Lexipedia

Decisione

11.2022.127

Rapporti di vicinato: eccezione di regiudicata

25 settembre 2024Italiano19 min

la sua eccezione sia accolta e che la petizione di AO1 sia dichiarata irricevibile.

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.127

Lugano,

25 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliere:

Sciuchetti

sedente

per statuire nella causa SE.2022.4 (rapporti

di vicinato) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 9 febbraio 2022

da

AO 1

(patrocinato

dall' PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinata

dall' PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 3 settembre 2022 presentato da AP 1 contro la decisione

incidentale (assenza di res iudicata) emanata dal Pretore il 7 luglio

2022;

Ritenuto

in fatto: A. AO

1 è proprietario delle particelle n. 2018 e 2019 RFD di Ri______, sezione di

O______. La particella n. 2019, sulla quale sorge un rustico adibito a

residenza di vacanza, confina a est con la particella n. 2018, su cui si trova un

deposito di legna e attrezzi. Quest'ultimo fondo confina, sempre a est, con la

particella n. 2017 appartenente a AP 1, su cui si trova un altro rustico. La

situazione dei terreni è caratterizzata da una forte pendenza e da una sensibile

differenza di quota tra i terreni confinanti di AO 1, a valle, e di AP 1, a

monte.

B. La morfologia dei

terreni ha sempre comportato problemi di deflusso delle acque meteoriche e i

proprietari hanno attuato interventi, di volta in volta, per ovviare a tale

situazione. Nel 2018, senza essere autorizzata da un permesso di costruzione, AP

1 ha sistemato un muro di sostegno della sua terrazza e ha eseguito una

pavimentazione impermeabile della medesima. In esito a tali lavori uno scarico

pluviale a nord-est del manufatto è stato deviato verso un pozzetto di raccolta

del pluviale a nord-ovest. Secondo AO 1 ciò provoca un deflusso delle acque

piovane provenienti dal fondo di AP 1 direttamente sui suoi fondi, arrecando

danni. Così, all'inizio di novembre del 2018 AO1 è intervenuto direttamente

sulla proprietà di AP 1, senza consenso, scavando nella pavimentazione in piode

una canaletta di drenaggio e posando un raccordo in PVC tra la canaletta e il

tubo di scarico tramite un foro nel muro a secco.

C. Il 12 dicembre 2018 AP

1 ha adito il Giudice di pace del circolo di Ri______, chiedendo che AO 1 ristabilisse

la situazione anteriore. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso

il 7 giugno 2019, di modo che il Giudice di pace ha rilasciato il 18 giugno

2019 a AP 1 l'autorizzazione ad agire. Ripristinate le opere in questione, il

13 settembre 2019 AP1 ha promosso davanti al medesimo Giudice una petizione non

motivata per ottenere da AO 1 il pagamento di fr. 1500.– con interessi. Nella sua risposta del 1° ottobre 2019 il convenuto ha proposto di

respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto di ordinare a AP 1

– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di “prendere

le misure necessarie affinché venga cessata qualsivoglia molestia sul fondo del

signor AO1, in particolare riferita al deflusso delle acque sui mappali n. 2018

e 2019”, con riferimento a quan­to figura in

una perizia di parte del 27 settembre 2019 da lui commissionata allo studio

d'ingegneria R______ e G______ di A______. AP1 ha proposto di respingere la

riconvenzione.

D. Constatato

che il valore litigioso della riconvenzione ammonta ad almeno fr. 10 000.–, il 4 febbraio 2020 il Giudice

di pace ha trasmesso gli atti al Pretore del Distretto di Riviera per competen­za.AP

1 non ha ottemperato al­l'invito, di modo che con decreto del 22 luglio

2020 il Pretore ha stralciato l'azione principale dal ruolo. La causa è

continuata di conseguenza sulla sola domanda riconvenzionale. Terminata

l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 25 novembre 2020 AO1 ha

ribadito la propria richiesta, nel senso di ordinare a AP1 – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP – di “prendere le

misure necessarie” per far cessare ogni molestia nei suoi confronti, “in

particolare riferita al deflusso delle acque sui mappali n. 2018 e 2019”, e ciò

“sulla scorta di quanto indicato nella perizia R______ e G______ del 27

settembre 2019 e nel rispetto dei dettagli esecutivi indicati nel documento

accompagnatorio ‛Modalità esecutive, presa di posizione e indicazioni’

del 29 ottobre 2019”. Nel proprio allegato conclusivo del 9 dicembre 2020 AP1

ha proposto una volta ancora di respingere la riconvenzione.

E. Statuendo

con sentenza dell'11 febbraio 2021, il Pretore ha respinto la riconvenzione.

A mente sua – e in sintesi –AO 1 non aveva sufficientemente dimostrato “il

carattere eventualmente eccessivo del nuovo scolo” eseguito da AP1 per evacuare

le acque meteoriche, sia perché la perizia di parte da lui prodotta –

contestata – costituiva una semplice allegazione, sia perché le proposte del

perito di parte per risolvere il problema non apparivano sufficientemente “esaustive”.

Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico dell'attore

riconvenzionale, senza indennità d'inconvenienza alla controparte. Tale

decisione è passata in giudicato (inc. SE.2020.2).

F. Il 2 marzo 2021 AO1

ha sottoposto al medesimo Pretore un'istanza di prove a titolo cautelare,

postulando l'esecuzione di una perizia per far accertare i danni e le cause

delle infiltrazioni d'acqua nei suoi rustici. AP1 ha proposto di respingere la

richiesta. Con decisione del 23 aprile 2021 il Pretore ha accolto l'istanza e

ha ordinato a titolo cautelare l'allestimento di una perizia geologica per chiarire

se le infiltrazioni e i danni rilevati da AO1 “si sono creati nel tempo oppure

se sono la conseguenza di infiltrazioni d'acqua a partire dal 2018, ovvero se

sono la conseguenza diretta della creazione della terrazza di piode sul fondo

particellare n. 2017 a monte”. Le spese

processuali di fr. 250.– sono state poste a carico dell'istan­te,

riservata una diversa ripartizione in esito all'eventuale causa di merito (inc.

SE.2020.44).

G. Incaricato di

eseguire la perizia, l'ing. J______ F______ K______ della Ge______ SA di

F______ ha fatto seguire il proprio refer­to il 1° luglio 2021 e l'ha

completato il 30 novembre successi­vo (inc. SO.2021.44). Alla luce di ciò, AO 1

si è rivolto il 13 dicembre 2021 al Segretario assessore del Distretto di Riviera

per un tentativo di conciliazione nei confronti di AP 1 inteso a ottenere che

fosse ordinato a quest'ultima “di porre in atto, dietro comminatoria dell'art.

292 CP, le misure di cui al referto peritale Ge______ SA del 1° luglio 2021 e

del referto di delucidazione del 30 novembre 2021 interessanti il mappale n.

2017”. Subordinatamente, nel caso in cui AP 1 non avesse dato seguito all'ingiunzione,

egli ha chiesto di essere autorizzato, a spese della controparte, “a porre in

atto, dietro comminatoria dell'art. 292 CP, le misure di cui al referto

peritale Ge______ SA del 1° luglio 2021 e del referto di delucidazione del 30

novembre 2021 interessanti il mappale n. 2017”. Constata l'impossibilità

di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato all'istante il 19

gennaio 2022 l'autorizzazione ad agire, senza riscuotere spese (inc. CM.2021.23).

H. Con

petizione del 9 febbraio 2022 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore,

avanzando con procedura semplificata le stesse richieste di giudizio formulate

in sede conciliativa. Nella sua risposta del 28 febbraio 2022 la convenuta ha proposto

anzitutto di dichiarare la petizione irricevibile in base al principio ne

bis in idem, facendo valere che la nuova causa promossa da AO1 si fonda sui

medesimi fatti, contiene le medesime richieste di giudizio e poggia sulle

medesime motivazioni dell'azione precedente, respinta dal Pretore l'11 febbraio

2021. Subordinatamente la convenuta ha instato per il rigetto della petizione

nel merito. Al contraddittorio dell'11 maggio 2022 AO1 ha prodotto un memoria­le

di replica, confermando le proprie richieste di petizione. AP1 ha prodotto un

memoriale di duplica, reiterando le domande della sua risposta. Il Pretore ha deciso

seduta stante di limitare il processo all'accertamento del presupposto

processua­le contestato dalla convenuta. Non sono state assunte prove.

Fatti

I. Statuendo

il 7 luglio 2022, il Pretore ha respinto l'eccezione sollevata da AP1. Egli ha

dato atto che la nuova procedura si fonda “sullo stesso substrato fattuale (la

copertura e l'impermeabilizzazione della terrazza sul fondo di AP1) e sulla

stessa fattispecie giuridica (un preteso maggior afflusso di acque meteoriche

sui fondi dell'attore a seguito di una modifica dello scolo naturale da parte

della convenuta)” della precedente senza che siano intervenuti fatti nuovi e

importanti. Tuttavia – egli ha proseguito – con la precedente riconvenzione AO1

sollecitava “in sostanza il ripristino dello status quo”, mentre con

l'attuale petizione egli “chiede ora di intervenire puntualmente sullo stato

attuale per modificare nuovamente il deflusso delle acque dal fondo AP1 che,

secondo quanto da lui allegato e che dovrà dimostrare, generano una turbativa e

un danno continuati, destinati ad aumentare nel tempo, come accertato

peritalmente”. Trattandosi così di “qualcosa di diverso rispet­to alla

precedente vertenza”, il Pretore ha dichiarato l'azione ricevibile. Le spese

processuali di fr. 200.– sono state poste a carico di AP1, tenuta a rifondere

all'attore fr. 500.– per ripetibili.

L. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 5 settembre 2022 a

questa Camera per ottenere la riforma del giudizio in questione nel senso che

la sua eccezione sia accolta e che la petizione di AO1 sia dichiarata irricevibile.

Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2022 l'attore propone di respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La

decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il procedimento a una singola

questione (art. 125 lett. a CPC), accerta

l'esistenza

di un presupposto processuale nel senso dell'art. 59 CPC, ha natura incidentale

(art. 237 CPC), mentre la decisione con cui il giudice accerta la mancanza di

un presupposto processuale è finale a norma dell'art. 236 cpv. 1 CPC (RtiD

I-2016 pag. 716 n. 39c consid. 1a e 2b; Steck/Brunner in: Basler Kom-mentar, ZPO, 3ª edizione,

n. 8 ad art. 237). Finali o incidentali, le decisioni emanate con la procedura

semplificata sono impugnabili ad ogni modo con appello (art. 308 cpv. 1 lett. a

CPC) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il

valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC).

Nella

fattispecie l'attore ha indicato il valore litigioso in fr. 22 500.– (petizione, pag. 1 in

fondo), pari al costo degli interventi necessa­ri, secondo

il perito giudiziario, per evitare l'aggravarsi dei danni (referto, pag.

33.

in basso). L'importo non è contestato e non appare d'acchito inverosimile. Quanto

alla tempestività dell'appello, la sentenza

impugnata è stata notificata al patrocinatore di AP 1 il 9 luglio 2022

(traccia dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Il termine di ricorso è poi rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2022 in virtù del­l'art. 145

cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe scaduto venerdì 9 settembre 2022. Introdotto il 5

settembre 2022 (traccia dell'invio n. __.__.______.________, agli atti),

l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha accertato “l'assenza di regiudicata” (art. 59

cpv. 2 lett. e CPC) – res iudicata che invece secondo AP1 sussiste –

perché a mente sua non sussiste identità di pretese fra le richieste di

giudizio formulate da AO1 nel quadro del primo processo e quelle formulate nel

quadro del­la causa attuale (sopra, lett. I). L'appellante obietta che nei due

procedimenti “viene chiesta la stessa cosa, ossia la cessazione di una molestia

mediante l'esecuzione di misure suggerite da tecnici”, rilevando che “la sola

differenza consiste nel fatto che nel primo procedimento si invocano le misure

della perizia R______ e G______, nel secondo procedimento quelle della perizia

G______ SA”. Contrariamente inoltre all'opinione del Pretore poi – essa soggiun­ge

– nella prima causa AO1 non ha chiesto di rimuovere la copertura in piode della

terrazza da cui defluisco­no le acque meteoriche, ma si è limitato a postulare

interventi per impedire tale deflusso sui propri fondi. Se mai – continua l'appellante

– la rimozione delle lastre fugate del terrazzo era stata prospettata come

possibilità dalla perizia R______ e G______, ma è stata scartata dalla perizia

G______ SA.

Sia

come sia, a parere dell'appellante non è ammissibile ripresentare una seconda

identica azione giudiziaria mediante semplice produzione di una nuova e diversa

perizia, tanto meno ove lo scopo di entram­bi i referti sia – come in concreto

– il medesi-mo, cioè “proporre misure di ripristino/adeguamen­to”. Quanto al

secondo procedimen­to, l'appellante fa notare che in tale ambito AO1 non ha

postulato l'adozione di misure precise, ma ha chiesto unicamente di domandare

al secondo perito se condividesse le conclusioni del primo. In definitiva –

epiloga l'appellante – nessuna differenza distingue le domande riconvenzionali

formulate da AO1 nel primo proces­so rispet­to a quelle che figura­no nella

petizione del secondo processo. E se non ha instato per l'esecuzione di una

perizia giudiziaria nel primo processo né ha appellato la sentenza pretorile

dell'11 febbraio 2011, l'attore non può più rimediare adesso a tali “volontarie

inazioni”.

3.

Un

tribunale non entra nel merito di una controversia se questa forma già oggetto

di una decisione passata in giudicato (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC). Scopo della

norma è di evitare pronunciati contraddittori in una stessa causa fra gli

stessi soggetti (“autorità di cosa giudicata”: DTF 140 III 281 consid. 3.3 con

richiami). Il principio riguarda l'identità delle parti e l'identità

dell'oggetto litigioso, la quale si determi­na in base alle richieste di

giudizio e al complesso dei fatti su cui le domande si fondano. L'identità va

intesa da un punto di vista sostanziale e non meramente grammaticale. Una nuova

domanda, in qualsiasi modo essa sia formulata, concerne perciò lo stesso

oggetto di una domanda già giudicata se l'oggetto in questione risultava già

contenuto in una domanda precedente o se nel nuovo procedimento una parte sostenga

l'esatto contrario (DTF 142 III 213 consid. 2.1 con riferimenti). Poco importa

che una richiesta di giudizio sia stata formulata in via principale e l'altra sia

formulata in via riconvenzionale o viceversa (DTF 140 III 281 consid. 3.3). Inoltre

soltanto il dispositivo di una decisione beneficia dell'autorità di cosa

giudicata (DTF 146 III 257 consid. 2.1.3), anche se a volte può essere

necessario determinarne la portata facendo capo ai considerandi (DTF 121 III

478.

in alto).

4.

Nel

caso specifico il primo e il secondo processo (inc. SE.2020.2 e SE.2022.4) riguardano

pacificamente le stesse parti. Il proble­ma è sapere se riguardino anche lo

stesso oggetto litigioso.

a) Le

domande riconvenzionali formulate da AO1 nella prima causa erano le seguenti

(memoriale conclusivo del 1° ottobre 2019):

1.

L'azione riconvenzionale del 1°

ottobre 2019 è accolta.

1.1

È pertanto fatto ordine con la

comminatoria dell'art. 292 CP alla signora AP 1 di prendere le misure

necessarie affinché venga cessata qualsivoglia molestia sui fondi del signor

AO1, in particolare riferita al deflusso delle acque sui mappali n. 2018 e n. 2019

RFD O______, e ciò sulla scorta di quanto

indicato nella perizia R______ e G______ del 27 settembre 2019 e

nel rispetto dei dettagli esecutivi indicati nel documento accompagnatorio “Modalità

esecutive, presa di posizione e indicazioni” del 29 ottobre 2019.

1.2

I costi delle misure di cui sopra

dovranno essere posti a carico esclusivamente di AP 1.

AO 1, nella misura in cui la signora AP1

non intervenisse risolvendo il problema entro il 30 maggio 2021, è autorizzato

ad intervenire, a spese della signora AP1, sul suo fondo, in applicazione della

misura indicata al punto 6.B nella perizia R______ e G______ del 27 settembre

2019.

La

perizia di parte R______ e G______ raccomandava, per ovviare al deflusso di

acque meteoriche dalle particelle n. 2018 e 2019 verso la particella n. 2017,

due provvedimenti da attuare singolarmente o – preferibilmente – insieme:

togliere la pavimentazione in piode della terrazza eseguita da AP1,

ripristinando in sua vece il terreno erboso con lastre puntuali, e –

possibilmente – creare una cunetta a cielo aperto con lastre o simili al piede

del muro della terrazza per far confluire le acque meteoriche attraverso un

tubo in un pozzetto a griglia verso nord, evitando in tal modo fenomeni di

erosione (doc. 3 del­l'inc. SE.2020.2, pag. 12).

b) Le

richieste di giudizio nella seconda causa sono invece co­sì formulate (replica

dell'11 maggio 2022, domande identiche a quelle della petizione 9 febbraio 2022):

1.

La

presente istanza [sic] è accolta.

In via principale

2.

È fatto ordine alla signora AP1 di porre atto,

dietro comminatoria dell'art. 292 CP, le misure di cui al referto peritale

Ge______ SA del 1° luglio 2021 e del referto di delucidazione del 30 novembre

2021.

interessanti il mappale n. 2017 RFD Ri______-O______ (inc. SO.2021.44).

In

via subordinata e nella misura in cui la signora AP1 non desse seguito a quanto

richiesto:

3.

AO1 è autorizzato, a spese della signora AP1, a

porre in atto le misure di cui al referto peritale Ge______ SA del 1° luglio 2021 e del referto di delucidazione

del 30 novembre 2021, interessanti il mappale n. 2017 RFD

Ri______-O______ (inc. SO.2021.44).

Nella perizia del secondo processo l'ing. J______

F______ K______ della Ge______ SA ha dichiarato di “non condivi-dere le

misure proposte nel [primo] referto” (pag. 28 a metà), proponendo da parte sua

gli interventi che seguono:

– posa di una

canaletta entro l'orlo della terrazza, posa di un muretto di cordolo sull'orlo

del terrazzo sulla particella n. 2017 RFD per deviare le acque verso nord-ovest

e posa di un bauletto di raccolta delle acque;

– realizzazione di una trincea di drenaggio

sul sentiero con ripristino del manto erboso per la deviazione delle acque

verso nord;

– posa di una canaletta a monte

dell'edificio sulla particella n. 2019 RFD con scarico delle acque su due lati

(nel pendio a nord della particella n. 2019 e nel giardino a sud);

– posa di uno strato di

impermeabilizzazione a tergo del muro dell'edificio sulla particella n. 2018

(doc. B dell'inc. SE.2022.4, pag. 33).

5.

Ciò posto, non fa

dubbio che – come rileva l'appellante – la seconda causa promossa da AO1 tende

alla cessazione di una molestia (“scolo

delle acque”: art. 689 CC) mediante l'esecuzione di misure indicate da tecnici.

Sotto questo profilo essa ricalca dunque il fine ultimo della prima (rimediare

all'eccesso di acque meteoriche che defluiscono dai fondi di AP1). Se non che, i

provvedimenti chiesti al Pretore per raggiungere tale obiettivo sono diversi, al

punto che il secondo perito si è dissociato apertamente dalle proposte del primo.

Nel primo processo invero AO1 postulava “quanto indicato nella perizia R______

e G______ del 27 settembre 2019”, cioè due interventi cumulativi o –

almeno – alternativi: rimozione delle piode che pavimentano la terrazza di AP1

e/o formazione di una cunetta a cielo aperto con lastre o simili al piede del

muro della terrazza per far confluire le acque meteoriche in un tubo che le

convogli in un pozzetto a griglia verso nord. Nel secondo processo l'attore

chiede invece “le misure di cui al referto peritale Ge______ SA”, ossia un

insieme di altri provvedimenti: installazione di canalette, costruzione di un

muretto, realizzazione di una trincea di drenaggio e posa di uno strato di

impermeabilizzazione a tergo del muro dell'edificio sulla particella n. 2018. Non

si può dire perciò che i provvedimenti richiesti con il primo processo

contenessero già le richieste del secondo.

6.

L'appellante

sostiene che in concreto la seconda azione riguarda “la stessa cosa” della

riconvenzione nel primo processo, “ossia la cessazio­ne di una molestia

mediante l'esecuzione di misure suggerite da tecnici”. L'affermazione potrebbe

anche essere con-divisa se con la riconvenzione del primo processo AO1 si fosse

limitato a chiedere “provvedimenti” per evitare danni delle acque provenienti

dai due fondi vicini, senza formulare conclusioni precise. E ciò sarebbe stato un

suo diritto, nelle azioni degli art. 679 segg. CC (“responsabilità del

proprietario”) l'attore non essendo tenuto a indicare quali provvedimenti

adottare; spetta in tal caso al giudice determinare quali misure si impongano

per evitare danni (Bohnet, Actions

civiles, 2ª edizione, vol. I, n. 54 al § 46 con rinvii di dottrina e

giurisprudenza; testua­le: DTF 111 II 445 a metà). Nella fattispecie per contro

AO1 ha precisato sin dall'inizio la singola misura da lui richiesta, facendo espresso

riferimento alla perizia di parte (rimozione delle piode che pavimentano la

terrazza di AP1 e/o formazione di una cunetta a cielo aperto con lastre o

simili al piede del muro della terrazza). Il Pretore non è stato chiamato a

individua­re altri possibili interventi, che di conseguenza non ha nemmeno considerato.

E siccome non ha ritenuto la pretesa riconvenzionale sufficientemen­te

comprovata, egli si è limitato a respingerla senza ulteriore disamina. La

richiesta di giudizio dell'azione riconvenzionale non comprendeva quindi, neppure

implicitamente, la richiesta di giudizio oggetto del secondo processo. Ne

discende che, non riscontrandosi identità dell'oggetto litigio­so tra i due

procedimenti in rassegna, la richiesta riconvenzionale

respinta dal Pretore con la sentenza dell'11 febbraio 2021 non comporta

l'irricevibilità della successiva azione principale.

7.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore,

che ha introdotto un memoriale di osservazioni tramite un avvocato, ha diritto

a un'adeguata indennità per ripetibili.

8.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale

segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Il valore litigioso dell'azione principale non raggiunge tuttavia la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono

poste a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).