11.2022.26
Richiesta di gratuito patrocinio sussidiaria rispetto a una provvigione ad litem Richiesta di gratuito patrocinio sussidiaria rispetto a una provvigione ad litem Richiesta di gratuito patrocinio sussidiaria rispetto a una provvigione ad litem
4 marzo 2022Italiano7 min
congiunta e una curatela educativa in favore del figlio e ha revocato un incarico
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.26
Lugano
4 marzo 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata il 7 febbraio
2022 da
IS
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
relativamente
all'appello da lei introdotto contro la sentenza emessa il 4 gennaio 2022 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa DM.2019.197
(divorzio su azione di un coniuge) da lei promossa con petizione del 18 luglio
2019 nei confronti di
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 4 gennaio
2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio
tra CO 1 (1966), cittadino italiano, e IS 1 (1965), ha ordinato lo scioglimento
della comproprietà sulle particelle n. 568, 570 e 744 RFD di __________
(intestati ai coniugi in ragione di metà ciascuno) mediante vendita ai pubblici
incanti (con una base d'asta di fr. 477 048.–)
e suddivisione a metà del ricavo netto, ha obbligato la moglie a corrispondere
al marito fr. 1065.85 in liquidazione del regime dei beni e ha ordinato alla
cassa pensione del marito di trasferire al conto di previdenza della moglie fr.
31 000.– oltre alla metà di “eventuali
rimborsi dei prelievi anticipati dal marito” fino a concorrenza di
fr. 84 235.–. Il Pretore ha revocato inoltre il
collocamento del figlio D__________ (nato il 20 settembre 2004) presso il
centro educativo per minorenni __________ di __________, affidandolo alla madre
e regolando il diritto di visita paterno, ha confermato l'autorità parentale
congiunta e una curatela educativa in favore del figlio e ha revocato un incarico
all'Ufficio dell'aiuto e della protezione.
Infine il Pretore ha
condannato CO 1 a versare un contributo alimentare per D__________ di fr.
1100.– mensili (oltre all'assegno familiare) fino alla maggiore età o fine al
termine di un'adeguata formazione professionale, ha respinto ogni altra pretesa
alimentare e ha confermato la revoca di ogni trattenuta di stipendio. Le spese
processuali di fr. 9000.– (di cui fr. 2560.– per la rappresentanza del figlio)
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili. Una richiesta di gratuito patrocinio presentata da CO 1 è stata
stralciata dal ruolo per desistenza. Un'analoga istanza di gratuito patrocinio presentata da IS 1 è stata invece
respinta.
B. Contro la sentenza
appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con due reclami del 17 e 24
gennaio 2022 (inc. 11.2022.24/25) per ottenere il beneficio del gratuito
patrocinio in primo grado (in favore delle due patrocinatrici succedutesi in
quella sede) e con un appello del 7 febbraio 2022 nel quale postula, in riforma
del giudizio impugnato, la corresponsione di fr.
35 000.– (rimborso per l'acquisto dell'abitazione
coniugale di __________) e di fr. 63 708.90 (rimborso
delle imposte e di altre spese correnti della famiglia) in liquidazione del
regime dei beni (inc. 11.2022.23).
Contestualmente all'appello essa sollecita il beneficio del gratuito patrocinio anche in appello (inc. 11.2022.26).
Su quest'ultima richiesta giova statuire senza indugio.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le spese processuali di una
causa di separazione o di divorzio sono, per principio, a carico dell'unione
coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138
III 673 consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_568/2020
del 13 settembre 2021 consid. 3.1). Le parti devono quindi far fronte da sé,
con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura
(anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo
(trasferte, traduzioni ecc.). Internamente il coniuge che non è in grado di
sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio
dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio
da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge
è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata
di mezzi adeguati (in tal senso, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.134
del 20 ottobre 2021 consid. 1).
2.
Nella fattispecie IS
1.
fa valere di trovarsi in ristrettezze tali che non le consentono di far
fronte alle spese della procedura d'appello e all'onorario della sua
patrocinatrice (art. 117 lett. a CPC). A sostegno della sua richiesta essa
rinvia a quanto da lei addotto nel reclamo diretto contro il rifiuto del gratuito
patrocinio in prima sede (inc. 11.2022.24). A prescindere dalla dubbia
ricevibilità di un simile rinvio e dall'effettiva situazione finanziaria dell'interessata
ch'essa non quantifica né documenta nemmeno per ordine di grandezza,
l'appellante non pretende tuttavia che sarebbe infruttuoso chiedere al marito
una provvigione ad litem per la procedura di appello, né asserisce che
il marito non abbia mezzi sufficienti per concederle un sussidio, tanto meno
già a un sommario esame.
Del resto l'appellante non
discute il margine disponibile di CO 1 che il Pretore ha accertato in fr. 2545.–
mensili (reddito netto fr. 7217.–, meno fabbisogno minimo fr. 3572.60, meno contributo
alimentare per il figlio D__________ fr. 1100.–: sentenza impugnata, pag. 12
segg.). Non può dirsi, dunque, di primo acchito, che in concreto una richiesta
di provvigione ad litem appaia destinata all'insuccesso, ovvero che il marito
non abbia modo di anticipare alla richiedente una congrua somma, la quale sarà
destinata a essere rimborsata in esito al giudizio definitivo sulle spese processuali o computata sulla
liquidazione del regime matrimoniale, sempre che ciò non appaia iniquo (DTF
146.
III 212 consid. 6.3 con rinvii;
v. anche RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii, I-2012 pag. 882
consid. 19 con richiamo). Nelle condizioni descritte non soccorrono così le
premesse per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio, la quale
presuppone – appunto – l'impossibilità di ottenere un adeguato sussidio da
parte dell'altro coniuge (ancora recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.134
del 20 ottobre 2021, consid. 2).
3.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di giudizi sul gratuito patrocinio – di
natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett.
c LTF). In concreto la sentenza finale di questa Camera sarà impugnabile con
ricorso in materia civile al Tribunale federale, il valore litigioso
raggiungendo la soglia di fr. 30 000.–
sotto il profilo dell'art.74 cpv. 1 lett. b LTF. Lo stesso rimedio è dato
quindi contro la decisione odierna.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
2. IS 1 sarà invitata a
prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili
correlate all'introduzione del suo appello.
3. Notificazione all'avv. , .
Comunicazione
a:
– avv.
;
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).