11.2022.29
Impugnabilità di un decreto inaudita parte che respinge l'istanza cautelare e reclamo per ritardata giustizia
23 febbraio 2022Italiano12 min
per statuire nella causa SO.2022.494 (obbligo di informazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
Source ti.ch
Incarti n.
11.2022.28
11.2022.29
Lugano
23 febbraio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.A.
Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2022.494 (obbligo di informazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 31 gennaio 2022 da
RE
1
(patrocinata
dagli avvocati PA 1 e PA 1 )
contro
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sul reclamo dell'8 febbraio 2022 presentato da RE 1 contro il
decreto supercautelare emesso dal Pretore aggiunto il 1° febbraio 2022 (inc. 11.2022.29)
e sul contestuale
reclamo per ritardata giustizia nei confronti del
Pretore
aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6
(inc.
11.2022.28);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'11 maggio
2020, emanata a protezione del-l'unione coniugale, il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi CO 1 (1967) e RE 1 (1973),
cittadini russi, a vivere separati dal 22 novembre 2019 e ha omologato una
convenzione sugli effetti della vita separata.
B. Il 31 gennaio 2022 RE
1 si è rivolta al Pretore per ottenere, già in via supercautelare, tutta una
serie di informazioni sui redditi conseguiti dal marito in Svizzera e
all'estero, così come la produzione di determinata documentazione da parte del
marito stesso e di due istituti bancari. Con decreto emesso inaudita parte il
giorno successivo il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta supercautelare,
ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per presentare eventuali
osservazioni e ha convocato le parti al contraddittorio del 4 aprile 2022. La
decisione sulle spese è stata rinviata al giudizio di merito. Una richiesta
introdotta il 2 febbraio 2022 da RE 1 perché il contraddittorio fosse
anticipato nelle prime settimane di febbraio è stata respinta Pretore aggiunto
con ordinanza del 4 febbraio 2022.
C. Contro
il decreto supercautelare del 1° febbraio 2022 RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'8
febbraio 2022 per ottenere che, annullato il decreto in questione, gli atti
siano rinviati al Pretore affinché emetta una nuova decisione nel senso di
accogliere la sua istanza. In via cautelare essa ha chiesto di ordinare
al marito di non usare determinati conti bancari e a due istituti di credito di
non permettere l'uso di determinati conti riconducibili al convenuto. Il memoriale
non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni (inc, 11.2022.29).
D. Contestualmente,
con atto separato RE 1 ha introdotto a questa Camera un reclamo per denegata
giustizia nel quale propone di
annullare l'ordinanza del 4 febbraio 2022 e di invitare il Pretore aggiunto a
indire il contraddittorio entro due giorni dalla notifica della decisione
dell'autorità superiore, al più tardi entro il 14 febbraio 2022. Il Pretore
aggiunto non è stato chiamato a formulare osservazioni (inc.
11.2022.28).
Considerando
Considerandi
in diritto: I. Reclamo contro il decreto supercautelare del 1° febbraio 2022
1.
I decreti
cautelari sono emessi, anche nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione
coniugale, con il rito sommario (art. 248
lett. d, 271 lett. a CPC). Se sono
adottati dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per
scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti “intermedi” o “nelle more
istruttorie”), essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e
314.
cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora
terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2).
Ove il decreto cautelare riguardi controversie mera-mente patrimoniali, in
ogni modo, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva
almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata
(art. 308 cpv. 2 CPC).
2.
I provvedimenti cautelari emanati dal giudice
immediatamente, senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), non sono
suscettibili di alcun rimedio giuridico. Impugnato potrà essere il decreto cautelare
che il giudice adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il
convenuto a presentare osservazioni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Diversa
è la situazione qualora il giudice respinga senza sentire il convenuto i
provvedimenti cautelari richiesti. In tale ipotesi occorre distinguere. Se il
giudice convoca ugualmente le parti in udienza o invita ugualmente il convenuto
a presentare osservazioni scritte, tale decreto cautelare non può essere
oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se mai, una volta ancora, il decreto
cautelare che il giudice avrà adottato dopo avere sentito le parti in udienza o
dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte. Se invece
il giudice respinge i provvedimenti cautelari richiesti senza indire udienze né
sollecitare osservazioni scritte, tale decreto è finale e, di conseguenza, impugnabile
(RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2021.120 del 23 settembre 2021 consid. 2).
3.
Nella
fattispecie il Pretore aggiunto ha respinto
l'istanza supercautelare di RE 1, assegnando al convenuto un termine di 15
giorni per presentare eventuali osservazioni e convocando le parti al
contraddittorio del 4 aprile 2022. Sulle richieste respinte il decreto
cautelare non è quindi finale, e come tale non è impugnabile con alcun rimedio
giuridico (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.40 del 1° aprile
2109.
consid. 2 con rinvio).
Non
si disconosce che sussistono eccezioni al principio testé enunciato, in
particolare ove senza un giudizio immediato il diritto vantato dall’istante
andrebbe perso (DTF 140 III 291 consid. 1.1). Al proposito la reclamante
fa valere che nel frattempo un tribunale distrettuale di M__________ ha
pronunciato il divorzio, che un suo appello contro tale sentenza sarà discusso
dall'autorità superiore il 17 febbraio 2022 e che da quella data essa sarà
divorziata, ciò che le impedirà di far valere la richiesta di informazione
sulla scorta dell'art. 170 CC. In realtà l'argomentazione cade nel vuoto. Anzitutto,
l’ipotesi che un suo appello presentato in Russia sarà respinto e che il
divorzio diverrà definitivo è pura-mente aleatoria. A parte ciò, è vero che in
linea di principio l'ob-bligo di informazione sancito dall'art. 170 CC sussiste
unicamente per la durata del matrimonio. Il Tribunale federale ha avuto modo
di stabilire tuttavia che l'emanazione di una sentenza sul principio del divorzio non pregiudica il diritto
d'informazione dell'altro coniuge previsto dall'art. 170 CC (DTF 144
III 306 consid. 7.1.1 con rinvio; analogamente: RtiD I-2021 pag. 737 n.
32c consid. 18; v. anche Schwander
in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n.
6a ad art. 170; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 221 n. 266b). La reclamante non
pretende per altro che il diritto russo frapponga ostacoli a tale applicazione,
fermo restando che un coniuge può invocare l'art. 170 CC anche in un
procedimento estero se il diritto internazionale privato di quello Stato
prevede l'applicazione della legge svizzera (Schwander,
op. cit., n. 25 ad art. 170 CC). A un sommario esame non risulta pertanto che RE
1.
rischi di perdere il diritto di chiedere informazioni al marito e a terzi. Ne
segue che in concreto il reclamo si rivela già di primo acchito irricevibile e
sfugge a ulteriore disamina.
II. Reclamo per denegata
giustizia
4.
Se
la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una
decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo
all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). L'art.
321.
cpv. 4 CPC consente di introdurre reclamo per ritardata giustizia in ogni
tempo, a meno che la remora sia dovuta a una decisione formale, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i
termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2020.156 del 2 dicembre 2020, consid. 1 con rinvii; v. anche Bastons Buletti in: CPC, Petit
commentaire, Basilea 2021 n. 16 ad art. 319). In concreto
l'ordinanza del Pretore è del 4 febbraio 2022. Presentato il 7 febbraio successivo,
il reclamo è di conseguenza ammissibile. E in una procedura del diritto di famiglia un rimedio siffatto
rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1
combinato con il n. 8 LOG).
5.
Nel
suo memoriale RE 1 riprende sostanzialmente le medesime motivazioni addotte a
sostegno del reclamo contro il decreto supercautelare del 1° febbraio 2022.
Essa lamenta segnatamente una violazione del principio di celerità,
rimproverando al primo giudice di avere fissato il contraddittorio due mesi
dopo il momento in cui sarà pronunciato il divorzio in Russia, ciò che farà
decadere il suo diritto di ottenere dal marito le necessarie informazioni in
forza dell'art. 170 CC.
a) Giusta
l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative
ognuno ha diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole. Tale
disposizione consacra il principio della celerità. L'autorità disattende simile
garanzia qualora procrastini in modo inabituale e senza giustificazione
particolare l'esame di una lite che rientra nella sua sfera di competenza. La
durata di un procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere
valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo
di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente
di statuire in termini che risultino giustificati dalla natura del litigio e
dall'insieme delle circostanze, generalmente sulla scorta di una valutazione d'insieme. Vanno considerati, in specie,
la portata e le difficoltà della causa, il modo con cui questa è stata trattata
dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura.
Un diniego di giustizia si ravvisa ove un'autorità non entri – in tutto o in
parte – nel merito di una lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi
previsti dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1).
b) Secondo
l'art. 265 cpv. 1 CPC in caso di particolare urgenza, segnatamente se il
ritardo nel procedere rischia di rendere vano l'intervento, il giudice può
ordinare un provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la
controparte. Nel contempo, il giudice convoca le parti a un'udienza che deve
aver luogo “quanto prima” (unverzüglich, sans délai)
oppure
assegna alla controparte un termine per presentare osservazioni scritte.
Sentita la controparte, egli pronuncia senza indugio sull'istanza (cpv. 2). La
legge non fissa termini per la convocazione all'udienza o per l'inoltro di
osservazioni scritte. Dandosi una celerità accresciuta, ad ogni modo, ciò deve
aver luogo rapidamente, entro 5 o 10 giorni e, al massimo, 20 giorni (I CCA, sentenza inc. 11.2019.40 del 1°
aprile 2019 consid. 4b con rinvii).
c) In
concreto, come detto, con decreto cautelare del 1° febbraio 2022 emanato
inaudita parte il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di informazione, ha
assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per presentare eventuali
osservazioni e ha convocato le parti al contraddittorio del 4 aprile 2022. Alla
luce di quanto si è appena visto (consid. 3), il caso non denota particolare
urgenza e non imponeva una trattazione prioritaria. Certo, tenuto conto che in
linea di principio nelle procedure di diritto matrimoniale il giudice deve
sentire le parti a un'udienza (art. 273 cpv. 1 CPC), la convocazione a un
contraddittorio fissato a oltre due mesi dalla richiesta poco si concilia con
il rito sommario. Il Pretore aggiunto ha nondimeno assegnato al convenuto un
termine di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni, ciò che permetterà
l'emanazione di un decreto “intermedio”.
Qualche
perplessità desta invero il rigetto della richiesta di anticipare l'udienza
perché “l'agenda della Pretura non lo consente” (ordinanza del 4 febbraio
2022), salvo comunicare all'istante di poter aggiornare il contraddittorio al 9
febbraio 2022 se la controparte avesse acconsentito. Resta il fatto che la
tempistica per la trattazione dell'istanza prospettata dal primo giudice
rimane, tutto sommato, accettabile. Ne
segue che in concreto non si riscontrano motivi per invitare il Pretore
aggiunto a indire senza indugio l'udienza. In proposito il reclamo non può trovare accoglimento.
6.
Le spese del
giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone problema di ripetibili, CO 1 non essendo stato chiamato a formulare
osservazioni.
7.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità
di una decisione incidentale, sempre che il ricorso sia ammissibile a norma
degli art. 92 segg. LTF, segue la via dell'azione principale. E in concreto, il
valore litigioso raggiunge la soglia
di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF. Trattandosi di un provvedimento cautelare, tuttavia, il ricorrente
può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo contro il
decreto supercautelare del 1° febbraio 2022 è irricevibile.
2. Il reclamo per ritardata
giustizia è respinto.
3. Le spese processuali di
complessivi fr. 1000.– sono poste a carico della reclamante.
4. La richiesta alla
reclamante per la prestazione di fr. 1000.– a titolo di anticipo a copertura
delle spese processuali presumibili è revocata.
5. Notificazione a:
–
avvocati e ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).