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Decisione

11.2022.194

Irricevibilità di un appello non motivato

3 gennaio 2023Italiano7 min

convenzione in cui, in particolare, AP 1 si impegnava a versare, in favore di G__________,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.194

Lugano

3 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa CA.2022.25 (filiazione: modifica di contributi di

mantenimento) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 29 novembre 2021 da

AP

1

contro

AO

1 ,

giudicando sull'atto presentato

il 12 dicembre 2022 da AP 1 alla Pretura contro il decreto cautelare emesso il

6 dicembre 2022;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO

1 (1981) ha dato alla luce il 14

agosto 2012 una figlia, G__________, che è stata riconosciuta da AP 1 (1981).

Il 13 dicembre 2012 l'allora Commissione tutoria regionale 1 ha approvato una

convenzione in cui, in particolare, AP 1 si impegnava a versare, in favore di G__________,

un contributo alimentare di fr. 250.– mensili

fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione adeguata (assegni

familiari non compresi)

B. Il 29 novembre 2021 AO 1

si è rivolta Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere da AO 1 un adeguamento del

contribu­to di mantenimento in favore della

figlia. All'udienza del 28 gennaio 2022, indetta per la conciliazione,

le parti hanno raggiunto un accordo cautelare, omologato seduta stante dal

Pretore, in virtù del quale il contributo alimentare è stato fissato in fr.

480.– mensili dal 1° gennaio 2022. Con decreto cautelare del 4 agosto 2022

il Pretore, dopo avere preso atto dei conteggi delle indennità di

disoccupazione percepite da AP 1, ha condannato quest'ultimo a erogare dal 1° aprile 2022 un contributo di fr. 500.– mensili

(assegni familiari non compresi). Un appello di AP 1 contro tale decreto cautelare è stato dichiarato

irricevibile da questa Camera con decisione del 1° settembre 2022 (inc.

11.2022.124).

C. Sentite

nuovamente le parti all'udienza del 2 dicembre 2022, in occasione della quale

il convenuto ha comunicato di avere esaurito il diritto alle indennità di

disoccupazione e di essere al beneficio di prestazioni assistenziali, con

decreto cautelare del 6 dicembre 2022 il Pretore ha aumentato il contributo

alimentare a fr. 480.– mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 e a fr.

500.– mensili dal 1° aprile al 30 settembre 2022, per poi respingere l'istanza

per il contributo dovuto dal 1°ottobre 2022, confermando l'importo di fr. 250.–

mensili come “previsto nel contratto di mantenimento del 13 dicembre 2012”.

D. Il 12 dicembre 2022 AP 1 ha scritto al Pretore di non

comprendere perché il contributo alimentare per la figlia è stato fissato in

fr. 250.– mensili allorquando AO 1 non è in grado di farvi fronte poiché in

assistenza, informandolo altresì di avere difficoltà con l'incasso dell'assegno

di prima infanzia e di quello familiare integrativo. Così invitata dal Pretore,

il 23 dicembre 2022 AP 1 ha confermato che tale scritto va considerato come

appello contro il decreto cautelare. L'atto è stato trasmesso così per

competenza a questa Camera, che non ha chiesto osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Un decreto cautelare, anche in materia di

contributi alimentari, è emanato con la procedura sommaria (art. 276 CPC) ed è

di per sé impugnabile con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314

cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali,

il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

2.

Un

appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che

dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado sia

contestata. Spetta all'appellante confrontarsi con quanto figura nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice. Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel

merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il

processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla

critica.

3.

Nella

fattispecie, AP 1 non critica di per sé la decisione del Pretore, ma dichiara

di non comprenderla, ovvero di non capire perché il contributo alimentare per la figlia è stato fissato in fr.

250.– mensili allorquando AO 1 non è in grado di farvi fronte poiché in

assistenza. Oltre ad apparire dubbia la volontà di appellare, nel memoriale l'interessata

non formula però alcuna domanda di giudizio né spiega in che modo tale sentenza

andrebbe riformata. L'atto è perciò lungi dall'adempiere i requisiti formali

per essere trattato come appello, onde la sua irricevibilità

Ad ogni modo, il Pretore, dando

seguito a una richiesta di AP 1 di adeguare il contributo di mantenimento per

la figlia G__________, ha esaminato se sussistessero le condizioni per una

modifica degli importi stabiliti nel contratto

di mantenimento approvato il 13 dicembre

2012.

dall'allora Commissione tutoria regionale

1.

E una modifica è possibile ove le circostanze considerate al momento in cui

il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286

cpv. 2 CC). Essa presuppone,

concretamente, che la situazione economica del­l'uno o dell'altro genitore sia

cambiata in modo sostanziale e duraturo rispetto al momento in cui il

contributo è stato fissato. Detto altrimenti, il giudice non deve fissare il

contributo daccapo, ma valutare equitativamente in che modo il cambiamento

invocato si ripercuota sulla sentenza originaria o su quella in cui il

contributo litigioso è stato modificato l'ultima volta. Accertate simili

condizioni, egli ridefinisce il contributo, aggiornando i criteri di calcolo adottati

nel giudizio anteriore. In caso contrario, egli respinge l'istanza di modifica.

Premesso ciò, il primo giudice

ha accertato, da un lato, mutamenti nella situazione economica di AO 1 tra il

1° gennaio e il 30 settembre 2022 aumentando di conseguenza in quel lasso di

tempo il contributo per G__________. Per il seguito, egli ha sì constatato che

il padre era al beneficio di prestazioni assistenziali, donde di per sé

l'impossibilità di onorare l'obbligo alimentare, ma ha ritenuto impensabile che

AO 1 non fosse in grado di guadagnare almeno fr. 3000.– mensili di modo che “il

contributo che si era impegnato a versare con il contratto di mantenimento del

2012.

non può essere diminuito”. In tali circostanze, difettando le condizioni

per una modifica del contributo alimentare, l'istanza è stata respinta sicché

il contributo di mantenimento per G__________ è rimasto quello originario.

4.

Quanto alle difficoltà

lamentate da AP 1 con la Cassa cantonale per gli assegni familiari in relazione

all'incasso dell'assegno di prima infanzia e di quello familiare integrativo, la

questione esula dai limiti del giudizio. Ad ogni modo, la situazione dovrebbe

essersi risolta con l'invio da parte del Pretore degli allegati alla lettera

del 13 dicembre 2022. Ne segue che l'atto trasmesso dal Pretore all'autorità

superiore non può essere considerato alla stregua di un appello e sfugge a

qualsiasi disamina.

5.

Data la particolarità del caso, non si

prelevano spese in esito all'attuale decisione. Non si pone problema di

ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a presentare osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato come appello,

l'atto è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).