11.2022.174
Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti della vita separata
20 febbraio 2023Italiano9 min
sull'attribuzione dell'abitazione coniugale alla moglie, mentre AP 1 si è impegnato a versare alla
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.174
Lugano
20 febbraio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2022.4607 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 3 ottobre 2022 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ora ,
giudicando sull'“appello” del 15 novembre 2022 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore l'11 novembre 2022;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1993) e AO 1 (1993)
si sono sposati a __________ il 24 giugno 2021. A quel momento la moglie era già madre di E__________
(10 febbraio 2011) ed El__________ (3 settembre 2018) avuti da precedenti
relazioni. Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi vivono separati dal 1°
ottobre 2022 quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________
per trasferirsi dalla madre nello stesso quartiere. AP 1 è dipendente della __________
SA a __________. La moglie lavora a tempo parziale come custode, come educatrice
per la città di __________ e come insegnante alla Scuola __________.
Fatti
B. Il 3 ottobre 2022 AO
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere
separata, l'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale, un contributo
alimentare per sé di fr. 1786.– mensili, il divieto al marito di
avvicinarla con l'obbligo di tenersi ad almeno 300 m
dall'abitazione o dai posti di lavoro, così come una provvigione ad litem di
fr. 2000.– o il beneficio del gratuito patrocinio. Al dibattimento dell'11
novembre 2022 i coniugi, dopo discussione, hanno raggiunto un accordo –
omologato seduta stante dal Pretore – sull'autorizzazione a vivere separati,
sull'attribuzione dell'abitazione coniugale alla moglie, mentre AP 1 si è impegnato a versare alla
moglie dal 1° ottobre 2022 un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili.
Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico del convenuto,
compensate le ripetibili. La richiesta di gratuito patrocinio formulata
dall'istante è stata stralciata dal ruolo per desistenza.
C. Il
15 novembre 2022 AP 1 ha inviato al Pretore uno scritto in cui dichiara di
contestare la decisione appena citata. Il Pretore ha interpretato l'atto come
“appello” e l'ha trasmesso a questa Camera per competenza. Il
memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello,
trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni
dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono
su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto
se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
Qualora tuttavia l'appello verta su un punto regolato
consensualmente in una convenzione sugli effetti della vita separata omologata
dal giudice, non sussisteva manifestamente
controversia davanti alla giurisdizione
di primo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso
in appello (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.123 del 21
maggio 2021 consid. 1 con rimando). Considerato che AP 1 contesta il contributo alimentari per
la moglie di fr. 1800.– mensili di durata incerta e perciò da calcolare
sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.35
del 23 maggio 2022 consid. 1), il valore litigioso raggiunge agevolmente
fr. 10
000.–. Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la decisione
impugnata è stata notificata al convenuto l'11 novembre 2022 direttamente
all'udienza. Inoltrato il 15 novembre successivo il ricorso in esame è pertanto
tempestivo.
2.
Nel
caso in esame il Pretore ha omologato un accordo dei coniugi sul
contributo alimentare per la moglie nell'ambito di una protezione dell'unione
coniugale. Una simile intesa è ammissibile (DTF 142 III 519 consid. 2.5). Posto
ciò, una convenzione sugli effetti
della vita separata può essere
censurata con appello (o con reclamo, se il valore litigioso non è
raggiunto) per inosservanza dell'art. 279
cpv. 1 CPC alla stessa stregua di una convenzione sugli effetti del
divorzio. Ciò non significa tuttavia che la giurisdizione d'appello riesamini
tali dispositivi secondo libero apprezzamento. Alla base della convenzione sta
pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento di dispositivi sull'omologazione
di effetti della vita separata l'appellante deve dimostrare che gli
effetti contestati offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli non ha
firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione oppure che i
punti contestati non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente
inadeguati (RtiD I-2022 pag. 569 n. 5c; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2020.110 del 6 novembre
2020.
consid. 3 con riferimento).
3.
AP 1
fa valere che in seguito all'improvviso decesso della madre, coincisa con l'allontanamento
dall'abitazione coniugale, si è trovato in uno stato di grave turbamento. Ciò
gli ha impedito di “organizzarsi con un avvocato” e di procurarsi la
documentazione necessaria per dimostrare il suo fabbisogno. Egli rileva altresì
di avere trascorso settimane in ospedale di modo che l'istanza gli è stata
notificata tramite la polizia “purtroppo in ritardo”. In definitiva egli
contesta l'ammontare del contributo alimentare e chiede che venga indetta una
nuova udienza per presentare la documentazione necessaria per il ricalcolo del
contributo.
4.
Nella fattispecie l'appellante non censura una violazione
del diritto imperativo, né lamenta vizi della volontà, un ripensamento non
basterebbe ad ogni modo per denotare un difetto del consenso (art. 1 CO) e neppure un errore essenziale (nell'accezione
dell'art. 24 cpv. 1 CO: I CCA, sentenza inc. 11.2020.129 del
28.
ottobre 2020 consid. 5). Tanto meno egli fa
valere – per ipotesi – fatti nuovi che non gli sarebbe stato possibile addurre
dinanzi al primo giudice (art. 317 cpv. 1 CPC). Quanto
al fatto di avere firmato l'accordo in un momento di “stato di grave
turbamento” l'appellante, oltre a non documentare la circostanza, non pretende
di non avere capito la portata e le conseguenze degli impegni presi, né che la
firma sia dovuta a precipitazione o a sfinimento (cfr. RtiD II-2015 pag. 794
consid. 8b). Al riguardo l'appello cade dunque nel vuoto.
5.
L'interessato
non può essere seguito neppure nella misura in cui sostiene di non essere stato
in “grado di organizzarsi con un avvocato” per avere ricevuto in ritardo gli
atti. Dal fascicolo processuale risulta bensì che gli atti gli sono stati notificati
tramite polizia il 14 ottobre 2022, 28 giorni prima dell'udienza dell'11
novembre 2022. Pur considerato che R__________ F__________ è deceduta il
19.
ottobre 2022, il convenuto disponeva ancora del tempo sufficiente per rivolgersi
a un legale o quanto meno per chiedere al Pretore un rinvio dell'udienza. Al
proposito l'appello si rivela così privo di consistenza.
6.
L'appellante
censura infine l'ammontare del contributo alimentare di fr. 1800.– mensili
pattuito nella convenzione ma non contesta che in base ai dati accertati alla
firma dell'intesa la moglie registri un ammanco di fr. 613.– mensili nel
fabbisogno minimo né che essa debba far fronte al mantenimento della figlia E__________,
per la quale non percepisce alcun contributo di mantenimento. Non discute
nemmeno di fruire di un margine disponibile sul suo fabbisogno minimo di
fr. 1945.– mensili, sufficiente per consentirgli di onorare il contributo
alimentare pattuito, visto anche il suo obbligo di assistere economicamente l'altro
coniuge nel mantenimento dei figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2
CC; RtiD I-2005 pag. 783 consid. 9). La regolamentazione omologata dal Pretore non
può dirsi così manifestamente inadeguata, ovvero non risulta scostarsi in
maniera evidente e immediatamente riconoscibile dalle previsioni di legge. Se
ne conclude che, trattato come appello, la sorte del memoriale di AP 1 si
rivela segnata.
7.
Le spese processuali seguirebbero la
soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le particolarità
del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo,
l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a AO 1 per
osservazioni.
8.
Quanto
ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente anche la
soglia di fr. 30 000.‒ per un
ricorso in materia civile (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come appello,
l'atto di AP 1 è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).