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Decisione

11.2022.153

Divorzio: conversione di rendita in corso a norma dell'art. 7e tit. fin. CC?

2 giugno 2025Italiano12 min

AO1 alla metà della prestazio­ne di uscita di cui all'art. 122 CC”. La sentenza di divorzio è passata in

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.153

Lugano

2 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2022.149 (modifica

di sentenza di divorzio: conversione di

rendite in corso) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione

del 29 settembre 2022 da

AP1,

nata AP2, Be______

per ottenere la conversione in rendita vitalizia giusta

l'art.124a CC, in virtù

dell'art. 7e tit. fin. CC, di un'indennità adeguata a norma dell'art. 124

cpv. 1 vCC relativa a una sentenza di divorzio emanata il 30 maggio 2011

tra lei e

AO1

(† 2022), già in Be______,

giudicando sul “ricorso”

del 22 ottobre 2022 presentato da AP1

contro la decisione emessa dal Pretore il 12 ottobre 2022;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Dal matrimonio celebrato

il __ __ 1978 fra AO1 (1945) e AP2 (1952)

sono nati M______ (1981) e P______ (1985). Con sentenza del 30 maggio 2011 il

Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto il matrimonio per divorzio,

omologando una convenzione in virtù della quale il marito si impegnava a

versare alla moglie un contributo alimentare vitalizio di fr. 7000.–

mensili indicizzati. La convenzione disponeva altresì

che “in caso di decesso del signor AO1 la signora AP1 percepirà la

rendita dall'Istituto di cassa pensione b___ del signor AO1 (B______ P______),

B______”. Quanto al regime matrimoniale, i coniu­gi hanno previsto di

liquidarlo nel senso che ognuno rimanes­se

proprietario dei beni in suo

possesso, mentre AP1

“rinuncia[va]

all'assegnazione di un'adeguata indennità di cui all'art. 124 CC ed il signor

AO1 alla metà della prestazio­ne di uscita di cui all'art. 122 CC”. La sentenza di divorzio è passata in

giudicato (inc. DM.2011.49).

B. Ai

tempi del divorzio AO1, insegnante di letteratura spagnola e latinoamericana nell'Università

di B___, era pensionato e svolgeva ancora talune attività in ambito accademico

come professore emerito. AP1, diplomata in romanistica, lavorava

occasionalmente quale assistente e docente incaricata nell'Università di B___,

non senza coadiuvare il marito nell'attività didattica, ruolo che ha continuato

a svolgere anche dopo il pensionamento di lui.

C. AO1

è deceduto il 15 gennaio 2022 e l'11 febbraio successivo la B______

P______ (BPK) ha annunciato ad AP1 che

le sarebbe stata erogata una rendita di fr. 774.45 mensili. AP1 ha interpellato la cassa il 31 marzo

2022 per chiarimenti, visto che l'ex marito percepiva una rendita di fr. 10 331.20 mensili, tuttavia la cassa ha

confermato la propria decisione.

D. Il

10 e il 15 settembre 2022 AP1 ha scritto due lettere al Pretore del Distretto di

Bellinzona, lamentando l'esiguità della rendita riconosciutale e dolendosi di

non essere stata avvertita a suo tempo che il nuovo diritto permetteva a un

coniuge divorzia­to di chiedere entro un anno dall'entrata in vigore della

legge nuova (intervenuta il 1° gennaio 2017) di riceve­re, invece di una

rendita destinata a estinguersi con la morte del debitore o del creditore, a

determinate condizioni una rendita vitalizia secon­do l'art. 124a CC. Ciò

le avrebbe consentito di percepire una prestazione ben più elevata. Il Pretore

ha trattato le due lettere come richiesta intesa all'applicazio­ne del­l'art. 7d

tit. fin. CC e il 21 settembre 2022 ha comunicato ad AP1 di ritenere l'istan­za

tardiva, il divorzio di lei essendo passato da tempo in giudicato.

E.

AP1 si è rivolta nuovamente il 29 settembre

2022 al Pretore, facendo valere che la B______ P______ avreb­be dovuto

segnalarle d'ufficio in forza dell'art. 86b cpv. 1 LPP l'entrata in

vigore dell'art. 7e tit. fin. (non 7d tit. fin.) CC, ma che ciò

non era avvenuto perché la Pretura aveva trasmesso la sentenza di divorzio per

errore, anziché alla B______ P______, alla Cassa R______ R______ di

S______ G______. Essa ha chiesto così di applicare “a posterioriˮ l'art. 7e

tit. fin. CC al suo caso e di convertire in rendita vitalizia conforme

al nuovo art. 124a CC la sua spettanza secondo la sentenza di divorzio.

F. Statuendo

il 12 ottobre 2022, il Pretore ha respinto la domanda. Egli ha rilevato – in

sintesi – che la richiesta di AP1 è tardiva anche sotto il profilo dell'art. 7e

tit. fin. CC e che la comunicazione della sentenza di divorzio per errore alla

Cassa R______ R______ di S______ G______ nel 2011 era riconoscibile già in base

al dispositivo della sentenza stessa. Ad ogni

modo egli ha soggiunto che nella convenzione di divorzio l'interessata “rinuncia[va]

al­l'assegnazione di un'adeguata indennità di cui all'art. 124 CC ed il signor

AO1 alla metà della prestazio­ne di uscita di cui all'art. 122 CC”. Nella fattispecie quindi – ha concluso

il Pretore – “non vi è nessuna indennità adeguata

assegnata sotto forma di rendita da convertire”, onde per finire l'infondatez­za

della pretesa. In esito al giudizio il primo giudice non ha riscos­so spese.

G. Contro la sentenza appena

citata AP1 è insorta a questa Camera con

un “ricorso” del 22 ottobre 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato

nel senso di vedere applicato al suo caso l'art. 7e tit. fin. CC anche

dopo la scadenza del termine annuo previsto da tale norma e per vedere convertita

la sua spettanza in rendita vitalizia secondo la formula stabilita dall'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali per eventualità del genere. Essa propone

di conseguenza che la B______ P______ sia tenuta a versarle il vitalizio

dal 1° febbraio 2022. La Camera non ha sollecitato osservazioni al “ricorso”.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La richiesta di

convertire una rendita in corso a norma dell'art. 7e cpv. 1 tit. fin. CC

va trattata come un'azione volta alla modifica di una sentenza di divorzio

passata in giudicato (sentenza del Tribunale federale 5A_351/2019 del 3

dicembre 2019 consid. 1; Geiser

in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 19 ad art. 7d e 7e tit.

fin. CC; Cardinaux,

Le partage des prétentions de prévoyance en

cas de “divorce international”, in: Fountoulakis/ Jungo

[curatrici], Symposium zum Familienrecht der Universität

Freiburg 2016, Ginevra/ Zurigo/Basilea 2016,

pag. 113). È governata dunque dalla

procedura ordinaria che regolava fino al 1° gennaio 2025 il divorzio su

azio­ne di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC; Geiser, op. cit., n. 20 ad art. 7d e 7e

tit. fin. CC).

2.

Le sentenze in azioni rette

dalla procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove riguardino mere questioni patrimoniali, il

valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” (art. 308 cpv.

1.

CPC). In concreto tale presupposto

è dato, giacché la conversione chiesta da AP1

comporterebbe un aumento della rendita erogata dalla

cassa pensione del marito da fr. 774.45 mensili a fr. 3950.–

mensili senza limiti di tempo, ovvero per una durata

incerta da calcolare come tale sull'arco di

vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC).

Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza

impugnata è stata notificata ad AP1 il 13 ottobre

2022.

(tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Inoltrato

il 24 ottobre 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è

pertanto ricevibile.

3.

Nella sentenza impugnata il Pretore ha trattato la

richiesta di conversione come un procedimento di giurisdizione non contenziosa,

indicando quale unica parte in causa la sola AP1. V'è da domandarsi tuttavia se

non andasse coinvolta nel contenzioso la B______ P______, che rifiuta la

conversione della rendita chiesta dall'interessata. La questione può, per ora,

rimanere indecisa. Dovesse prospettarsi un accoglimento del “ricor­so”, si tornerà in

appresso sull'argomento.

4.

Nel

vecchio diritto del divorzio l'art. 122 cpv. 1 vCC stabiliva – come l'attuale

del resto – che qualora un coniuge o ambedue i coniugi fossero affiliati a un

istituto di previdenza professionale e non era ancora sopraggiunto un caso d'assicurazione,

ogni coniuge ave­va diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro

calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge

federale sul libero passaggio (LFLP). Se i coniugi avevano crediti reciproci,

andava divisa soltanto la differenza tra questi due crediti (conguaglio: art.

122.

cpv. 2 vCC). Se invece era già sopraggiunto un caso di previdenza per uno

dei coniugi o per entrambi oppure le pretese in materia di previdenza

professionale acquisite durante il matrimonio non potevano essere divise per

altri motivi era riconosciuta al coniuge creditore un’“indennità

adeguata”, che poteva anche essere sotto

forma di rendita (art. 124 cpv. 1

vCC).

5.

L'art. 7e tit. fin. CC invocato nel “ricorso” da AP1,

entrato in vigore il 1° gennaio 2017, prevedeva la possibilità di chiedere al

giudice, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, che in caso di

divorzio pronunciato – come in concreto – dopo il verificarsi di un caso di

previdenza professionale il coniu­ge creditore potesse chiedere al giudice di

convertire una rendita assegnatagli giusta l'art. 124 cpv. 1 vCC non limitata

nel tempo in rendita vitalizia secondo l'art. 124a nCC, adeguandola al

nuovo ordinamento (cfr. sulle condizioni: sentenza del Tribunale federale

5A_351/2019 del 3 dicembre 2019 consid. 3.4.3). La vecchia rendita diveniva

così una rendita retta dal diritto della previdenza professionale che cessava

di essere versa­ta dall'ex coniuge per essere erogata dall'istituto di

previdenza direttamente al creditore invalido o che avesse raggiunto l'età del

pensionamento (art. 22e nLFLP) oppure all'istituto di previdenza o di

libero passaggio (art. 22c nLFLP). La conversione, in ogni modo, non

era più possibile se al momento della relativa richiesta il debitore della

rendi­ta era già deceduto (FF 2013 pag.

4187).

6.

La rendita prevista dall'art. 124 cpv. 1 vCC aveva

esclusive finalità pensionistiche (come l'attuale rendita che discende

dall'art. 124a cpv. 1 CC), giacché sostituiva il conguaglio del­l'art. 122

cpv. 2 vCC allorché fosse già sopraggiunto un caso di previden­za professionale.

Essa era dovuta al coniuge divorziato indipendentemente dal regime dei beni cui

soggiacevano i coniu­gi o dal fatto che il coniuge creditore percepis­se o non

percepis­se un contributo di mantenimento. In una convenzione sugli effetti del

divorzio un coniuge poteva nondime­no rinunciare – in tutto o in parte – alla

rendita dell'art. 124 cpv. 1 vCC, sempre che la sua previdenza per i casi di

vecchiaia e d'invalidità fosse garantita in altro modo (art. 123 cpv. 1 vCC,

corrispondente al­l'odier­no art. 124b cpv. 1 CC). Il giudice

chiamato a omologare la convenzione sugli effetti del divorzio verificava d'ufficio

l'adempimento di tale condizione.

7.

Nella

fattispecie la convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice prevedeva

che il marito avrebbe versato alla moglie, vita

natural duran­te, un contributo alimentare di fr. 7000.– mensili

indicizzati “indipendentemente da ogni nuova evenienza,

segnatamente anche dal momento che la signora AP1 percepirà la sua rendita di

vecchiaia AVS, nella circostanza che ella contragga nuo­vo matrimonio o in ogni

altro caso”. “In caso di decesso del signor AO1” – proseguiva la convenzione – “la signora AP1

percepirà la rendita dall'Istituto di cassa pensione b___ del signor AO1 (B______

P______), B______”. Inoltre AP1 “rinuncia[va] all'assegnazione di un'adeguata

indennità di cui all'art. 124 CC”. Ciò posto, come rileva il Pretore nella

sentenza impugnata, la convenzione sugli effetti del divorzio non contemplava

in favo­re di AP1 alcuna “indennità adeguata”. Anzi, la escludeva, la beneficiaria avendo

espressamen­te rinunciato all'applicazione dell'art. 124 cpv. 1 vCC.

8.

La

convenzione sugli effetti del divorzio stabiliva per vero che in caso di

decesso del marito AP1 avrebbe percepito “la rendita” dall'istituto di previdenza professionale del marito.

Non poteva trattarsi però, con ogni evidenza, della rendita fondata sull'art.

124.

cpv. 1 vCC alla quale essa medesima aveva rinunciato. Poteva trattarsi – verosimilmente

– della rendita vedovile che le spettava anche in caso di rinuncia all'indennità

adeguata del­l'art. 124 cpv. 1 vCC, il cui ammontare di fr. 774.45

mensili non è in discussione. Quanto al noto contributo alimentare di fr. 7000.–

mensili previsto nella convenzione di divorzio, esso si è estinto per legge con

la morte del debitore (art. 130 cpv. 1 CC), ciò che poteva per altro essere

previsto sin dalla firma della pattuizione. In definitiva non si ravvisa, nella

fattispecie, alcuna rendita giusta l'art. 124 vCC suscettibile di conversione a

norma dell'art. 7e tit. fin. CC. Poco giova dunque che nel 2017 AP1

ignorasse l'esisten­za dell'art. 7e tit. fin. CC, che essa non sia

cognita della materia e non sia stata

informata tempestivamente dalla B______ P______ circa

l'applicabilità del diritto transitorio. È superfluo domandarsi altresì se il

Pretore non dovesse coinvolgere nell'attuale procedura la B______ P______

(sopra, consid. 3). Il problema lamentato da AP1 si riconduce, in ultima

analisi, alla rinuncia all'assegnazio­ne di un'indennità adeguata giusta l'art.

124.

CC che figura nella convenzione di divorzio, non all'impossibilità di far

capo nella fattispecie all'art. 7e tit. fin. CC.

9.

Le

spese del presente giudizio seguirebbero la soccombenza di AP1 (art. 106 cpv. 1

CPC). Date le particolarità del caso, si giustifica nondimeno – eccezionalmente

– di rinunciare a ogni prelievo.

10.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato

come appello, il “ricorso” è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono

spese.

3. Notificazione ad AP1, Be______.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).