11.2022.32
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
30 novembre 2022Italiano5 min
Una richiesta di effetto sospensivo all'appello è stata dichiarata senza interesse
Source ti.ch
Incarto n.
11.2022.32
11.2022.33
Lugano
30 novembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SO.2020.231 (modifica di misure a protezione
dell'unione coniugale) della Pretura
della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 2 marzo 2020 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del
10 febbraio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 25
gennaio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito
di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 14 ottobre 2019 da AO
1, nata __________ (1966) nei confronti di AP 1 (1965) il Pretore della
giurisdizione di Locarno Città ha omologato un accordo dei coniugi in virtù del
quale il marito si impegnava a versare alla moglie dal 1° novembre 2019 un
contributo alimentare di fr. 1600.– mensili (inc. SO.2019.801).
Fatti
B. Adito il 2 marzo 2020 da AP 1, con
sentenza del 25 gennaio 2022 ha
ridotto il contributo alimentare in favore di AO 1 a fr. 770.– mensili dal
1° marzo al 31 luglio 2020 e a fr. 480.– mensili dal 1° agosto al
30 novembre 2020. Dal 1° dicembre 2020 invece egli ha lasciato inalterato
il contributo originale di fr. 1600.– mensili. Non sono state riscosse
spese processuali né sono state assegnate ripetibili.
C. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10
febbraio 2022 per ottenere che, conferitogli il beneficio del gratuito
patrocinio, la decisione impugnata sia riformata nel senso di sopprimere il
contributo di mantenimento per la moglie dal 1°
dicembre 2020, subordinatamente di ridurlo a fr. 1200.– mensili.
Una richiesta di effetto sospensivo all'appello è stata dichiarata senza interesse
dal presidente di questa Camera con decreto del 17 febbraio 2022. Il memoriale
non è stato oggetto di notificazione.
D. Il
16 novembre 2022 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello, le parti
avendo nel frattempo raggiunto un accordo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il
ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia
unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a
norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere
indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale
4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni
descritte il giudice prende atto della dichiarazione
di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2.
Desistenza
equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere –
in linea di principio – il pagamento
delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.
1.
seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a
sindacati di equità in materia di oneri processuali. In concreto l'appellante
andrebbe tenuto così a farsi carico dei costi dovuti alla procedura di appello,
ma viste le condizioni economiche difficili in cui egli versa si rinuncia –
eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non
essendo stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.
3.
Rimane
la questione legata al gratuito patrocinio davanti a questa Camera. La domanda si rivela tuttavia priva d'interesse. Il
diritto al gratuito patrocinio è di
natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD
II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora un beneficiario del
gratuito patrocinio in un processo perda – per un motivo qualsiasi – la qualità
di parte, il beneficio del gratuito patrocinio si estingue (sentenza del
Tribu-nale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più
recentemente: sentenza 5A_205/2022 del 20 ottobre 2022 consid. 3.2 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso
con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione se al momento di
perdere la qualità di parte il richiedente non ha ancora ottenuto il gratuito
patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse
alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.). In concreto AP 1 ha
perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato
l'appello, ponendo fine al processo. E quando ha ritirato l'appello egli non
fruiva del gratuito patrocinio. In condizioni del genere è venuto meno un suo
interesse a ottenere una decisione in proposito.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro
dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è dichiarata senza interesse.
4. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).