11.2022.3
Misure a tutela dell'unione coniugale: diritto di visita sorvegliato non più giustificato
27 dicembre 2023Italiano29 min
febbraio 2013. Il marito è tassista indipendente con una vettura propria. Talvolta
Source ti.ch
Incarti n.
11.2022.3
11.2023.153
Lugano
27 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2021.2910 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 18 giugno 2021 da
AO
1,
(patrocinata
dall' PA 1 )
contro
AP
1 ,
giudicando sul ‟reclamoˮ
(appello) del 14 gennaio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore aggiunto il 4 gennaio 2022 (inc. 11.2022.3)
e sulla domanda di
gratuito patrocinio del 6 novembre 2023 presentata da AO 1con le osservazioni all'appello
(inc. 11.2023.153);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1 (1979) e AO 1 (1988),
cittadini serbi, si sono sposati a __________ (Serbia) il 7 settembre 2010.
Dal matrimonio sono nate N__________, il 1° giugno 2011, e K__________, il 2
febbraio 2013. Il marito è tassista indipendente con una vettura propria. Talvolta
utilizza un'automobile intestata alla ditta A__________ Sagl di __________, della
quale è socio gerente suo padre D__________. La
moglie ha iniziato il 31 agosto 2020 un tirocinio come addetta alle
cure sociosanitarie (ACSS) per il __________, presso la casa per anziani __________.
I coniugi si sono separati il 9 ottobre 2020, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ per trasferirsi dai suoi genitori a __________.
B. Il 18 giugno 2021 AO
1 si è rivolta al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza
a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare e
inaudita parte – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio
coniugale, l'affidamento delle figlie, un contributo alimentare per sé e le
figlie di complessivi fr. 2601.70 mensili (senza cenno ad assegni familiari),
l'ordine al __________ di indicare se AP 1 possieda conti, producendone gli
estratti degli ultimi 24 mese e bloccandone la disponibilità. Essa ha postulato
altresì una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, in subordine, la
concessione del gratuito patrocinio. Nel merito essa ha chiesto inoltre che sia
regolato il diritto di visita paterno e ha rivendicato retroattivamente dall'ottobre
del 2020 un contributo alimentate per sé di fr. 400.– mensili, uno per N__________
di fr. 1200.85 mensili e uno per K__________ di fr. 1000.85 mensili, oltre
alla metà delle spese straordinarie delle figlie.
C. Con decreto cautelare
emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza
superprovvisionale. Il 2 agosto 2021 la polizia è intervenuta nell'abitazione
coniugale per violenza domestica e due procedimenti penali sono stati aperti d'ufficio
nei confronti dei coniugi. In seguito a tali accadimenti l'assistente sociale N__________,
dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, Servizio aiuto vittime di reati, ha
invitato l'Autorità regionale di protezione 3 a eseguire approfondimenti sulla
situazione familiare di AP 1 e della figlia N__________, apparentemente
trattenuta dal padre. La lettera è stata trasmessa per competenza al Pretore
aggiunto. Il 1° agosto 2021 moglie e figlie si sono trasferite in un altro
appartamento, sempre a __________.
D. All'udienza del 10
agosto 2021, indetta per il contradditorio cautelare e il dibattimento sulle
misure protettrici, l'istante ha confermato le proprie richieste, salvo
chiedere che il diritto di visita paterno si svolga il venerdì sera con la cena
e con rientro alle ore 21.00, la domenica dalle 9.00 fino alle 20.00 e il
mercoledì dalle 11.30 con la cena e rientro alle 20.00, più due settimane
durante le ferie estive, una settimana a Natale (alternativamente quella che
comprende Natale e quella che include Santo Stefano), una settimana
alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio durante le
vacanze di Ognissanti e regolari contatti telefonici. Essa ha chiesto altresì
al marito l'edizione degli estratti dei suoi conti dal gennaio del 2019 e il
blocco di tali conti in garanzia dei contributi alimentari per le figlie, notificando
prove. Il convenuto ha proposto di respingere le richieste della moglie e ha postulato
l'affidamento delle figlie, riservato un ampio diritto di visita materno. Egli ha
notificato a sua volta prove. In replica e duplica le parti hanno mantenuto le loro
rispettive posizioni.
E. L'istruttoria è
cominciata il 12 agosto 2021, quando oltre ad ammettere i documenti trasmessi
dalle parti e ordinare loro la presentazione di altra documentazione, il
Pretore aggiunto ha ordinato l'ascolto delle figlie, avvenuto nell'agosto del 2021
a cura della psicologa __________, la quale ha redatto un rapporto del 14
ottobre 2021. Nel frattempo, il 1° ottobre 2021, il marito è tornato nell'abitazione
coniugale di __________. Il 2 dicembre 2021 egli ha comunicato al Pretore
aggiunto che N__________ si trovava presso di lui e non voleva tornare dalla
madre, sollecitando un nuovo ascolto delle figlie. Con ordinanza del 6 dicembre
2021 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha citato le parti per la continuazione
del dibattimento, comprese ‟se del casoˮ le arringhe finali.
F. Il 24 dicembre 2021 AP
1 ha comunicato al Pretore aggiunto che la moglie lo ha denunciato per violenza
domestica e si è trasferita con le figlie in un luogo protetto. Egli ha contestato
però ogni addebito e ha chiesto – previo conferimento del gratuito patrocinio –
regolari contatti telefonici e un diritto di visita alle figlie. oltre che un ulteriore
loro nuovo ascolto. Il Pretore aggiunto ha respinto il 27 dicembre 2021 tali
richieste inaudita parte. Il 3 gennaio 2022 la moglie ha chiesto di
sospendere il diritto di visita paterno e di ordinare nei confronti del convenuto
una perizia psicologica/psichiatrica per valutarne le capacità genitoriali.
G. All'udienza
del 4 gennaio 2022, indetta per la continuazione del dibattimento e le eventuali
arringhe finali, le parti hanno raggiunto il seguente accordo a completa definizione
del procedimento:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere
separati. La separazione decorre dal 9 ottobre 2020.
2. Le figlie N__________ (1° giugno 2011) e
K__________ (2 febbraio 2013) sono affidate alla madre per cura e educazione.
3. Il padre vedrà le figlie N__________ e K__________
nella forma sorvegliata presso il Punto d'incontro di __________, per un'ora
almeno ogni 15 giorni.
4. Il padre verserà, anticipatamente entro
il 5 di ogni mese, sul conto presso __________ (n. conto: __________)
intestato alla madre i seguenti i contributi di mantenimento per le figlie:
per N__________ fr. 300.– oltre agli AF,
se da lui percepiti, dal mese di ottobre 2020 (compreso) e fino alla maggiore età,
rispettivamente fino alla conclusione di un'adeguata formazione professionale;
per K__________ fr. 300.– oltre agli AF,
se da lui percepiti, dal mese di ottobre 2020 (compreso) e fino alla maggiore
età, rispettivamente fino alla conclusione di un'adeguata formazione
professionale.
Per le spese straordinarie vale quanto previsto dall'art.
286 cpv. 3 CC.
A garanzia del pagamento dei suddetti
contributi il padre si impegna a stabilire un ordine permanente presso la banca
__________.
Per i contributi di mantenimento
arretrati, ammontanti a complessivi fr. 9000.–, a partire dal 5 gennaio
2022 il padre li rimborserà in rate mensili di fr. 200.–, sempre presso il
conto __________ intestato alla madre.
L'intero importo sarà direttamente
esigibile qualora non dovesse essere pagata una rata.
5. Per il momento non si stabiliscono
contributi di mantenimento tra coniugi.
6. Le spese
processuali sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno, compensate le
ripetibili e le indennità di inconvenienza, riservate le rispettive richieste
di gratuito patrocinio e per la moglie comprensivo del gratuito patrocinatore.
La
transazione è stata omologata dal Pretore aggiunto seduta stante. AO 1 è stata
ammessa al gratuito patrocinio, mentre l'istanza di gratuito patrocinio
presentata dal marito è stata respinta. Le spese processuali di fr. 1800.– sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
H. Contro l'omologazione
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un ‟reclamoˮ del 14
gennaio 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di non
prevedere il pagamento di contributi alimentari arretrati e di affidare le
figlie congiuntamente ai genitori con custodia alternata. Egli ha chiesto
altresì di avere subito relazioni con le figlie e, se del caso, di procedere a
un nuovo ascolto delle medesime. In pendenza di appello il Pretore aggiunto ha
trasmesso a questa Camera, per competenza, una ‟richiesta di annullamento
decisione supercautelareˮ dell'11 aprile 2022 presentata dal marito in cui
questi chiede di regolamentare il suo diritto di visita in modo libero, di disporre
un ascolto delle figlie e di ordinare una perizia psichiatrica sulla moglie.
I. Il 18 luglio 2023 questa
Camera ha chiesto al Punto d'incontro __________ i rapporti del diritto di
visita sorvegliato, che sono stati puntualmente trasmessi alla Camera il 20
luglio 2023.
L. Nelle sue
osservazioni all'appello del 6 novembre 2023 AO 1 propone, previa concessione
del gratuito patrocinio, la reiezione dell'appello e comunica di avere
inoltrato alla Pretura il 17 ottobre 2023, nel frattempo, un'azione di divorzio
unilaterale e poi, il 6 novembre 2023, un'istanza di misure cautelari con cui postula
l'affidamento della figlia maggiore al padre e un suo ampio diritto alle
relazioni personali con le figlie.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La
decisione con cui il Pretore aggiunto ha omologato l'accordo raggiunto dai
coniugi all'udienza del 4 gennaio 2022 configura una sentenza a protezione dell'unione
coniugale impugnabile con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271
lett. a CPC), entro dieci giorni dalla sua notificazione (art. 314 cpv. 1
CPC). Nella fattispecie la soglia del valore litigioso prevista dall'art. 308
cpv. 2 CPC (fr. 10 000.–) non si pone,
litigiosa essendo anche la disciplina del diritto di visita, controversia
appellabile senza riguardo a questioni di valore (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_29/2023 del
27.
luglio 2023, consid. 1.1). In realtà nella fattispecie AP 1 ha
introdotto “reclamo”, non appello. Ha agito però senza il patrocinio di un
legale e non risulta avere
cognizioni giuridiche. Non è il caso dunque
di formalizzarsi sull'intestazione del memoriale (analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2023.136 del 1° dicembre 2023 consid. 1). Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto seduta
stante il 4 gennaio 2022. Consegnato alla cancelleria del Tribunale di appello il
14.
gennaio 2022 l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Al memoriale AP 1
acclude un certificato medico del dott. __________ del 30 dicembre 2021, la
seconda pagina di uno scritto non datato del dott. __________, una lettera di
dimissione provvisoria del 30 ottobre 2021 del dott. __________, un'attestazione
medica del 30 ottobre 2021 e taluni atti del procedimento di prima sede. Già
trasmessi d'ufficio a questa Camera dal Pretore, tali documenti si rivelano
dunque superflui. Il resto della nuova documentazione prodotta è ammissibile,
poiché in cause inerenti al diritto di filiazione nuovi documenti sono
proponibili senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in virtù del
principio inquisitorio illimitato e vanno presi in esame nella misura in cui
appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Riguardo alla
rilevanza di simili documenti per il giudizio, la questione sarà esaminata in
appresso.
3.
Il 15 aprile 2022 il
Pretore aggiunto ha inviato alla Camera, per competenza, una ‟richiesta
annullamento decisione supercautelareˮ dell'11 aprile 2022 in cui AP 1 chiede,
in sintesi, di regolamentare in modo libero il suo diritto di visita, se del
caso previo ascolto delle figlie. Se non che, diversamente da quanto crede l'interessato,
la decisione a verbale del 4 gennaio 2022 non è un decreto supercautelare,
bensì una sentenza finale a
tutela dell'unione
coniugale, tant'è che l'accordo è stato stipulato dalle parti ‟a completa
evasione del presente procedimentoˮ (verbale d'udienza del 4 gennaio
2022, pag. 2).
Secondo la giurisprudenza più recente, qualora una decisione a tutela
dell'unione coniugale sia impugnata, nuove allegazioni possono ancora essere
fatte valere in appello giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC. Spetta alla
giurisdizione di appello, in tal caso, modificare eventualmente i provvedimenti
adottati dal primo giudice (DTF 143 III 42). Non solo: nuove allegazioni
ammissibili giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC, ma non addotte in un appello a tutela
dell'unione coniugale, non possono più essere fatte valere in una successiva
procedura di modifica (RtiD I-2023 pag. 647 n. 32 consid. 5a con rinvio a DTF
143.
III 44 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 5A_436/2020 del 5
febbraio 2021 consid. 4 seg., in: SJ 2021 I 230). Ne segue che quanto postula AP
1.
con la richiesta del 11 aprile 2022 sarà vagliato da questa Camera nel quadro
dell'appello.
4.
All'udienza del 4
gennaio 2022, accertata la comparsa del marito personalmente e della moglie con
la sua patrocinatrice, si è svolta una discussione informale in cui sono stati
quantificati, tra l'altro, redditi e fabbisogni dei componenti del nucleo
familiare
(verbale, pag. 1 e
2). Le parti hanno poi liquidato l'intero procedimento con un accordo che
prevede – segnatamente – l'affidamento delle figlie alla madre con diritto di
visita paterno sorvegliato presso il Punto d'incontro della __________ per un'ora
almeno ogni 15 giorni, il versamento da parte del padre di un contributo
alimentare per le figlie di fr. 300.– mensili ciascuna, oltre agli assegni familiari
dall'ottobre 2020, e il rimborso dei contributi di mantenimento arretrati di complessivi
fr. 9000.– in rate di fr. 200.– mensili a partire dal 5 gennaio 2022 (verbale,
pag. 3). Il Pretore aggiunto, preso atto dell'accordo, non ha reputato
necessario sentire nuovamente le figlie, già ascoltate il 14 ottobre 2021, e ha
omologato seduta stante la convenzione (verbale, pag. 3 in fine).
5.
Ciò
premesso, nel caso in esame il Pretore aggiunto ha omologato un accordo
stipulato a definizione di una procedura a tutela dell'unione coniugale sull'autorizzazione
a vivere separati, sull'affidamento delle figlie alla moglie, sulla disciplina del diritto di visita paterno in forma
sorvegliata, sui contributi di mantenimento dovuti dal marito alle
figlie, sugli alimenti arretrati, sull'assenza di contributi alimentari tra
coniugi e sulle spese. Una simile convenzione è ammissibile (cfr. DTF 142 III
519.
consid. 2.5). L'omologazione del giudice è indispensabile secondo la
dottrina maggioritaria (Bohnet in:
Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015,
n. 8 ad art. 279 CPC) e l'orientamento di questa Camera (RtiD II-2006 pag. 685
n. 37c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.110 del 6 novembre 2020,
consid. 3) almeno in presenza di figli minorenni, per quanto vi sia anche chi
sostiene l'opinione contraria (Six,
Eheschutz, 2ª edizione, pag. 38 n. 1.42 segg.). Sta di fatto che una convenzione
sugli effetti della vita separata può essere censurata per inosservanza dell'art.
279.
cpv. 1 CPC alla stessa stregua di una convenzione sugli effetti del
divorzio. Ciò non significa tuttavia che la giurisdizione d'appello riesamini
tali dispositivi secondo libero apprezzamento. Alla base della convenzione sta
pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento di dispositivi
sull'omologazione di effetti della vita separata l'appellante deve dimostrare
che gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo oppure
ch'egli non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura
riflessione oppure che i punti contestati non sono chiari, sono incompleti o
sono manifestamente inadeguati (RtiD I-2022 pag. 569 n. 5c; v. anche I CCA,
sentenza inc. 11.2022.174 del 20 febbraio 2023 consid. 2 con riferimenti).
6.
AP
1.
afferma anzitutto che all'udienza egli non era in grado di prendere
decisioni corrette a causa del suo stato psicologico, la polizia avendo appena
prelevato le sue figlie da scuola, figlie che egli non ha più visto dopo il 23
dicembre 2021. A comprova del suo stato di salute a quel momento egli produce
un certificato medico del 30 dicembre 2021. Egli sostiene inoltre di avere
firmato l'accordo per rivedere le figlie e tranquillizzare la moglie di non costituire
un pericolo. Allega inoltre di non avere fatto capo a un avvocato perché,
lavorando come tassista durante l'emergenza sanitaria, la sua situazione
economica era precaria, ma il Pretore aggiunto gli ha anticipato che non gli avrebbe
concesso l'assistenza giudiziaria, poiché mancavano documenti. E a quel punto
egli non aveva alcun legale. L'appellante si vale quindi, in primo luogo, di un
vizio della volontà.
a) Il coniuge che invoca un difetto della
volontà deve recarne la prova (art. 8 CC; I CCA, sentenza inc.11.2018.120 del
21.
maggio 2019 consid. 6a con rinvii). Premesso ciò, a sostegno del suo stato di salute alla citata udienza l'attore
produce in appello – come detto (consid. 2) – copia di un certificato medico
del 30 dicembre 2021 in cui il dott. __________ attesta, in modo estremamente
sintetico, che a causa di stress egli non sarebbe stato in grado di comparire
in Pretura ‟nei prossimi 30 giorniˮ. Dal certificato – invero scarno
– non risulta però se e in che misura tale stress influisse sulla sua capacità
di discernimento all'udienza del 4 gennaio 2022 (art. 16 CC). Nonostante il
certificato medico, AP 1 è in ogni modo comparso all'udienza, ha consegnato la
documentazione bancaria richiesta e ha potuto riferire della sua situazione
economica. Il certificato non dimostra dunque che a quel momento egli fosse ancora
sotto stress al punto da non poter prendere decisioni corrette. Non si
disconosce che l'intervento della polizia avvenuto il 23 dicembre 2021 possa
avere turbato l'interessato, ma neppure tale circostanza dimostra che l'inquietudine
ha influito sulla sua capacità di discernimento. Né l'interessato accenna eventuali
altri elementi suscettibili di dimostrare la pretesa incapacità di agire in
udienza secondo le sue reali intenzioni o di capire la portata delle clausole
della convenzione che ora impugna. Men che meno ove si consideri che l'udienza
in Pretura si è protratta per oltre due ore (dalle 14.00 alle 16.40: verbale
del 4 gennaio 2022).
b) Può
anche darsi che alla menzionata udienza AP 1 sia
stato indotto ad accettare l'intesa per rivedere le figlie al più presto, ma ciò
non riguarda la sua capacità di discernimento. Anzi, la sua analisi della
situazione denota lucidità e consapevolezza, di modo che capiva ciò che faceva.
Né egli pretende che la moglie abbia fatto leva sulle figlie per fargli
sottoscrivere la convenzione. Certo, egli sembra addurre di avere firmato per
compiacenza. L'art. 279 cpv. 1 CC stabilisce invero che il giudice omologa una
convenzione sugli effetti del divorzio solo dopo essersi convinto “che i
coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione”.
Prima di approvare l'accordo egli si sincera dunque che le parti abbiano capito
la portata e le conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà sia seria
e durevole, come pure che la firma non sia dovuta a precipitazione, compiacenza
o sfinimento (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b; più di recente: I CCA,
sentenza inc. 11.2022.174 del 20 febbraio 2023 consid. 4 con rinvio). Non si vede tuttavia – né l'appellante spiega – sulla
base di quali indizi il Pretore aggiunto avrebbe dovuto scorgere nella
fattispecie estremi del genere.
c) Quanto
alle spiegazioni sui motivi che hanno indotto il convenuto a non farsi
patrocinare, è possibile ch'egli abbia sottovalutato il rischio di difendersi
da sé, ma chi sceglie di rinunciare all'assistenza di un legale assume tale
rischio. L'interessato non contesta tuttavia che in assenza di documentazione
sulla sua situazione finanziaria il Pretore aggiunto non potesse rifiutargli
il gratuito patrocinio. Anche al proposito il ricorso cade dunque nel vuoto.
7.
L'appellante non reputa
poi corretto dover versare contributi alimentari arretrati. Fa valere di avere
pagato ogni fattura fino al dicembre del 2021 e di essersi occupato con i suoi
genitori delle figlie. A comprova di ciò egli riferisce di avere accumulato un
debito di fr. 4000.– per spese alimentari e la pigione. Ora, dagli atti risulta
che in concreto il marito ha lasciato l'abitazione coniugale il 9 ottobre 2020
e che a causa del mancato pagamento della locazione la moglie unitamente alle
figlie è stata oggetto di sfratto. Che AP 1 abbia
debiti bancari di fr. 4000.– per generi alimentari ancora non basta per dimostrare
però che fino al dicembre del 2021 egli abbia ottemperato al mantenimento delle
figlie, le quali a quel momento risiedevano con la madre. E quest'ultima ha
sempre affermato che dopo il suo trasferimento altrove egli non ha più pagato
alcunché. A un sommario esame su questo punto l'omologazione dell'accordo va perciò
esente da critiche.
8.
L'interessato
chiede di avere immediatamente relazioni personali libere con le figlie, che
queste ultime gli siano affidate in custodia alternata e siano sentite un'altra
volta. Nel suo allegato dell'11 aprile 2022 poi egli assicura di non essere un
pericolo per la famiglia e che prevedere un diritto di visita sorvegliato è un
provvedimento eccessivo e sproporzionato. Egli lamenta che il 13 febbraio
2022, contrariamente a quanto previsto, non si è svolto alcun incontro
sorvegliato e si rammarica di non aver potuto festeggiare il compleanno di K__________.
Non manca di ammettere invece che le altre visite sorvegliate hanno avuto luogo.
Si duole nondimeno che è triste per lui e per le figlie avere solo brevi
incontri sorvegliati e fa notare che queste desiderano passare più tempo con
lui. Chiede così di essere autorizzato a visite libere e di poter seguire
normalmente le ragazze nella loro crescita. Egli definisce false le accuse
della moglie e deplora che costei manipola le figlie, chiedendo che sia
esperita una perizia psichiatrica su di lei e sul suo avvocato. Infine egli propone
nuovamente l'ascolto delle figlie.
a) Per
quel che è di un nuovo ascolto delle figlie, il Pretore aggiunto ha già avuto
modo di sentirle entrambe tramite la psicologa __________, che ha presentato un
rapporto il 14 ottobre 2021. Dopo l'ascolto sono intervenuti accadimenti, per
vero, che hanno portato a pattuire un diritto di visita sorvegliato (rapporto
del 14 ottobre 2021, pag. 2). Comunque sia, nell'ambito del diritto di visita
sorvegliato in essere dal gennaio 2022 gli esperti hanno seguito le figlie e
monitorato il loro rapporto con il padre. Non è il caso perciò di procedere a una
nuova audizione. Che le figlie gradiscano i rapporti con il padre – come questi
ripete – già si evince, in ogni modo, dal precedente ascolto e dai rapporti del
punto d'incontro.
b) Dalla
richiesta di una perizia psichiatrica in capo all'avvocata della moglie occorre
sgomberare il campo, il problema sollevato dal convenuto riguardando la moglie
e le figlie, non la legale di lei. Tanto meno si ravvisano gli estremi, a un
sommario esame, per ordinare una perizia psichiatrica su AO 1. Che essa
manipoli le figlie non consta. N__________ e K__________ hanno mostrato i loro
sentimenti e punti di vista sul rapporto con il padre senza che emergessero
indizi di alienazione parentale. Inoltre ai fini dell'ascolto delle figlie la
psicologa __________ ha incontrato anche la moglie e le minori senza riscontrare
alcun condizionamento da parte della madre. Senza dimenticare che l'interessato
non contesta le capacità educative della moglie. Riguardo alle accuse di quest'ultima,
competerà alle autorità penali accertarne la fondatezza.
c) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, essa
deve attenersi al precetto dell'art. 273 cpv. 1 CC, che garantisce al genitore
senza la custodia parentale e al figlio minorenne il vicendevole diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Decisivo per la
concessione, l'estensione e la disciplina di tale diritto è il bene del
figlio. Tale diritto può essere limitato, negato o revocato se nuoce al bene
del figlio, se i genitori se ne avvalgono in violazione dei loro doveri o non
si curano seriamente del minore, ovvero per altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2
CC). II bene del figlio è pregiudicato qualora il comportamento del genitore non
affidatario metta a repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo
sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne. Una limitazione o un'estensione
delle relazioni personali deve rispon-dere
poi al principio della proporzionalità (RtiD I-2019 pag. 504 consid. 5a
con riferimenti). La sorveglianza degli incontri dev'essere per principio – e
per quanto possibile – un provvedimento transitorio (sentenza del Tribunale
federale 5A_177/2022 del 14 settembre 2022 consid. 3.1.1 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2019.110
del 5 maggio 2020 consid. 5a). Siccome per uno sviluppo equilibrato del
figlio il rapporto con entrambi i genitori è essenziale (DTF 142 III 496
consid. 2.8), le visite del genitore non affidatario meritano
infatti di essere promosse (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.10
del 18 novembre 2022 consid. 7a).
d) In
concreto il Pretore ha omologato l'accordo raggiunto dalle parti che prevedeva una
sorveglianza sine die del diritto di visita, limitato a un'ora ogni 15
giorni con entrambe le figlie. È possibile che a quel momento, in cui moglie e
figlie erano riparate in una casa protetta a seguito delle denunce penali, fosse
adeguato un diritto di visita sorvegliato, almeno per rassicurare il genitore
affidatario (Meier in: Commentaire
romand, CC I, Basilea 2010, n. 35 ad art. 308). Il convenuto medesimo ammette,
del resto, di avere accettato l'accordo per dimostrare di non essere una
minaccia per le figlie. Non appariva tuttavia conforme al precetto della
proporzionalità istituire una sorveglianza senza limiti di tempo, ove si
consideri che dall'ascolto delle figlie intervenuto il 31 agosto 2021, prima del
trasferimento della moglie con le figlie in una casa protetta, N__________ e K__________
trascorrevano momenti piacevoli con il padre, con il quale avevano tutto
sommato un buon rapporto (rapporto del 14 ottobre 2021, pag. 2).
e) Sta di
fatto che nel frattempo il diritto di visita sorvegliato si è svolto dal 30
gennaio 2022 (rapporto del 19 settembre 2022) con buona regolarità (lettera del
Punto d'incontro, del 20 luglio 2023). Dai rapporti acquisiti d'ufficio da
questa Camera presso il Punto d'incontro risulta inoltre che la sorveglianza
non è più giustificata, così come eccessivamente restrittiva è la limitazione
degli incontri a un'ora ogni 15 giorni. I responsabili hanno spiegato come si
svolge in concreto il diritto di visita, ponendo l'accento sull'impegno del
padre nel pensare e poi organizzare con cura lo spazio che condividerà con le
figlie e nel preparare personalmente una merenda. Essi hanno sottolineato come
l'interazione tra padre e figlie sia spontanea e come queste conversino con il
genitore coinvolgendolo nella loro quotidianità. Tanto che essi auspicano una
riflessione sull'attuale assetto. Nel rapporto del 19 settembre 2022, poi, i
responsabili del Punto d'incontro hanno consta-tato le buone relazioni tra
padre e figlie con scambi vicendevoli di gesti che denotano affetto e interesse
sincero da parte del genitore per il loro stato. Delicata è se mai la
separazione tra di loro, visto il desiderio di trascorrere più tempo assieme,
espresso anche verbalmente dalle figlie agli operatori sociali. Le minori – continuano
i responsabili – discutono poi con il padre delle attività che potrebbero
svolgere quando la sorveglianza sarà finita. Nei colloqui con loro la madre e
il padre concordano inoltre sul buon funzionamento delle visite, l'andamento
positivo degli incontri e i miglioramenti rilevati. Gli operatori hanno caldeggiato
così un ampliamento delle relazioni tra padre e figlie.
f) Nelle
circostanze descritte l'assetto attuale non risulta più consono alle
circostanze. Gli operatori hanno – come detto – sottolineato la buona volontà
del padre nell'attenersi al diritto di visita sorvegliato e la sua
intraprendenza nel gestire il poco tempo a lui concesso con le figlie in modo
proficuo. N__________, di 13 anni, e K__________, di dieci, si trovano per
altro in un'età – fra gli 11 e i 13 anni – che permette solitamente a un figlio
di elaborare ragionamenti logici e di avere la maturità emozionale e cognitiva
per formarsi un'opinione propria e duratura (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2022.116
del 12 giugno 2023 consid. 8d). E in concreto entrambe le ragazze hanno
espresso agli operatori il desiderio di trascorrere più tempo con il padre. Come
si è visto, poi, neppure la madre sembra contestare il buon andamento delle
relazioni personali (rapporto del 19 settembre 2022) tra il padre e le figlie,
tant'è che le parti hanno congiuntamente auspicato già nel settembre del 2022
un ampliamento delle visite. Anzi, in una recente istanza cautelare promossa
il 6 novembre 2023 davanti al Pretore aggiunto la moglie stessa, visti “gli improvvisi
avvenimenti che hanno essenzialmente riguardato la figlia maggiore della
coppia, N__________” (osservazioni all'appello del 6 novembre 2023, n. 8),
la quale vive presso il padre dal 18 ottobre 2023 poiché “in grave
conflitto con la genitrice” (rapporto 22 ottobre 2023 del Punto d'incontro), ha
chiesto l'affidamento della ragazza al padre, riservato per lei il “più ampio diritto di visita”.
g) In
definitiva, nulla osta nella fattispecie alla modifica dell'assetto in vigore
dal 30 gennaio 2022 che limita e sorveglia le relazioni del padre con le figlie.
Su questo punto l'appello merita dunque accoglimento. Non si disconosce che nel
suo memoriale il convenuto sembrava chiedere l'affidamento congiunto delle
figlie, ma nella sua lettera del 13 febbraio 2022 egli si è limitato poi a
postulare un diritto di visita. Sull'affidamento delle figlie deciderà in ogni
modo il giudice nel quadro dell'azione di merito.
9.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 esce
sconfitto sul preteso vizio della volontà e sui contributi alimentari arretrati,
mentre ottiene causa vinta sulla disciplina del diritto di visita. Tutto
ponderato, si giustifica così di suddividere le spese
processuali a metà. Quanto alle ripetibili, soltanto l'attrice è munita
di un patrocinatore, sicché il convenuto non può rivendicare indennità. Egli va
tenuto così a rifondere alla moglie un mezzo di quello che sarebbe stato
l'indennizzo spettante a quest'ultima in caso di vittoria piena (RtiD II-2016 pag.
638.
consid. 3b). Nel complesso
l'esito del
giudizio odierno non incide invece sul dispositivo riguardante le spese giudiziarie
di prima sede (suddivise a metà), che può rimanere invariato.
10.
Circa la richiesta di
gratuito patrocinio avanzata dalla moglie in questa sede, l'attribuzione di
ripetibili renderebbe tale richiesta – almeno in parte – senza oggetto (DTF 133
I 248 consid. 3 in fine; v. anche RtiD II-2021
pag. 12). Nella fattispecie tuttavia l'indennità dovuta dall'appellante
appare di difficile o improbabile incasso, di modo che conviene accordare sin
d'ora il beneficio del gratuito patrocinio (art. 122 cpv. 2 CPC; DTF 122 I
322). In effetti la convenuta risulta versare in gravi ristrettezze (art. 117
lett. a CPC), giacché il suo reddito di fr. 1369.– mensili non basta nemmeno
per coprire il di lei fabbisogno minimo
secondo il diritto esecutivo, di fr. 2181.– mensili, né essa può riscuotere
contributi alimentari dal marito. È vero che in appello la sua è soltanto una
vittoria a metà, ma ciò non giustifica di ridurre l'indennizzo che anticipa in
tali casi lo Stato (sentenza del Tribunale federale 5D_7/2019
del 5 agosto 2019
consid. 1.2, 2.1, 2.2 e 2.3, in: RSPC 2019 pag. 508).
Per
quanto riguarda l'indennità spettante nella fattispecie alla patrocinatrice
d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva a lei produrre: sentenza del Tribunale
federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9), si può presumere che per redigere
osservazioni all'appello di tre pagine (più il frontespizio) limitate a
questioni di fatto in una causa già nota un avvocato solerte e speditivo
avrebbe dedicato quattro ore al massimo, retribuite fr. 180.– l'una (art.
4.
cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310),
compreso un breve colloquio o una stringata corrispondenza
con la cliente. Aggiunte le spese fisse (10%) e l'IVA (7.7%). Nel caso
specifico l'indennità di patrocinio va fissata pertanto in fr. 850.–
arrotondati.
11.
Quanto ai rimedi
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF),
le decisioni relative all'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra,
consid. 1). Le misure a tutela dell'unione coniugale essendo equiparate
nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 149 III 84 consid. 1.3), davanti al
Tribunale federale un ricorrente può far valere soltanto la violazione di
diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
2. È omologata la seguente convenzione:
2. Al padre è garantito il più ampio diritto di
visita. In caso di disaccordo, vale almeno
quanto segue:
– un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle
ore 9.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00, come pure
– una settimana a Natale;
– una settimana alternativamente a
Pasqua o a Carnevale;
– una settimana ogni biennio
durante le vacanze di Ognissanti;
– tre settimane durante le ferie
estive.
Per
il resto l'omologazione della convenzione rimane invariata.
II. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 650.– per ripetibili
ridotte.
III. AO
1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'PA 1. Lo Stato
del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità
di fr. 850.– complessivi.
IV. Notificazione:
–
;
–
;
– Stato
del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona
(in estratto: consid. 10 e dispositivo III).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).