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Decisione

11.2022.140

Foro dell'azione di rettificazione dei registri di stato civile. Ripartizione delle spese in caso di volontaria giurisdizione

2 novembre 2022Italiano8 min

I CCA, sentenza inc. 11.2020.176 del 26 febbraio 2021

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.140

Lugano

2 novembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

vicepresidente,

Giamboni

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2022.4328 (rettificazione di dati relativi allo stato civile) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 15

settembre 2022 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 23 settembre 2022 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore

aggiunto il 16 settembre 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Nel 2013 S__________ __________ __________, di età

incerta (1991/1994) e di origine sconosciuta (Tibet/Cina), è

entrata in Svizzera come richiedente l'asilo. Il 15 luglio 2022 essa ha dato

alla luce a __________ un figlio, T__________

__________ e il 18 luglio successivo ne ha notificato la nascita al Servizio

circondariale dello stato civile di __________, indicando quale padre D__________

__________ __________, 1991, cittadino cinese al beneficio di un permesso N

rilasciato dal Canton Soletta, con il quale ha contratto matrimonio secondo la

tradizione tibetana.

B. Il

15 settembre 2022 S__________ __________ __________, presentatasi come AP 1, ha

promosso davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione di

rettificazione di dati relativi allo stato civile (art. 42 CC) chiedendo –

previo conferimen­to del gratuito patrocinio – di accertare i suoi dati

personali nel seguente modo:

cognome: __________

cognome da nubile: __________ nome:

AP 1

altri nomi ufficiali:

-

sesso: F

data di nascita: 18 marzo 1991

luogo di

nascita: __________ India cognome

e nome del padre: D__________ __________

cognome e

nome della madre: __________

stato civile:

nubile

cittadinanza:

Tibetana (risp. nessuna)

C. Con

decisione del 16 settembre 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato inammissibile

l'istanza per difetto di competenza territoriale, l'istante, domiciliata a __________,

dovendo iscrivere i suoi dati nel circondario di quel comune. Non sono state riscosse

spese processuali. Nella misura in cui non era diventata priva d'oggetto, la

richiesta di ammissione al gratuito patrocinio è stata respinta.

D. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23

settembre 2022 in cui chiede, in riforma del giudizio impugnato, di accertare

la competenza territoriale della Pretura del Distretto di Lugano e di ritornati

gli atti al Pretore aggiunto affinché statuisca nel merito. Invitato a presentare

osservazioni, in un memoriale del 4 ottobre 2022 il Dipartimento delle

istituzioni, Ufficio dello stato civile, propone di accogliere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Una decisione di non entrata nel merito per carenza

di competenza pone termine al processo per ragioni d'ordine ed è pertanto

finale nel senso dell'art. 236 cpv. 2 CPC. Un'azione volta alla rettificazione di un'iscrizione nel registro

dello stato civile è retta dalla procedura sommaria (art. 249 lett. a n. 4

CPC). Non si tratta di una controversia patrimoniale, di modo che la relativa

decisione è impugnabile entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv.

1 CPC) senza riguardo a questioni di valore (cfr. I CCA sentenza inc. 11.2021.39

del 23 aprile 2021 consid. 1 con rinvio a DTF 135 III 391 consid. 1).

In concreto la decisione del Pretore aggiunto è stata

notificata alla legale dell'istante il 19 settembre 2022 (tracciamento

dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 23 settembre 2022,

l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha

ricordato che per le azioni di

rettificazione di registri dello stato civile è imperativo il foro del

circondario in cui i dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero dovuto

esserlo (art. 22 CPC). A suo parere, non essendo i dati anagrafici dell'istante

mai stati registrati nei registri di stato civile ed essendo essa domiciliata a

Biasca, i suoi dati avrebbero dovuto essere registrati nel circondario di quel

comune. Premesso ciò, vista l'incompetenza per territorio, egli ha dichiarato irricevibile

l'istanza.

3. L'appellante ribadisce

che il figlio è nato a __________ di modo che anche i propri dati devono essere

registrati dal Servizio circondariale dello stato civile di __________, al

quale ella ha peraltro dato il proprio formale consenso all'iscrizione dei suoi

dati minimi, tanto più che il foro del circondario in cui i dati anagrafici

sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo è imperativo. Essa chiede pertanto che venga accertata la

competenza territoriale della Pretura del Distretto di Lugano con conseguente annullamento

della decisione impugnata e il rinvio degli atti a tale autorità affinché

statuisca nel merito.

a) I

registri dello stato civile documentano lo stato civile di una persona e

forniscono dati relativi ai “fatti dello stato civile” quali nascita,

matrimonio, registrazione di un'unione domestica e morte, allo “statuto

personale e familiare” come maggiore età, filiazione, vincolo coniugale, unione

domestica registrata, ai nomi, ai diritti di attinenza cantonali e comunali,

così come alla cittadinanza nazionale (art. 39 cpv. 2 CC; v. anche art. 7 cpv.

2 e 8 dell'Ordinanza sullo stato civile: RS 211.112.2). Uno straniero i cui

dati – come in concreto – non sono disponibili è rilevato nel registro dello

stato civile quando è interessato da un fatto o da una dichiarazione di stato

civile da documentare in Svizzera (art. 15 cpv. 2 lett. a OSC).

b) Ora,

per le azioni di rettificazione di registri dello stato civile è imperativo il

foro del circondario in cui i dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero

dovuto esserlo (art. 22 CPC). La competenza per territorio degli uffici dello

stato civile si fonda sui circondari stabiliti dai Cantoni (art. 1 OSC). E nel

Cantone Ticino il territorio distrettuale forma, per principio, un circondario

dello stato civile (art. 1 del Regolamento sullo stato civile: RL 212.150).

c) Ogni

persona è rilevata nel registro dello stato civile alla notificazione della

nascita (art. 15a cpv. 1 OSC). E per documentare una nascita sono

necessari i dati della madre, ovvero questi devono essere documentati nel registro

dello stato civile. Trattandosi di uno straniero i cui dati non siano

disponibili, questi è rilevato nel registro dello stato civile “al più tardi”

quando è interessato da un fatto dello stato civile da documentare in Svizzera.

Premesso ciò, nel caso in esame T__________ __________ è nato, a __________, il 15 luglio 2022. La madre S__________ __________ __________

(“AP 1”) non risulta essere rilevata nei registi dello stato civile. Considerato

che la registrazione della nascita del minore va indiscussamente documentata

nel circondario dello stato civile di __________, il fatto da documentare per

la madre è chiaramente correlato con tale evento. Poco importa pertanto al

riguardo il luogo di domicilio del genitore. Ne segue che in concreto il Pretore aggiunto del Distretto di

Lugano aveva la competenza territoriale per statuire sull'azione di rettificazione dei dati

dello stato civile. Provvisto

di buon diritto,

l'appello merita così accoglimento con conseguente annullamento della decisione

impugnata e rinvio degli atti al primo giudice perché riprenda la procedura.

4. Non si prelevano

spese per l'attuale sentenza. Ciò

non toglie che l'appellante abbia diritto a un'indennità per ripetibili. Se

difatti, in una procedura che implica una sola parte, quest'ultima risulta

vincente dinanzi al­l'autorità di ricorso, il Cantone deve rifonderle adeguate

ripetibili per la procedura di secondo grado (DTF 142 III 110; v. anche

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2020.176 del 26 febbraio 2021

consid. 5), a meno che il diritto cantonale dispensi lo Stato dal pagamen­to

di spese giudiziarie (art. 116 CPC). L'ordinamento ticinese non prevede

tuttavia un'esenzione del genere.

Considerandi

5.

Circa i

rimedi giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), una decisione che riguarda lo stato civile di una persona

è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di

valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è accolto nel

senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore

aggiunto perché tratti l'istanza di rettificazione dei registri dello stato

civile.

2. Non si riscuotono spese

processuali. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'appellante fr. 500.– per

ripetibili.

3. Notificazione all'avv. .

Comunicazione:

– ;

– Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).