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Decisione

11.2022.171

Azione di mantenimento di figlio maggiorenne: contributi cautelari prima della pendenza della causa di merito

28 agosto 2025Italiano12 min

centro professionale di commercio di Massagno, ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

Source ti.ch

Incarti n.

11.2022.171

11.2022.172

Lugano

28 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Giamboni

e Jaques

cancelliera:

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2022.137 (azione

di mantenimento: provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 maggio 2022 da

AP1,

B______ A______

(patrocinato

dall'avv.

PA1,

C______)

contro

AO1,

P______ C______ (V______)

(patrocinato

dall'avv.

PA2,

B______),

giudicando sull'appello dell'11 novembre 2022 presentato

da AP1 contro il decreto cautelare emanato

dal Pretore aggiunto il 26 ottobre 2022 (inc. 11.2022.171) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta

nell'appello (inc. 11.2022.172);

Ritenuto

in fatto: A. Dalla relazione tra AO1 (1971),

cittadino i______, e N______ M______ (1974), sono nati il 27 settembre 2003 AP1. e il __ __

2007 M______. A quel tempo i due

vivevano insieme. Il 6 novembre 2003 e il 4 ottobre 2007 l'Autorità

regionale di protezione 12 ha approvato due convenzione in cui – tra l'altro – il padre si impegnava a versare per i

figli un contributo alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili ciascuno fino al sesto anno di età, di

fr. 650.– mensili dal settimo fino al dodicesimo anno di

età, di fr. 800.– mensili dal tredicesimo al sedicesimo anno di

età e di fr. 1000.– mensili fino alla maggio­re età (assegni

familiari non compresi), oltre a metà delle spese straordinarie. Entrambe le

convenzioni prevedevano che l'obbligo alimentare sarebbe rimasto sospeso “per

il periodo di convivenza dei genitori”.

Questi ultimi si sono separati all'inizio del 2021, quando AO1 si è trasferito in una casa di sua madre a

P______ C______ (provincia di V______).

Fatti

B. Il 17 maggio 2022,

AP1, che a quel momento aveva già raggiunto la

maggiore età e frequentava il secondo anno al

centro professionale di commercio di Massagno, ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

6, con un'istanza di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa per

ottenere dal padre un contributo di mantenimen­to di fr. 1500.– mensili dall'ottobre del 2021 fino al termine

di una prima adeguata formazione (assegni

familiari non compresi). Egli ha postulato inoltre una provvigione ad litem

di fr. 4000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito

patrocinio. Con decreto del 18 maggio 2022, emesso senza contraddittorio,

il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza

supercautelare. All'udienza del 27 giugno 2022, indetta per il contradittorio,

l'istante ha confermato le sue richieste, mentre

il convenuto ha proposto di respingerle. Le parti hanno poi replicato e

duplicato oralmente, confermando le loro posizioni, e hanno notificato pro­ve.

C. Il

5 luglio 2022 l'istante ha sollecitato una pronuncia “nelle more

istruttorie”, postulando un

contributo alimentare per sé di almeno fr. 1000.– mensili dal mese di

luglio 2022. Con decisione dell'8 luglio 2022 il Pretore aggiunto ha

respinto tale richiesta. L'istruttoria si è chiusa il 30 agosto 2022 e alla discussione finale le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 27

settembre 2022 l'istante ha sostanzialmente

ribadito le sue domande, segnalando di aver iniziato

nel mese di settembre 2022 uno stage remunerato di 52 settimane presso la

Polizia cantonale di Bellinzona. Nel suo allegato del 29

settembre 2022 il convenuto ha concluso

una volta di più per il rigetto dell'istanza.

D. Statuendo con decreto cautelare del 26 ottobre 2022, il

Pretore aggiunto ha respinto l'istanza, così come le richieste di

provvigione ad litem e di gratuito patrocinio. Le spese processuali di fr. 1500.– sono state poste a

carico dell'istante, tenuto a rifondere al convenuto fr. 3000.– per

ripetibili.

E. Contro il decreto cautelare

appena citato AP1 è insorto a questa

Camera con un appello dell'11 novembre 2022 per ottenere, in riforma del

giudizio impugnato, l'accoglimento dell'istanza cautelare. Contestualmente egli

ha postulato una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, in subordine,

il beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado. Nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2022 AO1 propone

di respingere l'appello.

F. Nel frattempo, con sentenza

del 26 novembre 2024, il medesimo Pretore aggiunto ha respinto una petizione introdotta

da AO1 volta alla soppressione o alla sospensione

a tempo indeterminato del contributo alimentare per la figlia M______ e ha parzialmente

accolto una domanda riconvenzionale formulata da N______ M______ aumentando il

contributo di mantenimento a

fr. 1500.– (assegni familiari non

compresi) dall'ottobre del 2022 (compreso) fino alla maggiore età,

rispettivamente fino al termine di una formazione appropriata (inc. SE.

2022.252). Con decisione odierna, questa

Camera ha respinto l'appello di AO1 del 10 gennaio 2025 contro tale

decisione (inc. 11.2025.4).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è un

provvedimento cautelare, nel senso dell'art. 303 cpv. 1 CPC, emesso prima che l'istante

promuoves­se causa (art. 263 CPC). Le decisioni in materia di provvedimenti

cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.

248.

lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, il valore litigioso raggiungesse almeno

fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione davanti al Pretore (art.

308.

cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamen­te dato, ove

appena si pensi che davanti al Pretore aggiunto l'istante postulava un contributo di mantenimento di fr. 1500.–

mensili retroattivamente da ottobre del 2021. Riguardo

alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato

notificato alla legale dell'istante il 2 novembre 2022 (tracciamento dell'invio

n. __.__.______.________, agli atti).

Depositato l'11 novembre 2022, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nel decreto cautelare

impugnato il Pretore aggiunto ha appurato innanzitutto che AP1 è iscritto al

quarto anno al centro

professionale di commercio di Massagno, che nel settembre del 2022 il

ragazzo ha iniziato uno stage remunerato di 52 settimane presso la Polizia cantonale di Bellinzona e che dopo

il conseguimento del diploma lo stesso sarebbe intenzionato a proseguire la

formazione in Germania o presso una scuola superiore di micromeccanica. A suo

parere, quindi, l'istante non ha ancora conseguito una formazione appropriata. Premesso ciò, egli ha determinato il reddito dell'istante in

fr. 1000.– men­sili netti durante lo stage a fronte di un

fabbisogno minimo di fr. 1235.– mensili arrotondati e ha constatato che, previa

deduzione dell'assegno di formazione di fr. 250.– mensili, l'interessato

registra un ammanco di fr. 985.– mensili fino all'agosto del 2022 e un'eccedenza

di fr. 15.– mensili dopo di allora.

Relativamente alla situazione

economica dei genitori dell'istante, il Pretore aggiunto ha accertato il reddito del padre in fr. 1095.– mensili fino all'agosto del 2022 (fr. 210.– da attività

indipendente e fr. 885.– dalla sostanza immobiliare), ridotto

successivamente a fr. 706.– mensili (fr. 210.– di attività

indipendente e fr. 496.– dalla sostanza immobiliare), a fronte di un

fabbisogno minimo di fr. 1688.– mensili, onde uno scoperto di

fr. 1393.– mensili fino al mese di agosto 2022 e di fr. 1782.–

mensili dopo di allora. Relativamente alla madre, egli ne ha determinato il

reddito in fr. 2675.– mensili (senza gli assegni familiari per i due

figli) e ha stabilito il fabbisogno minimo, riconosciuto dal convenuto, in fr. 2930.–

mensili arrotondati, onde uno

scoperto di fr. 255.– mensili. In siffatte circostanze il Pretore aggiunto

ha appurato che il padre non ha la

disponibilità economica sufficiente per coprire l'ammanco del figlio. Ad agni

modo, per il primo giudice, l'istante dispone di sostanza per fr. 19 864.28 con cui far fronte al proprio

scoperto mensile. Donde in definitiva la reiezione dell'istanza, così come delle richieste di

provvigione ad litem e di gratuito patrocinio.

3.

L'appellante rimprovera

anzitutto al Pretore aggiunto di avergli imputato l'intero reddito mensile da

stagista e di avere preteso che egli utilizzi i propri risparmi per far fronte

al proprio fabbisogno minimo e alle spese giudiziarie e di patrocinio. Egli

contesta altresì l'ammontare del proprio fabbisogno minimo calcolato dal primo

giudice in soli di fr. 1235.– mensili. Relativamente alle entrate del padre, il

figlio ribadisce di nutrire dubbi sul fatto che il genitore abbia dichiarato

tutto e si duole della mancata imputazione di un reddito ipotetico.

4.

Nel caso in esame, AP1 ha

adito il Pretore aggiunto con un'istanza di

provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa per ottenere dal padre

un contributo di mantenimento. Secondo l'art. 281 cpv. 1 e 2 vCC,

applicabile fino all'entrata vigore

del Codi­ce di diritto processuale civile svizzero (1° gennaio 2011), in

casi in cui il rapporto di filiazione era accertato misure provvisorie potevano

essere richieste “solo a condizione che l'azione di mantenimen­to fosse

pendente”. Tale norma è stata sostituita dall'attuale art. 303 cpv. 1 CPC, il

quale non riprende, nel suo testo, il requisito della pendenza dell'azione di

mantenimento. Al riguardo è sorta una controversia dottrinale in merito alla

sussistenza di tale esigenza anche nel nuovo diritto (sulle varie correnti: v.

sentenza del Tribunale federale 5A_1006/2020 del 16 marzo 2021 consid. 3.2.3).

Ora questa Camera in un primo

tempo non aveva escluso la possibilità di presentare una richiesta cautelare

prima della pendenza dell'azione di merito, a condizione tuttavia che l'istante

spiegasse perché dovesse agire con tanta sollecitudine

da non potersi ragionevolmente esigere che egli postu­lasse,

contestualmente al provvedimento cautelare, il tentativo di conciliazione ai

fini del merito. Per la Camera, in effetti, una richiesta di provvedimenti cautelari prima della pendenza

della causa (art. 263 CPC) non doveva tradursi in una scelta di comodo, contando sul fatto che in caso di accoglimento

dell'istanza il giudice avrebbe fissato un termine entro cui promuovere l'azione

di merito (art. 265 cpv. 2 CPC), evitando così il tentativo di conciliazione

(art. 198 lett. h CPC: cfr. RtiD II-2023 pag. 708 consid. 6, con un rinvio alla

sentenza inc. 11.2015.116 del 17 agosto 2017 consid. 9). Successivamente, fondandosi

su una decisione del Tribunale

federale del 30 agosto 2021 (5A_1025/2020,

consid. 3.3, in: FamPra.ch 2021 pag. 1140) la Camera ha poi adeguato la sua

prassi stabilendo che la richiesta di provvedimenti cautelari è ammissibile

solo dal momento in cui è inoltrata la causa principale (RtiD II-2024 n. 27c

pag. 700 consid. 7 con numerosi rimandi; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2023.105 del 2 aprile 2024

consid. 4).

Visto

quanto precede e tenuto conto che l'istanza cautelare del 17 maggio 2022 non è stata pacificamente presentata

contestualmente a quella di conciliazione per l'azione di merito, al Pretore aggiunto difettava la competenza

per statuire sull'istanza cautelare. Egli non sarebbe quindi dovuto entrare nel merito dell'istanza ma avrebbe dovuto

dichiararla irricevibile. Ciò rende altresì inammissibile l'appello volto a ottenere l'accoglimento di

un'istanza di provvedimenti cautelari prima della pendenza

della causa.

5.

Si

aggiunga che ad analoga conclusione si giungerebbe anche applicando la prassi antecedente

di questa Camera meno restrittiva di quella attuale. In concreto, l'istante non ha infatti addotto alcuna

giustificazione sulla necessità di postulare contributi alimentari in via

cautelare prima della pendenza della causa, limitandosi a invocare

l'applicabilità dell'art. 303 CPC perché il padre lo aveva riconosciuto alla

nascita e non versava alcun contributo di mantenimento benché disponesse di

mezzi necessari. Se non che, pur lamentandosi che il padre non ha mai versato

il contributo pattui­to dopo la separazione nel dicembre 2020, egli ha aspettato fino il 17 maggio 2022 per inoltrare

l'istanza senza tuttavia motivare l'urgenza

a quel momento dell'intervento giudiziario. Ne segue che, in ultima

analisi, l'appello non può trovare ascolto.

6.

Relativamente alle

richieste di provvigione ad litem di fr. 4000.– e, quella

subordinata di concessione del gratuito patrocinio in prima sede, esse non

entrano in linea di conto già per il fatto che l'istanza, d'acchito irricevibile,

era sprovvista di qualsiasi probabilità di esito favorevole. Al proposito l'appello

è destinato all'insuccesso.

7.

Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante

(art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto della verosimile precaria situazione

finanziaria dell'istante accertata dal Pretore aggiunto (sopra consid. 2), si

giustifica di rinunciare – eccezionalmente – alla riscossione di oneri

processuali. Ciò non esonera l'appellante, in ogni modo, dal versare ripetibili

al convenuto che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore.

Relativamente alla provvigione ad litem e al gratuito patrocinio

sollecitati dall'appellante in questa sede, alla luce della manifesta

irricevibilità dell'appello, le richieste non possono entrare in linea di conto.

8.

Circa i rimedi giuridici

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 lett.

d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare rimasto controverso in secondo grado

(sopra, consid. 1). I provvedimenti cautelari, in ogni modo, sono

impugnabili davanti al Tribunale federale soltanto per violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali. L'appellante rifonderà alla controparte

fr. 2000.– per ripetibili.

4. La richiesta di provvigione ad

litem è respinta.

5. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

6. Notificazione:

– avv.

PA1,

C______;

– avv.

PA2,

B______.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).