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Decisione

11.2022.166

Irricevibilità di un appello contro decreto supercautelare

7 novembre 2022Italiano6 min

soppressione del contributo in favore dei figli. Preliminarmente egli postula il

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.166

Lugano

7 novembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2022.317 (modifica di misure protettrici

dell'unione coniugale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 ottobre 2022 da

AP

1

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 4 novembre 2022 presentato da contro la il decreto cautelare

emesso dal Pretore aggiunto il 3 novembre 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 17 agosto 2022

il Pretore della giurisdizione di Lugano, sezione 6, ha modificato una

precedente decisione emanata a protezione dell'unione coniugale nel senso che

ha affidato i minori figli K__________ (27 maggio 2016) e A__________ (15

agosto 2018) alla madre AO 1 (1979), ha disciplinato il diritto di visita del

padre AP 1 (1977) e ha attribuito in via esclusiva alla madre l'autorità

parentale. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con

un appello del 26 agosto 2022 per ottenere, in particolare, che i figli siano

affidati alla sua custodia esclusiva, “riservato il diritto di visita materno

sorvegliato”, l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale e così come la

soppressione del contributo in favore dei figli. Preliminarmente egli postula il

conferimento dell'effetto sospensivo all'appello. Invitata a presentare

osservazioni, in un memoriale del 28 settembre 2022 AO 1 non si è espressa

sulla richiesta. Con decreto del 26 ottobre 2022 il vicepresidente di questa

Camera ha concesso all'appello effetto sospensivo.

B. Il 18 ottobre 2022 AP

1 ha presentato a questa Camera un'istanza di provvedimenti cautelari in cui

chiede di vietare il trasferimento di domicilio di K__________ e A__________ da

__________ “dove i bambini continueranno a frequentare la scuola e l'asilo” e

di affidare a lui i minori. Con decreto del 20 ottobre 2022 il vicepresidente

di questa Camera ha dichiarato l'istanza irricevibile e l'ha trasmessa per

competenza al Pretore aggiunto.

C. Con

decreto

inaudita parte del 28 ottobre 2022 il Pretore aggiunto ha

vietato a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 192 CP – di trasferire il

domicilio dei figli da __________ a __________ e ha citato le parti al

contraddittorio del 24 novembre 2022. Preso atto che il 31 ottobre 2022 AO 1 ha

comunicato che il trasferimento era già avvenuto, con decreto supercautelare

del 3 novembre 2022 il Pretore aggiunto ha revocato il precedente decreto. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un

appello del 4 novembre 2022 in cui chiede, previo conferimento dell'effetto

sospensivo, di annullare impugnato il giudizio impugnato e di vietare alla

moglie di trasferire il domicilio dei figli. L'appello non è stato comunicato a

AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La

decisione impugnata è un decreto cautelare in una procedura di modifica di

misure protettrici dell'unione coniugale, emesso con la procedura sommaria

(art. 248 lett. d CPC). Ora, i provvedimenti cautelari adottati dopo che

la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265

cpv. 2 CPC: decreti “intermedi” o “nel­le more istruttorie”), sono

appellabili entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il

procedimen-to cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417,

confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove il decre­to cautelare

riguardi controversie meramente patrimoniali, in ogni modo, l'appello è

ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ulti­ma conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

2.

I provvedimenti cautelari emanati dal giudice senza sentire

la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), per contro, non sono suscettibili di

alcun rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare

che il Pretore adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il

convenuto a presentare osservazio­ni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1).

Impugnabile è invece un decreto con cui il giudice respinga una

richiesta di provvedimen­ti supercautelari senza sentire il convenuto, ovvero senza indire udienze né sollecitare osservazioni

scritte (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con rinvii; RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con

richiami). Se tuttavia, pur respingendo l'istanza supercautelare, il giudice

convoca le parti in udienza o invita il convenuto a presentare osservazioni

scritte, quel decreto non potrà essere oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se

mai, una volta ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo

avere sentito le parti in udienza o do­po avere invitato il convenuto a

presentare osservazioni scrit­te.

3.

Il

concreto il Pretore aggiunto ha emanato il

decreto cautelare in esame senza sentire le parti. Ricevuta il 31 ottobre

2022.

la comunicazione di AO 1, egli ha

statuito senza indugio il 3 novembre 2022, revocando il precedente decreto

supercautelare e confermando, indirettamente, il contraddittorio cautelare del

24.

novembre 2022 (v. anche disposizione ordinatoria del 4 novembre 2022). Il

decreto cautelare in questione è stato quindi manifestamente emesso senza

contraddittorio. Se ne conclude che, diretto contro un decreto

superprovvisionale (nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC), l'appello in

esame va dichiarato irricevibile

4.

L'emanazione

dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

5.

Le spese del giudizio odierno seguirebbero la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a

rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili,

l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.

6.

Quanto ai rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente

la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi nella fattispecie di un

decreto cautela­re, nondimeno, in un ricorso in materia civile il ricorrente

può censurare soltanto la violazione di

diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli

art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).