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Decisione

11.2022.186

Contributo alimentare dopo il divorzio

10 giugno 2024Italiano25 min

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

Source ti.ch

Incarti n.

11.2022.186

11.2022.187

Lugano

10 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

cancelliera:

Ghirardelli

sedente

per statuire nella causa DM.2020.5 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 6 febbraio 2020 da

AO1,

ora in

Minusio

(ora

patrocinato dall'avv. PA2,

Be______)

contro

AP1,

nata L______, O______

(patrocinata

dall'avv.

PA1,

Be______),

giudicando sull'appello del

16 dicembre 2022 presentato da AP1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 16

novembre 2022 (inc. 11.2022.186) e sulla contestuale richiesta di gratuito

patrocinio (inc. 11.2022.187);

Ritenuto

in fatto: A. AO1 (1960) e AP1

(1966), cittadini italiani, si sono sposati a G______

il 28 febbraio 1986. Dal matrimonio sono nati R______ (1986) e P______

(1986), entrambe ora maggiorenni e indipendenti. Già manovale ferroviario per

E__________SA

, il marito ha cessato

l'attività nel giugno del 2020 ed è stato posto al beneficio del pensionamento

anticipato. La moglie, riconosciuta

inabile al lavoro nella misura del 100%, percepisce dal 1° aprile 2019 rendite

del primo e del secondo pilastro. I coniugi si sono

separati nel gennaio del 2013, quando AO1

ha lasciato l'abitazione coniugale di Po______ (particella n. 593 RFD, allora comproprietà dei

coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi

in un appartamento a B______. I coniugi sono comproprietari inoltre, un mezzo ciascuno, di

un immobile a M______ (provincia di A______).

B. Nell'ambito

di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 25 gennaio 2013 da AP1, con decre­to emesso “nelle more

istruttorie” del 12 febbraio 2013 il Pretore del Distretto di Leventina ha

obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di

fr. 1400.– mensili dal 1° febbraio 2013 e ha ordinato alla E______ SA di trattenere dallo stipendio di lui tale

importo, riversandolo a AP1 (inc. SO.2013.15).

Il 28 giugno 2018 i coniugi hanno venduto l'immobile di Po______ e successivamente si sono accordati sulla

liquidazione della comproprietà, nel senso che il marito ha riconosciuto alla

moglie un importo di fr. 14 000.– oltre alla metà del ricavo netto (inc.

CA.2018.7). AP1 si è poi trasferita in un

appartamento a O______.

C. Il

26 novembre 2019 AO1 ha promosso azione di

divorzio non motivata davanti al medesimo Pretore, proponendo che in esito allo

scioglimento del regime matrimoniale ogni coniu­ge rimanesse proprietario dei

beni a lui intestati e responsabile dei debiti da lui contratti. Egli ha

rifiutato altresì ogni contributo alimentare per la moglie. Il Pretore,

accertata la propria incompetenza per territorio, ha trasmesso gli atti il 4

febbraio 2020 al Pretore del Distretto di Riviera. All'udienza di conciliazione

dell'11 marzo 2020 i coniugi si sono accordati sul principio del divorzio, ma

non sugli altri effetti accessori, di modo che il Pretore ha assegnato a AO1 un termine per motivare la petizione. Con

decreto del 4 maggio 2020 il Pretore del Distretto di Leventina ha stralciato

dal ruolo la procedura a tutela dell'unione coniugale.

D. In un

memoriale dell'11 maggio 2020 AO1 ha

confermato le proprie domande di divorzio. Nella sua risposta del 14 settembre

2020 AP1 ha rivendicato, previa

concessione di una provvigione ad litem di fr. 2500.– o, in subordine, del gratuito patrocinio, un contributo

alimentare di fr. 1400.– mensili e il versamento di fr. 60 000.– in

liquidazione del regime dei beni, precisando che la ripartizione degli averi

previdenziali sarebbe dovuta avvenire a norma di legge.

E. Il

24 luglio 2020 AO1 ha postulato già in via cautelare la soppressione del

contributo alimentare per la moglie. All'udienza dell'8 ottobre 2020, indetta

per il contraddittorio, i coniugi si sono accordati per una riduzione del

contributo alimentare a fr. 820.– mensili. In un memoriale del 23 ottobre

2020 AP1 ha poi proposto di respingere l'istanza cautelare del marito. Con

replica del 16 dicembre 2020 sulla cautelare e nel merito AO1 ha ribadito le proprie domande,

avversando quelle della moglie. AP1 ha

duplicato il 4 febbraio 2021, conferman­do il proprio punto di vista.

All'udienza del 4 marzo 2021, indetta per il contraddittorio cautelare e le

prime arringhe, le parti hanno notificato prove.

L'istruttoria cautelare e di merito è terminata il

22 febbraio 2022 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,

limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 maggio 2022 AO1 ha ribadito le proprie richieste

cautelari e di merito. Nel suo allegato del 25 maggio 2022 AP1, senza alludere alla cautelare, ha

rivendicato un contributo alimentare di fr. 1400.–

mensili vita natural durante, il pagamento di fr. 25 000.– quale conguaglio per l'assegnazione in proprietà

esclusiva al marito dell'immobile di M______,

la metà del valore di riscatto di una polizza A______ SA e la metà della

prestazione d'uscita accantonata dal marito stesso durante il matrimonio, pari

a fr. 102 668.–, senza più accennare né alla provvigione ad

litem né al gratuito patrocinio.

F. Statuendo con giudizio unico del 16 novembre 2022, il

Pretore ha ridotto in via cautelare dal 24 luglio 2020 il contributo alimentare

per la moglie a fr. 585.– mensili, adeguando di conseguenza la diffida ai

debitori. Per l'emanazione del decreto cautelare egli non ha riscosso spese né

ha assegnato ripetibili. Nel merito il primo giudice ha pronunciato il divorzio,

ha riconosciuto alla moglie la metà del provento netto della vendita dell'immobile

a M______, ha ordinato alla F______ V______ di

trasferire fr. 96 000.– su un conto di libero passaggio intestato alla

moglie, così come alla A______ SA di versare a AP1

la metà del valore di riscatto di una polizza intestata al marito, e ha obbligato

AO1 a

erogare un contributo alimentare per la moglie di fr. 585.– mensili fino

al 30 aprile 2025. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a

carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.

G. Adita

da AP1, con decisione dell'8 aprile 2024

questa Camera ha respinto in quanto ricevibile un appello del 28 novembre

2022 contro il decreto cautelare appena citato (inc. 11.2022.179). Avverso

la sentenza di merito AP1 è poi insor­ta a questa Camera con un appello del 16 di-cembre

2022 in cui chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, di riformare

il giudizio impugnato nel senso di aumenta­re il contributo alimentare per sé a

fr. 1041.95 mensili fino al proprio

pensionamento ordinario. Nelle sue osservazioni del 21 maggio 2024 AO1 conclude per il rigetto dell'appello.

H. Nel frattempo, con decisione del 30 novembre 2022 il Pretore ha

respinto la richiesta di gratuito patrocinio introdotta da AP1. Adita il 12

dicembre 2022 da quest'ultima, con sentenza del 3 gennaio 2023 questa Camera ha

annullato tale decisione e ha rinviato gli atti al Pretore perché statuisse

previamente sulla richiesta di provvigione ad litem sollecitata dalla

moglie negli allegati preliminari (inc. 11.2022.190). Con decisione del 5

aprile 2023 il Pretore ha respinto la provvigione ad litem e ha ammesso

l'interessata al beneficio del gratuito patrocinio. Tale decisione è passata in

giudicato.

Considerando

in diritto: 1. Le

sentenze in materia di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove

rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso

raggiungesse fr. 10 000.– secon­do

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2

CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare

del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la sentenza è giunta al patrocinatore della

moglie il 17 novembre 2022 (traccia degli invii n. __.__.______.________,

agli atti). Il termine per appellare è cominciato a decorrere così l'indomani e

sarebbe scaduto il 17 dicembre 2022. Introdotto il 16 dicembre 2022 (timbro

sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2. All'appello AP1 acclude una serie di documen­ti volti ad

aggiornare la propria situazione finanziaria (copia del contratto di lavoro

della figlia P______ con un conteggio di

stipendio, copia di una decisione del 15 novembre 2022 dell'Ufficio degli aiuti

allo studio riguardante la figlia stessa, una tabella del marzo 2022 relativa a

pigioni arretrate dovute dalla figlia e un estratto del registro delle esecuzioni

munito di un conteggio del­l'Ufficio di esecuzione di Biasca, del dicembre 2021).

Ora, nuovi mez­zi di prova sono proponibili in appello se vengono

immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle

circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Salvo i documenti precedenti le

arringhe finali del 30 maggio 2022 (la scadenza del termine fissato per

presentare memoriali conclusivi: DTF 143 III 276 consid. 2.3.1; I CCA, sentenza

inc. 11.2021.27 del 5 maggio 2022 consid, 6), che potevano essere sottoposti al

Pretore (attestazione delle rendite 2021, fattura della B______ SA, fattura

imposta di circolazione del 2022, tabella degli arretrati ed estratto del­l'UE),

gli altri documenti, esibiti senza indugio in appello, sono ammissibili e

saranno esaminati nella misura in cui appariranno di rilievo ai fini del

giudizio.

3. Litigioso rimane nella fattispecie il

contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso il principio del

divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315

cpv. 1 CPC).

Al riguardo il

Pretore, riepilogati i criteri che disciplinano

il metodo di calcolo per i contributi di mantenimento dopo il divorzio, ha riscontrato

anzitutto un matrimonio che ha influito concretamente sulla situazione della

moglie, ciò che conferisce a quest'ultima il diritto di conservare – per quanto

possibile – il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Egli ha

constatato poi che AP1 ha __ anni ed è totalmen­te inabile al lavoro, ciò che

esclude a mente sua la ripresa di qualsiasi attività lucrativa. Premesso ciò, sulla

base delle risultanze della procedura cautelare il primo giudice ha accertato

il reddito del marito in fr. 4063.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo “allargato”

di fr. 3480.– mensili arrotondati

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione con

posteggio fr. 1410.–, conguaglio delle spese accessorie fr. 59.20,

premio della cassa malati fr. 490.75, spese mediche non coperte dalla

cassa malati fr. 100.–, assicurazione RC privata fr. 11.70,

assicurazione dell'automobile fr. 156.35, imposta di circolazione

fr. 52.70).

Relativamente

alla moglie, il Pretore ne ha calcolato le entrate in complessivi

fr. 1948.– mensili arrotondati (rendita AI fr. 1839.– e rendita LPP

fr. 109.40). Preso atto che l'interessata abita con la figlia P______, la quale consegue un reddito e partecipa

verosimilmente ai costi dell'alloggio, egli ha stabilito il fabbisogno minimo “allargato” di AP1 in fr. 2515.– mensili arrotondati

(minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–,

pigione con posteggio fr. 734.– [già dedotta la quota compresa nel

fabbisogno minimo della figlia], premio della cassa malati fr. 524.55,

spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 107.60, assicurazione RC

fr. 10.25, assicurazione del-

­l'automobile

fr. 121.45, imposta di circolazione fr. 29.25, contributi AVS

fr. 136.35).

Nelle

circostanze descritte il Pretore ha constatato un'eccedenza nel bilancio

familiare di fr. 16.– mensili, situazione che “sarebbe invece

di ammanco nel caso in cui la moglie non convivesse con la figlia”. Egli ha fissato così il

contributo alimentare per la convenuta in fr. 585.– mensili, “pari alla disponibilità” del marito (fr. 4063.– ./. fr. 3480.–) fino

al pensionamento di lui. Per il primo giudice il risultato non muterebbe

neppure nel caso in cui si considerasse il fabbisogno minimo secondo il diritto

esecutivo, ovvero limitato all'importo di base, al costo dell'alloggio senza il

posteggio e al premio della cassa malati senza le coperture complementari.

Dandosi un fabbisogno del marito di fr. 3021.– mensili e uno della moglie di

fr. 2060.–, ripartendo a metà l'ecceden­za di fr. 930.– (fr. 5957.– redditi

totali ./. fr. 5081.– mensili) il

marito

potrebbe conservare fr. 3486.– mensili e versare un contributo alimentare per

la moglie di fr. 585.– mensili.

Quanto

alla situazione dopo il pensionamento ordinario

di AO1, il Pretore ne ha stimato le presumibili rendite in fr. 3075.–

mensili (rendita AVS fr. 2390.–, rendita LPP fr. 685.–) e ha escluso

la disponibilità di sostanza, i fr. 100 000.–

accertati dall'autorità fiscale nel 2020 essendo verosimilmente destinati a

essere consumati “per coprire le proprie spese”.

In condizioni siffatte il pri­mo giudice ha concluso che AO1 non avrà alcuna disponibilità

per partecipare al mantenimento della moglie. A suo parere, inoltre, il

risultato non muterebbe nemmeno se si tenesse conto del solo fabbisogno minimo

secondo il diritto esecutivo.

4. I

criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex

coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano

l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e

diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con

riferimenti). Al proposito basti ricordare che qualora un coniuge non possa ragionevolmente essere tenuto a

provvedere da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza

per la vecchiaia, l'altro coniuge deve corrispondergli un adeguato contributo

alimentare (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un

lato quello del clean break, secondo cui dopo il divorzio ciascun

coniuge deve, nella misura del possibile, riacquisire la propria indipendenza

economica e finanziare da sé le proprie esigenze e, dall'altro, quello della

solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le

conseguenze le-gate alla ripartizione dei compiti assunta in costanza di

matrimonio (art. 163 CC).

Anche

il criterio da applicare per il calcolo di contributi alimentari elaborato di

recente dal Tribunale federale (metodo “a due fasi”: DTF 147 III 265, 293, 301)

è già stato esposto dal Pretore. Al proposito basti ricordare che nel sistema “a

due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle

direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla

Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti

dell'art. 93 LEF (fabbisogno minimo “del diritto esecutivo”). A tale minimo si

aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi

dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure

un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i

premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione

complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei

mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese

connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza

professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti

durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o

di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento

ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a

figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo

“allargato” o “del diritto di famiglia”).

Riassumendo,

in sintesi, dandosi coniugi che versano in una situazione finanziaria

deficitaria, ovvero nel caso in cui il bilancio familiare registri un ammanco,

occorre determinare anzitutto il fabbisogno minimo “del diritto esecutivo” che

il coniuge debitore ha diritto di conservare e determinare poi quello di

eventuali figli minorenni, compreso l'eventuale contributo di accudimento, definendo

infine il fabbisogno minimo dell'altro coniuge (DTF 145 III 284 consid. 7.2;

più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_257/2023 del 4 dicembre 2023

consid. 5.2.1 con riferimenti).

5. L'appellante rivendica un contributo alimentare di fr. 1041.95

mensili almeno fino al proprio pensionamento

(febbraio del 2031). Essa non contesta gli accertamenti del Pretore sui rispettivi redditi,

ma censura alcune poste ammesse dal primo giudice nei rispettivi fabbisogni minimi

“allargati”. Quanto al proprio, AP1 chiede di non tenere conto della

convivenza con la figlia P______, che non può partecipare alle spese dell'economia

domestica, e di riconoscerle quindi il minimo esistenziale del diritto

esecutivo di fr. 1200.– mensili con l'intera pigione di fr. 1130.–

mensili. La convenuta postula inoltre l'inserimento nel fabbisogno minimo dei

costi relativi al veicolo privato e le spese mediche non coperte dalla cassa

malati. Le voci in questione vanno esaminate singolarmente.

a) Per quel che riguarda la partecipazione

della figlia P______ alle spese dell'economia domestica materna, le

argomentazioni dell'appellante sono sostanzialmente già state esaminate da

questa Camera al momento di trattare l'appello della moglie contro il decreto

cautelare (sentenza inc. 11.2022.179 dell'8 aprile 2004). Ai fini dell'odierno

giudizio basti ricordare che la comunione domestica di un

genitore con un figlio maggiorenne non è

paragonabile a quella di due partner, di modo che il minimo esistenziale di

tale genitore non corrisponde alla metà del minimo esistenziale del diritto

esecutivo per convivente, di fr. 850.– mensili (DTF 144 III 507 consid.

7.7, 132 III 485 consid, 4.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.52

del 7 gennaio 2024 consid. 4a). Inoltre, qualora sia al beneficio di risorse

proprie (come in concreto), un figlio maggiorenne va tenuto di regola a contribuire

al costo della locazione del genitore (I CCA, sentenza inc. 11.2022.52 del 7

gennaio 2024 consid. 4b con rinvio alla sentenza del Tribunale federale

5A_246/2019 del 9 giugno 2020 consid. 5.3.3). Ne segue che il minimo

esistenziale del diritto esecutivo dell'appellante va stabilito in fr. 1200.–

mensili, mentre la pigione, posteggio compreso, va confermata in fr. 734.–

mensili.

b) In

merito ai costi d'automobile il Pretore ha riconosciuto il premio dell'assicurazione

di fr. 121.45 mensili e l'imposta di circolazione di fr. 29.25, ma

non i costi di manutenzione del veicolo di fr. 50.– mensili,

poiché “non sufficientemente allegati”. In questa sede l'appellante produce una

fattura della B______ SA del marzo 2022, di fr. 1458.55, senza tuttavia

inserire alcun importo nel calcolo del proprio fabbisogno minimo (cfr. pag. 7

ad 4). A prescindere dall'irricevibilità del documento (sopra, consid. 2), senza

l'indicazione sulla causale dell'intervento del garagista la fattura non può

ritenersi attestare spese ricorrenti. La pretesa

non può dunque essere ammessa.

c) Circa le

spese mediche non coperte dalla cassa malati, la censura appare incomprensibile,

ove si consideri che il primo giudice ha già riconosciuto l'importo di fr. 107.60

mensili come esposto dalla convenuta. Se ne conclude che con

l'adeguamento del minimo esistenziale del diritto

esecutivo

il fabbisogno

minimo “allargato” di AP1 risulta di fr. 2865.– mensili.

6. Per

quel che concerne il fabbisogno minimo “allargato”

del marito, l'appellante chiede di stralciare i costi d'automobile e le

spese mediche non coperte dalla cassa malati.

a) In

merito alla necessità di disporre di un mezzo privato, il Pretore l'ha

riconosciuta per lo stato fisico dell'interessato “e la conseguente necessità

di spostarsi con maggiore agio (finanche di tempo) per le visite mediche e le

cure”. L'appellante afferma che il marito non ha dimostrato la necessità di usare

un veicolo per motivi medici senza poter usufruire di mez­zi di trasporto

pubblici. Dagli atti risulta tuttavia che AO1 deve recarsi due volte la

settimana presso studi medici e di fisioterapia in condizioni di ridotta

mobilità (doc. da S a W). La relativa spesa di fr. 209.05 mensili è pertanto giustificata.

b) Quanto

alle spese mediche non coperte dalla cassa malati, il Pretore, accertato che

nel periodo dal 2017 al 2019 il marito ha sopportato un carico mensile medio di

circa fr. 500.– mensili, ma che per gli anni successivi nulla ha reso

verosimile, ha ritenuto che alla luce degli interventi medici e della

verosimile necessità di cure si giustifica di riconoscere a AO1 un indennizzo

di fr. 100.– mensili. L'appellante

ribadisce la mancanza di giustificativi, ma non contesta che le condizioni di

salute dell'attore siano tali da necessitare trattamenti indispensabili e

ricorrenti suscettibili di comportare fr. 100.– mensili non coperti dalla

cassa malati. In definitiva il fabbisogno

minimo “allarga­to” di AO1 va pertanto

confermato in fr. 3480.– mensili.

7. Da quanto precede risulta, in sintesi, il seguente

quadro del bilancio familiare:

Reddito del

marito fr. 4063.–

Reddito della

moglie fr. 1948.– fr.

6011.–

mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 3480.–

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2

865.–

fr.

6345.–

mensili

Ammanco fr.

334.– mensili

Avendo

il coniuge debitore del contributo

alimentare il diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale calcolato secondo la

legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, che in concreto senza il

premio di un'assicurazione non obbligatoria ammonta a fr. 3470.– mensili arrotondati,

il margine a disposizione di AO1 ammonta di conseguenza a fr. 593.–

mensili. Per assicurare il proprio fabbisogno minimo “del diritto esecutivo”,

che senza il premio dell'assicurazione non obbligatoria risulta di fr. 2855.– mensili,

AP1 registra invece un ammanco di fr. 314.– mensili.

Dandosi risorse

insufficienti, si pone così la questione di sapere se AO1, debitore alimentare,

debba essere chiamato a finanziare il mantenimento della convenuta con la

propria sostanza. Ora, che sia possibile imporre il consumo di capitali per

provvedere al sostentamento proprio o dell'ex coniuge è pacifico (art. 125 cpv.

2 n. 5 CC) ed è un principio invalso segnatamente quando si tratta di garantire

il sostentamento dopo il divorzio (DTF 147 III 395 consid. 6.1.1 con rinvii). I

criteri per imporre a un coniuge di far capo alla sostanza dipendono dalle circostan­ze,

e in specie dall'entità della sostanza stessa, dall'uso che ne è stato fatto in

pendenza di matrimonio, dall'ampiezza e dalla durata del previsto consumo e del

rispetto della parità di trattamen­to degli

ex coniugi (sentenza del Tribunale federale 5A_211/2021 del 29 giugno

2022 consid. 5.3.1 con rinvio a DTF 147 III 393; v. anche RtiD I-2017 pag. 619

consid. 9c, II-2013 pag. 789 consid. 4; da ultimo: I CCA, senten­za

inc. 11.2021.172 del 22 febbraio 2023 consid. 6a).

In concreto il

Pretore ha accertato la sostanza del marito in fr. 100 000.–, costituita con ogni verosimiglianza

dal provento della vendita nel 2018 della particella n. 593 RFD di Po______. Secondo

il Pretore medesimo, l'interessato ha consumato “almeno in parte” tale sostanza

per far fronte al proprio sostentamento. Nulla dimostra però tale conclusione,

tanto meno ove si consideri che, come ha constatato il primo giudice, il marito

si è dimostrato renitente nell'accertare l'entità del proprio patrimonio. Tenuto

conto che AP1 non dispone di sostanza apprezzabile, si giustifica così di

imporre a AO1 di colmare l'ammanco della

moglie, prelevando dal capitale fr. 314.– mensili fino al pensionamento di

lui, che interverrà il 18 aprile 2025. Ne segue che il contributo alimentare in

favore dell'appellante va fissato in fr. 910.– mensili arrotondati.

8. Per quel che

riguarda la durata del contributo alimentare, l'appellante

chiede di stabilirlo fino al raggiungimento del proprio pensionamento e non

solo fino al pensionamento del marito, come ha deciso il Pretore.

a) Il primo giudice ha ritenuto che dopo il

pensionamento AO1 disporrà di un

reddito complessivo di fr. 3075.– mensili

(rendita AVS fr. 2390.–, rendita LPP fr. 685.–) e che nel

frattempo per coprire le proprie spese egli avrà consumato in parte la sostanza

di fr. 100 000.– accertata nel 2020 dall'autorità fiscale. Il Pretore ha fissato

così il contributo alimentare per la moglie fino al pensionamento del marito,

poiché dopo di allora AO1 “non avrà

disponibilità per sovvenzionare la moglie”. L'appellante contesta

tale conclusione e chiede che anche dopo il pensionamento il marito sia tenuto

a versarle un contributo alimentare attingendo alla propria sostanza.

b) L'art.

125 CC non stabilisce un limite alla durata di un contributo alimentare dopo il

divorzio. A tale scopo il giudice appli­ca i criteri enunciati – in

modo non esaustivo – dall'art. 125 cpv. 2 CC, fra cui il patrimonio dei coniugi

(cpv. 5) e le aspettative dell'assicurazione vecchiaia e della previdenza

professionale o di altro tipo (n. 8). In pratica, l'obbligo contributivo è

spesso fissato al raggiungimento dell'età pensionabile del debitore alimentare

(DTF 141 III 469 consid. 3.2.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale

5A_88/2023 del 19 settembre 2023 consid, 4.1 in: FamPra.ch 2024 pag. 192). Determinante in ogni modo non è il

raggiungimento dell'età pensionabile, quanto la modifica effettiva dei redditi.

Di norma un contributo di mantenimento dopo il divorzio non è vitalizio. È dovuto

per il tempo necessario finché il coniuge creditore riacquisti la propria

autonomia finanziaria, compresa un'adeguata previdenza professionale. La

durata del contributo dipende così dalle prospettive che il beneficiario ha di

garantire da sé il proprio debito mantenimento, di modo che in linea di massima

il contributo alimentare è dovuto solo fino al pensionamento del beneficiario. Se

in seguito il creditore alimentare non è in grado di sopperire da sé al proprio

debito mantenimento, il contributo può essere dovuto a vita, sempre che

l'obbligato disponga di mezzi sufficienti.

c) In

concreto l'appellante non contesta che al pensionamento le entrate del marito

si contrarranno da fr. 4063.– a

fr. 3075.– mensili. Dandosi un fabbisogno

minimo “del diritto esecutivo” di fr.

3470.– mensili arrotondati, AO1 non solo non disporrà dopo di allora di alcun margine

disponibile, ma registrerà un disavanzo di fr. 395.– mensili. Anche volendo

fare astrazione dai prelievi considerati dal Pretore, dopo il versamento del contributo alimentare per la moglie

di fr. 910.– mensili per un anno il capitale residuo si ridurrà a quel

mo-mento a circa fr. 95 000.–. Per

colmare il proprio scoperto di fr. 395.– mensili per i circa 16 anni della sua

aspettativa di vita egli dovrà prelevare complessivi fr. 75 840.–. Gli rimarranno così circa fr. 20 000.–. Nelle circostanze del caso non

appare giustificato tuttavia costringere l'interessato a spossessarsi di tutta

la sostanza senza lasciargli una piccola riserva di emergenza per eventuali

casi di necessità. Ne segue che al proposito l'appello è destinato

all'insuccesso.

9. Le

spese processuali seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare, ma non nella misura

richiesta, e soccombe interamente sulla durata del mantenimento. Ciò giustificherebbe

di addossarle quattro quinti degli oneri processuali. Viste le precarie

condizioni finanziarie in cui essa si trova, si rinuncia tuttavia a ogni

prelievo, così come si riuncia a riscuotere la quota a carico del marito. AO1, che ha presentato osservazioni per il tramite

di una patrocinatrice, ha diritto in ogni modo a

un'adeguata indennità per ripetibili ridotte

(tre quinti dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito

del giudizio odierno non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo di

primo grado inerente alle spese processuali (suddivise a metà) e alle

ripetibili (compensate).

10. La

richiesta di gratuito patrocinio formulata in appello da AP1 merita accoglimento, l'indigenza

dell'interessata essendo pacifica e l'appello non potendo dirsi senza

probabilità di successo sin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC), tanto da essere

parzialmente accolto. Inoltre un'istanza di provvigione ad litem è stata

respinta dal Pretore. Per

quanto riguarda l'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in

mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocata produrre:

sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9), si

può presumere che per motivare adeguatamente l'appello in una causa già nota (17 pagine) un avvocato solerte e

speditivo avreb­be profuso poco più di una giornata di lavoro, retribuita

fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un

breve colloquio o una stringata corrispondenza con la cliente. Aggiunte le

spese (10%) e l'IVA (8.1%), nel caso specifico l'indennità di patrocinio va

fissata in fr. 1750.– arrotondati.

11. Circa

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

Considerandi

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso rag-giunge anche la soglia

di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il

dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:

AO1 è

condannato a versare a AP1, in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese,

un contributo alimentare di fr. 910.– fino al 18 aprile 2025.

2. Non

si riscuotono spese. AP1 rifonderà alla controparte fr. 1350.– per ripetibili

ridotte.

3. AP1

è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio

da parte dell'avv. PA1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla

patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1750.–.

4. Notificazione a:

– avv.

PA1,

Be______;

– avv.

PA2,

Be______;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 11 e

dispositivo n. 3).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).