11.2022.185
Assunzione di prove a titolo cautelare
7 novembre 2023Italiano15 min
(1955), celibe con ultimo domicilio a __________, è deceduto il 23 giugno 2019 ad
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Incarto n.
11.2022.185
Lugano
7 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Ghirardelli
sedente
per statuire nella causa CA.2022.6 (assunzione
di prove a titolo cautelare) della Pretura del Distretto di Leventina promossa
con istanza del 28 luglio 2022 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 15 dicembre 2022 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
dal Pretore il 2 dicembre 2022;
Ritenuto
in fatto: A. __________ L__________
(1955), celibe con ultimo domicilio a __________, è deceduto il 23 giugno 2019 ad
__________. Mediante testamento olografo del 21 giugno 2019, pubblicato il 13
agosto 2019 dal notaio __________ D__________ davanti al Pretore del Distretto
di Leventina, egli ha istituito il fratello AO 1 suo unico erede. Il 5 gennaio
2021 AP 1, sorella del defunto, dopo essersi dapprima
opposta al rilascio del certificato ereditario, ha adito il medesimo Pretore
per ottenere l'annullamento del testamento. L'azione è tuttora pendente (inc. OR.2021.1).
B. Il 28
luglio 2022 AP 1 si è nuovamente rivolta al Pretore con un'istanza perché fosse
assunta a titolo cautelare una perizia volta a stabilire lo stato di fatto
attuale e gli eventuali difetti dell'immobile posto sulla particella n. 892 RFD
di __________, sezione di __________, e in specie le proprietà per piani n.
1549, 1550 e 1551, già appartenenti al de cuius.
Nelle sue osservazioni del 2 settembre 2022 AO 1 ha proposto di respingere
l'istanza. In una replica spontanea del 19 settembre 2022 AP 1 ha
mantenuto il proprio punto di vista. Il convenuto non ha
duplicato. Statuendo il 2 dicembre 2022, il Pretore ha respinto l'istanza. Le
spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta a
rifondere al convenuto fr. 300.– per ripetibili.
C. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15
dicembre 2022 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di
accogliere la propria istanza. Chiamato a precisare il valore litigioso,
il Pretore l'ha indicato il 13 febbraio 2023 in fr. 396 314.–. Nelle sue osservazioni del 7 marzo 2023 AO 1 conclude per
la reiezione dell'appello.
D. Nel frattempo, con
decisione del 2 dicembre 2022 il Pretore ha respinto un'istanza di AP 1 volta alla nomina di un amministratore delle citate proprietà
per piani (inc. SO.2022.204). Un appello presentato da AP 1 contro tale
decisione è stato parzialmente accolto con sentenza odierna da questa Camera,
che ha disposto la nomina di un amministratore e ha rinviato gli atti al
Pretore perché designi la persona incaricata (inc. 11.2022.184).
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
L'assunzione di
prove a titolo cautelare (art. 158 cpv. 1 CPC) è trattata secondo le norme
in materia di provvedimenti omonimi (art. 158 cpv. 2 CPC). Simili disposizioni rinviano
alla procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC; DTF 142 III 44 consid 3.1.2). Le
decisioni dei Pretori in tale ambito sono impugnabili perciò entro dieci giorni
dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In
concreto tale requisito è manifestamente dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr.
396.
314.–, cifra che le parti non contestano e che non appare d'acchito
inverosimile. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione
impugnata è giunta al patrocinatore dell'istante il 5 dicembre 2022 (traccia-mento
dell'invio n. 98.__________, agli atti). Presentato il 15 dicembre 2022, ultimo
giorno utile (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti), l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nella decisione
impugnata il Pretore ha rimproverato anzitutto all'istante di non avere reso verosimile
che la prova richiesta è in pericolo, e segnatamente che lo stato dell'immobile
appartenente alla successione sia a repentaglio per carente manutenzione da
parte del convenuto. Né, a suo avviso, AP 1 ha dimostrato un interesse degno di
protezione che giustifichi l'assunzione di una perizia, ovvero l'esistenza di una
pretesa di diritto sostanziale che essa intenderebbe far valere nei confronti
del fratello. Il primo giudice ha respinto altresì la tesi dell'appellante, che
lamentava una lesione del suo diritto d'informazione. A suo avviso, l'istante, esclusa
dalla successione per volontà del testatore senza essere erede legittimaria,
non è erede – tanto meno virtuale – fintanto che il testamento non sia stato
giudizialmente dichiarato nullo. Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza.
3.
La decisione impugnata, come
si è appena visto, poggia su più motivazioni indipendenti
(alternative o sussidiarie), sicché una di esse basta da sé sola per
definire l'esito della causa. In tal caso un ricorrente deve confrontarsi con
tutte quante le motivazioni, sotto pena di inammissibilità del rimedio
guridico, un'impugnazione potendo essere
accolta unicamente se le critiche volte contro ogni singola motivazione
risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con rinvii; analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2021.172 del 22 febbraio 2022 consid. 4). Premesso
ciò, riguardo alla prima motivazione del Pretore l'appellante si duole di non avere
alcuna informazione da parte del fratello sullo stato dell'immobile e di
ignorare il contenuto degli appartamenti. Essa riconosce che costui non può
disporre dell'immobile, pur essendo stato istituito unico erede, ma teme che egli
possa ridurne il valore “consapevolmente o inconsciamente”. Tanto più – essa
soggiunge – che il convenuto nemmeno ha reso verosimile di eseguire la manutenzione
ordinaria dello stabile. A suo avviso, “la situazione immobiliare può evolversi”,
motivo per cui “l'incertezza che grava attorno alla presente fattispecie”
giustifica l'adozione del provvedimento richiesto.
a) Secondo
l'art. 158 cpv. 1 lett. b prima frase CPC il giudice procede all'assunzione di
prove a titolo cautelare qualora la parte istante renda verosimile che tali
mezzi di prova siano esposti a pericolo. La
possibilità di assumere una prova a futura memoria si giustifica solo se la
situazione di fatto che dev'essere dimostrata con quel mezzo istruttorio
rischia di modificarsi (Baumgartner
in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische ZPO, 3ª edizione,
n. 6 ad art. 158; Chabloz/Copt
in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 8 ad art. 158). Ciò è il caso, ad
esempio, se un immobile è a rischio di danni o di crollo (Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur
Schweizerische ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 8 ad art. 158; Brönnimann in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 8 ad art. 158; Schweizer in: Commentaire romand, CPC,
2ª edizione, n. 2 ad art. 158; Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,
2ª edizione, n. 29 ad art. 158). L'istante deve rendere verosimile, in
altri termini, che una modifica dell'oggetto della prova sminuirebbe il valore della
prova stessa, ovvero che sussista una certa probabilità di mutazione dell'oggetto,
una mera possibilità non essendo sufficiente (Guyan
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 3. ad art. 158; Fellmann in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 15 ad art. 158).
b) Nel
caso in esame l'appellante ribadisce le proprie argomentazioni, tuttavia con la
citata motivazione del Pretore non si confronta nemmeno di scorcio. Essa non contesta
che un singolo invito all'istante di partecipare al pagamento di talune
fatture dell'elettricità per complessivi fr. 697.30 “non permette certo di
dimostrare, ma neppure rendere verosimile che il fratello stia tralasciando la
cura dello stabile”. Né essa respinge il rimprovero mossole dal Pretore di non
avere indicato “come e quando essa avrebbe cercato di ottenere informazioni
sullo stato delle PPP da parte del fratello”. E l'appellante nemmeno contesta
di non avere addotto motivi oggettivi che giustificassero la presentazione dell'istanza
“ad oltre tre anni del decesso del de cuius, né quale interesse avrebbe
il fratello di diminuire il suo stesso patrimonio”. In definitiva il rischio
allegato dall'appellante si fonda su mere allegazioni, inidonee a giustificare
l'applicazione dell'art. 158 cpv. 1 lett. b prima frase CPC. Sotto questo
profilo l'appello è destinato all'insuccesso.
4.
Relativamente all'interesse
degno di protezione richiesto dall'art. 158 cpv. 1 lett. b seconda frase
CPC, chi pretende l'assunzione a titolo cautelare di un mezzo di prova deve
rendere verosimile l'esistenza di uno stato di fatto sulla base del quale
fondare una pretesa di diritto materiale nei confronti del convenuto, come pure
il fatto che la prova per la quale chiede l'assunzione della prova a titolo
cautelare è necessaria per far valere la pretesa (DTF 143 III 113 consid.
4.4.1, 142 III 40 consid. 3.1.1, 140 III 15 consid. 2.2.2, 138 III 76, consid.
2.4.2; più di recente: sentenza 4A_293/2023 del 27 giugno 2023 consid. 4.1). L'interesse
degno di protezione si riferisce quindi alla possibilità di far valere direttamente il mezzo di prova assunto in via
cautelare in un'azione concreta (DTF 140 III 23 consid. 2.5). Nella valutazione di tale interesse non
si pongono in ogni modo requisiti troppo severi (DTF 140 III 20 consid.
2.2.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_165/2020 del 14
dicembre 2022 consid. 4.1.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.85 del
29.
ottobre 2020 consid. 3; RtiD II-2012 pag. 872 consid. 7).
a) Oltre
a rimproverare all'istante di non avere reso verosimile un pregiudizio
all'immobile, il Pretore ha rilevato che ai fini di una divisione ereditaria i
fondi sono imputati agli eredi per il valore venale al momento della divisione,
come prevede l'art. 617 CC. Poco importa quindi, per il primo giudice, il
valore al momento dell'apertura della successione o quello “al momento attuale”.
Inoltre, soggiunge il Pretore, non è chiaro nemmeno quali pretese concrete l'istante
vanti nei confronti del convenuto, una disposizione testamentaria rimanendo
valida fino al suo annullamento. Né, per il primo giudice, “appare con ogni
verosimiglianza immaginabile una gestione d'affari senza mandato”, il gestore dovendo
avere avuto, dall'origine, in tale ipotresi, la volontà e la coscienza di
gestire affari di terzi.
b) L'appellante
si duole che il Pretore non abbia riconosciuto la pretesa di diritto sostanziale
nei confronti del convenuto per la quale sarebbe necessaria l'assunzione della
perizia. Al proposito essa sostiene che lo stato di fatto è costituito dalla
successione stessa, di cui essa è erede virtuale, la quale comprende le
note proprietà per piani. L'appellante fa valere di non essere mai stata
coinvolta nella successione, ma che in qualità di erede virtuale è suo
interesse conoscere il valore del compendio ereditario non solo al momento
dell'apertura della successione, ma anche al momento di introdurre l'azione di
nullità del testamento. A suo parere, il principio dell'art. 617 CC “può
essere modulabile”, tant'è che in determinati casi una parte può chiedere una
nuova valutazione dei fondi, di modo che essa dispone di un legittimo interesse
a conoscere l'attuale valore degli immobili “per poter poi se del caso rendere
responsabile il fratello di eventuali carenze di manutenzione e conseguenti
perdite di valore”. Per di più, epiloga l'appellante, le sue possibili pretese
possono fondarsi altresì sulla responsabilità del convenuto “per atto illecito
o sulla base dell'art. 419 segg. CO”.
c) In
concreto si può anche ammettere che AP 1, erede non legittimaria esclusa dalla
successione con una disposizione testamentaria annullabile, possa definirsi
erede legittima virtuale (sulla nozione: Piotet,
La protection du réservataire en droit successoral suisse in: Revue de droit
suisse, 1972, pag. 30; Bollag, Der
virtuelle Erbe, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, pag. 5 n. 3 e pag. 198 n. 547; Weibel in: Abt/Weibel [curatori],
Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 11 ad art. 602 CC; Graham-Siegenthaler in: Handkommentar zum Privatrecht, 4ª edizione, n. 4a ad art.
602; Wolf in: Berner Kommentar. 2014, n. 25 ad art. 602; Wolf/Brazerol, Grundsätze
für die Vornahme der Erbteilung durch Gericht in: AJP/PJA 2016 pag. 1432). Sta
di fatto che pur in tale veste essa ricoprirà
la posizione di erede solo in caso di accoglimento dell'azione di annullamento
del testamento del fratello da lei promossa il 5 gennaio 2021 (inc. OR.2021.1).
Come per l'erede legittimario virtuale, fino a quel momento essa non potrà promuovere
un'azione di
divisione ereditaria (sentenza del Tribunale
federale 5A_765/2022 del 24 aprile 2023 consid. 3.1.1 in: RSPC
2023.
pag. 538 cn rinvio; v. anche Minnig
in: Basler Kommentar 7ª edizione, n. 6 ad art. 602; Spahr in: Commentaire
romand,
CC II, 2ª edizione, n. 9 ad art. 602; Eigenmann/
Landert, Actions successorales, Basilea 2019, pag. 179 n. 17).
d) Nella
fattispecie l'azione di annullamento del testamento olografo è lungi
dall'essere conclusa, la durata media di una causa ordinaria,
comprendente due (o tre) gradi di giudizio, potendo ragionevolmente stimarsi anche
in tre o quattro anni. Secondo l'art. 617 CC però i fondi sono imputati agli eredi
per il valore venale che hanno al momento della divisione. Poco giova quindi una
perizia sullo stato attuale delle proprietà per piani, gli eredi beneficiando
del maggior valore o sopportando insieme il deprezzamento (Weibel, op. cit., n. 2 ad art. 617
CC; Spahr, op. cit., n. 4 ad art. 602 CC).
Salvo
ipotesi estranee al caso specifico (cfr. art. 474 CC), non sussidia per altro inquisire
sul valore dei fondi al momento della morte del testatore (Minnig, op. cit., n. 4 ad art. 617 CC). Del
resto, l'appellante medesima evoca la possibilità di procedere a una nuova
stima dei fondi qualora il processo abbia una durata eccessiva o qualora nel
corso del processo intervengano modifiche (sentenza del Tribunale fe-derale 5A_311/2009 del
6.
luglio 2009 consid. 3.2 in: SJ 2010 I 125; Weibel,
op. cit., n. 8 ad art. 617 CC; Minnig,
op. cit., n. 5 ad art. 617). Né la richiesta di assumere una perizia a titolo
cautelare può essere equiparata a una richiesta di stima da parte di un perito scelto
dall'autorità giusta l'art. 618 cpv. 1 CC (il che sarebbe ammissibile: Minnig, op. cit., n. 5 ad art. 618 CC),
l'istante non chiedendo una valutazione definitiva del valore di attribuzione
(ovvero del valore venale dei fondi), ma soltanto una valutazione del loro
stato attuale.
e) Non
si disconosce che AP 1 paventa un deprezzamento degli immobili a causa della
carente manutenzione da parte del fratello, ciò che le permetterebbe di formulare
“possibili pretese (...) basate su un'eventuale responsabilità del convenuto per
atto illecito o sulla base dell'art. 419 ss. CO”, ovvero, in quest'ultima evenienza,
come gestione d'affari senza mandato imperfetta. A parte il fatto nondimeno che
nella fattispecie nulla rende verosimile una carente manutenzione degli
immobili, l'esistenza di una pretesa di merito fondata su una responsabilità del
convenuto per atto illecito o una gestione d'affari senza mandato imperfetta
sarebbe, una volta di più, fondata su uno stato di fatto lungi dall'essere reso
verosimile. Ad ogni modo, con la parallela decisione odierna alla successione è
stato designato un amministratore (inc. 11.2022.184), il che scongiura i rischi
prospettati dall'appellante.
5.
Quanto al diritto
all'informazione vantato dall'appellante in qualità di erede virtuale,
la questione esula dalla presente procedura volta ad assumere una perizia sul
valore degli immobili oggetto del compensio ereditario. Per di più,
informazioni in quanto tali non sono mezzi di prova, tant'è che un'assunzione
di prove a titolo cautelare tende all'edizione di documenti e non alla ricerca
di informazioni (DTF 143 III 118 consid. 4.4.1; sentenza del Tribunale federale
4A_323/2022 del 5 dicembre 2022 consid. 6.3.2 in: RSPC 2023 pag. 182). Al
riguardo non occorre pertanto attardarsi.
6.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà
inoltre a AO 1, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata
indennità per ripetibili.
7.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ec-cede agevolmente la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L'appello è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali
di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1500.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
, ;
–
, .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali
e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato,
entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo
né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).