11.2022.186
Contributo alimentare dopo il divorzio
10 giugno 2024Italiano25 min
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
Source ti.ch
Incarti n.
11.2022.186
11.2022.187
Lugano
10 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
cancelliera:
Ghirardelli
sedente
per statuire nella causa DM.2020.5 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 6 febbraio 2020 da
AO1,
ora in
Minusio
(ora
patrocinato dall'avv. PA2,
Be______)
contro
AP1,
nata L______, O______
(patrocinata
dall'avv.
PA1,
Be______),
giudicando sull'appello del
16 dicembre 2022 presentato da AP1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 16
novembre 2022 (inc. 11.2022.186) e sulla contestuale richiesta di gratuito
patrocinio (inc. 11.2022.187);
Ritenuto
in fatto: A. AO1 (1960) e AP1
(1966), cittadini italiani, si sono sposati a G______
il 28 febbraio 1986. Dal matrimonio sono nati R______ (1986) e P______
(1986), entrambe ora maggiorenni e indipendenti. Già manovale ferroviario per
E__________SA
, il marito ha cessato
l'attività nel giugno del 2020 ed è stato posto al beneficio del pensionamento
anticipato. La moglie, riconosciuta
inabile al lavoro nella misura del 100%, percepisce dal 1° aprile 2019 rendite
del primo e del secondo pilastro. I coniugi si sono
separati nel gennaio del 2013, quando AO1
ha lasciato l'abitazione coniugale di Po______ (particella n. 593 RFD, allora comproprietà dei
coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi
in un appartamento a B______. I coniugi sono comproprietari inoltre, un mezzo ciascuno, di
un immobile a M______ (provincia di A______).
B. Nell'ambito
di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 25 gennaio 2013 da AP1, con decreto emesso “nelle more
istruttorie” del 12 febbraio 2013 il Pretore del Distretto di Leventina ha
obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di
fr. 1400.– mensili dal 1° febbraio 2013 e ha ordinato alla E______ SA di trattenere dallo stipendio di lui tale
importo, riversandolo a AP1 (inc. SO.2013.15).
Il 28 giugno 2018 i coniugi hanno venduto l'immobile di Po______ e successivamente si sono accordati sulla
liquidazione della comproprietà, nel senso che il marito ha riconosciuto alla
moglie un importo di fr. 14 000.– oltre alla metà del ricavo netto (inc.
CA.2018.7). AP1 si è poi trasferita in un
appartamento a O______.
C. Il
26 novembre 2019 AO1 ha promosso azione di
divorzio non motivata davanti al medesimo Pretore, proponendo che in esito allo
scioglimento del regime matrimoniale ogni coniuge rimanesse proprietario dei
beni a lui intestati e responsabile dei debiti da lui contratti. Egli ha
rifiutato altresì ogni contributo alimentare per la moglie. Il Pretore,
accertata la propria incompetenza per territorio, ha trasmesso gli atti il 4
febbraio 2020 al Pretore del Distretto di Riviera. All'udienza di conciliazione
dell'11 marzo 2020 i coniugi si sono accordati sul principio del divorzio, ma
non sugli altri effetti accessori, di modo che il Pretore ha assegnato a AO1 un termine per motivare la petizione. Con
decreto del 4 maggio 2020 il Pretore del Distretto di Leventina ha stralciato
dal ruolo la procedura a tutela dell'unione coniugale.
D. In un
memoriale dell'11 maggio 2020 AO1 ha
confermato le proprie domande di divorzio. Nella sua risposta del 14 settembre
2020 AP1 ha rivendicato, previa
concessione di una provvigione ad litem di fr. 2500.– o, in subordine, del gratuito patrocinio, un contributo
alimentare di fr. 1400.– mensili e il versamento di fr. 60 000.– in
liquidazione del regime dei beni, precisando che la ripartizione degli averi
previdenziali sarebbe dovuta avvenire a norma di legge.
E. Il
24 luglio 2020 AO1 ha postulato già in via cautelare la soppressione del
contributo alimentare per la moglie. All'udienza dell'8 ottobre 2020, indetta
per il contraddittorio, i coniugi si sono accordati per una riduzione del
contributo alimentare a fr. 820.– mensili. In un memoriale del 23 ottobre
2020 AP1 ha poi proposto di respingere l'istanza cautelare del marito. Con
replica del 16 dicembre 2020 sulla cautelare e nel merito AO1 ha ribadito le proprie domande,
avversando quelle della moglie. AP1 ha
duplicato il 4 febbraio 2021, confermando il proprio punto di vista.
All'udienza del 4 marzo 2021, indetta per il contraddittorio cautelare e le
prime arringhe, le parti hanno notificato prove.
L'istruttoria cautelare e di merito è terminata il
22 febbraio 2022 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 maggio 2022 AO1 ha ribadito le proprie richieste
cautelari e di merito. Nel suo allegato del 25 maggio 2022 AP1, senza alludere alla cautelare, ha
rivendicato un contributo alimentare di fr. 1400.–
mensili vita natural durante, il pagamento di fr. 25 000.– quale conguaglio per l'assegnazione in proprietà
esclusiva al marito dell'immobile di M______,
la metà del valore di riscatto di una polizza A______ SA e la metà della
prestazione d'uscita accantonata dal marito stesso durante il matrimonio, pari
a fr. 102 668.–, senza più accennare né alla provvigione ad
litem né al gratuito patrocinio.
F. Statuendo con giudizio unico del 16 novembre 2022, il
Pretore ha ridotto in via cautelare dal 24 luglio 2020 il contributo alimentare
per la moglie a fr. 585.– mensili, adeguando di conseguenza la diffida ai
debitori. Per l'emanazione del decreto cautelare egli non ha riscosso spese né
ha assegnato ripetibili. Nel merito il primo giudice ha pronunciato il divorzio,
ha riconosciuto alla moglie la metà del provento netto della vendita dell'immobile
a M______, ha ordinato alla F______ V______ di
trasferire fr. 96 000.– su un conto di libero passaggio intestato alla
moglie, così come alla A______ SA di versare a AP1
la metà del valore di riscatto di una polizza intestata al marito, e ha obbligato
AO1 a
erogare un contributo alimentare per la moglie di fr. 585.– mensili fino
al 30 aprile 2025. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a
carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Adita
da AP1, con decisione dell'8 aprile 2024
questa Camera ha respinto in quanto ricevibile un appello del 28 novembre
2022 contro il decreto cautelare appena citato (inc. 11.2022.179). Avverso
la sentenza di merito AP1 è poi insorta a questa Camera con un appello del 16 di-cembre
2022 in cui chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, di riformare
il giudizio impugnato nel senso di aumentare il contributo alimentare per sé a
fr. 1041.95 mensili fino al proprio
pensionamento ordinario. Nelle sue osservazioni del 21 maggio 2024 AO1 conclude per il rigetto dell'appello.
H. Nel frattempo, con decisione del 30 novembre 2022 il Pretore ha
respinto la richiesta di gratuito patrocinio introdotta da AP1. Adita il 12
dicembre 2022 da quest'ultima, con sentenza del 3 gennaio 2023 questa Camera ha
annullato tale decisione e ha rinviato gli atti al Pretore perché statuisse
previamente sulla richiesta di provvigione ad litem sollecitata dalla
moglie negli allegati preliminari (inc. 11.2022.190). Con decisione del 5
aprile 2023 il Pretore ha respinto la provvigione ad litem e ha ammesso
l'interessata al beneficio del gratuito patrocinio. Tale decisione è passata in
giudicato.
Considerando
in diritto: 1. Le
sentenze in materia di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove
rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso
raggiungesse fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare
del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la sentenza è giunta al patrocinatore della
moglie il 17 novembre 2022 (traccia degli invii n. __.__.______.________,
agli atti). Il termine per appellare è cominciato a decorrere così l'indomani e
sarebbe scaduto il 17 dicembre 2022. Introdotto il 16 dicembre 2022 (timbro
sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. All'appello AP1 acclude una serie di documenti volti ad
aggiornare la propria situazione finanziaria (copia del contratto di lavoro
della figlia P______ con un conteggio di
stipendio, copia di una decisione del 15 novembre 2022 dell'Ufficio degli aiuti
allo studio riguardante la figlia stessa, una tabella del marzo 2022 relativa a
pigioni arretrate dovute dalla figlia e un estratto del registro delle esecuzioni
munito di un conteggio dell'Ufficio di esecuzione di Biasca, del dicembre 2021).
Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono
immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle
circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Salvo i documenti precedenti le
arringhe finali del 30 maggio 2022 (la scadenza del termine fissato per
presentare memoriali conclusivi: DTF 143 III 276 consid. 2.3.1; I CCA, sentenza
inc. 11.2021.27 del 5 maggio 2022 consid, 6), che potevano essere sottoposti al
Pretore (attestazione delle rendite 2021, fattura della B______ SA, fattura
imposta di circolazione del 2022, tabella degli arretrati ed estratto dell'UE),
gli altri documenti, esibiti senza indugio in appello, sono ammissibili e
saranno esaminati nella misura in cui appariranno di rilievo ai fini del
giudizio.
3. Litigioso rimane nella fattispecie il
contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso il principio del
divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315
cpv. 1 CPC).
Al riguardo il
Pretore, riepilogati i criteri che disciplinano
il metodo di calcolo per i contributi di mantenimento dopo il divorzio, ha riscontrato
anzitutto un matrimonio che ha influito concretamente sulla situazione della
moglie, ciò che conferisce a quest'ultima il diritto di conservare – per quanto
possibile – il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Egli ha
constatato poi che AP1 ha __ anni ed è totalmente inabile al lavoro, ciò che
esclude a mente sua la ripresa di qualsiasi attività lucrativa. Premesso ciò, sulla
base delle risultanze della procedura cautelare il primo giudice ha accertato
il reddito del marito in fr. 4063.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo “allargato”
di fr. 3480.– mensili arrotondati
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione con
posteggio fr. 1410.–, conguaglio delle spese accessorie fr. 59.20,
premio della cassa malati fr. 490.75, spese mediche non coperte dalla
cassa malati fr. 100.–, assicurazione RC privata fr. 11.70,
assicurazione dell'automobile fr. 156.35, imposta di circolazione
fr. 52.70).
Relativamente
alla moglie, il Pretore ne ha calcolato le entrate in complessivi
fr. 1948.– mensili arrotondati (rendita AI fr. 1839.– e rendita LPP
fr. 109.40). Preso atto che l'interessata abita con la figlia P______, la quale consegue un reddito e partecipa
verosimilmente ai costi dell'alloggio, egli ha stabilito il fabbisogno minimo “allargato” di AP1 in fr. 2515.– mensili arrotondati
(minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–,
pigione con posteggio fr. 734.– [già dedotta la quota compresa nel
fabbisogno minimo della figlia], premio della cassa malati fr. 524.55,
spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 107.60, assicurazione RC
fr. 10.25, assicurazione del-
l'automobile
fr. 121.45, imposta di circolazione fr. 29.25, contributi AVS
fr. 136.35).
Nelle
circostanze descritte il Pretore ha constatato un'eccedenza nel bilancio
familiare di fr. 16.– mensili, situazione che “sarebbe invece
di ammanco nel caso in cui la moglie non convivesse con la figlia”. Egli ha fissato così il
contributo alimentare per la convenuta in fr. 585.– mensili, “pari alla disponibilità” del marito (fr. 4063.– ./. fr. 3480.–) fino
al pensionamento di lui. Per il primo giudice il risultato non muterebbe
neppure nel caso in cui si considerasse il fabbisogno minimo secondo il diritto
esecutivo, ovvero limitato all'importo di base, al costo dell'alloggio senza il
posteggio e al premio della cassa malati senza le coperture complementari.
Dandosi un fabbisogno del marito di fr. 3021.– mensili e uno della moglie di
fr. 2060.–, ripartendo a metà l'eccedenza di fr. 930.– (fr. 5957.– redditi
totali ./. fr. 5081.– mensili) il
marito
potrebbe conservare fr. 3486.– mensili e versare un contributo alimentare per
la moglie di fr. 585.– mensili.
Quanto
alla situazione dopo il pensionamento ordinario
di AO1, il Pretore ne ha stimato le presumibili rendite in fr. 3075.–
mensili (rendita AVS fr. 2390.–, rendita LPP fr. 685.–) e ha escluso
la disponibilità di sostanza, i fr. 100 000.–
accertati dall'autorità fiscale nel 2020 essendo verosimilmente destinati a
essere consumati “per coprire le proprie spese”.
In condizioni siffatte il primo giudice ha concluso che AO1 non avrà alcuna disponibilità
per partecipare al mantenimento della moglie. A suo parere, inoltre, il
risultato non muterebbe nemmeno se si tenesse conto del solo fabbisogno minimo
secondo il diritto esecutivo.
4. I
criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex
coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano
l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e
diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con
riferimenti). Al proposito basti ricordare che qualora un coniuge non possa ragionevolmente essere tenuto a
provvedere da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza
per la vecchiaia, l'altro coniuge deve corrispondergli un adeguato contributo
alimentare (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un
lato quello del clean break, secondo cui dopo il divorzio ciascun
coniuge deve, nella misura del possibile, riacquisire la propria indipendenza
economica e finanziare da sé le proprie esigenze e, dall'altro, quello della
solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le
conseguenze le-gate alla ripartizione dei compiti assunta in costanza di
matrimonio (art. 163 CC).
Anche
il criterio da applicare per il calcolo di contributi alimentari elaborato di
recente dal Tribunale federale (metodo “a due fasi”: DTF 147 III 265, 293, 301)
è già stato esposto dal Pretore. Al proposito basti ricordare che nel sistema “a
due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle
direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla
Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti
dell'art. 93 LEF (fabbisogno minimo “del diritto esecutivo”). A tale minimo si
aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi
dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure
un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i
premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione
complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei
mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese
connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza
professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti
durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o
di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento
ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a
figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo
“allargato” o “del diritto di famiglia”).
Riassumendo,
in sintesi, dandosi coniugi che versano in una situazione finanziaria
deficitaria, ovvero nel caso in cui il bilancio familiare registri un ammanco,
occorre determinare anzitutto il fabbisogno minimo “del diritto esecutivo” che
il coniuge debitore ha diritto di conservare e determinare poi quello di
eventuali figli minorenni, compreso l'eventuale contributo di accudimento, definendo
infine il fabbisogno minimo dell'altro coniuge (DTF 145 III 284 consid. 7.2;
più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_257/2023 del 4 dicembre 2023
consid. 5.2.1 con riferimenti).
5. L'appellante rivendica un contributo alimentare di fr. 1041.95
mensili almeno fino al proprio pensionamento
(febbraio del 2031). Essa non contesta gli accertamenti del Pretore sui rispettivi redditi,
ma censura alcune poste ammesse dal primo giudice nei rispettivi fabbisogni minimi
“allargati”. Quanto al proprio, AP1 chiede di non tenere conto della
convivenza con la figlia P______, che non può partecipare alle spese dell'economia
domestica, e di riconoscerle quindi il minimo esistenziale del diritto
esecutivo di fr. 1200.– mensili con l'intera pigione di fr. 1130.–
mensili. La convenuta postula inoltre l'inserimento nel fabbisogno minimo dei
costi relativi al veicolo privato e le spese mediche non coperte dalla cassa
malati. Le voci in questione vanno esaminate singolarmente.
a) Per quel che riguarda la partecipazione
della figlia P______ alle spese dell'economia domestica materna, le
argomentazioni dell'appellante sono sostanzialmente già state esaminate da
questa Camera al momento di trattare l'appello della moglie contro il decreto
cautelare (sentenza inc. 11.2022.179 dell'8 aprile 2004). Ai fini dell'odierno
giudizio basti ricordare che la comunione domestica di un
genitore con un figlio maggiorenne non è
paragonabile a quella di due partner, di modo che il minimo esistenziale di
tale genitore non corrisponde alla metà del minimo esistenziale del diritto
esecutivo per convivente, di fr. 850.– mensili (DTF 144 III 507 consid.
7.7, 132 III 485 consid, 4.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.52
del 7 gennaio 2024 consid. 4a). Inoltre, qualora sia al beneficio di risorse
proprie (come in concreto), un figlio maggiorenne va tenuto di regola a contribuire
al costo della locazione del genitore (I CCA, sentenza inc. 11.2022.52 del 7
gennaio 2024 consid. 4b con rinvio alla sentenza del Tribunale federale
5A_246/2019 del 9 giugno 2020 consid. 5.3.3). Ne segue che il minimo
esistenziale del diritto esecutivo dell'appellante va stabilito in fr. 1200.–
mensili, mentre la pigione, posteggio compreso, va confermata in fr. 734.–
mensili.
b) In
merito ai costi d'automobile il Pretore ha riconosciuto il premio dell'assicurazione
di fr. 121.45 mensili e l'imposta di circolazione di fr. 29.25, ma
non i costi di manutenzione del veicolo di fr. 50.– mensili,
poiché “non sufficientemente allegati”. In questa sede l'appellante produce una
fattura della B______ SA del marzo 2022, di fr. 1458.55, senza tuttavia
inserire alcun importo nel calcolo del proprio fabbisogno minimo (cfr. pag. 7
ad 4). A prescindere dall'irricevibilità del documento (sopra, consid. 2), senza
l'indicazione sulla causale dell'intervento del garagista la fattura non può
ritenersi attestare spese ricorrenti. La pretesa
non può dunque essere ammessa.
c) Circa le
spese mediche non coperte dalla cassa malati, la censura appare incomprensibile,
ove si consideri che il primo giudice ha già riconosciuto l'importo di fr. 107.60
mensili come esposto dalla convenuta. Se ne conclude che con
l'adeguamento del minimo esistenziale del diritto
esecutivo
il fabbisogno
minimo “allargato” di AP1 risulta di fr. 2865.– mensili.
6. Per
quel che concerne il fabbisogno minimo “allargato”
del marito, l'appellante chiede di stralciare i costi d'automobile e le
spese mediche non coperte dalla cassa malati.
a) In
merito alla necessità di disporre di un mezzo privato, il Pretore l'ha
riconosciuta per lo stato fisico dell'interessato “e la conseguente necessità
di spostarsi con maggiore agio (finanche di tempo) per le visite mediche e le
cure”. L'appellante afferma che il marito non ha dimostrato la necessità di usare
un veicolo per motivi medici senza poter usufruire di mezzi di trasporto
pubblici. Dagli atti risulta tuttavia che AO1 deve recarsi due volte la
settimana presso studi medici e di fisioterapia in condizioni di ridotta
mobilità (doc. da S a W). La relativa spesa di fr. 209.05 mensili è pertanto giustificata.
b) Quanto
alle spese mediche non coperte dalla cassa malati, il Pretore, accertato che
nel periodo dal 2017 al 2019 il marito ha sopportato un carico mensile medio di
circa fr. 500.– mensili, ma che per gli anni successivi nulla ha reso
verosimile, ha ritenuto che alla luce degli interventi medici e della
verosimile necessità di cure si giustifica di riconoscere a AO1 un indennizzo
di fr. 100.– mensili. L'appellante
ribadisce la mancanza di giustificativi, ma non contesta che le condizioni di
salute dell'attore siano tali da necessitare trattamenti indispensabili e
ricorrenti suscettibili di comportare fr. 100.– mensili non coperti dalla
cassa malati. In definitiva il fabbisogno
minimo “allargato” di AO1 va pertanto
confermato in fr. 3480.– mensili.
7. Da quanto precede risulta, in sintesi, il seguente
quadro del bilancio familiare:
Reddito del
marito fr. 4063.–
Reddito della
moglie fr. 1948.– fr.
6011.–
mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 3480.–
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 2
865.–
fr.
6345.–
mensili
Ammanco fr.
334.– mensili
Avendo
il coniuge debitore del contributo
alimentare il diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale calcolato secondo la
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, che in concreto senza il
premio di un'assicurazione non obbligatoria ammonta a fr. 3470.– mensili arrotondati,
il margine a disposizione di AO1 ammonta di conseguenza a fr. 593.–
mensili. Per assicurare il proprio fabbisogno minimo “del diritto esecutivo”,
che senza il premio dell'assicurazione non obbligatoria risulta di fr. 2855.– mensili,
AP1 registra invece un ammanco di fr. 314.– mensili.
Dandosi risorse
insufficienti, si pone così la questione di sapere se AO1, debitore alimentare,
debba essere chiamato a finanziare il mantenimento della convenuta con la
propria sostanza. Ora, che sia possibile imporre il consumo di capitali per
provvedere al sostentamento proprio o dell'ex coniuge è pacifico (art. 125 cpv.
2 n. 5 CC) ed è un principio invalso segnatamente quando si tratta di garantire
il sostentamento dopo il divorzio (DTF 147 III 395 consid. 6.1.1 con rinvii). I
criteri per imporre a un coniuge di far capo alla sostanza dipendono dalle circostanze,
e in specie dall'entità della sostanza stessa, dall'uso che ne è stato fatto in
pendenza di matrimonio, dall'ampiezza e dalla durata del previsto consumo e del
rispetto della parità di trattamento degli
ex coniugi (sentenza del Tribunale federale 5A_211/2021 del 29 giugno
2022 consid. 5.3.1 con rinvio a DTF 147 III 393; v. anche RtiD I-2017 pag. 619
consid. 9c, II-2013 pag. 789 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2021.172 del 22 febbraio 2023 consid. 6a).
In concreto il
Pretore ha accertato la sostanza del marito in fr. 100 000.–, costituita con ogni verosimiglianza
dal provento della vendita nel 2018 della particella n. 593 RFD di Po______. Secondo
il Pretore medesimo, l'interessato ha consumato “almeno in parte” tale sostanza
per far fronte al proprio sostentamento. Nulla dimostra però tale conclusione,
tanto meno ove si consideri che, come ha constatato il primo giudice, il marito
si è dimostrato renitente nell'accertare l'entità del proprio patrimonio. Tenuto
conto che AP1 non dispone di sostanza apprezzabile, si giustifica così di
imporre a AO1 di colmare l'ammanco della
moglie, prelevando dal capitale fr. 314.– mensili fino al pensionamento di
lui, che interverrà il 18 aprile 2025. Ne segue che il contributo alimentare in
favore dell'appellante va fissato in fr. 910.– mensili arrotondati.
8. Per quel che
riguarda la durata del contributo alimentare, l'appellante
chiede di stabilirlo fino al raggiungimento del proprio pensionamento e non
solo fino al pensionamento del marito, come ha deciso il Pretore.
a) Il primo giudice ha ritenuto che dopo il
pensionamento AO1 disporrà di un
reddito complessivo di fr. 3075.– mensili
(rendita AVS fr. 2390.–, rendita LPP fr. 685.–) e che nel
frattempo per coprire le proprie spese egli avrà consumato in parte la sostanza
di fr. 100 000.– accertata nel 2020 dall'autorità fiscale. Il Pretore ha fissato
così il contributo alimentare per la moglie fino al pensionamento del marito,
poiché dopo di allora AO1 “non avrà
disponibilità per sovvenzionare la moglie”. L'appellante contesta
tale conclusione e chiede che anche dopo il pensionamento il marito sia tenuto
a versarle un contributo alimentare attingendo alla propria sostanza.
b) L'art.
125 CC non stabilisce un limite alla durata di un contributo alimentare dopo il
divorzio. A tale scopo il giudice applica i criteri enunciati – in
modo non esaustivo – dall'art. 125 cpv. 2 CC, fra cui il patrimonio dei coniugi
(cpv. 5) e le aspettative dell'assicurazione vecchiaia e della previdenza
professionale o di altro tipo (n. 8). In pratica, l'obbligo contributivo è
spesso fissato al raggiungimento dell'età pensionabile del debitore alimentare
(DTF 141 III 469 consid. 3.2.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale
5A_88/2023 del 19 settembre 2023 consid, 4.1 in: FamPra.ch 2024 pag. 192). Determinante in ogni modo non è il
raggiungimento dell'età pensionabile, quanto la modifica effettiva dei redditi.
Di norma un contributo di mantenimento dopo il divorzio non è vitalizio. È dovuto
per il tempo necessario finché il coniuge creditore riacquisti la propria
autonomia finanziaria, compresa un'adeguata previdenza professionale. La
durata del contributo dipende così dalle prospettive che il beneficiario ha di
garantire da sé il proprio debito mantenimento, di modo che in linea di massima
il contributo alimentare è dovuto solo fino al pensionamento del beneficiario. Se
in seguito il creditore alimentare non è in grado di sopperire da sé al proprio
debito mantenimento, il contributo può essere dovuto a vita, sempre che
l'obbligato disponga di mezzi sufficienti.
c) In
concreto l'appellante non contesta che al pensionamento le entrate del marito
si contrarranno da fr. 4063.– a
fr. 3075.– mensili. Dandosi un fabbisogno
minimo “del diritto esecutivo” di fr.
3470.– mensili arrotondati, AO1 non solo non disporrà dopo di allora di alcun margine
disponibile, ma registrerà un disavanzo di fr. 395.– mensili. Anche volendo
fare astrazione dai prelievi considerati dal Pretore, dopo il versamento del contributo alimentare per la moglie
di fr. 910.– mensili per un anno il capitale residuo si ridurrà a quel
mo-mento a circa fr. 95 000.–. Per
colmare il proprio scoperto di fr. 395.– mensili per i circa 16 anni della sua
aspettativa di vita egli dovrà prelevare complessivi fr. 75 840.–. Gli rimarranno così circa fr. 20 000.–. Nelle circostanze del caso non
appare giustificato tuttavia costringere l'interessato a spossessarsi di tutta
la sostanza senza lasciargli una piccola riserva di emergenza per eventuali
casi di necessità. Ne segue che al proposito l'appello è destinato
all'insuccesso.
9. Le
spese processuali seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare, ma non nella misura
richiesta, e soccombe interamente sulla durata del mantenimento. Ciò giustificherebbe
di addossarle quattro quinti degli oneri processuali. Viste le precarie
condizioni finanziarie in cui essa si trova, si rinuncia tuttavia a ogni
prelievo, così come si riuncia a riscuotere la quota a carico del marito. AO1, che ha presentato osservazioni per il tramite
di una patrocinatrice, ha diritto in ogni modo a
un'adeguata indennità per ripetibili ridotte
(tre quinti dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito
del giudizio odierno non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo di
primo grado inerente alle spese processuali (suddivise a metà) e alle
ripetibili (compensate).
10. La
richiesta di gratuito patrocinio formulata in appello da AP1 merita accoglimento, l'indigenza
dell'interessata essendo pacifica e l'appello non potendo dirsi senza
probabilità di successo sin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC), tanto da essere
parzialmente accolto. Inoltre un'istanza di provvigione ad litem è stata
respinta dal Pretore. Per
quanto riguarda l'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in
mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocata produrre:
sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9), si
può presumere che per motivare adeguatamente l'appello in una causa già nota (17 pagine) un avvocato solerte e
speditivo avrebbe profuso poco più di una giornata di lavoro, retribuita
fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un
breve colloquio o una stringata corrispondenza con la cliente. Aggiunte le
spese (10%) e l'IVA (8.1%), nel caso specifico l'indennità di patrocinio va
fissata in fr. 1750.– arrotondati.
11. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
Considerandi
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso rag-giunge anche la soglia
di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il
dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:
AO1 è
condannato a versare a AP1, in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese,
un contributo alimentare di fr. 910.– fino al 18 aprile 2025.
2. Non
si riscuotono spese. AP1 rifonderà alla controparte fr. 1350.– per ripetibili
ridotte.
3. AP1
è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio
da parte dell'avv. PA1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla
patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1750.–.
4. Notificazione a:
– avv.
PA1,
Be______;
– avv.
PA2,
Be______;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 11 e
dispositivo n. 3).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).