11.2022.173
Modifica di sentenza di divorzio: custodia alternata
5 agosto 2025Italiano28 min
Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna con un'azione di modifica
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.173
Lugano,
5 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Giamboni
e Jaques
cancelliera:
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2022.7 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 25 febbraio 2022
da
AP1,
G______
(patrocinato dagli avvocati PA1 e
PA2, Gi______)
contro
AO2,
nata AO1, A______
(patrocinata
dall'avv.
PA3,
L______),
giudicando
sull'appello del 18 novembre 2022 presentato da AP1
contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 17 ottobre 2022;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
sentenza del 13 luglio 2018 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha
pronunciato il divorzio tra AP1 (1974) e AO1 (1980), omologando una convenzione
sulle conseguenze accessorie in virtù della quale i figli S______ (nato il __
__ 2012) e D______ (nato il __ __ 2014) sono stati affidati alla madre con
esercizio congiunto dell'autorità parentale, riservato il più ampio diritto di
visita paterno. In favore dei figli AP1 si è impegnato a versare contributi
alimentari varianti tra fr. 650.– e fr. 1150.– mensili per ogni
figlio, assegni familiari non compresi, fino alla maggiore età o fino al
termine di un'adeguata formazione professionale. Tale sentenza è passata in
giudicato (inc. DM.2017.12). Nell'autunno del 2021 AP1. e AO2 hanno tentato,
senza successo, di condividere la cura dei figli in maniera paritaria.
B. Il
25 febbraio 2022 AP1 si è rivolto al
Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna con un'azione di modifica
della sentenza di divorzio per ottenere la custodia alternata dei figli, prospettando
una precisa disciplina, così come la soppressione dei contributi alimentari in favore
dei figli a suo carico. Nelle sue osservazioni del 4 aprile 2022 AO2 ha proposto di respingere la petizione,
chiedendo, in via subordinata, di porre eventuali costi di una perizia sulle
capacità genitoriali a carico dell'attore, e, in via ancor più subordinata di
ricalcolare il contributo alimentare per i figli nel caso di una custodia
alternata.
C. Il
tentativo di conciliazione, tenutosi il 6 aprile 2022, è fallito di modo che il
Pretore aggiunto ha assegnato all'attore un termine di 30 giorni per presentare
una replica scritta. Nel suo memoriale del 20 maggio 2022 AP1 ha mantenuto il
suo punto di vista. In una duplica del 30 giugno 2022 la convenuta ha instato
una volta di più per il rigetto della petizione. Alle prime arringhe del 2 settembre
2022 le parti hanno notificato prove. Il 15 giugno 2022 la psicoterapeuta
T______ N______ F______ ha rilasciato un rapporto sull'ascolto dei figli. Con
ordinanza del 20 settembre 2022 il Pretore aggiunto ha poi respinto tutte le
prove offerte e quello stesso giorno ha chiuso l'istruttoria. Alle arringhe
finali del 12 ottobre 2022 le parti hanno mantenuto le loro posizioni.
D. Statuendo
il 17 ottobre 2022, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. Le spese
processuali di fr. 2920.– (compreso
il costo per l'ascolto dei figli di fr. 1320.–) sono state poste a carico dell'attore, tenuto a
rifondere alla convenuta fr. 4700.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP1 è insorto a
questa Camera con un appello del 18 novembre 2022 in cui chiede di riformare la
decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione o, quanto meno, di annullarla
e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto per un nuovo giudizio. Nelle sue
osservazioni del 25 gennaio 2023 AO2 conclude
per la reiezione dell'appello, eventualmente previa assunzione delle prove respinte
dal Pretore aggiunto. Con replica e duplica spontanee dell'8 e del 14 febbraio 2023
le parti hanno riaffermato le loro domande.
F. In
pendenza di appello AO2 ha inoltrato alla
Camera svariati documenti nuovi. Il 9 e il 16 aprile 2024 le parti hanno poi comunicato
che su istanza della madre, la quale postulava la nomina di un curatore
educativo, l'Autorità regionale di protezione 13 ha sentito S______ e D______ e
ha commissionato all'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP), Settore delle
famiglie e dei minorenni, una “valutazione socio-familiare/ambientale” per
accertare se occorressero misure di protezione in favore dei figli. Il 10
dicembre 2024 tale ufficio ha trasmesso il proprio rapporto all'autorità di
protezione che lo ha fatto seguire a questa Camera. Successivamente la medesima
autorità di protezione ha istituito una curatela educativa in favore dei
minori, nella persona di Ma______ R______, decisione avversata da AP1 davanti
alla Camera di protezione del Tribunale di appello (inc. 9.2025.25 tuttora
pendente). A seguito di una richiesta del padre volta alla modifica della
custodia parentale, l'Autorità regionale di protezione 13 ha nuovamente sentito
i minori il 23 maggio 2025. Il 26 maggio 2025 il padre ha segnalato all'autorità
di protezione e alla curatrice dei figli lacune della madre nella cura dei figli,
rimproveri contestati da quest'ultima.
G. Con
decreto del 30 maggio 2025 il presidente di questa Camera ha assunto agli atti tutta
la documentazione presentata in pendenza di appello e ha assegnato alle parti un
termine di 30 giorni per presentare osservazioni conclusive. In memoriali del 3
e 4 luglio 2025 AP1 e AO2 hanno mantenuto le loro posizioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La
modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia
alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3
CPC), quand'anche riguardi unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc.
11.2017.105
del 5 luglio 2019 consid. 1 con riferimenti). Le relative
sentenze dei Pretori (o dei Pretori aggiunti) sono impugnabili così entro 30
giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su mere pretese
pecuniarie, queste raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
requisito non si pone, litigiosa essendo anche la modalità di custodia dei
figli, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione
impugnata è stata notificata ai patrocinatori dell'attore il 19 ottobre
2022.
(tracciamento n. __.__.______.________, agli atti). Introdotto il 18
novembre 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello
in esame è pertanto tempestivo.
2.
Dal
profilo formale AP1 rimprovera innanzitutto al Pretore aggiunto una violazione
del diritto alla prova codificato all'art. 152 CPC. Egli lamenta la mancata assunzione
dei mezzi di prova da lui offerti, tanto più pertinenti alla luce delle
conclusioni formulate dalla delegata all'ascolto T______ N______ F______ di
approfondire diversi aspetti, così come l'assenza di una motivazione sul
diniego. A suo dire, le prove offerte sono atte a chiarire “le sue
preoccupazioni riguardo alla presa a carico dei figli in capo alla sola madre”,
così come a confutare “la gratuità di talune considerazioni sulla sua persona
espresse dall'ex moglie” poi riprese dal primo giudice. L'appellante sostiene
pertanto che per accertare in modo completo una fattispecie “oggettivamente
delicata” che coinvolge due minori seguiti da psicoterapeuti, il primo giudice avrebbe
dovuto esperire un'istruttoria più approfondita sentendo, oltre alle parti
personalmente, anche gli specialisti che seguono i figli e persone vicine alla
famiglia, e indagando altresì “sull'incapacità della madreˮ.
Con
l'appellante si conviene che nel giudizio impugnato non vi è una chiara e
circostanziata motivazione sul diniego delle prove offerte, intuibile essendo
solo che gli atti e il rapporto d'ascolto erano sufficienti per negare la
custodia alternata. Sta di fatto che in pendenza di appello, l'Ufficio
dell'aiuto e della protezione (UAP), Settore delle famiglie e dei minorenni, ha
esperito una “valutazione socio-familiare/ambientale” volta ad approfondire la
situazione e a vagliare l'adeguatezza dell'ambiente dei figli, previo ascolto
dei genitori, dei loro attuali compagni e dei figli, così come l’acquisizione
di rapporti rilasciati da docenti e da psicoterapeuti. S______ e D______,
inoltre, sono ancora stati sentiti in due occasioni dall'Autorità regionale di
protezione. Su tale documentazione, così come sugli altri documenti presentati
dalle parti, ammessi agli atti dal presidente di questa Camera con decreto del
30.
maggio 2025, le parti hanno potuto esprimersi. E nel suo allegato del 3
luglio 2025 l'appellante non pretende più che la situazione non sia ancora
stata sufficientemente approfondita di modo che il rimprovero al Pretore
aggiunto risulta essere superato. La causa è così matura per il giudizio, ciò esime
dall'esaminare se la decisione impugnata debba essere annullata e gli atti
rinviati al primo giudice per un nuovo giudizio previa completazione dell'istruttoria.
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto, ricordato che in esito al divorzio le
parti avevano pattuito la custodia esclusiva della madre sui figli e garantito
al padre un ampio diritto di visita, ha rammentato le condizioni per modificare
tale disciplina e segnatamente il preminente interesse dei figli. Per il primo
giudice “è sufficiente” leggere gli allegati delle parti e il tenore dei
messaggi che si scambiano regolarmente, rispettivamente il loro modo di
interagire in udienza, per comprendere come il loro rapporto sia estremamente
conflittuale e come non siano assolutamente in grado di collaborare
nell'interesse dei minori. La loro incapacità di comunicare e di trovare
accordi anche su semplici questioni quotidiane che riguardano i minori, egli ha
soggiunto, è quindi evidente. A suo avviso, il padre piuttosto di cooperare con
la madre per il bene dei minori sembra più impegnato a cercare di comandare,
imporre e minacciare, screditando il ruolo di genitore della convenuta e
strumentalizzando qualsiasi avvenimento per dimostrare la di lei inadeguatezza.
Egli ha constatato che la marcata conflittualità, così come la totale assenza
di comunicazione e di cooperazione tra i genitori, si ripercuotono sui ragazzi,
esponendoli a inutili tensioni che andrebbero tuttavia evitate. A mente sua,
inoltre, anche la distanza tra i due domicili rappresenta un ostacolo alla
custodia alternata poiché un aumento della frequenza degli spostamenti tra
G______ e A______ rischia di appesantire inutilmente la giornata dei ragazzi e
comporta maggiore collaborazione tra i genitori.
Il
Pretore aggiunto ha poi ritenuto che non vi fossero sufficienti elementi per
ritenere che la madre non fosse in grado di svolgere il suo ruolo di genitore e
che il bene dei figli fosse gravemente minacciato dall'attuale organizzazione
di affidamento. E ciò, egli ha proseguito, senza trascurare che in maniera contraddittoria
l'attore riconosce pur sempre un'idoneità della convenuta di occuparsi almeno
al 50% dei figli. Inoltre, per il primo giudice, i ragazzi sono in età
scolastica, necessitano sempre meno dell'accudimento personale del genitore di
modo che non è determinante che la madre faccia capo alla nonna o a terzi. A
suo parere, le apprensioni del padre non giustificano ulteriori indagini sulla
convenuta, tanto meno se si pensa che nemmeno la psicologa G______ T______,
collega di studio dell'attore, ha riscontrato carenze tali da mettere
seriamente in pericolo il bene dei figli. Da ultimo il Pretore non ha
trascurato che i figli, come risulta dal loro ascolto, stanno bene con entrambi
i genitori o che S______ vorrebbe vedere maggiormente il padre ma ha ritenuto
che alla luce del rifiuto a ogni modifica espresso da D______ “non conviene
separare i fratelli per il rischio di creare un distacco tra di loro e tensioni
fra i genitori e a fronte della loro forte conflittualità”. Donde, in ultima
analisi, la reiezione della petizione.
4.
AP1
nega che con l'ex moglie sia in atto un grave conflitto e che essi siano incapaci
di cooperare. A suo dire i dissidi risultanti dalla corrispondenza evocata dal Pretore
aggiunto riguardano situazioni puntuali emerse durante il tentativo di istaurare
una custodia alternata senza alcun coinvolgimento dei figli tant'è che anche in
tale periodo i genitori sono riusciti per il resto a collaborare con giovamento
per i minori. Per l'appellante è stata l'ex moglie a interrompere senza
giustificazioni l'esperimento di una custodia alternata, a volerlo escludere dalla
vita dei figli e a trascurarli nell'abbigliamento o nella cura, ciò ha causato
in lui enorme frustrazione. Egli sottolinea come una custodia alternata sia
solo positiva per i figli mentre quella esclusiva aumenta il conflitto genitoriale
ed espone i bambini a tensioni anche perché il genitore che esercita la
custodia si sente libero di gestire la prole senza coinvolgere l'altro. Egli
sostiene di essere attento ai bisogni dei minori e di essere collaborativo,
tanto che la scuola e i vari specialisti si rivolgono a lui in caso di
problemi.
AP1 contesta
poi la rilevanza della distanza geografica perché già attualmente i figli
trascorrono parecchio tempo a G______, luogo in cui essi hanno attività
extrascolastiche, amicizie e abitudini, mentre la trasferta non crea loro problemi.
E ciò – egli continua – anche perché, come indipendente, ha maggiore disponibilità
e flessibilità per organizzarsi in funzione dei bisogni dei minori. L'appellante,
poi, ribadisce l'inadeguatezza della madre a gestirli da sola, rimproverandole di
regolare le loro attività in funzione delle proprie esigenze, di trascurare il
loro vestiario, di esporli a situazioni rischiose e di non capire i disturbi di
D______ tant'è che è stata la scuola a consigliare un supporto psicologico in
favore del ragazzo. Egli soggiunge che anche il continuo affidamento a terzi, non
apprezzato peraltro da S______, indizia la mancanza di riguardo delle loro
esigenze, ciò che potrebbe ovviarsi con l'affidamento congiunto. Per l'appellante
l'inadeguatezza della madre a gestire i minori, oltre a evincersi dal loro ascolto,
risulta altresì dal rapporto redatto dalla psicologa G______ T______, la quale l'ha
invitata a seguire un percorso psicologico. Egli rileva dipoi che i ragazzi
hanno confermato di stare bene con entrambi i genitori, anche per periodi più
lunghi, e di vivere con lui in un contesto sereno. Senza trascurare che D______
sia contrario alla modifica della custodia perché gli mancherebbe la madre,
egli ritiene che il ragazzo ha 8 anni e vivendo in una situazione di conflitto
di lealtà “visto l'eccessivo attaccamento della madre al figlio” la sua
opinione non può essere decisiva. Per di più, soggiunge, nel frattempo il
legame con il figlio cadetto si è ristabilito sicché non vi è alcun impedimento
alla custodia alternata.
Relativamente
agli ultimi accertamenti, AP1 rileva che l'Ufficio dell'aiuto e della
protezione lo definisce coinvolto e attento alle esigenze dei figli, capace di
assumersi le sue responsabilità e di accudirli mentre esso ha riscontrato che AO2
ha delle fragilità, scredita l'altro genitore, espone i figli alle sue numerose
relazioni, è disorganizzata, smemorata e presenta lacune educative. Senza
dimenticare, egli epiloga, che gli esperti hanno consigliato – come da lui
sostenuto – che i ragazzi intraprendano un percorso terapeutico.
5.
I
presupposti per decidere una modifica della custodia parentale sono già stati
riassunti dal Pretore aggiunto e diffusamente illustrati da questa Camera (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.126 del 12 dicembre 2023 consid. 4a). Al
riguardo basti rammentare che una modifica della custodia non dipende solo
dall'esistenza di nuove circostanze rilevanti, ma deve risultare necessaria per
il bene del figlio (sentenza del Tribunale federale 5A_293/2024 del 27 gennaio 2025
consid. 4.1). Una nuova disciplina deve imporsi, in altri termini, ove
l'assetto attuale risulta più dannoso per il figlio rispetto alla perdita di
continuità nell'educazione e nelle condizioni di vita risultante dal
cambiamento di regolamentazione (loc cit.; v. anche sentenza del Tribunale federale
5A_499/2023 del 26 febbraio 2024 consid. 4.1 con
rinvii in: FamPra.ch 2024 pag. 408).
a) Nel
caso precipuo, il Pretore aggiunto, pur riassumendo i criteri per una modifica
della custodia, non si è soffermato sull'esistenza di circostanze nuove ma ha
vagliato la richiesta di AP1 come se
dovesse statuire per la prima volta sulla custodia dei figli. D'altro
canto, l'attore, per motivare l'azione, ha addotto il mutamento della
situazione dei figli dovuta da un lato alla loro crescita e quindi al
cambiamento di loro bisogni di cura e educazione, e d'altro lato l'atteggiamento
ostruzionistico della ex moglie che non permette più una regolare presa a
carico dei figli da parte sua. Sia come sia, dagli atti risulta che nel corso della
procedura di divorzio l'Istituto ricerche di gruppo ha rilasciato, il 27 ottobre
2017, una valutazione peritale sui coniugi in cui, tra l'altro, ha esaminato la
possibilità di un affidamento congiunto. Per la specialista, tale modalità
appariva tuttavia prematura “data la tenera età dei figli [5 e 3 anni] e il
possibile riemergere della conflittualità tra genitori” ma indicato che “la
prospettiva di un affidamento congiunto progressivo basato sull'avanzamento
dell'età dei bambini e sul miglioramento continuo del rapporto tra i coniugi” potrebbe
entrare in linea di conto “qualora i coniugi ne sentissero la necessità” (doc. S).
Tale
previsione, pur non essendo stata esplicitata al momento del divorzio, i
coniugi avendo pattuito l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con ampio
diritto di visita paterno, giustifica senz'altro una nuova valutazione della
situazione. Detto altrimenti, nelle circostanze del caso specifico, si può
ritenere che il trascorrere del tempo e l'eventuale miglioramento delle
relazioni tra genitori costituiscono fatti nuovi che giustificano il riesame della
situazione nell'ottica del bene dei figli. In caso contrario, il rifiuto di
esaminare la richiesta di modifica equivarrebbe a privare il padre di qualsiasi
prospettiva di estensione delle sue prerogative genitoriali (cfr. al riguardo
sentenza del Tribunale federale 5A_963/2021 del 1°Ssettembre 2022 consid. 3.3.2).
Ne segue che a ragione il Pretore aggiunto è entrato in materia sulla domanda
di modifica della custodia.
b) Relativamente alla capacità di collaborare dei
genitori, in una custodia alternata la buona volontà e la capacità comunicativa
sono essenziali per l'alternanza, viste le misure di organizzazione e lo
scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia comporta. Ciò è
il caso, a maggior ragio-ne, quando il figlio frequenta la scuola o quando la
distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un'organizzazione più
complessa. Non deve quindi sussistere una conflittualità che osti a un corretto
funzionamento dell'assetto alternato. D'altro lato, duraturi e importanti
conflitti tra genitori e problemi di comunicazione a proposito del figlio sono
un motivo per derogare alla custodia alternata se hanno ripercussioni su di lui.
Semplici litigi, come quelli che esistono in ogni famiglia, tanto più in caso
di separazione o divorzio, non sono tuttavia un motivo per mantenere una
custodia esclusiva a un genitore (Meier/Stettler
Droit civil suisse, Droit de la filiation, vol. II: Effets de la filiation, 5ª
edizione, pag. 453 n. 680).
c) Premesso
ciò, come si è detto, in esito al divorzio, intervenuto il 13 luglio 2018, le
parti hanno pattuito l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con
esercizio congiunto dell'autorità parentale, e disciplinato il diritto di
visita paterno in caso di disaccordo. È incontestato inoltre che nell'autunno
2021.
i genitori hanno tentato di istaurare una custodia alternata di fatto, ciò
che lasciava intendere quanto meno una certa collaborazione. L'esperienza è tuttavia
fallita e sulle relative cause le parti divergono, per il padre è stata l'ex
moglie a cambiare repentinamente idea mentre per quest'ultima ciò è avvenuto a
seguito della strenua opposizione espressa dal figlio cadetto (v. rapporto
d'ascolto del 15 giugno 2022, pag. 1 e 2). Da allora le relazioni personali tra
padre e figli sono state esercitate come disciplinato nella sentenza di divorzio,
salvo da maggio 2024 ad aprile 2025 a seguito del rifiuto di D______ di
incontrare il genitore (v. rapporto dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del
10.
dicembre 2024, pag. 9).
d) L'appellante,
come si è detto, nega l'esistenza di un conflitto tra genitori così come la loro
incapacità di collaborare per il bene dei figli. In realtà, dalla valutazione
socio-familiare/ambientale dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP),
Settore delle famiglie e dei minorenni, assunta in appello, la conflittualità
tra i genitori risulta finanche essersi acuita. Gli operatori sociali hanno
riscontrato che nonostante gli anni trascorsi dalla separazione, i genitori non
sono ancora riusciti a trovare delle strategie funzionali per meglio relazionarsi
tant'è che la comunicazione tra di loro appare “come altamente disfunzionale e
inefficace”, corrispondendo principalmente tramite messaggi di posta
elettronica o email. Per i medesimi alla base di una tale “difficile” e “quasi
impossibile” comunicazione vi è la mancanza di fiducia reciproca che negli anni
sembra addirittura peggiorare, al punto che “risulta aberrante sentire le
[loro] descrizioni reciproche” (rapporto del 10 dicembre 2024 pag. 10). E in
effetti nessuno dei due è in grado di riconoscere gli aspetti positivi
dell'altro, il padre definendo l'ex coniuge come “persona disorganizzata, pazza,
che fa star male tutti, che ha dei problemi, manipolatrice, malevola e maligna”
mentre la madre descrive l'ex marito “in maniera totalmente negativa, o come una
minaccia”, affermando che “non smetterà di fare la sua guerra a causa del suo
disturbo narcisistico” (rapporto del 10 dicembre 2024 pag. 2-5).
Come
rilevato dagli operatori, poi, la mancanza di comunicazione o la comunicazione
poco efficace “hanno delle chiare ripercussioni sui minori” che talvolta devono
fungere da intermediari tra i genitori (rapporto del 10 dicembre 2024 pag. 10).
Essi hanno altresì evidenziato che dopo l'interruzione di una presa a carico
con gli psicologi curanti, la comunicazione tra i genitori continua a rimanere
inefficace e altamente disfunzionale per i minori. Da ambo le parti sembra
esserci una fatica a mettersi in discussione, a modificare la propria postura e
a riconoscere anche aspetti positivi dell'altro genitore (rapporto del 10 dicembre
2024.
pag. 11). Sulle difficoltà comunicative dei genitori, sulle tensioni tra
loro, sulle divergenze di vedute e sulla difficoltà di trovare un'intesa si
sono altresì espresse le docenti di D______ (osservazioni del 26 settembre 2024
allegate al rapporto UAP). Le medesime hanno altresì avuto modo di riferire che
a seguito di incomprensioni sulla persona del tutor che segue il ragazzo
la tensione tra genitori “sia ancora molto forte e la comunicazione tra loro
difficoltosa” di modo che, dal loro punto di vista, “le problematiche del
contesto familiare non favoriscono il benessere e la tranquillità del ragazzo”
(aggiornamento del 28 ottobre 2024 allegato al rapporto UAP).
Anche
per gli psicologi I______ A______ e F______ A______, che hanno seguito la
famiglia dal 2 maggio 2022 al 3 luglio 2023, il disagio dei ragazzi è
principalmente generato dalla conflittualità fra genitori (“durante il percorso
si è evidenziata la forte influenza delle difficoltà comunicative tra i
genitori”), tanto che i due minori risultavano “irretiti in un conflitto di
lealtà” (relazione del 21 ottobre 2024 allegata al rapporto UAP).
e) Il
dissidio riguarda, tra l'altro, “l'atteggiamento dei genitori a livello
educativo”. Come constatato dagli operatori sociali, padre e madre hanno “linee
educative molto distanti” e hanno “una predisposizione di base molto
differente: il primo sembra più organizzato, strutturato, a tratti rigido,
mentre la seconda appare più leggera, flessibile e a tratti disorganizzata,
dimenticando di tanto in tanto alcune questioni relative ai figli” (rapporto del
10.
dicembre 2024 pag. 10). Anche i docenti di S______ hanno riscontrato che tra
i genitori vi sono incomprensioni e disaccordi su molti aspetti educativi, in
particolare sulla necessità di far svolgere una valutazione su un possibile
disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività di D______ (relazione del 27
settembre 2024 allegato al rapporto UAP).
f) Visto
quanto precede, pur non trascurando l'importanza di una maggior presenza del
padre nella vita dei minori, tenuto conto del marcato e persistente conflitto tra
i genitori sulle questioni relative ai figli, l'istituzione di una custodia
alternata rischia di non portare sostanziali miglioramenti all'attuale
situazione dei figli, né appare idonea a mitigare gli effetti del conflitto sui
medesimi. Non si tratta poi di valutare in questa procedura quale modello
educativo sia migliore per i figli, ma la conflittualità su tali aspetti e la
mancanza di risorse proprie per rimediarvi non permette di formulare una
prognosi favorevole sulla loro capacità futura di comunicare e collaborare
nell'interesse e per il bene dei figli. Il tutto senza trascurare che
l'istituzione di una curatela educativa in favore dei minori per mediare i
conflitti tra genitori, decisa il 14 febbraio 2025 dall'Autorità regionale di
protezione 13, è stata contestata da AP1 davanti alla Camera di protezione del
Tribunale di appello (inc. 9.2025.29 tuttora pendente). Anche se la distanza
dei domicili non appare proibitiva per ragazzi dell'età di S______ e D______, la
condivisione dell'affidamento potrebbe inoltre risultare fonte di ulteriori
diatribe fra genitori sulle misure organizzative da adottare e sullo scambio di
informazioni che un tale metodo di custodia comporta. L'appellante stesso
riconosce del resto che con il tentativo di instaurare di fatto una custodia alternata sono sorti litigi. E nulla muta
in proposito che le parti si accusino reciprocamente delle difficoltà
comunicative e conflitti, una decisione di modifica della custodia parentale
non dipendendo da colpe dell'uno o dell'altro genitore (I CCA, sentenza inc.
11.2022.126
del 12 dicembre 2023 consid. 4a).
g) Relativamente
all'inidoneità educativa di AO2 adombrata dall'appellante, è vero che gli
operatori sociali chiamati a rilasciare una valutazione socio-ambientale hanno
riconosciuto la presenza di lacune educative in capo alla madre ma essi non
hanno riscontrato direttamente gravi mancanze (rapporto del 10 dicembre 2024
pag. 12 in alto). Con l'appellante si conviene altresì che, come accertato
dagli operatori sociali, alcune modalità adottate dalla madre tendenti a
escludere il padre, a non informarlo, a non renderlo partecipe delle decisioni
e della vita dei figli non fanno altro che “inquinare ulteriormente le
relazioni tra genitori, tra genitori e figli e tra fratelli” (rapporto del 10
dicembre 2024 pag. 11). Ed è altresì vero che gli operatori sociali hanno sollevato
dubbi sul coinvolgimento dei minori nelle relazioni personali materne (rapporto
del 10 dicembre 2024 pag. 11). Infine anche la gestione dei bisogni di S______
e D______ ha comportato diversi conflitti tra genitori sulle modalità
d'intervento, la madre sembrando minimizzarle e a non affrontarle (rapporto del
10.
dicembre 2024 pag. 12).
Ciò premesso, nonostante quanto
l'appellante assevera (dal suo punto di vista), i dubbi sulla capacità di AO2 di gestire
adeguatamente la crescita dei figli, fors'anche in parte legittimi, non sono
tuttavia tali da ritenerla di per sé inidonea a prendersi cura di S______ e D______.
E ciò a maggior ragione ove si pensi che lo stesso appellante postula
l'istituzione di una custodia alternata, modalità che presuppone quanto meno una
certa capacità educativa di entrambi i genitori. Non consta per altro che la
madre si disinteressi dei problemi dei figli, tant'è che per finire essa non si
oppone più “all'idea di riattivare un seguito terapeutico per i figli” (rapporto del 10
dicembre 2024 pagg. 8 e 12). Le apprensioni
dell'appellante non bastano
per indiziare una messa in pericolo degli interessi dei minori. Del
resto, proprio per vigilare sulla situazione dei minori, gli operatori sociali
hanno ritenuto “impellente” la nomina di un curatore educativo professionista con il compito, tra l'altro, di vegliare sul loro
bene, avendo la possibilità futura di esprimersi sulle eventuali
preoccupazioni del padre in merito all'accudimento dei ragazzi (rapporto del 10
dicembre 2024 pag. 12). Con decisione del 14 febbraio 2025 l'autorità di
protezione ha poi istituito una curatela educativa. Sebbene AP1 abbia ricorso alla
Camera di protezione del Tribunale di appello contro tale decisione, la
curatrice designata, M______ R______, è attualmente in carica. Essa è quindi
tenuta a verificare la situazione, qule l'organizzazione del sostegno
psicoterapeutico per D______, e a proporre all'autorità di protezione l'adozione
di eventuali misure a protezione dei figli.
h) Le
perplessità del padre appaiono per altro ricondursi al diverso modello
educativo dei figli. È incontestabile
che AP1 voglia bene a S______ e D______, e la sua idoneità ad adempiere i suoi compiti
di genitore in modo adeguato non è in discussione ed è stata riconosciuta. Egli
non può pretendere però, foss'anche in buona fede, di essere l'unico
depositario del loro bene e di far prevalere le sue concezioni educative. Né
il conflitto tra genitori si lenirà contestan-do l'opinione di operatori
sociali disinteressati chiamati a esprimersi con oggettività per il bene dei
figli o insorgendo contro le misure adottate dalle autorità in favore dei
minori. Nel caso specifico, la curatela educativa mira non solo a vegliare
sugli interessi dei minori, ma anche a porre i genitori di fronte alle loro
responsabilità. Collaborando con la curatrice, essi non potranno più ignorarsi
a vicenda, attuare unilateralmente i loro (contrastanti) metodi educativi e
porre i figli in una situazione insostenibile.
i) In
ultima analisi, nella situazione attuale non si può dire che il bene dei figli
sarebbe tutelato più efficacemente istituendo una custodia alternata. Si può
comprendere che ciò non risponda alle aspettative dell'appellante, tuttavia nel
complesso la soluzione adottata dal Pretore aggiunto è quella che appare più consona
all'insieme delle circostanze. Tale soluzione, poi, è di gradimento per i
figli. In occasione dell'ultimo ascolto davanti all'autorità di protezione, S______
ha dichiarato di stare bene con entrambi i genitori e di recarsi volentieri dal padre, fermo restando che l'attuale
assetto “gli sta bene” e che vuole continuare a vedere il papà (verbale
del 23 maggio 2025, pag. 1). Quanto a D______, egli ha indicato di avere ripreso
i contatti con il padre e di avere anche dormito a casa del genitore ma ha evidenziato
di stare bene con la madre, di voler stare di più con lei e di non essere sempre
“contento di andare dal padre nel week-end” (verbale del 23 maggio 2025, pag.
2). Ne segue che su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
l) Ciò
non significa tuttavia che la situazione vada lasciata senza rimedio. Per
risolvere le carenze educative riscontrate dagli operatori sociali, costoro
hanno riferito che AO2 dovrebbe da un lato mettere in atto un lavoro
terapeutico intensivo sulla propria vita sentimentale senza coinvolgimento dei
figli, e dall'altro lato essa
andrebbe sostenuta nello scindere il
ruolo di ex coniuge da quello di genitrice, così come nel trovare strategie
maggiormente adeguate e funzionali per “portare avanti la cosiddetta
co-genitorialità”. Può darsi che la presenza di una curatrice possa apparire
sufficiente, anche per stemperare la conflittualità infragenitoriale
nell'interesse dei figli. Nella misura in cui ciò non fosse il caso, la
curatrice, se ancora in carica, o l'autorità di
protezione, potranno intervenire e chiedere, rispettivamente adottare, tutte le
misure che si imporranno.
6.
L'appellante chiede altresì di annullare il contributo alimentare
per i figli a suo carico. Tale domanda non ha portata autonoma, ma presuppone
l'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la
richiesta si rivela così senza oggetto.
7.
Le
spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Quanto alle ripetibili, AO2, che ha presentato le osservazioni all'appello
(33 pagine), una duplica spontanea (2 pagine) e almeno altri 6 memoriali volti
all'assunzione di nuovi mezzi di prova per il tramite di una patrocinatrice, ha
diritto a un'equa indennità per ripetibili. L'onorario di un avvocato chiamato
a esercitare il patrocinio in una causa volta alla modifica di una sentenza di
divorzio in materia di prerogative parentali, di valore non determinabile, va
definito in base al dispendio di tempo (rimunerato fr. 280.– orari: art. 12 del
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato
solerte e diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo. Nel
caso specifico, il patrocinio in appello poteva essere contenuto in una dozzina
di ore di lavoro, cui si può aggiungere un'ora per le presumibili relazioni
dell'avvocato con la cliente (colloquio, corrispondenza), oltre al 10% per le
spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e all'IVA. L'indennità per ripetibili a
favore dell'appellata va fissata così in fr. 4325.– arrotondati. Non si giustifica
per contro riconoscere un'indennità di inconvenienza per le osservazioni conclusive
presentate personalmente da AO2, già per
il fatto che essa non l'ha rivendicata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
8.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa in rassegna non si esaurisce – come
detto – in una controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1),
sicché il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore
(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
1600.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.
4325.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avvocati PA1 e PA2,
Gi______;
– avv.
PA3,
L______.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).