se ciò non è sempre evitabile in materia di affidamento dei figli),
poiché la stabilità è un criterio importante ai fini del merito. Se l'attribuzione
della custodia parentale a un solo genitore appare sufficiente per assicurare
il bene del figlio, non
si
giustifica di modificare anche l'attribuzione dell'autorità parentale (riferimenti
in: sentenza del Tribunale federale 5A_433/2020 del 15 dicembre 2020,
consid. 3.1; sentenza 5A_745/2015 del 15 giugno 2016, consid. 8.3.2 in fine con
richiamo alla sentenza 5A_271/2012 del 12 novembre 2012, consid. 2.1 pubblicato
in: FamPra.ch 2013 pag. 184).
b) In
concreto entrambe le parti rivendicano l'autorità parentale esclusiva. Ciò non
significa tuttavia che questa Camera non possa lasciare l'autorità parentale in
comune (FamPra.ch 2015 pag. 793; sentenza
del Tribunale federale 5A_781/2015 del 14 marzo 2016 consid. 3.2.3). Nella
fattispecie è innegabile che tra le parti sussiste un conflitto. I contrasti
hanno implicato l'intervento dell'Autorità regionale di protezione 5 per la
decisione sulla scelta di iscrivere i figli alla scuola pubblica o a quella
privata (decisione del 27 agosto 2021), l'intervento della Pretura sfociato
nell'ordine alla moglie il 26 giugno 2023 di intraprendere una presa a carico
dei figli presso il Servizio medico-psicologico di Mendrisio (inc. SO.2023.374),
varie procedure conseguenti al trasloco della moglie a S__________ (lettera del
marito del 18 ottobre 2022, lettera della moglie del 3 novembre 2022,
decreto del vicepresidente della Camera del 7 novembre 2022), dissidi sulla
scelta alimentare per i figli e su altre questioni inerenti alla scuola (lettera
del 9 febbraio 2023 dell'istituto scolastico di S___), per tacere dei contrasti
insorti sulla pubblicazione in Internet di
fotografie dei ragazzi (verbale del 25 aprile 2023 prodotto dal marito
il 27 aprile 2023 nell'inc. SO.2023.240), come pure sulla frequentazione
del nuovo compagno della moglie da parte dei medesimi (inc. CA.2023.58).
Rimane
il fatto che singole dispute su questioni correlate al-l'esercizio
dell'autorità parentale, non infrequenti nel caso di coppie che si separino o
Considerandi
che divorzino, ancora non giustificano l'attribuzione dell'autorità parentale a
un solo genitore. A tal fine occorre – come si è spiegato – che tra i genitori
si dia un conflitto esteso e cronico o che sussista da parte loro un'incapacità
duratura di comunicare riguardo ai figli. Inoltre per privare un genitore dell'autorità
parentale già con un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza (nell'ambito
di un procedimento cautelare o di una protezione dell'unione coniugale) occorre
che provvedimenti meno incisivi appaiano d'acchito insufficienti. Se a un primo
esame l'attribuzione della custodia parentale a un solo genitore sembra bastare
al fine di proteggere il bene del figlio,
non si giustifica – come detto – di modificare anche l'attribuzione
dell'autorità parentale.
c)
Nella fattispecie sussistono – come detto – disaccordi e dissidi tra le parti
riguardo ai figli (e in specie alla loro educa-zione), ciò che induce del resto
ad attribuire la custodia pa-rentale a un solo genitore. Non si tratta però di
un conflitto a tutto campo e il trascorrere del tempo sembra avere stemperato
le fasi acute: i figli frequentano senza difficoltà la scuola pubblica a S__________
(dichiarazioni degli istituti scolastici prodotti all'udienza del 10 ottobre
2023.
nell'inc. CA.2023.58), il marito si è adeguato al trasferimento di
moglie e figli (sua lettera del 5 dicembre 2022), i coniugi hanno convenuto
davanti al Pretore di non pubblicare fotografie dei figli su Internet e di far
seguire questi ultimi al termine della procedura dal Servizio medico cantonale
(messaggio di posta elettronica del 7 settembre 2023 presentato dalla
moglie). Quanto al generico rifiuto delle indicazioni degli specialisti e alle
critiche loro rivolte dal marito, si tratta di uno scontro personale di AP 1
con tali esperti, in particolare con la perita M__________, come emerge dalla
documentazione da lui prodotta in appello, scontro che è estraneo alla
capacità di comunicare con la moglie.
Nelle
circostanze descritte l'attribuzione della custodia esclusiva alla moglie
appare sufficiente per tutelare il bene dei figli. La separazione dei coniugi
lascia ben sperare inoltre in un'ulteriore attenuazione dei litigi. Non bisogna
dimenticare del resto che AP 1 sarebbe a sua volta idoneo all'affidamento (ancorché
meno della moglie), sicché si dovrebbe poter contare anche da parte sua, nell'interesse
dei figli, su un modus vivendi accettabile, se non altro nell'interesse dei
ragazzi. Sotto questo profilo la prognosi può dunque dirsi positiva, almeno nei
limiti di una prospettiva limitata a un giudizio di verosimiglianza e di indole
cautelare, come si conviene a una procedura di tutela dell'unione coniugale. Anche
per evitare che – come si è spiegato – venga a crearsi sin d'ora una situazione
irreversibile o che pregiudichi definitivamente una futura decisione di merito.
Dovessero rivelarsi fallaci simili aspettative, l'attribuzione dell'autorità
parentale esclusiva alla moglie potrà ancora essere pronunciata in ogni tempo.
Ne segue che su questo punto l'appello merita accoglimento.
6.
L'appellante
critica poi la necessità di una curatela educativa in favore dei figli, provvedimento
inficiato – a suo dire – da un'erronea valutazione delle capacità genitoriali.
Egli sostiene che la moglie distorce la realtà dei fatti e che andrebbero
approfonditi piuttosto i problemi psichici di lei. Ora, in concreto la
valutazione delle capacità parentali dei genitori resiste – come si è visto – a
un sommario esame come quello che governa una protezione dell'unione coniugale.
Ciò posto, l'art. 308 cpv. 1 CC prevede che “se le circostanze lo richiedono” l'autorità
di protezione dei minori nomina al figlio un curatore perché consigli e aiuti i
genitori nella cura del minorenne. In una causa di stato tale facoltà spetta al
giudice (art. 315a cpv. 1 e 2 CC). Tale misura, come ogni altra misura a
protezione del figlio, non costituisce una sanzione né dipende dalla
responsabilità dei genitori (DTF 144
III 451 consid. 4.3). È un provvedimento inteso a tutelare il bene del minore
quando i genitori “non sono in grado di rimediarvi” (art. 307 cpv. 1 CC).
In concreto pertanto, contrariamente a quanto sembra credere il marito, poco
importa sapere quale genitore sia responsabile della situazione venutasi a
creare. In presenza di importanti conflitti tra i genitori, che in concreto nemmeno
il marito nega, appare utile e opportuno confermare la curatela educativa,
tanto più che in esito all'attuale sentenza l'appellante conserva l'autorità
parentale congiunta e un ampio diritto di vista.
7.
Sempre
per quanto riguarda i figli, AP 1 ha presentato il 26 luglio 2023 nuove
richieste a questa Camera intese segnatamente a vietare che D__________
frequenti i ragazzi. In sintesi, a suo dire il nuovo compagno della moglie si
comporta con loro in modo inadeguato: baci, toccamenti, obbligo di fare pipì in
sua presenza e così via. Egli lamenta inoltre situazioni promiscue, con la
madre che incoraggia simili comportamenti, e comunica di avere segnalato ciò al
Ministero pubblico. Ritiene pertanto che sia rischioso lasciare i figli con D__________
e chiede di conseguenza che egli non li frequenti più.
La
richiesta che precede, motivata sostanzialmente nello stesso modo, è stata
sottoposta da AP 1 anche in via cautelare al Pretore, il quale con decisione
dell'11 ottobre 2023 l'ha respinta, rilevando che nella fattispecie non si
riscontrano indizi oggettivi circa comportamenti inadeguati di D__________ in
presenza di K__________ o A__________. Le dichiarazioni dello stesso AP 1 o
quelle redatte in base a quanto riferisce egli medesimo o quelle di soggetti a
lui vicini senza conoscenza diretta e personale dei fatti non sono sufficienti
per confortare le accuse mosse al nuovo compagno della moglie, mentre nulla
emerge dai rapporti chiesti dal Pretore nell'ottobre del 2023 alla curatrice
educativa e alle due docenti dei ragazzi. Tale decisione è stata confermata da
questa Camera, su appello, con sentenza del 1° dicembre 2023 (inc.
11.2023.136). Ai fini del presente giudizio si richiama così quanto figura in
tale sentenza (consid. 4).
8.
Il
26.
luglio 2023 l'appellante ha chiesto inoltre a questa Camera che i figli
siano presi a carico dal Servizio medico-psicologico di L__________, affermando
che l'omologo servizio di M__________ procrastina l'esecuzione del mandato
senza giustificazioni. Anche in tal caso la richiesta è stata sottoposta in via
cautelare al Pretore, il quale l'ha respinta con l'argomento di avere già
formalmente incaricato il Servizio medico-psicologico di M__________ con
sentenza 26 giugno 2023 di dar seguito alla presa a carico, sicché non v'è
ragione di trasferire l'incarico dal servizio di __________ a quello __________.
Anche tale decisione è stata confermata da questa Camera con la citata sentenza
del 1° dicembre 2023. La Camera ha invitato nondimeno il Pretore ad attivarsi
perché diffidi il Servizio medico-psicologico di M__________ a rispettare senza
indugio quanto lui ha disposto con la menzionata decisione passata in giudicato.
Nella richiesta del 26 luglio 2023 a questa Camera non figurano motivazioni
aggiuntive rispetto a quanto AP 1 ha sollecitato cautelarmente dinanzi al
Pretore. Si richiama perciò quanto figura nella sentenza 1° dicembre 2023 di
questa Camera (consid. 5).
9.
Al
contraddittorio tenutosi davanti al Pretore il 23 novembre 2021 AO 1 ha
rivendicato – come detto (sopra, lett. D) – l'affidamento esclusivo dei figli
(riservato il diritto di visita paterno) e l'esercizio esclusivo dell'autorità
parentale. Non ha chiesto invece contributi alimentari. Il Pretore ha trattato
tuttavia la questione d'ufficio in virtù del principio inquisitorio illimitato
che disciplina il diritto di filiazione, rilevando che l'affidamento esclusivo
della custodia parentale alla convenuta impone al marito di assumere il
mantenimento in denaro dei ragazzi, AO 1 facendosi già carico del mantenimento
in natura. Ha calcolato perciò la disponibilità finanziaria dei coniugi.
a) A
AP 1, senza redditi, il Pretore ha imputato un guadagno potenziale di fr.
4500.– mensili conseguibile dal 1° marzo 2023 lavorando per un'agenzia di
viaggio o nel settore della
pubblicità e ricerche di mercato. Quanto al fabbi-sogno minimo di lui, egli l'ha
determinato in fr. 3370.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1500.–, posteggio fr. 100.–, premio
della cassa malati fr. 536.75, assicurazione responsabilità civile e dell'economia
domestica fr. 31.35). Il Pretore ha imputato un guadagno potenziale anche a AO
1, stimandolo in fr. 2250.– per un'attività al 50% in strutture d'accoglienza per l'infanzia, e ha definito il
fabbisogno minimo di lei in fr. 2625.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 1253.–
[già dedotte le quote che rientrano nel fabbisogno in denaro dei figli],
assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 21.25).
Riguardo
a K__________ e A__________, il primo giudice ha accertato il loro fabbisogno
in denaro rispettivamente in fr. 560.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 358.–, meno l'assegno familiare di
fr. 200.–) e in fr. 380.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 179.–, meno l'assegno familiare di fr.
200.–), cui ha aggiunto un contributo di accudimento (corrispondente all'ammanco
della madre) di fr. 375.– mensili ripartito in proporzione, onde un
fabbisogno complessivo di fr. 745.– mensili per K__________ e uno di fr. 570.–
mensili per A__________. A questo punto il Pretore ha suddiviso il margine
disponibile di AP 1, di fr. 1130.– mensili, proporzionalmente al fabbisogno dei
figli. Ha fissato così un contributo
alimentare di fr. 640.– mensili per K__________ e uno di fr. 490.–
mensili per A__________, assegni familiari non compresi.
b) L'appellante
contesta di dover versare contributi di mantenimento. Anzitutto egli sembra
mettere in dubbio che il Pretore potesse condannarlo a versare contributi per i
figli che neppure la moglie ha chiesto, essendo egli privo di redditi. Trascura
però che trattandosi di contributi alimentare per minorenni si applica il
principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione, in forza
del quale il giudice statuisce senza essere vincolato alle conclusioni delle
parti (art. 296 cpv. 3 CPC). Ne segue che, seppure la convenuta non abbia
postulato contributi per i minori, a ragione il Pretore ha vagliato la
questione d'ufficio (DTF 128 III 412 consid. 3.1). E a giusto titolo egli ha
soggiunto che qualora il mantenimento in natura dei figli sia garantito
esclusivamente (o quasi esclusivamente) da un solo genitore, l'altro genitore
deve – in linea di massima – coprire da sé l'intero fabbisogno in denaro dei medesimi
(DTF 147 III 288 consid. 8.1 con rinvio a DTF 135 III 71 consid. 4 e 114 II 29
consid. 5b).
c) Obietta
l'appellante che il reddito ipotetico a lui ascritto è puramente statistico e
non corrisponde alla realtà, il suo ultimo impiego da dipendente risalendo al
2011.
Nella sentenza impugnata il Pretore stesso ha rilevato che nella propria
deposizione del 23 novembre 2021 AP 1 ha dichiarato di non lavorare più dal
2020.
e di vivere grazie a prestiti di parenti. Nondimeno – ha continuato il
Pretore – egli ha 45 anni, un master in business administration (MBA) e un
attestato di specialista in marketing in Ticino, senza dimenticare le esperienze
lavorative da lui maturate come responsabile di un'agenzia di viaggi,
responsabile di un ufficio Customer ser-vice e addetto alla gestione
della clientela. Inoltre egli non ri-sulta soffrire di problemi di salute. Ciò
posto, per stimare il reddito che quegli potrebbe conseguire il primo giudice si
è fondato sui dati dell'Ufficio federale di statistica, che prevedono per un'attività
in agenzie di viaggio nel Ticino un reddito di fr. 5350.– mensili e per un'attività
nel settore della pubblicità e ricerche di mercato un reddito di fr. 5460.–
mensili. Sulla base di ciò il Pretore ha imputato a AP 1 entrate ipotetiche dal
1° marzo 2023 di almeno fr. 4500.– mensili netti, tredicesima compresa.
Con
la motivazione del Pretore l'appellante non si confronta. Anzi, egli sembra non
avere inteso che il reddito imputatogli dal Pretore è, in mancanza di un
guadagno effettivamente documentato dopo il 2010, quello ch'egli potrebbe
conseguire statisticamente sul mercato del lavoro nelle sue condizioni
dimostrando zelo e buona volontà (RtiD II-2006 pag. 690 consid. 5a con rinvii).
Poco importa che il suo ultimo impiego da dipendente risalga al 2010. Da una
sua lettera del 18 gennaio 2023 a questa Camera si evince poi che il 30
dicembre 2022, in pendenza di appello, egli ha conseguito una specializzazione in
Social and Emotional Intelligence Certified Coach presso l'Istitute of
Social and Emotional Intelligence (‹www.isei.com›). Non si può dire perciò che
gli manchino qualifiche professionali e che, a un sommario esame, un reddito di
fr. 4500.– mensili non sia alla sua portata.
d) Quanto
alla situazione della moglie, per l'appellante non è vero che nulla sia dato di
sapere sulle sue condizioni economiche, da un resoconto del settembre 2021 desumendosi
pur sempre entrate di fr. 520.– mensili. Riconosce tuttavia che con i suoi
redditi essa non è in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo. Fa notare
in ogni modo che essa ha confermato di essere attiva sul sito ‹www.onlyfans.com› e che gli introiti
percepiti in tal modo non sono stati considerati.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato che AO 1, laureata in scienze dell'educazione,
ha lavorato come coach fino alla maternità e ha poi continuato tale
attività al 50%, ma che tutto si ignora delle sue entrate, avendo costei presentato
unicamente un resoconto dal quale risulta che essa consegue un reddito di fr.
520.– mensili e che beneficia di prestazioni assistenziali. Le ha imputato di
conseguenza – come si è visto – un guadagno ipotetico di fr. 2250.–
mensili per un'attività al 50% in strutture d'accoglienza per l'infanzia.
Diversamente
da quanto l'appellante crede, il Pretore si è limitato così a constatare che, a
un sommario esame, AO 1 non consta essere in grado di far fronte al proprio
fabbisogno minimo, presumibilmente anche perché deve accudire ai figli di sette
e cinque anni. Quanto alla nuova attività da lei svolta per il sito ‹www.onlyfans.com›, AO 1 conferma
nelle osservazioni all'appello che nel primo mese e mezzo di attività ha riscosso
fr. 646.40, avendo soltanto dieci fans. Confrontato a tali affermazioni, l'appellante
si limita a ripetere che costei consegue un guadagno, ma non pretende che il
reddito stimato dal Pretore (fr. 2250.– mensili) sia inadeguato o
inattendibile. A un giudizio di verosimiglianza la sentenza impugnata resiste
alla critica.
e) L'appellante
censura infine la quantificazione del proprio fabbisogno minimo, in cui il
Pretore non ha riconosciuto spese d'automobile né di posteggio. Egli sostiene che
l'uso dell'automobile gli è indispensabile, se non altro per cercare lavoro, e
fa valere di non aver potuto documentare simili spese perché non gli è mai
stato chiesto di farlo, la moglie non postulando alcun contributo alimentare
per i figli. In realtà nulla impediva all'appellante di produrre in appello la
documentazione necessaria (sopra, consid. 2). E nulla gli impediva, ove si
trattasse di spese prevedibili ma non ancora affrontate, di cifrare almeno una
stima approssimativa nel memoriale. Insufficientemente motivato (nel senso
dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello non consente ulteriore
disamina.
10.
L'appellante critica anche gli oneri processuali
di prima sede, che chiede di “ricalcolare” in equità e secondo l'esito
del ricorso. Egli si domanda perché debba corrispondere fr. 6790.– per la
perizia sulle capacità genitoriali dei coniugi e sullo stato psicoaffettivo dei
figli (avendone già anticipati fr. 3500.–) allorché il referto è stato
allestito da un ente pubblico e non da un istituto privato. Egli contesta poi
di dover assumere spese per una perizia inesatta e a mente sua colma di
carenze, allegando che i suoi parenti lo hanno aiutato in una situazione d'emergenza,
ma non si può pretendere che lo sostengano anche nel pagamento di tali oneri.
a) Nella
misura in cui contesta il costo della perizia perché il referto sarebbe
inesatto e colmo di carenze, l'appellante fonda le argomentazioni su opinioni
sue proprie, senza per altro avere conoscenze specifiche in materia. L'esito
della perizia potrà anche dispiacergli, ma ciò non è una ragione per mettere in
dubbio il costo o la correttezza del referto. Che poi una perizia commissionata
a un ente pubblico sarebbe risultata meno cara è, una volta ancora, una
persuasione dell'appellante destituita di riscontri oggettivi. Al riguardo non
si riscontrano perciò elementi che inducano a intervenire sull'ammontare delle
spese processuali.
b) Le
difficoltà economiche che l'appellante prospetta non appaiono per altro
sufficientemente verosimili. Certo, il Pretore ha accertato ch'egli è “verosimilmente
privo di redditi rilevanti”. Resta il fatto che, sempre secondo il Pretore, “egli è sempre stato in grado di fare fronte alle richieste di anticipo
spese emesse nei suoi confronti nell'ambito della presente procedura, oltre ad
avere esplicitamente affermato di potere fare capo a prestiti da parte di
parenti per sostenerlo nella presente vertenza (verbale 23 novembre 2021, pag.
6.
e 7)”, ciò che l'interessato non
contesta. Nulla è dato di sapere poi su chi gli abbia elargito prestiti e di che
ammontare. Per di più, della sua situazione finanziaria tutto si ignora, tant'è
che il Pretore gli ha imputato un reddito potenziale. Discutere sull'ammontare
della tassa di giustizia in circostanze del genere sarebbe di conseguenza un
esercizio infruttuoso.
11.
In
definitiva l'appello dev'essere parzialmente accolto e la sentenza del Pretore riformata
di conseguenza. Le spese processuali del giudizio odierno seguono la
vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante soccombe sulla custodia
parentale (che voleva esclusiva per sé), sull'autorità parentale (nell'identica
misura) e sulle misure a protezione dei figli (curatela educativa,
trasferimento di competenza dal Servizio medico psicologico di Mendrisio a
quello di L__________). Ottiene causa parzialmente vinta solamente in quanto
vede confermare l'autorità parentale in comune, che la moglie pretendeva a
titolo esclusivo. Specularmente AO 1 esce vittoriosa sulla custodia parentale (con
un contributo alimentare per K__________ e A__________), in parte vittoriosa
sull'autorità parentale (nella misura in cui il marito la voleva per sé solo) e
interamente sulle misure a protezione dei figli. Soccombe parzialmente per
contro sull'autorità parentale nella misura in cui chiedeva quest'ultima per sé
sola. Nel complesso si giustifica così che AP 1 sopporti equitativamente tre
quarti delle spese processuali, con obbligo di rifondere alla moglie, che ha
formulato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, un'indennità di
fr. 2500.– per ripetibili ridotte (tre quarti dell'indennità piena in luogo di
un mezzo, come di regola, poiché soltanto la convenuta è munita di un patrocinatore:
cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.122 del 18 marzo 2021 consid. 8 con
rimandi).
L'attribuzione di adeguate
ripetibili rende per principio senza oggetto una richiesta di gratuito
patrocinio (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine;
v. anche
RtiD II-2021 pag. 12). Nella fattispecie tuttavia la convenuta, che ha
postulato il gratuito patrocinio con le osservazioni all'appello, non risulta
avere mezzi sufficienti per coprire il proprio fabbisogno minimo, percepisce
prestazioni assistenziali e appare difficile che riesca a riscuotere dal marito
tre quarti dell'indennità a titolo di ripetibili per retribuire il proprio
avvocato, già il Pretore avendo accertato che AP 1 è “verosimilmente privo di
redditi rilevanti”. Per di più, essa deve assumere un quarto delle spese
processuali (da anticipare dal marito). Si giustifica dunque di concederle fin
d'ora il gratuito patrocinio. Per
quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza
di una nota professionale (che incombeva all'avvocato
produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9), si può presumere che per redigere
le osservazioni all'appello (13 pagine) e scrivere una lettera di due pagine
(il 3 novembre 2022) limitate a questioni di fatto in una causa già nota un
avvocato solerte e speditivo avrebbe dedicato poco più di una decina d'ore di
lavoro retribuite fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e
di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio o
una stringata corrispondenza con la cliente. Aggiunte le spese (10%) e l'IVA (7.7%).
Nel caso specifico l'indennità di patrocinio va fissata pertanto in fr. 2200.–
arrotondati.
12.
Le
spese giudiziarie di primo grado vanno poste in consonanza con quelle di
appello, la sentenza del Pretore dovendo essere parzialmente modificata. Gli
oneri processuali che il Pretore ha posto interamente a carico di AP 1 devono
perciò essere addebitati per un quarto alla convenuta e le ripetibili in favore di quest'ultima si riducono a fr. 4930.–
(tre quarti di fr. 6570.–).
Il
gratuito patrocinio rifiutato dal Pretore non è in discussione.
13.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), l'ammissibilità di un ricorso in materia civile è data
senza riguardo a questioni di valore sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF (sopra, consid. 1). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno
a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale
federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata sono così riformata:
1.3 L'autorità
parentale è esercitata dai genitori congiuntamente.
4. Le
spese processuali di fr. 10 000.– (di cui fr. 6790.– per la valutazione sulle
capacità parentali dei genitori e sullo stato psicoaffettivo dei figli), da
anticipare dall'istante, sono poste per un quarto a carico di AO 1 e per il
resto a carico di AP 1.
5. AP 1 è condannato a rifondere a AO 1 fr. 4930.–
per ripetibili ridotte.
Per
il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza
impugnata è confermata.
II. Le spese di appello di fr.
3000.–, da anticipare da AP 1, sono poste per un quarto a carico di AO 1 e per
il resto a carico dello stesso appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 2500.– per
ripetibili ridotte.
III. AO 1 è ammessa a beneficio
del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone
Ticino verserà per lei
alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 2200.– complessivi.
IV. Notificazione:
– ;
– ;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 11 e
dispositivo III).
Comunicazione:
– , (curatrice
educativa);
– Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).