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Decisione

11.2022.19

Diritto d'abitazione: suddivisione delle spese tra proprietario e usuario

27 novembre 2023Italiano22 min

diritto in comune con il proprietario. Nella prima ipotesi egli (usuario) è tenuto

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.19

Lugano

27 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SE.2021.70 (azione

creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con

petizione del 25 febbraio 2021 da

AP

1

(patrocinata

dall' PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata

dall' PA 2 ),

giudicando sull'appello del 3 febbraio 2022 presentato AP 1 contro

la

sentenza emessa dal Pretore il 17 gennaio 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Il 20 novembre 2007 __________

A__________ (1940) ha gravato la sua particella n. 449 RFD di __________ (861 m²),

sezione di __________, sulla quale si trova un edificio con tre appartamenti e

un ampio giardino, di una servitù di abitazione a vita sull'appartamento al

primo piano in favore della sua – a quel tempo – convivente AO 1 (1952). Il

rogito prevedeva anche quanto segue:

2. Le parti convengono, in deroga alle disposizioni

legali, che gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria

dell'appartamento saranno a carico del concedente, rispettivamente dei suoi

eredi. Pure a carico del conce-dente, rispettivamente dei suoi eredi, saranno

gli oneri fiscali, diretti e indiretti, derivanti dall'appartamento gravato dal

diritto di abitazione.

Il 22 dicembre 2015 __________

A__________ ha donato alla figlia AP 1 (1970), avuta dal suo primo matrimonio

con __________ __________ (1949), la citata particella n. 449. Dal 16 settembre

2020 AP 1 ha chiesto invano a AO 1 il pagamento della quota di spese relativa all'appartamento

da lei occupato concernenti ‟olio da riscaldamento, acqua parti comuni,

elettricità parti comuni, canalizzazioni, tassa d'uso, manutenzione giardino,

manutenzione camino+caldaia, pulizia radiatori, assicurazione 5.5%,

amministrazione 4%ˮ dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2020 per

complessivi fr. 17 167.15. Il 16 ottobre 2020 AP 1 ha escusso AO 1

per la somma di fr. 16 400.– con

interessi al 3% dal 1° gennaio 2020 dovuti per la sua parte alle spese

comuni ‟dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2020ˮ. AO 1 ha sollevato opposizione al precetto esecutivo.

B. Il 21 dicembre 2020 AP

1 si è rivolta al Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 4, con un

tentativo di conciliazione per ottenere da AO 1 il

versamento di fr. 17 167.15 oltre interessi del 5% dal 31

dicembre 2016 su fr. 3105.03, dal 31 dicembre 2017 su fr. 3661.28,

dal 31 dicembre 2018 su

fr. 3638.48, dal 31 dicembre 2019 su

fr. 3675.60 e dal 31

dicembre 2020 su fr. 3086.75 per spese d'uso del noto appartamento e il

rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo n. 2997100 del 16

ottobre 2020. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 26 gennaio

2021 e quello stesso giorno il Segretario assessore ha rilasciato a AP 1 l'autorizzazione

ad agire. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono state poste a

carico dell'istante, riservata una diversa ripartizione in esito al giudizio di

merito (inc. CM.2018.47).

C. Il 25 febbraio 2021 AP

1 ha promosso davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 4, un'azione creditoria per ottenere quanto

postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 28 aprile 2021 AO

1 ha chiesto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 21 giugno

2021 le parti hanno riaffermato le loro domande, l'attrice anche sulla scorta

di una replica scritta, e hanno notificato prove. L'istruttoria è cominciata

seduta stante e si è chiusa il 6 luglio 2021. Alle arringhe finali le parti

hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 10 settembre

2021 l'attrice ha mantenuto le proprie richieste, salvo ridurre la pretesa a

fr. 16 594.20 oltre interessi del 5% dal 31 dicembre

2016 su

fr. 3066.85, dal 31

dicembre 2017 su fr. 3241.10, dal 31 dicembre 2018 su fr. 3600.30,

dal 31 dicembre 2019 su fr. 3637.40 e dal 31 dicembre 2020 su fr. 3048.55.

Nel proprio allegato del 2 settembre 2021 la convenuta ha ribadito il suo

punto di vista.

D. Con sentenza del 17

gennaio 2022 il Pretore ha respinto la petizione. Le spese processuali di

complessivi fr. 1000.– insieme con le spese della conciliazione di fr. 300.–

sono state poste a carico dell'attrice, tenuta rifondere alla convenuta fr.

2000.– per ripetibili.

E. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 febbraio 2022

nel quale chiede di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 17

marzo 2022 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai

Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono appellabili

entro 30 giorni dalla notifi-cazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il

valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare

della pretesa di fr. 16 594.20 rivendicata

dall'attrice nel memoriale conclusivo per l'uso dell'appartamento oggetto del

diritto di abitazione. Riguardo alla

tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al

patrocinatore dell'attrice il 25 gennaio

2022 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 3 febbraio 2022 (data della

raccomandata), l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2. Nella

sentenza impugnata il Pretore ha rilevato anzitutto che, secondo il contratto

di costituzione del diritto di abitazione sulla particella n. 449 in

favore della convenuta del 21 novembre 2007, in deroga alle disposizioni

legali, gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria

dell'appartamento sono assunti dal concedente __________ A__________,

rispettivamente dai suoi eredi, come pure gli oneri fiscali, diretti o

indiretti derivanti dal­l'appartamento gravato dal diritto di abitazione (pag.

2 in alto).

Ciò

posto, per il Pretore, diversamente da quanto pretende l'attrice alla quale la

particella è stata donata il 29 dicembre 2015, tale accordo è a lei opponibile

(pag. 3 in fine). Egli ha ricordato che a norma dell'art. 970 cpv. 4 CC nessuno,

nemmeno se in buona fede, può eccepire di non avere avuto conoscenza di

un'iscrizione

nel registro fondiario, compresi i documenti giustifi-

cativi

menzionati quali l'atto costitutivo, che fa stato per il contenuto e

l'estensione di una servitù. In concreto – ha soggiunto il primo giudice – i

documenti giustificativi del diritto di abitazione erano liberamente

consultabili dall'attrice, la quale aveva un interes­se manifesto a conoscerne

il contenuto ai fini della futura acquisizione del fondo. Ne segue che la buona

fede dell'attrice, la quale ha omesso di verificare il contenuto del documento

giustificativo, non può essere protetta (pag. 4). Il contratto di donazione del

29 dicembre 2015 menziona poi il numero di riferimento del giustificativo per

la costituzione del diritto di abitazione e l'attrice ha dichiarato nell'atto di

essere a conoscenza delle servitù e degli oneri fondiari risultanti da tale

documento, accettando l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si

trovava, noto alle parti e secondo le risultanze del registro fondiario. Non

può dunque prevalersi della sua buona fede o di una mancata conoscenza. Ciò

giustifica, in definitiva, la reiezione della petizione (pag. 5).

3. L'appellante

rimprovera al Pretore di avere ritenuto a torto che le spese d'uso

dell'appartamento oggetto del diritto di abitazione sono costi di manutenzione.

A mente sua, la deroga all'art. 778 cpv. 1 CC relativa agli oneri di

manutenzione ordinaria e straordinaria pattuita nel contratto di costituzione

del diritto di abitazione non riguarda il pagamento dei costi d'uso, per i

quali nulla è previsto. Le spese chieste alla convenuta relative ai conteggi

doc. M–Q attengono la sua quota calcolata su 89 m² e costituiscono spese ‟per

l'olio da riscaldamento, per l'acqua potabile, per l'energia elettrica delle

parti comuni, per la tassa d'uso delle canalizzazioni, per lo sfalcio del

giardino, per gli obbligatori controlli e manutenzione della caldaia del

riscaldamento e del camino e per l'amministrazioneˮ. L'attrice pone poi

l'accento sul fatto che i costi del giardiniere __________ Fi__________ – come

da lui ammesso – non sono oneri di manutenzione, poiché sono indispensabili per

l'uso del giardino. A suo avviso pertanto le spese chieste alla convenuta sono

costi di utilizzo a carico della beneficiaria del diritto. Essa ripete così che

le spese d'uso non sono costi di manutenzione e che, seppure validamente

liberata dagli oneri di manutenzione, la convenuta è ad ogni modo tenuta a

corrispondere i costi di utilizzo.

L'appellante

ribadisce inoltre che l'iscrizione del diritto di abitazione litigioso nel

registro fondiario non rende attenti i terzi non coinvolti nell'atto

costitutivo della deroga prevista dall'art. 778 cpv. 1 CC e che per una corretta

informazione occorreva aggiungere ‟con patti o pattuizioni relativi alla

manutenzioneˮ. Essa ripete di non essere stata informata della deroga

all'art. 778 cpv. 1 CC concordata tra __________ A__________ e la convenuta per

Fatti

i costi della manutenzione, reputando così che il diritto di abitazione fosse

usuale e che la beneficiaria dovesse sopportare anche gli oneri per la

manutenzione. A sostegno di tale sua opinione essa cita numerosa giurisprudenza

cantonale e federale. Onde la richiesta di accogliere la sua petizione.

4. Per

quanto riguarda la ripartizione degli oneri legati a un diritto di abitazione,

l'art. 778 CC distingue il caso in cui l'avente diritto ha il godimento

esclusivo della casa o dell'appartamento dal caso in cui egli esercita il suo

diritto in comune con il proprietario. Nella prima ipotesi egli (usuario) è tenuto

al pagamento degli oneri della manutenzione ordinaria (art. 778 cpv. 1 CC),

mentre incombono al proprietario gli oneri che derivano dalla qualità di

proprietario come gli interessi ipoteca­ri, le imposte, le tasse e i premi

assicurativi in relazione con l'immobile (sentenza del Tribunale federale

5A_475/2020 e 5A_481/2020 del 25 febbraio 2021

consid. 9.1.4; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 5ª edizione, pag. 125

n. 3795; Wermelinger in:

Commentaire romand, CC II,

Basilea 2016, n. 7 ad art. 778). Al

proprietario spetta altresì la manutenzione che va oltre quella ordinaria (DTF

52 II 136; Thurnherr in:

Handkommentar zum Schweizer Privatrecht,

Zurigo

2016, n. 3 ad art. 778; Wermelinger

in: Commentaire romand, op. cit., n. 8 ad art. 778; Mooser in: Basler

Kommentar, ZGB II, 7ª edizione, n. 11 e 12 ad art. 778). Nel secondo caso, se

il beneficiario ha solo un diritto di abitazione in comune con il proprietario,

le spese di manutenzione ordinaria incombono a quest'ultimo (art. 778 cpv. 2

CC; Wermelinger, op. cit., n. 9 ad

art. 778). Tale principio si applica a tutti gli spazi utilizzati in comune come

scale, lavanderia ecc. (Wermelinger, op. cit., n. 10 ad art. 778; Schmid-Tschirren in: Kurzkommentar

Schweizerisches ZGB, 2ª edizione, n. 4 ad art. 778; Piotet in: Traité de droit privé suisse, vol. V/2, 2ª edizione, pag. 207 n. 716; Baumann in: Zürcher Kommentar, 3ª

edizione, n. 11 ad art. 778 CC).

In

entrambe le eventualità il beneficiario del diritto di abitazione sopporta poi i

costi chiaramente relativi all'uso (sentenza del Tribunale federale 5A_475/2020

e 5A_481/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 9.1.4). La dottrina ha spiegato che

la partecipazio-ne avviene in proporzione

(Schmid-Tschirren, op. cit., n. 4 ad art. 778) e riguarda segnatamente spese

di riscaldamento, di

acqua

potabile, elettricità e simili (Baumann,

op. cit., n. 13 ad art. 778 CC; Steinauer,

op. cit., pag. 125 n. 3796; Thurnherr,

op. cit., n. 2 ad art. 778 CC; Wermelinger, op. cit., n. 7 ad

art. 778; Piotet, op. cit.,

pag. 209 n. 722).

L'art.

778 CC è in ogni modo di diritto dispositivo. Le parti possono dunque derogarvi

e pattuire un'altra ripartizione degli oneri e delle spese (tra gli altri: Schmid-Tschirren, op. cit., n. 4 ad art. 778 CC).

5. Nella

fattispecie risulta dall'atto costitutivo del diritto di abitazione (doc. C,

punto 1) – ed è pacifico – che il diritto di abitazione concerne l'appartamento

al primo piano della particella n. 449, del quale la convenuta ha il godimento

esclusivo, sicché per gli oneri dell'appartamento si applica di principio l'art.

778 cpv. 1 CC, né la convenuta pretende di non utilizzare le parti comuni della

particella (art. 777 cpv. 3 CC). La ripartizione degli oneri per tali

istallazioni comuni soggiace quindi all'art. 778 cpv. 2 CC (sopra, consid. 4).

L'atto

costitutivo prevede tuttavia che in concreto sono a carico del conceden­te,

rispettivamente dei suoi eredi, ‟gli oneri della manutenzione ordinaria e

straordinaria dell'appartamentoˮ come pure ‟gli oneri fiscali,

diretti e indiretti dell'appartamento gravato dal diritto di abitazioneˮ.

Quanto è stato pattuito è perciò una chiara deroga all'art. 778 cpv. 1 CC, nel

senso che le spese di manutenzione ordinaria sono in ogni caso a carico del

concedente (in merito a un'indicazione insufficiente v. DTF 115 II 344 consid.

4), mentre per quanto attiene alla manutenzione straordinaria e agli oneri

fiscali l'atto non fa che ripetere quanto già prevede la legge (sopra, consid.

4).

6. Ciò

posto,

prima di vagliare l'opponibilità di tale deroga all'attrice, occorre

esaminare la natura dei costi da lei rivendicati. Costei ritiene in primo luogo

– come detto – che non si tratti di oneri di manutenzione ordinaria e che quindi

la citata deroga non si applichi. Ora, i costi in questione sono elencati nel

conteggio doc. I, emendato dall'interessata sui costi assicurativi con il

memoriale conclusivo. Occorre dunque vagliarli singolarmente. Al proposito giovi

ricordare che per manutenzione ordinaria nel senso del-

­l'art. 778

cpv. 1 CC si intendono, come per l'usufrutto (art. 776 cpv. 3 CC con rinvio

all'art. 764 cpv. 1 CC), le migliorie e le rinnovazioni periodiche, le riparazioni

di finestre rotte, la pulizia, la manutenzione di vialetti, siepi, recinzioni, le

riparazioni della caldaia e così via (Pradervand-Kernen, Les travaux dans la

propriété par étages en présence d'un usufruit ou d'un droit d'habitation, in:

ZBGR/RNRF 102/2021

pag. 141 seg.; Müller in: Basler Kommentar, ZGB II, op. cit., n. 4 ad art.

764). Per qualificare tali lavori la dottrina fa capo al diritto di locazione

(art. 259 e 284 CO: Müller,

op. cit., n. 4 ad art. 764).

a) L'attrice

chiede anzitutto alla convenuta una quota dei costi per l'olio da

riscaldamento, l'acqua potabile (parti comuni) e l'elettricità (parti comuni). Non

si tratta di spese ricorrenti per migliorie o rinnovazioni, ma chiaramente di

costi legati all'uso che – come detto (consid. 4) – si distinguono dalla

manutenzione. Poco importa poi che si tratti di costi inerenti alla parte

sottoposta al godimento esclusivo o in comune, poiché simili costi gravano in

ogni modo anche sul beneficiario del diritto di abitazione, e ciò salvo

convenzione contraria, in concreto assente (la pattuizione riguarda unicamente

la manutenzione e gli oneri fiscali: sopra, consid. 5 prima parte).

b) Quanto

alla tassa per l'uso delle canalizzazioni, si tratta di una tassa calcolata in

base al consumo d'acqua (regolamen­to comunale delle canalizzazioni del 29

novembre 2022, art. 41), dunque relativa all'uso. Un tale onere incombe

anch'esso al beneficiario del diritto di abitazione.

c) In

merito alla manutenzione del giardino, diversamente da quanto crede

l'appellante il criterio per distinguere i costi chiaramente relativi all'utilizzo

dai costi di manutenzione ordinaria non è il fatto che la manutenzione sia

Considerandi

indispensabile per l'uso di un'installazione comune. La manutenzione ordinaria del

giardino, analoga a quella delle siepi o di un vialetto (sopra, consid. 6) rientra,

come ogni opera di conservazione, nella manutenzione ordinaria. Trattandosi di

una parte del­l'immobile che pacificamente non è in godimento esclusivo di AO 1, l'art. 778 cpv. 2 CC già prevede, del resto, che i

relativi costi rimangono a carico del proprietario.

d) Analogamente

a quanto precede anche la manutenzione periodica del camino e della caldaia è

un costo periodico, non legato all'uso. E i costi di manutenzione ordinaria di

istallazioni comuni sono a carico del proprietario (art. 778 cpv. 2 CC).

e) L'interessata espone anche una spesa puntuale di fr. 800.–

nel 2019 per la pulizia dei radiatori. Non si tratta però di un costo periodico.

Anzi, esso potrebbe finanche rientrare nei costi più importanti, analogamente a

un eventuale ritinteggio delle facciate. Sta di fatto che, comunque sia, non

sono costi relativi all'uso. Sono così a carico del proprietario.

f) Quanto infine al costo fisso dell'amministrazione del 4%, non

è un costo legato all'uso, già per il fatto che si tratta di un forfait.

Riguardando poi le parti condivise, anch'esso va a carico del proprietario.

g) Ne

segue che unicamente i costi riguardanti l'olio da riscaldamento, l'acqua e l'elettricità

delle parti comuni rivendicati dall'attrice e relativi all'uso possono essere

validamente pretesi dalla convenuta. Gli altri costi di manutenzione ordinaria

delle parti in uso comune, che non sono inerenti alla manutenzione (ordinaria o straordinaria) dell'appartamento oggetto

della deroga contenuta nel contratto di costituzione del diritto di abitazione,

sono a carico del proprietario (art. 778 cpv. 2 CC).

7.

Nelle osservazioni all'appello AO 1 contesta la

distinzione operata dall'appellante tra spese di utilizzo e costi di

manutenzione e fa valere che __________ A__________ le ha concesso il diritto

di abitazio­ne litigioso per assicurarle un futuro privo di preoccupazioni.

Anche per tale ragione egli ha voluto esentarla da ogni ‟spesa/costo

addizionaleˮ. Tale intenzione emergerebbe dalla clausola n. 2 dell'atto di

costituzione, non contestata dall'attrice, la quale prevede in particolare che

‟gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico

del concedente, rispettivamente dei suoi erediˮ e per atti concludenti,

dalla circostanza che dal 2007 essa è stata esonerata da ogni costo. Simile

argomento sembrerebbe essere – indirettamente – alla base della sentenza

impugnata, il Pretore trattando ogni costo come rientrante nella manutenzione

ordinaria dell'appartamento senza ulteriori specificazioni.

a) Nella fattispecie la descrizione della servitù nel

registro fondiario (“o. abitazione a favore

di AO 1, 26.11.1952

vita natural durante”), puramente telegrafica,

non permette di determinare – da sé sola – quale sia la parte dell'immobile

gravata né quali diritti e obblighi il diritto di abitazione com-porti (DTF 137

III 449 consid. 3.3). Occorre pertanto far capo al titolo d'acquisto, il quale,

trattandosi di un contratto, va interpretato secondo i principi applicabili in

materia contrattuale (art. 18 CO; DTF 143 III 570 consid, 4.4.1), ovvero

secondo la reale e comune volontà delle parti, eventualmente – se questa non può essere

ricostruita – secondo le regole della buona fede. Nei confronti di terzi che

non hanno partecipato alla costituzione della servitù, in ogni modo, tali

principi interpretativi sono limitati all'affidamento che ognuno può riporre

nell'istituto del registro fondiario (art. 973 CC), compresi i documenti

giustificativi che precisano la portata dell'iscrizione (art. 971 cpv. 2 CC).

Circostanze e motivi di carattere personale che non risultano dal contratto,

per contro, non sono opponibili a terzi di buona fede, nemmeno ove siano stati

decisivi per formare la volontà dei contraenti al momento di costituire la servitù (DTF 139 III 406 consid. 7.1;

sentenza del Tribunale federale 5A_955/202 del 26 maggio 2023 consid. 3.3.2

con rinvii; analogamente: RtiD II-2023 pag. 634 consid. 2, I-2009 pag. 646

consid. 7).

b) In

concreto la citata deroga alle disposizioni legali prevede che ‟gli oneri

della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appartamento saranno a carico

del concedente, rispettivamente dei suoi eredi. Pure a carico del concedente,

rispettivamente dei suoi eredi, saranno gli oneri fiscali, diretti e indiretti,

derivanti dall'appartamento gravato dal diritto di abitazioneˮ. La deroga

non esenta tuttavia la beneficiaria da qualsiasi costo. Dall'elenco degli oneri

a carico del concedente e dei suoi eredi risulta se mai il contrario. Avesse

voluto esentare la convenuta da ogni spesa, l'interessato avrebbe indicato semplicemen­te

che la convenuta è esonerata da qualunque costo riconducibile all'appartamento.

Che __________ A__________ intendesse dispensare completamente la convenuta per

salvaguardarle un futuro sereno è, tutt'al più, un elemen­to soggettivo, non

opponibile a terzi, tanto meno ove si pensi che il tenore di una deroga deve evincersi

in modo chiaro dall'atto (v. DTF 115 II 344 consid. 4). E che nel 2007 __________

A__________ abbia voluto escludere il pagamento della manutenzio­ne ordinaria

non significa che egli abbia voluto esonerare la beneficiaria da ogni costo.

Quanto alla circostanza che AO 1 non ha mai pagato alcunché al convivente, ciò

non basta per giustificare un esonero completo dalle spese anche in caso di cambiamento

di proprietario.

8.

Visto quanto precede, il credito dell'attrice va stabilito per

finire in

fr. 10 034.50 togliendo dal conteggio i costi della manutenzione

del giardino, della caldaia e del camino, della pulizia dei radiatori e di amministrazione,

non essendo peraltro contestata la chiave di riparto in funzione della

superficie dell'appartamento oggetto del diritto di abitazione (89 m²). L'appellante

chiede altresì gli interessi del 5% già su parte degli importi dal 2016. Dimentica

però che, come fa notare la convenuta, essa ha chiesto le spese solo dal 2020.

Secondo l'art. 104 cpv. 1 CO il debitore in mora al

pagamento di una somma di denaro deve pagare gli interessi moratori del cinque

per cento all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in

misura minore. Se l'obbligazione è scaduta il debitore è costituito in mora

mediante l'interpellazione del creditore (art. 102 cpv. 1 CO). Determinante è

quindi il fatto che la pretesa sia fondata, che essa sia esigibile e che vi sia

stata un'interpellazione (CCR, sentenza inc. 16.2016.62 del-

­l'8 ottobre

2018.

consid. 4a con rinvii). In concreto figura agli atti una lettera del 16

settembre 2020 in cui AP 1 chiamava AO 1 al pagamento di fr. 16 400.–

“entro la fine del corrente mese di settembre” (doc. D). Il termine è chia­ro e

univoco. La messa in mora comincia in tali casi l'ultimo giorno del termine (Thévenoz in: Commentaire romand, CO I,

3ª edizione, n. 26 ad art. 102 con riferimenti; v. anche Weber/Emmenegger in: Berner Kommentar,

2ª edizione, n. 68 in fine ad art. 102 CO; Widmer

Lüchinger/Wiegand in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 9b ad art. 102). Gli interessi moratori per

le spese degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 vanno fatti decorrere perciò dal 1°

ottobre 2020.

Quanto

agli interessi moratori sugli importi pretesi per l'anno 2020, l'interessata li

chiede solo a valere dal 31 dicembre 2020 (sopra, lett. C), ovvero dopo

l'inoltro dell'istanza di conciliazio­ne del 21 dicembre 2020 (consid. B).

Ancorché un'istanza di conciliazione costituisca un valido interpello su tali

spese (Thévenoz, op. cit., n. 22

ad art. 102), di fr. 1836.15 complessivi, gli interessi moratori decorrono dunque

dal 31 dicembre 2020.

9.

L'appellante

chiede infine il rigetto definitivo dell'opposizione sollevata dalla convenuta

al precetto esecutivo fattole intimare 16 ottobre 2020 da AP 1 per fr. 16 400.– con

interessi al 3% dal 1° gennaio 2020 relativi alla sua parte di spese comuni

‟dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2020ˮ. Dato però che, come

visto, le spese inerenti all'anno 2020 non erano esigibili al momento

dell'emissione del precetto esecutivo, l'opposizione va rigettata fino a

concorrenza di fr. 8198.35 (spese per gli anni dal 2016 al 2019) con interessi

del 3% dal 1° ottobre 2020.

10.

Le

spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccomben­za (art. 106 cpv. 2

CPC). AP 1 ottiene fr. 10 034.50 su

fr. 16 594.20 con interessi. Le

spese processuali vanno quindi per due quinti a carico dell'appellante e per il

resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante un'adeguata indennità per

ripetibili ridotte (un quinto dell'inden-nità piena: v. RtiD I-2016 pag. 638

consid 3). Le spese giudiziarie di prima sede seguono identica sorte.

11.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

(sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. La petizione è accolta e AO 1 è condannata a

versare a AP 1 fr. 10 034.50 con interessi del 5% dal 1° ottobre 2020 su fr.

8198.35 e del 5% dal 31 dicembre 2020 su fr. 1836.15.

2. L'opposizione

al precetto esecutivo n. 2997100 dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 8198.35 con interessi del 3%

dal 1° ottobre 2020.

3. Le spese processuali di fr. 1000.– sono

poste per due quinti a carico dell'attrice e per il resto a carico della

convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 400.– per ripetibili

ridotte.

II.

Le

spese dell'appello, di fr. 1000.–, sono poste per due quinti a carico

dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr.

400.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).