11.2022.24
Reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio
4 marzo 2022Italiano10 min
scioglimento della comproprietà sulle particelle n. 568, 570 e 744 RFD di __________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.24
Lugano
4 marzo 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa DM.2019.197 (divorzio
su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 18 luglio 2019
da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
giudicando sul reclamo
in materia di gratuito patrocinio del 17 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro
la sentenza emessa dal Pretore il 4 gennaio 2022;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 4
gennaio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il
divorzio tra CO 1 (1966), cittadino italiano, e RE 1 (1965), ha ordinato lo
scioglimento della comproprietà sulle particelle n. 568, 570 e 744 RFD di __________
(intestate ai coniugi in ragione di metà ciascuno), mediante vendita ai
pubblici incanti (con una base d'asta di fr. 477 048.–)
e suddivisione a metà del ricavo netto, ha obbligato la moglie a corrispondere
al marito fr. 1065.85 in liquidazione del regime dei beni e ha ordinato alla
cassa pensione del marito di trasferire al conto di previ-
denza della moglie fr. 31 000.– oltre alla
metà di “eventuali rimborsi dei prelievi anticipati dal marito” fino a concorrenza
di
fr. 84 235.–. Il Pretore ha revocato inoltre
il collocamento del figlio D__________ (nato il 20 settembre 2004) presso il
centro educativo per minorenni __________ di __________ affidandolo alla madre
e regolando il diritto di visita paterno, ha confermato l'autorità parentale
congiunta e una curatela educativa in favore del figlio e ha revocato un
incarico all'Ufficio dell'aiuto e della protezione. Infine egli ha condannato CO
1 a versare un contributo alimentare per D__________ di fr. 1100.– mensili
(oltre all'assegno familiare) fino alla maggiore età o fino al termine di
un'adeguata formazione professionale, ha respinto ogni altra pretesa alimentare
e ha confermato la revoca di ogni trattenuta di stipendio. Le spese processuali
di fr. 9000.– (di cui fr. 2560.– per la rappresentanza del figlio) sono state
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili. Una richiesta di gratuito patrocinio presentata da CO 1 è stata
stralciata dal ruolo per desistenza. Un'analoga istanza di gratuito patrocinio presentata
da RE 1 è stata invece respinta.
B. Contro la sentenza
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami del 17 e 24
gennaio 2022 (inc. 11.2022.24/25) per ottenere il beneficio del gratuito
patrocinio in primo grado (in favore delle due patrocinatrici succedutesi in
quella sede) e con un appello del 7 febbraio 2022 nel quale postula, in riforma
del giudizio impugnato, il versamento di
fr. 35 000.– (rimborso per l'acquisto
dell'abitazione coniugale di __________) e di fr. 63 708.90 (rimborso delle imposte e di altre spese correnti della
famiglia) in liquidazione del regime dei beni (inc. 11.2022.23) oltre che il
beneficio del gratuito patrocinio anche in appello (inc. 11.2022.26). Quest'ultima
richiesta è stata respinta con decisione odierna. Il reclamo in rassegna non è
stato notificato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Una decisione che rifiuti o
revochi – totalmente o parzialmente – il beneficio del gratuito patrocinio è
impugnabile, a titolo indipendente, soltanto mediante reclamo (art. 121 CPC). La
trattazione di un simile reclamo rientrerebbe, di per sé, nella competenza
della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1
LOG). In concreto il rimedio giuridico è correlato, tuttavia, alla sentenza di
divorzio impugnata con appello sicché non occorreva un reclamo separato. E in
circostanze del genere questa Camera ha già avuto modo di stabilire che nulla
impedisce che la prima Camera civile esamini anche, per attrazione di
competenza, la controversia sul gratuito patrocinio. Ciò risponde al principio
dell'economia di giudizio (analogamente: ICCA, sentenze inc. 11.2020.54 del 20
dicembre 2021 consid. 1, e 11.2016.23 del 29 dicembre 2016 consid. 2). Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata
recapitata alla patrocinatrice dell'attrice il 7 gennaio 2022 (tracciamento
dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 17 gennaio 2022 (timbro
postale sulla busta d'invio), il reclamo in esame è dunque in ogni caso tempestivo
(sulla questione se si applichi in concreto il termine di 10 o di 30 giorni: Colombini in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 4 ad art. 121 con richiami).
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato che la situazione finanziaria della
moglie è migliorata e che essa può contare su un reddito netto di fr. 3380.–
mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2418.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione
fr. 825.– [già dedotta la quota inserita nel fabbisogno dei figli], premio
della cassa malati con sussidio fr. 148.–, assicurazione RC dell'automobile fr.
35.–, tassa di circolazione fr. 30.–, assicurazione economia domestica e
responsabilità civile privata
fr. 30.–). Onde un margine di fr. 962.– mensili che le permette di far fronte,
almeno ratealmente, alle spese processuali e di patrocinio della procedura di
divorzio, non dovendosi essa per il resto fare carico del mantenimento in
denaro dei figli. In tali circostanze il primo giudice ha negato
all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (sentenza impugnata, pag.
12.
segg.).
3.
La
reclamante lamenta che il calcolo è una mera stima effettuata in base allo
stipendio medio di due mensilità e non rispecchia la realtà finanziaria. Rileva
di essere disoccupata siccome l'impiego che era riuscita a trovare era precario
e contestuale alla situazione pandemica. Attualmente – essa soggiunge – avrebbe
reperito una nuova occupazione a tempo determinato fino all'aprile del 2022.
Nulla induce pertanto – a suo parere – a presumere che essa sia in grado di sovvenire
ai propri bisogni e ai costi della lunga procedura di divorzio. La sua
indigenza si evince infine dagli atti della causa di divorzio come pure da
quelli relativi alla tutela dell'unione coniugale ed è resa ancor più difficile
dal comportamento ostruzionistico del marito che l'ha costretta a rivolgersi direttamente
all'Istituto delle assicurazioni sociali per ottenere il versamento a sé degli
assegni di formazione per i figli (G__________, maggiorenne, e D__________) che
vivono con lei e sono tuttora agli studi (memoriale, pag. 3 seg.).
4.
Nella
misura in cui obietta che il suo reddito è stato calcolato tenendo conto dello
stipendio medio di due sole mensilità, la reclamante perde di vista che l'accertamento
del Pretore si fonda in realtà sul certificato di salario da lei medesima esibito
(doc. QQQQ) che attesta un reddito netto di complessivi fr. 23 662.–
tra il 1° giugno e il 31 dicembre
2020.
Ma soprattutto essa non
indica, nemmeno per ordine di grandezza, quale sarebbe la sua nuova situazione
finanziaria, omettendo di documentare del tutto le entrate attuali. Se non che,
per essere ricevibili, pretese e contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate,
anche in materia di spese e ripetibili o di gratuito patrocinio (DTF 143 III
112.
consid. 1.2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_96/2021
del 3 agosto 2021 consid 3.1). Non incombe inoltre al giudice fissare alla
parte assistita da un legale un termine suppletorio per rimediare a un'istanza
di gratuito patrocinio incompleta o poco chiara (cfr. sentenza del Tribunale
federale 5A_101/2020 del 3 marzo 2021 consid. 3.2.3 con rinvii). Le carenti allegazioni
in merito alla propria situazione finanziaria impediscono così di vagliare la
pretesa incapacità dell'interessata di fare fronte, da sé sola, alle spese
processuali e di patrocinio di prima sede – per altro neppure precisate – nel
giro di uno o due anni. Si ritiene infatti “sprovvisto dei mezzi
necessari” per stare in lite (e quindi avere diritto al gratuito patrocinio
giusta l'art. 117 lett. a CPC) chi non dispone di un margine sufficiente sul
proprio fabbisogno minimo per coprire le spese processuali e di patrocinio nel
giro di un anno, trattandosi di processi relativamente semplici, o di due anni,
negli altri casi (DTF 141 III 371 consid. 4.1 con rinvii; più recentemente:
sentenza del Tribunale federale 5A_591/2020 del 17 novembre 2020 consid. 3.2).
5.
Ad
ogni buon conto si ricordi che le spese processuali di una causa di
separazione o di divorzio sono, per principio, a carico dell'unione coniugale.
L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673
consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_456/2020
del 7 ottobre 2020 consid. 5.2). Le parti devono quindi far fronte da sé, con
il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura
(anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo
(trasferte, traduzioni ecc.). Internamente il coniuge che non è in grado di
sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio
dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio
da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge
è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata
di mezzi adeguati (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.134 del 20 ottobre
2021.
consid. 1).
In concreto RE 1 non
pretende di avere chiesto invano al marito lo stanziamento di una provvigione ad
litem per la causa di divorzio. Né sostiene che una richiesta a tal fine
sarebbe apparsa già di primo acchito infruttuosa perché nei quasi 30 mesi in
cui è durato il processo di primo grado CO 1 non avrebbe avuto la disponibilità
finanziaria per fornirle, almeno in parte e a scaglioni, un sussidio
sufficiente destinato, salvo eccezioni, a essere restituito in esito al
giudizio definitivo sulle spese
processuali o computato sulla liquidazione del regime matrimoniale (DTF
146.
III 212 consid. 6.3 con rinvii;
v. anche RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii, I-2012 pag. 882
consid. 19 con richiamo). Del resto l'appellante non discute il margine
disponibile del convenuto che il Pretore ha accertato in fr. 2545.– mensili
arrotondati (reddito netto fr. 7217.–, meno fabbisogno minimo fr. 3572.60, meno
contributo alimentare per il figlio D__________ fr. 1100.–: sentenza impugnata,
pag. 12 segg.). In condizioni del genere non soccorrevano, di primo acchito, le
premesse per sollecitare l'assistenza gratuita dello Stato. Manifestamente
infondato, il reclamo – nella misura in cui è ricevibile – vede dunque la sua
sorte segnata.
6.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Considerata la situazione finanziaria verosimilmente difficile della
reclamante, si giustifica tuttavia di soprassedere – eccezionalmente – alla
riscossione di oneri. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale
non essendo stato oggetto di notificazione alla controparte.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
– avv.
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).