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Decisione

11.2022.145

Appello non motivato (richiesta di riduzione del contributo alimentare per figli non quantificata)

16 dicembre 2022Italiano8 min

pronunciato il divorzio tra AP 1 (1975) ed AO 1 (1983), ha affidato i figli L__________

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.145

Lugano

16 dicembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2020.119 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 13 maggio 2020 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 ,

giudicando sull'appello

dell'8 ottobre 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 12 settembre 2022;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con sentenza del 12

settembre 2022 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha

pronunciato il divorzio tra AP 1 (1975) ed AO 1 (1983), ha affidato i figli L__________

(nato il 18 aprile 2011) e Lu__________ (nato il 30 settembre 2013) alla madre con

esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di

visita paterno e ha obbligato, in particolare, AP 1 a versare un contributo

alimentare per L__________ di fr. 400.– mensili, (assegni familiari non

compresi), fino ad agosto 2023 e di fr. 360.– mensili in seguito, così come uno

per Lu__________ di fr. 270.– mensili (assegni familiari non compresi) fino ad

agosto 2023 e di fr. 310.– mensili in seguito, per entrambi fino alla maggiore

età o al termine alla formazione professionale. Le spese processuali di fr.

5000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

B. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 ottobre

2022 nel quale lamenta l'inadeguatezza dei contributi di mantenimento “alle [sue]

possibilità finanziarie” chiedendo di “valutare le [sue] motivazioni per un'eventuale

modifica”. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Litigioso, in appello, è unicamente il contributo

alimentare dovuto da AP 1 ai figli L__________ e Lu__________. Al proposito il

Pretore aggiunto dopo avere accertato che il convenuto percepisce un'indennità

di disoccupazione di fr. 2325.– mensili netti, ha ritenuto che al termine del

periodo quadro egli non potesse limitarsi a opporre al proprio obbligo di

mantenimento nei confronti dei figli la sua situazione di inattività

lavorativa. Il primo giudice gli ha pertanto imputato un reddito ipotetico di

pari importo. Quanto al fabbisogno minimo, il Pretore l'ha stabilito in fr. 1656.–

mensili (fr. 850.– minimo esecutivo, fr. 675.– quota pigione, fr. 8.– quota Swisscaution,

fr. 63.– premio cassa malati con sussidi, fr. 27.– assicurazione e RC auto, fr.

33.– imposta circolazione auto), donde un margine di fr. 669.– mensili che ha

destinato al mantenimento dei figli.

2.

L'appellante chiede, in estrema sintesi, di esaminare le sue motivazioni “per un'eventuale modifica” del contributo alimentare in favore dei figli. Ora,

un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per

“motivato” si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo

risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali

ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 142 III 417

consid. 2.2.4 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Di conseguenza una richiesta di

giudizio va formulata in modo tale che, dandosi accoglimento dell'azione, la

relativa formulazione possa essere ripresa invariata nel dispositivo della

decisione (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1). È vero che l'esigenza di formulare

conclusioni esplicite non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un

appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile,

di conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventual-mente in combinazione con

il dispositivo della sentenza impugnata – si evinca senza equivoco a che cosa

miri l'appellante (cfr. analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.35 del 18

febbraio 2022 consid. 2).

Nel

caso specifico è indubbio che AP 1 persegue la riduzione del contributo

alimentare in favore dei figli L__________ e Lu__________, tant'è che chiede di

“valutare le [sue] motivazioni per un'eventuale

modifica”. Se non che, dandosi contestazioni pecuniarie, un appellante non può

limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese. Ciò vale

anche per le cause rette dal principio inquisitorio, il quale non dispensa dal

formulare pretese pecuniarie quantificate nemmeno nei processi in cui il

giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 620 consid.

4.5

e 5 con riferimenti; più recentemente: sentenza del Tribunale federale

5A_236/2016 del 15 gennaio 2018 consid. 3.3.3; analogamente: I CCA sentenza

inc. 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 9a). Le contestazioni relative a

contributi alimentari per minorenni non sfuggono dunque alla regola (RtiD

I-2014 pag. 805 consid. 3d).

In

concreto l'appellante non indica per nulla – come si è detto – quale contributo

alimentare egli intenda offrire ai figli in luogo e vece di quello fissato dal

Pretore aggiunto (fr. 400.– e fr. 270.–

mensili, assegni familiari non compresi).

La cifra non può desumersi nemmeno dalla motivazione dell'appello, eventualmente

facendo capo alla sentenza impugnata, all'entità del contributo alimentare

proposto in riforma della decisione impugnata l'appellante non alludendo

nemmeno di scorcio. Ne segue che, pur con tutta la comprensione che si deve a

una parte non patrocinata, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e

giudicare i presupposti per un'eventuale riforma della decisione impugnata.

3.

Si aggiunga, ad ogni

buon conto, che pur volendo fare astrazione

dall'inammissibilità dell'appello, in concreto l'impugnazione

non sarebbe destinata a miglior sorte. AP 1 sostiene che dopo la fine

del periodo di disoccupazione egli è a carico della pubblica assistenza e che

la sua attuale compagna non esercita alcuna attività lucrativa. In realtà, così

argomentando, egli disconosce che trattandosi di

contributi alimentari per minorenni, soprattutto nel caso di ristrettezze

economiche i genitori devono profittare al massimo della loro potenzialità di

guadagno e che ove non sia il caso, gli va ascritto, un reddito ipotetico nella

misura in cui sia esigibile ed effettivamente possibile, tenuto conto dell'età,

dello stato di salute, della formazione, dell'esperienza professionale, della

situazione sul mercato del lavoro e dei doveri educativi. Premesso ciò, come si

è detto, il Pretore aggiunto ha calcolato il reddito del convenuto in fr. 2325.–

mensili, corrispondenti alle indennità di disoccupazione, imputandogli dopo la

fine del periodo quadro lo stesso importo quale reddito ipotetico. Con tale

motivazione l'interessato non si confronta, non pretendendo in particolare che,

alla luce della sua situazione personale, quel reddito ipotetico non sia

esigibile né conseguibile.

Né, per altro, la

riscossione di prestazioni assistenziali basta per indiziare un impedimento al

lavoro. Da un debitore alimentare con figli si può inoltre pretendere un impegno

che si sospinga oltre le esigenze poste da un ufficio di collocamento ai fini

dell'assicurazione contro la disoccupazione. Il conseguimento di un reddito

ipotetico può anche richiedere un cambiamento d'attività, poiché l'esigenza di

sostentare debitamente la famiglia prevale sulla libera scelta della

professione. Se necessario, si può esigere quindi che l'interessato estenda le

sue ricerche fuori del suo campo di formazione professionale, anche in ambiti

meno qualificati (cfr. RtiD II-2020 pag. 843 n. 8c consid. 6b con richiami). Quanto

al fatto che l'attuale compagna non eserciti un'attività lucrativa, con

l'entrata in vigore del salario minimo cantonale l'interessato dovrebbe in ogni

caso essere in grado di finanziare il proprio fabbisogno minimo effettivo. Ne

segue, in ultima analisi, che l'impugnazione vede la sua sorte segnata e può essere decisa da questa Camera

in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

4.

Le spese dell'attuale

giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Viste le precarie condizioni finanziarie

in cui si trova l'appellante, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente – a ogni

prelievo. Non si pone problema di

ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.

5.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) incomberà all'interessato precisare se il

valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunga la

soglia di fr. 30 000.–, non avendo egli formulato

alcuna conclusione cifrata in appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

avv.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).