11.2022.127
Rapporti di vicinato: eccezione di regiudicata
25 settembre 2024Italiano19 min
la sua eccezione sia accolta e che la petizione di AO1 sia dichiarata irricevibile.
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.127
Lugano,
25 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliere:
Sciuchetti
sedente
per statuire nella causa SE.2022.4 (rapporti
di vicinato) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 9 febbraio 2022
da
AO 1
(patrocinato
dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata
dall' PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 3 settembre 2022 presentato da AP 1 contro la decisione
incidentale (assenza di res iudicata) emanata dal Pretore il 7 luglio
2022;
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 è proprietario delle particelle n. 2018 e 2019 RFD di Ri______, sezione di
O______. La particella n. 2019, sulla quale sorge un rustico adibito a
residenza di vacanza, confina a est con la particella n. 2018, su cui si trova un
deposito di legna e attrezzi. Quest'ultimo fondo confina, sempre a est, con la
particella n. 2017 appartenente a AP 1, su cui si trova un altro rustico. La
situazione dei terreni è caratterizzata da una forte pendenza e da una sensibile
differenza di quota tra i terreni confinanti di AO 1, a valle, e di AP 1, a
monte.
B. La morfologia dei
terreni ha sempre comportato problemi di deflusso delle acque meteoriche e i
proprietari hanno attuato interventi, di volta in volta, per ovviare a tale
situazione. Nel 2018, senza essere autorizzata da un permesso di costruzione, AP
1 ha sistemato un muro di sostegno della sua terrazza e ha eseguito una
pavimentazione impermeabile della medesima. In esito a tali lavori uno scarico
pluviale a nord-est del manufatto è stato deviato verso un pozzetto di raccolta
del pluviale a nord-ovest. Secondo AO 1 ciò provoca un deflusso delle acque
piovane provenienti dal fondo di AP 1 direttamente sui suoi fondi, arrecando
danni. Così, all'inizio di novembre del 2018 AO1 è intervenuto direttamente
sulla proprietà di AP 1, senza consenso, scavando nella pavimentazione in piode
una canaletta di drenaggio e posando un raccordo in PVC tra la canaletta e il
tubo di scarico tramite un foro nel muro a secco.
C. Il 12 dicembre 2018 AP
1 ha adito il Giudice di pace del circolo di Ri______, chiedendo che AO 1 ristabilisse
la situazione anteriore. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso
il 7 giugno 2019, di modo che il Giudice di pace ha rilasciato il 18 giugno
2019 a AP 1 l'autorizzazione ad agire. Ripristinate le opere in questione, il
13 settembre 2019 AP1 ha promosso davanti al medesimo Giudice una petizione non
motivata per ottenere da AO 1 il pagamento di fr. 1500.– con interessi. Nella sua risposta del 1° ottobre 2019 il convenuto ha proposto di
respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto di ordinare a AP 1
– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di “prendere
le misure necessarie affinché venga cessata qualsivoglia molestia sul fondo del
signor AO1, in particolare riferita al deflusso delle acque sui mappali n. 2018
e 2019”, con riferimento a quanto figura in
una perizia di parte del 27 settembre 2019 da lui commissionata allo studio
d'ingegneria R______ e G______ di A______. AP1 ha proposto di respingere la
riconvenzione.
D. Constatato
che il valore litigioso della riconvenzione ammonta ad almeno fr. 10 000.–, il 4 febbraio 2020 il Giudice
di pace ha trasmesso gli atti al Pretore del Distretto di Riviera per competenza.AP
1 non ha ottemperato all'invito, di modo che con decreto del 22 luglio
2020 il Pretore ha stralciato l'azione principale dal ruolo. La causa è
continuata di conseguenza sulla sola domanda riconvenzionale. Terminata
l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 25 novembre 2020 AO1 ha
ribadito la propria richiesta, nel senso di ordinare a AP1 – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – di “prendere le
misure necessarie” per far cessare ogni molestia nei suoi confronti, “in
particolare riferita al deflusso delle acque sui mappali n. 2018 e 2019”, e ciò
“sulla scorta di quanto indicato nella perizia R______ e G______ del 27
settembre 2019 e nel rispetto dei dettagli esecutivi indicati nel documento
accompagnatorio ‛Modalità esecutive, presa di posizione e indicazioni’
del 29 ottobre 2019”. Nel proprio allegato conclusivo del 9 dicembre 2020 AP1
ha proposto una volta ancora di respingere la riconvenzione.
E. Statuendo
con sentenza dell'11 febbraio 2021, il Pretore ha respinto la riconvenzione.
A mente sua – e in sintesi –AO 1 non aveva sufficientemente dimostrato “il
carattere eventualmente eccessivo del nuovo scolo” eseguito da AP1 per evacuare
le acque meteoriche, sia perché la perizia di parte da lui prodotta –
contestata – costituiva una semplice allegazione, sia perché le proposte del
perito di parte per risolvere il problema non apparivano sufficientemente “esaustive”.
Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico dell'attore
riconvenzionale, senza indennità d'inconvenienza alla controparte. Tale
decisione è passata in giudicato (inc. SE.2020.2).
F. Il 2 marzo 2021 AO1
ha sottoposto al medesimo Pretore un'istanza di prove a titolo cautelare,
postulando l'esecuzione di una perizia per far accertare i danni e le cause
delle infiltrazioni d'acqua nei suoi rustici. AP1 ha proposto di respingere la
richiesta. Con decisione del 23 aprile 2021 il Pretore ha accolto l'istanza e
ha ordinato a titolo cautelare l'allestimento di una perizia geologica per chiarire
se le infiltrazioni e i danni rilevati da AO1 “si sono creati nel tempo oppure
se sono la conseguenza di infiltrazioni d'acqua a partire dal 2018, ovvero se
sono la conseguenza diretta della creazione della terrazza di piode sul fondo
particellare n. 2017 a monte”. Le spese
processuali di fr. 250.– sono state poste a carico dell'istante,
riservata una diversa ripartizione in esito all'eventuale causa di merito (inc.
SE.2020.44).
G. Incaricato di
eseguire la perizia, l'ing. J______ F______ K______ della Ge______ SA di
F______ ha fatto seguire il proprio referto il 1° luglio 2021 e l'ha
completato il 30 novembre successivo (inc. SO.2021.44). Alla luce di ciò, AO 1
si è rivolto il 13 dicembre 2021 al Segretario assessore del Distretto di Riviera
per un tentativo di conciliazione nei confronti di AP 1 inteso a ottenere che
fosse ordinato a quest'ultima “di porre in atto, dietro comminatoria dell'art.
292 CP, le misure di cui al referto peritale Ge______ SA del 1° luglio 2021 e
del referto di delucidazione del 30 novembre 2021 interessanti il mappale n.
2017”. Subordinatamente, nel caso in cui AP 1 non avesse dato seguito all'ingiunzione,
egli ha chiesto di essere autorizzato, a spese della controparte, “a porre in
atto, dietro comminatoria dell'art. 292 CP, le misure di cui al referto
peritale Ge______ SA del 1° luglio 2021 e del referto di delucidazione del 30
novembre 2021 interessanti il mappale n. 2017”. Constata l'impossibilità
di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato all'istante il 19
gennaio 2022 l'autorizzazione ad agire, senza riscuotere spese (inc. CM.2021.23).
H. Con
petizione del 9 febbraio 2022 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore,
avanzando con procedura semplificata le stesse richieste di giudizio formulate
in sede conciliativa. Nella sua risposta del 28 febbraio 2022 la convenuta ha proposto
anzitutto di dichiarare la petizione irricevibile in base al principio ne
bis in idem, facendo valere che la nuova causa promossa da AO1 si fonda sui
medesimi fatti, contiene le medesime richieste di giudizio e poggia sulle
medesime motivazioni dell'azione precedente, respinta dal Pretore l'11 febbraio
2021. Subordinatamente la convenuta ha instato per il rigetto della petizione
nel merito. Al contraddittorio dell'11 maggio 2022 AO1 ha prodotto un memoriale
di replica, confermando le proprie richieste di petizione. AP1 ha prodotto un
memoriale di duplica, reiterando le domande della sua risposta. Il Pretore ha deciso
seduta stante di limitare il processo all'accertamento del presupposto
processuale contestato dalla convenuta. Non sono state assunte prove.
Fatti
I. Statuendo
il 7 luglio 2022, il Pretore ha respinto l'eccezione sollevata da AP1. Egli ha
dato atto che la nuova procedura si fonda “sullo stesso substrato fattuale (la
copertura e l'impermeabilizzazione della terrazza sul fondo di AP1) e sulla
stessa fattispecie giuridica (un preteso maggior afflusso di acque meteoriche
sui fondi dell'attore a seguito di una modifica dello scolo naturale da parte
della convenuta)” della precedente senza che siano intervenuti fatti nuovi e
importanti. Tuttavia – egli ha proseguito – con la precedente riconvenzione AO1
sollecitava “in sostanza il ripristino dello status quo”, mentre con
l'attuale petizione egli “chiede ora di intervenire puntualmente sullo stato
attuale per modificare nuovamente il deflusso delle acque dal fondo AP1 che,
secondo quanto da lui allegato e che dovrà dimostrare, generano una turbativa e
un danno continuati, destinati ad aumentare nel tempo, come accertato
peritalmente”. Trattandosi così di “qualcosa di diverso rispetto alla
precedente vertenza”, il Pretore ha dichiarato l'azione ricevibile. Le spese
processuali di fr. 200.– sono state poste a carico di AP1, tenuta a rifondere
all'attore fr. 500.– per ripetibili.
L. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 5 settembre 2022 a
questa Camera per ottenere la riforma del giudizio in questione nel senso che
la sua eccezione sia accolta e che la petizione di AO1 sia dichiarata irricevibile.
Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2022 l'attore propone di respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La
decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il procedimento a una singola
questione (art. 125 lett. a CPC), accerta
l'esistenza
di un presupposto processuale nel senso dell'art. 59 CPC, ha natura incidentale
(art. 237 CPC), mentre la decisione con cui il giudice accerta la mancanza di
un presupposto processuale è finale a norma dell'art. 236 cpv. 1 CPC (RtiD
I-2016 pag. 716 n. 39c consid. 1a e 2b; Steck/Brunner in: Basler Kom-mentar, ZPO, 3ª edizione,
n. 8 ad art. 237). Finali o incidentali, le decisioni emanate con la procedura
semplificata sono impugnabili ad ogni modo con appello (art. 308 cpv. 1 lett. a
CPC) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il
valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC).
Nella
fattispecie l'attore ha indicato il valore litigioso in fr. 22 500.– (petizione, pag. 1 in
fondo), pari al costo degli interventi necessari, secondo
il perito giudiziario, per evitare l'aggravarsi dei danni (referto, pag.
33.
in basso). L'importo non è contestato e non appare d'acchito inverosimile. Quanto
alla tempestività dell'appello, la sentenza
impugnata è stata notificata al patrocinatore di AP 1 il 9 luglio 2022
(traccia dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Il termine di ricorso è poi rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2022 in virtù dell'art. 145
cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe scaduto venerdì 9 settembre 2022. Introdotto il 5
settembre 2022 (traccia dell'invio n. __.__.______.________, agli atti),
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato “l'assenza di regiudicata” (art. 59
cpv. 2 lett. e CPC) – res iudicata che invece secondo AP1 sussiste –
perché a mente sua non sussiste identità di pretese fra le richieste di
giudizio formulate da AO1 nel quadro del primo processo e quelle formulate nel
quadro della causa attuale (sopra, lett. I). L'appellante obietta che nei due
procedimenti “viene chiesta la stessa cosa, ossia la cessazione di una molestia
mediante l'esecuzione di misure suggerite da tecnici”, rilevando che “la sola
differenza consiste nel fatto che nel primo procedimento si invocano le misure
della perizia R______ e G______, nel secondo procedimento quelle della perizia
G______ SA”. Contrariamente inoltre all'opinione del Pretore poi – essa soggiunge
– nella prima causa AO1 non ha chiesto di rimuovere la copertura in piode della
terrazza da cui defluiscono le acque meteoriche, ma si è limitato a postulare
interventi per impedire tale deflusso sui propri fondi. Se mai – continua l'appellante
– la rimozione delle lastre fugate del terrazzo era stata prospettata come
possibilità dalla perizia R______ e G______, ma è stata scartata dalla perizia
G______ SA.
Sia
come sia, a parere dell'appellante non è ammissibile ripresentare una seconda
identica azione giudiziaria mediante semplice produzione di una nuova e diversa
perizia, tanto meno ove lo scopo di entrambi i referti sia – come in concreto
– il medesi-mo, cioè “proporre misure di ripristino/adeguamento”. Quanto al
secondo procedimento, l'appellante fa notare che in tale ambito AO1 non ha
postulato l'adozione di misure precise, ma ha chiesto unicamente di domandare
al secondo perito se condividesse le conclusioni del primo. In definitiva –
epiloga l'appellante – nessuna differenza distingue le domande riconvenzionali
formulate da AO1 nel primo processo rispetto a quelle che figurano nella
petizione del secondo processo. E se non ha instato per l'esecuzione di una
perizia giudiziaria nel primo processo né ha appellato la sentenza pretorile
dell'11 febbraio 2011, l'attore non può più rimediare adesso a tali “volontarie
inazioni”.
3.
Un
tribunale non entra nel merito di una controversia se questa forma già oggetto
di una decisione passata in giudicato (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC). Scopo della
norma è di evitare pronunciati contraddittori in una stessa causa fra gli
stessi soggetti (“autorità di cosa giudicata”: DTF 140 III 281 consid. 3.3 con
richiami). Il principio riguarda l'identità delle parti e l'identità
dell'oggetto litigioso, la quale si determina in base alle richieste di
giudizio e al complesso dei fatti su cui le domande si fondano. L'identità va
intesa da un punto di vista sostanziale e non meramente grammaticale. Una nuova
domanda, in qualsiasi modo essa sia formulata, concerne perciò lo stesso
oggetto di una domanda già giudicata se l'oggetto in questione risultava già
contenuto in una domanda precedente o se nel nuovo procedimento una parte sostenga
l'esatto contrario (DTF 142 III 213 consid. 2.1 con riferimenti). Poco importa
che una richiesta di giudizio sia stata formulata in via principale e l'altra sia
formulata in via riconvenzionale o viceversa (DTF 140 III 281 consid. 3.3). Inoltre
soltanto il dispositivo di una decisione beneficia dell'autorità di cosa
giudicata (DTF 146 III 257 consid. 2.1.3), anche se a volte può essere
necessario determinarne la portata facendo capo ai considerandi (DTF 121 III
478.
in alto).
4.
Nel
caso specifico il primo e il secondo processo (inc. SE.2020.2 e SE.2022.4) riguardano
pacificamente le stesse parti. Il problema è sapere se riguardino anche lo
stesso oggetto litigioso.
a) Le
domande riconvenzionali formulate da AO1 nella prima causa erano le seguenti
(memoriale conclusivo del 1° ottobre 2019):
1.
L'azione riconvenzionale del 1°
ottobre 2019 è accolta.
1.1
È pertanto fatto ordine con la
comminatoria dell'art. 292 CP alla signora AP 1 di prendere le misure
necessarie affinché venga cessata qualsivoglia molestia sui fondi del signor
AO1, in particolare riferita al deflusso delle acque sui mappali n. 2018 e n. 2019
RFD O______, e ciò sulla scorta di quanto
indicato nella perizia R______ e G______ del 27 settembre 2019 e
nel rispetto dei dettagli esecutivi indicati nel documento accompagnatorio “Modalità
esecutive, presa di posizione e indicazioni” del 29 ottobre 2019.
1.2
I costi delle misure di cui sopra
dovranno essere posti a carico esclusivamente di AP 1.
AO 1, nella misura in cui la signora AP1
non intervenisse risolvendo il problema entro il 30 maggio 2021, è autorizzato
ad intervenire, a spese della signora AP1, sul suo fondo, in applicazione della
misura indicata al punto 6.B nella perizia R______ e G______ del 27 settembre
2019.
La
perizia di parte R______ e G______ raccomandava, per ovviare al deflusso di
acque meteoriche dalle particelle n. 2018 e 2019 verso la particella n. 2017,
due provvedimenti da attuare singolarmente o – preferibilmente – insieme:
togliere la pavimentazione in piode della terrazza eseguita da AP1,
ripristinando in sua vece il terreno erboso con lastre puntuali, e –
possibilmente – creare una cunetta a cielo aperto con lastre o simili al piede
del muro della terrazza per far confluire le acque meteoriche attraverso un
tubo in un pozzetto a griglia verso nord, evitando in tal modo fenomeni di
erosione (doc. 3 dell'inc. SE.2020.2, pag. 12).
b) Le
richieste di giudizio nella seconda causa sono invece così formulate (replica
dell'11 maggio 2022, domande identiche a quelle della petizione 9 febbraio 2022):
1.
La
presente istanza [sic] è accolta.
In via principale
2.
È fatto ordine alla signora AP1 di porre atto,
dietro comminatoria dell'art. 292 CP, le misure di cui al referto peritale
Ge______ SA del 1° luglio 2021 e del referto di delucidazione del 30 novembre
2021.
interessanti il mappale n. 2017 RFD Ri______-O______ (inc. SO.2021.44).
In
via subordinata e nella misura in cui la signora AP1 non desse seguito a quanto
richiesto:
3.
AO1 è autorizzato, a spese della signora AP1, a
porre in atto le misure di cui al referto peritale Ge______ SA del 1° luglio 2021 e del referto di delucidazione
del 30 novembre 2021, interessanti il mappale n. 2017 RFD
Ri______-O______ (inc. SO.2021.44).
Nella perizia del secondo processo l'ing. J______
F______ K______ della Ge______ SA ha dichiarato di “non condivi-dere le
misure proposte nel [primo] referto” (pag. 28 a metà), proponendo da parte sua
gli interventi che seguono:
– posa di una
canaletta entro l'orlo della terrazza, posa di un muretto di cordolo sull'orlo
del terrazzo sulla particella n. 2017 RFD per deviare le acque verso nord-ovest
e posa di un bauletto di raccolta delle acque;
– realizzazione di una trincea di drenaggio
sul sentiero con ripristino del manto erboso per la deviazione delle acque
verso nord;
– posa di una canaletta a monte
dell'edificio sulla particella n. 2019 RFD con scarico delle acque su due lati
(nel pendio a nord della particella n. 2019 e nel giardino a sud);
– posa di uno strato di
impermeabilizzazione a tergo del muro dell'edificio sulla particella n. 2018
(doc. B dell'inc. SE.2022.4, pag. 33).
5.
Ciò posto, non fa
dubbio che – come rileva l'appellante – la seconda causa promossa da AO1 tende
alla cessazione di una molestia (“scolo
delle acque”: art. 689 CC) mediante l'esecuzione di misure indicate da tecnici.
Sotto questo profilo essa ricalca dunque il fine ultimo della prima (rimediare
all'eccesso di acque meteoriche che defluiscono dai fondi di AP1). Se non che, i
provvedimenti chiesti al Pretore per raggiungere tale obiettivo sono diversi, al
punto che il secondo perito si è dissociato apertamente dalle proposte del primo.
Nel primo processo invero AO1 postulava “quanto indicato nella perizia R______
e G______ del 27 settembre 2019”, cioè due interventi cumulativi o –
almeno – alternativi: rimozione delle piode che pavimentano la terrazza di AP1
e/o formazione di una cunetta a cielo aperto con lastre o simili al piede del
muro della terrazza per far confluire le acque meteoriche in un tubo che le
convogli in un pozzetto a griglia verso nord. Nel secondo processo l'attore
chiede invece “le misure di cui al referto peritale Ge______ SA”, ossia un
insieme di altri provvedimenti: installazione di canalette, costruzione di un
muretto, realizzazione di una trincea di drenaggio e posa di uno strato di
impermeabilizzazione a tergo del muro dell'edificio sulla particella n. 2018. Non
si può dire perciò che i provvedimenti richiesti con il primo processo
contenessero già le richieste del secondo.
6.
L'appellante
sostiene che in concreto la seconda azione riguarda “la stessa cosa” della
riconvenzione nel primo processo, “ossia la cessazione di una molestia
mediante l'esecuzione di misure suggerite da tecnici”. L'affermazione potrebbe
anche essere con-divisa se con la riconvenzione del primo processo AO1 si fosse
limitato a chiedere “provvedimenti” per evitare danni delle acque provenienti
dai due fondi vicini, senza formulare conclusioni precise. E ciò sarebbe stato un
suo diritto, nelle azioni degli art. 679 segg. CC (“responsabilità del
proprietario”) l'attore non essendo tenuto a indicare quali provvedimenti
adottare; spetta in tal caso al giudice determinare quali misure si impongano
per evitare danni (Bohnet, Actions
civiles, 2ª edizione, vol. I, n. 54 al § 46 con rinvii di dottrina e
giurisprudenza; testuale: DTF 111 II 445 a metà). Nella fattispecie per contro
AO1 ha precisato sin dall'inizio la singola misura da lui richiesta, facendo espresso
riferimento alla perizia di parte (rimozione delle piode che pavimentano la
terrazza di AP1 e/o formazione di una cunetta a cielo aperto con lastre o
simili al piede del muro della terrazza). Il Pretore non è stato chiamato a
individuare altri possibili interventi, che di conseguenza non ha nemmeno considerato.
E siccome non ha ritenuto la pretesa riconvenzionale sufficientemente
comprovata, egli si è limitato a respingerla senza ulteriore disamina. La
richiesta di giudizio dell'azione riconvenzionale non comprendeva quindi, neppure
implicitamente, la richiesta di giudizio oggetto del secondo processo. Ne
discende che, non riscontrandosi identità dell'oggetto litigioso tra i due
procedimenti in rassegna, la richiesta riconvenzionale
respinta dal Pretore con la sentenza dell'11 febbraio 2021 non comporta
l'irricevibilità della successiva azione principale.
7.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore,
che ha introdotto un memoriale di osservazioni tramite un avvocato, ha diritto
a un'adeguata indennità per ripetibili.
8.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale
segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Il valore litigioso dell'azione principale non raggiunge tuttavia la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono
poste a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).