11.2022.142
Rimedio giuridico errato: conversione dell'appello in reclamo non ammessa
7 ottobre 2022Italiano6 min
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.142
Lugano
7 ottobre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2021.53 (divorzio su azione di un coniuge:
provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa
con istanza del 3 dicembre 2021 dal
AP
1
(patrocinato
dagli avvocati PA 1 e __________, )
contro
AO 1
(patrocinata
dalle avvocate PA 2 e
__________,
),
giudicando
sull'appello in materia di spese giudiziarie del 29 settembre 2022 presentato
da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 12 settembre
2022;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1967) e AO 1 (1974)
si sono sposati ad __________ il 27 aprile 2000. Dal matrimonio sono nati V__________,
il 27 luglio 2004 (oggi maggiorenne), F__________, il 2 marzo 2006, e T__________,
il 14 settembre 2008. I coniugi vivono separati dal febbraio del 2018.
B. Nell'ambito di in una
procedura di divorzio promossa il 3 dicembre 2021 da AP 1, con decreto
cautelare del 12 settembre 2022 il Pretore aggiunto della giurisdizione di
Locarno Campagna ha assegnato in uso l'abitazione coniugale al marito con
arredo e suppellettili, affidando T__________ e F__________ alla custodia
esclusiva del medesimo, riservato alla madre un usuale diritto di visita. Le
spese processuali di complessivi fr. 9504.55 sono state poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, senza assegnazione di ripetibili. In
calce al decreto il Pretore aggiunto ha indicato, tra l'altro, che “il
dispositivo in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente
mediante reclamo scritto e motivato in italiano (…) da presentare al Tribunale
d'appello (…) entro 10 giorni dalla sua notificazione”.
C. Contro il dispositivo
sulle spese giudiziarie della decisione appena citata AP 1 è insorto a questa
Camera con un appello del 29 settembre 2022 per ottenere la riforma di tale
pronunciato, nel senso di vedere posti gli oneri processuali a carico della
moglie, tenuta a rifondergli fr. 3000.– per ripetibili. Il memoriale non è
stato notificato ad AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di
spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo
(art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – con la procedura
sommaria, il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice di AP
1 il 19 settembre 2022. Introdotto il 29 settembre 2022, il rimedio giuridico
in esame è dunque tempestivo.
2. Nella fattispecie AP 1 impugna il
dispositivo sulle spese giudiziarie del decreto cautelare con appello anziché
con reclamo. L'appello risulta dunque irricevibile.
Rimane da esaminare se può entrare in linea di conto una conversione
dell'appello in reclamo.
Ora,
la giurisprudenza più aggiornata ha avuto modo di precisare che un'autorità di
secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata
intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure
nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente
riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018
consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente:
sentenza 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4 in: RSPC 2021 pag.
140). La conversione è esclusa invece se
l'insorgente, patrocinato da un difensore professionista, ha scientemente op-tato
per una via di diritto che non poteva ignorare essere errata (sentenza del Tribunale
federale 5A_953/2020 del 9 agosto 2021 consid. 3.4.2.2; analogamente: RtiD II-2019 pag. 767 consid. 3 con
rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.162 del 10 dicembre 2021
consid. 2).
3. In concreto
l'introduzione dell'appello non può dirsi dovuta a mera svista o a inavvertenza
manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come “appello” nel
senso degli art. 308 segg. CPC, ma l'istante dichiara esplicitamente di
“appellare” il dispositivo n. 3 della decisione impugnata, protesta le spese
giudiziarie “della procedura di appello” e sottolinea che “il termine per
appellare” è stato ossequiato. AP 1 ha quindi inoltrato appello con la chiara intenzione
di presentare appello, non reclamo. D'altro lato, l'improponibilità dell'appello nel caso specifico era evidente e il
reclamo era stato correttamente indicato dal Pretore aggiunto nei rimedi
giuridici in calce al decreto impugnato. Ne discende l'impossibilità di
convertire l'appello in reclamo.
4. Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone problema di ripetibili, la convenuta non essendo stata
chiamata a formulare osservazioni.
5. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
Considerandi
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF per un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è
irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
300.– sono poste a carico di AP 1.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).