11.2022.175
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva
20 marzo 2024Italiano16 min
in sintesi che per un debito contestato di fr. 12 000.– essa si trova nell'impossibilità di
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.175
Lugano
20 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SE.2022.226 (ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 9 agosto 2022 dalla
AO 1
(patrocinata
dall' PA 1 )
contro
AP
1 ),
giudicando sul “reclamo”
(appello) del 21 novembre 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 19 ottobre 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Il 4 dicembre 2021 AP 1 ha incaricato
la ditta AO 1 di eseguire opere di gessatura nell'abitazione posta sulla sua particella
n. 569 RFD di __________ per complessivi fr. 42 270.10 (IVA inclusa). A seguito di
contestazioni varie insorte durante i lavori, il 21 dicembre 2021 il rapporto
contrattuale è stato interrotto con un riconoscimento da parte della
committente di fr. 24 771.– a saldo dell'opera svolta. Il 3
gennaio 2022 AP 1 ha versato all'appaltatrice
fr. 12 771.–, lasciando uno scoperto di fr. 12 000.–. Con decisione non motivata dell'8
giugno 2022 il giudice unico circondariale di San Gallo (Kreisgericht St. Gallen, Einzelgericht) ha
rigettato in via provvisoria l'opposizione sollevata da AP 1 a un precetto
esecutivo notificatole dalla AO 1 per l'incasso di fr. 12 000.–
con interessi al 5% dal 3 gennaio 2022.
Il 29 luglio 2022 AP 1 ha introdotto davanti al
medesimo giudice un'azione di disconoscimento del debito. La causa è tuttora
pendente.
B. Con sentenza del 10 giugno 2022 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2, ha ordinato, su istanza della AO 1, l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori per fr. 12 000.– con
interessi al 5% dal 18 gennaio 2022 sulla particella n. 569 di AP 1. Le spese processuali di fr. 200.–
sono state poste a carico della convenuta, mentre non sono state assegnate
ripetibili né indennità d'inconvenienza (inc. SO.2022.1645).
C. Il 9 agosto 2022 la AO 1, ha convenuto AP 1 davanti al medesimo
Pretore, postulando l'iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale annotata in via provvisoria.
Chiamata a formulare osservazioni scritte, la convenuta non ha reagito.
Alle prime arringhe del 17 ottobre
2022 l'attrice ha ribadito il suo punto di vista e la convenuta ha proposto di
respingere la petizione sulla scorta di un memoriale scritto. L'attrice non ha
replicato. Non sono stati compiuti altri atti processuali.
D. Statuendo con sentenza del 19 ottobre 2022,
il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato l'iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale per fr. 12 000.– con interessi al 5% dal 18
gennaio 2022. Le spese
processuali di fr. 350.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta
a rifondere all'attrice fr. 1000.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un “reclamo”
del 21 novembre 2022 nel quale
chiede che la decisione impugnata sia annullata per violazioni “del diritto di
essere sentito”, “della proporzionalità” e del “principio di equità”, postulando
inoltre un risarcimento dei danni per fr. 1000.–. Il memoriale non è stato
notificato alla AO 1, per
osservazioni.
Considerando
in diritto 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata
sono impugnabili mediante appello (art. 308 cpv. 1
lett. a CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti
di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare
dell'ipoteca legale rimasto controverso in prima sede (fr. 12 000.–). In realtà nella fattispecie AP 1 ha
introdotto “reclamo”, non appello. Ha agito però senza il patrocinio di un
legale e non risulta avere
cognizioni giuridiche. Non è il caso dunque
di formalizzarsi sull'intestazione del memoriale (analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2022.3 del 27 dicembre 2023 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
sentenza impugnata è pervenuta alla convenuta il 21 ottobre 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Cominciato
a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così domenica
20 novembre 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142
cpv. 3 CPC. Depositato il 21 novembre 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti), ultimo
giorno utile, sotto questo profilo l'appello
in esame è ricevibile.
2. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha rilevato anzitutto che la causa era matura per
il giudizio senza la necessità di assumere altre prove (“irrilevanti già a un apprezzamento
anticipato”) e ha constatato
che i lavori erano stati interrotti prima del compimento dell'opera, accertando
che le parti si erano accordate sul pagamento di fr. 24 771.– a saldo di ogni pretesa. Se non che,
egli ha continuato, la committente non poteva rimettere unilateralmente in
discussione l'accordo “intervenuto significativamente dopo che l'attrice [recte:
la convenuta] aveva già sollevato le sue contestazioni riguardanti l'esecuzione
delle opere e gli asseriti difetti”. Ritenuta quindi dimostrata la pretesa
della ditta, il primo giudice ha rimproverato alla convenuta di non avere
spiegato per quale motivo “il conteggio dei lavori eseguiti e l'importo a saldo
pattuito non dovrebbero essere considerati”. Per il Pretore, ad ogni modo,
quand'anche non si volesse tenere conto dell'accordo, “la sostanza non cambia,
visto che anche sotto il profilo delle norme che regolano il contratto d'appalto
il comportamento della committente non merita tutela”. Intanto, egli ha
spiegato, le notifiche dei difetti “non sono tali perché insufficientemente
precise”. Inoltre, ha soggiunto, l'appaltatore è stato privato della
possibilità di riparare l'opera, avendo la committente scelto “da subito e
insindacabilmente” di affidarsi a un altro artigiano. In tali circostanze, ha
epilogato il primo giudice, l'attrice, allontanata prima del compimento dell'opera,
ha diritto di essere indennizzata pienamente sia per il lavoro svolto sia per
il danno subìto anche in termini di mancato guadagno. Onde, in definitiva,
l'accoglimento della petizione.
3. AP 1 chiede di annullare la
sentenza impugnata. L'appello però è per principio un rimedio giuridico
riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, di conseguenza,
come debba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid.
4.2). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione è ammissibile
solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità
di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata
una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i
fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett.
c n. 2 CPC; RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Quest'ultima ipotesi può verificarsi
in caso di gravi errori procedurali, segnatamente ove si dia una violazione del
diritto di essere sentiti, sempre che il vizio non possa essere sanato davanti
all'autorità superiore (I CCA sentenza inc. 11.2021.35 del 23 maggio 2022
consid., 4 con rinvii). Posto ciò, un appello senza conclusioni riformatorie
può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente
letta in parallelo con la sentenza impugnata, emerge chiaramente che cosa il
ricorrente intenda ottenere. Nella fattispecie si desume senza equivoco dalla
motivazione dell'appello che la convenuta mira al rigetto della petizione. Quanto
ai motivi, essi sono esposti in modo confuso e non sempre comprensibile, ma per
quanto è dato di capire possono essere vagliati nel merito. Ne discende che,
seppure al limite, l'appello può ritenersi ammissibile.
4. In ordine AP 1 lamenta una
violazione del diritto di essere sentita, in particolare del principio della
parità delle armi. A mente sua ogni cittadino svizzero deve avere la
possibilità di essere trattato equamente dal tribunale nella propria lingua. E
d'altro canto, essa prosegue, ogni giudice deve essere in grado di condurre le
udienze in tutte le lingue nazionali senza che si debba far capo a interpreti, per
di più pagati dalla parte medesima. La censura non può trovare ascolto. Premesso
che nel Cantone Ticino ogni processo deve svolgersi in lingua italiana (art. 8
LOG e 129 CPC), il Pretore ha comunicato alla convenuta la facoltà per lei di
potersi “puntualmente esprimere nella sua madrelingua, il sottoscritto capisce
il tedesco” (comunicazione del 7 ottobre 2022). Inoltre nulla impediva alla
convenuta di farsi assistere davanti al Pretore, in qualunque momento, da un
traduttore o da un interprete. Senza dimenticare che, quantunque fosse stata
informata dal Pretore al riguardo con tempe-stivo avviso (comunicazione del 7
ottobre 2022), essa nulla ha chiesto e si è presentata sola all'udienza del 17
ottobre 2022.
5. Nel
merito l'appellante contesta di non poter rimettere in discussione l'accordo di
liquidazione del 21/22 dicembre 2021. Al proposito essa ammette di avere già
sollevato dubbi sulla qualità dei paraspigoli forniti dalla ditta e manifestato
insoddisfazione per la qualità del lavoro prima di tale accordo, ma rileva che
solo dopo l'abbandono del cantiere da parte dell'impresa il suo stuccatore di
fiducia ha potuto controllare l'opera e scoprirne la difformità rispetto all'intesa
iniziale. A suo parere, dunque, la certezza dei difetti è successiva all'accordo
di liquidazione e ciò le conferisce la possibilità di chiedere la riduzione
della mercede. Per di più, con riferimenti a sentenze del Tribunale federale
essa lamenta un comportamento doloso dell'appaltatore, il quale l'ha indotta a
sottoscrivere un contratto in cui era stata indicata la fornitura di paraspigoli
in acciaio mentre le parti avevano oralmente pattuito la fornitura di paraspigoli
in alluminio. Essendo lei inesperta della materia ed essendo lei pertanto la
parte contrattualmente più debole, l'appaltatore avrebbe dovuto avvisarla del
“pegno edilizio”, ciò che il Pretore non ha esaminato.
a)
La procedura volta all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale non ha
lo scopo di accertare il credito dell'artigiano o dell'imprenditore (Schuldsumme),
ma soltanto la somma garantita dall'ipoteca (Pfandsumme). Per determinarla
il giudice deve vagliare nondimeno, a titolo pregiudiziale, l'esistenza e
l'ammontare della pretesa dell'artigiano o dell'imprenditore (DTF 138 III 135
consid. 4.4.4; RtiD II-2018 pag. 738 n. 14c con rinvii). Già nell'ambito di
tale azione il proprietario del fondo può contestare così l'esistenza e
l'ammontare del credito, oltre che l'entità della somma garantita dall'ipoteca (I
CCA, sentenza inc. 11.2016.32 del 29 novembre 2017 consid. 3b con riferimenti).
Egli può far valere, in particolare, difetti dell'opera che comportino la riduzione
della mercede in applicazione dell'art. 368 cpv. 2 CO (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 4ª edizione, pag. 134 n. 422 e pag. 556 n. 1733).
b) In concreto risulta dagli atti che sulla base di
un'offerta del 25 novembre 2021 le parti hanno sottoscritto, il 2 dicembre
successivo, una conferma dell'ordine (Aufragsbestätigung) per una
mercede di complessivi fr. 42 270.10 (doc. E ed F). I lavori, che parrebbero essere iniziati il 13
dicembre 2021, sono stati interrotti il 21 dicembre successivo e quello stesso
giorno le parti hanno stipulato un accordo di liquidazione in cui la
committente si è impegnata a pagare alla ditta (Für die ausgeführten
Arbeiten durch AO 1 bezahlt Frau AP 1 folgenden Betrag) fr. 24 771.– (doc. G e H). Lo scioglimento
anticipato del contratto ha effetti ex nunc, nel senso che, qualunque
sia la causa, l'opera parziale equivale a un'opera terminata, sicché alle
conseguenze giuridiche – e alla garanzia per difetti in specie – si applicano
analogicamente gli art. 367 a 371 CO (I CCA, inc. 11.2009.2014 del 30 dicembre
2011 consid. 5a con rinvii). Anche in tal caso incombe al committente dimostrare
la tempestiva notifica dei difetti, come pure il minor valore dell'opera (I
CCA, sentenza inc. 11.2016.32 del 29 novembre 2017 consid. 6).
c) Nel
caso in esame, come si è visto, i difetti lamentati da AP 1 riguardano essenzialmente
la posa di paraspigoli in acciaio invece che in alluminio, come lei chiedeva.
Quand'anche si ammettesse tuttavia che la difformità sia stata scoperta solo dopo
la liquidazione a saldo del 21/22 dicembre 2021, nella misura in cui l'appaltatrice
sostiene di avere contestato la versione della committente spettava a lei dimostrare
il contenuto degli accordi contrattuali iniziali e provare che la conferma
d'ordine era stata modificata a suo scapito dall'appaltatore. Invece, per
tacere del fatto che la conferma d'ordine del 2 dicembre 2021 rinvia
esplicitamente a quanto discusso durante un incontro del 18 novembre 2021 (“Gemäss
Besichtigung und Besprechung vom 18.11.2021 vor Ort”: doc. E pag. 2), l'interessata
non ha addotto alcun elemento che avvalori la sua tesi. Né incombeva al Pretore
indagare d'ufficio in una questione retta dal principio dispositivo. L'appellante
evoca invero pressioni da parte del responsabile della ditta per farle firmare
la liquidazione del 21 dicembre 2021, ma una volta di più l'allegazione non è
corroborata da alcun riscontro oggettivo.
Inoltre,
anche volendo tener conto di difetti dell'opera allegati dall'attrice, nulla
consente di definire in che misura essi si ripercuotano sull'ammontare del credito. La convenuta non ha offerto
alcuna prova per dimostrare il minor valore dell'opera e, quindi, il minor
valore del pegno. Né si può supporre, in mancanza di qualsiasi altro indizio,
che il presumibile valore della riparazione (corrispondente al minor valore
dell'opera: sentenza del Tribunale federale 4A_23/2021 del 12 dicembre 2022
consid. 4 con rinvii) sia pari all'ammontare della mercede pretesa
dall'attrice. Su questo punto la conclusione del primo giudice resiste dunque alla
critica.
d) Quanto alle sentenze del Tribunale
federale richiamate dall'appellante (DTF 106 II 346, 116 II 431, 132 II 161), queste
riguardano le conseguenze contrattuali di un comportamento doloso di una parte nella
conclusione del negozio giuridico (art. 28 CO). E nel quadro delle trattative
contrattuali esiste fra le parti una relazione di fiducia che le costringe a
fornirsi reciprocamente informazioni sui fatti suscettibili di influenzare la
decisione di stipulare il contratto. Ciò posto, per liberarsi dal contratto la
committente avrebbe dovuto provare il dolo dell'appaltatore. Se non che, una
volta di più, manca agli atti qualsiasi riscontro probatorio che suffraghi la sua
tesi. Per quel che è della protezione della parte contrattualmente debole o
inesperta, principio applicabile essenzialmente nell'ambito della validità
delle condizioni generali di un contratto (cfr. DTF 109 II 458 consid. 5a
richiamata dall'appellante), a supporre che tale principio si applichi in
concreto, l'interessata si fonda sull'assunto secondo cui l'appaltatore avrebbe
modificato il contenuto dell'accordo orale, ma tale argomentazione non è
provata, come si è spiegato poc'anzi. Per il resto non vi è alcun obbligo
legale per un appaltatore di informare la committente del proprio diritto di
ottenere la costituzione di un'ipoteca legale per artigiani e imprenditori in virtù
dell'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC.
e) Infine,
relativamente alla garanzia della proprietà sancito dall'art. 26 Cost. invocata
dall'appellante, nei rapporti privatistici i diritti patrimoniali delle parti
sono garantiti nei limiti fissati dal diritto civile, che li concreta. Una
parte non può quindi invocare direttamente la garanzia costituzionale della
proprietà in una procedura concernente i diritti reali (I CCA, sentenza inc.
11.2022.390 del 10 maggio 2023 consid. 5e con rinvio, in particolare a DTF 143
Fatti
I 219 consid. 5.2). Al riguardo non occorre pertanto diffondersi.
6. L'appellante
censura inoltre una violazione del principio della proporzionalità, lamentando
in sintesi che per un debito contestato di fr. 12 000.– essa si trova nell'impossibilità di
vendere un immobile del valore di un milione di franchi. Ora, non si disconosce
che gli effetti di un'iscrizione nel registro fondiario di un'ipoteca legale
possano risultare gravosi per il proprietario del fondo. A parte il fatto però che,
dandosene le condizioni, gli artigiani e imprenditori hanno diritto di ottenere
la costituzione di un'ipoteca legale (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC), per evitarne
l'iscrizione il proprietario può fornire altre garanzie per il credito preteso
(art. 839 cpv. 3 in fine CC). Anche sotto forma di fideiussione, di garanzia
bancaria, di pegno mobiliare o di deposito (Schumacher,
op. cit., 4ª edizione, pag. 400 segg. n. 1272 segg.; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 5ª edizione, pag. 349
n. 4506). Del resto l'iscrizione di un'ipoteca legale non osta di per sé alla
vendita del fondo gravato.
7. AP
1 contesta infine
l'addebito di fr. 1000.– imputatole,
a suo parere, quale risarcimento danni senza che l'attrice abbia
giustificato tale importo e rivendica a sua volta un risarcimento dei danni
pari alla medesima somma. Sta di fatto che l'argomentazione non è pertinente e
che la ricorrente cade in un errore di interpretazione. L'importo di
Considerandi
fr. 1000.– imputatole dal Pretore corrisponde
all'indennità per ripetibili (comprendente, tra l'altro, i costi della
rappresentanza professionale in giudizio: art. 95 cpv. 3 CPC), le quali sono
assegnate alla parte vittoriosa e poste a carico della parte soccombente (art.
106.
CPC). Nel Canton Ticino l'indennità per ripetibili
è calcolata in base al regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310).
Nel caso specifico l'azione dell'appaltatrice è stata accolta, di modo che costei
aveva diritto di ottenere dalla convenuta, soccombente, una partecipazione alle
spese del proprio avvocato. Del tutto soccombente, per contro, AP 1 non ha
diritto ad alcuna indennità per ripetibili, fermo restando che non avendo fatto
capo a un legale essa avrebbe tutt'al più diritto a un'indennità di inconvenienza
in forza dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. Quanto alla pretesa di fr. 1000.– fatta valere dall'interessata per ritrovarsi
“un cantiere incompleto”, “aver
cercato qualcuno che correggesse i lavori eseguiti male” o per “non aver potuto
vivere nella casa”, la richiesta (fondata
sull'art. 368 CO) non è stata sottoposta al Pretore. Formulata per la prima
volta in appello senza che ricorrano i
presupposti dell'art. 317 cpv. 2 CPC, essa si rivela d'acchito
inammissibile. Ne segue che, in ultima analisi, l'appello vede la sua sorte segnata.
8.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,
il memoriale non essendo stato intimato all'attrice per osservazioni.
9.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e
la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico
dell'appellante.
3. Notificazione a:
–
);
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).