11.2022.148
Provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa: contributi alimentari per la figlia
22 ottobre 2025Italiano30 min
D______, così invitata dal presidente di questa Camera, ha comunicato che l'appello
Source ti.ch
Incarti n.
11.2022.148
11.2022.149
Lugano
22 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici
e della giudice
Giani,
presidente, e Jaques
Giamboni
cancelliera
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2020.40
(filiazione: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna promossa con istanza del 1° ottobre 2020
da
N______
B______ (2019), ora in C______ (I)
(rappresentata
dalla madre Si______ D______ e
patrocinata
dall'avv.
S______
A______ B______,
Lo______)
contro
M______ B______,
L______
(già
patrocinato dall'avv.
Ma______ B______,
A______),
così come nella causa
CA.2020.49 (filiazione: provvedimenti cautelari) della medesima Pretura
promossa da Si______ D______ contro M______ B______;
giudicando sull'appello del
13 ottobre 2022 presentato da Si______ D______
contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 30 settembre 2022 (inc.
11.2022.148) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello
(inc. 11.2022.149);
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 aprile 2019 Si______
D______ (1982), già madre di Ma______ B______ nato il __ ___ (2009) da una precedente
relazione, ha dato alla luce una figlia, N______ B______, che è stata
riconosciuta da M______
B______ (1975). La vita in comune dei genitori è terminata nel luglio del
2020. Si______ D______, assistente dentale, non svolge alcuna attività lucrativa.
M______ B______ lavora per l'A______ Sagl di L______, di cui è socio gerente,
attiva in particolare nella gestione di un'azienda vitivinicola, nella
coltivazione di vigneti, nella produzione e il commercio di vini e prodotti
enologici.
B. Il
1° ottobre 2020 N______ B______ ha adito il Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna, chiedendo in via cautelare di essere affidata alla madre, riservato
il diritto di visita paterno in forma sorvegliata, e di obbligare il padre a
versarle un contributo alimentare di fr. 619.35
mensili (assegno
familiare non compreso). Nel
merito essa ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 1095.– mensili da
agosto 2020, aumentato a fr. 1240.– mensili da maggio 2024, e a fr. 1565.–
mensili da maggio 2031 fino al termine della formazione, oltre a un contributo
di accudimento di fr. 2730.– mensili da agosto 2020 fino ad agosto 2025,
ridotto poi a fr. 700.– mensili fino ad
agosto del 2030, sollecitando una provvigione ad litem di
fr. 5000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio (inc.
CA.2020.40). Il 9 ottobre 2022 l'istante è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
C. Invitato
a presentare osservazioni all'istanza cautelare, M______ B______ ha aderito il 16 ottobre 2020 all'affidamento
della figlia alla madre, purché gli fosse concesso un diritto di visita non
sorvegliato di tre giorni consecutivi settimanali, e ha offerto un contributo alimentare di
fr. 400.– mensili (assegni familiari non compresi), oltre all'assunzione
del premio della cassa malati. Con decreto cautelare del 29 ottobre 2020 il Pretore ha fissato il contributo alimentare per N______
B______ in fr. 568.95 mensili dal 1° novembre 2020 (assegno
familiare non compreso).
D. Nel frattempo, il 28 ottobre
2020, Si______ D______ ha adito a sua volta il Pretore perché – conferitole il
gratuito patrocino – annullasse già inaudita parte una decisione del 29
settembre 2020 in cui l'Autorità regionale di protezione 11 aveva, in
particolare, disciplinato il diritto di visita di M______ B______ alla figlia e
stabilisse un diritto di visita paterno “indirettamente sorvegliato”. Con decreto cautelare del 30 ottobre 2020, emesso senza
contraddittorio, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha ridefinito
le relazioni personali padre-figlia (inc. CA.2020.49). Contestualmente egli ha congiunto le due procedure
cautelari.
E. All'udienza del 13 novembre
2020, indetta per il contradditorio cautelare delle due procedure, le parti
hanno replicato e duplicato, confermando sostanzialmente le rispettive posizioni,
e han-no notificato prove. L'istruttoria, nell'ambito della quale le parti
hanno concordato in due occasioni il diritto di visita paterno, è terminata il 18
maggio 2022 e alla discussione finale esse hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali
del 29 luglio e 4 agosto 2022 le parti hanno sostanzialmente confermato
le loro richieste.
F. Statuendo
con decreto cautelare unico del 30 settembre 2022, il Pretore ha affidato
N______ B______ alla madre, con esercizio congiunto dell'autorità parentale,
ha disciplinato il diritto di visita paterno nel seguente modo:
-
ogni martedì, venerdì e sabato o alternativamente
domenica dalle ore 10:00 alle ore 21:30;
-
un pernottamento durante un fine settimana di
ottobre 2022 (data da concordare tra i genitori) dal sabato mattina alle ore
10.00 alla domenica mattina alle ore 10.00 (in caso di disaccordo, la visita
avverrà da sabato 22 a domenica 23 ottobre);
-
due pernottamenti durante due fine settimana di
novembre 2022 (date da concordare tra i genitori) dal sabato mattina alle ore
10.00 alla domenica mattina alle ore 10.00 (in caso di disaccordo, dal 12 al 13
e dal 26 al 27 novembre);
-
a partire dal mese di dicembre, la prima volta il
16 dicembre, N______ B______ rimarrà dal padre con frequenza quindicinale dalle
ore 10.00 del venerdì fino alle ore 19.00 del sabato.
Egli
ha poi revocato un ordine impartito alle
parti dall'Autorità regionale di protezione 11 di sottoporsi a controlli a
sorpresa per verificare l'eventuale consumo di bevande alcoliche e ha stabilito un contributo alimentare per la figlia di
fr. 1385.– mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, di fr. 2085.–
mensili per il 2021, di fr. 1425.– mensili per il 2022 e di fr. 850.–
mensili dal 1° gennaio 2023 in poi (assegno familiare non compreso). Il Pretore
ha inoltre fissato alle istanti un termine fino al 30 novembre 2022 per
promuovere la causa di merito con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il
termine, i provvedimenti cautelari sarebbero decaduti. Le spese processuali di complessivi
fr. 1555.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro il decreto cautelare appena
citato Si______ D______ è insorta a questa
Camera con un appello del 13 ottobre 2022 per ottenere – previo conferimento
del gratuito patrocinio – la riforma del giudizio impugnato nel senso di
aumentare il contributo alimentare per la figlia a fr. 2333.25 mensili dal
1° agosto 2020, a fr. 2203.25 mensili dal 1° gennaio 2021, a fr. 2252.20 mensili dal 1° gennaio 2022 e a
fr. 1483.25 mensili dal 1° gennaio 2023 in poi (assegno familiare non
compreso). Invitato a formulare eventuali osservazioni
all'appello, M______ B______ è rimasto silente.
H. Statuendo con sentenza del
24 luglio 2023 il Pretore ha stralciato l'azione di merito dal ruolo dando
atto che le parti hanno stipulato una convenzione, da lui omologata, che
prevede in particolare l'affidamento della figlia alla madre (riservato il
diritto di visita paterno), l'accordo di M______ B______ al trasferimento della
figlia a C______ con la madre dal 1° agosto 2023, l'obbligo per il padre di versare
per la figlia un contributo alimentare di fr. 650.– mensili da agosto 2023 e di
fr. 800.– mensili dall'inizio della scuola media fino al termine della
formazione (assegno familiare non compreso). L'accordo contempla altresì l'impegno
di M______ B______ a versare fr. 23 000.–
a saldo di contributi alimentari arretrati e delle ripetibili delle procedure cautelari,
così come quello di liberare l'ex compagna da un debito solidale gravante un
proprio immobile, oltre a quello di
Si______ D______ a ritirare l'appello del 13 ottobre 2022 contro il
decreto cautelare del 30 settembre 2022 una volta adempiute le condizioni dell'accordo
(SE.2022.48). Il 31 agosto 2023 madre e figlia si sono trasferite a
C______.
Fatti
I. Il 5 maggio 2025 Si______
D______, così invitata dal presidente di questa Camera, ha comunicato che l'appello
in materia cautelare mantiene tuttora interesse, M______ B______ non avendo
adempito a quanto previsto nella convenzione omologata dal Pretore.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è un
decreto cautelare emesso prima dell'avvio della causa (art. 263 CPC). Ora, le
decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura
sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10
giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni
meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il
valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale
riserva non si pone, litigiosa davanti al Pretore essendo anche la disciplina
del diritto di visita paterno, controversia impugnabile senza riguardo a
questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il
decreto cautelare è stato notificato alla patrocinatrice delle istanti il 3
ottobre 2022 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli
atti). Presentato il 13 ottobre 2022 (data del timbro postale), ultimo
giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nel caso in esame, come si
è visto, il 24 luglio 2023 il Pretore ha omologato una convenzione tra le parti
che ha posto fine al procedimento di merito (SE.2022.48). Ora, i provvedimenti cautelari decadono per
legge con il passaggio in giudicato della decisione di merito, salvo che – ma l'ipotesi
è estranea al caso in esame – il giudice o la legge non dispongano diversamente
(art. 268 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie le
parti, oltre a regolare l'affidamento della figlia e il diritto di
visita paterno, hanno pattuito il contributo di mantenimento per N______
B______ solo da agosto 2023. Da quel momento il provvedimento cautelare cessa
quindi di esplicare i suoi effetti, tanto più che, anche nelle procedure di mantenimento tra genitori non
sposati se i contributi per la durata del procedimento sono stati fissati nell'ambito
di misure cautelari, i contributi alimentari stabiliti nella decisione finale
si applicano in tal caso solo a partire dal suo passaggio in giudicato
(sentenza del Tribunale federale 5A_712/2021 del 23 maggio 2022 consid. 7.3.2 in: FamPra.ch 2022 pag. 1029). Precisato ciò,
nella misura in cui M______ B______ non pare avere adempiuto alle condizioni pattuite
nell'accordo per ottenere il ritiro dell'appello avverso il decreto
cautelare, il rimedio in esame conserva ancora interesse sul contributo
alimentare per la figlia dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2023.
3.
Nella decisione impugnata, per
il periodo controverso, il Pretore ha accertato il reddito del convenuto in fr. 6871.65
mensili (fr. 6088.30 mensili da attività lucrativa e fr. 6400.– annui
da locazione) nel 2020, in fr. 6316.– mensili (fr. 5782.70 mensili e fr. 6400.–
annui) nel 2021 e in fr. 6560.85 mensili (fr. 6027.55 mensili e fr. 6400.–
annui) dal 2022 in poi. Quanto al fabbisogno minimo, egli l'ha stimato in fr.
3622.15
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi
ipotecari fr. 474.70, tassa rifiuti fr.
4.30, olio per riscaldamento fr. 73.50, legna fr. 50.80,
spazzacamino fr. 6.20, assicurazione dello stabile fr. 131.20,
assicurazione economia domestica e RC fr. 34.50, premio della cassa malati fr.
541.55, indennità forfettaria per spese di telefonia e telecomunicazioni fr.
150.–, terzo pilastro fr. 83.–, costo ‟cooperativa B______ B______ [per l'esercizio
del diritto di visita]ˮ fr. 496.–, onere fiscale fr. 376.40) da agosto a
dicembre 2020, ridotto a fr. 3218.95 mensili dal 2021 con lo stralcio del contributo
alla ‟cooperativa B______ B______ˮ e l'aumento del premio della
cassa malati a fr. 571.95 mensili, del costo della legna a fr. 89.60 e dell'onere
fiscale a fr. 400.– mensili.
Relativamente all'istante, il
primo giudice ha accertato un reddito di fr.
1085.– mensili (indennità perdita di guadagno) nel 2020, non le ha imputato redditi nel 2021 e le ha ascritto un
reddito ipotetico di fr. 720.– mensili dal 1° gennaio 2022, aumentato a
fr. 1440.– mensili dal 1°gennaio 2023, a fronte di un fabbisogno minimo di
fr. 2490.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario fr. 1350.–, alloggio [dedotta la quota compre-sa nel
fabbisogno dei figli] fr. 525.–, premio della cassa malati fr. 553.95, “forfait
telecomunicazioni” fr. 50.–, imposte fr. 11.65) nel 2020 e di fr. 2445.15
mensili dal 2021 per la riduzione a fr. 520.15 del premio della cassa
malati.
Per
quel che è della figlia, il Pretore ne ha calcolato il fabbisogno minimo in fr.
713.60
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, quota
dell'alloggio fr. 58.30, premio della cassa malati fr. 168.95, assicurazioni
varie fr. 86.30 mensili) fino al 31 dicembre 2020 e in fr. 634.65 mensili dal
1° gennaio 2021 per la riduzione del premio della cassa malati a fr. 90.–
mensili.
In
esito a tali accertamenti il Pretore ha appurato per il periodo dal 1° agosto
al 31 dicembre del 2020 un'eccedenza di fr. 1330.– mensili complessivi nel
fabbisogno familiare, assegnandone un quinto (fr. 266.– mensili) alla figlia, al
quale ha aggiunto un contributo di accudimento di fr. 605.60 mensili, calcolato
deducendo dal fabbisogno minimo della madre di
fr. 2490.60 mensili quanto da lei percepito per il primogenito (fr. 800.–
mensili) e il reddito di fr. 1085.– mensili.
Egli ha definito così il contributo di mantenimento in complessivi fr.
1385.– mensili arrotondati (fabbisogno minimo fr. 713.60, quota di eccedenza fr. 266.– e contributo d'accudimento
fr. 605.60, meno l'assegno familiare di fr. 200.–).
Per
il 2021 il primo giudice ha determinato un'eccedenza di fr. 217.25 mensili
complessivi e una quota di fr. 43.45 mensili per la figlia, ha ridotto di un
decimo il minimo esistenziale del diritto esecutivo della figlia “per tenere
conto che dal mese di febbraio 2021 N______ B______ è rimasta col padre un
giorno alla settimana dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e dal mese di novembre
2021.
tre giorni alla settimana, durante gli stessi orari”, e ha aggiunto il
contributo di accudimento di fr. 1654.– mensili, calcolato deducendo dal
fabbisogno minimo della madre di fr. 2445.15 mensili quanto da lei percepito
per il figlio Ma______ B______ (fr. 800.– mensili). Egli ha definito così il
contributo alimentare per N______ B______ in tale periodo in fr. 2085.–
mensili, assegno familiare non
compreso (fabbisogno minimo fr. 594.65, quota di eccedenza fr. 43.45 e
contributo d'accudimento fr. 1654.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili).
Per
il 2022, egli ha calcolato in fr. 1182.10 mensili l'eccedenza, onde una quota
della figlia di fr. 236.40 mensili, ha ridotto a tre settimi il minimo
esistenziale del diritto esecutivo della figlia (fr. 170.– mensili) per l'aumento
della permanenza dal padre e ha aggiunto il contributo di accudimento di fr. 925.–
mensili. Egli ha definito così il contributo di mantenimento di fr. 1425.–
mensili, assegno familiare non compreso (fabbisogno fr. 464.65, quo-ta di eccedenza
fr. 236.40 e contributo d'accudimento fr. 925.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili).
Infine
per il 2023 il Pretore ha stabilito l'eccedenza in fr. 1902.10 mensili e la
quota della figlia in fr. 380.40 mensili, ha confermato la riduzione del minimo
esistenziale del diritto esecutivo della figlia e ha calcolato il contributo d'accudimento
in fr. 205.15 mensili, onde un contributo alimentare per N______ B______ di fr.
1050.– mensili, assegno familiare non compreso (fabbisogno fr. 464.65, quota di
eccedenza fr. 380.40 e contributo d'accudimento fr. 205.15, dedotto l'assegno
familiare di fr. 200.– mensili).
4.
L'appellante
contesta anzitutto i suoi introiti calcolati per il 2020 dal Pretore in fr. 1085.– mensili, corrispondenti alle
indennità perdita di guadagno, facendo valere che la decisione di
tassazione del 27 ottobre 2021 su cui il primo giudice si è fondato è stata
allestita d'ufficio dall'autorità fiscale riprendendo il reddito del 2019
“aumentandolo di poco”. Se non che, essa evidenzia, se in quell'anno ha riscosso
indennità di disoccupazione e di maternità fino all'aprile del 2019, nel 2020 non ha esercitato alcuna attività lucrativa. L'interessata rileva poi che la situazione non
poteva sfuggire al Pretore visto che nell'esaminare la propria situazione
finanziaria ai fini della concessione del gratuito patrocinio, ha “accettato i
dati contenuti nel formulario AG vidimato dal Comune, in base al quale,
appunto, nel 2020 non ha avuto alcuna entrata”.
Dagli
atti risulta che nel 2020 Si______ D______ è stata tassata d'ufficio e che nel calcolo dell'imponibile l'autorità fiscale ha indicato
fr. 13 000.– quale “indennità perdita guadagno contribuenteˮ (doc. rich. LXXXII nel fascicolo “Richiamati-parte 2”).
Premesso che il giudice civile non è vincolato dall'operato dell'autorità fiscale,
a un esame sommario, appare tuttavia verosimile che in quell'anno l'appellante, oltre a non esercitare un'attività
lucrativa, nemmeno abbia riscosso indennità di qualsiasi genere ma si
sia dedicata alla cura della neonata. L'estratto del conto bancario dell'interessata
conferma, per altro, che nel 2020 le uniche entrate sono costituite da accrediti
da parte dei padri di Ma______ B______ e N______ B______ (doc. EE). Quanto all'eventuale
percezione di assegni integrativi cantonali, questa Camera ha già avuto modo di
rammentare che tanto gli assegni integrativi quanto quelli di prima infanzia
sono puramente sussidiari rispetto ai contributi di mantenimento. Essi non sono destinati a sgravare economicamente il
debitore. Prima, in altri termini, il giudice stabilisce l'entità dei
contributi alimentari e poi l'autorità amministrativa decide se erogare assegni
integrativi, rispettivamente di prima infanzia (RtiD I-2005 pag. 781 consid. 4;
più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.148 del 17 settembre 2020
consid. 5). Ne segue che per il 2020 l'appellante va ritenuta priva di redditi.
Al proposito l'appello si rivela fondato.
5.
Litigioso
è altresì il reddito ipotetico imputato a Si______ D______ dal 1° gennaio 2022.
Al proposito il Pretore dopo avere ricordato che di regola un reddito ipotetico
non va imputato retroattivamente, ha accertato che da febbraio 2021 la madre
dispone di un giorno la settimana (aumentati a due dal novembre seguente) in cui non deve badare a N______ B______ mentre l'altro
figlio Ma______ B______ ha un'età che rende esigibile la ripresa di un'attività
lucrativa del genitore affidatario al 50%. A suo parere, quindi, da quel
momento, l'interessata avrebbe potuto attivarsi per cercare un impiego al 20% e
avrebbe con ogni verosimiglianza potuto reperirne uno almeno da gennaio del
2022.
E ciò a maggior ragione giacché la madre medesima ammetteva che le relazioni
tra i due genitori erano in miglioramento ed era “ormai chiaro” che essa non
avesse alcuna ragione oggettiva di preoccuparsi per N______ B______ durante le
visite col padre. In circostanze siffatte, egli ha ascritto alla convenuta un
reddito ipotetico di fr. 720.– mensili per un'attività al 20% “considerato che
essa ritiene di poter conseguire un reddito netto di fr. 1800.– per un'attività
al 50%”, aumentato a fr. 1440.– mensili per un'attività al 40% dal 1° gennaio
2023.
a) L'appellante
contesta la valutazione del Pretore e chiede di non imputarle alcun reddito ipotetico fino al 31 dicembre 2022 e
di ascrivergliene uno per un'attività del 25% dopo di allora. A suo dire, nel
2022.
non era “certo sgravata” il martedì e il venerdì dalla cura della figlia
poiché fino alla decisione del Pretore il diritto di visita “era incerto e gli
orari fissati di volta in volta a seconda degli impegni dei genitori e alle necessità
della figlia”. Inoltre, essa soggiunge, vi erano taluni interrogativi legati ai
problemi di alcolismo del padre che hanno comportato
controlli a sorpresa del suo stato fino al 15 aprile 2022. In tali
circostanze, le era impossibile un reinserimento professionale. L'appellante fa
valere dipoi che “non bastano certo gli orari del diritto di visita paterno”
per giustificare la retroattività del
reddito ipotetico. Ricordati gli usuali orari d'ufficio, l'interessata
ritiene che nel 2023 non le sarebbe stato possibile esercitare un'attività al
40% visti altresì gli orari del diritto di visita paterno.
b) Secondo
la più recente giurisprudenza, un genitore affidatario deve intraprendere un'attività
lucrativa al 50% dalla scolarizzazione
obbligatoria del figlio minore, all'80% dall'inizio della scuola
secondaria e al 100% dal compimento del 16° anno di età (DTF 147 III 314
consid. 5.2; 144 III 497 consid. 4.7.6). Con il Concordato HarmoS l'età di
entrata alla scuola dell'infanzia obbligatoria è fissata a 4 anni compiuti, il giorno
di riferimento essendo il 31 luglio (https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/
DS/ HARMOS/documenti /04.2011_-_Nota_informativa_HarmoS.pdf).
Per quanto riguarda il periodo
precedente l'inizio della scuola dell'obbligo, il giudice deve verificare se il
genitore affidatario possa essere esonerato dai suoi obblighi di cura con
modalità diverse dall'invio del figlio a scuola e quindi essere libero di
svolgere un'attività lavorativa retribuita, ad esempio se il figlio è collocato
in un asilo nido o accudito da una madre diurna (DTF 144 III 497 consid.
4.7.7; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_733/2020 del 18 novembre
2021.
consid. 3.1).
Ove l'accudimento
è assicurato da entrambi i genitori, la capacità di guadagno di ciascuno di
loro è limitata solo nella misura in cui si prendono cura personalmente dei
figli (sentenze del Tribunale federale 5A_678/2024
del 20 giugno 2024 consid. 5.3 e 5A_472/2019 del 3 novembre 2020, consid. 3.3
in: FamPra.ch 2021 pag. 230). È così possibile, considerate le circostanze
concrete, ritenere esigibile un tasso d'attività superiore a quello previsto in
caso di affidamento esclusivo (Prior/Stoudmann,
Entretien de l'enfant mineur: fixation des coûts directs, part à l'excédent et
répartition des coûts in: FamPra.ch 2024 pag. 4).
c) Esclusa
l'esistenza di una custodia alternata, nella fattispecie non è contestato che all'udienza
del 5 febbraio 2021 le parti abbiano concordato un diritto di visita paterno ogni
martedì dalle 10.00 alle 19.00 e che all'udienza
del 22 novembre 2021 esse hanno dichiarato di averlo esteso anche a ogni
venerdì agli stessi orari. Certo, durante il proprio interrogatorio la madre ha
asserito che “l'orario lo concordiamo [con il padre] di volta in volta secondo
le necessità di N______ B______” ma essa ha confermato che di “regola” si è
mantenuto l'assetto concordato senza
sollevare particolari problematiche (verbale del 16 maggio 2022, pag. 2). Né, l'appellante ha menzionato
un solo episodio che ha impedito gli incontri a causa di un controllo “etilometrico
a sorpresa” cui il convenuto doveva sottoporsi. Che poi sussistessero dubbi
sulle condizioni dell'ex compagno è possibile, ma l'estensione delle relazioni
personali è stato per finire pattuito senza
riserva dai genitori medesimi. Per il resto, l'appellante non contesta
che, di per sé, da lei si potesse già esigere una ripresa dell'attività
lucrativa prima della scolariz-zazione obbligatoria di N______ B______. Sotto
questo profilo, a un sommario esame, l'apprezzamento del Pretore resiste alla
critica.
Non
si trascura che il Pretore ha imputato alla madre un reddito ipotetico già dal
1° gennaio 2022. Egli ha tuttavia spiegato che l'interessata con un giorno
libero prima e due in seguito, già da febbraio 2021 avrebbe potuto attivarsi
per cercare un impiego al 20% per gennaio 2022. Con tale motivazione l'appellante
si confronta solo di scorcio, limitandosi a rilevare che gli orari del diritto
di visita non sono un motivo sufficiente per imputarle un reddito ipotetico, ma
non pretende che la ricerca di un impiego al 20% le fosse impossibile.
d) Per
quel che riguarda il reddito ipotetico dal 1° gennaio 2023, a ragione l'appellante
fa valere che con gli orari del diritto di visita un'estensione al 40% di un'attività
lucrativa è eccessiva. Posto infatti che gli incontri iniziavano la mattina
alle dieci, la giornata lavorativa non poteva di fatto ritenersi intera. Tutto sommato, a un esame di verosimiglianza, nel
caso concreto la stima dell'interessata,
che riconosce di potere lavorare al 25%, appare più ragionevole e realistica. Ne
segue che, sulla scorta del parametro adottato dal Pretore e non contestato
dall'appellante, le entrate per quell'anno possono stimarsi in fr. 900.–
mensili.
6.
Relativamente
al proprio fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il Pretore ha ammesso
in quello del convenuto l'importo forfettario
di fr. 150.– mensili per le telecomunicazioni mentre nel proprio ha riconosciuto
solamente fr. 50.– mensili. Essa postula quindi l'adattamento del suo
fabbisogno minimo e di conseguenza l'aumento di fr. 150.– mensili del
contributo di accudimento.
Nel
sistema “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in
base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate
dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti
dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag.
6292.
segg.). A tale minimo si aggiungono, se
le condizioni finanziarie ciò permettono – segnatamente – un'indennità
per spese di telefonia e di comunicazione. Circa i costi di telefonia, è vero
che questa Camera ha riconosciuto – sempre se le condizioni finanziarie lo
permettono – un forfait di fr. 150.– mensili nel fabbisogno minimo dei coniugi Tale
spesa fissa è stata ammessa tuttavia in casi nei quali la Camera si è trovata a
dover ridefinire per la prima volta i contributi alimentari in applicazione del
metodo a “due fasi”. Ne-gli altri casi spetta pur sempre alle parti sostenere e
rendere verosimile la spesa realmente sostenuta, trattandosi di una questione
di fatto (I CCA, sentenza inc. 11.2022.71 del 2 novembre 2023 consid. 8b con
rinvio), il principio inquisitorio non dispensando le parti dal collaborare all'accertamento
dei fatti (cfr. DTF 140 III 488 consid. 3.3; 151 III 264 consid. 2.4.7). E in
concreto l'istante medesima ha chiesto di inserire
nel suo fabbisogno minimo fr. 50.– mensili per le spese di telefonia. Né la parità di trattamento, sempre che si applichi
anche tra genitori non sposati, è destinata a riconoscere costi inesistenti
(RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.55
del 20 febbraio 2025 consid. 9d). In proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
7.
Da
tutto quanto precede, e ricordato che i dati accertati dal Pretore per il 2021
non sono controversi, emerge – in sintesi – il seguente quadro del bilancio
familiare:
Dal 1° agosto al 31 dicembre 2020
reddito del padre fr. 6871.65
reddito
della madre fr. 0.—
fr. 6871.65
mensili
fabbisogno
minimo del padre fr. 3622.15
fabbisogno
minimo della madre fr. 2490.60
fabbisogno
minimo di N______ B______
(già dedotto
l'assegno familiare) fr. 513.60
fr. 6626.35
mensili
Nel 2021
reddito del padre fr. 6316.—
reddito
della madre fr. 0.—
fr. 6316.—
mensili
fabbisogno minimo del padre fr. 3218.95
fabbisogno
minimo della madre fr. 2445.15
fabbisogno
minimo di N______ B______
(già
dedotto l'assegno familiare) fr. 434.65
fr. 6098.75
mensili,
Nel 2022
reddito del padre fr. 6560.85
reddito
della madre fr. 720.—
fr. 7280.85
mensili
fabbisogno minimo del padre fr. 3218.95
fabbisogno
minimo della madre fr. 2445.15
fabbisogno
minimo di N______ B______
(già
dedotto l'assegno familiare) fr. 434.65
fr. 6098.75
mensili,
Dal
1° gennaio al 31 luglio 2023
reddito del padre fr. 6560.85
reddito
della madre fr. 900.—
fr. 7460.85
mensili
fabbisogno minimo del padre fr. 3218.95
fabbisogno
minimo della madre fr. 2445.15
fabbisogno
minimo di N______ B______
(già
dedotto l'assegno famigliare) fr. 434.65
fr. 6098.75
mensili
Se ne conclude anzitutto che Si______
D______, genitrice affidataria, non è in grado di far fronte autonomamente al
proprio fabbisogno minimo, il quale rimane scoperto dal 1° agosto al 31
dicembre 2020 per fr. 1690.60 mensili (fabbisogno minimo di fr. 2490.60 ./.
contributo per Ma______ B______ di fr. 800.–), nel 2021 per fr. 1645.15
mensili (fabbisogno minimo di fr. 2445.15 ./. contributo per Ma______ B______
di fr. 800.–), nel 2022 per fr. 925.15 mensili (fabbisogno minimo di fr. 2445.15
./. contributo per Ma______ B______ di fr. 800.– ./. reddito di fr. 720.–) e dal
1° gennaio al 31 luglio 2023 per fr. 745.15 mensili (fabbisogno minimo
di fr. 2445.15./. reddito di fr. 900.– e contributo per Ma______ B______ di fr.
800.–). Ciò giustifica di riconoscere nel contributo di mantenimento della
figlia importi di tale entità a titolo di contributo di accudimento (DTF 149
III 300 consid. 3.3.3). Per il resto, l'appellante non critica le riduzioni del
contributo alimentare per la figlia di fr. 40.– mensili e in seguito di fr.
170.– mensili applicate dal Pretore per tenere conto della partecipazione del
padre alla cura della figlia che influisce sul minimo esistenziale del
diritto esecutivo.
8.
Quanto alla quota d'eccedenza
della figlia, in una recente sentenza il Tribunale federale ha avuto modo di
precisare che in applicazione del metodo a “due fasi” con ripartizione dell'eccedenza, se soltanto un genitore è tenuto a versare il
contributo di mantenimento, il calcolo viene effettuato tra questo
genitore e i figli beneficiari del contributo. In casi del genere, quindi, l'eccedenza
che rimane dopo aver coperto il fabbisogno minimo del diritto di famiglia viene ripartita (di principio nella proporzione di due a uno) tra tale genitore e i figli (DTF 149 III 448
consid. 2.7). Precisato ciò, nella
fattispecie, la quota di eccedenza di N______ B______ (un terzo della differenza tra i redditi del padre
e la somma dei fabbisogni di padre e figlia oltre al contributo di accudimento)
ammonterebbe a fr. 350.– mensili arrotondati dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, a
fr. 340.– mensili arrotondati nel 2021, a fr. 660.– mensili arrotondati
nel 2022 e a fr. 720.– mensili
arrotondati dal 1° gennaio al 31 luglio 2023. Considerato che tali importi non possono dirsi eccessivi, in definitiva il contributo alimentare per N______
B______ (pari alla somma del fabbisogno
della figlia, del contributo d'accudimento e dell'eccedenza spettante a lei,
dedotte le riduzioni operate dal Pretore) andrebbe stabilito in fr. 2555.–
mensili arrotondati dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, in fr. 2380.–
mensili arrotondati per il 2021, in fr. 1850.– mensili arrotondati per il 2022
e in fr. 1730.– mensili arrotondati dal 1° gennaio al 31 luglio 2023,
oltre agli assegni familiari. Ne segue che in tali periodi, tranne che per il
2022, il contributo di mantenimento risulterebbe finanche superiore alle
richieste di appello. Complessivamente, tenuto conto che il fabbisogno di N______
B______ è ampiamente coperto, si può prescindere da un intervento di questa Camera
e confermare le richieste di giudizio.
9.
Le spese del giudizio odierno
seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene l'aumento
del contributo alimentare dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2023, ma per il seguito l'appello, diventato privo
d'oggetto (sopra consid. 3), sarebbe stato verosimilmente respinto. In effetti,
in relazione al reddito ipotetico ascritto alla madre, questa Camera avrebbe probabilmente
confermato la decisione del Pretore poiché da settembre del 2023 Si______ D______ avrebbe dovuto esercitare un'attività lucrativa al 50% e non solo al 25% come da
lei preteso. Tutto ponderato, nel complesso, si giustifica di
suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili. Per
vero, dandosi una ripartizione
delle spese processuali a metà tra una parte patrocinata e una non assistita
che non ha reso verosimile i presupposti
per legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c
CPC), come in concreto, non risultano perciò importi da compensare. In circostanze del genere la parte
soccombente non assistita da un rappresentante professionale va chiamata a
rifondere alla controparte la metà delle ripetibili da questa sopportate (I CCA,
sentenza inc. 11.2019.101 del 22 maggio 2020 consid. 7 con rinvio). Se non che,
M______ B______ non ha proposto di respingere l'appello, di modo che non può
essere considerato soccombente (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine), né ha
provocato l'emanazione della decisione impugnata, ciò che avrebbe potuto
giustificare se mai un addebito delle spese. In definitiva conviene dunque rinunciare al prelievo di oneri, e per
equità anche alla quota che andrebbe a carico dell'appellante, e all'addebito
di ripetibili.
L'esito del presente giudizio non
incide apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente alle spese processuali
e alle ripetibili di primo grado (suddivise a metà) né sulla compensazione delle
ripetibili che può dunque rimanere
invariato, tanto più alla luce dell'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC, litigioso
davanti al Pretore essendo anche il diritto di visita paterno.
10.
Relativamente
alla richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante per la procedura
di appello, l'obbligo di mantenimento verso un figlio comprende anche le spese
processuali. La protezione giuridica del figlio in effetti va finanziata
anzitutto dai genitori, sempre che sia necessaria e non senza possibilità di esito
favorevole (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2025.25 del 2 settembre 2025
consid. 13 con rinvii). Nella misura in cui un genitore è quindi tenuto a versare
un anticipo sulle spese legali il ruolo dello Stato è meramente sussidiario
(sentenza del Tribunale federale 5A_417/2025 del 5 giugno 2025 consid. 3 con
rinvii). Il Cantone interviene anticipando i costi del processo, pertanto, solo
qualora i genitori siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per affrontare le
spese di causa (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2025.25 del 2 settembre 2025
consid. 16c con rinvii). Nella fattispecie ci si può chiedere se la figlia non
possa già di per sé affrontare le spese con la propria eccedenza. Sia come sia,
già secondo gli accertamenti del Pretore, una volta provveduto alle proprie
necessità e stanziato il contributo per il mantenimento della figlia M______
B______ disponeva di un margine più che sufficiente per partecipare al
finanziamento dei costi della presente procedura. Nulla impediva pertanto all'appellante di chiedere la condanna
della controparte a elargirgli una congrua indennità che gli consentisse di
finanziare, almeno in parte, le spese di patrocinio in appello. Mancando in
concreto qualsiasi richiesta, non sussistono le condizioni per concedere
eventualmente, in via sussidiaria, il beneficio richiesto (art. 117 lett. a
CPC).
11.
Circa i rimedi esperibili
contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF, considerato l'ammontare e la durata del contributo alimentare
controverso in appello, fermo restando che contro decisioni in materia di
provvedimenti cautelari può essere fatta valere
soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità
del dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella
del procedimento principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Nella misura in cui non è
divenuto privo d'oggetto, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il
dispositivo n. 2 del decreto cautelare impugnato è così riformato:
A titolo di contributo alimentare per
N______ B______, M______ B______ è tenuto a versare a Si______ D______,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti importi mensili:
dal
1° agosto al 31 dicembre 2020:
fr. 2333.25 mensili (di cui fr. 1690.60 come
contributo di accudimento),
dal
1° gennaio al 31 dicembre 2021:
fr. 2203.25 mensili (di cui fr. 1645.15 come
contributo di accudimento),
dal
1° gennaio al 31 dicembre 2022:
fr. 2252.20 mensili (di cui fr. 925.15 come contributo
di accudimento),
dal
1° gennaio al 31 luglio 2023:
fr. 1483.25 mensili (di cui fr. 745.15 come contributo
di accudimento).
I contributi
non comprendono l'assegno per figli o di formazione, che deve essere versato in aggiunta al contributo, se non
percepito direttamente dalla madre.
2. Non si riscuotono spese
né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta
di gratuito patrocinio presentata da S______
D______-lo è respinta.
4. Notificazione a:
– avv.
S______ A______ B______,
Lo______;
– M______ B______,
L______.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali
e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli
art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).