11.2022.184
Provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria
7 novembre 2023Italiano13 min
(1955), celibe con ultimo domicilio a __________, è deceduto il 23 giugno 2019 ad
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.184
Lugano
7 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Ghirardelli
sedente
per statuire nella causa SO.2022.204 (provvedimenti
assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura del Distretto di
Leventina promossa con istanza 28 luglio 2022 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 1 )
per
ottenere provvedimenti assicurativi dell'eredità fu
__________
L__________ (1955-2019), già in
__________,
eredità
cui è interessato anche
AO
1 )
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 15 dicembre 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 2 dicembre 2022;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. __________ L__________
(1955), celibe con ultimo domicilio a __________, è deceduto il 23 giugno 2019 ad
__________. Con testamento olografo del 21 giugno 2019, pubblicato il 13 agosto
2019 dal notaio __________ D__________ davanti al Pretore del Distretto di
Leventina, egli ha istituito il fratello AO 1 suo unico erede. Il 5 gennaio
2021 AP 1, sorella del defunto, dopo essersi dapprima opposta al rilascio del
certificato ereditario, ha adito il medesimo Pretore per ottenere
l'annullamento del testamento olografo. L'azione è tuttora pendente (inc. OR.2021.1).
B. Il 28 luglio 2022 AP
1 si è nuovamente rivolta al Pretore, chiedendo che fosse nominato un amministratore
delle proprietà per piani n. 1549, 1550 e 1551 della particella n. 892 RFD di __________,
sezione di __________, proprietà del de cuius, e che fosse ordinato a AO
1 di depositare le chiavi di tali immobili, come pure che al convenuto fosse
vietato l'uso di tali beni. Nelle sue osservazioni 2 settembre 2022 il
convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Con replica spontanea del 19
settembre 2022 l'istante ha mantenuto la propria posizione. Il convenuto non ha
duplicato. Statuendo con decisione del 2 dicembre 2022, il Pretore ha respinto
l'istanza. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico dell'istante,
tenuta a rifondere al convenuto fr. 300.– per ripetibili.
C. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 dicembre
2022 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere
la sua istanza. Chiamato a precisare il valore litigioso, il Pretore l'ha
indicato il 13 febbraio 2023 in fr. 396 314.–.
Nelle sue osservazioni del 7 marzo 2023 AO 1 ha poi concluso per la reiezione dell'appello.
Il 26 ottobre 2023 l'appellante ha chiesto alla Camera di assumere agli atti talune
fotografie e di sentirne l'autore, trattandosi di immagini che “concretano” il
timore di lei in merito alla disposizione da parte del fratello dei beni della
successione.
D. Nel frattempo, con
decisione del 2 dicembre 2022 il Pretore ha respinto un'istanza di AP 1 volta a far assumere a titolo cautelare una perizia per stabilire l'attuale
stato di fatto e gli eventuali difetti delle proprietà per piani n. 1549, 1550
e 1551 (inc. CA.2022.6). Un appello presentato da AP 1 contro tale decisione
è stato respinto da questa Camera con sentenza odierna (inc. 11.2022.185).
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
I provvedimenti
assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), sono atti di volontaria giurisdizione (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 7ª edizione, n. 10
all'introduzione degli art. 551–559 CC), disciplinati dalla procedura sommaria (art. 248
lett. e CPC). La decisione è appellabile entro dieci giorni dalla
notifica (art. 314 cpv. 1 CPC),
sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso
raggiungesse almeno
fr.
10.
000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella deci-
sione”
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito
è manifestamente dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr. 396 314.–,
cifra che le parti non contestano e che non appare d'acchito inverosimile. Quanto
alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al legale dell'istante il 5 dicembre 2022
(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 15 dicembre
2022.
(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti), ultimo giorno
utile, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo. Quanto alla
documentazione presentata in questa sede, come si vedrà in appresso essa non è
di rilievo ai fini del giudizio.
2.
Nella decisione
impugnata il Pretore, accertato che l'istante, sorella del defunto, non è erede
legittimaria, ha esaminato se essa potesse considerarsi nondimeno erede virtuale,
e come tale legittimata a chiedere provvedimenti assicurativi della devoluzione
ereditaria. Vagliata la giurisprudenza e la dottrina, egli ha ritenuto che
solo un erede legittimario escluso
dalla successione, e non altri eredi, è un erede virtuale. Il Pretore ha poi rimproverato all'istante
di non avere sostanziato “l'esistenza concreta di una situazione di pericolo e
la necessità di tutela tale da giustificare la nomina di un amministratore dei
beni della successione”. Per il primo giudice la richiesta di AO 1 alla sorella
di partecipare a spese relative agli immobili di __________, formulata una sola
volta e prima che il mittente si rivolgesse a un avvocato, non giustifica la
nomina di un amministratore, anche perché “da un lato il convenuto non può
disporre giuridicamente degli immobili, non essendo al beneficio del
certificato ereditario, al cui rilascio la sorella si è opposta, e dall'altro
neppure ha evidentemente interesse a diminuire in qualsivoglia modo il valore
del bene immobiliare, essendo egli in ogni caso erede del de cuius e
quindi beneficiario dei beni della successione”.
3.
Riguardo alla prima
motivazione del Pretore, AP 1 ribadisce – appoggiandosi all'opinione di parte della dottrina – che
virtuale è anche “l'erede legale (…) escluso da un testamento che
privilegia un altro erede legale”. A suo parere, la qualifica di erede virtuale
dev'essere ammessa per ogni erede escluso finché questo “non faccia valere
la sua quota successoria, e dunque la sua qualità di erede, anche mediante
un'azione in annullamento”. Per
l'appellante, in presenza di due eredi legittimi, di cui uno ignorato dal
testatore, vi è una lacuna che va colmata applicando per analogia la
giurisprudenza in merito agli eredi legittimari. Ed essendo erede virtuale,
essa dispone di un interesse meritevole di tutela “fintanto che l'azione giudiziaria
e quindi una successione ex tunc è possibile”. In simili circostanze, epiloga,
essa è legittimata a sollecitare provvedimenti assicurativi della devoluzione
ereditaria.
a) Che
eredi legittimari esclusi o dimenticati dal disponente nel testamento siano meri
eredi virtuali fino al momento in cui, impugnata con successo mediante azione
di riduzione la disposizione di ultima volontà, non ottengano la loro porzione
legittima è un principio invalso a livello federale (DTF 143 III
370.
consid. 2.1 e 2.2; 139 V 3 consid. 4; 138 III 357 consid. 5;
più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_765/2022 del 24 aprile 2023
consid. 3.1.1 in: RSPC 2023 pag. 538) e
cantonale (RtiD II-2017 pag. 805 n. 13c;
II-2007 pag. 687
n. 25c; più di recente: I CCA, sentenze inc. 11.2021.62 del 30
dicembre 2021 consid. 4 e inc. 11.2016.96 del
10.
marzo 2017 consid. 4a). Tale è altresì la posizione della dottrina
(Hrubesch-Millauer in: Abt/Weibel [curatori],
Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 3 alle note introduttive agli
art. 522 segg. CC con numerosi rimandi; Wolf/Hrubesch-Millauer, Schweizerisches
Erbrecht, 2ª edizione, pag. 288 n. 1051; Piatti
in: Basler Kommentar, ZGB II, 7ª edizione, n. 2 alle note preliminari
degli art. 522–533 CC; Fankhauser
in: Handkommentar zum Privatrecht, 4ª edizione, n. 4a ad art. 602; Paltzer/Fehr, Virtuelle Erben und ihr
Recht auf Aufskunft und Information in: Successio 2022 pag. 330). E gli
eredi virtuali hanno il diritto di chiedere provvedimenti assicurativi della
devoluzione ereditaria (Staehelin
in: Basler Kommentar, ZGB II, op. cit., n. 4 ad art. 470; Bohnet, Actions civiles, vol. I: CC et
LP, 2ª edizione, § 33 n. 22 con rinvio; v. anche sentenza del Tribunale
federale 5A_612/2013 del 25 novembre 2013 consid. 1.2.3,).
b) La
questione di sapere se lo statuto di erede virtuale debba essere attribuito anche
in altre situazioni, come nel caso di un erede legittimo escluso dalla
successione con una disposizione testamentaria annullabile (erede legittimo
virtuale: Piotet, La protection du
réservataire en droit successoral suisse in: Revue de droit suisse, 1972, pag.
30; Bollag, Der virtuelle Erbe,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, pag. 5 n. 3 e pag. 198 n. 547; Weibel in: Abt/Weibel [curatori],
Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 11 ad art. 602 CC; Graham-Siegenthaler in: Handkommentar
zum Privatrecht, op. cit. n. 4a ad art. 602 CC; Wolf in: Berner Kommentar. 2014, n. 25 ad art. 602 CC; Wolf/Brazerol, Grundsätze für die Vornahme
der Erbteilung durch Gericht in: AJP/PJA 2016 pag. 1432) non merita particolare
approfondimento, la desi-gnazione di un amministratore della successione legittimandosi
nella fattispecie per alti motivi.
c) L'amministrazione
di un'eredità (art. 554 CC) dev'essere ordinata d'ufficio dall'autorità
competente (Emmel in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 40 ad art. 554
CC). Salvo eccezioni estranee al caso specifico, non è necessaria una richiesta
particolare, chiunque potendo informare l'autorità di motivi che giustifichino
la nomina di un amministratore (Leu/Gabrieli
in: Basler Kommentar, op. cit., n. 8 alle note introduttive agli art. 555–-559
CC; Meier/Reymond-Eniaeva in: Commentaire romand, CC II, 2ª edizione,
n. 10 ad art. 551 CC). Ma l'amministrazione d'ufficio di un'eredità va ordinata
esclusivamente qualora sia prevista dalla legge, e segnatamente ove non siano
conosciuti tutti gli eredi (art. 554 cpv. 1 CPC). Per alcuni autori un
amministratore dell'eredità dev'essere nominato altresì in presenza di un erede
virtuale (Piotet, op. cit., pag.
36; Raemy, Das Pflichtteilsrecht
und die Erbenqualität, Friburgo 1982, pag. 89). Certo è che un provvedimento
del genere va disposto anche nel caso in cui eredi legittimi, ma non legittimari,
vengano esclusi dall'eredità mediante disposizione testamentaria (Emmel, op. cit., n. 7 ad art. 554 CC con
rinvii; Leu/Gabrieli, op. cit., n.
13.
ad art. 554 CC con rinvii; Bollag,
op. cit., pag. 232 n. 645 seg.; Hubert-Froidevaux
in: Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 13 ad art. 554 CC; Schuler-Buche, L'exécuteur
testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et
comparaison, Losanna 2003, pag. 23; v. anche Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 15 ad art. 554 CC).
d)
In concreto è pacifico
che AP 1, sorella del de cuius, non è erede legittimaria, che __________
L__________ ha istituito il fratello AO 1 suo unico erede e che la sorella ha
promosso nei confronti di quest'ultimo un'azione di annullamen-to del
testamento olografo, tuttora pendente. Dandosi le premesse dell'art. 554 cpv. 1
n. 3 CC, l'amministrazione dell'eredità deve pertanto essere ordinata.
4.
Riguardo alla seconda
motivazione l'appellante ribadisce la legittimità della misura in questione a
causa della richiesta del fratello di farla partecipare alle spese
dell'immobile. A mente sua, “anche se fosse un unico evento sporadico, ciò
indizia il fatto che il fratello non sembra intenzionato a mantenere il bene né
a condividere le informazioni”. Una tale argomentazione si pone ai limiti della
ricevibilità, l'interessata limitandosi a ribadire la propria con-
vinzione, confrontandosi
con la motivazione del Pretore solo di scorcio. Comunque sia, se le premesse dell'art. 554 cpv. 1 n. 3 CC
sono date, l'autorità adotta il provvedimento. Essa non fruisce di margini d'apprezzamento
e non deve domandarsi se la misura sia davvero necessaria, tranne nelle ipotesi
– estranee alla fattispecie – degli art. 554 cpv. 1 n. 1 e 556 cpv. 3 CC (Leu/Gabrieli, op. cit., n. 8 all'introduzione degli art. 551–559
e n. 19 in fine ad art. 554 CC; Meier/Reymond-Eniaeva,
op. cit., n. 10 ad art. 551 CC). Il solo verificarsi dei presupposti
legali è sufficiente, in altri termini, per giustificare l'emanazione del
provvedimento (RtiD II-2010 pag. 645 consid. 3).
5.
In
ultima analisi, alla luce di quanto precede si giustifica di disporre un'amministrazione
dell'eredità, limitata alle proprietà per piani n. 1549, 1550 e 1551 della
particella n. 892 RFD di __________, sezione di __________. Quanto alla persona dell'amministratore,
sebbene in linea di principio l'autorità giudiziaria superiore possa riformare
essa medesima una decisione impugnata, in concreto appare opportuno rinviare
gli atti al Pretore con l'invito a designare il responsabile, eventualmente
dopo avere interpellato le parti circa un nome di comune fiducia. Ciò a maggior
ragione ove si pensi che autorità di vigilanza sull'amministratore della
successione è, nel Cantone Ticino, il Pretore (art. 86a lett. b LAC;
RtiD I-2007 pag. 750 n. 24c consid. 1 con rinvio). Contestualmente il primo
giudice statuirà sui costi dell'amministratore, che costituiscono un debito
della successione (Leu/Gabrieli,
op. cit., n. 12 all'introduzione
degli art. 551–559 CC). Quanto agli altri provvedimenti richiesti, l'appello è finanche
sprovvisto di motivazione, sicché al riguardo si rivela irricevibile (art. 311
CPC), fermo restando che il lamentato uso da parte del convenuto dev'essere
messo in relazione con la gestione da parte dell'amministratore.
6.
Le
spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC)
in entrambi i gradi di giurisdizione.
L'istante
ottiene la nomina di un amministratore delle note proprietà per piani, ma non
le altre misure da lei postulate. Nel complesso si giustifica così di porre a suo
carico un quinto degli oneri processuali e di porre il resto a carico del
convenuto, che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili
ridotte (tre quinti dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
7.
Riguardo
ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di provvedimenti assicurativi
della devoluzione ereditaria soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72
cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari, di modo
che contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti
costituzionali (I CCA sentenza inc. 11.2020.175 del 26 febbraio 2021 consid. 4
con rinvii).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza
impugnata è così riformata:
1. L'istanza
è parzialmente accolta, nel senso che è ordinata l’amministrazione delle proprietà
per piani n. 1549, 1550 e 1551 della particella n. 892 RFD di __________,
sezione di __________, già appartenenti a __________ L__________.
2. Le
spese processuali di fr. 300.–, da anticipare dall'istante, sono poste per un quinto
a carico dell'istante medesima e per il resto a carico del convenuto. AO 1
rifonderà a AP 1 fr. 180.– per ripetibili ridotte.
Gli
atti sono rinviati al Pretore perché designi l'amministratore e statuisca sui
costi del provvedimento.
II. Le spese processuali di
fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un quinto a carico dell'appellante stessa e per il
resto a carico di AO 1. Quest'ultimo rifonderà all'appellante fr. 1500.–
per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–
, ;
–
, .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).