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Decisione

11.2022.142

Rimedio giuridico errato: conversione dell'appello in reclamo non ammessa

7 ottobre 2022Italiano6 min

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.142

Lugano

7 ottobre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa CA.2021.53 (divorzio su azione di un coniuge:

provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa

con istanza del 3 dicembre 2021 dal

AP

1

(patrocinato

dagli avvocati PA 1 e __________, )

contro

AO 1

(patrocinata

dalle avvocate PA 2 e

__________,

),

giudicando

sull'appello in materia di spese giudiziarie del 29 settembre 2022 presentato

da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 12 settembre

2022;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1967) e AO 1 (1974)

si sono sposati ad __________ il 27 aprile 2000. Dal matrimonio sono nati V__________,

il 27 luglio 2004 (oggi maggiorenne), F__________, il 2 marzo 2006, e T__________,

il 14 settembre 2008. I coniugi vivono separati dal febbraio del 2018.

B. Nell'ambito di in una

procedura di divorzio promossa il 3 dicembre 2021 da AP 1, con decreto

cautelare del 12 settembre 2022 il Pretore aggiunto della giurisdizione di

Locarno Campagna ha assegnato in uso l'abitazione coniugale al marito con

arredo e suppellettili, affidan­do T__________ e F__________ alla custodia

esclusiva del medesimo, riservato alla madre un usuale diritto di visita. Le

spese processuali di complessivi fr. 9504.55 sono state poste a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno, senza assegnazione di ripetibili. In

calce al decreto il Pretore aggiunto ha indicato, tra l'altro, che “il

dispositivo in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente

mediante reclamo scritto e motivato in italiano (…) da presentare al Tribunale

d'appello (…) entro 10 giorni dalla sua notificazione”.

C. Contro il dispositivo

sulle spese giudiziarie della decisione appe­na citata AP 1 è insorto a questa

Camera con un appello del 29 settembre 2022 per ottenere la riforma di tale

pronunciato, nel senso di vedere posti gli oneri processuali a carico della

moglie, tenuta a rifondergli fr. 3000.– per ripetibili. Il memoriale non è

stato notificato ad AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Una decisione in materia di

spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo

(art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – con la procedura

sommaria, il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice di AP

1 il 19 settembre 2022. Introdotto il 29 settembre 2022, il rimedio giuridico

in esame è dunque tempestivo.

2. Nella fattispecie AP 1 impugna il

dispositivo sulle spese giudiziarie del decreto cautelare con appello anziché

con reclamo. L'appello risulta dunque irricevibile.

Rimane da esaminare se può entrare in linea di conto una conversione

dell'appello in reclamo.

Ora,

la giurisprudenza più aggiornata ha avuto modo di precisare che un'autorità di

secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata

intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure

nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente

riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018

consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente:

sentenza 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4 in: RSPC 2021 pag.

140). La conversione è esclusa invece se

l'insorgente, patrocinato da un difensore professionista, ha scientemente op-tato

per una via di diritto che non poteva ignorare essere errata (sentenza del Tribunale

federale 5A_953/2020 del 9 agosto 2021 consid. 3.4.2.2; analogamente: RtiD II-2019 pag. 767 consid. 3 con

rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.162 del 10 dicembre 2021

consid. 2).

3. In concreto

l'introduzione dell'appello non può dirsi dovuta a mera svista o a inavvertenza

manifesta. Non solo il memoria­le è espressamente intestato come “appello” nel

senso degli art. 308 segg. CPC, ma l'istante dichiara esplicitamente di

“appellare” il dispositivo n. 3 della decisione impugnata, protesta le spese

giudiziarie “della procedura di appello” e sottolinea che “il termine per

appellare” è stato ossequiato. AP 1 ha quindi inoltrato appello con la chiara intenzione

di presenta­re appello, non reclamo. D'altro lato, l'improponibilità dell'appello nel caso specifico era evidente e il

reclamo era stato correttamente indicato dal Pretore aggiunto nei rimedi

giuridici in calce al decre­to impugnato. Ne discende l'impossibilità di

convertire l'appello in reclamo.

4. Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone problema di ripetibili, la convenuta non essendo stata

chiamata a formulare osservazioni.

5. Circa

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

Considerandi

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiun­ge la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è

irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

300.– sono poste a carico di AP 1.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).