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Decisione

11.2022.26

Richiesta di gratuito patrocinio sussidiaria rispetto a una provvigione ad litem Richiesta di gratuito patrocinio sussidiaria rispetto a una provvigione ad litem Richiesta di gratuito patrocinio sussidiaria rispetto a una provvigione ad litem

4 marzo 2022Italiano7 min

congiunta e una curatela educativa in favore del figlio e ha revocato un incarico

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.26

Lugano

4 marzo 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata il 7 febbraio

2022 da

IS

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

relativamente

all'appello da lei introdotto contro la sentenza emessa il 4 gennaio 2022 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa DM.2019.197

(divorzio su azione di un coniuge) da lei promossa con petizione del 18 luglio

2019 nei confronti di

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 4 gennaio

2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio

tra CO 1 (1966), cittadino italiano, e IS 1 (1965), ha ordinato lo scioglimento

della comproprietà sulle particelle n. 568, 570 e 744 RFD di __________

(intestati ai coniugi in ragione di metà ciascuno) mediante vendita ai pubblici

incanti (con una base d'asta di fr. 477 048.–)

e suddivisione a metà del ricavo netto, ha obbligato la moglie a corrispondere

al marito fr. 1065.85 in liquidazione del regime dei beni e ha ordinato alla

cassa pensione del marito di trasferire al conto di previdenza della moglie fr.

31 000.– oltre alla metà di “eventuali

rimborsi dei prelievi anticipati dal marito” fino a concorrenza di

fr. 84 235.–. Il Pretore ha revocato inoltre il

collocamento del figlio D__________ (nato il 20 settembre 2004) presso il

centro educativo per minorenni __________ di __________, affidandolo alla madre

e regolando il diritto di visita paterno, ha confermato l'autorità parentale

congiunta e una curatela educativa in favore del figlio e ha revocato un incarico

all'Ufficio dell'aiuto e della protezione.

Infine il Pretore ha

condannato CO 1 a versare un contributo alimentare per D__________ di fr.

1100.– mensili (oltre all'assegno familiare) fino alla maggiore età o fine al

termine di un'adeguata formazione professionale, ha respinto ogni altra pretesa

alimentare e ha confermato la revoca di ogni trattenuta di stipendio. Le spese

processuali di fr. 9000.– (di cui fr. 2560.– per la rappresentanza del figlio)

sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili. Una richiesta di gratuito patrocinio presentata da CO 1 è stata

stralciata dal ruolo per desistenza. Un'analoga istanza di gratuito patrocinio presentata da IS 1 è stata invece

respinta.

B. Contro la sentenza

appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con due reclami del 17 e 24

gennaio 2022 (inc. 11.2022.24/25) per ottenere il beneficio del gratuito

patrocinio in primo grado (in favore delle due patrocinatrici succedutesi in

quella sede) e con un appello del 7 febbraio 2022 nel quale postula, in riforma

del giudizio impugnato, la corresponsione di fr.

35 000.– (rimborso per l'acquisto dell'abitazione

coniugale di __________) e di fr. 63 708.90 (rimborso

delle imposte e di altre spe­se correnti della famiglia) in liquidazione del

regime dei beni (inc. 11.2022.23).

Contestualmente all'appello essa sollecita il beneficio del gratuito patrocinio anche in appello (inc. 11.2022.26).

Su quest'ultima richiesta giova statuire senza indugio.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le spese processuali di una

causa di separazione o di divorzio sono, per principio, a carico dell'unione

coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138

III 673 consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_568/2020

del 13 settembre 2021 consid. 3.1). Le parti devono quindi far fronte da sé,

con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura

(anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo

(trasferte, traduzioni ecc.). Internamente il coniuge che non è in grado di

sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio

dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio

da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge

è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata

di mezzi adeguati (in tal senso, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.134

del 20 ottobre 2021 consid. 1).

2.

Nella fattispecie IS

1.

fa valere di trovarsi in ristrettezze tali che non le consentono di far

fronte alle spese della procedura d'appello e all'onorario della sua

patrocinatrice (art. 117 lett. a CPC). A sostegno della sua richiesta essa

rinvia a quanto da lei addotto nel reclamo diretto contro il rifiuto del gratuito

patrocinio in prima sede (inc. 11.2022.24). A prescindere dalla dubbia

ricevibilità di un simile rinvio e dall'effettiva situazione finanziaria dell'interessata

ch'essa non quantifica né documenta nemmeno per ordine di grandezza,

l'appellante non pretende tuttavia che sarebbe infruttuoso chiedere al marito

una provvigione ad litem per la procedura di appello, né asserisce che

il marito non abbia mezzi sufficienti per concederle un sussidio, tanto meno

già a un sommario esame.

Del resto l'appellante non

discute il margine disponibile di CO 1 che il Pretore ha accertato in fr. 2545.–

mensili (reddito netto fr. 7217.–, meno fabbisogno minimo fr. 3572.60, meno contributo

alimentare per il figlio D__________ fr. 1100.–: senten­za impugnata, pag. 12

segg.). Non può dirsi, dunque, di primo acchito, che in concreto una richiesta

di provvigione ad litem appaia destinata all'insuccesso, ovvero che il marito

non abbia modo di anticipare alla richiedente una congrua somma, la quale sarà

destinata a essere rimborsata in esito al giudizio definitivo sulle spese processuali o computata sulla

liquidazione del regi­me matrimoniale, sempre che ciò non appaia iniquo (DTF

146.

III 212 consid. 6.3 con rinvii;

v. anche RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii, I-2012 pag. 882

consid. 19 con richiamo). Nelle condizioni descritte non soccorrono così le

premesse per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio, la quale

presuppone – appunto – l'impossibilità di ottenere un adeguato sussidio da

parte dell'altro coniuge (ancora recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.134

del 20 ottobre 2021, consid. 2).

3.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di giudizi sul gratuito patrocinio – di

natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett.

c LTF). In concreto la sentenza finale di questa Camera sarà impugnabile con

ricorso in materia civile al Tribunale federale, il valore litigioso

raggiungendo la soglia di fr. 30 000.–

sotto il profilo dell'art.74 cpv. 1 lett. b LTF. Lo stesso rimedio è dato

quindi contro la decisione odierna.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

2. IS 1 sarà invitata a

prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili

correlate all'introduzione del suo appello.

3. Notificazione all'avv. , .

Comunicazione

a:

– avv.

;

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).