11.2022.140
Foro dell'azione di rettificazione dei registri di stato civile. Ripartizione delle spese in caso di volontaria giurisdizione
2 novembre 2022Italiano8 min
I CCA, sentenza inc. 11.2020.176 del 26 febbraio 2021
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.140
Lugano
2 novembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
vicepresidente,
Giamboni
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2022.4328 (rettificazione di dati relativi allo stato civile) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 15
settembre 2022 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 23 settembre 2022 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore
aggiunto il 16 settembre 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Nel 2013 S__________ __________ __________, di età
incerta (1991/1994) e di origine sconosciuta (Tibet/Cina), è
entrata in Svizzera come richiedente l'asilo. Il 15 luglio 2022 essa ha dato
alla luce a __________ un figlio, T__________
__________ e il 18 luglio successivo ne ha notificato la nascita al Servizio
circondariale dello stato civile di __________, indicando quale padre D__________
__________ __________, 1991, cittadino cinese al beneficio di un permesso N
rilasciato dal Canton Soletta, con il quale ha contratto matrimonio secondo la
tradizione tibetana.
B. Il
15 settembre 2022 S__________ __________ __________, presentatasi come AP 1, ha
promosso davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione di
rettificazione di dati relativi allo stato civile (art. 42 CC) chiedendo –
previo conferimento del gratuito patrocinio – di accertare i suoi dati
personali nel seguente modo:
cognome: __________
cognome da nubile: __________ nome:
AP 1
altri nomi ufficiali:
-
sesso: F
data di nascita: 18 marzo 1991
luogo di
nascita: __________ India cognome
e nome del padre: D__________ __________
cognome e
nome della madre: __________
stato civile:
nubile
cittadinanza:
Tibetana (risp. nessuna)
C. Con
decisione del 16 settembre 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato inammissibile
l'istanza per difetto di competenza territoriale, l'istante, domiciliata a __________,
dovendo iscrivere i suoi dati nel circondario di quel comune. Non sono state riscosse
spese processuali. Nella misura in cui non era diventata priva d'oggetto, la
richiesta di ammissione al gratuito patrocinio è stata respinta.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23
settembre 2022 in cui chiede, in riforma del giudizio impugnato, di accertare
la competenza territoriale della Pretura del Distretto di Lugano e di ritornati
gli atti al Pretore aggiunto affinché statuisca nel merito. Invitato a presentare
osservazioni, in un memoriale del 4 ottobre 2022 il Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio dello stato civile, propone di accogliere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione di non entrata nel merito per carenza
di competenza pone termine al processo per ragioni d'ordine ed è pertanto
finale nel senso dell'art. 236 cpv. 2 CPC. Un'azione volta alla rettificazione di un'iscrizione nel registro
dello stato civile è retta dalla procedura sommaria (art. 249 lett. a n. 4
CPC). Non si tratta di una controversia patrimoniale, di modo che la relativa
decisione è impugnabile entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv.
1 CPC) senza riguardo a questioni di valore (cfr. I CCA sentenza inc. 11.2021.39
del 23 aprile 2021 consid. 1 con rinvio a DTF 135 III 391 consid. 1).
In concreto la decisione del Pretore aggiunto è stata
notificata alla legale dell'istante il 19 settembre 2022 (tracciamento
dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 23 settembre 2022,
l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha
ricordato che per le azioni di
rettificazione di registri dello stato civile è imperativo il foro del
circondario in cui i dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero dovuto
esserlo (art. 22 CPC). A suo parere, non essendo i dati anagrafici dell'istante
mai stati registrati nei registri di stato civile ed essendo essa domiciliata a
Biasca, i suoi dati avrebbero dovuto essere registrati nel circondario di quel
comune. Premesso ciò, vista l'incompetenza per territorio, egli ha dichiarato irricevibile
l'istanza.
3. L'appellante ribadisce
che il figlio è nato a __________ di modo che anche i propri dati devono essere
registrati dal Servizio circondariale dello stato civile di __________, al
quale ella ha peraltro dato il proprio formale consenso all'iscrizione dei suoi
dati minimi, tanto più che il foro del circondario in cui i dati anagrafici
sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo è imperativo. Essa chiede pertanto che venga accertata la
competenza territoriale della Pretura del Distretto di Lugano con conseguente annullamento
della decisione impugnata e il rinvio degli atti a tale autorità affinché
statuisca nel merito.
a) I
registri dello stato civile documentano lo stato civile di una persona e
forniscono dati relativi ai “fatti dello stato civile” quali nascita,
matrimonio, registrazione di un'unione domestica e morte, allo “statuto
personale e familiare” come maggiore età, filiazione, vincolo coniugale, unione
domestica registrata, ai nomi, ai diritti di attinenza cantonali e comunali,
così come alla cittadinanza nazionale (art. 39 cpv. 2 CC; v. anche art. 7 cpv.
2 e 8 dell'Ordinanza sullo stato civile: RS 211.112.2). Uno straniero i cui
dati – come in concreto – non sono disponibili è rilevato nel registro dello
stato civile quando è interessato da un fatto o da una dichiarazione di stato
civile da documentare in Svizzera (art. 15 cpv. 2 lett. a OSC).
b) Ora,
per le azioni di rettificazione di registri dello stato civile è imperativo il
foro del circondario in cui i dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero
dovuto esserlo (art. 22 CPC). La competenza per territorio degli uffici dello
stato civile si fonda sui circondari stabiliti dai Cantoni (art. 1 OSC). E nel
Cantone Ticino il territorio distrettuale forma, per principio, un circondario
dello stato civile (art. 1 del Regolamento sullo stato civile: RL 212.150).
c) Ogni
persona è rilevata nel registro dello stato civile alla notificazione della
nascita (art. 15a cpv. 1 OSC). E per documentare una nascita sono
necessari i dati della madre, ovvero questi devono essere documentati nel registro
dello stato civile. Trattandosi di uno straniero i cui dati non siano
disponibili, questi è rilevato nel registro dello stato civile “al più tardi”
quando è interessato da un fatto dello stato civile da documentare in Svizzera.
Premesso ciò, nel caso in esame T__________ __________ è nato, a __________, il 15 luglio 2022. La madre S__________ __________ __________
(“AP 1”) non risulta essere rilevata nei registi dello stato civile. Considerato
che la registrazione della nascita del minore va indiscussamente documentata
nel circondario dello stato civile di __________, il fatto da documentare per
la madre è chiaramente correlato con tale evento. Poco importa pertanto al
riguardo il luogo di domicilio del genitore. Ne segue che in concreto il Pretore aggiunto del Distretto di
Lugano aveva la competenza territoriale per statuire sull'azione di rettificazione dei dati
dello stato civile. Provvisto
di buon diritto,
l'appello merita così accoglimento con conseguente annullamento della decisione
impugnata e rinvio degli atti al primo giudice perché riprenda la procedura.
4. Non si prelevano
spese per l'attuale sentenza. Ciò
non toglie che l'appellante abbia diritto a un'indennità per ripetibili. Se
difatti, in una procedura che implica una sola parte, quest'ultima risulta
vincente dinanzi all'autorità di ricorso, il Cantone deve rifonderle adeguate
ripetibili per la procedura di secondo grado (DTF 142 III 110; v. anche
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2020.176 del 26 febbraio 2021
consid. 5), a meno che il diritto cantonale dispensi lo Stato dal pagamento
di spese giudiziarie (art. 116 CPC). L'ordinamento ticinese non prevede
tuttavia un'esenzione del genere.
Considerandi
5.
Circa i
rimedi giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), una decisione che riguarda lo stato civile di una persona
è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di
valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto nel
senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore
aggiunto perché tratti l'istanza di rettificazione dei registri dello stato
civile.
2. Non si riscuotono spese
processuali. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'appellante fr. 500.– per
ripetibili.
3. Notificazione all'avv. .
Comunicazione:
– ;
– Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).