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Decisione

11.2022.25

Reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio

4 marzo 2022Italiano12 min

scioglimento della comproprietà sulle particelle n. 568, 570 e 744 RFD di __________

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.25

Lugano

4 marzo 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti,

giudice presidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa DM.2019.197 (divorzio

su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 18 luglio 2019

da

RE

1

(patrocinata

dall'avv. PA 3 )

contro

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

giudicando sul reclamo

in materia di gratuito patrocinio del 24 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro

la sentenza emessa dal Pretore il 4 gennaio 2022;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con sentenza del 4

gennaio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il

divorzio tra PI 2 (1966), cittadino italiano, e RE 1 (1965), ha ordinato lo

scioglimento della comproprietà sulle particelle n. 568, 570 e 744 RFD di __________

(intestati ai coniugi in ragione di metà ciascuno), mediante vendita ai

pubblici incanti (con una base d'asta di fr. 477 048.–)

e suddivisione a metà del ricavo netto, ha obbligato la moglie a corrispondere

al marito fr. 1065.85 in liquidazione del regime dei beni e ha ordinato alla

cassa pensione del marito di trasferire al conto di previdenza della moglie fr.

31 000.– oltre alla metà di “eventuali

rimborsi dei prelievi anticipati dal marito” fino a concorrenza di fr. 84 235.–. Il Pretore ha revocato inoltre il

collocamento del figlio D__________ (nato il 20 settembre 2004) presso il

centro educativo per minorenni __________ di __________ affidandolo alla madre

e regolando il diritto di visita paterno, ha confermato l'autorità parentale

congiunta e una curatela educativa in favore del figlio e ha revocato un

incarico all'Ufficio dell'aiuto e della protezione. Infine egli ha condannato PI

2 a versare un contributo alimentare per D__________ di fr. 1100.– mensili

(oltre all'assegno familiare) fino alla maggiore età o fino al termine di

un'adeguata formazione professionale, ha respinto ogni altra pretesa alimentare

e ha confermato la revoca di ogni trattenuta di stipendio. Le spese processuali

di fr. 9000.– (di cui fr. 2560.– per la rappresentanza del figlio) sono state

poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili. Una richiesta di gratuito patrocinio presentata da PI 2 è stata

stralciata dal ruolo per desistenza. Un'analoga istanza di gratuito patrocinio

presentata da RE 1 è stata invece respinta.

B. Contro la sentenza

appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami del 17 e 24

gennaio 2022 (inc. 11.2022.24/25) per ottenere il beneficio del gratuito

patrocinio in primo grado (in favore delle due patrocinatrici succedutesi in

quella sede) e con un appello del 7 febbraio 2022 nel quale postula, in riforma

del giudizio impugnato, il versamento di fr. 35 000.–

(rimborso per l'acquisto dell'abitazione coniugale di __________) e di fr. 63 708.90 (rimborso delle imposte e di altre spese

correnti della famiglia) in liquidazione del regime dei beni (inc. 11.2022.23)

oltre che il beneficio del gratuito patrocinio anche in appello (inc.

11.2022.26). Quest'ultima richiesta è stata respinta con decisione odierna. Il

reclamo in rassegna non è stato notificato a PI 2 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Una decisione che rifiuti o

revochi – totalmente o parzialmente – il beneficio del gratuito patrocinio è

impugnabile, a titolo indipendente, soltanto mediante reclamo (art. 121 CPC).

La trattazione di un simile reclamo rientrerebbe, di per sé, nella competenza

della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1

LOG). In concreto il rimedio giuridico è correlato, tuttavia, alla sentenza di

divorzio impugnata con appello sicché non occorreva un reclamo separato. E in

circostanze del genere questa Camera ha già avuto modo di stabilire che nulla

impedisce che la prima Camera civile esamini anche, per attrazione di competenza,

la controversia sul gratuito patrocinio. Ciò risponde al principio

dell'economia di giudizio (analogamente: ICCA, sentenze inc. 11.2020.54 del 20

dicembre 2021 consid. 1, e 11.2016.23 del 29 dicembre 2016 consid. 2). Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata

recapitata alla patrocinatrice dell'attrice il 12 gennaio 2022 (tracciamento

dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto lunedì 24 gennaio 2022

(timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in esame è dunque in ogni caso

– anche in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC – tempestivo (sulla questione se si

applichi in concreto il termine di 10 o di 30 giorni: Colombini in: CPC, Petit

commentaire, Basilea 2021, n. 4 ad

art. 121 con richiami).

2.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha accertato che la situazione finanziaria della

moglie è migliorata e che essa può contare su un reddito netto di fr. 3380.–

mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2418.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione

fr. 825.– [già dedotta la quota inserita nel fabbisogno dei figli], premio

della cassa malati con sussidio fr. 148.–, assicurazione RC dell'automobile fr.

35.–, tassa di circolazione fr. 30.–, assicurazione economia domestica e

responsabilità civile privata

fr. 30.–). Onde un margine di fr. 962.– mensili che le permette di far fronte,

almeno ratealmente, alle spese processuali e di patrocinio della procedura di

divorzio, non dovendosi essa per il resto fare carico del mantenimento in

denaro dei figli. In tali circostanze il primo giudice ha negato

all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (sentenza impugnata, pag.

12.

segg.).

3.

La

reclamante fa valere che l'avv. PA 3 l'ha patrocinata dalla presentazione della

petizione di divorzio fino alla cessazione del mandato nel luglio del 2020.

Rileva inoltre che l'attività svolta dall'allora patrocinatrice non è mai stata

messa in discussione dal Pretore. Pacifica era inoltre la grave situazione

debitoria documentata dagli attestati di carenza beni emessi a proprio carico.

Situazione che, contrariamente all'opinione del primo giudice, non sarebbe

migliorata bensì peggiorata, come si evince dall'elenco degli atti esecutivi e

dal fatto che l'unico bene (immobile) di sua proprietà sarà messo all'incanto

in esito alla disdetta del mutuo ipotecario da parte della banca creditrice.

Per quel che è del suo fabbisogno minimo, l'interessata adduce che esso

ammontava a fr. 3464.55 all'introduzione dell'istanza, in linea con quanto il

Pretore aveva accertato per fissare i contributi alimentari nella procedura a

protezione dell'unione coniugale. Il fabbisogno minimo considerato nella

sentenza impugnata sarebbe invece “frutto di scremature dettate

dall'esigenza di addivenire al tanto faticato accordo finale”. Quanto alle

entrate, la reclamante lamenta che

l'accertamento del Pretore è una mera stima effettuata sulla base di soli due

mesi di attività a tempo determinato presso un “centro covid” e non rispecchia la realtà finanziaria. Precisa

di essere ancora disoccupata, seppure sia riuscita a trovare una nuova

occupazione a tempo determinato fino all'aprile del 2022. A suo parere nulla

induce pertanto a presumere che la sua situazione economica sia migliorata e

che essa possa contare su un margine di fr. 962.– mensili (memoriale, pag. 3 seg.).

4.

Nella

misura in cui contesta il miglioramento della propria situazione economica, la

reclamante trascura che il Pretore ha ripreso i dati addotti dalle parti

medesime al dibattimento del 22 settembre 2020 (verbale di quel giorno, pag.

2). Quali poste del proprio fabbisogno minimo sarebbero così state accertate

erroneamente, l'interessata non spiega. Per tacere del fatto che – già a prima

vista – alcune poste, come il premio per la cassa malati (nel frattempo ridotto

per effetto del sussidio) o la spesa per l'alloggio (non più riferita alla casa

di __________), sono mutate rispetto al momento in cui è stata introdotta la

petizione. Né la reclamante si cura di indicare gli atti esecutivi che

suffragherebbero l'asserito peggioramento delle esecuzioni a suo carico. Anche

al riguardo il reclamo si rivela pertanto irricevibile per carenza di

motivazione. Senza contare che l'esistenza di atti di carenza beni non implica

necessariamente uno stato di indigenza nel senso dell'art. 117 CPC (cfr. Colombini, op. cit., n. 20 ad art. 117 con rifermento alla

giurisprudenza dle Tribunale federale).

Laddove obietta che il suo reddito è stato calcolato tenendo

conto dello stipendio di due sole mensilità, la reclamante perde invece di

vista che l'accertamento del Pretore si fonda in realtà sul certificato di

salario da lei medesima esibito (doc. QQQQ) che attesta un reddito netto di

complessivi fr. 23 662.– tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2020. Ma soprattutto essa non indica, nemmeno

per ordine di grandezza, quale sarebbe la sua nuova situazione finanziaria,

omettendo di documentare del tutto le entrate attuali. Se non che, per essere

ricevibili, pretese e contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate, anche in

materia di spese e ripetibili o di gratuito patrocinio (DTF 143 III 112 consid.

1.2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_96/2021 del 3 agosto

2021.

consid 3.1). Non incombe inoltre al giudice fissare alla parte assistita

da un legale un termine suppletorio per rimediare a un'istanza di gratuito

patrocinio incompleta o poco chiara (cfr. sentenza del Tribunale federale

5A_101/2020 del 3 marzo 2021 consid. 3.2.3 con rinvii). Le carenti allegazioni

in merito alla propria situazione finanziaria impediscono così di vagliare la

pretesa incapacità dell'interessata di fare fronte, da sé sola, alle spese

processuali e di patrocinio di prima sede – per altro neppure precisate – nel

giro di uno o due anni. Si ritiene infatti “sprovvisto dei mezzi

necessari” per stare in lite (e quindi avere diritto al gratuito patrocinio

giusta l'art. 117 lett. a CPC) chi non dispone di un margine sufficiente sul

proprio fabbisogno minimo per coprire le spese processuali e di patrocinio nel

giro di un anno, trattandosi di processi relativamente semplici, o di due anni,

negli altri casi (DTF 141 III 371 consid. 4.1 con rinvii; più recentemente:

sentenza del Tribunale federale 5A_591/2020 del 17 novembre 2020 consid. 3.2).

5.

Ad ogni buon conto si ricordi che le

spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per

principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è

puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; più recentemente:

sentenza del Tribunale federale 5A_456/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 5.2). Le

parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza,

ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle

spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente il

coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere

un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del

gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se

anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione

coniugale non è dotata di mezzi adeguati (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2021.134

del 20 ottobre 2021 consid. 1).

In concreto RE 1 non pretende

di avere chiesto invano al marito lo stanziamento di una provvigione ad

litem per la causa di divorzio. Né sostiene che una richiesta a tal fine

sarebbe apparsa già di primo acchito infruttuosa perché nei quasi 30 mesi in

cui è durato il processo di primo grado PI 2 non avrebbe avuto la disponibilità

finanziaria per fornirle, almeno in parte e a scaglioni, un sussidio

sufficiente destinato, salvo eccezioni, a essere restituito in esito al

giudizio definitivo sulle spese

processuali o computato sulla liquidazione del regime matrimoniale (DTF

146.

III 212 consid. 6.3 con rinvii;

v. anche RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii, I-2012 pag. 882

consid. 19 con richiamo). Del resto l'appellante non discute la

disponibilità del convenuto che il Pretore ha accertato in fr. 2545.– mensili

arrotondati (reddito netto fr. 7217.–, meno fabbisogno minimo fr. 3572.60, meno

contributo alimentare per il figlio D__________ fr. 1100.–: sentenza impugnata,

pag. 12 segg.). In condizioni del genere non soccorrevano le premesse per

sollecitare l'assistenza gratuita dello Stato. Manifestamente infondato, il

reclamo – nella misura in cui è ricevibile – vede dunque la sua sorte segnata.

6.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerata

la situazione finanziaria verosimilmente difficile della reclamante, si

giustifica tuttavia di soprassedere – eccezionalmente – alla riscossione di

oneri. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo

stato oggetto di notificazione alla controparte.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

– avv.

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

giudice presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).