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Decisione

11.2022.157

Filiazione: custodia di un minore, appello privo di oggetto giacché il figlio è divenuto maggiorenne in pendenza di appello. Designazione di un rappresentante d'ufficio

30 ottobre 2025Italiano21 min

A. Il 13 maggio 2005 AO1 (1977), cittadina b______, ha dato alla luce un figlio, G______ M______

Source ti.ch

Incarti n.

11.2022.156

11.2022.157

11.2022.158

Lugano

30 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici

e della giudice

Giani,

presidente, e Jaques

Giamboni

cancelliera

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SE.2021.41 (filiazione)

della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 12 agosto 2021 da

AP1,

B______

contro

AO1, ora in

C______

(patrocinata dall'avv. PA1,

L______)

e

Stato del Cantone Ticino,

(rappresentato

dall’Ufficio RAPP1, Be______),

giudicando sul reclamo

del 3 ottobre 2022 in materia di gratuito patrocinio e spese giudiziarie

presentato da AP1 contro la sentenza

emessa dal Pretore aggiunto il 19 settembre 2022 (inc. 11.2022.156),

così come sull'appello (“reclamo”)

del 24 ottobre 2022 presentato da AP1

contro la medesima sentenza (inc. 11.2022.157)

e sulle contestuali domande

di gratuito patrocinio contenute in entrambi i rimedi giuridici (inc.

11.2022.158);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 13 maggio 2005 AO1 (1977), cittadina b______, ha dato alla luce un figlio, G______ M______

G______, che è stato riconosciu­to

da AP1 (1966). Il 25 febbraio 2011 l'allora

Commissione tutoria regionale __ ha approvato

una convenzione in cui AP1 si impegnava a

versare per il figlio, affidato alla madre, un contributo alimentare di

fr. 800.– mensili dalla nascita fino al sesto anno di età, di fr. 900.–

mensili dal settimo al dodicesimo anno di età e di fr. 1000.– mensili fino

alla maggiore età o fino al termine di una formazione adeguata, assegni

familiari non compresi. Il 28 novembre 2014 i genitori si sono accordati per l'esercizio

in comune dell'autorità parentale con attribuzione paritaria degli accrediti

per i compiti educativi. AP1, disegnatore

edile indipendente, dall'agosto del 2020 vive a B______, mantenendo una casa di

vacanza a R___. AO1 è responsabile vendita

di una boutique a L______ e vive, unitamente al figlio, con il marito A______

M______ a C______.

B. Da

gennaio 2021 RAPP1' anticipa

i contributi alimentari per G______ M______ G______ in luogo e vece del pa­dre. Il 15 giugno 2021 AP1

ha adito l'Autorità regiona­le di protezione 10 rivendicando, segnatamente, la

custodia di G______ M______ G______ e un contributo alimentare dalla madre per il

figlio. AO1 ha avversato tali richieste. All'udienza

del 4 agosto 2021 l'autorità di protezione ha constatato il mancato accordo

delle parti.

C. Il 12 agosto 2021 AP1 si

è rivolto al Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città per ottenere

la custodia alternata del figlio G______ M______ G______, un contributo

alimentare per il figlio di fr. 2800.– mensili dal 15 giugno 2021 (assegni

familiari non compresi), la soppressione del contributo a suo carico e la

restituzio­ne di un diamante di sua proprietà in possesso della convenuta. Con

ordinanza del 13 agosto 2021 il Pretore aggiunto ha avoca­to a sé in forza dell'art.

298d cpv. 3 CC la competenza per statui­re su tutte le questioni inerenti

al minore, e ha sollecitato la trasmissione degli atti dall'Autorità regionale

di protezione 10. Invitato a presentare osservazioni, in un memoriale del 1°

settembre 2021 l'RAPP1 ha auspica­to che con la procedura “si possa far chiarezza

sulla situazione finanziaria del signor AP1 e definire un congruo contributo

per il mantenimento di G______ M______ G______”. Nelle sue osservazioni del 16

settembre 2021 AO1 ha proposto di

respingere la petizione.

D. Alle

prime arringhe

del 30 novembre 2021 AP1 e AO1, unici comparenti, hanno confermato le lo­ro posizioni e notificato prove.

Contestualmente la convenuta ha postulato il beneficio del gratuito

patrocinio. Il 16 dicembre 2021 G______ M______

G______ è stato sentito dal Pretore aggiunto. Il 27 maggio 2022 AP1 ha instato

a sua volta per il beneficio del gratuito patrocinio. L'istruttoria è stata chiusa il 24 giugno 2022 e alle arringhe finali del 5 luglio seguente l'attore ha

ribadito le sue doman­de chiedendo una decurtazione del contributo

alimentare da lui dovuto pari al 60%, l'istituzione di una curatela educativa in

favo­re del figlio e l'assunzione di una perizia sulle capacità genitoriali e sullo stato di salute di G______ M______

G______. La convenuta ha ribadito il pro­prio punto di vista, chiedendo inoltre

un'indennità per torto mora­le e l'adozione di adeguate misure affinché “l'attore

smetta di denigrarla”. L'RAPP1 si è rimesso

al giudizio del Pretore aggiunto.

E. Statuendo con sentenza del 19

settembre 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di fr. 3000.– a

carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 6300.– per

ripetibili. Le domande di gratuito patrocinio sono state respinte.

F. Contro la sentenza appena citata AP1

è insorto a que­sta Camera con un reclamo del 3 ottobre 2022 per

ottenere il beneficio del gratuito

patrocinio in primo grado. Il 24 ottobre seguen­te AP1 ha impugnato

altresì il merito con un altro recla­mo in cui chiede – previo conferimento del

gratuito patrocinio – di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere

la sua petizione, o quanto meno di annullarlo e di rinviare gli atti al Pretore

aggiunto per nuovo giudizio. I rimedi giuridici non sono stati notificati a AO1 né all'RAPP1 per osservazioni. Il 13 maggio 2023

G______ M______ G______ è divenuto maggiorenne.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1.

I

due rimedi giuridici sono diretti contro la medesima decisione e riguardano lo

stesso oggetto: l'uno verte sul merito e l'altro sulle spese giudiziarie e sul gratuito

patrocinio. Si giustifica così di congiungere le

due procedure e di emanare una sentenza

unica (art. 125 lett. c CPC).

2.

Le

sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura semplificata,

come quelle in materia di filiazione (art. 295 cpv. 1 CPC), sono impugnabili

con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che,

trattandosi di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso

raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto

tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la custodia del figlio,

controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore

(sentenza

del Tribunale federale 5A_29/2023 del 27 luglio 2023 consid. 1.1). Nella fattispecie AP1

ha introdotto “recla­mo”, non appello. Egli ha agito però senza il patrocinio

di un lega­le e non risulta avere

cognizioni giuridiche. Non è il caso

dunque di formalizzarsi sull'intestazione del memoriale (analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2022.3 del 27 dicembre 2023 consid. 1). Circa la tempestività del

rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta all'attore il 23

settembre 2022 (traccia dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Il termine

per ricorrere sareb­be scaduto così la domenica 23 ottobre 2022, salvo

protrarsi al lu­nedì seguente

in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 24 ottobre 2024, l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è di

conseguen­za ricevibile.

Nella misura in cui chiede di

porre tutti gli oneri processuali a carico della convenuta, l'interessato trascura

che qualora una parte intenda contestare, oltre a dispositivi sulle spese,

anche il contenuto della decisione stessa e tale decisione sia – come nel caso

precipuo – appellabile, il dispositivo sulle spese è impugnabile con l'appello.

In tale misura il reclamo del 3 ottobre 2022 va considerato quindi come parte

integrante dell'appello (analogamen­te: I CCA, inc. 11.2024.95 del 6 maggio 2025

consid. 12 con rinvio).

I. Sull'appello

3.

I

documenti acclusi da AP1 all'appello figurano

già nel carteggio trasmesso d'ufficio alla Camera di modo che essi risultano

superflui. Il 9 aprile 2025 l'appellante,

nel segnalare a questa Camera l'avvenuto matrimonio della convenuta, ha sollecitato

la produzione di una copia del certificato

di matrimonio, oltre a de­terminata documentazione fiscale dei coniugi.

Le prove richieste, come si vedrà in appresso, non sono di rilievo ai fini del

giudizio. Nulla osta alla trattazione dell'appello.

4.

AP1

ha convenuto in giudizio, oltre a AO1, anche l'RAPP1, ente che ha anticipato i

contributi alimentari per G______ M______ G______ in luogo e vece del padre. In

realtà, secondo la più recente giuri-sprudenza, in un'azione di modica o

soppressione del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, l'ente

pubblico che anticipa il mantenimento non dispone della legittimazione passiva (DTF

148.

148 III 270 e III 296; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_745/2022

del 31 gennaio 2023 consid. 2.2 in FamPra.ch 2023 pag. 525; analogamente: I

CCA, sentenza inc. 11.2022.17 del 14 dicembre 2023 consid. 3). Ne segue che in

concreto l'azione contro lo Stato non ha più ragion d'essere.

5.

Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto, rammentati i criteri per disporre un affidamento

congiunto, ha accertato che i fatti addotti dal padre a sostegno della

richiesta di modifica riguardano un singolo litigio avuto fra madre e figlio

nell'agosto 2021 che ha determinato una modifica solo temporanea del diritto di

visita. A suo avviso, tale episodio non rappresenta un cambiamento

significativo e duraturo tale da giustificare una modifica dell'attuale assetto.

Per di più, egli ha evidenziato, dall'ascolto è emerso come la volontà di G______

M______ G______ sia quella di rimanere con la madre e di non volersi trasferire

a B______ dal padre. Il primo giudice ha negato poi che l'attuale assetto configuri

già una custodia alternata, come sostenuto dall'attore, poiché quest'ultimo non

si è mai preso effettivamente cura del minore, né è in misura di farlo in

futuro vista la distanza geografica e la precaria situazione finanziaria. A suo

avviso il fatto che G______ M______ G______ frequenti i genitori in egual

misura e che essi percepiscano paritariamente gli accrediti per i compiti

educativi non è un motivo sufficiente per riconoscere una custodia alternata. In

circostanze siffatte il Pretore aggiunto ha respinto la petizione ciò che ha

reso superfluo esaminare l'opportunità di una modifica del contributo di

mantenimento, tanto più che l'attore non ha dimostrato una sostanziale modifica

dell'assetto concordato nel 2011.

6.

AP1

chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di disporre una custodia

alternata e di obbligare la convenuta a versare un contributo alimentare per il

figlio o, in subordi­ne, di annullare la decisione stessa e di rinviare gli

atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. Dalla domanda subordinata giova

subito sgombrare il campo. L'appello è, per principio, un rimedio giuridico

riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve desumersi quindi in che modo

vada modificata la sentenza appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con

riferimenti). Una domanda volta al mero annullamento della decisione appellata

con rinvio degli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo è ammissibile

solo in via eccezionale, qualora l'autorità di ricorso non possa statuire nel

caso in cui accolga l'appello, o perché in primo grado non sia stata giudicata

una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i

fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n.

2.

CPC; RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Nel caso specifico l'appellante

postula il rinvio degli atti al primo giudice perché completi i fatti su punti

essenziali e assuma le prove da lui notificate. Si duole in particolare che non

sia stato rivalutato il reddito del compagno (poi marito) della convenuta, non sia

stato sentito il dott. A______ B______ né sia stata assunta una perizia sullo

stato di salute del figlio.

Nella misura in cui lamenta il rifiuto di esperire

prove da parte del Pretore aggiunto, l'interessato disconosce che avrebbe

dovuto chiederne l'assunzione da parte di questa Camera (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Trattandosi

di esperire sin­goli mezzi di prova che il primo giudice ha rifiutato o

nuovi mezzi di prova proponibili in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC oppure di ri­assumere

mezzi di prova già assunti in prima sede, di regola la giurisdizione d'appello

procede direttamente, anche se in base al proprio apprezzamento può decidere di

rinviare gli atti al primo giudice. Ciò che tuttavia un appellante non può

esigere (da ulti­mo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.106 del 21 agosto 2024 consid.

8.

con riferimenti). Ne segue che la richiesta subordinata vol­ta a far

annullare la decisione impugnata e a ritornare gli atti in prima sede per nuovo

giudizio non può entrare in linea di conto.

7.

Relativamente

alla custodia parentale, nella misura in cui G______ M______ G______ è divenuto

maggiorenne in pendenza di appello, il 13 maggio 2023, la questione è ormai

superata. Su questo punto l'appello è divenuto pertanto senza oggetto. Quanto

alla richiesta dell'appellante di obbligare la convenuta a versargli un contributo

alimentare per il figlio di fr. 2800.– mensili (assegni familiari non

compresi), essa non ha portata autonoma, ma era subordinata all'accoglimento

della sua domanda di custodia alternata. Tale ipotesi non verificandosi in

concreto, tale domanda si rivela anch'essa sen­za

oggetto. Ad ogni modo, l'appellante nel suo ricorso – per lo più

ridondante – non spiega né come giunga all'importo di fr. 2800.– mensili,

né si confronta con la motivazione del primo giudice sul fatto che non sussiste

una modifica sostanziale dell'assetto concordato nel 2011. In proposito l'appello

si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art.

311.

cpv. 1 CPC). Per quel che è della richiesta di restituzione di un diaman­te,

non esaminata dal Pretore aggiunto, la questione esula dalla presente procedura

e non può quindi essere vagliata. Al proposito l'appello non può trovare

ascolto.

8.

Il

9.

aprile 2024, come detto, AP1 ha postulato la soppressione del contributo di

mantenimento a suo carico “dalla da­-ta della presente istanza”,

subordinatamente la riduzione “in considerazione dell'effettiva capacità

contributiva delle parti (incluso il marito dell'opponente) e della

“partecipazione alla cura da par­te del padre”. A suo avviso il matrimonio della

convenuta, così come l'intenzione del figlio di iniziare nel 2025 gli studi al

Politecnico federale di Zurigo, modificano “fondamentalmente le circostanze

rilevanti ai fini del mantenimento”. Egli fa valere inoltre che la sua

situazione finanziaria è “ulteriormente peggiorata rispetto alla procedura di

prima istanza” mentre quella della madre è invece “notevolmente migliorata a

seguito del matrimonio”. Ta­le richieste

configurano una mutazione dell'azione, la quale in ap­pello è

ammissibile solo alle condizioni dell'art. 317 cpv. 2 CPC, ossia se sono date

le premesse dell'art. 227 cpv. 1 CPC (lett. a) e se la mutazione è fondata su

nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (lett. b).

Nel

caso precipuo, per tacere del fatto che sul peggioramento della situazione

finanziaria dell'appellante (aumento dell'indebitamente) manca qualsiasi

riscontro probatorio, l'interessato disconosce che qualora una conclusione

abbia per oggetto una som­ma di denaro, la pretesa va sempre quantificata. Tale

requisito vale tanto sul piano federale (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con

rimandi) quanto a livello cantonale, sia in prima sede (art. 84 cpv. 2 CPC) sia

in appello (DTF 137 III 617). L'esigenza fa stato finanche nelle cause rette

dal principio inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese

pecuniarie quantificate neppure nei processi in cui il giudice non è vincolato

alle conclusioni delle parti, come nelle questioni riguardanti contribuiti

alimentari per i figli (DTF 137 III 617 con riferimenti; più di recente:

sentenza del Tribunale federale 5A_65/2022

del 16 gennaio 2023 consid. 3.3.1 in: RSPC 2023 pag. 416). In concreto,

l'appellante, che pretende una partecipazione della convenuta al mantenimento

di G______ M______ G______ dopo la maggiore età, non ha tuttavia mai indicato a

quanto tale partecipazione dovrebbe ammontare. In questa sede, quindi, la

rivendicazione dell'appellante cade nel vuoto.

9.

AP1

contesta infine la suddivisione

delle spese giudiziarie adottata dal primo giudice chiedendo di porre tutti gli

oneri processuali a carico della convenuta. Ancora una volta tale domanda non ha portata autonoma, ma è subordinata

all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la

richiesta si rivela così senza oggetto. Ad ogni modo, nella misura in cui

l'attore è risultato interamente soccombente non è dato a divedere perché il

Pretore aggiunto, nell'applicare l'art. 106 cpv. 1 CPC, sarebbe incorso in un

eccesso o in un abuso del potere di apprezzamento che compete al primo giudice

(al proposito: sentenza del Tribunale federale 5A_726/2020 del 25 febbraio 2021

consid. 5.3.1 con rinvio).

II. Sul reclamo

10.

Una

decisione che rifiuti o revochi il beneficio del gratuito patrocinio è poi

impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC). La trattazione di un simile

reclamo rientrerebbe, di per sé, nella competenza della terza Camera civile del

Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto il rimedio giuridico

è correlato tuttavia alla sentenza in materia di filiazione impugnata con

appello, di modo che per unità della materia ed economia di giudizio, oltre che

per attrazione di competenza, questa Camera esamina anche la controversia sul

gratuito patrocinio (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.178 del 12

giugno 2023 consid. 1). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la

procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 CPC), sicché il

termine di impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche nel caso in cui – come in concreto –

il diniego del gra­tuito patrocinio sia stato pronunciato nel contesto

di una senten­za finale appellabile (RtiD I-2025 pag. 680, consid. 14c).

Introdotto entro 10 giorni, anche il reclamo in esame è quindi ricevibile.

11.

Al

reclamo AP1 acclude svariati nuovi documentazione.

Se non che in una procedura di reclamo la produzione di nuovi mezzi di prova

non è ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC) e tale precetto si applica anche alle

procedure governate dal principio inquisitorio illimitato (I CCA sentenza inc.

11.2022.50

del 23 luglio 2024 consid. 2). Nella misura in cui non

figurano già agli atti, i documenti in questione non sono pertanto ricevibili

ai fini del giudizio.

12.

In merito al gratuito patrocinio, per AP1 l'esito della procedura non poteva dirsi

privo di esito favorevole, come appurato dal Pretore aggiunto. Egli sostiene –

in sintesi – che non essendo patrocinato il primo giudice avrebbe dovuto

concedergli un “periodo di grazia” per produrre la documentazione mancante e rimprovera

inoltre al primo giudice di non avergli designato un patrocinatore d'ufficio.

a) Per

quel che riguarda la concessione di un “periodo di grazia” per produrre

ulteriori documenti, dal fascicolo processuale emerge che il Pretore aggiunto

ha sollecitato più volte l'attore a produrre la necessaria documentazione concedendogli

altresì diverse proroghe (ordinanze del 5 gennaio, 25 gennaio e 30 maggio

2022.

nel fascicolo “atti di cancelleria”). In tali circostanze non è dato di vedere perché

dopo le inottemperanze dell'interessato il primo giudice avrebbe dovuto ancora sollecitarlo. Al riguardo il reclamo manca

di consisten­za.

b) Circa

la designazione di un patrocinatore d'ufficio, il giudice può ingiungere a una

parte non patrocinata di far capo a un rappresentante ove questa sia

manifestamente incapace di condurre la propria causa (art. 69 cpv. 1 CPC). Premesso

che, in linea di principio, le parti hanno il diritto di condurre personalmente

la loro causa senza l'ausilio di un legale, l'incapacità di condurre la causa non

deve essere ammessa con troppa facilità (Tenchio

in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 8 ad art. 69). Questa dev'essere

quindi manifesta e presuppone che la parte sia totalmente incapace di condurre

la propria causa senza l'assistenza di un patrocinatore, così che questa

disposizione deve applicarsi in maniera restrittiva. Anche se constata

un'incapacità manifesta, il giudice

dispone ad ogni modo di un margine di apprezzamento sull'opportunità di applicare tale norma (sentenza del Tribunale

federale 5A_367/2025 del 23 luglio 2025 consid. 5.3; v. anche CCR, sentenza

inc. 16.2019.22 del 22 ottobre 2019 consid. 5 con rinvii).

In

concreto, premesso che il richiamo all'art. 69 CPC non esonera la parte dal

compito di trovare un patrocinatore disposto a rappresentarlo, è vero che AP1

ha chiesto in due occasioni una “proposta di contatti per la consulenza legale”

(lettere del 24 gennaio 2021 e del 27 maggio 2022). Egli non pretende tuttavia di

essere stato incapace di condurre la propria causa e men che meno di essere

stato nell'impossibilità di affidare la tutela dei suoi interessi a un legale. Anzi

davanti al Pretore aggiunto egli ha saputo esporre i motivi della sua richiesta

di modifica della custodia e di soppressione o di riduzione del contributo

alimentare per il figlio. Né la poca padronanza del­la lingua italiana bastava,

di per sé, per ravvisare un'inettitudine palese nel condurre la causa (I CCA,

sentenza inc. 11.2024.4 del 12

febbraio 2024 consid. 5 con rinvio). In tali circostanze, non si può ritenere che

l'attore apparisse incapace di far valere le sue ragioni e di discutere la

propria cau­sa con la necessaria chiarezza. Ancora in appello, del resto, egli

procede da sé solo e il suo ricorso è perfettamente comprensibile. Certo, chi

agisce senza l'ausilio di un patrocinato­re rischia di commettere errori. Deve

assumere tuttavia la responsabilità delle sue scelte processuali. Ne segue che

al Pretore non può rimproverarsi di avere disatteso l'art. 69 CPC. Su questo

punto il reclamo è destinato all'insuccesso.

c) Relativamente

alla richiesta di gratuito patrocinio, inteso co­me esonero dal pagamento delle

spese processuali, il reclamante sostiene che l'azione da lui promossa non era

priva di fondamento. Se non che, il primo

giudice ha rilevato che l'am­pio diritto di visita esercitato dal padre

non implicava un riconoscimento automatico della custodia alternata “considerato

altresì il domicilio di lui a B______ e il fatto di avere dichiarato di non

poter provvedere al mantenimento del figlio”. Con tale motivazione l'interessato

non si confronta, riprendendo stralci teorici che esulano dalla fattispecie

poiché inerenti a coppie sposate e

ripetendo argomentazioni già sollevate in prima se­de. Che poi la sua situazione

economica renda il pagamento delle spese insostenibile, non basta per esonerarlo

dall'addebito di oneri processuali, tanto

meno in mancanza di riscon­tri

probatori. Né l'indigenza è sufficiente – da sé sola – per ot­tenere il

beneficio del gratuito patrocinio (art. 117 CPC). Su questo punto il reclamo è

destinato di conseguenza all'insuccesso.

III. Sulle spese, le ripetibili e

il gratuito patrocinio in appello

13.

Le spese del giudizio odierno seguirebbero

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili,

il memoriale non essendo stato intimato a AO1 per osservazioni. Circa

il gratuito patrocinio postulato da AP1 in questa sede, tale beneficio,

limitato all'esenzione delle spese processuali, non può entrare in linea di

conto. Si trovasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, per vero, i

rimedi giuridici apparivano fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett.

b CPC), tanto da non essere stato notificati alla controparte. Delle condizioni

economiche verosimilmen­te difficili in cui essa versa si tiene conto, in via del

tutto eccezionale, rinunciando a riscuotere oneri processuali. In tale misura la

richiesta di gratuito patrocinio si rivela finanche senza oggetto.

IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

e sulla comunicazione della presente sentenza

14.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina della

custodia sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a

questioni di valore (sopra, con-sid. 2). L'impugnabilità del dispositivo sul

gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella del procedimento

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Relativamente al reclamo, il

valore litigioso delle spese giudiziarie di primo grado non raggiunge invece il

minimo di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF. Conformemente all'art. 301 lett. b CPC,

infine, un estratto della presente decisione va comunicato anche al figlio

G______ M______ G______.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 11.2022.156 e

11.2022.157 sono congiunte.

2. Nella misura in cui è ricevibile e

non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

3. Il reclamo è respinto.

4. Non

si riscuotono spese.

5. La richiesta di gratuito patrocinio è

dichiarata senza oggetto.

6. Notificazione:

‒ AP1, B______;

‒ avv.

PA1,

L______;

‒ RAPP1,

Be______.

Comunicazione:

‒ Pretura della giurisdizione di Locarno Città;

G______ M______ G______, C______ (in estratto: consid. 7

parzialmente e 8 e dispositivo n. 2).

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).