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Decisione

11.2022.152

Protezione da violenze, minacce o insidie: allontanamento dell'autore dall'abitazione

23 dicembre 2022Italiano15 min

minacce o insidie: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con “istanza” del 30 marzo 2022 da

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.152

Lugano,

23 dicembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2022.4 (protezione della personalità da violenza,

minacce o insidie: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con “istanza” del 30 marzo 2022 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 24 ottobre 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 12 ottobre 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Il 30 marzo 2022 AO 1 (1953)

si è rivolta al Pretore del Distretto di Riviera perché vietasse a suo marito AP

1 (1949) ‒ già in via cautelare e

sotto comminatoria dell'art. 292 CP ‒ di avvicinarsi a lei “a meno

di una certa distanza”, di avvicinarsi al domicilio o all'abitazione effettiva

di lei “a meno di una certa distan­za”, di avvicinarsi agli uffici in cui essa

lavora, di mettersi in contatto con lei, “in particolare per telefono, per

scritto o per via elettronica, nonché di importunarla in altro modo”, come pure

di avere accesso agli uffici della ditta __________ SA di __________ in cui

essa lavora. Con decreto cautelare emanato l'indoma­ni senza contraddittorio il

Pretore ha impartito ad AP 1 i divieti in questione, sotto comminatoria

dell'art. 292 CP, citando le parti al contraddittorio cautelare del 27 aprile

2022.

B. All'udienza del 27

aprile 2022 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza cautelare e di

revocare il decreto emesso senza contraddittorio. Il Pretore ha precisato

seduta stante il decreto in questione, vietando ad AP 1 ‒ sempre sotto

comminatoria dell'art. 292 CP ‒ di avvicinarsi alla moglie a meno di 100

m, tranne per accedere direttamente alla propria abitazio­ne, di avvicinarsi al

domicilio o all'abitazione effettiva della moglie a meno di 100 m, di

avvicinarsi agli uffici in cui lei lavora, tranne per accedere direttamente

alla propria abitazione, di mettersi in contatto con lei, in particolare per

telefono, per scritto o per via elettronica, così come di importunarla in altro

modo, oltre che di accedere agli uffici della __________ SA, “ritenuto che AP 1

fornirà alla controparte una lista di oggetti di cui chiede la restituzione”.

In coda all'udien­za il Pretore ha poi sospeso la procedura per trattative.

C. Il 2 giugno 2022 AO 1

ha invitato il Pretore a riattivare la procedura, ciò che il Pretore ha

ordinato il giorno dopo. In seguito la procedura è rimasta ferma fino al 9

settembre 2022, quan­do il Pretore ha convocato le parti in udienza per il

21 settembre successivo al fine di proseguire il contraddittorio cautelare.

A tale udien­za AO 1 ha lamentato il persistere delle molestie e ha instato

perché il marito fosse allontanato immediatamente dallo stabi­le in cui abita,

nel quale si trovano anche gli uffici della __________ SA. Il Pretore ha

sottoposto alle parti una proposta di transazione, avvertendole che in caso di

rifiuto avrebbe statuito “nelle more istruttorie” senza altre formalità e

avrebbe assegnato a AO 1 un termine per replica­re

alla risposta formulata dal convenuto all'udienza del 27 apri­le 2022. L'istante

ha comunicato il 29 settembre 2022 di accettare la proposta, il convenuto ha reso

noto il 3 ottobre successivo di respingerla.

D. Con decreto cautelare

emanato il 12 ottobre 2022 “nelle more istruttorie” il Pretore ha confermato il

decreto emesso senza contraddittorio il 31 marzo precedente, precisato il 27

aprile 2022, ordinando ad AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di lasciare

l'abitazione coniugale entro il 30 novembre seguente.

A AO 1 egli ha fissato un termine di 30 gior­ni per introdurre il citato

memoriale di replica. Sulle spese processuali il Pretore non ha statuito.

E. Contro il decreto

appena menzionato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24 ottobre

2022 per ottenere che l'ordine impartitogli dal Pretore sia annullato. Nelle

sue osservazioni del 14 novembre 2022 AO 1 propone di respingere l'appello in

ordine, subordinatamente nel merito. Il 17 novembre 2022 AP 1 ha postulato

il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. AO 1, cui tale richiesta è

stata notificata, non si è espressa al proposito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I decreti cautelari sono adottati con la procedura sommaria (art.

248.

lett. d CPC) e sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notificazione

(art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi vertono su questio­ni patrimoniali, tuttavia,

l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr.

10.

000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie tale riserva non si pone, l'impugnabilità

di una decisione a protezione della personalità per violen­ze, minacce o

insidie fondata sul­l'art. 28b CC non dipendendo per principio da

requisiti di valore (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_82/2012 del

29.

agosto 2012 consid. 1 non pubblicato in DTF 138 III 641).

2.

Nelle sue

osservazioni all'appello AO 1 definisce il ricorso tardivo, e come tale

irricevibile. La censura è infondata. La sentenza del Pretore, emanata il 12

ottobre 2022, è stata notificata al patrocinatore di AP 1 l'indomani. Il

termine d'impugnazione sarebbe scaduto così il 22 ottobre 2022 (sabato), ma si è protratto al lunedì successivo

in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC, poiché se l’ultimo giorno di un

termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto

federale o cantonale nel luogo del tribunale, il termine scade il primo gior­no

feriale seguente. Consegnato alla posta il 24 ottobre 2022 (timbro postale

sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto tempestivo.

3.

L'art. 28b

cpv. 1 CC stabilisce che per

proteggersi da violenze, minacce o insidie (stalking), l’attore può

chiedere al giudice di vietare al­l'autore della lesione in particolare di:

‒ avvicinarglisi

o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;

‒ trattenersi

in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;

‒ mettersi

in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via

elettronica, o importunarlo in altro modo.

L'art.

28b cpv. 2 CC dispone inoltre che, se vive con l'autore del­la lesione

nella stessa abitazione, l'attore può chiedere al giudice di farlo allontanare

dall'abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere

prolungato una volta per motivi gravi.

La

procedura applicabile (nel merito) è quella semplificata del­l'art. 243 cpv. 2

lett. b CPC ed è gratuita (art. 114 lett. f CPC).

4.

Nel decreto

impugnato il Pretore ha ricordato che il 16 settembre 2022 AP 1 “è (…) stato

oggetto di un decreto d'accu­sa per lesioni semplici qualificate e minaccia

qualificata nei confronti della moglie”. Per di più “dagli atti emerge chiaramente

che [egli] non rispetta nemmeno gli ordini a lui impartiti con comminatoria

penale, dato che, quanto meno, continua a importunare la moglie con scritti

diffamanti e minacciosi oltre che a ostacolare la di lei attività presso la __________

SA con atti di ostruzionismo (cfr. scritto istante del 2 giugno 2022 con

allegati; doc. S, doc. rich.)”. E siccome costui occupa un appartamento sopra

gli uffici della __________ SA, “ancora gestita dalla moglie, di cui il marito

sembrerebbe detenere unicamente una parte del capitale azionario”, “l'unico

modo per tutelare la personalità di AO 1 è allontanare il marito da quella che

era l'abitazione coniugale”.

5.

Nell'appello AP 1 fa

valere anzitutto di avere presentato opposizione il 30 settembre 2022 al

decreto d'accusa menziona­to dal Pretore. Sostiene inoltre che in concreto non

v'era alcuna urgenza di emettere un decreto cautelare e adduce di essersi

limitato a trasmettere alla moglie, da parte sua, solleciti di pagamento a lui

pervenuti. Adduce poi che la __________ SA genera utili “estremamente modesti”,

non tiene più nemmeno le assemblee generali degli azionisti e a ben vedere andrebbe

venduta. A mente sua infine il provvedimento adottato dal primo giudice è

sproporzionato, non giustificandosi di allontanare un soggetto come lui con seri

problemi di salute da un appartamento occupato da 35 anni solo per consentire a

un'azienda “di continuare a operare”.

6.

Le “violenze” cui si

riferisce l'art. 28b cpv. 1 CC consistono in una lesione diretta

dell'integrità fisica di una persona. La lesione deve denotare un certo grado

di intensità, qualsiasi comportamento socialmente scorretto non costituendo una

lesione della personalità. Per “minacce” l'art. 28b cpv. 1 CC intende

situazioni nelle quali si prevedono intimidazioni serie, che facciano temere la

vittima per la sua integrità fisica, psichica, sessuale o sociale o per quella

di persone che le sono vicine (per esempio i suoi figli) e non di una minaccia

innocua. Le “insidie” infine sono persecu-zioni ossessive di una persona su un

lungo periodo, indipendentemente dal fatto che esista una relazione tra

l'autore e la vittima. Caratteristiche tipiche delle insidie sono lo spiare, la

ricerca della prossimità fisica e tutto quanto vi è legato, in particolare la vessazione,

la pressione, il disturbo e la minaccia di una persona. Il che deve incutere

nell'interessato grande paura e verificarsi in modo ripetuto (definizioni in:

FF 2005 pag. 6139 seg.).

7.

Nell'adottare

provvedimenti a tutela della vittima giusta l'art. 28b CC il giudice

deve rispettare il principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 e 36

cpv. 3 Cost.). Quanto alla durata di tali provvedimenti, la norma non prevede limiti.

Quello di due anni relativo allo sfratto dall'alloggio comune (la sanzione più

gra­ve) è stato abbandonato durante i lavori legislativi, sicché il giudice

decide anche in tale evenienza secondo il suo potere di apprezzamento. L'espulsione

deve avvenire in ogni modo “per un periodo determinato”, il quale può essere

prorogato una sola volta. In ossequio al precetto della proporzionalità, poi, il

giudice prende la misura che è sufficientemente efficace a tutela della vittima

e meno incisiva per l'autore della lesione (FF 2005 pag. 6139 e 6141). A tal

fine egli deve accertare quali comportamenti si rimproverino al convenuto,

quali fatti appaiano sufficientemente provati e, di conseguenza, quali

provvedimenti risultino idonei per proteggere adeguatamente la persona offesa. Trattandosi di espellere un convenuto dall'abitazione

(ovve­ro di applicare la sanzione più incisiva), in specie, i fatti devo­no

rivelarsi gravi al punto da giustificare una simile misura. Motivi di

opportunità non bastano.

8.

In concreto l'appellante

asserisce anzitutto che nel caso specifico non v'era alcuna urgenza di emettere

un decreto cautelare. Tale opinione non può essere condivisa. Trattandosi di violenze, minacce o insidie, il

tempo che intercorre fino alla decisio­ne del giudice non è compatibile ‒

di norma ‒ con il pregiudizio cui è esposta la vittima, né l'attribuzione

dell'abitazione assicura una protezione sufficiente se il giudice non può ordinare

in caso di crisi della coppia provvedimenti cautelari e finanche

superprovvisionali (FF 2005 pag. 6133). Da questo profilo la fattispecie in

esame non sfugge alla regola.

9.

L'appellante nega –

come detto – di “continuare a importunare la moglie con scritti diffamanti e

minacciosi” anche dopo la comminatoria penale, come ha ritenuto il Pretore,

affermando di essersi limitato a trasmettere a AO 1 solleciti di pagamento a

lui pervenuti. In realtà la situazione non è chiara. Il Preto­re accenna a un

decreto d'accusa “per lesioni semplici qualificate e minaccia qualificata nei

confronti della moglie”. Quelle lesioni risalgo­no tuttavia all'aprile del 2017

e la minaccia riconducibile alla frase “Se non fai come dico io, ti spalmo la

faccia di acido a te e a tutti quelli che ti aiutano” è del 22 febbraio 2022, mentre

la pri­ma comminatoria penale del Pretore è del 31 marzo 2022 (decreto superprovvisionale).

Il Pretore evoca anche un doc. S agli atti, consistente in un memoriale

manoscritto del 2 settembre 2022 (13 pagine, per altro di difficile

lettura) in cui il convenuto recrimina su vicende passate e inveisce contro la

moglie, rea di averlo rovinato finanziariamente, ma non si scorge ‒ per

lo meno a un sommario esa­me come quello che connota un procedimen­to cautelare

‒ quali minacce esso contenga. La stessa interessata riconosce del resto

che l'ultima minaccia proferita dal marito nei suoi confronti è del gennaio del

2022.

ed è proprio quella oggetto del decreto d'accusa (osservazioni

all'appello, pag. 2 in fondo).

Nel decreto cautelare

impugnato invero il Pretore cita altresì un rappor­to di polizia del 21

settembre 2022 in cui la Gendarmeria di __________ attesta di essere dovuta

intervenire il 1° giugno 2022 alla sede della __________ SA perché AP 1 aveva

apposto una catena al cancello d'ingresso della ditta e il 2 giugno 2022 perché

costui aveva sottratto le chiavi di furgoni aziendali (“doc. rich.”). In

seguito all'intervento della pattuglia il convenuto aveva poi finito nel primo

caso per togliere la catena e nel secon­do per restituire le chiavi. Ancorché

non fossero rivolte direttamente contro AO 1, simili malefatte possono

configurare un'insidia coniugale. Non risulta tuttavia che AP 1 sia stato

deferito al foro penale per violazione dell'art. 292 CP. Riguardo a ulteriori

comportamenti reprensibili all'indirizzo della moglie, null'altro si evince oggettivamente

dagli atti, se non doglianze della moglie medesima.

10.

Nelle circostanze

descritte, mancando i necessari accertamenti di fatto, non è possibile verificare

con cognizione di causa il rispetto del principio della proporzionalità da

parte del primo giudice. Trattandosi di

espellere un convenuto dall'abitazione, come si è spiegato, i fatti devo­no

rivelarsi gravi al punto da giustificare un simile estremo. Il precario stato

di salute fisica invocato dal­l'appellante non è una scusante. Uno sfratto non

può giustificarsi tuttavia per le due sole molestie in pregiudizio della __________

SA. È possibile che al convenuto possano imputarsi altre violen­ze, minacce o insidie, ma al

riguardo il primo giudice non ha accertato alcunché e a un sommario esame gli

atti non sono più eloquenti.

Ne

segue che in concreto il decreto cautelare impugnato non resiste alla critica.

Per di più, l'espulsione definitiva pronunciata dal Pretore non è nemmeno

conforme al diritto federale, giacché un allontanamento in forza dell'art. 28b

cpv. 2 CC può essere ordinato solo per un periodo limitato, rinnovabile una

sola volta (sopra, consid. 7). Allontanamenti definitivi vanno ordinati, se

mai, sulla scorta di altri strumenti giuridici. Senza dimenticare poi che un

allontamento è lecito solo se l'autore vive con l'autore della lesione nella

stessa abitazione, mentre nella fattispecie AO 1 risulta domiciliata

amministrativamente ad __________ dal 1° marzo 2022, prima ancora di presentare

l'“istanza” al Pretore.

11.

Se ne conclude che,

carente di motivazione (oltre che irrispetto­so del diritto federale), il

decreto cautelare impugnato dev'esse­re annullato. Deciderà il Pretore se

statuire nuovamente, una volta accertati i fatti con sufficiente

verosimiglianza, in un nuo­vo decreto cautelare “nelle more istruttorie” o se procedere

direttamente pronunciando la sentenza finale. Senza dimenticare ad ogni buon

conto che il secondo scambio di atti scritti disposto in concreto dal Pretore è

estraneo non solo allo spirito della procedura cautelare, ma finanche a quello

della procedura semplificata, nel cui ambito lo snellimento della forma e l'oralità

devono contribuire ad accelerare il processo, il quale dovrebbe concludersi già

alla pri­ma udien­za (art. 246 cpv. 1 CPC; FF 2006 pag. 6720).

12.

Per l'emanazione del

giudizio odierno non si prelevano spese (sopra, consid. 3 in fine). Quanto alle

ripetibili, formalmente il convenuto ottiene causa vinta, poiché vede annullare

il decreto cautelare impugnato. Non esce però del tutto vittorioso, poiché non si

può prevedere come terminerà la causa. Il Pretore infatti potrebbe ordinare di

nuovo il suo allontanamento dal domicilio dopo avere accertato i fatti e

ponderato la proporzionalità della misura. Equitativamente si giustifica così

di compensare le indennità per ripetibili (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

13.

L'emanazione

dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

14.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso

in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (sopra,

consid. 1). La decisione del Pretore essendo un decreto cautelare, nondimeno,

un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art.

98.

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è accolto e il

decreto cautelare impugnato è annullato.

2. Non si riscuotono spese. Le

ripetibili sono compensate.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).