11.2022.166
Irricevibilità di un appello contro decreto supercautelare
7 novembre 2022Italiano6 min
soppressione del contributo in favore dei figli. Preliminarmente egli postula il
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.166
Lugano
7 novembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2022.317 (modifica di misure protettrici
dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 ottobre 2022 da
AP
1
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 4 novembre 2022 presentato da contro la il decreto cautelare
emesso dal Pretore aggiunto il 3 novembre 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 17 agosto 2022
il Pretore della giurisdizione di Lugano, sezione 6, ha modificato una
precedente decisione emanata a protezione dell'unione coniugale nel senso che
ha affidato i minori figli K__________ (27 maggio 2016) e A__________ (15
agosto 2018) alla madre AO 1 (1979), ha disciplinato il diritto di visita del
padre AP 1 (1977) e ha attribuito in via esclusiva alla madre l'autorità
parentale. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con
un appello del 26 agosto 2022 per ottenere, in particolare, che i figli siano
affidati alla sua custodia esclusiva, “riservato il diritto di visita materno
sorvegliato”, l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale e così come la
soppressione del contributo in favore dei figli. Preliminarmente egli postula il
conferimento dell'effetto sospensivo all'appello. Invitata a presentare
osservazioni, in un memoriale del 28 settembre 2022 AO 1 non si è espressa
sulla richiesta. Con decreto del 26 ottobre 2022 il vicepresidente di questa
Camera ha concesso all'appello effetto sospensivo.
B. Il 18 ottobre 2022 AP
1 ha presentato a questa Camera un'istanza di provvedimenti cautelari in cui
chiede di vietare il trasferimento di domicilio di K__________ e A__________ da
__________ “dove i bambini continueranno a frequentare la scuola e l'asilo” e
di affidare a lui i minori. Con decreto del 20 ottobre 2022 il vicepresidente
di questa Camera ha dichiarato l'istanza irricevibile e l'ha trasmessa per
competenza al Pretore aggiunto.
C. Con
decreto
inaudita parte del 28 ottobre 2022 il Pretore aggiunto ha
vietato a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 192 CP – di trasferire il
domicilio dei figli da __________ a __________ e ha citato le parti al
contraddittorio del 24 novembre 2022. Preso atto che il 31 ottobre 2022 AO 1 ha
comunicato che il trasferimento era già avvenuto, con decreto supercautelare
del 3 novembre 2022 il Pretore aggiunto ha revocato il precedente decreto. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un
appello del 4 novembre 2022 in cui chiede, previo conferimento dell'effetto
sospensivo, di annullare impugnato il giudizio impugnato e di vietare alla
moglie di trasferire il domicilio dei figli. L'appello non è stato comunicato a
AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La
decisione impugnata è un decreto cautelare in una procedura di modifica di
misure protettrici dell'unione coniugale, emesso con la procedura sommaria
(art. 248 lett. d CPC). Ora, i provvedimenti cautelari adottati dopo che
la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265
cpv. 2 CPC: decreti “intermedi” o “nelle more istruttorie”), sono
appellabili entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il
procedimen-to cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417,
confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove il decreto cautelare
riguardi controversie meramente patrimoniali, in ogni modo, l'appello è
ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
2.
I provvedimenti cautelari emanati dal giudice senza sentire
la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), per contro, non sono suscettibili di
alcun rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare
che il Pretore adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il
convenuto a presentare osservazioni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1).
Impugnabile è invece un decreto con cui il giudice respinga una
richiesta di provvedimenti supercautelari senza sentire il convenuto, ovvero senza indire udienze né sollecitare osservazioni
scritte (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con rinvii; RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con
richiami). Se tuttavia, pur respingendo l'istanza supercautelare, il giudice
convoca le parti in udienza o invita il convenuto a presentare osservazioni
scritte, quel decreto non potrà essere oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se
mai, una volta ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo
avere sentito le parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a
presentare osservazioni scritte.
3.
Il
concreto il Pretore aggiunto ha emanato il
decreto cautelare in esame senza sentire le parti. Ricevuta il 31 ottobre
2022.
la comunicazione di AO 1, egli ha
statuito senza indugio il 3 novembre 2022, revocando il precedente decreto
supercautelare e confermando, indirettamente, il contraddittorio cautelare del
24.
novembre 2022 (v. anche disposizione ordinatoria del 4 novembre 2022). Il
decreto cautelare in questione è stato quindi manifestamente emesso senza
contraddittorio. Se ne conclude che, diretto contro un decreto
superprovvisionale (nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC), l'appello in
esame va dichiarato irricevibile
4.
L'emanazione
dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
5.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a
rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili,
l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.
6.
Quanto ai rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente
la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi nella fattispecie di un
decreto cautelare, nondimeno, in un ricorso in materia civile il ricorrente
può censurare soltanto la violazione di
diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali
e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli
art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).