Lexipedia

Decisione

11.2022.146

Motivo di ricusa chiesto con l'appello; contestazione di un decreto di stralcio per desistenza: revisione

12 agosto 2025Italiano14 min

Pretore ha inoltre ordinato alla ditta T______ Sagl di P______, per cui lavorava

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.146

Lugano

12 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Giamboni

e Jaques

cancelliera:

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2022.3333 (modifica

di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 luglio 2022

da

AO1,

B______

(patrocinata dall'avv.

PA1,

L___)

contro

AP1,

F______,

giudicando sull'appello

del 10 ottobre 2022 presentato da AP1 contro la decisione emessa dal Pretore il

28 settembre 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del

20 ottobre 2021, emanata a protezione

dell'unione coniugale, il Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6, ha

autorizzato AP1 (1960) e AO1 (1979), sposati dal 23 dicembre 2013, a

vivere separati e ha, in particolare, affidato

Fatti

i figli A______ (nata il __ __ 2005), A______ I______ (nato il __ __

2009) e K______ (nato il __ __ 2014) alla madre ponendo a carico di AP1 i

seguenti contributi alimentari (oltre agli assegni familiari se da lui

percepiti):

da maggio a dicembre 2019, fr. 475.– per A______, fr. 475.– per A______

I______ e fr. 390.– per K______,

– da gennaio 2020 a febbraio

2021, fr. 690.– per A______, fr. 685.– per A______ I______ e fr. 560.– per

K______,

– da marzo 2021 ad aprile 2022,

fr. 600.– per A______, fr. 600.– per A______ I______ e fr. 495.– per K______,

– da maggio 2022 a giugno 2024,

fr. 695.– per A______, fr. 690.– per A______ I______ e fr. 580.– per K______ e

– da luglio 2024 in poi, fr.

660.– per A______, fr. 660.– per A______ I______ e fr. 705.– per K______.

Il

Pretore ha inoltre ordinato alla ditta T______ Sagl di P______, per cui lavorava

il marito, di trattenere dallo stipendio di lui fr. 1695.– mensili, pari all'ammontare

dei contributi alimentari dovuti ai figli al momento del giudizio, riversando

tale importo alla moglie (inc. SO.2019.2467 e inc. SO.2019.3611). La sentenza è

passata in giudicato.

B. Il

12 luglio 2022 AO1 si è rivolta al medesimo Pretore con una “petizione - azione

di modifica di sentenza di divorzio” per ottenere, già in via cautelare, la

modifica della diffida ai debitori nel senso di aumentare l'importo da

trattenere a fr. 1965.– mensili da luglio 2022 a giugno 2024 e a fr. 2025.–

mensili dal luglio 2024 in poi, in modo da tenere conto della scalarità dei

contributi alimentari fissati in favore dei figli. Il Pretore ha trattato l'atto

come istanza di modifica di misure a protezione dell'unione coniugale e con

decreto cautelare del 14 luglio 2022, emesso senza contraddittorio, ha adattato

l'ordine di trattenuta come richiesto.

C. Invitato

a presentare osservazioni scritte, in un memoriale dell'8 agosto 2022 AP1

ha proposto di respingere l'istanza e “in via riconvenzionale” ha postulato,

già in via cautelare, la riduzione dei contributi alimentari a suo carico del

20% dall'aprile 2021 al luglio 2022 in ragione dell'analoga decurtazione delle

sue entrate a seguito di un infortunio e “dopo i dovuti accertamenti e

ricalcolo” di depositare su conti a nome dei figli fino alla loro maggiore età

“gli importi versati eventualmente in ecceden­za”. Così sollecitato dal

Pretore, in un memoriale del 22 agosto

2022 il convenuto ha poi precisato in importi variabili la riduzione dei

contributi di mantenimento da aprile 2021 a luglio 2022, la loro soppressione

per il mese di agosto 2022 e un importo indefinito ma pari a un terzo ciascuno

“delle eventuali eccedenze” dal settembre 2022 al suo pensionamento e alla sola

rendita “completiva AVS (40% della rendita AVS del padre)” dal marzo 2025 in

poi.

D. Il

Pretore ha citato le parti al contraddittorio sulle due istanze del 28

settembre 2022 alle 9.30. Il verbale dell'udienza dà atto che, cominciata alle 9.40 “in attesa del convenuto”, la seduta

è stata interrotta alle 9.55 “a causa del comportamento del convenuto che urla

e che esprime parole offensive contro il Pretore, la Svizzera, la giustizia e

le autorità”. Ripresa alle 10.00, AO1 ha

confermato l'istanza di modifica della

diffida ai debitori mentre AP1, dopo

avere indicato al Pretore di ‟scrivere quel­lo chi gli pare”, ha rifiutato di

esprimersi benché sollecitato dal giudice. Il Pretore ha così informato le

parti che tale procedura era matura per il giudizio. In relazione all'istanza

di modifica presentata dal marito, quest'ultimo ha dichiarato di rinunciare

alle sue richieste proponendo di non riscuotere oneri processuali. La moglie ne

ha preso atto e ha rinunciato a rivendicare ripetibili.

E. Con

decisione registrata a verbale il Pretore ha ordinato alla ditta T______ Sagl di

trattenere dal salario di AP1 fr. 1965.– mensili da luglio 2022

a giugno 2024 e di fr. 2025.– mensili dal luglio 2024 e di riversare gli

importi su un conto bancario intestato a AO1 (dispositivo n. 1). Egli ha inoltre stralciato dal ruolo per desistenza l'istanza del

marito (n. 2). Non sono state riscosse spese né assegnate ripetibili (n. 3). Egli

ha poi disposto la notificazione della decisione al datore di lavoro trascorso

il termine di appello (n. 5). AP1 si è rifiutato di firmare il verbale.

F. Contro

la decisione appena citata AP1 è insorto a

questa Camera con un appello del 10 ottobre 2022 nel quale chiede, previo

conferimento dell'effetto sospensivo ed esenzione dal versamento dell'anticipo,

di annullarne i dispositivi n. 1, 2 e 5, di

rinviare gli atti alla Pretura affinché indica un nuovo

dibattimen­to

ed emani una nuova decisione, così come di “destituire [il Pretore] dall'incarico

di giudizio” nelle vertenze che concernono la sua famiglia. Con decreto del 19

ottobre 2022 il vicepresidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di

effetto sospensivo senza oggetto. Non sono state richieste osservazioni all'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata concerne un'istanza di modifica

di una diffida ai debitori presentata da AO1 e un'istanza di modifica delle

misure protettrici formulata dal marito. Ora, sia la diffida ai debitori (o una

sua modifica) per contributi alimentari dovuti al figlio (art. 291 CC)

postulata “al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento da

parte dei genitori” sia le misure a protezione dell'unione coniugale (comprese

le relative modifiche) sono trattate con la procedura sommaria (art. 302 cpv. 1

lett. c e art. 271 lett. a CPC). Le

relative decisioni erano appellabili fino al 31 dicembre 2024 nel termine di 10

giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di

controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse

fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nel­la decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato sia per l'aumento

della trattenuta rivendicata dalla madre sia per la riduzione dei contributi alimentari

sollecitata dal padre. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la

decisione impugnata è stata notificata a AP1 il 28 settembre 2022 direttamente

all'udienza. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine sarebbe scaduto così

sabato 8 ottobre 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art.

142.

cpv. 3 CPC. Introdotto il 10 ottobre 2022, ultimo termine utile, l'appello

in esame è pertanto tempestivo.

2.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha accolto l'istanza della moglie volta a

modificare l'importo oggetto della precedente diffida ai debitori per adeguarlo

alla scalarità dei contributi alimentari per i figli stabiliti nella sentenza

del 20 ottobre 2021 “non avendo il convenuto fatto valere opposizioni” e ha

stralciato dal ruolo l'istanza del marito di riduzione di tali contributi

alimentari “per desistenza”. Per quanto è dato di capire, dalle motivazioni

dell'appello si desume che AP1 sostiene, in sintesi, che la decisione impugnata

è stata emanata da un giudice parziale e prevenuto nei suoi confronti onde la

richiesta di annullamento dei dispositivi n. 1, 2 e 5 con conseguente rinvio

degli atti in prima istanza per un nuovo giudizio previa ricusazione della

Pretore S______ C______. In merito alla sua dichiarazione di desistenza dall'istanza

volta alla riduzione dei contributi a suo carico, egli fa valere un vizio della

volontà sostenendo che il primo giudice ha esercitato “pressioni psicologiche e

materiali” in occasione dell'udienza.

3.

Relativamente

alla pretesa parzialità del Pretore, l'art. 51 cpv. 3 CPC in vigore fino al 31

dicembre 2024 prevedeva che se il motivo di ricusazione era scoperto soltanto

dopo la chiusura del procedimento, ossia dopo l'emanazione della decisione, si

applicavano le disposizioni sulla revisione. Il Tribunale federale ha tuttavia

avuto modo di stabilire che se il motivo di ricusa è scoperto sì dopo l'emanazione

della decisione ma prima della scadenza del termine di impugnazione, esso deve

essere fatto valere nell'ambito di tale ricorso (DTF 139 IIII 122 consid. 3.1.1;

più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_981/2023 del 18 dicembre

2024.

consid. 3.2 con rinvii). Del resto, la nuova versione dell'art. 51 cpv. 3

CPC, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, ha codificato questa

giurisprudenza. Ne segue che AP1 può far valere con l'appello circostanze che,

a suo parere, costituiscono un motivo di ricusazione del Pretore.

a) Premesso

ciò, nel caso in esame, l'interessato rimprovera al Pretore di avere verbalizzato

quanto accaduto all'udienza del 28 settembre 2022 “in modo inveritiero e

lacunoso a suo discapito”, di avergli

preannunciato che non avrebbe modifica­to

la sua precedente sentenza, che ha

esercitato “pressioni e ritorsioni” al fine di fargli ritirare la sua istanza e

che ha mes­so in pericolo la sua salute obbligandolo a lavorare nonostan­te un infortunio alla spalla.

b) In

concreto, dalle motivazioni addotte da AP1 si evince che il motivo di ricusa è stato scoperto nell'ambito del­l'udienza

del 28 settembre 2022. Se non che, secondo

l'art. 49

cpv. 1 CPC, la parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un'autorità

giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a

conoscenza del motivo di ricusazione. Detto altrimenti, la parte deve agire senza

indugio tant'è che se il motivo è scoperto nel corso di un'udienza, la

ricusa va chiesta durante la stessa udienza

(messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente il Codice di

diritto processuale civile svizzero in: FF 2006 pag. 6644 in alto; v. anche: Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 3ª edizione, n. 13 ad art. 49; Wullschleger in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Lötscher/Leuenberger/Seiler

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Art. 1-218 ZPO, 4ª edizione, n. 7

ad art. 49; Kiener in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische

Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 5 ad art. 148; Weber in: Basler

Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 3 ad art. 49; Diggelmann

in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kommentar, vol. I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 49; Sutter-Somm/Sei­ler in: Handkommentar zur Schweizerische

Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 4 ad art. 49; Colombi­ni in: CPC, Petit commentaire,

Basilea 2021, n. 7 ad art. 49; cfr. anche sentenze del Tribunale federale 5A_463/2017

del 10 luglio 2018 consid. 3.4 e 5A_316/2012 del 17 ottobre 2012

consid. 6.1).

c) Ora,

dal verbale d'udienza del 28 settembre

2022.

si evince che AP1 ha invitato il Pretore a “scrivere quello che gli pare”,

si è rifiutato di esprimersi sull'istanza della moglie e di firmare il documento

poiché “non corrispondente a verità”. Non risulta tuttavia che l'interessato abbia

sollevato, o almeno accennato, a una parzialità del giudice. Né l'appellante

pretende che il primo giudice si sia rifiutato di verbalizzare le sue prese di

posizioni. Ne segue che il diritto di chiedere la ricusazione del Pretore è

ormai perento (Trezzini, op. cit.,

loc. cit.). Il tutto senza dimenticare che il contenuto di un verbale si

presume esatto finché non ne sia stata dimostrata l'inesattezza (Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 3ª edizione, n. 19 ad art. 239).

E in concreto le sole affermazioni dell'appellante non bastano manifestamente

per insinuare dubbi sull'esattezza del verbale. Al proposito non occorre

pertanto dilungarsi.

5.

Relativamente allo stralcio

dal ruolo dell'istanza di modifica dei contributi alimentari, AP1 sostiene di

avere desistito perché ‟costretto sotto pressione psicologica e

materiale”. In sintesi, egli fa pertanto valere un vizio della volontà. Se non

che, un decreto di stralcio per transazione, acquiescenza o desistenza (art.

241.

cpv. 2 CPC) è un atto meramente dichiarativo con cui il giudice dispone l'archiviazione

del processo. In quanto tale esso non è suscettibile di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2). La validità (ovvero

l'efficacia) della transazione, dell'acquiescen­za o della desistenza che

ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere contestata esclusivamente

con domanda di revisione, che si

tratti di censurare vizi formali o sostanziali (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC;

DTF 141 III 494 consid. 9.3, 139 III 134 consid. 1.3; RtiD II-2013 pag.

894.

n. 41c consid. 2). Solo gli effetti (cioè le

conseguenze) dell'acquiescenza, della desistenza o della transazione possono

essere contestati con appello o con reclamo

(DTF 149 III 152 consid. 2.6 e 2.7; analogamente: I CCA sentenza

inc. 11.2024.141 del 15 novembre 2024 consid. 2).

Visto

quanto precede, la desistenza accertata dal Pretore può essere impugnata solo

con domanda di revisione a norma del­l'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. E una

domanda in tal senso dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del

motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC) “al giudice che ha statuito sulla cau­sa

in ultima istanza” (art. 328 cpv. 1 CPC), cioè nel caso specifico al Pretore. Nella

misura in cui AP1 impugna con appello il decreto di stralcio, l'atto in esame

va dichiarato irricevibile (analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2023.47 del 1°

settembre 2023 consid. 3).

6.

Le

spese della presente decisione seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art.

106.

cpv. 1 CPC) ma le particolarità del caso specifico inducono a rinunciare –

eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di

cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Ciò rende senza oggetto la richiesta di esenzione

delle spese processuali formulata dell'appellante. Non si pone invece problema

di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a AO1 per osservazioni.

7.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non dovrebbe raggiungere la soglia di

fr. 30 000.–, la trattenuta di

stipendio essendo verosimilmente decaduta nel frattempo con il pensionamento

del marito. Ad ogni modo, le misure a

protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti

cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello è dichiarata senza

oggetto.

4. Notificazione a:

– AP1,

F______;

– avv.

PA1,

L____.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).