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Decisione

11.2022.27

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale

14 dicembre 2023Italiano16 min

cittadina ungherese, a vivere separati, ha assegna­to l'abitazione coniugale (proprietà

Source ti.ch

Incarto n.

11.2022.27

Lugano

14 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Gaggini

sedente per statuire nella causa SO.2021.5338 (modifica di misure a protezione

dell'unio­ne coniugale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 novembre 2021

da

AO

1

(ora

patrocinato dall' , )

contro

AP

1

(patrocinata dall' PA 1 )

e

Stato del Cantone

Ticino,

(rappresentato

dal Dipartimento della sanità e della socialità,

Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona),

giudicando sull'appello del 7 febbraio 2022 presentato da AP 1 contro

la

decisione emessa dal Pretore il 27 gennaio 2022 (inc. 11.2022.27);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 19 giugno 2019, emanata a

protezione dell'unio­ne coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha autorizzato AO 1 (1956), cittadino italiano, e AP 1 (1973),

cittadina ungherese, a vivere separati, ha assegna­to l'abitazione coniugale (proprietà

per piani n. 22 248, pari a 22/1000

della particella n. 688 RFD di __________, sezione di __________, intestata

alla moglie) in uso al marito, ha affidato i figli L__________ (nato il 22

dicembre 2005) e F__________ (nato il 12 agosto 2010) congiuntamente ai

genitori, collocando il primo “principalmente” dal padre e il secondo “principalmente”

dalla madre, ha rinunciato a fissare contributi di mantenimento fra coniugi e ha

condannato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 3725.–

mensili per il figlio F__________ (assegni familiari non compresi),

obbligandolo inoltre a provvedere al mantenimento del figlio L__________ “senza

per il momento partecipazione in denaro da parte della madre” (inc. SO.2018.3796). Adita da entrambi i

coniugi, con sentenza del 30 settembre 2020 questa Camera ha respinto un

appello del marito contro tale sentenza, mentre ha parzialmente accolto quello

della moglie nel senso che ha fissato dal maggio del 2020 il contributo

alimentare per il figlio F__________ in fr. 3700.– mensili, di cui

fr. 2900.– come contributo di accudimento, assegni familiari non compresi,

con uno scoperto residuo di fr. 450.– mensili (inc. 11.2019.77/78).

B. Nel corso degli anni il

Pretore ha emanato svariati decreti cautelari in modifica delle misure

protettrici. In particolare, il 19 maggio 2021 egli ha ridotto il contributo

alimentare per F__________ dal 1° giugno 2021 a fr. 2245.95 mensili, assegni

familiari non compresi (inc. SO.2020.5009) e il 20 settembre 2021 ha affidato L__________

esclusivamente al padre (senza prevedere relazioni personali con la madre), mentre

F__________ è stato affidato esclusivamente alla madre (riservate le relazioni

personali con il padre e il fratello maggiore: inc. SO.2019.5930).

C. Il

24 novembre 2021 AO 1 si è rivolto nuovamente al Pretore per ottenere la

soppressione, già in via cautelare, del contributo alimentare in favore di F__________,

facendo valere una diminuzione dei propri redditi a causa dell'imminente

pensionamento. L'indomani egli ha esteso l'azione allo Stato del Cantone Ticino

quale ente che anticipa il contributo per il figlio. All'udienza del 24 gennaio

2022, indetta per il dibattimento, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Lo

Stato si è rimesso per finire al giudizio del Pretore. Con replica e duplica

orali le parti hanno confermato le loro posizioni. L'istruttoria, limitata al

richiamo di tutti i fascicoli delle procedure tra le parti e alla deposizione

del marito, si è chiusa seduta stante. In coda all'udienza sono seguite le

arringhe finali in cui le parti hanno ribadito il rispettivo punto di vista.

D. Statuendo con decisione

del 27 gennaio 2022, il Pretore ha accolto l'istanza e ha soppresso il

contributo alimentare per F__________ con effetto immediato, AO 1 restando

tenuto nondimeno a riversare alla moglie la rendita completiva AVS per il

figlio. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico della

convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 1560.– per ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 7

febbraio 2022 per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, la

decisione impugnata sia riformata nel senso di respingere l'istanza. Con

decreto del 16 febbraio 2022 il presidente di questa Camera ha respinto la

richiesta di effetto sospensivo. Invitato l'8

marzo 2022 a formulare eventuali osservazioni all'appello, AO 1 è rimasto

silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le

relative modifiche – sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura

sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314

cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali,

il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è manifestamente dato, se appena

si pensa all'entità del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore

(fr. 2245.95 mensili fino almeno alla maggiore età di F__________). Riguardo alla tempestività del rimedio

giuridico, la sentenza impugnata è giun­ta al patrocinatore della convenuta il 28 gennaio 2022 (traccia

dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 7 febbraio 2022 (traccia

dell'invio n. 98.__________, agli atti), ultimo giorno utile, l'appello in

esame è pertanto ricevibile.

2.

In pendenza di appello AP 1 ha inoltrato a

questa Came­ra svariata documentazione: una lettera 8 febbraio 2022 del­l'avv. D__________, difensore del

marito in sede penale (con

allegati due certificati medici attestanti l'inabilità lavorativa al 100% di AO

1.

dal 18 al 30 novembre 2021 e dal 26 gennaio al 4 aprile 2022), sette verbali di pignoramento del 31 maggio 2022 dell'Ufficio

di esecuzione di __________ (plico doc. E), una lettera del 1° giugno 2022 del

proprio patrocinatore all'Ufficio di esecuzione di __________ (doc. F), un

conteggio di salario del maggio 2022 versato al marito dalla R__________ Sagl (doc. G), il contratto di locazione del 1°

maggio 2022 per un ap-partamento a __________ (provincia di Alessandria) dove

vivrebbe il figlio L__________ (doc. H), una lettera 11 maggio 2023 dell'avv. L__________

(nuova legale dell'appellante) al Pretore con allegata la dichiarazione fiscale

del 2021 del marito (doc. I e L). AO 1 ha esibito, da parte sua, un

contratto di lavoro del 28 aprile 2022 con la R__________ Sagl e un conteggio del minimo di esistenza dell'11

luglio 2022 allestito dall'Ufficio di esecuzione di __________. La

documentazione appena descritta è ammissibile, controverse essendo in concreto questioni

riguardanti un minorenne. Tali documenti sono proponibili senza riguardo ai presupposti

dell'art. 317 cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione e vanno considerati nella misura in cui

appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

3.

AO 1 ha chiesto la

soppressione del contributo alimentare in favore del figlio F__________

convenendo sia la moglie AP 1 sia lo Stato del Cantone Ticino quale ente che

anticipa il contributo per il minore. In realtà il Tribunale federale, dopo ave­re

stabilito in un primo tempo che in caso di anticipazione di contributi alimentari

per il figlio da parte di un Cantone secondo il

diritto pubblico

cantonale il debitore intenzionato a chiedere la riduzione o la soppressione di

tale obbligo doveva convenire contemporaneamente il figlio (rispettivamente il

suo rappresentante) e l'ente pubblico che anticipa i contributi di mantenimento

(DTF 143 III 177), in recenti decisioni ha cambiato giurispruden­za, accertando

come l'ente pubblico che anticipa i contributi non possieda la legittimazione

passiva (DTF 148 III 270 e III 296). Ne segue che in concreto l'azione contro

lo Stato non ha più ragion d'essere.

4.

Nella

decisione impugnata il Pretore ricorda che il contributo

alimentare

per F__________ era fondato su un reddito dell'istante di fr. 6627.–

mensili dal 1° maggio 2020. Ciò premesso, egli ha ritenuto verosimile che con

il compimento del 65° anno di età, il 22 dicembre 2021, dal 1° gennaio

2022.

AO 1 percepisca unicamente una rendita AVS, avendo egli dichiarato di

avere cessato l'attività per le due società di cui era alle dipendenze. Esclusa

l'eventualità di altri cespiti di reddito, il primo giudice ha determinato così

le entrate dell'istante in fr. 1219.– mensili (rendita AVS fr. 706.–, locazione di un appartamento a __________

fr. 513.–), constatando

che con tale reddito il marito nemmeno è in grado di coprire il minimo esistenziale

del diritto esecutivo per genitore affidatario, ragione per cui è manifesta l'impossibilità da parte sua di versare

contributi di mantenimento in favore di F__________. Nelle condizioni descritte

il Pretore ha soppres­so il contributo alimentare litigioso, riservata “una

diversa valutazione qualora il marito, una volta superati i problemi alla

spalla, dovesse decidere di riprendere un'attività lucrativa come d'altronde

egli non esclude in futuro”. AO 1 è stato tenuto

in ogni modo a riversare alla moglie, “non

appena percepita”, la rendita completiva

AVS per il figlio di fr. 282.– mensili.

5.

L'appellante rileva

anzitutto che al momento in cui il marito ha presentato l'istanza le

circostanze non erano affatto mutate, poiché il “presunto” pensionamento di lui

sarebbe intervenuto solo il 1° gennaio 2022. Essa rimprovera così al Pretore di

non avere calcolato il reddito del marito al momento dell'inoltro dell'istanza e

di essersi affidato unicamente al calcolo previsionale eseguito dalla Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. A suo avviso, comunque sia, il marito lavora

ancora per la E__________ Sagl e la R__________ Sagl, tant'è che risulta ancora

iscritto nel registro di commercio delle due società e nell'albo delle imprese

del Canton Ticino quale “titolare

responsabile”. Al proposito la

convenuta lamenta la mancata assunzione da parte del primo giudice delle prove

da lei offerte, tra cui l'edizione dei due contratti di lavoro e la

testimonianza dei due soci gerenti con firma individuale delle due società. L'appellante

sostiene altresì che la modifica fatta valere dall'istante non è duratura,

ammettendo anzi il marito di non escludere, “dopo una non documentata operazione”, una ripresa dell'attività

lucrativa per almeno una delle due ditte. AP 1 lamenta infine una disparità di

trattamento tra i due figli, dato che il marito è in grado di far fron­te a tutte

le spese di L____, ma pretende di non avere disponibilità per il figlio minore.

In definitiva, a parere dell'appellante non soccorrono le premesse per una

modifica dell'assetto alimentare, sicché l'istanza dev'essere respinta.

6.

I criteri che disciplinano la modifica di misure a

protezione del­l'unione

coniugale sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti rammentare

che una modifica è possibile quando siano mutate in maniera relativamente durevole

e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure

quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si

siano avverate o si siano avverate solo in parte o qualora l'autorità abbia

statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1

prima frase CC per analogia; DTF 143 III 619 consid. 3.1, 141 III 378 consid.

3.3.1). Decisivo è lo stato di fatto al momento in cui è presentata l'istanza

di modifica e a quel momento occorre determinare il reddito e la sua evoluzione

prevedibile (DTF 137 III 604 consid. 4.1.1; più di recente: sentenza del

Tribunale federale 5A_386/2022 del 31 gennaio 2023 consid. 4.1: analogamente: I

CCA, sentenza inc. 11.2022.6 del 25 maggio 2023 consid. 6). Per decidere se si ravvisa

una situazione che si è modificata in modo notevole e duraturo ci si deve

fondare – da un lato – sugli accertamenti di fatto e sul pronostico effettuati

nella decisione da modificare e – dall'altro – sulle circostanze attuali e

future prevedibili. Una fattispecie futura incerta e ipotetica non giustifica

una modifica del contributo. Possono per contro essere tenuti in considerazione

elementi concre­ti relativi a un prossimo cambiamento delle circostanze, in

modo da evitare, per quanto possibile, una nuova procedura di modifica (DTF 120

II 292 consid. 4b; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_874/2019 del 22

giugno 2020 consid. 3.2 con rinvio).

a) Nel

caso in rassegna è pacifico che al momento dell'introduzione dell'istanza di

modifica, il 24 novembre 2021, AO 1 lavorava ancora per la E__________

Sagl e la R__________ Sagl. D'altro canto è indubbio che il 22 dicembre 2021

egli ha compiuto 65 anni, età ordinaria di pensionamento, con diritto a una

rendita vecchiaia a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in

cui è stata compiuta l'età pensionabile (art. 21 LAVS). Se l'evento era dunque prevedibile,

non altrettanto vale per l'effettiva percezione della rendita AVS, la persona

interessata potendo continuare a lavorare e ricevere la rendita AVS oppure posticipare

il pensionamento e continuare a lavorare (art. 39 cpv. 1 LAVS). E il rinvio

della rendita può essere chiesto entro un anno dall'inizio del periodo di

rinvio, ovvero in concreto entro il

compimento dei 66 anni (art. 55quater cpv. 1 OAVS).

b) In

prima sede l'istante ha addotto di voler cessare l'attività lavorativa il 31

dicembre 2021 e per rendere verosimile la riscossione della sola rendita AVS ha

presentato un calcolo previsionale allestito il 27 settembre 2021 dall'Istituto

delle assicurazioni sociali (doc. D). In occasione della sua deposizione del 22

gennaio 2022 egli ha poi confermato di avere smesso l'attività lucrativa per le

ditte E__________ Sagl e R__________

Sagl, ma di figurare ancora nel registro di commercio, “visto che [dopo un'operazione

a una spalla] non escludo di riprendere l'attività lavorativa per almeno una

delle predette società” (verbale del 24 gennaio 2022, pag. 2). A mente del

Pretore ciò basta per rendere verosimile una modifica relativamente durevole e rilevante delle circostanze.

c) Ora,

dalle risultanze del registro di commercio, che sono notorie (DTF 143 IV 383 consid. 1.1.1), si evince che i

diritti di firma di AO 1 per la E__________ Sagl e per la R__________ Sagl sono

stati cancellati soltanto nell'ottobre del 2023. L'istante risulta tuttora

iscritto nondime­no nel­l'albo delle

imprese e degli operatori specialisti come responsabile tecnico delle due ditte. Dalla documentazione

presentata dalle parti in appello risulta poi che in un certificato medico del

1° febbraio 2022 il dott. M__________ ha attestato un'inabilità lavorativa al

100% dell'interessato dal 26 gennaio al 4 aprile 2022 per malattia, che il 28

aprile 2022 AO 1 ha stipulato con la R__________ Sagl un contratto di lavoro a

tempo indeterminato e che nel maggio del 2022 egli ha ricevuto da tale impresa uno

stipendio di fr. 1863.55 (doc. G di appello).

d) Alla

luce di quanto precede non è sufficientemente reso verosimile che al momento di

introdurre l'istanza di modifica o in seguito la situazione reddituale di AO 1 sia

mutata in maniera relativamente durevole e rilevante. Nella situazione testé

illustrata l'istante non ha reso debitamente verosimile, in altri termini, che

con il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria egli percepisca solo la

rendita AVS. Del resto, nemmeno in pendenza di appello l'interessato ha

documentato tale evenienza come si conviene. Non sussistevano dunque le

premesse nella fattispecie perché il Pretore sopprimesse il contributo

alimentare in favore del figlio. Ne segue che l'appello si rivela fondato e che

il giudizio impugnato dev'essere riformato di conseguenza. Ciò rende superfluo

vagliare le altre censure di AP 1 alla sentenza impugnata.

7.

L'appellante

chiede infine che, in caso di accoglimento dell'appello, le ripetibili di primo

grado in suo favore siano fissate in fr. 2500.– per 7 ore di lavoro (quelle

riconosciute dal Pretore al legale della moglie) retribuite fr. 300.– l'ora, più le spese e l'IVA. Per costante

giurisprudenza di questa Camera, nelle cause vertenti sull'emanazione di misure

a protezione dell'unione coniugale (come pure nei procedimenti cautelari in

tali cause) le ripetibili sono definite in base al dispendio di tempo (rimunerato

fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte e diligente avrebbe dedicato

all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.47

del 24 gennaio 2022 consid. 5d). Il tempo impiegato dal legale è valutato in

funzione dell'importanza della lite, delle difficoltà e dell'ampiezza del

lavoro, “avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio” (art. 12 in fine del

citato regolamento, che rinvia all'art. 11 cpv. 5 per analogia). Nel caso

specifico il dispendio di tempo dedicato alla pratica, indicato dall'appellante in 7 ore, appare ragionevole e attendibile da

parte di un avvocato diligente e coscienzioso. E sicco­me non v'è motivo

di scostarsi dalla tariffa di fr. 280.– l'ora, con l'aggiunta delle spese e

dell'IVA l'indennità per ripetibili va fissata in fr. 2325.– arrotondati.

8.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).AO 1 non ha presentato osservazioni all'appello

avversario, di modo che non potrebbe essere considerato soccombente (DTF

139.

III 38 consid. 5 in fine). Tuttavia egli ha provocato l'emanazione della

decisione impugnata, chieden­do la modifica del contributo alimentare per il

figlio, e la decisio­ne sull'istanza gli risulta per finire sfavorevole. Egli va

chiamato perciò ad assumere le spese processuali e a versare alla controparte, patrocinata

da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

9.

Quanto ai rimedi esperibili contro la presente

sentenza sul pia­no federale (art. 112 lett. cpv. 1 lett. d LTF), in concreto il

valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74

cpv. 1 let. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi nondimeno di misure a

protezione dell'unione coniugale, equiparabili per loro indole a provvedimenti

cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale un

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è accolto e la

decisione impugnata è così riformata:

1. L'istanza è

respinta.

2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a

carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta fr. 2325.– per ripetibili.

Per

il resto la decisione rimane invariata.

2. Le spese di appello di fr. 1000.–, da anticipare da AP 1, sono

poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).