11.2022.157
Filiazione: custodia di un minore, appello privo di oggetto giacché il figlio è divenuto maggiorenne in pendenza di appello. Designazione di un rappresentante d'ufficio
30 ottobre 2025Italiano21 min
A. Il 13 maggio 2005 AO1 (1977), cittadina b______, ha dato alla luce un figlio, G______ M______
Source ti.ch
Incarti n.
11.2022.156
11.2022.157
11.2022.158
Lugano
30 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici
e della giudice
Giani,
presidente, e Jaques
Giamboni
cancelliera
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SE.2021.41 (filiazione)
della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 12 agosto 2021 da
AP1,
B______
contro
AO1, ora in
C______
(patrocinata dall'avv. PA1,
L______)
e
Stato del Cantone Ticino,
(rappresentato
dall’Ufficio RAPP1, Be______),
giudicando sul reclamo
del 3 ottobre 2022 in materia di gratuito patrocinio e spese giudiziarie
presentato da AP1 contro la sentenza
emessa dal Pretore aggiunto il 19 settembre 2022 (inc. 11.2022.156),
così come sull'appello (“reclamo”)
del 24 ottobre 2022 presentato da AP1
contro la medesima sentenza (inc. 11.2022.157)
e sulle contestuali domande
di gratuito patrocinio contenute in entrambi i rimedi giuridici (inc.
11.2022.158);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 13 maggio 2005 AO1 (1977), cittadina b______, ha dato alla luce un figlio, G______ M______
G______, che è stato riconosciuto
da AP1 (1966). Il 25 febbraio 2011 l'allora
Commissione tutoria regionale __ ha approvato
una convenzione in cui AP1 si impegnava a
versare per il figlio, affidato alla madre, un contributo alimentare di
fr. 800.– mensili dalla nascita fino al sesto anno di età, di fr. 900.–
mensili dal settimo al dodicesimo anno di età e di fr. 1000.– mensili fino
alla maggiore età o fino al termine di una formazione adeguata, assegni
familiari non compresi. Il 28 novembre 2014 i genitori si sono accordati per l'esercizio
in comune dell'autorità parentale con attribuzione paritaria degli accrediti
per i compiti educativi. AP1, disegnatore
edile indipendente, dall'agosto del 2020 vive a B______, mantenendo una casa di
vacanza a R___. AO1 è responsabile vendita
di una boutique a L______ e vive, unitamente al figlio, con il marito A______
M______ a C______.
B. Da
gennaio 2021 RAPP1' anticipa
i contributi alimentari per G______ M______ G______ in luogo e vece del padre. Il 15 giugno 2021 AP1
ha adito l'Autorità regionale di protezione 10 rivendicando, segnatamente, la
custodia di G______ M______ G______ e un contributo alimentare dalla madre per il
figlio. AO1 ha avversato tali richieste. All'udienza
del 4 agosto 2021 l'autorità di protezione ha constatato il mancato accordo
delle parti.
C. Il 12 agosto 2021 AP1 si
è rivolto al Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città per ottenere
la custodia alternata del figlio G______ M______ G______, un contributo
alimentare per il figlio di fr. 2800.– mensili dal 15 giugno 2021 (assegni
familiari non compresi), la soppressione del contributo a suo carico e la
restituzione di un diamante di sua proprietà in possesso della convenuta. Con
ordinanza del 13 agosto 2021 il Pretore aggiunto ha avocato a sé in forza dell'art.
298d cpv. 3 CC la competenza per statuire su tutte le questioni inerenti
al minore, e ha sollecitato la trasmissione degli atti dall'Autorità regionale
di protezione 10. Invitato a presentare osservazioni, in un memoriale del 1°
settembre 2021 l'RAPP1 ha auspicato che con la procedura “si possa far chiarezza
sulla situazione finanziaria del signor AP1 e definire un congruo contributo
per il mantenimento di G______ M______ G______”. Nelle sue osservazioni del 16
settembre 2021 AO1 ha proposto di
respingere la petizione.
D. Alle
prime arringhe
del 30 novembre 2021 AP1 e AO1, unici comparenti, hanno confermato le loro posizioni e notificato prove.
Contestualmente la convenuta ha postulato il beneficio del gratuito
patrocinio. Il 16 dicembre 2021 G______ M______
G______ è stato sentito dal Pretore aggiunto. Il 27 maggio 2022 AP1 ha instato
a sua volta per il beneficio del gratuito patrocinio. L'istruttoria è stata chiusa il 24 giugno 2022 e alle arringhe finali del 5 luglio seguente l'attore ha
ribadito le sue domande chiedendo una decurtazione del contributo
alimentare da lui dovuto pari al 60%, l'istituzione di una curatela educativa in
favore del figlio e l'assunzione di una perizia sulle capacità genitoriali e sullo stato di salute di G______ M______
G______. La convenuta ha ribadito il proprio punto di vista, chiedendo inoltre
un'indennità per torto morale e l'adozione di adeguate misure affinché “l'attore
smetta di denigrarla”. L'RAPP1 si è rimesso
al giudizio del Pretore aggiunto.
E. Statuendo con sentenza del 19
settembre 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di fr. 3000.– a
carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 6300.– per
ripetibili. Le domande di gratuito patrocinio sono state respinte.
F. Contro la sentenza appena citata AP1
è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2022 per
ottenere il beneficio del gratuito
patrocinio in primo grado. Il 24 ottobre seguente AP1 ha impugnato
altresì il merito con un altro reclamo in cui chiede – previo conferimento del
gratuito patrocinio – di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere
la sua petizione, o quanto meno di annullarlo e di rinviare gli atti al Pretore
aggiunto per nuovo giudizio. I rimedi giuridici non sono stati notificati a AO1 né all'RAPP1 per osservazioni. Il 13 maggio 2023
G______ M______ G______ è divenuto maggiorenne.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1.
I
due rimedi giuridici sono diretti contro la medesima decisione e riguardano lo
stesso oggetto: l'uno verte sul merito e l'altro sulle spese giudiziarie e sul gratuito
patrocinio. Si giustifica così di congiungere le
due procedure e di emanare una sentenza
unica (art. 125 lett. c CPC).
2.
Le
sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura semplificata,
come quelle in materia di filiazione (art. 295 cpv. 1 CPC), sono impugnabili
con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che,
trattandosi di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso
raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto
tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la custodia del figlio,
controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore
(sentenza
del Tribunale federale 5A_29/2023 del 27 luglio 2023 consid. 1.1). Nella fattispecie AP1
ha introdotto “reclamo”, non appello. Egli ha agito però senza il patrocinio
di un legale e non risulta avere
cognizioni giuridiche. Non è il caso
dunque di formalizzarsi sull'intestazione del memoriale (analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2022.3 del 27 dicembre 2023 consid. 1). Circa la tempestività del
rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta all'attore il 23
settembre 2022 (traccia dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Il termine
per ricorrere sarebbe scaduto così la domenica 23 ottobre 2022, salvo
protrarsi al lunedì seguente
in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 24 ottobre 2024, l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è di
conseguenza ricevibile.
Nella misura in cui chiede di
porre tutti gli oneri processuali a carico della convenuta, l'interessato trascura
che qualora una parte intenda contestare, oltre a dispositivi sulle spese,
anche il contenuto della decisione stessa e tale decisione sia – come nel caso
precipuo – appellabile, il dispositivo sulle spese è impugnabile con l'appello.
In tale misura il reclamo del 3 ottobre 2022 va considerato quindi come parte
integrante dell'appello (analogamente: I CCA, inc. 11.2024.95 del 6 maggio 2025
consid. 12 con rinvio).
I. Sull'appello
3.
I
documenti acclusi da AP1 all'appello figurano
già nel carteggio trasmesso d'ufficio alla Camera di modo che essi risultano
superflui. Il 9 aprile 2025 l'appellante,
nel segnalare a questa Camera l'avvenuto matrimonio della convenuta, ha sollecitato
la produzione di una copia del certificato
di matrimonio, oltre a determinata documentazione fiscale dei coniugi.
Le prove richieste, come si vedrà in appresso, non sono di rilievo ai fini del
giudizio. Nulla osta alla trattazione dell'appello.
4.
AP1
ha convenuto in giudizio, oltre a AO1, anche l'RAPP1, ente che ha anticipato i
contributi alimentari per G______ M______ G______ in luogo e vece del padre. In
realtà, secondo la più recente giuri-sprudenza, in un'azione di modica o
soppressione del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, l'ente
pubblico che anticipa il mantenimento non dispone della legittimazione passiva (DTF
148.
148 III 270 e III 296; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_745/2022
del 31 gennaio 2023 consid. 2.2 in FamPra.ch 2023 pag. 525; analogamente: I
CCA, sentenza inc. 11.2022.17 del 14 dicembre 2023 consid. 3). Ne segue che in
concreto l'azione contro lo Stato non ha più ragion d'essere.
5.
Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto, rammentati i criteri per disporre un affidamento
congiunto, ha accertato che i fatti addotti dal padre a sostegno della
richiesta di modifica riguardano un singolo litigio avuto fra madre e figlio
nell'agosto 2021 che ha determinato una modifica solo temporanea del diritto di
visita. A suo avviso, tale episodio non rappresenta un cambiamento
significativo e duraturo tale da giustificare una modifica dell'attuale assetto.
Per di più, egli ha evidenziato, dall'ascolto è emerso come la volontà di G______
M______ G______ sia quella di rimanere con la madre e di non volersi trasferire
a B______ dal padre. Il primo giudice ha negato poi che l'attuale assetto configuri
già una custodia alternata, come sostenuto dall'attore, poiché quest'ultimo non
si è mai preso effettivamente cura del minore, né è in misura di farlo in
futuro vista la distanza geografica e la precaria situazione finanziaria. A suo
avviso il fatto che G______ M______ G______ frequenti i genitori in egual
misura e che essi percepiscano paritariamente gli accrediti per i compiti
educativi non è un motivo sufficiente per riconoscere una custodia alternata. In
circostanze siffatte il Pretore aggiunto ha respinto la petizione ciò che ha
reso superfluo esaminare l'opportunità di una modifica del contributo di
mantenimento, tanto più che l'attore non ha dimostrato una sostanziale modifica
dell'assetto concordato nel 2011.
6.
AP1
chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di disporre una custodia
alternata e di obbligare la convenuta a versare un contributo alimentare per il
figlio o, in subordine, di annullare la decisione stessa e di rinviare gli
atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. Dalla domanda subordinata giova
subito sgombrare il campo. L'appello è, per principio, un rimedio giuridico
riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve desumersi quindi in che modo
vada modificata la sentenza appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con
riferimenti). Una domanda volta al mero annullamento della decisione appellata
con rinvio degli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo è ammissibile
solo in via eccezionale, qualora l'autorità di ricorso non possa statuire nel
caso in cui accolga l'appello, o perché in primo grado non sia stata giudicata
una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i
fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n.
2.
CPC; RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Nel caso specifico l'appellante
postula il rinvio degli atti al primo giudice perché completi i fatti su punti
essenziali e assuma le prove da lui notificate. Si duole in particolare che non
sia stato rivalutato il reddito del compagno (poi marito) della convenuta, non sia
stato sentito il dott. A______ B______ né sia stata assunta una perizia sullo
stato di salute del figlio.
Nella misura in cui lamenta il rifiuto di esperire
prove da parte del Pretore aggiunto, l'interessato disconosce che avrebbe
dovuto chiederne l'assunzione da parte di questa Camera (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Trattandosi
di esperire singoli mezzi di prova che il primo giudice ha rifiutato o
nuovi mezzi di prova proponibili in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC oppure di riassumere
mezzi di prova già assunti in prima sede, di regola la giurisdizione d'appello
procede direttamente, anche se in base al proprio apprezzamento può decidere di
rinviare gli atti al primo giudice. Ciò che tuttavia un appellante non può
esigere (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.106 del 21 agosto 2024 consid.
8.
con riferimenti). Ne segue che la richiesta subordinata volta a far
annullare la decisione impugnata e a ritornare gli atti in prima sede per nuovo
giudizio non può entrare in linea di conto.
7.
Relativamente
alla custodia parentale, nella misura in cui G______ M______ G______ è divenuto
maggiorenne in pendenza di appello, il 13 maggio 2023, la questione è ormai
superata. Su questo punto l'appello è divenuto pertanto senza oggetto. Quanto
alla richiesta dell'appellante di obbligare la convenuta a versargli un contributo
alimentare per il figlio di fr. 2800.– mensili (assegni familiari non
compresi), essa non ha portata autonoma, ma era subordinata all'accoglimento
della sua domanda di custodia alternata. Tale ipotesi non verificandosi in
concreto, tale domanda si rivela anch'essa senza
oggetto. Ad ogni modo, l'appellante nel suo ricorso – per lo più
ridondante – non spiega né come giunga all'importo di fr. 2800.– mensili,
né si confronta con la motivazione del primo giudice sul fatto che non sussiste
una modifica sostanziale dell'assetto concordato nel 2011. In proposito l'appello
si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art.
311.
cpv. 1 CPC). Per quel che è della richiesta di restituzione di un diamante,
non esaminata dal Pretore aggiunto, la questione esula dalla presente procedura
e non può quindi essere vagliata. Al proposito l'appello non può trovare
ascolto.
8.
Il
9.
aprile 2024, come detto, AP1 ha postulato la soppressione del contributo di
mantenimento a suo carico “dalla da-ta della presente istanza”,
subordinatamente la riduzione “in considerazione dell'effettiva capacità
contributiva delle parti (incluso il marito dell'opponente) e della
“partecipazione alla cura da parte del padre”. A suo avviso il matrimonio della
convenuta, così come l'intenzione del figlio di iniziare nel 2025 gli studi al
Politecnico federale di Zurigo, modificano “fondamentalmente le circostanze
rilevanti ai fini del mantenimento”. Egli fa valere inoltre che la sua
situazione finanziaria è “ulteriormente peggiorata rispetto alla procedura di
prima istanza” mentre quella della madre è invece “notevolmente migliorata a
seguito del matrimonio”. Tale richieste
configurano una mutazione dell'azione, la quale in appello è
ammissibile solo alle condizioni dell'art. 317 cpv. 2 CPC, ossia se sono date
le premesse dell'art. 227 cpv. 1 CPC (lett. a) e se la mutazione è fondata su
nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (lett. b).
Nel
caso precipuo, per tacere del fatto che sul peggioramento della situazione
finanziaria dell'appellante (aumento dell'indebitamente) manca qualsiasi
riscontro probatorio, l'interessato disconosce che qualora una conclusione
abbia per oggetto una somma di denaro, la pretesa va sempre quantificata. Tale
requisito vale tanto sul piano federale (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con
rimandi) quanto a livello cantonale, sia in prima sede (art. 84 cpv. 2 CPC) sia
in appello (DTF 137 III 617). L'esigenza fa stato finanche nelle cause rette
dal principio inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese
pecuniarie quantificate neppure nei processi in cui il giudice non è vincolato
alle conclusioni delle parti, come nelle questioni riguardanti contribuiti
alimentari per i figli (DTF 137 III 617 con riferimenti; più di recente:
sentenza del Tribunale federale 5A_65/2022
del 16 gennaio 2023 consid. 3.3.1 in: RSPC 2023 pag. 416). In concreto,
l'appellante, che pretende una partecipazione della convenuta al mantenimento
di G______ M______ G______ dopo la maggiore età, non ha tuttavia mai indicato a
quanto tale partecipazione dovrebbe ammontare. In questa sede, quindi, la
rivendicazione dell'appellante cade nel vuoto.
9.
AP1
contesta infine la suddivisione
delle spese giudiziarie adottata dal primo giudice chiedendo di porre tutti gli
oneri processuali a carico della convenuta. Ancora una volta tale domanda non ha portata autonoma, ma è subordinata
all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la
richiesta si rivela così senza oggetto. Ad ogni modo, nella misura in cui
l'attore è risultato interamente soccombente non è dato a divedere perché il
Pretore aggiunto, nell'applicare l'art. 106 cpv. 1 CPC, sarebbe incorso in un
eccesso o in un abuso del potere di apprezzamento che compete al primo giudice
(al proposito: sentenza del Tribunale federale 5A_726/2020 del 25 febbraio 2021
consid. 5.3.1 con rinvio).
II. Sul reclamo
10.
Una
decisione che rifiuti o revochi il beneficio del gratuito patrocinio è poi
impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC). La trattazione di un simile
reclamo rientrerebbe, di per sé, nella competenza della terza Camera civile del
Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto il rimedio giuridico
è correlato tuttavia alla sentenza in materia di filiazione impugnata con
appello, di modo che per unità della materia ed economia di giudizio, oltre che
per attrazione di competenza, questa Camera esamina anche la controversia sul
gratuito patrocinio (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.178 del 12
giugno 2023 consid. 1). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la
procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 CPC), sicché il
termine di impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche nel caso in cui – come in concreto –
il diniego del gratuito patrocinio sia stato pronunciato nel contesto
di una sentenza finale appellabile (RtiD I-2025 pag. 680, consid. 14c).
Introdotto entro 10 giorni, anche il reclamo in esame è quindi ricevibile.
11.
Al
reclamo AP1 acclude svariati nuovi documentazione.
Se non che in una procedura di reclamo la produzione di nuovi mezzi di prova
non è ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC) e tale precetto si applica anche alle
procedure governate dal principio inquisitorio illimitato (I CCA sentenza inc.
11.2022.50
del 23 luglio 2024 consid. 2). Nella misura in cui non
figurano già agli atti, i documenti in questione non sono pertanto ricevibili
ai fini del giudizio.
12.
In merito al gratuito patrocinio, per AP1 l'esito della procedura non poteva dirsi
privo di esito favorevole, come appurato dal Pretore aggiunto. Egli sostiene –
in sintesi – che non essendo patrocinato il primo giudice avrebbe dovuto
concedergli un “periodo di grazia” per produrre la documentazione mancante e rimprovera
inoltre al primo giudice di non avergli designato un patrocinatore d'ufficio.
a) Per
quel che riguarda la concessione di un “periodo di grazia” per produrre
ulteriori documenti, dal fascicolo processuale emerge che il Pretore aggiunto
ha sollecitato più volte l'attore a produrre la necessaria documentazione concedendogli
altresì diverse proroghe (ordinanze del 5 gennaio, 25 gennaio e 30 maggio
2022.
nel fascicolo “atti di cancelleria”). In tali circostanze non è dato di vedere perché
dopo le inottemperanze dell'interessato il primo giudice avrebbe dovuto ancora sollecitarlo. Al riguardo il reclamo manca
di consistenza.
b) Circa
la designazione di un patrocinatore d'ufficio, il giudice può ingiungere a una
parte non patrocinata di far capo a un rappresentante ove questa sia
manifestamente incapace di condurre la propria causa (art. 69 cpv. 1 CPC). Premesso
che, in linea di principio, le parti hanno il diritto di condurre personalmente
la loro causa senza l'ausilio di un legale, l'incapacità di condurre la causa non
deve essere ammessa con troppa facilità (Tenchio
in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 8 ad art. 69). Questa dev'essere
quindi manifesta e presuppone che la parte sia totalmente incapace di condurre
la propria causa senza l'assistenza di un patrocinatore, così che questa
disposizione deve applicarsi in maniera restrittiva. Anche se constata
un'incapacità manifesta, il giudice
dispone ad ogni modo di un margine di apprezzamento sull'opportunità di applicare tale norma (sentenza del Tribunale
federale 5A_367/2025 del 23 luglio 2025 consid. 5.3; v. anche CCR, sentenza
inc. 16.2019.22 del 22 ottobre 2019 consid. 5 con rinvii).
In
concreto, premesso che il richiamo all'art. 69 CPC non esonera la parte dal
compito di trovare un patrocinatore disposto a rappresentarlo, è vero che AP1
ha chiesto in due occasioni una “proposta di contatti per la consulenza legale”
(lettere del 24 gennaio 2021 e del 27 maggio 2022). Egli non pretende tuttavia di
essere stato incapace di condurre la propria causa e men che meno di essere
stato nell'impossibilità di affidare la tutela dei suoi interessi a un legale. Anzi
davanti al Pretore aggiunto egli ha saputo esporre i motivi della sua richiesta
di modifica della custodia e di soppressione o di riduzione del contributo
alimentare per il figlio. Né la poca padronanza della lingua italiana bastava,
di per sé, per ravvisare un'inettitudine palese nel condurre la causa (I CCA,
sentenza inc. 11.2024.4 del 12
febbraio 2024 consid. 5 con rinvio). In tali circostanze, non si può ritenere che
l'attore apparisse incapace di far valere le sue ragioni e di discutere la
propria causa con la necessaria chiarezza. Ancora in appello, del resto, egli
procede da sé solo e il suo ricorso è perfettamente comprensibile. Certo, chi
agisce senza l'ausilio di un patrocinatore rischia di commettere errori. Deve
assumere tuttavia la responsabilità delle sue scelte processuali. Ne segue che
al Pretore non può rimproverarsi di avere disatteso l'art. 69 CPC. Su questo
punto il reclamo è destinato all'insuccesso.
c) Relativamente
alla richiesta di gratuito patrocinio, inteso come esonero dal pagamento delle
spese processuali, il reclamante sostiene che l'azione da lui promossa non era
priva di fondamento. Se non che, il primo
giudice ha rilevato che l'ampio diritto di visita esercitato dal padre
non implicava un riconoscimento automatico della custodia alternata “considerato
altresì il domicilio di lui a B______ e il fatto di avere dichiarato di non
poter provvedere al mantenimento del figlio”. Con tale motivazione l'interessato
non si confronta, riprendendo stralci teorici che esulano dalla fattispecie
poiché inerenti a coppie sposate e
ripetendo argomentazioni già sollevate in prima sede. Che poi la sua situazione
economica renda il pagamento delle spese insostenibile, non basta per esonerarlo
dall'addebito di oneri processuali, tanto
meno in mancanza di riscontri
probatori. Né l'indigenza è sufficiente – da sé sola – per ottenere il
beneficio del gratuito patrocinio (art. 117 CPC). Su questo punto il reclamo è
destinato di conseguenza all'insuccesso.
III. Sulle spese, le ripetibili e
il gratuito patrocinio in appello
13.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili,
il memoriale non essendo stato intimato a AO1 per osservazioni. Circa
il gratuito patrocinio postulato da AP1 in questa sede, tale beneficio,
limitato all'esenzione delle spese processuali, non può entrare in linea di
conto. Si trovasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, per vero, i
rimedi giuridici apparivano fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett.
b CPC), tanto da non essere stato notificati alla controparte. Delle condizioni
economiche verosimilmente difficili in cui essa versa si tiene conto, in via del
tutto eccezionale, rinunciando a riscuotere oneri processuali. In tale misura la
richiesta di gratuito patrocinio si rivela finanche senza oggetto.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
e sulla comunicazione della presente sentenza
14.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina della
custodia sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a
questioni di valore (sopra, con-sid. 2). L'impugnabilità del dispositivo sul
gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella del procedimento
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Relativamente al reclamo, il
valore litigioso delle spese giudiziarie di primo grado non raggiunge invece il
minimo di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF. Conformemente all'art. 301 lett. b CPC,
infine, un estratto della presente decisione va comunicato anche al figlio
G______ M______ G______.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2022.156 e
11.2022.157 sono congiunte.
2. Nella misura in cui è ricevibile e
non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
3. Il reclamo è respinto.
4. Non
si riscuotono spese.
5. La richiesta di gratuito patrocinio è
dichiarata senza oggetto.
6. Notificazione:
‒ AP1, B______;
‒ avv.
PA1,
L______;
‒ RAPP1,
Be______.
Comunicazione:
‒ Pretura della giurisdizione di Locarno Città;
‒
G______ M______ G______, C______ (in estratto: consid. 7
parzialmente e 8 e dispositivo n. 2).
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).