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Decisione

11.2022.29

Impugnabilità di un decreto inaudita parte che respinge l'istanza cautelare e reclamo per ritardata giustizia

23 febbraio 2022Italiano12 min

per statuire nella causa SO.2022.494 (obbligo di informazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

Source ti.ch

Incarti n.

11.2022.28

11.2022.29

Lugano

23 febbraio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.A.

Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2022.494 (obbligo di informazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 31 gennaio 2022 da

RE

1

(patrocinata

dagli avvocati PA 1 e PA 1 )

contro

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sul reclamo dell'8 febbraio 2022 presentato da RE 1 contro il

decreto supercautelare emesso dal Pretore aggiunto il 1° febbraio 2022 (inc. 11.2022.29)

e sul contestuale

reclamo per ritardata giustizia nei confronti del

Pretore

aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6

(inc.

11.2022.28);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza dell'11 maggio

2020, emanata a protezione del-l'unione coniugale, il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi CO 1 (1967) e RE 1 (1973),

cittadini russi, a vivere separati dal 22 novembre 2019 e ha omologato una

convenzione sugli effetti della vita separata.

B. Il 31 gennaio 2022 RE

1 si è rivolta al Pretore per ottenere, già in via supercautelare, tutta una

serie di informazioni sui redditi conseguiti dal marito in Svizzera e

all'estero, così come la produzione di determinata documentazione da parte del

marito stesso e di due istituti bancari. Con decreto emesso inaudita parte il

giorno successivo il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta supercautelare,

ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per presentare eventuali

osservazioni e ha convoca­to le parti al contraddittorio del 4 aprile 2022. La

decisione sulle spese è stata rinviata al giudizio di merito. Una richiesta

introdotta il 2 febbraio 2022 da RE 1 perché il contraddittorio fosse

anticipato nelle prime settimane di febbraio è stata respinta Pretore aggiunto

con ordinanza del 4 febbraio 2022.

C. Contro

il decreto supercautelare del 1° febbraio 2022 RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'8

febbraio 2022 per ottenere che, annullato il decreto in questio­ne, gli atti

siano rinviati al Pretore affinché emetta una nuova decisione nel senso di

accogliere la sua istanza. In via cautelare essa ha chiesto di ordinare

al marito di non usare determinati conti bancari e a due istituti di credito di

non permettere l'uso di determinati conti riconducibili al convenuto. Il memoriale

non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni (inc, 11.2022.29).

D. Contestualmente,

con atto separato RE 1 ha introdotto a questa Camera un reclamo per denegata

giustizia nel quale propone di

annullare l'ordinanza del 4 febbraio 2022 e di invitare il Pretore aggiunto a

indire il contraddittorio entro due giorni dalla notifica della decisione

dell'autorità superiore, al più tardi entro il 14 febbraio 2022. Il Pretore

aggiunto non è stato chiamato a formulare osservazioni (inc.

11.2022.28).

Considerando

Considerandi

in diritto: I. Reclamo contro il decreto supercautelare del 1° febbraio 2022

1.

I decreti

cautelari sono emessi, anche nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione

coniugale, con il rito sommario (art. 248

lett. d, 271 lett. a CPC). Se sono

adottati dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per

scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti “intermedi” o “nelle more

istruttorie”), essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e

314.

cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora

terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2).

Ove il decre­to cautelare riguardi controversie mera-mente patrimoniali, in

ogni modo, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva

almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ulti­ma conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata

(art. 308 cpv. 2 CPC).

2.

I provvedimenti cautelari emanati dal giudice

immediatamente, senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), non sono

suscettibili di alcun rimedio giuridico. Impugnato potrà essere il decreto cautelare

che il giudice adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il

convenuto a presentare osservazio­ni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Diversa

è la situazione qualora il giudice respinga senza sentire il convenuto i

provvedimenti cautelari richiesti. In tale ipotesi occorre distinguere. Se il

giudice convoca ugualmente le parti in udienza o invita ugualmente il convenuto

a presentare osservazioni scritte, tale decreto cautelare non può essere

oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se mai, una volta ancora, il decreto

cautelare che il giudice avrà adottato dopo avere sentito le parti in udienza o

dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte. Se invece

il giudice respinge i provvedimenti cautelari richiesti senza indire udienze né

sollecitare osservazioni scritte, tale decreto è finale e, di conseguenza, impu­gnabile

(RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richia­mi; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2021.120 del 23 settembre 2021 consid. 2).

3.

Nella

fattispecie il Pretore aggiunto ha respinto

l'istanza supercautelare di RE 1, assegnando al convenuto un termine di 15

giorni per presentare eventuali osservazioni e convocando le parti al

contraddittorio del 4 aprile 2022. Sulle richieste respinte il decreto

cautelare non è quindi finale, e come tale non è impugnabile con alcun rimedio

giuridico (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.40 del 1° aprile

2109.

consid. 2 con rinvio).

Non

si disconosce che sussistono eccezioni al principio testé enunciato, in

particolare ove senza un giudizio immediato il diritto vantato dall’istante

andrebbe perso (DTF 140 III 291 consid. 1.1). Al proposito la reclamante

fa valere che nel frattempo un tribunale distrettuale di M__________ ha

pronunciato il divorzio, che un suo appello contro tale sentenza sarà discusso

dall'autorità superiore il 17 febbraio 2022 e che da quella data essa sarà

divorziata, ciò che le impedirà di far valere la richiesta di informazione

sulla scorta dell'art. 170 CC. In realtà l'argomentazione cade nel vuoto. Anzitutto,

l’ipotesi che un suo appello presentato in Russia sarà respinto e che il

divorzio diverrà definitivo è pura-mente aleatoria. A parte ciò, è vero che in

linea di principio l'ob-bligo di informazione sancito dall'art. 170 CC sussiste

unicamen­te per la durata del matrimonio. Il Tribunale federale ha avuto modo

di stabilire tuttavia che l'emanazione di una senten­za sul principio del divorzio non pregiudica il diritto

d'informazione del­l'altro coniu­ge previsto dall'art. 170 CC (DTF 144

III 306 consid. 7.1.1 con rinvio; analogamente: RtiD I-2021 pag. 737 n.

32c consid. 18; v. anche Schwander

in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n.

6a ad art. 170; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 221 n. 266b). La reclamante non

pretende per altro che il diritto russo frapponga ostacoli a tale applicazione,

fermo restando che un coniuge può invocare l'art. 170 CC anche in un

procedimento estero se il diritto internazionale privato di quello Stato

prevede l'applicazione della legge svizzera (Schwander,

op. cit., n. 25 ad art. 170 CC). A un sommario esame non risulta pertanto che RE

1.

rischi di perdere il diritto di chiedere informazioni al marito e a terzi. Ne

segue che in concreto il reclamo si rivela già di primo acchito irricevibile e

sfugge a ulteriore disamina.

II. Reclamo per denegata

giustizia

4.

Se

la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una

decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto recla­mo

all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). L'art.

321.

cpv. 4 CPC consente di introdurre reclamo per ritardata giustizia in ogni

tempo, a meno che la remora sia dovuta a una decisione formale, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i

termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2020.156 del 2 dicembre 2020, consid. 1 con rinvii; v. anche Bastons Buletti in: CPC, Petit

commentaire, Basilea 2021 n. 16 ad art. 319). In concreto

l'ordinanza del Pretore è del 4 febbraio 2022. Presentato il 7 febbraio successivo,

il reclamo è di conseguenza ammissibile. E in una procedura del diritto di famiglia un rimedio siffatto

rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1

combinato con il n. 8 LOG).

5.

Nel

suo memoriale RE 1 riprende sostanzialmente le medesime motivazioni addotte a

sostegno del reclamo contro il decreto supercautelare del 1° febbraio 2022.

Essa lamenta segnatamente una violazione del principio di celerità,

rimproverando al primo giudice di avere fissato il contraddittorio due mesi

dopo il momento in cui sarà pronunciato il divorzio in Russia, ciò che farà

decadere il suo diritto di ottenere dal marito le necessarie informazioni in

forza dell'art. 170 CC.

a) Giusta

l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative

ognuno ha diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole. Tale

disposizione consacra il principio della celerità. L'autorità disattende simile

garanzia qualora procrastini in modo inabituale e senza giustificazione

particolare l'esame di una lite che rientra nella sua sfera di competenza. La

durata di un procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere

valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo

di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone al­l'autorità competente

di statuire in termini che risultino giustificati dalla natura del litigio e

dall'insieme delle circostanze, generalmente sulla scorta di una valutazione d'insieme. Vanno considerati, in specie,

la portata e le difficoltà della causa, il modo con cui questa è stata trattata

dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura.

Un diniego di giustizia si ravvisa ove un'autorità non entri – in tutto o in

parte – nel merito di una lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi

previsti dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1).

b) Secondo

l'art. 265 cpv. 1 CPC in caso di particolare urgenza, segnatamente se il

ritardo nel procedere rischia di rendere vano l'intervento, il giudice può

ordinare un provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la

controparte. Nel contempo, il giudice convoca le parti a un'udienza che deve

aver luogo “quanto prima” (unverzüglich, sans délai)

oppure

assegna alla controparte un termine per presentare osservazioni scritte.

Sentita la controparte, egli pronuncia senza indugio sull'istanza (cpv. 2). La

legge non fissa termini per la convocazione all'udienza o per l'inoltro di

osservazioni scritte. Dandosi una celerità accresciuta, ad ogni modo, ciò deve

aver luogo rapidamente, entro 5 o 10 giorni e, al massimo, 20 giorni (I CCA, sentenza inc. 11.2019.40 del 1°

aprile 2019 consid. 4b con rinvii).

c) In

concreto, come detto, con decreto cautelare del 1° febbraio 2022 emanato

inaudita parte il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di informazione, ha

assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per presentare eventuali

osservazioni e ha convocato le parti al contraddittorio del 4 aprile 2022. Alla

luce di quanto si è appena visto (consid. 3), il caso non denota particolare

urgenza e non imponeva una trattazione prioritaria. Certo, tenuto conto che in

linea di principio nelle procedure di diritto matrimoniale il giudice deve

sentire le parti a un'udienza (art. 273 cpv. 1 CPC), la convocazione a un

contraddittorio fissato a oltre due mesi dalla richiesta poco si concilia con

il rito sommario. Il Pretore aggiunto ha nondimeno assegnato al convenuto un

termine di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni, ciò che permetterà

l'emanazione di un decreto “intermedio”.

Qualche

perplessità desta invero il rigetto della richiesta di anticipa­re l'udienza

perché “l'agenda della Pretura non lo consente” (ordinanza del 4 febbraio

2022), salvo comunicare all'istante di poter aggiornare il contraddittorio al 9

febbraio 2022 se la controparte avesse acconsentito. Resta il fatto che la

tempistica per la trattazione dell'istanza prospettata dal primo giudice

rimane, tutto sommato, accettabile. Ne

segue che in concreto non si riscontrano motivi per invitare il Pretore

aggiunto a indire senza indugio l'udienza. In proposito il reclamo non può trovare accoglimento.

6.

Le spese del

giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone problema di ripetibili, CO 1 non essendo stato chiamato a formulare

osservazioni.

7.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità

di una decisione incidentale, sempre che il ricorso sia ammissibile a norma

degli art. 92 segg. LTF, segue la via dell'azione principa­le. E in concreto, il

valore litigioso raggiunge la soglia

di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF. Trattandosi di un provvedimento cautelare, tuttavia, il ricorrente

può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo contro il

decreto supercautelare del 1° febbraio 2022 è irricevibile.

2. Il reclamo per ritardata

giustizia è respinto.

3. Le spese processuali di

complessivi fr. 1000.– sono poste a carico della reclamante.

4. La richiesta alla

reclamante per la prestazione di fr. 1000.– a titolo di anticipo a copertura

delle spese processuali presumibili è revocata.

5. Notificazione a:

avvocati e ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).