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Decisione

11.2022.184

Provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria

7 novembre 2023Italiano13 min

(1955), celibe con ultimo domicilio a __________, è deceduto il 23 giugno 2019 ad

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.184

Lugano

7 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Ghirardelli

sedente

per statuire nella causa SO.2022.204 (provvedimenti

assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura del Distretto di

Leventina promossa con istanza 28 luglio 2022 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. dott. PA 1 )

per

ottenere provvedimenti assicurativi dell'eredità fu

__________

L__________ (1955-2019), già in

__________,

eredità

cui è interessato anche

AO

1 )

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando

sull'appello del 15 dicembre 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 2 dicembre 2022;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. __________ L__________

(1955), celibe con ultimo domicilio a __________, è deceduto il 23 giugno 2019 ad

__________. Con testamento olografo del 21 giugno 2019, pubblicato il 13 agosto

2019 dal notaio __________ D__________ davanti al Pretore del Distretto di

Leventina, egli ha istituito il fratello AO 1 suo unico erede. Il 5 gennaio

2021 AP 1, sorella del defunto, dopo essersi dapprima opposta al rilascio del

certificato ereditario, ha adito il medesimo Pretore per ottenere

l'annullamento del testamento olografo. L'azione è tuttora pendente (inc. OR.2021.1).

B. Il 28 luglio 2022 AP

1 si è nuovamente rivolta al Preto­re, chiedendo che fosse nominato un amministratore

delle proprietà per piani n. 1549, 1550 e 1551 della particella n. 892 RFD di __________,

sezione di __________, proprietà del de cuius, e che fosse ordinato a AO

1 di depositare le chiavi di tali immobili, come pure che al convenuto fosse

vietato l'uso di tali be­ni. Nelle sue osservazioni 2 settembre 2022 il

convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Con replica spontanea del 19

settembre 2022 l'istante ha mantenuto la propria posizione. Il convenuto non ha

duplicato. Statuendo con decisione del 2 dicembre 2022, il Pretore ha respinto

l'istanza. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico dell'istante,

tenuta a rifondere al convenuto fr. 300.– per ripetibili.

C. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 dicembre

2022 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere

la sua istanza. Chiamato a precisare il valore litigioso, il Pretore l'ha

indicato il 13 febbraio 2023 in fr. 396 314.–.

Nelle sue osservazioni del 7 marzo 2023 AO 1 ha poi concluso per la reiezione dell'appello.

Il 26 ottobre 2023 l'appellante ha chiesto alla Came­ra di assumere agli atti talune

fotografie e di sentirne l'autore, trattandosi di immagini che “concretano” il

timore di lei in merito alla disposizione da parte del fratello dei beni della

successione.

D. Nel frattempo, con

decisione del 2 dicembre 2022 il Pretore ha respinto un'istanza di AP 1 volta a far assumere a titolo cautelare una perizia per stabilire l'attuale

stato di fatto e gli eventuali difetti delle proprietà per piani n. 1549, 1550

e 1551 (inc. CA.2022.6). Un appello presentato da AP 1 contro tale decisione

è stato respinto da questa Camera con sentenza odierna (inc. 11.2022.185).

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

I provvedimenti

assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), sono atti di volontaria giurisdizione (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 7ª edizione, n. 10

all'introduzione degli art. 551–559 CC), disciplinati dalla procedura sommaria (art. 248

lett. e CPC). La decisione è appellabile entro dieci giorni dalla

notifica (art. 314 cpv. 1 CPC),

sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso

raggiungesse almeno

fr.

10.

000.– “secon­do l'ulti­ma conclusione riconosciuta nella deci-

sione”

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito

è manifestamente dato, il Preto­re avendo fissato il valore litigioso in fr. 396 314.–,

cifra che le parti non contestano e che non appare d'acchito inverosimile. Quanto

alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al legale dell'istante il 5 dicembre 2022

(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 15 dicembre

2022.

(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti), ultimo giorno

utile, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo. Quanto alla

documentazione presentata in questa sede, come si vedrà in appresso essa non è

di rilievo ai fini del giudizio.

2.

Nella decisione

impugnata il Pretore, accertato che l'istante, sorella del defunto, non è erede

legittimaria, ha esaminato se essa potesse considerarsi nondimeno erede virtuale,

e come tale legittimata a chiedere provvedimenti assicurativi della devoluzione

ereditaria. Vagliata la giurisprudenza e la dottrina, egli ha ritenu­to che

solo un erede legittimario escluso

dalla successione, e non altri eredi, è un erede virtuale. Il Pretore ha poi rimproverato all'istante

di non avere sostanziato “l'esistenza concreta di una situazione di pericolo e

la necessità di tutela tale da giustificare la nomina di un amministratore dei

beni della successione”. Per il primo giudice la richiesta di AO 1 alla sorella

di partecipare a spese relative agli immobili di __________, formulata una sola

volta e prima che il mittente si rivolgesse a un avvocato, non giustifica la

nomina di un amministratore, anche perché “da un lato il convenuto non può

disporre giuridicamente degli immobili, non essendo al beneficio del

certificato ereditario, al cui rilascio la sorella si è opposta, e dall'altro

neppure ha evidentemente interes­se a diminuire in qualsivoglia modo il valore

del bene immobiliare, essendo egli in ogni caso erede del de cuius e

quindi beneficiario dei beni della successione”.

3.

Riguardo alla prima

motivazione del Pretore, AP 1 ribadisce – appoggiandosi all'opinione di parte della dottrina – che

virtuale è anche “l'erede legale (…) escluso da un testamento che

privilegia un altro erede legale”. A suo parere, la qualifica di erede virtuale

dev'essere ammessa per ogni erede escluso finché questo “non faccia valere

la sua quota successoria, e dunque la sua qualità di erede, anche mediante

un'azione in annullamento”. Per

l'appellante, in presenza di due eredi legittimi, di cui uno ignorato dal

testatore, vi è una lacuna che va colmata applicando per analogia la

giurisprudenza in merito agli eredi legittimari. Ed essendo erede virtuale,

essa dispone di un interes­se meritevole di tutela “fintanto che l'azione giudiziaria

e quindi una successione ex tunc è possibile”. In simili circostanze, epiloga,

essa è legittimata a sollecitare provvedimenti assicurativi della devoluzione

ereditaria.

a) Che

eredi legittimari esclusi o dimenticati dal disponente nel testamento siano meri

eredi virtuali fino al momento in cui, impugnata con successo mediante azione

di riduzione la disposizione di ulti­ma volontà, non ottengano la loro porzione

legittima è un principio invalso a livello federale (DTF 143 III

370.

consid. 2.1 e 2.2; 139 V 3 consid. 4; 138 III 357 consid. 5;

più di recente: senten­za del Tribunale federale 5A_765/2022 del 24 aprile 2023

consid. 3.1.1 in: RSPC 2023 pag. 538) e

cantonale (RtiD II-2017 pag. 805 n. 13c;

II-2007 pag. 687

n. 25c; più di recente: I CCA, sentenze inc. 11.2021.62 del 30

dicembre 2021 consid. 4 e inc. 11.2016.96 del

10.

marzo 2017 consid. 4a). Tale è altresì la posizione della dottrina

(Hrubesch-Millauer in: Abt/Weibel [curatori],

Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 3 alle note introduttive agli

art. 522 segg. CC con numerosi riman­di; Wolf/Hrubesch-Millauer, Schweizerisches

Erbrecht, 2ª edizione, pag. 288 n. 1051; Piatti

in: Basler Kommentar, ZGB II, 7ª edizione, n. 2 alle note preliminari

degli art. 522–533 CC; Fankhauser

in: Handkommentar zum Privatrecht, 4ª edizione, n. 4a ad art. 602; Paltzer/Fehr, Virtuelle Erben und ihr

Recht auf Aufskunft und Information in: Successio 2022 pag. 330). E gli

eredi virtuali hanno il diritto di chiedere provvedimenti assicurativi della

devoluzione ereditaria (Staehelin

in: Basler Kommentar, ZGB II, op. cit., n. 4 ad art. 470; Bohnet, Actions civiles, vol. I: CC et

LP, 2ª edizione, § 33 n. 22 con rinvio; v. anche sentenza del Tribunale

federale 5A_612/2013 del 25 novembre 2013 consid. 1.2.3,).

b) La

questione di sapere se lo statuto di erede virtuale debba essere attribuito anche

in altre situazioni, come nel caso di un erede legittimo escluso dalla

successione con una disposizione testamentaria annullabile (erede legittimo

virtuale: Piotet, La protection du

réservataire en droit successoral suisse in: Revue de droit suisse, 1972, pag.

30; Bollag, Der virtuelle Erbe,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, pag. 5 n. 3 e pag. 198 n. 547; Weibel in: Abt/Weibel [curatori],

Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 11 ad art. 602 CC; Graham-Siegenthaler in: Handkommentar

zum Privatrecht, op. cit. n. 4a ad art. 602 CC; Wolf in: Berner Kommentar. 2014, n. 25 ad art. 602 CC; Wolf/Brazerol, Grundsätze für die Vornahme

der Erbteilung durch Gericht in: AJP/PJA 2016 pag. 1432) non merita particolare

approfondimento, la desi-gnazione di un amministratore della successione legittimandosi

nella fattispecie per alti motivi.

c) L'amministrazione

di un'eredità (art. 554 CC) dev'essere ordinata d'ufficio dall'autorità

competente (Emmel in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 40 ad art. 554

CC). Salvo eccezioni estranee al caso specifico, non è necessaria una richiesta

particolare, chiunque potendo informa­re l'autorità di motivi che giustifichino

la nomina di un amministratore (Leu/Gabrieli

in: Basler Kommentar, op. cit., n. 8 alle note introduttive agli art. 555–-559

CC; Meier/Reymond-Eniaeva in: Commentaire romand, CC II, 2ª edizione,

n. 10 ad art. 551 CC). Ma l'amministrazione d'ufficio di un'eredità va ordinata

esclusivamente qualora sia prevista dalla legge, e segnatamente ove non siano

conosciuti tutti gli eredi (art. 554 cpv. 1 CPC). Per alcuni autori un

amministratore dell'eredità dev'essere nominato altresì in presenza di un erede

virtuale (Piotet, op. cit., pag.

36; Raemy, Das Pflichtteilsrecht

und die Erbenqualität, Friburgo 1982, pag. 89). Certo è che un provvedimento

del genere va disposto anche nel caso in cui eredi legittimi, ma non legittimari,

vengano esclusi dall'eredità mediante disposizione testamentaria (Emmel, op. cit., n. 7 ad art. 554 CC con

rinvii; Leu/Gabrieli, op. cit., n.

13.

ad art. 554 CC con rinvii; Bollag,

op. cit., pag. 232 n. 645 seg.; Hubert-Froidevaux

in: Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 13 ad art. 554 CC; Schuler-Buche, L'exécuteur

testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et

comparaison, Losan­na 2003, pag. 23; v. anche Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 15 ad art. 554 CC).

d)

In concreto è pacifico

che AP 1, sorella del de cuius, non è erede legittimaria, che __________

L__________ ha istituito il fratello AO 1 suo unico erede e che la sorella ha

promosso nei confronti di quest'ultimo un'azione di annullamen-to del

testamento olografo, tuttora pendente. Dandosi le premesse dell'art. 554 cpv. 1

n. 3 CC, l'amministrazione dell'eredità deve pertanto essere ordinata.

4.

Riguardo alla seconda

motivazione l'appellante ribadisce la legittimità della misura in questione a

causa della richiesta del fratello di farla partecipare alle spese

dell'immobile. A mente sua, “anche se fosse un unico evento sporadico, ciò

indizia il fatto che il fratello non sembra intenzionato a mantenere il bene né

a condividere le informazioni”. Una tale argomentazione si pone ai limiti della

ricevibilità, l'interessata limitandosi a ribadire la propria con-

vinzione, confrontandosi

con la motivazione del Pretore solo di scorcio. Comunque sia, se le premesse dell'art. 554 cpv. 1 n. 3 CC

sono date, l'autorità adotta il provvedimento. Essa non fruisce di margini d'apprezzamento

e non deve domandarsi se la misura sia davvero necessaria, tranne nelle ipotesi

– estranee alla fattispecie – degli art. 554 cpv. 1 n. 1 e 556 cpv. 3 CC (Leu/Gabrieli, op. cit., n. 8 all'introduzione degli art. 551–559

e n. 19 in fine ad art. 554 CC; Meier/Reymond-Eniaeva,

op. cit., n. 10 ad art. 551 CC). Il solo verificarsi dei presupposti

legali è sufficiente, in altri termini, per giustificare l'emanazione del

provvedimento (RtiD II-2010 pag. 645 consid. 3).

5.

In

ultima analisi, alla luce di quanto precede si giustifica di disporre un'amministrazione

dell'eredità, limitata alle proprietà per piani n. 1549, 1550 e 1551 della

particella n. 892 RFD di __________, sezione di __________. Quanto alla persona dell'amministratore,

sebbene in linea di principio l'autorità giudiziaria superiore possa riformare

essa medesima una decisione impugnata, in concreto appare opportuno rinviare

gli atti al Pretore con l'invito a designare il responsabile, eventualmente

dopo avere interpellato le parti circa un nome di comune fiducia. Ciò a maggior

ragione ove si pensi che autorità di vigilanza sull'amministratore della

successione è, nel Cantone Ticino, il Pretore (art. 86a lett. b LAC;

RtiD I-2007 pag. 750 n. 24c consid. 1 con rinvio). Contestualmente il primo

giudice statuirà sui costi dell'amministratore, che costituiscono un debito

della successione (Leu/Gabrieli,

op. cit., n. 12 all'introduzione

degli art. 551–559 CC). Quanto agli altri provvedimenti richiesti, l'appello è finanche

sprovvisto di motivazione, sicché al riguardo si rivela irricevibile (art. 311

CPC), fermo restando che il lamentato uso da parte del convenuto dev'essere

messo in relazione con la gestione da parte dell'amministratore.

6.

Le

spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccomben­za (art. 106 cpv. 2 CPC)

in entrambi i gradi di giurisdizione.

L'istante

ottiene la nomina di un amministratore delle note proprietà per piani, ma non

le altre misure da lei postulate. Nel complesso si giustifica così di porre a suo

carico un quinto degli oneri processuali e di porre il resto a carico del

convenuto, che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili

ridotte (tre quinti dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

7.

Riguardo

ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di provvedimenti assicurativi

della devoluzione ereditaria soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72

cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari, di modo

che contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti

costituzionali (I CCA sentenza inc. 11.2020.175 del 26 febbraio 2021 consid. 4

con rinvii).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza

impugnata è così riformata:

1. L'istanza

è parzialmente accolta, nel senso che è ordinata l’amministrazione delle proprietà

per piani n. 1549, 1550 e 1551 della particella n. 892 RFD di __________,

sezione di __________, già appartenenti a __________ L__________.

2. Le

spese processuali di fr. 300.–, da anticipare dall'istante, sono poste per un quinto

a carico dell'istante medesima e per il resto a carico del convenuto. AO 1

rifonderà a AP 1 fr. 180.– per ripetibili ridotte.

Gli

atti sono rinviati al Pretore perché designi l'amministratore e statuisca sui

costi del provvedimento.

II. Le spese processuali di

fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un quinto a carico dell'appellante stessa e per il

resto a carico di AO 1. Quest'ultimo rifonderà all'appellante fr. 1500.–

per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

, ;

, .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile

del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).