11.2022.152
Protezione da violenze, minacce o insidie: allontanamento dell'autore dall'abitazione
23 dicembre 2022Italiano15 min
minacce o insidie: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con “istanza” del 30 marzo 2022 da
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.152
Lugano,
23 dicembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2022.4 (protezione della personalità da violenza,
minacce o insidie: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con “istanza” del 30 marzo 2022 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 24 ottobre 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 12 ottobre 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Il 30 marzo 2022 AO 1 (1953)
si è rivolta al Pretore del Distretto di Riviera perché vietasse a suo marito AP
1 (1949) ‒ già in via cautelare e
sotto comminatoria dell'art. 292 CP ‒ di avvicinarsi a lei “a meno
di una certa distanza”, di avvicinarsi al domicilio o all'abitazione effettiva
di lei “a meno di una certa distanza”, di avvicinarsi agli uffici in cui essa
lavora, di mettersi in contatto con lei, “in particolare per telefono, per
scritto o per via elettronica, nonché di importunarla in altro modo”, come pure
di avere accesso agli uffici della ditta __________ SA di __________ in cui
essa lavora. Con decreto cautelare emanato l'indomani senza contraddittorio il
Pretore ha impartito ad AP 1 i divieti in questione, sotto comminatoria
dell'art. 292 CP, citando le parti al contraddittorio cautelare del 27 aprile
2022.
B. All'udienza del 27
aprile 2022 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza cautelare e di
revocare il decreto emesso senza contraddittorio. Il Pretore ha precisato
seduta stante il decreto in questione, vietando ad AP 1 ‒ sempre sotto
comminatoria dell'art. 292 CP ‒ di avvicinarsi alla moglie a meno di 100
m, tranne per accedere direttamente alla propria abitazione, di avvicinarsi al
domicilio o all'abitazione effettiva della moglie a meno di 100 m, di
avvicinarsi agli uffici in cui lei lavora, tranne per accedere direttamente
alla propria abitazione, di mettersi in contatto con lei, in particolare per
telefono, per scritto o per via elettronica, così come di importunarla in altro
modo, oltre che di accedere agli uffici della __________ SA, “ritenuto che AP 1
fornirà alla controparte una lista di oggetti di cui chiede la restituzione”.
In coda all'udienza il Pretore ha poi sospeso la procedura per trattative.
C. Il 2 giugno 2022 AO 1
ha invitato il Pretore a riattivare la procedura, ciò che il Pretore ha
ordinato il giorno dopo. In seguito la procedura è rimasta ferma fino al 9
settembre 2022, quando il Pretore ha convocato le parti in udienza per il
21 settembre successivo al fine di proseguire il contraddittorio cautelare.
A tale udienza AO 1 ha lamentato il persistere delle molestie e ha instato
perché il marito fosse allontanato immediatamente dallo stabile in cui abita,
nel quale si trovano anche gli uffici della __________ SA. Il Pretore ha
sottoposto alle parti una proposta di transazione, avvertendole che in caso di
rifiuto avrebbe statuito “nelle more istruttorie” senza altre formalità e
avrebbe assegnato a AO 1 un termine per replicare
alla risposta formulata dal convenuto all'udienza del 27 aprile 2022. L'istante
ha comunicato il 29 settembre 2022 di accettare la proposta, il convenuto ha reso
noto il 3 ottobre successivo di respingerla.
D. Con decreto cautelare
emanato il 12 ottobre 2022 “nelle more istruttorie” il Pretore ha confermato il
decreto emesso senza contraddittorio il 31 marzo precedente, precisato il 27
aprile 2022, ordinando ad AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di lasciare
l'abitazione coniugale entro il 30 novembre seguente.
A AO 1 egli ha fissato un termine di 30 giorni per introdurre il citato
memoriale di replica. Sulle spese processuali il Pretore non ha statuito.
E. Contro il decreto
appena menzionato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24 ottobre
2022 per ottenere che l'ordine impartitogli dal Pretore sia annullato. Nelle
sue osservazioni del 14 novembre 2022 AO 1 propone di respingere l'appello in
ordine, subordinatamente nel merito. Il 17 novembre 2022 AP 1 ha postulato
il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. AO 1, cui tale richiesta è
stata notificata, non si è espressa al proposito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I decreti cautelari sono adottati con la procedura sommaria (art.
248.
lett. d CPC) e sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notificazione
(art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi vertono su questioni patrimoniali, tuttavia,
l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr.
10.
000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale riserva non si pone, l'impugnabilità
di una decisione a protezione della personalità per violenze, minacce o
insidie fondata sull'art. 28b CC non dipendendo per principio da
requisiti di valore (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_82/2012 del
29.
agosto 2012 consid. 1 non pubblicato in DTF 138 III 641).
2.
Nelle sue
osservazioni all'appello AO 1 definisce il ricorso tardivo, e come tale
irricevibile. La censura è infondata. La sentenza del Pretore, emanata il 12
ottobre 2022, è stata notificata al patrocinatore di AP 1 l'indomani. Il
termine d'impugnazione sarebbe scaduto così il 22 ottobre 2022 (sabato), ma si è protratto al lunedì successivo
in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC, poiché se l’ultimo giorno di un
termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto
federale o cantonale nel luogo del tribunale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. Consegnato alla posta il 24 ottobre 2022 (timbro postale
sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto tempestivo.
3.
L'art. 28b
cpv. 1 CC stabilisce che per
proteggersi da violenze, minacce o insidie (stalking), l’attore può
chiedere al giudice di vietare all'autore della lesione in particolare di:
‒ avvicinarglisi
o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
‒ trattenersi
in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;
‒ mettersi
in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via
elettronica, o importunarlo in altro modo.
L'art.
28b cpv. 2 CC dispone inoltre che, se vive con l'autore della lesione
nella stessa abitazione, l'attore può chiedere al giudice di farlo allontanare
dall'abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere
prolungato una volta per motivi gravi.
La
procedura applicabile (nel merito) è quella semplificata dell'art. 243 cpv. 2
lett. b CPC ed è gratuita (art. 114 lett. f CPC).
4.
Nel decreto
impugnato il Pretore ha ricordato che il 16 settembre 2022 AP 1 “è (…) stato
oggetto di un decreto d'accusa per lesioni semplici qualificate e minaccia
qualificata nei confronti della moglie”. Per di più “dagli atti emerge chiaramente
che [egli] non rispetta nemmeno gli ordini a lui impartiti con comminatoria
penale, dato che, quanto meno, continua a importunare la moglie con scritti
diffamanti e minacciosi oltre che a ostacolare la di lei attività presso la __________
SA con atti di ostruzionismo (cfr. scritto istante del 2 giugno 2022 con
allegati; doc. S, doc. rich.)”. E siccome costui occupa un appartamento sopra
gli uffici della __________ SA, “ancora gestita dalla moglie, di cui il marito
sembrerebbe detenere unicamente una parte del capitale azionario”, “l'unico
modo per tutelare la personalità di AO 1 è allontanare il marito da quella che
era l'abitazione coniugale”.
5.
Nell'appello AP 1 fa
valere anzitutto di avere presentato opposizione il 30 settembre 2022 al
decreto d'accusa menzionato dal Pretore. Sostiene inoltre che in concreto non
v'era alcuna urgenza di emettere un decreto cautelare e adduce di essersi
limitato a trasmettere alla moglie, da parte sua, solleciti di pagamento a lui
pervenuti. Adduce poi che la __________ SA genera utili “estremamente modesti”,
non tiene più nemmeno le assemblee generali degli azionisti e a ben vedere andrebbe
venduta. A mente sua infine il provvedimento adottato dal primo giudice è
sproporzionato, non giustificandosi di allontanare un soggetto come lui con seri
problemi di salute da un appartamento occupato da 35 anni solo per consentire a
un'azienda “di continuare a operare”.
6.
Le “violenze” cui si
riferisce l'art. 28b cpv. 1 CC consistono in una lesione diretta
dell'integrità fisica di una persona. La lesione deve denotare un certo grado
di intensità, qualsiasi comportamento socialmente scorretto non costituendo una
lesione della personalità. Per “minacce” l'art. 28b cpv. 1 CC intende
situazioni nelle quali si prevedono intimidazioni serie, che facciano temere la
vittima per la sua integrità fisica, psichica, sessuale o sociale o per quella
di persone che le sono vicine (per esempio i suoi figli) e non di una minaccia
innocua. Le “insidie” infine sono persecu-zioni ossessive di una persona su un
lungo periodo, indipendentemente dal fatto che esista una relazione tra
l'autore e la vittima. Caratteristiche tipiche delle insidie sono lo spiare, la
ricerca della prossimità fisica e tutto quanto vi è legato, in particolare la vessazione,
la pressione, il disturbo e la minaccia di una persona. Il che deve incutere
nell'interessato grande paura e verificarsi in modo ripetuto (definizioni in:
FF 2005 pag. 6139 seg.).
7.
Nell'adottare
provvedimenti a tutela della vittima giusta l'art. 28b CC il giudice
deve rispettare il principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 e 36
cpv. 3 Cost.). Quanto alla durata di tali provvedimenti, la norma non prevede limiti.
Quello di due anni relativo allo sfratto dall'alloggio comune (la sanzione più
grave) è stato abbandonato durante i lavori legislativi, sicché il giudice
decide anche in tale evenienza secondo il suo potere di apprezzamento. L'espulsione
deve avvenire in ogni modo “per un periodo determinato”, il quale può essere
prorogato una sola volta. In ossequio al precetto della proporzionalità, poi, il
giudice prende la misura che è sufficientemente efficace a tutela della vittima
e meno incisiva per l'autore della lesione (FF 2005 pag. 6139 e 6141). A tal
fine egli deve accertare quali comportamenti si rimproverino al convenuto,
quali fatti appaiano sufficientemente provati e, di conseguenza, quali
provvedimenti risultino idonei per proteggere adeguatamente la persona offesa. Trattandosi di espellere un convenuto dall'abitazione
(ovvero di applicare la sanzione più incisiva), in specie, i fatti devono
rivelarsi gravi al punto da giustificare una simile misura. Motivi di
opportunità non bastano.
8.
In concreto l'appellante
asserisce anzitutto che nel caso specifico non v'era alcuna urgenza di emettere
un decreto cautelare. Tale opinione non può essere condivisa. Trattandosi di violenze, minacce o insidie, il
tempo che intercorre fino alla decisione del giudice non è compatibile ‒
di norma ‒ con il pregiudizio cui è esposta la vittima, né l'attribuzione
dell'abitazione assicura una protezione sufficiente se il giudice non può ordinare
in caso di crisi della coppia provvedimenti cautelari e finanche
superprovvisionali (FF 2005 pag. 6133). Da questo profilo la fattispecie in
esame non sfugge alla regola.
9.
L'appellante nega –
come detto – di “continuare a importunare la moglie con scritti diffamanti e
minacciosi” anche dopo la comminatoria penale, come ha ritenuto il Pretore,
affermando di essersi limitato a trasmettere a AO 1 solleciti di pagamento a
lui pervenuti. In realtà la situazione non è chiara. Il Pretore accenna a un
decreto d'accusa “per lesioni semplici qualificate e minaccia qualificata nei
confronti della moglie”. Quelle lesioni risalgono tuttavia all'aprile del 2017
e la minaccia riconducibile alla frase “Se non fai come dico io, ti spalmo la
faccia di acido a te e a tutti quelli che ti aiutano” è del 22 febbraio 2022, mentre
la prima comminatoria penale del Pretore è del 31 marzo 2022 (decreto superprovvisionale).
Il Pretore evoca anche un doc. S agli atti, consistente in un memoriale
manoscritto del 2 settembre 2022 (13 pagine, per altro di difficile
lettura) in cui il convenuto recrimina su vicende passate e inveisce contro la
moglie, rea di averlo rovinato finanziariamente, ma non si scorge ‒ per
lo meno a un sommario esame come quello che connota un procedimento cautelare
‒ quali minacce esso contenga. La stessa interessata riconosce del resto
che l'ultima minaccia proferita dal marito nei suoi confronti è del gennaio del
2022.
ed è proprio quella oggetto del decreto d'accusa (osservazioni
all'appello, pag. 2 in fondo).
Nel decreto cautelare
impugnato invero il Pretore cita altresì un rapporto di polizia del 21
settembre 2022 in cui la Gendarmeria di __________ attesta di essere dovuta
intervenire il 1° giugno 2022 alla sede della __________ SA perché AP 1 aveva
apposto una catena al cancello d'ingresso della ditta e il 2 giugno 2022 perché
costui aveva sottratto le chiavi di furgoni aziendali (“doc. rich.”). In
seguito all'intervento della pattuglia il convenuto aveva poi finito nel primo
caso per togliere la catena e nel secondo per restituire le chiavi. Ancorché
non fossero rivolte direttamente contro AO 1, simili malefatte possono
configurare un'insidia coniugale. Non risulta tuttavia che AP 1 sia stato
deferito al foro penale per violazione dell'art. 292 CP. Riguardo a ulteriori
comportamenti reprensibili all'indirizzo della moglie, null'altro si evince oggettivamente
dagli atti, se non doglianze della moglie medesima.
10.
Nelle circostanze
descritte, mancando i necessari accertamenti di fatto, non è possibile verificare
con cognizione di causa il rispetto del principio della proporzionalità da
parte del primo giudice. Trattandosi di
espellere un convenuto dall'abitazione, come si è spiegato, i fatti devono
rivelarsi gravi al punto da giustificare un simile estremo. Il precario stato
di salute fisica invocato dall'appellante non è una scusante. Uno sfratto non
può giustificarsi tuttavia per le due sole molestie in pregiudizio della __________
SA. È possibile che al convenuto possano imputarsi altre violenze, minacce o insidie, ma al
riguardo il primo giudice non ha accertato alcunché e a un sommario esame gli
atti non sono più eloquenti.
Ne
segue che in concreto il decreto cautelare impugnato non resiste alla critica.
Per di più, l'espulsione definitiva pronunciata dal Pretore non è nemmeno
conforme al diritto federale, giacché un allontanamento in forza dell'art. 28b
cpv. 2 CC può essere ordinato solo per un periodo limitato, rinnovabile una
sola volta (sopra, consid. 7). Allontanamenti definitivi vanno ordinati, se
mai, sulla scorta di altri strumenti giuridici. Senza dimenticare poi che un
allontamento è lecito solo se l'autore vive con l'autore della lesione nella
stessa abitazione, mentre nella fattispecie AO 1 risulta domiciliata
amministrativamente ad __________ dal 1° marzo 2022, prima ancora di presentare
l'“istanza” al Pretore.
11.
Se ne conclude che,
carente di motivazione (oltre che irrispettoso del diritto federale), il
decreto cautelare impugnato dev'essere annullato. Deciderà il Pretore se
statuire nuovamente, una volta accertati i fatti con sufficiente
verosimiglianza, in un nuovo decreto cautelare “nelle more istruttorie” o se procedere
direttamente pronunciando la sentenza finale. Senza dimenticare ad ogni buon
conto che il secondo scambio di atti scritti disposto in concreto dal Pretore è
estraneo non solo allo spirito della procedura cautelare, ma finanche a quello
della procedura semplificata, nel cui ambito lo snellimento della forma e l'oralità
devono contribuire ad accelerare il processo, il quale dovrebbe concludersi già
alla prima udienza (art. 246 cpv. 1 CPC; FF 2006 pag. 6720).
12.
Per l'emanazione del
giudizio odierno non si prelevano spese (sopra, consid. 3 in fine). Quanto alle
ripetibili, formalmente il convenuto ottiene causa vinta, poiché vede annullare
il decreto cautelare impugnato. Non esce però del tutto vittorioso, poiché non si
può prevedere come terminerà la causa. Il Pretore infatti potrebbe ordinare di
nuovo il suo allontanamento dal domicilio dopo avere accertato i fatti e
ponderato la proporzionalità della misura. Equitativamente si giustifica così
di compensare le indennità per ripetibili (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
13.
L'emanazione
dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
14.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso
in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (sopra,
consid. 1). La decisione del Pretore essendo un decreto cautelare, nondimeno,
un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art.
98.
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto e il
decreto cautelare impugnato è annullato.
2. Non si riscuotono spese. Le
ripetibili sono compensate.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).