11.2022.25
Reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio
4 marzo 2022Italiano12 min
scioglimento della comproprietà sulle particelle n. 568, 570 e 744 RFD di __________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.25
Lugano
4 marzo 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa DM.2019.197 (divorzio
su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 18 luglio 2019
da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 3 )
contro
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
giudicando sul reclamo
in materia di gratuito patrocinio del 24 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro
la sentenza emessa dal Pretore il 4 gennaio 2022;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 4
gennaio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il
divorzio tra PI 2 (1966), cittadino italiano, e RE 1 (1965), ha ordinato lo
scioglimento della comproprietà sulle particelle n. 568, 570 e 744 RFD di __________
(intestati ai coniugi in ragione di metà ciascuno), mediante vendita ai
pubblici incanti (con una base d'asta di fr. 477 048.–)
e suddivisione a metà del ricavo netto, ha obbligato la moglie a corrispondere
al marito fr. 1065.85 in liquidazione del regime dei beni e ha ordinato alla
cassa pensione del marito di trasferire al conto di previdenza della moglie fr.
31 000.– oltre alla metà di “eventuali
rimborsi dei prelievi anticipati dal marito” fino a concorrenza di fr. 84 235.–. Il Pretore ha revocato inoltre il
collocamento del figlio D__________ (nato il 20 settembre 2004) presso il
centro educativo per minorenni __________ di __________ affidandolo alla madre
e regolando il diritto di visita paterno, ha confermato l'autorità parentale
congiunta e una curatela educativa in favore del figlio e ha revocato un
incarico all'Ufficio dell'aiuto e della protezione. Infine egli ha condannato PI
2 a versare un contributo alimentare per D__________ di fr. 1100.– mensili
(oltre all'assegno familiare) fino alla maggiore età o fino al termine di
un'adeguata formazione professionale, ha respinto ogni altra pretesa alimentare
e ha confermato la revoca di ogni trattenuta di stipendio. Le spese processuali
di fr. 9000.– (di cui fr. 2560.– per la rappresentanza del figlio) sono state
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili. Una richiesta di gratuito patrocinio presentata da PI 2 è stata
stralciata dal ruolo per desistenza. Un'analoga istanza di gratuito patrocinio
presentata da RE 1 è stata invece respinta.
B. Contro la sentenza
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami del 17 e 24
gennaio 2022 (inc. 11.2022.24/25) per ottenere il beneficio del gratuito
patrocinio in primo grado (in favore delle due patrocinatrici succedutesi in
quella sede) e con un appello del 7 febbraio 2022 nel quale postula, in riforma
del giudizio impugnato, il versamento di fr. 35 000.–
(rimborso per l'acquisto dell'abitazione coniugale di __________) e di fr. 63 708.90 (rimborso delle imposte e di altre spese
correnti della famiglia) in liquidazione del regime dei beni (inc. 11.2022.23)
oltre che il beneficio del gratuito patrocinio anche in appello (inc.
11.2022.26). Quest'ultima richiesta è stata respinta con decisione odierna. Il
reclamo in rassegna non è stato notificato a PI 2 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Una decisione che rifiuti o
revochi – totalmente o parzialmente – il beneficio del gratuito patrocinio è
impugnabile, a titolo indipendente, soltanto mediante reclamo (art. 121 CPC).
La trattazione di un simile reclamo rientrerebbe, di per sé, nella competenza
della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1
LOG). In concreto il rimedio giuridico è correlato, tuttavia, alla sentenza di
divorzio impugnata con appello sicché non occorreva un reclamo separato. E in
circostanze del genere questa Camera ha già avuto modo di stabilire che nulla
impedisce che la prima Camera civile esamini anche, per attrazione di competenza,
la controversia sul gratuito patrocinio. Ciò risponde al principio
dell'economia di giudizio (analogamente: ICCA, sentenze inc. 11.2020.54 del 20
dicembre 2021 consid. 1, e 11.2016.23 del 29 dicembre 2016 consid. 2). Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata
recapitata alla patrocinatrice dell'attrice il 12 gennaio 2022 (tracciamento
dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto lunedì 24 gennaio 2022
(timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in esame è dunque in ogni caso
– anche in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC – tempestivo (sulla questione se si
applichi in concreto il termine di 10 o di 30 giorni: Colombini in: CPC, Petit
commentaire, Basilea 2021, n. 4 ad
art. 121 con richiami).
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato che la situazione finanziaria della
moglie è migliorata e che essa può contare su un reddito netto di fr. 3380.–
mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2418.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione
fr. 825.– [già dedotta la quota inserita nel fabbisogno dei figli], premio
della cassa malati con sussidio fr. 148.–, assicurazione RC dell'automobile fr.
35.–, tassa di circolazione fr. 30.–, assicurazione economia domestica e
responsabilità civile privata
fr. 30.–). Onde un margine di fr. 962.– mensili che le permette di far fronte,
almeno ratealmente, alle spese processuali e di patrocinio della procedura di
divorzio, non dovendosi essa per il resto fare carico del mantenimento in
denaro dei figli. In tali circostanze il primo giudice ha negato
all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (sentenza impugnata, pag.
12.
segg.).
3.
La
reclamante fa valere che l'avv. PA 3 l'ha patrocinata dalla presentazione della
petizione di divorzio fino alla cessazione del mandato nel luglio del 2020.
Rileva inoltre che l'attività svolta dall'allora patrocinatrice non è mai stata
messa in discussione dal Pretore. Pacifica era inoltre la grave situazione
debitoria documentata dagli attestati di carenza beni emessi a proprio carico.
Situazione che, contrariamente all'opinione del primo giudice, non sarebbe
migliorata bensì peggiorata, come si evince dall'elenco degli atti esecutivi e
dal fatto che l'unico bene (immobile) di sua proprietà sarà messo all'incanto
in esito alla disdetta del mutuo ipotecario da parte della banca creditrice.
Per quel che è del suo fabbisogno minimo, l'interessata adduce che esso
ammontava a fr. 3464.55 all'introduzione dell'istanza, in linea con quanto il
Pretore aveva accertato per fissare i contributi alimentari nella procedura a
protezione dell'unione coniugale. Il fabbisogno minimo considerato nella
sentenza impugnata sarebbe invece “frutto di scremature dettate
dall'esigenza di addivenire al tanto faticato accordo finale”. Quanto alle
entrate, la reclamante lamenta che
l'accertamento del Pretore è una mera stima effettuata sulla base di soli due
mesi di attività a tempo determinato presso un “centro covid” e non rispecchia la realtà finanziaria. Precisa
di essere ancora disoccupata, seppure sia riuscita a trovare una nuova
occupazione a tempo determinato fino all'aprile del 2022. A suo parere nulla
induce pertanto a presumere che la sua situazione economica sia migliorata e
che essa possa contare su un margine di fr. 962.– mensili (memoriale, pag. 3 seg.).
4.
Nella
misura in cui contesta il miglioramento della propria situazione economica, la
reclamante trascura che il Pretore ha ripreso i dati addotti dalle parti
medesime al dibattimento del 22 settembre 2020 (verbale di quel giorno, pag.
2). Quali poste del proprio fabbisogno minimo sarebbero così state accertate
erroneamente, l'interessata non spiega. Per tacere del fatto che – già a prima
vista – alcune poste, come il premio per la cassa malati (nel frattempo ridotto
per effetto del sussidio) o la spesa per l'alloggio (non più riferita alla casa
di __________), sono mutate rispetto al momento in cui è stata introdotta la
petizione. Né la reclamante si cura di indicare gli atti esecutivi che
suffragherebbero l'asserito peggioramento delle esecuzioni a suo carico. Anche
al riguardo il reclamo si rivela pertanto irricevibile per carenza di
motivazione. Senza contare che l'esistenza di atti di carenza beni non implica
necessariamente uno stato di indigenza nel senso dell'art. 117 CPC (cfr. Colombini, op. cit., n. 20 ad art. 117 con rifermento alla
giurisprudenza dle Tribunale federale).
Laddove obietta che il suo reddito è stato calcolato tenendo
conto dello stipendio di due sole mensilità, la reclamante perde invece di
vista che l'accertamento del Pretore si fonda in realtà sul certificato di
salario da lei medesima esibito (doc. QQQQ) che attesta un reddito netto di
complessivi fr. 23 662.– tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2020. Ma soprattutto essa non indica, nemmeno
per ordine di grandezza, quale sarebbe la sua nuova situazione finanziaria,
omettendo di documentare del tutto le entrate attuali. Se non che, per essere
ricevibili, pretese e contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate, anche in
materia di spese e ripetibili o di gratuito patrocinio (DTF 143 III 112 consid.
1.2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_96/2021 del 3 agosto
2021.
consid 3.1). Non incombe inoltre al giudice fissare alla parte assistita
da un legale un termine suppletorio per rimediare a un'istanza di gratuito
patrocinio incompleta o poco chiara (cfr. sentenza del Tribunale federale
5A_101/2020 del 3 marzo 2021 consid. 3.2.3 con rinvii). Le carenti allegazioni
in merito alla propria situazione finanziaria impediscono così di vagliare la
pretesa incapacità dell'interessata di fare fronte, da sé sola, alle spese
processuali e di patrocinio di prima sede – per altro neppure precisate – nel
giro di uno o due anni. Si ritiene infatti “sprovvisto dei mezzi
necessari” per stare in lite (e quindi avere diritto al gratuito patrocinio
giusta l'art. 117 lett. a CPC) chi non dispone di un margine sufficiente sul
proprio fabbisogno minimo per coprire le spese processuali e di patrocinio nel
giro di un anno, trattandosi di processi relativamente semplici, o di due anni,
negli altri casi (DTF 141 III 371 consid. 4.1 con rinvii; più recentemente:
sentenza del Tribunale federale 5A_591/2020 del 17 novembre 2020 consid. 3.2).
5.
Ad ogni buon conto si ricordi che le
spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per
principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è
puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; più recentemente:
sentenza del Tribunale federale 5A_456/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 5.2). Le
parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza,
ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle
spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente il
coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere
un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del
gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se
anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione
coniugale non è dotata di mezzi adeguati (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2021.134
del 20 ottobre 2021 consid. 1).
In concreto RE 1 non pretende
di avere chiesto invano al marito lo stanziamento di una provvigione ad
litem per la causa di divorzio. Né sostiene che una richiesta a tal fine
sarebbe apparsa già di primo acchito infruttuosa perché nei quasi 30 mesi in
cui è durato il processo di primo grado PI 2 non avrebbe avuto la disponibilità
finanziaria per fornirle, almeno in parte e a scaglioni, un sussidio
sufficiente destinato, salvo eccezioni, a essere restituito in esito al
giudizio definitivo sulle spese
processuali o computato sulla liquidazione del regime matrimoniale (DTF
146.
III 212 consid. 6.3 con rinvii;
v. anche RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii, I-2012 pag. 882
consid. 19 con richiamo). Del resto l'appellante non discute la
disponibilità del convenuto che il Pretore ha accertato in fr. 2545.– mensili
arrotondati (reddito netto fr. 7217.–, meno fabbisogno minimo fr. 3572.60, meno
contributo alimentare per il figlio D__________ fr. 1100.–: sentenza impugnata,
pag. 12 segg.). In condizioni del genere non soccorrevano le premesse per
sollecitare l'assistenza gratuita dello Stato. Manifestamente infondato, il
reclamo – nella misura in cui è ricevibile – vede dunque la sua sorte segnata.
6.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerata
la situazione finanziaria verosimilmente difficile della reclamante, si
giustifica tuttavia di soprassedere – eccezionalmente – alla riscossione di
oneri. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo
stato oggetto di notificazione alla controparte.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
– avv.
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).