Lexipedia

Decisione

11.2022.174

Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti della vita separata

20 febbraio 2023Italiano9 min

sull'attribuzione dell'abitazione coniugale alla moglie, mentre AP 1 si è impegnato a versare alla

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.174

Lugano

20 febbraio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2022.4607 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 3 ottobre 2022 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 ora ,

giudicando sull'“appello” del 15 novembre 2022 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa dal Pretore l'11 novembre 2022;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1993) e AO 1 (1993)

si sono sposati a __________ il 24 giugno 2021. A quel momento la moglie era già madre di E__________

(10 febbraio 2011) ed El__________ (3 settembre 2018) avuti da precedenti

relazioni. Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi vivono separati dal 1°

ottobre 2022 quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________

per trasferirsi dalla madre nello stesso quartiere. AP 1 è dipendente della __________

SA a __________. La moglie lavora a tempo parziale come custode, come educatrice

per la città di __________ e come insegnante alla Scuola __________.

Fatti

B. Il 3 ottobre 2022 AO

1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a

protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere

separata, l'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale, un contributo

alimentare per sé di fr. 1786.– mensili, il divieto al marito di

avvicinarla con l'obbligo di tenersi ad almeno 300 m

dall'abitazione o dai posti di lavoro, così come una provvigione ad litem di

fr. 2000.– o il beneficio del gratuito patrocinio. Al dibattimento dell'11

novembre 2022 i coniugi, dopo discussione, hanno raggiunto un accordo –

omologato seduta stante dal Pretore – sull'autorizzazione a vivere separati,

sull'attribuzione dell'abitazione coniugale alla moglie, mentre AP 1 si è impegnato a versare alla

moglie dal 1° ottobre 2022 un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili.

Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico del convenuto,

compensate le ripetibili. La richiesta di gratuito patrocinio formulata

dall'istante è stata stralciata dal ruolo per desistenza.

C. Il

15 novembre 2022 AP 1 ha inviato al Pretore uno scritto in cui dichiara di

contestare la decisione appena citata. Il Pretore ha interpretato l'atto come

“appello” e l'ha trasmesso a questa Camera per competenza. Il

memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello,

trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni

dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono

su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto

se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

Qualora tuttavia l'appello verta su un punto regolato

consensualmen­te in una convenzione sugli effetti della vita separata omologata

dal giudice, non sussisteva manifestamente

controversia davanti alla giurisdizione

di primo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso

in appello (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.123 del 21

maggio 2021 consid. 1 con rimando). Considerato che AP 1 contesta il contributo alimentari per

la moglie di fr. 1800.– mensili di durata incerta e perciò da calcolare

sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.35

del 23 maggio 2022 consid. 1), il valore litigioso raggiunge agevolmente

fr. 10

000.–. Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, la decisione

impugnata è stata notificata al convenuto l'11 novembre 2022 direttamente

all'udienza. Inoltrato il 15 novembre successivo il ricorso in esame è pertanto

tempestivo.

2.

Nel

caso in esame il Pretore ha omologato un accordo dei coniugi sul

contributo alimentare per la moglie nell'ambito di una protezione dell'unione

coniugale. Una simile intesa è ammissibile (DTF 142 III 519 consid. 2.5). Posto

ciò, una convenzione sugli effetti

della vita separata può essere

censurata con appello (o con reclamo, se il valore litigioso non è

raggiunto) per inosservanza del­l'art. 279

cpv. 1 CPC alla stessa stregua di una convenzione sugli effetti del

divorzio. Ciò non significa tuttavia che la giurisdizione d'appel­lo riesamini

tali dispositivi secondo libero apprezzamento. Alla base della convenzione sta

pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento di dispositivi sull'omologazione

di effetti della vita separata l'appellante deve dimostrare che gli

effetti contestati offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli non ha

firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione oppure che i

punti contestati non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente

inadeguati (RtiD I-2022 pag. 569 n. 5c; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2020.110 del 6 novembre

2020.

consid. 3 con riferimento).

3.

AP 1

fa valere che in seguito all'improvviso decesso della madre, coincisa con l'allontanamento

dall'abitazione coniugale, si è trovato in uno stato di grave turbamento. Ciò

gli ha impedito di “organizzarsi con un avvocato” e di procurarsi la

documentazione necessaria per dimostrare il suo fabbisogno. Egli rileva altresì

di avere trascorso settimane in ospedale di modo che l'istanza gli è stata

notificata tramite la polizia “purtroppo in ritardo”. In definitiva egli

contesta l'ammontare del contributo alimentare e chiede che venga indetta una

nuova udienza per presentare la documentazione necessaria per il ricalcolo del

contributo.

4.

Nella fattispecie l'appellante non censura una violazione

del diritto imperativo, né lamenta vizi della volontà, un ripensamento non

basterebbe ad ogni modo per denotare un difetto del consenso (art. 1 CO) e neppure un errore essenziale (nell'accezione

dell'art. 24 cpv. 1 CO: I CCA, sentenza inc. 11.2020.129 del

28.

ottobre 2020 consid. 5). Tanto meno egli fa

valere – per ipotesi – fatti nuovi che non gli sarebbe stato possibile addurre

dinanzi al primo giudice (art. 317 cpv. 1 CPC). Quanto

al fatto di avere firmato l'accordo in un momento di “stato di grave

turbamento” l'appellante, oltre a non documentare la circostanza, non pretende

di non avere capito la portata e le conseguenze degli impegni presi, né che la

firma sia dovuta a precipitazione o a sfinimento (cfr. RtiD II-2015 pag. 794

consid. 8b). Al riguardo l'appello cade dunque nel vuoto.

5.

L'interessato

non può essere seguito neppure nella misura in cui sostiene di non essere stato

in “grado di organizzarsi con un avvocato” per avere ricevuto in ritardo gli

atti. Dal fascicolo processuale risulta bensì che gli atti gli sono stati notificati

tramite polizia il 14 ottobre 2022, 28 giorni prima dell'udienza dell'11

novembre 2022. Pur considerato che R__________ F__________ è deceduta il

19.

ottobre 2022, il convenuto disponeva ancora del tempo sufficiente per rivolgersi

a un legale o quanto meno per chiedere al Pretore un rinvio dell'udienza. Al

proposito l'appello si rivela così privo di consistenza.

6.

L'appellante

censura infine l'ammontare del contributo alimentare di fr. 1800.– mensili

pattuito nella convenzione ma non contesta che in base ai dati accertati alla

firma dell'intesa la moglie registri un amman­co di fr. 613.– mensili nel

fabbisogno minimo né che essa debba far fronte al mantenimento della figlia E__________,

per la quale non percepisce alcun contributo di mantenimento. Non discute

nemmeno di fruire di un margine disponibile sul suo fabbisogno minimo di

fr. 1945.– mensili, sufficiente per consentirgli di onorare il contributo

alimentare pattuito, visto anche il suo obbligo di assistere economicamente l'altro

coniuge nel mantenimento dei figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2

CC; RtiD I-2005 pag. 783 consid. 9). La regolamentazione omologata dal Pretore non

può dirsi così manifestamente inadeguata, ovvero non risulta scostarsi in

maniera evidente e immediatamente riconoscibile dalle previsioni di legge. Se

ne conclude che, trattato come appello, la sorte del memoriale di AP 1 si

rivela segnata.

7.

Le spese processuali seguirebbero la

soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le particolarità

del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo,

l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza

l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece

proble­ma di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a AO 1 per

osservazioni.

8.

Quanto

ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente anche la

soglia di fr. 30 000.‒ per un

ricorso in materia civile (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato come appello,

l'atto di AP 1 è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).