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Decisione

11.2022.173

Modifica di sentenza di divorzio: custodia alternata

5 agosto 2025Italiano28 min

Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna con un'azione di modifica

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.173

Lugano,

5 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

presidente,

Giamboni

e Jaques

cancelliera:

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2022.7 (modifica

di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con petizione del 25 febbraio 2022

da

AP1,

G______

(patrocinato dagli avvocati PA1 e

PA2, Gi______)

contro

AO2,

nata AO1, A______

(patrocinata

dall'avv.

PA3,

L______),

giudicando

sull'appello del 18 novembre 2022 presentato da AP1

contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 17 ottobre 2022;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

sentenza del 13 luglio 2018 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha

pronunciato il divorzio tra AP1 (1974) e AO1 (1980), omologando una convenzione

sulle conseguenze accessorie in virtù della quale i figli S______ (nato il __

__ 2012) e D______ (nato il __ __ 2014) sono stati affidati alla madre con

esercizio congiunto dell'autorità parentale, riservato il più ampio diritto di

visita paterno. In favore dei figli AP1 si è impegnato a versare contributi

alimentari varianti tra fr. 650.– e fr. 1150.– mensili per ogni

figlio, assegni familiari non compresi, fino alla maggiore età o fino al

termine di un'adeguata formazione professionale. Tale sentenza è passata in

giudicato (inc. DM.2017.12). Nell'autunno del 2021 AP1. e AO2 hanno tentato,

senza successo, di condividere la cura dei figli in maniera paritaria.

B. Il

25 febbraio 2022 AP1 si è rivolto al

Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna con un'azione di modifica

della sentenza di divorzio per ottenere la custodia alternata dei figli, prospettando

una precisa disciplina, così come la soppressione dei contributi alimentari in favore

dei figli a suo carico. Nelle sue osservazioni del 4 aprile 2022 AO2 ha proposto di respingere la petizione,

chiedendo, in via subordinata, di porre eventuali costi di una perizia sulle

capacità genitoriali a carico dell'attore, e, in via ancor più subordinata di

ricalcolare il contributo alimentare per i figli nel caso di una custodia

alternata.

C. Il

tentativo di conciliazione, tenutosi il 6 aprile 2022, è fallito di modo che il

Pretore aggiunto ha assegnato all'attore un termine di 30 giorni per presentare

una replica scritta. Nel suo memoriale del 20 maggio 2022 AP1 ha mantenuto il

suo punto di vista. In una duplica del 30 giugno 2022 la convenuta ha instato

una volta di più per il rigetto della petizione. Alle prime arringhe del 2 settembre

2022 le parti hanno notificato prove. Il 15 giugno 2022 la psicoterapeuta

T______ N______ F______ ha rilasciato un rapporto sull'ascolto dei figli. Con

ordinanza del 20 settembre 2022 il Pretore aggiunto ha poi respinto tutte le

prove offerte e quello stesso giorno ha chiuso l'istruttoria. Alle arringhe

finali del 12 ottobre 2022 le parti hanno mantenuto le loro posizioni.

D. Statuendo

il 17 ottobre 2022, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. Le spese

processuali di fr. 2920.– (compreso

il costo per l'ascolto dei figli di fr. 1320.–) sono state poste a carico del­l'attore, tenuto a

rifondere alla convenuta fr. 4700.– per ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP1 è insorto a

questa Camera con un appello del 18 novembre 2022 in cui chiede di riformare la

decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione o, quanto meno, di annullarla

e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto per un nuovo giudizio. Nelle sue

osservazioni del 25 gennaio 2023 AO2 conclude

per la reiezione dell'appello, eventualmente previa assunzione delle prove respinte

dal Pretore aggiunto. Con replica e duplica spontanee dell'8 e del 14 febbraio 2023

le parti hanno riaffermato le loro domande.

F. In

pendenza di appello AO2 ha inoltrato alla

Camera svariati documenti nuovi. Il 9 e il 16 aprile 2024 le parti hanno poi comunicato

che su istanza della madre, la quale postulava la nomina di un curatore

educativo, l'Autorità regionale di protezione 13 ha sentito S______ e D______ e

ha commissionato all'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP), Settore delle

famiglie e dei minorenni, una “valutazione socio-familiare/ambientale” per

accertare se occorressero misure di protezione in favore dei figli. Il 10

dicembre 2024 tale ufficio ha trasmesso il proprio rapporto all'autorità di

protezione che lo ha fatto seguire a questa Camera. Successivamente la medesima

autorità di protezione ha istituito una curatela educativa in favore dei

minori, nella persona di Ma______ R______, decisione avversata da AP1 davanti

alla Camera di protezione del Tribunale di appello (inc. 9.2025.25 tuttora

pendente). A seguito di una richiesta del padre volta alla modifica della

custodia parentale, l'Autorità regionale di protezione 13 ha nuovamente sentito

i minori il 23 maggio 2025. Il 26 maggio 2025 il padre ha segnalato all'autorità

di protezione e alla curatrice dei figli lacune della madre nella cura dei figli,

rimproveri contestati da quest'ultima.

G. Con

decreto del 30 maggio 2025 il presidente di questa Camera ha assunto agli atti tutta

la documentazione presentata in pendenza di appello e ha assegnato alle parti un

termine di 30 giorni per presentare osservazioni conclusive. In memoriali del 3

e 4 luglio 2025 AP1 e AO2 hanno mantenuto le loro posizioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La

modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia

alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3

CPC), quand'anche riguardi unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc.

11.2017.105

del 5 luglio 2019 consid. 1 con riferimenti). Le relative

sentenze dei Pretori (o dei Pretori aggiunti) sono impugnabili così entro 30

giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su mere pretese

pecuniarie, queste raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

requisito non si pone, litigiosa essendo anche la modalità di custodia dei

figli, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione

impugnata è stata notificata ai patrocinatori dell'attore il 19 ottobre

2022.

(tracciamento n. __.__.______.________, agli atti). Introdotto il 18

novembre 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello

in esame è pertanto tempestivo.

2.

Dal

profilo formale AP1 rimprovera innanzitutto al Pretore aggiunto una violazione

del diritto alla prova codificato all'art. 152 CPC. Egli lamenta la mancata assunzione

dei mezzi di prova da lui offerti, tanto più pertinenti alla luce delle

conclusioni formulate dalla delegata all'ascolto T______ N______ F______ di

approfondire diversi aspetti, così come l'assenza di una motivazione sul

diniego. A suo dire, le prove offerte sono atte a chiarire “le sue

preoccupazioni riguardo alla presa a carico dei figli in capo alla sola madre”,

così come a confutare “la gratuità di talune considerazioni sulla sua persona

espresse dall'ex moglie” poi riprese dal primo giudice. L'appellante sostiene

pertanto che per accertare in modo completo una fattispecie “oggettivamente

delicata” che coinvolge due minori seguiti da psicoterapeuti, il primo giudice avrebbe

dovuto esperire un'istruttoria più approfondita sentendo, oltre alle parti

personalmente, anche gli specialisti che seguono i figli e persone vicine alla

famiglia, e indagando altresì “sull'incapacità della madreˮ.

Con

l'appellante si conviene che nel giudizio impugnato non vi è una chiara e

circostanziata motivazione sul diniego delle prove offerte, intuibile essendo

solo che gli atti e il rapporto d'ascolto erano sufficienti per negare la

custodia alternata. Sta di fatto che in pendenza di appello, l'Ufficio

dell'aiuto e della protezione (UAP), Settore delle famiglie e dei minorenni, ha

esperito una “valutazione socio-familiare/ambientale” volta ad approfondire la

situazione e a vagliare l'adeguatezza dell'ambiente dei figli, previo ascolto

dei genitori, dei loro attuali compagni e dei figli, così come l’acquisizione

di rapporti rilasciati da docenti e da psicoterapeuti. S______ e D______,

inoltre, sono ancora stati sentiti in due occasioni dall'Autorità regionale di

protezione. Su tale documentazione, così come sugli altri documenti presentati

dalle par­ti, ammessi agli atti dal presidente di questa Camera con decreto del

30.

maggio 2025, le parti hanno potuto esprimersi. E nel suo allegato del 3

luglio 2025 l'appellante non pretende più che la situazione non sia ancora

stata sufficientemente approfondita di modo che il rimprovero al Pretore

aggiunto risulta essere superato. La causa è così matura per il giudizio, ciò esime

dall'esaminare se la decisione impugnata debba essere annullata e gli atti

rinviati al primo giudice per un nuovo giudizio previa completazione dell'istruttoria.

3.

Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto, ricordato che in esito al divorzio le

parti avevano pattuito la custodia esclusiva della madre sui figli e garantito

al padre un ampio diritto di visita, ha rammentato le condizioni per modificare

tale disciplina e segnatamente il preminente interesse dei figli. Per il primo

giudice “è sufficiente” leggere gli allegati delle parti e il tenore dei

messaggi che si scambiano regolarmente, rispettivamente il loro modo di

interagire in udienza, per comprendere come il loro rapporto sia estremamente

conflittuale e come non siano assolutamente in grado di collaborare

nell'interesse dei minori. La loro incapacità di comunicare e di trovare

accordi anche su semplici questioni quotidiane che riguardano i minori, egli ha

soggiunto, è quindi evidente. A suo avviso, il padre piuttosto di cooperare con

la madre per il bene dei minori sembra più impegnato a cercare di comandare,

imporre e minacciare, screditando il ruolo di genitore della convenuta e

strumentalizzando qualsiasi avvenimento per dimostrare la di lei inadeguatezza.

Egli ha constatato che la marcata conflittualità, così come la totale assenza

di comunicazione e di cooperazione tra i genitori, si ripercuotono sui ragazzi,

esponendoli a inutili tensioni che andrebbero tuttavia evitate. A mente sua,

inoltre, anche la distanza tra i due domicili rappresenta un ostacolo alla

custodia alternata poiché un aumento della frequenza degli spostamenti tra

G______ e A______ rischia di appesantire inutilmente la giornata dei ragazzi e

comporta maggiore collaborazione tra i genitori.

Il

Pretore aggiunto ha poi ritenuto che non vi fossero sufficienti elementi per

ritenere che la madre non fosse in grado di svolgere il suo ruolo di genitore e

che il bene dei figli fosse gravemente minacciato dall'attuale organizzazione

di affidamento. E ciò, egli ha proseguito, senza trascurare che in maniera contraddittoria

l'attore riconosce pur sempre un'idoneità della convenuta di occuparsi almeno

al 50% dei figli. Inoltre, per il primo giudice, i ragazzi sono in età

scolastica, necessitano sempre meno dell'accudimento personale del genitore di

modo che non è determinante che la madre faccia capo alla nonna o a terzi. A

suo parere, le apprensioni del padre non giustificano ulteriori indagini sulla

convenuta, tanto meno se si pensa che nemmeno la psicologa G______ T______,

collega di studio dell'attore, ha riscontrato carenze tali da mettere

seriamente in pericolo il bene dei figli. Da ultimo il Pretore non ha

trascurato che i figli, come risulta dal loro ascolto, stanno bene con entrambi

i genitori o che S______ vorrebbe vedere maggiormente il padre ma ha ritenuto

che alla luce del rifiuto a ogni modifica espresso da D______ “non conviene

separare i fratelli per il rischio di creare un distacco tra di loro e tensioni

fra i genitori e a fronte della loro forte conflittualità”. Donde, in ultima

analisi, la reiezione della petizione.

4.

AP1

nega che con l'ex moglie sia in atto un grave conflitto e che essi siano incapaci

di cooperare. A suo dire i dissidi risultanti dalla corrispondenza evocata dal Pretore

aggiunto riguardano situazioni puntuali emerse durante il tentativo di istaurare

una custodia alternata senza alcun coinvolgimento dei figli tant'è che anche in

tale periodo i genitori sono riusciti per il resto a collaborare con giovamento

per i minori. Per l'appellante è stata l'ex moglie a interrompere senza

giustificazioni l'esperimento di una custodia alternata, a volerlo escludere dalla

vita dei figli e a trascurarli nell'abbigliamento o nella cura, ciò ha causato

in lui enorme frustrazione. Egli sottolinea come una custodia alternata sia

solo positiva per i figli mentre quella esclusiva aumenta il conflitto genitoriale

ed espone i bambini a tensioni anche perché il genitore che esercita la

custodia si sente libero di gestire la prole senza coinvolgere l'altro. Egli

sostiene di essere attento ai bisogni dei minori e di essere collaborativo,

tanto che la scuola e i vari specialisti si rivolgono a lui in caso di

problemi.

AP1 contesta

poi la rilevanza della distanza geografica perché già attualmente i figli

trascorrono parecchio tempo a G______, luogo in cui essi hanno attività

extrascolastiche, amicizie e abitudini, mentre la trasferta non crea loro problemi.

E ciò – egli continua – anche perché, come indipendente, ha maggiore disponibilità

e flessibilità per organizzarsi in funzione dei bisogni dei minori. L'appellante,

poi, ribadisce l'inadeguatezza della madre a gestirli da sola, rimproverandole di

regolare le loro attività in funzione delle proprie esigenze, di trascurare il

loro vestiario, di esporli a situazioni rischiose e di non capire i disturbi di

D______ tant'è che è stata la scuola a consigliare un supporto psicologico in

favore del ragazzo. Egli soggiunge che anche il continuo affidamento a terzi, non

apprezzato peraltro da S______, indizia la mancanza di riguardo delle loro

esigenze, ciò che potreb­be ovviarsi con l'affidamento congiunto. Per l'appellante

l'inadeguatezza della madre a gestire i minori, oltre a evincersi dal loro ascolto,

risulta altresì dal rapporto redatto dalla psicologa G______ T______, la quale l'ha

invitata a seguire un percorso psicologico. Egli rileva dipoi che i ragazzi

hanno confermato di stare bene con entrambi i genitori, anche per periodi più

lunghi, e di vivere con lui in un contesto sereno. Senza trascurare che D______

sia contrario alla modifica della custodia perché gli mancherebbe la madre,

egli ritiene che il ragazzo ha 8 anni e vivendo in una situazione di conflitto

di lealtà “visto l'eccessivo attaccamento della madre al figlio” la sua

opinione non può essere decisiva. Per di più, soggiunge, nel frattempo il

legame con il figlio cadetto si è ristabilito sicché non vi è alcun impedimento

alla custodia alternata.

Relativamente

agli ultimi accertamenti, AP1 rileva che l'Ufficio dell'aiuto e della

protezione lo definisce coinvolto e attento alle esigenze dei figli, capace di

assumersi le sue responsabilità e di accudirli mentre esso ha riscontrato che AO2

ha delle fragilità, scredita l'altro genitore, espone i figli alle sue numerose

relazioni, è disorganizzata, smemorata e presenta lacune educative. Senza

dimenticare, egli epiloga, che gli esperti hanno consigliato – come da lui

sostenuto – che i ragazzi intraprendano un percorso terapeutico.

5.

I

presupposti per decidere una modifica della custodia parentale sono già stati

riassunti dal Pretore aggiunto e diffusamente illustrati da questa Camera (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.126 del 12 dicembre 2023 consid. 4a). Al

riguardo basti rammentare che una modifica della custodia non dipende solo

dall'esistenza di nuove circostanze rilevanti, ma deve risultare necessaria per

il bene del figlio (sentenza del Tribunale federale 5A_293/2024 del 27 gennaio 2025

consid. 4.1). Una nuova disciplina deve imporsi, in altri termini, ove

l'assetto attuale risulta più dannoso per il figlio rispetto alla perdita di

continuità nell'educazione e nelle condizioni di vita risultante dal

cambiamento di regolamentazione (loc cit.; v. anche sentenza del Tribunale federale

5A_499/2023 del 26 febbraio 2024 consid. 4.1 con

rinvii in: FamPra.ch 2024 pag. 408).

a) Nel

caso precipuo, il Pretore aggiunto, pur riassumendo i criteri per una modifica

della custodia, non si è soffermato sul­l'esistenza di circostanze nuove ma ha

vagliato la richiesta di AP1 come se

dovesse statuire per la prima vol­ta sulla custodia dei figli. D'altro

canto, l'attore, per motivare l'azione, ha addotto il mutamento della

situazione dei figli dovuta da un lato alla loro crescita e quindi al

cambiamento di loro bisogni di cura e educazione, e d'altro lato l'atteggiamen­to

ostruzionistico della ex moglie che non permette più una regolare presa a

carico dei figli da parte sua. Sia come sia, dagli atti risulta che nel corso della

procedura di divorzio l'Istituto ricerche di gruppo ha rilasciato, il 27 ottobre

2017, una valutazione peritale sui coniugi in cui, tra l'altro, ha esaminato la

possibilità di un affidamento congiunto. Per la specialista, tale modalità

appariva tuttavia prematura “data la tenera età dei figli [5 e 3 anni] e il

possibile riemergere della conflittualità tra genitori” ma indicato che “la

prospettiva di un affidamento congiunto progressivo basato sull'avanzamento

dell'età dei bambini e sul miglioramento continuo del rapporto tra i coniugi” potrebbe

entrare in linea di conto “qualora i coniugi ne sentissero la necessità” (doc. S).

Tale

previsione, pur non essendo stata esplicitata al momento del divorzio, i

coniugi avendo pattuito l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con ampio

diritto di visita paterno, giustifica senz'altro una nuova valutazione della

situazione. Detto altrimenti, nelle circostanze del caso specifico, si può

ritenere che il trascorrere del tempo e l'eventuale miglioramento delle

relazioni tra genitori costituiscono fatti nuovi che giustificano il riesame della

situazione nell'ottica del bene dei figli. In caso contrario, il rifiuto di

esaminare la richiesta di modifica equivarrebbe a privare il padre di qualsiasi

prospettiva di estensione delle sue prerogative genitoriali (cfr. al riguardo

sentenza del Tribunale federale 5A_963/2021 del 1°Ssettembre 2022 consid. 3.3.2).

Ne segue che a ragione il Pretore aggiunto è entrato in materia sulla domanda

di modifica della custodia.

b) Relativamente alla capacità di collaborare dei

genitori, in una custodia alternata la buona volontà e la capacità comunicativa

sono essenziali per l'alternanza, viste le misure di organizzazione e lo

scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia comporta. Ciò è

il caso, a maggior ragio-ne, quando il figlio frequenta la scuola o quando la

distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un'organizzazione più

complessa. Non deve quindi sussistere una conflittualità che osti a un corretto

funzionamento dell'assetto alternato. D'altro lato, duraturi e importanti

conflitti tra genitori e proble­mi di comunicazione a proposito del figlio sono

un motivo per derogare alla custodia alternata se hanno ripercussioni su di lui.

Semplici litigi, come quelli che esistono in ogni famiglia, tanto più in caso

di separazione o divorzio, non sono tuttavia un motivo per mantenere una

custodia esclusiva a un genitore (Meier/Stettler

Droit civil suisse, Droit de la filiation, vol. II: Effets de la filiation, 5ª

edizione, pag. 453 n. 680).

c) Premesso

ciò, come si è detto, in esito al divorzio, intervenuto il 13 luglio 2018, le

parti hanno pattuito l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con

esercizio congiunto dell'autorità parentale, e disciplinato il diritto di

visita paterno in caso di disaccordo. È incontestato inoltre che nell'autunno

2021.

i genitori hanno tentato di istaurare una custodia alternata di fatto, ciò

che lasciava intendere quanto meno una certa collaborazione. L'esperienza è tuttavia

fallita e sulle relative cause le parti divergono, per il padre è stata l'ex

moglie a cambiare repentinamente idea mentre per quest'ultima ciò è avvenuto a

seguito della strenua opposizione espressa dal figlio cadetto (v. rapporto

d'ascolto del 15 giugno 2022, pag. 1 e 2). Da allora le relazioni personali tra

padre e figli sono state esercitate come disciplinato nella sentenza di divorzio,

salvo da maggio 2024 ad aprile 2025 a seguito del rifiuto di D______ di

incontrare il genitore (v. rapporto dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del

10.

dicembre 2024, pag. 9).

d) L'appellante,

come si è detto, nega l'esistenza di un conflitto tra genitori così come la loro

incapacità di collaborare per il bene dei figli. In realtà, dalla valutazione

socio-familiare/ambientale dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP),

Settore delle famiglie e dei minorenni, assunta in appello, la conflittualità

tra i genitori risulta finanche essersi acuita. Gli operatori sociali hanno

riscontrato che nonostante gli anni trascorsi dalla separazione, i genitori non

sono ancora riusciti a trovare delle strategie funzionali per meglio relazionarsi

tant'è che la comunicazione tra di loro appare “come altamente disfunzionale e

inefficace”, corrispondendo principalmente tramite messaggi di posta

elettronica o email. Per i medesimi alla base di una tale “difficile” e “quasi

impossibile” comunicazione vi è la mancanza di fiducia reciproca che negli anni

sembra addirittura peggiorare, al punto che “risulta aberrante sentire le

[loro] descrizioni reciproche” (rapporto del 10 dicembre 2024 pag. 10). E in

effetti nessuno dei due è in grado di riconoscere gli aspetti positivi

dell'altro, il padre definendo l'ex coniuge come “persona disorganizzata, pazza,

che fa star male tutti, che ha dei problemi, manipolatrice, malevola e maligna”

mentre la madre descrive l'ex marito “in maniera totalmente negativa, o come una

minaccia”, affermando che “non smetterà di fare la sua guerra a causa del suo

disturbo narcisistico” (rapporto del 10 dicembre 2024 pag. 2-5).

Come

rilevato dagli operatori, poi, la mancanza di comunicazione o la comunicazione

poco efficace “hanno delle chiare ripercussioni sui minori” che talvolta devono

fungere da intermediari tra i genitori (rapporto del 10 dicembre 2024 pag. 10).

Essi hanno altresì evidenziato che dopo l'interruzione di una presa a carico

con gli psicologi curanti, la comunicazione tra i genitori continua a rimanere

inefficace e altamente disfunzionale per i minori. Da ambo le parti sembra

esserci una fatica a mettersi in discussione, a modificare la propria postura e

a riconoscere anche aspetti positivi dell'altro genitore (rapporto del 10 dicembre

2024.

pag. 11). Sulle difficoltà comunicative dei genitori, sulle tensioni tra

loro, sulle divergenze di vedute e sulla difficoltà di trovare un'intesa si

sono altresì espresse le docenti di D______ (osservazioni del 26 settembre 2024

allegate al rapporto UAP). Le medesime hanno altresì avuto modo di riferire che

a seguito di incomprensioni sulla persona del tutor che segue il ragazzo

la tensione tra genitori “sia ancora molto forte e la comunicazione tra loro

difficoltosa” di modo che, dal loro punto di vista, “le problematiche del

contesto familiare non favoriscono il benessere e la tranquillità del ragazzo”

(aggiornamento del 28 ottobre 2024 allegato al rapporto UAP).

Anche

per gli psicologi I______ A______ e F______ A______, che hanno seguito la

famiglia dal 2 maggio 2022 al 3 luglio 2023, il disagio dei ragazzi è

principalmente generato dalla conflittualità fra genitori (“durante il percorso

si è evidenziata la forte influenza delle difficoltà comunicative tra i

genitori”), tanto che i due minori risultavano “irretiti in un conflitto di

lealtà” (relazione del 21 ottobre 2024 allegata al rapporto UAP).

e) Il

dissidio riguarda, tra l'altro, “l'atteggiamento dei genitori a livello

educativo”. Come constatato dagli operatori sociali, padre e madre hanno “linee

educative molto distanti” e han­no “una predisposizione di base molto

differente: il primo sembra più organizzato, strutturato, a tratti rigido,

mentre la seconda appare più leggera, flessibile e a tratti disorganizzata,

dimenticando di tanto in tanto alcune questioni relative ai figli” (rapporto del

10.

dicembre 2024 pag. 10). Anche i docenti di S______ hanno riscontrato che tra

i genitori vi sono incomprensioni e disaccordi su molti aspetti educativi, in

particolare sulla necessità di far svolgere una valutazione su un possibile

disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività di D______ (relazione del 27

settembre 2024 allegato al rapporto UAP).

f) Visto

quanto precede, pur non trascurando l'importanza di una maggior presenza del

padre nella vita dei minori, tenuto conto del marcato e persistente conflitto tra

i genitori sulle questioni relative ai figli, l'istituzione di una custodia

alternata rischia di non portare sostanziali miglioramenti all'attuale

situazione dei figli, né appare idonea a mitigare gli effetti del conflitto sui

medesimi. Non si tratta poi di valutare in questa procedura quale modello

educativo sia migliore per i figli, ma la conflittualità su tali aspetti e la

mancanza di risorse proprie per rimediarvi non permette di formulare una

prognosi favorevole sulla loro capacità futura di comunicare e collaborare

nell'interesse e per il bene dei figli. Il tutto senza trascurare che

l'istituzione di una curatela educativa in favore dei minori per mediare i

conflitti tra genitori, decisa il 14 febbraio 2025 dall'Autorità regionale di

protezione 13, è stata contestata da AP1 davanti alla Camera di protezione del

Tribunale di appello (inc. 9.2025.29 tuttora pendente). Anche se la distanza

dei domicili non appare proibitiva per ragazzi del­l'età di S______ e D______, la

condivisione dell'affidamento potrebbe inoltre risultare fonte di ulteriori

diatribe fra genitori sulle misure organizzative da adottare e sullo scambio di

informazioni che un tale metodo di custodia comporta. L'appellante stesso

riconosce del resto che con il tentativo di instaurare di fatto una custodia alternata sono sorti litigi. E nulla mu­ta

in proposito che le parti si accusino reciprocamente delle difficoltà

comunicative e conflitti, una decisione di modifica della custodia parentale

non dipendendo da colpe dell'uno o dell'altro genitore (I CCA, sentenza inc.

11.2022.126

del 12 dicembre 2023 consid. 4a).

g) Relativamente

all'inidoneità educativa di AO2 adombrata dall'appellante, è vero che gli

operatori sociali chiamati a rilasciare una valutazione socio-ambientale hanno

riconosciuto la presenza di lacune educative in capo alla madre ma essi non

hanno riscontrato direttamente gravi mancanze (rapporto del 10 dicembre 2024

pag. 12 in alto). Con l'appellante si conviene altresì che, come accertato

dagli operatori sociali, alcune modalità adottate dalla madre tendenti a

escludere il padre, a non informarlo, a non renderlo partecipe delle decisioni

e della vita dei figli non fanno altro che “inquinare ulteriormente le

relazioni tra genitori, tra genitori e figli e tra fratelli” (rapporto del 10

dicembre 2024 pag. 11). Ed è altresì vero che gli operatori sociali hanno sollevato

dubbi sul coinvolgimento dei minori nelle relazioni personali materne (rapporto

del 10 dicembre 2024 pag. 11). Infine anche la gestione dei bisogni di S______

e D______ ha comportato diversi conflitti tra genitori sulle modalità

d'intervento, la madre sembrando minimizzarle e a non affrontarle (rapporto del

10.

dicembre 2024 pag. 12).

Ciò premesso, nonostante quanto

l'appellante assevera (dal suo punto di vista), i dubbi sulla capacità di AO2 di gestire

adeguatamente la crescita dei figli, fors'anche in parte legittimi, non sono

tuttavia tali da ritenerla di per sé inidonea a prendersi cura di S______ e D______.

E ciò a maggior ragione ove si pensi che lo stesso appellante postula

l'istituzione di una custodia alternata, modalità che presuppo­ne quanto meno una

certa capacità educativa di entrambi i genitori. Non consta per altro che la

madre si disinteressi dei problemi dei figli, tant'è che per finire essa non si

oppone più “all'idea di riattivare un seguito terapeutico per i figli” (rappor­to del 10

dicembre 2024 pagg. 8 e 12). Le apprensioni

dell'ap­pellante non bastano

per indiziare una messa in pericolo degli interessi dei minori. Del

resto, proprio per vigilare sulla situazione dei minori, gli operatori sociali

hanno ritenuto “impellente” la nomina di un curatore educativo professionista con il compito, tra l'altro, di vegliare sul loro

bene, avendo la possibilità futura di esprimersi sulle eventuali

preoccupazioni del padre in merito all'accudimento dei ragazzi (rapporto del 10

dicembre 2024 pag. 12). Con decisione del 14 febbraio 2025 l'autorità di

protezione ha poi istituito una curatela educativa. Sebbene AP1 abbia ricorso alla

Came­ra di protezione del Tribunale di appello contro tale decisio­ne, la

curatrice designata, M______ R______, è attualmente in carica. Essa è quindi

tenuta a verificare la situazione, qule l'organizzazione del sostegno

psicoterapeutico per D______, e a proporre all'autorità di protezione l'adozione

di eventuali misure a protezione dei figli.

h) Le

perplessità del padre appaiono per altro ricondursi al diverso modello

educativo dei figli. È incontestabile

che AP1 voglia bene a S______ e D______, e la sua idoneità ad adempiere i suoi compiti

di genitore in modo adeguato non è in discussione ed è stata riconosciuta. Egli

non può pretendere però, foss'anche in buona fede, di essere l'unico

depositario del loro bene e di far prevalere le sue concezioni educative. Né

il conflitto tra genitori si lenirà contestan-do l'opinione di operatori

sociali disinteressati chiamati a esprimersi con oggettività per il bene dei

figli o insorgendo contro le misure adottate dalle autorità in favore dei

minori. Nel caso specifico, la curatela educativa mira non solo a vegliare

sugli interessi dei minori, ma anche a porre i genitori di fronte alle loro

responsabilità. Collaborando con la curatrice, essi non potranno più ignorarsi

a vicenda, attuare unilateralmente i loro (contrastanti) metodi educativi e

porre i figli in una situazione insostenibile.

i) In

ultima analisi, nella situazione attuale non si può dire che il bene dei figli

sareb­be tutelato più efficacemente istituendo una custodia alternata. Si può

comprendere che ciò non risponda alle aspettative dell'appellante, tuttavia nel

comples­so la soluzione adottata dal Pretore aggiunto è quella che appare più consona

all'insieme delle circostanze. Tale soluzione, poi, è di gradimento per i

figli. In occasione dell'ultimo ascolto davanti all'autorità di protezione, S______

ha dichiarato di stare bene con entrambi i genitori e di recarsi volentie­ri dal padre, fermo restando che l'attuale

assetto “gli sta bene” e che vuole continuare a vedere il papà (verbale

del 23 maggio 2025, pag. 1). Quanto a D______, egli ha indicato di ave­re ripreso

i contatti con il padre e di avere anche dormito a casa del genitore ma ha evidenziato

di stare bene con la madre, di voler stare di più con lei e di non essere sempre

“contento di andare dal padre nel week-end” (verbale del 23 maggio 2025, pag.

2). Ne segue che su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

l) Ciò

non significa tuttavia che la situazione vada lasciata sen­za rimedio. Per

risolvere le carenze educative riscontrate dagli operatori sociali, costoro

hanno riferito che AO2 dovrebbe da un lato mettere in atto un lavoro

terapeutico intensivo sulla propria vita sentimentale senza coinvolgimento dei

figli, e dall'altro lato essa

andrebbe sostenuta nello scindere il

ruolo di ex coniuge da quello di genitrice, così co­me nel trovare strategie

maggiormente adeguate e funzionali per “portare avanti la cosiddetta

co-genitorialità”. Può darsi che la presenza di una curatrice possa apparire

sufficiente, anche per stemperare la conflittualità infragenitoriale

nell'interesse dei figli. Nella misura in cui ciò non fosse il caso, la

curatrice, se ancora in carica, o l'autorità di

protezione, potranno intervenire e chiedere, rispettivamente adottare, tutte le

misure che si imporranno.

6.

L'appellante chiede altresì di annullare il contributo alimentare

per i figli a suo carico. Tale domanda non ha portata autonoma, ma presuppone

l'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la

richiesta si rivela così senza oggetto.

7.

Le

spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Quanto alle ripetibili, AO2, che ha presentato le osservazioni all'appello

(33 pagine), una duplica spontanea (2 pagine) e almeno altri 6 memoriali volti

all'assunzione di nuovi mezzi di prova per il tramite di una patrocinatrice, ha

diritto a un'equa indennità per ripetibili. L'onorario di un avvocato chiamato

a esercitare il patrocinio in una causa vol­ta alla modifica di una sentenza di

divorzio in materia di prerogative parentali, di valore non determinabile, va

definito in base al dispendio di tempo (rimunerato fr. 280.– orari: art. 12 del

regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato

solerte e diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo. Nel

caso specifico, il patrocinio in appello poteva essere contenuto in una dozzina

di ore di lavoro, cui si può aggiungere un'ora per le presumibili relazioni

dell'avvocato con la cliente (colloquio, corrispondenza), oltre al 10% per le

spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e all'IVA. L'indennità per ripetibili a

favore dell'appellata va fissata così in fr. 4325.– arrotondati. Non si giustifica

per contro riconoscere un'indennità di inconvenienza per le osservazioni conclusive

presentate personalmente da AO2, già per

il fatto che essa non l'ha rivendicata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

8.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa in rassegna non si esaurisce – come

detto – in una controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1),

sicché il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore

(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

1600.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

4325.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avvocati PA1 e PA2,

Gi______;

– avv.

PA3,

L______.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).