11.2022.190
Divorzio: provvigione ad litem o, subordinatamente, gratuito patrocinio
3 gennaio 2023Italiano9 min
versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 585.– mensili fino al 30 aprile 2025. Le spese processuali di fr.
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.190
Lugano
3 gennaio 2023/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa DM.2020.5 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 6 febbraio 2020 da
CO
1
contro
RE
1
(patrocinata
dall' PA 1 ),
giudicando sul reclamo
in materia di gratuito patrocinio del 12 dicembre 2022 presentato da RE 1
contro la decisione emessa dal Pretore il 30 novembre 2022;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 16
novembre 2022 il Pretore del Distretto di Riviera ha pronunciato il divorzio
tra CO 1 (19__________) e RE 1 nata __________ (19__________),
ha riconosciuto alla moglie metà del provento netto della vendita di un
immobile situato a M__________ (provincia di __________), ha ordinato alla
cassa pensione del marito di trasferire su un conto di previdenza della moglie
fr. 96 000.– e alla __________ SA di
versare a RE 1 la metà del valore di
riscatto di una polizza intestata a CO 1. Inoltre egli ha obbligato il marito a
versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 585.– mensili fino al 30 aprile 2025. Le spese processuali di fr.
1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili. Quello stesso giorno il Pretore ha emanato un decreto
cautelare in cui ha modificato il contributo alimentare provvisionale per la moglie, fissandolo
nello stesso importo stabilito
per il merito. Entrambe le decisioni sono state appellate da RE 1 (inc.
11.2022.179 e 11.2022.186).
B. Nella causa di
divorzio RE 1 ha formulato una richiesta di gratuito patrocinio che il Pretore
ha respinto con decisione separata del 30 novembre 2022 per avere,
l'interessata, desistito dal postulare una provvigione ad litem nei
confronti del marito. Contro tale
decisione RE 1 è insorta alla terza Camera civile del Tribunale d'appello con un
reclamo del 12 dicembre 2022 per ottenere l'annullamento della decisione medesima
e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio. Il reclamo non è stato
notificato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Una decisione che rifiuti o
revochi – totalmente o parzialmente – il beneficio del gratuito patrocinio è
impugnabile, a titolo indipendente, soltanto mediante reclamo (art. 121 CPC).
La trattazione di un simile reclamo rientrerebbe, di per sé, nella competenza
della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1
LOG). In concreto il rimedio giuridico è correlato tuttavia alla sentenza di
divorzio impugnata con appello, di modo che per unità della materia ed economia
di giudizio, oltre che per attrazione di competenza, la prima Camera civile esamina
anche la controversia sul gratuito patrocinio. Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla
patrocinatrice della convenuta il 1° dicembre 2022 (tracciamento dell'invio n.
98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di
ricorso sarebbe scaduto così domenica 11 dicembre 2022, salvo protrarsi al
lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato il 12 dicembre
2022.
(timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in
esame è pertanto ricevibile.
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che “per finire” la richiedente aveva
“desistito dalla (…) richiesta di provvigione ad litem” formulata nello
scambio degli allegati preliminari. Premesso ciò, e ricordato che il beneficio
del gratuito patrocinio è sussidiario rispetto a una provvigione ad litem,
egli ha ritenuto che con la rinuncia a una tale prestazione, della quale non
poteva essere escluso il buon fondamento (visto che il marito disponeva di una
sostanza fiscalmente accertata di fr. 100 000.–), alla convenuta non poteva essere riconosciuto il
beneficio in questione.
3.
La
reclamante oppone di non avere desistito dalla richiesta di provvigione ad litem,
non avendo mai dichiarato di ritirare simile istanza. Essa riconosce di non
avere riproposto la domanda con il memoriale conclusivo nella causa di merito,
ma reputa che il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto dei precedenti
allegati e decidere al proposito, tanto più che disponeva da tempo di tutti gli
elementi per statuire sulla medesima. L'interessata rimprovera pertanto al
Pretore “non solo di non avere deciso sulla provvigione in via cautelare, ma di
avere optato per ritenere che vi fosse desistenza”, ciò che le ha precluso la
possibilità di una provvigione ad litem. Ribadito di non avere rinunciato
a quest'ultima richiesta, essa chiede in definitiva di annullare la decisione
impugnata e di rinviare gli atti al Pretore perché emani una nuova decisione.
4.
Nella causa di
divorzio RE 1 ha formulato la richiesta di provvigione ad litem e, subordinatamente,
di gratuito patrocinio con il memoriale di risposta del 14 settembre 2020,
rivendicando a titolo di provvigione ad litem l'importo di fr. 2500.–.
Identica domanda essa ha ribadito nella duplica del 4 febbraio 2021. Chiusa
l'istruttoria, i coniugi hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a
conclusioni scritte. E nel suo memoriale conclusivo del 25 maggio 2022 la
convenuta ha reiterato le proprie domande di merito, rivendicando spese e
ripetibili, ma non ha più accennato né alla provvigione ad litem né al
gratuito patrocinio, tant'è che le due questioni sono state ignorate dal
Pretore nella sentenza di divorzio. Sollecitato il 24 novembre 2022 da RE 1 a statuire
in proposito, con la decisione impugnata il primo giudice ha respinto la
richiesta di gratuito patrocinio, argomentando che “per finire” la convenuta
aveva desistito dalla richiesta di provvigione ad litem, la quale di per
sé non era senza probabilità di successo, CO 1 possedendo – da parte sua – una
sostanza fiscalmente accertata di fr. 100 000.–.
5.
Che il conferimento
del gratuito patrocinio in una causa di stato sia condizionato
all'impossibilità di riscuotere dal coniuge un'adeguata provvigione ad litem
è fuori discussione (DTF 143 III 624 consid. 7 con richiamo). Ora, nella
fattispecie la reclamante non contesta che CO 1 avesse mezzi sufficienti per
elargire la provvigione ad litem di fr. 2500.–. L'interrogativo è
sapere pertanto se essa abbia davvero desistito dalla richiesta, come ritiene il
Pretore nella decisione impugnata con cui ha respinto il beneficio del gratuito
patrocinio. Si conviene che nel caso specifico la situazione non era chiara. Formulate
nella risposta e nella duplica, le istanze di provvigione ad litem e di gratuito
patrocinio non figuravano più nel memoriale conclusivo di RE 1. D'altro lato è
vero che una parte non può presumersi recedere da una richiesta di giudizio
solo perché rinuncia a esprimersi al dibattimento finale. E in circostanze poco
chiare rimane pur sempre al giudice la possibilità di un interpello (art. 56
CPC). È quanto avrebbe dovuto fare il Pretore nel caso specifico.
6.
Dopo l'emanazione
della sentenza di divorzio la situazione si è nel frattempo chiarita, giacché
la convenuta ha sollecitato il Pretore a statuire sulla provvigione ad litem
e il gratuito patrocinio. Rimane così da decidere su tali richieste, ciò che rientra
nelle attribuzioni del primo giudice. Dovesse considerare fondata l'istanza di
provvigione ad litem, questi statuirà anche sul problema di sapere se tale
provvigione andrà poi rimborsata a CO 1. Dovesse respingere l'istanza, egli
deciderà se l'interessata ha diritto al beneficio del gratuito patrocinio.
7.
Vista
la particolarità della fattispecie, in concreto non si prelevano spese. Quanto
alle ripetibili, non bisogna trascurare che, omettendo per inavvertenza nel
memoriale conclusivo ogni indicazione sulla provvigione ad litem e sul
beneficio del gratuito patrocinio, la reclamante ha contribuito essa medesima a
creare una situazione poco chiara. Non si deve dimenticare nemmeno però che in
definitiva il Pretore ha emanato una decisione erronea sul conferimento del
gratuito patrocinio, avendo ravvisato affrettatamente una desistenza dalla
provvigione ad litem in una situazione ambigua. Tutto ponderato, si
giustifica perciò di concedere alla reclamante un'equa indennità, che va addebitata
al Cantone, non a CO 1 (neppure chiamato a presentare osservazioni), una lite
sul conferimento del gratuito patrocinio opponendo il patrocinatore della parte
richiedente allo Stato (DTF 141 I 75 in alto), non le parti fra di loro.
Sotto questo profilo l'indennità di fr. 600.– postulata dal legale appare
in effetti adeguata. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito
patrocinio formulata da RE 1 in sede di reclamo.
8.
L'impugnabilità del presente giudizio – di natura
incidentale, ancorché successivo alla
decisione di merito – segue sul piano federale quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF;
sentenza del Tribunale federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 2.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati
al Pretore perché statuisca sulla richiesta di provvigione ad litem e di
gratuito patrocinio
formulata da RE 1 negli allegati preliminari.
2. Non
si riscuotono spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla legale della
reclamante un'indennità di fr. 600.– per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel
reclamo è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
– ;
–
Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,
Bellinzona.
Comunicazione:
– ;
– Pretura del Distretto di
Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).