11.2022.194
Irricevibilità di un appello non motivato
3 gennaio 2023Italiano7 min
convenzione in cui, in particolare, AP 1 si impegnava a versare, in favore di G__________,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.194
Lugano
3 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2022.25 (filiazione: modifica di contributi di
mantenimento) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 29 novembre 2021 da
AP
1
contro
AO
1 ,
giudicando sull'atto presentato
il 12 dicembre 2022 da AP 1 alla Pretura contro il decreto cautelare emesso il
6 dicembre 2022;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AO
1 (1981) ha dato alla luce il 14
agosto 2012 una figlia, G__________, che è stata riconosciuta da AP 1 (1981).
Il 13 dicembre 2012 l'allora Commissione tutoria regionale 1 ha approvato una
convenzione in cui, in particolare, AP 1 si impegnava a versare, in favore di G__________,
un contributo alimentare di fr. 250.– mensili
fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione adeguata (assegni
familiari non compresi)
B. Il 29 novembre 2021 AO 1
si è rivolta Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere da AO 1 un adeguamento del
contributo di mantenimento in favore della
figlia. All'udienza del 28 gennaio 2022, indetta per la conciliazione,
le parti hanno raggiunto un accordo cautelare, omologato seduta stante dal
Pretore, in virtù del quale il contributo alimentare è stato fissato in fr.
480.– mensili dal 1° gennaio 2022. Con decreto cautelare del 4 agosto 2022
il Pretore, dopo avere preso atto dei conteggi delle indennità di
disoccupazione percepite da AP 1, ha condannato quest'ultimo a erogare dal 1° aprile 2022 un contributo di fr. 500.– mensili
(assegni familiari non compresi). Un appello di AP 1 contro tale decreto cautelare è stato dichiarato
irricevibile da questa Camera con decisione del 1° settembre 2022 (inc.
11.2022.124).
C. Sentite
nuovamente le parti all'udienza del 2 dicembre 2022, in occasione della quale
il convenuto ha comunicato di avere esaurito il diritto alle indennità di
disoccupazione e di essere al beneficio di prestazioni assistenziali, con
decreto cautelare del 6 dicembre 2022 il Pretore ha aumentato il contributo
alimentare a fr. 480.– mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 e a fr.
500.– mensili dal 1° aprile al 30 settembre 2022, per poi respingere l'istanza
per il contributo dovuto dal 1°ottobre 2022, confermando l'importo di fr. 250.–
mensili come “previsto nel contratto di mantenimento del 13 dicembre 2012”.
D. Il 12 dicembre 2022 AP 1 ha scritto al Pretore di non
comprendere perché il contributo alimentare per la figlia è stato fissato in
fr. 250.– mensili allorquando AO 1 non è in grado di farvi fronte poiché in
assistenza, informandolo altresì di avere difficoltà con l'incasso dell'assegno
di prima infanzia e di quello familiare integrativo. Così invitata dal Pretore,
il 23 dicembre 2022 AP 1 ha confermato che tale scritto va considerato come
appello contro il decreto cautelare. L'atto è stato trasmesso così per
competenza a questa Camera, che non ha chiesto osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Un decreto cautelare, anche in materia di
contributi alimentari, è emanato con la procedura sommaria (art. 276 CPC) ed è
di per sé impugnabile con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314
cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali,
il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
2.
Un
appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che
dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado sia
contestata. Spetta all'appellante confrontarsi con quanto figura nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice. Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel
merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il
processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla
critica.
3.
Nella
fattispecie, AP 1 non critica di per sé la decisione del Pretore, ma dichiara
di non comprenderla, ovvero di non capire perché il contributo alimentare per la figlia è stato fissato in fr.
250.– mensili allorquando AO 1 non è in grado di farvi fronte poiché in
assistenza. Oltre ad apparire dubbia la volontà di appellare, nel memoriale l'interessata
non formula però alcuna domanda di giudizio né spiega in che modo tale sentenza
andrebbe riformata. L'atto è perciò lungi dall'adempiere i requisiti formali
per essere trattato come appello, onde la sua irricevibilità
Ad ogni modo, il Pretore, dando
seguito a una richiesta di AP 1 di adeguare il contributo di mantenimento per
la figlia G__________, ha esaminato se sussistessero le condizioni per una
modifica degli importi stabiliti nel contratto
di mantenimento approvato il 13 dicembre
2012.
dall'allora Commissione tutoria regionale
1.
E una modifica è possibile ove le circostanze considerate al momento in cui
il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286
cpv. 2 CC). Essa presuppone,
concretamente, che la situazione economica dell'uno o dell'altro genitore sia
cambiata in modo sostanziale e duraturo rispetto al momento in cui il
contributo è stato fissato. Detto altrimenti, il giudice non deve fissare il
contributo daccapo, ma valutare equitativamente in che modo il cambiamento
invocato si ripercuota sulla sentenza originaria o su quella in cui il
contributo litigioso è stato modificato l'ultima volta. Accertate simili
condizioni, egli ridefinisce il contributo, aggiornando i criteri di calcolo adottati
nel giudizio anteriore. In caso contrario, egli respinge l'istanza di modifica.
Premesso ciò, il primo giudice
ha accertato, da un lato, mutamenti nella situazione economica di AO 1 tra il
1° gennaio e il 30 settembre 2022 aumentando di conseguenza in quel lasso di
tempo il contributo per G__________. Per il seguito, egli ha sì constatato che
il padre era al beneficio di prestazioni assistenziali, donde di per sé
l'impossibilità di onorare l'obbligo alimentare, ma ha ritenuto impensabile che
AO 1 non fosse in grado di guadagnare almeno fr. 3000.– mensili di modo che “il
contributo che si era impegnato a versare con il contratto di mantenimento del
2012.
non può essere diminuito”. In tali circostanze, difettando le condizioni
per una modifica del contributo alimentare, l'istanza è stata respinta sicché
il contributo di mantenimento per G__________ è rimasto quello originario.
4.
Quanto alle difficoltà
lamentate da AP 1 con la Cassa cantonale per gli assegni familiari in relazione
all'incasso dell'assegno di prima infanzia e di quello familiare integrativo, la
questione esula dai limiti del giudizio. Ad ogni modo, la situazione dovrebbe
essersi risolta con l'invio da parte del Pretore degli allegati alla lettera
del 13 dicembre 2022. Ne segue che l'atto trasmesso dal Pretore all'autorità
superiore non può essere considerato alla stregua di un appello e sfugge a
qualsiasi disamina.
5.
Data la particolarità del caso, non si
prelevano spese in esito all'attuale decisione. Non si pone problema di
ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a presentare osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come appello,
l'atto è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
;
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).