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Decisione

11.2022.14

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

21 marzo 2023Italiano6 min

conseguenze del divorzio e che in tale ambito esse avevano concordato il ritiro,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.8

11.2022.14

11.2022.15

Lugano

21 marzo 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

Ghirardelli

sedente

per statuire nella causa SO.2016.4314 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 13 settembre

2016 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 31 gennaio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

14 gennaio 2022 (inc. 11.2022.14) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc.

11.2022.15);

così come sul reclamo in

materia di spese giudiziarie del 25 gennaio 2022 presentato da AO 1 contro la

medesima decisione (11.2022.8);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 14 gennaio

2022, emessa a tutela dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, ha obbligato AP 1 (1968) a versare alla moglie AO 1 (1960)

un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili da aprile a maggio 2016, di fr.

1800.– mensili da giugno a settembre 2016, di fr. 1350.– mensili da ottobre

2016 a novembre 2016, di fr. 950.– mensili da dicembre 2016 a gennaio 2018, di

fr. 1125.– mensili da febbraio 2018 a luglio 2020 e di fr. 1580.– mensili da

agosto 2020 in poi, con facoltà per il marito di detrarre/compensare il

contributo alimentare di fr. 1000.– mensili stabilito con la transazione 21

dicembre 2016, oltre a un ulteriore importo di

fr. 1300.–. Le spese processuali di fr. 4000.– sono state poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascu­no, compensate le ripetibili.

Fatti

B. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 31 gennaio 2022

nel quale chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, di riformare la

decisione impugnata nel senso di sopprimere ogni contributo alimentare per la

moglie. Nel frattempo AO 1 è insorta

il

25 gennaio 2022 a questa Came­ra con un reclamo in cui chiede una diversa

ripartizione delle spese giudiziarie e la condanna del marito a versarle fr.

4000.– per ripetibili. Entrambi i memoriali non sono stati oggetto di

notificazione.

C. Il 12 aprile 2022 AP

1 ha annunciato alla Camera che le parti avevano raggiunto un accordo sulle

conseguenze del divorzio e che in tale ambito esse avevano concordato il ritiro,

al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, di tutte le procedure tra

loro pendenti. Il 13 marzo 2023 AP 1 ha comunicato che la sentenza di divorzio

è definitiva.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, o

di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia

unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a

norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere

indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale

4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni

descritte il giudice prende atto della dichiarazione

di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2.

Desistenza equivale

a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea

di principio – il pagamento

delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1.

seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di

oneri processuali. Nella fattispecie ogni contendente andrebbe pertanto tenuto

così a farsi carico dei costi dovuti alle rispettive procedure di appello. Viste le condizioni economiche difficili

in cui l'appellante versa si rinuncia – eccezionalmente – a ogni prelievo. Tenuto

conto altresì dello sforzo profuso dalle parti per mettere fine al litigio si

giustifica altresì di rinunciare a ogni riscossione anche per la procedura di

reclamo. Non si pone problema di ripetibili, le parti non essen­do state

chiamate a formulare osservazioni ai rimedi giuridici avversari.

3.

Rimane

la questione legata al gratuito patrocinio da AP 1 davanti a questa

Camera. A supporre che tale richiesta

non sia stata ritirata insieme con l'appello e che

l'interessato versi in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), la domanda si

rivela tuttavia priva d'interesse. Il diritto al gratuito patrocinio è di

natura altamente personale

(riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di

conseguenza, qualora un beneficiario del gratuito patrocinio in un processo

perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte, il beneficio del

gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003

del

23.

dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 5A_205/2022 del 20

ottobre 2022 consid. 3.2 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con

numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione se al momento di

perdere la qualità di parte il richiedente non ha ancora ottenuto il gratuito

patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse

alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.). In concreto AP 1 ha

perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato

l'appello, ponendo fine al processo. E quando ha ritirato l'appello egli non

fruiva del gratuito patrocinio. In condizioni del genere è venuto meno un suo

interesse a ottenere una decisione in proposito.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dei

ricorsi. Le cause sono stralciate dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è

dichiarata senza interesse.

4. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).