11.2022.19
Diritto d'abitazione: suddivisione delle spese tra proprietario e usuario
27 novembre 2023Italiano22 min
diritto in comune con il proprietario. Nella prima ipotesi egli (usuario) è tenuto
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.19
Lugano
27 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2021.70 (azione
creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con
petizione del 25 febbraio 2021 da
AP
1
(patrocinata
dall' PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall' PA 2 ),
giudicando sull'appello del 3 febbraio 2022 presentato AP 1 contro
la
sentenza emessa dal Pretore il 17 gennaio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Il 20 novembre 2007 __________
A__________ (1940) ha gravato la sua particella n. 449 RFD di __________ (861 m²),
sezione di __________, sulla quale si trova un edificio con tre appartamenti e
un ampio giardino, di una servitù di abitazione a vita sull'appartamento al
primo piano in favore della sua – a quel tempo – convivente AO 1 (1952). Il
rogito prevedeva anche quanto segue:
2. Le parti convengono, in deroga alle disposizioni
legali, che gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'appartamento saranno a carico del concedente, rispettivamente dei suoi
eredi. Pure a carico del conce-dente, rispettivamente dei suoi eredi, saranno
gli oneri fiscali, diretti e indiretti, derivanti dall'appartamento gravato dal
diritto di abitazione.
Il 22 dicembre 2015 __________
A__________ ha donato alla figlia AP 1 (1970), avuta dal suo primo matrimonio
con __________ __________ (1949), la citata particella n. 449. Dal 16 settembre
2020 AP 1 ha chiesto invano a AO 1 il pagamento della quota di spese relativa all'appartamento
da lei occupato concernenti ‟olio da riscaldamento, acqua parti comuni,
elettricità parti comuni, canalizzazioni, tassa d'uso, manutenzione giardino,
manutenzione camino+caldaia, pulizia radiatori, assicurazione 5.5%,
amministrazione 4%ˮ dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2020 per
complessivi fr. 17 167.15. Il 16 ottobre 2020 AP 1 ha escusso AO 1
per la somma di fr. 16 400.– con
interessi al 3% dal 1° gennaio 2020 dovuti per la sua parte alle spese
comuni ‟dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2020ˮ. AO 1 ha sollevato opposizione al precetto esecutivo.
B. Il 21 dicembre 2020 AP
1 si è rivolta al Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 4, con un
tentativo di conciliazione per ottenere da AO 1 il
versamento di fr. 17 167.15 oltre interessi del 5% dal 31
dicembre 2016 su fr. 3105.03, dal 31 dicembre 2017 su fr. 3661.28,
dal 31 dicembre 2018 su
fr. 3638.48, dal 31 dicembre 2019 su
fr. 3675.60 e dal 31
dicembre 2020 su fr. 3086.75 per spese d'uso del noto appartamento e il
rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo n. 2997100 del 16
ottobre 2020. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 26 gennaio
2021 e quello stesso giorno il Segretario assessore ha rilasciato a AP 1 l'autorizzazione
ad agire. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono state poste a
carico dell'istante, riservata una diversa ripartizione in esito al giudizio di
merito (inc. CM.2018.47).
C. Il 25 febbraio 2021 AP
1 ha promosso davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, un'azione creditoria per ottenere quanto
postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 28 aprile 2021 AO
1 ha chiesto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 21 giugno
2021 le parti hanno riaffermato le loro domande, l'attrice anche sulla scorta
di una replica scritta, e hanno notificato prove. L'istruttoria è cominciata
seduta stante e si è chiusa il 6 luglio 2021. Alle arringhe finali le parti
hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 10 settembre
2021 l'attrice ha mantenuto le proprie richieste, salvo ridurre la pretesa a
fr. 16 594.20 oltre interessi del 5% dal 31 dicembre
2016 su
fr. 3066.85, dal 31
dicembre 2017 su fr. 3241.10, dal 31 dicembre 2018 su fr. 3600.30,
dal 31 dicembre 2019 su fr. 3637.40 e dal 31 dicembre 2020 su fr. 3048.55.
Nel proprio allegato del 2 settembre 2021 la convenuta ha ribadito il suo
punto di vista.
D. Con sentenza del 17
gennaio 2022 il Pretore ha respinto la petizione. Le spese processuali di
complessivi fr. 1000.– insieme con le spese della conciliazione di fr. 300.–
sono state poste a carico dell'attrice, tenuta rifondere alla convenuta fr.
2000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 febbraio 2022
nel quale chiede di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 17
marzo 2022 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai
Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono appellabili
entro 30 giorni dalla notifi-cazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il
valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare
della pretesa di fr. 16 594.20 rivendicata
dall'attrice nel memoriale conclusivo per l'uso dell'appartamento oggetto del
diritto di abitazione. Riguardo alla
tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al
patrocinatore dell'attrice il 25 gennaio
2022 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 3 febbraio 2022 (data della
raccomandata), l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha rilevato anzitutto che, secondo il contratto
di costituzione del diritto di abitazione sulla particella n. 449 in
favore della convenuta del 21 novembre 2007, in deroga alle disposizioni
legali, gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'appartamento sono assunti dal concedente __________ A__________,
rispettivamente dai suoi eredi, come pure gli oneri fiscali, diretti o
indiretti derivanti dall'appartamento gravato dal diritto di abitazione (pag.
2 in alto).
Ciò
posto, per il Pretore, diversamente da quanto pretende l'attrice alla quale la
particella è stata donata il 29 dicembre 2015, tale accordo è a lei opponibile
(pag. 3 in fine). Egli ha ricordato che a norma dell'art. 970 cpv. 4 CC nessuno,
nemmeno se in buona fede, può eccepire di non avere avuto conoscenza di
un'iscrizione
nel registro fondiario, compresi i documenti giustifi-
cativi
menzionati quali l'atto costitutivo, che fa stato per il contenuto e
l'estensione di una servitù. In concreto – ha soggiunto il primo giudice – i
documenti giustificativi del diritto di abitazione erano liberamente
consultabili dall'attrice, la quale aveva un interesse manifesto a conoscerne
il contenuto ai fini della futura acquisizione del fondo. Ne segue che la buona
fede dell'attrice, la quale ha omesso di verificare il contenuto del documento
giustificativo, non può essere protetta (pag. 4). Il contratto di donazione del
29 dicembre 2015 menziona poi il numero di riferimento del giustificativo per
la costituzione del diritto di abitazione e l'attrice ha dichiarato nell'atto di
essere a conoscenza delle servitù e degli oneri fondiari risultanti da tale
documento, accettando l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovava, noto alle parti e secondo le risultanze del registro fondiario. Non
può dunque prevalersi della sua buona fede o di una mancata conoscenza. Ciò
giustifica, in definitiva, la reiezione della petizione (pag. 5).
3. L'appellante
rimprovera al Pretore di avere ritenuto a torto che le spese d'uso
dell'appartamento oggetto del diritto di abitazione sono costi di manutenzione.
A mente sua, la deroga all'art. 778 cpv. 1 CC relativa agli oneri di
manutenzione ordinaria e straordinaria pattuita nel contratto di costituzione
del diritto di abitazione non riguarda il pagamento dei costi d'uso, per i
quali nulla è previsto. Le spese chieste alla convenuta relative ai conteggi
doc. M–Q attengono la sua quota calcolata su 89 m² e costituiscono spese ‟per
l'olio da riscaldamento, per l'acqua potabile, per l'energia elettrica delle
parti comuni, per la tassa d'uso delle canalizzazioni, per lo sfalcio del
giardino, per gli obbligatori controlli e manutenzione della caldaia del
riscaldamento e del camino e per l'amministrazioneˮ. L'attrice pone poi
l'accento sul fatto che i costi del giardiniere __________ Fi__________ – come
da lui ammesso – non sono oneri di manutenzione, poiché sono indispensabili per
l'uso del giardino. A suo avviso pertanto le spese chieste alla convenuta sono
costi di utilizzo a carico della beneficiaria del diritto. Essa ripete così che
le spese d'uso non sono costi di manutenzione e che, seppure validamente
liberata dagli oneri di manutenzione, la convenuta è ad ogni modo tenuta a
corrispondere i costi di utilizzo.
L'appellante
ribadisce inoltre che l'iscrizione del diritto di abitazione litigioso nel
registro fondiario non rende attenti i terzi non coinvolti nell'atto
costitutivo della deroga prevista dall'art. 778 cpv. 1 CC e che per una corretta
informazione occorreva aggiungere ‟con patti o pattuizioni relativi alla
manutenzioneˮ. Essa ripete di non essere stata informata della deroga
all'art. 778 cpv. 1 CC concordata tra __________ A__________ e la convenuta per
Fatti
i costi della manutenzione, reputando così che il diritto di abitazione fosse
usuale e che la beneficiaria dovesse sopportare anche gli oneri per la
manutenzione. A sostegno di tale sua opinione essa cita numerosa giurisprudenza
cantonale e federale. Onde la richiesta di accogliere la sua petizione.
4. Per
quanto riguarda la ripartizione degli oneri legati a un diritto di abitazione,
l'art. 778 CC distingue il caso in cui l'avente diritto ha il godimento
esclusivo della casa o dell'appartamento dal caso in cui egli esercita il suo
diritto in comune con il proprietario. Nella prima ipotesi egli (usuario) è tenuto
al pagamento degli oneri della manutenzione ordinaria (art. 778 cpv. 1 CC),
mentre incombono al proprietario gli oneri che derivano dalla qualità di
proprietario come gli interessi ipotecari, le imposte, le tasse e i premi
assicurativi in relazione con l'immobile (sentenza del Tribunale federale
5A_475/2020 e 5A_481/2020 del 25 febbraio 2021
consid. 9.1.4; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 5ª edizione, pag. 125
n. 3795; Wermelinger in:
Commentaire romand, CC II,
Basilea 2016, n. 7 ad art. 778). Al
proprietario spetta altresì la manutenzione che va oltre quella ordinaria (DTF
52 II 136; Thurnherr in:
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht,
Zurigo
2016, n. 3 ad art. 778; Wermelinger
in: Commentaire romand, op. cit., n. 8 ad art. 778; Mooser in: Basler
Kommentar, ZGB II, 7ª edizione, n. 11 e 12 ad art. 778). Nel secondo caso, se
il beneficiario ha solo un diritto di abitazione in comune con il proprietario,
le spese di manutenzione ordinaria incombono a quest'ultimo (art. 778 cpv. 2
CC; Wermelinger, op. cit., n. 9 ad
art. 778). Tale principio si applica a tutti gli spazi utilizzati in comune come
scale, lavanderia ecc. (Wermelinger, op. cit., n. 10 ad art. 778; Schmid-Tschirren in: Kurzkommentar
Schweizerisches ZGB, 2ª edizione, n. 4 ad art. 778; Piotet in: Traité de droit privé suisse, vol. V/2, 2ª edizione, pag. 207 n. 716; Baumann in: Zürcher Kommentar, 3ª
edizione, n. 11 ad art. 778 CC).
In
entrambe le eventualità il beneficiario del diritto di abitazione sopporta poi i
costi chiaramente relativi all'uso (sentenza del Tribunale federale 5A_475/2020
e 5A_481/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 9.1.4). La dottrina ha spiegato che
la partecipazio-ne avviene in proporzione
(Schmid-Tschirren, op. cit., n. 4 ad art. 778) e riguarda segnatamente spese
di riscaldamento, di
acqua
potabile, elettricità e simili (Baumann,
op. cit., n. 13 ad art. 778 CC; Steinauer,
op. cit., pag. 125 n. 3796; Thurnherr,
op. cit., n. 2 ad art. 778 CC; Wermelinger, op. cit., n. 7 ad
art. 778; Piotet, op. cit.,
pag. 209 n. 722).
L'art.
778 CC è in ogni modo di diritto dispositivo. Le parti possono dunque derogarvi
e pattuire un'altra ripartizione degli oneri e delle spese (tra gli altri: Schmid-Tschirren, op. cit., n. 4 ad art. 778 CC).
5. Nella
fattispecie risulta dall'atto costitutivo del diritto di abitazione (doc. C,
punto 1) – ed è pacifico – che il diritto di abitazione concerne l'appartamento
al primo piano della particella n. 449, del quale la convenuta ha il godimento
esclusivo, sicché per gli oneri dell'appartamento si applica di principio l'art.
778 cpv. 1 CC, né la convenuta pretende di non utilizzare le parti comuni della
particella (art. 777 cpv. 3 CC). La ripartizione degli oneri per tali
istallazioni comuni soggiace quindi all'art. 778 cpv. 2 CC (sopra, consid. 4).
L'atto
costitutivo prevede tuttavia che in concreto sono a carico del concedente,
rispettivamente dei suoi eredi, ‟gli oneri della manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'appartamentoˮ come pure ‟gli oneri fiscali,
diretti e indiretti dell'appartamento gravato dal diritto di abitazioneˮ.
Quanto è stato pattuito è perciò una chiara deroga all'art. 778 cpv. 1 CC, nel
senso che le spese di manutenzione ordinaria sono in ogni caso a carico del
concedente (in merito a un'indicazione insufficiente v. DTF 115 II 344 consid.
4), mentre per quanto attiene alla manutenzione straordinaria e agli oneri
fiscali l'atto non fa che ripetere quanto già prevede la legge (sopra, consid.
4).
6. Ciò
posto,
prima di vagliare l'opponibilità di tale deroga all'attrice, occorre
esaminare la natura dei costi da lei rivendicati. Costei ritiene in primo luogo
– come detto – che non si tratti di oneri di manutenzione ordinaria e che quindi
la citata deroga non si applichi. Ora, i costi in questione sono elencati nel
conteggio doc. I, emendato dall'interessata sui costi assicurativi con il
memoriale conclusivo. Occorre dunque vagliarli singolarmente. Al proposito giovi
ricordare che per manutenzione ordinaria nel senso del-
l'art. 778
cpv. 1 CC si intendono, come per l'usufrutto (art. 776 cpv. 3 CC con rinvio
all'art. 764 cpv. 1 CC), le migliorie e le rinnovazioni periodiche, le riparazioni
di finestre rotte, la pulizia, la manutenzione di vialetti, siepi, recinzioni, le
riparazioni della caldaia e così via (Pradervand-Kernen, Les travaux dans la
propriété par étages en présence d'un usufruit ou d'un droit d'habitation, in:
ZBGR/RNRF 102/2021
pag. 141 seg.; Müller in: Basler Kommentar, ZGB II, op. cit., n. 4 ad art.
764). Per qualificare tali lavori la dottrina fa capo al diritto di locazione
(art. 259 e 284 CO: Müller,
op. cit., n. 4 ad art. 764).
a) L'attrice
chiede anzitutto alla convenuta una quota dei costi per l'olio da
riscaldamento, l'acqua potabile (parti comuni) e l'elettricità (parti comuni). Non
si tratta di spese ricorrenti per migliorie o rinnovazioni, ma chiaramente di
costi legati all'uso che – come detto (consid. 4) – si distinguono dalla
manutenzione. Poco importa poi che si tratti di costi inerenti alla parte
sottoposta al godimento esclusivo o in comune, poiché simili costi gravano in
ogni modo anche sul beneficiario del diritto di abitazione, e ciò salvo
convenzione contraria, in concreto assente (la pattuizione riguarda unicamente
la manutenzione e gli oneri fiscali: sopra, consid. 5 prima parte).
b) Quanto
alla tassa per l'uso delle canalizzazioni, si tratta di una tassa calcolata in
base al consumo d'acqua (regolamento comunale delle canalizzazioni del 29
novembre 2022, art. 41), dunque relativa all'uso. Un tale onere incombe
anch'esso al beneficiario del diritto di abitazione.
c) In
merito alla manutenzione del giardino, diversamente da quanto crede
l'appellante il criterio per distinguere i costi chiaramente relativi all'utilizzo
dai costi di manutenzione ordinaria non è il fatto che la manutenzione sia
Considerandi
indispensabile per l'uso di un'installazione comune. La manutenzione ordinaria del
giardino, analoga a quella delle siepi o di un vialetto (sopra, consid. 6) rientra,
come ogni opera di conservazione, nella manutenzione ordinaria. Trattandosi di
una parte dell'immobile che pacificamente non è in godimento esclusivo di AO 1, l'art. 778 cpv. 2 CC già prevede, del resto, che i
relativi costi rimangono a carico del proprietario.
d) Analogamente
a quanto precede anche la manutenzione periodica del camino e della caldaia è
un costo periodico, non legato all'uso. E i costi di manutenzione ordinaria di
istallazioni comuni sono a carico del proprietario (art. 778 cpv. 2 CC).
e) L'interessata espone anche una spesa puntuale di fr. 800.–
nel 2019 per la pulizia dei radiatori. Non si tratta però di un costo periodico.
Anzi, esso potrebbe finanche rientrare nei costi più importanti, analogamente a
un eventuale ritinteggio delle facciate. Sta di fatto che, comunque sia, non
sono costi relativi all'uso. Sono così a carico del proprietario.
f) Quanto infine al costo fisso dell'amministrazione del 4%, non
è un costo legato all'uso, già per il fatto che si tratta di un forfait.
Riguardando poi le parti condivise, anch'esso va a carico del proprietario.
g) Ne
segue che unicamente i costi riguardanti l'olio da riscaldamento, l'acqua e l'elettricità
delle parti comuni rivendicati dall'attrice e relativi all'uso possono essere
validamente pretesi dalla convenuta. Gli altri costi di manutenzione ordinaria
delle parti in uso comune, che non sono inerenti alla manutenzione (ordinaria o straordinaria) dell'appartamento oggetto
della deroga contenuta nel contratto di costituzione del diritto di abitazione,
sono a carico del proprietario (art. 778 cpv. 2 CC).
7.
Nelle osservazioni all'appello AO 1 contesta la
distinzione operata dall'appellante tra spese di utilizzo e costi di
manutenzione e fa valere che __________ A__________ le ha concesso il diritto
di abitazione litigioso per assicurarle un futuro privo di preoccupazioni.
Anche per tale ragione egli ha voluto esentarla da ogni ‟spesa/costo
addizionaleˮ. Tale intenzione emergerebbe dalla clausola n. 2 dell'atto di
costituzione, non contestata dall'attrice, la quale prevede in particolare che
‟gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico
del concedente, rispettivamente dei suoi erediˮ e per atti concludenti,
dalla circostanza che dal 2007 essa è stata esonerata da ogni costo. Simile
argomento sembrerebbe essere – indirettamente – alla base della sentenza
impugnata, il Pretore trattando ogni costo come rientrante nella manutenzione
ordinaria dell'appartamento senza ulteriori specificazioni.
a) Nella fattispecie la descrizione della servitù nel
registro fondiario (“o. abitazione a favore
di AO 1, 26.11.1952
vita natural durante”), puramente telegrafica,
non permette di determinare – da sé sola – quale sia la parte dell'immobile
gravata né quali diritti e obblighi il diritto di abitazione com-porti (DTF 137
III 449 consid. 3.3). Occorre pertanto far capo al titolo d'acquisto, il quale,
trattandosi di un contratto, va interpretato secondo i principi applicabili in
materia contrattuale (art. 18 CO; DTF 143 III 570 consid, 4.4.1), ovvero
secondo la reale e comune volontà delle parti, eventualmente – se questa non può essere
ricostruita – secondo le regole della buona fede. Nei confronti di terzi che
non hanno partecipato alla costituzione della servitù, in ogni modo, tali
principi interpretativi sono limitati all'affidamento che ognuno può riporre
nell'istituto del registro fondiario (art. 973 CC), compresi i documenti
giustificativi che precisano la portata dell'iscrizione (art. 971 cpv. 2 CC).
Circostanze e motivi di carattere personale che non risultano dal contratto,
per contro, non sono opponibili a terzi di buona fede, nemmeno ove siano stati
decisivi per formare la volontà dei contraenti al momento di costituire la servitù (DTF 139 III 406 consid. 7.1;
sentenza del Tribunale federale 5A_955/202 del 26 maggio 2023 consid. 3.3.2
con rinvii; analogamente: RtiD II-2023 pag. 634 consid. 2, I-2009 pag. 646
consid. 7).
b) In
concreto la citata deroga alle disposizioni legali prevede che ‟gli oneri
della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appartamento saranno a carico
del concedente, rispettivamente dei suoi eredi. Pure a carico del concedente,
rispettivamente dei suoi eredi, saranno gli oneri fiscali, diretti e indiretti,
derivanti dall'appartamento gravato dal diritto di abitazioneˮ. La deroga
non esenta tuttavia la beneficiaria da qualsiasi costo. Dall'elenco degli oneri
a carico del concedente e dei suoi eredi risulta se mai il contrario. Avesse
voluto esentare la convenuta da ogni spesa, l'interessato avrebbe indicato semplicemente
che la convenuta è esonerata da qualunque costo riconducibile all'appartamento.
Che __________ A__________ intendesse dispensare completamente la convenuta per
salvaguardarle un futuro sereno è, tutt'al più, un elemento soggettivo, non
opponibile a terzi, tanto meno ove si pensi che il tenore di una deroga deve evincersi
in modo chiaro dall'atto (v. DTF 115 II 344 consid. 4). E che nel 2007 __________
A__________ abbia voluto escludere il pagamento della manutenzione ordinaria
non significa che egli abbia voluto esonerare la beneficiaria da ogni costo.
Quanto alla circostanza che AO 1 non ha mai pagato alcunché al convivente, ciò
non basta per giustificare un esonero completo dalle spese anche in caso di cambiamento
di proprietario.
8.
Visto quanto precede, il credito dell'attrice va stabilito per
finire in
fr. 10 034.50 togliendo dal conteggio i costi della manutenzione
del giardino, della caldaia e del camino, della pulizia dei radiatori e di amministrazione,
non essendo peraltro contestata la chiave di riparto in funzione della
superficie dell'appartamento oggetto del diritto di abitazione (89 m²). L'appellante
chiede altresì gli interessi del 5% già su parte degli importi dal 2016. Dimentica
però che, come fa notare la convenuta, essa ha chiesto le spese solo dal 2020.
Secondo l'art. 104 cpv. 1 CO il debitore in mora al
pagamento di una somma di denaro deve pagare gli interessi moratori del cinque
per cento all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in
misura minore. Se l'obbligazione è scaduta il debitore è costituito in mora
mediante l'interpellazione del creditore (art. 102 cpv. 1 CO). Determinante è
quindi il fatto che la pretesa sia fondata, che essa sia esigibile e che vi sia
stata un'interpellazione (CCR, sentenza inc. 16.2016.62 del-
l'8 ottobre
2018.
consid. 4a con rinvii). In concreto figura agli atti una lettera del 16
settembre 2020 in cui AP 1 chiamava AO 1 al pagamento di fr. 16 400.–
“entro la fine del corrente mese di settembre” (doc. D). Il termine è chiaro e
univoco. La messa in mora comincia in tali casi l'ultimo giorno del termine (Thévenoz in: Commentaire romand, CO I,
3ª edizione, n. 26 ad art. 102 con riferimenti; v. anche Weber/Emmenegger in: Berner Kommentar,
2ª edizione, n. 68 in fine ad art. 102 CO; Widmer
Lüchinger/Wiegand in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 9b ad art. 102). Gli interessi moratori per
le spese degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 vanno fatti decorrere perciò dal 1°
ottobre 2020.
Quanto
agli interessi moratori sugli importi pretesi per l'anno 2020, l'interessata li
chiede solo a valere dal 31 dicembre 2020 (sopra, lett. C), ovvero dopo
l'inoltro dell'istanza di conciliazione del 21 dicembre 2020 (consid. B).
Ancorché un'istanza di conciliazione costituisca un valido interpello su tali
spese (Thévenoz, op. cit., n. 22
ad art. 102), di fr. 1836.15 complessivi, gli interessi moratori decorrono dunque
dal 31 dicembre 2020.
9.
L'appellante
chiede infine il rigetto definitivo dell'opposizione sollevata dalla convenuta
al precetto esecutivo fattole intimare 16 ottobre 2020 da AP 1 per fr. 16 400.– con
interessi al 3% dal 1° gennaio 2020 relativi alla sua parte di spese comuni
‟dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2020ˮ. Dato però che, come
visto, le spese inerenti all'anno 2020 non erano esigibili al momento
dell'emissione del precetto esecutivo, l'opposizione va rigettata fino a
concorrenza di fr. 8198.35 (spese per gli anni dal 2016 al 2019) con interessi
del 3% dal 1° ottobre 2020.
10.
Le
spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). AP 1 ottiene fr. 10 034.50 su
fr. 16 594.20 con interessi. Le
spese processuali vanno quindi per due quinti a carico dell'appellante e per il
resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante un'adeguata indennità per
ripetibili ridotte (un quinto dell'inden-nità piena: v. RtiD I-2016 pag. 638
consid 3). Le spese giudiziarie di prima sede seguono identica sorte.
11.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è accolta e AO 1 è condannata a
versare a AP 1 fr. 10 034.50 con interessi del 5% dal 1° ottobre 2020 su fr.
8198.35 e del 5% dal 31 dicembre 2020 su fr. 1836.15.
2. L'opposizione
al precetto esecutivo n. 2997100 dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano è
rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 8198.35 con interessi del 3%
dal 1° ottobre 2020.
3. Le spese processuali di fr. 1000.– sono
poste per due quinti a carico dell'attrice e per il resto a carico della
convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 400.– per ripetibili
ridotte.
II.
Le
spese dell'appello, di fr. 1000.–, sono poste per due quinti a carico
dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr.
400.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).