11.2022.145
Appello non motivato (richiesta di riduzione del contributo alimentare per figli non quantificata)
16 dicembre 2022Italiano8 min
pronunciato il divorzio tra AP 1 (1975) ed AO 1 (1983), ha affidato i figli L__________
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Incarto n.
11.2022.145
Lugano
16 dicembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2020.119 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 13 maggio 2020 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ,
giudicando sull'appello
dell'8 ottobre 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 12 settembre 2022;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 12
settembre 2022 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
pronunciato il divorzio tra AP 1 (1975) ed AO 1 (1983), ha affidato i figli L__________
(nato il 18 aprile 2011) e Lu__________ (nato il 30 settembre 2013) alla madre con
esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di
visita paterno e ha obbligato, in particolare, AP 1 a versare un contributo
alimentare per L__________ di fr. 400.– mensili, (assegni familiari non
compresi), fino ad agosto 2023 e di fr. 360.– mensili in seguito, così come uno
per Lu__________ di fr. 270.– mensili (assegni familiari non compresi) fino ad
agosto 2023 e di fr. 310.– mensili in seguito, per entrambi fino alla maggiore
età o al termine alla formazione professionale. Le spese processuali di fr.
5000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
B. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 ottobre
2022 nel quale lamenta l'inadeguatezza dei contributi di mantenimento “alle [sue]
possibilità finanziarie” chiedendo di “valutare le [sue] motivazioni per un'eventuale
modifica”. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Litigioso, in appello, è unicamente il contributo
alimentare dovuto da AP 1 ai figli L__________ e Lu__________. Al proposito il
Pretore aggiunto dopo avere accertato che il convenuto percepisce un'indennità
di disoccupazione di fr. 2325.– mensili netti, ha ritenuto che al termine del
periodo quadro egli non potesse limitarsi a opporre al proprio obbligo di
mantenimento nei confronti dei figli la sua situazione di inattività
lavorativa. Il primo giudice gli ha pertanto imputato un reddito ipotetico di
pari importo. Quanto al fabbisogno minimo, il Pretore l'ha stabilito in fr. 1656.–
mensili (fr. 850.– minimo esecutivo, fr. 675.– quota pigione, fr. 8.– quota Swisscaution,
fr. 63.– premio cassa malati con sussidi, fr. 27.– assicurazione e RC auto, fr.
33.– imposta circolazione auto), donde un margine di fr. 669.– mensili che ha
destinato al mantenimento dei figli.
2.
L'appellante chiede, in estrema sintesi, di esaminare le sue motivazioni “per un'eventuale modifica” del contributo alimentare in favore dei figli. Ora,
un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per
“motivato” si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo
risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali
ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 142 III 417
consid. 2.2.4 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Di conseguenza una richiesta di
giudizio va formulata in modo tale che, dandosi accoglimento dell'azione, la
relativa formulazione possa essere ripresa invariata nel dispositivo della
decisione (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1). È vero che l'esigenza di formulare
conclusioni esplicite non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un
appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile,
di conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventual-mente in combinazione con
il dispositivo della sentenza impugnata – si evinca senza equivoco a che cosa
miri l'appellante (cfr. analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.35 del 18
febbraio 2022 consid. 2).
Nel
caso specifico è indubbio che AP 1 persegue la riduzione del contributo
alimentare in favore dei figli L__________ e Lu__________, tant'è che chiede di
“valutare le [sue] motivazioni per un'eventuale
modifica”. Se non che, dandosi contestazioni pecuniarie, un appellante non può
limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese. Ciò vale
anche per le cause rette dal principio inquisitorio, il quale non dispensa dal
formulare pretese pecuniarie quantificate nemmeno nei processi in cui il
giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 620 consid.
4.5
e 5 con riferimenti; più recentemente: sentenza del Tribunale federale
5A_236/2016 del 15 gennaio 2018 consid. 3.3.3; analogamente: I CCA sentenza
inc. 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 9a). Le contestazioni relative a
contributi alimentari per minorenni non sfuggono dunque alla regola (RtiD
I-2014 pag. 805 consid. 3d).
In
concreto l'appellante non indica per nulla – come si è detto – quale contributo
alimentare egli intenda offrire ai figli in luogo e vece di quello fissato dal
Pretore aggiunto (fr. 400.– e fr. 270.–
mensili, assegni familiari non compresi).
La cifra non può desumersi nemmeno dalla motivazione dell'appello, eventualmente
facendo capo alla sentenza impugnata, all'entità del contributo alimentare
proposto in riforma della decisione impugnata l'appellante non alludendo
nemmeno di scorcio. Ne segue che, pur con tutta la comprensione che si deve a
una parte non patrocinata, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e
giudicare i presupposti per un'eventuale riforma della decisione impugnata.
3.
Si aggiunga, ad ogni
buon conto, che pur volendo fare astrazione
dall'inammissibilità dell'appello, in concreto l'impugnazione
non sarebbe destinata a miglior sorte. AP 1 sostiene che dopo la fine
del periodo di disoccupazione egli è a carico della pubblica assistenza e che
la sua attuale compagna non esercita alcuna attività lucrativa. In realtà, così
argomentando, egli disconosce che trattandosi di
contributi alimentari per minorenni, soprattutto nel caso di ristrettezze
economiche i genitori devono profittare al massimo della loro potenzialità di
guadagno e che ove non sia il caso, gli va ascritto, un reddito ipotetico nella
misura in cui sia esigibile ed effettivamente possibile, tenuto conto dell'età,
dello stato di salute, della formazione, dell'esperienza professionale, della
situazione sul mercato del lavoro e dei doveri educativi. Premesso ciò, come si
è detto, il Pretore aggiunto ha calcolato il reddito del convenuto in fr. 2325.–
mensili, corrispondenti alle indennità di disoccupazione, imputandogli dopo la
fine del periodo quadro lo stesso importo quale reddito ipotetico. Con tale
motivazione l'interessato non si confronta, non pretendendo in particolare che,
alla luce della sua situazione personale, quel reddito ipotetico non sia
esigibile né conseguibile.
Né, per altro, la
riscossione di prestazioni assistenziali basta per indiziare un impedimento al
lavoro. Da un debitore alimentare con figli si può inoltre pretendere un impegno
che si sospinga oltre le esigenze poste da un ufficio di collocamento ai fini
dell'assicurazione contro la disoccupazione. Il conseguimento di un reddito
ipotetico può anche richiedere un cambiamento d'attività, poiché l'esigenza di
sostentare debitamente la famiglia prevale sulla libera scelta della
professione. Se necessario, si può esigere quindi che l'interessato estenda le
sue ricerche fuori del suo campo di formazione professionale, anche in ambiti
meno qualificati (cfr. RtiD II-2020 pag. 843 n. 8c consid. 6b con richiami). Quanto
al fatto che l'attuale compagna non eserciti un'attività lucrativa, con
l'entrata in vigore del salario minimo cantonale l'interessato dovrebbe in ogni
caso essere in grado di finanziare il proprio fabbisogno minimo effettivo. Ne
segue, in ultima analisi, che l'impugnazione vede la sua sorte segnata e può essere decisa da questa Camera
in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
4.
Le spese dell'attuale
giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Viste le precarie condizioni finanziarie
in cui si trova l'appellante, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente – a ogni
prelievo. Non si pone problema di
ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.
5.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) incomberà all'interessato precisare se il
valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunga la
soglia di fr. 30 000.–, non avendo egli formulato
alcuna conclusione cifrata in appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).