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Decisione

11.2022.175

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva

20 marzo 2024Italiano16 min

in sintesi che per un debito contestato di fr. 12 000.– essa si trova nell'impossibilità di

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.175

Lugano

20 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SE.2022.226 (ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 9 agosto 2022 dalla

AO 1

(patrocinata

dall' PA 1 )

contro

AP

1 ),

giudicando sul “reclamo”

(appello) del 21 novembre 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal

Pretore il 19 ottobre 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Il 4 dicembre 2021 AP 1 ha incaricato

la ditta AO 1 di eseguire opere di gessatura nell'abitazione posta sulla sua particella

n. 569 RFD di __________ per complessivi fr. 42 270.10 (IVA inclusa). A seguito di

contestazioni varie insorte durante i lavori, il 21 dicembre 2021 il rapporto

contrattuale è stato interrotto con un riconoscimento da parte della

committente di fr. 24 771.– a saldo dell'opera svolta. Il 3

gennaio 2022 AP 1 ha versato all'appaltatrice

fr. 12 771.–, lasciando uno scoperto di fr. 12 000.–. Con decisione non motivata dell'8

giugno 2022 il giudice unico circondariale di San Gallo (Kreisgericht St. Gallen, Einzelgericht) ha

rigettato in via provvisoria l'opposizione sollevata da AP 1 a un precetto

esecutivo notificatole dalla AO 1 per l'incasso di fr. 12 000.–

con interessi al 5% dal 3 gennaio 2022.

Il 29 luglio 2022 AP 1 ha introdotto davanti al

medesimo giudice un'azione di disconoscimento del debito. La causa è tuttora

pendente.

B. Con sentenza del 10 giugno 2022 il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 2, ha ordinato, su istanza della AO 1, l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli

artigiani e imprenditori per fr. 12 000.– con

interessi al 5% dal 18 gennaio 2022 sulla particella n. 569 di AP 1. Le spese processuali di fr. 200.–

sono state poste a carico della convenuta, mentre non sono state assegnate

ripetibili né indennità d'inconvenienza (inc. SO.2022.1645).

C. Il 9 agosto 2022 la AO 1, ha convenuto AP 1 davanti al medesimo

Pretore, postulando l'iscrizione definitiva

dell'ipoteca legale annotata in via provvisoria.

Chiamata a formulare osservazioni scritte, la convenuta non ha reagito.

Alle prime arringhe del 17 ottobre

2022 l'attrice ha ribadito il suo punto di vista e la convenuta ha proposto di

respingere la petizione sulla scorta di un memoriale scritto. L'attrice non ha

replicato. Non sono stati compiuti altri atti processuali.

D. Statuendo con sentenza del 19 ottobre 2022,

il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato l'iscrizione definitiva

dell'ipoteca legale per fr. 12 000.– con interessi al 5% dal 18

gennaio 2022. Le spese

processuali di fr. 350.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta

a rifondere all'attrice fr. 1000.– per ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un “reclamo”

del 21 novembre 2022 nel quale

chiede che la decisione impugnata sia annullata per violazioni “del diritto di

essere sentito”, “della proporzionalità” e del “principio di equità”, postulando

inoltre un risarcimento dei danni per fr. 1000.–. Il memoriale non è stato

notificato alla AO 1, per

osservazioni.

Considerando

in diritto 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata

sono impugnabili mediante appello (art. 308 cpv. 1

lett. a CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti

di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2

CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare

dell'ipoteca legale rimasto controverso in prima sede (fr. 12 000.–). In realtà nella fattispecie AP 1 ha

introdotto “reclamo”, non appello. Ha agito però senza il patrocinio di un

legale e non risulta avere

cognizioni giuridiche. Non è il caso dunque

di formalizzarsi sull'intestazione del memoriale (analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2022.3 del 27 dicembre 2023 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la

sentenza impugnata è pervenuta alla convenuta il 21 ottobre 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Cominciato

a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così domenica

20 novembre 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142

cpv. 3 CPC. Depositato il 21 novembre 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti), ultimo

giorno utile, sotto questo profilo l'appello

in esame è ricevibile.

2. Nella

sentenza impugnata il Pretore ha rilevato anzitutto che la causa era matura per

il giudizio senza la necessità di assumere altre prove (“irrilevanti già a un apprezzamento

anticipato”) e ha constatato

che i lavori erano stati interrotti prima del compimento dell'opera, accertando

che le parti si erano accordate sul pagamento di fr. 24 771.– a saldo di ogni pretesa. Se non che,

egli ha continuato, la committente non poteva rimettere unilateralmente in

discussione l'accordo “intervenuto significativamente dopo che l'attrice [recte:

la convenuta] aveva già sollevato le sue contestazioni riguardanti l'esecuzione

delle opere e gli asseriti difetti”. Ritenuta quindi dimostrata la pretesa

della ditta, il primo giudice ha rimproverato alla convenuta di non avere

spiegato per quale motivo “il conteggio dei lavori eseguiti e l'importo a saldo

pattuito non dovrebbero essere considerati”. Per il Pretore, ad ogni mo­do,

quand'anche non si volesse tenere conto dell'accordo, “la sostanza non cambia,

visto che anche sotto il profilo delle norme che regolano il contratto d'appalto

il comportamento della committente non merita tutela”. Intanto, egli ha

spiegato, le notifiche dei difetti “non sono tali perché insufficientemente

precise”. Inoltre, ha soggiunto, l'appaltatore è stato privato della

possibilità di riparare l'opera, avendo la committente scelto “da subito e

insindacabilmente” di affidarsi a un altro artigiano. In tali circostanze, ha

epilogato il primo giudice, l'attrice, allontanata prima del compimento dell'opera,

ha diritto di essere indennizzata pienamente sia per il lavoro svolto sia per

il danno subìto anche in termini di mancato guadagno. Onde, in definitiva,

l'accoglimento della petizione.

3. AP 1 chiede di annullare la

sentenza impugnata. L'appello però è per principio un rimedio giuridico

riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, di conseguenza,

come debba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid.

4.2). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione è ammissibile

solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità

di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata

una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i

fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett.

c n. 2 CPC; RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Quest'ultima ipotesi può verificarsi

in caso di gravi errori procedurali, segnatamente ove si dia una violazione del

diritto di essere sentiti, sempre che il vizio non possa essere sanato davanti

all'autorità superiore (I CCA sentenza inc. 11.2021.35 del 23 maggio 2022

consid., 4 con rinvii). Posto ciò, un appello senza conclusioni riformatorie

può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente

letta in parallelo con la sentenza impugnata, emerge chiaramente che cosa il

ricorrente intenda ottenere. Nella fattispecie si desume senza equivoco dalla

motivazione dell'appello che la convenuta mira al rigetto della petizione. Quanto

ai motivi, essi sono esposti in modo confuso e non sempre comprensibile, ma per

quanto è dato di capire possono essere vagliati nel merito. Ne discende che,

seppure al limite, l'appello può ritenersi ammissibile.

4. In ordine AP 1 lamenta una

violazione del diritto di essere sentita, in particolare del principio della

parità delle armi. A mente sua ogni cittadino svizzero deve avere la

possibilità di essere trattato equamente dal tribunale nella propria lingua. E

d'altro canto, essa prosegue, ogni giudice deve essere in grado di condurre le

udienze in tutte le lingue nazionali senza che si debba far capo a interpreti, per

di più pagati dalla parte medesima. La censura non può trovare ascolto. Premesso

che nel Cantone Ticino ogni processo deve svolgersi in lingua italiana (art. 8

LOG e 129 CPC), il Pretore ha comunicato alla convenuta la facoltà per lei di

potersi “puntualmente esprimere nella sua madrelingua, il sottoscritto capisce

il tedesco” (comunicazione del 7 ottobre 2022). Inoltre nulla impediva alla

convenuta di farsi assistere davanti al Pretore, in qualunque momento, da un

traduttore o da un interprete. Senza dimenticare che, quantunque fosse stata

informata dal Pretore al riguardo con tempe-stivo avviso (comunicazione del 7

ottobre 2022), essa nulla ha chiesto e si è presentata sola all'udienza del 17

ottobre 2022.

5. Nel

merito l'appellante contesta di non poter rimettere in discussione l'accordo di

liquidazione del 21/22 dicembre 2021. Al proposito essa ammette di avere già

sollevato dubbi sulla qualità dei paraspigoli forniti dalla ditta e manifestato

insoddisfazione per la qualità del lavoro prima di tale accordo, ma rileva che

solo dopo l'abbandono del cantiere da parte dell'impresa il suo stuccatore di

fiducia ha potuto controllare l'opera e scoprirne la difformità rispetto all'intesa

iniziale. A suo parere, dunque, la certezza dei difetti è successiva all'accordo

di liquidazione e ciò le conferisce la possibilità di chiedere la riduzione

della mercede. Per di più, con riferimenti a sentenze del Tribunale federale

essa lamenta un comportamento doloso dell'appaltatore, il quale l'ha indotta a

sottoscrivere un contratto in cui era stata indicata la fornitura di paraspigoli

in acciaio mentre le parti avevano oralmente pattuito la fornitura di paraspigoli

in alluminio. Essendo lei inesperta della materia ed essendo lei pertanto la

parte contrattualmente più debole, l'appaltatore avrebbe dovuto avvisarla del

“pegno edilizio”, ciò che il Pretore non ha esaminato.

a)

La procedura volta all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale non ha

lo scopo di accertare il credito dell'artigiano o dell'imprenditore (Schuldsumme),

ma soltanto la somma garantita dall'ipoteca (Pfandsumme). Per determinarla

il giudice deve vagliare nondimeno, a titolo pregiudiziale, l'esistenza e

l'ammontare della pretesa dell'artigiano o dell'imprenditore (DTF 138 III 135

consid. 4.4.4; RtiD II-2018 pag. 738 n. 14c con rinvii). Già nell'ambito di

tale azione il proprietario del fondo può contestare così l'esistenza e

l'ammontare del credito, oltre che l'entità della somma garantita dall'ipoteca (I

CCA, sentenza inc. 11.2016.32 del 29 novembre 2017 consid. 3b con riferimenti).

Egli può far valere, in particolare, difetti del­l'opera che comportino la riduzione

della mercede in applicazione dell'art. 368 cpv. 2 CO (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 4ª edizione, pag. 134 n. 422 e pag. 556 n. 1733).

b) In concreto risulta dagli atti che sulla base di

un'offerta del 25 novembre 2021 le parti hanno sottoscritto, il 2 dicembre

successivo, una conferma dell'ordine (Aufragsbestätigung) per una

mercede di complessivi fr. 42 270.10 (doc. E ed F). I lavori, che parrebbero essere iniziati il 13

dicembre 2021, sono stati interrotti il 21 dicembre successivo e quello stesso

giorno le parti hanno stipulato un accordo di liquidazione in cui la

committente si è impegnata a pagare alla ditta (Für die ausgeführten

Arbeiten durch AO 1 bezahlt Frau AP 1 folgenden Betrag) fr. 24 771.– (doc. G e H). Lo scioglimento

anticipato del contratto ha effetti ex nunc, nel senso che, qualunque

sia la causa, l'opera parziale equivale a un'opera terminata, sicché alle

conseguenze giuridiche – e alla garanzia per difetti in specie – si applicano

analogicamente gli art. 367 a 371 CO (I CCA, inc. 11.2009.2014 del 30 dicembre

2011 consid. 5a con rinvii). Anche in tal caso incombe al committente dimostrare

la tempestiva notifica dei difetti, come pure il minor valore dell'opera (I

CCA, sentenza inc. 11.2016.32 del 29 novembre 2017 consid. 6).

c) Nel

caso in esame, come si è visto, i difetti lamentati da AP 1 riguardano essenzialmente

la posa di paraspigoli in acciaio invece che in alluminio, come lei chiede­va.

Quand'anche si ammettesse tuttavia che la difformità sia stata scoperta solo dopo

la liquidazione a saldo del 21/22 dicembre 2021, nella misura in cui l'appaltatrice

sostiene di avere contestato la versione della committente spettava a lei dimostrare

il contenuto degli accordi contrattuali iniziali e provare che la conferma

d'ordine era stata modificata a suo scapito dall'appaltatore. Invece, per

tacere del fatto che la conferma d'ordine del 2 dicembre 2021 rinvia

esplicitamente a quanto discusso durante un incontro del 18 novembre 2021 (“Gemäss

Besichtigung und Besprechung vom 18.11.2021 vor Ort”: doc. E pag. 2), l'interessata

non ha addotto alcun elemento che avvalori la sua tesi. Né incombeva al Pretore

indagare d'ufficio in una questione retta dal principio dispositivo. L'appellante

evoca invero pressioni da parte del responsabile della ditta per farle firmare

la liquidazione del 21 dicembre 2021, ma una volta di più l'allegazione non è

corroborata da alcun riscontro oggettivo.

Inoltre,

anche volendo tener conto di difetti dell'opera allegati dall'attrice, nulla

consente di definire in che misura essi si ripercuotano sull'ammontare del credito. La convenuta non ha offerto

alcuna prova per dimostrare il minor valore dell'opera e, quindi, il minor

valore del pegno. Né si può supporre, in mancanza di qualsiasi altro indizio,

che il presumibile valore della riparazione (corrispondente al minor valore

dell'opera: sentenza del Tribunale federale 4A_23/2021 del 12 dicembre 2022

consid. 4 con rinvii) sia pari all'ammontare della merce­de pretesa

dall'attrice. Su questo punto la conclusione del primo giudice resiste dunque alla

critica.

d) Quanto alle sentenze del Tribunale

federale richiamate dal­l'appellante (DTF 106 II 346, 116 II 431, 132 II 161), queste

riguardano le conseguenze contrattuali di un comportamento doloso di una parte nella

conclusione del negozio giuridico (art. 28 CO). E nel quadro delle trattative

contrattuali esiste fra le parti una relazione di fiducia che le costringe a

fornirsi reciprocamente informazioni sui fatti suscettibili di influenzare la

decisione di stipulare il contratto. Ciò posto, per liberarsi dal contratto la

committente avrebbe dovuto provare il dolo dell'appaltatore. Se non che, una

volta di più, manca agli atti qualsiasi riscontro probatorio che suffraghi la sua

tesi. Per quel che è della protezione della parte contrattualmente debole o

inesperta, principio applicabile essenzialmente nel­l'ambito della validità

delle condizioni generali di un contratto (cfr. DTF 109 II 458 consid. 5a

richiamata dall'appellante), a supporre che tale principio si applichi in

concreto, l'interessata si fonda sull'assunto secondo cui l'appaltatore avrebbe

modificato il contenuto dell'accordo orale, ma tale argomentazione non è

provata, come si è spiegato poc'anzi. Per il resto non vi è alcun obbligo

legale per un appaltatore di informare la committente del proprio diritto di

ottenere la costituzione di un'ipoteca legale per artigiani e imprenditori in virtù

dell'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC.

e) Infine,

relativamente alla garanzia della proprietà sancito dall'art. 26 Cost. invocata

dall'appellante, nei rapporti privatistici i diritti patrimoniali delle parti

sono garantiti nei limiti fissati dal diritto civile, che li concreta. Una

parte non può quindi invocare direttamente la garanzia costituzionale della

proprietà in una procedura concernente i diritti reali (I CCA, sentenza inc.

11.2022.390 del 10 maggio 2023 consid. 5e con rinvio, in particolare a DTF 143

Fatti

I 219 consid. 5.2). Al riguardo non occorre pertanto diffondersi.

6. L'appellante

censura inoltre una violazione del principio della proporzionalità, lamentando

in sintesi che per un debito contestato di fr. 12 000.– essa si trova nell'impossibilità di

vendere un immobile del valore di un milione di franchi. Ora, non si disconosce

che gli effetti di un'iscrizione nel registro fondiario di un'ipoteca legale

possano risultare gravosi per il proprietario del fondo. A parte il fatto però che,

dandosene le condizioni, gli artigiani e imprenditori hanno diritto di ottenere

la costituzione di un'ipoteca legale (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC), per evitarne

l'iscrizione il proprietario può fornire altre garanzie per il credito preteso

(art. 839 cpv. 3 in fine CC). Anche sotto forma di fideiussione, di garanzia

bancaria, di pegno mobiliare o di deposito (Schumacher,

op. cit., 4ª edizione, pag. 400 segg. n. 1272 segg.; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 5ª edizione, pag. 349

n. 4506). Del resto l'iscrizione di un'ipoteca legale non osta di per sé alla

vendita del fondo gravato.

7. AP

1 contesta infine

l'addebito di fr. 1000.– imputatole,

a suo parere, quale risarcimento danni senza che l'attrice abbia

giustificato tale importo e rivendica a sua volta un risarcimento dei danni

pari alla medesima somma. Sta di fatto che l'argomentazione non è pertinente e

che la ricorrente cade in un errore di interpretazione. L'importo di

Considerandi

fr. 1000.– imputatole dal Pretore corrisponde

all'indennità per ripetibili (comprendente, tra l'altro, i costi della

rappresentanza professionale in giudizio: art. 95 cpv. 3 CPC), le quali sono

assegnate alla parte vittoriosa e poste a carico della parte soccombente (art.

106.

CPC). Nel Canton Ticino l'indennità per ripetibili

è calcolata in base al regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310).

Nel caso specifico l'azione dell'appaltatrice è stata accolta, di modo che costei

aveva diritto di ottenere dalla convenuta, soccombente, una partecipazione alle

spese del proprio avvocato. Del tutto soccombente, per contro, AP 1 non ha

diritto ad alcuna indennità per ripetibili, fermo restando che non avendo fatto

capo a un legale essa avrebbe tutt'al più diritto a un'indennità di inconvenienza

in forza dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. Quanto alla pretesa di fr. 1000.– fatta valere dall'interessata per ritrovarsi

“un cantiere incompleto”, “aver

cercato qualcuno che correggesse i lavori eseguiti male” o per “non aver potuto

vivere nella casa”, la richiesta (fondata

sull'art. 368 CO) non è stata sottoposta al Pretore. Formulata per la prima

volta in appello senza che ricorrano i

presupposti dell'art. 317 cpv. 2 CPC, essa si rivela d'acchito

inammissibile. Ne segue che, in ultima analisi, l'appello vede la sua sorte segnata.

8.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,

il memoriale non essendo stato intimato all'attrice per osservazioni.

9.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e

la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico

dell'appellante.

3. Notificazione a:

);

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).